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Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di sicurezza sul lavoro Numero 10 – Ottobre 2015

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Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di sicurezza sul lavoro

Numero 10 – Ottobre 2015

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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Sommario

APPROFONDIMENTI

Sicurezza e giurisprudenza – 1 PIANO SICUREZZA ANCHE NELL’IMPRESA FAMILIARE Anche l’impresa familiare che opera nel settore edile deve redigere il piano operativo di sicurezza (Pos). È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 38346/2015 depositata ieri che, accogliendo il ricorso del procuratore generale della stessa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Trieste. (Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 22 settembre 2015)

4 Sicurezza e giurisprudenza – 2 IL VIAGGIO CASA-CLIENTE È ORARIO DI LAVORO Gli spostamenti dei dipendenti dal proprio domicilio a quello del cliente per l'esecuzione di prestazioni tecniche dei lavoratori rientrano nella nozione di orario di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata ieri (causa C-266/14), nel segno della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. (Marina Castellaneta, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 11 settembre 2015)

6 Sicurezza: novità legislative – 2 ISTITUITO L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Il provvedimento discende dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 la quale aveva delegato il Governo ad adottare, entro il 15 giugno, uno o più decreti legislativi per riformare dell'attività ispettiva. (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 1 ottobre 2015)

8 Sicurezza: novità legislative – 3 IL NUOVO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2015 è stato dato avviso di pubblicazione del Decreto Dirigenziale del 22 settembre 2015 che contiene l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Cantieri24, 1 ottobre 2015)

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Patto per la sicurezza INAIL-CONFINDUSTRIA, SOTTOSCRITTO L’ACCORDO QUADRO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO Il 18 settembre Confindustria e Inail hanno sottoscritto un accordo quadro in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di valorizzare l'importanza della stessa in ambienti lavorativi. (Paola Sanna, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del lavoro, 24 settembre 2015)

22 Sicurezza e riposo del lavoratore RIPOSI MANCATI, IL DANNO È DA DIMOSTRARE Il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, che deve coincidere, tendenzialmente, con la domenica ed essere goduto in 24 ore consecutive. La sua fruizione è rinviabile, ma in un arco di tempo, in media, di 14 giorni. In questo caso il dipendente ha, però, diritto a un compenso sia per il lavoro domenicale, sia per la gravosità del lavoro oltre i sei giorni consecutivi. (Aldo Monea, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del lavoro, 28 settembre 2015)

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Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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L’ESPERTO RISPONDE 25

RASSEGNA DI NORMATIVA

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Chiusa in redazione il 1 ottobre 2015

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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Sicurezza e giurisprudenza - 1

� Piano sicurezza anche nell’impresa familiare

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 22 settembre 2015)

Anche l’impresa familiare che opera nel settore edile deve redigere il piano operativo di sicurezza

(Pos). È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 38346/2015 depositata ieri che,

accogliendo il ricorso del procuratore generale della stessa Corte ha annullato la sentenza della

Corte di appello di Trieste.

Il fatto si riferisce all’infortunio sul lavoro occorso a un lavoratore mentre si trovava sulla copertura

di un capannone intento a riparare le lastre che lo componevano: a causa del cedimento di una

lastra e per la mancanza dei dispositivi di sicurezza è precipitato al suolo riportando un politrauma.

In primo grado il datore di lavoro e componente dell’impresa familiare di cui faceva parte

l’infortunato è stato condannato per non aver dotato quest’ultimo di idonei dispositivi di sicurezza

individuali (articolo 21 del Dlgs 81/2008, testo unico in materia) e di aver omesso di predisporre il

Pos (in base all’articolo 96 del Dlgs). Successivamente il datore di lavoro è stato assolto in appello.

La Cassazione fa una ricognizione del quadro normativo vigente dell’impresa familiare e ne ricava

che essa è caratterizzata dallo svolgimento da parte del familiare di attività lavorativa continuativa

e della sua partecipazione agli utili in misura proporzionale al lavoro prestato. In materia di

sicurezza, il richiamo esplicito è all’articolo 3, comma 12, del testo unico che operativamente rinvia

all’articolo 21, ove proprio nei confronti di tale tipologia di impresa viene richiamato l’obbligo

dell’uso di attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuali (Dpi), della dotazione della

tessera individuale di riconoscimento.

A tale tema la Corte ha aggiunto la disposizione richiamata dall’articolo 96 del testo unico, seppure

da una prima lettura sembrerebbe che la disposizione circa l’obbligo della redazione del Pos sia

riferita soltanto al limitato profilo dell’impresa affidataria e di quelle esecutrici.

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Nella sentenza 38346/2015, invece, viene precisato che proprio perché l’obbligo in questione si

impone anche quando l’impresa interessata ai lavori edili è una soltanto, risulta chiaramente che la

redazione del Pos è indirizzata anche all’impresa familiare. Né appare sostenibile, secondo la Corte,

che tale impresa sia tenuta alla redazione del Pos solo se si avvale di lavoratori subordinati, quindi

di soggetti non componenti l’impresa familiare. Interpretazione, peraltro, che non trova esatto

riscontro nel quadro normativo richiamato.

Quanto poi al soggetto tenuto ad adempiere all’obbligo in questione, non può che essere

identificato tenendo conto delle definizioni che ne dà il testo unico.

