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LEGGE 109/94 1 MERLONI QUATER (Legge quadro in materia di lavori pubblici 109/94 con le modifiche apportate dall’articolo 7 delle legge 166/2002 “collegato infrastrutturale” alla Finanziaria 2002) Incontro di lavoro GLI APPALTI PUBBLICI

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MERLONI QUATER(Legge quadro in materia di lavori pubblici 109/94 con le modifiche apportate

dall’articolo 7 delle legge 166/2002 “collegato infrastrutturale”alla Finanziaria 2002)

Incontro di lavoro

GLI APPALTI PUBBLICI

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Bologna, 10 settembre 2002

LEGGE QUADRO

IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Legge 11 febbraio 1994 n. 109

Testo annotato e coordinato a cura di:

QUA.S.CO – QUA.S.A.P.

Qualificazione e Sviluppo del Costruire – Qualità e Servizi per gli Appalti Pubblici

Le modifiche/novità introdotte dall’articolo 7 della legge166/2002 sono state evidenziate con il carattere corsivo

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Art. 1 – Principi generali

1. In attuazione dell’art. 97 della Costituzione 1 l’attività amministrativa in materia di opere elavori pubblici deve garantirne la qualità e uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia,secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del dirittocomunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statutospeciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da questefinanziati, i principi desumibili dalle disposizioni 2 della presente legge costituiscono normefondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi deglistatuti delle regioni a statuto speciale e dell’art. 117 della Costituzione, anche per il rispettodegli obblighi internazionali dello Stato 3.

3. Il Governo, ai sensi dell’art. 2, comma 3 lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 4,emana atti di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in conformitàalle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se nonper dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

Art. 2 – Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge 5

1 Art. 97, Costituzione - «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialitàdell’amministrazione.Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso salvo i casi stabiliti dalla legge».2 Modifica introdotta dall’art.9, comma 1 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: Art. 1, comma 2 - «Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici dicompetenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni dellapresente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statutospeciale e dell’art. 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.»3 Cfr. Corte Costituzionale 7 novembre 1995, n. 482 – È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 Cost., 4 n. 9 L. cost. n. 1 del 1963(Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia), 3 lett. e) L. cost. n. 3 del 1948 (Statuto speciale Sardegna), 2 lett. f) L. cost. n. 4 del 1948 (Statuto speciale Valled’Aosta), 8 n. 17 DPR 670/72 (Statuto speciale Trentino Alto Adige), l’art. 1 comma 2 L. 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici),nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato «le disposizioni dellapresente legge», anziché solo «i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge», in quanto non tutte le disposizioni della legge meritanol’autoqualificazione loro attribuita dal legislatore, ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che le disposizioni stesse esprimono, per i principienunciati o da esse desumibili.4 La legge 23 agosto 1988 n. 400 reca Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 2, comma 3, lettera d) dellamedesima recita: Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio dei Ministri – «1-2. (Omissis)3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:a)-c) (Omissis)d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle

province autonome di Trento e Bolzano, gli atti di sua competenza previsti dall’art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggiregionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d’Aosta».

5 Articolo sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. a) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “Art. 2 – Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge – 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all’art. 3,comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero,ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori,forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumanorilievo economico superiore al 50% .2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’art. 3, comma 2, si applicano:a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro

associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all’art. 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai

consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni, alle società di cui all’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142,e successive modificazioni, ed all’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anchenon prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di liberaconcorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al DLgs 17 marzo 1995, n. 158 , qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi,per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 8, comma6, del DLgs 17 marzo 1995, n. 158 , e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essereprogettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del DLgs 17marzo 1995, n. 158 .

c) ai soggetti privati, relativamente ai lavori di cui all’allegato A del DLgs 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi,ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di ECU, per lacui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,superi il 50% dell’importo dei lavori.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizionidella presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c),si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operantinei settori di cui al DLgs 17 marzo 1995, n. 158 , non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all’art. 3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori,alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica .4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblicinon realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche dellerispettive quote dei lavori da eseguire; l’elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le

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1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all’art. 3, comma 2, siintendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, leattività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opereed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contrattimisti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendanolavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievoeconomico superiore al 50%.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’art. 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresiquelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzinonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al DLgs 17 marzo 1995, n.158 6, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2e 31 7 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al DLgs 18 agosto

imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavorioggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l’obbligo per il concessionario di appaltare a terziuna percentuale minima del 40% dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme dellapresente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinanosecondo quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile .

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui alcomma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate eprorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell’inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione ingrado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4 .

5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al DLgs 17 marzo 1995, n. 158 , di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelliindividuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 8, comma 6, del DLgs 17 marzo 1995, n. 158 , e di quelli di cui al comma 2, lettera b),sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. Ilavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti .

5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all’esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione dilavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all’art. 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al DLgs 17 marzo 1995, n. 158 , perl’esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell’art. 8, comma 6 , del medesimo decreto legislativo nonché tra quelli di cui alcomma 2, lettera b) del presente articolo .

6. Ai sensi della presente legge si intendono:a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi

carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e diBolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti ovvero i cuiorganismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).6 Il DLgs 17 marzo 1995, n. 158 reca “Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, relative alle procedure di appalti nei settori esclusi”.7 Si riportano gli articoli 114, 2 e 31 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”Art. 114. Aziende speciali ed istituzioni - 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e diproprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità dinomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraversol'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sonodisciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati dellagestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un appositoorgano di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;c) il conto consuntivo;d) il bilancio di esercizio.Art. 2. Ambito di applicazione - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, lecomunità isolane e le unioni di comuni.2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione diquelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.Art. 31. Consorzi - 1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le normepreviste per le aziende speciali di cui all’art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo leleggi alle quali sono soggetti.2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 50e dell’art. 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione,deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli entilocali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno conresponsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

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2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico 8,alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. Lastessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’art. 113-bis si applicano le norme previste per le aziende speciali.8 Si riportano gli articoli 113, 113 bis, 115 e 116 del citato testo unico degli enti locali:Art. 113 Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale (Articolo sostituito dall’art. 35, comma 1 della Legge 28 dicembre2001, n. 448 - legge finanziaria 2002) - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme ledisposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvoquanto stabilito dal comma 13.3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l’accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all’erogazione dei relativi servizi.4. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma

associata, si avvalgono:a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata

direttamente tale attività;b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.5. L’erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società dicapitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di unaffidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle lorocontrollanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dallacompetente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizionieconomiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione,nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l’affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasportocollettivo. In questo caso, la durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamentiindicata dalle discipline di settore.9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli entilocali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altredotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest’ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzopari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovutadi contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio,allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.12. L’ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delleconcessioni e degli affidamenti in essere.13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cuidetengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati dellagestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore,ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché ilcompito di espletare le gare di cui al comma 5.14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietàdi soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le partiè in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l’altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.15. Le disposizioni del presente art. non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con leattribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.Art. 113-bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale (Articolo aggiunto dall’art. 35, comma 1 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 -legge finanziaria 2002) - 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti medianteaffidamento diretto a:a) istituzioni;b) aziende speciali, anche consortili;c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento aisoggetti di cui al comma 1.3. Gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure adevidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.Art. 115. Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni - 1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare leaziende speciali (…) in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitaleiniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimobilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo delpatrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Lesocietà conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazionedelle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a unesperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dalricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazionestessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva leazioni delle società sono inalienabili.4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al DL 31 maggio 1994, n. 332, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.[5. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'art. 116.]6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette eindirette, statali e regionali.7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendaledi questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l’assemblea

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della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sulmercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14,18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del DLgs 19 dicembre 1991, n.406 9, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempolibero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, diimporto superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte deisoggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in contocapitale che, attualizzato, superi il 50% dell’importo dei lavori; ai predetti soggetti non siapplicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.

3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge inmateria di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gliappalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE 10 del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materiadi qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramiteimprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicanole sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioniaggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione delcontratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidaticoncessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale deilavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delleopere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate eprorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi unapercentuale minima del 40% dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge adesclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui alcomma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delleipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionalisulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di taleaggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.

4. I soggetti di cui al DLgs 17 marzo 1995, n. 158 11, applicano le disposizioni della presentelegge per i lavori di cui all’art. 8, comma 6, del medesimo DLgs e comunque per i lavoririguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizionidel regolamento di cui all’art. 3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità deilavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative eregolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restanocomunque regolati dal solo DLgs 17 marzo 1995, n. 158.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente daiprivati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto allaliquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.Art. 116. Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali - 1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all’art. 113-bis e per larealizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che nonrientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo dellaproprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati eall'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblicodi nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunquesul mercato.2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 4, comma1, del DL 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuantiin misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione conatto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successivemodificazioni.9 Il DLgs 19 dicembre 1991 n. 406 reca Attuazione alla direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. L’Allegato Acontiene l’elenco delle attività professionali.10 La direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori..11 Il DLgs 17 marzo 1995, n. 158 reca Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi.

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obblighi di cui al comma 5 dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 12, e successivemodificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d’importo superiorealla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delleprocedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.

6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’art. 8, non si applicano ai contratti disponsorizzazione di cui all’art. 119 13 del citato testo unico di cui al DLgs n. 267 del 2000, edall’art. 43 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili,

12 Si riporta l’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge Urbanistica” - Art. 28. Lottizzazione di aree - 1. Prima dell’approvazione del piano regolatoregenerale o del programma di fabbricazione di cui all’art. 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.2. Nei comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato diesecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal comune previo nulla osta presidente della giunta regionale.3. L’autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatoregenerale, se entro dodici mesi dalla presentazione alla regione la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani dilottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato.4. - omissis5. L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n.

847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria

relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e allecaratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori a dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.6. La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.7. Il rilascio delle concessioni nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ailotti stessi.8. Sono fatte salve soltanto ai fini del comma 5 le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge,aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.9. Il termine per l’esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge,salvo che non sia stato previsto un termine diverso.10. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima della entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano statistipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al comma 5 del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.11. Nei comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del pianoparticolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine unprogetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d’ufficio.12. Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l’autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale aiproprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l’accettino. Ove manchi tale accettazione, il comune, ha facoltà di variare ilprogetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.13 Si riporta l’art. 119 del testo unico degli enti locali cit. - Art. 119. Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni - 1. In applicazionedell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nelpresente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornireconsulenze o servizi aggiuntivi.14 Si riporta il testo vigente dell’art.43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (collegato alla Finanziaria1998)”: Art.43 Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizipubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività . - 1. Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzaremaggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi dicollaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica equella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti,pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operatoil risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all’entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisceeconomia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi,servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con iprivati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze oservizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Ledisposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell’art.17,comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni,non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente, e l’ammontaredel contributo richiesto.Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamentiemanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro 90 giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introitisono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base delbilancio per incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri diresponsabilità che hanno effettuato la prestazione.5. A decorrere dall’esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascunesercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventinatura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell’ambito dellamedesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultatodei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l’amministrazione dei beni culturali e ambientali l’importo che costituisce economia di bilancio èpari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma;l’importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigentedella medesima amministrazione.6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento"(funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base "accordi ed organismiinternazionali (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari.7. Per le amministrazioni di cui all’art.2, commi 4 e 5, del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all’incentivazione della produttivitàed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

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aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro emanutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alledisposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia dibeni culturali e ambientali, di cui al DLgs 29 ottobre 1999, n. 490 15.

7. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito persoddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale ocommerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni,dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altriorganismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti,ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misuranon inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi diappalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).»

Art. 3 – Delegificazione

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, al sensi dell’art. 17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 40016, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme dicui alla presente legge, la materia del lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività disupporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degliincarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche medianteinformazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a taliatti;

dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri, ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alleprocedure di cui al DLgs 12 maggio 1995, n. 195, ed all’art.2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.15 Il DLgs 29 ottobre 1999 n.490 reca “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre1997 n. 352”16 La legge 23 agosto 1988 n. 400 reca Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 17 recita: Art. 17 –

Regolamenti – «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che devepronunziarsi entro 90 giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;e) Lettera abrogata dall’art. 74 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29.2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per ladisciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio dellapotestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entratain vigore delle norme regolamentari.3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la leggeespressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermarestando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle deiregolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previoparere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competented’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successivemodificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo

di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e

loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.»

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d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relativecompetenze.

2. Nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre1995, adotta apposito regolamento di seguito così denominato, che, insieme alla presentelegge, costituisce l’ordinamento generale in materia di lavori pubblici recando altresì norme diesecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell’ambitodegli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senzapregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, lapresente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e ledisposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui alcomma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con iMinistri dell’ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati previo pareredel Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari,che si esprimono entro 60 giorni dalla trasmissione dello schema. Sullo schema di regolamentoil Consiglio di Stato esprime parere entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali ilregolamento è emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì allesuccessive modificazioni e integrazioni del regolamento.

3. Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche almedesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che nonrichiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativiindicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme dellalegislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione inapposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente allaripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alladata di pubblicazione del medesimo regolamento 17, dei decreti previsti dalla presente legge edelle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, èadottato, ai sensi dell’art. 17 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovocapitolato generale d’appalto che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all’art. 2,comma 2, lettera a), della presente legge 19, e che entra in vigore contestualmente alregolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministroper i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alledisposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 20.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge oltre alle materie per lequali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:

a)le modalità di esercizio della vigilanza di cui all’art. 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti edelle funzioni dell’ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;

17 Modifica introdotta dall’art.9, comma 3 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli attinormativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la suapubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche apportate dal DL 3aprile 1995 n. 101, come modificato dalla legge di conversione, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.»18 Vedi nota 1719 Modifica introdotta dall’art.9, comma 4 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consigliosuperiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il nuovo capitolato generale d’appalto che entra in vigorecontestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglionazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavole e su muro,nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo»20 La legge 1° giugno 1939, n. 1089 reca Tutela delle cose d’interesse artistico e storico ed è stata abrogata dal DLgs 29 ottobre 1999 n. 490 recante “Testo unicodelle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352”

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c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all’art. 7;

d) i requisiti e le modalità per l’iscrizione, all’Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili dicui all’art. 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare perl’aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l’individuazione dei lavori ad altatecnologia ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 7;

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cuiall’art. 14;

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi aspecifiche categorie di lavori;

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all’art. 17, comma 7 21;

i) abrogato 22;

l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro emanutenzione dei beni tutelati ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislativein materia di beni culturali e ambientali, di cui al DLgs 29 ottobre 1999, n. 490 23, anche inderoga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge fatto salvo quanto specificatamenteprevisto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici 24;

m) le modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 21;

n) abrogato 25;

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all’art. 25;

p) l’ammontare delle penali di cui all’art. 26, comma 6, secondo l’importo dei lavori e le causeche le determinano, nonché le modalità applicative;

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte delsoggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell’appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualitàdell’opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalitàdel collaudo di cui all’art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essereeffettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d’opera; lecondizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativicompensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell’art. 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all’art. 30, le condizioni generali eparticolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione dellegaranzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia incaso di riunione di concorrenti di cui all’art. 13;

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’art. 33;

21 Modifica introdotta dall’art.9, comma 5 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: lettera h) «gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all’art. 17,comma 8.»22 Lettera abrogata dall’art. 3, lettera c), punto 2 del DL 3 aprile 1995 n. 101 recante Norme urgenti in materia di lavori pubblici, convertito dalla legge 2 giugno 1995,n. 21623 Parole modificate e aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. b) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testoprecedentemente in vigore era: “ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni”24 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. b) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.25 Lettera abrogata dall’art. 3, lettera c), punto 3-ter, legge 2 giugno 1995, n. 216 recante Conversione in legge, con modificazioni, del DL 3 aprile 1995, n. 101,recante Norme urgenti in materia di lavori pubblici.

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v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti aisensi dell’art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 5526, come sostituito dall’art. 34,comma 1, della presente legge;

z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori alfine di assicurare l’effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità dicorresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato diavanzamento dei lavori;

aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici,apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed espertidi particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per lacorresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, diconcerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all’attività svolta, è autorizzata la spesa di lire500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del ministero dei lavoripubblici.

7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con DPR ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400 27, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delladifesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, perla disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori 28 connessi alle esigenze delladifesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme ledisposizioni attualmente vigenti.

7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamentoed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell’ambito di attuazionedella legge 26 febbraio 1987, n. 49 29, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed ilcapitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità dellecondizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalleorganizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7-quater. soppresso. 30

Art. 4 – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1. Al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’art. 1, comma 1, nella materia dei lavoripubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l’Autorità per la vigilanzasui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».

2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed èorgano collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d’intesa daiPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità alfine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità cheoperano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L’Autoritàsceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell’Autorità durano in carica 5 anni e non possono essere confermati. Essi nonpossono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nonpossono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri ufficipubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I

26 Per il testo dell’art. 18, legge 19 marzo 1990, n. 55 vedi nota 28627 Vedi nota 1628 «All’art. 3, comma 7-bis, della legge n. 109, la parola: «strettamente» è soppressa. Così stabilisce l’art. 9, comma 6 della Merloni ter.29 La legge 26 febbraio 1987, n. 49 reca Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo.30 Comma abrogato dall’art. 3, lettera d), legge 2 giugno 1995, n.216 recante Conversione in legge, con modificazioni, del DL 3 aprile 1995, n. 101, recante Normeurgenti in materia di lavori pubblici.

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LEGGE 109/94 12

dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa perl’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propostadel Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamentoeconomico spettante ai membri dell’Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.

4. L’autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando,anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavoripubblici;

c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmentegravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale sievidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle cessioni di lavori pubblicicon particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d’opera;

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degliappaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

g) sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);

h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;

i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8.

5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei lavori pubblicidi cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all’art. 14, comma 1, del DL 13maggio 1991, n. 152 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavoripubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventiaventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 32.

6. Nell’ambito della propria attività l’Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici,agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e adogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso documenti, informazionie chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di 31 Il testo dell’art. 14, comma 1, del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema dilotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa) è il seguente: Art. 14 – «1. Per l’espletamento delle procedurerelative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane,fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un’apposita unità specializzata istituita dalpresidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile».32 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 7 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si avvaledell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all’art. 14, comma 1, del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.»

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LEGGE 109/94 13

progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata 33 di chiunque ne abbiainteresse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 34, edella collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche estatistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai finidell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoriada parte dell’Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto diufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità, nell’eserciziodelle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.

7. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui alcomma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o diesibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino alire 100 milioni se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. L’entità dellesanzioni è proporzionata all’importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono.Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autoritàdevono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorsoal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro 30 giorni dalla datadi ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene medianteruoli 35.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartenganoalle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento pergli impiegati dello Stato.

9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agliorgani di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionalicompetenti. Qualora l’Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivipregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati ealla procura generale della Corte dei conti.

10. Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano:

a) la Segreteria tecnica;

b) il Servizio ispettivo;

c) l’Osservatorio dei lavori pubblici.

10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie dicompetenza dell’Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventualiresponsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionistie di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con l’Autorità, può avvalersi del Servizioispettivo per l’attivazione dei compiti di controllo spettanti all’Amministrazione.

10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto danon più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 conqualifica non inferiore a quella dirigenziale.

10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli

33 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 8 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «6. Nell’ambito della propria attività l’Autorità può richiedere alleamministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa opersona che ne sia in possesso documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi diprogettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio di ispettorato tecnico dicui al comma 3 dell’art. 5, e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di espertiin ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autoritàsono tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità,nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio»34 Vedi nota precedente.35 Periodo aggiunto dall’art. 9, comma 9 della Merloni ter.

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investimenti pubblici di cui all’art. 3, comma 5, del DLgs 5 dicembre 1997, n. 430.

10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica èautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso iltrasferimento delle risorse dal centro di responsabilità «Ispettorato tecnico» dello stato diprevisione del Ministero dei lavori pubblici all’apposito centro di responsabilità dello stato diprevisione della Presidenza del Consiglio dei ministri 36.

11. abrogato;

12. abrogato;

13. abrogato 37.

14. L’Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionaliaventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazioneregionale sono definiti dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 38.

15. L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base diapposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneriagenerale dello Stato, dei ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI),dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura e delle casse edili.

16. La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici sututto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, leaggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e lerelative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi diesecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche areeterritoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalleamministrazioni aggiudicatrici,39 nonché l’elenco dei lavori pubblici affidati;

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioniaggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine diacquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relativeelaborazioni;

36 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 10 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: “10. Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano:a) la Segreteria tecnicab) abrogatoc) l’Osservatorio dei lavori pubblici”.La lettera b) era stata abrogata precedentemente dall’art. 3-bis, lettera b), legge 2 giugno 1995, n. 216. Precedentemente, il testo in vigore recava: “b) il ServizioIspettivo”.37 I commi 11, 12, 13 dell’art. 4 sono stati abrogati dall’art. 3-bis, lettera c), legge 2 giugno 1995, n. 216. Il testo abrogato recava:Comma 11 – «Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali»Comma 12 – «Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell’Autorità; informa altresì gli organi amministrativicompetenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese»Comma 13 – «Il Ministero dei lavori pubblici, d’intesa con l’Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l’attuazione dei compiti di controllo spettantiall’amministrazione»38 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 11 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «14. L’Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezionecentrale ed in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali delle opere pubbliche.»39 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 11 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «16. lettera c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavoripubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le relazioni di cui all’art.14, comma 8, nonché l’elenco dei lavori pubblici affidati;»

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f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall’Autorità;

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e laformulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti ibeni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 40, i compiti di cui alle letterea) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, sucomunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nelcapoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell’Osservatorio 41.

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti acomunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000euro 42, entro 30 giorni 43 dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, idati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e verbali di gara, i soggettiinvitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario e delprogettista e, entro 60 giorni 44 dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli statidi avanzamento e l’ultimazione dei lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del lavoro.Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazionedell’emissione degli stati di avanzamento 45. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, difornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milionise sono forniti dati non veritieri.

18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale,sono comunicati alle sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono allasezione centrale 46.

Art. 5 – Disposizioni in materia di personale dell’Autorità e del Servizio ispettivo e normefinanziarie 47

l. Al personale dell’Autorità si applicano le disposizioni di cui al DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 48, esuccessive modificazioni.

2. La Segreteria tecnica di cui all’art. 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale dilivello C.

3. Abrogato 49

4. L’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4, comma 10, lettera c), al quale è preposto undirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

40 Vedi nota 2141 Comma aggiunto dall’art. 9, comma 13 della Merloni ter.42 Parole modificate dall’art. 7, comma 1, lett. c) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “150.000 ECU” così come modificato dall’art. 9, comma 14 della Merloni ter. Il testo precedente alla Merloni ter stabiliva “80.000 ECU”.43 Parole modificate dall’art. 7, comma 1, lett. c) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “15 giorni”.44 Parole modificate dall’art. 7, comma 1, lett. c) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “30 giorni”45 Periodo aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. c) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.46 Cfr. art. 1, comma 10, legge 2 giugno 1995, n. 216. art. 1, commi 1-9 Omissis.Comma 10 « L’obbligo relativo alle comunicazioni di cui all’art. 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno successivoall’avvenuta comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della costituzione dell’Osservatorio dei lavori pubblici.(...).»47 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 15 della Merloni ter. La precedente rubrica in vigore era «Disposizioni in materia di personale dell’Autorità e del Servizio diispettorato tecnico e norme finanziarie».48 Il DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 reca Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblicoimpiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.49 Comma abrogato dall’art. 9, comma 16 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «3. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio diispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale è preposto un dirigente generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alle professionalitàamministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimentipubblici di cui all’art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del nucleo ispettivo istituito dall’art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, esuccessive modificazioni.»

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5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministriè istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall’Autorità; alla copertura del predettoruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III delDLgs 3 febbraio 1993, n. 29 50, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alleprocedure di concorso di cui al medesimo decreto. Al personale dell’Autorità è fatto divieto diassumere altro impiego od incarico, nonché, di esercitare attività professionale, didattica,commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al DLgs 3 febbraio 1993,n. 29 51, e successive modificazioni, al personale dell’Autorità è attribuito lo stesso trattamentogiuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti inorganico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito aiconcorsi per esami di cui all’art. 13, comma 6, del DL 25 marzo 1997, n. 67 52, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personaleassunto nell’ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall’art. 39 dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449 53. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il

50 Il Capo III del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 riguarda «Uffici, piante organiche, mobilità e accessi»51 Il DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 reca Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblicoimpiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.52 L’art. 13, comma 6, DL 25 marzo 1997, n. 67 convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25 marzo 1997, n.67, recante disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), recita : Art. 13, comma 6 – «Al fine di assicurare l’immediata operatività del servizio tecnico di cui all’art.5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le qualisussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all’art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, esuccessive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, avalere sulle unità di cui all’art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.»53 L’art. 39, legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, recita: Art. 39 - Disposizioni in materia di assunzioni dipersonale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time. – «1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità edi ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delleamministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall’art. 40, il numero complessivodei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concertocon il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l’anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, conl’obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all’1% rispetto al numero delle unità in servizioal 31 dicembre 1997. Per l’anno 1999, viene assicurata un’ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura noninferiore allo 0,5% rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, deliberatrimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze dellagiustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell’osservanza di quanto disposto dai commi 1 e2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell’art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilitàattuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall’art. 35 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Ledisposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.4. Nell’ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all’assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commida 5 a 15.5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell’amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all’assunzione di 2.400 unitàdi personale.6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all’assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delleDirezioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all’attività dell’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministroper la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e lemodalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga allanormativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenzasociale.8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in

relazione all’articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle

effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territoriodella provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime duequalifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuatacon le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualificafunzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all’accertamento del grado di cultura generale e specifica,nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere lefunzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquiointerdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell’ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell’art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397 (217), in materia di graduatoriaunica nazionale, quelle dell’art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell’art. 43 delDLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell’evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individuaall’interno del contingente di cui all’art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte dapersonale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell’accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previaspecifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti

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ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 54, nonché, invia subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto 55.

6. L’Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con ununico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio deiministri. Su proposta dell’Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con ilministro del Tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità direndicontazione.

agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.11. Dopo l’immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiorialla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente peri singoli ruoli.12. ( Sostituisce il comma 47 dell’art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662 recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Comma 47. «Per la copertura deiposti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essereutilizzate fino al 31 dicembre 1998»).13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità perun periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali eambientali, nell’osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personaleanche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuatetramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all’accertamento delgrado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile,informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi asostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti dicui all’art. 6 del DL 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di altaprofessionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall’art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993,n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze allestesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all’indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate adecorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all’art. 22,comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall’art. 12, comma 3, del DL 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamentiprofessionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.18. Fermo quanto disposto dall’art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10% delle assunzioni comunque effettuatedeve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale diassunzioni non inferiore al 10% deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell’art. 44 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successivemodificazioni.19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti delServizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmatadelle spese di personale.20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l’attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propriordinamenti con l’obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche ildisposto di cui ai commi 2 e 3.21. Per le attività connesse all’attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.22. Al fine dell’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi,per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenentealle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizionipreviste dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale eaccessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso laPresidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.23. All’art. 9, comma 19, del DL 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sonosostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall’art. 6, comma 18, lettera c), dellalegge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L’eventuale trasformazione dei contratti previstidalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell’ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.24. In deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all’art. 37del DPR 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare allaPolizia di Stato, all’Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non siripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazionecollettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali noncollegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamenteproporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all’art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’art. 6 del DL 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Inmancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l’attività che il dipendente intende svolgeresia in palese contrasto con quella svolta presso l’amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d’intesa fral’amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sonoriesaminate d’ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell’attualità dell’interesse del dipendente.27. Le disposizioni dell’art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personaledipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.28. Nell’esercizio dei compiti attribuiti dall’art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri dipolizia tributaria previsti dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e dal DPR 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall’art. 1, comma 62, della legge23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d’ufficio.»54 Il Capo III del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 riguarda «Uffici, piante organiche, mobilità e accessi»55 Comma così modificato dall’art. 9, comma 17 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «5 bis) Alla copertura dei posti di organico del Servizio diispettorato tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni,nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto»

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7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni perl’anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l’anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall’anno1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini delbilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoroper l’anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero deilavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

7-bis. L’Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionalidell’Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio 56.

Art. 6 – Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore deilavori pubblici

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l’indipendenza di giudizioe di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnicoconsultivo dello Stato.

2. L’art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 57, è sostituito dal seguente: «Art. 8. - 1. Ilpresidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con Decreto del Presidentedella Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro deilavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici,interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sonoattribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consigliosuperiore dei lavori pubblici».

3. Nell’esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell’art. 1, terzo comma, della legge 20aprile 1952, n. 524 58, sono altresì garantiti:

a) l’assolvimento dell’attività consultiva richiesta dalla Autorità;

b) l’assolvimento dell’attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubblicheamministrazioni.

4. Con DPR, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio deiMinistri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superioredei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consigliomedesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato,anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare larappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell’ambito del Consiglio superiore deilavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecniciamministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali eambientali.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi dilavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, diimporto superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche 56 Comma aggiunto dall’art. 9, comma 18 della Merloni ter.57 La legge 18 ottobre 1942, n. 1460 reca Organi consultivi in materia di opere pubbliche.58 La legge 20 aprile 1952, n. 524 reca Modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblicie della legge 17 agosto 1942. n 1150 sui piani regolatori. L’art. 1 della medesima recita: Art. 1 – «Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esercita le proprieattribuzioni in assemblea generale, ovvero a mezzo delle proprie sezioni e dei comitati delle sezioni.Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono 6.La ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici fra le varie sezioni è stabilita all’inizio di ogni biennio con DPR su propostadel Ministro per i lavori pubblici.Tra i funzionari indicati all’art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche è compreso il direttore generaledelle foreste del Ministero dell’agricoltura e delle foreste.Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460.»

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amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavoripubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sonoesercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle operepubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4.Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi diparticolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazioneillustrativa, al parere del Consiglio superiore.

5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio superiore dei lavoripubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quandosiano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.

5-ter. Il consiglio superiore dei Lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni dallatrasmissione del progetto. Decorso tale termine il procedimento prosegue prescindendo dalparere omesso e l’amministrazione motiva autonomamente l’atto amministrativo da emanare 59.

Art. 7 – Misure per l’adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione

1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990,n. 241 60, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione diogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi dellaprogettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.

2. Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabiledel procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data dientrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasiimporto o tipologia. L’Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchicadei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare unresponsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo:progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini dellapredisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali;assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, diqualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazionedel programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresìeventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la liberadisponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all’amministrazione i dati e leinformazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari perl’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinandocon esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori inmateria di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori,previsti dal DLgs 14 agosto 1996, n. 494 61, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alladata di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell’ingegnere capo e deldirettore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l’organico dei soggetti dicui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguatecompetenze professionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento secondo quantoattestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compitidi supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le 59 Comma aggiunto dall’art. 11, comma 2, legge 15 maggio 1997, n. 127 recante Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti didecisione e di controllo.60 La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.61 Il DLgs 14 agosto 1996, n. 494 reca Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieritemporanei o mobili

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procedure e le modalità previste dal DLgs 17 marzo 1995, n. 157 62, a professionisti singoli oassociati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 63, e successive modificazioni,o alle società di cui all’art. 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenzespecifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale eche abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi dinatura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali,regionali o locali, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico delprocedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 27della legge 8 giugno 1990, n. 142 64, e successive modificazioni.

[7. 65Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta eassensi, comunque denominati, al fine dell’esecuzione di lavori pubblici, l’amministrazioneaggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenzadi servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 66, e successive modificazioni.Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico delprocedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno 30 giorni prima delladata di convocazione della conferenza o dell’accordo di programma. In caso di affidamento diconcessione di lavori pubblici di cui all’art. 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocatadal concedente anche nell’interesse del concessionario].

[8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivosuccessivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione competente in ordine alla

62 Il DLgs 17 marzo 1995, n. 157 reca Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi63 La legge 23 novembre 1939, n. 1815 reca Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.64 La legge 8 giugno 1990, n. 142 reca Ordinamento delle autonomie locali. L’art. 27 della medesima, così come modificato dall’art. 17, comma 8, legge 15 maggio1997, n. 127, recita: Art. 27 – Accordi di programma – «1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per laloro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due opiù tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugliinterventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurareil coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza trai rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, èapprovato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo,qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art.81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali econseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni apena di decadenza.5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativifinanziamenti si procede a norma dei commi precedenti. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità edurgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dalpresidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefettonella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dallaPresidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da unrappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza delConsiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento dicompetenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore dellapresente legge. Restano salve le competenze di cui all'art.7 della legge 1 marzo 1986, n. 64.»65 La legge 24 novembre 2000, n. 340 Legge di semplificazione 1999, con l’art. 14 ha abrogato i commi da 7 a 14 dell’art. 7 della legge 109/94, salvo quantoprevisto dall’art. 14 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 così come riportato nella nota seguente.66 La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. L’art. 14 dellamedesima, così come successivamente modificato dall’art. 2 legge 24 dicembre 1993 n. 537, dall’art. 17 legge 15 maggio 1997 n. 127, dall’art. 2 legge 16 giugno1998 n. 191, dall’art. 3 bis DL 12 maggio 1995 n. 163, e come da ultimo sostituito dall’art. 9 comma 1 della legge 24 novembre 2000 n. 340: recita: Art. 14 – «1.Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indìce diregola una conferenza di servizi.2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altreamministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 15 giorni dall’inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardantimedesimi attività o risultati.In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. Per ilavori pubblici si continua ad applicare l’art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L’indizione della conferenza può essere richiesta daqualsiasi altra amministrazione coinvolta.4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi èconvocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro 15 giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggiregionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

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valutazione d’impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel terminedi 90 giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l’utilizzazione deglieventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini dicui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi insede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progettopreliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazionedel progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla ostae gli assensi di cui alle vigenti norme].

[9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenzadi servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascunaamministrazione interessata].

[10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario,chiarimenti e documentazione].

[11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto dellenorme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti chedispongono, per delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri spettantialla sfera dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del procedimento].

[12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata siarisultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza èriconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione,e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dallaadeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti].

[13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, apena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai finidell’assenso].

[14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armoniacon i princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale].

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Statoè fissato in 30 giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di 10giorni, per la richiesta di chiarimenti all’amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma6 dell’art. 11 del DPR 20 aprile 1994, n. 367 67/68.

