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Modello di organizzazione, gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 Codice Etico Parte Speciale Revisioni Data Descrizione Controllato Verificato Approvato 1.2 04.09.2013 Revisione alla edizione 1 ODV Assemblea dei Soci

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Modello di organizzazione, gestione e Controllo ex Decreto

Legislativo

8 giugno 2001 n. 231

Codice Etico

Parte Speciale

Revisioni Data Descrizione Controllato Verificato

Approvato

1.2 04.09.2013 Revisione alla

edizione 1 ODV Assemblea dei

Soci

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO

D.Lgs. 231/2001

Rev. 1.2 del 04.09.2013

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INDICE GENERALE 1. Parte Speciale .................................................................................. 4

1.1. Mappatura dei rischi ................................................................................ 5

1.1.1. Reati contro la P.A. – Principali attività sensibili ......................................... 5

1.1.2. Reati in materia di Sicurezza sul lavoro – Principale attività sensibile ............ 6

1.1.3. Reati contro l’industria ed il commercio – Principali attività sensibili ............. 6

1.1.4. Reati societari – Principali attività sensibili ................................................ 7

1.1.5. Reati in materia di diritti d’autore - Principale attività sensibile .................... 7

1.1.6. Reati in materia ambientale - Principale attività sensibile ............................ 7

1.2. Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione ......................... 8

1.2.1. Scopo ................................................................................................... 8

1.2.2. Tipologia dei reati previsti ....................................................................... 8

1.2.3. Principali attività a rischio ...................................................................... 17

1.2.4. Mappatura delle attività a rischio ............................................................ 17

1.2.5. Modalità di controllo e documentazione delle attività a rischio..................... 18

1.2.6. Procedure Allegate ................................................................................ 19

1.3. Parte speciale B – Reati in violazione delle norme antinfortunistiche ed a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro .......................................................... 20

1.3.1. Scopo .................................................................................................. 20

1.3.2. Tipologia dei reati previsti. ..................................................................... 21

1.3.3. Principali attività a rischio ...................................................................... 21

1.3.4. Principi generali di gestione dell’area di rischio. ........................................ 24

1.3.4.1. Organizzazione aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro; deleghe di funzioni. ............................................................................................. 24

1.3.4.2. Compiti e responsabilità dei preposti ...................................................... 24

1.3.4.3. Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione ........................... 24

1.3.5. Attività di monitoraggio e di verifica ........................................................ 24

1.3.6. Flussi informativi .................................................................................. 25

1.3.6.1. Comunicazioni esterne ......................................................................... 25

1.3.6.2. Comunicazioni interne .......................................................................... 25

1.3.6.3. Coinvolgimento del personale ............................................................... 25

1.3.6.4. Comunicazione con l'organismo di Vigilanza ............................................ 25

1.3.7. Regolamentazione delle singole Attività Sensibili ....................................... 26

1.3.7.1. Valutazione dei rischi e programma di miglioramento. .............................. 26

1.3.7.2. Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa .................... 26

1.3.7.3. Gestione delle emergenze .................................................................... 26

1.3.7.4. Sorveglianza sanitaria .......................................................................... 26

1.3.7.5. Formazione e informazione ................................................................... 27

1.3.7.6. Gestione infortuni ................................................................................ 27

1.3.7.7. Rapporti con i fornitori ......................................................................... 27

1.3.7.8. Acquisto impianti, macchine ed attrezzature ........................................... 27

1.3.7.9. Acquisto e gestione delle sostanze pericolose .......................................... 28

1.3.7.10. Modifica strutture, impianti, processi ..................................................... 28

1.3.7.11. Manutenzione ..................................................................................... 28

1.3.7.12. Verifica dei luoghi di lavoro ................................................................... 28

1.3.7.13. Gestione Dispositivi di Protezione Individuali ........................................... 28

1.3.8. Procedure allegate ................................................................................ 28

1.4. Parte Speciale D – Reati societari ............................................................ 30

1.4.1. Scopo. ................................................................................................. 30

1.4.2. Tipologia dei reati previsti (articolo 25 ter del decreto). ............................. 30

1.4.3. Principali attività a rischio ...................................................................... 33

1.4.4. Mappatura delle attività a rischio ............................................................ 33

1.4.5. Modalità di controllo e documentazione delle attività a rischio..................... 34

1.4.5.1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge ............................................................................. 34

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1.4.5.2. Gestione rapporti con Soci .................................................................... 35

1.4.5.3. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile ....................................... 35

1.4.5.4. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee ........................ 35

1.4.5.5. Conflitti di interesse ............................................................................. 35

1.4.6. I controlli dell’Organismo di Vigilanza ...................................................... 36

1.4.7. Procedure allegate ................................................................................ 36

1.5. Parte Speciale F – Reati ambientali .......................................................... 37

1.5.1. Scopo. ................................................................................................. 37

1.5.2. Le fattispecie di reato ............................................................................ 37

1.5.3. Principali attività a rischio ...................................................................... 38

1.5.4. Mappatura delle attività a rischio ............................................................ 38

1.5.5. Modalità di controllo e documentazione delle attività a rischio..................... 39

1.5.6. Procedure allegate ................................................................................ 39

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1.PARTE SPECIALE

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1.1. Mappatura dei rischi

1.1.1. Reati contro la P.A. – Principali attività sensibili

N. Settore Attività sensibile Principali

Direzioni / Unità coinvolte

Principali soggetti “esterni” coinvolti

Supporto esterno

Risk Area

1. RAPPORTI

NEGOZIALI CON P.A.

Gestione di attività inerenti la negoziazione/stipulazionedi accordi commerciali, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica e relativi rapporti con la P.A.

Amministratore Unico

Resp. Comm. - - A

2. ADEMPIMENTI

LAVORO E PREVIDENZA

Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza

Resp. Ammin. Resp. Personale

Consulente legale /

personale - A

3. ADEMPIMENTI

LAVORO E PREVIDENZA

Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia di lavoro, previdenza ed assistenza

Resp. Ammin. Resp. Personale

Consulente legale /

personale - A

4. ADEMPIMENTI FISCALI

Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria

Resp. Ammin. - Consulente fiscale

A

5. ADEMPIMENTI

FISCALI

Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia fiscale e tributaria

Resp. Ammin. - Consulente

fiscale A

6. ADEMPIMENTI FISCALI

Utilizzo dei sistemi informatici o telematici e di software della P. A.

Resp. Ammin. - Consulente fiscale

A

7. ADEMPIMENTI

SOCIETARI

Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia societaria e finanziaria

Amministratore Unico

Resp.Ammin. -

Consulente fiscale D

8. ADEMPIMENTI

SOCIETARI

Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia societaria e finanziaria

Amministratore Unico

Resp.Ammin. -

Consulente fiscale D

9. GESTIONE CONTRATTI

Fissazione dell'oggetto della prestazioni e delle condizioni contrattuali Stipula del contratto Verifica della fattura Autorizzazione al pagamento

Amministratore Unico

Resp. Comm. - - A

10. ACQUISTI DI BENI

E SERVIZI

Gestione acquisti Emissione richiesta di acquisto con/senza indicazione del fornitore Attestazione delle prestazioni (autorizzazione al pagamento) Gestione acquisti diretta Scelta diretta del fornitore Determinazione dell'oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula diretta del contratto Autorizzazione al pagamento (benestare fattura)

Amministratore Unico

Resp. Comm. Resp. Acquisti e

Magazzino

- - A

11. CONSULENZE,

INCARICHI PROFESSIONALI

Emissione incarico Scelta diretta del consulente/ professionista Determinazione dell'oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula diretta del contratto Autorizzazione al pagamento (benestare fattura)

Amministratore Unico

Resp. Comm. Resp. Ammin.

- - A

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N. Settore Attività sensibile Principali

Direzioni / Unità coinvolte

Principali soggetti “esterni” coinvolti

Supporto esterno

Risk Area

12. SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI

Approvazione e documentazione spese per pubblicità, sponsorizzazioni, fiere e convegni, erogazioni liberali, contributi associativi, ecc.

Amministratore Unico

Resp. Comm. Resp. Acquisti e

Magazzino

- - A

13.

UTILIZZO CASSA INTERNA

UTILIZZO CARTE DI CREDITO AZIENDALI

Emissione richiesta anticipo contanti Gestione interna degli anticipi in contanti Autorizzazione spese sostenute con giustificativi Restituzione anticipo a Cassa

Resp. Ammin. - Consulente

fiscale A

14. RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI

Approvazione delle spese sostenute dal dipendente (anche mediante carte di credito aziendali) per acquisti, viaggi e trasferte, rappresentanza e varie

Resp. Ammin. - Consulente fiscale

A

15. ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Manifestazione del fabbisogno di risorse Partecipazione alla selezione (colloqui) Scelta del candidato, fissazione della retribuzione Sottoscrizione della lettera di assunzione

Amministratore Unico

Resp. Personale Resp. Tecnico Resp. Ammin.