In forza dell’articolo 96 è il datore di lavoro che è tenuto a redigere il Pos. Questo a sua volta,

secondo la Cassazione, non va individuato nel titolare del rapporto di lavoro (che nell’impresa

familiare senza dipendenti non c’è), ma nel soggetto che secondo il tipo e l’assetto

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

(articolo 2, lettera b del testo unico).

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Sicurezza e giurisprudenza - 2

� Il viaggio casa-cliente è orario di lavoro

(Marina Castellaneta, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 11 settembre 2015)

Gli spostamenti dei dipendenti dal proprio domicilio a quello del cliente per l'esecuzione di

prestazioni tecniche dei lavoratori rientrano nella nozione di orario di lavoro. Lo ha stabilito la Corte

di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata ieri (causa C-266/14), nel segno della

tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Al centro della causa, in cui sono intervenuti diversi Stati membri (inclusa l’Italia), l’interpretazione

della direttiva 2003/88 su taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, recepita in Italia

con Dlgs 66/2003, modificato dal Dlgs 213/2004. Sono stati i giudici spagnoli a chiedere

l’intervento della Corte Ue per una vicenda che riguardava alcuni lavoratori, che si occupavano

dell’installazione e della manutenzione di sistemi di sicurezza. I dipendenti avevano chiesto al

datore di lavoro di conteggiare nell’orario lavorativo anche lo spostamento dal proprio domicilio a

quello del primo e dell’ultimo cliente. Dopo la chiusura delle sedi regionali, infatti, i lavoratori erano

tenuti a spostarsi dalla propria abitazione al luogo di installazione con un veicolo di servizio, una

volta ricevuta dalla sede centrale, sul cellulare aziendale, la tabella di viaggio.

Lo spostamento domicilio- cliente era considerato dalla società come periodo di riposo. Di qui la

controversia e il rinvio pregiudiziale a Lussemburgo, che ha fornito un’interpretazione a tutela del

lavoratore. Prima di tutto, gli eurogiudici hanno chiarito che le nozioni di “orario di lavoro” e

“periodo di riposo” non dipendono dagli ordinamenti nazionali, ma dal diritto dell’Unione. Solo

grazie all’individuazione di una nozione autonoma è possibile, infatti, assicurare piena efficacia alla

direttiva e applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Tra gli elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro è incluso l’esercizio delle attività e delle

funzioni lavorative. Lo spostamento verso la sede del cliente presso il quale vanno installati i

sistemi di sicurezza è parte integrale della funzione del lavoratore.

D’altra parte – osserva la Corte - prima della chiusura degli uffici regionali, l’azienda conteggiava lo

spostamento tra sede e domicilio del cliente nell’orario di lavoro. Il semplice fatto che il dipendente

parta dalla propria abitazione, a causa del fatto che non ha un luogo di lavoro fisso o abituale, non

altera la circostanza che lo spostamento sia considerato come esercizio delle attività e delle

funzioni lavorative.

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Inoltre, il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e raggiunge un cliente su sua indicazione

«per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno». Durante lo

spostamento, poi, il lavoratore non può gestire il tempo in modo libero, ma è obbligato

«giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria

attività per il medesimo».

Il ristretto margine di autonomia concesso al lavoratore non sposta la conclusione della Corte,

tanto più che il datore può cambiare l’ordine dei clienti e modificare gli appuntamenti. Irrilevante il

rischio di abusi, che non può essere arginato modificando la qualificazione giuridica della nozione di

orario di lavoro. Spetta all’azienda, infatti, effettuare controlli per evitare abusi anche limitando il

pagamento del carburante solo a quello necessario per un uso professionale.

Nessuna possibilità, quindi, per l’azienda di ridurre il tempo di riposo includendo in questa fase lo

spostamento domicilio-cliente funzionale all’esecuzione dell’attività lavorativa del dipendente.

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Sicurezza: novità legislative - 2

� Istituito l'Ispettorato nazionale del lavoro

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 1 ottobre 2015)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. 14 settembre

2015, n. 149, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività

ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.

183".

Il provvedimento discende dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 la quale aveva delegato il

Governo ad adottare, entro il 15 giugno, uno o più decreti legislativi per riformare dell'attività

ispettiva. In particolare, il mandato conferito dal Parlamento era quello di razionalizzare e

semplificare l'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione,

ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in

un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo

strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle

agenzie regionali per la protezione ambientale.

Il decreto in commento prevede, al fine appunto di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva,

l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L'Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha

autonomia di bilancio e autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria

organizzazione ed il proprio funzionamento.

Gli organi dell'Ispettorato sono:

- il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;

- il consiglio di amministrazione;

- il collegio dei revisori.

La principale funzione dell'Ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive

emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro,

contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l'Ispettorato definisce tutta la

programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le

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direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso

INPS e INAIL).

In supporto alla programmazione dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato, si prevede

l'obbligo per l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell'Ispettorato,

anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica

che aggregata.

Al fine di rafforzare l'azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede poi:

- la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle

agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l'uniformità di comportamento ed

una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;

- l'obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e

legislazione sociale di raccordarsi con l'Ispettorato.

