Modulo 5 la riforma delle autonomie locali

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La riforma La riforma delle autonomie delle autonomie locali locali

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riforma delle autonomie locali

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La riforma delle La riforma delle autonomie autonomie

localilocali

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Una materia in continua Una materia in continua evoluzioneevoluzione

• La definizione delle competenze in materia di istruzione ha una storia lunga ed in continua evoluzione

• Non si tratta solo di definire nuovi confini e nuove competenze, ma anche diversi strumenti di gestione dei delicati ed intrecciati rapporti

• Tenteremo di definire i passaggi più importanti di questo processo, fino alle due ultime importantissime sentenze del luglio 2009

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Il D.L.vo 112/98Il D.L.vo 112/98• Attua una prima forma di decentramento• Le competenze in materia di istruzione tra

Stato, Regioni e Province risultano così distribuite:

Stato: • criteri e parametri per l’organizzazione della

rete scolastica (previo parere della Conferenza Stato-Regioni)

• Valutazione del sistema scolastico• Assegnazione risorse finanziarie e personale• Istituti superiori di educazione artistica• Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia

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Il D.L.vo 112/98Il D.L.vo 112/98• Regioni:1. Programmazione dell’offerta

formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

2. Programmazione della rete scolastica (DPR 233/98)

3. Calendario scolastico;4. Contributi a scuole non statali;5. Iniziative e attività di promozione

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Il D.L.vo 112/98Il D.L.vo 112/98• Province e Comuni:1. Istituzione, soppressione, aggregazione e fusione scuole;2. Servizi handicap;3. Uso edifici e attrezzature;4. Sospensione d’urgenza delle lezioni;5. Costituzione, controllo e vigilanza, compreso lo scioglimento,

sugli OO.CC. della scuola a livello territoriale (D.L.vo 233/99);6. Educazione degli adulti;7. Orientamento scolastico e professionale;8. Pari opportunità;9. Interventi perequativi;10. Dispersione scolastica;11. Educazione alla salute;12. Supporto alla continuità didattica fra i vari segmenti scolastici;13. Fornitura di locali e arredi (con competenze di settore

diversificate)

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ComuniComuni• Inoltre i Comuni (insieme alle Comunità

montane e le Province) hanno competenze dirette in materia di educazione degli adulti, interventi di integrazione fra orientamento scolastico e professionale, pari opportunità nell’istruzione, continuità fra le scuole tra loro e con il territorio, interventi perequativi, dispersione ed educazione alla salute.

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Istituzioni scolasticheIstituzioni scolastiche• Competenze delegate all’istituzione

scolastica (art. 14, D.P.R. 275/99)• Tutte le materie prima indicate in

relazione al proprio territorio• Carriera scolastica dell’alunno• Amministrazione e gestione del patrimonio

e delle risorse• Stato giuridico ed economico non riservato

all’amministrazione centrale e periferica• Tutta la disciplina giuridica relativa

all’alunno

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Coordinamento di competenze Coordinamento di competenze interne alla scuolainterne alla scuola

• Gli OO.CC. garantiscono la collegialità delle decisioni e l’efficacia dell’autonomia

• Il D.S: esercita funzioni di gestione, nel rispetto delle decisioni degli OO.CC.

• I docenti hanno compiti e responsabilità di programmazione e attuazione dei programmi di insegnamento

• Il D.S.G.A. direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell’unità di conduzione affidato al D.S.

• Personale della scuola, genitori, studenti: partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia, assumendo rispettive responsabilità.

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Ristrutturazione dei Ristrutturazione dei ministeriministeri

• In attuazione della L.n° 59/97, il riordino dei Ministeri del D.L.vo 300/99, riforma la P.A. individuando i nuovi livelli di normazione:

• Numero, funzioni, attribuzioni dei Ministeri (n° max delle Direzione Generali): livello centrale, riserva assoluta di legge, D.L.300

• Individuazione Dipartimenti, Segretariati Generali,, uffici di livello dirigenziale generale, riserva relativa, DPR (quindi regolamento)

• Articolazione interna delle DD.GG., Uffici di livello dirigenziale non generale, D.M.

