Modello 5 Luglio 2004 - Num. 7 - Cassa Forense · 27/2/2003, n. 57) contro il qua-le, peraltro,...

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DI MAURIZIO DE TILLA L a circolare applicativa del- l’art. 71 della legge n. 388/2000, emanata dall’Inps, ha reso urgente l’intervento le- gislativo sulla totalizzazione, intesa come cumulo gratuito dei periodi di iscrizione matu- rati nei vari ordinamenti pre- videnziali. La predetta circo- lare, in verità, quasi nulla ag- giunge alla fisionomia dell’i- stituto come delineato dal fa- migerato art. 71 e dal suo re- golamento di attuazione (dm 27/2/2003, n. 57) contro il qua- le, peraltro, pende un ricorso al Tar, avviato dalle Casse pro- fessionali, che ne contestano la legittimità. Tuttavia, è importante tor- nare su un argomento che è di enorme importanza per tutte le Casse professionali nonché per i soggetti interessati, in gran parte esclusi dall’attuale disciplina che appare dettata a uso e consumo di pochi pri- vilegiati. L’incongruenza del regola- mento è stata già ampiamen- te illustrata dall’Adepp e di- scende da una serie di illegit- timità già presenti nel dispo- sto legislativo. Come puntualmente e diffu- samente evidenziato da alcuni autorevoli giuristi, l’art. 71 del- la legge n. 388/2000 si presta, infatti, a parti critiche sotto il profilo della legittimità costi- tuzionale. Dopo la sentenza n. 61/1999 della Corte costituzionale, il ne- cessario intervento legislativo doveva tener conto di profili di estrema importanza, eviden- ziati dalla stessa Corte, fra i quali gli equilibri finanziari delle Casse. E infatti il sistema di calco- lo previsto per la totalizzazio- ne non ha tenuto alcun conto del rapporto fra contributi ver- sati e prestazione erogata creando aggravi ingiustificati ai bilanci delle Casse e, in pro- spettiva, ai loro equilibri fi- nanziari. Ulteriore profilo di incosti- tuzionalità riguarda la dispa- rità di trattamento fra gli en- ti previdenziali privati e gli en- ti previdenziali pubblici inte- ressati al provvedimento. Si deve considerare, infatti, che ogni onere imposto ai se- condi può contare sul sostegno dello stato, per il tramite del- la solidarietà generale (attra- verso l’aumento del debito pub- blico). Per i primi, invece, ta- le sostegno è stato escluso dal- lo stesso legislatore. Non va inoltre dimenticato che la totalizzazione va a in- serirsi in un panorama previ- denziale generale in cui già esi- ste lo strumento tecnico più adeguato ad assicurare un uni- co trattamento pensionistico a chi fosse titolare di più posi- zioni previdenziali. Tale stru- mento è costituito dalla «ri- congiunzione dei periodi assi- curativi» prevista, per i liberi professionisti, dalla legge n. 45/1990. Il rapporto fra i due istituti è stato correttamente posto in rilievo dalla nota sentenza n. 61 del 1999 della Corte costi- tuzionale nella quale si confi- gurava non una sovrapposi- zione, bensì un’alternatività fra di essi, in cui la totalizza- zione avrebbe dovuto rappre- sentare un’alternativa «meno vantaggiosa per l’assicurato ma per lui priva di oneri». A causa dello scriteriato si- stema di calcolo delle presta- zioni previsto dal modello di totalizzazione introdotto dal- l’art. 71 e dal suo regolamen- to di attuazione, viceversa, si è introdotta una sorta di «ri- congiunzione gratuita» in cui, a parità di situazioni, il sog- getto che fruisce di totalizza- zione potrebbe anche arrivare a percepire importi di pensio- ne complessivamente superio- ri a quelli percepiti in caso di ricongiunzione (onerosa) dei contributi versati, ovvero di permanenza nello stesso ente per tutta la vita lavorativa. La denunciata situazione comporta, ovviamente, inique e immotivate disparità di trat- tamento anche dal punto di vi- sta dei soggetti interessati al- l’applicazione del nuovo isti- tuto, con ulteriori gravissimi profili di illegittimità costitu- zionale. Ulteriori elementi di illegit- timità sono collegati al siste- ma estremamente farraginoso previsto per procedere alla li- quidazione delle singole quote di pensione, laddove si stabili- sce l’obbligo, per l’ente, di prov- vedere alla liquidazione del- l’intero importo al pensionato totalizzante, anche senza prov- vista, da parte degli altri enti tenuti al pagamento. Ciò de- termina ulteriori preoccupa- zioni per le Casse di previdenza private, tenute ad anticipare anche quote di pensione di per- tinenza dell’Inps o di altri en- ti pubblici, con il rischio di ul- teriori oneri e pregiudizi deri- vanti da ritardi od omissioni nella provvista. Non possiamo che auspicare un intervento rapido del legi- slatore per porre rimedio a un quadro normativo estrema- mente iniquo che rischia di ge- nerare oneri diretti e indiret- ti sia agli enti privati sia a quel- li pubblici interessati all’ap- plicazione del provvedimento. Non si può dimenticare, in- fatti, che le Casse professionali si sono fatte carico di un fati- coso lavoro di messa a punto di una nuova disciplina, uni- tamente alle associazioni pro- fessionali e agli esperti del mi- nistero del welfare. Tale accordo rappresenta un buon compromesso fra le varie esigenze in gioco e potrebbe consentire, da una parte, di re- stituire equità all’istituto ri- conducendolo in un corretto rapporto previdenziale con la già esistente «ricongiunzione onerosa» e, dall’altra, di allar- gare la platea dei soggetti be- neficiari ben oltre la discuti- bile disciplina attualmente vi- gente. (riproduzione riservata) Supplemento al numero odierno di Spedizione in abbonamento postale 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Milano. Direttore responsabile Paolo Panerai. Registrazione del tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91 Realizzato in collaborazione con la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Responsabile editoriale Marcello Colloca modello 5 Totalizzazione, una legge iniqua da modificare Numerosi i profili di incostituzionalità della 388/2000 Formazione forense a doppio binario DI MARCELLO COLLOCA È sotto gli occhi di tutti come il mondo della professione forense attraversi un grave momento di transizione. Le società di avvocati, le tariffe, il part-time, i rapporti con il mon- do giudiziario e con il potere poli- tico, gli sviluppi in ambito comu- nitario e, soprattutto, l’evolversi delle dinamiche interne costitui- scono ormai problematiche fin troppo evidenti per sfuggire al- l’attenzione dell’avvocatura isti- tuzionale e associativa. Da qui la necessità innanzitut- to di una formazione che valga a dare concrete risposte principal- mente attraverso un preciso ruolo delle scuole forensi per un proces- so formativo che valga all’effetti- vo esercizio della professione, con l’individuazione di un ruolo speci- fico fuori da incertezze e riforme strutturali meramente teoriche. Il percorso muove necessaria- mente dalla riforma dell’ordina- mento universitario per giungere alle scuole di specializzazione e alle scuole di formazione, operati- ve le prime, pur nella limitatezza della durata dei corsi, difficili a decollare le seconde, anche se il Centro di formazione e aggiorna- mento degli avvocati del Cnf sta concentrando gli sforzi perché la legge che produrrà il nuovo siste- ma non trovi gli ordini imprepa- rati o impotenti rispetto a compiti tanto gravosi. Preso atto che ancora oggi la formazione professionale degli avvocati è affidata in prevalenza alle scuole «Bassanini» e, in misu- ra marginale, agli ordini forensi (se ne registrano soltanto 38), non è difficile rilevare fra queste, pur nell’identità delle funzioni e delle metodiche di studio, una posizio- ne di concreta disuguaglianza e di squilibrio. Scuole professionali fo- rensi, quindi, senza limitazioni numeriche nell’accesso, con meto- dologie di studio e attività didatti- che soprattutto pratiche, attra- verso esercitazioni, simulazioni di atti, tirocini nelle aule giudizia- rie e con equiparazione del titolo a conclusione, che abbia pari di- gnità ed efficacia giuridica ai fini dell’accesso agli esami di stato. Il tutto inscindibilmente integrato da effettiva pratica. Si realizze- rebbe soltanto così un vero e pro- prio pluralismo culturale di gran- dissima utilità per il mondo delle professioni che riceverebbe note- vole arricchimento da esperienze differenziate. Si realizzerebbe in- somma, e finalmente, quel proce- dimento formativo professionale che, strutturato come è attual- mente, con la previsione di corsi insufficienti e contraddittori, è palesemente inadeguato. L’intervento AVVISO Proroga versamenti mod. 5/2004 Il consiglio di amministrazione della Cassa, in da- ta 23 luglio 2004, ha deliberato di considerare giu- stificati i ritardi nei versamenti in autoliquidazione connessi al mod. 5/2004 eseguiti entro il 30 settem- bre 2004. In tali casi, pertanto, non verranno applicate san- zioni né interessi. Il presidente Avv. Maurizio de Tilla

