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comma 47, della legge 30 dicem- bre 2004, n. 311, e passando at- traverso successive riflessioni giu- risprudenziali, è arrivato alle di- sposizioni di cui all’art. 14 comma 7 del d.l. n. 95/2012. L’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nello sta- bilire che in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limi- tazione delle assunzioni di perso- nale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobili- tà, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, pur- ché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno prece- dente, ha previsto la neutralità finanziaria ai fini del rispetto delle disposizioni delle leggi limitative della spesa per il personale, con rapporto di lavoro a tempo inde- terminato dei trasferimenti di per- sonale, effettuati mediante l’utiliz- zazione del procedimento di mobi- lità di cui all’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fra ammini- strazioni, delle quali, sia quella cedente, sia quella di destinazione fossero sottoposte al regime di limitazione. Le SS.RR. della Cor- te dei Conti, in sede di controllo, con la deliberazione n. 53/2010, chiariscono che l’obiettivo della neutralità finanziaria ai fini del ri- spetto delle disposizioni delle leg- Le sezioni regionali della Corte dei Conti, recentemente sono ritornate sul problema della mobi- lità, chiarendo ulteriormente il concetto di “neutralità finanziaria” della spesa relativa al detto istitu- to. Occorre premettere che per poter procedere a trasferimenti per mobilità è necessario che l’ente presso il quale il dipendente è chiamato a prestare servizio sia nelle condizioni di poter assume- re personale aggiuntivo, ai fini di una legittima procedura di mobili- tà in entrata è comunque sempre necessario che l’ente ricevente: 1) Sia in linea con il parametro del rapporto tra spesa di persona- le e spesa corrente ai sensi dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133, come sosti- tuito dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122; 2) Sia in linea con il limite della complessiva spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006; 3) Abbia rispettato il Patto di Sta- bilità interno. La disciplina della mobilità dei dipendenti ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 è stata caratterizzata da una evoluzione normativa che partendo dal disposto dell’art. 1, Mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 gli ultimi interventi della Corte dei Conti Mensile on-line di informazione per gli Enti Locali Apr./Mag. - 2014 - Anno 2 - N. 3

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comma 47, della legge 30 dicem-bre 2004, n. 311, e passando at-traverso successive riflessioni giu-risprudenziali, è arrivato alle di-sposizioni di cui all’art. 14 comma 7 del d.l. n. 95/2012.

L’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nello sta-bilire che in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limi-tazione delle assunzioni di perso-nale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobili-tà, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, pur-ché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno prece-dente, ha previsto la neutralità finanziaria ai fini del rispetto delle disposizioni delle leggi limitative della spesa per il personale, con rapporto di lavoro a tempo inde-terminato dei trasferimenti di per-sonale, effettuati mediante l’utiliz-zazione del procedimento di mobi-lità di cui all’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fra ammini-strazioni, delle quali, sia quella cedente, sia quella di destinazione fossero sottoposte al regime di limitazione. Le SS.RR. della Cor-te dei Conti, in sede di controllo, con la deliberazione n. 53/2010, chiariscono che l’obiettivo della neutralità finanziaria ai fini del ri-spetto delle disposizioni delle leg-

Le sezioni regionali della Corte dei Conti, recentemente sono ritornate sul problema della mobi-lità, chiarendo ulteriormente il concetto di “neutralità finanziaria” della spesa relativa al detto istitu-to. Occorre premettere che per poter procedere a trasferimenti per mobilità è necessario che l’ente presso il quale il dipendente è chiamato a prestare servizio sia nelle condizioni di poter assume-re personale aggiuntivo, ai fini di una legittima procedura di mobili-tà in entrata è comunque sempre necessario che l’ente ricevente:

1) Sia in linea con il parametrodel rapporto tra spesa di persona-le e spesa corrente ai sensi

dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133, come sosti-tuito dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge30 luglio 2010, n. 122;

2) Sia in linea con il limite dellacomplessiva spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006;

3) Abbia rispettato il Patto di Sta-bilità interno.

La disciplina della mobilità dei dipendenti ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 è stata caratterizzata da una evoluzione normativa che partendo dal disposto dell’art. 1,

Mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 gli ultimi interventi della Corte dei Conti

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ggi limitative della spesa per il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei trasfe-rimenti di personale, effettuati mediante l’utilizzazione del proce-dimento di mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fra amministrazioni, delle quali, sia quella cedente, sia quel-la di destinazione fossero sotto-poste al regime di limitazione.

Le SS.RR. della Corte dei Conti, in sede di controllo, con la delibe-razione n. 53/2010, chiariscono che “l’obiettivo della neutralità finanziaria può essere consegui-to, a livello di comparto, quando entrambi gli enti locali sono sog-getti a vincoli di assunzione”.

Le medesime SS.RR., con la deli-berazione n. 59/CONTR/10, spe-cificarono che relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in ma-teria di assunzione previsti dall’art. 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono esse-re considerate come equiparabili a quelle intervenute per colloca-mento a riposo nella sola ipotesi in cui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli in materia di assunzioni.

Infine, il sopravvenuto disposto dell’art. 14 comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, come modi-ficato dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 31 agosto 2013, n. 101, con-vertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale recita “Le cessa-

zioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitata-mente al periodo di tempo neces-sario al raggiungimento dei requi-siti previsti dall'art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, converti-to, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'am-montare delle disponibilità finan-ziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”, ha chiarito gli effetti del regime della neutralità finan-ziaria, in ragione del fatto che le amministrazioni implicate siano soggette o meno alle regole del patto di stabilità.

