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AZIENDA OSPEDALIERAUNIVERSITARIA DI MESSINA Policlinico "Gaetano Martino" Capitolato Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore e Garanzie Accessorie amministrata a LIBRO MATRICOLA e INFORTUNI della Circolazione LOTTO n° 1 Pagina 1

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AZIENDA OSPEDALIERAUNIVERSITARIA DI

MESSINA Policlinico "Gaetano Martino"

Capitolato Polizza di Assicurazione

Responsabilità Civile Derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore e Garanzie Accessorie

amministrata aLIBRO MATRICOLA

e

INFORTUNI della Circolazione

LOTTO n° 1

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SEZIONE I – RCA “Libro Matricola”

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONEIl contratto di assicurazione.

ASSICURATOSoggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CONTRAENTEPersona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive la Polizza, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il premio.

COSESia gli oggetti materiali, che gli animali.

INDENNIZZOLa somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZAIl documento contrattuale che prova l'assicurazione

PREMIOLa somma dovuta alla Società.

RISCHIOLa probabilità del verificarsi del sinistro.

SINISTROIl verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA'/IMPRESA/COMPAGNIAL'impresa assicuratrice.

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Art. 1) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - PROVA DEL CONTRATTOLa polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIASarà obbligo della Compagnia fornire il relativo documento di polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza stessa e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 31/12/2008 alle ore 24:00 del 31/12/2011;Le rate di premio saranno conteggiate sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione perogni giorno di copertura e corrisponderanno ai seguenti periodi assicurativi:

- prima rata dalle ore 24:00 del 31/12/2008 alle ore 24:00 del 31/12/2009;- seconda rata dalle ore 24:00 del 31/12/2009 alle ore 24:00 del 31/12/2010;- terza rata dalle ore 24:00 del 31/12/2010 alle ore 24:00 del 31/12/2011 -

Art. 1.3 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.4 - VARIAZIONI DEL RISCHIOQualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Art. 1.5 - BUONA FEDEL'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.6 - ONERI FISCALIGli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

Art. 1.7 - FORO COMPETENTEIl Foro esclusivo è quello di Messina.

Art. 1.8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGEPer tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di Legge.

Art. 1.9 - DURATA DEL CONTRATTOIl contratto di assicurazione ha durata dalle ore 24:00 del 31/12/2008 alle ore 24:00 del 31/12/2011.

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Il Contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preavviso. Tuttavia, a richiesta del Contraente, sarà concessa proroga fino a quattro mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Art. 1.10 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTEIl premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario, al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Art. 1.11 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL’ASSICURATOLa denuncia del sinistro, deve essere redatta sul modulo approvato con Decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'Art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976 n. 857 convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 1.12 - RIPARTIZIONE DELL’ASSICURAZIONE E DELEGAL’assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell’eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse. Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette. Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilitàsolidale.Art.1.13 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIOCon periodicità trimestrale l'Impresa s’impegna a fornire al Contraente , entro il termine di trenta giorni, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il numero di sinistri denunciati, pagati e riservati, con l’indicazione analitica - per ogni sinistro - dei relativi importi.

Clausole Vessatorie

Agli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 1.7 - Foro competente

Art. 1.9 - Durata del Contratto

Art. 1.12 - Ripartizione dell’assicurazione e delega

Data

------------------------------

L'Impresa Il Contraente

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Art. 2) SEZIONE 1: RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'Impresa assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nel contratto. L'assicurazione copre anche:1) la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di

bagagli, attrezzi e simili;3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché

conseguenti a fatto accidentale della circolazione;4) la responsabilità per i danni corporali cagionati a terzi trasportati nell'interno dei veicoli;5) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;6) PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell'istruttore. Sono

inoltre considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando é alla guida, tranne che durante l'esame, e l'istruttore solo durante l'esame;

7) PER AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS: la responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento;

8) PER VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle operazioni non sono considerati terzi;

9) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo é staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;

Art. 2.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA L’assicurazione non è operante:- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge;- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle

disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;- se nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è

una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni

vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta

licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;- in caso di dolo del conducente;- ai sensi degli artt. nn. 1892-1893 del Codice Civile in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, salvo

quanto previsto all’Art. 1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione;- ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano

aggravato il rischio, salvo quanto previsto all’Art. 1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 18 della Legge, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