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Page 1: Modello 5 Luglio 2004 - Num. 7 - Cassa Forense · 27/2/2003, n. 57) contro il qua-le, peraltro, pende un ricorso al Tar, avviato dalle Casse pro-fessionali, che ne contestano la legittimità.

DI MAURIZIO DE TILLA

La circolare applicativa del-l’art. 71 della legge n.

388/2000, emanata dall’Inps,ha reso urgente l’intervento le-gislativo sulla totalizzazione,intesa come cumulo gratuitodei periodi di iscrizione matu-rati nei vari ordinamenti pre-videnziali. La predetta circo-lare, in verità, quasi nulla ag-giunge alla fisionomia dell’i-stituto come delineato dal fa-migerato art. 71 e dal suo re-golamento di attuazione (dm27/2/2003, n. 57) contro il qua-le, peraltro, pende un ricorsoal Tar, avviato dalle Casse pro-fessionali, che ne contestano lalegittimità.

Tuttavia, è importante tor-nare su un argomento che è dienorme importanza per tuttele Casse professionali nonchéper i soggetti interessati, ingran parte esclusi dall’attualedisciplina che appare dettataa uso e consumo di pochi pri-vilegiati.

L’incongruenza del regola-mento è stata già ampiamen-te illustrata dall’Adepp e di-scende da una serie di illegit-timità già presenti nel dispo-sto legislativo.

Come puntualmente e diffu-samente evidenziato da alcuniautorevoli giuristi, l’art. 71 del-la legge n. 388/2000 si presta,infatti, a parti critiche sotto ilprofilo della legittimità costi-tuzionale.

Dopo la sentenza n. 61/1999della Corte costituzionale, il ne-cessario intervento legislativodoveva tener conto di profili diestrema importanza, eviden-

ziati dalla stessa Corte, fra iquali gli equilibri finanziaridelle Casse.

E infatti il sistema di calco-lo previsto per la totalizzazio-ne non ha tenuto alcun contodel rapporto fra contributi ver-sati e prestazione erogatacreando aggravi ingiustificatiai bilanci delle Casse e, in pro-spettiva, ai loro equilibri fi-nanziari.

Ulteriore profilo di incosti-tuzionalità riguarda la dispa-rità di trattamento fra gli en-

ti previdenziali privati e gli en-ti previdenziali pubblici inte-ressati al provvedimento.

Si deve considerare, infatti,che ogni onere imposto ai se-condi può contare sul sostegnodello stato, per il tramite del-la solidarietà generale (attra-verso l’aumento del debito pub-blico). Per i primi, invece, ta-le sostegno è stato escluso dal-lo stesso legislatore.

Non va inoltre dimenticatoche la totalizzazione va a in-serirsi in un panorama previ-denziale generale in cui già esi-ste lo strumento tecnico piùadeguato ad assicurare un uni-co trattamento pensionistico achi fosse titolare di più posi-zioni previdenziali. Tale stru-mento è costituito dalla «ri-congiunzione dei periodi assi-curativi» prevista, per i liberiprofessionisti, dalla legge n.45/1990.

Il rapporto fra i due istitutiè stato correttamente posto inrilievo dalla nota sentenza n.61 del 1999 della Corte costi-tuzionale nella quale si confi-gurava non una sovrapposi-zione, bensì un’alternativitàfra di essi, in cui la totalizza-

zione avrebbe dovuto rappre-sentare un’alternativa «menovantaggiosa per l’assicuratoma per lui priva di oneri».

A causa dello scriteriato si-stema di calcolo delle presta-zioni previsto dal modello ditotalizzazione introdotto dal-l’art. 71 e dal suo regolamen-to di attuazione, viceversa, siè introdotta una sorta di «ri-congiunzione gratuita» in cui,a parità di situazioni, il sog-getto che fruisce di totalizza-zione potrebbe anche arrivarea percepire importi di pensio-ne complessivamente superio-ri a quelli percepiti in caso diricongiunzione (onerosa) deicontributi versati, ovvero dipermanenza nello stesso enteper tutta la vita lavorativa.

