Morlini. riforma l 162 (1)

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TRASFERIMENTO ARBITRALE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA, NOVITÀ PROCESSO CIVILE, SOMMARIO DI COGNIZIONE di GIANLUIGI MORLINI Giudice Tribunale di Reggio Emilia

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TRASFERIMENTO ARBITRALE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA, NOVITÀ PROCESSO CIVILE, SOMMARIO DI COGNIZIONE

di GIANLUIGI MORLINIGiudice Tribunale di Reggio Emilia

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UN PO’ DI NUMERICome indica la stessa rubrica del D.L. n. 132/2014

poi convertito in L. n. 162/2014, l’intento è chiaramente, ed esclusivamente, quello di deflazionare un contenzioso che si fa davvero fatica a governare.

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� Cause civili pendenti al giugno 2014: 4.898.745 (ma 300 mila tutele!), in diminuzione ma ancora tante.

� Numeri sempre impressionanti di nuove cause: nonostante una piccola flessione, 4,3 milioni nel 2014.

� Secondo posto in Europa per tasso di litigiosità (ma anche produttività!), dietro la Russia, per il CEPEJ (Commissione Europea per l’efficienza della giustizia, costituita in seno al Consiglio d’Europa).

� 155°posto su 185 paesi (però eravamo 156°su 181…) per la funzionalità del processo civile, dietro Sierra Leone, Malawi, Iraq, Bolivia, secondo uno studio della Banca Mondiale.

� Costo di un punto di PIL annuo per l’inefficienza della giustizia civile, secondo la Banca d’Italia.

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� Cause Pinto in aumento costante: dalle 1622 del 2001 alle 7299 del 2008. E le 40 mila promosse sono davvero solo una parte delle possibili (835 mila secondo uno studio della DGStat!);

� Siamo al procedimento per Pinto ter!;� Condanne in aumento esponenziale (4 milioni nel

2006, 10 milioni nel 2007, 15 milioni nel 2008, 82 milioni nel 2010). A ottobre 2013 sono in tutto stati pagati 387 milioni!;

� A settembre 2013, 987 sentenze di ottemperanza per mancato pagamento da parte del Ministero e 1.000 ricorsi a CEDU per lamentare ritardato pagamento.

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� Condanne CEDU per violazione dell’articolo 6 del Trattato: nel cinquantennio 1959-2009 sono state 1095, contro le 278 francesi, 54 tedesche ed 11 spagnole.

� Avvertimento del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa che la situazione costituisce un “grave pericolo per il rispetto dello Stato di diritto”.

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E tale situazione si è verificata anche se: � Le riforme processuali si sono spinte molto in avanti, sia

incidendo sui singoli processi (monocraticità, snellimento del rito, preclusioni rigide, non contestazione, sinteticità motivazione), sia sulla proliferazione dei processi (danni punitivi, aumento contributo unificato, aumento competenze magistratura onoraria).

� E’ stato degiurisdizionalizzato parte del contenzioso (mediaconciliazione).

� Le riforme ordinamentali, pur tra mille difficoltà ed incongruenze, sono state avviate (geografia giudiziaria e professione forense).

� La stessa giurisprudenza ha cercato di contribuire con la teorica della ragione più liquida e della rilevabilità officiosa.

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Poiché in tempo di crisi economica il potenziamento degli organici è una chimera, per evitare di incidere su valori costituzionali come obbligatorietà motivazione e doppio grado di giudizio, e quindi per mantenere e non abbandonare il tipo di processo civile che ora conosciamo, l’unica possibilità è che il sistema ritrovi efficienza.

Quindi, le riforme vanno valutate sulla base della possibilità o meno di raggiungere tale obiettivo di maggiore efficienza del sistema.

Il giudizio della Dottrina è drastico: chi dice «per favore, basta!» (Bove) od invoca «pietà» (Verde); chi è «indignato» (Proto Pisani); chi parla di «promesse avventuristiche» (Consolo), di «storytelling» (Chiarloni), di «bandiera bianca» (Borghesi); chi è comunque fortemente pessimista (Balena, Capponi).

