N 1 Vademecum permessi ed assenze -...

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I BIGNAMI UGL CREDITO Aggiornato al Giugno 2016 N1 Vademecum permessi ed assenze A cura della delegazione UGL Credito del Gruppo UniCredit di Milano

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I BIGNAMI

UGL CREDITO

Aggiornato al Giugno 2016

N 1

Vademecum permessi

ed assenze

A cura della delegazione UGL Credito del Gruppo UniCredit di Milano

Premessa

1 - Assenze per malattia e visita medica

1.1 Malattia

1.2 Visita medica in struttura pubblica

1.3 Visita medica in struttura privata

2 - Assenze per assistenza ai figli

2.1 Inserimento al nido/scuola d’infanzia

2.2 Assistenza figli malati fino a 3 anni età

2.3 Assistenza figli malati da 3 a 8 anni età

2.4 Assistenza figli disabili fino a 3 anni età

3 - Assenze per assistenza altri familiari

3.1 Assistenza per genitore disabile

3.2 Assistenza per altri familiari disabili

3.3 Gravi motivi familiari

3.4 Visita medica familiare

4 - Assenze per disabilità

4.1 Permessi per disabili

5 - Assenze per donazione sangue/midollo

5.1 Donazione sangue

5.2 Donazione midollo osseo

6 - Altre assenze

6.1 Assemblea sindacale

6.2 Studio

6.3 Nascita figlio

6.4 LuttoUGL Credito di Milano

Gruppo UniCredit

Tel. +39 366.779.1801www.ilgattorandagio.altervista.orge-mail: [email protected]

PREMESSA

Di seguito verranno elencate le principali tipologie di assenze che ognilavoratore del Gruppo Unicredit può gestire in autonomia nell’applicativo“Assenze e permessi” presenti sul Portale di Gruppo (Portale HR Gate Italia Employee Self Service I miei servizi Permessi e assenze).

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1 ASSENZE PER MALATTIA E VISITA MEDICA

1.1 MALATTIAIl lavoratore è tenuto a segnalare senza ritardoogni assenza per malattia al proprio Responsabile edi registrate (se possibile, non è un obbligo) l’assenzasul portale. Se il lavoratore non riesce ad accedereal portale, sarà cura del suo responsabile inserirnel’assenza.Nel caso in cui la malattia si manifesti mentre il lavoratore si trova presso undomicilio diverso da quello abituale e conosciuto dall’azienda, il nuovo recapitodeve essere segnalato, per consentire l’eventuale accertamento dello stato dimalattia disposto dal datore di lavoro o direttamente dall’INPS.La normativa prevede che il lavoratore il quale, all’atto della visita dispostadalla struttura pubblica, risulti assente dal proprio domicilio, in determinatefasce orarie, senza giustificato motivo, o non si presenti alla visita dicontrollo ambulatoriale disposta dalla struttura stessa, incorra in trattenuteretributive.Le fasce orarie di reperibilità sono fissate, anche per i lavoratori part-time,dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, ivi compresi la domenica e lefestività infrasettimanali.La perdita totale o parziale della retribuzione prescinde dall’eventuale rilevan-za disciplinare del comportamento. Resta naturalmente ferma l'eventualità che levisite vengano eseguite al di fuori degli orari sopra indicati; in questo casonon è applicabile la normativa di cui sopra.Di prassi, deve essere giustificata con certificato medico ogni malattia superiore ai 2giorni, ma l’Azienda può decidere in modo insindacabile di richiedere il certificatomedico per ogni assenza, anche di un solo giorno.Per esempio, se la malattia decorre dal venerdì e si protrae fino al successivolunedì con rientro il martedì, si conteggiano 4 giorni. Se la malattia inizia esi conclude il venerdì con rientro il lunedì successivo, si conteggia 1 sologiorno.Dal 13 settembre 2011 il datore di lavoro non richiede più al lavoratore l'inviodel certificato di malattia, ma prende visione delle attestazioni dei propridipendenti, ove queste siano state rilasciate mediante l'apposita proceduratelematica dal medico curante o da altro servizio sanitario accreditato. Solo inpresenza di regolare certificazione telematica, il lavoratore è dispensatodall'invio all'azienda di copia del certificato medico.

• Codice a portale: MAL• Necessita di giustificativo? SI’• Autorizzazione del Responsabile?