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Snellimento dell’azione Snellimento dell’azione amministrativaamministrativa

• Il D.L. 300/99 riduce il nuemro dei Ministeri fissa in 12 il numero max dei Ministeri (quasi mai rispettato)

• Il D.L. 217/2001 riporta a 14 il numero dei Ministeri

• Comunque con il D.L. 300 i Ministeri saranno organizzati per Dipartimenti e Segretariati Generali.

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L. n° 3 del 18 ottobre 2001L. n° 3 del 18 ottobre 2001• E’ una legge di riforma costituzionale, quindi

modifica gli assetti istituzionali (modifica degli aa. 114/117 della carta costituzionale)

• La podestà legislativa delle Regioni era solo residuale, relativa a materie specifiche (istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica), vincolata al rispetto dei principi generali fissati dallo Stato

• La L. n° 3 rovescia le precedenti posizioni e introduce tre livelli di esercizio della podestà legislativa:

- esclusiva - concorrente - residuale

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EsclusivaEsclusiva• Ordinamento e organizzazione

amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici nazionali

• Individuazione dei L.E.P., diritti sociali e civili che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale

• Norme generali sull’istruzione

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ConcorrenteConcorrente• Esercitata dalle Regioni, nel quadro

dei principi fondamentali definiti con leggi dello Stato.

• L’istruzione è tra le materie concorrenti, salva “l’autonomia delle scuole” (le altre materie sono elencate nell’art. 117)

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ResidualeResiduale• In tutte le materie non

espressamente riservate alla legislazione statale

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La podestà legislativa dello La podestà legislativa dello Stato (esclusiva)Stato (esclusiva)

• Principi fondamentali• Norme generali• Livelli essenziali delle prestazioni

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Principi fondamentaliPrincipi fondamentali• Linee generali, che disegnano un

riferimento coerente, a cui si ispira il quadro normativo (es. efficienza, efficacia, legalità, economicità)

• Anche se non espressamente indicati, si ricavano dal quadro normativo generale

• Si tratta di elementi “informatori”, che vincola le norme ed è incapace di vivere da solo nell’ordinamento

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Alcuni principi fondamentaliAlcuni principi fondamentali• Partecipazione nella gestione della scuola

(art. 3, D.L.vo 297/94)• Pluralismo culturale (art. 1, co. 2,

D.P.R.275/99)• Perseguimento del successo formativo

degli alunni (art. 1, co. 2, D.P.R.275/99) si tratta di enucleare elementi che hanno il

potere di “informare” la norma

art. 1, co. 2, D.P.R.275/99)art. 1, co. 2, D.P.R.275/99)art. 1, co. 2, D.P.R.275/99)art. 1, co. 2, D.P.R.275/99)

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Principi fondamentaliPrincipi fondamentali• Agevolazione del servizio scolastico• Libertà di scelta educativa delle famiglie• Pluralità delle opzioni metodologiche• Integrazione e miglior utilizzo delle strutture e

delle risorse• L’uso delle tecnologie innovative• Il coordinamento con il contesto territoriale• Il principio di legalità• Il principio della tipicità degli atti amministrativi• Il principio del giusto procedimento…….

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Norme generaliNorme generali• Disciplina unitaria del sistema di istruzione

che non si esaurisce in un ambito limitato e, quindi, trova applicazione su tutto il territorio nazionale (es. D.P.R. 275/99)

• Sono norme destinate a garantire un assetto e un disegno complessivo unitario

• Sono vere e proprie regole da applicare, invece i principi generali non sono norme da applicare ma criteri ispiratori della normativa

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In materia di istruzioneIn materia di istruzione• Le norme generali, in materia di

istruzione, sono sorrette da esigenze unitarie, quindi applicabili al di là dell’ambito propriamente regionale, allo scopo di definire un SISTEMA nazionale, unitario, di istruzione.