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LA SCALA DEL D.L. N. 132/2014CONVERTITO IN L. n. 162/2014

A. Organizzazione giudiziaria (capo

VI su tramutamenti magistrati e

uffici GdP; art. 16 su ferie).

B. Separazione e divorzio (capo III).

C. Materia esecutiva (capo V).

D. Processo civile (capi I, II, IV).

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PROCESSO CIVILE:

1. Trasferimento arbitrale (art. 1).

2. Negoziazione assistita (art. 2-11).

3. Spese di lite (art. 13).

4. Sommario di cognizione (art. 14).

5. Interessi ex art. 1284 c.c. (art. 17).

Soppressa l’iniziale modifica della

testimonianza scritta con introduzione

dell’art. 257 ter c.p.c.(art. 15).

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1) TRASFERIMENTO ARBITRALESi arricchisce il recente filone della degiurisdizionalizzazione:ora l’obbligo di tentare la conciliazione al di fuori del processo, può provenire da tre fonti, parzialmente sovrapposte: � Legale:

• mediazione obbligatoria (art. 5/1bis Dlgs 28/2010);• negoziazione obbligatoria (art. 3 Dl 132/2014).

� Giudiziale: • mediazione delegata (art. 5/2 Dlgs 28/2010) o 185 bis.

� Convenzionale: • mediazione facoltativa (art. 2/1 Dlgs 28/2010);• mediazione concordata (art. 5/5 Dlgs 28/2010);• negoziazione facoltativa (art. 2 Dl 132/2014); • trasferimento in sede arbitrale (art.1 Dl 132/2014).

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Trasferimento in sede arbitrale

Nelle cause civili pendenti dinanzi a Tribunale o Appello (non GdP!), che non hanno ad oggetto diritti indisponibili, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti (anche il contumace!), con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un arbitrato; nel diritto del lavoro ciò è possibile se fonte esclusiva è ccln ed è prevista la soluzione arbitrale.

Il Giudice dispone la trasmissione degli atti al Presidente del C.O.A. per la nomina degli arbitri o dell’arbitro unico (solo per controversie inferiori a 100 mila euro ed ove le parti lo decidano concordemente), scelti tra iscritti da oltre 5 anni, senza condanne definitive di sospensione in tale periodo, che hanno offerto disponibilità e che non sono consiglieri o consiglieri uscenti.

Il compenso degli arbitri può essere calmierato con DM e non è prevista la solidarietà delle parti (cfr. comma 5).

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Vi è consenso presunto della P.A. per controversie di valore non superiore a € 50.000, salvo dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.

Si ha una translatio iudicii dal processo civile, che «prosegue davanti agli arbitri… fermi gli effetti sostanziali e processuali» della domanda, «ferme restando le preclusioni e decadenze intervenute», ed avendo il lodo «gli stessi effetti della sentenza».

Nel giudizio di primo grado, essendo la translatiodefinitiva, la causa, pur in mancanza di indicazioni normative, dovrebbe essere estinta. Invece, nel giudizio di appello si ha una sospensione, poiché potrebbe essere riassunta entro 60 giorni, a pena di estinzione, in assenza di lodo entro 120 giorni, prorogabili di 30 su accordo delle parti.

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Problematica la sorte delle opposizioni a decreto ingiuntivo: prevale la competenza funzionale del Giudice o il comma 3?

Dubbio sulle modalità con le quali il legale deve formulare l’istanza: l’opzione rientra tra i poteri del difensore od occorre una procura ad hoc?

Nel caso di cause connesse ma senza litisconsorzio necessario, l’accordo delle parti su una sola parte della controversia dovrebbe rendere possibile il trasferimento arbitrale previa separazione della causa.

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Probabilmente ha ragione il professor Chiarloni, nel senso che l’interprete «di fronte ai cantieri mai chiusi delle riforme della giustizia civile, si vede costretto ad impiegare energie intellettuali su materiali normativi inutili, a esclusivo beneficio, semmai, dei propri diritti d’autore», stante la sicura non applicazione della norma in futuro.