In ragione di un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l'Ispettorato

nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad

esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in

vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo,

dall'entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all'Ispettorato del Lavoro.

Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi

amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi.

Il decreto, nella sua sostanza, mira a superare alcune pesanti disfunzioni presenti nell'apparato di

controllo amministrativo.

Lo strutturale sottodimensionamento organizzativo e finanziario delle amministrazioni competenti,

la notevole frammentazione delle competenze e una difficile ripartizione delle funzioni tra lo Stato e

gli Enti competenti nei controlli hanno creato, fino ad oggi, un contesto di riferimento per le

imprese quanto mai incerto e disomogeneo.

Inoltre, l'attuale sistema presenta alcune problematicità che rendono più critica la sua attuazione.

Tra esse si evidenzia

(i) la numerosità, la frammentarietà e la sovrapposizione di discipline tra loro affini (si pensi, ad

esempio, all'ambiente e alla salute) che prevedono autonomi meccanismi di controllo;

(ii) la mancanza di chiare indicazioni preventive che possono indicare alle imprese la modalità per

conformarsi agli obblighi;

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(iii) una scarsa attenzione alla professionalità del personale addetto all'attività ispettiva (scarsi

investimenti nella formazione e basse retribuzioni);

(iv) la scarsa trasparenza delle procedure attraverso cui si realizza il controllo;

(v) il riconoscimento di margini troppo ampi di discrezionalità in capo agli ispettori (ad esempio in

riferimento alla scelta delle imprese da controllare, alla conduzione del controllo, alla scelta delle

sanzioni da applicare) aumentando, in tal modo, il rischio di abusi, arbitrarietà e corruzione;

(vi) l'incapacità di delineare, in modo chiaro e preciso, l'ambito di applicazione del controllo; così

facendo, da un lato, aumenta l'incertezza per le imprese che non conoscono lo scopo del controllo;

dall'altro, aumenta il rischio di sovrapposizioni e duplicazioni tra i controllori;

(vii) l'assenza di efficienti meccanismi di tutela contro l'esercizio abusivo e/o illegittimo del

controllo (tutele amministrative, giurisdizionali, procedurali);

(viii) la duplicazione, in un medesimo atto di verifica, di valutazioni, analisi, o adempimenti aventi il

medesimo oggetto affidate ad amministrazioni diverse ovvero, al contrario, dalla duplicazione degli

interventi della stessa amministrazione in una stessa sequenza di verifica;

(ix) dal grande numero di uffici che prendono parte ad uno stesso procedimento di verifica, spesso

senza coordinarsi tra loro.

Sotto quest'ultimo profilo, non esiste infatti, in Italia, un'unica autorità competente. Ciò è il

risultato di una legislazione nazionale alquanto complessa che ripartisce tale autorità tra ministero,

regioni, province e comuni cui si aggiunge la magistratura, che opera autonomamente.

Allo stato attuale, infatti, secondo quanto disposto dall'art. 13, D.Lgs. 81/08, la vigilanza

sull'osservanza delle norme del decreto è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per

territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da

adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal Ministero dello sviluppo

economico, e, per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali, dalle

regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla

applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente

dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni, cioè da strutture interne.

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Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al

personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi compresa quella in

materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n.191

(vigilanza congiunte Ferrovie dello Stato e Ministero del Lavoro nel settore ferroviario), lo stesso

personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale ad

opera dei Comitati regionali:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di

costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse,

permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche,

scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche

comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di

prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della

legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano poi ferme le competenze in

materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed

in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed

aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in

ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e

per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco.

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ASL

- Prevenzione degli infortuni e malattie professionali

- Igiene e medicina del lavoro

- Igiene dell'ambiente

- Vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Ex Ispesl (ora Inail)

- interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e

delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che

richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei

luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro

- E organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini

del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei

lavoratori

- Svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le

quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato

- E' titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a

tale regime

Direzioni regionali e provinciali del lavoro

- Svolge attività di vigilanza ovunque è prestato lavoro subordinato al fine di accertare il rispetto di

tutte le leggi sul lavoro e la previdenza sociale

- Accerta e reprime gli illeciti penali consumati in materia di lavoro

- Vigila sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro

- Fornisce tutti i chiarimenti che sono richiesti circa le leggi sulla cui applicazione essi devono

- Rileva, secondo le istruzioni del Ministero del Lavoro l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro,

il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, gli effetti delle leggi

che più interessano il lavoro

- Raccoglie tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione

nazionale e delle singole attività produttive

- Compie, in genere, tutte le indagini delle quali sia incaricato dal Ministero del Lavoro

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Vigili del fuoco

- Esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;

- Esame preventivo dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di

prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;

- Visite per il controllo della realizzazione delle prescrizioni impartite;

- Visite periodiche e controlli di prevenzione incendi

- Visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le

attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;

- Visite di controllo, al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, per manifestazioni di

qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato;

- Valutazione dei rapporti di sicurezza di installazioni, impianti o depositi a rischio di incidente

rilevante, attraverso il Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi;

- Formazione e l'addestramento delle squadre antincendi degli stabilimenti industriali

Corpo delle miniere

A seguito del passaggio dallo Stato alle Regioni dei compiti di vigilanza sull'applicazione delle

norme di polizia delle cave e delle torbiere, restano in capo al Corpo delle miniere solamente le

funzioni amministrative e di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere

Inail

- Raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che

comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

- Concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,

coordinandosi con il Ministero della salute;

- Partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;

- Eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27

dicembre 2006, n. 296

- Può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera

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La frammentazione degli organi di controllo contribuisce ad aumentare gli oneri a carico delle

imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni. Un sistema di controlli poi, se inefficiente

è anche inefficace, poiché non consente di realizzare pienamente l'obiettivo di tutela che ne ha

giustificato l'introduzione, se le risorse sono utilizzate in modo poco coordinato e funzionale.

