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MARCHIO

MARCHIO COLLETTIVO

DENOMINAZIONI

LE VIOLAZIONI E LE TUTELE

Avv. Marco Giuri

Unione Giuristi della Vite e del Vino

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Il fenomeno dell’Enopirateria

Il concetto di ENOPIRATERIA ha oggi due accezioni:- Utilizzo di una denominazione, marchio, qualità senza

alcun titolo (violazione della proprietà intellettuale e possibile frode in commercio);

- Utilizzo di una denominazione, menzione con titolo (formale) ma in violazione dei disciplinari di produzione (frode alimentare)

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L’Enopirateria oggiLa realtà dell’enopirateria ha raggiunto livelliimpensabili.

Enopirateria

è la contraffazione di un prodotto vinicolo attuata sfruttandone la reputazione e la notorietà, imitando nomi, marchi, aspetto o caratteristiche.

Emerge in modo lampante la difficoltà di tutelare non solo dal punto di vista economico/giuridico, ma anche da quello dell’immagine, questi prodotti, vere e proprie proprietà intellettuali eno-gastronomiche.

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L’enopirateria oggi

L’enopirateria entra nel più ampio fenomeno dell’agro pirateria:

I prodotti più imitati oggi• Parmigiano Reggiano • Grana Padano• Asiago • Montasio• Pecorino • Fontina• Prosciutti • Pasta• Vini • Oli• Conserve di pomodoro• Aceti

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Il falso ed il vero made in Italy negli USA per il settore VINO

In milioni di $Imitazioni mercato USA: 541 Totale export Italia: 694

PRINCIPIO DELL’ITALIAN SOUNDING ambito di imitazione di tutto ciò che suona italiano e

che può indurre in inganno il consumatore.

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Enopirateria: Italian/Tuscan Sounding

Il fenomeno riguarda soprattutto i mercati extracomunitari.Apparentare un prodotto locale con prodotti italiani consente di posizionare nel mercato USA tale prodotto ad un prezzo superiore mediamente del 51% rispetto al prodotto standard.

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Interessi dell’Italia

Nel mercato statunitense sono falsi unabottiglia di vino su due e nove formaggi sudieci (Nomisma)Italia ha cominciato a proteggere ledenominazioni d’origine nel 1963 e contaoggi 447 vini Docg, Doc e Igt (60% dellaproduzione nazionale): principale voce del settore

agroalimentare

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Quali danni dall’enopirateria• Limitazione dell’accesso ai mercati, con perdita di

spazio di mercato a vantaggio del prodotto diimitazione

• Politiche di prezzo aggressive che spingono ilconsumatore a scegliere l’imitazione

• Scadimento dell’immagine per scarsa qualità cherischia di svalutare anche il prodotto imitato

• Danni economici non quantificabili alla luce delladiffusione del fenomeno in Italia e all’estero

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Enopirateria

I filoni principali di enopirateria sono due:

a) La falsificazione illegale delle indicazioni geografiche tutelate e delle denominazioni e dei marchi aziendali;

a) I riferimenti ingannevoli ad aree geografiche italiane, l’utilizzo di indicazioni con nome Italia /Toscana o di nomi e simboli ad essa riconducibili (Italian Sounding)

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Definizione Enopirateria

Art. 144.Atti di pirateria

Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico.

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Il MarchioCos'è un marchio d'impresa?

Lo strumento principale di comunicazione verso i consumatori e un mezzo indispensabile, legalmente e commercialmente, per promuovere in ambito locale, nazionale e internazionale, i prodotti o i servizi dell'impresa, soprattutto in un mercato che tende alla globalizzazione come quello attuale.Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio da quelli di altre imprese. Avv. Marco Giuri - Firenze

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Proprietà intellettualeIl marchio nasce dalla creatività e come tale è frutto di tutela giuridica.In tal senso si parla di proprietà intellettuale.Come ogni oggetto (fisico) può essere in proprietà, anche un marchio (frutto dell’inventiva) può essere oggetto di proprietàCosa rientra nella proprietà intellettuale:

• marchi• indicazioni geografiche• denominazioni di origine• disegni e modelli, informazioni aziendali

riservate, etc

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IL MARCHIO – LE FONTI

CODICE DELLA PROPRIETA’INTELLETTUALE (DLGS 30-2005)CODICE CIVILE (ART. 2569 e ss.)Convenzione di ParigiAccordo di MadridAccordo di NizzaAccordo di Vienna

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IL MARCHIO D’IMPRESACome tutelare questa proprietà intellettuale?

