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1 ANTONELLO MUSCELLA L’ altra faccia della MONETA scritturale ed elettronica Registrazione SIAE n. 2010001267

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ANTONELLO MUSCELLA

L’ altra faccia della

MONETA

scritturale ed elettronica

Registrazione SIAE n. 2010001267

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“La moneta è per sua natura sterile”

Aristotele Philosophus

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INDICE

CAPITOLO I – Storia della Moneta dalle sue origini al

giorno d’oggi

1.1 – Il baratto e lo scambio pag. 03

1.2 – Le funzioni della Moneta pag. 04

1.3 – Una Moneta senza Oro pag. 05

1.4 – Il Signoraggio Bancario pag. 07

1.5 – Economia finanziaria ed economia reale pag. 09

1.6 – La moneta come sistema di misura pag. 10

1.7 – Gli interessi e gli effetti indesiderati sul mercato pag. 12

1.8 – Il Punto di Crisi pag. 13

CAPITOLO II – Aspetti Giuridici della Moneta Elettronica

2.1 – Il sistema di pagamento mediante moneta elettronica pag. 12

2.2 – Gli Istituti di Moneta Elettronica pag. 20

2.3 – Il titolo V bis del D.Lgs n. 385 del 1° settembre 1993 pag. 22

CAPITOLO III – Aspetti Tecnici ed Economici della moneta

Scritturale ed Elettronica

3.1 – I surrogati della Moneta pag. 24

3.2 – Le Carte di Debito pag. 26

3.3 – Le Carte di Credito pag. 27

3.4 – Strumenti di pagamento immediato pag. 29

CAPITOLO IV – La Monetica nel Terzo Millennio

4.1 – La tracciabilità pag. 31

4.2 – La moneta di plastica e la carta d’identità elettronica pag. 33

4.3 – L’evoluzione della moneta di plastica pag. 34

4.4 – La magia della moneta di plastica pag. 36

4.5 – Mondo Virtuale e Moneta Virtuale pag. 38

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CAPITOLO I

STORIA DELLA MONETA DALLE SUE ORIGINI AL GIORNO

D’OGGI

1.1 IL BARATTO E LO SCAMBIO

Originariamente gli scambi economici avvenivano principalmente attraverso il

baratto. In pratica si prendeva un oggetto e si cercava dall’altra parte di trovare una

persona che fosse desiderosa di entrare in possesso di tale bene in cambio di un altro

oggetto di valore equivalente. Tale sistema, purtroppo, risentiva della sua estrema

complicazione per l’effettuazione degli scambi per il semplice fatto che se io sono

possessore del bene A e desidero possedere il bene B devo trovare un soggetto che sia

possessore del bene B e che, nello stesso tempo, desideri acquisire il bene A.

Appare evidente che in un tale contesto gli scambi diventano assai problematici

poiché si riducono sensibilmente le possibilità combinatorie tra i soggetti con una

forte limitazione dell’attività economica tra i diversi operatori. Proprio per risolvere

tale handicap nella effettuazione degli scambi è subentrata la moneta che è

espressione di un valore numerario che dovrebbe rappresentare una scala di valori

economici rispetto alla quale misurare il valore dei singoli beni. Tale scala di valori

era uguagliata al contenuto d’oro della moneta e , quindi, i beni economici oggetto di

scambio acquisivano una espressione numerica attraverso un processo di astrazione

analogico riferito al valore di una certa quantità di metallo prezioso.

Il motivo per cui si è scelto l’oro come metro di misura del valore dei beni non

si è mai capito e rimane avvolto nel mistero. Infatti, l’oro non ha delle proprietà

particolari, nel senso che non è un metallo indispensabile per il genere umano il quale

potrebbe sicuramente sopravvivere anche senza accumulare rilevanti scorte di

lingotti. Può essere indispensabile per il genere umano possedere o accumulare

petrolio o qualche risorsa agricola come il grano che assolvono al soddisfacimento di

un bisogno primario degli individui come quello del trasporto o quello

dell’alimentazione. Inoltre, l’oro non ha proprietà fisiche particolari. E’ soltanto un

grande conduttore di elettricità ma per questo tipo di finalità va molto meglio il rame

che è anch’esso un grande conduttore elettrico ma è reperibile sul mercato a prezzi

molto inferiori a quello dell’oro.

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Sarebbe logico, se il sistema economico ed il sistema monetario avessero

anch’essi una natura logica, ancorare la moneta ad un qualcosa che abbia un valore

d’uso, cioè ad un bene cha assolva al soddisfacimento di un bisogno diretto

dell’individuo. Rimane, pertanto, un mistero il riferimento all’oro anche se da

informazioni acquisite su Internet è stata recentemente scoperta in Sud Africa una

civiltà molto antica di circa 200.000 anni a.c. (tanto da far saltare i calcoli che

vengono effettuati sull’origine della specie umana) che era anch’essa una civiltà

legata all’oro. Il Sud Africa è una regione molto ricca di diamanti ed altri metalli

preziosi ed in questa antica civiltà che è stata rinvenuta sono presenti tunnel ed altri

manufatti realizzati per l’estrazione dell’oro.

In ogni caso, l’oro ha avuto un grande valore per tutte le civiltà esistite poiché

anche se non svolge nessuna funzione, nel senso di soddisfare dei bisogni umani, ha

avuto sempre una grande rilevanza come collegamento con le divinità. Infatti, quando

si consegna un valore agli Dei, tale valore viene quantificato in qualcosa consistente

in un oggetto d’oro. Per capire questo tipo di considerazione è sufficiente visitare le

chiese dove sono esposti gli ex voto di persone che hanno ricevuto grazie e miracoli

per notare che sono tutti quanti oggetti realizzati in metalli preziosi. Ma l’oro ha

anche un grande valore per la civiltà contemporanea. Infatti, esso viene utilizzato per

suggellare momenti particolari della vita di una persona come in occasione del

matrimonio (in cui si regala la fede nuziale), o di altri eventi collegati con riti sia

religiosi che civili.

Quindi l’oro, anche se non possiede un valore d’uso ha sicuramente un valore

simbolico che gli viene attribuito sia dalle antiche civiltà che da quella

contemporanea.

1.2 LE FUNZIONI DELLA MONETA

Le funzioni della moneta sono quelle di essere strumento di pagamento,

moneta di conto e riserva di valore. Strumento di pagamento significa che io pagando

una certa somma di denaro riesco ad assolvere ad mia obbligazione espressa in

termini monetari. Quindi come strumento di pagamento la moneta è essenziale per

soddisfare le pretese dei creditori onorando i debiti contratti.

La moneta oltre che strumento di pagamento è anche moneta di conto cioè le

rappresentazioni contabili dagli estratti conti alle complesse scritture aziendali sono

espresse in moneta di conto che in Italia è l’Euro come per tutto il resto dell’Europa.

In altri paesi la moneta di conto sarà la Sterlina o il Dollaro a seconda dell’ubicazione

della persona fisica o dell’azienda a cui si riferisce la contabilità.

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Un’altra importante funzione della moneta è quella di riserva di valore nel

senso che la moneta se tesaurizzata conserva il suo valore e permette di procrastinare

il soddisfacimento dei bisogni ad un tempo futuro. Cioè posso decidere di non

destinare la moneta ad un consumo immediato ma destinarla al risparmio facendo in

modo che il suo valore sia conservato nel tempo. Tuttavia quest’ultima funzione della

moneta è abbastanza discutibile poiché è assodato che la moneta non riesce a

conservare il proprio valore per effetto della galoppante inflazione che caratterizza

tutti i sistemi economici.

Un euro conservato nel 2000 avrà nel 2010 un ben altro valore sicuramente

ridotto in cui la sua capacità di acquisto sarà stata dimezzata ed erosa dall’inflazione.

C’è poi da dire che la definizione di un valore ha un senso soggettivo e non oggettivo

poiché uno stesso bene potrebbe essere apprezzato in termini monetari totalmente

diversi da due diversi soggetti economici. Comunque sta di fatto che il processo

inflattivo è inarrestabile per il semplice motivo che le banche centrali amplificano la

massa monetaria in circolazione parallelamente all’incremento del Prodotto Interno

Lordo.

L’immissione della liquidità nel sistema è poi particolarmente sostenuta

soprattutto nei periodi di crisi come quello attuale in cui le banche centrali come la

BCE effettuano operazioni non convenzionali intervenendo sul mercato finanziario

con l’acquisto di titoli pubblici e privati sia per sostenere il corso dei titoli sia

soprattutto per effettuare iniezioni di liquidità all’interno del sistema per stimolare la

ripresa economica.

1.3 UNA MONETA SENZA ORO

Il 15 agosto del 1971 è sicuramente una data storica, anche se non

contemplata in nessun libro o manuale di economia in uso nelle scuole e nelle

università, perché è in questo fatidico giorno Nixon, allora Presidente degli Stati

Uniti d’America, decretò il mancato collegamento del dollaro all’oro cioè la non

convertibilità dei biglietti di banca in oro nemmeno da parte delle banche centrali

degli altri paesi non americani. In questo giorno venivano messi da parte gli accordi

di Bretton Woods del 1944-45 che sono una ideazione fatta ad opera dell’eminente

economista Lord Keynes, che ponevano il dollaro come l’unica moneta ancorata

all’oro. Tutte le altre valute erano ancorate a loro volta al dollaro che rappresentava

la valuta di riferimento.

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Proprio per effetto di tali accordi gli USA dovevano conservare grosse quantità

aurifere per l’immissione di nuovi dollari e tali riserve erano conservate presso il Fort

Knox nello Stato del Kentucky in prossimità di un grande distretto militare. Ma

contravvenendo agli accordi di Bretton Woods Negli anni precedenti il 1971 gli Stati

Uniti cominciarono ad immettere nel sistema grosse quantità di dollari.

Ciò dovuto al fatto che gli Stati Uniti si presentavano sia con un grande deficit

federale che con un grosso disavanzo nella bilancia dei pagamenti. E’, infatti,

abbastanza risaputo che l’economia americana si sostiene soprattutto attraverso

l’importazione di beni dai paesi esteri che vengono pagati in dollari, una valuta

apprezzata nel mondo e utilizzata nelle transazioni internazionali.

Di questo stato di cose ma soprattutto di questa abnorme produzione di dollari

per assolvere ai debiti internazionali contratti dagli Usa se ne accorsero anche gli

Stati Europei e, soprattutto, la Francia che disponeva di una grande quantità di dollari

presso la sua Banca Centrale. Constatato che gli Stati Uniti non stavano più

rispettando gli accordi di Bretton Woods che stabilivano che per ogni dollaro

immesso era necessario detenere una certa quantità di oro, la Francia chiese

all’America, per il tramite della sua Banca Centrale, la conversione delle sue grosse

quantità di dollari in oro.

Secondo gli accordi di Bretton Woods soltanto le banche centrali dei vari stati

potevano chiedere alla FED la conversione in oro presentando in cambio la valuta

americana come contropartita. Tale richiesta mise in seria difficoltà il governo

americano che non disponeva di simili quantità di oro che gli veniva richieste dal

governo francese tanto che il Presidente Nixon fu indotto a decretare la non

convertibilità del dollaro nella impossibilità di soddisfare le pretese francesi.

Quindi dal 15 agosto 1971 tutte le valute in circolazione compresso il dollaro

non sono più ancorate a qualche metallo prezioso e le poche riserve d’oro oggi

esistenti presso i caveau delle banche hanno un puro significato simbolico per dare

una qualche credibilità ai biglietti di banca. Ma ciò fa nascere grosse problematiche

perché abitualmente le persone sono indotte a credere che la moneta possieda un

valore intrinseco e che la banconota è rappresentativa di un valore espresso in oro.

Inoltre, tale valore intrinseco non è più rintracciabile nemmeno in forma indiretta

come avveniva ad esempio per la Lira. Infatti, la Lira tramite le quotazioni di cambio

poteva essere scambiata con il dollaro che a sua volta era riconducibile al metallo

prezioso. La mancanza di valore intrinseco di tutte le valute fa nascere valori

economici soggettivi derivanti dalla percezione individuale che ciascuno ha della

moneta. Tale tematica sarà comunque oggetto di approfondimento nella parte finale

di questa breve trattazione.

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1.4 IL SIGNORAGGIO BANCARIO

Il mancato ancoraggio della valuta all’oro fa nascere un altro grave problema

legato a tutti i sistemi finanziari e monetari: quello del signoraggio bancario.