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Art. 2.3 - ESTENSIONE TERRITORIALEL'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di SanMarino, degli Stati facenti parte dell’Unione Economica Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte delsistema della Carta Verde.L’Impresa rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernentil'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde èvalida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nelcaso trovi applicazione l'Art. 1901 comma 2° del Codice Civile, l'Impresa risponde anche del danno che siverifichi entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premiosuccessive.Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nelcorso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraenteè obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le sommeche abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 2.4 - PREMIO R.C.A. Per le autovetture l'Impresa offerente dovrà indicare, riferendosi alle classi di merito 13 della tariffa "Bonus/Malus", il premio lordo omnicomprensivo per ciascuna delle fasce indicate nell’Allegato, impegnandosi a praticare all'atto dell'effettiva inclusione gli sconti o gli aggravi di premio, in riferimento all'effettiva classe di merito riportata negli attestati di rischio, di cui alla seguente tabella:

Classe di merito 01 02 03 04 05 06 07

09 10 11 121314 15 16 17 18

Sconto/MaggiorazioneSconto 50

Sconto 47Sconto 44Sconto 41Sconto 38Sconto 34Sconto 30Sconto 26Sconto 22Sconto 18Sconto 12Sconto 6

Maggiorazione 15

Maggiorazione 30Maggiorazione 50Maggiorazione 75Maggiorazione 100

%

Per tutti gli altri veicoli (ambulanze, autobus, autocarri adibiti a trasporto di cose, motocicli e ciclomotori, motocarri, etc.) si dovrà indicare il premio annuo lordo omnicomprensivo in base ai rispettivi parametri indicati nell’allegato.

Art. 2.5 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'Impresa rilascia al Contraente un'attestazione contenente:- la denominazione dell'Impresa;- il nome o ragione sociale del Contraente;- il numero di contratto di assicurazione;- la forma di tariffa in base alla quale è stipulato il contratto;- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel

caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in

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relazione al verificarsi o meno nel corso del periodo di osservazione regolamentato dall'Art. 9 della presente sezione;

- per i contratti relativi a veicoli a motore adibiti al trasporto di cose stipulati nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus), viene indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di assicurazione considerato;

- i dati della targa di riconoscimento o i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo;- la firma dell'assicuratore.L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate a libro matricola, l'Impresa non rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria. L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:- sospensione di garanzia nel corso del contratto;- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di

premio;- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;- furto del veicolo assicurato senza ritrovamento.

Art. 2.6 - LIBRO MATRICOLA L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA al Contraente.Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara. Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, asportazione definitiva, messe in disuso e dovranno essere accompagnate dallarestituzione dei relativi certificati e contrassegni.Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24 del giorno in cui sono state notificate o all'Assicuratore; il premio di ciascun veicolo viene calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio sarà effettuata per ogni anno, entro 90 giorni dal termine dell'annualità assicurativa. In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare -assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce – la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativacomunicazione da parte della compagnia.La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli per cui la Compagnia emetterà un certificato e un contrassegno. L'importo del premio verrà calcolato in base alle caratteristiche dei veicoli da assicurare e la classe di merito. Le successive inclusioni verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della Società.

Art. 2.7 - MASSIMALI La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

€ 5.000.000,00 per autovetture, ciclomotori, motocicli e motocarri;€ 5.000.000,00 per autocarri, autobus, scuolabus e veicoli ad uso speciale;€ 5.000.000,00 per tutti gli altri veicoli.

Art. 2.8 - SOSTITUZIONE CERTIFICATO E CONTRASSEGNOQualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, l'Impresa vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire. Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, l'Impresa rilascia un duplicato su semplice richiesta senza alcun onere.Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità.

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Art. 2.9 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA' Per l’applicazione delle regole evolutive di seguito riportate, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:- Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

00 (nessuno) sinistri

01 (uno) sinistro

02 (due) sinistri

03 (tre) sinistri

04 (quattro) o più sinistri

1 1 3 6 9 12

2 1 4 7 10 13

3 2 5 8 11 14

4 3 6 9 12 15

5 4 7 10 13 16

6 5 8 11 14 17

7 6 9 12 15 18

8 7 10 13 16 18

9 8 11 14 17 18

10 9 12 15 18 18

11 10 13 16 18 18

12 11 14 17 18 18

13 12 15 18 18 18

14 13 16 18 18 18

15 14 17 18 18 18

16 15 18 18 18 18

17 16 18 18 18 18

18 17 18 18 18 18

Clausole Vessatorie

Agli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dell’Art. 2.6 - Libro Matricola.