La riforma della disciplina dei controlli che il Governo si accinge a varare rappresenta, dunque,

un'area particolarmente significativa nell'attuazione delle politiche di semplificazione e di Smart

Regulation. Essa dovrebbe favorire un riorientamento delle attività di controllo in tema di salute e

sicurezza sul lavoro assicurando il raggiungimento di almeno i seguenti obiettivi:

- Rendere le ispezioni più selettive in base al criterio del rischio.

- Valorizzare le imprese che rispettano le norme con una maggiore collaborazione.

- Aumentare la competenza degli ispettori, cosi come la loro comprensione dei processi operativi

che caratterizzano i diversi settori e i relativi rischi.

- Promuovere il coordinamento tra i vari uffici dell'organismo di controllo e gli altri organismi

deputati alle verifiche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni in sede di ispezione

(frequente il caso che una medesima impresa, per la stessa tipologia di rischio, riceva il controllo

sia da parte della Asl che dei VVFF);

- Assicurare che il recupero dei dati venga effettuato una sola volta e che ci sia un'efficiente

spiegazione e comprensione delle regole.

- Fissare un tetto massimo di ispezioni all'anno per le PMI, tenendo conto dello Small Business Act.

Nell'ambito di questo programma agli ispettorati dovrebbe essere richiesto di presentare

annualmente dei Report che dovranno soffermarsi almeno sui seguenti aspetti:

- il coordinamento con le altre autorità di regolamentazione in materia d'ispezioni.

- la rimozione di ostacoli giuridici in materia di scambio di informazioni e cooperazione.

- l'attività di supporto alle imprese che si devono adeguare alle norme.

Tali principi sono peraltro riconosciuti anche in ambito internazionale. Si segnala, in proposito,

l'attività del gruppo della Banca mondiale che ha elaborato diverse linee guida sul tema dei

controlli. Si tratta di principi generali a vocazione trasversale in quanto adattabili a tutte le

categorie regolatorie; tali principi sono riconducibili a due fondamentali macro-aree: principi sul

soggetto, ovvero che interessano coloro che eseguono il controllo e principi sul procedimento (vedi

Tab.I).

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TAB. I - Principi Banca Mondiale

PRINCIPI

(Banca Mondiale)

Personale

Competenza degli ispettori. Si tratta di scegliere persone

qualificate allo svolgimento dell'attività di controllo. La

competenza deve essere dapprima verificata tramite

mirate procedure di selezione e successivamente deve

essere garantita tramite la somministrazione periodica di

corsi di formazione e di aggiornamento.

Previsione di meccanismi e modalità di contrasto alla

corruzione (codice etico e riduzione dell'ambito di

discrezionalità).

Responsabilizzazione nell'attività svolta.

Procedimento

Selezione delle ispezioni seguendo il cd. “risk-based

approach".

In base a questo criterio le imprese sono sottoposte a

iniziative di vigilanza differenziate in relazione alla

tipologia e al grado dei rischi in cui esse incorrono. Si

tratta dunque di predisporre a monte dei sistemi di

selezione delle imprese in base all'applicazione del

principio del rischio che varia in base al settore di

riferimento.

Garantire il due process nello svolgimento dell'attività

ispettiva. Si tratta di principio generale al cui interno

possono essere ricondotte diverse attività tra cui:

- predisporre procedure chiare e dettagliate per lo

svolgimento delle ispezioni;

- assicurare la trasparenza dell'azione e dei risultati delle

ispezioni;

- assicurare il diritto di partecipazione delle imprese

sottoposte a controllo.

Coordinamento tra i vari uffici dell'organismo di controllo

e gli altri organismi deputati a ispezioni/controlli

Proporzionalità delle sanzioni applicate.

Predisposizione - laddove non ancora esistenti - di

meccanismi ex post a tutela delle imprese controllate

(tutele amministrative e/o giurisdizionali).

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Sicurezza: novità legislative - 3

� Il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Cantieri24, 1 ottobre 2015)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2015 è stato dato avviso di pubblicazione del

Decreto Dirigenziale del 22 settembre 2015 che contiene l'elenco dei soggetti abilitati per

l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Il decreto in commento è stato adottato a norma del punto 3.7. dell'Allegato III al Decreto 11

aprile 2011 che prevede che - con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle

Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore

generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il

Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello

sviluppo economico - debba essere adottato il provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti

abilitati, pubblici o privati, all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature.

