Le funzioni amministrative della Regione e delle autonomie ... · Regione e delle autonomie locali...
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Le funzioni amministrative della Regione e delle autonomie locali
Dalle leggi Bassanini alle proposte Calderoli: come far esercitare i compiti giusti all’ente
giusto e come riorganizzare la pubblica amministrazione
Relazione introduttiva: prof. Enrico GrossoOrdinario di diritto costituzionale nell’Università di Torino
Alcune precisazioni introduttive
• Tra i fattori decisivi della capacità delle moderne democrazie di garantire libertà, benessere, crescita, sicurezza e qualità della vita ai propri cittadini c’è la qualità dei loro sistemi istituzionali e amministrativi.
• Su questo terreno l’Italia stenta a reggere il confronto con le altre grandi democrazie contemporanee.
Alcune precisazioni introduttive
• Le grandi sfide dei tempi attuali richiedono efficaci politiche pubbliche
• Occorrono quindi istituzioni forti e capaci, che definiscano tali politiche, e amministrazioni moderne e performanti che sappiano tradurle in interventi, servizi, azioni di promozione, stimolo, regolazione
Alcune precisazioni introduttive
• Questo ci si aspetta dalle élites politiche e amministrative locali:
– Essere rappresentative (nel senso più pregnante del termine: consenso e partecipazione)
– Essere capaci di prendere decisioni rapide ed efficaci
– Essere nelle condizioni di attuarle e implementarle
Alcune precisazioni introduttive
• Tutto ciò fa capire l’importanza strategica del buon funzionamento dell’amministrazione, che parte dalla sua semplificazione.
• Agli inizi degli anni ’90 c’era forte consapevolezza su tale snodo essenziale. Nel decennio successivo i frutti furono in parte raccolti. Oggi vi è di nuovo una forte difficoltà
La Costituzione sancisce il principio autonomista
• Art. 5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento
Cosa significa?
La proclamazione dell’autonomia implicafondamentalmente il riconoscimento a Comunie Province, enti esponenziali delle comunitàterritoriali, di potestà pubbliche nelperseguimento di finalità e interessi propri dellerispettive collettività, secondo un proprioindirizzo politico-amministrativo, distinto erelativamente indipendente da quello statale
Le autonomie locali nella l. 142/1990
• Autonomia statutaria• Organi di governo e loro competenze• Elezione degli esecutivi e rapporto fiduciario• Composizione della giunta• Dirigenza amministrativa• Compiti del Comune• Piccoli comuni e accorpamenti• Forme associative tra Enti locali• Province• Aree metropolitane• Leggi regionali e funzioni locali• Rapporto tra istituzioni locali e cittadini• Servizi locali• Controlli sugli atti e sugli organi• Finanza locale, bilancio e programmazione• Compiti delle regioni e dello Stato
L’elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia (l. 81/1993)
• La legge ridisegna tratti essenziali del sistema locale, accentuando la separazione e la reciproca autonomia tra Consiglio ed esecutivi. Ciò è perseguito – salvi i comuni minori – sottraendo al sindaco il tradizionale compito di presiedere il consiglio e stabilendo l’incompatibilità tra consigliere e assessore.