La denunciata situazionecomporta, ovviamente, iniquee immotivate disparità di trat-tamento anche dal punto di vi-sta dei soggetti interessati al-l’applicazione del nuovo isti-tuto, con ulteriori gravissimiprofili di illegittimità costitu-zionale.

Ulteriori elementi di illegit-timità sono collegati al siste-ma estremamente farraginosoprevisto per procedere alla li-quidazione delle singole quotedi pensione, laddove si stabili-sce l’obbligo, per l’ente, di prov-vedere alla liquidazione del-l’intero importo al pensionatototalizzante, anche senza prov-vista, da parte degli altri entitenuti al pagamento. Ciò de-termina ulteriori preoccupa-zioni per le Casse di previdenzaprivate, tenute ad anticipareanche quote di pensione di per-tinenza dell’Inps o di altri en-ti pubblici, con il rischio di ul-teriori oneri e pregiudizi deri-vanti da ritardi od omissioninella provvista.

Non possiamo che auspicareun intervento rapido del legi-slatore per porre rimedio a unquadro normativo estrema-mente iniquo che rischia di ge-nerare oneri diretti e indiret-ti sia agli enti privati sia a quel-li pubblici interessati all’ap-plicazione del provvedimento.

Non si può dimenticare, in-fatti, che le Casse professionalisi sono fatte carico di un fati-coso lavoro di messa a puntodi una nuova disciplina, uni-tamente alle associazioni pro-fessionali e agli esperti del mi-nistero del welfare.

Tale accordo rappresenta unbuon compromesso fra le varieesigenze in gioco e potrebbeconsentire, da una parte, di re-stituire equità all’istituto ri-conducendolo in un correttorapporto previdenziale con lagià esistente «ricongiunzioneonerosa» e, dall’altra, di allar-gare la platea dei soggetti be-neficiari ben oltre la discuti-bile disciplina attualmente vi-gente. (riproduzione riservata)

Supplemento al numero odierno di

Spedizione in abbonamento postale45%, art. 2, comma 20/b, legge

662/96 - Filiale di Milano. Direttoreresponsabile Paolo Panerai.Registrazione del tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91

Realizzato in collaborazione con laCASSA NAZIONALE

DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Responsabile editorialeMarcello Colloca

modello5Totalizzazione,una legge iniquada modificare

Numerosi i profili di incostituzionalità della 388/2000Formazione forense a doppio binario

DI MARCELLO COLLOCA

È sotto gli occhi di tutti come ilmondo della professione forenseattraversi un grave momento ditransizione.

Le società di avvocati, le tariffe,il part-time, i rapporti con il mon-do giudiziario e con il potere poli-tico, gli sviluppi in ambito comu-nitario e, soprattutto, l’evolversidelle dinamiche interne costitui-scono ormai problematiche fintroppo evidenti per sfuggire al-l’attenzione dell’avvocatura isti-tuzionale e associativa.

Da qui la necessità innanzitut-to di una formazione che valga adare concrete risposte principal-mente attraverso un preciso ruolodelle scuole forensi per un proces-so formativo che valga all’effetti-vo esercizio della professione, conl’individuazione di un ruolo speci-fico fuori da incertezze e riformestrutturali meramente teoriche.

Il percorso muove necessaria-mente dalla riforma dell’ordina-mento universitario per giungerealle scuole di specializzazione ealle scuole di formazione, operati-ve le prime, pur nella limitatezzadella durata dei corsi, difficili adecollare le seconde, anche se ilCentro di formazione e aggiorna-mento degli avvocati del Cnf staconcentrando gli sforzi perché lalegge che produrrà il nuovo siste-ma non trovi gli ordini imprepa-rati o impotenti rispetto a compititanto gravosi.

Preso atto che ancora oggi laformazione professionale degliavvocati è affidata in prevalenzaalle scuole «Bassanini» e, in misu-ra marginale, agli ordini forensi(se ne registrano soltanto 38), nonè difficile rilevare fra queste, purnell’identità delle funzioni e dellemetodiche di studio, una posizio-ne di concreta disuguaglianza e disquilibrio. Scuole professionali fo-rensi, quindi, senza limitazioninumeriche nell’accesso, con meto-dologie di studio e attività didatti-che soprattutto pratiche, attra-verso esercitazioni, simulazionidi atti, tirocini nelle aule giudizia-rie e con equiparazione del titolo aconclusione, che abbia pari di-gnità ed efficacia giuridica ai finidell’accesso agli esami di stato. Iltutto inscindibilmente integratoda effettiva pratica. Si realizze-rebbe soltanto così un vero e pro-prio pluralismo culturale di gran-dissima utilità per il mondo delleprofessioni che riceverebbe note-vole arricchimento da esperienzedifferenziate. Si realizzerebbe in-somma, e finalmente, quel proce-dimento formativo professionaleche, strutturato come è attual-mente, con la previsione di corsiinsufficienti e contraddittori, èpalesemente inadeguato.

L’intervento

AVVISO

Proroga versamentimod. 5/2004

Il consiglio di amministrazione della Cassa, in da-ta 23 luglio 2004, ha deliberato di considerare giu-stificati i ritardi nei versamenti in autoliquidazioneconnessi al mod. 5/2004 eseguiti entro il 30 settem-bre 2004.

In tali casi, pertanto, non verranno applicate san-zioni né interessi.

Il presidenteAvv. Maurizio de Tilla

Page 2: Modello 5 Luglio 2004 - Num. 7 - Cassa Forense · 27/2/2003, n. 57) contro il qua-le, peraltro, pende un ricorso al Tar, avviato dalle Casse pro-fessionali, che ne contestano la legittimità.

2 Luglio 2004 MODELLO 5

DI CARLO DOLCI

Un grande premio Nobel am-moniva i suoi allievi pressap-

poco così: «Osservate molto e pen-sate poco. Pensare molto e osser-vare poco distorce la realtà e sug-gerisce false soluzioni dei proble-mi». Non so se la formula si adat-ti a tutte le situazioni che si pos-sono presentare nella vita reale,ma una cosa è certissima: si adat-ta perfettamente ai problemi del-la previdenza.