Veniamo ai fatti, il sindaco di un comune della regione Campania aveva richiesto parere alla sezio-ne regionale di controllo se, il ricorso al predetto istituto della

mobilità sia anch'esso assogget-tato al limite del turn over del 40% delle cessazioni o se, come ritie-ne questa amministrazione, pos-sa essere considerato neutrale, non determinando l'ingresso, nel circuito del settore pubblico, di nuovo personale.

La sezione Regionale della Cam-pania, con la deliberazione n. 37/2014, hanno precisato che: la neutralità finanziaria del trasferi-mento, per mobilità, del personale da un ente territoriale ad un altro può realizzarsi soltanto quando l’aggiunta dell’unità di personale, acquisita per mobilità in entrata, alla consistenza numerica del personale dell’ente di destinazio-ne non sia coordinata con la so-stituzione, con reclutamento dall’esterno, presso l’ente ceden-te, dell’unità ceduta, e non alteri il tetto di spesa complessivo del comparto. In sintesi, se la spesa relativa all’unità acquisita per mo-bilità diventa neutra per l’ente di destinazione che qualora ne ricor-

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rano le altre condizioni di legge, potrà non tener conto di tale spe-sa agli effetti dell’assunzione dall’esterno di un’altra unità di personale, per turn over, purché tale operazione non alteri il tetto di spesa complessivo del compar-to, ciò non può avvenire per l’ente cedente, il quale potrà sostituire tale unità soltanto ricorrendo ad un’analoga procedura di mobilità in entrata.

Altro caso, il sindaco di un comu-ne del Piemonte, dopo aver fatto riferimento alle condizioni genera-li per l’assunzione di un dipen-dente in forza del processo di mobilità ed al concetto di neutrali-tà dell’operazione, elaborato dalla giurisprudenza contabile, ha do-mandato se in caso di copertura di posti vacanti per effetto di ces-sazione per decesso, per pensio-namento o in ordine a posti creati ex novo, in virtù di mobilità tra enti soggetti ai medesimi vincoli, l’assunzione del dipendente inci-da sulla quota riservata alla capa-cità di assunzione dell’ente ovve-ro rimanga neutra.

I giudici contabili piemontesi, con del iberazione n. 59/2014/SRCPIE/PAR, hanno sottolineato che, ai fini della disciplina limitati-va delle assunzioni per il perso-nale in caso di enti entrambi sot-toposti a limiti alla facoltà di pro-cedere a nuovi reclutamenti, il trasferimento in mobilità, per l’ente di origine, non costituisce cessazione legittimante assunzio-ni dall’esterno alla pubblica ammi-nistrazione e che, dall’altro lato, non costituisce assunzione, per l’ente destinatario, l’ingresso di personale in mobilità. E’ sta-to precisato che né la normativa sulla mobilità disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001, né la disciplina sulla finanza pubblica che ha in-trodotto particolari limitazioni alla spesa di personale hanno limitato la possibilità di ricorrere a mobilità all’interno di categorie di enti che debbono applicare le stesse rego-le di finanza pubblica: la mobilità, pertanto, può essere attuata an-che fra enti che debbono rispon-dere a limiti differenziati purché a conclusione dell’operazione non vi sia stata alcuna variazione nel-

la consistenza numerica e nell’ammontare della spesa di personale.

Tenuto conto dunque che la mo-bilità in entrata, tra enti soggetti a disciplina limitativa, è libera per-ché non genera una variazione della spesa complessiva allora deve ritenersi che il procedimento mobilità, per effetto del quale l’ente ricevente accoglie un di-pendente, determina solamente uno spostamento di unità, finan-ziariamente neutro, tra due distinti enti non ha alcuna incidenza sulla capacità di assunzione dell’ente ricevente che saranno computate sulla base delle cessazioni per pensionamento, decesso o altre cause con l’esclusione di even-tuali mobilità in uscita verso enti soggetti alla disciplina limitativa avvenute nel corso dell’anno pre-cedente.

A parere dei magistrati contabili del Piemonte, l’ingresso di una nuova unità di personale in esito ad un processo di mobilità da ente soggetto ai medesimi vincoli, non costituisce nuova assunzione assoggettata al limite del 40% del turn over per l’ente destinatario. Tale operazione, pertanto, non ha alcuna incidenza sulla capacità di assunzione dell’ente ricevente.

EMIDIO CECCHETTI

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La Pubblica Amministrazione nel-le economie avanzate non può non adeguarsi ai mutamenti socio-economici del nostro tempo ed alla velocità con cui questi feno-meni si palesano.

E' da molto tempo l'Italia e la sua classe dirigente (politica, impren-ditoriale e sociale) dibatte sulla necessità di riformare la nostra Pubblica Amministrazione con lo scopo di adeguarla ai tempi ed alle sfide della realtà contempora-nea. Questo ha sempre significa-to analizzare una struttura com-plessa organizzata in molteplici centri decisionali e confrontarsi ed intervenire su comportamenti radicati e stratificati i quali si sono più volte dimostrati impermeabili a qualsivoglia ipotesi di modifica e/o razionalizzazione.

La strada della riforma della Pub-blica Amministrazione (pur se ineludibile) è costellata di pochi veri successi e molte battute d'ar-resto. Questo è il non favorevole viatico che si pone innanzi al Go-verno Renzi ed alla proposta di riorganizzazione della PA presen-tata nei giorni scorsi.

La proposta elaborata dal Gover-no si sviluppa su tre distinti fronti: 1) innovazioni strutturali finalizza-te alla programmazione strategica dei fabbisogni, al ricambio gene-razionale ed alla maggiore mobili-tà dei dipendenti, sul ruolo dei dirigenti e la misurazione del ri-

sultato, sulla conciliazione dei tempi di vita con il lavoro; 2) tagli agli sprechi e riorganizzazione dell'Amministrazione volti ad eli-minare e razionalizzare i moltepli-ci centri decisionali; 3) ricorso allo strumento Open Data e, più in generale, alle nuove tecnologie, per rendere maggiormente tra-sparenti e comprensibili i dati di spesa dei diversi livelli delle Pub-blica Amministrazione.