• Al sindaco e al presidente della provincia è attribuito il potere di nomina degli assessori e dei dirigenti, nonché dei rappresentanti del Comune o della Provincia in enti, aziende, istituzioni
Il “federalismo a costituzione invariata”
• Contraddizioni: il sindaco e il presidente della provincia sono eletti ma sono dotati di limitata autonomia di poteri -> distanza tra ampiezza della rappresentatività e inadeguatezza dei poteri. Da qui esigenze di:
• A) rafforzamento poteri e ruolo enti locali
• B) riduzione/eliminazione vincoli e controlli
• C) adeguamento/armonizzazione leggi
Il “federalismo a costituzione invariata”
Leggi BassaniniDelega per il conferimento di funzioni (l. 59/1997)“Snellimento” (l. 127/1997)Conferimenti di funzioni, personale, beni (D.L.vo 112/1998)
DISEGNO COMPLESSIVO DI RIFORMA NELLA DIMENSIONE FUNZIONALE, ORGANIZZATIVA E PROCEDIMENTALE
Si tenta di operare in via legislativa un federalismoamministrativo che – in attesa del federalismo costituzionale –cercava di cogliere le massime opportunità del testocostituzionale vigente, avviando un più ampio trasferimentodi funzioni dallo Stato a livelli più vicini ai cittadini
Il “federalismo a costituzione invariata”
• Funzioni: delega per complessiva ristrutturazione, con devoluzione di poteri e compiti a Regioni e autonomie locali
• Autonomia decisionale e organizzativa: semplificazione e liberazione dei Comuni e Province da vincoli e interventi (controlli), responsabilizzazione nella gestione del personale, snellimento dei processi decisionali
• Distinzione politica/gestione amministrativa
Il “federalismo a costituzione invariata” – le funzioni
• A) individuazione delle funzioni da trasferire• B) allocazione delle stesse, con distinzione di quelle da
affidare a regioni e quelle da conferire a province e comuni
• C) previsione che le seconde siano allocate secondi i principi di– SUSSIDIARIETA’– DIFFERENZIAZIONE– ADEGUATEZZA– COMPLETEZZA– ECONOMICITA’
• D) Quantificazione e attribuzione delle risorse
Il “federalismo a costituzione invariata” – federalismo “cooperativo”
• Disegno di cooperazione a più livelli:
– Sistema delle Conferenze (Stato-Regione, Stato- città-autonomie locali, unificata)
– Concertazione obbligatoria tra regioni e autonomie, con sedi di concertazione espressamente previste
– Promozione e incentivazione di forme associative (unioni di comuni)
– Rilancio e rilegittimazione delle province, con cospicui trasferimenti e potenziamento delle funzioni, come enti di programmazione di area vasta
La riforma costituzionale del 2001
• Riconoscimento di tutti i livelli territoriali come componenti costitutivi della Repubblica
• Autonomia statutaria degli enti territoriali• Nuovi poteri legislativi regionali in materie di interesse locale• Condizioni particolari di autonomia anche a regioni ordinarie, con
legge “concertata” e “sentiti gli enti locali”• Distribuzione delle funzioni amministrative sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza• Sussidiarietà orizzontale• Consiglio delle autonomie locali• Superamento sistema dei controlli• Autonomia finanziaria• Partecipazione a procedimenti legislativi statali (in Commissione
parlamentare per le questioni regionali)
L’attuazione della riforma: un fallimento?
• Esperienza complessa e contrastata• Neo-centralismo?
• Legge n. 131/2003 (mai attuata): delegava il governo a– fissare le “funzioni fondamentali di Comuni, Province e città
metropolitane”, facendo riferimento a quelle “essenziali per il funzionamento” degli enti e “per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni”
– Disporre revisione delle norme in materia di EE.LL. per adeguarle alla riforma costituzionale
– Introdurre le norme attuative dei principi di autonomismo cooperativo e leale collaborazione con specifiche forme di consultazione e raccordo dirette a accordi e intese
I principi dell’art. 118 Cost.
• Superamento del concetto di parallelismo
• Teorica attribuzione ai Comuni di posizione centrale nell’assetto delle funzioni amministrative: esse “sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”.
I principi dell’art. 118 Cost.
• Funzioni attribuite
• Funzioni conferite
• Funzioni proprie
• Funzioni fondamentali
La ricostruzione è problematica
I principi dell’art. 118 Cost.
• Funzioni attribuite
Sono verosimilmente tutte le funzioni che vengono “attribuite” dalla stessa Costituzione ai Comuni. E ciò avviene diversamente da tutti gli altri soggetti, le cui funzioni possono essere solo “conferite” (dalla legge, statale o regionale)
I principi dell’art. 118 Cost.
• Funzioni conferite
Sono tutte le funzioni che la legge statale o regionale può sottrarre, in via derogatoria, al soggetto cui la Costituzione le abbia attribuite, in nome di esigenze unitarie valutate secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (Corte cost. n. 43/2004)
I principi dell’art. 118 Cost.
