Martina Franca: delibera di giunta sulle nuove assunzioni

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Verbale letto, confermato e sottoscritto. Il Presidente f.to ANCONA Francesco il Segretario Generale f.to Dott. Pierdomenico Gallo __/__/____ ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: [X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c. 4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) [ ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) Martina Franca, lì __/__/____ Il Segretario Generale f.to Dott. Pierdomenico Gallo COPIA CONFORME Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio. MARTINA FRANCA, __/__/____ Il Segretario Generale Dott. Pierdomenico Gallo INVIO DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267), nota n._____ del __/__/____

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Delibera di giunta del 18 luglio 2012 sulla previsione delle nuove assunzioni.

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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente f.to ANCONA Francesco

il Segretario Generale f.to Dott. Pierdomenico Gallo

__/__/____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: [X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c. 4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) [ ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) Martina Franca, lì __/__/____

Il Segretario Generale f.to Dott. Pierdomenico Gallo

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio. MARTINA FRANCA, __/__/____

Il Segretario Generale Dott. Pierdomenico Gallo

INVIO DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267), nota n._____ del __/__/____

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CITTA' DI MARTINA FRANCA PROVINCIA DI TARANTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 57 del 18/07/2012

OGGETTO APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2012 - 2014 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2012 - MODIFICA.

L'anno 2012, il giorno 18 del mese di Luglio alle ore 18,00 e proseguo, in Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg.

Pres. Ass.

01) ANCONA Francesco 1

02) LASORSA Pasquale 2

03) SCIALPI Antonio 3

04) CONVERTINI Annunziata 4

05) CONVERTINI Francesco 5

06) COLETTA Stefano 6

07) BASILE Lorenzo 7

08) INFANTE Donatella 8

Assenti giustificati:

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pierdomenico Gallo.

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: l’art, 39. comma 1. della legge 27.12.1997, n. 449. stabilisce che gli organi di vertice delle

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amministrazioni pubbliche, alfine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68; - il comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale; l’art., 20 della legge 488 del 23/121999 che ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20 bis. il citato ari. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva /della spesa del personale; RICHIAMATA la legge , in particolare l’art. 19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa; VISTO il D.Lgs. 165/2001. in particolare l’art. 6. commi 4, 4 bis e 6, i quali, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue: - le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della legge 27’12/l997. n. 449. E successive modificazioni; - le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all’art. 6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all’ari. 39 della E. 449/97) non possono assumere nuovo personale., compreso quello appartenente alle categorie protette; - il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; - l’avvio delle procedure di reclutamento di personale sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberate ai sensi dell’art. 39 della l. 449/94; RICHIAMATO l’art 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), così come modificata dall’art., 14, cornma 7, deI D.L. 31 /05/2010, n. 78 convertito dalla L. 122/2010; VISTO l’art 76, comma 4, del DL. 25/06/2008 n. 112 che vieta agli enti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’ esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione; VISTO altresì l’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 convertito con L. n. 133/2008, il quale, nel testo in vigore sino al 02/03/2012, dispone per gli Enti soggetti al patto di stabilità, a decorrere dall’01/01/2011 il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo, qualora la spesa di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti e la possibilità di assunzione solo nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno

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precedente, con unica deroga per la polizia locale; RILEVATO che. l’art. 4-ter., comma 10, del D.L. 2/3/2012. n. 16. convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/4/2012, ha modificato il citato art. 76 , comma 7, deI DL. 112/2008, introducendo le seguenti novità in materia di assunzioni di personale degli enti locali:

• possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti del 40% del costo del personale cessato l’anno precedente;

• possibilità, ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali. di conteggiare nella misura ridotta del 50% l’onere per le assunzioni di personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;

