MODULO I – ASPETTI GENERALI DELLA DICHIARAZIONE … · MODALITA’ DI DETERMINAZIONE...
Transcript of MODULO I – ASPETTI GENERALI DELLA DICHIARAZIONE … · MODALITA’ DI DETERMINAZIONE...
MODELLO 730/2017
Punto di partenza: che cosa determiniamo con il modello 730?
IRPEF IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DI CUI AL D.P.R. N. 917/1986. IMPOSTA CHE “COLPISCE” I REDDITI
COMPLESSIVI DELLE PERSONE FISICHE
Aspetti generali del modello 730
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
REDDITO IMPONIBILE NETTO X ALIQUOTE D’IMPOSTA
Aspetti generali del modello 730
REDDITO LORDO
COMPLESSIVO
ONERI DEDUCIBILI E RENDITA ABITAZ.
PRINCIPALE
REDDITO IMPONIBILE- =
REDDITO IMPONIBILE
ALIQUOTE D’IMPOSTA
IREPF LORDAX =
IRPEF LORDADETRAZIONI D’IMPOSTA
IRPEF NETTA- =
Aspetti generali del modello 730
ELEMENTI DA CONSIDERARE NELLA
DETERMINAZIONE DELL’IRPEF NETTA
ALIQUOTE D’IMPOSTAANNO 2016
DETRAZIONI D’IMPOSTAANNO 2016
Aspetti generali del modello 730
DIFFERENZA TRA ONERE DEDUCIBILE E ONERE
DETRAIBILE
L’ONERE DEDUCIBILE ABBATTE L’IMPONIBILE
L’ONERE DETRAIBILE ABBATTE L’IMPOSTA
Aspetti generali del modello 730
EFFETTO DEGLI ONERI DEDUCIBILI
SEONERI
DEDUCIBILI>
REDDITO IMPONIBILE
REDDITO AZZERATO
SEONERI
DEDUCIBILI<
REDDITO IMPONIBILE
IL DEBITO D’IMPOSTA SI
RIDUCE
SE SONO STATE OPERATE DELLE RITENUTE ALLA FONTE IL MODELLO DICHIARATIVO EVIDENZIA UN CREDITO
SE SONO STATE OPERATE DELLE RITENUTE ALLA FONTE IL MODELLO DICHIARATIVO POTREBBE EVIDENZIARE UN CREDITO O UN MINOR DEBITO
D’IMPOSTA
Aspetti generali del modello 730
EFFETTO DEGLI ONERI DETRAIBILI
SEONERI
DETRAIBILI>
IMPOSTA LORDA
DEBITO D’IMPOSTA AZZERATO
SEONERI
DETRAIBILI<
IMPOSTA LORDA
IL DEBITO D’IMPOSTA SI
RIDUCE
IL CONTRIBUENTE SI DICE «INCAPIENTE». NON HA UN REDDITO SUFFICIENTE PER GENERARE UN’IMPOSTA CHE PERMETTA L’ASSORBIMENTO DELLE
DETRAZIONI
SE SONO STATE OPERATE DELLE RITENUTE ALLA FONTE IL MODELLO DICHIARATIVO POTREBBE EVIDENZIARE UN CREDITO O UN MINOR DEBITO
D’IMPOSTA
Aspetti generali del modello 730
SCAGLIONI DI ALIQUOTE
DA 15.000
FINO A 15.000 23%
A 28.000 28%
DA 28.000 A 55.000 38%
DA 55.000 A 75.000 41%
OLTRE 75.000 43%
Aspetti generali del modello 730
ELEMENTI DA CONSIDERARE NELLA DETERMINAZIONE DELL’IRPEF NETTA
DETRAZIONI D’IMPOSTA
Le detrazioni d’imposta sono delle agevolazioni che operano sull'imposta anziché (come per le deduzioni) sul reddito imponibile.
Le considerazioni preliminari per il modello 730
ELEMENTI DA CONSIDERARE NELLA DETERMINAZIONE
DELL’IRPEF NETTA
DETRAZIONI D’IMPOSTA
Detrazioni per carichi di famiglia.
Prospetto coniuge e familiari a carico
Detrazioni per spese di produzione
Quadro C
Detrazioni per oneri
Quadro E
Le considerazioni preliminari per il modello 730
I VANTAGGI DEL MODELLO 730 RISPETTO AL MODELLO UNICO PF
E’ FACILE DA COMPILARE,
non è necessaria
l’esecuzione di particolari
calcoli
IL RIMBORSO DEGLI EVENTUALI
CREDITI D’IMPOSTA
AVVIENE DIRETTAMENTE IN
BUSTA PAGA O SULLA PENSIONE IN TEMPI RAPIDI
L’EVENTUALE DEBITO
D’IMPOSTAVIENE
TRATENUTO DIRETTAMENTE IN BUSTA PAGA
O SULLA PENSIONE
Non deve essere trasmesso
all’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente ma dal datore di
lavoro o ente
Le considerazioni preliminari per il modello 730
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
730/2017
CONDIZIONI SOGGETTIVE
TIPOLOGIA DICONTRIBUENTE
CONDIZIONI OGGETTIVE
POSSESSO DIDETERMINATE
TIPOLOGIE REDDITTUALI ED ASSENZA DI ALTRE
La presentazione del modello 730
CONDIZIONI SOGGETTIVECHI PUO’ PRESENTARE IL MODELLO 730?
Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato.
Obbligo conseguimento di redditi nell’anno d’imposta 2016 e non rientra nelle ipotesi di
esonero o di presentazione del modello UNICO
La presentazione del modello 730
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2017 sono:• pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);•persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;• sacerdoti della Chiesa cattolica;• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);• persone impegnate in lavori socialmente utili; • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:– al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2017;– a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2017 e siconoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;• personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2016 al mese di giugno dell’anno 2017;• lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2017 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;• produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.
La presentazione del modello 730
Casi di esonero dalla presentazione del modello 730/2017
CONDIZIONI OGGETTIVE
“QUALITATIVE”
CONDIZIONI OGGETTIVE
“QUANTITATIVE”
CONDIZIONI GENERALI
La presentazione del modello 730
PRESENTAZIONE DEL MODELLO
730/2017
Presentazione in modalità
“DISGIUNTA”
Presentazione in modalità
“CONGIUNTA”
Presentazione per conto di minore o
incapace
La presentazione del modello 730
PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2017
Presentazione in modalità “DISGIUNTA”
Il contribuente, al sussistere delle altre condizioni, procede alla presentazione per conto proprio della propria dichiarazione
La presentazione del modello 730
PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2017
Presentazione in modalità “CONGIUNTA”
E’ ammessa la presentazione del modello 730 congiunto nel caso in cui due coniugi non siano legalmente ed effettivamente separati e
titolari di redditi dichiarabili mediante modello 730
La presentazione del modello 730
PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2013
Presentazione in modalità
“CONGIUNTA”
Coniugi non legalmente ed effettivamente
separati
Conseguimento da parte di entrambi di tipologie di reddito
dichiarabili con il modello 730
Presenza di almeno un sostituto
d’imposta che effettui le operazioni
di conguaglio
Due conviventi, anche nell’ipotesi in cui abbiano
riconosciuto eventuali figli nati dall’unione, non
possono presentare la dichiarazione congiunta
PRESENTAZIONE DEL MODELLO
730/2017
Presentazione in modalità
“CONGIUNTA”
Coniugi non legalmente ed effettivamente
separati
Conseguimento da parte di entrambi di tipologie di reddito
dichiarabili con il modello 730
Presenza di almeno un sostituto
d’imposta che effettui le
operazioni di conguaglio
La presentazione del modello 730
Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente
CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER CONTO DI TERZI DEVECOMPILARE DUE MODELLI 730 RIPORTANDO IN ENTRAMBI ILCODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (MINORE O TUTELATO OBENEFICIARIO) E QUELLO DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE OAMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
I SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE PERCONTO DI PERSONA INCAPACE, COMPRESO IL MINORE,POSSONO UTILIZZARE IL MOD. 730, PURCHÉ IL CONTRIBUENTEPER IL QUALE SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE ABBIA LECONDIZIONI PER USARE QUESTO MODELLO
La presentazione del modello 730
1° MODELLO 730
BARRARE LA CASELLA «DICHIARANTE»
BARRARE LA CASELLA
«TUTELATO» NEL CASO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESENTATA DAL RAPPRESENTANTE LEGALE
PER LA PERSONA INCAPACE O DALL’AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO PER LA PERSONA CON LIMITATA CAPACITÀ DI AGIRE
«MINORE» NEL CASO DI DICHIARAZIONE PRESENTATA DAI GENITORI PER I REDDITI DEI FIGLI
MINORI ESCLUSI DALL’USUFRUTTO LEGALE
INDICAREI DATI ANAGRAFICI ED I REDDITI DEL CONTRIBUENTE
CUI LA DICHIARAZIONE SI RIFERISCE
La presentazione del modello 730
2° MODELLO 730
BARRARE NEL RIGO“CONTRIBUENTE” LA CASELLA
«RAPPRESENTANTE O TUTORE»
COMPILARE SOLO I RIQUADRI
“DATI ANAGRAFICI” E “RESIDENZAANAGRAFICA” RIPORTANDO I DATI DELRAPPRESENTANTE O TUTORE OAMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. NONDEVE ESSERE COMPILATO IL CAMPO“DATA DELLA VARIAZIONE” E NON DEVEESSERE BARRATA LA CASELLA“DICHIARAZIONE PRESENTATA PER LAPRIMA VOLTA”.