67 Il DPR 20 aprile 1994, n. 367 reca Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili. L’art. 11 del medesimo recita: Art.11 - Procedimento del controllo preventivo di ragioneria. «1. La competente ragioneria, entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto per il controllo, registra l’impegnodi spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell’impegno non può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la sommastanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza,o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l’atto, con l’indicazione delle ragioni che ne impedisconol’ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la registrazione dell’atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2.2. abrogato3. abrogato4. Ove l’atto sia soggetto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, esso viene inviato alla Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione cheaccompagna l’atto viene inviata alla competente Ragioneria, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi della Ragioneria sono trasmessiall’amministrazione che ha emanato l’atto ed alla Corte dei conti. Le controdeduzioni dell’amministrazione sono parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte deiconti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all’art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, che decorrono dal momento in cui l’atto le viene trasmesso, completo didocumentazione, dalla Ragioneria competente.5. abrogato6. abrogato7. Tutti gli atti dai quali derivi l’obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli ufficiamministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell’impegno.»68 Modifica introdotta dall’art. 5 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: Art. 7 – Misure per l’adeguamento della funzionalità della pubblicaamministrazione – «1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell’ambitodel proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggettodel programma stesso, nonché un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento edell’esecuzione dello stesso.2. Il regolamento di cui all’art. 3 determina i casi in cui il coordinatore unico può coincidere con il responsabile del procedimento di uno o più interventi. Ilregolamento determina altresì l’importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttoredei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facoltà possono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltantiindividuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del DL 3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento può essere nominato un

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Art. 8 – Qualificazione

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1, i soggettiesecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loroattività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine iprodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sonosottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400 69, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministrodell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali,sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competentiCommissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, unsistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cuiall’art. 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro 70, articolato in rapporto alle tipologie edall’importo dei lavori stessi71.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione,appositamente autorizzati dall’Autorità di cui all’art. 4, sentita un’apposita commissione

responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.3. Il coordinatore unico coordina l’attività dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell’elaborazione dei progetti preliminari che necostituiscono parte integrante, dell’istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile delprocedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell’esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresì lacopertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l’attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e diprezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi disvolgimento del processo attuativo necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso; segnala altresìtempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi4-ter. Il regolamento di cui all’art. 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restanoferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente4-quater. In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 3aprile 1995, n. 101, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell’intervento, i soggetti di cuiall’art. 2, comma 2, lettera a), non siano in grado di svolgere le necessarie attività di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e deiresponsabili dei singoli interventi, le predette attività di supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalità previste dalla direttiva 92/50/CEE delConsiglio del 18 giugno 1992 e dal DLgs 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie competenzespecifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa acopertura dei rischi di natura professionale.4-quinquies. Ai fini dell’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, relativi agli aspetti territoriali,urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra natura, necessari in base alla vigente normativa, onde assicurarecelerità ed efficacia all’azione amministrativa, il responsabile unico del procedimento formula le occorrenti istanze e richieste alle autorità competenti. Ove per larealizzazione del lavoro pubblico si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, la stazione appaltante, suproposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.4-sexies. Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavoripubblici, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 7agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno30 giorni prima della data di convocazione della conferenza. Per la predetta finalità può altresì procedersi ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241 del1990.5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione competente in ordine alla valutazioned’impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di 90 giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentirel’utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessaamministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordarequali siano le condizioni per l’ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, dellelicenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.6. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunteda ciascuna amministrazione interessata.7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sonorappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell’amministrazionerappresentata in relazione all’oggetto del procedimento.8-bis. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere dirappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dallapresenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.8-ter. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modificheprogettuali necessarie ai fini dell’assenso.8-quater. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi dicompetenza regionale e locale.8-quinquies. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in 30 giorni e può essere interrotto per non più didue volte per un massimo di 10 giorni per la richiesta di chiarimenti all’amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell’art. 11 del DPR 20 aprile1994, n. 367.»69 Vedi nota 1670 Parole modificate dall’art. 7, comma 1, lett. d) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “150.000 ECU”71 Cfr. l’art. 2, comma 2 della Merloni ter. Tale comma recita: «Il regolamento di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presentearticolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

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consultiva istituita presso l’Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissioneconsultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agliorganismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificatidi:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle normeeuropee della serie UNI CEI EN 45000 72;

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualitàrilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformialle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato,anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delleprovince autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivinazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi diattestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predettiorganismi devono possedere73;

c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione delsistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, dicui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalitàper l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cuial comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori,tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell’art. 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra isuddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi iversamenti alle casse edili;

e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo nonsuperiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti deicontratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o delladichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) eb). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazionedi qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000

72 La norma europea serie UNI EN ISO 9000 reca Norme di gestione per la qualità e di assicurazione della qualità. La prima serie è stata adottata dal CEN(Comitato Europeo per la Normazione – corrispondente europeo dell’ISO internazionale) nel 1987; la prima revisione della serie è stata eseguita nel 1994 e laseconda revisione è in programma per l’anno 2000. Sostanzialmente si suddividono in due gruppi: le norme UNI EN ISO 9001, 9002 e 9003 valgono per scopicontrattuali e/o certificativi; le norme famiglia UNI EN ISO 9004 sono invece valide per fini di gestione per la qualità interna all’organizzazione, dunque non per scopicertificativi. La revisione dell’anno 2000 ha in previsione un accorpamento e una razionalizzazione delle norme citate mantenendo però la suddivisione in normevalide per scopi certificativi e la gestione interna per la qualità.Le norme della serie UNI CEI EN 45000 fanno parte anch’esse della famiglia di norme sulla qualità ISO 9000 e, nello specifico, vengono utilizzate da parte disoggetti accreditatori ai fini dell’accredi-tamento degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova, coloro cioè che devono rilasciare la certificazione e devonoeffettuare prove di laboratorio per la certificazione di qualità di prodotti, sistemi qualità e personale. L’accreditamento è il riconoscimento formale che un organismo(laboratorio o istituto di certificazione) ha le strutture, i mezzi materiali ed umani e le capacità di assolvere determinati compiti in conformità a specifiche norme per ilrilascio di certificati e l’effettuazione delle prove citati. I soggetti accreditatori in Italia sono il SINCERT (Sistema Nazionale di accreditamento degli organismi diCertificazione e il SINAL (Sistema Nazionale di Accreditamento dei Laboratori di prova).73 Lettera sostituita dall’art. 7, comma 1, lett. d) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziarie tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblicidestinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle normeeuropee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzatidall’Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lostesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell’attestazione relativamente alla medesima impresa;

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ECU;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attività di qualificazione;

g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto conriferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione dibeni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tuteladel citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, dicui al DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigoredel regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, ladurata dell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno delmantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale daindicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente allatariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell’efficacia dellaqualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili edelle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui alcitato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento dicui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salvala verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordinespeciale individuati dal suddetto regolamento 74.

5. Abrogato 75

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell’esercizio, da parte dell’Ispettoratogenerale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell’art. 6della legge 10 febbraio 1962, n. 57 76, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e nonsoppresse ai sensi del presente articolo.

7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori dispone lasospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavoripubblici nei casi previsti dall’art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del14 giugno 1993 77. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia

74 Lettera sostituita dall’art. 7, comma 1, lett. d) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: g) la durata dell’efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica; h) la formazione dielenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l’Autorità, che neassicura la pubblicità per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 475 Comma abrogato dall’art. 2, comma 3 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «5. Per l’espletamento dei compiti derivanti dall’attuazione delregolamento di cui al comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio».76 La legge 10 febbraio 1962, n. 57 reca Istituzione dell’Albo nazionale dei costruttori. L’art. 6 della medesima, così come modificato dall’art. 3, legge 29 marzo1965, n. 203 e dall’art. 3, legge 15 novembre 1986, n. 768, recita: Art. 6 - Comitato centrale per l’Albo – «Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito ilComitato centrale per l’Albo dei costruttori.Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell’Albo, secondo le norme della presente legge e può articolarsi in Sottocomitati conparticolari attribuzioni.Le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati sono valide se prese con l’intervento della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il votodel presidente. Contro di esse, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro per i lavori pubblici il quale, ove non ritenga direspingerlo può disporre, per una sola volta, il riesame da parte del Comitato.Il Comitato riferisce semestralmente sulla sua attività al Ministro per i lavori pubblici, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione ai titolari degli altri Dicasteri.Il Comitato centrale è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito:a) da un magistrato designato dal primo presidente della Corte di cassazione;b) da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra i quali almeno un presidente di sezione, che ha funzioni di vicepresidente del Comitato;c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell’agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e

telecomunicazioni, dell’industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa, nonché delle partecipazioni statali;d) da un rappresentante dell’Azienda autonoma delle strade;e) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali riconosciute, di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo;f) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle

categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro;g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;h) dal capo dell’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, anche con funzioni di segretario del Comitato.Il servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all’Albo sono disimpegnati dall’Ispettorato generale per i contratti e l’Albo nazionale degliappaltatori, già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici che assume la denominazione di Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per icontratti.Ai membri del Comitato compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre al gettone di presenza di cui al precedente comma, anche iltrattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale delle carriere direttive coefficiente 670 delpersonale statale, se siano estranei all’Amministrazione statale.»77 La direttiva del Consiglio CEE 14 giugno 1993, n. 37 coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di pubblici lavori. L’art. 24 della medesima recita:

Art. 24 – «Può essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni imprenditore:a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione

risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;

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di misure di prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sonoabrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall’Albo di cuialla legge 10 febbraio 1962, n. 5778, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base allanormativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, alla esclusione dalla partecipazione alleprocedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sullabase dei medesimi criteri.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamenteda soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi delcomma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, èvietata, per l’affidamento di lavori pubblici l’utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predispostidai soggetti di cui all’art. 2 79.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31dicembre 1999, l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 80 è accertata in baseal certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per leimprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodottasecondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per lapartecipazione delle imprese italiane alle gare.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57 81. Restanoferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 82, e successive modificazioni.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’art. 9 e sino al31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione

b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra

procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;c) nei confronti del quale sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del

paese dell’amministrazione aggiudicatrice;f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese

dell’amministrazione aggiudicatrice;g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo.Quando l’amministrazione aggiudicatrice chiede all’imprenditore la prova che egli non si trova nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), ed f), essa accetta come provasufficiente:- per a), b) o c), la produzione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato da un’autorità giudiziaria o

amministrativa competente del paese d’origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze sono soddisfatte;- per e) o f), un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro interessato.Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal paese interessato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cuinon esiste un tale giuramento, mediante una dichiarazione solenne fatta dall’interessato davanti ad un’autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismoprofessionale qualificato del paese d’origine di provenienza.Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e laCommissione.»78 Cfr. articoli 21 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (Istituzione dell’Albo nazionale dei costruttori).Art. 20 – Sospensione dell’efficacia dell’iscrizione «L’efficacia dell’iscrizione nell’Albo può essere sospesa dal Comitato centrale, quando a carico del costruttoresi verifichi uno dei seguenti casi:1) sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;2) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo art. 21, n. 2;3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella esecuzione dei lavori;4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;5) negligenza nella esecuzione dei lavori;6) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavori;7) inosservanza dell’obbligo stabilito dal precedente art. 19.Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l’ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico se si tratti di società in nome collettivo o in accomanditasemplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.»Art. 21– Cancellazione dall’Albo – «Sono cancellati dall’Albo, con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:1) grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;2) condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’Albo;3) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;4) domanda di cancellazione dall’Albo presentata a norma dell’art.16;5) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell’articolo precedente.Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) si applica il secondo comma dell’articolo precedente.»79 A decorrere dal 1° gennaio 2001 il presente comma si applica anche alle Regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore agricolo forestale, ai sensi dell'art. 65,comma 7, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001).80 Modifica introdotta dall’art. 2, comma 4 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alcomma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all’Albo nazionale deicostruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigentinei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare».81 La legge 10 febbraio 1962, n. 57 reca Istituzione dell’Albo nazionale dei costruttori82 La legge 19 marzo 1990, n. 55 reca Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione dipericolosità sociale.

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dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avvieneai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e dellalegge 15 novembre 1986, n. 768 83, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati aisensi del medesimo comma 3 dell’art. 9.

11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alle procedure perl’affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo lenormative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per lapartecipazione delle imprese italiane alle gare.

11-ter. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavoripubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alladata di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabilitidalle amministrazioni aggiudicatrici.

11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle normeeuropee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme allenorme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementisignificativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2dell’art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50%;

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione lacertificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementisignificativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui alcomma 2 dell’art. 21 della presente legge.

11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale,organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici diimporto inferiore a 150.000 ECU.

11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dibeni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavoripubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori 84. Èfacoltà dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggettiesecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specificosettore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all’esecuzione dilavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente ilavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto dicottimi e subaffidamenti 85.

11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economicoinferiore al 50%, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi delpresente articolo 86.

Art. 9 – Norme in materia di partecipazione alle gare

1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alleprocedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base alle 87 norme di cui alla

83 La legge 15 novembre 1986, n. 768 reca Ulteriori norme per l’aggiornamento dell’albo nazionale dei costruttori.84 I commi 11 bis, ter, quater, quinquies e sexies dell’art. 8 sono stati aggiunti dall’art. 2, comma 5 della Merloni ter.85 Periodi aggiunti dall’art. 7, comma 1, lett. d) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.86 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. d) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.87 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 19 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: Art. 9 - Norme in materia di partecipazione alle gare. – «1. Fermorestando quanto disposto dall’art. 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì regolata dalle norme di cuialla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, comeintegrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Commi 2-4 bis. Omissis»

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legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al DPCM 10 gennaio1991, n. 55 88, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al DPCM 10 gennaio 1991, n. 55 89, sono integrate con DPCM ai sensidell’art. 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 5590, per quanto attiene al periodo diriferimento nonché 91 alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati perimporto dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che iconcorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavoripubblici.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l’Albo nazionale deicostruttori, articola l’attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e leridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioniin ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacitàtecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell’attrezzatura tecnica,della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.

4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le attività di scavoarcheologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno1939, n. 1089 92, e successive modificazioni.

4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttorinon è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.

4-ter. Soppresso 93

Art. 10 – Soggetti ammessi alle gare

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguentisoggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative,secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25giugno 1909 n. 422 94, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cuialla legge 8 agosto 1985, n. 443 95, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 dellapresente legge;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter delcodice civile 96 tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, societàcooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 della presente

88 Il DPCM 10 gennaio 1991, n. 55 reca Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente aicontenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l’esecuzione di opere pubbliche89 Vedi nota precedente.90 Vedi pag…..91 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 20 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «2. Le disposizioni di cui al DPCM 10 gennaio 1991, n. 55, sonointegrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene alladeterminazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrentidebbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici».92 Per il Decreto di cui ai commi 3 e 4 del presente art. 9 confronta il DM LLPP 15 maggio 1998, n. 304 pubblicato sulla G.U. 24 agosto 1998, n. 196 recanteRegolamento concernente la nuova tabella delle categorie di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori. Tale regolamento opera una nuova articolazione del sistemadelle categorie ANC in «opere generali» e «opere specializzate». La legge 1° giugno 1989, n. 1089 reca Tutela delle cose d’interesse artistico o storico93 Modifica introdotta dall’art. 5, lett. b), della legge 2 giugno 1995, n. 216, il quale ha soppresso: «Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionaledei costruttori può disporre la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’art.24, primo comma, delladirettiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai finidell’applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente. Successivamente all’esclusione dalla partecipazionealle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri».94 La legge 25 giugno 1909, n. 422, reca Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.95 La legge 8 agosto 1985, n. 443, reca Legge quadro per l’artigianato.96 Il testo dell’art. 2615-ter del codice civile è il seguente: Art. 2615 ter – Società consortili - Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possonoassumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602. In tal caso l’atto istitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

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legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), iquali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo specialecon rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nomee per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13;

e) i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile 97, costituiti tra i soggetti di cui allelettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter delcodice civile 98; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13 della presente legge;

e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico(GEIE) ai sensi del DLgs 23 luglio 1991, n. 240 99; si applicano al riguardo le disposizioni dicui all’art. 13.

1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in unadelle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 100.

1-ter. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso difallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, diinterpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamentodei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cuiall’art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzoclassificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dalsecondo classificato.

1-quater. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delleofferte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offertepresentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando ladocumentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non siafornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione onell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, allaescussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per iprovvedimenti di cui all’art. 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie dicui all’art. 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro 10 giorni dallaconclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue ingraduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cuiessi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddettesanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed allaconseguente eventuale nuova aggiudicazione 101.

Art. 11 –Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei

97 Il testo dell’art. 2602 del Codice civile è il seguente: Art. 2602 – Nozione e norme applicabili - Con il contratto di consorzio più imprenditori istituisconoun’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.98 Vedi nota n. 97.99 Il DLgs 23 luglio 1991, n. 240, reca Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesseeconomico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.100 Art. 2359, codice civile - Società controllate e società collegate «Sono considerate società controllate:1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (c.c. 2364);2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (c.c. 2364);3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i votispettanti per conto di terzi.Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essereesercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.»101 I commi 1 bis, ter e quater sono stati aggiunti dall’art. 3, comma 1 della Merloni ter.

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lavori ai soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti ecomprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio deiministri 10 gennaio 1991, n. 55 102, o dal regolamento di cui all’art. 8, comma 2, della presentelegge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera,nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzioancorché posseduti dalle singole imprese consorziate 103.

Art. 12 – Consorzi stabili

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’art. 11, dei requisiti previstidagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dairispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare104 in modo congiunto nel settore deilavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comunestruttura di impresa.

2. Il regolamento detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabiliall’Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed ilimiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fattasalva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciòavvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. Il regolamento di cui all’art. 8, comma 2, detta le norme per l’applicazione del sistema diqualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui al capo II del titoloX del libro quinto del codice civile105, nonché l’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 106 comemodificato dall’art. 34 della presente legge.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici delconsorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 delcodice penale 107. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile 108.

6. Tutti gli atti, relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all’art. 4 della parte I della tariffaallegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR26 aprile 1986, n. 131 109, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, 102 Il DPCM 10 gennaio 1991, n. 55 reca Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente aicontenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l’esecuzione di operepubbliche.103 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 21 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: Art. 11 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare – «1. Irequisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere riferitiai consorzi e non alle singole imprese consorziate».104 Dall’art. 12, comma 1 è stata soppressa la parola «esclusivamente» dall’art. 9, comma 22 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «1. Si intendono perconsorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’art. 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dairispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore acinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa»105 Il Capo II del Titolo X del libro V del Codice civile (Del lavoro) tratta «Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi».106 Per il testo dell’art. 18, legge 19 marzo 1990, n. 55 recante Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme dimanifestazione di pericolosità sociale, vedi nota 286

107 Il testo dell’art. 353 del codice penale è il seguente: Art. 353 – Turbata libertà degli incanti «Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse,collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un milione aquattro milioni.Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmenteautorizzata; ma sono ridotte alla metà.»108 Periodo sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. e) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettere b), d) e),ed e-bis) nonché più di un consorzio stabile”.109 Il testo dell’art. 4 della tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) è il

seguente: Art. 4 – «Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altreorganizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento sui beni immobili, salvo il successivo n. 2): le stesse aliquote di cui all’art. 1;

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ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative postaa carico delle società ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 19, del DL 19 dicembre 1984, n. 853 110,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 nonsono soggette alle imposte sui redditi.

8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’affidamento di lavori, lasomma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennioantecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale dellasomma stessa. Tale percentuale è pari al 20% nel primo anno; al 15% nel secondo anno; al10% nel terzo anno fino al compimento del quinquennio 111.

8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singoleimprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoriadi opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quellepossedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, èin ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda talequalificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazioneper classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le impreseconsorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione perprestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali dicui all’art. 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti sianoposseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delleimprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’art. 3 del regolamento di cuial DPR 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamenteinferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalleimprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero aldi sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche 112.