Consulente personale

- A

16. RETRIBUZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Autorizzazione degli straordinari, indennità, benefit (auto aziendale, assicurazioni, ecc.) Proposta di promozione/incentivo Sottoscrizione della comunicazione al dipendente

Amministratore Unico

Resp. Personale Resp. Tecnico Resp. Ammin.

Consulente personale - A

1.1.2. Reati in materia di Sicurezza sul lavoro – Principale attività sensibile

N. Settore Aree di attività sensibili Principali

Direzioni / Unità coinvolte

Principali soggetti “esterni” coinvolti

Supporto esterno

Risk Area

1. PREVENZIONE E

PROTEZIONE

Le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi – sono analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società.

Amministratore Unico

Responsabile Tecnico

Direttore di Cantiere

Medico competente

RSPP - B

1.1.3. Reati contro l’industria ed il commercio – Principali attività sensibili

N. Settore Aree di attività sensibili Principali

Direzioni / Unità coinvolte

Principali soggetti “esterni” coinvolti

Supporto esterno

Risk Area

1. PRODUZIONE Controlli sulle lavorazioni in cantiere. Prove, controlli, collaudi

Resp. Tecnico Dir. Cantiere

Laboratorio esterno

C

2. APPROVVIGIONAM

ENTI

Acquisto materie prime Controlli su materie prime Controllo sugli approvvigionamenti provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari

Resp. Acquisti e magazzino

Resp. Tecnico Dir. Cantiere

Laboratorio

Esterno C

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1.1.4. Reati societari – Principali attività sensibili

N. Settore Attività sensibile Principali

Direzioni / Unità coinvolte

Principali soggetti “esterni” coinvolti

Supporto esterno

Risk Area

1. RAPPORTI

AUTORITA’ DI CONTROLLO

Rapporti con tutte le autorità di controllo

Amministratore Unico

Consulente fiscale

D

2. CONTABILITA' E BILANCI

Adempimenti contabili (chiusure contabili periodiche, ecc.)

Amministratore Unico

Consulente fiscale

D

3. CONTABILITA' E BILANCI

Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico

Amministratore Unico

Consulente fiscale

D

4. CONTABILITA' E BILANCIO

Operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale

Amministratore Unico

Consulente fiscale

D

5. CONTROLLO LEGALE

Gestione dei rapporti con gli organi sociali e soci nell'esercizio dei poteri di controllo a loro conferiti dalla legge

Amministratore Unico

Consulente fiscale

D

1.1.5. Reati in materia di diritti d’autore - Principale attività sensibile

N. Settore Aree di attività sensibili Principali

Direzioni / Unità coinvolte

Principali soggetti “esterni” coinvolti

Supporto esterno

Risk Area

1. APPROVVIGIONA-MENTI

Approvvigionamenti di software. Amministratore di Rete

Consulenti informatici

E

1.1.6. Reati in materia ambientale - Principale attività sensibile

N. Settore Aree di attività sensibili Principali

Direzioni / Unità coinvolte

Principali soggetti “esterni” coinvolti

Supporto esterno

Risk Area

1. GESTIONE DEL

CANTIERE Smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Amministratore Unico

Resp. Tecnico Dir. Cantiere

Trasportatori /

Smaltitori rifiuti

F

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1.2. Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione

1.2.1. Scopo

La presente parte del Modello (Parte Speciale A) riferita alle fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25, ossia i reati contro la Pubblica Amministrazione, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato dalla Società e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

1.2.2. Tipologia dei reati previsti

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, descritti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 e delle modalità di commissione degli stessi.

• Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Commento

Il delitto può essere commesso da chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Il soggetto attivo può essere solo chi, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destina le somme percepite alle finalità indicate negli atti di erogazione dei finanziamenti.

Soggetto passivo del delitto è l’Ente (Stato, altro ente pubblico, Unione Europea) che ha erogato il finanziamento.

Presupposto della condotta è costituito dall’avvenuto conseguimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dalla P.A. o dall’Unione Europea ”destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse”.

La nozione di finanziamento pubblico ricomprende tutti quei rapporti in cui la temporanea creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri ed in cui l’utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato.

I contributi sono costituiti dalla partecipazione alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale e/o conto interessi.

Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (ossia senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico o una tantum, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all’an o al quantum o di pura discrezionalità.

I finanziamenti in senso stretto, infine, sono atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato o altro Ente finanzia, direttamente o per il tramite di un istituto di credito, un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogata a medio o lungo termine. I finanziamenti si caratterizzano per l’esistenza di un’obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l’esistenza di un’obbligazione di restituzione, nonché per l’esistenza di ulteriori e diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i c.d. crediti agevolati.

Il disvalore penale del comportamento vietato è il contegno di chi non destina le somme ricevute a titolo di contributi, sovvenzioni o finanziamenti alle finalità per cui sono state erogate, cioè alle opere da realizzare e/o alle attività da svolgere.

Rileva senz’altro il mancato compimento dell’opera o il mancato svolgimento dell’attività

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oggetto del finanziamento ma, in ultima analisi, quel che conferisce un disvalore penalmente rilevante a quelle condotte è, come dice la legge, la mancata destinazione delle somme erogate alle finalità sottostanti al finanziamento.

Nel caso in cui l’opera o l’attività sovvenzionata sia stata realizzata con un certo risparmio di spesa, la mancata restituzione delle somme risparmiate configura il reato in esame se il finanziamento è corredato dall’obbligo del rendiconto finanziario. La sussistenza di tale obbligo, infatti, comporta che le somme erogate hanno un originario vincolo di destinazione anche quantitativo.

Secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, l’impiego delle somme per scopi pubblicistici diversi da quelli oggetto del finanziamento rileva penalmente.

Si ritiene, in prevalenza, che non integri il reato in oggetto il fatto di chi, dopo aver avanzato una richiesta di finanziamento la cui approvazione tardi a venire, dia inizio alla realizzazione dell’opera od allo svolgimento dell’attività finanziandola con mezzi propri e, dopo aver ottenuto finalmente il finanziamento, lo utilizzi per reintegrare il proprio patrimonio.

Va da sé che, se l’opera è stata interamente realizzata ancor prima che sia stata avanzata la richiesta di finanziamento e l’agente abbia ingannevolmente prospettato all’ente erogatore di voler richiedere un finanziamento per un’opera o attività ancora da realizzare, si profilerà il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella consapevolezza in chi agisce di essere estraneo alla P.A. e di utilizzare un contributo, una sovvenzione o un finanziamento proveniente dallo Stato, da un ente pubblico e dall’Unione Europea diretto a consentire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, nonché di non destinare le somme ricevute allo scopo anzidetto.

Il reato in esame si consuma nel momento in cui l’agente, non avendo realizzato compiutamente l’opera o l’attività prevista nell’atto di erogazione, destina le somme ad altra finalità.

• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999 euro e 96 centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Commento

In forza della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell’inciso iniziale, l’art. 316 ter è applicabile solo se la fattispecie concreta non ricade già sotto la previsione normativa dell’art. 640 bis c.p. (Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico).

L’art. 316 ter contempla un reato che può essere consumato non già da chiunque indistintamente ma solo da chi cerca di conseguire l’erogazione pubblica con la condotta descritta nella fattispecie in esame.

Il soggetto passivo è lo Stato, gli altri enti pubblici e la Comunità europea.

La condotta punibile può manifestarsi tanto nella forma commissiva che omissiva. La prima modalità comportamentale si esplica nell’utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegua la percezione di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri enti pubblici e dell’Unione Europea. La seconda, invece, riguarda il caso della mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione, cui consegua lo stesso effetto dell’indebita percezione delle erogazioni.

Come si desume dal testo della norma, la condotta menzognera è assimilabile a quella della

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mancata comunicazione di rilevanti elementi di fatto che, se conosciuti, avrebbero impedito l’erogazione dei contributi.

L’oggetto materiale della frode è rappresentato da ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

Essa può avere carattere di liberalità (ad es. contributi a fondo perduto), può essere a titolo gratuito ossia comportare un mero obbligo di restituzione senza interessi e, infine, a titolo oneroso e cioè comportare l’obbligo di restituzione e corresponsione, da parte del beneficiario, di interessi ridotti.

Con il termine contributi si intende qualsiasi erogazione in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi.

La nozione di finanziamenti evoca l’erogazione dei mezzi finanziari che occorrono allo svolgimento di una determinata attività. In particolare, sono atti negoziali (operazioni di credito) caratterizzati dall’obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; essi hanno rilevanza qualunque sia la finalità che li ha ispirati.

I mutui agevolati costituiscono l’erogazione di una somma di denaro a favore di un soggetto con l’obbligo per quest’ultimo di restituire il tantundem maggiorato di interessi in misura inferiore a quella di mercato.