Anticamente chi possedeva le monete d’oro le andava a depositare presso gli orefici

che ne garantivano il deposito e affrancavano il proprietario da eventuali problemi di

sicurezza legati ai furti o allo smarrimento. L’orefice emetteva un biglietto

(equivalente alla nota di deposito) in cui attestava l’avvenuto deposito del metallo

prezioso presso i suoi caveau. L’orefice nel tempo si trasforma in BANCO e le sue

NOTE di deposito diventano BANCONOTE (o Note di Banco).

Con le banconote si potevano concludere affari in luoghi assai distanti dalla

propria residenza senza che ciò implicasse il trasporto materiale di grosse quantità

d’oro per il pagamento delle compravendite evitando di incorrere in eventuali furti.

Ma un bel giorno il banchiere cominciò ad emettere banconote senza il preventivo

deposito dell’oro contando sul fatto che i vari titolari delle banconote non si

presentavano mai a richiedere l’oro depositato che rimaneva giacente nei bunker

fortificati. Così le banconote diventano massa circolante cioè un qualcosa che circola

nei portafogli delle persone ma che non viene più presentata presso l’emittente.

Allo stesso modo di allora anche oggi il banchiere stampa biglietti di banca

sostenendo soltanto minimi costi per la sua produzione ma rappresentativi di un

valore molto più alto. E’ da notare che la Banca d’Italia che stampava la lira non è un

organo dello Stato bensì una S.p.A. che risponde a soggetti di natura privata. Al

Poligrafico e Zecca dello Stato è affidato il compito di coniare le monete metalliche

per conto del Ministero del Tesoro. Oggigiorno la moneta è stampata dalla Banca

Centrale Europea in cui la Banca d’Italia è rappresentata con una quota intorno al

12%. A sua volta la Banca d’Italia è controllata per circa il 60% da due colossi

bancari che sono Banca Intesa e Unicredit. Il rimanente 40% è posseduto da banche

minori ed un 5% è posseduto dallo Stato per il tramite dell’INPS.

Anche La FED americana è un organo privato in cui sono rappresentati i

Rothschild i Rockefeller e gruppi bancari come la Morgan Stanley, Goldman Sachs

eccetera. E’ necessario tuttavia precisare che una legge del Parlamento Italiano e

precisamente la legge n. 262 del 28 dicembre 2005 dal titolo “Disposizioni per la

tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” prevede una riforma

dell’assetto societario della Banca d’Italia.

Infatti, l’art. 19 al comma 10 così testualmente recita: “Con regolamento da

adottare ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l’assetto

proprietario della Banca d’Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento,

entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di

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partecipazione al capitale della Banca d’Italia in possesso di soggetti diversi dallo

Stato o da altri enti pubblici”. E’ facile tuttavia capire che questa legge del lontano

2005 non ha trovato applicazione e non troverà applicazione neanche in un prossimo

futuro per una questione legata alla valutazione delle quote detenute dai banchieri

privati che dovrebbero essere liquidati per la cessione allo Stato delle loro

partecipazioni. Il Ministro delle Finanze Tremonti aveva qualche anno fa avanzato la

proposta di liquidare i banchieri privati per una somma complessiva di 800 milioni di

euro ma la proposta fu rinviata al mittente essendo giudicata troppo esigua. N.d.A.

n.1 (vedi a fine libro).

La questione è sicuramente molto complessa per il semplice motivo che le

valutazioni ad esempio di aziende industriali sono possibili poiché esiste un mercato

di riferimento rispetto al quale misurare il valore comparato anche in riferimento ad

indici di solidità finanziaria, patrimoniali ed economica di un determinato settore

produttivo. Ma la Banca d’Italia opera in condizioni di monopolio assoluto. Non

esiste sul mercato una qualsiasi altra azienda che svolga le sue stesse funzioni di

vigilanza e di istituto di emissione. Si deduce quindi che il valore della Banca d’Italia

è inestimabile poiché è inestimabile il valore di un ente che crea dal nulla valori

monetari. Inoltre, i titolari privati di una simile attività si guarderanno bene dal cedere

una tale prerogativa che appartiene a loro in modo totalmente esclusivo.

Quindi la banca centrale italiana rimane e rimarrà di natura privata e la sua

funzione rimarrà quella di prestare soldi allo Stato e precisamente al Ministero del

Tesoro. Tecnicamente l’emissione della moneta da parte della Banca d’Italia avviene

contestualmente all’emissione di titoli di Stato come BOT, BTP, CTO, CTZ ecc.,

emessi da parte del Ministero del Tesoro. Da un punto di vista contabile i titoli

acquisiti dalla Banca d’Italia in contropartita della emissione della moneta

affluiscono nell’attivo dello Stato Patrimoniale della B.d.I. poiché logicamente

costituiscono un credito che la stessa vanta nei confronti dello Stato. Titoli che sono

fruttiferi di interessi attivi che affluiscono nel Conto Economico della Banca

Centrale.

Ma la cosa illogica che si rileva nello Stato Patrimoniale della Banca d’Italia e

che la moneta emessa e prestata al Tesoro affluisce nel passivo del suo Stato

Patrimoniale come se la moneta fosse una passività e abbia natura di debito. Ciò è

contrario ad ogni principio contabile conosciuto poiché la moneta è sempre inserita

nell’attivo dello S.P. rappresentando una attività finanziaria di natura liquida che può

essere immediatamente utilizzata in altre forme di impiego.

Ritornando a parlare dell’emissione della moneta possiamo dire che la stessa

corrisponde al debito contratto dallo Stato cioè tutti i soldi in circolazione

corrispondono ad un debito che assume la forma di titoli di Stato emessi dal Tesoro.

Come ritiene il Prof. Giacinto Auriti tutto il sistema monetario è fondato sul debito

cioè su un debito pubblico che grava sull’intera collettività la quale deve farsi garante

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della sua restituzione e del pagamento degli interessi che maturano periodicamente.

E’attraverso il sistema fiscale che lo Stato Italiano, con le tante imposte dirette ed

indirette che conosciamo, non fa altro che prelevare dalle tasche dei cittadini italiani

una quantità di soldi che serve per ricompensare la Banca d’Italia della moneta

emessa e degli interessi che la stessa produce.

Ma i costi di stampa di questa moneta sono irrisori se si tratta di banconote e

totalmente nulli se si tratta di moneta elettronica. Infatti, quest’ultima viene generata

attraverso strumenti informatici e software gestionali e la sua creazione corrisponde

alla digitazione del tasto “ENTER” di un qualche computer residente presso la Banca

d’Italia. Ma una semplice digitazione diviene generatrice di interessi che sono

sicuramente una componente rilevante dei ricavi della Banca d’Italia. Il signoraggio

quindi può essere definito come differenza di valore tra i costi di produzione della

moneta ed il valore molto più alto che impresso sulle sue facciate se si tratta di

banconote.

L’origine storica del signoraggio deriva dall’antica prassi di consegnare le

monete d’oro al Signore del tempo il quale tratteneva una piccola quantità del metallo

prezioso in cambio della possibilità di poter utilizzare la sua effige sulle monete.

Oggigiorno non abbiamo più la figura del regnante ne tanto meno l’utilizzazione di

monete d’oro e questa differenza di valore, cioè il signoraggio, viene totalmente

incamerata dalla Banca d’Italia. E’ da sottolineare inoltre che tutte le banche centrali

sia la BCE che la FED operano in totale indipendenza al di fuori di qualsiasi controllo

politico e sono in ultima analisi gli enti che dettano la politica economica degli Stati.

Quest’ultimi non fanno altro che curare aspetti secondari dell’economia mentre la

politica monetaria e finanziaria è totalmente affidata alle banche centrali.

1.5 ECONOMIA FINANZIARIA ED ECONOMIA REALE

Solo una piccola percentuale delle transazioni finanziarie (circa un terzo) che

avvengono quotidianamente nel mondo corrispondono o hanno un riferimento

nell’economia reale. Ciò significa che buona parte delle transazioni monetarie non

servono per il pagamento delle merci o per la realizzazione dei manufatti bensì per

l’effettuazione di operazioni di impiego in altri strumenti finanziari. C’è da

aggiungere poi che la massa monetaria circolante soltanto per il 3% ha un supporto

cartaceo mentre il rimanente 97% sono valori monetari cha hanno una natura

elettronica. Inoltre, assistiamo al giorno d’oggi allo sviluppo di strumenti monetari di

2°, 3°,4° grado, nel senso che sono forme monetarie che sono rappresentazioni

esponenziali ed indirette della moneta.

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Questo non soltanto con l’innovazione degli strumenti derivati che sono forme

di trasferimento del rischio dell’investimento finanziario ad altri soggetti ma già

l’assegno o la cambiale rappresentano soltanto indirettamente una moneta sottostante.

Quest’ultima potrà esserci o non esserci se l’assegno è coperto oppure no e per la

cambiale se questa verrà o no onorata alla scadenza. Anche per le azioni o altri titoli

potremo dire che il ritorno dell’investimento in forma monetaria potrà esserci oppure

no a seconda dell’andamento dei mercati borsistici. Si potrebbe dire che il mondo è

avvolto da espressioni monetarie elettroniche che non hanno nessuna consistenza

reale ma sono soltanto promesse di un futuro pagamento e di un possibile guadagno.

La quantità di questa moneta elettronica circolante è stata valutata in una cifra

stratosferica che nell’ordine 30, 40 volte PIL mondiale di un anno.

Non c’è poi da stupirsi più di tanto delle ricorrenti crisi finanziarie come la

bolla speculativa sui mutui sub-prime in America o il fallimento di importanti

imprese di costruzioni a Dubai. Con lo sviluppo e l’impiego di warrants, options,

certificate, swap ecc., si alimenta una specie di gioco del cerino acceso in cui l’ultimo

che ne rimane in possesso ne paga le conseguenze con ricadute sull’intero sistema.

Ma ormai l’economia finanziaria ha preso il sopravvento sull’economia reale che

invece è fatta di beni e servizi che servono a soddisfare i bisogni diretti dell’umanità.

L’economia finanziaria al contrario tende a riprodurre la moneta attraverso la moneta

nel senso di ricreare una differenza positiva di valori monetari che dovrebbero auto

generarsi.

Sono meccanismi in cui si crede di garantire all’operatore finanziario la

riproduzione della moneta impiegata in quantità maggiori senza che ciò abbia un

qualche collegamento con l’economia reale. L’economia finanziaria è finalizzata a se

stessa non soddisfa un bisogno reale dell’uomo ma soltanto il sogno di arricchirsi

velocemente e senza sforzi così come avviene nella gestione delle diverse lotterie

nazionali.

1.6 LA MONETA COME SISTEMA DI MISURA

La moneta può ritenersi uno strumento di misura del valore dei beni attraverso

la quale possono compararsi le stime di valore e realizzare gli scambi. Quindi, la

moneta al pari degli altri strumenti di misura come il metro, il kilogrammo, il litro

ecc., dovrebbe essere riconducibile ad una proprietà pubblica o da ritenersi

patrimonio dell’intera collettività. Tutti utilizzano, ad esempio, le lettere dell’alfabeto

per scrivere libri, lettere, relazioni ecc., e quindi utilizzano un sistema convenzionale

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da tutti accettato e condiviso senza che da ciò ne derivi un costo per l’utilizzatore. La

cosa è ben diversa per la moneta. Infatti, se chiedo un prestito alla banca sono

obbligato non solo alla restituzione della somma concessa in finanziamento ma anche

al pagamento degli interessi. Ciò può sembrare normale perché siamo stati abituati a

considerare il pagamento degli interessi come una cosa dovuta senza mai chiederci il

fondamento di una tale pretesa finanziaria.

Se, infatti, utilizzo un sistema di misura come il metro non sono tenuto a

pagare royalty o eventuali noleggi o costi di utilizzazione per il semplice motivo che

di un tale sistema di misura nessuno può rivendicare una proprietà individuale. Se,

invece, abito in affitto devo pagare i canoni mensili di locazione perché il legittimo

proprietario ha diritto a percepirli per aver ceduto a terzi il diritto di utilizzazione di

un suo bene. Da ciò si deduce che anche per la moneta, poiché sono tenuto a pagare

gli interessi, esiste un soggetto che ne rivendica la proprietà e questo soggetto, come

abbiamo già detto in altre pagine, non è lo Stato bensì un ente privato che è la Banca

d’Italia. E’ da ricordare a tal proposito che i poteri conferiti dalla Costituzione allo

Stato Italiano sono il potere esecutivo, legislativo e giudiziario mentre è totalmente

escluso allo Stato il potere di battere moneta.

