MEDICINALI INDUSTRIALI AD USO UMANO: dispensazione in …

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MEDICINALI INDUSTRIALI AD USO UMANO: dispensazione in farmacia Corso di preparazione all’ Esame di Stato Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna Bologna, 11 Novembre 2013 D ott.s s a Lolis cio N icoletta D ott.s s a M urri Ales s ia D ott.s s a B ors ari G ius eppina 1

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MEDICINALI INDUSTRIALI AD USO UMANO:

dispensazione in farmaciaCorso di preparazione all’ Esame di Stato

Ordine dei Farmacisti della Provincia di BolognaBologna, 11 Novembre 2013

Dott.ssa Loliscio NicolettaDott.ssa Murri AlessiaDott.ssa Borsari Giuseppina

1

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Istituito con D.Lgs n. 219 del 24/04/06

In vigore dal 06/07/06

Ha lo scopo di riorganizzazione in un testo unico la normativa italiana in vigore in

materia di medicinali per uso umano

Diviso in 13 titoli e 160 articoli

CODICE COMUNITARIO AD USO UMANO

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N.B. In questa presentazione le slides di colore giallo si riferiscono agli stupefacenti!

Quando si parlerà di mese si intenderà 1 mese = 30 gg

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Ogni sostanza

o associazione di sostanze

presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane (o animali);

che può essere utilizzata sull’uomo (o sull’ animale) o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica;

Titolo I “definizione di medicinale”

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Cosa si intende per SOSTANZA?

Ogni materia, indipendentemente dall’ origine; tale origine può essere:

UMANA, come il sangue umano e suoi derivati;

ANIMALE, come microrganismi , animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione;

VEGETALE, come piante, parte di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione;

CHIMICA, come elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi.

Titolo I “definizione di medicinale”

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CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DI UN MEDICINALE

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1) A.T.C (slide 6)

2) AMMINISTRATIVA (slide 9)

3) AI FINI DELLA FORNITURA (slide 15)

4) AI FINI DELLA RIMBORSABILITA’ (slide 46)

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Sistema "Anatomico Terapeutico Chimico" (ATC)corrispondente alla banca dati disponibile presso il

Ministero della Salute.

Ove necessario si è proceduto a sottoclassificazioni per fare in modo che all'interno di una "categoria omogenea" i farmaci fossero comparabili per struttura chimica, attività biologica, meccanismo d'azione, efficacia clinica, sicurezza del trattamento e/o costo del ciclo terapeutico.

e.s. TACHIPIRINA compresse - N02BE01

ATC = N (gruppo anatomico principale: sistema nervoso centrale) 02 (gruppo terapeutico principale: analgesici) B (sottogruppo terapeutico: antipiretici) E (sottogruppo chimico/terapeutico: anilidi) 01 (sottogruppo chimico: paracetamolo)

CLASSIFICAZIONE A.T.C dei MEDICINALI (1)

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livello:

I GRUPPO ANATOMICO PRINCIPALE – Contraddistinto da una lettera dell'alfabeto

• A Apparato gastrointestinale e metabolismo • B Sangue ed organi emopoietici • C Sistema cardiovascolare • D Dermatologici • G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali • H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali • J Antimicrobici generali per uso sistemico • L Farmaci antineoplastici ed immunosoppressori • M Sistema muscolo-scheletrico • N Sistema nervoso centrale • P Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti • R Sistema respiratorio • S Organi di senso • V Vari

Nel sistema ATC i farmaci sono suddivisi in diversi gruppi in rapporto all'organo bersaglio, al meccanismo di azione ed alle caratteristiche chimiche e terapeutiche.