Infine, con l’espressione altre erogazioni dello stesso tipo il legislatore ha inteso ricorrere ad una formula di chiusura per poter ricomprendere qualsiasi possibile forma di attribuzione comunque agevolata di risorse pubbliche o comunitarie.

La fattispecie prevista dall’art. 316 ter è punibile solo a titolo di dolo: la presentazione di dichiarazioni non veritiere determinata solo da negligenza o leggerezza potrà assumere rilevanza come causa di decadenza del finanziamento agevolato ma non potrà mai assumere rilevanza penale.

Il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui l’agente effettivamente consegue l’indebita percezione.

La consumazione del reato, a differenza della figura della truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, prescinde dall’avvenuto inganno dell’ente erogatore e dal danno che quest’ultimo possa aver subito.

• Concussione (art. 317 c.p.) Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

• Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”

Commento

La corruzione impropria (così definita per distinguerla da quella propria prevista dall’art. 319 c.p.) consiste in un accordo tra pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato e privato, avente per oggetto la compravendita di atti della funzione o del servizio pubblico conformi ai doveri d’ufficio e si distingue in antecedente e susseguente, a seconda che l’accordo sia intervenuto prima o dopo il compimento dell’atto stesso.

er quanto concerne la nozione di promessa, si ritiene in prevalenza che essa debba essere ben individuata e suscettibile di attuazione. In caso di impossibilità di adempiere alla promessa, occorre distinguere a seconda che tale impossibilità sia assoluta ed evidente o, viceversa, non evidente: solo nel primo caso non vi sarà corruzione.

Oggetto della retribuzione e dell’accordo criminoso è un atto d’ufficio conforme ai doveri funzionali. Dottrina e giurisprudenza definiscono l’atto d’ufficio come l’atto legittimo che rientra nella competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio e che rappresenta l’esplicazione dei poteri inerenti all’ufficio o al servizio compiuto

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nell’esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio. E’ stato ulteriormente precisato che l’atto non necessariamente debba rientrare nella competenza specifica del funzionario o dell’impiegato, essendo sufficiente che esso rientri nella competenza generica dell’ufficio al quale appartiene il pubblico funzionario, anche se non espressamente devoluto a quelle specifiche mansioni. In altri termini, è sufficiente che l’agente si trovi per ragioni del suo ufficio nella possibilità di compiere l’atto criminoso per il quale ha accettato l’utilità o la promessa e/o di influire positivamente su di esso.

L’espressione ”atto di ufficio” non è usata nel suo significato ristretto di atto formale di natura amministrativa, legislativa o giudiziaria, bensì comprende qualsiasi atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all’ufficio e, quindi, anche un qualsiasi comportamento materiale, attivo o omissivo, posto in essere dal pubblico funzionario nell’esercizio delle sue mansioni.

Secondo la giurisprudenza prevalente non occorre l’individuazione dello specifico atto d’ufficio che ha rappresentato il punto di riferimento dell’offerta o della promessa, ben potendo l’elemento della individuazione essere integrato anche quando la condotta presa in considerazione dall’illecito rapporto tra privato e pubblico funzionario sia individuabile genericamente in ragione della mera competenza o della concreta sfera di intervento di quest’ultimo: in altri termini, il reato non sarebbe escluso se si accerta che la promessa o la dazione del denaro è stata effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal soggetto pubblico e per comprarne i favori.

Circa la forma e la prova dell’accordo, la giurisprudenza ritiene non necessaria una forma specifica, né la prova di un circostanziato accordo, localizzato nel tempo e nello spazio: l’accordo può infatti essere ben desunto dall’insieme delle modalità dei fatti accertati nel processo.

Non basta la promessa e/o la dazione di denaro o altra utilità ma occorre che essa assuma il carattere della retribuzione, ossia il ruolo di corrispettivo per il compimento di un atto d’ufficio o per l’atto già compiuto dal pubblico funzionario.

Il concetto di retribuzione implica una proporzione tra la prestazione del privato e quella del funzionario, onde non può configurarsi il reato quando sussiste una sproporzione manifesta tra le due prestazioni, come nei casi di piccoli donativi e di modesti omaggi di cortesia o di onorificenze.

Il limite della proporzione è stato però talora ritenuto irrilevante: anche nel caso di tenuità della somma o dell’utilità è stata ugualmente ravvisata da certa giurisprudenza la corruzione, sul presupposto che la lesione del prestigio della P.A. prescinde dalla proporzionalità o dall’equilibrio fra l’atto d’ufficio ed il denaro o l’utilità corrisposta.

La retribuzione, affinché sia integrato il reato, non deve essere dovuta, nel senso che il pubblico funzionario non deve avere né il diritto, né il dovere né la facoltà di riceverla.

Oggetto della promessa o della dazione sono il denaro o altra utilità.

La nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

La nozione di utilità viene interpretata in termini assai ampli, facendovi rientrare qualunque bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico funzionario. Rientrano, quindi, anche le prestazioni sessuali.

Il dolo è l’elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l’accordo, ossia allorché il pubblico funzionario accetta la retribuzione o la promessa, non richiedendosi che la promessa sia eseguita o che il denaro sia consegnato.

Nel caso in cui alla promessa segua poi l’effettiva dazione del denaro, è controversa l’individuazione del momento consumativo. Secondo la giurisprudenza prevalente, il momento consumativo si sposterebbe nel tempo e nel luogo in cui la retribuzione è ricevuta.

Nella corruzione impropria antecedente, per la consumazione del reato, non si esige che

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l’atto d’ufficio, per il quale la retribuzione è stata data o promessa venga poi effettivamente compiuto.

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Commento

Per integrare il delitto di corruzione propria è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il pubblico ufficiale o, per il disposto dell’art. 320 c.p., l’incaricato di un pubblico servizio e, dall’altro, il corruttore, soggetto privato estraneo alla P.A..

La corruzione propria integra, come del resto la corruzione impropria, un reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

L’analisi delle condotte non crea particolari problemi: alla promessa e alla dazione del denaro o altra utilità corrispondono l’accettazione e/o la ricezione.

Più in particolare la condotta incriminata, nell’ipotesi di corruzione propria antecedente, consiste per il pubblico impiegato nel ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero nell’accettarne la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto; per il privato consiste nel dare o promettere il denaro o altre utilità a tal fine. Nel caso di corruzione propria susseguente, invece, è necessario che il pubblico ufficiale riceva il denaro o l’altra utilità dopo il compimento della sua attività antigiuridica: il solo fatto di accettare la promessa del denaro per un atto illegittimo già compiuto non configura il delitto di corruzione.

Per le nozioni di ricezione, promessa e dazione, giova qui ricordare che la condotta di ”dare” e ”ricevere” implica il trasferimento del denaro o dell’utilità; viceversa ”promettere” e ”accettare” la promessa riguardano una prestazione futura.

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale per sé o per un terzo. Terzo può essere tanto un privato quanto un soggetto pubblico al di fuori dell’ente per il quale la persona o le persone fisiche – suoi organi – agiscono.

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per uno di questi scopi: a) omettere o ritardare un atto dell’ufficio; b) compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Secondo la giurisprudenza prevalente la nozione di ”atto contrario ai doveri di ufficio” abbraccia qualsiasi condotta posta in essere dal pubblico impiegato nell’esercizio delle sue funzioni in contrasto con qualsivoglia norma giuridica, ovvero con il buon uso del potere discrezionale conferito alla P.A.

Sarebbero così da considerare atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti o illegittimi ma anche quelli che, seppur formalmente regolari, sono però inosservanti dei doveri (fedeltà, obbedienza, segretezza, vigilanza, ecc.) che traggono fondamento sia da norme primarie che da norme secondarie, interne o istruzioni di servizio, dettate al fine di assicurare e promuovere il più corretto svolgimento della P.A.

Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità. Per il significato dei due termini, si rinvia al commento svolto all’art. 318 c.p..

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo. Nel caso di corruzione propria antecedente il dolo è senz’altro specifico richiedendosi nell’agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o di omettere o ritardare l’atto di ufficio.

Nella corruzione propria susseguente il dolo sarà, invece, generico e consistente nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l’atto

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contrario già compiuto.

Il delitto di corruzione deve ritenersi consumato nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o l’altra utilità oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

• Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni di cui all’art. 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore ad un terzo.

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. (1) Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Commento

Oltre al pubblico ufficiale e al privato, nella corruzione in atti giudiziari v’è la presenza di un altro soggetto, ossia la parte del processo civile, penale o amministrativo, la quale non si identifica con il corruttore quando l’azione delittuosa sia diretta a danneggiarlo.

Parte può essere qualsiasi persona fisica (o anche giuridica) contro cui sia stata promossa un’azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa.

La condotta può assumere le forme della corruzione propria o di quella impropria realizzate, in ogni caso, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Non si richiede che il processo sia in corso: l’atto, infatti, può essere in connessione funzionale con esso anche se non è ancora iniziato.