Come si vede, gli obiettivi che si pone la riforma sono sicuramente ambiziosi e, se raggiunti, in grado di rendere l'Amministrazione dello Stato nelle sue diverse declina-zioni in grado di rispondere a pie-no alle esigenze dei cittadini e del mondo produttivo in un panorama europeo ed internazionale sem-pre più interconnesso e competiti-vo.

Un aspetto molto interessante della proposta di riforma è quello

della mobilità dei dipendenti pub-blici. Il ricorso a tale strumento, in via strettamente generale, rappre-senta un'adeguata soluzione al problema del disequilibrio degli organici della Pubblica Ammini-strazione. In parole più semplici, vi sono Amministrazione dello Stato in cui sono presenti dipen-denti in soprannumero rispetto al reale fabbisogno ed altre, con particolare riferimento agli Enti Locali, i cui organici risultano es-sere ben al di sotto delle esigen-ze con l'effetto che l'azione ammi-nistrativa di tali Enti risulta essere meno efficacie con pregiudizio per i cittadini e per il persegui-mento degli interessi pubblici.

Il riferimento agli Enti Locali è fin troppo facile. Negli ultimi anni i Comuni soggetti al patto di stabili-tà sono stati il bersaglio preferito dei numerosi interventi volti a ra-zionalizzare ed a tagliare le spese dello Stato per raggiungere gli

Mobilità dei dipendenti e norme in tema di spesa de l personale

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obiettivi di bilancio con il risultato di rendere sempre più difficoltoso il funzionamento degli stessi e sempre meno facile offrire i servi-zi previsti dalle norme vigenti in favore dei cittadini e delle impre-se. Tali interventi hanno previsto numerosi paletti in tema di assun-zioni di nuovo personale che, uni-tamente al raggiungimento dell'e-tà pensionabile di molti dipenden-ti, ha creato il disequilibri poc'anzi illustrato.

Il ricorso alla mobilità può rappre-sentare una soluzione in grado di favorire un riequilibrio degli orga-nici della PA senza gravare ulte-riormente sulle casse dello Stato.

Tuttavia, questa proposta di rifor-ma deve tenere in considerazione il complesso di norme applicabili agli Enti Locali in tema di mobilità, con particolare riferimento a quel-la volontaria, ed agli orientamenti della magistratura contabile.

Orbene, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2000 e s.m.i. la mobilità volontaria dei dipendenti della Pubblica Ammini-strazione tra un ente e l’altro della stessa (anche di un altro compar-to ossia la c.d. mobilità intercom-partimentale) è configurabile alla stregua di una cessione del con-tratto di lavoro e non è riconduci-bile alla fattispecie della cessazio-ne del rapporto di lavoro.

Il predetto orientamento legislati-vo trova conferma in quanto di-sposto dall'art, 1, comma 47, del-la L. n. 311/2004 che ammette, in via di principio, la mobilità inter-compartimentale tra Pubbliche Amministrazioni sottoposte a regi-

mi giuridici differenziati in tema di spesa per il personale.

Tale distinzione non è di poco conto, atteso che la cessione del rapporto di lavoro consente al dipendente che ricorre a tale isti-tuto di mantenere il trattamento giuridico ed economico che questi aveva nell’ente pubblico di prove-nienza.

Sotto un profilo strettamente con-tabile e finanziario, la mobilità dei dipendenti conserva il suo profilo di “cessione” in quanto essa non è considerata come una nuova assunzione con l’effetto di avere un carattere di neutralità rispetto ai vincoli imposti in tema di as-sunzione del personale sia per gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità sia per gli Enti (ormai molto pochi in verità) ancora sot-tratti al rispetto dei citati obblighi.

Chiarito, in via generale, il princi-pio di neutralità della mobilità vo-lontaria dei dipendenti pubblici da un punto di vista iuslavoritisco e

finanziario, si rende necessario evidenziare che la stessa deve, in ogni caso, rispettare alcune pre-scrizioni frutto dell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale.

In particolare, la magistratura contabile è più volte intervenuta, sottolineando come la neutralità dal punto di vista finanziario e contabile della mobilità vige tra Amministrazioni sottoposte a vin-coli in tema di assunzione di per-sonale.

In argomento, si è espressa la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con le deliberazioni del 9 novembre 2009, n. 21 e del 6 dicembre 2010, n. 59 nonché la Sezione Regionale della Corte dei Conti della Lombardia che, con parere n. 373 del 2012, ha chiarito come il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 4/08 prima e con parere n. 13731 del 19 marzo 2010 dopo, ha precisato come “la mobilità, pur rappresentando sempre uno strumento finanziariamente da

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privilegiare, si configura in termini di neutralità di spesa solo se si svolge tra amministrazioni en-trambe sottoposte a vincoli in ma-teria di assunzioni a tempo inde-terminato. In tal caso, non si qua-lifica come assunzione da parte dell’Amministrazione ricevente”.

A conferma del carattere di neu-tralità della cessione, vi è quanto disposto dall’art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012 (c.d. Decreto sulla Spending Review), il quale preve-de che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non pos-sono essere calcolate come ri-sparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle as-sunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limita-zioni del turn over.