Dalla lettura della costituzione Italiana si evince che non è rintracciabile

nessuna menzione in merito alla possibilità di battere moneta che per tradizione

storica è stata riservata ai banchieri privati. Se poi andiamo a rintracciare le cause e le

motivazioni che sono alla base di questa tradizione storica scopriamo che esiste una

giustificazione religiosa contenuta nel Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento

dava la possibilità agli ebrei di prestare il denaro e chiedere gli interessi ma soltanto a

coloro che non erano ebrei. Infatti, tra ebrei non viene richiesto il pagamento degli

interessi e sussiste la possibilità dell’annullamento dei debiti ogni sette anni.

Ma il Vecchio Testamento trova un superamento con il Nuovo Testamento e

non è un caso che anche la Chiesa Cattolica ha avuto esponenti prestigiosi che si sono

scagliati contro questa pratica usuraia adottata dagli ebrei. A cominciare dall’eretico

Marcione passando per S. Antonio da Padova, San Giacomo della Marca fino al più

recente papa Pio XI che ha pubblicato una enciclica in materia monetaria e

finanziaria. Nonostante questa dura contrapposizione di esponenti della Chiesa

Cattolica la prassi di chiedere interessi si è tramandata sino ai nostri giorni e

possiamo senz’altro dire che tutto il sistema finanziario è imperniato intorno alla

regola degli interessi.

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1.7 GLI INTERESSI E GLI EFFETTI INDERIDERATI SUL MERCATO

Nella politica economica la definizione del tasso di interesse è considerata uno

strumento a disposizione delle banche centrali per controllare l’andamento dei

mercati. In periodi di crisi, come quello attuale, il tasso di interesse è ridotto al

minimo tant’è che nel momento in cui scrivo la BCE applica un tasso di sconto

dell’1% e la FED dell’0%. Ciò al fine di spingere gli operatori a contrarre

finanziamenti ed effettuare investimenti ed avviare così un nuovo ciclo di espansione

economica. Al contrario in momenti di congiuntura economica positiva il tasso di

sconto aumenta ciò al fine di rendere più costosi i finanziamenti e ridurre la spinta

inflattiva che caratterizza l’espansione dell’attività economica.

In realtà, il tasso di interesse comporta un aumento generale dei prezzi poiché i

costi che sono sostenuti dall’operatore economico per forza di cose verranno trasferiti

nel prezzo dei beni prodotti e venduti. Si studia, infatti, in Scienze delle Finanze il

meccanismo della traslazione delle imposte, soprattutto indirette, per effetto del quale

le imposte pagate dall’imprenditore rappresentano voci di costo che vanno ad

aggiungersi alle altre componenti di spesa che debbono essere recuperate, con

l’aggiunta di un margine di profitto, con il prezzo di vendita del bene.

Così come accade per la traslazione delle imposte è facile supporre che un

simile meccanismo agisca anche per gli interessi nel senso che l’operatore economico

che tendenzialmente non opera in perdita deve necessariamente recuperare le somme

spese per il pagamento degli interessi. Ciò sta a significare che tutto il processo

economico è gravato di un costo improprio dovuto al pagamento degli interessi che

producono come conseguenza finale un aumento generale dei prezzi. Pertanto,

quando le banche centrali innalzano il tasso di sconto per ridurre la spinta inflattiva è

molto probabile che conseguano l’effetto opposta e cioè una ulteriore spinta

all’aumento dei prezzi.

E’ anche probabile, come sarà meglio spiegato nel prossimo paragrafo che

l’utilizzazione della leva del tasso di sconto possa fungere da catalizzatore ed

acceleratore delle ricorrenti crisi economiche. Comunque rimane fondamentale la

ferma convinzione da parte delle autorità bancarie di poter controllare le spinte

inflattive per il tramite di un aumento del tasso ufficiale di sconto che dovrebbe

frenare la richiesta di finanziamenti e quindi il ricorso all’indebitamento. Si ribadisce,

invece, che gli interessi costituiscono un costo improprio che grava su tutte le attività

economiche e che su ogni bene che noi acquistiamo nel mercato dobbiamo sostenere

il pagamento non soltanto delle imposte e delle tasse dovute allo Stato ma anche gli

interessi dovuti alle banche.

La componente di costo per gli interessi sarà a sua volta più alta a seconda del

livello del tasso di sconto vigente al momento. Si realizzano così delle grosse rendite

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finanziarie che gravano sugli operatori economici che vengono poi trasferite al

consumatore finale che rimane l’unico a sostenere il gravame di tali posizioni

finanziarie.

1.8 IL PUNTO DI CRISI

Per capire il grafico sopra riportato è necessario specificare che un qualsiasi

finanziamento concesso dalle banche ad un privato o ad un’organizzazione pubblica è

semplicemente uno spostamento temporale di risorse dal futuro al presente. In altre

parole, se il Sig. X chiede un finanziamento di euro 10.000 da restituire nei due anni

successivi, il Sig. X non ha fatto altro che attualizzare al momento della richiesta

risorse finanziarie di cui egli sarà in possesso soltanto in futuro.

Possiamo dire che il Sig. X tenta di realizzare le sue ambizioni

imprenditoriali o di altra natura facendo ricorso a risorse finanziarie che attualmente

non possiede contando su futuro più generoso. Ma la caratteristica di ogni

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finanziamento è che al rimborso bisogna corrispondere anche gli interessi. Possiamo,

quindi, indicare con la retta F la quantità complessiva di finanziamenti che il sistema

bancario eroga a favore di tutti i soggetti di una collettività.

La retta F presenta un andamento crescente per effetto della riserva

frazionaria che impone alle banche, nella loro totalità, di trattenere soltanto il 2% dei

depositi mentre il restante 98% può essere nuovamente concesso in finanziamento a

favore di altri soggetti. Se si considera il sistema bancario nel suo complesso, che è

rappresentato dal monopolio detenuto dalla Banca d’Italia in quanto ente

rappresentativo di tutti gli operatori finanziari che ne detengono le quote societarie, si

può facilmente immaginare che l’utilizzazione di un deposito bancario che

rappresenta un uscita monetaria di una banca è nello stesso tempo un entrata

finanziaria di un’altra banca. Infatti, se il soggetto A ritira soldi dal suo conto per

versarli al soggetto B è probabile che quest’ultimo procederà a depositarli alla sua

banca. La quale, a sua volta, trattenendo soltanto il 2% potrà concederli nuovamente

in finanziamento. Come si può facilmente comprendere da quanto sopra detto si

attiva una progressione geometrica di creazione secondaria della moneta che può

essere quantificato con il seguente calcolo matematico: 1/2% = 50. Questo significa

che un euro depositato presso la banca genera 50 euro di nuova moneta che viene

immessa nel sistema economico. Tale fenomeno è anche conosciuto come leva

finanziaria che produce un’espansione della massa monetaria in circolazione.

Si determina, così, un effetto moltiplicativo dei finanziamenti che vengono

concessi dal sistema bancario all’intera collettività determinando una bolla

speculativa che è destinata ad esplodere. Infatti, la quantità di moneta che viene

richiesta per il rimborso di tutti i finanziamenti è ben superiore alla quantità di

moneta erogata dalle banche, posto che al rimborso è necessario corrispondere anche

gli interessi. Quindi, nel caso del Sig. X che ha ottenuto un finanziamento di euro

10.000, il rimborso sarà verosimilmente di euro 11.000.

Questo significa che la tempo T1 la quantità di moneta concessa in

finanziamento è superiore alla quantità di moneta chiesta in rimborso, mentre al

tempo T2 abbiamo una situazione di totale pareggio. Al tempo T3 la quantità di

moneta chiesta in rimborso comincia ad essere superiore alla quantità concessa in

finanziamento e si determina una condizione di crisi dell’economia per la presenza di

soggetti che risulteranno, per ovvi motivi, insolventi poiché senza liquidità.

La retta R che misura i rimborsi dei finanziamenti ha chiaramente

un’inclinazione maggiore della retta F poiché gli interessi provocano un

depauperamento della massa monetaria circolante assorbendo una quantità di risorse

finanziarie maggiore di quelle liberate con i finanziamenti. Da questo grafico si

deduce, quindi, che le crisi finanziarie sono sistemiche e, pertanto, si passa

alternativamente da fasi di espansione a fasi di recessione proprio per effetto del

funzionamento del sistema monetario.

16

Si potrebbe pensare che eliminando gli interessi si possa eliminare un tale

effetto distorsivo dell’economia, ma si ritiene che l’applicazione degli interessi sui

finanziamenti ha soltanto un effetto catalizzatore sulle crisi anche se queste

continueranno a verificarsi pur se con intensità e profondità sicuramente minori.

Un altro effetto distorsivo del sistema monetario è provocato dal prelievo

fiscale che secondo una impostazione Keynesiana diventa particolarmente rilevante

in fasi di espansione. Infatti, seguendo i principi di condotta Keynesiani, a cui si

ispirano numerosi governi, in fase di recessione per rilanciare l’economia, vengono

rilasciate risorse tramite l’aumento della spesa pubblica e la riduzione delle tasse.

Viceversa, in fasi di espansione i governi adottano politiche restrittive che

comportano il contenimento della spesa pubblica e l’aumento delle tasse. Ma proprio

queste linee di politica economica applicate alle fasi di espansione non fanno altro

che anticipare e catalizzare l’esplosione della crisi che si verifica puntualmente in

ciclici economici di 4-5 anni.

Si ritiene che proprio le politiche economiche Keynesiane producano effetti

distrosivi sul mercato finanziario ed economico che se pur concepite per attenuare gli

andamenti ciclici dell’economia, in realtà sono delle micce accese che fanno detonare

un’esplosione ancora più intensa e devastante.

Tuttavia, è insito nello Stato e negli studi economici che l’economia è una

realtà che debba essere governata da organi centrali che dovrebbero prevedere, su

base scientifica, il verificarsi delle crisi e del loro superamento. Dall’esame delle

serie storiche si evince che questi organi centrali non prevedono e non risolvono le

crisi, bensì, possono ritenersi causa della loro insorgenza e del loro continuo ripetersi.

E’ difficile pensare all’economia come un sistema che si autoregola autonomamente

poiché ci è stato sempre insegnato che l’economia deve, per forza di cose, essere

governata dai politici e dai banchieri.

Ritornando sul concetto degli interessi bisogna ricordare che le banche

islamiche sono quelle in cui il tasso d’interesse non viene applicato sui prestiti. Ciò

perché secondo la tradizione religiosa islamica è un grave peccato chiedere interessi

perché si ritiene che la sola moneta non può generare altra moneta. Del resto la

moneta essendo una unità di misura del valore dovrebbe comportarsi come le altre

unità di misura come il metro, il kilogrammo, il litro. Ciò significa che il metro non

genera altri metri come il kilo non genera altri kili, ecc., diversamente dalla moneta

che genera altra moneta per il tramite degli interessi.

Per tale motivo, una operazione ad esempio di mutuo per l’acquisto della prima

casa per una banca islamica si configura con un doppio passaggio di proprietà. Sarà la

banca ad acquistare per noi l’abitazione e dopo aversi richiesto il pagamento

dell’affitto per un certo numero di anni, cederà a noi inquilini la proprietà

17

dell’abitazione. Si potrebbe sostanzialmente obiettare che una simile operazione

bancaria è attuata anche nel nostro sistema con il leasing anche se molto più

complicato strutturalmente a seconda che si tratti di leasing finanziario o operativo. In

ogni caso, questo doppio passaggio di proprietà in Italia costerebbe molto a causa

della tassazione fiscale sugli atti pubblici aventi ad oggetto compravendite di

immobili. Tuttavia, una simile operazione messa in atto dalle banche islamiche è da

ritenersi una modalità per mascherare in forma più o meno occulta il pagamento

degli interessi. Si stanno comunque sviluppando all’interno delle istituzioni

finanziaria europee sezioni di banche che operano secondo i principi islamici,

considerata la notevole presenza sul territorio di immigrati di origine araba. A tal

proposito, è opportuno ricordare l’iniziativa della Cassa di Risparmio di Fabriano e

Cupramontana che corrisponde sui depositi dei propri clienti di fede islamica non

degli interessi ma dei bonus che possono essere spesi in negozi convenzionati.

