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  • Decreto Legislativo Decreto Legislativo NN 81 / 2008 81 / 2008 Il Sistema SanzionatorioIl Sistema Sanzionatorio

    Ing. S. SpampinatoIng. S. Spampinato

  • 2Il Sistema Il Sistema SanzionatorioSanzionatorio

    Il sistema Il sistema sanzionatoriosanzionatorio del Testo Unico del Testo Unico deriva dalla rivisitazionederiva dalla rivisitazione (con(con

    appesantimento delle sanzioni) e appesantimento delle sanzioni) e dalla semplificazione del precedentedalla semplificazione del precedente

    impiantoimpianto (il numero delle sanzioni (il numero delle sanzioni passato dalle precedenti 1391 a circapassato dalle precedenti 1391 a circa

    400). 400).

    I reati sono di norma puniti con la pena alternativa dellI reati sono di norma puniti con la pena alternativa dellarresto oarresto o

    delldellammenda, in alcuni e rari casi con la pena esclusiva dellammenda, in alcuni e rari casi con la pena esclusiva dellarresto oarresto o

    delldellammenda, oppure, piammenda, oppure, pi frequentemente rispetto a prima, con la solafrequentemente rispetto a prima, con la sola

    sanzione amministrativa. sanzione amministrativa.

    Vengono ripresi dalla Legge 123/07, inoltre, il provvedimento diVengono ripresi dalla Legge 123/07, inoltre, il provvedimento di

    sospensione dellsospensione dellattivitattivit imprenditoriale e il principio diimprenditoriale e il principio di

    responsabilitresponsabilit giuridica delle imprese per alcuni reati commessi congiuridica delle imprese per alcuni reati commessi con

    violazione delle norme di sicurezza.violazione delle norme di sicurezza.

  • 3Osservazioni di carattere generale: 626/94Osservazioni di carattere generale: 626/94

    Nelle norme che il Nelle norme che il D.LgsD.Lgs. 81/08 ha abrogato tutte le sanzioni erano. 81/08 ha abrogato tutte le sanzioni erano

    elencate in un unico e specifico Titolo. elencate in un unico e specifico Titolo.

    Ad esempio, il Ad esempio, il D.LgsD.Lgs. 626 aveva il Titolo IX (Sanzioni) i cui primi cinque. 626 aveva il Titolo IX (Sanzioni) i cui primi cinque

    articoli erano dedicati alle contravvenzioni commesse:articoli erano dedicati alle contravvenzioni commesse:

    dai dai datori di lavoro e dirigentidatori di lavoro e dirigenti (art. 89);(art. 89);

    dai dai prepostipreposti (art. 90);(art. 90);

    dai dai progettisti, fabbricanti e installatoriprogettisti, fabbricanti e installatori (art. 91);(art. 91);

    dal dal medico competentemedico competente (art. 92);(art. 92);

    dai dai lavoratori lavoratori (art. 93);(art. 93);

    mentre lmentre lultimo articolo (art. 94) era dedicato alle ultimo articolo (art. 94) era dedicato alle sanzioni amministrativesanzioni amministrative..

  • 4Il Sistema Il Sistema SanzionatorioSanzionatorio: 626/94: 626/94

    Art.Art. 89 89 -- (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)

    1.1. Il datore di lavoro Il datore di lavoro punitopunito con lcon larresto da tre a sei mesi o con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione dl'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli egli articoli articoli 44, commi 2, 4, lettera a), , commi 2, 4, lettera a), 6, 76, 7 e e 1111, primo periodo; , primo periodo; 6363, commi 1, 4 e 5; , commi 1, 4 e 5; 6969, comma 5, lettera a); , comma 5, lettera a); 7878, commi 3 e 5; , commi 3 e 5; 8686, comma 2, comma 2--ter. ter.

    2. 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

    a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre ma) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire ilioni a lire otto milioni per la violazione degli otto milioni per la violazione degli articoli 4articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), , comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); h), l), n) e q); 77, comma 2; , comma 2; 1212, commi 1, lettere d) ed e) e 4; , commi 1, lettere d) ed e) e 4; 1515, , comma 1; comma 1; 2222, commi da 1 a 5; , commi da 1 a 5; 3030, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; , commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 3232; ; 3535, commi 1, 2, 4, , commi 1, 2, 4, 44--bis, 4bis, 4--ter, 4ter, 4--quater, quater, e 5; e 5; 36, comma 836, comma 8--terter; ; 38 38 ; ; 4141; ; 4343, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; , commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 4848; ; 4949, comma 2; , comma 2; 5252, comma 2; , comma 2; 5454; ; 5555, commi 1, 3 e 4; , commi 1, 3 e 4; 5656, comma 2; , comma 2; 5858; ; 6262; ; 6363, , comma 3; comma 3; 6464; ; 6565, comma 1;, comma 1; 6666, comma 2; , comma 2; 6767, commi 1 e 2; , commi 1 e 2; 6868; ; 6969, , commi 1, 2 e 5, lettera b); commi 1, 2 e 5, lettera b); 7777, comma 1; , comma 1; 7878, comma 2; , comma 2; 7979; ; 8080, comma , comma 1; 1; 8181, commi 2 e 3; , commi 2 e 3; 8282; ; 8383; ; 8585, comma 2; , comma 2; 8686, commi 1, 2; , commi 1, 2;