CLASSIFICAZIONE A.T.C dei MEDICINALI (2)

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livelli:

II GRUPPO TERAPEUTICO PRINCIPALE - Contraddistinto da un numero di 2 cifre

III SOTTOGRUPPO TERAPEUTICO - Contraddistinto da una lettera dell'alfabeto

IV SOTTOGRUPPO CHIMICO/TERAPEUTICO - Contraddistinto da una lettera dell'alfabeto

V SOTTOGRUPPO CHIMICO - Contraddistinto da un numero di due cifre specifico per ogni singola sostanza chimica

CLASSIFICAZIONE A.T.C dei MEDICINALI (3)

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CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA dei MEDICINALI

Medicinali prodotti :a) dall’ industria con AIC (identifica in modo univoco ogni confezione farmaceutica in commercio in Italia)

b) dalla farmacia galenici magistrali

galenici officinali (anche di Farmacopee di altri Paesi Europei)

In entrambi i casi è necessaria

una fonte di legittimazione che garantisca

la qualità, l’efficacia e la sicurezza del prodotto. 9

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SONO prodotti:

a) preconfezionati

b) provvisti di foglietto illustrativo

c) provvisti di un confezionamento che, essendo caratteristico, non è modificabile da parte del farmacista

d) devono essere prodotti in officine munite di apposita autorizzazione alla produzione.

MEDICINALI MEDICINALI DI ORIGINE INDUSTRIALE DI ORIGINE INDUSTRIALE (1)(1)

SI RICONOSCONO dalla scatola perché:

a.il codice a barre inizia con 0 (zero)

a.c’è la sigla AIC

a.c’è scritto: ”…venduto dietro presentazione di ricetta..” ”…..non soggetto a prescrizione…” 10

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Sono medicinali per uso umano prodotti industrialmente:

a) Le cosiddette “specialità medicinali” per uso umano e cioè i medicinali prodotti dall’industria e immessi in commercio con un nome di fantasia;

a) I “medicinali equivalenti” (denominazione attribuita dal DL 87/05);

a) I “farmaci a denominazione comune” preparati dall’industria sulla base delle indicazioni della F.U.;

a) I vaccini, tossine e sieri;b) Gli allergeni;c) I medicinali immunologici;d) I medicinali derivati dal sangue o dal plasma umano (principalmente

albumina, fattori della coagulazione, immunoglobuline di origine umana) regolamentati dal DLgs. 191/05 e dal DM 21/12/07;

e) I radio farmaci;f) I gas medicinali

MEDICINALI MEDICINALI DI ORIGINE INDUSTRIALE DI ORIGINE INDUSTRIALE (2)(2)

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Tutti i prodotti industriali con AIC devono avere una denominazione che può essere un nome:

1) completamente di fantasia (es. Aspirina) – SPECIALITA’ MEDICINALE

oppure

2) una denominazione comune internazionale (DCI) o scientifica accompagnata da un marchio (es. Acido Acetilsalicilico + Bayer) - GENERICO

oppure

3) una denominazione comune o scientifica accompagnata dal nome del titolare dell’AIC, che configura ancora una denominazione speciale (es. Acido Acetilsalicilico + Dompè) - GENERICO

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MEDICINALI MEDICINALI DI ORIGINE INDUSTRIALE DI ORIGINE INDUSTRIALE (3)(3)

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I. a tutti i farmaci preparati industrialmente

I. se nella preparazione sono impiegate tecniche industriali

Il codice non si applica:

a preparati magistrali e officinali

Titolo II “campo di applicazione”

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Titolo IV “produzione e importazione”

Titolo V “etichettatura e foglio illustrativo”

Titolo III “immissione in commercio”

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Titolo VI “classificazione dei farmaci ai fini

della fornitura” (1)

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.539

“Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali

per uso umano”

Classifica i medicinali ai fini della loro fornitura, precisando altresì che tale classificazione non riguarda il regime di rimborsabilità dei medicinali ai fini dell’assunzione della

spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

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i. MEDICINALE SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA (RR)

i. MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA (RNR)

i. MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA SPECIALE (RMS)

i. MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA LIMITATIVA (RRL o RNRL)

i. MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA (SOP/OTC)

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All’atto dell’ AIC i medicinali sono classificati in 5 categorie:

