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Mauro Giannarelli Responsabile Dipartimento Fisco, Siae, Leggi, Statistiche Unione Nazionale Pro Loco d’Italia Legge 383/20000 Legge 383/20000

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Mauro GiannarelliResponsabile Dipartimento

Fisco, Siae, Leggi, Statistiche

Unione Nazionale Pro Loco d’Italia

Legge 383/20000Legge 383/20000

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Legge 383/2000

Legge 7 dicembre 2000, n. 383"Disciplina delle associazioni di promozione sociale“pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000

il regolamento di attuazione è stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 14 Dicembre 2001, n. 471,

pubblicato nella G.U. n. 21 del 25 Gennaio 2002

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Legge 383/2000

L’ UNPLI e l’USAcli sono iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale

Per effetto di tale iscrizione, ai sensi dell’art. 5 del DM 471/2001 le pro loco associate all’Unpli e le associazioni sportive aderenti all’US

Acli POSSONO a loro volta – a domanda - essere iscritte attraverso l’Unpli/l’USAcli nel Registro Nazionale delle Associazioni di

Promozione sociale, mediante certificazione del rispettivo Presidente Nazionale che attesta che l’associazione è associata all’Unpli/USAcli e che lo Statuto è conforme a quanto previsto

dalla legge 383/2000.

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Legge 383/2000 – Principali vantaggi

risorse economiche – art. 4

b) eredità, donazioni e legati;c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

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Legge 383/2000 – Principali vantaggi

art. 18

- l’attività dell’associazione deve essere svolta prevalentemente a livello di “volontariato gratuito dei soci”. - in caso di particolare necessità, è però possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

* Possibilità di assunzione dei soci o di far fare ai soci prestazioni professionali

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Legge 383/2000 – Principali vantaggi

art. 19

* Possibilità di usufruire di orari flessibili compatibilmente

con l’organizzazione aziendale art. 20

* equiparazione ai fini fiscali delle prestazioni rese ai familiari a quelle rese ai soci;

art. 21

* Disciplina particolare per attività di intrattenimento per i soci;

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Legge 383/2000 – Principali vantaggi

Art. 22- EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI:

• a) Registri Regionali art. 22 L.383/2000

fino a euro 2.065,83 annui (4 milioni di lire) per i contributi erogati dalle persone fisiche, detraibili dall’Irpef nella misura del 19% (quindi, massimo euro 392,50 );

• fino a euro 1.539,47 annui (3 milioni di Lire) o al 2% del reddito di impresa dichiarato, per i contributi erogati da imprese, deducibili dal reddito;

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Legge 383/2000 – Principali vantaggi

EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI:

• a) iscritte nel Registro Nazionale: D.L. 14/03/2005 n. 35 convertito dalla Legge 14/05/2005 n. 80 – art. 14:

fino a euro 70.000,00 annui o fino al 10% del reddito dichiarato, sono detraibili dal reddito imponibile sia per privati che per imprese (vale il limite inferiore tra i due indicati).

• Obbligo di conservare la documentazione e ricevere il contributo solo in modo che sia rintracciabile (escluso contante) – FARE RICEVUTA FISCALE

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Legge 383/2000 – Principali vantaggi

art. 23 – tributi locali

* facoltà riconosciuta ai Comuni di applicare riduzioni sui tributi comunali (asporto rifiuti, I.C.I., pubblicità, addizionali, ecc.);

art. 24

* Possibile accesso al Credito agevolato e privilegio nei confronti dei beni immobili dei debitori ;

art. 25

* accesso gratuito alla trasmissione di messaggi di utilità sociale

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Legge 383/2000 – Principali vantaggi

art. 26

* Diritto di accesso ai documenti amministrativi;art. 27

* Possibilità di promuovere azioni giurisdizionali e possibilità di intervenire in giudizi civili, penali, amministrativi nell’interesse dell’associazione e per le finalità statutarie;

art. 28

* accesso favorito ai finanziamenti del Fondo sociale europeo

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Legge 383/2000 – Principali vantaggi

art. 30

possibilità di stipulare convenzioni con Stato, Regioni, province, Comuni, Enti Locali;

art. 31

• possibilità di utilizzare temporaneamente strutture pubbliche a titolo gratuito;

• possibilità di licenze temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga;

• possibilità di esercitare attività turistiche per i propri associati;

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Legge 383/2000 – Principali vantaggi

art. 32

• possibilità di comodato gratuito di beni mobili ed immobili dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

• possibilità di finanziamenti agevolati per la costruzione, recupero, restauro, adattamento, adeguamento e straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali.

• Derogabilità della destinazione urbanistica.

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Legge 383/2000 – Gli adeguamenti Statutari

CLAUSOLE OBBLIGATORIE NELLO STATUTO

• Art. 3.

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.

Non è indicato l’obbligo di registrazione, ma solo solo la “forma scritta” dello Statuto. Personalmente ritengo che sarebbe stato meglio prevedere la registrazione.

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Legge 383/2000 – Gli adeguamenti Statutari

Nello statuto devono essere espressamente previsti, oltre alla sede sociale:

a) la denominazione;

b) l’oggetto sociale;

c) l’attribuzione della rappresentanza legale della associazione

questi primi tre punti sono normalmente presenti in tutti gli Statuti.

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Legge 383/2000 – Gli adeguamenti Statutari

d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

I due punti precedenti è necessario che siano inseriti nello Statuto in “forma esplicita” Anche se è pacifico che non c’è fine di lucro, e che non si dividono eventuali proventi, occorre che sia messo chiaramente nello Statuto, e con la stessa dizione prevista dalla 383

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Legge 383/2000 – Gli adeguamenti Statutari

e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

Anche questo punto deve essere presente nello Statuto in “forma esplicita”, con la stessa formula prevista dalla 383

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Legge 383/2000 – Gli adeguamenti Statutari

f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative.

Tuttavia occorre riflettere sul fatto che tutte le cariche debbono essere elettive. Per quanto riguarda le pro loco, la presenza di uno o più rappresentanti del Comune (derivante in molte Regioni dalla vecchia legge Nazionale) rappresenta un limite, se hanno diritto di voto “pieno”.

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Legge 383/2000 – Gli adeguamenti Statutari

Per quanto riguarda l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, questo comporta che si possono prevedere diverse categorie di soci (es. soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari) ma tutti devono avere gli stessi diritti (elettorato attivo e passivo, ad esempio, se maggiorenni) e doveri (osservare lo Statuto ecc.).

E’ invece possibile, a parer mio, prevedere quote sociali diverse o l’esenzione dal pagamento della quota sociale

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Legge 383/2000 – Gli adeguamenti Statutari

g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

(ad esempio il diritto a frequentare la sede sociale, a partecipare alle assemblee, ad essere soggetti attivi e passivi

in relazione alle elezioni sociali; il dovere di pagare annualmente la quota stabilita e osservare lo Statuto ecc)

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Legge 383/2000 – Gli adeguamenti Statutari

h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,

nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

Tranne rare eccezioni, normalmente tutti gli Statuti delle pro loco prevedono la redazione e approvazione di Bilanci preventivi e consuntivi, per cui generalmente questa parte è già prevista.

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Legge 383/2000 – Gli adeguamenti Statutari

i) le modalità di scioglimento dell’associazione;

La maggior parte degli Statuti delle pro loco già disciplinano lo scioglimento della associazione, che deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci. Nel caso non fosse previsto, occorre inserire nello Statuto un articolo specifico.

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Legge 383/2000 – Gli adeguamenti Statutari

l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Quest’ultimo punto è una novità introdotta dalla 383, per cui generalmente non è presente negli Statuti approvati prima della 383 (quelli approvati prima del 2002, data entrata in vigore del regolamento).

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Legge 383/2000 – Gli adeguamenti Statutari

l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

In molti casi lo Statuto prevede che il patrimonio passi al Comune in caso di scioglimento, o che passi ad associazione analoga. In questi casi occorre aggiungere

“con obbligo di destinazione a fini di utilità sociale”.

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Legge 383/2000 – Gli adeguamenti Statutari

l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Negli statuti delle pro loco normalmente non si prevede neppure la cessazione o l’estinzione.

Modificando lo statuto, è bene prevedere, oltre lo scioglimento, anche queste due ulteriori ipotesi.Si ricorda che lo scioglimento è un atto “volontario”, mentre la cessazione o l’estinzione si hanno quando la pro loco cessa l’attività, o quando non esistono più soci, e senza che sia stato deliberato lo scioglimento dell’associazione.

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Legge 383/2000 – Gli adeguamenti Statutari

Infine, si ricorda che il DM 471/2001 prevede:• Art. 3.

Comunicazione delle modifiche

• 1. Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, con le stesse modalita' prescritte dall'articolo 2 del regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, affinche' quest'ultimo possa procedere alle eventuali necessarie modificazioni del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento.

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Grazie per l’attenzione

Legge 383/2000

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