Mod. U7602A - Ed. 12/2010 - St. 11/2010 - GRASER 20 · Nota informativa relativa al contratto di...

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Nota informativa

• A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa

• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

6. Premi

7. Rivalse

8. Diritto di recesso

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

10. Legislazione applicabile

11. Regime fi scale

• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

13. Reclami

14. Mediazione per la conciliazione delle controversie

15. Arbitrato

• Glossario

Condizioni di assicurazione• Norme comuni a tutte le sezioni

• Norme che regolano l’assicurazione in generale

• Norme per la liquidazione dei sinistri

• Scelta Completa- Sezione Incendio ed altri danni ai beni

- Sezione Responsabilità civile verso terzi

- Sezione Danni da acqua ed altri liquidi

- Sezione Lastre

- Sezione Tutela legale

• Scelta Globale- Sezione Incendio ed altri danni ai beni

- Sezione Responsabilità civile verso terzi

- Sezione Danni da acqua ed altri liquidi

- Sezione Lastre

- Sezione Tutela legale

• Norme di legge richiamate in polizza

Informativa privacy

Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

Nota informativa relativa al contratto di assicurazio-ne contro i danni “CondominioSicuroAurora” (Regola-mento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a

UGF Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per

concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo conte-nuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP;

- il contraente deve prendere visione delle condizio-ni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del

contraente e dell’assicurato, nullità, decadenze, esclu-

sioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse,

nonchè le informazioni qualifi cate come “Avvertenze”

sono stampate su fondo colorato, in questo modo evi-

denziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni

contenute nella presente Nota informativa e nel Fasci-

colo informativo non derivanti da innovazioni normative

si rinvia al sito internet: www.ugfassicurazioni.it.

UGF Assicurazioni S.p.A comunicherà per iscritto al

contraente le modifi che derivanti da future innovazioni

normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/intermediario as-

sicurativo di fi ducia è a disposizione per darLe tutte le

risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONEB. INFORMAZIONI SUL CONTRATTOC. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICU-RAZIONE

1. Informazioni generalia) UGF Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), società uni-

personale soggetta all’attività di direzione e di coordi-

namento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128

Bologna (Italia)

c) Recapito telefonico: 051.5077111 – telefax 051.375349

- sito internet: www.ugfassicurazioni.it – indirizzo di

posta elettronica: [email protected];

d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicura-

zioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007,

pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Nume-

ro di iscrizione all’Albo delle imprese assicurative:

1.00159.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Im-presa Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bi-

lancio approvato relativo all’esercizio 2009.

Patrimonio netto: € 1.337.527.861,00

Capitale sociale: € 150.300.000,00

Totale delle riserve patrimoniali: € 1.049.811.445,00

Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,04; tale

indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del mar-

gine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine

di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di

tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un

anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera racco-

mandata o telefax, spedita almeno trenta prima della

scadenza dell’assicurazione, è prorogato per un anno

e così successivamente. Si rinvia all’articolo 12 delle

Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di

dettaglio.

3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioniLe coperture offerte dal contratto, con le modalità ed

esclusioni specifi cate nelle Condizioni di assicurazione

e differenziate in base alla formula (Scelta Completa o

Scelta Globale) prescelta dal Contraente, sono le se-

guenti:

a) INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI: la Società in-

dennizza i danni materiali e diretti causati al fabbri-

cato assicurato , causati da incendio, fulmine, fumo,

urto di veicoli di terzi, onda sonica, caduta di aeromo-

bili o di loro parti o di cose trasportate, esplosione,

implosione, scoppio; nonché da tutti gli altri eventi

indicati agli articoli 1 e seguenti della Sezione Incen-

dio ed altri danni ai beni (Scelta Competa e Scelta

Globale) delle Condizioni di assicurazione, ai quali si

rinvia per gli aspetti di dettaglio.

b) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si

obbliga a tenere indenne l’ Assicurato (inteso come il

proprietario / i proprietari del fabbricato assicurato)

di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente

responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimen-

to (capitale, interessi e spese) di danni involontaria-

mente cagionati a terzi compresi i locatari per morte,

per lesioni personali e per danneggiamenti a cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verifi catosi in

relazione alla proprietà del fabbricato e alla condu-

zione delle parti comuni. L’assicurazione vale anche

per la responsabilità civile che possa derivare all’As-

sicurato dalle persone delle quali debba rispondere.

Si rinvia agli articoli 9 e seguenti della Sezione Re-

sponsabilità Civile verso Terzi (Scelta Completa e

Scelta Globale) delle Condizioni di assicurazione per

gli aspetti di dettaglio.

2 di 8 NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVAFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

c) DANNI DA ACQUA ED ALTRI LIQUIDI: La Società si

obbliga a tenere indenne l’Assicurato sia per i danni

materiali e diretti al fabbricato, che per la responsa-

bilità civile dell’Assicurato, derivanti da spargimento

di acqua condotta od altri liquidi.

Si rinvia agli articoli 18 e seguenti della Sezione Dan-

ni da acqua ed altri liquidi (Scelta Completa e Scel-

ta Globale) delle Condizioni di assicurazione per gli

aspetti di dettaglio.

d) LASTRE: la Società, fi no alla concorrenza della som-

ma assicurata e nella forma a “primo rischio assolu-

to” rimborsa all’Assicurato (inteso come il proprieta-

rio / i proprietari del fabbricato assicurato) le spese

sostenute per sostituire le lastre di vetro in genere

pertinente gli ingressi, scale ed altri vani di uso co-

mune del fabbricato assicurato, distrutte o danneg-

giate a seguito di rottura per cause accidentali e i

danni derivanti da colpa grave.

Si rinvia agli articoli 26 e seguenti della Sezione La-

stre (Scelta Completa e Scelta Globale) delle Condi-

zioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

e) TUTELA LEGALE: La Società, fi no alla concorrenza

della somma assicurata, si obbliga ad assumere a

proprio carico, l’onere delle spese per l’assistenza

giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per

la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di

un fatto inerente ai rischi garantiti indicati in polizza.

Si rinvia agli articoli 29 e seguenti della Sezione Tutela

legale (Scelta Completa e Scelta Globale) delle Condi-

zioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a

limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che

possono dar luogo alla riduzione o al mancato paga-

mento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si rin-

via, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle

Condizioni di assicurazione: 8 Sezione Incendio ed altri

danni ai beni (Scelta Completa e Scelta Globale); 16 e 17 Sezione Responsabilità civile verso terzi (Scelta Com-

pleta e Scelta Globale); 23 e 24 Sezione Danni da acqua

ed altri liquidi (Scelta Completa e Scelta Globale); 28

Sezione Lastre (Scelta Completa e Scelta Globale); 33

Sezione Tutela legale (Scelta Completa e Scelta Globa-

le). Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed

esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli

delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di det-

taglio.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con

specifi che franchigie, scoperti e massimali per il det-

taglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di

assicurazione e/o alla scheda di polizza “Parte B” del

contratto.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraen-

te, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento

di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplifi -

cazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio Somma assicurata € 10.000,00

Danno € 1.500,00

Franchigia € 250,00

Risarcimento: 1.500,00 – 250,00 = € 1.250,00

2° esempio Somma assicurata € 10.000,00

Danno € 200,00

Franchigia € 250,00

Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è infe-

riore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio Somma assicurata € 50.000,00

Danno € 10.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Risarcimento: 10.000,00 - 10% = € 9.000,00

2° esempio Somma assicurata € 50.000,00

Danno € 3.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Risarcimento: 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché

lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non

indennizzabile).

Meccanismo di funzionamento del massimale:

Somma assicurata € 50.000,00

Danno € 60.000,00

Risarcimento: € 50.000,00.

Assicurazione parziale: la somma assicurata deve cor-

rispondere al valore delle cose assicurate; se la somma

assicurata risulta inferiore, l’indennizzo pagato dalla

Società sarà parziale.

Indennizzo =

ammontare del danno x somma assicurata____________________________________

Valore delle cose assicurate

Esempio relativo alla garanzia incendio:

Somma assicurata per il Fabbricato: € 100.000,00

Valore del Fabbricato: € 150.000,00

Danno: € 90.000,00

Indennizzo: € 60.000,00

Si rimanda agli articoli 17 “Valore del fabbricato”; 18

“Valutazione del danno”; e 20 “Assicurazione parziale”

delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti

di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circo-stanze del rischioAvvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti

del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del

rischio rese in sede di conclusione del contratto po-

trebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia

all’articolo 4 “Dichiarazioni relative alle circostanze del

3 di 8NOTA INFORMATIVA

rischio” delle Condizioni generali di assicurazione per

gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione

scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o

aggravano il rischio. Si rinvia agli articoli 8 ”Aggrava-

mento del rischio” e 9 “Diminuzione del rischio” delle

Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di

dettaglio.

Di seguito si illustrano in forma esemplifi cativa due ipo-

tesi di circostanze rilevanti che determinano la modifi -

cazione del rischio.

1° Esempio relativamente ad aggravamento del rischio

Al momento della stipulazione del contratto il Con-

traente ha dichiarato che il Fabbricato assicurato sia

costruita in materiali incombustibili per almeno il 75%

delle superfi ci. A seguito dell’ampliamento del Fabbri-

cato vengono costruite strutture portanti verticali con

materiali combustibili, riducendo la percentuale del

limite sopra indicato. Se il Contraente non comunica

alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di

sinistro la Società ridurrà l’indennizzo in proporzione

all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esi-

gere se avesse conosciuto tale aggravamento.

2° Esempio relativamente a diminuzione del rischio

Nel Fabbricato esiste un cinematografo che all’atto del-

la stipula della polizza ha comportato un aumento del

premio del 25%. A seguito di ristrutturazione, il cinema-

tografo viene trasformato in appartamenti, conseguen-

temente la Società procederà alla riforma del contratto

senza l’aumento di premio sopraindicato, operazione

che comporterà una riduzione del premio, data l’avve-

nuta diminuzione del rischio.

6. PremiIl premio deve essere pagato in via anticipata per l’inte-

ra annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario as-

sicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla

Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pa-

gamento e nel rispetto della normativa vigente

La Società può concedere il pagamento frazionato del pre-

mio annuale in rate semestrali, anticipate, che comporte-

rà oneri aggiuntivi pari al 3% del premio della singola rata.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti artico-

li delle Condizioni generali di assicurazione: 5 “Paga-

mento del premio” e 6 “Frazionamento del premio”.

7. RivalseIl contratto assicurativo prevede la rinuncia da parte

della Società (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga

previsto all’art. 1916 del Codice Civile verso i condomini,

gli inquilini, l’amministratore, loro parenti od affi ni, loro

ospiti e collaboratori domestici, purchè L’Assicurato

non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile. Si rinvia all’articolo 24 “Rinuncia alla rivalsa” delle Con-

dizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.,

8. Diritto di recessoAvvertenza: dopo ogni sinistro e fi no al sessantesimo

giorno dal pagamento o rifi uto dell’indennizzo, ciascu-

na delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone

preventiva comunicazione scritta all’altra parte.

Si rinvia all’articolo 10 delle Condizioni generali di assi-

curazione per gli aspetti di dettaglio.

Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la

Società e il Contraente avranno comunque facoltà di

recedere dal contratto senza oneri al termine di ogni

ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccoman-

data spedita almeno trenta giorni prima della scadenza

(articolo 12 delle Condizioni generali di assicurazione).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivo-

no in due anni dal giorno in cui si è verifi cato il fatto su

cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice

civile).

Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine

decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il

risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso

contro di questo l’azione (articolo 2952, comma 3, del

Codice civile).

Per l’assicurazione di Tutela Legale il termine decorre

dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

10. Legislazione applicabileAl contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fi scale Gli oneri fi scali e parafi scali relativi all’assicurazione

sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per cia-

scuna delle quali il relativo premio è soggetto all’im-

posta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote

attualmente in vigore:

a) incendio, responsabilità civile, Danni da acqua ed al-

tri liquidi, Lastre: 21,25% (oltre 1% quale addizionale

antiracket);

b) Tutela Legale: 21,25%

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI-QUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzoAvvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assi-

curato devono comunicare entro tre giorni per iscritto

all’Agente/intermediario assicurativo al quale è asse-

gnata la polizza o alla Direzione della Società la data,

ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la

causa presumibile che lo ha determinato, le sue conse-

guenze e l’importo approssimativo del danno, allegando

alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida defi -

nizione delle responsabilità e per la quantifi cazione dei

danni (articolo 1 delle Condizioni generali di assicura-

zione).

Si rinvia alle sezioni “Norme comuni a tutte le sezioni” e

“Norme per la liquidazione dei sinistri” delle Condizioni

4 di 8 NOTA INFORMATIVA

generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio del-

le procedure di accertamento e liquidazione del danno.

Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla sezione

Tutela legale è affi data ad ARAG Assicurazioni S.p.A.

Viale delle Nazioni 9 - 37135 Verona. In caso di sinistro

il fatto deve essere denunciato immediatamente per

iscritto all’intermediario assicurativo al quale è asse-

gnata la polizza, alla Società o ad ARAG. Si rinvia, per gli

aspetti di dettaglio, agli articoli 30 e seguenti delle Con-

dizioni di assicurazione, sezione Tutela legale, “Norme

per la liquidazione dei sinistro”.

13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattua-

le o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per

iscritto alla Società, indirizzandoli a UGF Assicurazioni S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione

Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.:

02 55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore

12,30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 02 51815353 -

E-mail: [email protected].

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esi-

to del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel

termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’ISVAP,

Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187

Roma, telefono 06.421331.

I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con

eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si la-

menta l’operato;

c) breve descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’even-

tuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiuta-

mente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami

sono riportate sul sito internet della Società www.ug-

fassicurazioni.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantifi cazione

delle prestazioni si ricorda che permane la competenza

esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di

ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie

tra un contraente consumatore di uno Stato membro e

un’impresa con sede legale in un altro Stato membro,

il reclamante avente domicilio in Italia può presentare

reclamo:

- all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di

settore competente per la risoluzione delle controver-

sie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante

e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competen-

te dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio

Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice

stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://

www.ec.europa.eu/fi n-net), richiedendo l’attivazione

della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra or-

ganismi nazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di

assoggettare il contratto alla legislazione di un altro

Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del

Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta

e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra

l’Autorità competente prevista dalla legislazione pre-

scelta ed il Cliente stesso.

14. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legisla-

tivo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione

fi nalizzata alla conciliazione delle controversie civili e

commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità,

per la risoluzione di controversie civili anche in materia

di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo

di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro

presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il con-

traente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possi-

bilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione,

depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale

di UGF Assicurazioni S.p.A., Uffi cio Riscontro, via Sta-

lingrado 45, 40128, Bologna, fax n. 051/7096855.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbli-

gatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell’instaura-

zione della causa civile come condizione di procedibilità

della stessa.

15. Perizia contrattuale e arbitratoIl contratto prevede che, per le garanzie “Incendio ed

altri danni ai beni”, “Lastre” e “Danni materiali e diret-

ti da acqua ed altri liquidi”, la Società e il Contraente

possano devolvere la risoluzione di una controversia tra

di essi insorta per l’accertamento del danno ad un col-

legio di periti.

Per la garanzia Tutela Legale è invece previsto che in

caso di confl itto di interesse o di disaccordo in merito

alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa es-

sere demandata ad un Arbitro.

Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della So-

cietà e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudizia-

ria.

