MOBBING E ALTRI CONFLITTI TRA DIPENDENTI E DATORE … · Attaccarne la reputazione, aggredirlo...
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MOBBING E ALTRI CONFLITTI TRA DIPENDENTI E DATORE DI
LAVORO. I LIMITI DEL DIRITTO DI CRITICA
DEL LAVORATORE.
Avv. Maria Di Massa Torino, 31 marzo 2014
COSA SI INTENDE PER «MOBBING»?
Il mobbing è una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore (mobbing c.d. verticale o «bossing»), inferiore o di parità (mobbing c.d. orizzontale), con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
Elementi oggettivi del mobbing verticale o «bossing»
Ø Molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, Ø Durata, sistematicità, reiterazione nel tempo e
progressività dei comportamenti persecutori, Ø Oggettiva potenzialità lesiva della condotta persecutoria, Ø Lesione della salute o della personalità del lavoratore
Elemento soggettivo del mobbing verticale o «bossing»
Dolo specifico del datore di lavoro o del superiore,
inteso come volontà persecutoria che non ha
altra possibile spiegazione se non l’intenzione di
nuocere alla persona della vittima.
Può essere considerato persecutorio verso il lavoratore:
Ø L’abuso del c.d. ius variandi: demansionamento o trasferimenti illegittimi,
Ø impedire la crescita professionale,
Ø tendere dei “trabocchetti” al lavoratore,
Ø negare permessi o ferie senza motivo.
… segue:
Ø Isolarlo, Ø negare postazione e
strumenti di lavoro, Ø impedirgli di
comunicare,
Ø impedire l’aggiornamento professionale,
Ø negare l’assistenza dei tecnici informatici.
… segue:
Ø Attaccarne la reputazione, aggredirlo psicologicamente,
Ø diffondere sistematicamente dicerie e maldicenze sulla persona,
Ø denigrarne
sistematicamente l’operato senza motivo, pubblicamente o per iscritto.
… segue:
Ø Mettere illegittimamente in discussione le prerogative professionali o scavalcarle,
Ø costringere il dipendente a giustificare continuamente il proprio operato, anche per iscritto, per violazioni poi rivelatesi inesistenti.
Ø intraprendere sistematiche iniziative disciplinari per illeciti inesistenti,
Ø controllarlo in modo esasperato.
Non sono considerati persecutori:
Ø Comportamenti rientranti nel c.d. ius variandi del datore di lavoro: trasferimenti a parità di categoria o posizione, ipotesi di mobilità interna agli uffici,
Ø Comportamenti potenzialmente persecutori ma circoscritti nel tempo e/o episodici,
Ø Comportamenti che non sono ancora divenuti mobbing, cioè in fase iniziale,
Ø Comportamenti per cui vi è una “ragionevole e alternativa spiegazione”.
La tutela giudiziaria
Il lavoratore ha facoltà di rivolgersi al giudice per ottenere la condanna del datore di lavoro e/o del responsabile del mobbing. L’onere della prova della condotta persecutoria, della lesione subita e del nesso causale è posto in capo al lavoratore.
Ricadute disciplinari del mobbing nel Codice Disciplinare del Personale del Comparto SSN
Ø «esercizio, attraverso sistematici atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito l a v o r a t i v o o a d d i r i t t u r a d i e s c l u d e r l o d a l c o n t e s t o lavorativo» (Sospensione 6 mesi, art. 11 D),
Ø «reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità della personale altrui» (Licenziamento, art. 13 B).
Ø «atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona» (Sospensione 10 gg, artt. 10 L e 11 E),
Ricadute disciplinari del mobbing nel Codice Disciplinare della Dirigenza del Comparto SSN
Ø «atti o comportamenti aggressivi, ostili, denigratori nei confronti dei dirigenti o altri dipendenti” e “atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona» (Sospensione 6 mesi, art.8 L e M);
Ø “recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forma di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti” e «recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona» (Licenziamento senza preavviso, art. 11/2 D e E).
Il diritto di critica del lavoratore
«I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge» (articolo 1 Statuto dei Lavoratori). Il diritto di criticare è parte integrante del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sancito dall’art. 21 della Costituzione.
I limiti del diritto di critica del lavoratore
Ø Vietate le condotte contrarie ai principi di buona fede e lealtà nei confronti del datore di lavoro,
Ø v i e t a t e l e c o n d o t t e c h e costituiscano reato di ingiuria, diffamazione o calunnia,
Ø vietata la denuncia o la critica per fatti che non corrispondano al vero (principio della c.d. «continenza sostanziale»),
…segue:
Ø vietata la violenza verbale, l’utilizzo di espressioni che eccedano lo scopo informativo, d i f e t t i n o d i s e r e n i t à o obiettività, ledano la dignità e l’immagine dell’altro, violino i parametri di correttezza e civiltà desumibili dalle regole del vivere civile (principio della c.d. «continenza formale»).
Il diritto di critica del sindacalista
Ø ammessa, soprattutto ad opera dei sindacalisti, la critica aspra, la dialettica severa o antagonistica,
Ø il sindacalista, anche se subordinato, nell’ambito dell’attività sindacale si pone su di un piano di parità con il datore di lavoro, in quanto tutela interessi collettivi,
Ø non è però mai ammesso il superamento del limite della continenza formale.
Ricadute disciplinari della violazione dei limiti del diritto di critica nel Codice Disciplinare del
Personale del Comparto SSN Ø «condotta, nell’ambiente di lavoro, non conforme ai principi di correttezza
verso i superiori o altri dipendenti…» (Rimprovero o multa, art. 9.1.B); Ø «comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti degli… altri dipendenti…» e gli «alterchi negli ambienti di lavoro con …i dipendenti..» (Sospensione sino a 10 giorni, art. 10 G ed H). Per ipotesi di particolare gravità si arriva alla sospensione sino a sei mesi (art. 11 F);
Ø «manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Azienda, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 legge 20 maggio 1970 n.300» (Sospensione sino a 10 giorni, art.10 i). La recidiva nel biennio può comportare la sospensione sino a 6 mesi (art.11°). La recidiva plurima (almeno tre volte nell’anno) può comportare il licenziamento con preavviso (art. 12 A);
Ø La terza recidiva nel biennio per minacce, ingiurie gravi, calunnia e diffamazione può comportare il licenziamento senza preavviso (art.13 A).
Ricadute disciplinari della violazione dei limiti del diritto di critica nel Codice Disciplinare della
Dirigenza del Comparto SSN Ø «condotta, nell’ambiente di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i
componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti …» e gli «alterchi negli ambienti di lavoro» (Censura scritta o multa, art. 6.4 B e C);
Ø «minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni…nei confronti dell’azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti…» (Sospensione sino a 6 mesi, art. 6.8 B);
Ø «manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda, o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti…salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 legge 20 maggio 1970 n.300» (Sospensione sino a 6 mesi, art. 6 C);
Ø La recidiva plurima nel biennio può comportare licenziamento con preavviso (art.11C);
Ø La «reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità della persona» può essere motivo di licenziamento senza preavviso (art. 11.2 A).