18

CAPITOLO II

ASPETTI GIURIDICI DELLA MONETA ELETTRONICA

2.1 IL SISTEMA DI PAGAMENTO MEDIANTE MONETA

ELETTRONICA

La c.d. “new economy” è oggi caratterizzata da una sempre più crescente

affermazione del commercio e della contrattazione telematica. Tra le principali

peculiarità del commercio elettronico vi è quella di permettere a chi intende

concludere transazioni via Internet di farlo in un breve lasso di tempo, accantonando i

tempi più lunghi propri del commercio “tradizionale”.

In tale panorama economico assume un ruolo fondamentale, sotto il profilo del

sistema di pagamento, la c.d. “moneta elettronica”. Dapprima il legislatore

comunitario e successivamente quello nazionale sono intervenuti in materia, dettando

la relativa disciplina 1.

In ambito comunitario, la prima definizione di moneta elettronica è rinvenibile

nella raccomandazione 97/489 CE, nella quale per “strumento di moneta elettronica”

si intende “uno strumento di pagamento ricaricabile che non sia uno strumento di

pagamento mediante accesso a distanza, sia esso una carta con valore

immagazzinato o una memoria di elaboratore elettronico, sulla quale è caricato

elettronicamente il valore, affinché il titolare possa effettuare le operazioni di cui

all’art.1, paragrafo 1”. La Raccomandazione sembra riprendere l’orientamento

dominante negli USA caratterizzato dalla volontà di non porre costrizioni normative

all’evoluzione del settore dei pagamenti elettronici, fornendo solo indicazioni

tecniche in ordine alle caratteristiche di utilizzo.

Alla raccomandazione segue una proposta di direttiva sui pagamenti

elettronici, intitolata: “Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio

riguardante l’avvio, l’esercizio, e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di

moneta elettronica”, adottata dalla Commissione il 21 settembre 1998. Tale atto

viene in seguito modificato dalla Posizione Comune (CE) n.8/2000 definita dal

Consiglio il 29 novembre 1999, con la quale si passa ad una definizione non più

meramente tecnica. La “moneta elettronica” è così definita come: “un surrogato

elettronico di monete metalliche e banconote, memorizzato su dispositivo elettronico,

come carta a microprocessore o una memoria di elaboratore, e generalmente

destinato a effettuare pagamenti elettronici di importo limitato”. In seguito, nel

dispositivo, la moneta elettronica viene meglio specificata come “un valore

monetario: 1) memorizzato su dispositivo elettronico, 2) emesso dietro ricezione di

19

fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso, 3)accettato come

mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente.”

In ambito nazionale, l'emissione di moneta elettronica è regolata dal D.Lgs.

n.385 del 1° settembre 1993 (c.d. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia), successivamente integrato e modificato, nella parte relativa alla moneta

elettronica, dalla Legge n.39 del 1° marzo 2002 (c.d. Legge Comunitaria 2001).

La legge da ultimo citata, recependo all'art.55, le direttive europee 2000/28/CE e

2000/46/CE, ha introdotto nel T.U. citato la definizione di “istituto di moneta

elettronica”, riferita alle imprese diverse dalle banche che emettono moneta

elettronica, nonché la stessa definizione di “moneta elettronica” da intendersi come:

“valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia

memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore

non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da

soggetti diversi dall'emittente”.

Dalla predetta definizione emerge, dunque, che la moneta elettronica si

caratterizza 2: a) per essere uno strumento di pagamento memorizzabile su un

dispositivo elettronico;

b) per essere il risultato di una corrispondenza tra i fondi ricevuti dall'istituto

emittente ed il valore monetario emesso;

c) per essere accettata come mezzo di pagamento da imprese diverse

dall'emittente.

La Legge n.39 del 2002 introduce, inoltre, nel Testo Unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, il Titolo V/bis, nel quale viene disciplinata l'emissione di

moneta elettronica e l'autorizzazione all'attività e all’operatività transfrontaliera dei

relativi istituti.

Con riferimento alle tipologie di moneta elettronica e al dispositivo di

memorizzazione, la principale distinzione (prevista anche dalla raccomandazione

della Commissione Europea 97/489/CE) è tra moneta elettronica “card based” e

“software based” 3.

Nella prima ipotesi il valore monetario è memorizzato in un microchip posto su

carta (c.d. smart card); nel secondo caso, invece, il valore risiede nella memoria di un

computer ed è fruibile esclusivamente on line 4.

Sempre a livello comunitario, va, inoltre, ricordato il Regolamento CE n. 2560/01,

che interessa i soggetti che gestiscono direttamente o indirettamente la moneta

elettronica.

Tale Regolamento afferma il principio di non discriminazione dei pagamenti in

euro effettuati tra Stati membri dell'Unione Europea rispetto ai pagamenti nazionali,

prevedendo l'onere di equiparazione delle commissioni applicate in entrambi i casi,

con riguardo sia ai pagamenti elettronici tramite carta di credito, sia alle operazioni di

caricamento o scaricamento di strumenti di moneta elettronica.

Va infine rilevato che l’utilizzo della moneta elettronica comporta non solo i

notevoli vantaggi sopra richiamati ma altresì alcune problematiche di rilievo e tra

queste, principalmente, il pericolo delle frodi connesse all’uso dello strumento di

pagamento in esame 5.

20

Al riguardo, sotto il profilo normativo, si richiama l'art.56 del D.Lgs. n.206 del

6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), relativo ai contratti a distanza, che

prevede, per l'istituto che emette una carta di pagamento, il riaccredito (c.d. charge

back) al consumatore degli importi di cui quest’ultimo dimostri l'eccedenza rispetto al

prezzo pattuito col venditore o l'utilizzo truffaldino della carta da parte di

quest'ultimo o di un terzo. Previsione che si riscontra anche nell'art.8 della Direttiva

2002/65/CE, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai

consumatori, recepita dal D.Lgs.n.190 del 19 agosto 2005.

1 La prima definizione di “moneta elettronica” è rinvenibile nel rapporto commissionato dai governatori delle

banche centrali dei Paesi costituenti il Gruppo dei dieci (G-10), al Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento

(Committee on payment and settlement system); ultimato nell’agosto del 1996, il rapporto, intitolato “Secure on

Electronic Money”, definisce come moneta elettronica, gli “stored-value products” (letteralmente “prodotti con valore

immagazzinato”), ossia strumenti di pagamento dotati di valore monetario predefinito (o “precaricato”), immagazzinato

in un “dispositivo elettronico” in possesso del utilizzatore stesso. Il dispositivo elettronico in cui viene memorizzato il

corrispondente valore monetario, consiste in un microprocessore inserito, a sua volta, o in una carta (tessera plastificata

di piccole dimensioni, meglio definita come “smart card”), o in una memoria di un elaboratore (moneta elettronica

memorizzata su file).

2 Conformemente ai principi sanciti in ambito comunitario dall'art.1 co.3 lett.b della Direttiva 2000/46/CE

3 Tuttavia, lo sviluppo tecnologico e l’implementazione degli strumenti e dei brevetti su cui puntano molte

imprese, consente di ipotizzare un ampliamento, in un futuro abbastanza prossimo, dei tipi di forma di moneta

elettronica.

4 In dottrina si è affermato che “la memoria del computer usato per il pagamento costituisce solo un "tramite",

essendo l'originario importo memorizzato su un apposito dispositivo, ubicato presso l'istituto di credito o la società che

ne fornisce il servizio (cfr. R.G. Massa, pubblicazione web 23.11.07, www.pmi.it).

5 Per la moneta elettronica card based, sono state individuate due categorie principali di frodi: plastic frauds e

card not present frauds. Le plastic frauds comprendono le truffe riguardanti la carta e tra queste: a) lo skimming: basato

sulla lettura dei dati contenuti nella carta all’insaputa del titolare; l'acquisizione si realizza facendo passare la carta nello

skimmer, strumento utilizzato per la lettura dei codici contenuti nelle carte molto diffuso negli esercizi commerciali che

accettano carte di pagamento; b) l'embossing: tecnica consistente nella modifica materiale del numero e del nominativo

presente sulla carta; tale tecnica di solito segue alla clonazione della tessera ma vi sono casi in cui da un seriale

originale, con l'ausilio di un applicativo, si generano più varianti stampate su carte vergini da distribuire in alcuni Paesi

esteri dove i controlli sono meno rigidi; c) carding fisico (clonazione o contraffazione) consistente nella duplicazione

dell'intera carta o della parte contenente i dati (banda magnetica o chip) d) computation: consistente nella c.d.

“violazione” dei dati o del software contenuti nel chip, mediante alterazione e modifica dell'integrità o del corretto

funzionamento dei medesimi; e) frodi elettroniche connesse all'utilizzo fisico della carta come l’intercettazione,

mediante un apposito dispositivo, dei dati appena acquisiti dall'esercente ed in viaggio verso l'emittente della stessa

carta. Nel caso delle card not present frauds non è, invece, necessaria la presenza "fisica" della carta per la

realizzazione della truffa. In questo ambito rientrano le truffe caratterizzate: a) dall'utilizzo in Rete dei dati della carta a

seguito di furto o acquisizione illecita; b) dall’attuazione di una tecnica che si basa sull'utilizzo di specifici applicativi

per generare il numero della carta: il software conosce l'algoritmo usato dalla società emittente per generare i numeri di

carta. Per quanto riguarda la seconda forma di moneta elettronica, software based, le principali titpologie di truffe sono:

a) phishing: frode caratterizzata dall'invio di email fittizie ad un utente, provenienti in apparenza da un istituto di credito

o da una società di pagamenti. In questo caso l’utente viene indotto a collegarsi al sito fittizio, il cui link è presente

nell'email, e, una volta nel sito, viene invitato ad inserire le credenziali di autenticazione al servizio di ebanking del

proprio istituto di credito o il numero della propria carta di pagamento, permettendo al phisher, ad operazione conclusa,

di acquisire tali dati; b) pharming: tecnica informatica con la quale il pharmer, manipolando il server DNS di un

provider o i files di sistema del pc di un utente, ne modifica l'associazione tra indirizzo IP e dominio Internet,

reindirizzando l'utente, ogni qualvolta digiti l'indirizzo del dominio compromesso, verso un sito clone messo in Rete dal

truffatore; c) man in the middle: tecnica consistente nell'intercettazione dei dati che transitano tra due o più hosts: il

truffatore convoglia sul proprio computer i dati che la vittima desidera inviare in via telematica ad un istituto di credito

(o viceversa) e si frappone, quindi, tra i due soggetti in maniera impercettibile senza interrompere la trasmissione.; d)

software malevolo: categoria che ricomprende virus, worms, trojans e keyloggers, in grado di pregiudicare direttamente

o indirettamente il pc di un utente e di acquisire a vantaggio di terzi, credenziali di accesso ed altri dati personali della

vittima. Va, infine, rilevato che, oltre alle predette forme di frode, vi possono essere tentativi di intrusione informatica

nel server del sito web della società che gestisce moneta elettronica.

21

2.2 GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

Le direttive comunitarie sopra richiamate consentono lo svolgimento

dell’attività di emissione di moneta elettronica anche a soggetti diversi dalle banche.

In particolare, con la modifica della direttiva 2000/12/CE, viene allargata la

definizione di ente creditizio e si affiancano alle banche gli istituti e cioè i soggetti

che, da un lato, non possono erogare crediti alla clientela e, dall’altro, (se convertono

immediatamente i fondi percepiti in moneta elettronica) non svolgono, ai sensi della

direttiva, attività di raccolta.

Alla scelta di ampliare il novero dei soggetti ammessi all’esercizio dell’attività

di emissione di moneta elettronica ha concorso sicuramente la circostanza che, in

diverse esperienze nazionali, detta attività risultava già svolta da enti non bancari, che

si occupavano unicamente di tale tipo di attività. Tali soggetti, proprio per il

contenuto ambito dell’attività esercitata, non rientravano nella nozione comunitaria di

enti creditizi, e, spesso, neppure nella corrispondente definizione del relativo

ordinamento nazionale.

La ratio delle direttive è quella di conciliare l’esigenza di disciplinare l’attività

di emissione dei soggetti abilitati - banche ed istituti - con quella di non imporre una

struttura di mercato della moneta elettronica eccessivamente rigida sotto il profilo

dell’offerta, tenuto conto delle singole realtà nazionali.