5 di 8NOTA INFORMATIVA

Defi nizioni comuni a tutte le sezioni

Alle seguenti defi nizioni, che integrano a tutti gli effetti

la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il signi-

fi cato di seguito precisato:

• Abitazione: dimora dell’Assicurato.

• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 gior-

ni in caso di anno bisestile.

• Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’as-

sicurazione.

• Assicurazione: contratto d’assicurazione.

• Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fi ne di

comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giu-

dice e per evitarlo.

• Atti di terrorismo: si considera atto di terrorismo

qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o

anche solo minacciata da una o più persone espres-

sione di gruppi organizzati, al fi ne di intimidire, con-

dizionare o destabilizzare uno stato, la popolazione o

una parte di essa.

• Caso assicurativo (per la Sezione Tutela Legale): si-

nistro, ovvero il verifi carsi del fatto dannoso (cioè la

controversia) per il quale è prevista l’assicurazione.

• Combustibile: nafta, gasolio, kerosene, gas metano,

ad uso degli impianti di riscaldamento o condiziona-

mento al servizio del fabbricato.

• Consumatore: così come defi nito dall’art. 3 D.lgs.

206/2005 e successive modifi cazioni.

• Contraente: soggetto che stipula il contratto di assi-

curazione.

• Contratto/Polizza: documento che prova l’assicura-

zione; si compone del presente fascicolo, nonché del-

la scheda di polizza denominata “Parte B”.

• Cose: oggetti materiali e, solo per la responsabilità

civile verso terzi, anche gli animali.

• Danni indiretti: danni non inerenti la materialità della

cosa assicurata.

• Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità

della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta

dell’evento garantito.

• Danno di natura contrattuale: inadempimento o vio-

lazione di un’obbligazione assunta tramite un con-

tratto scritto o verbale.

• Danno di natura extracontrattuale: danno ingiusto

conseguente a fatto illecito.

• Dipendenze: locali anche posti in corpi separati, pur-

ché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato

(quali cantine, soffi tte, box ecc.) aventi le stesse ca-

ratteristiche costruttive del fabbricato assicurato del

quale fanno parte.

• Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta tempe-

ratura e pressione, dovuto a reazione chimica che si

autopropaga con elevata velocità.

• Fabbricato: vedere defi nizioni specifi che scelte “Com-

pleta” e “Globale”.

• Fascicolo Informativo: l’insieme della documenta-

zione informativa da consegnare al potenziale cliente,

composto da: Nota Informativa comprensiva del Glos-

sario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.

• Fatto illecito: inosservanza di una norma giuridica

posta a tutela della collettività o comportamento che

violi un diritto assoluto del singolo. Determina re-

sponsabilità ed obbligo al risarcimento.

Non è inadempimento, ossia violazione di norme con-

trattuali.

• Fissi ed infi ssi: manufatti per la chiusura dei vani di

transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed

in genere quanto è stabilmente ancorato alle struttu-

re murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria

di fi nimento o protezione.

• Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicu-

rato, per ogni sinistro, espresso in cifra fi ssa sull’am-

montare del danno indennizzabile/risarcibile che

spetterebbe in assenza della franchigia stessa.

• Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui, sottra-

endola a chi la detiene, al fi ne di trarne profi tto per sé

o per altri.

• Implosione: repentino cedimento di contenitori per

carenza di pressione interna di fl uidi.

• Incendio: combustione, con fi amma, di beni materiali

al di fuori di appropriato focolare, che può autoesten-

dersi e propagarsi.

• Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla So-

cietà in caso di sinistro.

• ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Pri-

vate e di Interesse Collettivo.

• Materiali Incombustibili: prodotti che alla tempe-

ratura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di

fi amma né a reazione esotermica. Il metodo di prova

è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Mi-

nistero dell’Interno.

6 di 8

GLOSSARIOFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

NOTA INFORMATIVA

• Partita: insieme di beni o eventi garantiti, assicurati

con un unico capitale.

• Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in

caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il pe-

riodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della

polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.

In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il

primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto

della polizza e termina alle 24 del giorno della prima

ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno dura-

ta di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla

scadenza del periodo che li precede.

• Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a

corrispettivo dell’assicurazione.

• Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per

la quale la Società risponde dei danni fi no alla con-

correnza della somma assicurata, senza applicazio-

ne, nella determinazione dell’ammontare del danno,

della regola proporzionale.

• Reato colposo: quello così defi nito dalla legge penale,

commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito

di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza

involontaria di leggi.

• Regola proporzionale: quella derivante dall’art.1907

del Codice Civile che stabilisce, qualora nella “Parte

B” del contratto sia assicurata solamente una parte

del valore che le cose avevano al momento del sini-

stro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in pro-

porzione della parte suddetta.

• Rischio: probabilità che si verifi chi un sinistro.

• Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicura-

to, per ogni sinistro, espresso in misura percentuale

sull’ammontare del danno indennizzabile/risarcibile

che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

• Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per ec-

cesso di pressione interna di fl uidi, non dovuto a

esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete”

non sono considerati scoppio.

• Sinistro: verifi carsi di un fatto dannoso per il quale è

prestata l’assicurazione.

• Società: Impresa assicuratrice, UGF Assicurazioni

S.p.A..

• Solai: complesso degli elementi che costituiscono

la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato,

escluse pavimentazioni e soffi ttature.

• Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non por-

tanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato

dagli agenti atmosferici.

• Unico caso assicurativo (per la Sezione Tutela Le-gale): fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge

più Assicurati.

• Unità immobiliare: porzione di fabbricato (come de-

fi nito alla relativa voce), compresa la quota delle parti

di fabbricato costituenti proprietà comune.

• Valore intero: forma di assicurazione che copre la to-

talità del valore delle cose assicurate. Se al momento

del sinistro viene accertato un valore superiore rispet-

to a quello dichiarato, si applica la regola proporzio-

nale.

Defi nizioni specifi ca "Scelta Completa"

• Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti

l’intero immobile, od una unità immobiliare, situato

nell’ubicazione riportata in polizza ed adibito a civili

abitazioni, uffici o studi professionali, escluso solo il

valore dell’area.

Sono compresi:

• fissi ed infissi;

• opere di fondazione od interrate;

• dipendenze;

• recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta, pi-

scine;

• tinteggiature, tappezzerie, moquettes;

• ascensori e montacarichi, impianti elettrici ed

elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento e con-

dizionamento d’aria, comprese caldaie autonome

di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed

impianti autonomi di condizionamento, tutti purché

fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra in-

stallazione al servizio del fabbricato considerata fis-

sa per natura e destinazione anche se di proprietà

di società erogatrici di servizi;

• decorazioni che non abbiano valore artistico;

• antenna e parabola radiotelericevente centralizzata.

Defi nizioni specifi ca "Scelta Globale"

• Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti

l’intero immobile, od una unità immobiliare, situato

nell’ubicazione riportata in polizza ed adibito a civili

abitazioni, uffici o studi professionali, escluso solo il

valore dell’area.

Sono compresi:

• fissi ed infissi;

• opere di fondazione od interrate;

• dipendenze;

• recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta,

piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco,

strade private, cortili, giardini compresi alberi;

• tinteggiature, tappezzerie, moquettes, tende fran-

gisole esterne purché installate su strutture fisse,

nonché le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di ab-

bellimento, sistemazione ed utilità apportati all’im-

mobile ed all’impiantistica relativa;

• ascensori e montacarichi, impianti elettrici ed

7 di 8NOTA INFORMATIVA

elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento e con-

dizionamento d’aria, comprese caldaie autonome

di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed

impianti autonomi di condizionamento, tutti purché

fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra in-

stallazione al servizio del fabbricato considerata fis-

sa per natura e destinazione anche se di proprietà

di società erogatrici di servizi;

• statue, affreschi e decorazioni che non abbiano va-

lore artistico;

• antenna e parabola radiotelericevente centralizzata.

(Alberto Maria Maturi)

UGF Assicurazioni S.p.A.Un rappresentante legale

UGF Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella

presente Nota informativa.

Ed. 12/2010

8 di 8 NOTA INFORMATIVA

1 di 32

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistroIn caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto, de-

vono darne avviso scritto all’Agenzia cui è assegnata la

polizza oppure alla Società entro tre giorni. Ove si tratti

di incendio o furto la denuncia è da farsi alla Società ed

all’Autorità entro il termine di 24 ore.

La denuncia del sinistro deve contenere l’indicazione

del luogo, giorno ed ora dell’evento, una dettagliata

descrizione delle modalità di accadimento e delle cir-

costanze che hanno originato il sinistro e, in caso di

danno a cose, deve indicare l’importo approssimativo

del danno.

L’Assicurato od il Contraente dovrà altresì:

a) tenere a disposizione fi no ad avvenuta liquidazio-

ne del danno le cose non rubate o illese, gli indizi

materiali del reato nonché le tracce ed i residui del

sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad inden-

nizzo;

b) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità

e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate

nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle

altre cose assicurate, esistenti al momento del sini-

stro, con indicazione del rispettivo valore;

c) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni

documento ed ogni altro elemento di prova, nonché

facilitare le indagini e gli accertamenti che la Socie-

tà ed i Periti ritenessero necessario esperire presso

terzi;

d) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il

danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose

rubate avvisando dell’eventuale ritrovamento la So-

cietà;

e) informare la Società, in caso di danno a terzi, circa

le procedure civili o penali promosse contro di lui,

fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa,

astenendosi da qualunque transazione o riconosci-

mento delle proprie responsabilità senza il consenso

della Società stessa;

f) trasmettere tempestivamente alla Società o ad

ARAG, in caso di attivazione della sezione Tutela le-

gale, gli atti giudiziari notifi catigli nonché ogni altra

comunicazione inerente il sinistro.

Art. 2 - Ispezione delle cose assicurateLa Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicu-

rate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occor-

renti indicazioni e informazioni.

Art. 3 - IndicizzazionePremesso che il Contraente ha la facoltà di rinunciare

all’adeguamento automatico di cui al presente articolo

ed in tal caso nella “Parte B” del contratto deve essere

richiamato il codice 99, alla polizza è assegnato come

riferimento iniziale l’”Indice del Costo di ricostruzione di

un fabbricato residenziale”, elaborato dall’I.S.T.A.T., del

mese di settembre dell’anno solare antecedente la data

di effetto della polizza stessa e di conseguenza:

a) se fra l’indice del mese di settembre dell’anno so-

lare precedente la scadenza di una rata e l’indice

di riferimento iniziale si è verifi cata una variazione,

i massimali, le somme assicurate, i limiti di inden-

nizzo espressi in cifra assoluta ed i premi vengono

aumentati o ridotti in eguale misura, a partire dalla

scadenza stessa;

b) allorché l’indice venga a superare del 100% quello

inizialmente stabilito, è facoltà del Contraente di ri-

nunciare all’adeguamento della polizza e i massima-

li, le somme assicurate nonché i limiti di indennizzo

espressi in cifra assoluta ed il premio rimangono

quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti ad adeguamento le franchigie espres-

se in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di scoperto.

2 di 32

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del ri-schioLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente

e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influisco-

no sulla valutazione del rischio possono comportare la

perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, non-

ché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi

delle disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 del

Codice Civile.

Art. 5 - Pagamento del premioL’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indica-

to nella “Parte B” del contratto, se il premio o la prima

rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto

dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente

non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assi-

curazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo

giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore

dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le succes-

sive scadenze, ai sensi delle disposizioni dell’art. 1901

del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all’Ufficio/Agenzia alla

quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della

Società.

Art. 6 - Frazionamento del premioPremesso che il premio annuo è indivisibile, la Socie-

tà può concederne il pagamento frazionato. In caso

di mancato pagamento delle rate di premio, trascor-

si quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società

è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo

ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del

premio. L’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del

giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio

arretrato.

Art. 7 - Modifiche dell’assicurazioneLe eventuali modifiche dell’assicurazione devono esse-

re provate per iscritto.

Art. 7.1 - Forma delle comunicazioniTutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contra-

ente e la Società sono tenuti, devono essere fatte con

lettera raccomandata o a mezzo telefax.

Art. 8 - Aggravamento del rischioIl Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione

scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati

dalla Società possono comportare la perdita totale o

parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa ces-

sazione dell’assicurazione, ai sensi delle disposizioni

dell’art.1898 del Codice Civile.

Art. 9 - Diminuzione del rischioNel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta

a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla co-

municazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi

delle disposizioni dell’art.1897 del Codice Civile e rinun-

cia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistroDopo ogni sinistro, come defi nito a termini di polizza,

e fi no al sessantesimo giorno dal pagamento o rifi u-

to dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere

dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione

all’altra Parte.

Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data

di invio della comunicazione, salvo diversa indicazione;

il recesso da parte della Società deve essere comunica-

to con almeno trenta giorni di preavviso.

La Società, entro trenta giorni dalla data di effi ca-

cia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto

dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione/pagamento dei premi venuti a scaden-

za dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto,

non potranno essere interpretati come rinuncia alla fa-

coltà di recesso.

Art. 11 - Altre assicurazioniIl Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscrit-

to alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di

altre assicurazioni per il medesimo rischio indicandone

le somme assicurate.

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve dar-

ne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il

nome degli altri, ai sensi delle disposizioni dell’art. 1910

del Codice Civile.

Art. 12 - Proroga dell’assicurazione e periodo di as-sicurazioneIn mancanza di disdetta, mediante lettera raccoman-

data o telefax spedita almeno trenta giorni prima della

scadenza dell’assicurazione, il contratto di durata non

inferiore a un anno è prorogato per un anno e così suc-

cessivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono

al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito

nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia

stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide

con la durata del contratto.

Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le

Parti avranno comunque facoltà di recedere dal con-

tratto al termine di ogni periodo di assicurazione, me-

diante invio di lettera raccomandata spedita almeno

trenta giorni prima della scadenza annuale.

Art. 13 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico

del Contraente.

Art. 14 - Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, val-

gono le norme della legge italiana.

3 di 32NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

NORME CHE REGOLANOL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

Sezioni Incendio ed altri danni ai beni, Lastre e Danni materiali e diretti da acqua ed altri liquidi

Art. 15 - Procedura per la valutazione del dannoL’ammontare del danno è concordato con le seguenti

modalità:

a) direttamente dalla Società o da persona da questa

incaricata, con il Contraente o persona da lui desi-

gnata;

altrimenti, di comune accordo tra le Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal

Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si veri-

fichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di

uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso

di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono

prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuva-

re da altre persone, le quali potranno intervenire nelle

operazioni peritali, senza però avere alcun voto delibe-

rativo.

Se i due Periti non si accordano sulla nomina del terzo,

tale nomina è demandata, su istanza anche di una sola

delle Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giuri-

sdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Peri-

to, quelle del terzo sono ripartite a metà, escluso ogni

obbligo solidale.

Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso

all’Autorità Giudiziaria.

Art. 16 - Mandato dei peritiI Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla

natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichia-

razioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se

al momento del sinistro esistevano circostanze che

avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fosse-

ro state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiu-

to agli obblighi di cui all’art. 1 del presente libretto;

d) verifi care l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valo-

re delle cose assicurate, determinando il valore che

le cose medesime avevano al momento del sinistro

secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 17 del

presente libretto;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno

e delle spese secondo i criteri di cui all’art. 18 del

presente libretto.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno

effettuata ai sensi dell’art. 15 punto b) del presente li-

bretto, i risultati delle operazioni peritali devono essere

raccolti in apposito verbale (con allegate le stime detta-

gliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna

delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti d)

ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano

fi n da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo,

errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrat-

tuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od

eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta

di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli

altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità

giudiziaria.