Art. 13 – Riunione di concorrenti

2) con riferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altradestinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenzesemprechè i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche: 4%;3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa: 1%:4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su autoveicoli: le stesse imposte di cui al successivo art. 7;5) con conferimento di denaro, di beni mobili e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti: 1%6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con soprapprezzi o con versamenti dei soci in contocapitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria: 1%;

b) fusione tra società e analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società: 1%;c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe: L. 150.000;d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:

l) se soggette all’imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro: L. 150.000;2) in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui alla lettera a);

e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa: 1%;f) operazioni di società ed enti esteri di cui all’art. 1 del testo unico: 1%;g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico: 1%.Note:I) Per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto fatti dai soci, associati o partecipanti: in tal caso l’imposta si applica in base a

denuncia di quelli fatti in ciascun trimestre da presentarsi dalla società o ente entro i primi 20 giorni del mese successivo. La proprietà ed i diritti reali su immobilio beni mobili registrati si intendono confermati dalla data dell’atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) In caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggetti all’imposta, fino a concorrenza dell’ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativiall’aumento di capitale contemporaneamente deliberato.III) Le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche agli atti che importano assunzione di attività commerciale o agricola come oggetto esclusivo o principale.IV) Gli atti di cui alle lettere a) e b) sono soggetti all’imposta nella misura di L. 100.000 se la società destinataria del conferimento o la società risultante dalla fusione

o incorporante ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro della Comunità economica europea.V) L’aliquota di cui alla lettera e) si applica se l’atto di regolarizzazione e registrato entro un anno dall’apertura della successione. In ogni altro caso di

regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l’imposta si applica a norma dell’art. 22 del testo unico.VI) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l’articolo della tabella.VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste».La misura dell’imposta di registro di cui alle lettere c) e d), n. 1. è stata così elevata dall’art. 17, comma 1 del DL 22 maggio 1993, n. 155, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.»110 Il DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, reca Disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto e diimposte sul reddito e disposizioni relative, all’Amministrazione finanziaria. I commi 18 e 19 dell’art. 3 del predetto decreto determinano la misura della tassa diconcessione governativa per l’iscrizione nel registro delle imprese e quella dovuta entro il 30 giugno di ciascun anno solare.111 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. e) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.112 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. e) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

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1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e deiconsorzi di cui all’art. 10, comma l, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario oil capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione,accertati e attestati ai sensi dell’art. 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cuial medesimo art. 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal DPCM 10gennaio 1991, n. 55 113.

2. L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la lororesponsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle impresesubappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitataall’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale delmandatario o del capogruppo.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre chesiano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori dellacategoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante devepossedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere enella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalenteovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite inassociazione ai sensi del comma 1 114.

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea oconsorzio di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e)115 ovvero di partecipare alla gara anche informa individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Iconsorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, perquali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasialtra forma, alla medesima gara 116.

5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1,lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta datutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, incaso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo specialecon rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata comecapogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

5-bis. È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione allacomposizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d)

113 IL DPCM 10 gennaio 1991, n. 55, reca Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente aicontenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l’esecuzione di opere pubbliche114 Periodo aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. f) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.115 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 23 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: Art. 13 - Riunione di concorrenti – «1. La partecipazione alleprocedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o ilcapogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell’art. 8, per la quota percentuale indicatanel regolamento di cui al medesimo art. 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal DPCM 10 gennaio 1991, n. 55.2. L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché neiconfronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettivacompetenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario ocapogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importodella categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1 ovvero di partecipare alla gara anche informa individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti o successivi all’aggiudicazione della gara.6. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti inassociazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevolecontenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15%dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che nonsiano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dalregolamento che definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma.8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, lettera d), nell’ambito della quale uno di essirealizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando digara, assumibili da uno dei mandanti.»116 Periodo aggiunto dall’art. 9, comma 23 della Merloni ter. Vedi nota precedente.

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ed e), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta 117.

6. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o lanullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cuial comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opereper le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevantecomplessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più 118 di taliopere superi altresì in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, esse non possono essereaffidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, isoggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, aisensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dalregolamento che definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma. Per lemedesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, oveconsentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti 119.

8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cuiall’art. 10 comma 1, lettera d), nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o dellecategorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o allecategorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

Art. 14 – Programmazione dei lavori pubblici120/121

1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a100.000 euro 122 si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamentiannuali che i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nelrispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativaurbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazionee quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongononell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concertocon altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavoristrumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali,tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato difatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,

117 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 24 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazionitemporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti o successivi all’aggiudicazione della gara».118 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. f) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “ciascuna”119 Periodo aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. f) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.120 «Le disposizioni dell’art. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 3». Così stabilisce l’art. 1, comma 9, legge 2giugno 1995, n. 216, come modificato dall’art. 12, comma 1 della Merloni ter.Il NUOVO testo dell’art. 1, comma 9, DL 3 aprile 1995, n. 101 recante Norme urgenti in materia di lavori pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno1995, n. 216 recita: «9. Le disposizioni di cui all’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamentodi cui al comma 2 del presente articolo».Il PRECEDENTE testo dell’art. 1, comma 9, DL 3 aprile 1995, n. 101 recante Norme urgenti in materia di lavori pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995,n. 216 recita: «9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delregolamento di cui al comma 2 del presente articolo.»121 Cfr. l’art. 9 DL 25 marzo 1997, n. 67 recante Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Art.9 - Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici – «1. Sino alla emanazione del regolamentodi cui all’art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di progettazione anche definitivaed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all’art. 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.2. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese per l’attività di progettazione di cui al comma 1, daeseguirsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del Fondo. Per ladotazione di quest’ultimo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle speseanticipate.»Cfr. anche D.M. 4 giugno 1997 recante Individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante l’attività di progettazione delleamministrazioni statali.122 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. g) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

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amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano conpriorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili concapitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennalee i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, medianteaffissione nella sede dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), per almeno 60 giorniconsecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine sonoda ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, dicompletamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per iquali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario 123.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quantoprevisto all’art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solodiritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati ancherispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica eambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennaledevono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventiimprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di leggeo regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori diimporto inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per ilavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro 124, alla previa approvazione dellaprogettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione,per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria deicosti.

7. Un lavoro (….) 125 può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti,purché con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare esiano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazionedell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione nomina, nell’ambito del personale ad essaaddetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformiagli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumentiurbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente perla loro adozione, e fino all’adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasicontributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni dipubblico interesse si applicano le disposizioni dell’art. 1, commi 4 e 5, della legge 3 gennaio1978, n. 1 126, e successive modificazioni, e dell’art. 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142 127.

9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvatounitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenerel’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovverodisponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti

123 Comma sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. g) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente invigore era: “3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all’interno di ogni categoria.In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventiper i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario."124 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. g) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.125 Parole abrogate dall’art. 7, comma 1, lett. g) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “o un tronco di lavoro a rete”126 La legge 3 gennaio 1978, n. 1 reca Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali. L’art. 1 è riportatoa pag.127 Vedi nota 64

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pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell’art.3 del DL 31 ottobre 1990, n. 310 128, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essererealizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previstetra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fattaeccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie. Agli entilocali territoriali si applicano le disposizioni previste dal DLgs 25 febbraio 1995, n. 77 129, esuccessive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5,secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubblicheamministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchiannuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro deilavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici chene dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmitriennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e daamministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per laverifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti. 128 Il DL 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403 reca Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. L’art. 3 delmedesimo, così come modificato dal DL 18 gennaio 1993 n. 8 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, convertito dallalegge 19 marzo 1993 n. 68, e dall’art. 6, DL 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recita: Art. 3 – Alienazione delpatrimonio disponibile degli enti locali: «1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile perla realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto, o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del DL 2marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n 144, e al comma 3 dell’art. 1bis del DL 1° luglio 1986, n. 318, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.1-bis. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorché abbiano usufruito negli anniprecedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni, la cessione delle unità immobiliari deve avvenire con prioritàassoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutuiipotecari ai cessionari anche fino al 90% del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestaregaranzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40% del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalitàpreviste al comma l; nella eventualità di alienazione di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50% del ricavato per interventi diedilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni.2. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti dicredito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e delricavato dei mutui, purché si impegnano esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette alienazioni.3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati adeffettuare finanziamenti di cui al comma 2 e sono altresì stabilite le relative condizioni e mobilità.»129 Il DLgs 25 febbraio 1995, n. 77 reca Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Cfr. anche le modifiche successive introdotte dai seguentiprovvedimenti: il DLgs 15 settembre 1997, n. 342 recante Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali; l’art. 49, comma5, legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; l’art. 9, commi 3 bis, 4 e 7 bis, legge 15 maggio 1997, n. 127 recanteMisure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo così come modificati dall’art. 2, commi 20-22, legge 191/98recante Modifiche ed integrazioni alle legge 15 marzo 1997, n. 59 (2), e legge 15 maggio 1997, n. 127 (3), nonché norme in materia di formazione del personaledipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica; DL 376/98 in tema di contabilità degli enti locali, maancora da convertire in legge.Il comma 5 dell’art. 49 (Norme particolari per i comuni e le province) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recita: «5. Il termine di un anno, di cui al comma 177dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l’emanazione, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del DLgs 30 giugno1997, n. 244, è prorogato al 31 luglio 1999.»L’art. 9 - Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali - legge 15 maggio 1997, n. 127, recita: «1. Entro 120 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al DLgs 25 febbraio 1995, n. 77,e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all’art. 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare glistrumenti di verifica per garantire il rispetto dell’equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:a) sistemi di verifica dell’attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od

omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;d) disposizioni per garantire il rispetto dell’obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno

dei debiti fuori bilancio.2. Sullo schema di DLgs è acquisito, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza deipareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all’emanazione del DLgs.3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del DLgs emanato ai sensi delmedesimo comma 1.3-bis. Esso a sua volta sostituisce il secondo periodo della lett. b), comma 1, art. 105, DLgs 25 febbraio 1995, n. 77(Comma aggiunto dall’art. 2, legge 16 giugno1998, n. 191.)4.. Sostituisce l’art. 108, DLgs 25 febbraio 1995, n. 77. (Comma modificato dall’art. 2, legge 16 giugno 1998, n. 191)5. Fermo restando l’obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all’art. 114, comma 1, lettera c), del DLgs 25febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.6. Sono abrogati l’art. 50, comma 2, del DLgs 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell’art. 32 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consentel’affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all’art. 27, comma 9, del DLgs 25 febbraio 1995, n. 77, e successivemodificazioni, sono soppresse le parole: «all’art. 53, comma 1, ed».7. In prima applicazione il termine per l’adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai princìpi del DLgs 25 febbraio 1995, n. 77, e successivemodificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi ecriteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso (Comma aggiunto dall’art. 2, legge 16 giugno 1998, n. 191).»

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12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo eserciziofinanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondoqualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell’anno.

13. L’approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatriceequivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori 130.

Art. 15 – Competenze dei consigli comunali e provinciali

1. All’art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142 131, la lettera b) è sostituita dallaseguente:

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennalie pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmiannuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da renderenelle dette materie 132.

Art. 16 – Attività di progettazione

130 Modifica introdotta dall’art. 4, comma 1 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: Art. 14 - Programmazione dei lavori pubblici «1. Le amministrazioniaggiudicatrici approvano, anche nell’ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel trienniocon l’indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonché disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorsedello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell’art. 3, DL 31 ottobre 1990, n. 310,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l’elenco dei lavori per settore; lepriorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità,per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui ilavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili.Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti localisiano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine efino all’adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.3. Prima dell’adozione lo schema di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno60 giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l’organo competente si pronuncia.4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l’intero trienniodei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonché essere indicata l’articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire unaparte funzionale dell’opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilità.5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programmatriennale di cui al comma 1.6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche nonricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché lemodifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all’Autorità e all’Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità delleopere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancioe della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 è data pubblicità dall’Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 4, comma 16, lettera c).»(La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7 novembre 1995, n. 482 (G.U. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni dilegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19, comma 1; 20, comma 2; 24). Con la stessapronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, lettera a) del DL 3 aprile 1995, n. 101, con ilquale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La questione è stata sollevata in riferimento all’art. 116 della Costituzione e agli articoli 2 e4 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4.131 La legge 8 giugno 1990, n. 142 reca Ordinamento delle autonomie locali. L’art. 32 della medesima, così come successivamente modificato, recita: Art. 32.Competenze dei consigli - 1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i progetti ed i programmi preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e

relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loroattuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) - omissisd) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a

società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a

carattere continuativo;m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o

che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, delsegretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina deirappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della provincia o del comune, salvoquelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.132 Modifica introdotta dall’art. 4, comma 2 della Merloni ter. Il precedente testo del comma 1, lettera b) in vigore era: «lettera b) i programmi, le relazioni previsionalie programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, ipiani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie»

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1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e deilimiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare,definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale ecomunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono dinorma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile delprocedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alladimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti oeccessive, provvede ad integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadrodelle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazioneillustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delleeventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materialiprovenienti dalle attività di riuso e riciclaggio; della sua fattibilità amministrativa e tecnica,accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, dadeterminare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione dellecaratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori darealizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa.

3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficidecorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delledisposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al DLgs 29 ottobre 1999, n.490, il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta esottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigentenormativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato edell’intervento da realizzare 133.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delleesigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminaree contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni edapprovazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelteprogettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sulterritorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportunescale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi darealizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indaginipreliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera; nei calcolipreliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementiprestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, nonché in un computo metricoestimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico,agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale daconsentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metricoestimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio ilavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello didefinizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli

133 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. h) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

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esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresigli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo,dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base deglistudi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, didettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilieviplanoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Ilprogetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell’operae delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualitàstabiliti dal regolamento di cui all’art. 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il regolamento di cui all’art. 3, conriferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze digestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica 134 dei varilivelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi,nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani disicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del DLgs14 agosto 1996, n. 494 135, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte adefinire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivicompresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impiantiper gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singolilavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici,nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori,tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso diinterventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizia rete.

9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attività diprogettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavoro sono localizzati ovvero dalprefetto in caso di opere statali 136.

134 Parola aggiunta dall’art. 7, comma 1, lett. h) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.135 Il DLgs 14 agosto 1996, n. 494 reca Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieritemporanei o mobili.136 Le modifiche all’art. 16 sono state introdotte dall’art. 9, commi 25, 26, 27, 28 del della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: Art. 16 - Attività di

progettazione – «1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli disuccessivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Ilresponsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga leprescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire econsiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche conriferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, dadeterminare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavorida realizzare.4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nelprogetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittivadei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impattoambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare,compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera; neicalcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in uncomputo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi,sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve esseresviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progettoè costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventualiparticolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redattosulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, cherisultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve esserealtresì corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3.6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il regolamento di cui all’art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento etenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti

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Art. 17 – Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie137/138

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alladirezione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività delresponsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programmatriennale di cui all’art. 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzie unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti diindustrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 139, e successive modificazioni;

c) agli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioniaggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815 140, e successive modificazioni , ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti alrestauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, isoggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa 141;

previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatorio realizzatori.8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolareattenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sonolocalizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.»137 Modifica introdotta dall’art. 6, comma 1 della Merloni ter. La precedente rubrica era «Redazione dei progetti».138 «Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all’art. 17 della legge n. 109, come modificato dal presente articolo le società costituite dopo la datadi entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari etecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o disocietà cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni dicollaborazione coordinata e continuativa , qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata invigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.» Così stabilisce l’art. 6, comma 8, della Merloni ter.139 La legge 8 giugno 1990, n. 142 reca Ordinamento delle autonomie locali. Gli articoli 24, 25 e 26 della medesima, così come successivamente modificatirecitano: Art. 24. Convenzioni - 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro appositeconvenzioni.2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza,possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli entipartecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipantiall'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.Art. 25. Consorzi - 1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, possono costituire un consorzio secondo lenorme previste per le aziende speciali di cui all'art.23, in quanto compatibili. "Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane,quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art.24, unitamente allo statuto del consorzio.3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-terdell'art.36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'art.32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinarel'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comunie province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascunocon responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.6. Tra i medesimi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. Lastessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, siapplicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le normedettate per gli enti locali.Art. 26 Unione di comuni - 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente unapluralità di funzioni di loro competenza.2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati dacomponenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziaricon i comuni.5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalletariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.140 La legge 23 novembre 1939, n. 1815 reca Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.141 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. i) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

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e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali siapplicano le disposizioni di cui all’art. 13 in quanto compatibili;

g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società diingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di treconsorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per unperiodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modocongiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’art. 12. È vietata la partecipazione a più diun consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi diprogettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizidi ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o neldecennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 8-bis, dellapresente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria siapplicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art. 12142.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendentidelle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenzadell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali,qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricopertoanalogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni erisultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attivitàdi progettazione 143.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero144, a carico delleamministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di naturaprofessionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamentodella progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento diattività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico dipersonale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi dellaprogrammazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di specialecomplessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporreprogetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità dicompetenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento,possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). […] 145.

5. Il regolamento dei lavori per l’attività del Genio militare di cui all’art. 3, comma 7-bis, indica isoggetti abilitati alla firma dei progetti.

6. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negliappositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di personedi cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile 146 ovvero nella forma di

142 Lettera aggiunta dall’art. 7, comma 1, lett. i) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.143 «La disposizione di cui all’art. 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 109, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica esclusivamente aitecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.» Così stabilisce l’art. 6, comma 9, della Merloni ter.144 Parole introdotte dall'art.145, comma 89, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001).145 Periodo soppresso dall’art. 7, comma 1, lett. i) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente invigore era: “Le società di cui al comma 1, lettera f), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere affidatarie di incarichi diprogettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e cherichiedano una specifica organizzazione”146 Libro quinto del codice civile: Del lavoro. Titolo V : Delle società. Capo II: Della società semplice; Capo III: Della società in nome collettivo; Capo IV: Dellasocietà in accomandita semplice

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società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile 147, cheeseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle societàagli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in formaassociata ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 148. Ai corrispettivi dellesocietà si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettiveCasse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forzadella iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essereversato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti149;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quintodel codice civile150, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni odirezioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativoqualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cuiciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativoalbo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Cassesecondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti 151.

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società dicui al comma 6 del presente articolo. Fino all’entrata in vigore del regolamento, le società di cuial predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titoloprofessionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente allaattività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzionidi collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione econtrollo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle qualicontrofirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui ai commi4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti daivigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già insede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioniprofessionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricatadell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità perpromuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi perl’aggiudicazione 152. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità 147 Libro quinto del codice civile: Del lavoro. Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici. Capo I: Delle imprese cooperative148 La legge 23 novembre 1939, n. 1815 reca Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza. L’art. 1 della medesima recita: Art. 1 – «Le persone che,munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associanoper l’esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi,esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, deisingoli associati.L’esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all’organizzazione sindacale da cui sonorappresentati i singoli associati.»149 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. i) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.150 Libro quinto del codice civile: Del lavoro. Titolo V :Delle società. Capo V: Della società per azioni; Capo VI: Della società in accomandita per azioni; Capo VII:Della società a responsabilità limitata.151 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. i) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “di ciascun professionista firmatario del progetto”152 I commi 1-8 sono così modificati dall’art. 6, comma 2 della Merloni ter. Il precedente testo dell’art. 16, commi 1-8, in vigore era: Art. 17 - Redazione dei progetti«1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti, con assoluta priorità, dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismitecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 5.2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono costituireuffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti enti possonoavvalersi, in qualità di stazioni appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni.3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioniiscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L’onere dell’iscrizione all’albo compete all’amministrazione.4. Il regolamento di cui all’art. 3 definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori, di polizzeassicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione asoggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse allaprogettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentantedell’amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria.6. Il regolamento di cui all’art. 3 definisce le modalità di rappresentanza e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno

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contributiva del soggetto affidatario 153.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alleconcessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; per i quali abbianosvolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affi-datario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinanocon riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile 154. I divieti di cui al presentecomma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoicollaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivitàdi supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti 155.