NO (solo presa visione)

La modalità di invio telematico del certificato non consente di retrodatare l'inizio della malattia oltre il giorno precedente il rilascio: pertanto, nel casodi malattia superiore ai due giorni, il lavoratore è tenuto a richiedere almedico la certificazione entro e non oltre il secondo giorno di assenza facendosirilasciare il numero di protocollo identificativo del certificato telematico.Tale numero deve essere sempre comunicato allo Shared Service Center.L'obbligo di rilascio del certificato medico cartaceo è confermato nel caso in cuiil lavoratore non riesca ad ottenere quello telematico. In tali casi illavoratore è tenuto - entro 2 giorni dalla data di rilascio del certificatomedico – a recapitare il giustificativo al proprio Responsabile per la verificache lo inoltrerà poi allo Shared Service Center per la registrazione el’archiviazione.Nei casi di mancata trasmissione telematica, il lavoratore dovrà provvedere atrasmettere il certificato all’INPS, solo se:• è dipendente di una qualsiasi Azienda del Gruppo assunto con contratto di

Apprendistato professionalizzante,• dipendente di una delle seguenti società del Gruppo per le quali l'Inps

riconosce l'indennità di malattia: UNICREDIT REAL ESTATE Scpa, UNI IT Srl,UNICREDIT FACTORING Spa, CORDUSIO Società Fiduciaria per Azioni, PIONEER IN-VESTMENT MANAGEMENT Sgrpa, PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT Sgrpa,PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT Spa, UNICREDIT LEASING, UNIMANAGEMENT SRL,I-FABER Spa, FAMILY CREDIT NETWORK Spa (già FINECO PRESTITI), SOFIPA SGR SPA,FINECO LEASING SPA, EX-UCCMB, JOINET Srl.

1.2 VISITA MEDICA IN STRUTTURA PUBBLICAIl lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamenteal proprio Responsabile il giorno e l’ora dellavisita.L’azienda riconosce al lavoratore un permessoretribuito. Una volta effettuata la visita, deveconsegnare il giustificativo al proprio Responsabi-le, per la verifica, e poi inviarlo allo Shared Service Center, indicandochiaramente la propria matricola, data e causale di riferimento.Se quadro direttivo, il lavoratore non è tenuto a presentare giustificativo.

1.3 VISITA MEDICA IN STRUTTURA PRIVATAIl lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamenteal proprio Responsabile il giorno e l’ora dellavisita.Una volta effettuata la visita, deve consegnare ilgiustificativo al proprio Responsabile, per laverifica, e poi inviarlo allo Shared Service Center,indicando chiaramente la propria matricola, data e causale di riferimento.Poiché di regola le strutture private hanno orari più flessibili e meno vincolan-ti rispetto alle strutture pubbliche, l’Azienda chiede ai lavoratori di fissare,ove possibile, visite in orari compatibili con la prestazione di lavoro.Per questo motivo l’Azienda stabilisce che FORMALMENTE la visita vengaautorizzata dal proprio responsabile.Se quadro direttivo, il lavoratore non è tenuto a presentare giustificativo.

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• Codice a portale: VIM• Necessita di giustificativo?

SI’, ma non per i Q.D.• Autorizzazione del Responsabile?

NO (solo presa visione)

• Codice a portale: VIP• Necessita di giustificativo?

SI’, ma non per i Q.D.• Autorizzazione del Responsabile?

SI’

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2 ASSENZE PER ASSISTENZA AI FIGLI

2.1 INSERIMENTO AL NIDO O SCUOLA D’INFANZIAPer assistere i figli nell’inserimento all’asiloNido e/o alla Scuola dell’Infanzia, il dipendentepuò usufruire di un permesso non retribuito della duratamassima di 10 giorni per ogni figlio.Il permesso può essere fruito in forma frazionata(anche in ore) e dietro presentazione di giustificativo. Tale permesso spetta ineguale misura anche ai genitori adottivi o affidatari.

