Meno alcol più salute : l’impegno degli enti locali - Supplemento ad Alcologia 5/2009

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Supplemento/inserto al numero 5/2009 MENO ALCOL PIÙ SALUTE” MENO ALCOL PIÙ SALUTE” MENO ALCOL PIÙ SALUTE” MENO ALCOL PIÙ SALUTE” L’IMPEGNO DEGLI ENTI LOCALI L’IMPEGNO DEGLI ENTI LOCALI L’IMPEGNO DEGLI ENTI LOCALI L’IMPEGNO DEGLI ENTI LOCALI

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Meno alcol più salute : l’impegno degli enti locali - Supplemento ad Alcologia 5/2009

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Supplemento/inserto al numero 5/2009

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L’impegno degli enti locali per la riduzione del consumo di bevande alcoliche e la necessità di norme omogenee su tutto il

territorio nazionale L’estate del 2009 sarà sicuramente ricordata anche per le ordinanze dei sindaci relative al consumo di alcol, in particolare per i divieti di vendita e somministrazione ai minori di 16 anni. La decisione dell’amministrazione di Milano è sicuramente servita come lancio eclatante di una iniziativa peraltro già intrapresa da comuni assai piccoli di dimensione (in particolare quello di Fonzaso, nel bellunese, che già nel settembre 2008 aveva vietato la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, superando, di fatto, la normativa nazionale). La nostra rivista, già nel numero 2, aveva proposto una panoramica dei provvedimenti emanati dagli enti locali e decentrati volti a ridurre il consumo di alcol. Questa attività dei comuni e delle prefetture si inserisce nel più ampio dibattito sulla sicurezza delle nostre città, come testimoniano le prime ordinanze sindacali che trattano, per lo più, di “decoro urbano” e “disturbo della quiete pubblica”. Vogliamo però evidenziare che negli ultimi due anni l’atteggiamento di molte amministrazioni locali ha assunto una caratteristica ben diversa: dalle ordinanze di “primo tipo”, ovvero quelle in cui si vieta il consumo di alcolici nelle pubbliche piazze oppure l’uso di bicchieri di vetro, si registrano atti amministrativi assai più incisivi e più propriamente legati al contrasto del consumo di alcol. Infatti alcuni comuni hanno adottato delle delibere con le quali vietano sia il patrocinio che il sostegno economico a feste intitolate a bevande alcoliche premiando, al contempo, le iniziative “alcohol free”. Negli ultimi mesi l’attenzione è stata focalizzata soprattutto sul divieto di vendita e di somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni (in alcuni casi ai minori di 18, con ordinanze anche lungimiranti e ben congegnate come quella del Comune di Fonzaso). Questo movimento “dal basso” è sicuro indice di un lento cambiamento della valutazione, da parte delle comunità, rispetto all’alcol ed innegabilmente sottolinea come sia modificata la percezione del fenomeno. E’ opportuno, però, evidenziare come i provvedimenti dei singoli comuni, nonostante la loro importanza, non siano sufficienti a governare il fenomeno del consumo di alcolici in modo omogeneo, anche con l’obiettivo di prevenire abitudini, come quella possibile del “nomadismo etilico”, che potrebbero verificarsi qualora le amministrazioni confinanti avessero diverse norme, pratica che, inevitabilmente, porterebbe ad un aumento dei rischi rispetto agli spostamenti. Riteniamo che sia giunto il tempo di provvedere, a livello nazionale, al fine di evitare disparità di comportamento, ad una rivisitazione delle norme relative all’alcol, adeguandole ed armonizzandole con quelle che sono le novità proposte dalle singole realtà locali. Per questo motivo la rivista di Alcologia, oltre che raccogliere gli atti dei comuni e renderli consultabili, a titolo esemplificativo, anche in versione cartacea oltre che on line (www.alcolonline.it, sezione documenti, costantemente aggiornata), ha lanciato un appello alle associazioni affinché si mobilitino per una migliore legislazione nazionale, sempre meno influenzata basata dalle lobbies di potere commerciale e finanziario. Come contributo all’avvio della discussione e del confronto proponiamo le seguenti proposte. Tale appello è diventato una petizione con il fine di predisporre un testo “partecipato” per una proposta di legge di iniziativa popolare entro la fine dell’anno. Di seguito si riproducono il testo e l’appello della petizione.

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UNA LEGGE UNICA PER TUTTA L’ITALIA

Petizione per una proposta di legge di iniziativa popolare sulla prevenzione dei rischi derivanti dal consumo di bevande alcoliche.

• La legge 125/01 deve essere adeguata alla riforma del Titolo V della Costituzione armonizzando le diverse scelte regionali attraverso la definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA e LEAS), garantiti in tutto il territorio nazionale. Dovrebbe inoltre indicare l’obbligatorietà della concertazione a livello locale, con l’obbligatoria definizione di atti di programmazione coerenti con la centralità delle autonomie locali e con il principio di attiva partecipazione dei cittadini previste dall’attuale normativa in ambito socio-sanitario.

• Le numerose ordinanze emanate dai sindaci di varie parti d’Italia testimoniano l’esigenza di intervenire con coerenza, sul rischio legato alla crescente diffusione del consumo di bevande alcoliche tra i giovani, e, allo stesso tempo, di sensibilizzare la società civile affinché percepisca, con maggiore consapevolezza, che il consumo di alcol in genere, incide tragicamente sul benessere e sulla sicurezza dei cittadini.

• Per questo motivo abbiamo deciso di offrire al Parlamento il nostro contributo con proposte concrete, utili ad elevare il livello di salute.

• Vogliamo costruire una proposta di legge che sia condivisa da più soggetti: per questo motivo lanciamo la presente campagna. Nella pagina successiva troverai le nostre proposte: se le condividi firma il foglio allegato.

• Se vuoi anche partecipare all’arricchimento della proposta ti invitiamo ad inviare le tue idee a: [email protected].

• Intorno alla fine di novembre vi contatteremo e vi invieremo il testo definitivo della proposta di legge.

Insieme possiamo raggiungere l’obiettivo della raccolta di firme. Valentino Patussi (Rivista Alcologia) Aniello Baselice AICAT (Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento) Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma e Alessandro Sbarbada (Rassegna stampa su vino, birra e altri alcolici) Lisa Nadir (Eurocare Italia) Puoi sottoscrivere la petizione: http://www.petizionionline.it/petizione/una-legge-unica-per-tutta-litalia-proposta-per-una-legge-sulla-prevenzione-dei-rischi-derivanti-dal-consumo-di-alcol/111

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Considerazioni e proposte da sottoscrivere per costruire il progetto di legge che garantisca l’applicazione dei diritti sanciti dall’art. 62 della Legge 125/2001

A) ALCOL E MINORI 1. “La vendita di alcolici è vietata ai minori di 18

anni”. Appare indispensabile introdurre esplicitamente il divieto di vendita di alcolici innalzando l’età minima legale da 16 a 18 anni, intendendo equiparate vendita e somministrazione secondo quanto ribadito anche nel recente parere del ministero dell’Interno alla Prefettura di Milano del 24 marzo 2009

2. Innalzare fino a Euro 10.000 le sanzioni pecuniarie per gli esercenti che contravvengono alla norma esistente e, in caso di recidiva, garantire la sospensione della licenza per una settimana. In casi particolarmente gravi e reiterati, quali la seconda recidiva, si prevede il ritiro della licenza

3. Prevedere interventi di “responsabilizzazione comunitaria” per i minori trovati in possesso di bevande alcoliche e per le loro famiglie. In particolare è previsto: a) la partecipazione dei minori (insieme eventualmente alle loro famiglie) ad attività socialmente utili, tramite esperienze guidate presso Servizi di alcologia del SSN, Associazioni di volontariato: Club degli Alcolisti in Trattamento, Alcolisti Anonimi (Alateen), Pubbliche Assistenze, Misericordie, Informagiovani, etc. b) promuovere, per i genitori, corsi di sensibilizzazione rispetto all’impatto ed alla gravità dei problemi e delle patologie correlate al consumo di alcol

B) COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA BEVANDE ALCOLICHE

1. Regolamentare la vendita di alcolici garantendo l’impossibilità di erogazione a mezzo di distributori automatici (vista la reale difficoltà di verificare l’età minima legale di chi acquista) evitando, peraltro, la vendita nelle strutture di libero servizio

2. Feste e manifestazioni pubbliche non possono essere intitolate a bevande alcoliche

3. Le bevande alcoliche non possono essere vendute né somministrate negli ambulatori , negli ospedali e nelle case di cura e in tutti gli altri ambienti sanitari

4. Le bevande alcoliche non possono essere vendute presso i chioschi delle associazioni sportive, né in quelle di volontariato sociale e sanitario con circoli al proprio interno