Tutti i sistemi pensati e attuatidevono fare i conti con le verificheattuariali, che non sono altro chel’osservazione meticolosa e criticadell’esistente e la sua proiezionenel futuro prossimo e remoto. Piùfacile scriverlo che attuarlo, per-ché la previsione dei futuri feno-meni economici, demografici, fi-nanziari, sociali dipende da un’in-finità di fattori generali e specifi-ci.

Per esemplificare si faccia men-te allo sviluppo (positivo o negati-vo) demografico generale, che èattualmente in regresso e chequindi dovrebbe far pensare aduna riduzione della platea degliiscritti. Ma nel settore legale lavalutazione dei flussi ci mostraun incremento costante (e rile-vante) degli iscritti agli albi e allacassa ancora per diversi anni. Pe-raltro un aumento così imponen-te di giovani iscritti potrebbe farsupporre un decremento dei red-diti medi, che però, secondo gli ul-timi dati in nostro possesso, nonsi è verificato. Il rilievo si attagliaanche alla circostanza che il nu-mero delle nuove iscrizioni fem-minili (con redditi inferiori del

30% a quelli dei loro colleghi ma-schi) ha ormai sorpassato le nuo-ve iscrizioni maschili. Dalla fem-minilizzazione della professionelegale dovrebbe derivare un’altraconseguenza: fra trent’anni si po-trebbe verificare una drastica ri-duzione delle pensioni di reversi-bilità (60% delle dirette), sostitui-te da pensioni a pieno titolo(100%), per la maggiore previsio-ne di vita delle donne. Da un altroangolo di prospettiva si deve te-ner conto che le colleghe, per varie intuibili motivi, propendono alasciare la professione prima deimaschi. Quindi si determinereb-be una contribuzione inferiore afronte di prestazioni maggiori, senon per l’ammontare annuale,per il periodo più lungo dello sta-to di quiescenza.

L’esempio (non è qui il caso diaddentrarci in analisi più ap-profondite) dimostra che lo studiodei fenomeni demografici è moltocomplicato e provoca grosse diffi-coltà allorché si vuole trarne in-dicazioni per scelte troppo antici-pate.

Detto questo sulle difficoltà difare le scelte giuste e tempestive,occorre ribadire che il sistemaadottato dalla cassa per il paga-mento dei trattamenti pensioni-stici (a ripartizione) e il metodo dicalcolo (retributivo) sono estre-mamente generosi, tanto da esi-gere quanto meno un riesame,anche alla luce dell’allungamentosempre più consistente della vitamedia degli italiani in generale edegli avvocati in particolare.

Sono pochi gli avvocati che sirendono conto che la solidarietàpermea tutto il nostro sistema

previdenziale e che quasi tutti negodiamo. Non parlo soltanto del-la solidarietà più visibile come icontributi ridotti alla metà per igiovani colleghi (5 milioni di eu-ro) o i fondi per l’assistenza daparte degli ordini e della cassa(15 milioni di euro), ma di quellapiù consistenteche r iguardal’integrazione alminimo dellapensione (20 mi-lioni di euro) odel bonus di die-ci anni di anzia-nità figurativaaggiuntiva peril calcolo dellepensioni indi-rette, di invali-dità e di inabi-lità (8 milioni dieuro). Persino coloro che supera-no il tetto reddituale su cui vieneca l co la ta l a pens i one ( €78.650,00 nel 2004) e che, dopo lasoglia indicata versano il 3% a ti-tolo di solidarietà, godono in unacerta misura del sistema solida-ristico. Tant’è vero che si è calco-lato che anche il 3% versato a fon-do perduto non copre, se non inpochi casi, i vantaggi del metododi calcolo.

La generosità della cassa dovràvenire al pettine e l’ultima verifi-ca attuariale ci dice che il nodo do-vrà essere sciolto prima del 2027.I calcoli sono stati fatti seguendorigorosamente le regole dellascienza attuariale e credo che sipossa tranquillamente prevedereun termine più lungo. Non di mol-to però. E non tale da mettere alsicuro i giovani colleghi che si

iscrivono ora alla cassa di previ-denza. Occorre quindi studiare irimedi necessari ad allungare lavita della fondazione e ad assicu-rare la corresponsione delle pen-sioni almeno nei prossimi cin-quant’anni.

La cassa ha così messo in can-tiere lo studiodel la r i formaprevidenziale.Solo che lo hafatto con gli or-gani collegiali inprorogatio e inimminente sca-denza. Studiareè bene, ma deli-berare sarebbeassurdo e, in de-finitiva, scorret-to nei confrontidei nuovi delega-

ti. Tanto più che la riforma non èstata mai discussa dagli avvocatiitaliani, che si vedrebbero caderesulla testa (e penetrare nelle ta-sche) una riforma che si connotasino ad oggi innanzitutto per l’au-mento dei contributi (soggettivo eintegrativo) e dell’età pensionabi-le.

Senza contare che qualsiasiriforma compatibile con le risorsedisponibili dovrà essere affianca-ta da una previdenza integrati-va, che, guarda caso, nel nostropaese non è mai decollata.

Quale professionista con introi-ti al di sotto di 500.000,00 euroannui, dopo aver visto falcidiatidel 65% i propri redditi dall’impo-sizione fiscale, parafiscale e pen-sionistica, troverà ancora risorseper costruirsi una protezione pre-videnziale adeguata? C’è il peri-colo molto consistente che l’au-mento dei contributi scateni unamarcata corsa all’evasione o all’e-lusione.

La riforma previdenziale è cosatroppo seria per lasciarla fare aitecnici o, peggio, a coloro che pen-sano di esserlo.

A meno che non si voglia otte-nere qualcos’altro. In una delletante ipotesi che circolano in que-sti giorni si prevede un aumentodel patrimonio della cassa foren-se ora di circa 3 miliardi di euro apiù di 80 miliardi nel 2050. Am-ministrare, ma anche solo conser-vare, una somma simile farebbetremare i polsi ad ogni avvocatobennato, ma certamente costitui-rebbe un buon biglietto di presen-tazione per coloro che volesserosfruttarne la forza economica a fi-ni non strettamente previdenzia-li. Quindi occorrerebbe metterein atto una serie di meccanismi digestione, di controllo e di valuta-zione molto costosi e, in ogni caso,non adeguati ad evitare la rapa-cità dello stato e le insidie di unastruttura finanziaria avida di da-naro e generosa di promesse nonsempre esattamente valutabili.