• Funzioni proprie
• Funzioni fondamentali
Per alcuni sono la stessa cosa, e cioè le funzioni stabilite con legge dello Stato (ex art. 117, comma 2, lett. p) essenziali e imprescindibili rispetto alle esigenze di funzionamento dell’ente e ai bisogni primari e durevoli della comunità amministrata.
Per altri sono concetti diversi: le proprie sarebbero il prodotto di una tipizzazione storica già avvenuta e ormai irreversibile, mentre le fondamentali potrebbero essere liberamente riconosciute dalla legge statale.
I principi dell’art. 118 Cost.
• Sussidiarietà: termine nato fuori dal contesto giuridico, nella dimensione sociale. Si riferisce a operazioni di aiuto, ausilio sostituzione di un soggetto (sussidiante) rispetto ad un altro (sussidiato).
• Due aspetti:
– Garanzia di autonomia del soggetto sussidiato
– Garanzia che il sussidiante possa intervenire ove il sussidiato sia inadeguato a curare i propri interessi
I principi dell’art. 118 Cost.
• Sussidiarietà non significa solo “prossimità”. Due risvolti:
– conferimento in via principale delle funzioni all’ente più vicino ai cittadini in quanto idoneo ad esercitarle: MOTO ASCENDENTE
– previsione di un intervento a sostegno dell’ente inferiore da parte dell’ente superiore, nell’ipotesi di difficoltà di una efficace gestione del servizio: AUSILIO E SOSTEGNO
I principi dell’art. 118 Cost.
• Differenziazione è il presupposto della modulazione in base all’eterogeneità sostanziale e di fatto delle situazioni: ciò significa distinguere, tra gli enti della medesima categoria, le diverse capacità di governo in termini di mezzi e di personale, le diverse condizioni economiche o demografiche, le articolate situazioni territoriali.
I principi dell’art. 118 Cost.
• Adeguatezza è il limite della sussidiarietà e contemporaneamente conseguenza della differenziazione. Proprio per rendere possibile l’esercizio della sussidiarietà occorre trovare la “dimensione adeguata”, diversa per ogni realtà.
• Da qui il perseguimento di una certa dimensione organizzativa per un efficiente esercizio delle funzioni
I principi dell’art. 118 Cost.
• In concreto è difficilissimo, e poco chiaro: il potere spetta al legislatore statale o regionale, sulla base della loro competenza.
• In parte la difficoltà è inevitabile, perché i criteri di riparto, comportando valutazioni sulla maggiore o minore adeguatezza di questo o di quel livello istituzionale, esprimono un criterio intrinsecamente connotato da elementi politici e tecnici.
I principi dell’art. 118 Cost.
• Alla sussidiarietà si ricollegano altri principi:
– Efficienza ed economicità
– Responsabilità e unicità dell’amministrazione, con attribuzione ad un unico soggetto dei compiti connessi, strumentali e complementari
Criticità e problemi
• Alla stagione della grande risistemazione organizzativa e funzionale ha fatto seguito un periodo di stasi
• Tuttora si registra una bassa qualità media delle prestazioni e dei servizi delle amministrazioni pubbliche
• Si registrano sovrapposizioni e conflitti di competenze tra enti, con sprechi di risorse ed elevati contenziosi
Criticità e problemi
• Il conferimento di funzioni agli Enti Locali è avvenuto, sia pure in modo farraginoso, ma con inarrestabile tendenza a dello Stato a recuperare poteri e competenze devolute, evitare e poi esplicitamente tagliare i trasferimenti delle risorse finanziarie, ritagliare funzioni e compiti e incrementare così la “giungla delle competenze”.
• La Corte costituzionale ci ha messo del suo, con un’interpretazione fortemente riduttiva del nuovo modello.
Che fare?
• Riprendere il processo di riforma e ammodernamento:
– Approvazione del codice delle Autonomie
– Creazione di reali strumenti di concertazione e collaborazione
– Discussione “laica” sul ruolo di ciascun ente e sull’utilità di tutti (a cominciare dalla Provincia)
– Semplificazione