5. Incentivare la pubblicizzazione dei soli bio-drinks e bevande analcoliche nell’ambito di manifestazioni (sportive, ricreative, ecc.) con il divieto di pubblicizzare quelle alcoliche ed i cosiddetti energy drink

6. promuovere modelli culturali alternativi (ad esempio: biodrink, feste alcohol free) a quelli attuali, finalizzati al solo consumo di bevande alcoliche

C) ALCOL E GUIDA 1. Riduzione a zero del tasso di alcolemia

consentito per tutti i possessori di patente (per i conducenti NON professionali nel range del tasso alcolemico tra 0,0 e 0,5 g/l sarà prevista solo una sanzione pecuniaria e la penalizzazione di 2 punti, senza rubricarlo come reato penale e senza sospensione della patente)

2. Banca Dati unica dei soggetti fermati per sinistrosità in stato di ebbrezza

3. Cambiare la dizione “guida in stato di ebbrezza” con quella di “stato di inabilitazione alla guida conseguente al consumo di bevande alcoliche”

4. Predisporre, per le autoscuole, appositi moduli di insegnamento da parte di operatori specialisti in alcologia nell’ambito delle attività didattiche

5. Promuovere l’obbligatorietà dei corsi di informazione e sensibilizzazione, oltre che di approfondimento valutativo e pragmatico coerente con la multidimensionalità e multifattorialità dei problemi alcol correlati. Tali funzioni verranno esercitate e cogestite dai servizi di alcologia e dal privato sociale con consolidata e certificata esperienza in campo alcologico. Tale attività sarà parte fondamentale del percorso di riacquisizione della patente per i sanzionati ai sensi dell’art 186 del C.d.S.

6. Ai sensi della legge 125/01, le Commissioni Mediche Locali per le Patenti per le Patenti devono prevedere al loro interno la presenza stabile di un operatore esperto in alcologia, scelto sulla base di un curriculum certificato dalle aziende sanitarie

D) ALCOL E LUOGHI DI LAVORO • Definire, nell’ambito del protocollo generale

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un allegato specifico relativo al consumo di alcol da destinare ai neo assunti

E) AZIONI DI PREVENZIONE 1. Politica di sostegno al trasporto pubblico in

determinate ore ed in determinati luoghi (taxi collettivi a prezzi convenienti e autobus attivi dopo le 24)

2. Corsi di sensibilizzazione e formazione per Forze Ordine ed agenti della Polizia Municipale rispetto alle problematiche alcol correlate.

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BREVE RASSEGNA DEGLI ATTI BREVE RASSEGNA DEGLI ATTI BREVE RASSEGNA DEGLI ATTI BREVE RASSEGNA DEGLI ATTI EMANATI DAI COMUNIEMANATI DAI COMUNIEMANATI DAI COMUNIEMANATI DAI COMUNI

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Ordinanze

Da alcuni anni le amministrazioni comunali - ma anche alcune prefetture - hanno adottato ordinanze con oggetto il divieto di consumo di sostanze alcoliche in alcune zone, aree pubbliche e spazi verdi delle città. Questi provvedimenti, in genere emanate nel periodo estivo, hanno l’obiettivo del mantenimento dell’ordine pubblico (vedi anche il divieto di vendita in contenitori di vetro o il divieto di vendita in orario notturno) e del “decoro” della città. Le ordinanze hanno, in genere, una durata prestabilita e sono emanate al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità o a seguito di episodi che hanno determinato situazioni di tensione o di illegalità. A tal proposito si riporta anche un decreto del Prefetto di Firenze che ha l’obiettivo di impedire la vendita clandestina di bevande alcoliche. Nell’ultimo anno, a partire dal Comune di Fonzaso (BL), sono state predisposte ordinanze che vanno a limitare il consumo di alcol da parte dei giovani. Nel caso particolare del comune bellunesi si stabilisce un principio innovativo rispetto all’età: il limite di vendita e somministrazione è portato a 18 anni. Le ordinanze dell’ultimo periodo, a partire da Milano, hanno, invece, come oggetto la limitazione di vendita (secondo la nuova accezione che deriva dall’interpretazione del Ministero dell’Interno in merito ad un quesito avanzato dalla Prefettura di Milano che riportiamo come primo documento di questa sezione) di alcolici a 16 anni. La novità introdotta queste ordinanze è quella della sanzione comminata ai genitori dei minori che contravvengono il divieto. Negli atti riprodotti si inserisce, per il comune di Capoliveri (LI), anche l’ordinanza per il divieto di vendita e possesso di sigarette ai minori di 16 anni.

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Corpo Polizia Municipale

Comune di Verona Corpo di Polizia Municipale Via del Pontiere 32/a 37122 Verona Tel. 045/8078411 Fax 045/8078417 E-Mail [email protected] www.comune.verona.it/poliziamunicipale Partita IVA 00215150236

ORDINANZA N. 77 DEL 24 LUGLIO 2008

IL SINDACO Vista l’ordinanza n. 69 del 27 luglio 2007 e la successiva ordinanza n. 10 del 28.1.2008, con cui era disposto dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni giorno in Piazza Pradaval, Via dei Mutilati, Corso Porta Nuova nel tratto compreso tra i numeri civici 2 – 20 e 1 – 63, piazza Corrubio, Piazza Pozza, Piazzale XXV Aprile, Lungadige S. Giorgio, Piazza XVI Ottobre , nei giardini di Porta Vescovo ed in generale in tutti i giardini pubblici della città il divieto di consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti, e di abbandonare in luogo pubblico i contenitori in vetro vuoti di bevande di qualsiasi genere; Vista l’ordinanza n. 109 del 16.11.2007 e la successiva ordinanza n. 21 del 11.2.2008, con la quale il divieto sopra indicato è stato esteso alle via/vicoli/piazze comprese nel perimetro formato da: Via Carducci, Interrato dell’Acqua Morta, Via San Paolo, Via dell’Artigliere, Via N. Mazza, Via Cantarane, Vicolo Madonnina, Via XX Settembre, Via San Nazaro Largo San Nazaro e Via Muro Padri; Visti i positivi risultati ottenuti dall’entrata in vigore del provvedimenti sopra indicati, che hanno consentito una sensibile riduzione del fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche da parte di coloro che frequentano le zone sopra indicate, con conseguente diminuzione dei fenomeni di litigiosità e di compromissione dell’ordine pubblico ed il miglioramento della percezione di sicurezza urbana nella cittadinanza; Rilevato che tali ordinanze scadono il 27 luglio 2008; Considerata la necessità, su proposta del Comando Polizia Municipale, di prorogare i divieti e di riordinare i provvedimenti emettendo un unico atto nonché di estendere i divieti stessi a tutti i giardini e parchi pubblici del Comune di Verona al fine di contenere tutti i fenomeni lesivi dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno dei cittadini nonché della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica; Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Norme sull’Ordinamento degli Enti Locali – così come modificato dall’art. 6 comma 1 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92;

ORDINA dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni giorno in Piazza Pradaval, Via dei Mutilati, Corso Porta Nuova nel tratto compreso tra i numeri civici 2 – 20 e 1 – 63, piazza Corrubio, Piazza Pozza, Piazzale XXV Aprile, Lungadige S. Giorgio, Piazza XVI Ottobre, nei giardini di Porta Vescovo e nelle vie/vicoli/piazze comprese nel perimetro formato da: Via Carducci, Interrato dell’Acqua Morta, Via San Paolo, Via dell’Artigliere, Via N. Mazza, Via Cantarane, Vicolo Madonnina, Via XX Settembre, Via San Nazaro Largo San Nazaro e Via Muro Padri

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Corpo Polizia Municipale

Comune di Verona Corpo di Polizia Municipale Via del Pontiere 32/a 37122 Verona Tel. 045/8078411 Fax 045/8078417 E-Mail [email protected] www.comune.verona.it/poliziamunicipale Partita IVA 00215150236

nonché in tutti i giardini e parchi pubblici del Comune di Verona, il DIVIETO di:

- consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti;

- abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere.