Con la registrazione

Chiunque, persona fisica o giuridica, può effettuare il deposito di un marchio d'impresa. Qualsiasi segno, purché rappresentabile graficamente, può essere adottato come marchio: in particolare possono costituire oggetto di marchio le parole , i disegni , le lettere dell'alfabeto , le cifre , i suoni , le combinazioni di colore o tonalità cromatiche e la forma di un prodotto o una confezione (marchio tridimensionale) anche in combinazione tra loro.

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QUALI DIRITTI CONCEDE IL MARCHIO?

Il marchio dà il diritto esclusivo di utilizzare uno dei segni distintivi sopra descritti, consentendo al proprio titolare di impedire a terzi di usarlo impropriamente o senza il proprio consenso.

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DURATA DEL MARCHIOI diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di deposito della domanda.

RINNOVO DEL MARCHIOLa registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa.

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Quali requisiti deve avere il marchio

per poter ottenere la registrazione Per poter ottenere la registrazione di marchio d'impresa, è necessario che essi rispondano ai requisiti di:

• novità;• capacità distintiva • originalità• Liceità

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NovitàIl marchio deve essere nuovo, non presentare, cioè, caratteri di identità o similitudine con:a) marchi già depositati, relativi a prodotti o servizi identici o affini, b) con segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, c) con segni già noti come ditta, denominazione, ragione sociale, insegna o nome a dominio aziendali.

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Capacità Distintiva

la capacità di distinguere un prodotto da quello di altri.

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LiceitàIl marchio depositato :a) non deve essere contrario all'ordine pubblico ed al buon costume; b) non deve ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o dei servizi; c) non deve costituire violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

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Diritto esclusivaElemento fondamentale della normativa sui marchi (Dlgs 30 del 2005 Codice della proprietà intellettuale) è dato dal diritto di esclusività nell’uso

Posso VIETARE ai terzi (salvo consenso) di usare:- un segno identico al marchio registrato per prodotti identici a

quelli per cui è registrato;- un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti

identici o affini se per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti si può ingenerare confusione per il pubblico

- un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti NON affini se tale marchio gode nello stato di rinomanza e se l’uso indebito del marchio consenta un vantaggio

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Patologia del marchio Nullità e decadenza

Il marchio è nullo:• se manca di uno dei requisiti sopra elencati; • se con sentenza passata in giudicato si accerta che

il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda di registrazione.

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Patologia del marchio Nullità e decadenza

Si possono distinguere due specie di nullità

NULLITA’ ASSOLUTA:Possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse, e quindi dai consumatori e dalle associazioni di questi. NULLITA’ RELATIVEPossono essere fatte valere soltanto da alcuni soggetti qualificati, in virtù della titolarità di un segno potenzialmente confusorio con quello che si intende impugnare. Avv. Marco Giuri - Firenze

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Patologia del marchio Nullità e decadenza

Il marchio decade per:

Volgarizzazione

Illiceità sopravvenuta

Non uso

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Dedadenza del Marchioper volgarizzazione, cioè se il marchio sia divenuto nel

commercio denominazione generica del prodotto o servizio oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva;

per illiceità sopravvenuta cioè: • se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico; • se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al

buon costume; • per omissione da parte del titolare dei controlli previsti

dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo

per non uso, cioè se il titolare del marchio registrato non ne fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione o se ne sospende l'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo;

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Marchio forte e marchio deboleA seconda del loro potere di individualità si usa

distinguere i marchi tra forti e deboli.• È un marchio forte quello che ha spiccata originalità e

notevole capacità distintiva (ad esempio non deve avere attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce).

es. Rolex (orologi), Strega (liquore)

• È, invece, un marchio debole quello che presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato.

esempi sono molto diffusi soprattutto in attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso (La casa del mobile, La casa del colore, Il caffè della stazione, ecc.).