Si ricorda, in proposito, che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate

nella successiva Tabella I a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e

di efficienza ai fini di sicurezza. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi

provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il

termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta,

di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia

previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione

delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali

redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a

disposizione dell'organo di vigilanza. Le predette verifiche comma sono effettuate a titolo oneroso e

le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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Tabella I

Verifiche di attrezzature e periodicità

Attrezzatura Intervento/periodicità

Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad

azionamento motorizzato Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo

verticale e azionati a mano Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo

discontinuo con diametro del paniere x numero

di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo

con diametro del paniere x numero di giri >

450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con

solventi infiammabili o tali da dar luogo a

miscele esplosive od instabili, aventi diametro

esterno del paniere maggiore di 500 mm.

Verifica annuale

Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da cantieri con

cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con

portata superiore a 200 Kg. non azionati a

mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità

di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali

costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con

portata superiore a 200 Kg. non azionati a

mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità

di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non

antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con Verifiche annuali

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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portata superiore a 200 Kg. non azionati a

mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità

di utilizzo regolare e anno di fabbricazione

antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento materiali con

portata superiore a 200 Kg. non azionati a

mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo

riscontrabili in settori di impiego quali

costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e

con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con

portata superiore a 200 Kg, non azionati a

mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo

riscontrabili in settori di impiego quali

costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e

con anno di fabbricazione non antecedente 10

anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con

portata superiore a 200 Kg. non azionati a

mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo

regolare e anno di fabbricazione antecedente

10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con

portata superiore a 200 Kg. non azionati a

mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo

regolare e anno di fabbricazione non

antecedente 10 anni

Verifiche triennali

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del

gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funzionamento: biennale

Recipienti/insiemi classificati in III e IV

categoria, recipienti contenenti gas instabili

appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni

per le industrie chimiche e affini, generatori e

recipienti per liquidi surriscaldati diversi

dall'acqua.

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del

gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funzionamento: quadriennale

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del

gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funzionamento: quinquennale

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati

classificati nella I, II e III categoria Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del

gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funzionamento: quinquennale

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III

categoria Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del

gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funzionamento: quinquennale

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III

categoria. Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del

gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funzionamento: triennale

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,

liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor

d'acqua classificati in III e IV categoria e

recipienti di vapore d'acqua e d'acqua

surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I

alla IV

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del

gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funzionamento: quadriennale

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,

liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor

d'acqua classificati in I e II categoria

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del

gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funzionamento: biennale

Generatori di vapor d'acqua. Visita interna: biennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del

gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di integrità: decennale

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati

classificati nella III categoria, aventi TS ≤ 350

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

20

°C

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del

gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funzionamento: quinquennale

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati

classificati nella III categoria, aventi TS > 350

°C

Verifica di integrità: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile

solido, liquido o gassoso per impianti centrali di

riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto

pressione con temperatura dell'acqua non

superiore alla temperatura di ebollizione alla

pressione atmosferica, aventi potenzialità

globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di

abilitazione. Con l'iscrizione, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini previsti

dall'articolo 2 del D.M. 11 aprile 2011. Tale norma dispone che l'INAIL è titolare della prima delle

verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono

titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni

dalla richiesta.

Nel Decreto in commento viene inoltre previsto che i soggetti abilitati debbano riportare in un

apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i seguenti dati:

regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte

del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di

lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008,

costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e, per le attrezzature certificate CE da

parte di Organismi Notificati, il relativo numero di identificazione.

Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica devono essere conservati a cura dei soggetti

abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni. Viene inoltre previsto che il registro

informatizzato debba essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della

funzione.

Il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione

nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di

base dell'idoneità dei suddetti soggetti abilitati.

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

21

Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che i soggetti abilitati intendono operare, deve

essere comunicata al Ministero dei lavoro e delle politiche sociali che si dovrà esprimere circa

l'ammissibilità o meno della variazione comunicata.

All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi i soggetti abilitati dovranno comunicare

l'organigramma generale comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile

tecnico e del suo sostituto. Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale

organigramma e tale elenco.

A seguito di segnalazioni o nel caso di verifica della non pertinenza dei presupposti ai base

dell'idoneità dei soggetti abilitati, l'iscrizione all'elenco viene sospesa con effetto immediato.

Si ricorda, infine, che l'elenco dei soggetti abilitati riportato nel Decreto 22 settembre 2015

sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto 20 gennaio 2015.

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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Patto per la sicurezza

Inail-Confindustria, sottoscritto l’accordo quadro sulla

sicurezza del lavoro

(Paola Sanna, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del lavoro, 24 settembre 2015)

Il 18 settembre Confindustria e Inail hanno sottoscritto un accordo quadro in materia di sicurezza

sul lavoro, al fine di valorizzare l'importanza della stessa in ambienti lavorativi.

In particolare, considerato che Confindustria rappresenta per il settore manifatturiero e dei servizi

circa 150mila aziende, unitamente all'istituto assicuratore ha inteso condividere questi obiettivi:

- promuovere la cultura della sicurezza nelle aziende rappresentate appunto da Confindustria;

- promuovere lo sviluppo di attività e progetti volti a ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali;

- spingere per il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, mediante

l'introduzione di buone pratiche, replicabili anche in altri ambiti lavorativi;

- realizzare studi mirati alla rilevazione di indicatori di incidentalità, con l'obiettivo di monitorare

l'andamento infortunistico per riuscire ad indirizzare al meglio gli interventi di prevenzione.