Le violazioni dei precetti di cui ai punti precedenti sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 a norma dell’art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali vuoti ed a cessare il comportamento scorretto. L’inosservanza dell’ordine verrà perseguita a norma dell’art. 650 del Codice Penale ed all’eventuale ripristino provvederà il Comune con aggravio di spese ai trasgressori. Il Comando della Polizia Municipale di Verona è incaricato della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Verona, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Verona, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Verona, alla Polizia Provinciale di Verona e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale. Le Forze dell’Ordine ed il Comando Polizia Municipale sono incaricate della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento. Il presente provvedimento ha effetto immediato ed ha validità un anno dall’affissione all’Albo Pretorio. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

F.to IL SINDACO Flavio Tosi

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COMUNE DI CAMPAGNA Provincia di Salerno

Largo della Memoria, N°1 – 84022 CAMPAGNA Sito internet http://www.comune.campagna.sa.it Tel. (centralino) 0828 241200 – Fax 0828 46988

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N°68 I L S I N D A C O

VISTO Il Decreto – Legge 23 Maggio 2008, N.92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito, con modificazioni, in legge 24 Luglio 2008, N.125;

VISTO, in particolare, l’art.6 con il quale viene sostituito l’art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267, riguardante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

VISTO il primo comma dell’art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267, come sostituito dal suddetto art.6, il quale disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, mentre il successivo quarto comma prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 5 Agosto 2008, pubblicato sulla G.U. N.186 del 9 Agosto 2008, recante disposizioni in materia di “Incolumità pubblica e della sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”;

VISTO, in particolare l’art.2 lett. a) del citato decreto ministeriale che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l’altro, i fenomeni di violenza legati anche all’uso di alcool;

RITENUTO necessario dover adottare provvedimenti in materia, al fine di evitare conseguenze dannose connesse all’uso di bevande alcoliche e superalcooliche;

ORDINA

1)-E’ vietata oltre le ore 23,30, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcooliche in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché in qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita e il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcooliche. Lo stesso divieto si applica anche alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche. Comunque, in ogni caso, è vietato somministrare bevande alcoliche e superalcooliche a persone in stato di ebbrezza.

2)-Gli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande, ad eccezione dei

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ristoranti e dei pubs, dovranno rispettare il seguente orario di chiusura: dal 01 Gennaio al 30 Giugno ore 24,00 dal 01 al 31 Luglio ore 02,00 dal 01 al 31 Agosto ore 03,00 dal 01 Settembre al 31 Dicembre ore 24,00 nei giorni festivi e prefestivi l’orario di chiusura, laddove è previsto alle ore 24,00, è posticipato alle 01,00.-

3)-I ristoranti e i pubs dovranno rispettare il seguente orario di chiusura: dal 01 Gennaio al 31 Luglio ore 02,00 dal 01 al 31 Agosto ore 03,00 dal 01 Settembre al 31 Dicembre ore 02,00

DISPONE

-che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la cittadinanza, tramite pubblici avvisi, affissione Albo Pretorio e Sito Internet del Comune;

-che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, alla Questura di Salerno, al Ministero dell’Interno, nonché, al fine dell’esecuzione, al Comando stazione Carabinieri di Campagna e al Comando di Polizia Municipale;

-che, con l’entrata in vigore della presente ordinanza, avente effetto esecutivo immediato, sono abrogate tutte le eventuali altre precedenti disposizioni con essa contrastanti.

AVVERTE

1)-Chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.500,00, a norma dell’art.7 bis del D. LGS. 267/2000 e dell’art.16 della Legge 689/1981.

2)-Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.

3)-In caso di recidiva specifica, nell’arco dell’anno, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15 giorni.

4)-Avverso il presente provvedimento è ammesso:

a)-ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi dell’art.2 lett. B) della Legge 06/12/1971, N.1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;

b)-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art.8 D.P.R. 24/11/1971 N.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.-

Dalla Residenza Municipale, 12 Settembre 2008

IL SINDACO Biagio Luongo

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Il Prefetto della Provincia di Firenze

Via Cavour, 1 – 50129 Firenze Tel. 055/27831 – fax 055/2783334 e-mail: [email protected]

Prot. n. 9615/09/12.15.1.1/8- O.P.

VISTO il precedente decreto n. 12.5.1.1/9615-09 in data 23 marzo 2009, con il quale è stato disposto il divieto di detenere, salvo il possesso finalizzato alla vendita autorizzata, confezioni di bevande non esclusivamente destinabili al normale uso personale;

RILEVATO che il citato provvedimento è stato adottato allo scopo di prevenire

allestimenti provvisori o clandestini di punti di distribuzione di bevande alcoliche in alcuni luoghi di occasionale o abitudinario ritrovo all’aperto, di assembramento o raduno, con conseguenti possibili episodi di risse e manifestazioni di violenza connesse all’abuso di alcolici;

RILEVATO che, in conseguenza di episodi analoghi, negli anni scorsi è rimasto ucciso un giovane peruviano ed altri hanno riportato ferite da taglio;

CONSIDERATO che in due recenti occasioni, e precisamente nelle notti del 17 e del

25 maggio scorso, nei pressi del Parco delle Cascine personale della Questura traeva in arresto dapprima nove cittadini peruviani in stato di ebbrezza che si affrontavano con coltelli, catene e vetri di bottiglia e successivamente cinque cittadini peruviani in stato di ebbrezza, che venivano denunciati per rissa, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento; CONSIDERATO che tali episodi lasciano ragionevolmente prevedere, in costanza della stagione estiva con il conseguente aumento dei momenti di aggregazione giovanile in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, una recrudescenza del fenomeno della distribuzione di alcolici per strada e al di fuori dei locali autorizzati, rendendo concreto ed attuale il pericolo di aggressioni e di manifestazioni di violenza connesse all’abuso di alcolici;

RITENUTA, pertanto, la necessità di prorogare il provvedimento in parola, al fine di

assicurare interventi mirati a scongiurare la vendita non autorizzata ed i conseguenti abusi di alcolici nonché a prevenire turbative alla quiete e alla sicurezza pubblica;

CONSIDERATE le valutazioni espresse nella riunione tenutasi in data 4 giugno scorso con il Comune di Firenze e le Associazioni di categoria interessate, nell’ambito della quale è stata condivisa l’esigenza di adottare provvedimenti urgenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della vendita abusiva di alcolici;

SENTITO il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che, nella

seduta odierna ha espresso parere favorevole alla nuova adozione di tale provvedimento

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Il Prefetto della Provincia di Firenze

Via Cavour, 1 – 50129 Firenze Tel. 055/27831 – fax 055/2783334 e-mail: [email protected]

confermandone l’ambito applicativo nei seguenti luoghi del Comune di Firenze: Piazza Indipendenza, le Cascine, Piazza Santo Spirito, Piazza Santa Croce, Piazza Stazione, Piazza Santa Maria Novella, Piazza dell’Unità d’Italia, Piazza Santissima Annunziata e Piazza San Lorenzo; VISTI gli artt. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e 54 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125; VISTA la legge del 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E C R E T A

per i motivi indicati in premessa, nei luoghi sopra descritti, a decorrere dal 15 giugno e

fino al 15 settembre 2009, è fatto divieto di detenere, salvo il possesso finalizzato alla vendita autorizzata, confezioni di bevande alcoliche che per la quantità posseduta risultino non esclusivamente destinabili al normale uso personale.

In caso di inosservanza, gli operatori delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale di Firenze, cui è affidata la vigilanza sull’esecuzione del provvedimento, potranno sequestrare le sostanze alcoliche detenute illegalmente, procedendo ai sensi dell’art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori.

Per il Sig. Comandante della Polizia Municipale si richiamano, ai fini dell’effettiva

determinabilità dei destinatari del provvedimento prefettizio e dell’esecuzione delle misure previste dal citato art. 650 c.p., le indicazioni - già condivise in occasione della pregressa adozione di analoghe ordinanze, e da ultimo nella seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 1° aprile 2009 - di collocare nei luoghi e nelle piazze indicate nel provvedimento appositi cartelli riguardanti gli estremi ed il dispositivo dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della

Toscana entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica .

Firenze, 10 giugno 2009

IL PREFETTO (De Martino) AT

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COMUNE DI FONZASO CAP 32030 - Piazza I Novembre, 14

Provincia di Belluno Tel. 0439/5701 - Fax 0439- 570222

C.F. 00207040254

http://www.feltrino.bl.it/fonzaso

UFFICIO del SINDACO email:[email protected].

it

Prot.n. 6030 Fonzaso, 12.09.2008Ordinanza n. 67

Oggetto: Ordinanza concernente il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche

ai minori di anni 18.

Il Sindaco

Considerato che il problema dell'utilizzo di bevande alcoliche da parte di minori si sta sempre più estendendocomportando fenomeni sempre più diffusi di dipendenza dall'alcol e tale situazione comporta notevoli problemi diordine sociale, sanitario ed in particolare di sicurezza.