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Marchio registratoIl marchio registrato è un marchio protetto giuridicamente.

A seconda del territorio in cui sono tutelati si distinguono i seguenti tipi di marchio registrato:

• Marchio nazionale

• Marchio comunitario

• Marchio internazionale

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Marchio Nazionale

La tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio italiano.

In Italia i marchi vengono registrati presso Ufficio Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi

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Marchio Comunitario

Con un'unica azione legale la tutela giuridica del marchio comunitario è valida per tutti i Paesi membri dell‘Unione Europea.La registrazione avviene presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno.

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Marchio Internazionale

I titolari di un marchio nazionale possono estenderne la tutela nei Paesi Europei ed extraeuropei che aderiscono a due accordi internazionali depositando una domanda di marchio internazionale.

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Quanto costa orientativamente registrare un marchio?

MARCHIO ITALIANOIl costo orientativo per ogni deposito di Marchio in Italia (durata decennale) è di circa Euro 500/600 per una classe di prodotti ed aumenta di circa Euro 60/80 per ogni classe di prodotti.

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Quanto costa orientativamente registrare un marchio?

MARCHIO COMUNITARIO

Le spese per la preparazione ed il deposito di una domanda di Marchio Comunitario dovrebbero aggirarsi intorno a

Euro 1.700/1.900

A tale cifra possono aggiungersi i costi derivanti da un eventuale contenzioso con terzi titolari di diritti anteriori e da opposizioni d'Ufficio.

E' anche esclusa la tassa di registrazione, da corrispondersi se e quando la domanda di Marchio Comunitario abbia superato le procedure di esame e/o di opposizione, ed il cui costo globale dovrebbe ammontare a Euro 1.300/1.450

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Quanto costa orientativamente registrare un marchio?

MARCHIO INTERNAZIONALEPaesi dell’accordo di Madrid cifra base: € 1.600/1.800 più circa € 130 per ciascuno Stato

prescelto;

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Marchio registratoPrima di procedere alla registrazione sarà necessario effettuare una ricerca per vedere se esistono marchi simili o affini (cd. ricerca di anteriorità)Verificare le aree di interesse sulla base delle transazioni commerciali e degli sviluppi futuri.

Dopo la registrazione diventa essenziale la fase del monitoraggio sul mercato e nei data base delle registrazioni per procedere alla tutela

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LA TUTELA DEL MARCHIOIl nostro ordinamento accorda una protezione molto ampia per i marchi registrati. Tale tutela viene assicurata sia:

(Codice della Proprietà Industriale, artt. 2598, 2599 e 2600 c.c.)

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in campo civile in campo penale

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LA TUTELA DEL MARCHIOin ambito civile

Art. 2598 La concorrenza sleale Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque:usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

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LA TUTELA DEL MARCHIOin ambito civile

INIBITORIA (disposta dal giudice) della fabbricazione, del commercio e dell’uso di quanto costituisce violazione del diritto. A seguito di tale provvedimento può, sempre ad opera del giudice, essere fissata una somma, dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione dello stesso. Può inoltre essere ordinata la DISTRUZIONE delle cose oggetto della violazione, ad eccezione del caso in cui le cose siano di pregiudizio per l’economia nazionale.

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LA TUTELA DEL MARCHIOÈ dovuto, comunque, il risarcimento del danno conseguente la violazione del diritto di proprietà industriale, secondo le comuni regole dettate dal codice civile (artt. 1223, 1226, 1227 c.c.).

Oltre le conseguenze di natura civile, appena riassuntivamente descritte, sono previste sanzioni penali ed amministrative, descritte nel codice penale (artt. 473, 474, 517 c.p.) e nel Codice della Proprietà Industriale (art. 127). Sono previste, dagli artt. 128 e 129 del Codice della Proprietà Industriale, le misure cautelari e del “sequestro” dei beni stessi.