Anche se nel testo non compare l’espressione “retribuzione”, è indubbio che il rinvio normativo ai fatti di corruzione propria e impropria impone di estendere al delitto in esame tutti i requisiti di queste due forme di corruzione.

In ordine all’individuazione dell’atto, oggetto dell’accordo, vale quanto osservato sub art. 318 c.p. (corruzione impropria).

Il delitto si configura a titolo di dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Analogamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., il reato previsto al primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui viene concluso il pactumsceleris. Non è necessario che il favore o il danno della parte si realizzi in concreto, neanche sotto forma di condanna.

L’ipotesi di cui al secondo comma, invece, richiede anche che sia stata effettivamente inflitta un’ingiusta condanna.

Per ingiusta condanna si ritiene che debba trattarsi di una sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’art. 319 ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Tale articolo si limita ad estendere al corruttore privato le pene già previste dagli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un

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pubblico servizio.

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (1) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Commento

L’art. 322 c.p. contempla come delitti autonomi quattro fattispecie di reato che prevedono in buona sostanza delle ipotesi di tentativo di corruzione propria e impropria da parte del soggetto pubblico o del soggetto privato.

La fattispecie in esame arretra quindi considerevolmente la soglia del penalmente rilevante.

• Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzionedi membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p., si applicano anche:

• ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

• ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

• alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

• ai membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

• a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

• Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

Commento

La truffa è una fattispecie a cooperazione artificiosa: la vittima pone in essere l’azione dispositiva dannosa per il proprio patrimonio a seguito dell’errore provocato dalla condotta

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ingannatoria del soggetto attivo. Trattasi, pertanto, di una fattispecie in cui gli artifizi e raggiri, lo stato di errore, l’atto di disposizione patrimoniale, il danno, il profitto costituiscono una complessiva serie causale, che necessita di accertamento.

Per artifizio, si intende la simulazione o dissimulazione della realtà atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza.

Per raggiro, si intende ogni avvolgimento subdolo dell’altrui psiche, atto a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a persuadere e ad orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

Anche la menzogna pura e semplice può integrare gli estremi dell’artifizio e del raggiro.

Per la giurisprudenza dominante, il silenzio può integrare la condotta truffaldina, se attuato in violazione di un obbligo giuridico di comunicazione.

L’orientamento costante della giurisprudenza considera irrilevante, ai fini della contestazione della truffa, l’accertamento dell’idoneità degli artifici o raggiri: i risultati illecitamente conseguiti, l’induzione in errore, l’atto di disposizione patrimoniale, il profitto ed il danno ne costituirebbero la miglior riprova.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il delitto di truffa sussiste anche in ipotesi di difetto di diligenza da parte della persona ingannata.

Il nesso di causalità nel reato in esame è triplice: la condotta fraudolenta deve determinare l’induzione in errore (primo evento); a sua volta, l’errore dovrà determinare l’atto di disposizione patrimoniale (secondo evento); infine, l’atto di disposizione dovrà provocare un danno e un profitto (terzo evento).

Il requisito del danno ha la funzione di rendere oggettivo il sacrificio del disponente cagionato dall’errore. Non è configurabile il delitto di truffa se all’ingiusto profitto ottenuto con frode, non corrisponda un danno patrimoniale di un altro soggetto.

In particolare, nel caso di specie, occorre che il danno gravi sullo Stato o sull’ente pubblico, a nulla rilevando che il soggetto ingannato sia un altro, anche privato o titolare di funzioni pubbliche.

Il profitto deve essere accertato come requisito ulteriore e diverso dal danno. Si ritiene in prevalenza che il profitto possa anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale.

Il dolo è generico. Tutti gli elementi costitutivi del reato devono perciò essere oggetto di rappresentazione e volontà.

La consumazione del reato si realizza con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica e, quindi, quando si profilano nel caso concreto il danno e il profitto ingiusto.

Il luogo in cui si sono verificati il profitto ed il danno vale a determinare il luogo di consumazione del reato e la competenza territoriale.

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche(art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Commento

La condotta è descritta attraverso il rinvio all’art. 640 c.p.. L’elemento specializzante è, infatti, l’oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da Enti Pubblici, comunque denominata: contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (concessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all’ipotesi precedente, dalla maggiore ampiezza dei tempi di restituzione).

Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono: 1) la provenienza dallo Stato, da

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altri Enti Pubblici o dall’Unione Europea; 2) la rilevanza pubblica dell’operazione che giustifica l’onerosità unilaterale per chi concede le condizioni di favore e per chi le riceve.

Mentre la malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis) sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all’ottenimento dell’erogazione; l’art. 640 bis c.p. sanziona invece le frodi dirette al conseguimento di illecite erogazioni pubbliche.

• Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Commento

La fattispecie in esame mira a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l’impiego fraudolento di un sistema informatico. L’interferenza può realizzarsi in una qualsiasi delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati: dalla fase iniziale, di raccolta e inserimento dei dati da elaborare (c.d. manipolazione di input), alla fase intermedia, volta alla elaborazione in senso stretto (c.d. manipolazione di programma), alla fase finale di emissione, in qualsiasi forma, dei dati elaborati (cd. manipolazione di output).

La condotta fraudolenta deve consistere nell’alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico, ovvero nell’intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti.

Il primo tipo di intervento fraudolento menzionato nella norma in esame ha ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico o telematico e consiste in una modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o di trasmissione di dati realizzato da un sistema informatico.

Costituiscono un sistema informatico ai sensi della norma in esame anche quegli apparecchi che forniscono beni o servizi, che siano gestiti da un elaboratore: è il caso, ad esempio, di tutti quegli apparecchi, come macchine per fotocopie, telefoni, distributori automatici di banconote, che funzionano mediante carte magnetiche.

La alterazione del funzionamento del sistema può avvenire in qualsiasi modo e può essere quindi la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell’elaboratore (hardware), sia alla sua componente logica(software).

Con la formula ”intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi” si è data rilevanza ad ogni interferenza, diretta o indiretta, in un processo di elaborazione di dati, diversa dalla alterazione del funzionamento del sistema informatico.

Oggetto di intervento senza diritto possono essere tanto le componenti logiche del sistema informatico, ossia dati e programmi, quanto le informazioni.

Le informazioni sono solo quelle incorporate su un supporto materiale, che presentino un legame di tipo funzionale con un sistema informatico o telematico.

Affinché un ”intervento” su informazioni, dati o programmi rilevi penalmente occorre che esso corrisponda ad un’azione che produca una qualche modificazione del loro contenuto o della loro destinazione; tale intervento potrà considerarsi senza diritto ogni qualvolta sia posto in essere da chi non ha alcuna facoltà legittima al riguardo, ma abbia agito in modo del tutto arbitrario e quindi ingiustificabile.

In base alla lettera dell’art. 640 ter c.p., per la sussistenza della frode informatica è

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necessario che attraverso la condotta fraudolenta – consistente nella alterazione del funzionamento di un sistema informatico, ovvero in un intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi – l’agente abbia procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

A differenza della norma sulla truffa, la disposizione in esame non prevede espressamente un evento intermedio (nella truffa, l’errore) tra la condotta e gli eventi profitto-danno, necessario per la consumazione del reato.

Il dolo richiesto è generico e consiste nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno.

1.2.3. Principali attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività afferenti una pubblica funzione e/o un pubblico servizio. Le attività ritenute più specificamente a rischio sono:

1. la partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;

2. le richieste di provvedimenti amministrativi, anche occasionali, per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società;

3. i rapporti con le Autorità di vigilanza, e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione;

4. la tenuta dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro;

5. l’acquisizione, la gestione e il controllo delle consulenze;

6. la gestione delle sponsorizzazioni;

7. la tenuta dei rapporti con l’autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell’ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;

8. i processi di selezione e assunzione del personale;

9. la gestione delle risorse finanziarie di Tesoreria.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell’ambito delle suddette attività a rischio:

• lo svolgimento di attività di cui ai punti 1, 2 e 3 in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;

• la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1 e 3 in associazione con un Partner (ad es.: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, etc.);

• l’assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall’Amministratore, anche su proposta dell’OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

1.2.4. Mappatura delle attività a rischio

Premesso che né i vertici né i dipendenti della Società risultano mai essere stati soltanto indagati e/o rinviati a giudizio per delitti contro la Pubblica Amministrazione,l’indagine e gli approfondimenti compiuti, hanno evidenziato, nelle attività sensibili, quanto segue:

a. i rapporti che la Società intrattiene con i diversi enti pubblici (INAIL, INPS, ARPA, Ispettorato del lavoro, Comune, Agenzia delle Entrate, ecc.) che, a vario titolo, si occupano dell’osservanza degli adempimenti fiscali e tributari e previdenziali, è improntata alla regolarità e correttezza degli adempimenti; detti rapporti sono tenuti principalmente da Presidente e Direttore Generale, Resp. Risorse Umane, Amministrazione, Responsabile HSE.

b. il conferimento di incarichi a professionisti esterni è disciplinato per iscritto in modo

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specifico; tali attività sono gestite in accordo con quanto disposto dalla procedura del SGI relativa agli approvvigionamenti (PGI 7.4) e gestiti principalmente da Presidente / Direttore Generale / Responsabile approvvigionamenti e dal Responsabile dell’ufficio Risorse umane.

c. la gestione degli acquisti e delle spese risulta disciplinata dalla procedura del SGI PGQ 7.4 (Approvvigionamenti) e dalla Procedura del MO P01 (Acquisto beni e servizi);

d. la partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti ed assicurazioni da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego e/o gestione risultano gestite in accordo con la Procedura del MO P04ed in generale sono gestiti Presidente / Direzione Generale.