Art. 17 - Valore del fabbricatoL’attribuzione del valore del fabbricato viene eseguita

stimando a nuovo la spesa necessaria per l’integrale

costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso solo il

valore dell’area.

Art. 18 - Valutazione del dannoLa determinazione del danno viene eseguita:

A) Incendioa) stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo

le parti distrutte del fabbricato o per riparare quelle

soltanto danneggiate con deduzione del valore degli

eventuali residui.

Il pagamento dell’indennizzo resta tuttavia limitato,

nella fase iniziale, al valore al momento del sinistro del

fabbricato distrutto o danneggiato che si ottiene:

b) applicando alla stima di cui al precedente punto a)

un degrado stabilito in relazione al grado di vetustà,

allo stato di conservazione, al modo di costruzione,

all’ubicazione, all’uso e ad ogni altra circostanza

concomitante.

Il versamento del supplemento d’indennità a nuovo,

pari alla differenza tra la stima del fabbricato a “Valo-

re a nuovo” come al punto a) e la stima dello stesso

a “Valore al momento del sinistro” come al punto b),

verrà corrisposto allorché l’Assicurato proceda - entro

540 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole

o del verbale defi nitivo di perizia, salvo ritardi per legit-

timi impedimenti - al ripristino o alla ricostruzione del

fabbricato.

La Società non sarà tenuta a corrispondere somma

maggiore del triplo del valore del fabbricato stimato

come al punto b), fermo comunque il disposto dell’art.

21 del presente libretto;

B) Perdita delle pigioni e mancato godimento dei lo-calistabilendo l’ammontare del danno in relazione al tempo

strettamente necessario per il ripristino del fabbricato

danneggiato con il massimo di 180 giorni relativamente

alla scelta “Completa” e di 360 giorni relativamente alla

scelta “Globale”.

L’unità immobiliare abitata dall’Assicurato viene com-

presa in garanzia per l’importo della pigione presumi-

bile ad essa relativa.

Relativamente alla scelta “Completa”, l’indennizzo non

potrà comunque superare il 5% del valore che, rispetto

a quello assicurato, compete ad ogni singola unità im-

mobiliare.

Relativamente alla scelta “Globale”, l’indennizzo non

potrà comunque superare il 10% del valore che, rispet-

to a quello assicurato, compete ad ogni singola unità

immobiliare;

4 di 32 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRIFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

C) Lastrestimando la spesa necessaria per il rimpiazzo, com-

prensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle

lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali

residui, senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 19 - Unità immobiliare e fabbricato unifamiliareSe l’assicurazione riguarda un’unità immobiliare o un

singolo fabbricato adibito ad abitazione unifamiliare

l’evento garantito “furto e guasti di fi ssi ed infi ssi” di

cui all’art. 3, lettera K) di cui alla sezione Incendio ed

altri danni ai beni e l’assicurazione sezione Lastre, se

prestata, riguardano soltanto i fi ssi e gli infi ssi posti a

protezione degli accessi esterni.

Art. 20 - Assicurazione parzialeSe dalle stime fatte in base all’art. 18 del presente li-

bretto risulta che il “Valore di ricostruzione a nuovo”

del fabbricato, escluso solo il valore dell’area, eccede al

momento del sinistro la somma assicurata, maggiorata

del 15%, la Società corrisponderà un indennizzo dimi-

nuito in proporzione del rapporto fra il valore assicura-

to, aumentato del 15%, e quello risultante al momento

del sinistro, sia con riferimento ai danni materiali e di-

retti relativi agli eventi di cui alla sezione Incendio ed

altri danni ai beni sia ai danni materiali e diretti previsti

all’art. 18 punto b) relativi agli eventi di cui alla sezione

Danni da acqua ed altri liquidi.

Art. 21 - Limite massimo dell’indennizzoSalvo il caso previsto dall’art.1914 del Codice Civile e

quanto previsto all’art. 7 di cui alla sezione Incendio ed

altri danni ai beni, per nessun titolo la Società potrà es-

sere tenuta a pagare somma maggiore di quella assi-

curata.

Art. 22 - Pagamento dell’indennizzoVerificata l’operatività della garanzia e valutato il danno,

la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro

trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione del dan-

no, semprechè non sia stata fatta opposizione da parte

di terzi e semprechè, limitatamente però alla sezione

Incendio ed altri danni ai beni, nel caso in cui sia stato

aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro,

dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno

dei casi di cui all’art. 8 punto d) di cui alla sezione In-

cendio ed altri danni ai beni.

Il Contraente o l’Assicurato può richiedere, non prima

di sessanta giorni dalla data di presentazione della de-

nuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino ad

un massimo del 50% dell’importo minimo, determina-

to come previsto alla lettera A punto b) dell’art. 18 del

presente libretto, che dovrebbe essere pagato in base

alle risultanze acquisite, a condizione che non siano

sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e

che l’entità del danno non sia inferiore al 30% delle

somme complessivamente assicurate. Il pagamen-

to verrà effettuato entro trenta giorni dalla richiesta

dell’anticipo.

Art. 23 - Esagerazione dolosa del dannoIl Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamen-

te l’ammontare del danno, dichiarando distrutte o

rubate cose che non esistevano al momento del si-

nistro, occulta, sottrae o manomette cose indenni o

non rubate, adopera a giustificazione mezzi o docu-

menti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente

le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del

reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto

all’indennizzo.

Art. 24 - Rinuncia alla rivalsaLa Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di

surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso

i condomini, gli inquilini, l’amministratore, loro parenti

od affini, loro ospiti e collaboratori domestici, purché

l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il

responsabile.

Art. 25 - Buona fedeLa mancata comunicazione da parte del Contraente o

dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così

come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto

della stipulazione della polizza, non comporteranno

decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello

stesso, semprechè tali omissioni od inesattezze siano

avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza

di premio corrispondente al maggior rischio, a decorre-

re dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Resta altresì inteso che quanto convenuto con la pre-

sente clausola non può in nessun caso essere riferito

ad una eventuale inesatta valutazione riguardante l’en-

tità delle somme assicurate.

Art. 26 - Assicurazione per conto di terziLa polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in

nome proprio e anche nell’interesse di chi spetta. Le

azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non

possono essere esercitati che dal Contraente e dalla

Società. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà

determinata in contraddittorio non potrà essere versata

se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi

interessati. L’accertamento dei danni e dell’indennizzo

così effettuato è vincolante anche per terzi interessati,

restando escluso ogni loro facoltà di impugnativa.

Sezioni Responsabilità civile verso terzi e Responsa-bilità civile per danni da acqua ed altri liquidi

Art. 27 - Fabbricati in condominioSono considerati terzi i singoli condomini ed i loro fami-

liari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la

responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli

altri condomini e verso la proprietà comune.

Sono esclusi dall’assicurazione i danni per i quali siano

operanti le garanzie della sezione Incendio ed altri dan-

ni ai beni e della sezione Danni da acqua ed altri liquidi

di cui all’art. 18 punto b) con riferimento agli eventi di

cui all’art. 19 della sezione stessa.

5 di 32NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 28 - Gestione delle vertenzeLa Società assume, fino al momento della tacitazio-

ne del danneggiato la gestione delle vertenze, tanto

in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che pe-

nale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra,

legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni

spettanti all’Assicurato medesimo. La stessa Società

garantisce comunque la prosecuzione dell’assistenza

dell’Assicurato in sede penale fino ad esaurimento del

grado di giudizio in corso al momento della tacitazione

del danneggiato. Le spese di difesa e di resistenza alle

azioni promosse contro l’Assicurato sono a carico della

Società entro il limite di un importo pari al quarto del

massimale indicato nella “Parte B” del contratto.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto

massimale, le spese saranno ripartite tra Società ed

Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La

Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicura-

to per legali e/o tecnici che non siano da essa designati

e non risponde di multe o ammende né delle spese di

giustizia penale.

Art. 29 - Assicurazione parzialePremesso che il premio relativo alla sezione Responsa-

bilità civile, compresi gli eventi previsti all’art. 14 della

medesima sezione, ed alla sezione Danni da acqua ed

altri liquidi, compresi gli eventi previsti all’art. 21 della

medesima sezione, e per la parte di responsabilità ci-

vile di cui all’art.18 punto a) con riferimento agli eventi

di cui all’art.19 della sezione Danni da acqua ed altri

liquidi, è concordato in base al “Valore di ricostruzione

a nuovo” del fabbricato, escluso solo il valore dell’area,

stimato in base all’art. 17 del presente libretto, se al

momento del sinistro risulta che tale valore eccede

la somma assicurata, maggiorata del 15%, la Società

corrisponderà l’indennizzo diminuito in proporzione del

rapporto fra il valore assicurato, aumentato del 15%, e

quello risultante al momento del sinistro.

E’ stabilito che i massimali assicurati rappresentano i

limiti di risarcimento anche in caso di corresponsabilità

di più Assicurati.

Sezione TUTELA LEGALE

PremessaLa gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affi data

dalla Società a:

ARAG Assicurazioni S.p.Acon sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n.

9, - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla

quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:Telefono centralino: 045.8290411

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557

mail per invio nuove denunce di sinistro: [email protected]

fax per invio successiva documentazione relativa alla

gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 30 - Denuncia del sinistro1. Il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente

denunciare per iscritto all'agenzia alla quale è asse-

gnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi

caso assicurativo nel momento in cui si è verifi cato

e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della

Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notifi cato,

entro 3 (tre) giorni dalla data della notifi ca stessa.

Art. 31 - Libera scelta del legale1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il

legale cui affi dare la tutela dei propri interessi, iscrit-

to presso il foro ove ha sede l'Uffi cio Giudiziario com-

petente per la controversia, indicandolo alla Società

o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del

sinistro.

2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la So-

cietà o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e,

nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può no-

minare direttamente il legale, al quale l'Assicurato

deve conferire mandato.

3. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere libe-

ramente il proprio legale nel caso di confl itto di inte-

ressi con la Società o ARAG.

Art. 32 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativaSe l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è te-

nuto a:

• informare immediatamente la Società o ARAG in

modo completo e veritiero di tutti i particolari del sini-

stro, nonchè indicare i mezzi di prova e documenti e,

su rischiesta, metterli a disposizione;

• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei

suoi interessi, nonchè informarlo in modo completo e

veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, for-

nire ogni possibile informazione e procurare i docu-

menti necessari.

Art. 33 - Gestione del sinistro1. Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si adopera

per realizzare un bonario componimento della con-

troversia.

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato pre-

sentino possibilità di successo ed in ogni caso quan-

do sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica

viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art.

31 - Libera scelta del legale.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per

ogni grado superiore di procedimento sia civile che

penale se l'impugnazione presenta possibiltà di suc-

cesso.

4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con

la controparte ad alcuna transazione della verten-

za, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza

preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato

rimborso delle spese sostenute.

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di

Periti viene concordata con ARAG.

6 di 32 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

6. La Società o ARAG non è responsabile dell'operato di

Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. In caso di confl itto di interessi o di disaccordo in

merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assi-

curato e la Società o ARAG, la decisione può venire

demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad

un Arbitro che decide secondo equità, designato di

comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accor-

do, dal Presidente del Tribunale competente a norma

del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spe-

se arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favore-

vole all'Assicurato. Qualora la decisione dell'Arbitro

sia invece sfavorevole all'Assicurato, questi potrà

egualmente procedere autonomamente ed a proprio

rischio, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con

facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenu-

te se non liquidate dalla controparte, qualora il risul-

tato conseguito sia più favorevole di quello preceden-

temente prospettato dalla Società o ARAG.

La scelta di una delle due procedure esclude l'altra.

La Società/ARAG avverte l'assicurato del suo diritto

di avvalersi di tale procedura.

Art. 34 - Coesistenza con assicurazione di Responsa-biltà CivileIn caso di coesistenza di assicurazione di Responsabili-

tà civile la garanzia opera ad integrazione e dopo esau-

rimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C.

per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 35 - Recupero di somme1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti

ottenuti ed in genere le somme recuperate o comun-

que corrisposte dalla controparte a titolo di capitale

ed interesse.

2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anti-

cipati, gli oneri, le competenze e le spese liquidate

in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o

stragiudizialmente.

7 di 32NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rischio assicuratoLa Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle

somme indicate nella scheda di polizza, “Parte B” del

contratto nonché alle condizioni che seguono, i danni

materiali e diretti causati al fabbricato assicurato dagli

eventi previsti nella garanzia base, nelle garanzie facol-

tative - se rese operanti - e nelle estensioni, anche se

determinati da colpa grave dell’Assicurato/Contraente

e/o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve

rispondere a norma di legge.

Art. 2 - Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttiveL’assicurazione è prestata in base alla condizione che

l’intero immobile ove è ubicato il fabbricato assicurato

sia:

a) adibito, per almeno il 65% della superficie comples-

siva dei piani coperti, ad abitazioni civili, uffici e studi

professionali e nella restante porzione non esista-

no cinematografi, teatri, industrie, grandi empori,

supermercati (per grandi empori o supermercati si

intendono unità di vendita al dettaglio di superficie

superiore a 1000 mq.).

Qualora nella scheda di polizza, “Parte B” del con-

tratto sia richiamato il codice 3 è tollerata nella re-

stante porzione del 35% del fabbricato, l’esistenza di

cinematografi, teatri, industrie, grandi empori, su-

permercati.

Sono in ogni caso escluse discoteche e/o locali not-

turni;

b) costruito con strutture portanti verticali, pareti ester-

ne e copertura del tetto in materiali incombustibili

per almeno il 75% delle rispettive superfici; sono

tollerati solai e strutture portanti del tetto comun-

que costruiti; sono tollerate inoltre caratteristiche

costruttive diverse per le dipendenze in corpi sepa-

rati la cui area coperta non superi il 15% dell’area

coperta dell’intero fabbricato.

Art. 3 - Eventi garantiti - Garanzia baseLa garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e di-

retti derivanti da:

a) incendio;

b) fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;

c) esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi,

ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicu-

rato siano presenti nel fabbricato;

d) implosione;

e) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali,

loro parti o cose da essi trasportate;

f) onda sonica determinata dal superamento del muro

del suono da parte di aeromobili;

g) guasti arrecati al fabbricato assicurato allo scopo di

impedire od arrestare il sinistro;

h) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione

o distribuzione di energia elettrica, termica od idrau-

lica, mancato od anormale funzionamento di appa-

recchiature elettriche o di impianti di riscaldamento

o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi,

purché conseguenti agli eventi indennizzabili a’ ter-

mini della presente sezione che abbiano colpito il

fabbricato oppure cose poste nell’ambito di 20 metri

dallo stesso;

i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed

accidentale agli impianti per la produzione di calore

facenti parte del fabbricato assicurato, purché detti

impianti siano collegati mediante adeguate condut-

ture ad appropriati camini;

j) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenen-

ti o in uso all’Assicurato o al Contraente, purché in

transito su pubblica via, strada privata ad uso pubbli-

co o corsi d’acqua;

k) furto e guasti di fissi ed infissi posti a protezione degli

accessi esterni causati dai ladri in occasione di furto

o tentato furto con il massimo di € 500,00 per sini-

stro e anno assicurativo, quando sia assicurato un

fabbricato unifamiliare o una porzione di fabbricato

plurifamiliare.