Alla luce di quanto sopra, l’istituto della mobilità volontaria tra dipen-denti delle Pubbliche Amministra-zioni assume il carattere di neu-tralità non rappresentando né una nuova assunzione né una cessa-zione del rapporto di lavoro ove ricorrano i seguenti requisiti:

1. rispetto della disciplina in tema di patto di stabilità interno per gli Enti Pubblici soggetti a tale patto;

2. rispetto delle limitazioni in tema alla spesa per il personale sia per gli Enti sottoposti a patto di stabi-lità sia per gli Enti non soggetti a tali vincoli;

3. rispetto del limite del 50% della spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente.

Come si è sopra illustrato, il tema della mobilità dei dipendenti in favore degli Enti Locali presenta

molteplici profili normativi che dovranno essere tenuti in ade-guato conto in sede di riforma. In caso contrario l'applicazione di tale istituto non consentirà di rag-giungere gli obiettivi sperati e re-sterà come l'ennesima occasione persa per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

FABIANO CROVETTI

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La legge 7 ottobre 2013, n. 112, nel convertire il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante di-sposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei be-ni e delle attività culturali e del turismo, ha introdotto, al verificar-si di particolari condizioni, alcune semplificazioni per gli eventi pre-visti dagli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo Unico delle leggi di Pubbli-ca Sicurezza” (TULPS).Il legisla-tore, nello specifico, è andato a novellare i citati articoli 68 e 69 nella modalità di seguito riportata ed evidenziata tra parentesi:

- Art. 68: “Senza licenza del Que-store non si possono dare in luo-go pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri si-mili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pub-

bliche di audizione. [Per eventi fino ad un massimo di 200 par-tecipanti e che si svolgono en-tro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita dalla se-gnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 del-la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o uffi-cio analogo]. Per le gare di velo-cità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le di-sposizioni delle leggi speciali”.

- Art. 69: “Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurez-za è vietato dare, anche tempora-neamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubbli-ca vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. [Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e

che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succes-sive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivi-tà produttive o ufficio analo-go]”.

Dalla lettura delle disposizioni aggiuntive degli articoli in tratta-zione, appare evidente che la novità apportata in ottica di sem-plificazione e rilancio delle attività di spettacolo e di intrattenimento è rappresentata essenzialmente dalla possibilità di applicazione della SCIA (Segnalazione Certifi-cata di Inizio di Attività) di cui all’articolo 19 della Legge n. 241/1990, in specifiche circostan-ze, in luogo delle cosiddette li-cenze di pubblico spettacolo e intrattenimento.

Norme sugli spettacoli e itrattenimenti pubblici - Articoli 68 e 69 del TULPS. Le recenti modifiche apportate d al cd. decreto “Valore cultura” per gli eventi fino a 200 par-tecipanti.

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Le condizioni che devono ricorre-re al fine di poter utilizzare la SCI-A sono espressamente definite nella norma e consistono nel por-re come limiti per ogni evento un massimo di 200 partecipanti e uno svolgimento non superiore alle 24 ore dal giorno di inizio, ferma restando l’osservanza dell’art. 80 del TULPS(1) .

In relazione al termine “eventi” e alle misure massime di partecipa-zione, elementi presenti in en-trambi gli articoli in esame, il Mini-stero dell’Interno ha precisato, c o n n o t a n . 5 5 7 / P A S /U/003625 /13500 .A. (8 ) de l 27/02/2014, che per i primi ci si riferisce “- ai fini della sostituzione della licenza di polizia con la s.c.i.a. - a tutti gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici ‘dal vivo’ che rientrino nel campo di appli-cazione dei due articoli, precisato nel primo periodo di ciascuno di essi” e, pertanto, ad attività di pubblico spettacolo, generalmen-te con carattere di imprenditoriali-tà(2) , per l’art. 68 e ai c.d. “piccoli trattenimenti” per l’art. 69(3) ; per le misure dei partecipanti, invece, occorre fare riferimento “al-l’oggettiva capienza dell’impianto o del luogo nel quale esso [l’evento] è destinato a svolgersi, secondo un principio comune in tema di pubblici spettacoli (v. gli artt. 141, c.2 e 142, u.c., Reg. TULPS, approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635)(4) ”.

Prima di entrare nel merito della portata delle nuove disposizioni, è necessario far presente che, sempre in relazione al concetto di

capienza dei locali o luoghi dove si svolge un evento, il secondo comma dell’art. 141 del menzio-nato Regolamento di esecuzione del TULPS, modificato in un pri-mo momento dall’art. 4 del decre-to del Presidente della Repubbli-ca 28 maggio 2001, n. 311 e suc-cessivamente dall’art. 1 del de-creto del Presidente delle Repub-blica 6 novembre 2002, n. 293, stabilisce che “per i locali e gli impianti con capienza complessi-va pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostitui-ti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscrit-to nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispon-denza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno”.

A questo punto, condividendo la

posizione del dicastero degli In-terni circa la limitatezza delle di-sposizioni in esame (vds. nota sopra citata), non si può non valu-tare come esigua l’incidenza avu-ta dalla novella sia dal punto di vista della semplificazione ammi-nistrativa sia da quello del rilancio delle attività di spettacolo e d’intrattenimento.

Il perché di tale valutazione sca-turisce dal fatto che la possibilità di avvalersi della SCIA è conces-sa unicamente a determinate condizioni (“massimo di 200 partecipanti” ) che, peraltro, era-no già state oggetto di trattazione analoga nei primi anni 2000 allor-quando fu reso possibile l’utilizzo della procedura semplificata della relazione tecnica di un professio-nista in luogo della verifica della commissione tecnica (“capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone” ).

Occorre aggiungere che il Vimi-nale, interessato in merito al ricor-

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concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizio-ni imposte”.