DATO ATTO che ai fini del computo del limite del 40 % previsto dalla richiamata normativa è possibile cumulare, alle cessazioni intervenute nel 2011, anche quelle verificatesi nel 2010, giusto quanta precisato con Deliberazione n. 22/2012/PAR, della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria che testualmente recita “ «già sul terreno letterale, occorre rilevare come l’articolo 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, impieghi una formulazione letterale più sfumata, quoad tempus, prevedendo che la norma in questione si applichi “a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010” Inoltre, sul terreno dell’interpretazione sistematica, occorre rilevare come la disposizione in esame si inserisca in un più ampio e articolato orizzonte normativo nell’ambito del quale assume un ruolo fondamentale, assurgendo quasi a meta-parametro di riferimento interpretativo e finalistico, la prescrizione contenuta nell’articolo 1, comma 557, della legge valore 23 dicembre 2006, n. 296, che assoggetta gli enti locali al principio della riduzione progressiva e diacronica della spesa complessiva per il personale Lungo l’orizzonte teleologico disegnato da quest’ultima norma possono e debbono, dunque, rinvenire coerenza sistematica le diverse disposizioni dettate dal legislatore in materia di spesa per il personale, nelle sue diverse articolazioni, secondo una trama compositiva che contemperi le esigenze di contenimento della spesa pubblica, in specie del personale, con le ragioni dell’autonomia organizzativa delle autonomie territoriali. In questo quadro ricostruttivo, arrivare a sostenere, sulla base di un’interpretazione marcatamente formalistica della norma, l’impossibilità di assumere nel 2012 pur allorquando il suddetto principio di riduzione della spesa complessiva sia rispettato, l’ente possa vantare un’incidenza delle spese per il personale rispetto a quelle correnti inferiore al 50% e nel contempo non abbia provveduto nel 2011, per le ragioni più varie, a rimpiazzare pro quota il personale cessato dal servizio, significherebbe nella sostanza imporre un vincolo all’autonomia organizzativa degli enti sine ratione, disancorato dalla necessaria relatio alla più generale politica di contenimento della spesa, e nel contempo, per ciò stesso, irragionevolmente lesivo dell’autonomia organizzativa degli enti territoriali. In detta ipotesi, infatti, la mancata sostituzione pro quota nel 2011 del personale venuto meno l’anno precedente, indipendentemente dalle sue motivazioni (scelte amministrative, criticità procedurali o altro), ha comunque consentito all’ente di rispettare gli standard “assunzionali-finanziari” previsti dalla norma, che peraltro rimarrebbero parimenti rispettati nella sostanza anche consentendo il cumulo con le vacanze registratesi nel 2011 ai fini della quantificazione delle possibili assunzioni nel 2012. Diversamente opinando, del resto, tanto più in un quadro evolutivo di progressiva riduzione delle spese di funzionamento (e del personale in particolare), si finirebbe sostanzialmente per riconoscere al mero trascorrere del tempo effetti apoditticamente

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preclusivi delle assunzioni, con possibili negative refluenze praeter legem sulla funzionalità degli enti locali, in particolare per quelli particolarmente virtuosi che abbiano contenuto la spesa entro i limiti di legge e abbiano temporaneamente soprasseduto dal procedere alle assunzioni nelle percentuali consentite dall’ordinamento. La Sezione, pertanto, è dell’avviso che il limite alle assunzioni previsto dalla norma de qua, sebbene testualmente parametrato “alle cessazioni dell'anno precedente”, si presti ad essere interpretato estensivamente, così da consentire agli enti locali di coprire mediante nuove assunzioni (anche a seguito di processi di stabilizzazione) fino al venti per cento di tutte le vacanze complessivamente verificatesi a partire dall’entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora percentualmente coperte alla data di riferimento (analogamente, Sezione di controllo Molise, n. 65/2010; cfr., in un contesto normativo parzialmente differente, Sezioni Riunite n. 52/2010)» CONSIDERATO che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia in data 03.02.2011 al riguardo ha precisato, con delibera depositata il 16.02.2011: “Alla luce delle riportate soluzioni interpretative può ritenersi non applicabile il limite del 20 per cento della spesa per il personale corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, di cui all’art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, nel caso in cui, all’esito della procedura di mobilità, si verifichino le predette circostanze che consentono di escludere le uscite di personale per mobilità volontaria dal novero delle “cessazioni” dell'anno precedente, cui fa espresso riferimento la norma in questione”. CONSIDERATO, pertanto, il prospetto riepilogativo delle cessazioni avvenute negli anni 2010 e 2011 e delle rispettive spese, quantificate su base annua, e di seguito riepilogate: Anno 2010 - spesa per cessazioni € 952.135,77 40% è pari a € 380.854,31; Anno 2011- spesa per cessazioni € 207.560,48 40% è pari a € 83.024,19; VISTA la deliberazione Commissariale n. 42 del 27/06/2011, di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2011/2013, rispetto alla quale, l’Organo di Revisione Economico – Finanziaria ha accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono stati improntati nel rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa; VISTO il verbale di consultazione con le OOSS del 16/07/2012, relativamente alla parte in cui si da comunicazione della volontà dell’Amministrazione di creare uno STAFF del Sindaco composto da n. 5 unità, di cui n. 3 di Cat D e n. 2 di Cat. C, a tempo determinato; CONSIDERATO che su detta proposta nulla è stato sollevato da parte delle OOSS; RITENUTO dover riconfermare la programmazione deliberata con atto Commissariale n. 42 del 27/06/2011 relativamente al triennio 2012/2014, integrandola, per l’anno 2012 delle n. 5 unità da destinarsi allo STAFF del Sindaco; DATO ATTO che rispetto alla programmazione della delibera commissariale n. 42/2011 si è già proceduto alla di n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C dei n. 3 previsti nell’anno 2011; CHE, pertanto, la programmazione triennale di fabbisogno di personale, secondo le previsioni annuali, risulta essere la seguente: ANNO 2012