Valutati alcuni dati statistici da studi e ricerche effettuate che hanno determinato come oltre il 60% dei minori di anni18 ammette di fare uso di alcolici ed oltre l'80% ammette di poter acquistare gli stessi alcolici senza alcun controllosull'età, che in un caso su quattro la morte dei giovani (15-29 anni) è dovuta ad incidente legati all’alcol;

Considerato che l'età media con cui i ragazzi bevono il loro primo bicchiere di vino si aggira sugli 11,5 anni, che solo il21% dei quindicenni maschi ed il 35% delle femmine dichiara di non bere mai bevande alcoliche, mentre il 30% deimaschi ed il 19% delle femmine dichiara di essersi ubriacati due o più volte (Fonte dal secondo rapporto sugli stili divita dei giovani veneti in età scolare anno 2003)

Riscontrato che da più parti si stanno chiedendo azioni concrete al fine di arginare questa piaga di diffusione dell'alcolsoprattutto tra i giovani e minorenni, i quali rappresentano un settore della popolazione particolarmente vulnerabile airischi del consumo di alcol. La carenza di modelli positivi per la formazione della personalità e la mancata presa dicoscienza del proprio "essere" inducono i ragazzi a rifugiarsi nell'alcol. L'effetto euforizzante prodotto dall'alcol e laconseguente sensazione falsata di semplificazione delle relazioni interpersonali creano a loro volta modelli errati daemulare con un effetto moltiplicatore preoccupante. L'alcol viene così vissuto dai giovani come un simbolo di tendenza,di emancipazione e di affermazione, questo fenomeno trova un effetto acceleratore nelle nuove mode del berecompulsivo, veloce e variato, a prezzi ridotti;

Consapevole che la stragrande maggioranza degli esercenti bar,ristoranti,discoteche e attività commerciali rispettino lalegge ed anche un codice etico che è quello di non dare o vendere bevande alcoliche ai minori, la recente escalation diincidenti stradali, i problemi di ordine sanitario e di sicurezza che tale fenomeno comporta rendono indispensabile unintervento efficace che non si limiti alla sola o mera "persuasione morale", ma altresì all'adozione di iniziative ferme eresponsabili da parte delle competenti autorità locali. La legalità di produzione,vendita e pubblicizzazione di prodottialcolici aumenta la copertura sociale sugli effetti negativi di un cattivo uso di tali sostanze;

Considerato che ormai la diffusione dell'alcol tra i minori non avviene più tramite la somministrazione di bevandealcoliche all'interno di pubblici esercizi ma molto spesso le bevande alcoliche vengono acquistate nei negozi osupermercati e poi magari consumate all'interno dei pubblici esercizi, situazioni queste confermate altresì recentementeanche dal rappresentante degli pubblici esercizi del Bellunese;

Considerato che la situazione sopradescritta ha preso piede anche nell’ambito del comune di Fonzaso e chel’utilizzo delle bevande alcoliche previo acquisto dai venditori è un fenomeno presente anche nello stesso

Comune;

Che l’abuso di bevande alcoliche è un forte elemento di preoccupazione per genitori che sono allarmati da tale

fenomeno e che gli stessi hanno già verbalmente comunicato tale allarme sociale a questa Amministrazione;

Considerato altresì che per porre in essere un acquisto ( in questo caso di bevande) è necessario avere la

capacità di agire che si acquista solo con la maggiore età.

Vista la normativa vigente con la quale il legislatore ha cercato di eliminare o quanto meno ridurre la consumazione dibevande alcoliche ai minori ed in particolare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 dicui all'articolo 689 del codice penale, il divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione di cuiall'articolo 87 del testo unico di pubblica sicurezza, la disciplina prevista dalla legge 125 del 30 marzo 2000 leggequadro contro l'alcolismo;

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Vista altresi la più recente evoluzione normativa in materia, finanziaria 2007 ove è previsto il divieto di vendita albanco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, la legge della provincia di Bolzano 7del 17 febbraio 2000 modificata nel 2005 e la legge n.19 del 15.11.2007 della provincia Autonoma di Trento in cui èstato introdotto per la prima volta in Italia una legislazione che fa divieto della vendita anche negli esercizi al dettagliodi bevande alcoliche ai minori di anni 16, superando pertanto il solo divieto di somministrazione;

Ritenuto necessario intervenire con urgenza ponendo in essere una specifica e concreta azione di prevenzione alfenomeno dell'abuso d'alcol nell'ambito dei minori, al fine di prevenire le conseguenti problematiche inerenti questionisanitarie, sicurezza, l'incolumità dei cittadini, derivanti dai sempre più numerosi abusi;

Ritenuto quindi di interdire non solo ai pubblici esercizi ma anche ai negozi e supermercati di qualsiasi tipo non solo lasomministrazione ma altresì la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione come misura preventiva eprecauzionale in primis a tutela dei minori stessi e comunque in generale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoliche minacciano l’incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge n.92 del 23.5.2008 convertito in legge n.125 del 24.7.2008 con il quale si attribuiscela competenza ai sindaci ex articolo 54 del testo unico 267/ 2000 di adottare provvedimenti urgenti al fine di prevenirefenomeni che possono interessare la sanità, la sicurezza urbana e l'incolumità dei cittadini.

Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 che attribuisce al sindaco la competenza in ordine all'adozione diordinanze in materia di igiene e sanità e ritenuto che sia urgente il provvedere ad evitare l'acquisto da parte dei minoridi bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Visto lo statuto comunale;

Vista l’ordinanza n° 58 di pari oggetto;

ORDINA

La precedente ordinanza n. 58 del 13.08.2008 a seguito delle integrazioni evidenziate in grassetto viene revocata

e sostituita dalla presente.

Per i motivi esplicitati in premessa è fatto tassativo divieto di vendere e somministrare presso pubblici esercizi, negozi esupermercati di qualsiasi tipo, in occasione di fiere,feste o altre riunioni straordinarie di persone per le quali vienerilasciata autorizzazione temporanea di somministrazione, ai minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasigradazione.

I titolari dei pubblici esercizi, negozi e gli organizzatori di manifestazioni devono provvedere a porre in essereapposito avviso agli utenti.

Ai contravventori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da € 25 a 500 e la confisca dellebevande, con osservanza delle procedure di cui alla legge 24.11.1981 n.689 e successive modifiche.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza, che viene trasmessa al Prefetto di

Belluno anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, in particolaresono incaricati per il controllo i vigili urbani, i carabinieri e le altre forze dell'ordine aventi titolo.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Veneto nel termine di 60giorni dalla notificazione o ricorso gerarchico al Prefetto di Belluno.

La presente ordinanza viene :� comunicata preventivamente al Prefetto di Belluno� pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi� resa nota a mezzo della stampa locale, e mediante avvisi sul sito internet del Comune� trasmessa alle associazioni di categoria e consegnata agli esercizi interessati� trasmessa agli organi competenti per il controllo

Il Sindaco F.to Gianluigi Furlin

Rete-segretario-atti sindaco- ordinanza divieto di vendita alcolici a minori

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Ordinanza n° Capoliveri li’ 07.08.09

Oggetto: disposizioni per contrastare fenomeni legati all’abuso di bevande alcoliche.

I l S i n d a c o Premesso

- - che, in alcune zone del paese, soprattutto nelle ore serali e notturne si concentrano gruppi di giovani e giovanissimi, che pongono in essere comportamenti tali da generare degrado urbano e sociale, con ripetuti episodi di inciviltà e danneggiamenti;

- - che spesso gli autori di questi comportamenti illeciti sono minorenni, che hanno abusato di sostanze alcoliche;

Considerato

- - che giungono numerose segnalazioni di protesta da parte della cittadinanza, nelle quali viene soprattutto evidenziata la giovanissima età degli autori dei comportamenti molesti posti in essere, anche sotto effetto dell’alcol;

- - che la Polizia Municipale ha più volte accertato il coinvolgimento di minorenni, in danneggiamenti e turbative della quiete pubblica;

- - che in Italia, secondo i dati dell’ Istituto Superiore di Sanità , sono 750.000 gli adolescenti a rischio di bevande alcoliche;

- - che l’abuso dell’alcol può causare gravi danni alla salute tanto da pregiudicare lo sviluppo del minore, che, perciò, deve essere tutelato.

Rilevato

- - di dover adottare misure tali atte a migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza civile, prevenendo turbative alla quiete pubblica ed alla sicurezza urbana;

- - nel contempo, di dover adottare misure specifiche, dirette a contrastare l’abuso di alcol, anche e soprattutto da parte dei minori, prevenendo tutte le situazioni che possono favorirne il consumo, con le conseguenti ripercussioni sulla sicurezza urbana.

Visti

- - l’art. 689 c.p. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni nei locali pubblici;

- - l’art. 87 del TULPS e l’art. 176 del Regolamento di esecuzione del TULPS, che vietano la vendita di bevande alcoliche in forma ambulante di qualsiasi gradazione;

- - l’art. 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001 il quale stabilisce che: “per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per centro di alcol in volume”;

- - l’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- - il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008; - - la deliberazione della Giunta Comunale n° 203 del 06.08.09, immediatamente

eseguibile;

o r d i n a

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1. Nel territorio del Comune di Capoliveri, i pubblici esercizi, le attività commerciali e artigianali, non possono somministrare né vendere ai minori di anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione. Agli stessi, è fatto altresì divieto di detenere, cedere anche a titolo gratuito o consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione.