Titolo VI “classificazione dei farmaci ai fini

della fornitura” (2)

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Es. p.a. IBUPROFENE

a. MOMENT- 200mg (6, 12, 24 cpr) OTCb. MOMENTACT - 400 mg (6, 12 cpr) OTCc. BRUFEN - 400 mg 30 cpr RRd. BRUFEN - 600 mg 30 cpr RR 17

E’ il grado di pericolosità del farmacoe/o il dosaggio

e/o in n° di unità posologicheA DETERMINARE

IL TIPO DI RICETTA CON CUI IL FARMACO DEVE ESSERE DISPENSATO

Titolo VI “classificazione dei farmaci ai fini

della fornitura” (3)

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L’appartenenza o il trasferimento da una categoria all’ altra è stabilita, per i prodotti di origine industriale,

dal Ministero della Salute sulla base di:

criteri di sicurezza nell’impiego, in relazione alle caratteristiche del principio attivo,

dosaggio, via di somministrazione,

confezionamento ed indicazioni terapeutiche

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Titolo VI “classificazione dei farmaci ai fini

della fornitura” (4)

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Che cos’ è una ricetta medica?La ricetta medica (o prescrizione medica) è un documento che ha valore di tipo:

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Titolo VI “classificazione dei farmaci ai fini

della fornitura” (5)

amministrativo: certifica la necessità di un farmaco e ne autorizza la consegna;

documentale: è testimonianza della responsabilità civile e penale del medico e del farmacista;

certificativo: attesta il diritto ad usufruire di una prestazione in regime assistenziale;

economico: rappresenta documento di spesa per il SSN nei casi previsti.

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Titolo VI “classificazione dei farmaci ai fini

della fornitura” (6)

Una prescrizione è valida ed accettabile dal farmacista solo se formalmente corretta in tutti i suoi elementi obbligatori

Conservazione della ricetta e privacy

Il farmacista trattiene le Ricette Non Ripetibili (accesso ai dati personali eslusivamente ai fini dello svolgimento del

servizio farmaceutico) e rende all’acquirente le ricette Ripetibili

Se l’utente che presenta una prescrizione medica da trattenere da parte del farmacista, ne richiede una copia per propria documentazione, è bene che il farmacista vi apponga una dicitura del tipo “Copia rilasciata su richiesta dell’interessato, originale trattenuto ai sensi di legge”

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Titolo VI “classificazione dei farmaci ai fini

della fornitura” (7)

Chi può prescrivere medicinali ad uso umano?

1. Medici Chirurghi (prescrizione all’uomo per qualsiasi indicazione ma NON qualsiasi medicinale - vedi RL);

1. Medici Odontoiatri (prescrizione di medicinale purché destinato al trattamento di malattie ed anomalie congenite od acquisite dei denti, delle mascelle, della bocca e dei relativi tessuti);

1. Medici Veterinari (prescrizione su animali quando non esistono medicinali veterinari);

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Titolo VI “classificazione dei farmaci ai fini

della fornitura” (8)

Non sono da considerare prescrizioni i “consigli terapeutici” proposti, in fase di dimissione o dallo specialista, al medico di famiglia che li valuterà considerando la situazione complessiva del paziente

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Ricetta Ripetibile (RR) (1)

MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA

di prodotti farmaceutici che, direttamente o indirettamente, possono presentare un pericolo se

sono usati senza controllo medico

La ripetibilità della prescrizione è indicata sulla confezione (imballaggio esterno o, in mancanza, sul confezionamento

primario) dalla frase “da vendersi dietro presentazione di ricetta

medica”.

CLASSE di RIMBORSABILITA’: A o C o H

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TIPOLOGIA DI MEDIC INALE Validità N° max di dispensazioni

• Medicinali sostanza tab. 4 FU XII ed. e agg.

• Tutti gli INIETTABILI

ad eccezione di quelli sotto elencati che non richiedono ricetta:

• Naloxone (Narcan) antioverdose,• Siero antiofidico (non + farmaco obbligatorio, solo

ospedali e farmacie con centro anti-veleni),• Fisiologiche

6 MESI10 CONFEZIONI

(art. 88 DL n. 219 del 24/04/2006)

C) Sost. Tab IIE degli STUPEFACENTIsulla confezione AGGIUNTA della dicitura:

“SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DPR 309/90 E DELLA L. 49/06”

30 GG.(art.43

L.21.02.06)

3 CONFEZIONI(DM 7/8/2006)

Non consegnare a minorenni o infermi di mente

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RR, ricetta bianca su carta intestata(deve contenere nome, cognome e indirizzo del medico e/o n° cod. regionale)

A fine validità la ricetta non va ritirata(cfr. con una RR concernente preparazioni GALENICHE la cui copia della ricetta va conservata per 6 mesi)(cfr. con una RR concernente VETERINARI che va ritirata a fine validità - 3mesi 5 confezioni- e distrutta)

Ricetta Ripetibile (RR) (2)

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se il medico non indica la quantità dei farmaci prescritti od indica l’unità (anche più di una confezione per volta) .

Il medico può modificare, ma non contemporaneamente, sia il periodo di validità della ricetta che il numero di volte per il quale la spedizione può essere ripetuta.

ES. Prescrizione di 12 scatole, fermo restando la validità della ricetta di 6 mesi;ES. il medico scrive: “vale 8 mesi”, fermo restando la consegna di non più di 10 conf.

Se il medico indica un numero di pezzi superiore all’unità la ricetta consente il ritiro del numero di pezzi prescritto (in modo simultaneo o frazionato) nel periodo di validità di 6 mesi. Il numero di conf. superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta. 25

RR per 10 conf. totali in 6 mesi

A e B) Medicinali della Tab. 4 della F.U. XII ed.

Ricetta Ripetibile (RR) (3)

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TimbroDataPrezzo

Competenze del medico

Competenze del farmacista

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Timbro(intestazione)

Data

Farmaco

Firma del medico

A e B) Medicinali della Tab. 4 della F.U. XII ed.

Ricetta Ripetibile (RR) (4)

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Medicinali ad uso topico contenente KETOPROFENE

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Non è più ammessa la vendita di medicinali per uso topico contenente

KETOPROFENE (es. Lasonil gel, Fastum gel....)

senza ricetta medica.

PERTANTO:

la vendita avverrà SOLO IN FARMACIA (non nelle parafarmacie) dietro presentazione RR;

smaltimento scorte fino al 17 maggio 2011.

G.U. 12 del 17.01.2011 pubblica la determina AIFA 23.12.2010

Ricetta Ripetibile (RR) (5)

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C) TAB. IIE della tab. 7 (stupefacenti!)della F.U. XII ed.

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I medicinali compresi nella tabella II, sezione E, sono :

prescritti per il trattamento sintomatico delle affezione dolorose acute e croniche (dolore odontostomatologico, osteo-articolare, postoperatorio, ginecologico…);

medicinali per uso non parenterale contenenti codeina e derivati.

ATTENZIONE!!: non consegnare i medicinali della tab. IIE a minorenne o infermi di mente

Ricetta Ripetibile (RR) (6)

n.b. QUESTA TABELLA VERRA’ MEGLIO APPROFONDITA NELLA LEZIONE DEDICATA ALLA “DISPENSAZIONE DEGLI STUPEFACENTI IN FARMACIA”

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C) TAB. IIE della tab. 7 della F.U. XII ed.

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CONTENGONO:

• sostanze stupefacenti presenti in sezione A e B, ma per la loro composizione qualitativa e quantitativa il rischio di abuso e tossicodipendenza è minore ai farmaci in sezione D.

BNZ orali TAVOR cp, MINIAS cp e gtt

Codeinici a basso dosaggio

PARACODINA gtt e sciroppo

Barbiturici o sedativo ipnotici in associazione

OPTALIDON cp e supposte

Ricetta Ripetibile (RR) (7)

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Sulla base della prescrizione del medico è ammessa la deroga NON sui 30gg (fissati dall’art. 45 DPR 309/90) ma sulla QUANTITA’ (in base all’art. 88 del D.Lgs. 219/06).

Es: TAVOR cpr, 5 confezioni, ma dispensate in 30 gg.

30

RR per 3 conf. in 30 gg.

C) TAB. IIE della tab. 7 della F.U. XII ed.

Ricetta Ripetibile (RR) (8)

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TimbroDataPrezzo

Timbro e Firma del medico

Data di prescrizione

ATTENZIONE! Anche se la prescrizione del farmaco è su ricetta SSN il farmaco è a pagamento !!!!!! 31

C) TAB. IIE della tab. 7 della F.U. XII ed.

Ricetta Ripetibile (RR) (9)

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RICAPITOLANDO……

Il farmacista deve:

Controllare che la ricetta abbia:

i.dataii.timbro iii.firma del medico o sigla autografa(solo se il medico è ben

identificabile dal timbro)iv.farmaco prescritto, n° unità per confezione (se esiste più

di una)

Apporre sulla ricetta :

i. timbro ii.dataiii.prezzo prodotto

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Ricetta Ripetibile (RR) (10)

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Ricetta Non Ripetibile (RNR)(1)

MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA

DA RINNOVARE DI VOLTA IN VOLTAdi prodotti farmaceutici che possono determinare, con l’uso

continuato, stati tossici e comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.

La non ripetibilità della prescrizione è indicata sulla confezione (imballaggio esterno o, in mancanza, sul confezionamento primario) dalla frase

“da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”.

Il medico non ha alcun potere discrezionale sulla validità delle ricette, per cui qualunque annotazione in deroga all’ampliamento del limite dei 30 gg o alla apposizione della scritta “ripetibile” non ha alcun valore

CLASSE DI RIMBORSABILITA’: A o C o H

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TIPOLOGIA DI MEDIC INALE

VALIDITA’ N° max di confezioni

Conservazione ricetta

Medicinali sostanze tab. 5 F.U. XII ed.

30 ggescluso quella di rilascio

(L. n.12/01)

(vale anche per le ricette

magistrali)

Non previstoRitiro del numero di pezzi

prescritto (in modo simultaneo o

frazionato)

6 MESI

Medicinali sostanze tab. IIB-IIC della tab. 7 della F.U. XII ed.

2 ANNIdalla chiusura

registro stupefacenti

Non consegnare a minorenni o infermi

di mente

sulla confezione AGGIUNTA

Della dicitura: “SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DPR 309/90 E DELLA L.

49/06”

Medicinali sostanze tab. IID della tab. 7 della F.U. XII ed.

6 MESI

Medicinali sostanze tab. IID della tab. 7 della F.U. XII ed. transitati dalla tab. IIA

Per 30 gg. di terapia

(Per la TERAPIA DEL DOLORE: secondo posologia indicata o in assenza di questa

secondo dosaggio max. presente nel foglietto)

2 ANNIdalla data di

spedizione della ricetta

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RNR, ricetta bianca su carta intestata

Ordinanza del Viceministro Fazio in MATERIA di farmaci

stupefacenti nella TERAPIA DEL DOLORE (16.06.09)

Ricetta Non Ripetibile (RNR)(2)

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Timbro

Data

Cognome e Nomedel paziente

Farmaco

Firma

TimbroDataPrezzo

Competenze del medico

Competenze del farmacista

Medicinale della Tab. 5 della F.U. XII ed.

Ricetta Non Ripetibile (RNR)(3)

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Medicinali delle Tab. IIB e IIC

(soggetti a carico e scarico dal registro stupefacenti e conservati in armadio chiusi a chiave),

IID della tab. 7 della F.U. XII ed.

I medicinali, contenenti farmaci compresi

nelle tabella II, sezione B, C, D

in associazione farmaceutica con altri farmaci che,

per la loro composizione quantitativa e

per le modalità di somministrazione,

non presentano rischi di abuso

Ricetta Non Ripetibile (RNR)(4)

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SI RIFERISCE SOLO A SOSTANZE PER PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI E RICOMPRENDE:

i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;

le BZP, i derivati pirazolopirimidinici e i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza.

Unica specialità medicinale appartenente a questa tabella è l'Alcover® scir (sodio oxibato, a pagamento), contro l’alcolismo

37

TAB. IIB della tab. 7 della F.U. XII ed.

Ricetta Non Ripetibile (RNR)(5)

n.b. QUESTA TABELLA VERRA’ APPROFONDITA NELLA LEZIONE DEDICATA ALLA “DISPENSAZIONE DEGLI STUPEFACENTI IN FARMACIA”

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INCLUDE MEDICINALI:

contenenti le sostanze elencate nella sezione B in associazione con altri principi attivi.

Sono solo 4 le sostanze prima elencate nella ex tab. IV:

Fenobarbital (Gardenale® in cpr, Luminale® in fiale)Pentazocina (Talwin fl)BarbexacloneDestropropossifene

38

TAB. IIC della tab. 7 della F.U. XII ed.

Ricetta Non Ripetibile (RNR)(6)

n.b. QUESTA TABELLA VERRA’ APPROFONDITA NELLA LEZIONE DEDICATA ALLA “DISPENSAZIONE DEGLI STUPEFACENTI IN FARMACIA”

Page 39: MEDICINALI INDUSTRIALI AD USO UMANO: dispensazione in …

INCLUDE MEDICINALI:

ad uso parenterale contenenti BZD: Delorazepam (En fl), Lorazepam, Diazepam (Valium fl), Midazolam

non iniettabili contenenti alcaloidi dell’oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 % in peso su base anidra

contenenti sostanze presenti nella sezione A e B, ma che per qualità e quantità danno effetti di abuso e tossicodipendenza inferiore ai farmaci in sezione C;

Medicinali ALLEGATO IIIbis orali o transdermici transitati dalla tab. IIA con l’ordinanza del 06/09 e la L.38/10

Ricette SSN fuori regione (es. Ssn Calabria CO-EFFERALGAN CPR ) e Ricette veterinarie (di medicinali IIIbis)

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TAB. IID della tab. 7 della F.U. XII ed.

Ricetta Non Ripetibile (RNR)(7)

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TAB. IID della tab. 7 della F.U. XII ed.

Ricetta Non Ripetibile (RNR)(8)

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ATTENZIONE!!!!!Anche se il medico ha scritto “Ripetibile”, la ricetta va ritirata quando viene dispensato il TACHIDOL perché questo medicinale prevede la RNR, cioè in NESSUN CASO il medico può rendere ripetibile una ricetta da rinnovare di volta in volta!

41

TAB. IID della tab. 7 della F.U. XII ed.

Ricetta Non Ripetibile (RNR)(9)

Es: TACHIDOL bst; farmaco classe C; a pagamento

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Il farmacista deve:

Controllare che la ricetta abbia:

i. Nome e cognome del paziente e/o C.F. (per motivi di privacy: iniziali solo per i Retrovirus o tagliando removibile sul nome e cognome che il farmacista scopre per poi ricomprire per attestarne l’attendibilità)

ii. data di compilazioneiii. timbro iv. firma del medicov. nome farmaco, N° unità per confezione

(se esiste più di una)

Apporre sulla ricetta :

i. timbro ii. dataiii.prezzo prodotto

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la ricetta va ritirata e conservata per il periodo richiesto, quindi distruggerla con modalità atte a non far accedere terzi ai dati personali in essa contenuti (art. 89 c.3 D.Lgs 219/2006)

Ricetta Non Ripetibile (RNR)(10)

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Medicinali transitati nella tab. IID della tab. 7 della F.U. XII ed.

• ANNOTARE nome, cognome ed estremi di QUALSIASI documento di riconoscimento dell’acquirente (senza accertarne più l’identità);

• CONSERVARE in farmacia la ricetta per 2 anni (2/5 ANNI SE PER ANIMALE perché uso in deroga) dalla data di spedizione (legge n.38 del 15.03.2010);

• COMUNICARE SOLO all’Ordine Provinciale dei farmacisti, entro il mese successivo, il numero e il tipo di confezioni dispensate (anche se sulla ricetta è prescritto un farmaco per animale da compagnia o da reddito non produttore di alimenti);

Accorgimenti aggiuntivi……….

Ricetta Non Ripetibile (RNR)(11)

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DispensazioneFrazionata

Quando la farmacia non dispone del numero totale di pezzi prescritti in ricetta, è possibile dispensare in tempi diversi purchè:

1. completi la dispensazione entro i 30 gg

1. la ricetta venga ritirata dal farmacista alla prima dispensazione

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Ricetta Non Ripetibile (RNR)(12)

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Medicinali soggetti a Prescrizione Medica Limitativa (1)

Prescrizione di medicinali LIMITATA a taluni ambienti o a taluni medici

Modalità di fornitura: RNRL o RRL

FARMACI VENDIBILI AL PUBBLICO(art.91 e 93 DLgs 219/06)

Su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti (come indicato sulla confezione)

Es. Clozapina (Leponex)- RNRL- Prescrizione da parte di psichiatri e neuropsichiatri operanti in centri ospedalieri e dipartimenti di salute mentale; INOLTRE………. sulla ricetta deve essere apposta la seguente indicazione: "il medico provvede regolarmente alla conta della formula leucocitaria - conta leucocitaria compatibile con la norma" o similari

Classe di rimborsabilità: A, C o HIn regime di SSN è consentito al medico di base (non specialista) di “trascrivere” su ricetta SSN una ricetta limitativa SOLO SE il medicinale è sottoposto a Piano Terapeutico (PT) di centri o medici specializzati (L. 448/98 art. 70) DOPO la prima prescrizione da parte dello specialista.

es. Isotretinoina (Roaccutan, Aisoskin) – RNR-SSN (determinazione AIFA 16.11.09, in vigore dal 23.03.09)- verificare che sulla ricetta vi sia la "data di certificazione (assenza di gravidanza e copertura contraccettiva, SEMPRE APPOSTA anche se coincide con la data di prescrizione)" (oltre alla data di prescrizione) ed il dosaggio giornaliero; validità della ricetta: 7 giorni dalla "data di certificazione", max n° confezioni dispensabili per 30 giorni di terapia. Ricordare al paziente di riconsegnare eventuali dosi di farmaco non utilizzate).Questi provvedimenti sono resi necessari perché l’ISOTRETINOINA è soggetto al programma di prevenzione del rischio teratogeno.

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Prescrizione di medicinali LIMITATA a taluni ambienti o a taluni mediciFARMACI NONVENDIBILI AL PUBBLICO

Anche questi a seconda del farmaco possono essere RR o RNR

Utilizzati esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile(OSP, ex OSP1)(OSPL-secondo disposizioni delle Regioni e Province autonome)

Modalità di fornitura: RNRL o RRLClasse di rimborsabilità: C o H(solo per OS P)

La farmacia può procurarsi il medicinale ma non lo può vendere al pubblico ma solo ad ospedali, veterinari e case di cura: . - sulla confezione è scritto:“confezione ospedaliera, vietata vendita al pubblico”Es. Rocefin fl 2 gEs. Midazolam fl

Utilizzati da uno specialista(USPL)(durante la visita ambulatoriale)

Modalità di fornitura: RNRL o RRLClasse di rimborsabilità: C o H

Durante la visita ambulatoriale: es. farmaci come anestetici locali venduti solo a dentisti; Durante la visita domiciliare secondo le disposizioni delle Regioni e delle Provincie autonome, a condizione che la loro somministrazione non necessiti di particolari attrezzature ambulatoriali.

Medicinali soggetti a Prescrizione Medica Limitativa (2)