Data

L'Impresa Il Contraente

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Art. 3) SEZIONE 2: INCENDIO

Art. 3.1 - Oggetto della garanzia L'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.In caso di DANNO PARZIALE l'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., salvo quanto disposto dall’Art.7 delle Garanzie Aggiuntive (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio). L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale della stessa autovettura un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato. Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base alla media delle pubblicazioni Eurotax Gialla e Blu o pubblicazioni similari.

Art. 3.2 - Premio La Compagnia offerente dovrà indicare il premio annuo lordo omnicomprensivo per ogni migliaia di somma assicurata distinguendo quello che intende offrire per le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, le ambulanze, gli autobus, gli autocarri adibiti a trasporto di cose.

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Art. 4) SEZIONE 3:

FURTO Art. 4.1 - Oggetto della garanzia L'Impresa risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.In caso di DANNO PARZIALE l'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., salvo quanto disposto dall’Art 6 delle Garanzie Aggiuntive (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio).L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale della stessa autovettura un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato. Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base alla media delle pubblicazioni Eurotax Gialla e Blu o pubblicazioni similari.

Art. 4.2 - Franchigie e Scoperti Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione sarà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di € 110,00

Art. 4.3 - Premio La Compagnia offerente dovrà indicare il premio annuo lordo omnicomprensivo per ogni migliaia di somma assicurata distinguendo quello che intende offrire per le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, le ambulanze, gli autobus, gli autocarri adibiti a trasporto di cose.

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rt. 5) NORME COMUNI ALLE SEZIONI 2 e 3

Art. 5.1 - ESTENSIONE TERRITORIALEL'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Economica Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Art. 5.2 - ESCLUSIONI L’Assicurazione non copre i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;- derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni invasioni e calamità naturali;- determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, delle persone di cui l’Assicurato deve

rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;

- verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- indiretti come deprezzamento e privazione dell’uso del veicolo qualunque ne sia la causa;- preesistenti al sinistro denunciato;- conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.

Art. 5.3 - DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTROL'assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia autentica all'Impresa. L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire all'Impresa la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale, rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la procura a vendere alla Compagnia assicuratrice.

Art. 5.4 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZOIl pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./VV.UU).

Art. 5.5 – AMMINISTRAZIONE A POLIZZA SINGOLE Qualora la Compagnia offerente (risultante aggiudicataria) non possa accettare l’amministrazione della polizza secondo il sistema del “Libro Matricola”, in sede di emissione della polizza potrà dichiarare di volere emetter polizze singole, fermo restando l’operatività di tutte le condizioni del presente Capitolato speciale di polizza, ad eccezione dell’Art.2.6 (Libro Matricola).

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Art. 6) GARANZIE AGGIUNTIVE (Sempre operanti in aggiunta alla Garanzia R.C.A. e/o FURTO/INCENDIO)

1) RICORSO TERZI DA INCENDIOL'Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza di € 520.000,00 per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per:- danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio

(combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato;

- lesioni corporali cagionate a terzi.La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita. La garanzia non comprende invece i danni:- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra

previsto per i locali in dotazione;- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua dell’aria e del suolo.

2) SCELTA DEL LEGALE Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto d’interesse tra la Società e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. La Società preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. Per tale garanzia la massima esposizione a carico della Compagnia ammonta a € 10.300,00 per anno assicurativo.

3) DANNI A SEGUITO DI FURTO/RAPINAL'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina. I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto e/o rapina sono esclusi salvo che siano conseguenti a collisione durante la circolazione.

4) GARANZIA CONTRASSEGNOIn caso di furto e/o rapina senza ritrovamento dell'autovettura assicurata, regolarmente indennizzabile a termini di contratto, l'Impresa risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

5) ROTTURA CRISTALLI La Compagnia rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 260,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di cristalli rotti con il limite di € 10.000,00 per anno. La garanzia non comprende:- rigature e segnature;- i danni causati ad altre parti dell'autovettura assicurata dalla rottura dei cristalli.

6) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI La Compagnia assicura la Responsabilità Civile dei trasportati, per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione dell'autovettura indicata in polizza. La garanzia è prestata per la Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24/12/69 n.990, secondo le condizioni di assicurazione che regolano la stessa e nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile stessa.