2.2 ASSISTENZA FIGLI MALATI FINO A 3 ANNI D’ETA’In caso di malattia del figlio di età non superiore ai3 anni, il dipendente può ottenere dei permessi nonretribuiti senza limiti di durata, presentando uncertificato medico che attesti lo stato di salutedel bambino e la necessità di essere accudito einoltre una autocertificazione che attesti chel’altro genitore non fruisce del permesso negli stessi giorni e per lo stessomotivo.Le stesse modalità si applicano nel caso di adozione o affidamento, con lapeculiarità che l’assistenza è prevista per i primi 3 anni di inserimento infamiglia fino all’età massima del bambino di 6 anni.

2.3 ASSISTENZA FIGLI MALATI DA 3 A 8 ANNI D’ETA’In occasione di malattia del figlio dal compimentodei 3 anni fino agli 8 anni, il collega può otteneredei permessi non retribuiti fino ad un massimo di 5giorni all’anno (per ciascun genitore), presentando uncertificato medico che attesti lo stato di salutedel bambino e la necessità di essere accudito einoltre una autocertificazione che attesti chel’altro genitore non fruisce del permesso negli stessi giorni e per lo stessomotivo.Ai 5 giorni può essere aggiunto – per intesa sindacale di Gruppo – un ulteriorepermesso non retribuito di 10 giorni, fruibile in modo frazionato con un minimodi 2 giorni (salvo l’ultima giornata).Le stesse modalità si applicano, nel caso di adozione o affidamento, con lapeculiarità che oltre all’assistenza ai minori tra 3 e 8 anni, ai minori tra i 6ed i 12 anni i permessi spettano per i 3 anni successivi all’ingresso infamiglia.

• Codice a portale: ASN• Necessita di giustificativo? SI’• Autorizzazione del Responsabile?

SI’

• Codice a portale: AS1 (assenza di

1 giorno) AS3 (assenza di più giorni)

• Necessita di giustificativo? SI’• Autorizzazione del Responsabile?

SI’

• Codice a portale: A8F (primi 5 gg

di assenza) A8N (per i 10 gg successi-

vi)

• Necessita di giustificativo? SI’• Autorizzazione del Responsabile?

SI’ (solo per il codiceA8N)

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2.4 ASSISTENZA FIGLI DISABILI FINO A 3 ANNIPer assistere il figlio disabile di età fino a 3anni, una volta comprovata la disabilità, ilgenitore può usufruire del prolungamento del congedoparentale o – in alternativa – di 2 ore di permessogiornaliero retribuito (per i rapporti di lavoro conorario giornaliero inferiore alle 6 ore il permessoè di 1 ora sola).

• Codice a portale: AP3(prolungamento congedo parentale) AL3(2 ore di permesso giornaliero)

• Necessita di giustificativo? NO• Autorizzazione del Responsabile?

NO

3 ASSENZE PER ASSISTENZA ALTRI FAMILIARI

3.1 ASSISTENZA GENITORE DISABILEPer l’assistenza in via continuativa ed esclusiva digenitori in stato di inabilità, una volta comprovatolo stato, è possibile usufruire di 3 giorni mensilidi permesso retribuito (Riferimento L.104/1992).

3.2 ASSISTENZA PER ALTRI FAMILIARI DISABILIPer l’assistenza in via continuativa ed esclusiva aparenti ed affini (parenti del coniuge) entro il 3°grado, una volta comprovato lo stato, è possibileusufruire di 3 giorni mensili di permesso retribuito(Riferimento L.104/1992).

3.3 GRAVI MOTIVI FAMILIARIPer gravi motivi familiari, quali ad esempio lamalattia o l’intervento di un familiare, l’Azienda hala facoltà di accordare brevi periodi di congedoretribuiti.Si può usufruire di questi congedi per i figliminorenni oppure se il familiare non è autosufficiente.Tale circostanza deve essere comprovata dal richiedente.

3.4 VISTA MEDICA FAMILIAREI criteri di concessione dei permessi sono imedesimi illustrati per le visite mediche instrutture pubbliche o private.Il familiare deve non essere autosufficiente.Tale circostanza deve essere comprovata dalrichiedente e si considera comunque acquisita quando il familiare è un figliominorenne.

• Codice a portale: AOG• Necessita di giustificativo? NO• Autorizzazione del Responsabile?

NO

• Codice a portale: AHC• Necessita di giustificativo? NO• Autorizzazione del Responsabile?

NO

• Codice a portale: VIF• Necessita di giustificativo? SI’• Autorizzazione del Responsabile?