  • 5b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire ub) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a n milione a lire 5 milioni per la violazione degli lire 5 milioni per la violazione degli articoli 4articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, , commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); lettere c), f), g), i), m) e p); 77, commi 1 e 3; , commi 1 e 3; 99, comma 2; , comma 2; 1010; ; 1212, comma , comma 1, lettere a), b) e c); 1, lettere a), b) e c); 2121; ; 3737; ; 4343, comma 4, lettere c), e) ed f); , comma 4, lettere c), e) ed f); 4949, comma , comma 1; 1; 5656, comma 1; , comma 1; 5757; ; 6666, commi 1 e 4; , commi 1 e 4; 6767, comma 3; , comma 3; 7070, comma 1; , comma 1; 7676, , commi 1, 2 e 3; commi 1, 2 e 3; 7777, comma 4; , comma 4; 8484, comma 2; , comma 2; 8585, commi 1 e 4; , commi 1 e 4; 8787, commi , commi 1 e 2. 1 e 2.

    3. 3. llll datore di lavoro ed il dirigente sono punitidatore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni peramministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione la violazione degli degli articoli 4articoli 4, commi 5, lettera o), e 8;, commi 5, lettera o), e 8; 88, comma 11; , comma 11; 1111; ; 7070, commi 2 e , commi 2 e 3; 3; 8787, commi 3 e 4. , commi 3 e 4.

    Il Sistema Il Sistema SanzionatorioSanzionatorio: 626/94: 626/94

  • 6Il Sistema Il Sistema SanzionatorioSanzionatorio: 626/94: 626/94

    Art.Art. 90 90 -- (Contravvenzioni commesse dai preposti)(Contravvenzioni commesse dai preposti)

    1. I preposti sono puniti: 1. I preposti sono puniti:

    a)a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila acon l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 lire 2 milioni per la violazione degli milioni per la violazione degli articoli 4articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), , comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); l), n) e q); 77, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; , comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 1515, comma , comma 1; 1; 3030, commi 3, 4, 5 e 6; , commi 3, 4, 5 e 6; 3131, commi 3 e 4; , commi 3 e 4; 3232; ; 3535, commi 1, 2, 4, , commi 1, 2, 4, 44--bis, bis, 44--ter, 4ter, 4--quater,quater,e 5; e 5; 3838; ; 4141; ; 4343, commi 3, 4, lettere a), b) e d); , commi 3, 4, lettere a), b) e d); 4848; ; 5252, , comma 2; comma 2; 5454; ; 5555, commi 1, 3 e 4; , commi 1, 3 e 4; 5858; ; 6262; ; 6363, comma 3; , comma 3; 6464; ; 6565, , comma 1; comma 1; 6767, commi 1 e 2; , commi 1 e 2; 6868; ; 6969, commi 1 e 2; , commi 1 e 2; 7878, comma 2; , comma 2; 7979; ; 8080, , comma 1; comma 1; 8181, commi 2 e 3; , commi 2 e 3; 8282; ; 8383; ; 8686, commi 1 e 2; , commi 1 e 2;

    b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire 300 milab) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1 a lire 1 milione per la violazione degli milione per la violazione degli articoli 4articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e , comma 5, lettere c), f), g), i) e m); m); 77, commi 1, lettera b), e 3; , commi 1, lettera b), e 3; 99, comma 2; , comma 2; 1212, comma 1, lettere a) e , comma 1, lettere a) e c); c); 2121; ; 3737; ; 4343, comma 4, lettere c), e) ed f);, comma 4, lettere c), e) ed f); 4949, comma 1; , comma 1; 5656, comma , comma 1; 1; 5757; ; 6666, commi 1 e 4; , commi 1 e 4; 8585, commi 1 e 4. , commi 1 e 4.

  • 7Il Sistema Il Sistema SanzionatorioSanzionatorio: 626/94: 626/94

    Art.Art. 91 91 -- (Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dag(Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli li installatori)installatori)

    1. La violazione dell'1. La violazione dell'art. 6art. 6, comma 2, , comma 2, punita con l'arresto fino a sei mesi o punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni. con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni. 2. La violazione dell'2. La violazione dell'art. 6art. 6, commi 1 e 3, , commi 1 e 3, punita con l'arresto fino ad un punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.

    Art.Art. 92 92 -- (Contravvenzioni commesse dal medico competente)(Contravvenzioni commesse dal medico competente)1. 1. Il medico competente Il medico competente punitopunito: : a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milia) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei one a lire sei milioni per la violazione degli milioni per la violazione degli articoli 17articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); , comma 1, lettere b), d), h) e l); 6969, comma 4; , comma 4; 8686, comma 2 bis (1); , comma 2 bis (1); b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinqueceb) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a ntomila a lire tre milioni per la violazione degli lire tre milioni per la violazione degli articoli 17articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) , comma 1, lettere e), f), g) ed i), ed i), nonchnonch del comma 3 (2). del comma 3 (2).

