M.luisetto, m.fidani richiesta al miur 3 maggio 2012 art. numero 1 del 3.10.14 chemists pharmacists...

11

Click here to load reader

description

art. m.Luisetto, M.Fidani RICHIESTA al MIUR 3 maggio 2012 numero 1, chemists pharmacists international journal 2014 accesso a esame di stato per professione di chimico ai laureati vecchio ordinamento in FARMACIA e CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE.

Transcript of M.luisetto, m.fidani richiesta al miur 3 maggio 2012 art. numero 1 del 3.10.14 chemists pharmacists...

Page 1: M.luisetto, m.fidani richiesta al miur 3 maggio 2012 art. numero 1 del 3.10.14 chemists pharmacists intern. journ. ( on line linkedin resource, by chimici farmacisti linkedin ), working

Spett.le Ufficio Esami di Stato / MIUR Per c.c. A.N.C.T.F. DOTT MAROTTA (Presidente). C.N.C. DOTT. ZINGALES (Presidente).

OGGETTO :

Richiesta parere circa Partecipazione a Esame di Stato per la Professione di Chimico Sezione A per i laureati in Chimica e

Tecnologie Farmaceutiche Vecchio Ordinamento.

Tale azione si rende tanto più necessaria, nell’ottica del processo di liberalizzazione in atto per implementare le possibilità di occupazione professionale. Sulla base delle informazioni dettagliate che vengono riportate di seguito, chiediamo che venga valutata la possibilità di accesso all’ Esame di stato per Chimico anche ai laureati in Farmacia e ai laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartenenti al Vecchio Ordinamento.

Page 2: M.luisetto, m.fidani richiesta al miur 3 maggio 2012 art. numero 1 del 3.10.14 chemists pharmacists intern. journ. ( on line linkedin resource, by chimici farmacisti linkedin ), working

L’accesso all’Esame di Stato per l’abilitazione all’ esercizio della Professione di Chimico (SEZ. A o SEZ. B) è regolamentato dal: D.P.R. 328/2001 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 - Supplemento

Ordinario n.212/L)

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti.

CAPO VII

PROFESSIONE DI CHIMICO

Art. 35 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella Sezione A spetta il titolo professionale di Chimico. 3. Agli iscritti nella Sezione B spetta il titolo professionale di Chimico Iunior 4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici iuniores. Art. 37 (Esami di Stato per l'iscrizione nella Sezione A e relative prove) 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) Classe 62/S - Scienze Chimiche; b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie della Chimica industriale; c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia Industriale. Art. 38 (Esami di Stato per l'iscrizione nella Sezione B e relative prove) 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) Classe 21 - Scienze e Tecnologie chimiche; b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie farmaceutiche.

Page 3: M.luisetto, m.fidani richiesta al miur 3 maggio 2012 art. numero 1 del 3.10.14 chemists pharmacists intern. journ. ( on line linkedin resource, by chimici farmacisti linkedin ), working

Come si evince dal punto C dell’Art. 37, l’accesso all’Esame di Stato per Chimico, Sezione A, è stato consentito anche ai possessori di Laurea Specialistica Classe 14S divenuta poi Laurea Magistrale LM-13. Entrambe considerate Nuovo Ordinamento. La Classe 14S Farmacia-Farmacia Industriale comprende la laurea in Farmacia e la laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Come si evince dall’ Art. 38, l’accesso all’Esame di Stato per Chimico, Sezione B, è stato consentito anche ai possessori di lauree triennali L24 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche. L’accesso viene invece tuttora negato solo ai laureati in Farmacia e ai laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartenenti al Vecchio Ordinamento.

Tale situazione ha generato e genera continui paradossi:

Un laureato in C.T.F. con il Vecchio Ordinamento nonostante 30 anni di esperienza non può occupare determinate Posizioni Dirigenziali spettanti invece a tutti i neo-laureati nelle classi specificate prima e quindi aventi diritto ad iscriversi all’ albo dei Chimici (Sez. A, Sez. B). Esempio recente : Un neo laureato in Tossicologia dell’ Ambiente (Classe L-29), potendo iscriversi all’albo dei Chimici, può assumere una posizione Dirigenziale in cui è richiesta l’iscrizione all’ albo dei Chimici. In un’azienda un neo laureato di 24 anni ha assunto tale carica dirigenziale, al posto di un dipendente di 50 anni laureato in CTF Vecchio Ordinamento presente in azienda da 20 anni. Ad un laureato in C.T.F. con il Vecchio Ordinamento è consentito partecipare a un Pubblico Concorso, secondo le tabelle di equipollenza. Nell’ipotesi che il Concorso venga vinto il laureato in CTF V.O, quindi non iscritto all’albo dei Chimici, è costretto a delegare molte mansioni a personale iscritto. Nell’ ultimo periodo alcune industrie o laboratori a causa della crisi economica in atto hanno dovuto provvedere a licenziamenti di personale laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con il Vecchio Ordinamento. Tali persone, se potessero accedere all’ Esame di Stato per Chimico avrebbero una brillante possibilità di essere integrati in mansioni in cui è richiesta tale abilitazione. Sono noti casi in cui persone in possesso di una laurea del Vecchio Ordinamento in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche sono tuttora disoccupati.

Page 4: M.luisetto, m.fidani richiesta al miur 3 maggio 2012 art. numero 1 del 3.10.14 chemists pharmacists intern. journ. ( on line linkedin resource, by chimici farmacisti linkedin ), working

DI SEGUITO ELENCHIAMO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE AI FINI DELL’ACCOGLIMENTO DELLA ISTANZA CHE ANCHE AI LAUREATI DEL VECCHIO ORDINAMENTO VENGA DATA POSSIBILITA’ DI ACCESSO ALL’ESAME DI STATO PER CHIMICO.

Decreto 3 Novembre 1999, n.509 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2

Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

La legge 509/99 ha introdotto il nuovo ordinamento nell'ambito del sistema universitario. Si è trattato di una svolta epocale, che ha prodotto, almeno agli inizi, una crescita esponenziale del numero dei corsi di laurea con conseguente aumento degli iscritti in Università. Tal crescita è stata originata principalmente dallo sdoppiamento del percorso formativo, con la creazione di un triennio di laurea base ed un biennio di specialistica ad esso direttamente consequenziale, al termine del quale si consegue un titolo equipollente a quello del vecchio ordinamento.

Decreto Ministeriale 4 Agosto 2000 (MIUR) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2000 n.245 - Supplemento Ordinario n.170

Determinazione delle classi delle lauree universitarie

DECRETA Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea di cui agli allegati da 1 a 42.

Art. 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, Classi di corsi di studio

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

Page 5: M.luisetto, m.fidani richiesta al miur 3 maggio 2012 art. numero 1 del 3.10.14 chemists pharmacists intern. journ. ( on line linkedin resource, by chimici farmacisti linkedin ), working

Decreto Ministeriale 28 novembre 2000 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18

Determinazione delle classi delle lauree specialistiche

VENGONO INDETTE 104 CLASSE SPECIALISTICHE CUI AL NUMERO 14 VI E’ LA 14/S identificata come:

Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia Industriale. Si riporto parte della tabella 14/S Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale Chimica e Tecnologia Farmaceutiche viene quindi fatta ricadere automaticamente nella classe specialistica 14S Farmacia e Farmacia Industriale.

Page 6: M.luisetto, m.fidani richiesta al miur 3 maggio 2012 art. numero 1 del 3.10.14 chemists pharmacists intern. journ. ( on line linkedin resource, by chimici farmacisti linkedin ), working

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 Agosto 2001 n.190 - Supplemento Ordinario n.212/L Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti

CAPO VII PROFESSIONE DI CHIMICO

Art. 35 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior 4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici iuniores. Art. 37 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove) 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) Classe 62/S - Scienze Chimiche; b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie della Chimica industriale; c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia Industriale. Art. 38 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove) 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) Classe 21 - Scienze e Tecnologie chimiche; b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie farmaceutiche.

Page 7: M.luisetto, m.fidani richiesta al miur 3 maggio 2012 art. numero 1 del 3.10.14 chemists pharmacists intern. journ. ( on line linkedin resource, by chimici farmacisti linkedin ), working

Decreto Interministeriale 5 Maggio 2004 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004 n. 196

Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. TABELLA- Equiparazione dei Diplomi di Laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99 alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001.

DIPLOMA DI LAUREA

RIF. NORMATIVO

EQUIPARATO A LAUREE SPECIALISTICHE DELLA

CLASSE CHIMICA E TECNOLOGIA

FARMACEUTICHE O CHIMICA E TECNOLOGIA

FARMACEUTICHE

Tabella XXVII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.165 come modificata dal DM

30.6.1995 in G.U. n. 41 del 19.2.1996

CLS-14/S

FARMACIA

Tabella XXVII del regio

decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata

CLS-14/S

Page 8: M.luisetto, m.fidani richiesta al miur 3 maggio 2012 art. numero 1 del 3.10.14 chemists pharmacists intern. journ. ( on line linkedin resource, by chimici farmacisti linkedin ), working

Decreto Interministeriale 16 Marzo 2007 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155 Determinazione delle classi di laurea magistrale

Tabella in cui la classe 14/S diventa LM-13

LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE

Decreto Interministeriale 9 Luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233

Art. 3: Il presente decreto sostituisce il decreto interministeriale 5 maggio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), e alle lauree magistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi: · nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4); · nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4; · nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3; · nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99 o all’ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.

COLONNA 1 COLONNA 2 COLONNA 3 COLONNA 4

DIPLOMA DI LAUREA (DL) VECCHIO

ORDINAMENTO

RIFERIMENTO NORMATIVO

LAUREE

SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM

509/99)

LAUREE MAGISTRALI

DELLA

CLASSE (DM 270/04)

FARMACIA

Tabella XXVII del regio decreto

30.9.1938 n.1652 come modificata

dal DM 30.6.1995 in G.U. n. 41 del

19.2.1996

14/S Farmacia e farmacia industriale

LM-13 Farmacia e farmacia

industriale

Page 9: M.luisetto, m.fidani richiesta al miur 3 maggio 2012 art. numero 1 del 3.10.14 chemists pharmacists intern. journ. ( on line linkedin resource, by chimici farmacisti linkedin ), working

INOLTRE : Sempre ai fini di accoglimento della istanza di cui sopra è necessario anche specificare con adeguate informazioni ,alla luce di norme ancora vigenti ,anche quella che era la situazione antecedente alla introduzione della laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e cioe’ riguardo la laurea in Chimica e Farmacia e relativo accesso Ad esame di stato per professione di chimico :

Legge. 15 Ottobre 1982, n. 756 (1). Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 ottobre 1982, n. 289.

Ammissione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o farmacia. Articolo unico. - A ogni concorso ufficio od impiego per l'accesso al quale sia prescritto il possesso della già denominata «laurea in chimica e farmacia» ovvero della «laurea in farmacia» sono altresì ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutica. Ove sia richiesto per l'esercizio dei predetti uffici od impieghi il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, resta fermo quanto disposto nel D.P.R. 18 luglio 1972, n. 523 (2). Nella norma citata (vigente ad oggi) si cita una equiparazione di legge non solo a fini di partecipazione ai concorsi ma anche per L’ACCESSO A UFFICI ED IMPIEGHI a significare qualche cosa di diverso e in piu’ rispetto alla mera partecipazione ai concorsi ma anche per ricoprire impieghi che possono richiedere abilitazione professionale relativa. Da recenti informazioni scritte ricevute da un ufficio Esami di Stato risulta che venga ancora richiesto come titolo di accesso per poter sostenere Esame di Stato per la professione di Chimico la gia’ denominata laurea in Chimica e Farmacia. (Legge 1378/1956). La Tabella L allegata all’ Art. 173 del R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 Dicembre 1933, n. 283.) prevede l’ accesso ai laureati in CHIMICA E FARMACIA all’ Esame di Stato per Chimico. In base a tale Tabella alcuni Uffici per Esami di Stato interpellati ci confermano la possibilità di accedere ad esame di Stato per Chimico se in possesso di tale laurea. È logicamente evidente che non ci siano candidati attivi per limiti di età.

Page 10: M.luisetto, m.fidani richiesta al miur 3 maggio 2012 art. numero 1 del 3.10.14 chemists pharmacists intern. journ. ( on line linkedin resource, by chimici farmacisti linkedin ), working

L’ Articolo 19 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 (1) Regolamento per l'esercizio della Professione di Chimico (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 Maggio 1928, n. 102.) recita : Hanno diritto ad essere iscritti nell'albo tutti coloro che ottennero, in una regia università od istituto superiore del Regno, il diploma di laurea in chimica, o in chimica farmacia o in chimica industriale, quando le disposizioni, vigenti al tempo in cui lo conseguirono, attribuivano al diploma suddetto l'effetto di abilitare all'esercizio professionale. Si segnalano inoltre altri Riferimenti Legislativi importanti ai fini dell’accoglimento della richiesta in oggetto :

LAUREA CHIMICA E FARMACIA: (ammessa per Esame di Stato Professione di Chimico e per Farmacista) vedi TABELLA L allegata al R.D. n. 1592 1933.

Laurea in C.T.F. V.O. Tabella XXVII BIS introdotta con Legge nel 1967 n.1037

(e successive modificazioni ) relativo alla istituzione del corso di laurea CTF presso Universita' di Pavia. Non ammessa a Esame di Stato per Chimico

Laurea in Farmacia V.O. Tabella XXVII allegata a Regio Decreto Istruzione

Superiore del 1938 : Solo accesso a Esame di Stato per Farmacista. INOLTRE nella normativa ci sono stati esempi diverse denominazioni per lo stesso tipo di lauree del settore Chimico Farmaceutico. Decreto 16 maggio 96 n. 413 Regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione. (GU n.185 del 8-8-1996 - Suppl. Ordinario n. 132 ) cita i laureati in Chimica Farmaceutica oltre ai laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per discipline chimica analitica e biochimica clinica.

Page 11: M.luisetto, m.fidani richiesta al miur 3 maggio 2012 art. numero 1 del 3.10.14 chemists pharmacists intern. journ. ( on line linkedin resource, by chimici farmacisti linkedin ), working

Alla luce di queste disparita’ di trattamento tra Lauree della stesso settore si chiede di estendere l’equipollenza per i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche del Vecchio Ordinamento anche all’ammissione all’ ES. STATO PER CHIMICO Sez. A, come accade per tutti i laureati del Nuovo Ordinamento. Tale ammissione deve avvenire a nostro avviso non solo quindi in base alla DENOMINAZIONE DELLA LAUREA ma bensi’ in relazione alle Equiparazioni di Legge intervenute e al Corpus dei Corsi di Studio che sostanziano le Competenze Scientifiche del laureato.

Dott. Mauro Luisetto, farmacista, specialista in farmacologia Dott. Marco Fidani, chimico farmaceutico