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L.E.P.L.E.P.• Strumento giuridico destinato a

contrastare le diversificazioni tipiche di un sistema decentrato

• Sono i contenuti essenziali dei diritti civili e sociali, tesi a garantire prestazioni garantite di servizi a tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale

• La Corte Costituzionale gli ha attribuito il compito di definire un livello (standard) destinato a garantire, ad esempio, l’effettiva fruizione del diritto all’istruzione

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L.E.P.L.E.P.• Requisiti di accesso alle scuole degli alunni (età anagrafica)• Requisiti di formazione e reclutamento dei docenti, anche a

garanzia della libertà di insegnamento• Diritti di partecipazione, anche collegiale, degli studenti e delle

famiglie• Sistemi di valutazione degli apprendimenti• Valore legale dei titoli di studio• Disciplina degli esami• Paramenti quantitativi generali per la formazione delle classi• Parametri quantitativi generali in materia di integrazione degli

alunni diversamente abili

• L’oggetto dei L.E.P. viene individuato dal legislatore statale sulla base dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità

• Sono sindacabili dalla Corte Costituzionale• Possono essere solo ampliati dalle Regioni

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L’autonomia scolasticaL’autonomia scolastica• L’art. 117 attribuisce alle Regioni una podestà di

legislazione concorrente in materia di istruzione, fatta salva l’autonomia delle scuole.

• Non è una podestà totale di autodeterminazione, infatti l’art. 1 del D.P.R. 275/99 stabilisce che le scuole sono espressione di autonomia funzionale e realizzano l’o.f., nel rispetto delle funzioni attribuite alle Regioni e dei compiti e delle funzioni attribuite agli EE.LL. per effetto del D.L. 112/98

• Non è il D.P.R. 275/99 ad essere tutelato costituzionalmente ma il diritto di adeguati spazi di autodeterminazione funzionale delle scuole.

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L’autonomia finanziariaL’autonomia finanziaria• Il principio di autonomia finanziaria non riguarda solo le

scuole• L’art. 119 stabilisce che le autonomie locali dell’art. 114

(Città metropolitane, Comuni, Province, Regioni) sono titolari di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, applicano tributi ed entrate propri, partecipano al gettito dei tributi erariali riferiti al territorio di propria competenza

• La norma esclude la ammissibilità di finanziamenti statali a destinazione vincolata riferiti alle legislazione residuale o concorrente delle Regioni

• Lo Stato può erogare fondi agli Enti autonomi, ma questi fondi devono confluire in modo indistinto nel bilancio dell’ente e vengono impiegate dell’ente stesso secondo autonome collocazioni nei capitoli di bilancio

• Lo Stato può, altresì, finanziare direttamente risorse aggiuntive per interventi speciali in favore di determinati enti o azioni

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La questione degli organiciLa questione degli organici• La materia lascia spazi di interpretazione

tutt’altro che chiari e definiti• Ad esempio le Regioni rivendicano competenze

anche in materia di distribuzione del personale nelle scuole (organici) e una sentenza della Corte Costituzionale, la n.13/2004, ha stabilito che la competenza è legittima e potrà essere esercitata quando le Regioni si doteranno di una organizzazione istituzionale idonea alla funzione.

• Vedremo in seguito che la sentenza n°200/2009 offre nuove interpretazioni del disposto normativo citato, riservando al competenza relativa agli organici allo Stato.