Fermo il massimo di € 500,00 per sinistro, il limite

annuale è elevato a € 2.000,00 quando è assicurato

un intero fabbricato plurifamiliare e deve intendersi

riferito a fissi ed infissi posti a protezione degli ac-

cessi comuni;

l) caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e si-

mili, compresi i danneggiamenti agli impianti;

m) caduta di antenna o parabola radiotelericevente cen-

tralizzata, compresi i danni alla stessa.

Art. 4 - Eventi garantiti - Fenomeni atmosferici(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il re-

lativo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del con-

tratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e di-

retti derivanti da:

A) trombe d’aria, uragani, grandine, tempesta, vento e

cose da essi trasportate o fatte crollare.

Sono compresi, fino alla concorrenza del 2% della

somma assicurata per il fabbricato con il massimo di

€ 15.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso

anno assicurativo, i danni a installazioni esterne quali

cancelli, pannelli solari, muri di cinta e recinzioni, non-

ché serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono

esclusi i danni subiti da enti ed installazioni collocati

all’aperto od all’esterno del fabbricato.

I danni da bagnamento verifi catisi all’interno del fab-

bricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di

rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o

ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Sono tuttavia esclusi, anche se questi eventi fossero

8 di 32 SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

SCELTACOMPLETA

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENIFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

conseguenti ai fenomeni atmosferici di cui sopra, i

danni causati da:

a) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

b) acque di ruscellamento o accumulo esterno di

acqua;

c) fuoriuscita di corsi o specchi d’acqua dalle usuali

sponde;

d) mareggiate e penetrazione d’acqua marina;

e) cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;

f) valanghe, slavine, gelo e neve;

g) grandine su lastre in cemento amianto o fi broce-

mento e manufatti in materia plastica;

h) eventi atmosferici su verande, tettoie o porticati

aperti da uno o più lati.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno

scoperto del 15% con il minimo di € 500,00;

B) sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, che

ne provochi il crollo totale o parziale (a condizione

che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme re-

lative ai sovraccarichi di neve), compreso inoltre va-

langhe, caduta di sassi e slavine.

Sono tuttavia esclusi i danni:

a) causati da gelo ancorchè conseguente ad evento

coperto dalla presente estensione di garanzia;

b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimen-

to, alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle

tettoie ed ai box non totalmente in muratura.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno

scoperto del 15%, con il minimo di € 500,00.

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del

50% della somma assicurata per il fabbricato, per uno

o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 5 - Eventi garantiti - Atti vandalici e dolosi(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il re-

lativo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del con-

tratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e

diretti derivanti da atti vandalici e dolosi, sabotaggio,

anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e

sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione e

scoppio.

La garanzia è estesa ai danni avvenuti nel corso di

occupazione non militare del fabbricato; se la durata

dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicura-

zione è limitata ai danni di incendio, fulmine, esplosione

o scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di ae-

romobili, loro parti o cose da essi trasportate.

Sono tuttavia esclusi i danni:

a) di deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni;

b) di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropria-

zione indebita, truffa, smarrimento, malversazione,

concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi

genere;

c) verifi catisi nel corso di confi sca, sequestro, requisi-

zione delle cose assicurate per ordine di qualunque

Autorità di diritto o di fatto;

d) causati da atti di terrorismo.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno

scoperto del 15%, con il minimo di € 500,00.

Art. 5.1 - Eventi garantiti - Atti di terrorismo(garanzia facoltativa operante solo se richiamato il codi-

ce 232 nella scheda di polizza, “Parte B” del contratto )

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e di-

retti derivanti da atti di terrorismo.

Sono tuttavia esclusi i danni:

a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologi-

che e/o nucleari;

b) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità,

gas, acqua e comunicazioni.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno

scoperto del 20%, con il minimo di € 500,00.

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del

20% della somma assicurata per il fabbricato per uno o

più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 6 - Eventi garantiti - Danni elettrici ed elettronici ad impianti(garanzia facoltativa operante solo se assicurata la par-

tita e corrisposto il relativo premio nella scheda di poliz-

za, “Parte B” del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e

diretti da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici,

anche se conseguenti a fulmine, agli impianti e relative

componenti elettroniche al servizio del fabbricato, an-

che se posti su muri di cinta o cancelli facenti parte del

fabbricato stesso.

Sono tuttavia esclusi i danni:

a) alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai

generatori di corrente;

b) causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti

ad usura o manomissione;

c) agli impianti di erogazione di energia elettrica e tele-

fonici di proprietà delle aziende erogatrici.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una

franchigia di € 250,00.

La presente garanzia è prestata a “Primo rischio asso-

luto”.

Art. 7 - Estensioni(sempre operanti)

Sono altresì indennizzabili, anche in eccedenza alla

somma assicurata, in quanto conseguenti agli eventi

assicurati:

a) le spese per demolire, sgomberare e smaltire al più

vicino scarico i residui del sinistro e per la rimozione

ed il ricollocamento del contenuto fino alla concor-

renza del 10% dell’indennizzo liquidato a termini di

polizza, con il massimo di € 30.000,00 per anno assi-

curativo ;

b) la perdita del canone di locazione o mancato godi-

mento del fabbricato assicurato, locato od abitato

dall’Assicurato proprietario, per il periodo stretta-

mente necessario al ripristino dello stesso, con il li-

mite di 180 giorni e fino alla concorrenza del 5% del

valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad

ogni singola unità immobiliare.

Sono comunque esclusi i danni causati da ritardi nel

ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a

cause eccezionali;

9 di 32SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

c) le spese e gli onorari del Perito che l’Assicurato

avrà scelto e nominato conformemente al disposto

dell’art.15 punto b) delle norme per la liquidazione

dei sinistri, nonché la quota parte di spese ed onora-

ri a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito,

il tutto fino alla concorrenza del 5% dell’indenniz-

zo liquidato a termini di polizza, con il massimo di

€ 2.000,00 per anno assicurativo;

d) le spese di riprogettazione del fabbricato fino alla

concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato a’ ter-

mini di polizza, con il massimo di € 5.000,00 per anno

assicurativo;

e) i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzio-

ni amministrative) che comunque dovessero grava-

re sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a

qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostru-

zione del fabbricato, in base alle disposizioni vigenti

all’epoca, fino alla concorrenza del 5% dell’inden-

nizzo liquidato a’ termini di polizza, con il massimo

€ 5.000,00 per anno assicurativo.

Art. 8 - Rischi esclusi dall’assicurazioneOltre alle esclusioni previste in relazione alle singole

garanzie facoltative, l’assicurazione non è comunque

operante per i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione

militare, invasione;

b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti

di sabotaggio organizzato salvo che sia stato reso

operante l’art. 5 della presente sezione;

c) causati da esplosione o emanazione di calore o di

radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo

dell’atomo, come pure causati da radiazioni provo-

cate dall’accelerazione artifi ciale di particelle atomi-

che;

d) causati con dolo dell’Assicurato, del Contraente e,

qualora questi non siano persone fi siche, dei rappre-

sentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,

inondazioni ed alluvioni;

f) di smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose

assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i

quali è prestata l’assicurazione;

g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti,

anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per

i quali è prestata l’assicurazione, salvo che sia stato

reso operante l’art. 6 della presente sezione;

h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza

di locazione, di godimento o di reddito commerciale od

industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno

che non riguardi la materialità delle cose assicurate,

salvo quanto previsto all’art.7 della presente sezione;

i) causati da atti di terrorismo salvo che sia stato reso

operante l’art. 5.1 della presente sezione;

I) causati con dolo di terzi salvo che sia stato reso ope-

rante l’art. 5 della presente sezione.

10 di 32 SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Art. 9 - Rischio assicuratoLa Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei

limiti del massimale indicato nella scheda di polizza,

“Parte B” del contratto nonché alle condizioni che se-

guono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente

responsabile, a’ sensi di legge, a titolo di risarcimento

(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente

cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per

danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto acci-

dentale inerente agli eventi previsti nella garanzia base,

nelle garanzie facoltative - se rese operanti - e nelle

estensioni.

L’assicurazione comprende la responsabilità civile che

possa derivare all’Assicurato dalle persone del fatto

delle quali debba rispondere.

Art. 10 - Eventi garantiti - Garanzia base proprietàLa garanzia assicurativa riguarda la responsabilità ci-

vile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi,

compresi i locatari, in relazione alla proprietà del fab-

bricato assicurato ed alla conduzione delle parti comu-

ni - esclusi lo spargimento d’acqua ed il rigurgito di fo-

gna - comprendendo i danni derivanti:

a) dalla proprietà degli spazi adiacenti - esclusi quelli

tenuti a giardino - di pertinenza del fabbricato, com-

presi strade private e cortili;

b) da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti e

dalle coperture in genere;

c) dalla caduta dell’antenna o parabola radiotelerice-

vente centralizzata;

d) da manutenzione ordinaria del fabbricato assicurato;

e) da incendio, esplosione o scoppio del fabbricato assi-

curato, con il limite per sinistro ed anno assicurativo,

relativamente ai danni a cose, del 30% del massima-

le assicurato.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di ri-

valsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge

12.6.1984 n. 222.

Art. 11 - Eventi garantiti - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)(garanzia facoltativa operante solo se assicurata la par-

tita e corrisposto il relativo premio nella scheda di poliz-

za, “Parte B” del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità ci-

vile dell’Assicurato per i danni cagionati ai prestatori di

lavoro suoi dipendenti ed addetti al fabbricato soggetti

all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni:

a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno

1965 n. 1124 e dell’art.13 del D.Lgs.38 del 23/2/2000,

per gli infortuni (escluse le malattie professionali)

sofferti dai dipendenti stessi.

La Società si obbliga a rifondere all’Assicurato le

somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso

nonché gli importi richiesti a titolo di maggior dan-

no dall’infortunato e/o dagli aventi diritto semprechè

sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e

quest’ultima si riferisca a capitalizzazione per postu-

mi invalidanti;

b) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs 81 del

09/04/2008 a titolo di risarcimento di danni non rien-

tranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e

del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli infortuni sofferti

dai dipendenti stessi dai quali sia derivata morte od

una invalidità permanente non inferiore al 5%. Sono

comunque escluse le malattie professionali.

L’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori

di lavoro soggetti all’assicurazione di legge contro gli

infortuni conserva la propria validità anche se l’Assicu-

rato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quan-

to ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle

norme di Legge vigenti in materia.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di ri-

valsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge

12.6.1984 n. 222.

Art. 12 - Franchigia in valore assoluto per il danno biologico

(garanzia facoltativa operante solo se richiamato il co-

dice 709 nella scheda di polizza, “Parte B” del contratto)

A parziale deroga di quanto indicato all’art.11 punto

b) della presente sezione la garanzia assicurativa ri-

guarda i danni cagionati ai prestatori di lavoro dipen-

denti dell’Assicurato ed addetti al fabbricato ai sensi

del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non

rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124

e del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli infortuni dai quali

sia derivata morte od una invalidità permanente. Sono

comunque escluse le malattie professionali.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una

franchigia di € 5.000,00.

Art. 13 - Eventi garantiti - Responsabilità civile per la committenza dei lavori(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relati-

vo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità ci-

vile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi,

escluse le persone addette ai lavori, in relazione alla

committenza di lavori edili:

a) rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs.

81/2008;

b) di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopra-

elevazione, demolizione, potatura od abbattimento di

piante.

Tale estensione di garanzia opera semprechè:

• l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavo-

ri, il coordinatore per la progettazione ed il coordi-

natore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a

quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008;

11 di 32SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

SCELTACOMPLETA

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZIFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

• dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la

morte o lesioni personali gravi o gravissime così

come definite dall’art.583 del Codice Penale.

Art. 14 - Eventi garantiti - Responsabilità civile deri-vante dalla conduzione delle unità immobiliari(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il re-

lativo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del con-

tratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità ci-

vile derivante all’Assicurato e/o ai conduttori delle unità

immobiliari del fabbricato, compresi i componenti il nu-

cleo familiare degli stessi risultanti dal certificato ana-

grafico di “Stato di famiglia”, per danni accidentali ca-

gionati a terzi (esclusi quelli causati dallo spargimento

di acqua), in conseguenza della conduzione delle unità

immobiliari del fabbricato.

La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immo-

biliari costituenti il condominio adibite a civile abita-

zione ed uffici, escluse pertanto quelle adibite ad uso

diverso esistenti nel fabbricato.

Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da

analoga copertura stipulata dal conduttore delle sin-

gole unità immobiliari, la presente assicurazione si

intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte

di risarcimento eventualmente eccedente il massima-

le assicurato dall’altra specifi ca copertura e comunque

nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza,

“Parte B” del contratto.

Art. 15 - Estensioni(sempre operanti)

L’assicurazione comprende i danni derivanti da:

a) interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attivi-

tà industriali, artigianali, commerciali, professionali,

agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri in-

dennizzabili a termini di polizza.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno

scoperto del 20%, con il minimo di € 1.000,00 e fino

alla concorrenza del massimale di € 50.000,00 per

uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicu-

rativo;

b) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo a se-

guito di rottura accidentale di cisterne e relative tu-

bazioni di pertinenza degli impianti di riscaldamento

e/o condizionamento.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno

scoperto del 20%, con il minimo di € 1.000,00 e fino alla

concorrenza del massimale di € 100.000,00 per uno o

più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 16 - Persone non considerate “Terzi”Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i fi gli dell’Assicurato nonché i

componenti il suo nucleo familiare risultanti dal cer-

tifi cato anagrafi co di “Stato di famiglia”;

b) quando l’Assicurato non sia una persona fi sica, il le-

gale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata,

l’amministratore e le persone che si trovino con loro

nei rapporti di cui al punto a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza

con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di

lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pu-

lizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla

conduzione di questi ultimi;

d) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia

una persona fi sica, siano qualifi cabili come controllan-

ti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Co-

dice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 17 - Rischi esclusi dall’assicurazioneL’assicurazione non è operante per i danni:

a) derivanti dall’esercizio, da parte dell’Assicurato o di

terzi, di industrie, commerci, arti o professioni;

b) causati con dolo dell’Assicurato/Contraente o dei

componenti il suo nucleo familiare risultanti dal cer-

tifi cato anagrafi co di “Stato di famiglia”;

c) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dal-

la detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive

o di apparecchi per l’accelerazione di particelle ato-

miche, come pure i danni che, in relazione ai rischi

assicurati, si siano verifi cati in connessione con fe-

nomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con

radiazioni provocate dall’accelerazione artifi ciale di

particelle atomiche;

d) da furto;

e) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia

o detenga a qualsiasi titolo;

f) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

g) da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, qualun-

que ne sia la causa;

h) subiti dalle persone in rapporto di dipendenza, anche

di fatto, con l’Assicurato in occasione di lavoro o ser-

vizio, salvo che sia stato reso operante l’art.11 della

presente sezione;

i) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;

j) derivanti da lavori edili rientranti nel campo di appli-

cazione del D. Lgs. 81/2008, nonché quelli derivanti

da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamen-

to, sopraelevazione, demolizione, potatura od abbat-

timento di piante, salvo che sia stato reso operante

l’art.13 della presente sezione;

k) derivante dalla conduzione delle unità immobiliari

salvo che sia stato reso operante l’art.14 della pre-

sente sezione;

l) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estra-

zione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribu-

zione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti conte-

nenti amianto;

m) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione

di onde e campi elettromagnetici;

n) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e

non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari,

terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimila-

bili a quelli suddetti nonché da incidenti dovuti a or-

digni di guerra;

o) derivanti da prodotti geneticamente modifi cati;

p) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che

potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia

spongiforme (TSE).