2. Tali divieti si estendono, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita. Si estendono, altresì alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minorenni , a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell’utilizzatore o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare mirati controlli.

3. E’ comunque, fatto divieto a chiunque, di somministrare, consumare, nonché detenere, ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale allorquando: a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall’abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione; b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

4. Fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge sino ad un massimo di 500 euro e nella misura ridotta fissata con la deliberazione di Giunta Comunale n° 203 del 06.08.09, immediatamente eseguibile.

5. E’ prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell’ art. 13 della legge n° 689/1981 e l’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20, comma 3 della legge citata.

6. Il trasgressore è tenuto altresì ad asportate eventuali rifiuti abbondanti sul territorio ed ad allontanarsi dal luogo.

7. Previa comunicazione al Prefetto di Livorno, il presente provvedimento sarà pubblicato all’ Albo Pretorio Comunale per dieci giorni.

8. La presente ordinanza, attesa l’esigenza di sperimentarne l’efficacia, avrà validità per 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dieci giorni di pubblicazione all’ Albo Pretorio.

9. Di inviare, la presente ordinanza al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze dell’ Ordine presenti sul territorio.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- - ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune;

- - ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune;

- - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco Dr. Ruggero Barbetti

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Comune di Capoliveri Provincia di Livorno

Ordinanza n° 64 Capoliveri li’ 14 agosto 2009

Oggetto: disposizioni per contrastare fenomeni legati alla detenzione, uso, vendita, somministrazione, di tabacco a persone minori di anni 16

I l S i n d a c o Premesso - - che il fumo contiene migliaia di componenti dannosi (nicotina, monossido di carbonio,

sostanze irritanti, benzopirene e altre sostanze cancerogene, polveri fini); - - che il fumo provoca danni all’apparato respiratorio, al sistema circolatorio e cuore ed è

causa di rischio di numerosi altri tumori oltre a quello del polmone e delle vie respiratorie: vescica, esofago, rene, pancreas, collo e corpo dell’utero etc. E’ inoltre causa di caduta dei capelli, alito cattivo, macchie alla cute e dei denti, danni alla cute;

- - che il fumo riduce notevolmente le prestazioni atletiche; - - che gli effetti del fumo sono stati sottovalutati fino agli anni 90, ma oggi dopo lunghi studi

si può affermare che è il maggior pericolo per la nostra vita e che uccide più vite umane di qualunque altra malattia;

- - che, nonostante gli effetti positivi di alcune normative approvate, non riesce ad affrancarsi dalla nicotina un italiano su quattro;

- - che in Italia fumano il 32,6 per cento dei maschi e il 20,7 delle femmine tra i 15 e i 24 anni, e i giovani iniziano a fumare mediamente a 13 anni;

- - che, in alcune zone del paese, soprattutto nelle ore serali e notturne si concentrano gruppi di minori di anni 16, dediti al consumo dei prodotti del tabacco;

Considerato - - che giungono numerose segnalazioni verbali da parte della cittadinanza, nelle quali viene

soprattutto evidenziata, quale sintomo di degrado sociale, la giovanissima età dei consumatori dei prodotti del tabacco;

- - che, anche, la Polizia Municipale ha più volte accertato che il consumo coinvolge minorenni e sollecitato misure idonee a contrastare il fenomeno;

Rilevato - - che il fumo può causare gravi danni alla salute dei minori, tanto da pregiudicarne lo

sviluppo; - - di dover adottare misure tali, atte a migliorare le condizioni di vivibilità, procedendo con

misure idonee a garantire, prima di tutto la salute dei minori, con una azione di informazione e di prevenzione;

- - di dover sollecitare, anche attraverso le autorità competenti, una campagna di prevenzione e di lotta al tabagismo, rivolta soprattutto ai giovani;

Visti - - l’Art. 25 del Regio Decreto 24 dicembre 1934, n° 2316 che fissa il divieto di vendita di

tabacchi ai minori di anni 16. - - la Legge 17 luglio 1942, n° 907 sul monopolio di sali e tabacchi e successive

modificazioni; - - la Legge 22 dicembre 1957, n° 1293 sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e

vendita dei generi di monopolio e successive modificazioni; - - il D.P.R. 14 ottobre 1958, n° 1074, con il quale è stato approvato il regolamento di

esecuzione della precitata legge 22 dicembre 1957, n. 1293; - - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165;

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- - il decreto Direttoriale n° 58341 del 05.11.2004; Visti altresì - - la L. 689/81; - - il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267; - - la L. 448/01; - - la L. 24 luglio 2008, n° 125;

Vista la circolare 28 marzo 2001 n° 4 del Ministero della Sanità; Rilevato , di dover adottare misure specifiche, dirette a contrastare la vendita, detenzione, somministrazione e il consumo dei prodotti del tabacco da parte dei minori di anni 16. Ritenuta la necessità, di subordinare nei casi dubbi, l’acquisto dei suddetti prodotti all’accertamento dell’età anagrafica dei relativi richiedenti attraverso la verifica del documento di riconoscimento; Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e succ. mod. ed int.

o r d i n a

1. Nel territorio del Comune di Capoliveri, i titolari delle rivendite e relativi coadiutori ed

assistenti, i titolari dei patentini, nonché tutte le persone autorizzate allo smercio al pubblico dei tabacchi lavorati, quando venga omessa l’esibizione di documento idoneo a comprovare, nei casi dubbi, il possesso dell’età prescritta per l’acquisto, devono rifiutarne la vendita.

2. A chiunque, fermo il disposto dell’ art. 730, capoverso, del codice penale, il divieto di vendere o somministrare tabacco a persone minori di anni 16.

3. E’ vietato ai minori di anni 16 di detenere tabacchi lavorati e fumare in luogo pubblico. 4. Fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e

amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00).

5. Previa comunicazione al Prefetto di Livorno, il presente provvedimento sarà pubblicato all’ Albo Pretorio Comunale.

6. La presente ordinanza, avrà validità a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dieci giorni di pubblicazione all’ Albo Pretorio.

7. Di inviare, la presente ordinanza al Corpo di Polizia Municipale e alle forze dell’ordine presenti sul territorio.

d i s p o n e

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- - ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune;

- - ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune;

- - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco Dr. Ruggero Barbetti

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Delibere di indirizzo per la concessione di patrocinio e sostegno da parte delle Amministrazioni Comunali (o

associazioni di comuni) a manifestazioni Alcune Amministrazioni Comunali, con l’obiettivo di contrastare il consumo di alcol, fumo, droghe ed altre sostanze nocive per la salute e, al contempo promuovere sani stili di vita hanno approvato delle linee di indirizzo finalizzate alla concessione di sostegno o contributo ad iniziative e manifestazioni (ricreative, culturali, sportive e di promozione sociale) promosse, sostenute o patrocinate dall’Amministrazione stessa. Lo scopo è quello di responsabilizzare i vari livelli istituzionali per contrastare i problemi alcolcorrelati sia applicando le normative vigenti, sia promuovendo iniziative di informazione e sensibilizzazione. Le linee guida delle delibere, che può variare a seconda delle realtà, si può riassumere nei seguenti capisaldi:

1. divieto di intitolare la manifestazione a termini ascrivibili a prodotti alcolici (con l’esclusione di alcune feste tipiche e tradizionali, dove sono strettamente osservati i divieti soprattutto per gli adolescenti). In alcuni casi (Comune di Schio) tale criterio è applicato anche agli eventuali sponsor;

2. è vietata la somministrazione e la vendita di superalcolici; 3. almeno un’ora prima della chiusura della manifestazione è sospesa la vendita e la somministrazione

delle bevande alcoliche; 4. il prezzo per le bevande alcoliche non deve essere inferiore a quello medio di mercato e non

superiore rispetto a quelle analcoliche. Nel caso del Comune di Bovolone il prezzo delle bevande alcoliche deve essere tre volte superiore rispetto a quelle alcoliche;

• vengono previste maggiorazioni del contributo se: • si somministrano bevande di gradazione inferiore a 6°, • se vengono promossi progetti, valutabili da parte delle amministrazioni che hanno l’obiettivo di

sensibilizzare la popolazione rispetto al consumo di alcol, fumo, droghe ed altre sostanze nocive per la salute (alcuni comuni, come Schio e Viareggio stanziano appositi fondi di bilancio),

• promozione di serate “alcohol free”, • possibilità volontaria di rilevare il tasso alcolemico all’uscita (comune di Schio), • esposizione di materiale di sensibilizzazione, • uso prodotti biodegradabili.