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LA TUTELA DEL MARCHIO Tutela penale (473 e 474 c.p.).

Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industrialiChiunque contraffa' o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale. Avv. Marco Giuri - Firenze

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SimboliIn ITALIA non esistono leggi che impongono particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati. L'aggiunta del simbolo ® accanto al marchio serve solamente a ricordare che è stato registrato ma non aggiunge nessuna tutela.Al contrario la legge vieta l'utilizzo del simbolo ® accanto ad un marchio non registrato. Poiché un marchio non si considera registrato alla domanda di deposito ma solo dopo la concessione della registrazione, anche nel periodo di tempo che intercorre tra questi due momenti non è possibile apporre il simbolo ®. In attesa dell'effettiva registrazione però si può solo accostare al marchio la D di marchio depositato o il simbolo ™ (dall'inglese Trade Mark). Avv. Marco Giuri - Firenze

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Marchio individuale e marchio collettivo

• Il marchio individuale ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore.

• Il marchio collettivo, invece, serve a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. La registrazione di marchi collettivi è concessa a quei soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che possono concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che rispettino determinati requisiti.

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Marchio collettivoI soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

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MARCHIO COLLETTIVOSi parla di marchio collettivo tutte le volte in cui la registrazione dello stesso è operata da un organismo portatore di un interesse comune a più imprenditori, di norma concorrenti tra loro, ma allo stesso tempo desiderosi di far sì che il pubblico sia certo della qualità, della natura e dell'origine geografica dei loro prodotti.

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MARCHIO COLLETTIVOLa domanda di registrazione viene, infatti,

effettuata da questo organismo, il più delle volte un consorzio, che ne diventa il titolare e che si fa garante del rispetto di un disciplinare di produzione da parte delle imprese dallo stesso autorizzate ad utilizzare il marchio collettivo.La particolarità di questo tipo di marchio è che può consistere anche in una denominazione geografica, normalmente collegata al territorio da cui provengono i prodotti contrassegnati dal marchio

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MARCHIO COLLETTIVO

il Marchio Collettivo è un marchio che attesta l’origine, la natura, la qualità di determinati prodotti e funge quindi da “certificazione” dei prodotti in questione sulla base di un preciso Regolamento. La portata di un Marchio Collettivo non è uguale in tutto il mondo e pertanto un Marchio Collettivo che può risultare accettabile in uno Stato può non risultare accettabile in un altro: valutazione caso per caso.

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MARCHIO COLLETTIVO

La tutela del Marchio Collettivo segue le stesse regole del marchio individuale.

E’ l’organismo titolare del marchio che deve attivare la tutela legale, anche su iniziativa e istanza di un produttore.Valutazione di fondatezza.

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DenominazioniIn campo vinicolo, in Italia (e sostanzialmente nei paesi europei) per denominazione si intende:

il nome geografico di una zonaviticola particolarmente vocata, utilizzata per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturaleed ai fattori umani.

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Fonti normative Denominazione

• L. 164/1992• Regolamento (CEE) 2081/1992• Dlgs 198/1996

Codice Proprietà Intellettuale: articolo 30Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

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DenominazioneNella nozione si valorizza dunque il collegamento tra

TERRITORIO

PRODOTTO ATTIVITÀ DELL’UOMO

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Differenza Denominazione/Marchi Collettivi

I Marchi Collettivi si distinguono dalle “Denominazioni”perché queste ultime rappresentano dei mezzi già utilizzati sul pianosociale prima della loro tutela giuridica.

Detta tutela giuridica serve esclusivamente a ratificare quanto già di fatto esistente, mentre iMarchi Collettivi sorgono con il deposito del marchio in sé e quindi possono anche essere prodromici delle Denominazioni.

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Marchio collettivo e denominazione

Non vi è comunque alcun impedimento affinchè una “Denominazione” possa anche essere un “Marchio Collettivo”, soprattutto se si vuole utilizzare, nei confronti dei contraffattori, determinate azioni che la legge sui marchi prevede e che la norma sulla “Denominazione” non ammette.