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È UNA RIFORMA CHE PUÒ RENDERE IL SISTEMA PIÙ EFFICIENTE?

È forse la parte meno convincente della riforma: ben difficilmente l’istituto contribuirà a degiurisdizionalizzare parte del contezioso, perché pare improbabile che le parti decidano spontaneamente di abbandonare la controversia già avviata per proseguire con un arbitrato.

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2) NEGOZIAZIONE ASSISTITANegoziazione assistita facoltativa (art. 2)

La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, che deriva dal diritto collaborativo nordamericano ed è modellata sulla normativa francese del 2010, è un accordo in forma scritta a pena di nullità, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati.

L’avvocato deve informare il cliente della possibilità di ricorrere alla procedura.

Il termine concordato deve essere ricompreso tra uno e tre mesi ed è prorogabile per trenta giorni, e non può riguardare diritti indisponibili o la materia lavoristica.

Gli art. 6 e 12 disciplinano la materia matrimoniale.

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Negoziazione assistita obbligatoria (art. 3)

E’ condizione di procedibilità in materia di:� risarcimento del danno da circolazione di veicoli e

natanti; � fuori dai casi di mediazione obbligatoria, pagamento a

qualsiasi titolo (quindi contrattuale o extracontrattuale) di somme non eccedenti 50.000 euro, con esclusione dei contratti conclusi tra consumatori e professionisti (per evitare possibili contrasti con l’art. 8 lettera d. direttiva UE 2013/11 del 21/5/2013 sulle adr dei consumatori, alle quali gli stessi devono avere accesso senza necessità di ricorrere ad un avvocato) e delle controversie in cui la parte può stare in giudizio personalmente;

� per l’art. 1 comma 249 L. n. 190/2014, legge stabilità 2015, è altresì condizione di procedibilità in materia di trasporto o subtrasporto (materia peraltro già ricompresa dalla norma generale nel contenzioso sino a € 50 mila).

� .

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La condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è rifiutato entro 30 giorni, ovvero è spirato il termine pattuito per negoziare, ma nel primo caso il diniego può essere valutato dal Giudice ex artt. 96 e 642/1 cpc; l’art. 4 non prevede invece la valutazione ex art. 116 cpc e la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato, come nel caso della mediazione.

L’accordo, che gli avvocati certificano conforme a norme imperative e ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca, e deve essere integralmente trascritto nel precetto ex art. 480 comma 2 cpc (art. 5).

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel procedimento non possono essere utilizzate nell’eventuale giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, né essere oggetto di prova testimoniale (art. 9, che non prevede espressamente la contraria volontà delle parti, ciò che però dovrebbe rimanere possibile).

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Come nella mediazione obbligatoria: � La normativa non si applica ai procedimenti urgenti e

cautelari, per ingiunzione inclusa l'opposizione (nemmeno dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione!), ex art. 696 bis cpc, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, in camera di consiglio, nell’azione civile esercitata nel processo penale.

� Non è dovuto il compenso all’avvocato per chi si trova nelle condizioni per l’ammissione al PSS l’ammissione al PSS (norma incostituzionale per Chiarloni e Vaccari).

� Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere la negoziazione, si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed è impedita la decadenza per una sola volta (art. 8).

� L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal Giudice, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.

� Ove il Giudice verifichi la mancata proposizione o conclusione del procedimento, rinvia ad una data utile per celebrare o terminare la negoziazione.

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Le (poche) certezzeDiversamente che nella mediazione:� la condizione di procedibilità non è richiesta per l’intera

fase dell’opposizione monitoria, nemmeno dopo la pronuncia ex artt. 648 e 649 c.p.c.: non si pone così il dubbio interpretativo relativo a chi debba azionare la procedura ed a quali siano le conseguenze in mancanza;

� parimenti non si pone il problema della derogabilità o meno della competenza dell’organismo mediatorio e delle conseguenze della presentazione della domanda ad organismo incompetente;

� da ultimo, non sussistono le questioni in tema di mediazione delegata, perché non esiste la negoziazione delegata.