  • 8Il Sistema Il Sistema SanzionatorioSanzionatorio: 626/94: 626/94

    Art.Art. 93 93 -- (Contravvenzioni commesse dai lavoratori)(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)

    1. I lavoratori sono puniti: 1. I lavoratori sono puniti:

    a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattroca) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a entomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5articoli 5, comma 2; , comma 2; 1212, comma 3, primo periodo; , comma 3, primo periodo; 3939; ; 4444; ; 8484, comma 3 (1); , comma 3 (1);

    b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67articoli 67, comma 2; , comma 2; 8484, comma , comma 1. 1.

    Art.Art. 94 94 -- (Violazioni amministrative)(Violazioni amministrative)

    1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65articoli 65, comma 2, e , comma 2, e 8080, , comma 2, comma 2, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.centomila a lire trecentomila.

  • 9Osservazioni di carattere generale: 81/08Osservazioni di carattere generale: 81/08

    Il Il D.LgsD.Lgs. 81/08 invece, riporta le sanzioni al termine di ogni Titolo, i. 81/08 invece, riporta le sanzioni al termine di ogni Titolo, in unn un

    apposito Capo (Sanzioni) composto di articoli ognuno dei quali apposito Capo (Sanzioni) composto di articoli ognuno dei quali dedicatodedicato

    ad una specifica figura sanzionata (datore di lavoro e dirigentead una specifica figura sanzionata (datore di lavoro e dirigente, preposto,, preposto,

    ecc.) e comprendenti sia le sanzioni penali sia quelle amministrecc.) e comprendenti sia le sanzioni penali sia quelle amministrative.ative.

    Nel Titolo I (Disposizioni generali) il Capo che si occupa delleNel Titolo I (Disposizioni generali) il Capo che si occupa delle sanzioni sisanzioni sichiama chiama Disposizioni penaliDisposizioni penali ed ha una ed ha una II Sezione dedicata alle sanzioni,Sezione dedicata alle sanzioni,con le stesse caratteristiche sopra ricordate, ed una con le stesse caratteristiche sopra ricordate, ed una IIII Sezione dedicataSezione dedicataalle alle Disposizioni in tema di processo penaleDisposizioni in tema di processo penale che non riguarda lche non riguarda lorgano diorgano di

    vigilanza bensvigilanza bens il Pubblico Ministero ed i soggetti che possono proporsi comeil Pubblico Ministero ed i soggetti che possono proporsi come

    parte offesa.parte offesa.

  • 10

    Osservazioni di carattere generale: 81/08Osservazioni di carattere generale: 81/08

    Titolo I PRINCIPI COMUNITitolo I PRINCIPI COMUNI

    Capo IV Disposizioni penaliCapo IV Disposizioni penali

    Sezione I SANZIONISezione I SANZIONI

    Art.Art. 55.55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente. Art.Art. 56.56. Sanzioni per il preposto.Sanzioni per il preposto. Art.Art. 57.57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli insSanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori.tallatori. Art.Art. 58.58. Sanzioni per il medico competente.Sanzioni per il medico competente. Art.Art. 59.59. Sanzioni per i lavoratori.Sanzioni per i lavoratori. Art.Art. 60.60. Sanzioni per i componenti dellSanzioni per i componenti dellimpresa familiare, i lavoratori impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societautonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societ semplici operanti nel semplici operanti nel settore agricolo.settore agricolo.

    Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALESezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

    Art.Art. 61.61. Esercizio dei diritti della persona offesa.Esercizio dei diritti della persona offesa.

  • 11

    Osservazioni di carattere generale: 81/08Osservazioni di carattere generale: 81/08

    Titolo II LUOGHI DI LAVOROTitolo II LUOGHI DI LAVORO

    Capo II SanzioniCapo II Sanzioni

    Art.Art. 68.68. Sanzioni per il datore di lavoro.Sanzioni per il datore di lavoro.

    Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DITitolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI

    PROTEZIONE INDIVIDUALEPROTEZIONE INDIVIDUALE

    Art.Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro.87. Sanzioni a carico del datore di lavoro.

    Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILITitolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

    Capo III SanzioniCapo III Sanzioni

    Art.Art. 157.157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori.Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori. Art.Art. 158.158. Sanzioni per i coordinatori.Sanzioni per i coordinatori. Art.Art. 159.159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti.Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti. Art.Art. 160.160. Sanzioni per i lavoratori.Sanzioni per i lavoratori.

  • 12

    Osservazioni di carattere generale: 81/08Osservazioni di carattere generale: 81/08

    Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROTitolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

    Capo II SanzioniCapo II Sanzioni

    Art.Art. 165.165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente. Art.Art. 166.166. Sanzioni a carico del preposto.Sanzioni a carico del preposto.

    Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHITitolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

    Capo II SanzioniCapo II Sanzioni

    Art.Art. 170.170. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente. Art.Art. 171.171. Sanzioni a carico del preposto.Sanzioni a carico del preposto.

    Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALITitolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

    Capo III SanzioniCapo III Sanzioni

    Art.Art. 178.178. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente. Art.Art. 179.179. Sanzioni a carico del preposto.Sanzioni a carico del preposto.

  • 13

    Osservazioni di carattere generale: 81/08Osservazioni di carattere generale: 81/08

    Titolo VIII AGENTI FISICITitolo VIII AGENTI FISICI

    Capo VI SanzioniCapo VI Sanzioni

    Art.Art. 219.219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente. Art.Art. 220.220. Sanzioni a carico del medico competente.Sanzioni a carico del medico competente.

    Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSETitolo IX SOSTANZE PERICOLOSE

    Capo IV SanzioniCapo IV Sanzioni

    Art.Art. 262.262. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente. Art.Art. 263.263. Sanzioni per il preposto. Sanzioni per il preposto. Art.Art. 264.264. Sanzioni per il medico competente.Sanzioni per il medico competente. Art.Art. 265.265. Sanzioni per i lavoratori.Sanzioni per i lavoratori.

  • 14

    Osservazioni di carattere generale: 81/08Osservazioni di carattere generale: 81/08

    Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICITitolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

    Capo IV SanzioniCapo IV Sanzioni

    Art.Art. 282.282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti.Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti. Art.Art. 283.283. Sanzioni a carico dei preposti.Sanzioni a carico dei preposti. Art.Art. 284.284. Sanzioni a carico del medico competente. Sanzioni a carico del medico competente. Art.Art. 285.285. Sanzioni a carico dei lavoratori.Sanzioni a carico dei lavoratori. Art.Art. 286.286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi espostiSanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti..

    Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVETitolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

    Capo III SanzioniCapo III Sanzioni

    Art.Art. 297.297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti.Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti.

    Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALETitolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

    Art.Art. 298. Principio di Specialit298. Principio di Specialit

    Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista dQuando uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista dal titolo I eal titolo I e

    da una o pida una o pi disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposidisposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizionezione

    speciale. speciale.

  • 15

    Sanzioni Sanzioni novitnovit del del D.LgsD.Lgs. 81/08. 81/08Appare subito evidente che, rispetto al Appare subito evidente che, rispetto al D.LgsD.Lgs. 626/94: . 626/94: LLimporto di molte ammende importo di molte ammende aumentato.aumentato.

    EE aumentato il numero delle sanzioni amministrative.aumentato il numero delle sanzioni amministrative.

    Per la tecnica legislativa utilizzata dal legislatore pu accadePer la tecnica legislativa utilizzata dal legislatore pu accadere:re:1.1. Che un fatto sia punito solo da una disposizione del Titolo I anChe un fatto sia punito solo da una disposizione del Titolo I anche se che se

    riguarda materie trattate da altri Titoli.riguarda materie trattate da altri Titoli.Ad esempio, lAd esempio, lart. 78, comma 2 obbliga i lavoratori ad utilizzare i DPI art. 78, comma 2 obbliga i lavoratori ad utilizzare i DPI secondo le istruzioni ricevute, ma nel Titolo III, in cui si trosecondo le istruzioni ricevute, ma nel Titolo III, in cui si trova tale articolo, va tale articolo, sono previste sanzioni solo a carico del datore di lavoro mentresono previste sanzioni solo a carico del datore di lavoro mentre non vi non vi alcuna sanzione per i lavoratori. alcuna sanzione per i lavoratori.

    Se un lavoratore non usa i DPI che ha ricevuto, lSe un lavoratore non usa i DPI che ha ricevuto, lassenza di sanzioni nel assenza di sanzioni nel Titolo III non significa che il lavoratore non vada sanzionato. Titolo III non significa che il lavoratore non vada sanzionato.

    Si applica infatti la sanzione prevista al Titolo I, art. 59, leSi applica infatti la sanzione prevista al Titolo I, art. 59, lettera a) che ttera a) che prevede lprevede larresto fino a un mese o larresto fino a un mese o lammenda da 200 a 600 euro per il ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore che non utilizzi i DPI che ha avuto in dotazione.lavoratore che non utilizzi i DPI che ha avuto in dotazione.

    2. Che uno stesso fatto sia punito da una disposizione prevista 2. Che uno stesso fatto sia punito da una disposizione prevista dal Titolo I e dal Titolo I e da una o pida una o pi disposizioni previste anche da altri Titoli.disposizioni previste anche da altri Titoli.In questo caso In questo caso llart. 298 (Principio di Specialitart. 298 (Principio di Specialit)) stabilisce che va stabilisce che va applicata la disposizione speciale, anzichapplicata la disposizione speciale, anzich quella del Titolo I.quella del Titolo I.

  • 16

    Reati puniti con la pena alternativa dellReati puniti con la pena alternativa dellarresto o arresto o

    delldellammendaammenda

    Nella maggior parte dei casi, le violazioni alle norme del testoNella maggior parte dei casi, le violazioni alle norme del testo unico sonounico sonopunite con la sanzione alternativa dellpunite con la sanzione alternativa dellarresto e dellarresto e dellammenda, con peneammenda, con penegraduate in relazione alla gravitgraduate in relazione alla gravit del rischio ma di norma pidel rischio ma di norma pi pesantipesantirispetto a quanto previsto dal rispetto a quanto previsto dal D.LgsD.Lgs. 626/94. . 626/94.