Di seguito, brevemente, le possibili modalità di attuazione dei reati menzionati:

• Il delitto di corruzione c.d. impropria potrebbe configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio accettasse promesse o dazione di utilità alle quali non abbia diritto dall’Amministratore Delegato o dal responsabile amministrativo, per affrettare e/o agevolare, nell’interesse della Società, il compimento di un atto dovuto;

• il delitto di corruzione c.d. propria, invece, potrebbe configurarsi nell’ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, a fronte di promesse o dazioni di utilità da parte dell’Amministratore Delegato o del responsabile amministrativo omettesse o ritardasse, nell’interesse della società, un atto di propria competenza ovvero ponesse in essere un atto contrario ai doveri inerenti il proprio ufficio.

• in relazione ai delitti sopra menzionati, i consulenti, svincolati da momenti di controllo non casuali, potrebbero porli in essere nell’interesse e/o a vantaggio della Società utilizzando una parte dell’importo della provvigione ricevuta,

• inoltre, la Società potrebbe porre in essere forme di corruzione c.d. indiretta attraverso la selezione e/o il pagamento anomalo di un consulente “vicino” al pubblico funzionario di cui nutre interesse,

• In ordine alle attività di partecipazione a bandi o procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti ed assicurazioni da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, è stata predisposta una specifica procedura per regolamentare il processo (PO10 Partecipazione a gare pubbliche).

In ordine alle possibili forme di corruzione indiretta, condotta illecita posta in essere attraverso la fittizia assunzione di prossimi di P.U. o I.P.S. risulta all’uopo predisposta la procedura PO 04, che disciplina le modalità di reclutamento delle risorse umane in generale.

In ordine, infine, alla possibilità di creazione di fondi occulti finalizzati a garantire disponibilità economiche non contabilizzate, è stata predisposta la procedura PO 05 che disciplina l’attività amministrativa e di controllo, con particolare riferimento alle modalità di fatturazione dei lavori eseguiti.

1.2.5. Modalità di controllo e documentazione delle attività a rischio.

Il responsabile dell’area di rischio avrà cura, di identificare ogni operazione identificata a potenziale rischio, avendo cura di tenere traccia delle informazioni utili per la tracciabilità dell’operazione anche ai fini della rendicontazione all’OdV. Tali informazioni potranno riguardare i seguenti elementi (elenco non esaustivo):

• descrizione e valore economico dell’operazione;

• atti di designazione di Responsabile dell’area / operazione ed eventuali Sub Responsabili;

• principali azioni e adempimenti svolti nell’espletamento dell’operazione, tra cui, a titolo indicativo:

• Per la eventuale partecipazione a procedure di gara bandite dalla P.A. Enti locali, imprese pubbliche o da organismi di diritto pubblico: • Invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;

• Invio dell’offerta non vincolante;

• Invio dell’offerta vincolante;

• Altri passaggi significativi della procedura (predisposizione della documentazione

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necessaria, validazione/controllo dell’offerta tecnica, definizione e formalizzazione dell’offerta economica);

• Garanzie rilasciate;

• Esito della procedura;

• Aspetti relativi all’esecuzione del contratto (modifiche, integrazioni e rinnovi, verifiche del rispetto delle condizioni contrattuali, modalità di gestione delle contestazioni);

• Conclusione dell’operazione.

• Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti: • Modalità con cui si è appresa l’esistenza dell’opportunità del contributo o

finanziamento;

• Richiesta di finanziamento;

• Passaggi significativi della procedura (predisposizione e controllo della documentazione da presentare);

• Eventuali garanzie rilasciate;

• Esito della procedura;

• Stati di avanzamento e modalità di esecuzione del progetto finanziato; eventuali modifiche durante l’esecuzione;

• Rendiconto dell’impiego delle somme ottenute dall’erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

La Società, inoltre, dovrà rendere disponibile, su richiesta dell’OdV, la seguente documentazione:

• l’indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);

• la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all’attuazione dell’iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;

• l’indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner);

• la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all’attuazione dell’iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;

• altri elementi e circostanze attinenti dell’operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell’ambito dell’operazione stessa).

1.2.6. Procedure Allegate

• P01 ACQUISTO BENI E SERVIZI

• P03RECLUTAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

• P04PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE / RICHIESTA FINANZIAMENTI O CONTRIBUTI.

• PROCEDURE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ:

• Gestione risorse umane e infrastrutture (PGQ 6) • Processi relativi al cliente (PGQ 7.2) • Approvvigionamenti (PGQ 7.4)

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1.3. Parte speciale B – Reati in violazione delle norme antinfortunistiche ed a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1.3.1. Scopo

La presente parte del Modello (Parte Speciale B) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza applicato dalla Società e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tale parte del Modello è implementata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008. La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

• fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui idipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

• fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

• il Codice Etico;

• il Documento di Valutazione dei Rischi;

• tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro:

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

• evitare i rischi prevenire le situazioni di rischio;

• valutare i rischi che non possono essere evitati;

• ridurre i rischi alla fonte;

• adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

• tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

• sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

• programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

• dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

• promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza

• impartire adeguate istruzioni ai lavoratori

• favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nelle attività di analisi e prevenzione dei rischi

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

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1.3.2. Tipologia dei reati previsti.

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente parte speciale, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote). Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25- septies.

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

• Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro duecento quarantamila a un milione duecentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro seicentomila a due milioni quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da Euro quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da Euro un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

1.3.3. Principali attività a rischio

La seguenti tabella consente di identificare, nei diversi processi aziendali, le attività a rischio potenziale, dalle quali possono derivare potenziali cause di reato.

In premessa è importante sottolineare che anche in questo caso, nessun amministratore della Società, così come nessun collaboratore risulta condannato ovvero inquisito per le fattispecie di reato di cui trattasi.

E’ inoltre importante sottolineare che la Società si è dotata di un Sistema di Gestone per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori in conformità con la BS OHSAS 18001: 2007, secondo le previsioni normative dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

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PROCESSO ATTIVITA’ A RISCHIO POTENZIALI CAUSE DI REATO

Valutazione dei rischi e programma di miglioramento

Redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

Mancata individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione

Definizione e gestione del programma delle misure.

Incidente che si verifica a fronte di un rischio per il quale erano previsti interventi ma non erano stati eseguiti. Assenza di vigilanza nell'attuazione del programma

Predisposizione del bilancio previsionale aziendale

Mancata destinazione di risorse per l'attuazione del programma

Aggiornamento normativo

Identificazione ed esegesi delle norme

Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge non conosciute dall’azienda

Attuazione e controllo delle attività di adeguamento

Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge conosciute dall’azienda ma non applicate o applicate in modo errato

Gestione emergenze

Redazione aggiornamento e diffusione del piano di emergenza

Mancata adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell’evacuazione dei lavoratori e del pronto soccorso in azienda

Nomina e formazione degli addetti all’emergenza

Mancata formazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze. Non presenza di addetti al momento dell’incidente

Addestramento emergenze Assenza di istruzioni per l’abbandono delle aree pericolose in caso di emergenza

Sorveglianza Sanitaria

Gestione della verifica di idoneità dei lavoratori

Incidente dovuto alla non idoneità dei lavoratore alla mansione

Aggiornamento del protocollo sorveglianza sanitaria

Malattia professionale non indagata dal medico competente per assenza di informazioni sui rischi di mansione o sulle attività specifiche dell'addetto nell'ambito della mansione

Formazione lavoratori

Formazione lavoratori

Mancata formazione sui rischi e sulle modalità operative

Formazione interinali e stagionali Nuove assunzioni Cambi mansioni Modifiche processo o attrezzature o sostanze

Gestione incidenti e infortuni

Analisi eventi e definizione azioni correttive

Mancata attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione al verificarsi di un evento che non ha causato infortuni, o ne ha causato di lieve entità, solo per circostanze casuali