SI

• Codice a portale: VIF• Necessita di giustificativo? SI’• Autorizzazione del Responsabile?

SI

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4 ASSENZE PER DISABILITA’

4.1 PERMESSI PER DISABILIIl dipendente disabile, in “situazione di gravità”comprovata, può usufruire di permessi mensiliretribuiti di 2 ore al giorno o – in alternativa –di permessi giornalieri retribuiti (per un massimodi 3 giorni mensili).

• Codice a portale: AOD (permessi

orari) AGD (permessi giornalieri)

• Necessita di giustificativo? NO• Autorizzazione del Responsabile?

NO (solo presa visione)

5 ASSENZE PER DONAZIONE SANGUE/MIDOLLO OSSEO

5.1 DONAZIONE SANGUEI lavoratori che si assentano dal lavoro per donareil loro sangue hanno diritto a un permessoretribuito per l’intera giornata in cui è avvenutoil prelievo.Per legge, tra due trasfusioni deve trascorrere unintervallo di tempo non inferiore a 90 giorni.

5.2 DONAZIONE MIDOLLO OSSEOIl dipendente donatore di midollo osseo ha diritto aun permesso retribuito per tutte le attività prepa-ratorie al trapianto e per le giornate di degenzanecessarie al prelievo del sangue midollare e alcompleto ristabilimento del suo stato fisico.Deve inviare la certificazione delle strutture sani-tarie relativa alla procedura di donazione via posta interna allo Shared ServiceCenter.

• Codice a portale: ADO• Necessita di giustificativo? SI’• Autorizzazione del Responsabile?

NO (solo presa visione)

6 ALTRE ASSENZE

6.1 ASSEMBLEA SINDACALEI lavoratori hanno diritto ad usufruire di permessiorari retribuiti per partecipare ad assemblee sinda-cali regolarmente indette dalle Organizzazioni dicategoria

6.2 STUDIOAi lavoratori studenti spettano permessi retribuitiper le giornate in cui debbono sostenere esami e peril tempo di viaggio necessario a raggiungere la seded’esame, se sita in Comune diverso da quello diresidenza.Inoltre, agli studenti universitari è riconosciuto

• Codice a portale: SEN• Necessita di giustificativo? NO• Autorizzazione del Responsabile?

NO (solo presa visione)

• Codice a portale: ADM• Necessita di giustificativo? SI’• Autorizzazione del Responsabile?

NO (solo presa visione)

• Codice a portale: STU• Necessita di giustificativo? SI’• Autorizzazione del Responsabile?

SI’

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- per ciascun esame – un ulteriore permesso retribuito per l’intera giornataprecedente quella in cui è prevista la prova d’esame.Permessi retribuiti, regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,spettano anche in occasione dei diplomi in scuole secondarie di primo e secondogrado (una sola volta un permesso di 8 giorni lavorativi) nonché al conseguimentodella laurea (un permesso di 5 giorni lavorativi).

6.3 NASCITA FIGLIOSalvo particolari situazioni, in occasione dellanascita di un figlio, possono essere riconosciuti 2giorni di permesso retribuito (anche non continuati-vi), di regola da fruire entro i 7 giorni successivial parto.

6.4 LUTTOPer richieste motivate da decesso del coniuge, di unparente entro il secondo grado o di un componentedel nucleo familiare, il lavoratore può usufruirefino a 3 giorni di permesso retribuito.Per gravi e documentati motivi, il lavoratore puòchiedere ulteriori giorni di permesso. Per questa tipologia di assenza, ovviamen-te oltre alla regola vige più che mai il buon senso.

• Codice a portale: NAF• Necessita di giustificativo? NO• Autorizzazione del Responsabile?

NO (solo presa visione)

• Codice a portale: LUT• Necessita di giustificativo? NO• Autorizzazione del Responsabile?

SI’

Questo documento nasce come guida di supporto ed aiuto ai lavoratori per

conoscere e comprendere i propri diritti. Nonostante la cura nella ricerca delle

informazioni e nella selezione delle notizie pubblicate, non è possibile garantire

che le stesse siano sempre attualizzate e/o valide, parzialmente o totalmente. A

prescindere da quanto illustrato in queste pagine, occorre sempre prendere

visione delle condizioni generali e degli accordi tempo per tempo vigenti .