12 di 32 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Condizione Particolare: Responsabilità civile dell'am-ministratore del condominio(garanzia operante solo se assicurata la partita e richiama-

to il relativo codice nella scheda di polizza, "Parte B" del

contratto)

La Società si obbliga a tenere indenne l'amministratore

del fabbricato assicurato di quanti questi sia tenuto a

pagare, quale civilmente responsabile di perdite patri-

moniali involontariarmente cagionate a terzi, compreso

il Contraente, nell'esercizio del suo mandato di ammi-

nistratore pro tempore del fabbricato assicurato, svolto

nei termini della legge. L'Assicurazione non vale per

i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o

modifica di assicurazioni private o a ritardi nel paga-

mento dei relativi premi.

L'assicurazione comprende, sino alla concorrenza di

1/3 del massimale previsto per la presente garanzia,

multe, ammende, sanzioni, purchè siano di natura fi-

scale, inflitte al Contraente per errori imputabili all'am-

ministratore stesso.

La Garanzia comprende anche i danni per la distru-

zione, perdita, deterioramento di atti, documenti, titoli

purchè non al portatore, semprechè non causati da fur-

to, rapina, incendio.

La garanzia è prevista sino alla concorrenza del massi-

male previsto in polizza per ciascun periodo assicurativo

indipendentemente dal numero di richieste di risarci-

mento presentate all'Assicurato. Qualora il comporta-

mento colposo si protragga attraverso più atti successivi,

esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata

posta in essere la prima azione od omissione colposa.

La garanzia opera per comportamenti colposi posti in

atto durante il periodo di validità della garanzia purchè

le richieste di risarcimento pervengano alla Società en-

tro 5 anni dalla cessazione del contratto.

• con richiamo del codice 718 il massimale assicurato corrisponde a € 25.000,00;

• con richiamo del codice 719 il massimale assicurato corrisponde a € 50.000,00.

13 di 32SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Art. 18 - Rischio assicuratoLa Società, in conseguenza degli eventi previsti nelle

garanzie di cui ai successivi artt.19, 19.1, 20 e 21 della

presente sezione - se resi operanti - si obbliga:

a) a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massi-

male indicato nella scheda di polizza, “Parte B” del

contratto per la partita “Responsabilità Civile della

proprietà del fabbricato” ed alle condizioni che se-

guono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente

responsabile, a’ sensi di legge, a titolo di risarcimen-

to (capitale, interessi e spese) di danni involontaria-

mente cagionati a terzi per morte, per lesioni perso-

nali e per danneggiamenti a cose;

b) ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate nella

scheda di polizza, “Parte B” del contratto per la par-

tita “Fabbricato” - sezione Incendio ed altri danni ai

beni - ed alle condizioni che seguono, i danni mate-

riali e diretti causati al fabbricato stesso.

Art. 19 - Eventi garantiti - Garanzia base fuoriuscita liquidi(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il re-

lativo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del con-

tratto)

La garanzia assicurativa riguarda sia i danni materiali e

diretti al fabbricato, che la responsabilità civile dell’As-

sicurato, derivanti da spargimento di acqua condotta od

altri liquidi per:

a) rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscal-

damento o condizionamento - esclusi quelli interrati,

canali di gronda e pluviali - di pertinenza del fabbricato.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del

3‰ della somma assicurata per il fabbricato, con un

minimo di € 4.000,00 e un massimo di € 15.000,00

per sinistro e di € 30.000,00 per anno assicurativo;

b) rottura delle condutture di impianti idrici, igienici, di

riscaldamento o condizionamento all’interno del fab-

bricato causata da gelo.

Questa garanzia è prestata:

- fino alla concorrenza del massimale assicurato,

per i danni da responsabilità civile;

- fino alla concorrenza del 3‰ della somma assicu-

rata per il fabbricato, con un minimo di € 2.000,00 e

un massimo di € 3.000,00 per sinistro e di € 8.000,00

per anno assicurativo, per i danni materiali e diretti

subiti dal fabbricato assicurato;

c) rigurgiti di fognature, purché riguardanti impianti di

esclusiva pertinenza del fabbricato.

Questa garanzia è prestata:

- fino alla concorrenza del massimale assicurato per

i danni da responsabilità civile, salvo quanto indica-

to all’art. 22 della presente sezione;

- fino alla concorrenza del 3‰ della somma assicu-

rata per il fabbricato, con un minimo di € 2.000,00 e

un massimo di € 3.000,00 per sinistro e di € 8.000,00

per anno assicurativo, per i danni materiali e diretti

subiti dal fabbricato assicurato;

La garanzia assicurativa è inoltre estesa al rimborso delle:

d) spese di rimpiazzo del combustibile in caso di spar-

gimento a seguito di guasto accidentale degli im-

pianti di riscaldamento o condizionamento al servi-

zio del fabbricato, fino alla concorrenza dell’1% della

somma assicurata per il fabbricato con il massimo di

€ 3.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso

anno assicurativo.

Il pagamento dell’indennizzo, per ciascun evento previ-

sto dal presente art. 19, sarà effettuato con l’applicazio-

ne della franchigia secondo quanto previsto al succes-

sivo art. 25 della presente sezione.

Art. 19.1 - Eventi garantiti - Fuoriuscita di liquidi, Ca-nali di gronda/pluviali, Occlusione condutture(garanzia facoltativa operante solo se richiamato il co-

dice 720 nella scheda di polizza, “Parte B” del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e di-

retti al fabbricato derivanti da:

a) rottura accidentale di canali di gronda e pluviali;

b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici,

di riscaldamento o condizionamento.

L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da acqua

piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlu-

sione o traboccamento di gronde, pluviali o condut-

ture di scarico.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’ap-

plicazione della franchigia secondo quanto previsto al

successivo art. 25 della presente sezione e con il mas-

simo di € 5.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello

stesso anno assicurativo.

Art. 20 - Eventi garantiti - Spese di ricerca e riparazione(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del contratto)La garanzia assicurativa, in caso di danno indennizza-

bile in base alle lettere a) e b) dell’art. 19 della presente

sezione, viene estesa al rimborso delle spese necessa-

riamente sostenute per demolire e ripristinare le parti

murarie del fabbricato assicurato allo scopo di ricerca-

re la rottura degli impianti idrici, igienici, di riscalda-

mento o condizionamento di pertinenza del fabbricato

stesso, nonché per ripristinare o sostituire le conduttu-

re e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura

accidentale. Sono comunque esclusi canali di gronda,

pluviali nonché altri impianti non collocati nei muri o

nei solai.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del

fabbricato non fossero reperibili materiali di rivesti-

mento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli origina-

riamente installati, la Società corrisponderà comunque

un supplemento non superiore al 20% delle spese liqui-

date a termini di polizza, fermi i massimi sottoindicati.

14 di 32 SEZIONE DANNI DA ACQUA ED ALTRI LIQUIDI

SCELTACOMPLETA

SEZIONE DANNI DA ACQUA ED ALTRI LIQUIDIFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’ap-

plicazione della franchigia secondo quanto previsto al

successivo art. 25 della presente sezione e fino alla

concorrenza del 2% della somma assicurata per il fab-

bricato con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e di

€ 9.000,00 per anno assicurativo.

Art. 21 - Eventi garantiti - Responsabilità civile da spargimento d’acqua derivante dalla conduzione del-le unità immobiliari(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relati-

vo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità ci-

vile derivante all’Assicurato e/o ai conduttori delle uni-

tà immobiliari del fabbricato, compresi i componenti

il nucleo familiare degli stessi risultanti dal certificato

anagrafico di “Stato di famiglia”, per danni accidentali

cagionati a terzi derivanti da spargimento d’acqua.

La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immo-

biliari costituenti il condominio adibite a civile abita-

zione ed uffici, escluse pertanto quelle adibite ad uso

diverso esistenti nel fabbricato.

Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da

analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole

unità immobiliari, la presente assicurazione si intende

prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarci-

mento eventualmente eccedente il massimale assicura-

to dall’altra specifi ca copertura e comunque nei limiti dei

massimali indicati nella “Parte B” del contratto.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’ap-

plicazione della franchigia secondo quanto previsto al

successivo art. 25 della presente sezione.

Art. 22 - Limite di indennizzo per danni a cose trovan-tisi in locali interrati o seminterrati e/o adibiti ad atti-vità industriali, artigianali, commerciali, professiona-li, agricole o di serviziPer danni a cose di terzi trovantisi in locali adibiti ad at-

tività industriali, commerciali, artigianali, professionali,

agricole, e/o di servizi, nonché per quelle trovantisi in

locali interrati e/o seminterrati, la Società risponde fi no

alla concorrenza del massimale di € 100.000,00 con il

limite di € 5.000,00 per singolo oggetto.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’ap-

plicazione della franchigia secondo quanto previsto al

successivo art. 25 della presente sezione.

Art. 23 - Persone non considerate “Terzi”Relativamente alle garanzie di cui agli artt.18 punto a) e

21 della presente sezione non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i fi gli dell’Assicurato nonché i

componenti il suo nucleo familiare risultanti dal cer-

tifi cato anagrafi co di “Stato di famiglia”;

b) quando l’Assicurato non sia una persona fi sica, il le-

gale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata,

l’amministratore e le persone che si trovino con loro

nei rapporti di cui al precedente punto a).

Art. 24 - Rischi esclusi dall’assicurazioneL’assicurazione non è operante per i danni causati:

a) da usura, difetto di materiali;

b) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

c) da infi ltrazioni di acqua piovana e disgelo non conse-

guenti a rotture di condutture, salvo quanto indicato

dall’art. 19.1 della presente sezione,se reso operante;

d) da traboccamenti e rigurgiti della rete fognaria non

di esclusiva pertinenza del fabbricato;

e) da spargimento d’acqua per rottura da gelo di con-

dutture installate all’esterno delle opere edili costi-

tuenti l’intero immobile, anche se interrate;

f) da gelo in locali sprovvisti d’impianto di riscaldamen-

to oppure con impianto non in funzione da oltre 48

ore consecutive prima del sinistro;

g) con dolo dell’Assicurato/Contraente o dei componen-

ti il suo nucleo familiare risultanti dal certifi cato ana-

grafi co di “Stato di famiglia”.

Inoltre la garanzia non si estende al rimborso:

h) delle spese sostenute per ricercare la rottura e per ri-

parare o sostituire impianti o parti di essi, salvo che sia

stato reso operante l’art. 20 della presente sezione.

Art. 25 - FranchigieResta convenuto che il pagamento dell’indennizzo li-

quidato a’ termini di polizza, per ogni sinistro relativo

a ciascun evento della presente sezione, sarà effettua-

to con detrazione di una delle sottoriportate franchigie

oggetto di specifi co richiamo con relativo codice nella

“Parte B” del contratto:

a) cod. 712 - franchigia di € 150,00 ed in caso di attiva-

zione anche dell’evento di cui all’art. 20 della presen-

te sezione di € 250,00 complessive;

b) cod. 713 - franchigia di € 250,00 ed in caso di attiva-

zione anche dell’evento di cui all’art. 20 della presen-

te sezione di € 400,00 complessive;

c) cod. 714 - franchigia di € 500,00 ed in caso di attiva-

zione anche dell’evento di cui all’art. 20 della presen-

te sezione di € 750,00 complessive.

15 di 32SEZIONE DANNI DA ACQUA ED ALTRI LIQUIDI

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Art. 26 - Rischio assicuratoLa Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concor-

renza della somma indicata nella scheda di polizza,

“Parte B” del contratto nonché alle condizioni che se-

guono, i danni materiali e diretti alle lastre di cristallo,

mezzo cristallo, vetro, compresi gli specchi, pertinenti le

parti comuni del fabbricato, causati dagli eventi garantiti.

L’assicurazione è prestata a “Primo rischio assoluto”

con una franchigia di € 150,00 ed un massimo inden-

nizzo per singola lastra di € 1.000,00 per sinistro.

Art. 27 - Eventi garantitiLa garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e di-

retti causati da:

a) rottura accidentale determinata da fatto involontario

dell’Assicurato o di terzi;

b) rotture avvenute in occasione di furto o di tentato furto;

c) rotture causate da grandine, vento e quanto da esso tra-

sportato ed abbattuto, nonché da sovraccarico di neve;

d) rotture avvenute in occasione di scioperi, sommosse,

tumulti popolari ed atti vandalici.

Art. 28 - Rischi esclusi dall’assicurazioneL’assicurazione non è operante per i danni causati da:

a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, in-

vasione, terrorismo, sabotaggio;

b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni

provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo,

come pure causati da radiazioni provocate dall’acce-

lerazione artifi ciale di particelle atomiche;

c) atti dolosi dell’Assicurato o del Contraente;

d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazio-

ni;

nonché per i danni:

e) verifi catisi in occasione dell’esecuzione di riparazioni

e/o lavori in genere al fabbricato, da crollo del fabbri-

cato o distacco di parti di esso;

f) di scheggiatura o rigatura.

16 di 32 SEZIONE LASTRE

SCELTACOMPLETA

SEZIONE LASTREFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Art. 29 - Rischio assicuratoAvvalendosi di ARAG Assicurazioni S.p.A. in seguito de-

nominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi

direttamente per la gestione dei sinistri, la Società si

obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della

somma indicata nella “Parte B” del contratto nonché

alle condizioni che seguono, l’onere delle spese per

l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che pe-

nale, che si rendano necessarie per la tutela dei diritti

degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai

rischi garantiti previsti nella garanzia base.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa la Società

si riserva la facoltà di avvalersi di altro partner, dandone

tempestivo avviso al Contraente.

Sono in garanzia esclusivamente le spese:

a) per l’intervento di un legale;

b) per l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio;

c) per l’intervento di un consulente tecnico di parte;

d) di giustizia, in caso di condanne penali;

e) conseguenti ad una transazione autorizzata dalla So-

cietà o da ARAG;

f) liquidate alla controparte in caso di soccombenza;

g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e di-

namiche dei sinistri;

h) di indagini per la ricerca di prove a difesa;

i) per la redazione di denunce, querele, istanze all’Au-

torità Giudiziaria;

nonché:

l) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

(legge 23/12/99 n° 488 - art. 9 - D.L. 11/03/02 n° 28)

se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccom-

benza di quest’ultima.

Art. 30 - Persone assicurateL’assicurazione è operante per il Condominio nella per-

sona dell’amministratore o legale rappresentante, non-

ché per gli eventi di cui alle lettere A) e B) del successi-

vo art.31 della presente sezione anche per i dipendenti

del Condominio stesso.

In caso di vertenza tra il Condominio ed altri sogget-

ti assicurati con la presente polizza, l’assicurazione è

prestata solo a favore del Condominio.

Art. 31 - Decorrenza della garanziaLa garanzia è prestata per le controversie determinate

da fatti verifi catisi nel periodo di validità della garanzia

e precisamente:

a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell’assicurazione

per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i

procedimenti penali;

b) dopo 90 giorni dall’effetto dell’assicurazione per gli

altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si inten-

dono avvenuti nel momento iniziale della violazione del-

la norma o dell’inadempimento.

La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti

da fatti, accordi, contratti che, al momento dell’effetto

della polizza, fossero stati già disdetti o la cui rescissio-

ne, risoluzione o modifi cazione fossero già state chieste

da una delle parti.

Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attra-

verso più atti successivi, il sinistro stesso si considera

avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il

primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi

per oggetto domande identiche o connesse, si consi-

derano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di im-

putazioni a carico di più persone assicurate e dovute al

medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 32 - Operatività della garanziaL’assicurazione vale per le controversie determinate da

fatti verifi catisi nel territorio dell’Unione Europea, com-

presa la Svizzera, ad eccezione delle eventuali vertenze

di natura contrattuale, per le quali la garanzia è presta-

ta per i sinistri insorti e processualmente trattati nella

Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Re-

pubblica di San Marino.

Art. 33 - EsclusioniL’assicurazione non è operante per:

a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

b) gli oneri fi scali (bollatura documenti, spese di regi-

strazione atti);

c) le spese relative a controversie derivanti da fatti do-

losi delle persone assicurate;

d) le spese relative a controversie di diritto amministra-

tivo, fi scale e tributario;

e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida

di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;

f) le operazioni di trasformazione e/o ristrutturazione

comportante ampliamento di volume del Condominio;

g) le controversie inerenti all’art. 28 dello Statuto dei la-

voratori;

h) le controversie tra più soggetti assicurati con la pre-

sente polizza, salvo quanto previsto all’art. 31 della

presente sezione;

i) le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o

impiego di sostanze radioattive, da contaminazione,

da inquinamento di acque, terreni e colture;

j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previ-

denza;

k) le controversie con la Società.

Art. 34 - Spese di arbitrato(sempre operante)

Qualora la soluzione della controversia, che rientri in

garanzia, per accordo scritto delle Parti sia stata de-

mandata ad uno o più arbitri, la Società rimborserà

all’Assicurato le somme eventualmente rimaste a suo

17 di 32SEZIONE TUTELA LEGALE

SCELTACOMPLETA

SEZIONE TUTELA LEGALEFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

carico con il massimo di € 1.600,00 per ciascuno arbi-

trato.

Art. 35 - Garanzie prestateLa garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti del

Condominio assicurato per:

A) controversie per danni extracontrattuali subiti per

fatto illecito di altri soggetti;

B) difesa penale per delitto colposo o contravvenzione

cui sia sottoposto l’amministratore;

C) controversie nascenti da pretese inadempienze con-

trattuali, proprie o di controparte, per le quali il va-

lore in lite non sia inferiore a € 1.000,00 che siano

relative a:

a) contratti individuali di lavoro con i dipendenti del

Condominio;

b) fornitura di beni o prestazioni di servizi commis-

sionate e/o ricevute dal Condominio;

c) vertenze derivanti da lavori di manutenzione ordina-

ria e straordinaria senza ampliamento dei volumi;

d) recupero delle quote condominiali;

e) vertenze con condòmini o conduttori per l’inosser-

vanza di norme di legge o del regolamento condo-

miniale.

18 di 32 SEZIONE TUTELA LEGALE

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rischio assicuratoLa Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle

somme indicate nella scheda di polizza “Parte B” del

contratto nonché alle condizioni che seguono, i danni

materiali e diretti causati al fabbricato assicurato dagli

eventi previsti nella garanzia base, nelle garanzie facol-

tative - se rese operanti - e nelle estensioni, anche se

determinati da colpa grave dell’Assicurato/Contraente

e/o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve

rispondere a norma di legge.

Art. 2 - Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttiveL’assicurazione è prestata in base alla condizione che

l’intero immobile ove è ubicato il fabbricato assicurato

sia:

a) adibito, per almeno il 65% della superficie comples-

siva dei piani coperti, ad abitazioni civili, uffici e studi

professionali e nella restante porzione non esista-

no cinematografi, teatri, industrie, grandi empori,

supermercati (per grandi empori o supermercati si

intendono unità di vendita al dettaglio di superficie

superiore a 1000 mq.).

Qualora nella “Parte B” del contratto sia richiamato

il codice 3 è tollerata nella restante porzione del 35%

del fabbricato, l’esistenza di cinematografi, teatri, in-

dustrie, grandi empori, supermercati.

Sono in ogni caso escluse discoteche e/o locali not-

turni;

b) costruito con strutture portanti verticali, pareti ester-

ne e copertura del tetto in materiali incombustibili

per almeno il 75% delle rispettive superfici; sono

tollerati solai e strutture portanti del tetto comun-

que costruiti; sono tollerate inoltre caratteristiche

costruttive diverse per le dipendenze in corpi sepa-

rati la cui area coperta non superi il 15% dell’area

coperta dell’intero fabbricato.

Art. 3 - Eventi garantiti - Garanzia base

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e di-

retti derivanti da:

a) incendio;

b) fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;

c) esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi,

ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicu-

rato siano presenti nel fabbricato;

d) implosione;

e) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali,

loro parti o cose da essi trasportate;

f) onda sonica determinata dal superamento del muro

del suono da parte di aeromobili;

g) guasti arrecati al fabbricato assicurato allo scopo di

impedire od arrestare il sinistro;

h) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione

o distribuzione di energia elettrica, termica od idrau-

lica, mancato od anormale funzionamento di appa-

recchiature elettriche o di impianti di riscaldamento

o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi,

purché conseguenti agli eventi indennizzabili a’ ter-

mini della presente sezione che abbiano colpito il

fabbricato oppure cose poste nell’ambito di 20 metri

dallo stesso;

i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed

accidentale agli impianti per la produzione di calore

facenti parte del fabbricato assicurato, purché detti

impianti siano collegati mediante adeguate condut-

ture ad appropriati camini;

j) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenen-

ti o in uso all’Assicurato o al Contraente, purchè in

transito su pubblica via, strada privata ad uso pubbli-

co o corsi d’acqua;

k) furto e guasti di fissi ed infissi causati dai ladri in

occasione di furto o tentato furto con il massimo di

€ 1.100,00 per sinistro e di € 3.000,00 per anno assi-

curativo;

l) caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e si-

mili, compresi i danneggiamenti agli impianti;

m) caduta di antenna o parabola radiotelericevente cen-

tralizzata, compresi i danni alla stessa;

n) correnti, scariche od altri fenomeni elettrici anche se

conseguenti a fulmine. Sono tuttavia esclusi i danni:

• alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici,

ai generatori di corrente;

• causati da difetti di materiale e di costruzione o do-

vuti ad usura o manomissione.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una

franchigia di € 150,00. L’assicurazione è prestata fino

alla concorrenza di € 2.500,00.

Art. 4 - Eventi garantiti - Fenomeni atmosferici(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il re-

lativo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del con-

tratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e di-

retti derivanti da:

A) trombe d’aria, uragani, grandine, tempesta, vento e

cose da essi trasportate o fatte crollare.

Sono compresi, fino alla concorrenza del 3% della

somma assicurata per il fabbricato con il massimo

di € 30.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello

stesso anno assicurativo, i danni a:

• installazioni esterne quali cancelli, pannelli solari,

muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi

per natura e destinazione;

• tende frangisole esterne installate su strutture

fisse, verande, tettoie e porticati aperti da uno o

più lati;

• lastre in cemento amianto o fibrocemento e manu-

fatti in materia plastica per effetto della grandine.

Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono

19 di 32

SCELTAGLOBALE

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENIFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

esclusi i danni subiti da enti ed installazioni collocati

all’aperto od all’esterno del fabbricato.

I danni da bagnamento verifi catisi all’interno del fab-

bricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di

rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pa-

reti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui

sopra, ad eccezione di quelli causati da occlusione

di gronde e pluviali determinati esclusivamente da

grandine.

Sono tuttavia esclusi, anche se questi eventi fossero

conseguenti ai fenomeni atmosferici di cui sopra, i

danni causati da:

a) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo il

caso sopra considerato di occlusione di gronde e

pluviali determinati esclusivamente da grandine;

b) acque di ruscellamento o accumulo esterno di ac-

qua;

c) fuoriuscita di corsi o specchi d’acqua dalle usuali

sponde;

d) mareggiate e penetrazione d’acqua marina;

e) cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;

f) valanghe, slavine, gelo e neve.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno

scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00;

B) sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, che

ne provochi il crollo totale o parziale (a condizione

che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme re-

lative ai sovraccarichi di neve), compreso inoltre va-

langhe, caduta di sassi e slavine.

Sono tuttavia esclusi i danni:

a) causati da gelo ancorchè conseguente ad evento

coperto dalla presente estensione di garanzia;

b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifaci-

mento, alle pensiline, alle tende frangisole ester-

ne, alle tettoie ed ai box non totalmente in mura-

tura.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno

scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00.

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del

50% della somma assicurata per il fabbricato, per uno

o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 5 - Eventi garantiti - Atti vandalici e dolosi(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il re-

lativo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del con-

tratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e di-

retti derivanti da atti vandalici e dolosi, sabotaggio, anche

se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommos-

se, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio.

La garanzia è estesa ai danni avvenuti nel corso di

occupazione non militare del fabbricato; se la durata

dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicura-

zione è limitata ai danni di incendio, fulmine, esplosione

o scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di ae-

romobili, loro parti o cose da essi trasportate.

Sono tuttavia esclusi i danni:

a) di deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni;

b) di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropria-

zione indebita, truffa, smarrimento, malversazione,

concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi

genere;

c) verifi catisi nel corso di confi sca, sequestro, requisi-

zione delle cose assicurate per ordine di qualunque

Autorità di diritto o di fatto;

d) causati da atti di terrorismo.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno

scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00.

Art. 5.1 - Eventi garantiti - Atti di terrorismo(garanzia facoltativa operante solo se richiamato il co-

dice 232 nella scheda di polizza, “Parte B” del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e di-

retti derivanti da atti di terrorismo.

Sono tuttavia esclusi i danni:

a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologi-

che e/o nucleari;

b) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità,

gas, acqua e comunicazioni.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno

scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00.

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del

50% della somma assicurata per il fabbricato per uno o

più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 6 - Eventi garantiti - Danni elettrici ed elettronici ad impianti(garanzia facoltativa operante solo se assicurata la par-

tita e corrisposto il relativo premio nella scheda di poliz-

za, “Parte B” del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e di-

retti derivanti al fabbricato da correnti, scariche od altri

fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine.

Sono tuttavia esclusi i danni:

a) alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai

generatori di corrente;

b) causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti

ad usura o manomissione;

La garanzia è prestata in eccedenza a quanto previsto

all’art. 3 n) - Garanzia base - della presente sezione,

fermo restando la franchigia ivi prevista.

La presente garanzia è prestata a “Primo rischio as-

soluto”.

Art. 7 - Estensioni(sempre operanti)

Sono altresì indennizzabili, anche in eccedenza alla

somma assicurata, in quanto conseguenti agli eventi

assicurati:

a) le spese per demolire, sgomberare, smaltire al più

vicino scarico i residui del sinistro e per la rimozione

ed il ricollocamento del contenuto fino alla concor-

renza del 20% dell’indennizzo liquidato a termini di

polizza, con il massimo di € 55.000,00;

b) la perdita del canone di locazione o mancato godi-

mento del fabbricato assicurato, locato od abitato

dall’Assicurato proprietario, per il periodo stretta-

mente necessario al ripristino dello stesso, con il li-

mite di 360 giorni e fino alla concorrenza del 10% del

valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad

20 di 32 SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

ogni singola unità immobiliare.

Sono comunque esclusi i danni causati da ritardi nel

ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a

cause eccezionali;

c) le spese e gli onorari del Perito che l’Assicurato

avrà scelto e nominato conformemente al disposto

dell’art.15 punto b) delle norme per la liquidazione

dei sinistri, nonché la quota parte di spese ed onora-

ri a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito,

il tutto fino alla concorrenza del 10% dell’indenniz-

zo liquidato a termini di polizza, con il massimo di

€ 3.000,00;

d) le spese di riprogettazione del fabbricato fino alla

concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato a ter-

mini di polizza, con il massimo di € 5.500,00;

e) i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzio-

ni amministrative) che comunque dovessero grava-

re sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a

qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostru-

zione del fabbricato, in base alle disposizioni vigenti

all’epoca, fino alla concorrenza del 5% dell’inden-

nizzo liquidato a’ termini di polizza, con il massimo

€ 5.500,00.

Art. 8 - Rischi esclusi dall’assicurazioneOltre alle esclusioni previste in relazione alle singole

garanzie facoltative, l’assicurazione non è comunque

operante per i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione

militare, invasione;

b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti

di sabotaggio organizzato salvo che sia stato reso

operante l’art. 5 della presente sezione;

c) causati da esplosione o emanazione di calore o di

radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo

dell’atomo, come pure causati da radiazioni provo-

cate dall’accelerazione artifi ciale di particelle atomi-

che;

d) causati con dolo dell’Assicurato, del Contraente e,

qualora questi non siano persone fi siche, dei rappre-

sentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,

inondazioni ed alluvioni;

f) di smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose

assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i

quali è prestata l’assicurazione;

g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti,

anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i

quali è prestata l’assicurazione, salvo quanto indica-

to nell’art.3 punto n) della presente sezione e che sia

stato reso operante l’art. 6 della presente sezione;

h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancan-

za di locazione, di godimento o di reddito commer-

ciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi

danno che non riguardi la materialità delle cose assi-

curate, salvo quanto previsto all’art. 7 della presente

sezione;

i) causati da atti di terrorismo salvo che sia stato reso

operante l’art. 5.1 della presente sezione.

21 di 32SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Art. 9 - Rischio assicuratoLa Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei

limiti del massimale indicato nella scheda di polizza,

“Parte B” del contratto nonché alle condizioni che se-

guono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente

responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento

(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente

cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per

danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto acci-

dentale inerente agli eventi previsti nella garanzia base,

nelle garanzie facoltative - se rese operanti - e nelle

estensioni.

L’assicurazione comprende la responsabilità civile che

possa derivare all’Assicurato dalle persone del fatto

delle quali debba rispondere.

Art. 10 - Eventi garantiti - Garanzia base proprietàLa garanzia assicurativa riguarda la responsabilità ci-

vile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi,

compresi i locatari, in relazione alla proprietà del fab-

bricato assicurato ed alla conduzione delle parti comuni

- esclusi lo spargimento d’acqua ed il rigurgito di fogna

-, comprendendo i danni derivanti:

a) dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del

fabbricato, anche tenuti a giardino compresi alberi,

strade private, cortili, nonché piscine, campi ed at-

trezzature sportive e da gioco;

b) da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti e

dalle coperture in genere;

c) dalla caduta dell’antenna o parabola radiotelerice-

vente centralizzata;

d) da manutenzione ordinaria del fabbricato assicurato;

e) da incendio, esplosione o scoppio del fabbricato assi-

curato.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di ri-

valsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge

12.6.1984 n. 222.

Art. 11 - Eventi garantiti - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)(garanzia facoltativa operante solo se assicurata la par-

tita e corrisposto il relativo premio nella scheda di poliz-

za, “Parte B” del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità ci-

vile dell’Assicurato per i danni cagionati ai prestatori di

lavoro suoi dipendenti ed addetti al fabbricato soggetti

all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni:

a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno

1965 n. 1124 e dell’art.13 del D.Lgs.38 del 23/2/2000,

per gli infortuni (escluse le malattie professionali)

sofferti dai dipendenti stessi.

La Società si obbliga a rifondere all’Assicurato le

somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso

nonché gli importi richiesti a titolo di maggior dan-

no dall’infortunato e/o dagli aventi diritto semprechè

sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e

quest’ultima si riferisca a capitalizzazione per postu-

mi invalidanti;

b) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs 81 del

09/04/2008 a titolo di risarcimento di danni non rien-

tranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e

del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli infortuni sofferti

dai dipendenti stessi dai quali sia derivata morte od

una invalidità permanente non inferiore al 5%. Sono

comunque escluse le malattie professionali.