    Ad esempio la mancata o non corretta redazione del documento diAd esempio la mancata o non corretta redazione del documento di

    valutazione dei rischi, oppure la mancata nomina del RSPP valutazione dei rischi, oppure la mancata nomina del RSPP sanzionata,sanzionata,

    nelle imprese a rischio non elevato, con la sanzione alternativanelle imprese a rischio non elevato, con la sanzione alternativa delldellarrestoarresto

    da 4 a 8 mesi e dellda 4 a 8 mesi e dellammenda da 5.000 a 15.000 euro.ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

    Per tutte le contravvenzioni punite con la pena alternativa dellPer tutte le contravvenzioni punite con la pena alternativa dellarresto oarresto odelldellammenda ammenda confermata lconfermata lapplicazione del applicazione del D.LgsD.Lgs. 758/94, il quale. 758/94, il qualeprevede, a seguito di prescrizione da parte dellprevede, a seguito di prescrizione da parte dellorgano di vigilanza, laorgano di vigilanza, lasospensione e la successiva estinzione dellsospensione e la successiva estinzione dellazione penale attraverso laazione penale attraverso laregolarizzazione ed il pagamento di una sanzione amministrativa.regolarizzazione ed il pagamento di una sanzione amministrativa.

  • 17

    Reati puniti con il solo arrestoReati puniti con il solo arresto punito con lpunito con larresto da 6 mesi a 18 mesi (in via esclusiva) il datore diarresto da 6 mesi a 18 mesi (in via esclusiva) il datore dilavoro che non abbia effettuato la valutazione del rischio o chelavoro che non abbia effettuato la valutazione del rischio o che non abbianon abbiaredatto correttamente il documento di valutazione dei rischi nelredatto correttamente il documento di valutazione dei rischi nelle aziendele aziendead elevata pericolositad elevata pericolosit::Aziende industriali di cui allAziende industriali di cui allart. 21 art. 21 D.LgsD.Lgs. 17/08/99 n. 17/08/99 n334 soggette 334 soggette allallobbligo di notifica o rapporto; Centrali termoelettriche; Impianobbligo di notifica o rapporto; Centrali termoelettriche; Impianti ed ti ed installazioni di cui agli art. 7, 28 e 33 del installazioni di cui agli art. 7, 28 e 33 del D.LgsD.Lgs. 17/03/95 n. 17/03/95 n230; Aziende230; Aziendeper la fabbricazione ed il deposito di esplosivi; Industrie estrper la fabbricazione ed il deposito di esplosivi; Industrie estrattive con oltreattive con oltre50 lavoratori; Cantieri edili caratterizzati dalla presenza di p50 lavoratori; Cantieri edili caratterizzati dalla presenza di pii imprese e laimprese e lacui entitcui entit di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno; Aziende in cuidi lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno; Aziende in cui sisisvolgono attivitsvolgono attivit che espongono i lavoratori a: agenti biologici di gruppo 3 eche espongono i lavoratori a: agenti biologici di gruppo 3 e4, atmosfere esplosive o cancerogeni/mutageni, attivit4, atmosfere esplosive o cancerogeni/mutageni, attivit di manutenzione, di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto.rimozione, smaltimento e bonifica di amianto.

    La pena detentiva La pena detentiva convertibile in ammenda (da 8000 a 24.000 euro) se,convertibile in ammenda (da 8000 a 24.000 euro) se,entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano elimentro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le inate tutte le irregolaritirregolarit, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del rea, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato;to;la sostituzione dellla sostituzione dellarresto con la pena pecuniaria non arresto con la pena pecuniaria non consentita qualora consentita qualora la violazione abbia contribuito a causare un infortunio o quandola violazione abbia contribuito a causare un infortunio o quando il datore di il datore di lavoro abbia gilavoro abbia gi subito condanna definitiva per la violazione delle norme insubito condanna definitiva per la violazione delle norme inmateria di salute e sicurezza ovvero per i reati di omicidio e lmateria di salute e sicurezza ovvero per i reati di omicidio e lesioni colpose.esioni colpose.

  • 18

    Reati puniti con la sola ammendaReati puniti con la sola ammenda

    prevista la sola ammenda da 3000 a 9000 euro per il datore di lprevista la sola ammenda da 3000 a 9000 euro per il datore di lavoro cheavoro che

    abbia redatto la valutazione dei rischi in maniera non conforme abbia redatto la valutazione dei rischi in maniera non conforme a quantoa quanto

    previsto oppure nel caso in cui la valutazione risulti priva di previsto oppure nel caso in cui la valutazione risulti priva di contenuticontenuti

    obbligatori. obbligatori.

    Alle sanzioni comminate in via esclusiva (solo arresto o solo amAlle sanzioni comminate in via esclusiva (solo arresto o solo ammenda) nonmenda) non

    applicabile il regime giuridico previsto dal applicabile il regime giuridico previsto dal D.LgsD.Lgs. 758/94.. 758/94.

    La Visione dLa Visione dInsiemeInsieme

    Nel seguito vengono elencate, per sommi capi, le caratteristicheNel seguito vengono elencate, per sommi capi, le caratteristiche salienti del salienti del nuovo nuovo D.LgsD.Lgs. 81/08 relativi alle sanzioni e relative disposizioni; il testo. 81/08 relativi alle sanzioni e relative disposizioni; il testoriguardante argomenti comuni alla normativa 626/94 e 81/08 vieneriguardante argomenti comuni alla normativa 626/94 e 81/08 vieneriportato in colore BLU, mentre, gli argomenti specifici relativriportato in colore BLU, mentre, gli argomenti specifici relativi al decreto i al decreto 81/08 vengono riportati in colore VERDE.81/08 vengono riportati in colore VERDE.