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I (molti) nuovi dubbi interpretativi

1) Un primo possibile campo di contenzioso tra le parti è quello relativo alla corrispondenza o meno tra i temi indicati nella convenzione di negoziazione ed il petitum della successiva controversia, ciò che consente di ritenere soddisfatto o meno il requisito della condizione di procedibilità, poiché la norma si limita a richiedere la sola indicazione dell’«oggetto della controversia» (art. 2 lett. b e 4 comma 1), e nemmeno le «ragioni della pretesa» come nella mediazione (art. 4).

Forse occorre che vi sia prevedibilità tra l’oggetto delle negoziazione e la domanda poi azionata in causa.

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2) Con provvedimento del 13/3/2015, la Direzione Generale del Ministero della Giustizia ha specificato che deve ritenersi non applicabile la sospensione feriale dei termini al procedimento di negoziazione, in ragione della natura non giurisdizionale del procedimento, ma ciò è detto solo con riferimento alla materia famigliare di cui all’articolo 6. Forse nella negoziazione civile la sospensione invece si applica, tenuto conto che manca una

norma come l’art. 6 comma 2 in tema di mediazione.

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3) La procedura di negoziazione può essere assistita «da uno o più avvocati» secondo il titolo del capo II e la rubrica degli artticoli 2 e 6; tuttavia, i commi 1 e 3 dell’articolo 6 postulano almeno un avvocato per parte, pur se il comma 5 no.

� Per alcuni, significa che lo stesso avvocato può anche assistere tutte le parti nella procedura, salvo poi non potere assumere il mandato per nessuna di esse, stante il divieto del Codice Deontologico (art. 24 punto 3), nell’eventuale giudizio.

� Per altri, significa semplicemente che la parte deve essere assistita da almeno un avvocato.

� Per una soluzione mediana, nel contenzioso civile di cui all’articolo 2 è sufficiente un avvocato per entrambe le parti, mentre nel contenzioso matrimoniale di cui all’articolo 6 occorre un avvocato per parte (Borghesi, Vaccari).

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4) L’articolo 4 comma 1 prevede che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni od il suo rifiuto, possano (non debbano) essere valutati dal giudice ai fini di quanto previsto dall’articolo 642 comma 1 cpc., oltre che ex art. 96 cpc e per le spese di lite.

� Sembra di comprendere che tali comportamenti legittimino la parte ad ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo relativamente al credito dedotto (anche senza i requisiti dell’art. 633 cpc?), sostanzialmente paragonando il comportamento di controparte alla presenza di cambiale, assegno o atto notarile…

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5) Nella materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli, si pone il problema del rapporto con la condizione di proponibilità di cui all’art. 145 Cod. Ass.

� Per una tesi minoritaria, la nuova condizione di procedibilità sostituisce la precedente, in quanto norma successiva.

� Per altra tesi, le due condizioni coesistono, ma le procedure possono essere esperite in concomitanza ex art. 3 comma 5: quindi l’invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione può valere anche come concessione dello spatium deliberandi ex art. 145.

� Per un’ultima tesi, le due condizioni coesistono, ma vanno esperite in sequenza poiché l’art. 145 non è un procedimento di ‘conciliazione o mediazione’ ex art. 5: va quindi effettuata prima la messa in mora e poi la negoziazione (Luiso).

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Più agevolmente riconducibili al principio di cui all’art. 3 comma 5, e quindi al principio del concomitante svolgimento delle due procedure, sono invece le altre condizioni di procedibilità e proponibilità previste dall’ordinamento: �nelle materie sottoposte a mediazione concordata

per scelta contrattuale;� nell’agrario per il tentativo di conciliazione ex art.

11 comma 3 D.Lgs. n.150/2011; �nelle controversie tra consumatori ed operatori

telefonici per il tentativo di conciliazione di cui alla L. n. 249/1997.

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I già noti dubbi interpretativi (come nella mediazi one)

a) Il convenuto che spiega domanda riconvenzionale, il terzo che propone una propria domanda, l’attore per la reconventio reconventionis, sono obbligati al procedimento?