Per completezza di trattazione, è opportuno ricordare che sono esenti a tutti gli effetti dal sistema autorizzatorio ex art. 69 del TULPS gli spettacoli e/o tratteni-menti musicali/danzanti, allestiti occasionalmente e svolti in un pubblico esercizio, che rappre-sentano un’attività complementa-re e accessoria rispetto a quella principale. Infatti, a seguito dell’abrogazione dell’art. 124, secondo comma, del Regolamen-to di esecuzione del TULPS(5) , mediante l’art. 13 del decreto leg-ge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di svilup-po” (c.d. “decreto sulle semplifica-zioni”), convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, non è più pre-vista alcuna autorizzazione per gli spettacoli all’interno dei pubblici esercizi svolti congiuntamente

so all’asseverazione di un tecnico abilitato in alternativa all’attività di verifica e accertamento della commissione di vigilanza, ha indi-viduato ed esplicitato dei limiti a tale possibilità, comprimendo di fatto l’applicabilità di una norma introdotta per alleggerire l’iter bu-rocratico a cui si riferisce.

In sintesi, con nota 557/PAS/U/003524 /13500 .A. (8 ) de l 21/02/2013, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del citato Mi-nistero ha sostanziato che “la re-lazione tecnica prevista dall’art. 141, comma 2, Reg. TULPS può sostituire, stante il tenore letterale della norma, le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lett. c) e d) del primo com-ma dello stesso articolo, ma non anche il parere di cui alla lett. a), relativo ai ‘progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti’, restan-do salvo il potere della com-missione di indicare altre cau-tele ritenute necessarie nei casi

alla principale attività di sommini-strazione di alimenti e bevande, atteso che l’attività di trattenimen-to non si trasformi in pubblico spettacolo, cioè non sia un’attività dotata di autonomia imprendito-riale rispetto a quella principale di somministrazione.

Per quanto concerne l’ap-plicazione dell’art. 80 del TULPS nei confronti di soggetti che, tito-lari di licenza per la somministra-zione di alimenti e bevande, orga-nizzano eventi di intrattenimento nei propri locali, la situazione è pressoché similare. Il Ministero dell’Interno, con nota n. 599/C . 1 1 7 5 5 . 1 3 5 0 0 . A . ( 8 ) d e l 13/08/1997, rimarcando l’im-portanza della funzione di verifica svolta dalla commissione tecnica nell’interesse della pubblica inco-lumità, ha a suo tempo individua-to due situazioni possibili: quella dei piccoli trattenimenti che si svolgono nell’esercizio pubblico dove la clientela accede solo per la consumazione, senza maggio-razione dei prezzi e/o biglietto d’ingresso, e quella in cui sono previste sale appositamente alle-stite per una esibizione che può richiamare una forte affluenza di spettatori. Nel primo caso non era ritenuto necessario il nulla osta della commissione tecnica; nel secondo, invece, trattandosi di fattispecie annoverabile tra quelle disciplinate dall’art. 80, in virtù delle caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, si considerava obbligatoria la verifi-ca della commissione.

Recentemente, con la segnalata

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n o t a n u m e r o 5 5 7 / P A S /U/003524/13500.A. (8) del 21 febbraio 2013, il prefato Dicastero ha confermato la medesima im-postazione che porta ad estrania-re gli spettacoli/trattenimenti svolti sporadicamente in un pubblico esercizio anche dalla disciplina derivante dalla modifica del se-condo comma dell’art. 141 del Regolamento di esecuzione del TULPS. Nella comunicazione è stato, per l’appunto, specificato che “debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che di-scende da tali articoli [68, 69 e 80] gli spettacoli e/o i trattenimen-ti musicali e danzanti allestiti oc-casionalmente o per specifiche ricorrenze (es. festa dell’ultimo dell’anno), sempreché rappresen-tino un’attività meramente com-plementare e accessoria rispetto a quella principale della ristora-zione e della somministrazione di alimenti e bevande”. In altre paro-le, sono oggi considerati esenti dai controlli della commissione di vigilanza i trattenimenti organiz-zati eccezionalmente in pubblici esercizi qualora quest’ultimi non assumano configurazioni assimi-labili ai locali di pubblico spettaco-lo. Nel caso specifico in cui fosse-ro presenti le caratteristiche tipi-che del locale di pubblico spetta-colo, quali disponibilità di apposi-te sale, allestimenti scenici, bi-glietto d’ingresso, etc., devono essere applicate le disposizione del TULPS e quelle connesse del suo regolamento di esecuzione. Tra l’altro, in quest’ultima casisti-ca sono da ricondurre i tratteni-menti musicali e/o danzanti previ-

sti con cadenza ricorrente, ad esempio nei fine settimana.

Concludendo, si può affermare che il processo di sburocratizza-zione iniziato dal legislatore nei primi anni ‘90 stia procedendo a fatica ed estremo rilento. In riferi-mento alle norme trattate, se l’obiettivo dichiarato era quello di snellire i pesanti (e aggiungerei costosi) iter amministrativi a cari-co degli imprenditori e di conse-guenza contribuire al rilancio dell’economia del Paese, non si può dire che lo stesso sia stato propriamente centrato. A distanza di oltre un decennio dal-l’introduzione della relazione tec-nica di un professionista in sosti-tuzione della commissione di vigi-lanza al verificarsi di specifiche condizioni , oggi è data per gli spettacoli la possibilità di avvaler-si del procedimento semplificato della SCIA (ai sensi di una legge del 1990) esclusivamente in presenza di limitate circostan-ze. Parafrasando la celebre frase

di Giuseppe Tomasi di Lampedu-sa, in materia di semplificazione amministrativa, verrebbe da dire che “se vogliamo che tutto riman-ga come è, bisogna che tutto cambi, ma solo se ricorrono determinate condizioni ”.