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Delibera comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino

OGGETTO: Linee guida per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute da parte dell’Amministrazione

comprensoriale.La Giunta Comprensoriale

Premesso che:

• l’Assemblea comprensoriale con deliberazione n. 27 dd. 20.12.2006, immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio annuale per l’esercizio 2007, il Bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009 e la

relazione previsionale e programmatica;

• la Giunta Comprensoriale con deliberazione n. 5 dd. 01.02.2007, immediatamente eseguibile, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2007;

• l’Amministrazione comprensoriale valorizza le libere forme associative della popolazione, favorendo le iniziative promosse dalle stesse, agevolando e sostenendo le attività che rivestono interesse pubblico in

vari settori della vita sociale, culturale e sportiva;

• tra gli obiettivi dell’Amministrazione comprensoriale vi è la promozione del benessere del singolo e della collettività, della cultura e della pratica sportiva;

• dal maggio 2007 è stato istituito da parte del Settore Socio-Assistenziale del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino un tavolo di lavoro e di coordinamento sulle problematiche alcolcorrelate, denominato “Giovani e alcol”, che ha come obiettivo quello di programmare in modo condiviso gli interventi, con le diverse realtà presenti sul territorio comprensoriale che per vari aspetti ed a diversi livelli sono coinvolte in

relazione al fenomeno;

• dal tavolo di lavoro di cui al punto precedente è emersa una forte preoccupazione per il crescente consumo di alcol, in particolare nei giovani, in occasione di manifestazioni pubbliche;

nell’ambito di tale coordinamento sono altresì state elaborate, a partire dall’analisi della deliberazione della Giunta comunale di Rovereto n. 97 dd. 16.11.2007, alcune proposte di regolamentazione a tutela della

salute pubblica, ed in particolare, proprio in riferimento all’esperienza roveretana, delle Linee guida per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute da parte del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino, che hanno

come scopo quello di promuovere una responsabilizzazione ai vari livelli istituzionali, ai fini di contrastare l’abuso di alcol, sia in riferimento alla normativa vigente provinciale e nazionale, sia attraverso iniziative

educative;

• è vivo l’interesse da parte dell’Amministrazione comprensoriale di sensibilizzare gli organizzatori di manifestazioni pubbliche ed i cittadini che vi partecipano al rispetto del benessere e della salute individuale

e collettiva, dell’ambiente, nonché della convivenza reciproca;

• Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni espresse in premessa, approvare le Linee guida per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute da parte del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino che, allegate

alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Valutato che i diversi Settori comunali debbano pro futuro attenersi, per il finanziamento o la concessione di attrezzature/beni per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione

sociale, promosse, patrocinate o sostenute dall’Amministrazione comunale, alle Linee guida testé citate:

• Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L, stante la necessità e l’urgenza di procedere con l’approvazione delle Linee

guida, al fine di consentirne la piena attuazione, nonché la loro massima diffusione sul territorio;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 81 del T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Ciò premesso e considerato;

All'unanimità dei voti legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di approvare le Linee guida per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute da parte del Comprensorio della Bassa

Valsugana e Tesino che, allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;

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2. di applicare le Linee guida di cui al punto precedente a tutte le manifestazioni che verranno deliberate a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento e fino al 30.06.2008, in forma

sperimentale, fatta salva la possibilità di apportare delle successive modifiche in relazione agli sviluppi che intercorreranno nel corso periodo di sperimentazione;

3. di demandare ai Responsabili dei diversi Settori interessati il compito di definire, in modo uniforme e condiviso, gli eventuali atti necessari e conseguenti per l’applicazione delle Linee guida.

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L, per le ragioni espresse in premessa.

5. Avverso la presente deliberazione è possibile presentare opposizione alla Giunta del Comprensorio entro il termine del periodo di pubblicazione della stessa all'albo comprensoriale.

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Comune di Bovolone (VR)

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: Il Veneto risulta una delle Regioni in Italia dove è più diffuso il consumo di bevande alcoliche tra i giovani, i quali si avvicinano al bere in età sempre più precoce. Come è noto incidono su queste abitudini modelli di comportamento negativi, quali la cultura dello “sballo” che trova nel “bere per ubriacarsi”, ossia nel consumo di eccessive quantità di bevande alcoliche, convenzionalmente 6 o più bicchieri in una sola occasione, una festa o il sabato sera la moda più recente; Come è noto, inoltre, la guida in stato di ebbrezza è tra le cause più diffuse nel determinare incidenti stradali che coinvolgono i giovani tra i 18 e i 30 anni e il Veneto occupa, in tal senso, un posto di rilievo nella classifica italiana delle Regioni; Gli esperti ritengono che per contrastare il diffondersi di questi comportamenti a rischio tra i giovani è necessario elaborare strategie che agiscano su più livelli, coinvolgendo tutti gli attori/soggetti interessati; Il primo passo della politica di prevenzione parte dalle campagne informative che mirano a sensibilizzare e a rendere consapevole la popolazione sui rischi e i danni associati all’ abuso di bevande alcoliche; Le campagne informative si rivolgono “in primis” ai giovani per favorire una loro corretta percezione dei pericoli legati ai comportamenti di consumo a rischio. In questo ambito vanno coinvolte anche le famiglie che spesso non sanno riconoscere i segnali di comportamenti a rischio e vengono quindi a conoscenza del problema di dipendenza dei figli con anni di ritardo; La scuola è un altro canale e costituisce un valido mezzo per presentare le informazioni e fare in modo che i ragazzi le condividano tra il gruppo dei pari e possano approfondire anche con alcuni adulti di riferimento (insegnanti, esperti, ecc.); Un altro interlocutore da coinvolgere è rappresentato dalle Associazioni di categoria la cui sensibilità costituisce il tramite per raggiungere i diversi operatori economici presenti sul territorio. Ormai tutti sono consapevoli che gli operatori economici devono rapportarsi con i giovani in modo sempre più professionale per contribuire a proporre loro stili di vita positivi, tenendo sempre presente “la stretta connessione tra l’attività di somministrazione e l’ esigenza di tutelare la salute del consumatore”; Considerato che: In questo quadro di iniziative si inseriscono anche le recenti limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche introdotte dalla Legge Regionale 21/10/2007, n° 29 “Disciplina dell’ esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” e dalla Legge 02/10/2007 n° 160 “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”; Nel dettaglio le norme di cui sopra (che vanno peraltro tra loro coordinate ) limitano, nei locali individuati, la vendita anche per asporto , la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e super alcoliche (Legge Regionale 29/2007) ovvero, nei locali individuati, la sola somministrazione di bevande alcoliche (Legge 160/2007) dalle ore 02,00 alle ore 06,00 del mattino;

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Si tratta di disposizioni che non introducono antiche forme di proibizionismo perché mirano, più semplicemente, a contrastare la dilagante cultura del bere attraverso la diminuzione della disponibilità delle bevande; La competenza dei Comuni in tema di azioni per contrastare le dipendenze è sancita dalla Legge 08/11/2000 n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 21.08.2007, esecutiva, con la quale l’Amministrazione Comunale intende promuovere e valorizzare le iniziative realizzate da gruppi e associazioni del Comune di Bovolone che rivestono interesse pubblico in vari settori della vita sociale; Visto che tra gli obbiettivi dell’Amministrazione Comunale, così come descritti dall’ art. 3 dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n° 51 dell’ 1/08/2003,vi è la promozione della cultura, della salute e il godimento diffuso dei servizi sociali; Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, redigere linee guida a cui i vari servizi Comunali dovranno attenersi per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute dall’ Amministrazione Comunale; Considerato che le manifestazioni promosse in città con il coinvolgimento dell’ Amministrazione Comunale devono concorrere alla tutela del benessere, della salute, della sicurezza e del rispetto dell’ ambiente, attivando e sollecitando un atteggiamento di responsabilità sociale fra i promotori ed i fruitori delle manifestazioni medesime; Tutto ciò premesso si elencano i punti in indirizzo:

a) divieto di intitolare la manifestazione ricorrendo a termini ascrivibili a prodotti alcolici (festa della birra, festa del vino, ecc.);

b) divieto di somministrazione e vendita di bevande super alcoliche; c) nel caso in cui la manifestazione duri più di un giorno, una giornata/serata dovrà essere realizzata “senza

alcool”; d) durante la manifestazione dovrà essere sempre presente uno stand “alcool free”; e) il prezzo delle bevande alcoliche somministrate durante gli eventi, dovrà essere tre volte superiore rispetto

a quello delle bevande analcoliche. Visto l’art. 48 del D. Lgs n.267/2000 T.U. relativo alle attribuzioni della Giunta; Dato atto che non sono dovuti i pareri di cui all’art. 49, 1° comma del D. Lgs n° 267/2000, trattandosi di atto di indirizzo;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A 1. Di esprimere le seguenti “Linee guida” per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive,ricreative, di

promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute dall’ Amministrazione Comunale: a) divieto di intitolare la manifestazione ricorrendo a termini ascrivibili a prodotti alcolici (festa della birra,

festa del vino, ecc.); b) divieto di somministrazione e vendita di bevande super alcoliche; c) nel caso in cui la manifestazione duri più di un giorno, una giornata/serata dovrà essere realizzata “senza

alcool”; d) durante la manifestazione dovrà essere sempre presente uno stand “alcool free”; e) il prezzo delle bevande alcoliche somministrate durante gli eventi, dovrà essere tre volte superiore rispetto

a quello delle bevande analcoliche.