� Una tesi ritiene di no (Dalfino, Dittrich, Fabiani, Porreca, Proto Pisani, Scarselli; Trib. Palermo sez. dist. Bagheria 11/7/2011).

� Altra tesi fornisce risposta positiva (Buffone, Santangelo; Trib. Roma sez. dist. Ostia 15/3/2012 n. 299).

� Una ricostruzione intermedia, rifacendosi alla posizione della Cassazione in materia agraria, ritiene necessaria la conciliazione solo se la riconvenzionale cd. inedita, amplia l’oggetto della controversia (Tribb. Firenze 14/2/2012, Como sez. dist. Cantù 2/2/2012).

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b) Cosa accade, nei procedimenti oggettivamente complessi, qualora l’attore abbia proposto più domande e solo in relazione ad alcune di esse abbia esperito la negoziazione obbligatoria?

� Per una tesi andrebbe rinviato l’intero processo oggettivamente complesso, all’udienza fissata dopo la scadenza del tentativo di negoziazione.

� Per altra tesi deve disporsi la separazione dei giudizi ex art. 103 comma 2 cpc e l’ordine di procedere a negoziazione per le domande non oggetto di tentativo di negoziazione.

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c) Nel caso di litisconsorzio necessario, cosa succede se la negoziazione è stata promossa senza rivolgersi ad alcuni dei litisconsorti?

� Si ritiene che la condizione di procedibilità debba ricorrere per tutti i litisconsorti necessari, e che quindi il Giudice debba assegnare il termine per proporre il procedimento di negoziazione (Ruvolo).

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d) Come si concilia la negoziazione con i cautelari conservativi, ove è necessariamente previsto l’inizio del giudizio di merito?

� Per alcuni, il termine di sessanta giorni per instaurare il giudizio di merito rimane sospeso da quando s’inizia a quando si conclude la negoziazione, in analogia con l’art. 669 octiescomma 4 cpc in tema di rapporto di lavoro pubblico (Dalfino, Tiscini).

� Per altri, occorre comunque instaurare il giudizio di merito, magari con citazione lunga, per poi sanare il vizio di procedibilità sùbito o a seguito di eventuale eccezione (Lupoi, Vaccari).

� Per altri ancora, la negoziazione non s’applica nemmeno alla fase del merito cautelare.

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e) Nel caso di procedura che nasce con ricorso (rito lavoro o rito sommario), il Giudice può rilevare il mancato esperimento della negoziazione ed assegnare termine alle parti, già con il decreto di fissazione udienza?

� Per una tesi, la risposta affermativa si giustifica in base al principio della ragionevole durata del processo (Tribb. Modena 5/5/2011, Prato 30/3/2011).

� La tesi negativa valorizza invece la necessità del rispetto del contraddittorio (Giordano, Ruvolo).

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f) Nel caso di procedimento sommario di cognizione, va esperita la negoziazione?

� La risposta è senza dubbio positiva (cfr. Tribb. Varese 20/1/2012, Genova 18/11/2011, Trib. Palermo sez. dist. Bagheria 16/8/2011).

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È UNA RIFORMA CHE PUÒ RENDERE IL SISTEMA PIÙ EFFICIENTE?

L’effetto deflattivo (che la Relazione Ministeriale quantifica in 60 mila cause annue), già molto modesto con la mediaconciliazione posta in essere da mediatori, sarà presumibilmente ancora più modesto con una negoziazione gestita dagli avvocati delle parti, che peraltro ben potrebbero negoziare anche prima e senza un contratto.

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3) SPESE DI LITE

Secondo il novellato articolo 92 c.p.c., che si applica solo ai procedimenti successivi al 11/12/2014, la compensazione delle spese di lite è possibile, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, per «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».

Certamente censurabili per violazione di legge sarebbero ora i riferimenti a ‘debolezza di una parte’, ‘natura personale dei rapporti tra le parti’, ‘incertezza dei fatti’, ‘decisione meramente processuale’, ecc…

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E’ la quarta versione dell’articolo 92, ripetutamente modificato per scoraggiare la compensazione e limitare la discrezionalità del giudice. Infatti: � l’iniziale impianto codicistico prevedeva la

compensazione, oltre che per soccombenza reciproca, nel caso di «giusti motivi»;

� con la L. n. 263/2005, i giusti motivi vanno «esplicitamente indicati nella motivazione»;

� a partire dalla legge L. n. 69/2009, dai giusti motivi si passa alle «gravi ed eccezionali ragioni»;

� ora, occorre la «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».