Per la realizzazione dei contenuti dell'accordo, le parti mettono a disposizione le risorse

professionali idonee allo sviluppo degli obiettivi, accollandosi i costi e gli oneri di gestione, le

tecniche e gli strumenti adeguati per governare al meglio le iniziative progettuali derivanti

dall'applicazione e dall'evoluzione dei contenuti dell'accordo in argomento. In fase di prima

applicazione e per l'annualità 2015 le parti hanno individuato un budget complessivo pari a 135mila

euro da dividere in due quote di pari importo; gli impegni di spesa per gli anni successivi saranno

definiti in appositi incontri con cadenza annua.

L'accordo, che ha durata triennale, può essere disdettato da ciascuna delle parti con un preavviso

di 60 giorni.

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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Sicurezza e riposo del lavoratore

Riposi mancati, il danno è da dimostrare

(Aldo Monea, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del lavoro, 28 settembre 2015)

Il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, che deve coincidere,

tendenzialmente, con la domenica ed essere goduto in 24 ore consecutive. La sua fruizione è

rinviabile, ma in un arco di tempo, in media, di 14 giorni. In questo caso il dipendente ha, però,

diritto a un compenso sia per il lavoro domenicale, sia per la gravosità del lavoro oltre i sei giorni

consecutivi.

A parte l’irrinunciabilità che vale per tutti i dipendenti, queste regole non si applicano ad alcune

categorie, come, ad esempio, il personale di volo o quello del settore marittimo. Alcune regole, poi

(la fruizione settimanale e il riposo domenicale) sono derogabili per alcune attività o per effetto

della contrattazione collettiva.

L’inosservanza dell’obbligo di riposo settimanale, qualora sia inderogabile, dà luogo al risarcimento

dei danni e a sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro (articolo 18-bis, comma 3, Dlgs

66/2003).

I principi fondamentali di questa materia sono dettati dall’articolo 36 della Costituzione e

dall’articolo 9 del Dlgs 66/2003.

La giurisprudenza ha poi precisato ulteriori profili. La Corte costituzionale ha stabilito che il riposo

settimanale non può essere frazionato, essendo la consecutività delle 24 ore un suo elemento

essenziale (sentenza 102/1976). Secondo la stessa Corte, è fruibile in un giorno non festivo, ma

solo se è mantenuta la durata del riposo giornaliero (al quale quello settimanale si aggiunge e non

si sostituisce) sia nel giorno che precede sia in quello che segue le 24 ore di riposo settimanale.

La sezione Lavoro della Cassazione ha approfondito varie altre questioni, come le conseguenze del

mancato godimento, le tipologie di danno derivante e i profili di prova di quest’ultimo. La sentenza

15699 del luglio 2015 ha precisato che il danno per mancato riposo settimanale può essere: da

“usura psicofisica” e alla salute; biologico. Solo il danno da usura psicofisica e alla salute è

presunto, essendo l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento già previsto dall’articolo 36

della Costituzione, ed espone il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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Nella pronuncia 14710/2015, la Cassazione ha stabilito che la misura del risarcimento da usura

psicofisica per mancato riposo sia da stabilire con valutazione motivata del giudice, che tenga

presente la gravosità delle prestazioni lavorative, eventuali strumenti affini della disciplina

collettiva e clausole collettive sul risarcimento riconosciuto al lavoratore.

La sentenza 26398/2013 ha negato il risarcimento per lavoro oltre i sei giorni consecutivi,

stabilendo che il diritto incondizionato al risarcimento spetta solo in caso di effettiva perdita del

riposo e non nelle ipotesi di lavoro oltre sei giorni in cui rilevi solo un ritardo della pausa di riposo.

In base alla decisione 14940/2014, poi, non c’è lesione del diritto al riposo se il sistema dei turni,

nel suo complesso, crea una situazione più favorevole al dipendente.

La sentenza 23624/2010 ha, invece, negato il risarcimento a una lavoratrice domestica che non

aveva provato l’effettivo lavoro nei giorni di riposo settimanale.

Altre sentenze, infine, hanno approfondito l’istituto della reperibilità, cioè l’obbligo del lavoratore di

mantenersi a disposizione per un’eventuale prestazione lavorativa nel giorno del riposo

settimanale. Così la decisione 11727/2013 ha ritenuto che la reperibilità passiva (cioè quella senza

effettivo lavoro) non dà diritto, per legge, al riposo compensativo, ma, al più, a una specifica

maggiorazione economica, mentre la reperibilità consistente in lavoro effettivo, invece, dà luogo a

riposo in un altro giorno. In base alla sentenza 18310/2011, infine, il lavoratore che pretende un

risarcimento del danno da usura psicofisica per il disagio subito a causa della reperibilità in un

giorno festivo, deve allegare e provare questo danno.