ELVIRA TONTARO

Note

(1) In base all’art. 80 del TULPS, “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luo-go di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell’ispezione e quelle per i servi-zi di prevenzione contro gli incen-di sono a carico di chi domanda la licenza”.

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(2) Il pubblico spettacolo costitui-sce l’attività primaria con caratteri di imprenditorialità esercitata da un soggetto o da un ente, anche temporaneamente, in un’area pubblica o privata o all’interno di un locale, a scopo di lucro o sen-za scopo di lucro, al fine di pro-porre al pubblico un servizio che rappresenta lo scopo principale per il quale il soggetto si è attiva-to.

(3) Il “piccolo trattenimento” (p.e. quello musicale), nel pubblico

esercizio (leggasi “esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”) nelle sue varie forme, affinché sia considerato semplice trattenimento deve svolgersi in forma assolutamente comple-mentare e secondaria rispetto all’attività primaria di somministra-zione di alimenti e/o bevande.

(4) Trattasi del regio decreto 6 m a g g i o 1 9 4 0 , n . 6 3 5 (Regolamento di esecuzione del TULPS).

(5) Tale norma assoggettava all’obbligo della licenza ex art. 69 “gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall’art. 86 della Leg-ge”.

METODOLOGIE PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLA

PERFORMANCE, DELLA TRASPARENZA E

DELL’ANTICORRUZIONE NELLA PA

La Fondazione Logos PA nell’ambito del controllo di gestione della Performance ha maturato

un’esperienza consolidata nel tempo, specializzandosi nel supportare l’ente ad individuare gli obietti-

vi che si desiderano conseguire in uno specifico intervallo temporale, predisponendo i mezzi necessa-

ri quali risorse finanziarie, risorse tecnologiche, umane, oltre che le modalità di azione ed i percorsi

gestionali per raggiungere le mete prefissate.

La sfida dell’ultimo decennio per la Pubblica Amministrazione è di applicare in maniera efficace tali modelli di azione alle

proprie attività, anche attraverso le indicazioni fornite dal legislatore volte ad un’integrazione del sistema di misurazione

e controllo della performance con strumenti e modelli che si prefissano l’obiettivo di garantire la trasparenza e la preven-

zione di fenomeni corruttivi che distorcono l’attività pubblica.

A tal fine la Fondazione ha ideato un programma di sopporto alle PA per quel che concerne la trasparenza, la prevenzio-

ne di fenomeni corruttivi e la performance: un sistema che possiamo definire integrato di pianificazione e controllo.

PROPOSTA SISTEMA INTEGRATO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERNO DELLA PERFORMANCE

Inoltre, la Fondazione propone un percorso formativo in materia di anticorruzione sviluppato al fine di arricchire gli stru-

menti operativi in materia di performance.

FORMAZIONE - IL NUOVO APPROCCIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE COME

STRUMENTO PER MIGLIORARE PERFORMANCE E TRASPARENZA (L.n. 190/2012)

Per maggiori informazioni scrivi a [email protected] o contatta il numero 06.32110514

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Nuova contabilità: il ruolo del cronoprogramma

I cambiamenti strutturali della ri-forma sono stati ampiamente dibattuti e analizzati, mentre me-no rilievo è stato dato al nuovo ruolo che andrà a ricoprire il cro-noprogramma.

Parlando di esigibilità del credito, il cronogramma, diverrà strumen-to centrale di programmazione e previsione delle spese che do-vranno essere impegnate negli esercizi in cui le singole obbliga-zioni passive scadranno.

Scenario che potrebbe verificarsi durante il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità, è una inco-municabilità tra i cronoprogrammi delle varie amministrazioni.

Analizziamo, ad esempio, il caso in cui una Regione “x” decida di finanziare la realizzazione di un’opera pubblica del Comune “y”

pari a 100, così ripartito: 60 per l’anno t e 40 per l’anno t+1. L’Ente destinatario del finanzia-mento, invece, programmi 80 nell’anno t e 20 nell’anno t+1. Viene, dunque, a verificarsi una discrepanza tra quanto program-mato e previsto tra Regione e Ente finanziato, che con il nuovo sistema contabile non potrà risol-versi con anticipazioni di risorse future.

Soluzione all’ipotesi prospettata potrebbe essere: la Regione mo-difica gli stanziamenti di spesa relativi ai contributi agli investi-menti per la realizzazione dell’O.P., rimodulando inoltre gli impegni in sede di assestamento o di bilancio previsionale sulla base del crono programma ag-giornato; l’Ente modifica gli stan-ziamenti di entrata riguardanti i

contributi agli investimenti e le spese relative all’O.P., provve-dendo inoltre al riaccertamento degli accertamenti e degli impe-gni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato.

L’esempio è calzante in quanto rimarca l’irrinunciabilità del dialo-go tra i cronoprogrammi delle am-ministrazioni coinvolte, non solo durante il passaggio tra la vec-chia e la nuova contabilità, ma anche quanto il sistema entrerà a regime. Frontiera della nuova c o n t a b i l i t à n o n è s o l o l’armonizzazione contabile interna alle singole amministrazioni ma tra tutte le amministrazioni, gene-rando così armonizzazione tra i bilanci.

BARBARA FRONDUCCI

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P a r l a r e d e l p r e s i d e n t e dell’Uruguay Josè Mujica, credo sia impossibile, sebbene un ten-tativo modesto di descrivere l’uomo prima ancora che lo stati-sta si può comunque fare. A futu-ra memoria per lanciare una sin-cera testimonianza.