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Pertanto, ora la possibilità di compensare le spese, totalmente o parzialmente, si ha solo in tre casi tipici:I. ASSOLUTA NOVITÀ DELLA QUESTIONE

TRATTATA.L’aggettivo assoluto è stato inserito nella legge

di conversione, per sottolineare l’eccezionalità della situazione.

La novità deve ovviamente essere oggettiva e non soggettiva; ma può riguardare sia il fatto, sia il diritto.

Oltre che nuova, la questione deve poi essere opinabile.

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II. MUTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA RISPETTO A QUESTIONI DIRIMENTI.

Anche il riferimento alle ‘questioni dirimenti’ è stato introdotto in sede di conversione, per circoscrivere il più possibile l’ambito di operatività della norma.

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III. SOCCOMBENZA RECIPROCA.L’ipotesi, inizialmente residuale, potrebbe ora divenire

quella principale. Infatti, secondo parte della più recente giurisprudenza,

la soccombenza reciproca deriva non solo dall’accoglimento di una sola delle plurime domande azionate; ma anche dall’accoglimento di alcuni capi di un’unica domanda, ovvero dall’accoglimento dell’unica domanda per un importo notevolmente inferiore a quello domandato (Cass. n. 134/2013, Cass. n. 22388/2012, che di fatto applicano la teoria di Cordopatri in ordine alla soccombenza come espressione del principio di causalità e responsabilità).

In ogni caso, lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e non già al disputatum (art. 5 comma 1 DM n. 55/2014, nonché Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011).

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L’applicazione del principio del victus victori ed una ragionevole prudenza nell’utilizzazione del potere di compensazione delle spese processuali:o rafforza il noto e classico principio secondo il quale “il

processo deve dare a chi ha un diritto praticamente tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire” (Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1934, I, 41);

o pone un freno a quella che un’acuta Dottrina ha definito come singolare forma di “strabismo intellettuale”, in ragione della quale i giudici spendono le loro migliori energie per la decisione di merito, e poi solo sommariamente delibano sulle spese (Pajardi, La responsabilità per le spese ed i danni del processo, Milano, 1959, 3).

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È UNA RIFORMA CHE PUÒ RENDERE IL SISTEMA PIÙ EFFICIENTE?

La leva della condanna alle spese è certamente utile per disincentivare il contenzioso temerario e abusivo; e la limitazione della possibilità di compensare -talvolta utilizzata in modo eccessivo-può contribuire a limitare tale contenzioso.

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4) SOMMARIO DI COGNIZIONESecondo il neo introdotto articolo 185 bis c.p.c., che

s’applica solo ai procedimenti iniziati dopo il 11/12/2014, «nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell’udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702 ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria».

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A livello sistematico, si tratta di un’ipotesi speculare a quella dell’articolo 702 ter c.p.c., e quindi viene sancita la piena circolarità dei riti ordinario e sommario, prevedendo il passaggio da uno all’altro in entrambe le direzioni.

Proprio in ragione di tale specularità, per espressa dizione normativa il mutamento del rito è possibile solo nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, perché solo in tali ipotesi è possibile la libera scelta del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. (mentre il rito è imposto nelle materie di cui al DLGS 150/2011).

Per le stesse ragioni, l’ordinanza di mutamento del rito è non impugnabile, così come nel caso dell’art. 702 ter c.p.c.

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Il mutamento del rito è possibile: �all’udienza ex art. 183 c.p.c., che quindi

rappresenta il termine iniziale ed il termine finale per tale mutamento; ed è possibile anche dopo un eventuale tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., se disposto prima della concessione dei termini istruttori.

�anche in caso di contumacia, senza la notifica di cui all’art. 292 c.p.c. in quanto prevista solo per eventi tassativi.