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I poteri sostitutiviI poteri sostitutivi• L’art. 120 della Costituzione disciplina i poteri

sostituivi del Governo rispetto alle autonomie locali. Vengono esercitati in caso:

1. Mancato rispetto delle norme e dei trattati internazionali o della normativa comunitaria

2. Pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica

3. Quando venga meno la tutela dei L.E.P.

I poteri sostitutivi devono essere esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

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Principio di sussidiarietà e di Principio di sussidiarietà e di leale collaborazioneleale collaborazione

• Sussidiarietà: lo Stato interviene solo in caso di inerzia o carenza di interventi da parte dell’ente deputato al compito

• Leale collaborazione: già essiteva, ma ha assunto rilievo costituzionale con la legge n° 3 di riforma costituzionale.

• Legge n° 400/88 già definiva i compiti della Conferenza Stato/Regioni: “informazione, consultazione e raccordo in materia di indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nella materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi relativi alla politica estera, alla difesa, alla sicurezza nazionale, alla giustizia”

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La legge n° 131/2003La legge n° 131/2003• Successiva alla modifica del titolo V, la L.

n° 131 ha previsto, per lo Stato, la facoltà generalizzata di indire la Conferenza Stato/Regioni, esercitabile anche al di fuori di precise disposizioni di legge, al fine di coordinare la legislazione statale e regionale, perseguire posizioni unitarie e obiettivi comuni.

• Con questa legge sono stati aboliti gli atti di indirizzo e coordinamento che lo Stato adottava per orientare l’azione legislativa delle Regioni

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La Conferenza Stato-RegioniLa Conferenza Stato-Regioni• Il tipo di intese che scaturiscono dalla conferenza

in questione possono essere:• Forti quando impongono una codecisione, ovvero

un vero e proprio accordo fra le parti, quale condizione necessaria affinchè l’atto sia adottato o produca i propri effetti giuridici

• Deboli quando una delle due parti può decidere autonomamente, purchè vengano indicati i motivi che impediscono l’accordo e le ragioni che pregiudicano la codecisione.

• In caso di controversia tra le competenze è la Corte Costituzionale che interviene e, quindi, anche in questo caso, interviene per definire la natura giuridica dell’intesa

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• Ad esempio la Corte Costituzionale ha ritenuto che l’anticipo delle iscrizioni richiedesse solo una intesa debole, così come il decreto di adozione degli organici richiede una consultazione della Conferenza, ma può essere adottato anche in caso di parere negativo

• Invece la riforma della scuola secondaria dovrebbe prevedere una intesa forte in quanto alcune delle materie ricadono sotto la competenza diretta delle regioni, ma non è stato così.

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Altri strumenti di negoziazione Altri strumenti di negoziazione Negozi giuridiciNegozi giuridici

• L. n° 241/90, capo IV, Conferenze di Servizio (aa.14, bis, ter,quat, quinquies…), accordi fra Pubbliche Amministrazioni (a.15), accordi in materia di finanza di progetto (a.16)

• Via di mezzo fra Provvedimento e contratto, si concretizza come un provvedimento amministrativo,ma è assoggettato alle norme del c.c. in materia di contratti

• Dalla 241: fase dell’iniziativa (Conferenza di servizi),fase dell’accordo, fase conclusiva e fase integrativa dell’efficacia

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Accordo di programma e di Accordo di programma e di reterete

• L.142/90, consente forme di accordo tra Comuni; Province, soggetti pubblici, amministrazioni statali, per raggiungere propri fini istituzionali

• D.P.R. 275/99, art. 9, “Ampliamento dell’O.F. attraverso reti e convenzioni”

• Art. 11, ampliamento dell’O.F. attraverso accordi istituzionali, integrazioni fra sistemi e convenzioni

• aa. 137 e 138 del D.L.vo 112/98: interazione fra formazione e istruzione in materia di dispersione scolastica, educazione alla salute, orientamento scolastico e professionale degli adulti

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Tipi di accordo di Tipi di accordo di programmaprogramma

• Programmazione negoziata: riferita ad una unica finalità di sviluppo a valutare complessivamente

• Intesa istituzionale di programma: tra soggetti istituzionali, per un piano pluriennale di interventi