• n. 4 Dirigenti – n. 1 Comandante P.M., n. 1 Dirigente Settore LL.PP, n. 1 Dirigente Settore Ambiente e n. 1 Dirigente Settore Finanziario (a tempo indeterminato);

• n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici Cat. D settore urbanistica (a tempo indeterminato); • n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C ufficio tributi (a tempo indeterminato); • n. 2 Istruttori di Vigilanza, Cat. C, sett. P.M. (a tempo indeterminato) ; • n. 3 istruttori tecnici, cat. C, presso l’UTC (a tempo indeterminato) ; • n. 1 operatore Cat. B, tecnico della catalogazione informatica (a tempo indeterminato);

• n. 2 esecutori, cat. A (a tempo indeterminato);

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STAFF del Sindaco (a tempo determinato) • n. 3 Istruttori Direttivi Cat. D • n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C

• ANNO 2013 • n. 1 Dirigente Affari Generali • n. 1 Istruttore Cat. C. Ufficio Personale • n. 1 esecutore, cat. A; • n. 5 Istruttori di Vigilanza, Cat. C, sett. P.M.; • n. 1 esecutore, cat. A;

• ANNO 2014 Nessuna Nuova Assunzione PRESO ATTO: - del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interna per l’anno 201 1: - dei rispetto dei principio di riduzione della spesa di personale stabilito dall’art. 1 comma 557. L. 286/2006 e successive modifiche ed integrazioni. anche per l’anno 2012; - che l’incidenza della suddetta spesa di personale, ammontante ad €. 8.890.638, è pari al 25,34% della spesa corrente di €. 35.078.107,00 e pertanto inferiore al 50% delle spese correnti per l’anno 2012: CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra espresso e sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 2012/2014, è stata predisposta la proposta del piano occupazionale di cui sopra tenendo conto delle richieste formulate dai dirigenti per il piano occupazionale di cui alla richiamata Deliberazione Commissariale n. 42/2011; VISTA la deliberazione n. 80/2011, con la quale la Corte dei Conti Lombardia ha ribadito che le procedure di mobilità non rientrano nel limite del turn-over del 20%, rispetto alla spesa delle cessazioni dell’anno precedente, se le procedure di mobilità stesse avvengono tra Enti entrmbi soggetti a vincoli della spesa del personale, se l’ente che effettua la mobilità in entrata ha rispettato il patto di stabilità e non ha sforato i tetti di spesa posti dalla normativa sul personale ed infine se il rapporto tra le spese di personale e le spese correnti non sia superiore al 50%; RICHIAMATO altresì, il parere della Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo per la Lombardia – n. 149/2011 del 15 /03/2011, che, relativamente alla mobilità di personale tra Enti sottoposti al Patto di Stabilità Interno, così precisa: “È opportuno sottolineare che il ricorso all’istituto della mobilità, per far fronte alle esigenze di approvvigionamento di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, è stato opportunamente valutato con favore dal legislatore, sia con la previsione dell’obbligo di esperire le relative procedure prima del ricorso a nuovi concorsi per assunzioni (art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001), sia, per quanto qui maggiormente viene in rilievo, valorizzando tale istituto in costanza del regime vincolistico delle assunzioni, dettato da esigenze di finanza pubblica. Il quadro normativo ed esegetico sopra delineato va, poi, completato con il richiamo all’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tuttora vigente, a tenore del quale “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”. La ratio della specifica normativa è quella di garantire una più razionale distribuzione delle risorse tra le Amministrazioni pubbliche senza generare variazione della spesa complessiva e favorendo la stabilità dei livelli occupazionali (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 768/2010/PAR). VISTO il prospetto prima riportato nel quale è indicato il programma del fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2012/2014, con particolare riferimento alle assunzioni da effettuare nell’anno 2012, (parte delle quali già in itinere);