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PROCESSO ATTIVITA’ A RISCHIO POTENZIALI CAUSE DI REATO

Contratti d’appalto e d’opera

Qualifica dei fornitori Assenza di verifica dell'idoneità tecnico professionale del fornitore

Informazioni sui rischi, misure di prevenzione ed emergenza

Carenza di informazioni ai fornitori sui pericoli esistenti nelle aree nelle quali opera o sui divieti

Vigilanza sull’operato dei fornitori

Conseguenze per lavoratori dovuta ad omessa vigilanza sulle misure di prevenzione

Valutazione dei rischi per interferenze

Mancata analisi dei rischi correlati alla presenza contemporanea di diversi fornitori o dall’attività dell’azienda in presenza di fornitori

Acquisto impianti, macchine ed attrezzature

Definizione specifiche di acquisto Utilizzo di attrezzature non a norma o

non conformi o con presenza di rischi palesi all'atto dell'installazione Collaudi e/o verifiche prima

dell’installazione

Conservazione manuali d’uso e/o manutenzione

Assenza o non disponibilità di strumenti informativi per la gestione dei rischi in alcune attività (ad esempio di manutenzione)

Gestione formazione ed informazione dei lavoratori

Assenza di informazione degli operatori sui rischi e sulle modalità operative per la nuova macchina/attrezzatura/impianto

Acquisto sostanze pericolose

Gestione schede di sicurezza e valutazione del rischio

Malattia professionale per esposizione a sostanze pericolose in assenza di una valutazione preliminare o senza prevedere misure di prevenzione e protezione

Modalità di deposito ed utilizzo

Informazione lavoratori Assenza di informazione sui rischi o sulle modalità di primo soccorso

Modifica strutture, impianti e processi

Definizione e/o progettazione di modifiche di processo, di lay-out o strutturali

mancata applicazione del codice etico per il controllo preventivo del rischio

Manutenzione

Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su attrezzature e impianti che possono generare incidenti Assenza o carenza di attività di

manutenzione, verifica e controllo Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione Controllo dispositivi di sicurezza macchine

Assenza di interventi su fattispecie di rischio segnalate

Luoghi di lavoro Verifica dello stato dei luoghi di lavoro

Mancata vigilanza sulla idoneità di strutture e luoghi di lavoro

Gestione DPI

Scelta dei DPI Scelta di DPI non adeguati ai rischi Distribuzione, manutenzione e informazione sull’utilizzo dei DPI

Mancata fornitura, manutenzione o sostituzione dei DPI

Formazione dei lavoratori Mancata informazione sul corretto utilizzo dei DPI

Controllo dei lavoratori Mancata sorveglianza sul corretto uso dei DPI

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1.3.4. Principi generali di gestione dell’area di rischio.

1.3.4.1. Organizzazione aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro; deleghe di funzioni.

E' predisposto un adeguato sistema di designazioni o deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

• effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;

• idoneità tecnico-professionale del delegato;

• vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;

• certezza, specificità e consapevolezza.

La designazione / delega di funzioni da parte del datare di lavoro deve:

• risultare da atto scritto recante data certa;

• essere diretta ad un soggetto che possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

• attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

• attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

• essere accettata dal delegato per iscritto.

Il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate.

1.3.4.2. Compiti e responsabilità dei preposti

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscono in funzione dei ruoli e delle competenze, le responsabilità dei preposti in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:

Il preposto deve essere informato delle responsabilità ad esso attribuite e adeguatamente formato al fine di possedere tutti i requisiti di professionalità e conoscenza esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni richieste;

1.3.4.3. Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:

In particolare devono essere rispettati:

• i requisiti e gli skill specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

• le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;

• il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente.

1.3.5. Attività di monitoraggio e di verifica

Viene garantito il monitoraggio sistematico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano la misura dell'efficacia e efficienza aziendale nella gestione della sicurezza e nella prevenzione.

A tale proposito sono individuati specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione.

Tali dati sono raccolti annualmente dal RSPP, presentati alla Direzione Aziendale e ai rappresentanti dei lavoratori e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

Il RSPP procede anche ad un analisi sistematica di tali dati per la individuazione di eventuali azioni preventive o correttive.

Periodicamente il RSPP effettua una verifica sistematica relativamente a:

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• lo stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori della loro efficacia

• la conformità alle prescrizioni legali

I risultati di tale verifica sono presentati alla Direzione Aziendale e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

1.3.6. Flussi informativi

La Società ha definito apposite modalità al fine di assicurare una corretta gestione delle comunicazioni attinenti la sicurezza, sia quelle provenienti e dirette all'esterno sia quelle interne tra i differenti livelli e settori dell'azienda.

1.3.6.1. Comunicazioni esterne

L'azienda ha adottato un sistema per gestire le comunicazioni relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro provenienti dall'esterno, attraverso la definizione delle responsabilità e delle modalità di ricevimento, registrazione e di risposta a tali comunicazioni.

Il processo di gestione delle comunicazioni ricevute dall'esterno (dal pubblico, dalle istituzioni, dagli organismi di controllo, etc.) è definito in modo tale da:

• garantire che le comunicazioni siano inoltrate alle funzioni responsabili dì definire le eventuali azioni conseguenti

• registrare le decisioni prese, attuare le eventuali azioni e verificarle

• archiviare le registrazioni che documentino l'intero processo.

Ogni soggetto che riceve una comunicazione dall'esterno in materia di sicurezza e igiene del lavoro deve comunicarla al RSPP, il quale provvede ad una prima valutazione e, sulla base della criticità, decide se coinvolgere o meno i soggetti delegati per l'attuazione delle azioni necessarie.

Tutte le comunicazioni giunte e la documentazione delle relative azioni intraprese sono archiviate da RSPP in un apposito raccoglitore.

1.3.6.2. Comunicazioni interne

La Società ha definito un sistema di comunicazioni interne che assicura che le informazioni relative alla sicurezza fluiscano "dall'alto verso il basso", ma anche "dal basso verso l'alto" ed orizzontalmente rispetto alle varie parti dell'organizzazione.

Lo scambio di informazioni tra i differenti livelli e settori aziendali è attuato attraverso l'individuazione di referenti interni e di idonei strumenti di comunicazione.

Gli strumenti di comunicazione interna possono variare in funzione del tipo di informazione che è necessario fornire avendo però sempre presente che il requisito indispensabile è che le informazioni siano fornite usando una forma ed un modo che le rendano comprensibili alle persone che le devono ricevere.

1.3.6.3. Coinvolgimento del personale

La Società è convinta che il processo di prevenzione e miglioramento della sicurezza debba vedere coinvolto tutto il personale aziendale.

A tale fine ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile di funzione o direttamente al RSPP eventuali anomalie o proposte di miglioramento.

Tali segnalazioni sono raccolte dal RSPP che provvede ad effettuarne un'analisi ed è responsabile di mettere in atto le eventuali azioni conseguenti; la decisione presa in merito è registrata da RSPP.

Il RSPP organizza anche le riunioni periodiche sulla sicurezza prevista dalle norme vigenti e redige e fa sottoscrivere un verbale, mettendolo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione

1.3.6.4. Comunicazione con l'organismo di Vigilanza

Il RSPP deve inviare all’Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza trimestrale, comprendente almeno:

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• descrizione degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi

• risultati delle attività di monitoraggio e verifica effettuate

• stato di attuazione del programma di miglioramento

• segnalazioni ricevute

• risultati di eventuali accertamenti degli organismi di controllo

In caso di infortuni che abbiano causato (o avrebbero potuto causare) lesioni gravi il RSPP avverte tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

1.3.7. Regolamentazione delle singole Attività Sensibili

1.3.7.1. Valutazione dei rischi e programma di miglioramento.

Relativamente all'attività sensibile di "Valutazione dei rischi e definizione e gestione degli interventi di miglioramento", è stata definita una procedura che disciplina l'attività di aggiornamento della valutazione dei rischi e di definizione delle modalità con le quali l'organizzazione individua e gestisce gli obiettivi di miglioramento in materia di sicurezza, coerentemente con quanto stabilito nel codice etico aziendale.

La procedura si applica a tutte le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza individuate da ciascun livello e funzione dell'organizzazione.

1.3.7.2. Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa

Relativamente all'attività sensibile di "Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa", è stata definita una procedura che disciplina l'attività di accesso, identificazione, valutazione e applicazione delle prescrizioni legali in materia di sicurezza e di acquisizione e conservazione di tutta la documentazione e le certificazioni obbligatorie per legge.

La procedura definisce modalità e responsabilità in merito a:

• accesso e identificazione le norme applicabili;

• esegesi delle norme e registrazione (viene stabilita e mantenuta una lista di tutte le leggi e dei regolamenti pertinenti);

• identificazione delle ricadute del nuovo dettato normativo sulle attività dell'azienda;

• comunicazione delle azioni conseguenti alle funzioni interessate;

• verifica dell'attuazione delle azioni.