La strada prescelta è quella di accordare alle autorità nazionali un margine di

iniziativa particolarmente ampio per l’attuazione della regolamentazione comunitaria

dell’attività di emissione di moneta elettronica, sia in ordine all’individuazione dei

soggetti abilitati, sia con riferimento alla disciplina ad essi applicabile.

In particolare, la direttiva 2000/46/CE attribuisce alle competenti autorità

nazionali ampia libertà nella definizione della struttura soggettiva dell’offerta di

moneta elettronica in ambito domestico, potendo esse consentire la prosecuzione (o

ammettere l’esercizio) dell’attività di emissione da parte di soggetti privi dei requisiti

stabiliti dalla direttiva. Peraltro, qualora in ambito nazionale vengano previste tali

deroghe, non trova applicazione il principio del mutuo riconoscimento.

Come detto, per “istituto di moneta elettronica” deve intendersi, ai sensi e per

gli effetti della direttiva 2000/46/CE, qualsiasi impresa o altra persona giuridica

diversa da un ente creditizio (di cui all’art.1, primo comma, lett.A della direttiva

n.2000/12/CE), che emetta mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica.

La formulazione è volutamente molto ampia. In particolare, il riferimento alle

“persone giuridiche” implica la possibilità di annoverare tra gli istituti di moneta

elettronica anche soggetti nei confronti dei quali non si potrebbe utilizzare la nozione

comunitaria di impresa.

22

Se, da un lato, la direttiva identifica nella predetta attività di emissione di

moneta elettronica il contenuto assolutamente prevalente dell’operatività degli

“istituti”, dall’altro lato, non fornisce un’espressa definizione dell’attività de qua.

Al riguardo, si può dire che costituiscano attività di emissione di moneta

elettronica tutte quelle operazioni elementari attraverso le quali l’emittente riceve da

parte del richiedente l’emissione una somma di denaro; procede a memorizzare nel

dispositivo elettronico del richiedente una posizione di disponibilità monetaria di

entità non superiore alla somma previamente ricevuta (il c.d. caricamento); mette il

titolare del dispositivo in condizione di disporre della moneta elettronica in esso

“caricata”. Attraverso il procedimento di memorizzazione l’emittente effettua la

sostituzione, il cambio, di un mezzo di pagamento - si tratti di moneta legale o di

moneta bancaria - con un altro mezzo di pagamento (la moneta elettronica).

La direttiva 2000/46/CE non prescrive l’esclusività dell’oggetto d’attività degli

istituti. Questi ultimi, peraltro, vedono aprirsi uno spazio notevolmente contenuto per

lo svolgimento di operazioni diverse dall’emissione di moneta elettronica. La

direttiva prevede, infatti, che gli “istituti” possono dedicarsi esclusivamente alla

prestazione di servizi, finanziari e non, strettamente correlati rispetto alla loro attività

principale. Si fa espresso riferimento alla prestazione di servizi di gestione della

moneta elettronica, nonché all’emissione e gestione di altri mezzi di pagamento. È

consentita, altresì, l’attività di memorizzazione di dati su un dispositivo elettronico,

per conto di altre imprese ed enti pubblici.

La limitazione dell’operatività degli “istituti” alla sola attività di emissione

della moneta elettronica ed ai servizi ad essa in qualche modo correlati non può

essere superata neppure in via indiretta. A tali soggetti è, infatti, negata l’assunzione

di partecipazioni in altre imprese che svolgano funzioni operative diverse da quelle

accessorie e connesse alla moneta elettronica dai medesimi emessa o distribuita.

Impedita la concessione di credito, sotto qualsiasi forma, agli “istituti” è vietata

l’emissione di moneta elettronica per un importo superiore alla somma previamente

ricevuta dal richiedente l’emissione stessa (si preclude, in tal modo, l’esercizio di una

funzione monetaria).

Vi sono poi le regole concernenti le limitazioni degli investimenti. Gli “istituti”

devono investire in attività liquide e a basso rischio un importo non inferiore alle

passività da essi detenute in connessione alla moneta elettronica in circolazione.

Se l’art.1, par.4, della direttiva 2000/46/CE fissa, da un lato, il principio di riserva

dell’attività di emissione di moneta elettronica a favore delle banche e degli istituti,

dall’altro non fa riferimento alla gestione di tali mezzi di pagamento. Peraltro,

l’inserimento della “gestione di moneta elettronica” tra le altre attività che possono

essere svolte dagli istituti, consente di affermare che l’ordinamento comunitario non

sottopone a limitazioni l’attività di gestione della moneta elettronica.

23

2.3 IL TITOLO V BIS DEL D.LGS. N. 385 DEL 1° SETTEMBRE 1993

In ambito nazionale, l'emissione di moneta elettronica è regolata dal D.Lgs.

n.385 del 1° settembre 1993, successivamente integrato e modificato, nella parte

relativa alla moneta elettronica, dalla Legge n.39 del 1° marzo 2002 (c.d. Legge

Comunitaria 2001).

La legge n.39/2002, recependo le direttive europee 2000/28/CE e 2000/46/CE,

introduce nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia il Titolo V/bis 6,

nel quale viene disciplinata l'emissione di moneta elettronica e l'autorizzazione

all'attività e all’operatività transfrontaliera dei relativi istituti, secondo i criteri sopra

richiamati.

Dunque, ai sensi dell’art.114 bis del TITOLO V/bis del T.U.B., relativo

all’emissione di moneta elettronica, tale attività è riservata alle banche ed agli istituti

di moneta elettronica. La norma precisa che gli istituti possono svolgere

esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione

immediata dei fondi ricevuti. Peraltro, nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli

istituti possono svolgere altresì attività connesse e strumentali, nonché prestare

servizi di pagamento. Viene, invece, esclusa la possibilità di esercizio dell’attività di

concessione di crediti sotto qualsiasi forma.

Gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con

sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario vengono iscritti dalla Banca

d’Italia in un apposito albo 7.

Ai sensi dell’art 114-ter., comma 2, gli istituti di moneta elettronica italiani

possono operare:

a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle

procedure fissate dalla Banca d'Italia;

b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa

autorizzazione della Banca d'Italia”8.

Per quanto riguarda il sistema di vigilanza sugli istituti, ai sensi dell’art. 114-

quater, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II,

Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta

eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV;

nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140. Ai fini

dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono

assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b).

Inoltre, la Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su

base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o

altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del

Titolo III, Capo II, Sezione II. 3. La Banca d'Italia può, infine, stabilire, a fini

prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica.

Il Titolo V/bis, si chiude con l’art.114-quinquies, relativo alle “Deroghe”. La

norma prevede la possibilità che la Banca d'Italia autorizzi l’esenzione degli istituti di

moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal titolo V/bis del

24

T.U.B., qualora ricorrano una o più delle condizioni specificamente indicate nella

norma in esame, ossia quando:

“a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta

elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in

conformità alla disciplina comunitaria;

b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in

pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni

operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o

distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti

controllati dal medesimo controllante;

c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in

pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro

ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto.”

L’art.114 quinquies specifica, al comma 2, che, ai fini dell'esenzione de qua,

gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della

moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilito

dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.

6 Alle disposizioni del Titolo V bis del T.U.B. è stata data attuazione con la Delibera CICR del 4 marzo 2003.

7 Ai sensi dell’art 114-ter., relativo all’ “Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera”, la Banca

d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono le condizioni previste

dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta

elettronica si applicano altresì i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.

8 L’art. 114-ter, comma 3, prevede, inoltre, che agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro

Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3 mentre agli

istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano

gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.

25

CAPITOLO III

ASPETTI TECNICI ED ECONOMICI DELLA MONETA

SCRITTURALE ED ELETTRONICA

3.1 I SURROGATI DELLA MONETA

All’inizio di questo paragrafo appare opportuno farsi una domanda: cos’è la

moneta scritturale? La risposta sembra ora assai più semplice dopo che abbiamo visto

che la moneta non è più ancorata a un qualche metallo prezioso. Pertanto, la moneta

scritturale diventa soltanto un’annotazione contabile da parte della banca cioè il

banchiere, o chi per lui, con un semplice tratto di penna crea moneta dal nulla. Anche

nell’eventuale ipotesi che la moneta prestata abbia un corrispettivo con la moneta

depositata in banca da parte dei risparmiatori si tratta in ogni caso di moneta non di

proprietà della banca.

A tal proposito è da citare una eloquente Sentenza della Corte Suprema degli

Stati Uniti, dei primi anni del secolo scorso, in cui un signore trovatosi nella

impossibilità di poter adempiere al pagamento del mutuo per l’acquisto della sua

abitazione, citò in giudizio la banca ritenendo che in qualsiasi contratto stipulato fra

privati il rapporto si intende a prestazioni corrispettive nel senso che io cedo la

proprietà ad esempio di un mio oggetto in cambio di moneta che è di esclusiva

proprietà della controparte. Ma la banca, in questo caso, con il contratto di mutuo non

cede moneta di sua proprietà ma trattasi o di moneta scritturale cioè derivante da una

semplice annotazione contabile o dei soldi di altri risparmiatori.

Ma come può la banca chiedere interessi prestando a terzi un qualcosa che non

è suo o peggio ancora cedendo un qualcosa che deriva dal nulla? Ed, infatti, il

banchiere chiamato a testimoniare la sua condotta dovette sostanzialmente ammettere

che i soldi prestati derivavano da una semplice annotazione contabile e che questa

prassi era abitualmente in uso in tutte le banche. Questo processo che si è svolto

nelle sedi giudiziarie americane si è concluso con la condanna della banca anche se

chiaramente non ha mai avuto un seguito poiché capace di far saltare tutto l’impianto

finanziario degli Stati.

Ritornando a parlare dei modi di realizzazione della moneta scritturale è da dire

che anche i privati hanno la possibilità di creare della moneta scritturale attraverso

l’uso dell’assegno e della cambiale. Con la cambiale esiste una promessa di

26

pagamento futuro di una certa somma al creditore e deve essere corredata di un bollo

del 12 per mille per dare forza esecutiva al titolo in caso di non pagamento.

Chiaramente la cambiale che è un titolo di credito astratto non è ancorata a della

moneta già esistente ma è soltanto una promessa di pagamento futuro a cui fa

affidamento il creditore. Ma la cambiale può essere, tramite girata, ceduta a terzi

come mezzo di pagamento e alla stregua delle banconote, diventando massa

circolante a tutti gli effetti.

In questo caso, è il privato a creare moneta allo stesso modo del banchiere. La

stessa cosa può dirsi per l’assegno, in particolar modo con gli assegni post-datati, in

cui spesso manca la provvista sufficiente nel conto corrente. Anche lo Stato fa la sua

parte nella emissione della moneta scritturale. Ad esempio nel pagamento delle

pensioni e degli stipendi dei dipendenti pubblici, lo Stato procede esclusivamente a

delle annotazioni contabili che non trovano corrispondenza con una effettiva

transazione monetaria. Il pagamento dei contributi previdenziali per la formazione di

una posizione contributiva presso INPDAP per i dipendenti pubblici è soltanto

figurativa nel senso che lo Stato non esborsa materialmente i soldi che poi versa

all’ente previdenziale ma procede esclusivamente ad annotare nei suoi registri e nei

suoi conti che il tal dipendente ha maturato una somma x per contributi previdenziali.

Allo stesso modo può ritenersi che il dipendente pubblico non paga

materialmente le tasse poiché essendo lo stesso ente cioè lo Stato colui che paga gli

stipendi e riscuote le tasse ciò che viene pagato al dipendente pubblico è un netto che

trae origine dalla compensazione di scritture contabile in entrata ed in uscita. Tutte

queste operazioni, con l’avvento dell’informatica, si realizzano oggigiorno con

strumenti elettronici del Ministero del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e

dell’INPDAP.

Chiaramente l’informatica e la diffusione di Internet sono stati i precursori per

l’affermazione della moneta elettronica. La moneta elettronica si basa

sull’utilizzazione di una tecnologia molto sofisticata che permette di conservare sulla

memoria dei computer, o su altri supporti digitali, tutte le operazioni che vengono

impartite dagli utenti. Si hanno, infatti, a disposizione strumenti come l’Home

Banking che permette all’utente tramite la connessione al web di inviare disposizioni

di pagamento o di incasso alla propria banca senza recarsi materialmente allo

sportello. In questo modo i conti correnti tradizionali, che erano amministrati

manualmente e in forma scritturale da parte del personale della banca, sono gestiti

dagli stessi utenti che trovano conferma delle loro operazioni attraverso la

visualizzazione di pagine web.