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CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale. approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazionì dei quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione; CONSIDERATO che verrà data informazione successiva alle R.S.L. aziendali e alle OO.SS. ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. del 1 aprile I 099; RICHIAMATO l’art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000; VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del dlgs n. 26772000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati; Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., i seguenti pareri previsti: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA. Martina Franca, lì …………….

Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE Martina Franca, lì …………….

Il Responsabile del Servizio MERICO MAURIZIA

Con voti unanimi e favorevole resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa espresse e che qui si intendono integralmente riportate 1. Di Confermare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio

2012/2014, approvata con deliberazione Commissariale n. 42 del 27/06/2011, di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2011/2013, rispetto alla quale, l’Organo di Revisione Economico – Finanziaria ha accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono stati improntati nel rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, secondo il seguente prospetto, integrandola delle figure professionali richieste per la formazione dello STAFF del Sindaco :

ANNO 2012 • n. 4 Dirigenti – n. 1 Comandante P.M., n. 1 Dirigente Settore LL.PP, n. 1 Dirigente Settore Ambiente e n. 1 Dirigente Settore Finanziario (a tempo indeterminato);

• n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici Cat. D settore urbanistica (a tempo indeterminato); • n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C ufficio tributi (a tempo indeterminato); • n. 2 Istruttori di Vigilanza, Cat. C, sett. P.M. (a tempo indeterminato) ; • n. 3 istruttori tecnici, cat. C, presso l’UTC (a tempo indeterminato) ; • n. 1 operatore Cat. B, tecnico della catalogazione informatica (a tempo indeterminato) ;

• n. 2 esecutori, cat. A (a tempo indeterminato); STAFF del Sindaco (a tempo determinato)

• n. 3 Istruttori Direttivi Cat. D • n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C

ANNO 2013 • n. 1 Dirigente Affari Generali • n. 1 Istruttore Cat. C. Ufficio Personale • n. 1 esecutore, cat. A; • n. 5 Istruttori di Vigilanza, Cat. C, sett. P.M.;

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• n. 1 esecutore, cat. A; ANNO 2014 Nessuna Nuova Assunzione

2. Di dare atto che il presente programma del fabbisogno è adottato nel rispetto dell’art. 1, commi 557, 558 e 561 Legge 296/2006 (finanziaria 2007), così come modificata dall’art 14, co. 9, D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 e dall’art. 76, DL 122/2008, convertito nelle Legge 133/2008 e s.m.i.;

3. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel bilancio pluriennale 2012 – 2014;

4. DI DARE ATTO che copia dei presente atto viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per l’accertamento di cui ali’art. 19. comma 8, della legge n. 448/2001;

5. DI AUTORIZZARE il Dirigente dell’Area Personale a procedere secondo gli indirizzi contenuti nel presente atte;

6. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

7. Dl DARE ATTO che copia della presente deliberazione viene trasmessa alle OOSS. e alle RS.U. ai sensi dell’art. 7 del CCNL.01/04/1999;

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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