10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia diapplicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano ledisposizioni di cui al DLgs 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per isoggetti tenuti all’applicazione del DLgs 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, ledisposizioni ivi previste 156.

11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblicidi servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltantidevono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurataadeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e delbuon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e ilcorrispettivo dell’incarico 157.

12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importostimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile delprocedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) eg), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e conmotivazione della scelta in relazione al progetto da affidare 158.

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativiallo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesseall’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazioneappaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei

all’amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento.7. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto delcodice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impattoambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall’art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.8. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all’art. 3, fermo il principio che l’attività diprogettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmenteresponsabili.»153 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. i) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.154 Il testo dell’art. 2359 del codice civile è il seguente: Art. 2359 – Società controllate e società collegate – «Sono considerate società controllate:1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; nonsi computano i voti spettanti per conto di terzi.Sono considerale collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essereesercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.»155 Periodo aggiunto dall’art. 6, comma 3 della Merloni ter.156 Comma sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. i) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e al DLgs 17 marzo 1995, n. 157”.157 Comma sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. i) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “11.Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità diaggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare contemperando i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire laproporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell’incarico”.158 Comma sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. i) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ognicaso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l’affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base deicurricula presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedereall’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l’esperienza e la capacitàprofessionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare”.

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corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.143 159, e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggiodeve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarlaallo stesso progettista esterno.

12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essereespletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente art., tenendo conto delle tariffe previsteper le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensidell’ultimo comma dell’art. unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’art. unico dellalegge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all’emanazione del decretocontinua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001,pubblicato nella GU n. 96 del 26 aprile 2001 160.

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto ilprofilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, lestazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura delconcorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni inmateria di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l’attività didirezione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettistaincaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini dell’affidamentodell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo della direzione dei lavori161.

14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazionedell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia egiustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto 162,ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli diprogettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sonorideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori,anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento deicorrispettivi per le attività di supporto di cui all’art. 7, comma 5, nonché le attività delresponsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal DLgs14 agosto 1996, n. 494.

159 La legge 2 marzo 1949, n. 143 reca Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti. Gli articoli 9 e 10 della medesima recitano: Art. 9 «Ilprofessionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all’ammontare presumibile delle spese da anticipare.Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90% degli onorari spettantiglisecondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze (*).Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i 60 giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favoredel professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d’Italia (**).[(*) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-28 marzo 1997, n. 74 (G.U. 9 aprile 1997, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità dellaquestione di legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.(**) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 dicembre 1996, n. 398 (G.U. 18 dicembre 1996, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale dell’art. 9, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in quanto la stessa Corte, con sentenza n. 43 del 1989 ha giàdichiarato non fondata identica questione, ritenendo non confrontabili il trattamento riservato ai crediti di determinate categorie professionali e quello riconosciuto allageneralità dei crediti per somme di denaro, attese le peculiarità della tutela delle prestazioni in argomento].Art. 10 – «La sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico dato al professionista non esime il committente dall’obbligo di corrispondere l’onorario relativo al lavorofatto e predisposto come precisato al seguente art. 18.Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionistastesso.»160 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. i) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.161 I commi 11, 12, 13, 14 sono stati così modificati dall’art.6, commi 4 e 5 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: Art. 17 – Redazione dei progetti –«11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che lestazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento conl’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell’incarico.12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dareadeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 3, l’affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base deicurricula presentati dai progettisti.13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonchétecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione.14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 5, l’attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altriprofessionisti esterni, al progettista incaricato.»162 «Il decreto di cui all’art. 17, comma 14-bis, della legge n. 109, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata invigore della presente legge.» Così stabilisce l’art. 6, comma 7, della Merloni ter.

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14-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi letariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per ilprogetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applical’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquotefissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi delcomma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’art. 4 delDL 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 163,sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958,n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340 164. Ogni patto contrario ènullo.

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non può avvalersi delsubappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche esismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaboratispecialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la solaredazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilitàdel progettista.

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimosoggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni,accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte delnuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento puòricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivoresta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sullaprogettazione definitiva.

14-septies. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al DLgs 17marzo 1995, n. 158 165, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavoridi loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano daessi stessi controllate, purché almeno l’80% della cifra d’affari media realizzata dalle predettesocietà nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggettoda cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’art. 2359 del

163 Il DL 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, reca Disposizioni in materia di finanza pubblica. L’art. 4, comma 12 bis,recita: «12 bis) Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque diinteresse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20%».164 La legge 4 marzo 1958, n. 143 reca Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti. Adeguamento, con modificazioni, della tariffa professionale degliingegneri ed architetti approvata con L. 2 marzo 1949, n. 143.L’articolo unico della medesima recita: Articolo unico – «Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agliarchitetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali riunitidegli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie».Successivamente, l’articolo unico, legge 5 maggio 1976, n. 340 (G.U. 3 giugno 1976, n. 144), ha aggiunto all’articolo unico, legge citata, il seguente comma: «Iminimi di tariffa per gli onorari a vacazione a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge,sono inderogabili. L’inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all’art. 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo1949, n. 143».Vedi inoltre l’art. 6, legge 1° luglio 1977, n. 404, che al primo comma ha precisato che l’articolo unico, legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabileesclusivamente ai rapporti intercorrenti fra privati.165 Il DLgs 17 marzo 1995, n. 158 reca Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi. L’art. 2 del medesimorecita: Art. 2 - Soggetti aggiudicatori – «1. Sono soggetti aggiudicatori:a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di

diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni;b) le imprese pubbliche;c) i soggetti privati che per l’esercizio delle attività di cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi.2. Si considerano imprese pubbliche le imprese sulle quali i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenzadominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese inquestione; l’influenza dominante su un’impresa è presunta quando, rispetto ad essa, i soggetti anzidetti, direttamente o indirettamente, ne detengono lamaggioranza del capitale sottoscritto, oppure controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa, o hanno il diritto di nominare piùdella metà dei membri del consiglio d’amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale della stessa.3. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l’effetto diriservare ad uno o più soggetti l’esercizio delle attività di cui agli articoli da 3 a 6.4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi in particolare quando:a) abbia la potestà di avvalersi di procedure espropriative o di imposizione di servitù per la realizzazione delle reti e delle strutture indicate negli articoli da 3 a 6 o

per l’installazione dei relativi impianti;b) nel settore di cui all’art. 3, approvvigioni di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica reti gestite da soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi.»

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codice civile 166.

Art. 18 – Incentivi e spese per la progettazione

1. Una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di unlavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ognisingola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrataed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico delprocedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, delladirezione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nellimite massimo dell'1,5%, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessitàdell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connessealle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti aprestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esternoall'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quintodell'articolo 62 del regolamento approvato con RD 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. Isoggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimentoanaloghi criteri. 167

2. Il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunquedenominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, trai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio delloStato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10%del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari,nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi diimpatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento edei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494 168, eagli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento ed adeguamento allanormativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perduraredell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilancile regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e leprovince e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalleregioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quoterelative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.

2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possonoespletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto dipubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 169, e

166 I commi 14 bis-14 septies sono stati aggiunti dall’art. 6, comma 6 della Merloni ter.Il testo dell’art. 2359 del codice civile è il seguente: Art. 2359 – Società controllate e società collegate – «Sono considerate società controllate:1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; nonsi computano i voti spettanti per conto di terzi.Sono considerale collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essereesercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.»167 I commi 1, 1-bis e 2 sono stati sostituiti dall’art. 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.168 Periodo introdotto dall’art. 9, comma 29 della Merloni ter.169 Il DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 reca Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblicoimpiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.L’art. 1 del medesimo, così come modificato dall’art. 1 del DLgs 31 marzo 1998, n. 80 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoronelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, recita: Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione – «1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l’organizzazione degli uffici e irapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle provinceautonome, nel rispetto dell’art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea, anche mediante il

coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,

garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le

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successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego.

2-quater. È vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indaginee attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse daquelle previste dalla presente legge170.

Art. 19 – Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamentemediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all’art. 24,comma 6 171.

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolooneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all’art. 2, comma 2,aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva di cui all’art. 16, comma 5, e l’esecuzione dei lavori pubblici di cuiall’art. 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;

2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60% delvalore dell’opera;

3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro 172.

1-bis. Per l’affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base delprogetto definitivo di cui all’art. 16, comma 4 173.

1-ter. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), devepossedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificatoalla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmenteassociato; il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva compresenell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quantorichiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese diprogettazione non è soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli onericonseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progettoesecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 1, del regolamento di cui al DPR 21dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile delprocedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione delprogetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l’unitàprogettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell’affidamento del progettodefinitivo, che si esprime in ordine a tale conformità 174.

aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, leistituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici noneconomici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad essetenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dall’art. 11, comma 4, della legge 15marzo 1997, n. 59, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riformaeconomico-sociale della Repubblica.»170 I commi 2 ter e 2 quater sono stati aggiunti dall’art. 9, comma 30 della Merloni ter.171 Comma aggiunto dall’art. 3, comma 2 della Merloni ter.172 Lettera sostituita dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “b) la progettazione esecutiva di cui all’art. 16, comma 5 e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50% sul valore dell’opera.2) riguardino lavori di manutenzione restauro e scavi archeologici”.173 Comma aggiunto dall’art. 3, comma 5 della Merloni ter.174 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

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1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beniarchitettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al DLgs 29ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioniafferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all’art.3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all’art. 8, comma 2. L’affidamento dei lavori di restauroe manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, diregola, l’affidamento dell’attività di progettazione successiva a livello preliminare 175.

1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazioneappaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa diaffidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al DLgs 17 marzo 1995, n.157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo daassicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualitàrichiesti dall’appaltatore 176.

2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore eduna amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, laprogettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essistrutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. Lacontroprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestirefunzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario 177, ilsoggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio daprestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara (…) 178 . A titolo di prezzo, isoggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nellapropria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessaall’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni diinteresse pubblico, già indicati nel programma di cui all’art. 14, ad esclusione degli immobiliricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del DL 25 settembre 2001, n. 351, convertito,con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedentedisponga di progettazione definitiva o esecutiva, l’oggetto della concessione, quanto alleprestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suocompletamento da parte del concessionario179.

2-bis. (…) 180 L’amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimentodell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che laconcessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimentodella concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull’importo totale dei lavori,e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato 181. I presupposti e le condizionidi base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessagestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Levariazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base,nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuovecondizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino unamodifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare medianterideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine discadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può

175 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.176 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.177 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati”178 Parole abrogate dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “, che comunque non può superare il 50% dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rateannuali, costanti o variabili”.179 Periodo aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.180 Periodo soppresso dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente invigore era: “La durata della concessione non può essere superiore a 30 anni”.181 Periodo aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

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recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioniintrodotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata avantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizionidell’art. 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il pianoeconomico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione delvalore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuodell’investimento non ammortizzato al termine della concessione 182/183.

2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate allautilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizipubblici, a condizione che resti al concessionario l’alea economico-finanziaria della gestionedell’opera 184.

2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all’art. 37-quater, partecipanoalla conferenza di servizi finalizzata all’esame ed alla approvazione dei progetti di lorocompetenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto 185.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) 186 nonpossono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l’espletamento delle funzioni e delleattività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare leamministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante aiProvveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali 187.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell’art. 326della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F 188, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell’art.329 della citata legge n.2248 del 1865, allegato F 189; salvo il caso di cui al comma 5 190, icontratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) 191, del presente articolo, sono stipulati acorpo.

5. È in facoltà dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2192, stipulare a misura, ai sensi del terzocomma dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F 193, i contratti di cui alcomma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti 194 di appalto relativi amanutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo equelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni 195.

5-bis. L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazioneappaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione dei lavori può prescinderedall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori dimanutenzione o di scavi archeologici.

5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivodell’appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’appaltatore della proprietà di beniimmobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all’art.

182 Comma aggiunto dall’art. 3, comma 7 della Merloni ter.183 «Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 19, comma 2-bis, della legge n. 109, introdotto dal comma 7 delpresente articolo». Così stabilisce l’art. 3, comma 8 della Merloni ter.184 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.185 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.186 Periodo aggiunto dall’art. 9, comma 31 della Merloni ter.187 Periodo aggiunto dall’art. 9, comma 32 della Merloni ter.188 Vedi pag.189 Vedi pag.190 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “in ogni caso”191 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “numero 1)”192 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 33 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «5. È in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura,ai sensi del terzo comma dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici»193 Vedi nota n. 162.194 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.195 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. l) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

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14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che dettotrasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di garapuò prevedere un momento antecedente per l’immissione nel possesso dell’immobile.

5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni,la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione deibeni. L’aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzionedei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative,rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la lorocombinazione risulti più conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predettamigliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte perl’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, disciplina compiutamente lemodalità per l’effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalitàdi aggiudicazione 196.

Art. 20 – Procedure di scelta del contraente

1. Gli appalti di cui all’art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.

2. Le concessioni di cui all’art. 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base digara un progetto almeno di livello 197 preliminare corredato, comunque, anche degli elaboratirelativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche;l’offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lettera b), nonché le eventualiproposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltantodopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice 198.

3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privataesclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, inseguito a motivata decisione, previo parere (…) 199 del Consiglio superiore dei lavori pubbliciper i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro 200, per speciali lavori o per larealizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazionerichieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Losvolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensidell’art. 16 201, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delleprescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progettoesecutivo ed il prezzo 202.

Art. 21 – Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici

1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata conil criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di garaovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impiantitecnologici, ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 203, per quanto compatibile;

196 I commi 5-ter e 5-quater sono stati aggiunti dall’art. 3, comma 9 della Merloni ter.197 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. m) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.198 Periodo aggiunto dall’art. 9, comma 34 della Merloni ter.199 Dopo la parola «parere» è stata eliminata la parola «vincolante». Modifica introdotta dall’art. 9, comma 35 della Merloni ter.200 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. m) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.201 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 35 della Merloni ter. Il testo precedentemente in vigore era «ai sensi dell’art. 17».202 Periodo aggiunto dall’art. 9, comma 35 della Merloni ter.203 La legge 2 febbraio 1973, n. 14 reca Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata. L’art. 5 della medesimaabrogato dall’art. 231 del DPR 554/99 recitava: Art. 5 – «Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all’art. 1, lettera e), l’ente appaltante invia aiconcorrenti, unitamente alla lettera d’invito, l’elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza la indicazione dei corrispondenti prezzi unitari,e un modulo a più colonne denominato: «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto».Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall’ente appaltante, quest’ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e fornitura:a) nella prima colonna, l’indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, con specifico riferimento all’elenco descrittivo;

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b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base digara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di5.000.000 di DSP204 con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l’amministrazioneinteressata deve valutare l’anomalia delle offerte 205 di cui all’art. 30 della direttiva 93/37/CEEdel Consiglio, del 14 giugno 1993 206, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso

b) nella seconda colonna, l’unità di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce.Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all’ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi,completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella quartacolonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che è rappresentato dalla sommadi tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso.I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrentee non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.L’autorità che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nelprecedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte.Successivamente, la stessa autorità procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo piùvantaggioso per l’Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o lasomma di cui al terzo comma del presente articolo.Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l’offerta verificata resti la più vantaggiosa, l’autorità che presiede la gara aggiudica i lavori alconcorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato.Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all’offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, laaggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo.L’ente appaltante può prestabilire, comunicandolo nelle lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare.I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali.Qualora l’offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che incidano in misura non superiore al 10% dell’importo totale, prezzi manifestamente non adeguatirispetto alle previsioni, nel contratto sarà previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantità di lavori riportati nell’offerta, aumentati del 20%. Per le quantitàeccedenti, i nuovi prezzi saranno determinati con il procedimento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino all’eventuale annullamento dellaaggiudicazione di cui al penultimo comma del presente articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena ultimata la gara (*).Qualora l’offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, ogravi squilibri fra i prezzi unitari, l’ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre 10 giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare,nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.Quando tali elementi non siano presentati, o non vengono ritenuti adeguati, l’ente appaltante annulla con atto motivato, la aggiudicazione, esclude le offerte ritenuteinaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre 30 giorni dalla datadella gara.Nel caso in cui quest’ultimo concorrente non si presti a stipulare il contratto di appalto, l’ente appaltante ha diritto di pretendere, a titolo di penalità, una somma pariall’ammontare già stabilito per la cauzione provvisoria che verrà riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali delloStato, approvate con RD 14 aprile 1910, n. 639.»(*) Per l’abolizione della cauzione provvisoria, vedi l’art. 5, legge 8 ottobre 1984, n. 687 recante Modifiche delle leggi 10 dicembre 1981, n. 741, 8 agosto 1977, n.584(**), 2 febbraio 1973, n. 14, e di norme in materia di cauzione provvisoria e di pubblicità. L’art. 5 della medesima recita: Art. 5 – «Nei procedimenti concorsualiper l’affidamento dei pubblici appalti non è dovuta la cauzione provvisoria prevista dall’art. 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, dall’art. 2 delcapitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.1063, e da ogni altra disposizione.Se l’aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo nel termine stabilito, l’amministrazione appaltante ne dà comunicazione, entro 10 giorni, al comitato centraledell’albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.Qualora l’aggiudicatario sia iscritto all’albo nazionale dei costruttori, si applicano gli articoli 20, primo comma, n. 4, e terzo comma, e 22 della legge 10 febbraio 1962,n. 57.Qualora l’aggiudicatario non sia iscritto a detto albo, il comitato centrale può disporre l’esclusione temporanea dell’aggiudicatario stesso dalla presentazione diofferte in pubblici appalti, avvalendosi della medesima procedura di cui al precedente comma. L’assenza di detto provvedimento di esclusione temporanea a caricodi concorrente che sia risultato aggiudicatario è accertata dall’amministrazione appaltante dopo l’aggiudicazione.»(**) La legge 8 agosto 1977, n. 584 reca Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunitàeconomica europea. L’art. 36 del DLgs 19 dicembre 1991, n. 406 ha disposto la cessazione dell’efficacia della presente legge, salvo che per le procedure iviindicate.204 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. n) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “5 milioni di ECU”205 «Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioniparlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le modalità di determinazione della soglia di anomaliadelle offerte in sostituzione di quelle previste dall’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.» Così stabilisce l’art. 7,comma 2 della Merloni ter.206 La direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. L’art. 30 della medesima recita:

Art. 30 – «1. I criteri sui quali l’amministrazione aggiudicatrice si fonda per l’aggiudicazione dell’appalto sono:a) o unicamente il prezzo più basso;b) o, quando l’aggiudicazione si fa a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l’appalto: ad esempio il prezzo, il termine di

esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico.2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l’amministrazione aggiudicatrice menziona, nel capitolato d’oneri e nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cuiprevede l’applicazione, possibilmente nell’ordine decrescente dell’importanza che è loro attribuita.3. Il paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l’aggiudicazione degli appalti, nell’ambito di una regolamentazione in vigoreal momento dell’adozione della presente direttiva intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza a condizione che la regolamentazione invocata siacompatibile con il trattato.4. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice prima di poterle rifiutarerichiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell’offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite.L’amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l’economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecnicheadottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori o l’originalità del progetto dell’offerente.Se i documenti relativi all’appalto prevedono l’attribuzione al prezzo più basso, l’amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delleofferte giudicate troppo basse.Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la legislazione nazionale in vigore lo permette, l’amministrazione aggiudicatrice puòeccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispettoalla prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente

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pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, conesclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiorribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassipercentuali che superano la predetta media. (…) 207. Le offerte debbono essere corredate, findalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative,indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un importo noninferiore al 75% di quello posto a base d’asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare lemodalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmentenecessarie per l’ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementii cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l’esame delle giustificazioni richieste eprodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità della offerta, il concorrente è chiamato adintegrare i documenti giustificativi ed all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito della ulterioreverifica, in contraddittorio 208. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiorealla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica dallagara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito aisensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non èesercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essereeffettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base aglielementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla sogliacomunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanzatecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essereutilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore 209.