La presentazione del modello 730
ATTENZIONE
IN QUESTI CASI NON È POSSIBILE PRESENTARE UNA DICHIARAZIONECONGIUNTA E CHE I REDDITI DI CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE NONDEVONO MAI ESSERE CUMULATI CON QUELLI DEL SOGGETTO PERCONTO DEL QUALE VIENE PRESENTATA
Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente
IN ENTRAMBI I MODELLI DEVE ESSERE APPOSTA LA SOTTOSCRIZIONEDELLA PERSONA CHE PRESENTA LA DICHIARAZIONE.
La presentazione del modello 730
Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.
Il contribuente può destinare:
8 PERMILLE
5 PERMILLE
ALLO STATO OPPURE A UNA ISTITUZIONE RELIGIOSA
2 PERMILLE
A DETERMINATE FINALITÀ
A FAVORE DI UN PARTITO POLITICO
Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
LE SCELTE DELLA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUEPER MILLE DELL’IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVETRA LORO E POSSONO, PERTANTO, ESSERE TUTTE ESPRESSE
TALI SCELTE NON DETERMINANO MAGGIORI IMPOSTE DOVUTE.
PER ESPRIMERE LE SCELTE, IL CONTRIBUENTE DEVE COMPILAREL’APPOSITA SCHEDA (MOD. 730-1), DA PRESENTAREINTEGRALMENTE ANCHE NEL CASO IN CUI SIA STATA OPERATASOLTANTO UNA DELLE SCELTE CONSENTITE
Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
Il contribuente può destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef:
Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
Il contribuente può destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef:
LA RIPARTIZIONE TRA LE ISTITUZIONI BENEFICIARIE AVVERRÀ IN PROPORZIONE ALLESCELTE ESPRESSE. LA QUOTA D’IMPOSTA CHE RISULTERÀ NON ATTRIBUITA VERRÀDIVISA SECONDO LA PROPORZIONE DERIVANTE DALLE SCELTE ESPRESSE; LA QUOTACHE RISULTERÀ NON ATTRIBUITA E CHE PROPORZIONALMENTE SPETTEREBBE ALLEASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA SARÀ DEVOLUTAALLA GESTIONE STATALE. LA SCELTA VA ESPRESSA SUL MODELLO 730-1, FIRMANDO NELRIQUADRO CORRISPONDENTE AD UNA SOLTANTO DELLE ISTITUZIONI BENEFICIARIESOPRA DESCRITTE.
Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:
Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:
LA SCELTA VA ESPRESSA SUL “MODELLO 730-1” APPONENDO LA PROPRIAFIRMA SOLO NEL RIQUADRO CORRISPONDENTE ALLA FINALITÀ CUI SIINTENDE DESTINARE LA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF.
LA FACOLTÀ DI INDICARE ANCHE IL CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CUIVUOLE DESTINARE DIRETTAMENTE LA QUOTA DEL CINQUE PER MILLEDELL’IRPEF
GLI ELENCHI DEI SOGGETTI AI QUALI PUÒ ESSERE DESTINATA LA QUOTADEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF SONO DISPONIBILI SUL SITOWWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT.
Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
IL CONTRIBUENTE PUÒ DESTINARE UNA QUOTA PARI AL DUE PER MILLEDELLA PROPRIA IMPOSTA SUL REDDITO A FAVORE DI UNO DEI PARTITIPOLITICI ISCRITTI NELLA SECONDA SEZIONE DEL REGISTRO DI CUI ALL’ART. 4DEL DECRETO LEGGE 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO, CONMODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 E IL CUI ELENCO ÈTRASMESSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DALLA “COMMISSIONE DIGARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEIRENDICONTI DEI PARTITI POLITICI”.
PER ESPRIMERE LA SCELTA A FAVORE DI UNO DEI PARTITI POLITICIDESTINATARI DELLA QUOTA DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF, ILCONTRIBUENTE DEVE APPORRE LA PROPRIA FIRMA NEL RIQUADROPRESENTE SULLA SCHEDA, INDICANDO NELL’APPOSITA CASELLA IL CODICEDEL PARTITO PRESCELTO. LA SCELTA DEVE ESSERE FATTA ESCLUSIVAMENTEPER UNO SOLO DEI PARTITI POLITICI BENEFICIARI. L’ELENCO CON I CODICIRELATIVI AI PARTITI È RIPORTATO NELLA TABELLA “PARTITI POLITICIAMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PERMILLE DELL’IRPEF” NELLA PENULTIMA PAGINA DELLE ISTRUZIONI.
Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
Il Sig. Solido Ginapiero, nato a Savona il 18.5.1944 CFSLDGPR44E18I480U, celibe, risiede dal 31.10.2015 a Torino.
Il cambio di residenza è avvenuto entro il 2 novembre 2015 quindi vaindicata solo la “nuova” residenza.
TORINO
Esempi di cambio di residenza
Il Sig. Solido Ginapiero, nato a Savona il 18.5.1944 CFSLDGPR44E18I480U, celibe, risiede dal 7 novembre 2015 a Torino.
Il cambio di residenza è avvenuto dopo il 2 novembre 2015 quindi vannoindicati entrambi i dati.
SAVONA
TORINO
Esempi di cambio di residenza