Con la possibilità di poter effettuare bonifici in tutta Europa con la codifica del

codice IBAN in ambito europeo viene meno la necessità di utilizzare gli assegni,

tant’è, che alcuni paesi scandinavi ed anche il Regno unito hanno annunciato di

abolire in un prossimo futuro l’uso dell’assegno anche se ciò ha trovato l’ostilità di

27

quelle persone, tipicamente pensionati, che non hanno dimestichezza nell’uso delle

nuove tecnologie.

Con l’Home Banking si possono effettuare non soltanto bonifici ma si possono

pagare le bollette delle varie utenze domestiche, si può pagare il bollo auto, si può

pagare l’ICI, si possono pagare le tasse, si può fare trading online impartendo alla

propria banca disposizioni di acquisto e di vendita delle azioni. Si possono anche

effettuare investimenti in strumenti derivati come options, warrants, certificate, future

e ecc.. Sicuramente un grande vantaggio dell’Home Banking sta nel fatto che le

commissioni bancarie applicate risultano assai inferiori a quelle praticate allo

sportello.

Ciò è dovuto ai grossi risparmi in termini di costo del personale sostenuto dagli

istituti di credito poiché mentre nelle operazioni tradizionali è necessario l’intervento

di un operatore umano (sia esso cassiere, addetto alle pratiche fido e ecc.) per il

disbrigo delle varie operazioni, nelle disposizioni online è lo stesso utente a

provvedere al caricamento dei dati sui computer bancari. Ma anche gli interessi che

vengono corrisposti sui depositi e conti online sono sensibilmente maggiori a quelli

praticati sia sui conti tradizionali sia a quelli corrisposti sui titoli di Stato.

3.2 LE CARTE DI DEBITO

Tra la carte di debito che trovano maggiore diffusione abbiamo innanzittutto il

PagoBancomat che permette al possessore di effettuare i pagamenti presso i negozi

convenzionati ma non può essere utilizzato sul web poiché non è fornito di un

numero di carta. Al momento del pagamento è richiesta la digitazione di un codice

per garantire la sicurezza della transazione. Successivamente vi sarà l’addebito in

conto corrente con valuta il giorno lavorativo successivo.

Recentemente hanno trovato l’apprezzamento dei consumatori le carte

prepagate che sono fornite da diverse banche ed anche dalle poste, che possono

definirsi come dei contenitori di liquidità permettendo ai possessori di effettuare

acquisti sia sui negozi convenzionati sia sul web. Per questioni di sicurezza il

pagamento nei POS avviene tramite la digitazione di un PIN che è conosciuto

esclusivamente dal suo legittimo possessore. La diffusione delle carte prepagate è

sempre in aumento in seguito alle numerosi frodi che si sono avute con le carte di

credito tradizionali.

Infatti, nelle carte prepagate è necessario procedere ad un preventivo deposito

di denaro e pertanto la carta potrà essere abilitata ad un volume di spesa non

28

superiore alla somma depositata. In caso di frode o di smarrimento il danno sarà

contenuto a questa somma. Tuttavia le carte prepagate si fanno pagare consistenti

commissioni al momento della ricarica anche se non sono previsti costi aggiuntivi per

il loro utilizzo. Una delle carte prepagate più diffuse è la PostePay che è gestita dalle

Poste Italiane che oltre alle funzioni tradizionali di una carta prepagata aggiunge altri

servizi come la possibilità di pagare bollettini postali, l’ICI, il bollo auto, effettuare

ricariche telefoniche, ricaricare un’altra PostePay e ecc.. La ricarica può essere

effettuata oltre che presso lo sportello postale anche sugli sportelli ATM con una

carta di credito e adesso anche presso le ricevitorie Lottomatica con una commissione

di 2 euro. Inoltre, le poste hanno lanciato sul mercato anche la PostePay mobile che

da la possibilità all’utente di effettuare le tradizionali operazioni di una carta

prepagata attraverso il telefonino.

Un altro prodotto anch’esso abbastanza diffuso sul mercato è la carta

SUPERFLASH distribuita dal gruppo Banca Intesa San Paolo che si presenta con

alcune funzionalità aggiuntive. Infatti, questa carta è fornita di codice IBAN ed è

quindi possibile utilizzarla come un conto corrente anche se non è possibile disporre

degli assegni. Questo significa che è possibile accreditare, sulla carta SUPRFLASH,

lo stipendio, domiciliare il pagamento delle utenze domestiche ed effettuare e

ricevere bonifici. La carta SUPERFLASH ha costi di gestione annuali pari ad euro

9,90 ma è sicuramente vantaggiosa perché non è previsto il pagamento dei bolli

statali per euro 34,20 che invece si applica ad un comune conto corrente. E’ quindi

indicata per i giovani che si apprestano ad utilizzare i servizi bancari.

Un prodotto molto simile alla SUPERFLASH è il conto Tascabile del gruppo

Mediobanca che si presente con un costo di gestione di un euro al mese che può

essere di qualche euro superiore se si richiedono servizi aggiuntivi come

l’assicurazione sugli acquisti sul web o la tutela da frodi, furti e smarrimenti. Il conto

Tascabile può essere collegato ad un conto di deposito che garantisce al depositante

tassi sicuramente vantaggiosi rispetto a quelli praticati dal mercato tradizionale.

3.3 LE CARTE DI CREDITO

Per l’ottenimento di una carta di credito è necessaria la concessione di una

linea di fido cioè di un importo massimo di denaro che il possessore può spendere

nell’arco di un mese. E’ chiaro che questo massimale sarà diverso a seconda delle

entrate finanziarie su cui il richiedente può contare ed è quindi richiesto di essere

almeno lavoratori dipendenti con un regolare contratto. La somma spesa in un mese

sarà addebitata normalmente il giorno 15 del mese successivo. Le principali carte di

29

credito sono: Visa, MasterCard, American Express, Diner Club e ecc.. Fra queste

quelle che hanno maggiore diffusione sono le prime due.

E’ da ricordare che tutti i marchi sopra citati sono proprietà di banche

americane che affidano poi la gestione delle carte ad istituti bancari locali in un

contesto nazionale. Oltre che il pagamento a saldo le carte di credito prevedono anche

il pagamento rateale con l’applicazione di un tasso di interesse che risulta

normalmente abbastanza esoso. Queste vengono dette Revolving poiché una volta

assolto al pagamento rateale si riattiva la disponibilità del fido originariamente

concesso. Le carte revolving diversamente da quelle classiche non hanno costi di

gestione poiché, verosimilmente, la banca ha le sue fonti di guadagno principalmente

dal pagamento degli interessi.

Le carte classiche, cioè quelle con pagamento a saldo, hanno invece costi di

gestione annuali che possono variare dai 30 ai 90 euro a seconda dei limiti di spesa

concessi. Si stanno, inoltre, diffondendo carte di credito che prevedono la restituzione

al titolare di percentuali che variano dallo 0,2% all’1% dello speso contribuendo in

tal modo al contenimento delle spese di gestione annuali. Nelle carte di credito

tradizionali la fonte tipica di guadagno delle banche deriva dall’applicazione di

commissioni al venditore dei beni e servizi in misura percentuale alle vendite

effettuate.

Una problematica abbastanza comune sulle carte di credito è quello dell’uso

fraudolento che viene messo in atto da persone che riescono ad appropriarsi in modo

illegittimo degli estremi della carta e ne fanno un uso illegale sul web. Per questo

motivo alcune carte di credito prevedono la possibilità di generare un numero di carta

virtuale da utilizzarsi in occasione di ogni singolo acquisto effettuato su Internet. Ciò

riduce sensibilmente la possibilità di comportamenti fraudolenti rendendo più sicure

le transazioni.

Un altro problema particolarmente avvertito dagli utenti delle carta di credito è

quello della mancata tutela della privacy, nel senso che tramite il loro utilizzo

vengono acquisite informazioni sulle nostre abitudini di acquisto ed altre

informazioni di natura riservata che spesso vengono cedute a titolo oneroso a società

di marketing. In seguito alla cessione di tali informazioni potremo ritrovarci con la

casella di posta elettronica intasata di proposte commerciali che sono ritagliate sulle

nostre specifiche esigenze trattandosi spesso di operazioni di direct marketing.

Può anche accadere con l’utilizzazione delle carte di credito che ci si ritrovi

con addebiti automatici per il rinnovo, ad esempio, di abbonamenti a servizi di

aggiornamento di antivirus e altri software o anche a semplici abbonamenti a giornali

e riviste senza che venga richiesta una preventiva autorizzazione al rinnovo. In caso

di contestazione è necessario aprire un contenzioso presso l’ufficio dispute della

banca che il più delle volte si conclude a favore dell’esercente commerciale.

30

Infatti, in seguito alle ricorrenti utilizzazioni improprie delle credenziali delle

carte di credito da parte degli esercenti commerciali si è rivalutata l’ipotesi di

ricorrere al pagamento con i tradizionali bollettini postali che non danno la possibilità

di rinnovi automatici.

3.4 STRUMENTI DI PAGAMENTO IMMEDIATO

Gli strumenti di pagamento immediato si sviluppano soprattutto con l’avvento

delle aste online che danno la possibilità al compratore di effettuare con tempestività

e immediatezza il pagamento dell’oggetto aggiudicato senza fornire gli estremi della

carta di credito. In questo caso per disporre i pagamento è sufficiente disporre di una

caselle di posta elettronica e di una password e ciò evita che il venditore acquisisca

informazioni commerciali sull’acquirente. I principali strumenti di pagamento

immediato che sono maggiormente diffusi sono PayPal, ClickandBuy, e

MoneyBooker.

E’ possibile registrarsi in questi siti disponendo di una carta di credito o di

debito dove verranno addebitate le somme spese. Al momento della registrazione

viene attivata una procedura di verifica tesa ad accertare che il registrante sia

l’effettivo titolare della carta di credito presentata. Tale procedura consiste

nell’immissione di un addebito di 1,50 euro recante un codice che soltanto il titolare

della carta di credito può leggere nell’estratto conto della sua carta.

Per quanto riguarda PayPal è da dire che tale strumento può essere utilizzato

non soltanto per effettuare pagamenti ma anche per ricevere delle somme, inviare

richieste di pagamento, effettuare e ricevere donazioni. E’, infatti, utilizzato anche per

le rimesse degli immigrati che possono tramite PayPal inviare somme di denaro ai

loro famigliari residenti all’estero. Ciò in alternativa ad altri strumenti come Wetern

Union o Money Gram che però prevedono l’applicazione di commissioni abbastanza

esose a carico degli utenti.

PayPal, invece, non richiede il pagamento di nessuna commissione, è

totalmente gratuito ad eccezione dell’invio di bonifici al di sotto di 100 euro in cui è

prevista l’applicazione di una commissione di un euro. Infatti, PayPal da anche la

possibilità all’utente di effettuare bonifici verso il proprio conto corrente anche se

l’operazione è gravata di 7-8 giorni di valuta per importi superiori ai 100 euro. E’

chiaro che la possibilità di effettuare bonifici è indispensabile per fare in modo che le

somme ricevute tramite PayPal siano disponibili sul nostro conto corrente aperto in

una qualsiasi altra banca.

31

Non è poi da dimenticare che PayPal prevede una particolare forma di tutela

del consumatore, negli acquisti effettuati su Ebay, in caso di non ricevimento della

merce o di merce difettosa o non corrispondente alla descrizione dell’oggetto

acquistato. In questi casi è possibile aprire una controversia, sempre nel sito PayPal,

in cui ad una fase iniziale in cui si contrappongono le dichiarazioni del venditore e

dell’acquirente si passa alla fase finale del reclamo in cui verrà presa una decisione

sull’esito finale della controversia. L’esito potrà essere favorevole all’acquirente ed in

questo caso PayPal procederà a rimborsare le somme trattenendo eventualmente i soli

costi sostenuti per la spedizione.

Un altro sito simile a PayPal e che prevede lo stesso funzionamento è

ClickandBuy con la sola differenza che mentre PayPal non è commercializzato per i

siti vietati ai minori, ClickanbBuy prevede anche una tale possibilità. Infine, è da

menzionare MoneyBookers che a differenza dei precedenti prevede l’eventualità di

un pagamento posticipato dell’acquisto nel senso che il pagamento verrà disposto

dall’acquirente soltanto dopo il ricevimento della merce. Ciò rappresenta una forma

di tutela ulteriore al fine di evitare contestazioni nel caso del ricevimento di una

merce qualitativamente differente.