Per concludere: abbiamo anco-ra tempo per studiare, per susci-tare il dibattito e per effettuarescelte meditate. Non acceleriamoinutilmente i tempi. Non è maitroppo tardi per sbagliare.

Bisogna studiare e discutere in tutta l’avvocatura le soluzioni per garantire la stabilità della Cassa

Cautela sulla riforma delle pensioniL’opportunità dell’aumento dei contributi deve essere verificata

DI MICHELINA GRILLO

La richiesta di partecipare a pieno titolo allaridefinizione e all’ammodernamento dei percor-si di formazione della classe forense ha final-mente trovato accoglimento: l’avvocatura è pre-sente nella commissione Siliquini, per riscrive-re il corso di laurea e modificare l’assetto delleSspl, per garantire adeguata preparazione conapporti non marginali della cultura e dell’espe-rienza professionale forense e ridisegnare in mo-do equilibrato e armonico l’intero percorso for-mativo e professionalizzante del futuro avvoca-to, nel rispetto dei principi che reputa irrinun-ciabili. Il risultato raggiunto con la tabella delcorso di laurea quinquennale a ciclo unico, cuisi affiancherà la laurea triennale con precisisbocchi occupazionali, è frutto della positiva si-nergia tra le rappresentanze dell’avvocatura, oraattese dalla parte più impegnativa dell’opera.L’avvocatura non vede con favore le Scuole Bas-sanini, di cui è stato unanimemente riconosciu-to il fallimento, e richiede che la formazione deifuturi avvocati resti affidata alla categoria e nonpossa prescindere dalla necessaria attività di ti-rocinio e pratica presso gli studi.

Nelle Sspl sarebbe imprescindibile rimuoverel’emarginazione dell’avvocatura, rivendicando-ne maggior ruolo e peso, e rimeditare program-mi e contenuti, con particolare rilievo per gliaspetti pratici.

Taluni auspicano l’equiparazione delle Scuo-le forensi alle Sspl. Si è detto che il livello qua-litativo e specializzante delle Sspl dovrebbe ve-

nire significativamente elevato, in particolarecon riferimento alla professione forense. I cri-teri, finora mai indagati, in base ai quali ac-creditare da parte del ministero le scuole fo-rensi, per renderle parificate alle Sspl, potreb-bero essere tali da non consentire il riconosci-mento della più parte delle attuali scuole fo-rensi, in via di sviluppo e consolidamento: vi èil concreto rischio che l’attività di formazioneautonomamente avviata e gestita con risorseproprie dagli ordini e dal Cnf, col concorso del-le componenti associative, possa venire vanifi-cata e penalizzata, mortificando ogni sforzo sinqui compiuto.

Non è condivisa la prospettiva che attribuisceuna ingiustificata priorità alle scuole universi-tarie. Va affermata la prevalenza delle scuole fo-rensi e preservata la loro autonomia. Vanno pre-visti, per l’assolvimento dell’importante funzio-ne di formare e specializzare un ceto che svolgeattività di rilevanza e interesse pubblico, dove-rosi finanziamenti a livello statuale e decentra-to, sin qui colpevolmente mancati.

Potrà risultare possibile l’integrazione del-l’attività delle scuole forensi attuali e future conquella delle Sspl, assegnando a queste ultimeuna parte definita dell’attività formativa. Il tut-to mantenendo il tirocinio, in una visione orga-nica tra frequenza della scuola e pratica.

Tale via è stata indicata dall’Oua nel corso del-la recente conferenza di Taormina e ha riscossosignificativi consensi da parte dell’Avvocatura,determinata a proseguire unita anche nella suc-cessiva fase dei lavori della commissione.

Gli avvocati sono uniti sulla formazione

Questionariosu internet

Cari colleghi,la cassa forense ha sempre

rivolto grande attenzione al-lo sviluppo dei servizi resialla categoria attraverso in-ternet. È per questo motivoche abbiamo aderito con pia-cere al Progetto Agire digi-tale promosso dal ministerodelle comunicazioni in col-laborazione con il ministeroper l’innovazione e le tecno-logie e il ministero delle at-tività produttive. Lo scopo di«Agire digitale» è di metterea disposizione delle princi-pali categorie professionali,tra cui la nostra, uno stru-mento utile a conoscere me-glio e a utilizzare in modoefficace le nuove tecnologie,anche attraverso la illustra-zione di casi di successo neivari campi di applicazione.

Ti prego, pertanto, di vo-ler rispondere alle domandeindicate nell’allegato que-stionario, in modo da favo-rire questa ricerca, che sonoconvinto possa arrecare no-tevoli vantaggi alla nostraattività professionale.

Il questionario è stato ela-borato in collaborazione conla Fondazione Ugo Bordoni,una istituzione privata di al-ta cultura, sottoposta alla vi-gilanza del ministero dellecomunicazioni, che, come re-cita il comma 5 dell’art. 41della Legge n. 3 del 16 gen-naio 2003, «elabora e propo-ne strategie di sviluppo delsettore delle comunicazioni,da potere sostenere nelle se-di nazionali e internaziona-li competenti, coadiuva ope-rativamente il ministero del-le comunicazioni nella solu-zione organica e interdisci-plinare delle problematichedi carattere tecnico, econo-mico, finanziario, gestiona-le, normativo e regolatorioconnesse alle attività del Mi-nistero».

Ti ringrazio per la colla-borazione

Avv. Maurizio de Tilla

La lettera

Si prega di inoltrareil questionario,

pubblicato nelle pagineseguenti, debitamente

compilato, a mezzo fax oin posta prioritaria, a:Ing. Franco Menaglia

FondazioneUgo Bordoni

Via B. Castiglione 5900142 Roma

Fax 06-54804406

In giocoil rischio

di una marcatacorsa

all’evasioneo all’elusione

Page 3: Modello 5 Luglio 2004 - Num. 7 - Cassa Forense · 27/2/2003, n. 57) contro il qua-le, peraltro, pende un ricorso al Tar, avviato dalle Casse pro-fessionali, che ne contestano la legittimità.