  • 19

    INFORMAZIONE E FORMAZIONE: SANZIONI/DISPOSIZIONI

    (esempi per il datore di lavoro o il dirigente)

    D.LgsD.Lgs. 626/1994. 626/1994 D.LgsD.Lgs. 81/2008. 81/2008

    Che omette la valutazione dei rischi. Che omette la valutazione dei rischi. Che non provvede alla nomina del RSPP:Che non provvede alla nomina del RSPP: Arresto da 4 a 8 mesiArresto da 4 a 8 mesi o con lo con lammenda da 5.000 a 15.000 euro.ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Nel caso di aziende in cui si operino produzioni pericoloNel caso di aziende in cui si operino produzioni pericolose,se, arresto da 6 mesi arresto da 6 mesi a un 1 annoa un 1 anno e 6 mesi.e 6 mesi. Che non provvede a designare i lavoratori incaricati di attuareChe non provvede a designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di le misure di sicurezza, non provvede a fornire I DPI, non consente che solo isicurezza, non provvede a fornire I DPI, non consente che solo i lavoratori lavoratori debitamente formati accedano alle lavorazioni pericolose:debitamente formati accedano alle lavorazioni pericolose: arresto da 2 a 4 mesiarresto da 2 a 4 mesi oocon lcon lammenda da 800 a 3.000 euro.ammenda da 800 a 3.000 euro. Non designa preventivamente i lavoratori incaricati dellNon designa preventivamente i lavoratori incaricati dellattuazione delle misure attuazione delle misure di prevenzione incendi.di prevenzione incendi. Non prende le misure appropriate Non prende le misure appropriate affinchaffinch soltanto i lavoratori che hanno soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.espongono ad un rischio grave e specifico. Non nomina il medico competente:Non nomina il medico competente: arresto da 3 a 6 mesiarresto da 3 a 6 mesi o con lo con lammenda da ammenda da 3.000 a 10.000 euro3.000 a 10.000 euro

    Il Passaggio dal Il Passaggio dal D.Lgs.D.Lgs. 626/1994 al 626/1994 al D.Lgs.D.Lgs. 81/200881/2008

  • 20

    Il Passaggio dal Il Passaggio dal D.Lgs.D.Lgs. 626/1994 al 626/1994 al D.Lgs.D.Lgs. 81/200881/2008

    INFORMAZIONE E FORMAZIONE: SANZIONI/DISPOSIZIONI

    (esempi per progettista, fabbricante, fornitore o installatore)

    D.LgsD.Lgs. 626/1994. 626/1994 D.LgsD.Lgs. 81/2008. 81/2008

    Progettista [violazione Art. 22]:Progettista [violazione Art. 22]: arresto fino a 1 mesearresto fino a 1 mese o con lo con lammenda da 600 ammenda da 600 a 2.000 euro.a 2.000 euro. Fabbricante, fornitore, noleggiatore o concedente [violazione Fabbricante, fornitore, noleggiatore o concedente [violazione Art. 23]:Art. 23]: arresto arresto da 4 a 8 mesida 4 a 8 mesi o con lo con lammenda da 15.000 a 45.000 euro.ammenda da 15.000 a 45.000 euro. Installatore [violazione Art. 24]:Installatore [violazione Art. 24]: arresto fino a tre mesiarresto fino a tre mesi o con lo con lammenda da ammenda da 1.000 a 3.000 euro.1.000 a 3.000 euro.

    INFORMAZIONE E FORMAZIONE: SANZIONI/DISPOSIZIONI

    (esempi per aziende)

    D.LgsD.Lgs. 626/1994. 626/1994 D.LgsD.Lgs. 81/2008. 81/2008

    Impiego di personale non risultante dalle scritture;Impiego di personale non risultante dalle scritture; gravi e reiterate violazioni in gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: Sospensione dellSospensione dellattivitattivit imprenditoriale. imprenditoriale. Provvedimento di interdizione alla contrattazione con le pProvvedimento di interdizione alla contrattazione con le pubbliche ubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di duratamministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari a pari alla sospensione.alla sospensione.

  • 21

    Sospensione dellSospensione dellattivitattivit

    Il Il D.LgsD.Lgs 81/08 interviene sul lavoro irregolare con la sospensione81/08 interviene sul lavoro irregolare con la sospensione

    dell'attivitdell'attivit produttiva per tutte le attivitproduttiva per tutte le attivit di impresa (la sospensione in undi impresa (la sospensione in un

    cantiere o in una unitcantiere o in una unit produttiva si riversa sull'intera attivitproduttiva si riversa sull'intera attivit aziendale,aziendale,

    paralizzando l'impresa).paralizzando l'impresa).

    Il provvedimento viene applicato nei casi di: Il provvedimento viene applicato nei casi di:

    Lavoro sommerso (lavoro "in nero"),Lavoro sommerso (lavoro "in nero"), ossia utilizzo di manodopera nonossia utilizzo di manodopera non

    risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria, risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria, pari opari o

    superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo disuperiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (nellalavoro (nella

    singola unitsingola unit operativa, ovvero il singolo cantiere.operativa, ovvero il singolo cantiere.