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La tutela delle denominazioni di origine

Per quanto concerne il settore vitivinicolo, il sistema europeo (quindi anche quello italiano) di protezione per le denominazioni d’originee le indicazioni geografiche di provenienza si fonda essenzialmente sui seguenti principi.1) la tutela è incentrata su di un territorio « determinato» inteso come località geografica, da cui proviene un determinato prodotto; 2) il riconoscimento di una determinata denominazione d’origine va effettuato da ciascuno Stato, all’esito di un apposito procedimento amministrativo nazionale svolto però sulla base di regole comuni.

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La tutela delle denominazioni di origine

Ciascuna denominazione d’origine deve essere accompagnata da un apposito disciplinare di produzione, finalizzato a garantire una certa qualità. Ottenuto detto riconoscimento per una data denominazione d’origine, il diritto ad utilizzarla spetta solamente a chi produce nel rispetto del disciplinare di produzione e imbottiglia nella zona d’origine.

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La tutela delle denominazioni di origine

All’interno dell’Unione Europea, nessuno può produrre e commercializzare un vino utilizzandola denominazione d’origine o l’indicazione geografica corrispondente ad un determinato territorio della comunità, se il vino non proviene proprio da quel determinato territorio. Parimenti, a nessun produttore extracomunitarioè consentito importare e commercializzare, all’interno dell’Unione Europea, vini contraddistinti con nomi geografici di territori della Comunità.Nella UE il sistema è EFFICACE.

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Le denominazioni negli USA

In linea di principio: gli americani considerano le denominazioni come indicative di una tipologia di vino e non una garanzia d’origine.Sui mercati statunitensi è possibile trovare vini ad esempio prodotti in California che si fregiano di denominazioni europee (Chianti della California).Conseguenza: inganno del consumatore e danni economici e d’immagine al produttore europeo

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Le denominazioni negli USA

Tali prodotti “imitano” ed occupano importanti quote di mercato: prezzi molto inferiori all’”originale”.

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Sulla denominazione:diversa impostazione di fondo

ITALIA: si valorizza dunque il collegamentotra territorio, prodotto e attività dell’uomo. Ad un determinato prodotto vengono abbinatenon solo le sue qualità intrinseche, ma anche quelle connesse al fatto che esso proviene da una certa zona, nella quale si sono sviluppaticon il tempo fattori umani tali da legittimare il riconoscimento di un’attività creativa in relazione alla fase di produzione, la quale finisce per incidere sulla qualità stessa del bene finale.

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Sulla denominazione:diversa impostazione di fondo

USAHanno invece sempre respinto l’idea del riconoscimento del binomio prodotto-territorio, ritenendo invece più giusto che fosse valorizzato l’elemento della « reputazione », ovvero della percezione, da parte del pubblico dei consumatori, di ciò che un certo prodotto è. E’ rilevante non il nome geografico, ma la percezione che ne hanno i consumatori.

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Sulla denominazione:diversa impostazione di fondo

In USA, ad esempio, le parole:« Champagne »

« Chianti » non starebbero ad indicare solamente vini rispettivamente provenienti dalla note regioni francese ed italiana del Chianti, ma anche una determinata tipologia di prodotto indipendentemente dal loro luogo di origine.Dal punto di vista americano, pertanto, anche le indicazioni geografiche di provenienza e la loro relativa tutela dovrebbe essere soggette ai principi della legislazione in materia di marchi.Il MARCHIO prevale sulla DENOMINAZIONE.

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Accordo UE/USA su denominazioni

Il 10 marzo 2006 è entrato in vigore l’Accordo concluso tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti d’America sulla commercializzazione del vino approvato con decisione del Consiglio n. 2006/232/CE.