2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l’affidamento diconcessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell’offerta economicamentepiù vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’operada realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

1) il prezzo;

2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

1) il prezzo di cui all’art. 19, comma 2;

2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il rendimento;

importante che l’attuazione di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e comprometterebbe l’interesse pubblico per la realizzazione dell’appalto inquestione. Il ricorso a questa procedura eccezionale è menzionato nell’avviso di cui all’art. 11, paragrafo 5.»207Periodo soppresso dall’art. 7, comma 1, lett. n) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente invigore era: “A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamentegiustificazioni fondate sull’economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui godel’offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentario amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.”208 Periodi aggiunti dall’art. 7, comma 1, lett.n) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.209 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. n) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

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5) la durata della concessione;

6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticareall’utenza;

7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare210.

3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di gara devono indicarel’ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definitedal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finalel’offerta più vantaggiosa.

4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, lavalutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dalregolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la sceltadell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numerodispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono ilavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice odell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altrafunzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, enon possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ailavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblicoamministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioniaggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono esserenominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti oconcessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l’appalto o la concessionecui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sonoesclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici,abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di 210 I commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 21 sono stati così sostituiti dall’art. 7, comma 1 della Merloni ter. Il precedente testo dei commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 21 in vigore erano:Art. 21 - Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici – «1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata, per icontratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impiantitecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribassosull’elenco prezzi o sull’importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità diquanto specificato dall’art. 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata devevalutare l’anomalia delle offerte di cui all’art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribassosuperiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l’Osservatorio, sulla base dell’andamento delleofferte ammesse alle gare espletate nell’anno precedente. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazionifondate sull’economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, conesclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari oamministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamentealle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a based’asta. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica delle offerteche presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione non èesercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Fino al 1° gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superioreed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerteammesse (*) (**).2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:a) nei casi di appalto-concorso:

1) il prezzo;2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;3) il tempo di esecuzione dei lavori;4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:1) il valore economico e finanziario della controprestazione;2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;3) il tempo di esecuzione dei lavori;4) il rendimento;5) la durata della concessione;6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all’utenza.»

(*) Il DM 28 aprile 1997 (G.U. 8 maggio 1997, n. 105) ha così disposto: «Per l’anno 1997 la percentuale di cui all’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994,n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata nella misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementatadello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media». Tale percentuale è stata confermata, per il 1998, dal DM 18 dicembre 1997(G.U. 2 gennaio 1998, n. 1).(**) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-5 marzo 1998, n. 40 (G.U. 11 marzo 1998, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni dilegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, aggiunto con il DL 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216, sollevatein riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

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atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, sceltinell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà diappartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti scelti nell’ambito di rose di candidatiproposte dalle amministrazioni medesime.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo lascadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra lesomme a disposizione dell’amministrazione.

8-bis. L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficidecorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delledisposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al DLgs 29 ottobre 1999, n.490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 DSP, è disposta secondo il criteriodell’offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori divalutazione il prezzo e l’apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristichedell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’art. 16, comma 3-bis. In questa ipotesi,all’elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteripredeterminati 211.

Art. 22 – Accesso alle informazioni

1. Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui allapresente legge è fatto tassativo divieto all’amministrazione aggiudicatrice o ad altro enteaggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimentoamministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima dellascadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interessenei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativaprivata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedentedei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa privata.

2. L’inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gliincaricati di pubblici servizi l’applicazione dell’art. 326 del codice penale 212.

Art. 23 – Licitazione privata e licitazione privata semplificata 213

1. Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti isoggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazioneprevisti dal bando.

1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all’art. 2,

211 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. n) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.212 Il testo dell’art. 326 del codice penale è il seguente: Art. 326 – Rivelazione di segreti di ufficio – «Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblicoservizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, one agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.Se l’agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione fino a un anno.»213 Rubrica così sostituita dall’art. 8, comma 1, della Merloni ter. La rubrica precedente era: «Licitazione privata».

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comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trentaconcorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistonoin tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell’appalto.

1-ter. I soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essereinvitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. Isoggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trentadomande; i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentaredomande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numerocompreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previstodal comma 4 dell’art. 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono stateinviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigentenormativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisitiprevisti dal regolamento di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna dellecause di esclusione dalle gare d’appalto e di non aver presentato domanda in numero superiorea quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono averifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari 214. Ladomanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l’anno successivo a quello delladomanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l’anno finanziariocorrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano lesanzioni di cui all’art. 8, comma 7 215.

Art. 24 – Trattativa privata

1. L’affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubbliciesclusivamente 216 nei seguenti casi:

0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro 217.

a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro 218, nel rispettodelle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell’art. 41 del RD 23maggio 1924, n. 827 219;

214 Periodo sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. o) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “ Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all’Albonazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15214, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna dellecause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma”.215 I commi 1-bis e 1-ter dell’art. 23 sono stati aggiunti dall’art. 8, comma 2 della Merloni ter.216 Cfr. l’art. 3 del DL 13 settembre 1996, n. 479 recante Provvedimenti urgenti per il personale dell’Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione deidetenuti e per l’accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria convertito con modificazioni dallalegge 15 novembre 1996, n. 579. Art. 3 - Accelerazione delle procedure in tema di appalti per edifici giudiziari – «1. Le disposizioni contenute nell’art. 1 del DL31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano per la durata di mesi ventiquattro dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, agli interventi negli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria per la installazione di sistemi informatici e di impianti, anche di sicurezza, nonché per lafornitura di dotazioni strumentali e di servizi. La scelta dei fornitori di beni e servizi predetti può essere effettuata a trattativa privata a cura del Ministero di grazia egiustizia dopo aver acquisito almeno tre offerte.2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l’adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziarinelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche in deroga all’art. 24della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, mediante gara informale per la quale devono essere acquisite almeno tre offerte.3. L’appalto può avere per oggetto sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione delle opere. Quest’ultima è disposta ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, della legge11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.»217 Lettera aggiunta dall’art. 7, comma 1, lett. p) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.218 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. p) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “non superiore a 300.000 ECU”219 Il RD n. 23 maggio 1924, n. 827 reca Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. L’art. 41 del medesimo recita:Art. 41 – «Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:1) quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;2) per l’acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;4) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;5) quando l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l’indugio degli incanti o della licitazione:6) e in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli articoli da 37 a

40 del presente regolamento.Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto edimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso.»

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b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro 220, nel caso di ripristino di opere giàesistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di naturacalamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionarioresponsabile del procedimento 221 rendano incompatibili i termini imposti dalle altreprocedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro 222, per lavori di restauro emanutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno1939, n. 1089 223, e successive modificazioni.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicatiall’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione dichiunque lo richieda.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti perl’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell’applicazione del presentearticolo.

5. L’affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 lettera b) 224, avvienemediante gara informale alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, sesussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggettodell’appalto.

5-bis. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall’art. 21, comma8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in talenumero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto. Perl’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a soggetti, singoli o raggruppati,di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare lasussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta inrelazione alle prestazioni da affidare 225.

6. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori delMinistero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti delGenio militare, disciplinati dal regolamento per l’attività del Genio militare di cui all’art. 3, comma7-bis 226.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato a trattativa privata,non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi eappartenente alla medesima opera.

7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficidecorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delledisposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al DLgs 29 ottobre 1999, n.490, è ammissibile l’affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, dilavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell’affidamentoprecedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non

220 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. p) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “ECU”221 Periodo aggiunto dall’art. 9, comma 37 della Merloni ter.222 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. p) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “ECU”223 Vedi nota 20224 Parole aggiunte dall’art. 9, comma 38 della Merloni ter.225 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. p) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.226 Periodo aggiunto dall’art. 9, comma 39 della Merloni ter.

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prevedibile, all’intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano esseretecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza grave inconveniente peril soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale,siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo dei lavori complementari nonpuò complessivamente superare il 50% dell’appalto principale 227.

8. (abrogato) 228

Art. 25 – Varianti in corso d’opera

1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore deilavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all’art.3, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistential momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterinol’impostazione progettuale;

b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si intervieneverificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella faseprogettuale 229;

c) nei casi previsti dall’art. 1664, comma 2, del codice civile 230;

d) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o inparte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile delprocedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioniappaltanti in conseguenza di errori od omissioni della progettazione di cui al comma 1, letterad).

3. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore deilavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altrilavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della dell’importodel contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivointeresse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate almiglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifichesostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute eimprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali variantinon può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella

227 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. p) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.228 Comma abrogato dall’art. 9, comma 40 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «8. L’interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavoriin corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 9 del DLgs 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto inesecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti (*).»(*) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7 novembre 1995, n. 482 (G.U. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questionidi legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19, comma 1; 20, comma 2; 24.Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, lettera a) del DL 3 aprile 1995,n. 101, con il quale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La questione è stata sollevata in riferimento all’art. 116 della Costituzione eagli articoli 2 e 4 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4.229 Lettera aggiunta dall’art. 9, comma 41 della Merloni ter.230 Il testo dell’art.1664 codice civile è il seguente: Art. 1664 – Onerosità o difficoltà dell’esecuzione – «Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si sianoverificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzocomplessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quelladifferenza che eccede il decimo.Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente piùonerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto ad un equo compenso».

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somma stanziata per l’esecuzione dell’opera 231.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell’importo originario delcontratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuovagara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavorieseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo delcontratto.

5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazionel’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione dellanormativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali edeconomici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nellapredisposizione degli elaborati progettuali 232.

Art. 26 – Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agliacconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devonocomunque superare quelli fissati dal capitolato generale 233, spettano all’esecutore dei lavori gliinteressi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto delMinistro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nelcaso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamenteemesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, diagire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile 234, ovvero, previa costituzione in moradell’Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere ilgiudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto 235.

231 Modifiche introdotte dall’art. 9, comma 42 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventidisposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e chenon comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. (…)»232 Comma aggiunto dall’art. 9, comma 43 della Merloni ter.233 Cfr. l’art. 35, DPR 16 luglio 1962, n. 1063 recante “Approvazione del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici”(ora abrogato per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche DM 19 aprile 2000 n. 145). Art. 35 - Ritardi neipagamenti degli acconti – «Qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o perqualsiasi altro motivo attribuite all’Amministrazione, entro i termini di cui al secondo comma del precedente art.33, spettano all’appaltatore gli interessi legali sullesomme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza èdovuto l’interesse di mora pari all’interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni oaccordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del RDL 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse è accertataannualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.Qualora l’emissione del titolo di spesa a favore dell’appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall’emissione del certificato di acconto, spettano all’appaltatore stesso gliinteressi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 90giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente.Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma, del codice civile.Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, l’appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facoltà, previacostituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere a norma dell’art. 44, il giudizio arbitrale per ladichiarazione di risoluzione del contratto.»234 Il testo dell’art. 1460 del codice civile è il seguente: Art. 1460 – Eccezione d’inadempimento – «Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno deicontraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie (c.c. 1218) o non offre di adempiere (c.c. 1208 ss., 1220) contemporaneamente lapropria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (c.c. 1481 s., 1565, 1901, 1924).Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (c.c. 1375).»235 Comma così sostituito dall’art. 9, comma 44 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed eroganoall’appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un’anticipazione sull’importo contrattuale per unvalore pari al 10% dell’importo stesso(*), che è gradualmente recuperata in corso d’opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gliinteressi di mora previsti dal capitolato generale.»(*) Cfr. l’art. 2, comma 91, legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Art. 2 – «91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche dicarattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5% dell’importo dei lavori, servizi eforniture, esclusa l’imposta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni è fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalità stabilite dal sesto comma dell’art. 12 delRD 18 novembre 1923, n. 2440 (209), come sostituito dall’art. 2, comma 1, del DL 2 marzo 1989, n. 65 (210), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.Rimane ferma, tranne che per la misura dell’anticipazione, fissata nel 5% dell’importo contrattuale, la disciplina di cui all’art. 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.»(*) Cfr. anche l’art. 5, DL 28 marzo 1997, n. 79 recante Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio1997, n. 140. Art. 5 - Disposizioni varie di contenimento – «1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs 3 febbraio 1993, n.29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, conesclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unioneeuropea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l’anno 1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, per i capitoli indicati nella tabella B allegata al presente decreto,sono ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.

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2. L’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato 236.

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori orealizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1dell’art. 1664 del codice civile 237.

4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori alnetto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui ladifferenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell’annoprecedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno interoprevisto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministrodei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente lapredetta percentuale del 2%. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto èemanato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 238, sono estese ai crediti verso lepubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione dilavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici.

6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardatoadempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entità delle penali e le modalità di versamentosono disciplinate dal regolamento.

Art. 27 – Direzione dei lavori

1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, leamministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavoricostituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4dell’art. 17 239, l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all’art. 24 dellalegge 8 giugno 1990, n. 142 240;

3. In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazione delletariffe dei servizi postali, l’Ente poste italiane è autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10% dei proventi, acompensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti.»236 La legge n. 28 febbraio 1986, n. 41 reca Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986. L’art. 33 dellamedesima era il seguente: Art. 33 - «1. Il secondo comma dell’art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è abrogato.2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamentoautonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, non è ammessa la facoltà dl procedere alla revisione dei prezzi.3. Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all’anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondoanno successivo alla aggiudicazione e con esclusione del lavori già eseguiti nel primo anno e dell’intera anticipazione ricevuta, quando l’Amministrazione riconoscache l’importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenutesuccessivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell’anno sono quelle rilevate,rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.4. Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta la facoltà, esercitabile dall’Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto delribasso di asta, aumentato del 5% per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori.5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all’entrata in vigoredella presente legge.6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo».237 Il testo dell’art.1664 codice civile è il seguente: Art. 1664 – Onerosità o difficoltà dell’esecuzione – «Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si sianoverificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzocomplessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quelladifferenza che eccede il decimo.Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente piùonerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto ad un equo compenso».»238 La legge 21 febbraio 1991 n. 52 reca Disciplina della cessione dei crediti d’impresa239 Parole aggiunte dall’art. 9, comma 45 della Merloni ter.240 La legge 8 giugno 1990, n. 142 reca Ordinamento delle autonomie locali. L’art. 24 della medesima recita: Art. 24 – Convenzioni – «1. Al fine di svolgere inmodo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza,possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli entipartecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipantiall'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.»

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b) il progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, comma 4 241;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delledisposizioni comunitarie in materia.

2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficidecorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delledisposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al DLgs 29 ottobre 1999, n.490, l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti confunzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensidella normativa vigente 242.

Art. 28 – Collaudi e vigilanza

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuatoil collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo lecaratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità dieffettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, delcertificato di regolare esecuzione 243.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari,amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo lemodalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumecarattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, ilcollaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non siaintervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello diregolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è infacoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolareesecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalladata di ultimazione dei lavori 244.

4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnicidi elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori alla loro complessità eall’importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell’ambito delleproprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dalresponsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamentead un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almenocinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di naturaregolamentare 245.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono aver svolto alcunafunzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e diesecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo trienniorapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o icomponenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi cheabbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande

241 Parole aggiunte dall’art. 9, comma 46 della Merloni ter.242 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. q) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.243 Periodo aggiunto dall’art. 9, comma 47 della Merloni ter.244 Periodo aggiunto dall’art. 9, comma 48 della Merloni ter.245 Periodi aggiunti dall’art. 7, comma 1, lett. r) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

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rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualitàdell’opera e dei materiali.

7. È obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento di lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercitaanche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori verificando il rispetto dellaconvenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuatonon oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero delcertificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, aisensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile 246/247.

10. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile 248, l’appaltatore risponde per ladifformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltanteprima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 29 – Pubblicità

1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla basedelle seguenti norme regolatrici

a) per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP 249, Ivaesclusa, prevedere l’obbligo dell’invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi diaggiudicazione, all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) per i lavori di importo pari o 250 superiore a un milione di euro 251, Iva esclusa, prevedereforme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro 252, Iva esclusa, prevedere forme dipubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;

d) prevedere l’indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile delprocedimento;

e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di

246 Comma così sostituito dall’art. 9, comma 49 della Merloni ter247 Il testo dell’articolo n. 1666 del codice civile è il seguente: Art. 1666 – Verifica e pagamento di singole partite – «Se si tratta di opera da eseguire per partite,ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’operaeseguita.Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti».248 Il testo dell’art. 1669 del codice civile è il seguente: Art. 1669 – Rovina e difetti di cose immobili – «Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinateper loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovveropresenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunziaentro un anno dalla scoperta.Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.»249 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. s) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “superiori a 5 milioni di ECU”250 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. s) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.251 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. s) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “ECU”252 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. s) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “ECU”

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LEGGE 109/94 60

qualsiasi importo, le procedure comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti,delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioniaggiudicatrici;

f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori,prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l’aggiudicazione èavvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c)del presente comma, alla pubblicazione dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara,del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell’importo diaggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, del nominativo del direttoredei lavori designato, nonché, entro 30 giorni dal loro compimento ed effettuazione,dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo, dell’importo finale del lavoro 253.

f-bis) nei casi in cui l’importo finale dei lavori superi di più del 20% l’importo di aggiudicazione odi affidamento e/o l’ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesirispetto al tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiudicazione odell’affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) ec) del presente comma ed a carico dell’aggiudicatario o dell’affidatario, diretta a rendere notele ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei lavori;

f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicantidevono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all’Osservatorio e,qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi diaggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della partesoccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma 254.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto trale somme a disposizione dell’amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delledisposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all’art. 80,comma 10, del regolamento di cui al DPR 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso dimancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme dipubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione 255.

Art. 30 – Garanzie e coperture assicurative 256

1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata dauna cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussionebancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cuiall'art.107 del DLgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalenteattività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica 257 e dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui alcomma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancatasottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente almomento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione èrestituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione 258.

253 Modifica introdotta dall’art. 9, comma 50 della Merloni ter. Il precedente testo era: «f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori orealizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l’aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con lemodalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistemadi aggiudicazione adottato, dell’importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, nonché del nominativo del direttore dei lavori designato».254 F-bis) e f-ter) sono commi aggiunti dall’art. 9, comma 51 della Merloni ter.255 Comma sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. s) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione”.256 «Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dall’art. 30 della legge n. 109 sono approvati con decreto delMinistro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge». Così stabilisce l’art. 9, comma 59 della Merloni ter.257 Parole introdotte dall'art.145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001).258 Modifica e aggiunta introdotte dall’art. 9, commi 52 e 53 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: Art. 30 - Garanzie e coperture assicurative – «1.L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare anchemediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolataautomaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione.»Commi 2–7 Omissis»

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2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importodegli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanziafidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove ilribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribassosuperiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dalraggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori oanalogo documento, pari al 50% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo deilavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50%dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, neitermini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente,con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore odel concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale ocopia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo lanormativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti incorso 259. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo 260 determina la revocadell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente,che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Lagaranzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto soloalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedereespressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e lasua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lafidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà averevalidità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 261.

3. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tengaindenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischidi esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche unagaranzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione di lavori sino alla data diemissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavoripubblici, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione delcertificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza perresponsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale oparziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a fardata dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per irischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata deilavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza delprogettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche imaggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1,lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimalenon inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavoridi importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa, e per un massimale non inferiore al 20%dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500mila ECU, per lavori di importosuperiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti

259 Periodo sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. t) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%”260 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. t) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.261 Comma aggiunto dall’art. 9, comma 55 della Merloni ter.

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della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcellaprofessionale.

6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devonoverificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaboratiprogettuali ai documenti di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativavigente. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sonoricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento,adottato ai sensi dell’art. 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi aiseguenti criteri:

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata daorganismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli ufficitecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esternio le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovveroda altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di unapolizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attivitàdi propria competenza 262.

6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica puòessere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cuialla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla sogliacomunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante 263.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400 264, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministrodell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioniparlamentari, che si esprimono entro 60 giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito,per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale diesecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) 265/266. Ilsistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all’art. 19, comma 1, lettera b),di importo superiore a 75 milioni di euro 267.

Art. 31 – Piani di sicurezza

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta deiMinistri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite leorganizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana unregolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989 268, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992

262 Comma sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. t) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, larispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata daorganismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti.”263 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. t) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.264 Vedi nota 16265 Comma aggiunto dall’art. 9, comma 57 della Merloni ter.266 «Il regolamento di cui all’art. 30, comma 7-bis, della legge n. 109 introdotto dal comma 57 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge». Così stabilisce l’art. 9 comma 58 della Merloni ter.267 Periodo aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. t) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.268 La direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salutedei lavoratori durante il lavoro (G.U. CEE del 29 giugno 1989 n. L 183) è stata recepita nell’ordinamento italiano con DLgs 19 settembre 1994 n. 626 recanteAttuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramentodella sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

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269, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

1-bis. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’art. 2, comma 2:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generaledi sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del pianogenerale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del DLgs 14 agosto1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativeresponsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerarecome piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento edell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi delDLgs 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)270.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti aisensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla letterab) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bisformano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vannoevidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazionidei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione inmora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui alcomma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto daparte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase diesecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani disicurezza.

2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possonopresentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al DLgs 14 agosto 1996, n. 494,proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmessodalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, siaper garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute deilavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore delregolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. Icontratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla letterac) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro 60 giornidalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 271.

4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 272, la 269 La direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili(ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE del 26 agosto 1992, n. L 245) è statarecepita nell’ordinamento italiano con il DLgs 14 agosto 1996, n. 494 recante Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza edi salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.270 Comma aggiunto dall’art. 9, comma 60 della Merloni ter.271 I commi 2 e 3 dell’art. 31 sono stati così sostituiti dall’art. 9, comma 61 della Merloni ter. I precedenti testi in vigore erano: Art. 31 - Piani di sicurezza – «1.Omissis - 2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da partedell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigilasull’osservanza del piano di sicurezza.3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. Icontratti in corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata invigore del regolamento di cui al comma 1.4. Omissis.»272 La legge 20 maggio 1970, n. 300 reca Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro enorme sul collocamento. Gli articoli 9, 11 e 35 della medesima recitano: Art. 9 – Tutela della salute e dell’integrità fisica «I lavoratori, mediante lororappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.»Art. 11 – Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa – «Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda

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dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali neicantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratorimediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie,appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o delle categorie prevalenti,secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizionigenerali sulle rappresentanze sindacali.

4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propriaorganizzazione di impresa è equiparato all’appaltatore 273.

Art. 31 bis –Norme acceleratorie in materia di contenzioso

1. . Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b), in materia diappalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferioreal 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione diapposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ovecostituito, dell’organo di collaudo, entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle predetteriserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, neisuccessivi 30 giorni, l’appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltàdell’appaltatore avvalersi del disposto dell’art. 32. La procedura per la definizione dell’accordobonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresìpromossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delleriserva ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o diregolare esecuzione di cui all’art. 28. Nell’occasione la proposta motivata della commissione èformulata entro 90 giorni dal predetto ricevimento 274.

1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specificaidoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondodall’impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti giàdesignati contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancatoaccordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per leopere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loroconcessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualoral’impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di 30giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formularedirettamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore deilavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere aicommissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi 275.

1-ter. L’accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettatodall’appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il

sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell’art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dallacontrattazione collettiva.»Art. 35 – Campo di applicazione – «Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell’art. 27, della presentelegge si applicano a ciascuna sede. stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alleimprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.Le norme suddette si applicano altresì alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle impreseagricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge talilimiti. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alleimprese di navigazione per il personale navigante.»273 Comma aggiunto dall’art. 9, comma 62 della Merloni ter.274 Comma sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. u) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione diriserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, ilresponsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentitol’affidatario, formula all’amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.L’amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscrittodall’affidatario”.275 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. u) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

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potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordobonario risolutivo delle riserve 276.

1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i qualil’individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzionedella commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componentedella commissione stessa277.

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale siastata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, della legge 6dicembre 1971, n. 1034 278 devono essere discussi nel merito entro 90 giorni dalla datadell’ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici inrelazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d’urgenza, i controinteressatie l’amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A talfine il presidente fissa l’udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro 90giorni dal deposito dell’istanza. Qualora l’istanza sia proposta all’udienza già fissata per ladiscussione del provvedimento d’urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nelmerito una nuova udienza che deve aver luogo entro 60 giorni e autorizza le parti al deposito dimemorie e documenti fino a 15 giorni prima dell’udienza stessa 279.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparateagli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavoriappaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32 – Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti almancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal comma 1 dell’art. 31-bis, possonoessere deferite ad arbitri.

276 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. u) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.277 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. u) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.278 La legge 6 dicembre 1971, n. 1034 reca Istituzione dei tribunali amministrativi regionali. L’art. 21 della medesima recita: Art. 21 – «Il ricorso deve esserenotificato tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro iltermine di giorni sessanta da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non siarichiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell’albo, salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche aglialtri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro 30 giorni dall’ultima notifica. Neltermine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornire prova del rifiuto dell’amministrazione di rilasciarecopia del provvedimento medesimo.La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza.L’amministrazione all’atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai qualil’atto è stato emanato.Ove l’amministrazione non provveda all’adempimento, il presidente obbliga l’esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni.Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall’amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenganecessaria l’esibizione in giudizio. In ogni caso qualora l’esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha, proposto istanza perl’acquisizione dei documenti.Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione dell’atto, ne chiede la sospensione, sull’istanza il tribunale amministrativo regionalepronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.»279 Cfr. l’art. 19 del DL 25 marzo 1997, n. 67 recante Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.Art. 19 – Norme sul processo amministrativo – «1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimentirelativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento edesecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano ledisposizioni di cui al presente articolo.2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazionein forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.3. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza con deposito in cancelleria.4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l’udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro 60 giorni.5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.6. La parte interessata ha facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione deldispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l’art.33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.»

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2. Per i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), della presente legge 280, qualora sussista lacompetenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso lacamera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l’Autorità di cui all’art. 4 della presentelegge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia egiustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissatele norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di proceduracivile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per ladecisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 3 della presente legge, lacomposizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici;disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e diprofessionalità per assumere l’incarico di arbitro, nonché la durata dell’incarico stesso, secondoprincìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d’appalto approvato con il DPR 16 luglio1962, n. 1063 281. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della

280 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. v) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.281 Il DPR 16 luglio 1962, n. 1063 reca Approvazione del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (ora abrogato pereffetto dell’entrata in vigore del nuovo Capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche DM 19 aprile 2000 n. 145). Gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e51 del medesimo recitano:Art. 42 - Procedimento amministrativo – «Quando sorgano contestazioni fra il direttore dei lavori appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in viaamministrativa, a norma del regolamento approvato con RD 25 maggio 1895, n. 350.Le domande ed i reclami dell’impresa debbono essere presentati ed inscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal regolamentosopracitato.»Art. 43 - Arbitrato – «Salvo il disposto del successivo art. 47, tutte le controversie tra l’Amministrazione e l’appaltatore, così durante l’esecuzione come al terminedel contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa a norma del precedente art. 42,sono deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), al giudizio dicinque arbitri.»Art. 44 - Tempo del giudizio arbitrale – «Per tutte le controversie la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo l’approvazione del collaudo.La domanda può essere proposta e il giudizio ha luogo anche durante la esecuzione dei lavori e prima dell’approvazione del collaudo:a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d’accordo a non differire la risoluzione;b) per quelle la cui natura o rilevanza economica, ad avviso di una delle parti, non consenta che la loro risoluzione sia differita. La rilevanza economica deve essere

valutata in relazione all’importo totale dell’appalto ed essere tale da portare notevole pregiudizio alla continuazione dei lavori;c) per quelle di cui agli artt. 13 e 35, ultimo comma.Spetta agli arbitri decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in base alla lettera b), siano effettivamente tali da dover essere risolteimmediatamente o debbano invece essere rimandate a dopo l’approvazione del collaudo.»Art. 45 - Collegio arbitrale – «Il Collegio arbitrale è così composto:a) da un magistrato del Consiglio di Stato, che lo presiede, nominato dal presidente del Consiglio stesso;b) da un magistrato giudicante della Corte di appello di Roma, nominato dal Primo Presidente della Corte stessa;c) da un componente tecnico del Consiglio superiore dei LL.PP., nominato dal Presidente del Consiglio stesso;d) da un funzionario della carriera direttiva, amministrativa o tecnica del Ministero dei lavori pubblici o da un avvocato dello Stato, nominato dal Ministro per i lavori

pubblici o da un suo delegato;e) da un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall’appaltatore.Gli arbitri nominati ai sensi del precedente comma, lettera a), b), c) e d) continuano nelle loro funzioni anche se cessino dall’ufficio che occupano al momento dellanomina o ne assumano uno diverso.Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede alla sostituzione con le norme del precedentecomma primo.In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato pareresu di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o pareresulle controversie stesse.Il segretario del Collegio arbitrale è scelto dal Collegio stesso tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.»Art. 46 - Domanda per l’arbitrato – «L’istanza per l’arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 60 giorni da quello in cui funotificato il provvedimento dell’Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42.La notificazione deve essere fatta presso l’ufficio della Avvocatura generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611,modificato dalla legge 25 marzo 1958, n. 260.»Art. 47 - Deroga alla competenza arbitrale – «In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale può essere esclusa solo con appositaclausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata.Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda è proposta, entro il termine di cui all’articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delledisposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1033, n. 1611, e successive modifiche (*) (**).»(*) Così sostituito dall’art. 16, L. 10 dicembre 1981, n. 741. La Corte costituzionale, con sentenza 2-9 maggio 1996, n. 152 (G.U. 15 maggio 1996, n. 20 - Seriespeciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, L. 10 dicembre 1981, n. 741, che ha sostituito il presente art. 47, nella parte in cui non stabilisce che lacompetenza arbitrale può essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.(**) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 febbraio 1995, n. 33 (G.U. 15 febbraio 1995, n. 7, serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 16, L. 10 dicembre 1981, n. 741 (sostitutivo dell’art. 47, DPR 16 luglio 1962, 1063) sollevata in riferimento agli articoli 24, primo esecondo comma, e 102 della Costituzione.Art. 48 - Forma della domanda e deduzione dell’altra parte – «L’istanza di cui all’art. 46 deve formulare con precisione tutte le domande e le questioni su cui sichiede il giudizio degli arbitri.La parte a cui tale istanza è notificata può, nel termine di 60 giorni successivi ai 60 di cui all’art. 46, notificare all’altra le sue deduzioni e proporre le propriedomande.»Art. 49 - Istanza per la nomina degli arbitri – «Durante il termine indicato nel precedente art. 46 o successivamente, entrambe le parti d’accordo o la parte piùdiligente, possono presentare istanza ai presidenti dei Collegi di cui è parola nell’art. 45, perché nominino gli arbitri ivi designati alle lettere a), b) e c).Nello stesso termine, ciascuna parte notifica all’altra la scelta del proprio arbitro di cui alle lettere d) ed e).»Art. 50 - Giudizio arbitrale – «Le parti trasmettono al Collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini ad esse assegnati dal Collegio medesimo, i lorodocumenti e le loro memorie, ai sensi dell’art. 816 del Codice di procedura, civile.Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto.

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normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deveintendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previstedai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata 282.Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità allanormativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto già stipulati alladata di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi nonrisultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione 283.

4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedonolimitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici comedefinita all’art. 2 284.

Art. 33 – Segretezza

1. Le opere destinate ad attività della Banca d’Italia 285, delle forze armate o dei corpi di poliziaper la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure specialidi sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari edamministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezzadello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizionirelative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersigare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idoneiall’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Cortedei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia dellagestione. Dell’attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun annoin una relazione al Parlamento.

Art. 34 – Subappalto

1. Il comma 3 dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 286, già sostituito dall’art. 34 del DLgs Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscano necessari sono eseguiti direttamente dal Collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoicomponenti.È applicabile agli arbitri l’art. 4 della legge 20 marzo 1865 sull’abolizione del contenzioso amministrativo per quanto concerne la loro competenza rispetto agli attiamministrativi.In pendenza dell’arbitrato non sono sospesi i provvedimenti della pubblica Amministrazione per l’esecuzione di ufficio, né gli altri provvedimenti conformi alla legge eal contratto che siano riconosciuti necessari nel pubblico interesse.In questi casi gli arbitri, se giudicano che non vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da parte dell’appaltatore decidono altresì sull’indennizzo che gli siadovuto.»Art. 51 - Pronuncia arbitrale – «Il lodo arbitrale è pronunziato nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del Collegio degli arbitri, salvo il disposto dell’art.820 del Codice di procedura civile.Contro la pronuncia arbitrale è ammessa impugnazione secondo le disposizioni del Codice di procedura civile.Gli arbitri decidono a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese del giudizio.La liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri ha luogo nei modi stabiliti dall’art. 814 del Codice di procedura civile.»282 Articolo così sostituito dall’art. 10, comma 1 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: Art. 32 - Definizione delle controversie – «1. Ove non si procedaall’accordo bonario ai sensi del comma 1 dell’art. 31-bis e l’affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi dellenorme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.2. Qualunque sia l’importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell’accordo sono trasmessi all’Osservatorio.3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità dellequestioni.»283 Periodo aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. v) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.284 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. v) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.285 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. z) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.286 Il testo dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme dimanifestazioni di pericolosità sociale), come modificato dall’art. 22 del DL 13 maggio 1999, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203,dall’art. 34 del DLgs 19 dicembre 1991, n. 406 (Attuazione della Direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici),dall’articolo 34 della Merloni ter e dall’articolo 7 della Legge 1 agosto 2002, n. 166: Art. 18 - <<1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gliappalti di opere o lavori pubblici i cui importi e categorie sono iscritte all’Albo nazionale dei Costruttori le imprese singole, ovvero associate consorziate, ai sensi dellanormativa vigente.2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essereceduto, a pena di nullità.3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulterioricategorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sonosubappaltabili e affidabili in cottimo, ferma restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quantoriguarda la categoria o le categorie prevalenti, con il regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, c.2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota partesubappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%. L’affidamento in subappalto o incottimo è sottoposta alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di variante in corso d’opera, all’atto dell’affidamento,abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l’appaltare provveda al deposito del contratto di subappalto