    Reiterate violazioni in materia della disciplina sul superamentoReiterate violazioni in materia della disciplina sul superamento dei tempidei tempi

    di lavorodi lavoro, di riposo giornaliero e settimanale (, di riposo giornaliero e settimanale (lavoro straordinario oltre le 48lavoro straordinario oltre le 48

    ore settimanali, ecc.ore settimanali, ecc.).).

    Gravi Gravi e e reiterate reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della violazioni in materia di tutela della salute e della

    sicurezza sul lavoro.sicurezza sul lavoro.

  • 22

    Sospensione dellSospensione dellattivitattivit

    A stabilire la gravitA stabilire la gravit di tali violazioni sardi tali violazioni sar un apposito decreto ministeriale;un apposito decreto ministeriale;

    in attesa della sua emanazione si fa riferimento all'allegato I in attesa della sua emanazione si fa riferimento all'allegato I del del D.LgsD.Lgs..

    81/08:81/08:

    a) Violazioni che espongono a rischi di carattere generale: a) Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:

    Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

    Mancata formazione ed addestramento.Mancata formazione ed addestramento.

    Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina nomina del relativo responsabile.del relativo responsabile.

    Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSCMancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o del ) o del piano operativo di sicurezza (POS).piano operativo di sicurezza (POS).

    Mancata nomina del coordinatore per la progettazione o del coordMancata nomina del coordinatore per la progettazione o del coordinatore inatore per lper lesecuzione. esecuzione.

    b) Violazioni che espongono al rischio di caduta dallb) Violazioni che espongono al rischio di caduta dallalto:alto:

    Mancato utilizzo della cintura di sicurezza.Mancato utilizzo della cintura di sicurezza.

    Mancanza di protezioni verso il vuoto.Mancanza di protezioni verso il vuoto.

  • 23

    Sospensione dellSospensione dellattivitattivit

    c) Violazioni che espongono al rischio di seppellimento: c) Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:

    Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza dprescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.el terreno.

    d) Violazioni che espongono al rischio di d) Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzioneelettrocuzione: :

    Lavori in prossimitLavori in prossimit di linee elettriche.di linee elettriche.

    Presenza di conduttori nudi in tensione.Presenza di conduttori nudi in tensione.

    Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impiMancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di anto di terra, interruttore terra, interruttore magnetotermicomagnetotermico, interruttore differenziale)., interruttore differenziale).

    e) Violazioni che espongono al rischio de) Violazioni che espongono al rischio dincendio: incendio:

    Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attivitMancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attivit soggette.soggette.

    Mancanza mezzi estinzione incendi.Mancanza mezzi estinzione incendi.

    f) Violazioni che espongono al rischio df) Violazioni che espongono al rischio damianto:amianto:

    Mancata notifica allMancata notifica allorgano di vigilanza prima dellorgano di vigilanza prima dellinizio dei lavori che inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

  • 24

    Sospensione dellSospensione dellattivitattivit

    Il provvedimento di sospensione pu essere impugnato entro 30 giIl provvedimento di sospensione pu essere impugnato entro 30 giorni,orni,

    tramite un ricorso amministrativo da presentarsi alla direzione tramite un ricorso amministrativo da presentarsi alla direzione regionale del regionale del

    lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale. regionale.

    Il datore di lavoro che non osservi il provvedimento di sospensiIl datore di lavoro che non osservi il provvedimento di sospensione one

    punibile con l'arresto fino a 6 mesi.punibile con l'arresto fino a 6 mesi.

    ResponsabilitResponsabilit amministrativa delle persone giuridiche, amministrativa delle persone giuridiche,

    delle societdelle societ e associazionie associazioni

    AllAllart. 300art. 300 del TU viene rivisto il regime del TU viene rivisto il regime sanzionatoriosanzionatorio a capo delle societa capo delle societ

    e degli enti, previsto dalle degli enti, previsto dallart. 25art. 25--septies del septies del D.LgsD.Lgs. 231/2001 (omicidio. 231/2001 (omicidio

    colposo o lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delcolposo o lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle normele norme

    antinfortunistiche e sulla tutela dellantinfortunistiche e sulla tutela delligiene e della salute sul lavoro).igiene e della salute sul lavoro).

  • 25

    ResponsabilitResponsabilit amministrativa delle persone giuridiche, amministrativa delle persone giuridiche,

    delle societdelle societ e associazionie associazioni

    EE previsto, a carico delle Societprevisto, a carico delle Societ e degli Enti ed alle Societe degli Enti ed alle Societ e Associazioni,e Associazioni,

    fermo restando la responsabilitfermo restando la responsabilit penale personale dellpenale personale dellautore dellaautore della

    violazione, una propria responsabilitviolazione, una propria responsabilit per i reati commessi per i reati commessi nel suonel suo

    interesse o a suo vantaggiointeresse o a suo vantaggio da parte di soggetti che rivestono funzioni dida parte di soggetti che rivestono funzioni di

    rappresentanza, amministrazione o direzione o da persone sottoporappresentanza, amministrazione o direzione o da persone sottoposte allaste alla

    direzione o alla vigilanza di detti soggetti fisici.direzione o alla vigilanza di detti soggetti fisici.