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2. Di precisare che tali Linee verranno applicate alle manifestazioni che verranno organizzate a partire dall’ esecutività del presente provvedimento.

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ORIGINALE ————————————— Data COMUNE DI SAN VINCENZO

Deliberazione n° 141 in data 13/06/2007

Deliberazione della Giunta Comunale

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Oggetto: APPROVAZIONE DI INDIRIZZI ATTI A CONTRASTAE IL FENOMENO DELL'ALCOLISMO. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– L’anno DUEMILASETTE , e questo giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta. Eseguito l’appello, risultano: Presenti Assenti 1 Michele Biagi Sindaco X 2 Fabio Camerini Vice Sindaco X 3 Elisa Cecchini Assessore X 4 Paolo Corzani Assessore X 5 Diego Mencarelli Assessore X 6 Kety Pini Assessore X 6

Partecipa il Dr. Giorgio Ghelardini, Vice Segretario Generale del Comune. Il Signor Michele Biagi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

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LA GIUNTA COMUNALE Tenuto conto che l’associazione ACAT Val di Cornia (Associazione Club Alcolisti in Trattamento), con sede a Piombino alla via Cavour n. 56, opera da tempo sul nostro territorio per la prevenzione e la cura della dipendenza dall’alcol e ha chiesto alla nostra Amministrazione di collaborare alla diffusione di idonea informazione e all’adozione di iniziative atte a contrastare il fenomeno; Considerato che questa Amministrazione, condividendo gli scopi che la suddetta Associazione si prefigge, ritiene doveroso attivarsi per contrastare il fenomeno dell’alcolismo, che produce effetti spesso tragici soprattutto presso la popolazione giovanile; Considerato tuttavia che l’uso moderato di alcol, e in modo particolare di vino e birra, non costituisce di per sé un pericolo, soprattutto per un individuo adulto e in buone condizioni di salute, e che pertanto una seria attività di prevenzione non deve sfociare in interventi genericamente censori e proibizionistici; Ritenuto pertanto opportuno approvare i seguenti indirizzi per contrastare in maniera corretta e consapevole sul nostro territorio comunale il fenomeno dell’alcolismo: - I prodotti vino e birra non devono essere demonizzati e stigmatizzati come di per sé nocivi, ma anzi valorizzati per le loro qualità intrinseche. Importante è far emergere la dannosità derivante dagli eccessi dei loro consumi individuali. - A tale proposito l’Amministrazione Comunale condivide tutte quelle iniziative che possano trasmettere in ogni occasione (ad esempio all’interno di feste del vino e della birra, in occasione di manifestazioni gastronomiche e in qualsiasi altra occasione ritenuta opportuna) informazioni, messaggi, indicazioni e quant’altro riguardo ai danni derivanti dall’uso eccessivo di tali prodotti e degli alcolici in genere. La condivisione dell’Amministrazione si concretizza attraverso la concessione di patrocini e di ogni altra facilitazione affinché simili iniziative possano avere luogo. - Su tutto il territorio comunale non sono ammesse manifestazioni che possano in qualche modo tendere a favorire gli eccessi nel consumo di prodotti alcolici. - Ad eccezione del vino e della birra, su tutto il territorio comunale non sono ammesse manifestazioni di alcun genere che abbiano come riferimento prodotti alcolici e superalcolici. - L’Amministrazione Comunale è disponibile a concedere il patrocinio e anche contributi economici sia per progetti all’interno delle scuole di San Vincenzo, sia per l’organizzazione di conferenze, convegni, incontri, che abbiano come finalità l’informazione sui danni prodotti dall’abuso di prodotti alcolici. - L’Amministrazione Comunale favorirà, attraverso patrocini e contributi., iniziative e manifestazioni che abbiano come riferimento prodotti analcolici. Visto l’allegato parere reso in merito al presente atto, per quanto di competenza, dal dirigente dell’Area 3, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00;

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A voti unanimi, resi nelle forme di legge; DELIBERA Di approvare gli indirizzi enunciati in premessa, per contrastare in maniera corretta e consapevole sul nostro territorio comunale il fenomeno dell’alcolismo.

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PARERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 1, DLgs 267/2000 OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: APPROVAZIONE DI INDIRIZZI ATTI A CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ALCOLISMO. A) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA Il sottoscritto Dr. Guido Cruschelli, Dirigente dell’Area 3 – Sevizi alla persona, esprime

PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Il Dirigente dell’Area 3 F.to (Dr. Guido Cruschelli)

San Vincenzo, 12/6/2007

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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to Michele Biagi F.to Dr. Giorgio Ghelardini ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– La presente copia è conforme all’originale IL VICE-SEGRETARIO GENERALE Dr. Giorgio Ghelardini San Vincenzo lì, .................... ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA ⇒ Che la deliberazione G.C. n° 141 del 13/06/2007 � E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …...................... come prescritto dall’articolo 124, D.Lgs n. 267/2000. � E’ stata comunicata, con lettera n. .................... in data ...................., ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall’articolo 125 D.Lgs n. 267/2000. � E’ stata comunicata, con lettera n. ......….............. in data .........…..........., al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000. ⇒ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………: � decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. San Vincenzo lì, .................... IL VICE-SEGRETARIO GENERALE Dr. Giorgio Ghelardini

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Protocolli fra istituzioni ed associazioni (Prefetture, enti locali, istituzioni scolastiche, associazioni di categoria, operatori del

terzo settore) per la promozione di azioni di sensibilizzazione e di formazione dei cittadini, in particolare giovani

Prefettura di Lucca

Protocollo di Intesa “Giovani ed Alcol”

tra

Prefettura di Lucca - Ufficio Territoriale per il Governo e: Provincia di Lucca, Questura di Lucca, Comando provinciale Arma Carabinieri di Lucca, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lucca, Sezione Polizia Stradale di Lucca, Comandi Corpi Polizia Municipale della Provincia di Lucca, Ufficio Scolastico provinciale di Lucca, Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca, Azienda U.S.L. n. 12 di Viareggio, Dipartimento Provinciale Trasporti Terrestri di Lucca, ACI. di Lucca, CONI di Lucca, Federazione Motociclistica Italiana/Comitato regionale di Firenze, CONFERTAI ed UNASCA di Lucca, ACAT, CEIS, CESVOT, Associazione “Il mondo di Claudio Marchini Onlus”, Associazione Europea Familiari e Vittime della Strada.

Premesso che:

• in Italia ogni anno si verificano numerosi incidenti stradali con oltre 5.000 vittime, 20.000 disabili gravi e 300.000 feriti, dati che fanno ritenere di difficile perseguimento l’obiettivo posto dall’Unione Europea di ridurre, entro il 2010, gli incidenti mortali del 50%;

• molti incidenti stradali sono alcolcorrelati. In effetti l’ONAT (Osservatorio Nazionale “Ambiente e Traumi”) stima intorno al 30% le morti da incidenti stradali in cui i conducenti dei veicoli versavano in stato d’ebbrezza;

• il fenomeno coinvolge soprattutto i giovani, posto che più di un decesso su tre riguarda soggetti con età inferiore ai 30 anni;

• nella Regione Toscana, secondo le rilevazioni dell’ISTAT inerenti gli anni dal 1991 al 2003, si sono verificati 227.541 incidenti stradali, che hanno comportato 305.333 feriti e 5.827 morti, per una media annua di circa 17.500 incidenti, 23.487 feriti e 448 e con un incremento di incidenti del 16,1%, rispetto al 32% registrato a livello nazionale;

• anche in Toscana, oltre la metà degli incidenti stradali (54,8%), avvengono tra le ore 22 e le 6 del mattino, nelle notti tra venerdì e sabato (18,5%) e tra sabato e domenica (22,9%) e le persone più coinvolte sono maggiormente i giovani;

• è in corso un’iniziativa del Governo italiano, mediante uno specifico “Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale”, articolato in una serie di interventi volti a contrastare e ridurre, anche con il contributo degli Enti territoriali e locali, il numero degli incidenti sulle strade;

• per lo scopo di cui sopra, in data 16 marzo 2007, il Ministero dell’Interno ed il Ministro delle Politiche Giovanili e le Attività Sportive, d’intesa con le Associazioni rappresentative della produzione, somministrazione e vendita di bevande alcoliche e dei locali di ritrovo in generale, hanno proceduto alla definizione di un Codice Etico di Autoregolamentazione per la sicurezza stradale, la cui sottoscrizione possa essere condivisa ed allargata ad altre Associazioni rappresentative di settore. Ciò nell’intento di contribuire a contrastare prioritariamente le c.d. “stragi del sabato sera” segnate da gravi incidenti tra giovani, cagionati dalla guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito di assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope;

• il citato Codice Etico enuncia l’intento di promuovere la cultura della legalità e la consapevolezza dei valori sociali per modificare comportamenti di guida e stili di mobilità rischiosa, orientando i giovani alla cultura della responsabilità e della legalità in tema di sicurezza stradale, a partire dai comportamenti legati al consumo di bevande alcoliche;

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• tra le iniziative mirate al perseguimento degli obiettivi enunciati nel richiamato Codice Etico, è previsto l’impegno a “promuovere e favorire campagne istituzionali, iniziative di informazione e formazione, prevenzione e diffusione delle buone pratiche in tema di sicurezza stradale; favorire nelle scuole guida, per il conseguimento delle patenti, specifici programmi formativi sui fenomeni legati alla guida sotto l’effetto di bevande alcoliche”.