Tutti questi strumenti di pagamento immediato, di cui abbiamo parlato,

realizzano una specie di piccola piramide finanziaria gestita dagli utenti. Ad esempio

PayPal è collegato ad una carta di credito che a sua volta è collegata con il conto

corrente. Tutte le operazioni effettuate con PayPal hanno una ricaduta sulla carta di

credito e nel giro di un mese circa si riflettono sul nostro conto corrente dove

abbiamo la confluenza di tutte le nostre risorse finanziarie. Si assiste, quindi, ad una

estrema sofisticazione degli strumenti finanziari di pagamento che anche in questo

caso diventano una rappresentazione molto indiretta di un qualche valore monetario.

32

CAPITOLO IV

LA MONETICA NEL TERZO MILLENNIO

4.1 LA TRACCIABILITA’

Uno dei problemi di maggiore rilevanza che si ha sia con la moneta scritturale

che con la moneta elettronica è la tracciabilità di tutte le operazioni fatte sia online

che presso gli esercenti tradizionali. Mentre con il pagamento con le banconote

l’operazione è anonima, nel senso che ne sono a conoscenza esclusivamente

l’acquirente ed il venditore, utilizzando la moneta scritturale (ad esempio assegni) o

la moneta elettronica (ad esempio carte di credito) l’operazione viene registrata nella

memoria di un computer di una banca. Ciò sta a significare che terze persone, come

ad esempio il fisco, potrebbe essere interessato a conoscere le movimentazioni

finanziarie di un contribuente per risalire al suo volume d’affari ed al suo imponibile

fiscale.

Questo al fine di verificare la rispondenza di quanto dichiarato con l’effettiva

consistenza delle sue disponibilità finanziarie. A tal proposito, è da ricordare che con

il governo Prodi era stata approvata una normativa che imponeva l’utilizzo di moneta

scritturale o elettronica per le transazioni effettuate a favore di liberi professionisti

come dentisti, avvocati, commercialisti ecc.. Tale normativa aveva un preciso

significato e, cioè, quello di tracciare i ricavi dei liberi professionisti che abitualmente

in Italia evadono il pagamento delle tasse. La stessa normativa ha anche imposto

l’utilizzazione della clausola “NON TRASFERIBILE” sugli assegni e ciò al fine di

evitare, tramite l’apposizione di numerose girate, la non riconducibilità della

transazione a due ben precisi soggetti e, cioè, ad un acquirente ed a un venditore. Con

l’insediamento del governo Berlusconi, buona parte di questa normativa è stata

abrogata e, quindi, torna ad essere possibile l’utilizzazione del contante per il

pagamento dei liberi professionisti.

C’è da ricordare in merito a tale vicenda, il tentativo dell’ex Ministro delle

Finanze Visco di mettere online tutte le dichiarazioni dei redditi degli italiani. Ma le

dichiarazioni sono rimaste disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate soltanto

alcune ore poiché l’intervento dell’Autorità Garante della Privacy, per violazione di

dati personali, e soprattutto un vasto clamore suscitato sui mass-media nazionali, ha

indotto l’ex Ministro a rinunciare a simile operazione.

Tuttavia risulta tutt’ora operante in Italia ed in tutta Europa un’altra importante

normativa che ha delle conseguenze sull’utilizzo della moneta elettronica e della

moneta scritturale: la normativa sull’antiriciclaggio. Per riciclaggio si intende

un’attività cha ha per oggetto l’acquisizione di ricchezza mediante atti delittuosi che

33

viene successivamente immessa nei canali finanziari per una “pulitura” nel tentativo

di nascondere la sua origine non lecita. Il fenomeno del riciclaggio è osteggiato da

numerosi ordinamenti giuridici compreso quello italiano. Un’importante azione

contro il riciclaggio è stata svolta dall’Unione Europea, da ultimo con la direttiva

2005/60/CE tradotta nel Decreto Legislativo 231/2007 del 16 novembre 2007.

Tale norma, oltre ad importanti aspetti definitori, conferma la tendenza a

limitare l’uso del contante come strumento di pagamento, aumentando il numero dei

soggetti obbligati ad adempimenti e comunicazioni alle autorità in caso di operazioni

sospette. La normativa italiana relativa all’antiriciclaggio (D.Lgs del 20/02/2004 n.

56 e Decreto del 03/02/2006 n. 141) prevede, tra l’altro, che i dottori commercialisti,

i revisori contabili, le società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti

commerciali, avvocati e notai che forniscono prestazioni professionali aventi ad

oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore ad euro 12.500

debbano conservare un Archivio Unico Informatico Antiriciclaggio (DM 141), nel

quale registrare le anagrafiche dei clienti e dei soggetti nei confronti dei quali

effettuano prestazioni. Le modalità operative per la tenuta del registro antiriciclaggio

ed i vari adempimenti consequenziali sono state definite con il procedimento UIC del

24/02/2006.

Inoltre la legge prevede che gli operatori che si occupano di recupero di crediti

per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di

guardie particolari giurate, trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza

l'impiego di guardie particolari giurate, agenzia di affari in mediazione immobiliare,

commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, attività di

commercio, comprese l’esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o

di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e

l'importazione, di oggetti preziosi, gestione di case da gioco, fabbricazione di oggetti

preziosi da parte di imprese artigiane, mediazione creditizia, agenzie in attività

finanziaria che forniscono prestazioni professionali avente ad oggetto mezzi di

pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500 sono tenuti alla tenuta

dell'Archivio Unico Informatico antiriciclaggio (DM 143), nel quale registrare le

anagrafiche dei clienti e dei soggetti nei confronti dei quali effettuano le prestazioni

previste dalla legge antiriciclaggio. Le modalità operative per la tenuta del registro

antiriciclaggio ed i vari adempienti consequenziali, sono state definite con il

provvedimento UIC del 24/02/2006.

Questo problema della tracciabilità della moneta elettronica e scritturale si

collega ad un altro fenomeno, tipico dell’epoca dell’informatizzazione di massa, che

è quello della raccolta e della archiviazione di una mole rilevante di dati su ciascuna

persona. Secondo informazioni attinte da fonte giornalistica alla nascita di un

individuo si viene a determinare una nuova entità elettronica che è già dotata di

alcuni megabyte di dati e informazioni.

34

All’avvento di una democrazia globale sembra invece instaurarsi un controllo

globale che attraverso l’uso di svariati mezzi tecnologici, compresa la moneta

elettronica, raccoglie, classifica, archivia informazioni su una massa ben definita di

utenti e cittadini. Inoltre, lo Stato ed il sistema bancario, paventando il rischio di furto

del contante e manifestando la necessità di monitorare le movimentazioni finanziarie

per perseguire il riciclaggio e movimenti terroristici che si alimentano di risorse

illecite, spinge per l’abolizione del contante e per l’affermazione della moneta di

“plastica” anche per le transazioni di piccolo importo.

Si assiste, quindi, alla realizzazione attraverso l’uso della moneta elettronica di

un gigantesco sistema di intelligence capace di definire oltre che gli aspetti finanziari

ed economici di un individuo, anche le sue abitudini di acquisto, le sue preferenze

politiche e di credo religioso e numerosi altri aspetti della sua vita privata. Si ricorda

che la teoria dell’Uomo Trasparente fu propugnata qualche tempo fa da un dittatore

tedesco dal nome abbastanza emblematico: Adolf Hitler. Se qualche requisito di

trasparenza può essere richiesto a soggetti che svolgono funzioni pubbliche, ciò, non

può riguardare l’uomo qualunque che dalla sua scheda medica elettronica presso

l’ospedale sino al suo conto in banca, può essere vittima di soggetti che possono fare

un uso non lecito di tali informazioni.

In conclusione è quindi necessario ribadire che dall’avvento di questi nuovi

mezzi elettronici (compresa la moneta di plastica) possono discendere problematiche

di rilevante gravità e come tutte le innovazioni tecnologiche possono presentare una

utilizzazione positiva oppure un impiego assai pericoloso per il genere umano.

4.2 LA MONETA DI PLASTICA E LA CARTA DI IDENTITA’

ELETTRONICA

Il problema della tracciabilità delle operazioni finanziarie si collega anche ai

tentativi di introduzione della carta d’identità elettronica. Con questo strumento

diventa possibile aggregare diversi data-base su cui sono memorizzati dati e

informazioni relativi a singoli individui. Anche se l’introduzione della carta d’identità

elettronica (che contiene anche dati biometrici) è fortemente osteggiata dal Garante

della Privacy è verosimile che troverà applicazione in un prossimo futuro. Diventerà

così possibile, attraverso una chiave primaria rappresentata dal codice fiscale,

aggregare dati residenti in diversi enti e istituzioni per realizzare una fotografia

esaustiva e completa di tutti gli aspetti finanziari, assicurativi, patrimoniali,

anagrafici, medici, giudiziari, ecc. di ogni singolo individuo.

Già in parte questo sistema è funzionante ma è sicuramente da attendersi un

livello di dettaglio e di attendibilità delle informazioni assai più rilevante, con un

35

livello di intrusività tale da eliminare quasi completamente la sfera privata

dell’individuo.

Sembra così delinearsi nel prossimo futuro la realizzazione di una antica

leggenda mitologica della religione induista è cioè quella relativa al registro

AKASHICO. Si narra, infatti, che nella antichità dell’India esisteva un famigerato

registro in cui erano annotati tutte le possibili informazioni relative alle persone che

specificavano la azioni compiute, le relazioni con altri soggetti ecc.. Ma questo

registro AKASHICO divenne presto oggetto di contesa fra gli Dei che lottarono fra di

loro per acquisirne il controllo e per la possibilità di poterlo utilizzare per i loro scopi.

E’ facile pensare che anche nell’epoca contemporanea la possibilità di accedere ad

informazioni dettagliate su singole persone possa scatenare una lotta fra quei soggetti

interessati al dominio e al controllo sociale delle masse.

Ecco, quindi, che un’antica leggenda mitologica diventa di grande attualità al

giorno d’oggi con la diffusione su vasta scala di mezzi informatici della più svariata

natura compresa la moneta di plastica. Non c’è poi da stupirsi più di tanto del

dilagare degli hackers cioè di soggetti dotati di notevoli conoscenze informatiche che

si introducono abusivamente in archivi riservati per carpire illegalmente dati e

informazioni.

4.3 L’EVOLUZIONE DELLA MONETA DI PLASTICA

La moneta di plastica è spesso causa di infinite attese, soprattutto quando si paga

con bancomat o carta di credito. Succede, infatti, nei giorni di maggior uso che il

servizio sia rallentato: sovraccarico di linea o piccole défaillances tecniche possono

tradursi in qualche fastidioso minuto di attesa. O, addirittura, nella necessità di usare

il contante se la "macchinetta" proprio non vuole funzionare.

Il futuro della moneta di plastica, cioè delle transazioni che avvengono attraverso

carta di credito o debito (bancomat), passa anche da qui. Ma il viaggio che il denaro

virtuale fa è molto più complesso e interessante, anche perché dopo la nascita

dell’euro ci stiamo avvicinando a una rivoluzione, ben nota agli addetti ai lavori, che

dovrebbe rendere più efficienti i meccanismi di pagamento interbancari e — di

conseguenza — anche più conveniente per i consumatori l’uso di questi strumenti.

Nel 2010, infatti, in Europa verrà avviata l’area unica di pagamenti in euro (Single

euro payments area, o Sepa) che sostituirà alla stanza di compensazione nazionale

per i pagamenti non in moneta contante quella unica europea degli Stati aderenti

all’euro. La normativa Sepa era stata prevista nel 2000 all’interno dell’agenda di

Lisbona ed è poi diventata legge comunitaria nel luglio 2003: è uno dei passi

36

fondamentali pensati a Lisbona per trasformare l’Unione nella più forte potenza

economica al mondo entro il 2010.

Andiamo però con ordine. Dal punto di vista bancario la logica della transazione

economica, quando ad esempio si paga una cena al ristorante con il bancomat, è

abbastanza semplice. Dal terminale per i pagamenti Pos del ristoratore, infatti, viene

avviata una comunicazione con il gestore del servizio per autorizzare presso la banca

del cliente la transazione economica a favore dell’esercente, di cui vengono fornite a

sua volta le coordinate bancarie. La banca del cliente poi effettua la doppia

operazione contabile di prelievo da un lato e di accredito sul conto della banca del

commerciante dall’altro, calcolando anche la commissione dell’operazione.