1.3.7.3. Gestione delle emergenze

Relativamente all'attività sensibile di "Gestione delle emergenze", al fine di garantire l'individuazione delle potenziali emergenze, l'efficace coordinamento in fase di risposta a eventuali incidenti e situazioni di emergenza e la capacità di prevenire o attenuare le conseguenze degli eventi incidentali, è stata definita una procedura che disciplina le attività di:

• definizione delle responsabilità e modalità per l'individuazione delle emergenze;

• definizione, redazione, riesame, approvazione e simulazione periodica del "Piano di emergenza interno";

• formazione e addestramento alle emergenze;

• manutenzione e verifica dei presidi e delle dotazioni per l' emergenze.

1.3.7.4. Sorveglianza sanitaria

Relativamente all'attività sensibile di "Sorveglianza sanitaria", al fine di assicurare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente è stata definita una procedura che disciplina le attività di:

• definizione del protocollo sanitario;

• attuazione degli accertamenti sanitari;

• attivazione o modifica del protocollo sanitario in caso di nuovi assunti e cambi mansione;

• nomina e definizione dei compiti del Medico Competente.

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1.3.7.5. Formazione e informazione

Relativamente all'attività sensibile di "Formazione e informazione", è stata definita una procedura per regolamentare le attività di formazione, informazione e addestramento da erogare a:

• personale dipendente;

• lavoratori con contratto di somministrazione;

• stagisti.

La procedura definisce anche le modalità in caso di nuove assunzioni e cambi di mansione I contenuti della procedura specificano modalità e responsabilità in merito a:

• l'individuazione delle necessità di formazione e addestramento

• la pianificazione e attuazione della formazione

• la registrazione delle attività formative

• la verifica della loro efficacia

• l'informazione e sensibilizzazione del personale sull'igiene e la sicurezza del lavoro

1.3.7.6. Gestione infortuni

E' stata definita una procedura per regolamentare la raccolta e l'analisi dei dati in occasione di infortuni occorsi all'interno dello stabilimento al fine di garantire la tracciabilità degli incidenti occorsi, e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per la:

• registrazione incidenti;

• l'analisi degli eventi;

• la definizione di eventuali azioni correttive

1.3.7.7. Rapporti con i fornitori

Relativamente all'attività sensibile di "Gestione dei contratti di appalto e opera", è stata regolamentata, all'interno di un apposita procedura, la gestione delle attività in appalto o d'opera, definendo, per ogni figura responsabile, i compiti e le attività da mettere in atto per la tutela della sicurezza e della salute di tutto il personale interessato, durante gli interventi eseguiti da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente

La procedura viene applicata nel caso di lavori in appalto o contratti d'opera effettuati all'interno dell'azienda da ditte appaltatrici, cooperative, lavoratori autonomi.

In tal senso sono state definite modalità e responsabilità per:

• qualificare i fornitori in relazione ai loro requisiti tecnico-professionali;

• valutare i rischi derivanti dalle interferenze;

• fornire le informazioni sui rischi e le misure di prevenzione ed emergenza;

• definire trasmettere le norme di comportamento;

• vigilare sull'operato dei fornitori.

1.3.7.8. Acquisto impianti, macchine ed attrezzature

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di "Acquisto di impianti macchine e attrezzature" è stata definita una procedura che stabilisce le modalità operative per l'acquisto di macchine, impianti e componenti di sicurezza utilizzate in produzione per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro.

La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per la:

• definizione delle specifiche di acquisto;

• analisi dei fattori di rischio;

• collaudi e/o verifiche di prima installazione;

• conservazione manuali d'uso e manutenzione;

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• gestione formazione ed informazione ai lavoratori

1.3.7.9. Acquisto e gestione delle sostanze pericolose

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di "Acquisto e gestione delle sostanze chimiche" è stata definita una procedura che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

• gestione schede di sicurezza;

• analisi preliminare dei fattori di rischio;

• valutazione dei rischi;

• informazione e formazione dei lavoratori;

• definizione delle modalità di deposito e utilizzo.

1.3.7.10. Modifica strutture, impianti, processi

Per questo processo "sensibile" è stata definita una procedura per garantire la valutazione preliminare delle modifiche ad attività, macchine, impianti, lay out e strutture, al fine di assicurare che queste modifiche non aumentino i rischi.

Lo scopo della procedura è di regolamentare tutte le attività relative alle nuove realizzazioni, sia di natura edile che impiantistica, nonché le modifiche sostanziali relative alle opere e agli impianti esistenti, con la finalità di valutare preliminarmente e pianificare correttamente gli interventi, in maniera tale da garantire la massima tutela della salute, della sicurezza edell'igiene degli ambienti di lavoro.

1.3.7.11. Manutenzione

In una specifica procedura sono state definite modalità e responsabilità del processo di manutenzione, attraverso il quale la Società garantisce che le proprie macchine, attrezzature e impianti siano mantenuti nelle originarie condizioni di efficienza e di sicurezza, così come per prevenire l'insorgenza di condizioni che possano creare un incremento delle condizioni di rischio.

Tale procedura si applica alle manutenzioni delle macchine ed attrezzature di produzione, degli impianti (compresi quelli per la prevenzione e protezione), dei mezzi di sollevamento e di movimentazione.

Vengono specificate le modalità relative a:

• esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su attrezzature e impianti che possono generare incidenti;

• esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione;

• controllo dei dispositivi di sicurezza delle macchine.

1.3.7.12. Verifica dei luoghi di lavoro

Con riferimento all'attività sensibile di "Controllo e verifica dei luoghi di lavoro", sono state formalizzate le responsabilità specifiche di ciascuna figura preposta alla quale si delega l'attività di sorveglianza dei luoghi di lavoro e/o delle attrezzature e definite le modalità di comunicazione di eventuali anomalie i destinatari di queste e le responsabilità per la definzione e l'attuazione delle misure correttive.

1.3.7.13. Gestione Dispositivi di Protezione Individuali

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di "Acquisto e gestione dei DPI" è stata definita una procedura che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

• scelta dei DPI;

• distribuzione e manutenzione dei DPI;

• informazione sull'utilizzo;

• vigilanza sull'utilizzo da parte dei lavoratori.

1.3.8. Procedure allegate

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

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PROCEDURE DEL SGSSL

• PGS 4.3.1 Pianificazione del SGSSL • PGS 4.2.2 Formazione, Consapevolezza E Competenze • PGS 4.2.3 Consultazione e comunicazione • PGS 4.4.5 Controlli della documentazione e delle registrazioni • PGS 4.4.6 Controllo operativo • PGS 4.4.7 Preparazione e risposta delle emergenze • PGS 4.5.1 Sorveglianza e misurazione • PGS 4.5.3 NC, AC-AP incidenti con o senza infortuni • PGS 4.5.5 Audit Interni • PGS 4.6 Riesame della Direzione

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1.4. Parte Speciale D – Reati societari

1.4.1. Scopo.

La presente parte del Modello (Parte Speciale D) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, ossia i reati societari, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato dalla Società e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

1.4.2. Tipologia dei reati previsti (articolo 25 ter del decreto).

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in base al quale “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie.(omissis)”

• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., come modificato dall’art 30 legge 28 dicembre 2005, n. 262).

Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

• soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l’articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso1;

• la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; • la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni; • la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; • la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%;

• in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;

• nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell’art 2621 c.c. (così come modificato dall’art. 30della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzioneamministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente

1 Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell’extraneus) si applica, in linea di principio, a tutti i reati

propri.

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preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa.

• False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., come modificato dal secondo comma dell’art. 30 legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Questo reato si realizza tramite l’esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

• soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l’articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso2;

• la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; • la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni; • la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; • la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%;

• in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;

• nei casi previsti dai commi settimo e ottavo dell’art 2622 c.c. (così come modificato dall’art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa;

• nel caso di società con azioni quotate (soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio.

• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione3.

Si precisa che:

• soggetti attivi sono gli amministratori; • si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un

danno ai soci.

2 Vedi nota 1.

3 La legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il secondo comma dell’art. 2625, ha inserito il seguente comma: “La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

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• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell’interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell’ente.4

• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

• soggetti attivi sono gli amministratori; • configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione

delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio. Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell’interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell’ente.5

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della soc. controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

• soggetti attivi sono gli amministratori; • configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle

riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

• soggetti attivi sono gli amministratori; • configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima

del giudizio. Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l’interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo

4 Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una

società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati in capo a un’altra società del gruppo, recando danno a questa ultima. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l’autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell’ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

5 Vedi nota 4.

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procedimento penale.6

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando:

• viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;

• vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; • vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti

ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

• − soggetti attivi sono i liquidatori; • − costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori

prima del giudizio. Sotto un profilo astratto, pare difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell’interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell’ente.78

• Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell’ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell’interesse dell’ente medesimo.