• il Ministro della Salute, mediante uno specifico programma intitolato “Guadagnare Salute”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2007, nella intersettorialità degli interventi proposti al fine di migliorare la salute dei cittadini, attribuisce particolare rilevanza al fenomeno del consumo ad alto rischio delle sostanze alcoliche, specie tra i giovani, inquadrandolo tra i temi oggetto di specifiche politiche di promozione di corretti stili di vita;

• il Parlamento Europeo, in data 5 settembre 2007, ha adottato una risoluzione -2007/2005 (INI)- su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol;

• il “Forum Provinciale Permanente per la prevenzione delle dipendenze dalle sostanze psicoattive” – istituito presso la Prefettura di Lucca il 19 maggio 2004 con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra Prefettura, Procura della Repubblica presso il Tribunale, Questura, Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Provincia di Lucca, Casa Circondariale, Presidenti delle Conferenze zonali socio-sanitarie, ASL1 e ASL12, Centro Servizi Amministrativi, SERT e Associazioni – pone tra gli obiettivi fondamentali anche la prevenzione della dipendenza dall’alcol in particolare tra i giovani con la proposizione di nuovi stili di vita mediante molteplici iniziative di informazione e formazione sui rischi derivanti dall’uso dell’alcol;

• la Conferenza Permanente di Lucca, nella seduta plenaria del 21 febbraio 2007, ha approvato gli obiettivi contenuti nel documento programmatico annuale, tra i quali la prevenzione delle dipendenze riferita segnatamente al rapporto tra giovani ed alcol nell’intento di contribuire alla riduzione delle cd. “stragi del sabato sera”, nell’ottica di strategie ispiratrici

della prassi ormai consolidata in seno al Forum Provinciale Permanente;

tutto ciò premesso • ritenuto di dover adottare ulteriori

iniziative volte a contribuire alla prevenzione degli incidenti stradali connessi alla conduzione dei veicoli in stato di ebbrezza alcolica;

• valutata l’opportunità di compiere scelte strategiche incisive, mirate alla formazione dei giovani nell’intento di favorire una cultura della legalità con l’approfondimento della conoscenza delle norme del Codice della Strada, del regime sanzionatorio di riferimento e della ratio ispiratrice;

• ritenuto di dover diffondere informazioni relative ai danni alla salute derivanti dall’abuso delle sostanze alcoliche ed ai gravi rischi nei comportamenti di guida, orientando i giovani alla cultura della responsabilità e della legalità in tema di sicurezza stradale;

• visti i positivi risultati maturati in analoghe precedenti esperienze riferite ai Protocolli d’Intesa per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida ex art.116, comma 11 bis del C.D.S. relativi agli Anni Scolastici 2003-2004 e 2004-2005 (sottoscritti rispettivamente il 16 dicembre 2003 e 21 dicembre 2004), coi quali le parti, oltre ad assolvere gli impegni di cui alla citata normativa, hanno individuato l’obiettivo di “promuovere una cultura della sicurezza stradale capace di generare comportamenti responsabili ed adeguati”;

• vista la nota del Ministero dell’Interno –Dipartimento della Pubblica Sicurezza- del 3 agosto 2007, n. 300/A/1/26352/101/3/3/9, ad oggetto: “Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantire l’immediata applicazione”;

• vista la nota del Ministero dell’Interno –Dipartimento della Pubblica Sicurezza- del 3 agosto 2007, n. 300/A/1/26352/101/3/3/9, ad oggetto: “Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Legge 2 ottobre 2007, n.160. Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117”;

si conviene quanto segue:

Art.1 - Le parti si impegnano ad elaborare moduli formativi sui fenomeni legati alla guida sotto l’effetto di bevande alcoliche, ad

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integrazione dei programmi previsti per il conseguimento delle patenti di guida.

Art.2 – Le parti organizzeranno cicli di formazione permanente sulla materia di cui ai predetti moduli destinati ai Titolari Insegnanti ed Istruttori delle Autoscuole della provincia di Lucca, nonché ai Formatori e Docenti referenti, impegnati nelle Scuole Medie di primo e secondo grado, nell’attività di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, nei confronti dei minori che abbiano compiuto gli anni 14, ex art. 116, comma 11bis del C.d.S.

Art. 3 – I predetti cicli formativi avranno cadenza temporale annuale.

Art. 4 – Ai fini di una maggiore efficacia dell’attività di formazione di cui trattasi, saranno organizzati incontri decentrati sul territorio suddivisi come segue:

• Lucca e piana di Lucca; • Versilia; • Garfagnana – Media Valle del Serchio.

Art. 5 – Il modulo di formazione sarà ispirato ad un’impostazione strategica, mirata a favorire tra i giovani la cultura alla legalità e responsabilità,ampliando l’orizzonte delle materie trattate con l’approfondimento della conoscenza delle regole fondamentali per la sicurezza stradale.

Art. 6 – Il modulo formativo di cui all’art. 5 sarà strutturato, come da Allegato A), in tre parti:

• riferimenti giuridico-amministrativi;

• aspetti sanitari e psicologici;

• aspetti sociali ed affettivi.

Art. 7 – Le Autoscuole che frequenteranno assiduamente i corsi inerenti il modulo di cui all’art. 6 e ne cureranno la diligente e scrupolosa attuazione nell’ambito dell’attività di formazione per il conseguimento della patente di guida, riceveranno un certificato di garanzia ed un logo rilasciati dal Forum Provinciale Permanente per la prevenzione delle dipendenze dalle sostanze psicoattive, quale marchio di qualità.

Art. 8 – Le risorse umane e materiali necessarie alla realizzazione dei predetti cicli formativi saranno fornite dai soggetti sottoscrittori del presente protocollo o, comunque, acquisite all’interno del per il conseguimento della patente di guida, riceveranno un certificato di garanzia ed un logo rilasciati dal Forum Provinciale

Permanente per la prevenzione delle dipendenze dalle sostanze psicoattive.

Art. 9 – Le risorse economiche necessarie saranno stanziate sulla base delle disponibilità di ciascun bilancio.

Art. 10 – Le parti ritengono unanimemente che, ai fini di una maggiore efficacia dell’iniziativa sotto il profilo educativo, sia necessaria un’impostazione strategica che preveda il diretto coinvolgimento delle famiglie dei giovani.

Art. 11 – Per l’impostazione della strategia di cui all’art. 10, all’inizio di ciascun anno scolastico, l’Ufficio Scolastico Provinciale provvederà all’acquisizione dei dati inerenti l’adesione degli studenti all’attività di formazione per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore negli Istituti scolastici di cui all’art. 2. La Prefettura, provvederà al coordinamento delle attivazioni necessarie per l’organizzazione di seminari rivolti alle famiglie di studenti, da tenersi secondo criteri logistici e cronologici concordati con le Scuole coinvolte.

Art. 12 – Analoga iniziativa, con le stesse modalità di cui all’art. 11, sarà attuata a favore delle famiglie dei minori che, autonomamente, riterranno di conseguire il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore presso le Autoscuole.

Art.13 – Presso la Prefettura, in seno al Forum Provinciale Permanente per la prevenzione delle dipendenze dalle sostanze psicoattive, sarà istituito un tavolo permanente per l’aggiornamento e la verifica dei risultati del modulo formativo del Protocollo “Giovani ed Alcol”.

Art. 14 – Il presente Protocollo è aperto all’adesione di altri soggetti qualora ritenuto utile per il perseguimento degli obiettivi cui è ispirato.

Lucca, 22 gennaio 2008