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Per disporre il mutamento occorre:�valutare la -non!- complessità della lite e

dell’istruzione probatoria; e ciò, necessariamente, verificando con attenzione quali sono i fatti contestati ex art. 115 c.p.c.(NB: il mutamento del rito dal sommario all’ordinario è invece possibile ex art. 702 ter solo nel secondo dei due casi sopra indicati, cioè se è necessaria un’istruzione ‘non sommaria’);

� il contraddittorio con le parti, peraltro ormai principio generale ex art. 101 c.p.c., che può essere scritto o no.

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L’invito alle parti a indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova, compresi i documenti, e la prova contraria: - può essere fatto nella stessa udienza in cui è

disposto il mutamento del rito; - a richiesta delle parti o di una di esse, il giudice

può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

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La concreta utilità dell’istituto è quantomeno dubbia, poiché:�se la causa è matura per la decisione anche prima

della concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ad esempio per la presenza di questioni pregiudiziali o preliminari impedienti, e si ritiene possibile fissare subito precisazione conclusioni exart. 80 bis disp. att. c.p.c. con discussione orale exart. 281 sexies c.p.c., è inutile il mutamento del rito;

�se la causa non è matura per la decisione ma si dispone il mutamento del rito con concessione dei termini (sul mutamento stesso e/o istruttori), i termini potrebbero essere non inferiori a quelli di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c.;

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�solo se la causa non è matura per la decisione, non si concedono i termini sul mutamento del rito e si ordina la capitolazione dei mezzi di prova in udienza e senza rinvio, si ‘risparmiano’ ottanta giorni per poi decidere con ordinanza e non con sentenza, la quale oggi ha comunque una solo «succinta» (art. 118 disp. att. c.p.c.) o «concisa» (art. 281 sexies c.p.c.) esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni della decisione.

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È UNA RIFORMA CHE PUÒ RENDERE IL SISTEMA PIÙ EFFICIENTE?

Per i motivi sopra indicati, lo spazio applicativo per un utilizzo efficace della norma sembra davvero molto modesto.

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5) ARTICOLO 1284 C.C. Sono aggiunti un quarto ed un quinto comma

all’articolo 1284 c.c.: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».

Le norme si applicano ai procedimenti (tutti: non solo di cognizione come nell’iniziale versione del decreto, ma anche esecutivi e cautelari) iniziati a decorrere dal 11/12/2014.

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Gli interessi ‘giurisdizionali, che sostanzialmente estendono alla mora processuale gli interessi commerciali previsti per le transazioni tra imprenditori: o decorrono dalla domanda giudiziale (deposito

ricorso o notifica citazione);o riguardano tutti i debiti (di valuta o valore),

qualunque sia la fonte (responsabilità contrattuale o extracontrattuale);

o non s’applicano ove le parti abbiano diversamente determinato la misura della mora;

o sono automatici e prescindono da una valutazione sulle ragioni della soccombenza

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Si pone il problema del rapporto tra interessi moratori giurisdizionali ed usura, perché è possibile che tali interessi siano superiori alla soglia usuraria per alcune delle nove categorie di operazioni creditizie trimestralmente fissate con DM Tesoro del ex art. 2 comma 1 L. 108/1996.

Uno studio sembra dimostrare che nelle categorie di factoring, leasing e mutuo con garanzia ipotecaria, gli interessi giurisdizionali sono ora sopra alla soglia antiusura.

La ‘usura legale’ potrebbe quindi mettere in crisi l’orientamento, oggi dominante, circa l’applicabilità della normativa usuraria anche agli interessi moratori.

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È UNA RIFORMA CHE PUÒ RENDERE IL SISTEMA PIÙ EFFICIENTE?

La norma è utile, poiché rende antieconomica la resistenza in giudizio palesemente infondata; e scoraggia quello che un’acuta Dottrina censura come utilizzo del processo per l’accesso abusivo al credito (Buffone).

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GRAZIE DELL’ATTENZIONE!!

GIANLUIGI MORLINI

Giudice Tribunale di Reggio Emilia