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19 dicembre 1991, n. 406 287, è sostituito dal seguente: «3. Il soggetto appaltante è tenuto adindicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativoimporto, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto,anch’esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sonosubappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono perparticolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o lecategorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400 288, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmentediversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%.L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’attodell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare oconcedere in cottimo 289;

presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; 3) che al momento del deposito delcontratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti dicui al numero 4 del presente comma, 4) lche l’affidatario del subappalto o del cottimo, se italiano o straniero non appartenente a uno Stato membro della Comunitàeuropea, all’Albo Nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia inpossesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, èsufficiente per eseguire i lavori pubblici, l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 5) che non sussista, nei confronti dell’affidatariodel subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.3-bis. Nel bando di gara l’amministrazione o Ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importodei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmetter, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuatonei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delleritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’Amministrazione o Ente appaltante la parte dei lavori eseguitidal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.3-ter. Abrogato4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidata in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso nonsuperiore al venti per cento.5 Abrogato6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 3).7. L'appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale invigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, e' altresì responsabile in valida dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatorinei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettonoall'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativied antinfortunistici, nonché copia del piano al cui comma 8. L'appaltatoree, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisicadei lavoratori. Tale piano e' messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare ilcoordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fini di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con ilpiano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designataquale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.9. L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa lasussistenza o meno di eventuali forme di contratto o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa affidataria del subappalto o delcottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzi. La stazioneappaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può esser prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificatimotivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo deilavori affidati o di importo inferiore a 100.000 Euro i termin iper il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.10. L’esecuzione delle opere o dei lavori in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, (…) 6, 7, 8, 9, e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agliarticoli 22 e 26 del Dlgs 19 dicembre 1991, n. 406, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alleconcessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioniin partecipazioni quando l’associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera,quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU equalora l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare asua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore osubappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero5). E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente,l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4 (…), 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche nei casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un’offerta ocomunque l’affidamento, singolarmente ovvero con imprese scritte all’albo nazionale dei costruttori, è consentito ad imprese la cui attività non sia riconducibile adalcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all’albo nazionale dei costruttori.14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati oaffidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori, non si applica e l’affidamento in cottimo può essereautorizzato dall’ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l’accertamento dei requisiti di cui all’art. 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n.646.287 Il DLgs 19 dicembre 1991, n. 406 reca Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. L’art. 34della medesima recita: Art. 34 - Subappalto e cottimo – «1.(Sostituisce con i commi 3 e 3-bis il comma 3 dell’art. 18, legge 19 marzo 1990, n. 55)2. (Modifica il comma 6 dell’art. 18, legge 19 marzo 1990, n. 55)3. (Sostituisce il comma 9 dell’art. 18, legge 19 marzo 1990, n. 55)4. (Modifica i commi 11 e 13 dell’art. 18, legge 19 marzo 1990, n. 55)5. (Sostituisce il comma 12 dell’art. 18, legge. 19 marzo 1990, n. 55)6. Le disposizioni del presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1993.»288 Vedi nota 16289 Lettera così sostituita dall’art. 9, comma 65 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «1) che i concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offerta i lavori o leparti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di

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2) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazioneappaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relativelavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto si subappalto presso la stazione appaltantel’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte delsubappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma 290;

4) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero nonappartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all’Albo nazionale dei costruttoriper categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o incottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa inmateria di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, èsufficiente per eseguire i lavori pubblici, l’iscrizione alla camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divietiprevisti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575291, e successive modificazioni».

2. Dopo il comma 3-bis dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall’art. 34 delDLgs 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente: «3-ter abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le qualialla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.

4. Abrogato 292

Art. 35 – Fusioni e conferimenti indicazione di un solo soggetto, all’atto dell’offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero4) del presente comma;»290 I numeri 2) e 3) del comma 1, art. 34 sono stati così sostituiti dall’art. 9, comma 66 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «2) che l’appaltatoreprovveda, entro il termine di 90 giorni dall’aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;»«3) che, nel caso in cui l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso ilsoggetto appaltante del contratto di subappalto, l’appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisitidi cui al numero 4) del presente comma;»291 La legge 31 maggio 1965 n. 575 reca Disposizioni contro la mafia. L’art. 10 della medesima, così come modificato e integrato dall’art. 19, legge 13 settembre1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), dall’art. 3, legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per laprevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), dall’art. 20, DL 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimentiurgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa) e dall’art. 22 bis, DL 8 giugno 1992, n. 306(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) recita: Art. 10 – «1. Le persone alle quali sia stataapplicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, nei registri della

camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici

o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti lapubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e leconcessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 esospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere inqualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura diprevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini inqualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 ledecadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi disostentamento all’interessato e alla famiglia.5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulatidalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essererilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso ilprocedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e lesospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, perun periodo non superiore a 20 giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata ingrado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.»292 Comma abrogato dall’art. 9, comma 73 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: «4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alleattività che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell’importo dei lavori affidati».

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1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese cheeseguano opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascunaamministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultantedall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa allecomunicazioni previste dall’art. 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187 293, e non abbiadocumentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. Nei 60 giorni successivi l’amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nellatitolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione allecomunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies dellalegge 31 maggio 1965, n. 575 294, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione delladelinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale,decorsi i 60 giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui alcomma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loroattribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell’ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolaredel Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382295, pubblicata nella G.U. n. 190 del 13agosto 1985.

5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nellesocietà risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sonosoggette alle imposte sui redditi da conferimento.

Art. 36 – Trasferimento e affitto di azienda

1. Le disposizioni di cui all’art. 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto diazienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperativecostituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59 296, esuccessive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di socicooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavorosubordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilitàdi cui all’art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 297.

293 Il DPCM 11 maggio 1991, n. 187 reca Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti appaltanti di opere pubbliche e per il divieto delleintestazioni fiduciarie presunte dall’art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990. n. 55, sulla prevenzione della delinquenza dl tipo mafioso. L’art. 1 del medesimorecita: Art. 1 - «1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le societàconsortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicareall’amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali digodimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propriadisposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che neabbiano comunque diritto.2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti alle singolesocietà consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all’esecuzione dell’opera.3. Fermi restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l’amministrazione committente o concedente è tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell’operai dati di cui ai commi 1 e 2, tenendoli a disposizione dell’autorità giudiziaria o degli organi cui la legge attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di verifica perla prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa.4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note di trasmissione e dei relatividati.»294 L’art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575 è stato abrogato dall’art. 3 legge 17 gennaio 1994 n. 47 a decorrere dal 9 agosto 1994. Per la disciplina dellecertificazioni antimafia si cfr. il DPR 3 giugno 1998,n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazionie delle informazioni antimafia) e il DLgs 8 agosto 1994 n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazionipreviste dalla normativa antimafia), nelle parti non abrogate dal prima citato DPR 252/98. L’art. 13, DPR 252/98, infatti recita: Art. 13 – Abrogazioni – «1. Ai sensidell’art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’art. 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla data di entrata in vigore del presenteregolamento si intendono abrogati:a) il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 16 dicembre 1997,

n. 486;b) gli articoli 2, 3 e 5 del DLgs 8 agosto 1994, n. 490;c) l’art. 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47.»Il DM 16 dicembre 1997, n. 486 recava Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antimafia.295 La circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382 reca Snellimento delle procedure concernenti modifiche di iscrizione nell’albo nazionaledei costruttori per importi di competenza del comitato centrale che non richiedono il preventivo parere del comitato regionale.296 La legge 31 gennaio 1992 n. 59 reca Nuove norme in materia di società cooperative.Cfr. anche la circolare 17 dicembre 1996, n. 171/96, emanata dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e la circolare 30 dicembre 1997, n. 162/97,emanata dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.297 La legge 23 luglio 1991 n. 223 reca Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità

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Art. 37 – Gestione delle casse edili

1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono lasottoscrizione di un protocollo d’intesa tra le parti sociali interessate per l’adeguamento dellagestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualoral’intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge298, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersireciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratorihanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.

Art. 37-bis. – Promotore 299

1. (…) 300 I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati «promotori», possono presentarealle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavoridi pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all’art. 14, comma 2, ovveronegli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatricesulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all’art. 19, comma 2,con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sonopresentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non sianostate presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre 301. Le propostedevono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità,un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseveratoda un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscrittenell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del testo unico delle leggiin materia bancaria e creditizia, di cui al DLgs 1º settembre 1993, n. 385, o da una società direvisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966302, una specificazione dellecaratteristiche del servizio e della gestione nonché l’indicazione degli elementi di cui all’art. 21,comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice; ilregolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione 303. Leproposte devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizionecomprensivo anche dei diritti sulle opere d’ingegno di cui all’art. 2578 del codice civile 304. Tale

europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. L’art. 6 della medesima, così come modificato dall’art. 4, DL 20 maggio 1993, n.148, recita: Art. 6 – Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l’impiego – «1. L’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l’impiego, dopo un’analisi tecnica da partedell’Agenzia per l’impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità,la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agliarticoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell’anticipazione di cui all’art. 7, comma 5 .2. La Commissione regionale per l’impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l’Agenzia per l’impiego;b) propone l’organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei

lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali nedispongano l’avviamento;

c) promuove le iniziative di cui al comma 4;d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell’avviamento dei lavoratori in mobilità;d-bis) realizza, d’intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.3. Le Regioni, nell’autorizzare i progetti per l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell’art. 24, legge 21 dicembre1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l’assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l’impiego può disporre l’utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità inopere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 1-bis del DL 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1981, n. 390, modificatodall’art. 8, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal DL 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma delcitato art. 1-bis non si applica nei casi in cui l’amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una sommacorrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del 20%.5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), della L. 27 febbraio 1985, n. 49.»298 «Il termine di cui all’art. 37 della legge n. 109 è riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine,qualora l’intesa di cui al medesimo art. 37 non venga sottoscritta entro i successivi 30 giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro deilavori pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.» Così stabilisce l’art. 9, comma 76 della Merloni ter.Inoltre, il comma 77 del medesimo art. 9, DDL S 2288, stabilisce che «Decorso il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma76, le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolaritàcontributiva.»299 Gli articoli 37 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies sono stati aggiunti dall’art. 11, comma 1 della Merloni ter.300 Parole soppresse dall’art. 7, comma 1, lett. aa) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente invigore era: “Entro il 30 giugno di ogni anno”301 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. aa) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.302 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. aa) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.303 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. aa) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.304 L’art. 2578 del codice civile è il seguente: Art. 2578 – Progetti di lavori – «All’autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituisconosoluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equocompenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.»

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importo, soggetto all’accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non puòsuperare il 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambitodella fase di programmazione di cui all’art. 14 della presente legge, proposte d’interventorelative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Talepresentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame evalutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, le propostedi intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto delproponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventiproposti 305.

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agliarticoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori econ gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settoriammessi di cui all’art. 1, comma 1, lettera c-bis), del DLgs 17 maggio 1999, n. 153. Le Cameredi commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e dipromozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi difattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte direalizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale306.

2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, leamministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventirealizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando unavviso indicativo con le modalità di cui all’art. 80 del regolamento di cui al DPR 21 dicembre1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno 60 giorni consecutivi,nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informaticoindividuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 24 della legge24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L’avviso è trasmessoall’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, leamministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso adifferenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 1, comma 1, della presente legge 307.

2-ter. Entro 15 giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatriciprovvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta diintegrazione 308.

Art. 37-ter. - Valutazione della proposta

1. (…) 309 Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sottoil profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, dellafunzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo digestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavoridella concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse,del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione,verificano l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse

305 Periodo aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. aa) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.306 Periodo aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. aa) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”307 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. aa) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”308 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. aa) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”309Parole soppresse dall’art. 7, comma 1, lett. bb) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente invigore era: “Entro il 31 ottobre di ogni anno”.

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anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono adindividuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioniaggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore.Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un piùlungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all’art. 37-quater ilpromotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione piùconveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione310.

Art. 37-quater. - Indizione della gara

1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’art. 37-ter 311 di ogni anno le amministrazioniaggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblicointeresse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 8, ultimo periodoe, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all’art. 19,comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dicui all’art. 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentatodal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delleamministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazionedell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso312;

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra ilpromotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a);nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolgefra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non visiano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all’art. 30, comma 1, e da unaulteriore cauzione pari all’importo di cui all’art. 37-bis, comma 1, quinto periodo 313, da versare,su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all’art. 30, comma 1, versano, mediantefidejussione bancaria o assicurativa, un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pariall’importo di cui all’art. 37-bis, comma 1, quinto periodo 314.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risultiaggiudicatario entro un congruo termine fissato dall’amministrazione nel bando di gara, ilsoggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario,dell’importo di cui all’art. 37-bis, comma 1, quinto periodo 315. Il pagamento è effettuatodall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggettoaggiudicatario ai sensi del comma 3.

5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva proceduranegoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto aversare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, ilrimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell’importo di cui all’art. 37-bis, comma

310 Periodi aggiunti dall’art. 7, comma 1, lett. bb) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”311 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. cc) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “il 31 dicembre”312 Parole aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. cc) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.313 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. cc) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “art. 37 bis, comma 1, ultimo periodo”314 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. cc) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “art. 37 bis, comma 1, ultimo periodo”315 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. cc) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “art. 37 bis, comma 1, ultimo periodo”

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1, quinto periodo 316. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevandotale importo dalla cauzione versata dall’aggiudicatario ai sensi del comma 3.

6. Abrogato 317.

Art. 37-quinquies. - Società di progetto

1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di unainfrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l’aggiudicatario ha lafacoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azionio a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo delcapitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta èindicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predettedisposizioni si applicano anche alla gara di cui all’art. 37-quater. La società così costituitadiventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senzanecessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligodell’aggiudicatario.

1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dallesuddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dallevigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative,regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi asoggetti terzi». 318

1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, lasocietà di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario intutti i rapporti con l’Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corsod’opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmenteresponsabili con la società di progetto nei confronti dell’Amministrazione per l’eventualerimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblicaamministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate atitolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alladata di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce lemodalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che isoci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare allasocietà ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi delconcessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nelcapitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di bancheed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per laqualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento 319.

Art. 37-sexies. – Società di progetto: emissione di obbligazioni

1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovoservizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza,obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all’art. 2410 del codice civile 320, purché garantite

316 Parole sostituite dall’art. 7, comma 1, lett. cc) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente in vigoreera: “ Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all’altro soggetto, ovveroagli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all’importo di cui all’art. 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla proceduranegoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60% al migliore offerente nella gara e del 40% al secondoofferente”.317 Comma abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. cc) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Il testo precedentemente invigore era: “6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all’art. 2, comma 4, terzultimoperiodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30% dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4dell’art. 2”318 Comma aggiunto dall’art. 6 della legge n.144 del 14 maggio 1999.319 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. dd) della legge 166/2002 recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.320 L’art. 2410 del codice civile è il seguente: Art. 2410 – Limiti all’emissione di obbligazioni – «La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative

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pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziaredistintamente un avvertimento dell’elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilitecon decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Art. 37-septies. - Risoluzione

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedenteovvero quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati alconcessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamentesostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delleopere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sullabase del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei creditidei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completosoddisfacimento dei predetti crediti.

3. L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento daparte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Art. 37-octies. - Subentro

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggettoconcessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando,entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedentedell’intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto delconcessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziariesostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all’epoca dell’affidamentodella concessione;

b) l’inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giornisuccessivi alla scadenza del termine di cui all’alinea del presente comma ovvero in untermine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e ifinanziatori.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazionedelle previsioni di cui al comma 1.

Art. 37nonies - Privilegio sui crediti

per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato (c.c. 2412; att. C.c. 210).Tale somma può essere superata:1. quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;2. quando l’eccedenza dell’importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non

anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimaneredepositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi el’ammortamento delle relative obbligazioni, fino all’estinzione delle obbligazioni emesse.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell’autorità governativa, ademettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l’osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimentostesso.Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.»

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1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interessepubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili delconcessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile 321.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essereesattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitaledel finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L’opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registroindicato dall’art. 1524, comma 2, del codice civile 322, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Dellacostituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali;dall’avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e lapubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sedel’impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1153 del codice civile 323, il privilegio può essereesercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggettodello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile farvalere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

Art. 38 – Applicazione della legge

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientaliper la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi dellalegge 1o giugno 1939, n. 1089 324, può procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23,comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente all’importo dei lavori, nonché all’art. 25, fermorestando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevatenon oltre il limite del 20% e che l’importo in aumento relativo alle varianti che determinano unincremento dell’importo originario del contratto deve trovare copertura nella somma stanziataper l’esecuzione dell’opera 325.

Art. 38-bis. Deroghe in situazioni di emergenza ambientale326

1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese amigliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti definitivi daparte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti

321 L’art. 2745 del codice civile è il seguente: Art. 2745 – Fondamento del privilegio – «Il privilegio (c.c. 2741) è accordato dalla legge in considerazione dellacausa del credito (att. c.c. 234). La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti (c.c. 2766); può anche esseresubordinata a particolari forme di pubblicità (c.c. 2762).»322 L’art. 1524 del codice civile è il seguente: Art. 1524 – Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi – «La riserva della proprietà è opponibile aicreditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa (c.c. 2704) anteriore al pignoramento.Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto diriservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina (c.c. 2762), e questa,quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita (att. c.c. 84, 175, 254 s.).Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri (c.c. 2683 ss.; att. c.c. 175).»323 L’art. 1153 del codice civile è il seguente: Art. 1153 – Effetti dell’acquisto del possesso – «Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne èproprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede (c.c. 1147) al momento della consegna e sussista un titolo idoneo (c.c. 1161) altrasferimento della proprietà (c.c. 769, 1470, 1552).La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede (c.c. 1147) dell’acquirente.Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.»324 La legge 1° giugno 1939, n. 1089 reca Tutela delle cose d’interesse artistico e storico325 Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 74 della Merloni ter. Il precedente testo in vigore era: Art. 38 - Applicazione della legge – «1. Abrogato (Commaabrogato dall’art. 1, comma 1, DL 3 aprile 1995, n. 101 recante Norme urgenti in materia di lavori pubblici convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n.216).2. Abrogato (Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, DL 3 aprile 1995, n. 101 recante Norme urgenti in materia di lavori pubblici convertito con modificazioni dallalegge 2 giugno 1995, n. 216).3. Abrogato (Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, DL 3 aprile 1995, n. 101 recante Norme urgenti in materia di lavori pubblici convertito con modificazioni dallalegge 2 giugno 1995, n. 216).4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° marzo1975, n. 44 e successive modificazioni, al regolamento approvato con DPR 17 maggio 1978, n. 509, e all’art. 7 del DL 20 maggio 1993, n. 149, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.»326 Articolo aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. ee) della legge 166/2002

recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

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