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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� Sicurezza

� VALIDA LA FORMAZIONE EROGATA DALLA SCUOLA

D. Il nostro istituto secondario di secondo grado organizza corsi di formazione sulla sicurezza per

gli studenti del triennio, erogati secondo le indicazioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre

2011. I corsi, suddivisi in modulo generale (quattro ore) e rischi specifici (12 ore), sono tenuti da

docenti che possiedono i requisiti stabiliti dall'accordo citato; al termine di ogni modulo gli studenti

devono sostenere un test di valutazione, superato il quale la scuola rilascia loro un attestato di

partecipazione. Premesso che il nostro istituto è certificato secondo le norme Uni En Iso 9001/2008

Ea37 ed è iscritto all'albo degli enti accreditati per i servizi di istruzione e formazione della Regione

Lombardia, l'azienda che assuma un nostro diplomato può ritenersi esonerata dalla formazione

sulla sicurezza del nuovo assunto, fermo restando l’obbligo di una eventuale integrazione formativa

solo sui rischi specifici definiti nel Dvr (documento valutazione rischi)?

----

R. Preliminarmente è importante precisare che i docenti che erogano i corsi di formazione, anche

all’interno dell’istituto scolastico, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto

interministeriale del 6 marzo 2013, riguardante i criteri di qualificazione della figura del formatore

per la salute e sicurezza sul lavoro. In merito alla domanda riguardante l’esonero delle aziende

dall’erogazione della formazione generale e specifica, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21

dicembre 2011, per un ex allievo dell'istituto in questione, già in possesso di tale bagaglio

formativo, la risposta è affermativa a condizione che:1) la formazione erogata presso l’istituto

rispetti in toto i contenuti dell’Accordo Stato-Regioni (con riferimento a organizzazione,

metodologia, contenuti eccetera);2) la formazione non sia stata erogata dall’istituto, al momento

dell’assunzione, da più di cinque anni (in caso contrario sarà necessario l’aggiornamento).Inoltre,

va ricordato che il datore di lavoro deve far effettuare all'ex allievo neo-assunto una formazione

sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici previsti dai titoli successivi al primo del Dlgs

81/2008 (si veda l'articolo 37, comma 3).

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 14 settembre 2015)

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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� LE CAUTELE DEL CONDOMINIO PER I LAVORI DEL SINGOLO

D. Un condomino, proprietario di un appartamento all'ultimo piano di tre, ha fatto eseguire dei

lavori privati all'interno del suo solario. I due artigiani non hanno posto una protezione fissa

esterna, ma hanno posto un trabattello mobile nell'androne condominiale esterno e sopra questa

piccola impalcatura hanno posto, appoggiata al muro condominiale, una scala a pioli. Da questa

scala salgono e scendono senza rispettare alcuna norma di sicurezza. Temendo incidenti in seguito

al ripetersi di simili modalità di lavoro, chiedo se, in caso di eventuale infortunio o caduta

nell'androne condominiale, sarebbero responsabili pure gli altri condòmini, anche se non

committenti dei lavori, e se sarebbe responsabile pure l'amministratore condominiale.

----

R. Se abbiamo ben compreso, un condomino – per fare eseguire lavori (non sappiamo di quale

entità e se soggetti a titolo abilitativo) in alcuni locali di sua proprietà esclusiva – si è servito di

artigiani che non stanno rispettando le norme in materia di “tutela della salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro”, previste dal Dlgs 81/2008, e, in ogni caso, i principi di normale prudenza. In tale

contesto, si chiede se il comportamento di quel condomino (o di un altro condomino che in futuro si

comporti allo stesso modo) possa generare responsabilità (penali o civili) – in caso di infortuni –

anche in capo agli altri proprietari e all’amministratore di condominio. Stando così le cose, sotto il

profilo delle sanzioni penali previste dal Dlgs 81/2008 - salvo esame della fattispecie in concreto e

a prescindere dalle violazioni contestate dal lettore – la risposta deve ritenersi negativa, quanto a

eventuali responsabilità a carico sia degli altri condòmini (diversi dal condomino/committente) sia

dell’amministratore di condominio. E infatti - a parte la presenza (o meno) di eventuali lavoratori

subordinati nel condominio – sembra pacifico che l’eventuale rispetto degli adempimenti ex Dlgs

81/2008 (e le relative sanzioni penali), nel caso descritto dal lettore, competano all’impresa che sta

effettuando i lavori o, al più, al condomino/committente. Non è però da escludere, in astratto, un

coinvolgimento del condominio (amministratore e condòmini), da valutare caso per caso, per reati

penali che potremmo definire “generici” (per esempio, lesioni personali) ove l’infortunio si verifichi

su parti comuni. Sotto il profilo civilistico, invece, la responsabilità del condominio (cioè dei

proprietari e dell’amministratore, nella sua veste di legale rappresentante del condominio),

potrebbe configurarsi, come responsabilità “oggettiva” da custodia, a norma dell’articolo 2051 del

Codice civile, per il quale «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in

custodia, salvo che provi il caso fortuito», stante la posa del “trabattello” nell’androne comune.