    Il testo Unico modifica lIl testo Unico modifica larticolo 25articolo 25--septies del septies del D.LgsD.Lgs. 231/01 (Omicidio. 231/01 (Omicidio

    colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delcolposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle normele norme

    antinfortunistiche e di tutela dellantinfortunistiche e di tutela delligiene e della salute sul lavoro), introdottoigiene e della salute sul lavoro), introdotto

    con la Legge 123/07 e relativo alla responsabilitcon la Legge 123/07 e relativo alla responsabilit giuridica delle imprese. giuridica delle imprese.

    La piLa pi evidente modifica prevede la seguente modulazione delle sanzionevidente modifica prevede la seguente modulazione delle sanzioni ai a

    carico dellcarico dellente: ente:

  • 26

    ResponsabilitResponsabilit amministrativa delle persone giuridiche, amministrativa delle persone giuridiche,

    delle societdelle societ e associazionie associazioni

    a)a) Per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dellPer il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dellart. 55, art. 55, comma 2, T.U. (omessa o parzialmente incompleta valutazione dei comma 2, T.U. (omessa o parzialmente incompleta valutazione dei rischi rischi relativamente alle aziende ivi contemplate), la sanzione relativamente alle aziende ivi contemplate), la sanzione pari a 1.000 pari a 1.000 quote, oltre a sanzioni quote, oltre a sanzioni interdittiveinterdittive da tre mesi a un anno. da tre mesi a un anno.

    b) Per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione deb) Per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme lle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (diverse sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (diverse da quella da quella sopra indicata), si applica la sanzione da 250 a 500 quote, oltrsopra indicata), si applica la sanzione da 250 a 500 quote, oltre a e a sanzioni sanzioni interdittiveinterdittive da tre mesi ad un anno.da tre mesi ad un anno.

    c) Per il delitto di lesioni gravi o gravissime colpose commessoc) Per il delitto di lesioni gravi o gravissime colpose commesso con con violazione delle norme sulla tutela e sulla sicurezza sul lavoroviolazione delle norme sulla tutela e sulla sicurezza sul lavoro, una , una sanzione non maggiore a 250 quote, oltre a sanzioni sanzione non maggiore a 250 quote, oltre a sanzioni interdittiveinterdittive fino a fino a sei mesi. sei mesi.

  • 27

    Responsabilit amministrativa delle persone

    giuridiche, delle societ e associazioni

    Le quote, come previsto dall'art. 10 del Le quote, come previsto dall'art. 10 del D.LgsD.Lgs. 231/01, variano da un. 231/01, variano da unminimo di 258 a un massimo di 1.549 euro lminimo di 258 a un massimo di 1.549 euro luna. una.

    La responsabilitLa responsabilit degli enti e delle societdegli enti e delle societ, nel caso dei delitti di cui sopra,, nel caso dei delitti di cui sopra,viene meno se questi dimostrano di aver adottato ed efficacementviene meno se questi dimostrano di aver adottato ed efficacemente attuato,e attuato,prima del fatto, un modello di organizzazione e gestione dellaprima del fatto, un modello di organizzazione e gestione dellasicurezza idoneo a prevenire i reati di omicidio colposo o lesiosicurezza idoneo a prevenire i reati di omicidio colposo o lesioni gravini gravicommessi con violazione delle norme antinfortunistiche. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.

  • 28

    Disposizioni in materia penale e di procedura penaleDisposizioni in materia penale e di procedura penale

    Oltre al Oltre al Principio di SpecialitPrincipio di Specialit, il Titolo XII ha due altre importanti, il Titolo XII ha due altre importantiimplicazioni per limplicazioni per lorgano di vigilanza.organo di vigilanza.

    LLart. 299 (esercizio di fatto di poteri direttivi) stabilisce cheart. 299 (esercizio di fatto di poteri direttivi) stabilisce che ha la ha la responsabilitresponsabilit di di datore di lavorodatore di lavoro, , dirigentedirigente e e prepostopreposto chi chi purpursprovvisto di regolare investitura, [ne] eserciti in concreto i sprovvisto di regolare investitura, [ne] eserciti in concreto i poteri poteri giuridicigiuridici..

    LLart. 301 (Applicabilitart. 301 (Applicabilit deldel D.LgsD.Lgs. 758/94) stabilisce l. 758/94) stabilisce lapplicabilitapplicabilit degli degli arttartt. 20 e seguenti del 758/94 quando . 20 e seguenti del 758/94 quando previstaprevista la pena alternativa la pena alternativa delldellarresto o dellarresto o dellammendaammenda. .

    Ne deriva che il 758/94 non Ne deriva che il 758/94 non applicabile per i datori di lavoro e i applicabile per i datori di lavoro e i dirigenti nei casi indicati alldirigenti nei casi indicati allart. 55, comma 2 in cui art. 55, comma 2 in cui previsto solo previsto solo llarresto. arresto. In questi casi la contravvenzione va segnalata alla MagistraturaIn questi casi la contravvenzione va segnalata alla Magistratura che ha in che ha in esclusiva la competenza esclusiva la competenza sanzionatoriasanzionatoria..

    Il Titolo XII contiene altre disposizioni in materia penale che Il Titolo XII contiene altre disposizioni in materia penale che non riguardanonon riguardanoper lper lOrgano di Vigilanza bensOrgano di Vigilanza bens la Magistratura.la Magistratura.