L’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori

di lavoro soggetti all’assicurazione di legge contro gli

infortuni conserva la propria validità anche se l’Assicu-

rato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quan-

to ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle

norme di Legge vigenti in materia.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di

rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della

Legge 12.6.1984 n. 222.

Art. 12 - Franchigia in valore assoluto per il danno biologico(garanzia facoltativa operante solo se richiamato il co-

dice 709 nella scheda di polizza, “Parte B” del contratto)

A parziale deroga di quanto indicato all’art.11 punto

b) della presente sezione la garanzia assicurativa ri-

guarda i danni cagionati ai prestatori di lavoro dipen-

denti dell’Assicurato ed addetti al fabbricato ai sensi

del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non

rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124

e del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli infortuni dai quali

sia derivata morte od una invalidità permanente. Sono

comunque escluse le malattie professionali.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una

franchigia di € 2.500,00.

Art. 13 - Eventi garantiti - Responsabilità civile per la committenza dei lavori(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il re-

lativo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del con-

tratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civi-

le derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi in

relazione alla committenza di lavori edili:

a) rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs.

81/2008;

b) di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopra-

elevazione, demolizione, potatura od abbattimento di

piante.

Tale estensione di garanzia opera semprechè:

• l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavo-

ri, il coordinatore per la progettazione ed il coordi-

natore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a

quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008;

• dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la

22 di 32 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

SCELTAGLOBALE

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZIFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

morte o lesioni personali gravi o gravissime così

come definite dall’art.583 del Codice Penale.

Art. 14 - Eventi garantiti - Responsabilità derivante dalla conduzione delle unità immobiliari(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il re-

lativo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del con-

tratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità ci-

vile derivante all’Assicurato e/o ai conduttori delle unità

immobiliari del fabbricato, compresi i componenti il nu-

cleo familiare degli stessi risultanti dal certificato ana-

grafico di “Stato di famiglia”, per danni accidentali ca-

gionati a terzi (esclusi quelli causati dallo spargimento

di acqua), in conseguenza della conduzione delle unità

immobiliari del fabbricato e dello svolgimento nelle

medesime e nelle parti comuni delle normali attività

della vita privata.

La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immo-

biliari costituenti il condominio adibite a civile abita-

zione ed uffici, escluse pertanto quelle adibite ad uso

diverso esistenti nel fabbricato.

Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da

analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole

unità immobiliari, la presente assicurazione si intende

prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarci-

mento eventualmente eccedente il massimale assicura-

to dall’altra specifi ca copertura e comunque nei limiti dei

massimali indicati nella “Parte B” del contratto.

Art. 15 - Estensioni(sempre operanti)

L’assicurazione comprende i danni derivanti da:

a) interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attivi-

tà industriali, artigianali, commerciali, professionali,

agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri in-

dennizzabili a termini di polizza. Il pagamento dell’in-

dennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%,

con il minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza del

massimale di € 150.000,00 per uno o più sinistri av-

venuti nello stesso anno assicurativo;

b) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo a se-

guito di rottura accidentale di cisterne e relative tu-

bazioni di pertinenza degli impianti di riscaldamento

e/o condizionamento.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno

scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00 e fino alla

concorrenza del massimale di € 200.000,00 per uno

o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 16 - Persone non considerate “Terzi”Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i fi gli dell’Assicurato nonché i

componenti il suo nucleo familiare risultanti dal cer-

tifi cato anagrafi co di “Stato di famiglia”;

b) quando l’Assicurato non sia una persona fi sica, il le-

gale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata,

l’amministratore e le persone che si trovino con loro

nei rapporti di cui al punto a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza

con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di

lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pu-

lizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla

conduzione di questi ultimi;

d) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia

una persona fi sica, siano qualifi cabili come control-

lanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359

del Codice Civile, nonché gli amministratori delle

medesime.

Art. 17 - Rischi esclusi dall’assicurazioneL’assicurazione non è operante per i danni:

a) derivanti dall’esercizio, da parte dell’Assicurato o di

terzi, di industrie, commerci, arti o professioni;

b) causati con dolo dell’Assicurato/Contraente o dei

componenti il suo nucleo familiare risultanti dal cer-

tifi cato anagrafi co di “Stato di famiglia”;

c) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dal-

la detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive

o di apparecchi per l’accelerazione di particelle ato-

miche, come pure i danni che, in relazione ai rischi

assicurati, si siano verifi cati in connessione con fe-

nomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con

radiazioni provocate dall’accelerazione artifi ciale di

particelle atomiche;

d) da furto;

e) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custo-

dia o detenga a qualsiasi titolo; si intendono inclusi

i danni ai veicoli all’interno delle aree di pertinenza

del fabbricato assicurato. Al risarcimento si farà luo-

go previa detrazione di una franchigia di € 150,00,

per ciascun veicolo e con il limite di risarcimento di

€ 50.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stes-

so anno assicurativo;

f) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

g) da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, qualun-

que ne sia la causa;

h) subiti dalle persone in rapporto di dipendenza, anche

di fatto, con l’Assicurato in occasione di lavoro o ser-

vizio, salvo che sia stato reso operante l’art.11 della

presente sezione;

i) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;

j) derivanti da lavori edili rientranti nel campo di appli-

cazione del D.Lgs. 81/2008, nonché quelli derivanti

da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamen-

to, sopraelevazione, demolizione, potatura od abbat-

timento di piante, salvo che sia stato reso operante

l’art.13 della presente sezione;

k) derivante dalla conduzione delle unità immobiliari

salvo che sia stato reso operante l’art.14 della pre-

sente sezione;

l) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estra-

zione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribu-

zione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti conte-

nenti amianto;

m) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione

di onde e campi elettromagnetici;

n) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e

non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari,

terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimila-

23 di 32SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

bili a quelli suddetti nonché da incidenti dovuti a or-

digni di guerra;

o) derivanti da prodotti geneticamente modifi cati;

p) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che

potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia

spongiforme (TSE).

Condizione Particolare: Responsabilità civile dell'am-ministratore del condominio(garanzia operante solo se assicurata la partita e richiama-

to il relativo codice nella scheda di polizza, "Parte B" del

contratto)

La Società si obbliga a tenere indenne l'amministratore

del fabbricato assicurato di quanti questi sia tenuto a

pagare, quale civilmente responsabile di perdite patri-

moniali involontariarmente cagionate a terzi, compreso

il Contraente, nell'esercizio del suo mandato di ammi-

nistratore pro tempore del fabbricato assicurato, svolto

nei termini della legge. L'Assicurazione non vale per

i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o

modifica di assicurazioni private o a ritardi nel paga-

mento dei relativi premi.

L'assicurazione comprende, sino alla concorrenza di

1/3 del massimale previsto per la presente garanzia,

multe, ammende, sanzioni, purchè siano di natura fi-

scale, inflitte al Contraente per errori imputabili all'am-

ministratore stesso.

La Garanzia comprende anche i danni per la distru-

zione, perdita, deterioramento di atti, documenti, titoli

purchè non al portatore, semprechè non causati da fur-

to, rapina, incendio.

La garanzia è prevista sino alla concorrenza del massi-

male previsto in polizza per ciascun periodo assicurativo

indipendentemente dal numero di richieste di risarci-

mento presentate all'Assicurato. Qualora il comporta-

mento colposo si protragga attraverso più atti successivi,

esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata

posta in essere la prima azione od omissione colposa.

La garanzia opera per comportamenti colposi posti in

atto durante il periodo di validità della garanzia purchè

le richieste di risarcimento pervengano alla Società en-

tro 5 anni dalla cessazione del contratto.

• con richiamo del codice 718 il massimale assicurato corrisponde a € 25.000,00;

• con richiamo del codice 719 il massimale assicurato corrisponde a € 50.000,00.

24 di 32 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Art. 18 - Rischio assicuratoLa Società, in conseguenza degli eventi previsti nelle

garanzie di cui ai successivi artt.19, 19.1, 20 e 21 della

presente sezione - se resi operanti - si obbliga:

a) a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massi-

male indicato nella scheda di polizza, “Parte B” del

contratto per la partita “Responsabilità Civile della

proprietà del fabbricato” ed alle condizioni che se-

guono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente

responsabile, a’ sensi di legge, a titolo di risarcimen-

to (capitale, interessi e spese) di danni involontaria-

mente cagionati a terzi per morte, per lesioni perso-

nali e per danneggiamenti a cose;

b) ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate nella

scheda di polizza, “Parte B” del contratto per la par-

tita “Fabbricato” - Sezione Incendio ed Altri Danni ai

Beni - ed alle condizioni che seguono, i danni mate-

riali e diretti causati al fabbricato stesso.

Art. 19 - Eventi garantiti - Garanzia base fuoriuscita liquidi(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il re-

lativo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del con-

tratto)

La garanzia assicurativa riguarda sia i danni materiali e

diretti al fabbricato, che la responsabilità civile dell’As-

sicurato, derivanti da spargimento di acqua condotta od

altri liquidi per:

a) rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di ri-

scaldamento o condizionamento - compresi canali

di gronda e pluviali - di pertinenza del fabbricato,

esclusi quelli interrati;

b) rottura delle condutture di impianti idrici, igienici,

di riscaldamento o condizionamento all’interno del

fabbricato causata da gelo, fino alla concorrenza del

massimale per i danni da responsabilità civile e fino

alla concorrenza dell’1% della somma assicurata per

il fabbricato con il massimo di € 3.000,00 per sinistro

e di € 10.000,00 per anno assicurativo, per i danni

materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato;

c) rigurgiti di fognature, purché riguardanti impian-

ti di esclusiva pertinenza del fabbricato, fino alla

concorrenza del massimale per i danni da respon-

sabilità civile e fino alla concorrenza dell’1% della

somma assicurata per il fabbricato con il massimo

di € 3.000,00 per sinistro e di € 10.000,00 per anno

assicurativo, per i danni materiali e diretti subiti dal

fabbricato assicurato.

La garanzia assicurativa è inoltre estesa al rimborso delle:

d) spese di rimpiazzo del combustibile in caso di spar-

gimento a seguito di guasto accidentale degli im-

pianti di riscaldamento o condizionamento al servi-

zio del fabbricato, fino alla concorrenza dell’1% della

somma assicurata per il fabbricato con il massimo di

€ 5.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso

anno assicurativo.

Il pagamento dell’indennizzo, per ciascun evento previ-

sto dal presente art. 19, sarà effettuato con l’applicazio-

ne della franchigia secondo quanto previsto al succes-

sivo art. 25 della presente sezione.

Art. 19.1 - Eventi garantiti - Fuoriuscita di liquidi, Ac-qua piovana, Occlusione condutture(garanzia facoltativa operante solo se richiamato il co-

dice 720 nella scheda di polizza, “Parte B” del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e di-

retti al fabbricato derivanti da:

a) acqua piovana e disgelo in quanto l’acqua sia pene-

trata dal tetto e abbia determinato un danno al fab-

bricato assicurato;

b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici,

di riscaldamento o condizionamento.

L’assicurazione (non operante se l’occlusione è de-

terminata esclusivamente da grandine ed è operante

la garanzia Fenomeni Atmosferici all’art. 4 della se-

zione Incendio ed altri danni ai beni) è estesa ai dan-

ni derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato

in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde,

pluviali o condutture di scarico.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’ap-

plicazione della franchigia secondo quanto previsto al

successivo art. 25 della presente sezione e con il mas-

simo di € 10.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello

stesso anno assicurativo.

Art. 20 - Eventi garantiti - Spese di ricerca e riparazione(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relati-

vo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del contratto)

La garanzia assicurativa, in caso di danno indennizza-

bile in base alle lettere a) e b) dell’art. 19 della presente

sezione, viene estesa al rimborso delle spese sostenute

per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbri-

cato assicurato allo scopo di ricercare la rottura degli

impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condiziona-

mento - compresi canali di gronda e pluviali - di perti-

nenza del fabbricato stesso, nonché per ripristinare o

sostituire le condutture e relativi raccordi nei quali ha

avuto origine la rottura accidentale.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del

fabbricato non fossero reperibili materiali di rivesti-

mento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli origina-

riamente installati, la Società corrisponderà comunque

un supplemento non superiore al 20% delle spese liqui-

date a termini di polizza, fermi i massimi sottoindicati.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’ap-

plicazione della franchigia secondo quanto previsto al

successivo art. 25 della presente sezione e fino alla

concorrenza del 2% della somma assicurata per il fab-

bricato con il massimo di € 7.500,00 per sinistro e di

€ 10.500,00 per anno assicurativo.

25 di 32SEZIONE DANNI DA ACQUA ED ALTRI LIQUIDI

SCELTAGLOBALE

SEZIONE DANNI DA ACQUA ED ALTRI LIQUIDIFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

La garanzia assicurativa è inoltre estesa al rimborso del-

le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di

dispersione di gas, accertata dall’azienda di distribuzione

e comportante il blocco dell’erogazione, relativa agli im-

pianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicu-

rato e posti al servizio dello stesso, nonché quelle soste-

nute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e

relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione,

comprese quelle strettamente connesse e necessarie

per demolire e ripristinare parti del fabbricato.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’appli-

cazione della franchigia secondo quanto previsto al suc-

cessivo art. 25 della presente sezione e fino alla concor-

renza di € 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 21 - Eventi garantiti - Responsabilità civile da spargimento d’acqua derivante dalla conduzione del-le unità immobiliari(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il re-

lativo premio nella scheda di polizza, “Parte B” del con-

tratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità ci-

vile derivante all’Assicurato e/o ai conduttori delle uni-

tà immobiliari del fabbricato, compresi i componenti

il nucleo familiare degli stessi risultanti dal certificato

anagrafico di “Stato di famiglia”, per danni accidentali

cagionati a terzi derivanti da spargimento d’acqua.

La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immo-

biliari costituenti il condominio adibite a civile abita-

zione ed uffici, escluse pertanto quelle adibite ad uso

diverso esistenti nel fabbricato.

Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da

analoga copertura stipulata dal conduttore delle sin-

gole unità immobiliari, la presente assicurazione si

intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte

di risarcimento eventualmente eccedente il massima-

le assicurato dall’altra specifi ca copertura e comunque

nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza,

“Parte B” del contratto.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’ap-

plicazione della franchigia secondo quanto previsto al

successivo art. 25 della presente sezione.

Art. 22 - Limiti di indennizzo per danni a cose trovanti-si in locali interrati o seminterrati e/o adibiti ad attivi-tà industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di serviziPer danni a cose di terzi trovantisi in locali adibiti ad at-

tività industriali, commerciali, artigianali, professionali,

agricole, e/o di servizi, nonché per quelle trovantisi in

locali interrati e/o seminterrati, la Società risponde fi no

alla concorrenza del massimale di € 150.000,00.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’ap-

plicazione della franchigia secondo quanto previsto al

successivo art. 25 della presente sezione.

Art. 23 - Persone non considerate “Terzi”Relativamente alle garanzie di cui agli art.18 punto a) e

21 della presente sezione non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i fi gli dell’Assicurato nonché i

componenti il suo nucleo familiare risultanti dal cer-

tifi cato anagrafi co di “Stato di famiglia”;

b) quando l’Assicurato non sia una persona fi sica, il le-

gale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata,

l’amministratore e le persone che si trovino con loro

nei rapporti di cui al precedente punto a).

Art. 24 - Rischi esclusi dall’assicurazioneL’assicurazione non è operante per i danni causati:

a) da usura, difetto di materiali;

b) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

c) da infi ltrazioni di acqua piovana e disgelo non con-

seguenti a rotture di condutture, salvo che sia stato

reso operante l’art. 19.1 della presente sezione;

d) da traboccamenti e rigurgiti della rete fognaria non

di esclusiva pertinenza del fabbricato;

e) da spargimento d’acqua per rottura da gelo di con-

dutture installate all’esterno delle opere edili costi-

tuenti l’intero immobile, anche se interrate;

f) da gelo in locali sprovvisti d’impianto di riscaldamen-

to oppure con impianto non in funzione da oltre 48

ore consecutive prima del sinistro;

g) con dolo dell’Assicurato/Contraente o dei componen-

ti il suo nucleo familiare risultanti dal certifi cato ana-

grafi co di “Stato di famiglia”.

Inoltre la garanzia non si estende al rimborso:

h) delle spese sostenute per ricercare la rottura e per ri-

parare o sostituire impianti o parti di essi, salvo che sia

stato reso operante l’art.20 della presente sezione.

Art. 25 - FranchigieResta convenuto che il pagamento dell’indennizzo li-

quidato a’ termini di polizza, per ogni sinistro relativo

a ciascun evento della presente sezione, sarà effettua-

to con detrazione di una delle sottoriportate franchigie

oggetto di specifi co richiamo con relativo codice nella

“Parte B” del contratto:

a) cod. 712 - franchigia di € 150,00 ed, in caso di attiva-

zione anche dell’evento di cui all’art. 20 della presen-

te sezione, di € 250,00 complessive;

b) cod. 713 - franchigia di € 250,00 ed, in caso di attiva-

zione anche dell’evento di cui all’art. 20 della presen-

te sezione, di € 400,00 complessive;

c) cod. 714 - franchigia di € 500,00 ed, in caso di attiva-

zione anche dell’evento di cui all’art. 20 della presen-

te sezione, di € 750,00 complessive.

26 di 32 SEZIONE DANNI DA ACQUA ED ALTRI LIQUIDI

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Art. 26 - Rischio assicuratoLa Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concor-

renza della somma indicata nella scheda di polizza,

“Parte B” del contratto nonché alle condizioni che se-

guono, i danni materiali e diretti alle lastre di cristallo,

mezzo cristallo, vetro, compresi gli specchi, pertinenti

le parti comuni del fabbricato, causati dagli eventi ga-

rantiti.

L’assicurazione è prestata a “Primo rischio assoluto”.

Art. 27 - Eventi garantitiLa garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e di-

retti causati da:

a) rottura accidentale determinata da fatto involontario

dell’Assicurato o di terzi;

b) rotture avvenute in occasione di furto o di tentato fur-

to;

c) rotture causate da grandine, vento e quanto da esso

trasportato ed abbattuto, nonché da sovraccarico di

neve;

d) rotture avvenute in occasione di scioperi, sommosse,

tumulti popolari ed atti vandalici.

Art. 28 - Rischi esclusi dall’assicurazioneL’assicurazione non è operante per i danni causati da:

a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, in-

vasione, terrorismo, sabotaggio;

b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni

provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo,

come pure causati da radiazioni provocate dall’acce-

lerazione artifi ciale di particelle atomiche;

c) atti dolosi dell’Assicurato o del Contraente;

d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;

nonché per i danni:

e) verifi catisi in occasione dell’esecuzione di riparazioni

e/o lavori in genere al fabbricato, da crollo del fabbri-

cato o distacco di parti di esso;

f) di scheggiatura o rigatura.

27 di 32SEZIONE LASTRE

SCELTAGLOBALE

SEZIONE LASTREFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Art. 29 - Rischio assicuratoAvvalendosi di ARAG Assicurazioni S.p.A. in seguito de-

nominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi

direttamente per la gestione dei sinistri, la Società si

obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della

somma indicata nella “Parte B” del contratto nonché

alle condizioni che seguono, l’onere delle spese per

l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che pe-

nale, che si rendano necessarie per la tutela dei diritti

degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai

rischi garantiti previsti nella garanzia base.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa la Società

si riserva la facoltà di avvalersi di altro partner, dandone

tempestivo avviso al Contraente.

Sono in garanzia esclusivamente le spese:

a) per l’intervento di un legale;

b) per l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio;

c) per l’intervento di un consulente tecnico di parte;

d) di giustizia, in caso di condanne penali;

e) conseguenti ad una transazione autorizzata dalla So-

cietà o da ARAG;

f) liquidate alla controparte in caso di soccombenza;

g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e di-

namiche dei sinistri;

h) di indagini per la ricerca di prove a difesa;

i) per la redazione di denunce, querele, istanze all’Au-

torità Giudiziaria;

nonché:

l) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

(legge 23/12/99 n° 488 - art. 9 - D.L. 11/03/02 n° 28)

se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccom-

benza di quest’ultima.

Art. 30 - Persone assicurateL’assicurazione è operante per il Condominio nella per-

sona dell’amministratore o legale rappresentante, non-

ché per gli eventi di cui alle lettere A) e B) del successi-

vo art.31 della presente sezione anche per i dipendenti

del Condominio stesso.

In caso di vertenza tra il Condominio ed altri sogget-

ti assicurati con la presente polizza, l’assicurazione è

prestata solo a favore del Condominio.

Art. 31 - Decorrenza della garanziaLa garanzia è prestata per le controversie determinate

da fatti verifi catisi nel periodo di validità della garanzia

e precisamente:

a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell’assicurazione

per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i

procedimenti penali;

b) dopo 90 giorni dall’effetto dell’assicurazione per gli

altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si inten-

dono avvenuti nel momento iniziale della violazione del-

la norma o dell’inadempimento.

La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti

da fatti, accordi, contratti che, al momento dell’effetto

della polizza, fossero stati già disdetti o la cui rescissio-

ne, risoluzione o modifi cazione fossero già state chieste

da una delle parti.

Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attra-

verso più atti successivi, il sinistro stesso si considera

avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il

primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi

per oggetto domande identiche o connesse, si consi-

derano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di im-

putazioni a carico di più persone assicurate e dovute al

medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 32 - Operatività della garanziaL’assicurazione vale per le controversie determinate da

fatti verifi catisi nel territorio dell’Unione Europea, com-

presa la Svizzera, ad eccezione delle eventuali vertenze

di natura contrattuale, per le quali la garanzia è presta-

ta per i sinistri insorti e processualmente trattati nella

Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Re-

pubblica di San Marino.

Art. 33 - EsclusioniL’assicurazione non è operante per:

a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

b) gli oneri fi scali (bollatura documenti, spese di regi-

strazione atti);

c) le spese relative a controversie derivanti da fatti do-

losi delle persone assicurate;

d) le spese relative a controversie di diritto amministra-

tivo, fi scale e tributario;

e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida

di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;

f) le operazioni di trasformazione e/o ristrutturazione

comportante ampliamento di volume del Condominio;

g) le controversie inerenti all’art.28 dello Statuto dei la-

voratori;

h) le controversie tra più soggetti assicurati con la pre-

sente polizza, salvo quanto previsto all’art. 31 della

presente sezione;

i) le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o

impiego di sostanze radioattive, da contaminazione,

da inquinamento di acque, terreni e colture;

j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previ-

denza;

k) le controversie con la Società.

Art. 34 - Spese di arbitrato(sempre operante)

Qualora la soluzione della controversia, che rientri in

garanzia, per accordo scritto delle Parti sia stata de-

mandata ad uno o più arbitri, la Società rimborserà

all’Assicurato le somme eventualmente rimaste a suo

28 di 32

SCELTAGLOBALE

SEZIONE TUTELA LEGALEFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

SEZIONE TUTELA LEGALE

carico con il massimo di € 1.600,00 per ciascuno arbi-

trato.

Art. 35 - Garanzie prestateLa garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti del

Condominio assicurato per:

A) controversie per danni extracontrattuali subiti per

fatto illecito di altri soggetti;

B) difesa penale per delitto colposo o contravvenzione

cui sia sottoposto l’amministratore;

C) controversie nascenti da pretese inadempienze con-

trattuali, proprie o di controparte, per le quali il va-

lore in lite non sia inferiore a € 1.000,00 che siano

relative a:

a) contratti individuali di lavoro con i dipendenti del

Condominio;

b) fornitura di beni o prestazioni di servizi commis-

sionate e/o ricevute dal Condominio;

c) vertenze derivanti da lavori di manutenzione ordina-

ria e straordinaria senza ampliamento dei volumi;

d) recupero delle quote condominiali;

e) vertenze con condòmini o conduttori per l’inosser-

vanza di norme di legge o del regolamento condo-

miniale.

29 di 32SEZIONE TUTELA LEGALE

CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contrattoLe condizioni generali di contratto predisposte da uno

dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al

momento della conclusione del contratto questi le ha

conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordi-

naria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specifica-

mente approvate per iscritto, le condizioni che stabili-

scono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni

di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di

sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico

dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà

di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattua-

le nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione

del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla

competenza dell’autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o for-mulariNei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di mo-

duli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera

uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole

aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quel-

le del modulo o del formulario qualora siano incompa-

tibili con esse, anche se queste ultime non sono state

cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma

dell’articolo precedente.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa graveLe dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente,

relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe

dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle mede-

sime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle

cose, sono causa di annullamento del contratto quando

il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto

se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesat-

tezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al

Contraente di volere esercitare l’impugnazione.

L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di

assicurazione in corso al momento in cui ha domanda-

to l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto

per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia

decorso il termine indicato dal comma precedente, egli

non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il

contratto è valido per quelle persone o per quelle cose

alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la

reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa graveSe il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le

dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di

annullamento del contratto, ma l’assicuratore può re-

cedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da

farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha co-

nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della

dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicu-

ratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere

dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione

della differenza tra il premio convenuto e quello che sa-

rebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato

delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terziNelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se que-

sti hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiara-

zioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano

a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli

1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischioSe il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti

che producono una diminuzione del rischio tale che, se

fosse stata conosciuta al momento della conclusione

del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un

premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla sca-

denza del premio o della rata di premio successiva alla

comunicazione suddetta, non può esigere che il minor

premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro

due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazio-

ne.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto

dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischioIl Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso

all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio

in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito

e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momen-

to della conclusione del contratto, l’assicuratore non

avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consen-

tita per un premio più elevato.

L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone co-

municazione per iscritto all’Assicurato entro un mese

dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro

modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.

Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se

l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avreb-

be consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici

giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’as-

sicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggio-

re.

Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di

assicurazione in corso al momento in cui è comunicata

la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i ter-

mini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso,

l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del

rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la as-

sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al

momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è

ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabili-

to nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il

30 di 32

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZAFascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto

stesso.

Art. 1899 - Durata dell’assicurazioneL’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del

giorno della conclusione del contratto alle ore venti-

quattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel con-

tratto stesso. In caso di durata poliennale, l’Assicurato

ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza

oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più

volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una

durata superiore a due anni (1932; 187 att.).

Le norme del presente articolo non si applicano alle as-

sicurazioni sulla vita (1919 ss.).

Art. 1901 - Mancato pagamento del premioSe il Contraente non paga il premio o la prima rata di

premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta so-

spesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Con-

traente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i

premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle

ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello

della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il con-

tratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine

di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono

scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore

ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al

periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle

spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni

sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parzialeSe l’assicurazione copre solo una parte del valore che

la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assi-

curatore risponde dei danni in proporzione della parte

suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratoriSe per il medesimo rischio sono contratte separata-

mente più assicurazioni presso diversi assicuratori,

l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a

ciascun assicuratore.

Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli

assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.

Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tut-

ti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando

a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere

a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il ri-

spettivo contratto, purché le somme complessivamente

riscosse non superino l’ammontare del danno.

L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso con-

tro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione

delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ri-

partita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistroL’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore

o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro

tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’As-

sicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’av-

viso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclu-

sione del contratto interviene entro il detto termine alle

operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame

l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro

ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggioL’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare

o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a

carico dell’assicuratore, in proporzione del valore as-

sicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo

del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a

quello del danno, supera la somma assicurata, e anche

se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore

provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L’assicuratore risponde dei danni materiali diretta-

mente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati

dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sini-

stro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati ado-

perati inconsideratamente.

L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle

cose assicurate e per la loro conservazione non pregiu-

dica i suoi diritti.

L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se ri-

chiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concor-

rere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggioL’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo

dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.

Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale

obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in

ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civileNell’assicurazione della responsabilità civile l’assicura-

tore è obbligato a tenere indenne l’Assicurato di quan-

to questi, in conseguenza del fatto accaduto durante

il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in

dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’As-

sicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato

l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto

se l’Assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneg-

giato contro l’Assicurato sono a carico dell’assicuratore

nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia,

nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma su-

periore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ri-

partiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione

del rispettivo interesse.

31 di 32NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare

in causa l’assicuratore.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei commit-tentiI padroni e i committenti sono responsabili per i danni

arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi

nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 - Società controllate e società collegateSono considerate società controllate:

1) le società in cui un’altra società dispone della maggio-

ranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) le società in cui un’altra società dispone di voti suffi-

cienti per esercitare un’influenza dominante nell’as-

semblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di

un’altra società in virtù’ di particolari vincoli contrat-

tuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo

comma si computano anche i voti spettanti a società

controllate, a società fiduciarie e a persona interposta:

non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’al-

tra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si

presume quando nell’assemblea ordinaria può essere

esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo

se la società ha azioni quotate in borsa.

CODICE PENALE

Art. 583 - Circostanze aggravantiLa lesione personale è grave, e si applica la reclusione

da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in perico-

lo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o

un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni

per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un

senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclu-

sione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda

l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un or-

gano o della capacità di procreare, ovvero una per-

manente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del

viso.

Edizione 12/2010

32 di 32 NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

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INFORMATIVA PRIVACY

Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazioneGlobale del Fabbricato Civile

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conferimento di questi dati è in genere necessario per

il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assi-

curativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in

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mo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni

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(relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per

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e da soggetti esterni di nostra fi ducia a cui affi diamo

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razioni S.p.A. (www.ugfassicurazioni.it) e Unipol Grup-

po Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con

sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per

conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di sog-

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sabili, potrà consultare il sito www.ugfassicurazioni.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interes-

sati, presso UGF Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra

indicato – e-mail: [email protected] .

– NOTE –

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti

assicurato o benefi ciario, eventuali coobbligati; altri operatori

assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese

di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le

sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura,

di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni

commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore

assicurativo, altri soggetti pubblici.

2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti

fi scali con le relative comunicazioni all’Amministrazione fi nan-

ziaria

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per

la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento

di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la

prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie

del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per

la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore;

l’adempimento di altri specifi ci obblighi di legge o contrattuali;

l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo

interno; attività statistico-tariffarie.

4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affi data, quale

capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della

altre società del Gruppo.

5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati,

in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno

parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori;

coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori,

mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di

acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società

di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi

per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta;

nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi

natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi

normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la

nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di

archiviazione; società di servizi a cui siano affi dati la gestione,

la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto

alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali;

società di revisione e di consulenza; società di informazione

commerciale per rischi fi nanziari; società di servizi per il

controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Informativa A UGFA - Ed. 01/09/2010

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