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7Luglio 2004MODELLO 5

DI SANTINO BONFIGLIO

Tra gli accordi stipulati dal-la cassa forense nell’ambito

del progetto Avvocatura 2000,continua a riscuotere particola-re successo la convenzione conTim che è di particolare funzio-nalità e convenienza per l’i-scritto e valorizza un principiodi mutualità particolarmentecaro a cassa forense. La con-venzione si fonda, infatti, sulconcetto di Avvocatura comeazienda, che considera cassa fo-rense (capogruppo) e tutti i suoiiscritti come un unico mondoaziendale, in cui i singoli con-sumi si sommano fra loro e con-corrono, al raggiungimento ditarget, a sconti elevati (ad oggi32% +3%) su tariffe già di persé convenienti. Ad oggi oltre 11mila legali si avvalgono dellaconvenzione e il numero au-menta giornalmente.

La convenzione si arricchiscedi nuove promozioni (venditarateale) su Telefonini di ulti-ma generazione, di nuovi ser-vizi Tim, e del palmare Black-berry, utile soluzione di mobi-le-office con le seguenti carat-teristiche: mancanza di requi-siti tecnici per il professionistae nessuna installazione neces-

saria; always on always con-nected, ossia l’utente dotato diblackberry è sempre connessocon la rete Gprs Tim e grazieall’architettura push le e-mailvengono ricevute direttamentesul palmare; elevate perfor-mance della trasmissione dati,ovvero tempi ottimali per l’in-vio e la ricezione delle e-mailgrazie alla compressione e al-l’ottimizzazione dei dati tra-smessi; possibilità di utilizzo delservizio in tutti i paesi in cuic’è roaming Gprs; ottima visi-bilità dello schermo, manegge-

volezza del terminale, tastieraergonomica completa, menusemplici, elevata autonomiadella batteria; integrazione inun unico dispositivo del servi-zio di fonia ed e-mail in moda-lità push. Da ultimo si segna-la che tutte le offerte Tim, og-getto della convenzione con lacassa, potranno essere consul-tate sul sito internet www.cas-saforense.it ovvero contattan-do l’ufficio servizi per l’avvoca-tura: tel. 06.36205000, fax06.36205541, e-ail: [email protected].

Oltre 11 mila avvocati hanno già aderito alla convenzione

Più vantaggi con TimUltima offerta: il palmare Blackberry

DI RICCARDO MARCHIO

Ci sono voluti dieci anni per ot-tenere l’aggiornamento del tarif-fario. Per il precedente erano sta-ti necessari 9 anni. Dal 2 giugnosono, quindi, applicabili le nuovetariffe che prevedono un aumentomedio del 25%. Altre novità sono:

- Aumento dal 10 al 12,5% delrimborso forfetario delle spese ge-nerali e arrotondamenti dell’ordi-ne della cinquina di euro per glionorari e dell’unità di euro per idiritti.

- Ovviamente la scomparsa del-lo scaglione relativo alle preture.

- Onorari minimi e massimi giàsviluppati per tutti gli scaglioni,salvo che per quello di valore su-periore ai 5.164.600,00 di euro,per il quale gli onorari minimi emassimi sono determinati molti-plicando il valore della causa per icoefficienti indicati nella tabellaA (art. 13) con il limite del 3% delvalore della controversia.

- La liquidazione per i pratican-ti autorizzati al patrocinio dellametà degli onorari e dei dirittispettanti all’avvocato (art. 8).

- Per le società professionalil’applicazione del compenso spet-tante a un solo avvocato, salvo de-roga pattuita e sottoscritta dalcliente (art. 7).

- Nel processo amministrativo,quando non è possibile determi-nare il valore della controversiain base alle tabelle A e B, nella li-quidazione degli onorari a caricodel soccombente va tenuto contodell’interesse sostanziale che ri-ceve tutela attraverso la sentenza(art. 6).

- Introduzione fra i diritti diuna nuova voce relativa al versa-mento del contributo unificato edeliminazione di voci superate.

- Nel penale, la previsione dicompensi specifici per attivitànon presenti in passato, come,per esempio, le investigazioni di-fensive; l’introduzione dello sca-glione relativo alla competenzapenale del giudice di pace; per ap-pelli e ricorsi in Cassazione l’au-mento degli importi previsti.

- Nello stragiudiziale, la ridefi-nizione e razionalizzazione degliscaglioni e il compenso per le con-sulenze on-line.

Infine, va posto in rilievo chenelle nuove tariffe forensi è statomantenuto il sistema dei minimiinderogabili, che, contrariamentea quanto sostenuto in sede Ue, èfondamentale per la tutela deiclienti e non certo degli avvocati,è un segno di profonda civiltà«eravam grandi e lì non eran na-ti». (riproduzione riservata)

Dal 2/6 in vigore le nuove tariffe forensi

Preservati i minini e aumenti + 25%

Vacanze con MaggioreL’estate è più vicina, con la tariffa vacanze Maggiore, che, lea-

der italiano del noleggio, riserva a tutti gli iscritti alla cassa fo-rense offerte particolarmente vantaggiose. Come l’offerta va-canze davvero conveniente! Es. una Ford Focus Wagon o simile(gruppo E) a soli 45,00 euro al giorno oppure una Alfa 156 o si-mile (gruppo F) a soli 50,00 euro al giorno, entrambe con chilo-metraggio illimitato incluso per un minimo di 7 giorni di noleg-gio. La tariffa include: chilometraggio illimitato, riduzioni fran-chigia danni e furto, oneri automobilistici, oneri ferroviari, one-ri aeroportuali e Iva. La prenotazione è obbligatoria e garantitada pagamento con carta di credito con almeno 72 ore di antici-po. È previsto un supplemento alta stagione in Sardegna. Of-ferta valida in Italia fino al 15/9/04.

Per prenotazioni contattare il numero 848 867 067 citando ilcodice M009117. Presentare la Carta servizi cassaforense all’attodel noleggio.

DI VINCENZO LA RUSSA

Le alterne vicende dell’iter legislativodei progetti di legge che dovrebbero di-sciplinare, in Italia, le libere professio-ni, si potrebbero ormai raccontare comeun’interminabile favola senza lieto fine,se non altro perché la fine non c’è.

Diciamo subito, per quel che ci inte-ressa, che il mancato varo della leggeimpedisce intanto la discussione par-lamentare e l’approvazione dei progettidi legge che disciplinano, invece, la pro-fessione forense.

Si sostiene, infatti, che i singoli or-dinamenti professionali debbano ne-cessariamente riferirsi e collegarsi al-la legge-quadro sulle professioni.

Sennonché questa legge è diventataun fantasma.