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7) DANNI DA SCASSO La Compagnia risponde dei danni da scasso subiti dall'autovettura assicurata per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne dell'autovettura.

8) SOCCORSO STRADALE La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e/o rapina.

9) DANNI PER EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICIA parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5.2 (Esclusioni) delle Norme Comuni per le sezioni 2 e 3, la garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:- tumulti popolari, scioperi, sommosse, vandalismo ad eccezione di quelli dovuti a furto/rapina o tentativo

di furto/rapina o ad incendio, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 100,00;

- trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti, la presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 100,00;

- cadute di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

10) CHIUSURA INDAGINE PRELIMINAREIn caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

11) RINUNCIA ALLA RIVALSA A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 2.2 della Sezione 1 Responsabilità Civile, l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo:- se il conducente non é abilitato a norma delle disposizioni di legge;- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle

disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.Tale estensione di garanzia non è applicabile nel caso in cui il proprietario del veicolo fosse a conoscenzadelle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.

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SEZIONE II – INFORTUNI della Circolazione

DEFINIZIONINel testo che segue si intendono:

ASSICURAZIONE:Il contratto di assicurazione

POLIZZA:Il documento che prova l'assicurazione

CONTRAENTE:A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina

ASSICURATO:Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione

COMPAGNIA: L'Impresa assicuratrice

BROKERMARSH S.P.A.

PREMIO:La somma dovuta dal Contraente alla Società

RISCHIO:La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne

SINISTRO:Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

INDENNIZZO:La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

RISCHIO IN ITINERE:la garanzia prestata per gli infortuni subiti dagli assicurati durante il tragitto casa-posto di lavoro e viceversa, nonché quelli subiti per servizio durante il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro (attraverso un percorso compatibile per raggiungere il luogo stesso), sia a piedi sia mediante qualsiasi mezzo di trasporto pubblico e/o privato, sono compresi gli infortuni avvenuti nell’atto di salire o scendere dai mezzi usati.

FRANCHIGIAImporto prestabilito che per ogni sinistro viene dedotto dall’indennizzo e che rimane a carico dell’Assicurato.

SCOPERTOPercentuale prestabilita dell’indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell’Assicurato.

INFORTUNIOEvento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili

INFORTUNIO PROFESSIONALEQuello verificatosi durante lo svolgimento delle occupazioni professionali principali ed accessorie dichiarate.

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INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIOPerdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

INABILITA’ TEMPORANEATemporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali svolte.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 01 - PROVA DEL CONTRATTOLa polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 02 - DURATA DEL CONTRATTOIl contratto di assicurazione ha durata dalle ore 24:00 del 31/12/2008 alle ore 24:00 del 31/12/2011. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a quattro mesi.In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo ad ogni Sezione in rapporto al periodo effettivo di assicurazione. Inoltre, il contraente può inserire in garanzia altre persone appartenenti alle varie sezioni assicurate, per le quali pagherà un premio all’atto della regolazione dello stesso ai sensi dell’art.06, che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo alla sezione di appartenenza in rapporto al periodo effettivo di assicurazione.

Art. 03 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIASarà obbligo della Compagnia fornire il relativo documento di polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data dicomunicazione di avvenuta aggiudicazione.A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza stessa e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive. L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 31/12/2008 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2011.Le rate di premio saranno conteggiate sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione perogni giorno di copertura e corrisponderanno ai seguenti periodi assicurativi:

- prima rata dalle ore 24:00 del 31/12/2008 alle ore 24:00 del 31/12/2009;- seconda rata dalle ore 24:00 del 31/12/2009 alle ore 24:00 del 31/12/2010;- terza rata dalle ore 24:00 del 31/12/2010 alle ore 24:00 del 31/12/2011.

Art. 04 - VARIAZIONE DEL RISCHIOQualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

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Art. 05 - GESTIONE DELLA POLIZZAInfortuni della Circolazione sui veicoli del A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle Persone da assicurare ed alla preventiva identificazione dei veicoli utilizzati dagli stessi. Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio faranno fede i registri e/o gli atti amministrativi e/o altri documenti equipollenti tenuti dal Contraente. Resta, comunque, inteso che tutte le variazioni intervenute all’elenco dei veicoli assicurati alla Sezione I, deve intendersi intervenuta anche nella presente Sezione II.