• Accordo di programma quadro: programma di interventi fra soggetti istituzionali su questione di competenza comune, di solito pluriennale

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La convenzioneLa convenzione• Negozio giuridico bilaterale, richiamato

direttamente dall’art. 21 della L. 59/97, dalla L. 58/98 e L.142/90

• E’ un atto formale, deliberato e vincolante rispetto al fine

• Tra università statali e non statali, istituzioni scolastiche, enti e associazioni, agenzie che operano sul territorio

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Il consorzioIl consorzio• Forma stabile di associazione, di persone

fisiche o giuridiche, per la gestione o la realizzazione di particolari attività

• Quello fra scuole è un consorzio amministrativo o consorzio di servizi

• Dà luogo ad una persona giuridica pubblica, quindi ente autarchico istituzionale, ovvero è composto da enti che hanno autonomia e personalità giuridica

• Il consorzio è regolato da uno Statuto che rende formale l’accordo fra le parti

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Le inteseLe intese• Sono accordi più deboli, riguardano una

serie di iniziative, anche finalizzate al conseguimento dei fini di una delle istituzioni

• Può precedere una convenzione o un accordo di programma

• Può avere ad oggetto anche l’utilizzo di un servizio, per es per l’handicap, o le risorse dell’Ente locale, di una scuola particolarmente attrezzata, ecc..

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Un rapporto ancora non del Un rapporto ancora non del tutto definitotutto definito

• Le nuove disposizioni trovano difficoltà nell’attuazione per due ordini di motivi:

• Da una parte prefigurano un cambiamento radicale di mentalità al quale i vari legislatori si adeguano in modo alle volte contradditorio, aleatorio e sfumato, generando una sorta di sovrapposizioni e attribuzioni ambigue che richiedono, poi, lunghi e difficoltosi sforzi interpretativi

• Dall’altra prefigurano competenze e responsabilità in capo a organi istituzionali non ancora pronti ad affrontarli (vacatio legis eccessiva)

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Gli ultimi interventi della Corte Gli ultimi interventi della Corte CostituzionaleCostituzionale

• La Corte Costituzionale è intervenuta, recentemente, con due sentenze molto importanti relative all’attribuzione delle competenze in materia di istruzione fra Stato e Regioni

• La n° 200 del 2 luglio 2009, riguardante il ricorso presentato dalle Regioni contro l’art. 64 del D.L. 122/08, poi convertito in L.133/2008

• La n° 213 del 14 luglio 2009,riguardante il ricorso presentato dallo Stato contro le decisioni della provincia autonoma di Bolzano

• Esito (molto importante) sostanziale: le richieste delle Regioni sono state debolmente accolte, quelle dello Stato integralmente………

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Le Regioni contro lo Stato Le Regioni contro lo Stato (sentenza n° 200/2009)(sentenza n° 200/2009)

• Ricorrevano contro le decisioni della 133/08 perché ritenute lesive delle proprie prerogative, in particolare:

• Organizzazione scolastica, relativamente all’incremento del rapporto numerico docente-alunni, che la legge vuole innalzare avvicinandolo agli standard europei e la revisione dei criteri e dei parametri fissati per la definizione degli organici del personale ATA

• Esercizio della podestà regolamentare, in relazione alla adozione, previo parere della Conferenza unificata, di un “piano programmatico” volto alla razionalizzazione e all’efficace utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili”, nonché all’intenzione di delegiferare alcune competenze in materia di assetto ordinamentale del sistema scolastico (organizzativo e didattico) affidandolo alla podestà regolamentale

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Le Regioni contro lo StatoLe Regioni contro lo Stato• La programmazione dell’o.f., con

riferimento agli interventi di razionalizzazione del sistema

• Dimensionamento della rete scolastica, con riferimento alle modalità di realizzazione della riduzione delle scuole nei vari territori, con necessarie ricadute sulla qualità dei servizi che devono essere decentrati.