Senonché - anche in tale caso - il condominio potrebbe eccepire il fatto (imprevedibile e inevitabile)

del terzo, cioè del condomino/committente e dell’impresa, che non hanno rispettato la normativa e

i principi in materia di sicurezza. Non è tuttavia da escludere, in astratto, anche un eventuale

coinvolgimento del condominio (inteso sempre come amministratore e proprietari), da valutare

caso per caso, per ulteriori profili di responsabilità (per esempio, responsabilità da fatto illecito, a

norma dell’articolo 2043 del Codice civile).Conseguentemente, è più che opportuno che

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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l’amministratore di condominio, ove si eseguano opere che interessino le parti comuni, invii,

cautelativamente, al condomino/committente e all’impresa (nonché all’eventuale direttore dei

lavori) una lettera raccomandata, diffidando gli stessi al rispetto delle norme sulla sicurezza, del

regolamento di condominio (se esistente) e, infine, degli articoli 1102, 1120, comma 4, e 1122,

comma 1, del Codice civile.

(Matteo Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 14 settembre 2015)

� LA PRESENZA DI PIÙ IMPRESE «OBBLIGA» SEMPRE AL PSC

D. Ho stipulato un contratto di appalto per la realizzazione strutturale di tetto, tamponature,

cappotto esterno eccetera, escluse le opere e gli impianti interni di un fabbricato composto da due

piani, per un importo delle opere appaltate di 75.500 euro, con una impresa che impiegherà per

tale realizzazione meno di 200 operai/giorno, mentre il costo dell’intera opera supererà

presumibilmente i 100mila euro. Sono obbligato a tenere anche in questa fase il Psc (piano di

sicurezza e coordinamento) completo di cronoprogramma?

----

R. In riferimento al quesito del lettore, che, nel caso presentato, riveste le funzioni di committente,

il Dlgs 81/2008 richiede l’assolvimento di una serie di obblighi previsti, in particolare, dagli articoli

90, 93, 99 e 101, comma 1.Il committente è definito (articolo 89, comma 1, lettera b) come «il

soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali

frazionamenti della sua realizzazione». L’articolo 90, comma 3, richiede la nomina,

contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, del coordinatore della sicurezza per

la progettazione (Csp), ma a condizione che nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese

esecutrici, anche non contemporaneamente, per l’esecuzione dell’intera opera. Il successivo

comma 4 dell’articolo 93 del Dlgs 81/2008 richiede la nomina del coordinatore della sicurezza per

l’esecuzione (Cse), ma sempre a condizione che nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese

esecutrici, anche non contemporanea, per l’esecuzione dell’intera opera. Infine, il successivo

comma 5 impone al committente la nomina del Cse anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei

lavori a una sola impresa, l’esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Pertanto, appare chiaro che la discriminante che fa scattare l’obbligo di nomina, a carico del

committente, del Csp e del Cse, con conseguente redazione del piano di sicurezza e coordinamento

(Psc) e del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera (Fa), è la presenza di almeno due

imprese in cantiere, anche non contemporaneamente, per l’esecuzione dell’opera nella sua

completezza, senza alcun frazionamento, e non certo l’importo o la durata dei lavori. Quindi, il

frazionamento e l’affidamento dei vari lavori con più contratti a diverse imprese (appalti

scorporati), ma tutti relativi alla stessa opera (ristrutturazione dell’intero fabbricato), non esonera il

committente dall’attuazione degli obblighi ex articolo 90, commi 3 e 4, del Dlgs 81/2008. Anche se

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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il citato comma 5 dell’articolo 90 sembrerebbe fornire un escamotage (nomina del solo Cse e

redazione di Psc e Fa, quando l’impresa affidataria chiederà un subappalto o il committente affiderà

con altro specifico contratto i lavori interni ad altra impresa), diventa difficile sostenere che, vista

la tipologia d’intervento nella sua completezza, non era prevista la presenza di più imprese. In altre

parole, il “frazionamento” dei lavori non può essere usato come strumento per evitare di adempiere

ai citati obblighi. Quindi, se per l’esecuzione dei lavori relativi all’intera opera (completa

ristrutturazione del fabbricato), saranno presenti più imprese anche non contemporaneamente, il

committente deve nominare il Csp e il Cse affinché questi attuino i relativi obblighi, quali la

redazione del Psc e del Fa. La mancata nomina del Csp, pertanto, espone il committente alla

sanzione prevista dall’articolo 157, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008.

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE - Esperto Risponde, 14 settembre 2015)

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

29

(G.U. 30 settembre 2015, n. 227)

� Sicurezza MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 agosto 2015

Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, in

materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati

equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

(G.U. 8 settembre 2015, n 208)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 2015

Modalita' di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel

settore autotrasporto.

(G.U. 11 settembre 2015, n 211)

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 145

Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli

idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

(G.U. 16 settembre 2015, n 215)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2015

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2015, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno

per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

(G.U. 23 settembre 2015, n 221)

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e

legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

(G.U. 23 settembre 2015, n 221, S.O. n. 53)

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai

sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

(G.U. 23 settembre 2015, n 221, S.O. n. 53)

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di

cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

(G.U. 23 settembre 2015, n 221, S.O. n. 53)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 settembre 2015

Modifiche al decreto 9 luglio 2013 recante: «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005

n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».

(G.U. 25 settembre 2015, n 223)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per

l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

(G.U. 29 settembre 2015, n 226)

Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Ottobre 2015, n. 10

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