1.4.3. Principali attività a rischio

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

2. Gestione rapporti con Soci,

3. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

4. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

5. Conflitti di interesse.

1.4.4. Mappatura delle attività a rischio

Con riferimento ai reati societari e dei rapporti con gli organi assembleari, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l’acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell’attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

6 Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche e un’altra in

stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall’art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

7 Anche con riferimento a tale fattispecie di reato la responsabilità dell’ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell’interesse dell’ente medesimo.

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L’individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l’utilizzo di appositi parametri soggettivi ed oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. Di seguito, a titolo esemplificativo, le aree investigate e individuate come potenzialmente a rischio:

• Modalità di predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

• Modalità di gestione rapporti con Soci, Società di revisione e Collegio Sindacale

• Modalità di effettuazioni delle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

• Modalità di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

• Gestione dei conflitti di interesse.

1.4.5. Modalità di controllo e documentazione delle attività a rischio.

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

• Segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

• Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

• Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.

• Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Ai fini dell’attuazione delle regole generali, oltre che dei principi contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

1.4.5.1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

La regolamentazione dell’attività deve prevedere:

• l’esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell’ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;

• le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;

• le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;

• l’esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;

• modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l’identificabilità dei soggetti che hanno operato;

• regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili

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societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;

• la comunicazione all’Organismo di Vigilanza (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio, (iii) di eventuali operazioni infragruppo.

1.4.5.2. Gestione rapporti con Soci

La regolamentazione dell’attività di gestione dei rapporti con i soci deve contenere:

• direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con i soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;

• la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;

• l’obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l’obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;

• specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza.

1.4.5.3. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

La regolamentazione dell’attività deve contenere:

• disposizioni interne per acquisti e vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall'Assemblea;

• una disposizione aziendale formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere dell’Organo competente su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione;

• una disposizione aziendale formalizzata per la documentazione e relativa archiviazione del documento di bilancio (e delle situazioni infrannuali) sottoposto all'approvazione e di quello approvato, nonché di documenti relativi a conferimenti, fusioni e scissioni;

• l’esplicita approvazione, da parte dell’Amministratore, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all’acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzioni di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

1.4.5.4. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

La regolamentazione dell’attività deve contenere:

• un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso agli azionisti;

• regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;

• una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'assemblea.

1.4.5.5. Conflitti di interesse

In materia di conflitti di interesse, la procedura seguita in azienda deve garantire la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

• la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte del management della Società, con individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;

• tempistiche e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;

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• i criteri per l’identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;

• le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario, ovvero nel caso di esercizio di cariche societarie in società controllate e/o partecipate.

1.4.6. I controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l’Organismo di Vigilanza riferisce all’amministratore Unico.

1.4.7. Procedure allegate

• P01 ACQUISTO BENI E SERVIZI

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO

D.Lgs. 231/2001

Rev. 1.2 del 04.09.2013

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1.5. Parte Speciale F – Reati ambientali

1.5.1. Scopo.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione dell’art. 19 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009), ha modificato il decreto legislativo. 231/2001 introducendo il nuovo articolo 25 undecies. Per effetto di questa modifica, i principali reati ambientali sono stati aggiunti nel catalogo dei reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: i reati in tema di specie animali e vegetali protette; distruzione di habitat all’interno di un sito protetto; scarichi idrici; gestione dei rifiuti; bonifica dei siti inquinati; emissioni in atmosfera; riduzione e cessazione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono; sversamento di idrocarburi e altre sostanze da parte delle navi nonché, i nuovi reati di cui agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale.

1.5.2. Le fattispecie di reato

Le condotte considerate dall’art. 25 undecies dal D.Lgs. 231/01, sono quelle poste in essere da chiunque:

• effettui lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (art. 137 d. lgs 152/06);

• raccolga, trasporti, recuperi, smaltisca, commerci ed faccia intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);

• realizzi o gestisca una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3);

• non osservi le prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti rifiuti (art. 256, comma 4);

• misceli in modo non consentito i rifiuti (art. 256, comma 5)

• depositi temporaneamente presso il luogo di produzione rifiuti pericolosi sanitari (art. 256, comma 6);

• predisponga un certificato di analisi dei rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché, chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4);

• effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259 comma 1);

• al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2);

• nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis comma 6);

• durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis comma 7) o dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI -AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 bis comma 8);

• inquini il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o sotterranee con ilsuperamento delle concentrazioni soglia di rischio, se l’autore del reato nonprovvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autoritàcompetente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Siapplica una maggiore sanzione in caso diinquinamento determinato dasostanze pericolose(art. 257);

• determini il superamento dei valori limite di emissione determinando anche ilsuperamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa(art. 279 comma 5).

• in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio conl'estero del 31 dicembre 1983, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasiregime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre invendita, trasporta, anche per conto

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terzi, o comunque detiene esemplari dispecie protetta (art. 1 e 2 L. 150/92);

• detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vividi mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscanopericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 3, l. 150/92).

• Condotte di inquinamento doloso o colposo del mare, in cui si punisce lo sversamentodoloso o colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8 e 9 d. lgs.202/2007).

• Uccisione, distruzione, cattura,prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727 bis); e alla distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art.733 bis).

Fra le fattispecie sopraelencate si possono certamente considerare come remote o comunque estranee dalla possibilità di generarsi di un concreto vantaggio la possibilità di commissione dei seguenti reati:

• scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (art. 137 d. lgs 152/06);

• mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti rifiuti (art. 256, comma 4);

• deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti pericolosi sanitari (art. 256, comma 6);

• superamento dei valori limite di emissione determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 comma 5).

• importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di esemplari di specie protetta (art. 1 e 2 L. 150/92);

• detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 3, l. 150/92).

• condotta di inquinamento doloso o colposo del mare, in cui si punisce lo sversamento doloso o colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8 e 9 d. lgs. 202/2007).

• Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis); e alla distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis).

1.5.3. Principali attività a rischio

I reati sopra identificati possono sostanzialmente ricondursi alle seguenti aree di rischio:

• Gestione dei rifiuti

• Depositi incontrollati di sostanze pericolose sul suolo nei cantieri

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall’Amministratore Delegato della società, anche su proposta dell’OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

1.5.4. Mappatura delle attività a rischio

Premesso che né i vertici né i dipendenti della Società risultano mai essere stati soltanto indagati e/o rinviati a giudizio per delitti contro il diritto d’autore, con riferimento alle attività di approvvigionamento di software, ai fini della mappatura dei potenziali rischi è stata necessaria l’acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell’attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

Di seguito, le fasi identificate a potenziale rischio:

• Gestione dei rifiuti

• Produzione del rifiuto e deposito temporaneo

• Trasporto ed invio a smaltimento

• Gestione amministrativa (formulari, registri, SISTRI, ecc.)

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• Depositi incontrollati di sostanze pericolose sul suolo nei cantieri

• Contaminazione del suolo durante le attività di realizzazione edilizia

1.5.5. Modalità di controllo e documentazione delle attività a rischio.

Il responsabile dell’area di rischio dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nelle procedure di riferimento predisposte, avendo particolare cura nella conservazione delle registrazioni attestanti la corretta gestione delle attività a rischio.

A titolo esemplificativo potranno essere considerate idonee le seguenti registrazioni:

• Valutazione degli aspetti ambientali e identificazione della normativa cogente in ambito ambientale.

• Definizione delle modalità idonee di gestione degli aspetti ambientali (controllo operativo / controllo delle operazioni)

• Autorizzazioni di soggetti incaricati della gestione dei rifiuti (Trasportatori / destinatari)

• Contratti con intermediari / commercianti

• Registrazioni circa la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti

• Formulari di identificazione / Registro di Carico e scarico rifiuti / Schede Sistri

• Analisi di caratterizzazione / classificazione

• Registrazioni circa la corretta gestione dei depositi di sostanze pericolose in cantiere

• Verbali di addestramento / formazione del personale

• Gestione delle sostanze pericolose, e delle attività di manutenzione in officina ed in cantiere

• Prescrizioni con subappaltatori che operano presso il cantiere

• Modalità di gestione delle emergenze ambientali

• Procedure di monitoraggio degli aspetti ambientali.

1.5.6. Procedure allegate

• PGA 4.3.1 Pianificazione ambientale, prescrizioni legali • PGA 4.4.6 Controllo operativo • IA 4.4.6/01 Gestione rifiuti • IA 4.4.6/02 Perforazione con fanghi bentonitici • IA 4.4.6/03 Erogazione del servizio in aree protette o vincolate • IA 4.4.6/04 Procedura per la gestione ambientale in cantiere • IA 4.4.6/05 Attività di manutenzione e gestione sostanze pericolose • IA 4.4.6/06 Gestione dei fornitori che operano presso il cantiere • PGS 4.4.7 Preparazione e risposta delle emergenze • PGS 4.5.1 Sorveglianza e misurazione