Tutti i registri o altri documenti equipollenti di cui alle presente sezione dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati.In caso di sinistro o ai fini della regolazione del premio di cui all’Art. 06, la Compania aggiudicataria della presente polizza di assicurazione potrà richiedere di effettuare accertamenti e controlli sui registri suddetti, previa richiesta scritta da inviare al A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina la quale si impegna a fornire in visione tutti i registri suddetti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell’Ente stesso.

Art. 06 - REGOLAZIONE DEL PREMIOIl premio anticipato annuale della polizza è fissato in relazione ai seguenti parametri provvisori: Infortuni della Circolazione sui veicoli dell’Azienda: n° 10 (dieci) mezzi (Veicoli) del Contraente.Alla fine di ciascuna annualità di polizza, entro il termine di 90 giorni, il Contraente comunicherà alla Società assicuratrice i dati effettivi per singole sezioni, al fine di procedere alla regolazione del premio. Per le Sezioni assicurate la regolazione del premio sarà effettuata in base al tasso applicato alle singole sezioni in rapporto al periodo di assicurazione. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente/Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione dei premi, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia non viene sospesa, ma resta in vigore solo per la somma che si ottiene dal rapporto che esiste tra il premio pagato e la somma che il Contraente/Assicurato avrebbe dovuto pagare.La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 07 - LIMITI TERRITORIALIL'assicurazione vale per i sinistri che avvengono in tutto il mondo.

Art. 08 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONIL'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre Società.

Art. 09 - FORMA DELLE COMUNICAZIONITutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo indirizzate all’agenzia assicurativa.

Art. 10 - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRORicevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta italiana. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

Art. 11 - ONERI FISCALILe imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

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Art. 12 - FORO COMPETENTEIn caso di controversia giudiziale il Foro competente esclusivo è quello di Messina.

Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGEPer tutto quanto non é qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge.

Art. 14 - RIPARTIZIONE DELL’ASSICURAZIONE E DELEGAL’assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell’eventuale «Riparto di polizza» nellapercentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascunadelle Imprese Assicuratrici predette.Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogniresponsabilità solidale.

Art. 15 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIOLa Società, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere

corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 16 - VALIDITA’ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTESi intendono operanti solo le norme dattiloscritte.La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e dellaripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

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CLAUSOLE VESSATORIE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 02) - Durata del contratto.

Art. 04) - Variazioni del rischio

Art. 06) - Regolazione del premio

Art. 07) - Limiti territoriali

Art.12) - Foro competente

Art.14) – Ripartizione dell’assicurazione e delega.

L'Impresa Il Contraente

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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN PARTICOLAREINFORTUNI CUMULATIVA

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l’Assicurazione in particolare, le norme che regolano l’assicurazione in generale e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 17 - DEFINIZIONE DI INFORTUNIOE' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Art. 18 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONEAi sensi della presente polizza sono considerati infortuni anche:

- annegamento;- folgorazione;- colpi di sole, di calore e di freddo effetto delle influenze termiche ed atmosferiche;- congelamento o assideramento;- asfissia, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;- avvelenamenti, intossicazioni e lesioni derivanti da ingestione di sostanze;- conseguenze delle punture di insetti o di aracnidi e morsi di animali.

Sono altresì inclusi gli infortuni derivanti da:- inondazioni, alluvioni, allagamenti;- caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici e altre forze della natura; -

danni estetici conseguenti ad infortunio;- stato di malore o di incoscienza;- imprudenza, negligenza o colpa grave dell'Assicurato stesso.

Art. 19 - ESCLUSIONISono esclusi gli infortuni derivanti:a) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;b) subiti alla guida di veicoli in stato di ubriachezza;c) da operazione chirurgiche, accertamento o cure mediche non resi necessari da infortunio;d) da dolo dell'Assicurato;e) da guerre o insurrezioni;f) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di

particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 20 - PERSONE NON ASSICURABILINon sono assicurabili le persone affette da infermità mentali, alcoolismo e tossicodipendenza. L’assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette alterazioni patologiche, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso vengono restituiti al Contraente.

Art. 21 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONEInfortuni della Circolazione relativi ai veicoli del A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina. L’assicurazione è prestata per gli infortuni che i Dipendenti del Contraente (o altro soggetto autorizzato dal Contraente) subiscono alla guida dei mezzi (veicoli) di proprietà dell’A.O.U. stessa, durante l’esecuzione delle prestazioni di servizio.I rischi di cui alla presente sezione si intendono estesi alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto da parte del Contraente.