Potrei dire che mi colpisce il fatto che dona il 90% del suo stipendio in beneficenza oppure che vive in una casa senza acqua potabile, ma di più mi colpisce il fatto che usa toni miti, umili ma profondi e severi ovvero che guarda al Papa con rispetto, riguardo ma con li-bertà di pensiero essendo piena-mente convinto del suo essere ateo.

Io mi sono accorto di questo poli-tico e al contempo pensatore con ingiustificato ritardo per poterne

apprezzare le sue lezioni, presi come siamo dal contingente, dal-le spiazzanti crisi economiche e soprattutto sociali.

Compressi dai conflitti e dalle di-visioni politiche che ci lasciano indifesi e irritati, dai continui mu-tamenti letterali nei nomi di tributi e tasse che producono rabbia o rassegnazione, guardare al suo esempio ci ritempra e ci depura.

La sua lezione non è solo il rigore o la purezza e la riflessione sul valore principale che non è il de-naro ma il tempo, quel tempo che deve essere innanzitutto vissuto e che bisogna conservare preziosa-mente.

Ci invita ad una serie di sfide: la sfida della solidarietà e della re-sponsabilità che devono portare

ad elaborare nuove proposte, la necessità di gestire fenomeni so-ciali nuovi.

Penso subito al tema della immi-grazione e alle molteplici, diverse, mutevoli posizioni che si aggrovi-gliano e che impediscono una serena e seria valutazione della problematica, ripiegati a far pre-valere sentimentalismi e strumen-talizzazioni.

Mi chiedo sapremo coniugare queste esigenze.

Mujica dichiara “L’uomo non go-verna oggi le forze che ha sprigio-nato, ma queste forze governano l’uomo ... è la vita!”

Io purtroppo appuro come ci si trovi di fronte ad una legislazione variegata e spesso contraddittoria

Il grande esempio di Jose’ Mujica. Un modello per i futuri governanti.

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probabilmente incapace di racco-gliere queste sfide, anzi portata a contribuire alla complicazione nelle soluzioni.

Le sue domande così semplici e penetranti in realtà contengono già le risposte.

“Stiamo governando la globaliz-zazione o la globalizzazione ci governa?

È possibile parlare di solidarietà e dello stare tutti insieme in una economia basata sulla competi-zione spietata?

E se non bastasse, ecco una sua citazione:

“I vecchi pensatori – Epicuro, Seneca o finanche gli Aymara – dicevano:

“povero non è colui che tiene po-co, ma colui che necessita tanto e desidera ancora di più e più”.

Gli ultimi recenti eventi di cronaca che hanno investito amministrato-ri e politici sono così lontani da questo modo di pensare ma al contempo sono così vicini e pro-pri di un diffuso modo di pensare

che debbono imporre una rifles-sione finale collettiva: si può per-seguire un nuovo modello di go-verno.

Sì lo richiedono i cittadini, lo de-vono pretendere i nostri figli e lo esige la nostra coscienza.

MASSIMO FIERAMONTI

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Il Documento unico di program-mazione, Dup, sostituisce la Re-lazione previsionale e program-matica nel nuovo contesto della contabilità armonizzata, non rap-presentando più un semplice alle-gato al bilancio di previsione, ma costituendo un atto presupposto e indispensabile per l’approvazione del bilancio stesso.

Lo schema di decreto legislativo correttivo al d.lgs. n. 118/2011, presentato dal Consiglio dei mini-stri, contiene, tra le altre, una se-rie di modifiche al Tuel e, in parti-colare all’articolo 170.

Questo è direttamente rubricato Documento unico di programma-zione, che va presentato dalla giunta al consiglio entro il 30 giu-gno di ogni anno e adottato entro il 31 luglio. Entro il 15 novembre, con lo schema di bilancio di previ-sione, la giunta presenta la nota di aggiornamento al Documento.

Il Dup precede, pertanto, l’elaborazione del bilancio di pre-visione e contiene le scelte strate-giche, i dati e le analisi ai fini della destinazione delle risorse disponi-bili.

Nella novella legislativa il docu-mento non è più un semplice alle-gato al bilancio, come la Rpp, ma, ai sensi del nuovo comma 5, co-stituisce atto presupposto indi-spensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.

Il Dup ha carattere generale e rappresenta la guida dell’ente locale, componendosi di due se-zioni: quella strategica e quella operativa. La prima, Se.S., ha un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, indi-vidua gli indirizzi, per ogni missio-ne di bilancio, da raggiungere entro il termine del mandato stes-so.

Il Dup ha carattere generale e rappresenta la guida dell’ente locale, componendosi di due se-zioni: quella strategica e quella operativa.

La prima, Se.S., ha un orizzonte temporale pari a quello del man-dato amministrativo, individua gli indirizzi, per ogni missione di bi-lancio, da raggiungere entro il termine del mandato stesso. La sezione trae elementi di valuta-

zione con riferimento a condizioni esterne, quali gli obiettivi del Go-verno, le linee di indirizzo regio-nali, la situazione economica del territorio di riferimento, il Def e a cond iz ion i i n te rne , qua l i l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici, l’impiego delle risorse e sostenibi-lità dei programmi e progetti di investimento, i tributi e le tariffe dei servizi, la spesa corrente, la sostenibilità dell’indebitamento, la valutazione delle spese di perso-nale e la compatibilità con le di-sposizioni sul patto di stabilità interno.

La sezione operativa, Se.O. ha, invece, un carattere generale, contenuto programmatorio ed è lo strumento di supporto al processo decisionale, sulla base degli indi-rizzi generali e degli obiettivi stra-tegici, indicati nella Se.S.