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Lo Stato contro le Regioni Lo Stato contro le Regioni (sentenza n° 213/09)(sentenza n° 213/09)

• La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva impugnato una legge della provincia autonoma di Bolzano con la quale:

• Aveva istituito uno speciale esame conclusivo dei corsi di studio secondari superiori professionali, solo su 5 materie fondamentali + 1 delle materie caratterizzanti l’indirizzo

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Lo Stato contro le Regioni Lo Stato contro le Regioni (sentenza n° 213/09)(sentenza n° 213/09)

• Inoltre, diversamente da quanto stabilito con la L. n° 53/2003 e l’art. 6 del D.P.R. 257/2000, aveva disposto che il passaggio dal 3° anno dei corsi professionali al 4° dell’istru-zione professionale statale avvenisse solo tramite prove sulle due aree principali, della lingua italiane e della matematica.

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Le decisioni precedentiLe decisioni precedenti• Fino agli anni ’90, nonostante la Costituzione fosse

orientata al decentramento regionale i giudici si erano sempre orientati per un’interpretazione statalista.

• In seguito l’orientamento si modificò con l’avvento di una prospettiva decentralizzatrice che portò fino alla revisione costituzionale del 2001

• Ma il novello art. 117, invece di definire in modo chiaro le responsabilità, aprì una stagione di ambiguità e difficoltà interpretative

• Non solo è difficilissimo definire le materie separando la giurisdizione in base all’argomento o alla finalità che attraverso quell’argomento di intende raggiungere, ma il quadro si è fatto complicato perché per molte materie si è inteso suddividere ambiti di responsabilità diverse all’interno della materia stessa.

Page 44: Modulo 5 la riforma delle autonomie locali

La trama dell’art. 117La trama dell’art. 117• L’art. 117 prefigura un federalismo scolastico, ridisegnando

l’intera trama dei rapporti tra Stato e Regione in materia di istruzione.

• La cosa veramente difficile è stabilire con precisione quando si siano superati i limiti di competenza, tenendo conto che:

1. è affievolito il principio di gerarchia delle fonti 2. Lo Stato è legittimato ad intervenire non solo per le materie di

propria competenza, ma anche sussidiando l’ente preposto qualora questo si dimostri incapace di intervenire

3. La legge statale, anche se viola la Costituzione in materia di ripartizione delle competenze , mantiene la propria validità fintanto che le Regioni provvedano d esercitare in concreto le proprie prerogative

4. L’ordinamento giuridico è unitario, ovvero, in caso di illegittimità, il legislatore regionale mai potrà disapplicare una legge dello Stato ma potrà solo ricorrere alla Corte Costituzionale

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Le materie misteLe materie miste• Altro e più difficile discorso per le

materie miste, ovvero materie che attengono per un ambito allo Stato e per un altro alle Regioni

• Per non parlare di ambiti che non sono materie da enumerare, ma delle vere e proprie non materie, come per esempio i .L.E.P.

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L’istruzione L’istruzione • È materia di competenza esclusiva (lo

Stato detta le norme generali) e concorrente (lo Stato detta i principi fondamentali e e le Regioni li dettagliano)

• L’istruzione professionale, invece, è di competenza residuale regionale, non è elencata nei commi 2 e 3 del 117, ma è affidata alle Regioni dal co. 4. Allo Stato restano altri titoli di legittimazione (L.E.P.)

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Le novità della sentenza n° Le novità della sentenza n° 213/09213/09

• Pone la materia degli esami di stato e conclusivi del ciclo di istruzione secondario, così come le norme che concernono il passaggio fra sistemi, tra i principi fondamentali della materia dell’istruzione.

• Il primo perché, ai sensi dell’art. 333 della Costituzione, consente di acquisire un titolo di studio che abilita al passaggio da un ciclo di istruzione all’altro su tutto il territorio nazionale.