Se ne discute da diversi anni e an-che nelle passate legislature sono sta-ti presentati, da quasi tutte le forzepolitiche, disegni di legge parzialmen-te diversi ma sostanzialmente tesi al-la modernizzazione delle libere pro-fessioni ed alla tutela del loro ruolo al-l’interno della società. Questa legisla-tura sembrava, però, quella buona: lacommissione giustizia del senato, an-ziché lasciare marcire nel cassetto i va-ri disegni di legge, li inseriva nell’or-dine del giorno, ne sceglieva alcuni co-me testi-base e iniziava la discussio-ne.

A questo punto, però, gli ordini pro-fessionali raccolti nel Cup da un latoe le libere associazioni del Colap dal-l’altro protestavano non ritenendo chei progetti di legge all’esame della com-missione giustizia rispettassero le lo-

ro reciproche (e parzialmente diver-genti) esigenze.

La Commissione, rispettosa dei cosìqualificati interlocutori, era costrettaa sospendere la discussione dei prov-vedimenti, anche perché le parti pro-mettevano di proporre esse stesse unanuova proposta.

Il Cup presentava, infatti, dopo lun-gaggini e difficoltà, un disegno di leg-ge che suscitava, però, la reazione del-le associazioni.

Era allora il turno del sottosegreta-rio alla giustizia, l’avvocato MicheleVietti, a tentare una composizione co-stituendo un apposito comitato, formatoda varie componenti il mondo delle pro-fessioni, che varava un’ulteriore pro-posta: la bozza Vietti.

Neanche questo progetto, tuttavia,era gradito alle associazioni ma non loaccettava neanche, udite, udite, lo stes-so ministro alla giustizia Castelli chefiniva quasi per sconfessare il suo sot-tosegretario. Il ministro, infatti, di-chiarava, intervenendo a Roma alla pri-ma sessione di lavori degli stati gene-rali, di aver «fermato la bozza Viettiperché presentava gravi lacune».

Successivamente il ministro aggiu-stava il tiro precisando che il testo del-la bozza Vietti necessitava «di alcuniaggiustamenti per renderlo compatibilecon il nuovo art. 117 della Costituzio-ne».

E infatti il legislatore, modificando,in tempi relativamente recenti, la Co-stituzione, si è sbizzarrito a inserire leprofessioni tra le competenze regiona-li specificando, però, che viene riser-vata alla legislazione dello stato la de-

terminazione dei principi fondamentalimentre alle regioni resta la potestà le-gislativa.

E che vuol dire? Non l’ha capito nean-che il governo che, in forza della dele-ga contenuta nella legge n. 131 del 2003,deve dare applicazione anche a questanuova norma della Costituzione.

Il consiglio dei ministri, allora, cer-cando d’interpretare la norma e darneesecuzione, approvava un decreto le-gislativo del ministro La Loggia che in-dividua, in tema di professioni, le ma-terie affidate alle regioni distinguen-dole dalle materie che rimangono dicompetenza dello stato.

Il decreto La Loggia statuisce che lalegislazione sugli ordini professionalisia di competenza dello stato, mentreviene lasciato alle regioni di legifera-re sulla disciplina delle libere associa-zioni non regolamentate.

Ma il passaggio non chiaro che ha al-larmato le regioni è quello relativo alleattività che richiedono una specifica pre-parazione. Queste attività, secondo il de-creto, essendo poste a garanzia di fina-lità «la cui tutela compete allo stato» do-vrebbero rispettare i requisiti tecnico-professionali ed i titoli professionali de-finiti dalla legge statale.

A questo punto lo stesso ministro,cercando di tranquillizzare le regioni,ha ammesso che qualche norma del de-creto non è chiarissima ed ha scon-giurato, in pari tempo, le regioni a rin-viare il parere in vista di futuri ag-giustamenti.

E infatti la conferenza stato-regioniavrebbe ora raggiunto un compromes-so e si appresta a formulare un pare-

re definitivo che dovrebbe (almeno sipensa) incontrare il consenso di tutti.

Sembra che l’accordo sia di questotipo: le professioni non regolamentatesarebbero, nel prossimo futuro, di com-petenza delle regioni e così anche leprofessioni legate al turismo. Reste-rebbero allo stato l’individuazione deiprincipi generali e la disciplina degliordini.

Ma, nel frattempo, il sottosegretarioVietti, forse ritenendo che il parere nonostacoli la discussione del suo provve-dimento (e infatti il parere può arri-vare nel corso della discussione parla-mentare) ha depositato il suo proget-to alla camera.

E ora? Il presidente della commis-sione giustizia del senato, l’avvocatoAntonino Caruso, vuole ugualmente ri-prendere presto l’esame dei disegni dilegge di cui era già iniziata la discus-sione, e ritiene che la commissione nonpotrà non tener conto, sia pure in viaufficiosa, delle scelte essenziali del pro-getto Vietti.

Speriamo.In verità le forze politiche della coa-

lizione governativa avevano ufficial-mente promesso, nel corso della cam-pagna elettorale del 2001, che le libe-re professioni avrebbero presto trova-to una disciplina legislativa che le re-golasse in modo moderno e razionale.

Certo che la legislatura non può fi-nire senza l’approvazione di un prov-vedimento tanto atteso, un provvedi-mento che deve riportare le professio-ni in Europa senza far perdere ad es-se la caratteristica di professioni libe-rali.

Una storia italiana

L’iter legislativo di una legge mai nata: quella sulle professioni

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8 Luglio 2004 MODELLO 5

Non si corre il rischio di esseresmentiti nell’affermare che i

Palazzi Gualdo a Vicenza costi-tuiscono il fiore all’occhiello delpatrimonio immobiliare dell’Av-vocatura; anche perché si tratta,allo stesso tempo, di uno dei vantitra le abbondanti testimonianzedi epoca romana, medievale e ri-nascimentale presenti nella stes-sa città veneta. Oggi l’edificio ri-ceve il giusto tributo di una pre-stigiosa pubblicazione, curata erealizzata da insigni collaborato-ri, esperti nel campo della Storiadell’arte, della Storia locale e del-l’Archeologia, in una sinergia didiscipline diverse e complemen-tari, così come dalla sinergia tra isuoi proprietari, l’Ordine degliavvocati di Vicenza e la Cassa na-zionale di previdenza e assisten-za forense, sono scaturiti, negliultimi anni, la manutenzione,l’attenzione e il restauro di cui èstato costantemente oggetto l’edi-ficio.