Programmazione cerca schema di Documento

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Il contenuto minimo è costituito da dati, in parte analoghi a quella della prima sezione, ma con un livello maggiore di dettaglio, e in parte diversi, quali l’analisi e valu-tazione degli impegni pluriennali

già assunti, la programmazione del fabbisogno del personale e il piano delle alienazioni e valoriz-zazioni dei beni patrimoniali.

La difficoltà degli operatori che stanno sperimentando il nuovo

sistema contabile, è data dalla mancanza di uno schema di Do-cumento unico di programmazio-ne, in quanto, come visto, la nor-ma indica soltanto i suoi contenuti minimi, in attuazione di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 al novellato d.lgs. n. 118/2011.

EUGENIO PISCINO

Per l'anno in corso la Fondazione Logos PA ha ideato nuove ed interessanti formule di adesione, diversificate e a prezzi competitivi, con offerte innovative, pratiche e di estrema utilità per Enti Locali e professionisti del settore.

Quest'anno, oltre ai servizi base, si aggiungono quelli specifici per enti sotto i 1.000 e 5.000 abitanti. Gli enti aderenti, inoltre, beneficeranno di importanti sconti sulle proposte di assistenza sviluppate dalla struttura in materia di: performance, patrimo-

nio, contabilità, appalti, entrate locali.

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d’Amore&d’Italia® è un portale di promozione e vendita di pro-dotti italiani di alta qualità: pesca-to locale freschissimo, carni pre-giate, formaggi e mozzarelle, pro-dotti esclusivi di norcineria, orto-frutta coltivata con metodi tradi-zionali e biologici, una ricca sele-zione di eccellenze gastronomi-che di mare e di terra.

Alla scoperta dei sapori tipici e genuini della nostra tradizio-ne, d’Amore&d’Italia promuove un sistema virtuoso di relazioni in cui la formula “dal produttore al con-sumatore” si realizza attraverso la partecipazione ad una grande rete di acquisto territoriale .

I valori su cui si fonda il proget-to d’Amore&d’Italia sono:

- Il piacere della tavola , legato al consumo sostenibile delle eccel-lenze enogastronomiche della nostra terra.

- La salute delle persone , grazie a metodi di produzione che ga-rantiscono la massima sicurezza alimentare.

- La salvaguardia dell’ambiente , attraverso la riduzione degli spre-chi alimentari e il crescente impie-go di fonti energetiche rinnovabili.

- Il sostegno alla piccola econo-mia locale , rappresentata in lar-ga misura da aziende a conduzio-ne familiare.

- La promozione della cultura e-nogastronomica del nostro Pae-se.

Organizzazione terr i tor ia le d’Amore&d’Italia organizza la compravendita dei prodotti attra-verso la creazione di reti di ac-quisto territoriali : ad ogni territo-rio sono associati i produttori locali, le famiglie residenti e le aziende di ristorazione .

I confini del territorio possono coincidere con quelli di un Comu-ne - come nel caso di Roma - oppure comprendere un’area ete-rogenea come quella dei Castelli Romani.

All’interno del territorio, la raccolta degli ordini e la consegna dei pro-dot t i sono real izzate da un responsabile territoriale , che supporta il lavoro dei produttori e risponde alle richieste dei clienti.

E’ online il nuovo portale damoreditalia.it.

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Servizi alle famiglie

Ogni terra ha le sue tipicità e le sue tradizioni . Attraverso l’impiego di nuove tecnologie, d’Amore&d’Italia propone in chia-v e m o d e r n a l a c l a s s i -ca consegna “porta a porta ” che si usava quando eravamo bambi-ni, quando produttori e ambulanti portavano a casa il latte fresco, il pane, la frutta, l’olio.

Attraverso il portale damoredita-lia.it, gli utenti possono inoltrare l’ordine di acquisto scegliendo se ricevere i prodotti al proprio domi-cilio oppure alla sede di un grup-po di acquisto di zona.

Aderire o creare un gruppo di acquisto regala la possibilità di acquistare prodotti genuini a con-dizioni vantaggiose , di condivi-dere con altre persone i valori fondamentali della sana alimen-tazione , di sostenere i piccoli pro-duttori del tuo territorio, di contri-buire allo sviluppo sostenibi-le del nostro Paese.

Partecipare a un gruppo di acqui-sto è una scelta responsabile, perché promuove abitudini di consumo rispettose della natu-ra: se più persone ritirano i pro-dotti presso la sede del gruppo, diminuiscono le consegne “porta a porta” a carico dei produttori, con notevoli benefici in termini di impatto ambientale e di efficienta-mento energetico.

Servizi agli operatori della ristora-zione

d ’ A m o r e & d ’ I t a l i a p o r t a l’innovazione anche nella ristora-zione.

Sono tanti gli operatori attenti alla qualità dei prodotti e ad essi ci rivolgiamo per promuovere insie-me la migliore cucina italiana, coniugando tradizione e sostegno al territorio.

Agli operatori della ristorazione proponiamo di aderire alla nostra rete di acquisto, offrendo servizi logistici che rispondono alle loro esigenze; in più a ciascuno di

essi diamo spazio sul porta-le damoreditalia.it, per informare i consumatori finali - cittadini e turi-sti - sulle loro proposte enoga-stronomiche.

Abbiamo ideato innovat i -vi strumenti di tracciabilità dei prodotti e di promozione dei risto-ratori, perché i consumatori e i produttori possano premiare quel-li più attenti al territorio.

d’Amore&d’Italia è un progetto tanto innovativo quanto ambizio-so, che punta sull’eccellenza a-groalimentare italiana per vivere il piacere della tavola, senza però trascurare le abitudini di consumo che lo rendono sostenibile.

Tutte le informazioni sono dispo-nibili sul portale damoreditalia.it.

Contatti:

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+39 3476755621