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Art. 22 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA'La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze dirette ed accertate dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Art. 23 - MORTEL'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 24 - INVALIDITA' PERMANENTEL'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anchesuccessivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanentetotale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di cui alla tabella dellepercentuali di invalidità permanente allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni ointegrazioni intervenute fino alla data dell'evento dannoso, con l'applicazione di una franchigia assoluta fissaper ogni sinistro pari al 3%.La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentualed'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Art.25 - RIMBORSO SPESE di CURA (Spese Mediche)Se l'Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per:- accertamenti diagnostici e medico legali;- visite mediche e specialistiche;- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale

d'intervento;- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;- rette di degenza;- trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di cura od all'ambulatorio e viceversa;- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.Non sono soggette a rimborso le spese effettuate per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi dentarie, che non siano state sostenute in conseguenza diretta di un infortunioindennizzabile ai termini di polizza.La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, ricevute, debitamente quietanzate. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 26 - CUMULO DI INDENNITÀL'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per l'invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dall'infortunio, ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra indennizzo per morte - se superiore - a quello già pagato per invalidità permanente. Il diritto all'indennità per invalidità permanente é di carattere personale e quindi non é trasmissibile agli eredi.Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Art. 27 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVIIn caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società al quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente stesso ne sia venuto a conoscenza.La denuncia dell'infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà corredata di certificatomedico. Il decorso delle lesioni sarà documentato da ulteriori certificati medici.L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamentinecessari. Si intendono richiamate le normative di cui al DPR n. 254 del 2006 ed al D.Lgs. n. 209 del 2005, conosciute come indennizzo diretto o risarcimento diretto.

Art. 28 - CONTROVERSIEIn caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado o durata dell'inabilità temporanea e sulla loro entità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici. Il Collegio medico risiede presso la sede del Contraente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 29 - SOMME ASSICURATELe indennità garantite per ciascun Assicurato sono pari a:

€ 260.000,00 per morte;€ 260.000,00 per invalidità permanente (franchigia assoluta fissa del 3%); € 5.000,00 per rimborso spese di cura.

Art. 30 - RINUNCIA ALLA RIVALSALa Società Assicuratrice a deroga di quanto disposto dell'articolo 1916 Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei responsabili degli eventuali sinistri.

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ALLEGATO N° 1MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – LOTTO n°1

RCA “Libro Matricola” + INFORTUNI DEL CONDUCENTE(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati negli allegati n.2 (Tariffe Applicate), n.3 (Elenco degli Automezzi):

CONTRAENTE: A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina – Piazza Municipio 1, 98100 Messina. DURATA CONTRATTUALE: L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 31/01/2008 e scade alle ore 24:00 del 31/01/2011.

SEZIONE I “RCA LIBRO MATRICOLA” SEZIONI ASSICURATE:

Sezione 1: Responsabilità CivileSezione 2: IncendioSezione 3: FurtoGaranzie Aggiuntive

OFFERTA:Premio Imponibile (R.C.A.+ Incendio + Furto + Garanzie Aggiuntive):

Imposte:

Premio Lordo annuo € …...…..….……

SEZIONE II “INFORTUNI DELLA CIRCOLAZIONE” SEZIONI ASSICURATE - SOMME ASSICURATE:

Infortuni della circolazione dei Veicoli del A.O.U. POLICLINICO “G. MARTINO” DI MESSINA.€ 260.000,00 per morte;€ 260.000,00 per invalidità permanente (con franchigia fissa ed assoluta del 3%)€ 3.000,00 per rimborso spese di cura.

Numero Veicoli (come da allegato n.3) ) X €. ……….….. = €

OFFERTA:Premio Imponibile:

Imposte: €.…..…….………

Premio Lordo Annuo €…………..……...

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO (Sezione I + II) : €…………..……...

ACCETTAZIONE:La Società … ........... ………...……..…… ......... autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del......... ……………..……….., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato equant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.