Come nel caso di Villa Carmi-gnani a Collesalvetti, va ascrittoa merito dell’Avvocatura, infatti,aver saputo valorizzare un lascitoimmobiliare di rilevante caratte-re storico-artistico, a confermadel fatto che i rispettivi donatori,

entrambi avvocati ed entrambi digenerosità e lungimiranza straor-dinarie, hanno fatto la scelta giu-sta, nell’individuare nell’Avvoca-tura stessa un’entità dotata deimezzi e della sensibilità adatti amantenere queste illustri dimoreall’altezza della loro vicenda sto-rica.

Ed è lunga, la vicenda storicadei Palazzi Gualdo, uno stabileche si compone di due corpi af-fiancati ma pressoché privi di unavera e propria area di demarca-

zione: l’uno quello sud,dell’Ordine degli avvocatidi Vicenza, beneficiariodel lascito; l’altro, quellosettentrionale, di pro-prietà della Cassa foren-se, che di fronte alle ri-marchevoli difficoltà checomportava il restauro diun immobile tanto impe-gnativo, venne in soccor-so all’Ordine stesso for-nendo i finanziamenti ne-cessari, acquisendonecontestualmente unaporzione.

Si tratta di una storiache prende avvio già inepoca romana, quando, inetà imperiale, venne co-

struito il teatro i cui resti giaccio-no sotto l’edificio e che ci hannorestituito reperti di grande valorestorico e archeologico. Il nome delteatro, Berga, diede il nome a unadelle contrade in cui fu divisa lacittà in epoca comunale, durantela quale il vescovo, che ne era pro-prietario, lo adibì a carcere.

La struttura dell’edificio cosìcome si può ammirare oggi risaleperò al momento di passaggio trail Medioevo e il Rinascimento,quando il complesso sorto sul tea-

tro fu acquistato dalla famigliaGualdo, che procedette a una ri-strutturazione globale aggiun-gendovi un altro corpo di fabbri-ca. Notabili di primo piano del-l’ambiente vicentino, i Gualdo po-terono valersi della collaborazio-ne di illustri artisti, primo fra tut-ti Giulio Romano, cui i più attri-buiscono l’edificio delle scuderienella corte interna, situato nelsettore di proprietà della Cassa.E poterono anche fruire dell’ap-poggio e della considerazione del-l’imperatore Carlo V, che ebberomodo di ospitare, in una delle loroproprietà fuori città, nel corso del-la sua discesa in Italia, ricavan-done grandi onori; la splendidasala degli im-peratori, doverisaltano il ci-clo di affreschisulle impresedel sovranosul cui regno«non tramon-tava mai il so-le# e le statuedei maggioricondot t i e r idella storia, èun’eloquentetestimonian-za del presti-gio goduto finda allora dallafamiglia, chevenne insignita del titolo comita-le.

Ognuno dei molteplici aspettidei palazzi viene analizzato a fon-do nel volume, promosso e realiz-zato dall’Ordine degli avvocati diVicenza e dalla Cassa forense: unimponente e ponderoso lavoro di320 pagine di ampio formato, conricco apparato iconografico sia acolori (48 tavole) che in bianco enero, e con ampia distribuzione dipiantine, di indicazioni e di riferi-menti bibliografici, nonché un im-ponente apparato documentale,costituito dall’archivio dei docu-menti relativi alla famiglia Gual-do.

I contributi degli studiosi chehanno partecipato alla sua stesu-ra apportano nuove conoscenzeagli studi critici sulle architetturedel sito e sulla storia della fami-glia, rendendo il libro una prezio-sa opera di consultazione, impre-scindibile per chiunque si occupidi storia, architettura e archeolo-gia locale, ma anche per il sempli-ce curioso attratto dall’eleganza

delle strutture dell’edificio e dallabellezza degli affreschi e dei deco-ri.

Tra i contributi più consistenti,Marisa Rigoni evidenzia la rino-manza di cui godeva il teatro Ber-ga, che poteva vantare una scenadi dimensioni notevoli e un sug-gestivo sfondo costituito da unlungo quadriportico. NatasciaCarlotto ripercorre la storia dellafamiglia, permettendoci di segui-re l’ascesa dei Gualdo da consor-teria popolare medievale nel pe-riodo di Ezzelino da Romano a ca-sata patrizia di alto rango conl’avvento di Carlo V; la confermadelle sue fortune all’avvento deldominio veneziano; l’abilità dei

suoi compo-nenti, in ogniepoca , ne lpropors i a imassimi l i -velli profes-sionali nellaprofessionenotarile e nel-l’amministra-zione cittadi-na.

Renato Ce-vese ha il me-rito di i l lu-strare nei det-tagli le archi-tetture checaratterizza-

no l’edificio, passando in rasse-gna i diversi stili introdotti dagliinterventi compiuti in successiveepoche, mentre Francesca Lodi eGianni Peretti si soffermano sulricco apparato decorativo conser-vato all’interno, dove si possonoammirare espressioni artistichedi primo piano sia nel campo del-la pittura che della scultura.

Assai prezioso è anche il contri-buto dell’architetto Bruno Miche-lin, responsabile dell’accurato re-stauro conservativo che ha avutoluogo nella prima metà degli anni90, a coronamento di un attentostudio filologico per il ripristinodegli ambienti nel pieno rispettodelle loro caratteristiche origina-rie; una testimonianza, la sua,che attesta la complessità dell’im-presa ed evidenzia la sensibilitàdei committenti, consapevoli delvalore del bene e attenti a privile-giare il suo recupero artistico eculturale.

a cura del Servizio gestionepatrimonio immobiliare

della Cassa forense

La storia del prestigioso immobile ripercorsa nel volume curato da insigni collaboratori

Palazzi Gualdo, il gioiello di VicenzaPatrimonio in comune dell’Ordine degli avvocati e della Cassa

Direttore editorialeGiovanni Romano (Roma)

Comitato di redazione Giovanni Ceriello, Carlo Dolci, Salvatore Di Cristofalo,

Paolo Fusco, Vincenzo La Russa, Giuseppe A. Madeo,Riccardo Marchio, Antonio Mastrangeli, Alberto Nalin,

Vittorio Mormando, Mauro Poli

Consiglio d’amministrazione Cassa ForensePresidente: Maurizio de Tilla

Consiglieri: Filippo Bove, Maria Anna Alberti, MarcelloColloca, Salvatore Di Cristofalo, Carlo Dolci, Ignazio Li

Gotti, Vittorio Mormando, Edoardo Vinciguerra

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La facciata

Le scuderie