Primo passo per definire un trattato sul commercio del vino

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Accordo UE/USA su denominazioni

Oggi negli USA abbiamo una tripartizione fra: 1) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA GENERICI

Es. Vermouth: nessuna tutela

2) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA SEMI-GENERICI: per contraddistinguere anche vini non provenienti dal territorio indicato dal nome geografico, purchè il nome geografico deve risultare posto in diretta correlazione con una differente denominazione d’origine (ad esempio, Chianti della California) che indichi il vero luogo di produzione

Gli USA, in tal modo, giustificano la produzione e commercializzazione sul proprio territorio di vini contrassegnati con nomi che, da un punto di vista europeo, sono sicuramente indicazioni geografiche.

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Accordo UE/USA su denominazioni

3) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA NON GENERICI: possono essere utilizzate solamente per distinguere vini prodotti nel determinato territorio richiamato dalla denominazione stessa

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Cosa si è ottenuto in sintesi con l’accordo del 2006?

Per i paesi europei il risultato finale consiste nell’aver ottenuto che ai nomi geografici, corrispondenti a DOC e IGT europee, viene in via di massima attribuita negli USA la tutela prevista per i « nomi non-generici ma non distintivi ». Inoltre, tale protezione viene di fatto estesa anche a quelle denominazioni invece considerate negli USA come nomi « semi-generici».

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Deroga Accordo: chi usava la denominazione prima

dell’accordo può usarla ancora!L’Accordo non muta lo status quo, non incidendo cioè sui diritti (ritenuti dunque quesiti) di chi, prima della sua stipulazione, aveva ottenuto il benestare all’utilizzo dei nomi considerati allora « semi-generici » ed ora elevati di rango. Di conseguenza i produttori americani, che in passato commercializzavano il proprio vino utilizzando i nomi in questione (ad es. Chianti della California), potranno continuare a farlo anche in futuro.

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Situazione odierna negli USA

La possibilità che i nomi « semi-generici » (comprendenti per l’Italia importanti indicazioni, quali le ricordate Chianti e Marsala) vengano utilizzati negli USA da nuovi imprenditori, che non li abbiano legittimamente utilizzati prima del 10 marzo 2006, è stata sostanzialmente eliminata, anche se chi aveva prima acquisito il diritto di utilizzare in etichetta tali termini continuerà a poterlo fare.

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Situazione odierna negli USA

Le denominazioni di origine controllate e le indicazioni geografiche tipiche italiane sono state riconosciute quali nomi « non-generici » (anche se « non distintivi ») negli USA, unitamente alle altre denominazioni di origine controllata e indicazioni geografiche di altri paesi europei, così come indicate negli Allegati all’Accordo.Ciò rafforza il grado di tutela di questi nomi, allontanando la possibilità che gli stessi diventino nel tempo « semi-generici » o peggio « generici ».

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1° LIVELLO

Registrazione del marchio e monitoraggio sul mercato

Registrazione della denominazione come marchio collettivo e controllo del Consorzio

2° LIVELLO

osservatorio permanente del Ministero delle attività produttive in collegamento con l’ICE utile a monitorare adeguatamente l’evoluzione del

fenomeno e predisporre interventi in proposito

attivare presso le sedi Ice, gli sportelli camerali, i Consolati e le Ambasciate dei Paesi in cui avvengono le contraffazioni, strutture idonee a fornire

indicazioni e prima assistenza legale

istituzione ed implementazione di un Fondo governativo specifico, nell’ambito dello stanziamento previsto dal Governo per la promozione del Made in Italy,

a disposizione dei produttori/Consorzi che vogliono difendere le loro produzioni di marca e di qualità nei Paesi in cui essi sono oggetto di

falsificazione

3° LIVELLO

siglare convenzioni con studi legali operanti nei Paesi maggiormente critici.accordi bilaterali tra Italia e i Paesi maggiormente protagonisti del fenomeno

(riconoscimento delle denominazioni);

campagne (anche su iniziativa delle Regioni) nei paesi a maggiore penetrazione del food and beverage italiano a difesa delle denominazioni e dei

marchi

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Quali possibili soluzioni contro l’enopirateria?

1) Provvedere alla registrazione del marchio individuale2) Controllo e monitoraggio sul marchio individuale3) