Materiale informativo IC & Partners

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Italia • Bosnia-Erzegovina • Brasile • Bulgaria • Cina • Federazione Russa • Polonia • Romania • Serbia • Ucraina • Ungheria Novità sulla disciplina delle Controllate Estere (CFC) ed elementi sull’antiriciclaggio Inquadramento normativo, adempimenti e casistica Roberto Corciulo, Sofia 18/2/2013

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Italia • Bosnia-Erzegovina • Brasile • Bulgaria • Cina • Federazione Russa • Polonia • Romania • Serbia • Ucrai na • Ungheria

Novità sulla disciplina delle Controllate

Estere (CFC) ed elementi

sull’antiriciclaggio

Inquadramento normativo,

adempimenti e casisticaRoberto Corciulo, Sofia 18/2/2013

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I numeri di un successo

20 anni di esperienza

16 Uffici

11 Paesi

Più di 100 Professionisti

Più di 1000 Aziende supportate

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Un gruppo di professionisti e consulenti specializzati nell'assistenza operativa per

l’Azienda nel suo percorso di crescita internazionale

I nostri professionisti, oltre all'esperienza e alle conoscenze tecniche maturate in

lunghi anni di attività, pensano ed agiscono come imprenditori, proponendosi

dunque come partner ideali per gli operatori economici nell’affrontare le sfide

globali identificando le opportunità più interessanti

Chi siamo

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Dove operiamo

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Le collaborazioniDubai, Abu Dhabi, Zimbawe, Namibia, Turchia, Egitto, Tunisia, Algeria, Pakistan, Singapore, India e Vietnam, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Moldavia, Austria, Slovenia, Albania, Georgia, Montenegro, Bielorussia e Repubbliche Baltiche

I nostri uffici

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IC&Partners Sofia è nata nel 2002 per iniziativa di un gruppo di professionisti italiani e bulgari che hanno ravvisato la necessità di razionalizzare l’offerta di servizi operativi e consulenziali in un mercato dove la professione non riusciva a fornire, per le piccole imprese italiane, un’adeguata assistenza.

IC&Partners Sofia può contare su personale altamente qualificato in grado di supportare la clientela a 360 gradi in tutti gli aspetti legati agli investimenti in Bulgaria, fornendo consulenza societaria e fiscale, gestione contabile e amministrativa, attività di budgeting, reporting e controllo di gestione, risorse umane e logistica, transfer pricing, modelli organizzativi 231, sistemi di controllo interno e internal audit, assistenza expat e controlledforeign companies.

L’appartenenza ad IC&Partners Group, associazione che riunisce studi di consulenza operanti nelle più importanti città dell'Europa Centro – Orientale, Balcani, Russia e Cina, ci garantisce una vasta rete di contatti e di conoscenze tali da consentirci interventi che valicano i confini bulgari e rappresentano un valido e tangibile supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese.

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IC & PARTNERS SOFIA

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Fonti normative:

Art. 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342

Artt. 167 – 168 del TUIR

D.M. 21 novembre 2001 n. 429 (disposizioni attuative)

D.M. 21/11/2001 n. 429 (Black List)

Art. 13 del D.L. 01/07/2009 n. 78 (modifiche alla normativa)

Prassi:

Circolare n. 9/E del 26 gennaio 2001 (risposte a quesiti fiscalità internazionale)

Circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 (collegato fiscale alla Finanziaria 2000)

Circolare n. 18/e del 12 febbraio 2002 (tassazione dei redditi di imprese estere partecipate)

Comunicazione della Commissione (2007) 785 (misure antiabuso nell'imposizione diretta)

Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2009 (modifiche normative per le istanze di interpello)

Risoluzione n. 427 del 10 novembre 2008 (Richiesta disapplicazione del 127 TUIR)

Circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010 (Disciplina delle CFC – Dividendi e costi da territori a fiscalità priv.)

Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010 (Comunicazione dati per operazioni con operatori Black list)

Circolare n.23/E del 26 maggio 2011

Circolare n.28/E del 21 giugno 2011

Giurisprudenza:

Corte di Giustizia UE, C-196/04 del 12/09/2006, causa Cadbury-Schweppes;

Corte di Giustizia UE, C-524/2004, par. 81, causa Thin Cap (transazioni che avvengono a prezzi che non rispettano il principio di libera concorrenza – cd. Arm's length principle)

CFC: INQUADRAMENTO NORMATIVO

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• Si rivolge ai residenti (persone fisiche e società) che possiedono direttamente o indirettamente partecipazioni di controllo o collegamento in società residenti o localizzate in Paesi a regime fiscale

privilegiato individuati dal D.M. 21 novembre 2001 (in attesa nell’emanazione della white list)

• I redditi della CFC sono imputati “per trasparenza” in capo al soggetto residente, a prescindere dalla loro distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili

• I redditi della CFC sono tassati separatamente con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non < 27,5%

• Gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito fino a concorrenza del reddito assoggettato a tassazione, anche in precedenti esercizi

• I dividendi eccedenti non possono tuttavia beneficiare dell'esclusione del 95% prevista dall'art. 89 del TUIR e sono, quindi, tassati al 100% a motivo della bassa tassazione subita dalla CFC

• I redditi esteri della CFC sono determinati secondo i criteri del reddito d’impresa valevoli ai fini del T.u.i.r.

RICHIAMO ALLA DISCIPLINA CFC

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Lettera a) del comma 5;(esimente: mercato nello Stato di insediamento)

Comma 5-bis;(esimente: passive income)

Commi 8-bis ed 8-ter.(estensione CFC: passive income/intercompany +Tassazione effettiva)

ESTENSIONE DELLE CFC RULES AI PAESI WHITE LIST: PASSIVE INCOME + TASSAZIONE EFFETTIVA

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Art. 13, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

Contrasto agli arbitraggi internazionali

Modifiche introdotte all’art. 167 del TUIR: “Disposizioni in materia di imprese estere controllate”

Per “arbitraggio” si intende il processo attraverso cui si ricava un profitto ricorrendo all'acquisto e alla vendita simultanea di attività o beni fra i quali esistono differenze di prezzo. Quando tali differenze sono imputabili esclusivamente alla diversa disciplina fiscale riservata alle attività e ai loro sottoscrittori, si parla di “arbitraggio fiscale”. Le disposizioni introdotte si inseriscono nel filone di contrasto a quelle pratiche elusive che consistono nel trasferimento di base imponibile verso Paesi con regime fiscale privilegiato, per mezzo di operazioni ad hoc, prive di valide ragioni economiche e finalizzate esclusivamente al conseguimento di benefici di tipo fiscale.

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Art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 78/2009Art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 78/2009Art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 78/2009Art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 78/2009

Modifica l’art. 167, comma 5, lett. a) TUIR

La nuova condizione richiesta alla partecipata estera per la disapplicazione della normativa Cfc èquella dell'effettivo radicamento economico del soggetto estero nel territorio di insediamento, mediante attività che abbiano sbocco nel mercato di riferimento.

se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societàfiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli compresi nelle “white list” i redditi

conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o

periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle

partecipazioni da essi detenute.

Rafforzamento della disciplina delle CFC

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Elenca le ipotesi in cui le norme sull’automatica imputazione dei redditi

prodotti da società controllate estere non trovano applicazione

Vecchia formulazione: l’automatica imputazione non opera ove il soggetto residente in Italia dimostri che la società non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come

sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede.

Nuova formulazione: per la disapplicazione dell’imputazione automatica dei redditi “esteri”, il contribuente residente in Italia deve dimostrare che il soggetto estero controllato svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. Il criterio dell’effettivo radicamento geografico in altro Stato o territorio è sostituito dal criterio dell’effettivo radicamento economico nel territorio estero.

Per le attività bancarie, finanziarie ed assicurative la condizione richiesta per il collegamento con il mercato di insediamento ricorre quando oltre la metà delle fonti, degli impieghi e dei ricavi della società controllata estera provenga da operazioni effettuate nel mercato di insediamento.

Art. 167, comma 5, lett. a, TUIR

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Art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 78/2009Art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 78/2009Art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 78/2009Art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 78/2009

Introduce l’art. 167, comma 5-bis, TUIR

i proventi dell’ente o società non residente provengano per più del 50% da fonti qualificate (c.d.

passive income), e cioè da:

•gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;•cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;•prestazione di servizi nei confronti di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, compresi i servizi finanziari.

Pur se rispettato il criterio del radicamento economico l’esclusione dalla CFC non è operativa, quando:

Rafforzamento della disciplina delle CFC

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Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009

Introduce l’art. 167, comma 8-bis , TUIR

il comma 8-bis estende la disciplina delle CFC anche alle imprese controllate che non sono localizzate in paradisi fiscali, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

• la tassazione effettiva nello Stato estero sia inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia; la Relazione illustrativa del provvedimento precisa che il riferimento alla “tassazione inferiore” si intende relativo al carico effettivo di imposizione (e non solo all’aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera controllata

• hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalle medesime fonti qualificate individuate dall’art. 13, comma 1, lettera b), (c.d. passive income) vedi slide precedente.

Rafforzamento della disciplina delle CFC

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Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009

Introduce l’art. 167, comma 8-ter, TUIR

Il nuovo comma 8-ter tuttavia esclude l’applicazione delle norme CFC ove il soggetto residente in Italia dimostri che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

In tale ipotesi, però, il contribuente deve rivolgersi all'amministrazione finanziaria secondo la procedura di interpello con le modalità dell’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212).

Problema di abuso del diritto (causa C-196/04, (Cadbury Schweppes plc)

Rafforzamento della disciplina delle CFC

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SINTESI DEI REQUISITI PER L’APPLICAZIONE DELLE CFC RULES AI PAESI WHITE LIST

• Si applica solo il comma 8 bis dell’art.167, che richiede siano contemporaneamente realizzate due condizioni:

1. Una tassazione effettiva del 50% inferiore al quella che si sarebbe realizzata se il soggetto fosse stato residente in Italia;

2. Che più del 50 dei proventi siano costituiti da passive income o da servizi infragruppo

3. Si applica l’esimente del comma 8 ter qualora l’insediamento non rappresenti una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

4. L’applicazione dell’esimente comporta:

5. l’inversione dell’onere della prova

6. L’obbligo di richiedere l’interpello preventivo

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DIMOSTRAZIONE DA PORTARE PER L’APPLICAZIONE DELL’ESIMENTE

• Nell’applicazione dell’esimente del comma 8 ter dell’art.167, si deve tener conto che:

• le società che prestano servizi infragruppo o di agenzia generalmente presentano sempre un’effettiva struttura ed uno scopo economico

• Le holding pure sono invece, spesso prive di struttura e sono possedute e amministrate interamente da soggetti italiani

• Dimostrare che la costruzione non è artificiosa (sia con riferimento a quanto richiesto in sede UE che a quanto indicato dall’OCSE) è quindi facile nel primo caso, può essere molto più difficile nel caso delle holding pure, dove l’assenza di artifici potrebbe essere non condivisa dagli uffici.

• Quando la costruzione non è artificiosa il livello di tassazione e la tipologia di attività svolte sono irrilevanti e quindi i proventi straordinari conseguiti da una effettiva societàindustriale/ commerciali, derivanti da passive income, anche se in qualche esercizio eccedenti i limiti, non sono in grado di attrarre la controllata nella disciplina CFC

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NEL CONCRETO COSA INTRODUCONO I NUOVI COMMI 8-BIS E 8-TER DEL 167 TUIR?

• Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8 ter introducono una • specifica disciplina che estende il regime CFC alle controllate• residenti in paesi NON “black list” ovvero nei paesi “white

• list” e in questa lista sono potenzialmente inclusi tutti gli stati• del mondo compresa UE e quindi anche BULGARIA

• NB: questo nuovo regime si applica esclusivamente alle imprese• CONTROLLATE, non essendo stato modificato il regime delle • Imprese estere collegate di cui all’art. 168 TUIR.

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IL COMMA 8-BIS – ELEMENTI:

• CONTROLLO

• TASSAZIONE EFFETTIVA

• BASE IMPONIBILE

• ALIQUOTE

• PASSIVE INCOME

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La disciplina si applica

qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

• Il soggetto residente in Italia eserciti un CONTROLLO diretto o indiretto su una impresa, società o ente NON localizzato in Italia (es. Bulgaria);

• Il soggetto controllato (in Bulgaria) è assoggettato a TASSAZIONE EFFETTIVA inferiore a più della metà (<50%) di quella a cui sarebbe stato soggetto ove residente in Italia;

• I proventi del soggetto controllato sono composti per più del 50% da “PASSIVE INCOME” o da proventi derivanti dalla prestazione di SERVIZI INTERCOMPANY.

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DISAPPLICAZIONE DEL COMMA 8-BIS: “COSTRUZIONE DI PURO ARTIFICIO”

• La Circolare 51/E prevede che ai sensi del comma 8-ter dell'articolo 167 del TUIR “le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'Amministrazione finanziaria ...”; ciò anche qualora il contribuente si trovi a soddisfare le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis del 167.

• La recente Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea (pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea C156 del 16 giugno 2010) prevede un elenco non esaustivo di indicatori in presenza dei quali èragionevole presumere che gli utili della controllata estera siano stati artificiosamente trasferiti alla CFC:

• a) insufficienza di motivi economici o commerciali validi per l'attribuzione degli utili, che pertanto non rispecchia la realtà economica;

• b) la costruzione non risponde essenzialmente a una società reale intesa a svolgere attivitàeconomiche effettive;

• c) non esiste alcuna correlazione proporzionale tra le attività apparentemente svolte dalla CFC e la misura in cui tale società esiste fiscalmente in termini di locali, personale e attrezzature;

• d) la società non residente è sovracapitalizzata: dispone di un capitale nettamente superiore a quello di cui ha bisogno per svolgere un'attività;

• e) il contribuente ha concluso transazioni prive di realtà economica, aventi poca o nessuna finalitàcommerciale o che potrebbero essere contrarie agli interessi commerciali generali se non fossero state concluse ai fini di evasione fiscale.

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A FINI CFC BISOGNA INCLUDERE:

• Holding estere che beneficiano di un regime di tassazione di dividendi e plusvalenze che, diversamente da quello italiano in cui sono esentati al 95%, ne prevede l’esenzione totale;

• le società di tesoreria estera i cui proventi sono solitamente soggetti, in virtù di dispositivi di legge o di ruling amministrativi, a regimi fiscali di favore;

• le società di gestione di marchi e brevetti estere che possono contare su regimi fiscali di favore per le royalties;

• le società che svolgono servizi in conto lavorazione per la controllante;

• le società che svolgono servizi commerciali a favore controllante (ricerche marketing, agenzie commerciali, servizi infragruppo etc)

Page 21: Materiale informativo IC & Partners

A FINI CFC BISOGNA ESCLUDERE:

• le società di Trading estere che svolgono attività di commercializzazione di beni anche se le vendite avvengano esclusivamente nell’ambito del gruppo;

• le società industriali estere che producono beni con effettivi insediamenti in loco

• le società bancarie e di assicurazioni estere non “captive”

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IL COMMA 8-TER:

• La disciplina in oggetto (comma 8-bis) non si applica qualora:

• il soggetto controllante residente, riesca a dimostrare che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

• Tale dimostrazione DEVE essere oggetto di una preventiva istanza di interpello da presentarsi, per effetto del rinvio al comma 5, secondo le modalità di cui all’art. 11 della L. 27.07.2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente).

Page 23: Materiale informativo IC & Partners

- Vedasi risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea (pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea C156 del 16 giugno 2010) prevede un elenco non esaustivo di indicatori in presenza dei quali è ragionevole presumere che gli utili siano stati artificiosamente trasferiti alla controllata estera possibile CFC:a) insufficienza di motivi economici o commerciali validi per l'attribuzione degli utili, che pertanto non rispecchia

la realtà economica;b) la costruzione non risponde essenzialmente a una società reale intesa a svolgere attività economiche effettive;

c) non esiste alcuna correlazione proporzionale tra le attività apparentemente svolte dalla CFC e la misura in cui

tale società esiste fiscalmente in termini di locali, personale e attrezzature;

d) la società non residente è sovracapitalizzata: dispone di un capitale nettamente superiore a quello di cui ha

bisogno per svolgere un'attività;e) il contribuente ha concluso transazioni prive di realtà economica, aventi poca o nessuna finalità commerciale o

che potrebbero essere contrarie agli interessi commerciali generali se non fossero state concluse ai fini di evasione

fiscale.

- Vedasi Corte di Cassazione in materia di abuso del diritto(cfr. Cass. Sez Trib. Sent n.8772 del 4 aprile 2008, nello stesso vedasi anche Cass. Sez. Trib. n.21221/2006, Cass. Sez. Trib. Sent. N. 20398/2005)

- Vedasi Corte di Giustizia EuropeaSentenza cadbury Schweppes C-196/2004

CONCETTO DI COSTRUZIONE ARTIFICIOSA:

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Nel primo caso , il reddito tassato per trasparenza è pari al 63% (90% del 70%), mentre nel secondo caso la determinazione della base imponibile avrà luogo nel quadro FC del soggetto apicale (60%), ma la sua imputazione (quadro RM) avrà sempre luogo al primo livello di partecipazione (40%)

Italia

Controllata estera (no Italia, no CFC)

CFC

Italia

CFC

Controllato Italia

90%

70%

60%

90%

40%

63% 60%

40%

Controllo indiretto tramite non residente Controllo diretto integrato tramite un residente

CASI DI PARTECIPAZIONI CFC:

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222,48*275Carico fiscale complessivo

20Credito imposte

220275Tassazione Italia (27,5%)

1000Reddito complessivo

800800Reddito Italia

180180Reddito netto

2020Imposte estere (10%)

200200Reddito estero (Bulgaria)

Tassazione con

disapplicazione

della CFC rule*

Tassazione per

trasparenza.

Applicazione CFC

rule

* Si ipotizza l’integrale distribuzione degli utili della società bulgara detenuta integralmente da persona giuridica residente in Italia (180 x 5%) x 27,5% = 2,48

ESEMPIO NUMERICO COMPARATIVO DIDISAPPLICAZIONE DELLA CFC RULE

Page 26: Materiale informativo IC & Partners

• Se la controllante non presenta interpello: l’Agenzia può rettificare il suo reddito, senza l’onere di provare la natura artificiosa della CFC.

• In questo caso, se si tratta di CFC comunitaria, la controllante può impugnare l’accertamento, ma ha l’onere di provare la substance della CFC

• Se, invece, si tratta di CFC extracomunitaria, la controllante, che abbia omesso l’interpello, non può contestare in sede giudiziale la presunzione di artificiosità

POSSIBILI ESITI DELL’INTERPELLO

Page 27: Materiale informativo IC & Partners

� Decreto 4.05.99Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahama, Bahrein,Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador,Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, IsoleCook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao,Malaysia, Maldive, Maurizio Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese,Monaco, San Marino, Sark, Seicelle, Singapore, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent eGrenadine, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa.� Decreto 21.11.2001Alderney, Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize,Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, HongKong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Verginibritanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao,Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, SaintKitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark,Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.Il secondo decreto comprende anche i seguenti Paesi :Angola, Antigua, Costarica, Dominica Ecuador, Giamaica, Kenia, Lussemburgo, Malta,Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay

ELENCO PAESI BLACK LIST:

Page 28: Materiale informativo IC & Partners

TEST PER SUPERAMENTO PRESUNZIONI NELCASO DI HOLDING COMUNITARIE CONTROLLATE DA ITALIA

A) TEST ART. 73, C.3 TUIR:

• Stabilisce essere residenti in Italia le società che nel ns. stato hanno “LA SEDE LEGALE O LA SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE O L’OGGETTO PRINCIPALE”

IL TEST SI SUPERA CON L’ASSENZA DI TUTTI I

PREDETTI ELEMENTI DI PRESUNZIONE ASSOLUTA,

ELEMENTI DA PROVARE DA PARTE DEL FISCO

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TEST PER SUPERAMENTO PRESUNZIONI NELCASO DI HOLDING COMUNITARIE CONTROLLATE DA ITALIA

B) TEST ART. 73, C. 5bis del TUIR (L. 248 4.08.2006)

• Presume essere in Italia; salvo prova contraria (presunzione relativa), la “sede dell’amministrazione”delle società che detengono partecipazioni di controllo in società italiane e in alternativa sono controllate, anche indirettamente, da società italiane ovvero sono amministrate da amministratori residenti in Italia.

• La prova deve essere fornita dal contribuente

Page 30: Materiale informativo IC & Partners

TEST PER SUPERAMENTO PRESUNZIONI NELCASO DI HOLDING COMUNITARIE CONTROLLATE DA ITALIA

C) TEST CFC

• Riguarda anche le holding comunitarie(vedi quanto giàdetto nelle precedenti slides sultema art. 8.bis e 8.ter)

• se si verificano presupposti esposti precedentemente quest’ultimo test si supera solo con interpello preventivo dimostrando “che l’insediamento estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito risparmio fiscale”.

Page 31: Materiale informativo IC & Partners

Il riciclaggio e il reimpiego

Tecniche e fattispecie tipiche

Page 32: Materiale informativo IC & Partners

RICICLAGGIO

• Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza sia, in realtà, illecita, altrimenti più facilmente smascherabili, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso è d'uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco. Esso è uno dei fenomeni su cui si appoggia la cosiddetta economia sommersa e costituisce dunque un reato per cui vale l'incriminazione per riciclaggio.

Page 33: Materiale informativo IC & Partners

IL REATO DI RICICLAGGIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

• La condotta di riciclaggio è prevista quale reato nel codice penale: l'articolo 648 bis lo inserisce fra i delitti contro il patrimonio. Tale articolo incrimina chiunque "fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Tale condotta è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 a 15.493 Euro.

• Ai fini dell'integrazione della condotta criminosa è quindi essenziale che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce

Page 34: Materiale informativo IC & Partners

IL "REIMPIEGO"

• Ulteriore fattispecie rispetto al riciclaggio è quella introdotta dall'art. 648 ter del codice penale. Tale norma punisce "chiunque impiega in attivitàeconomiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". La sanzione penale è la medesima del riciclaggio: reclusione da quattro a dodici anni e multa da 1.032 a 15.493 Euro. A dimostrare l'insidiosità delle condotte appena descritte, si evidenzia come entrambe siano aggravate dalla circostanza della commissione nell'esercizio di una attività professionale

Page 35: Materiale informativo IC & Partners

NON PUNIBILITÀ DELL'AUTORICICLAGGIO

• L' autoriciclaggio è il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.

• Un caso famoso a tal proposito fu quello di Vito Ciancimino, sindaco mafioso di Palermo, il quale, durante il processo per concorso esterno in associazione mafiosa, non fu imputabile per il riciclaggio del denaro accumulato grazie alle sue relazioni con la mafia.

Page 36: Materiale informativo IC & Partners

TECNICHE COMPLESSE

La figura del riciclatore ha visto accrescere la necessita di professionalità in maniera proporzionale al grado di affinamento delle tecniche di riciclaggio. Si è passati dal semplice “prestanome” a veri e propri consulenti di alta finanza; ragione per cui le organizzazioni si avvalgono della collaborazione dei cosiddetti “colletti bianchi”, uomini d’affari in grado di garantire la massima riservatezza sulla provenienza ed appartenenza del denaro.

Page 37: Materiale informativo IC & Partners

TECNICHE ELEMENTARI E COMPLESSE

• Se di tratta di grosse cifre, il denaro per essere “ripulito”passa attraverso complicate operazioni finanziarie, a volte con prestanome e su conti bancari esteri. Bisogna infatti rendere il più difficile possibile risalire alla vera origine dei soldi.

Page 38: Materiale informativo IC & Partners

FALSE FATTURAZIONI PER OPERAZIONI INESISTENTI

• Cifre più contenute possono essere lavate tramite fatture e scontrini o scontrini falsi.

• Un esempio:un ristorante alla fine della giornata dichiara un incasso di 1.000 Euro, con dieci scontrini, ma in realtàuno solo è vero, da 100 €uro. Gli altri nove scontrini servono a giustificare l'entrata di 900 €uro “sporchi”.

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L’UOMO DI PAGLIA

• La forma più elementare di riciclaggio consiste nella possibilità di interporre fittiziamente terze persone nella titolarità di patrimoni; ciò consente alle organizzazioni criminali di infiltrarsi in interi settori commerciali (supermercati, bar, ristoranti, alberghi, etc.), specie in quelle aree geografiche dove è forte il loro potere intimidatorio ed il controllo del territorio. Alcuni centri del riciclaggio sorgono nei paradisi fiscali e nelle piazze finanziarie off-shore, in quei Paesi cioèche servono da base all’espansione geografica del mercato dei narcodollari, inaccessibili per qualsiasi banca centrale. E’ il caso delle piazze finanziarie del Bahrein, le Antille ex britanniche o olandesi, le Bahamas, le Bermuda, le isole Caiman, tutte località in cui le poste di denaro di provenienza illecita transitano per i circuiti bancari, producendo profitto.

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Procedimenti complessi

Le analisi economico-finanziarie hanno dimostrato che tale tipo di reato si sviluppa attraverso tre procedimenti

fondamentali.

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PRIMA FASE

• La prima fase del riciclaggio riguarda l’introduzione del denaro illecitamente accumulato nel sistema finanziario FASE DEL COLLOCAMENTO O PLACEMENT STAGE.

• La seconda fase prevede una serie di trasformazioni o trasferimenti nel tempo e nello spazio del denaro accumulato FASE DELLA STRATIFICAZIONE O LAYERING STAGE.

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SECONDA FASE

• Nella seconda fase (LAYERING STAGE) si procede al totale mascheramento dell’origine e delle tracce contabili del denaro sporco, con una pluralità di ulteriori trasferimenti

• Dal punto di vista geografico la fase di LAYERING privilegerà quei Paesi aventi normative antiriciclaggio deboli o inesistenti (cd. Paesi “off-shore”, attualmente inseriti nelle black list).

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TERZA FASE

• La terza fase consente di far rientrare i capitali nel circuito finanziario legale (ad es. mediante iniziative imprenditoriali o acquisti immobiliari) INTEGRATION STAGE.

• Al contrario, questa terza fase (INTEGRATION) si svilupperà in quei Paesi che presentano condizioni economiche e mercati finanziari stabili.

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LE TECNICHE

• Molteplici sono le tecniche utilizzate per perfezionare le condotte di riciclaggio, eludendo i controlli. Le più diffuse sono:1.loan back2.lease back3.Smurfing4.Money Transfer

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IL LOAN BACK

• è un prestito a sé stesso, formalizzato attraverso una normale pratica di finanziamento, che serve ad assicurare una facciata di legalità alla disponibilità del denaro. In realtà, l’interessato, o un suo prestanome, conferisce all’istituto di credito erogatore le garanzie richieste, provenientia volte anche dall’estero (ad es. attraverso l’utilizzazione di certificati di deposito, spesso al portatore). Attraverso tale sistema sorgono nuove attività imprenditoriali o si rilevano imprese in crisi, facili preda dei riciclatori, che il più delle volte conservano al loro posto i precedenti titolari o amministratori, attratti da adeguate retribuzioni ed affrancati dai debiti

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IL LEASE BACK

• è un tipo di leasing in base al quale una società (locataria) diventa anche fornitore del bene oggetto della locazione. L’impresa vende gli impianti, le apparecchiature o gli immobili di sua proprietà ad una società di leasing, la quale glieli riconcede immediatamente in locazione. La transazione prevede il coinvolgimento di due soli soggetti invece di tre e consente all’azienda di liberare capitali utili per altri investimenti, potendo comunque continuare ad usufruire dei beni tramite la locazione. Quest’ultimo ne rimarrà comunque possessore pagando canoni periodici al soggetto finanziario.

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LO SMURFING

• consiste nell’effettuare versamenti o operazioni di cambio regolari e reiterati, concernenti somme di denaro legate tra di loro e al di sotto della soglia fissata per l'identificazione. Con tale tecnica si mira ad evitare qualsiasi monitoraggio delle operazioni bancarie.

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MONEY TRANSFER

• è un sistema di invio di denaro, che si sovrappone, se non si sostituisce completamente, ai canali finanziari ufficiali presenti in alcuni paesi specialmente nelle aree asiatiche e africane (Sudan, Somalia etc.). E’principalmente utilizzato dai lavoratori stranieri emigrati nei paesi piùricchi – anche e soprattutto quelli illegali – che in tal modo trasferiscono disponibilità alle famiglie rimaste nel paese di origine. Il sistema, proprioper la sua segretezza e per la mancanza di registrazioni, si presta anche quale canale di finanziamento del terrorismo internazionale.

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Grazie per l’attenzione

Roberto Corciulo

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