Per cliente e ristoratore l’operazione è finita, ma non per gli istituti di credito, che

devono ancora svolgere molte operazioni di clearing: i soldi infatti ancora non sono

materialmente transitati né, probabilmente, lo faranno mai. A fine giornata dalla

stanza di compensazione interbancaria viene chiusa la contabilità e così i singoli

istituti di credito sanno di quanto sono in credito e da parte chi, e di quanto sono

indebito e verso quale altra banca. Per gli istituti la liquidità di cassa è un costo,

quindi cercano di minimizzare sia i trasferimenti sia soprattutto il deposito, visto

anche che il giorno dopo le situazioni contabili di credito e debito si muoveranno

ancora.

Con l’arrivo di Sepa nel 2010, inoltre, le cose cambieranno in maniera ulteriore: la

nuova stanza di compensazione unica europea implica infatti un adeguamento

tecnologico e di procedure notevole che se non viene eseguito seguendo gli standard

(come è nel 42% dei casi in Europa per gli istituti di credito) porta con sé una

riduzione compresa tra il 38 e il 62% del fatturato complessivo derivante dalle

commissioni bancarie. Vuol cioè dire perdere potenzialmente tra i 18 e i 29 miliardi

di euro di possibile guadagno per le banche, secondo una stima fatta dalla società di

consulenza Capgemini.

È la tecnologia la chiave del business in questo settore: lo strumento che permette

non solo di rendere sempre più pervasiva la moneta di plastica (aiutata anche dalla

crescente importanza degli strumenti di pagamento online e dai pagamenti "Moto",

cioè le adesioni telefoniche con carta di credito alle vendite da catalogo o televisive)

ma anche di renderla più innovativa sotto la spinta dell’apertura del sistema bancario

in Europa che sta portando a una crescente concorrenza. «L’opportunità dal punto di

vista tecnico — secondo quanto anticipato da Alessandro Giaume, direttore del

settore Large Enterprise di Sap Italia — è quella di progettare e innovare ad esempio

allineando le anagrafiche, migliorando la banda a disposizione e aumentando la

capacità di scalare dei sistemi».

Rispetto alla teoria finanziaria, la pratica digitale del pagamento di una cena al

ristorante con il bancomat è infatti più complessa e i bit che compongono la moneta

37

virtuale compiono giri ancora più tortuosi. Il primo passaggio è quello in realtà

responsabile di buona parte dei rallentamenti: la linea telefonica che collega i Pos al

gestore dei servizi interbancari. L’apparecchio, prodotto da uno dei numerosi attori

del mercato, non proviene da uno dei circuiti ma dalla banca dell’esercente, cioè in

ultima analisi dalla società di servizi che ha stipulato con essa il contratto di fornitura.

La linea telefonica e il sistema informatico che raccolgono l’informazione sono

quindi diversi a seconda della combinazione (e del tipo di contratto stipulato),

portando talvolta a problemi di sovraccarico per la società che si occupa di indirizzare

i bit verso la banca e il circuito del gestore. Da qui i passaggi sono ancora

frammentati prima che la transazione vada a buon fine: i soggetti che collaborano per

garantire la transazione adesso crittata (il passaggio dal Pos sul doppino telefonico

avviene spesso in chiaro, a differenza di quello via internet); le differenti applicazioni

server utilizzate per gestire i passaggi contabili tra le diverse società e all’interno

della banca stessa.

È un approccio diverso da quello di altri Paesi. In Germania, ad esempio, le Poste,

dopo aver acquisito dalle banche le operazioni, il personale, le infrastrutture e le

tecnologie, stanno diventando il gestore principale su piazza, razionalizzando il

mercato tedesco. In Italia le società interbancarie per la gestione delle reti e dei

servizi bancari e finanziari ruotano attorno a vari attori, il principale dei quali è Sia-

Ssb, e sotto di loro orbitano decine e decine di piccole e grandi società di tecnologia

che svolgono ruoli non solo strumentali.

Andata a buon fine la transazione, cioè garantito che chi paga ha i soldi per farlo e

che chi riceve ne abbia diritto, i bit non si dissolvono ma si riciclano: nell’archivio

storico utilizzato per le rendicontazioni, estratti del conto corrente, "miniera" di dati

utili per gli analisti della banca che studiano nuove formule di incentivo all’uso dei

servizi e altre decine di adempimenti documentali necessari. Alla fine, se alle volte

pagare la cena col bancomat sotto Natale richiede più di venti secondi, forse qualche

motivo c’è.

4.4 LA MAGIA DELLA MONETA DI PLASTICA

Sembra sicuramente stupefacente pensare che una moneta che non ha nessun

valore intrinseco, che non è ancorata a nessun metallo prezioso né tantomeno a

qualche riferimento di valore assoluto possa da sola muovere gli eserciti, realizzare le

più grosse imprese dell’uomo e far realizzare ponti, basiliche e tutto il mondo

economico che ci circonda. Nella moneta esiste esclusivamente un valore simbolico

38

che è rappresentato dai numeri che vi sono impressi ma che assumono un significato

profondo e potente per chi la possiede o desidera possederla.

Bisogna richiamare, a tal proposito, Pitagora che oltre ad essere un famoso

matematico è stato anche l’inventore della numerologia, una scienza totalmente

dimenticata e non riconosciuta dal pensiero oggi dominante. Pitagora parlava della

“Magia dei Numeri” e cioè di un valore simbolico insito nei numeri capace di attrarre

a se energie e visioni. Non bisogna, infatti, dimenticare che nella moneta l’individuo

ripone le sue più grandi ambizioni e l’illusione di poter tramite di essa realizzare il

soddisfacimento di visioni utopiche ed oniriche. Si potrebbe dire con un linguaggio

contemporaneo che ogni individuo attribuisce alla moneta un suo significato

psicologico che è la proiezione dei suoi bisogni e delle sue ambizioni.

Anche se il singolo individuo è abbastanza consapevole della estrema

inconsistenza della moneta che maneggia l’accetta come mezzo di pagamento perché

è sicuro che un qualsiasi altro individuo a sua volta l’accetta come mezzo di

pagamento. Ma il nuovo possessore della moneta attribuirà ad essa un nuovo

significato che sarà strettamente legato alla sua sfera privata di bisogni psicologici.

Ciò è sufficiente per spiegare la grande aleatorietà che è collegata con la definizione

del valore di un qualsiasi bene. Un oggetto può avere un significato profondo per il

Signor A ma può non valere niente per il Signor B. Mentre l’economia classica fa

sempre definito il comportamento dell’operatore economico strettamente razionale e

finalizzato al tornaconto personale, si ritiene, invece, che l’operatore economico è

mosso da reconditi e inaccessibili bisogni che hanno una natura estremamente

soggettiva.

E tale soggettività trova rappresentazione per il tramite della moneta che è

l’oggetto più aleatorio, inconsistente e fluttuante che vaga con i suoi numeri nei

pensieri della mente umana e negli hard-disc dei computers.

Si assiste, pertanto, nel sistema monetario internazionale ad una forte evoluzione

dei paradigmi concettuali. Il superamento degli accordi di Bretton Woods con il

mancato ancoraggio della moneta ad un metallo prezioso come l’oro fa venir meno

nel sistema monetario un sistema di riferimento a cui ancorare i valori. Si potrebbe

dire che anche nel sistema monetario abbiamo la stessa trasformazione che si è avuta

nella fisica con il passaggio da una fisica newtoniana, meccanicistica e

deterministica, ad una fisica di Eistein relativistica e priva di qualsiasi punto di

riferimento. Ma la concezione di una tale relatività anche nel sistema monetario

determina nella gente comune una grande paura e una grande incertezza nella

percezione del presente e tanto più del prossimo futuro. La mente di un qualsiasi

individuo deve poggiare su qualche elemento certo per dirigere consapevolmente i

propri comportamenti e per ottenere con razionalità dei ben precisi risultati. Si

accorge, invece, che tutto ciò che lo circonda è frutto di valutazioni soggettive e

relative e che maneggia valori monetari che hanno un senso nella percezione che ne

ha non un singolo individuo ma una ben precisa collettività. La moneta assume,

pertanto, un valore impersonale, un qualcosa che è al si sopra dei pensieri di una

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singola mente ma che si rivolge al significato che gli viene attribuito, come direbbe

Jung, da una coscienza collettiva. La moneta diviene come una nube che aleggia

nell’orizzonte trasportata dalle correnti impetuose del vento.

4.5 MONDO VIRTUALE E MONETA VIRTUALE

Quello che si prospetta all’orizzonte è un mondo sempre più dematerializzato

in cui l’economia si caratterizza per l’avvento di attività economiche legate ai servizi

e ben lontani dall’industria pesante o dalla produzione di beni in senso generale.

Mentre nel Medioevo l’economia era legata soprattutto al mondo agricolo, con la

rivoluzione industriale si ha l’avvento della produzione di massa con i grandi opifici e

la massa dei proletari che affollavano le grandi periferie metropolitane. Oggigiorno,

l’economia è soprattutto legata con il settore dei servizi che vanno dalle attività

finanziarie online al turismo low-cost e al mondo dell’intrattenimento con le web-tv e

le pay-tv. Sia il gioco online che i videogames distribuiti con le varie console hanno

una natura fortemente dematerializzata nel senso che l’individuo non si avvantaggia

di un bene materiale che ha una natura tangibile ma la sua è una esperienza

soprattutto sensoriale legata al mondo delle emozioni. Anche l’avvento del web segna

il passaggio ad un mondo virtuale e dematerializzato in cui il navigatore ricerca e

condivide informazioni con una sterminata miriade di altri soggetti. E’ chiaro che

l’informazione è per sua natura immateriale ma è senz’altro fondamentale per

dirigere con raziocinio le proprie scelte sia nella vita professionale che in quella

personale. Anche l’esperienza del trading online ha una natura anch’essa immateriale

nel senso che l’investitore online sulla base di informazioni reperite su internet

impartisce via web i suoi ordini di acquisto e di vendita che si traducono in

espressioni numeriche che si visualizzano all’interno del suo monitor. E’ però

abbastanza chiaro che da questa attività intagibile discendono conseguenze sul piano

materiale nel senso che il soggetto avrà o no realizzato profitti o perdite e quindi

modificato la consistenza delle sue disponibilità finanziarie.

Ed è in questo contesto di economia virtualizzata che si inserisce una moneta

virtualizzata che perde ogni tipo di ancoraggio a un bene materiale , tipicamente oro,

e perde il suo supporto cartaceo per diventare una espressione numerica nei conti

elettronici visualizzabili online. Sembra quindi che anche la moneta segue le sorti

dell’economia contemporanea diventando una virtualizzazione della realtà in un

mondo che sembra sempre più illusorio ed evanescente.

40

Note dell’Autore

N. 1 – Nel mese di dicembre del 2013 il Governo Letta, con il via libera della

Banca Centrale Europea, dava avvio all’aumento del Capitale Sociale della Banca

d’Italia che passa da 156.000 euro ad un range compreso tra i 5 e i 7 miliardi di euro.

Inoltre, stabiliva che le partecipazioni dei soci della Banca d’Italia non possono

superare il 5% del capitale sociale decretando la trasformazione della B.d.I. in una

Pubblic Company. In particolare, l’aumento del Capitale Sociale della B.d.I. si

traduce in un consolidamento dell’attivo patrimoniale delle Banche Socie che si

troveranno nelle condizioni di sopportare più agevolmente le consistenti sofferenze

bancarie e di rilanciare la concessione del credito agli operatoti economici. Le banche

socie che dispongono di pacchetti azionari di una ragguardevole consistenza

dovranno cederli per riportarsi ad una quota azionaria del 5%. Ciò, chiaramente, si

traduce in una consistente entrata finanziaria o in un rafforzamento delle posizioni

patrimoniali attive.

BIBLIOGRAFIA

Questa breve trattazione sulla moneta nasce da riflessioni personali dell’autore

dopo un’ampia lettura di testi pubblicati dai seguenti studiosi della materia:

Prof. Giacinto Auriti

Avv. Marco Della Luna

Dott. Nino Galloni

Dott. Antonio Miclavez

Dott. Giuliano Lemme

Numerose informazioni sono state attinte direttamente dal web.