Data Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione_____________ __________________

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ALLEGATO N° 2 (SEZIONE I) – LOTTO n° 1

(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione) (Da compilare a cura della Compagnia offerente)

La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui all’ALLEGATO N.3 la seguente tariffa e si impegna altresì ad applicarla agli eventuali veicoli che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale.1) CONTRAENTE: A.O.U. POLICLINICO “G. MARTINO” DI MESSINA.Sezione 1 Da indicare:• per le autovetture, riferendosi alla classe di merito 13 della tariffa “Bonus/Malus”, il premio annuo lordo

omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Cavalli Fiscali Premio annuo lordo

Fino a …... €

Da …... a .….. €

Da ….... a …... €

Da ….... a …... €

Da …... a …... €

Da ….... a …... €

Da ….... a .….. €

Oltre .…... €

• per autocarri adibiti a trasporto di cose, ambulanze (*), e veicoli speciali, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Quintali Premio annuo lordo

Fino a ….. €

Da ….. a ….. €

Da ….. a ….. €

Da ….. a ….. €

Da ….. a ….. €

Da ….. a ….. €

Da ….. a ….. €

(*) sulle eventuali ambulanze viene applicato un sconto del 13%

• per autobus in servizio urbano, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce di posti e/o per ogni singolo posto:

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Fascia per abitanti Premio annuo lordo

Fino a 80.000 Abitanti €

Oltre 80.000 Abitanti €

• per autobus, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce di posti e/o per ogni singolo posto:

Fascia per posti Premio annuo lordo

Da posti......... a posti ........ €

Da posti......... a posti......... €

Da posti......... a posti.......... €

Da posti......... a posti ........ €

Da posti ........ a posti ........ €

Per singolo posto Premio annuo lordo

Per ogni posto ……. €

• per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata Premio annuo lordo

Fino a ..…. cc €

Oltre ….... cc fino a ..…. cc €

Oltre ….... cc fino a …... cc €

Oltre ….... cc €

• per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata Premio annuo lordo

Fino a ….. cc €

Oltre …… cc fino a …… cc €

Oltre ….... cc fino a ….... cc €

Oltre ….... cc fino a ….... cc €

Oltre ….... cc €

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Per le imbarcazioni da diporto, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per cavalli fiscali per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Cavalli Fiscali Premio annuo lordo

Fino a ..… €

Da ........ a ....... €

Da .......a.......... €

Oltre …..… €

Sezione tariffaria 2 : INCENDIODa indicare il premio espresso in Euro per milione assicurato distinto per categoria:

per autovetture:per motocicli/ciclomotori :per motocarri:per ambulanze:per autobus:per autocarri e veicoli speciali:per imbarcazioni:

Sezione tariffaria 3 : FURTODa indicare il premio espresso in Euro per milione assicurato distinto per categoria

per autovetture:per motocicli/ciclomotori :per motocarri:per ambulanze:per autobus:per autocarri:per imbarcazioni:

Note: Aggiungere eventuali tariffe non previste nel precedente elenco e/o prospetti:

Data Firma

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ALLEGATO N° 3: Elenco veicoli assicurati – LOTTO n° 1

N° Tipo veicolo Modello N.MATRICOLA

Targa/Telaio GARANZIA FURTO E INCENDIO

CV

KV Classe Massimali

1 AUTOVETTURA FIAT PUNTO 001136ME AV306GF 13 40 1 € 5.000.000,00

2 AUTOAMBULANZA MERCEDES BENZ A025256ME BA809RZ 22 105 F € 5.000.000,00

3 AUTOAMBULANZA FIAT DUCATO A031309CT BC963PS 20 80 F € 5.000.000,00

4 AUTOVETTURA FIAT DUCATO A019288CT BD954TK 20 80 16 € 5.000.000,00

5 AUTOAMBULANZA FIAT DUCATO A028251CT05 CY223AE € 20.945,00 20 62 F € 5.000.000,00

6 AUTOAMBULANZA FIAT DUCATO A028252CT05 CY224AE € 20.945,00 20 62 F € 5.000.000,00

7 AUTOAMBULANZA FIAT DUCATO A008854ME ME438938 20 55 F € 5.000.000,00

8 AUTOAMBULANZA FIAT DUCATO A00113CT08 DM881KD 22 88 F € 5.000.000,00

9 AUTOAMBULANZA FIAT DUCATO A001131CT08 DM882KD 22 88 F € 5.000.000,00

10 AUTOAMBULANZA FIAT DUCATO A001132CT08 DM883KD 22 88 F € 5.000.000,00

N.B. In fase di emissione verranno attribuite le classi di merito e/o I dati effettivamente risultanti dalle attestazioni dello stato di rischio rilasciate dal precedente assicuratore e dalle copie delle carte di circolazione.

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