• Il secondo perchè trattasi di passaggio fra due sistemi (uno statale ed uno no), e per connettere i due sistemi vanno adottate norme di raccordo necessariamente poste dallo Stato, visto che debbono valere su tutto il territorio nazionale.

Page 48: Modulo 5 la riforma delle autonomie locali

La sentenza n°200/09La sentenza n°200/09• Fa luce sulle norme generali, sono quelle

discipline che caratterizzano unitariamente l’ordinamento dell’istruzione (elementi unitari e comuni del sistema scolastico nazionale)

• Sono già definite nella Costituzione (art. 33 e 34): la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione…. relative a:

1. Istituzione delle scuole di ogni ordine e grado (a. 33, co.2)

2. Diritto di enti o privati di istituire scuole senza oneri per lo Stato (a.33, co.3)

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3. Parità tra scuole statali e non statali (a. 33, co.4)

4. Ammissione e conclusione dei percorsi attraverso esami di stato (a.33, co.5)

5. Apertura della scuola a tutti (art. 34, co.1)6. Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione

(art. 34, co. 2)7. Diritto degli alunni capaci e meritevoli di

raggiungere i più alti gradi dell’istruzione (a.34, co.3 e 4)

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Sempre la sentenza n°200Sempre la sentenza n°200• Considera il complesso di norme imposte con la L.

n° 53 del 2003 e successivi decreti attuativi (D.L. 59/04, 286/04, 76, 77, 226 e 227 del 2005) come un complesso di disposizioni ascrivibili alla categoria delle norme generali:

• Definizione generale e complessiva del sistema educativo e di istruzione, nelle sue caratteristiche e nelle sue finalità

• Regolazione del sistema di accesso e regolazione del diritto-dovere

• Previsione generale dei contenuti dei programmi e dei Piani di Studio, per quanto attiene alla quota nazionale

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• Previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli

• Definizione degli standard formativi minimi richiesti per la spendibilità dei titoli di studio

• Definizione generale dei percorsi tra istruzione e formazione per i diversi profili educativi, culturali e professionali, e la possibilità di passare da un percorso all’altro

• L’attribuzione agli insegnanti della stessa istituzione scolastica delle competenze in materia di valutazione degli alunni

• I principi della valutazione complessiva del sistema

• Il modello di alternanza scuola-lavoro• I principi su cui si basa la formazione degli

insegnanti

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e per via interpretativa la Corte e per via interpretativa la Corte ritiene che siano norme generali ritiene che siano norme generali anche..anche..• Quelle riguardanti l’autonomia funzionale

delle ii.ss. (a. 21., L.59/97)• Quelle sull’assetto degli OO.CC. (D.L.233/99)• Quelle sulla parità scolastica e sul diritto

all’istruzione (L. 62/2000)

• Inoltre aggiunge che a questo schema ci si deve rifare quando si deve interpretare se una norma appartiene o meno alla competenza generale dello Stato

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Definizione di norme generali Definizione di norme generali (sentenza n°200/09)(sentenza n°200/09)

• Le disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una o.f. omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio scolastico (interesse primario, di rilievo costituzionale),nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra scuole statali e non statali, ecc..(vedi slide precedente)

• Dette norme non necessitano di ulteriori svolgimenti normativi a livello di legislazione regionale. Delineano le basi del sistema nazionale di istruzione e sono funzionali, anche nei loro profili di rilevanza organizzativa, e sono funzionali a delineare l’identità culturale del paese, nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all’ art. 33 della Costituzione

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Principi fondamentali (sent. Principi fondamentali (sent. 200/09)200/09)

• Quelle norme che, pur dettando elementi di base del sistema comuni a tutto il territorio nazionale, non sono riconducibili alla struttura essenziale che caratterizza il sistema e necessitano, per la loro attuazione, dell’intervento del legislatore regionale

• I principi fondamentali operano come un raccordo tra le norme generali dello Stato e le enorme di competenza delle Regioni

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La sentenza 200/2009La sentenza 200/2009• Stabilisce che

» il dimensionamento della rete scolastica» la programmazione dell’o.f. in sede regionale

• attengono ai principi fondamentali• Riconosce la podestà regolamentare

(anche delegificativa) dello Stato per materie che attengono alle norme generali. Anche il Consiglio di Stato ha confermato questa linea interpretativa.

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La competenza esclusiva: i La competenza esclusiva: i L.E.P.L.E.P.

• LA Costituzione attribuisce tre materie di legislazione esclusiva allo Stato:

» I L.E.P.» L’organizzazione amministrativa» L’ordinamento civile

• In particolare i LEP rappresentano un meccanismo tecnico-giuridico destinato a controbilanciare le diversificazioni connaturali al decentramento

• L.E.P. = standard di prestazioni capaci di assicurare adeguata omogeneità nella fruizione di prestazioni su tutto il territorio nazionale e per tutti i cittadini (principio di uguaglianza)

• Una sorta di interferenza statale in qualsiasi materia

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I L.E.P. nell’istruzioneI L.E.P. nell’istruzione• I requisiti soggettivi (tra cui l’età anagrafica) di accesso alle

scuole• I requisiti e le modalità generali di formazione e

reclutamento del personale delle scuole• I diritti di partecipazione e i doveri di famiglie e alunni• La valutazione del rendimento scolastico• La disciplina contenutistica per gli esami• I parametri quantitativi generali per la formazione delle

classi• I parametri quantitativi generali riferibili all’integrazione

scolastica di disabili o soggetti in situazione di svantaggio• Taluni parametri di massima per la programmazione della

rete scolastica• Aspetti e profili concernenti risorse e standard di

funzionamento e organizzazione dei servizi resi ai cittadini

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L’ordinamento civileL’ordinamento civile• Fondamentale anche in questo ambito lo

stringato richiamo della sentenza n°200 che pone fine ad una delle questioni di cui maggiormente si è sentito parlare: la questione degli organici del personale

• La disciplina privatistica del rapporto di lavoro del personale della scuola si iscrive nell’ambito dell’ordinamento civile, che è di competenza dello Stato.

• Pertanto viene ribadita la statualità della disciplina degli organici quale titolo di legittimazione di competenza esclusiva dello Stato

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La programmazione della rete La programmazione della rete scolasticascolastica

• Anche questo tema vanta annose questioni• È uno delle questioni adite sulle quali si è

pronunciata la C.Costituzionale• Di fatto la sentenza del 2004, peraltro preceduta

dal d.l.112, avevano spinto verso la radicalizzazione delle competenze regionali in materia di programmazione della rete scolastica.

• In virtù di queste norme le Regioni ricorrevano contro lo Stato, contro, cioè, il cosidetto “piano programmatico” dell’art. 64 del d.l.112/2008

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La sentenza n° 200La sentenza n° 200• Chiarisce definitivamente che la

programmazione dell’o.f. di competenza delle regioni è solo quella “operante sul singolo territorio regionale, definita sulla base delle proposte degli enti locali interessati”

• Esiste, però, un livello superiore e nazionale di pianificazione dell’o.f., con il quale ciascuno dei livelli regionali deve raccordarsi

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• Programmazione nazionale=classi di concorso, curricoli, criteri formazione classi, linee di organizzazione didattica dei vari cicli, criteri e parametri degli organici, …

• Programmazione regionale= quella relativa alla distribuzione delle scuole sul territorio

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Due livelli di organizzazione Due livelli di organizzazione • Nazionale, che riguarda i parametri

e gli standard necessari a garantire uniformità nella distruzione e nella qualità del servizio scolastico

• Regionale, che riguarda l’adeguamento dei profili organizzativi alle singole realtà territoriali (cd. Dimensionamento)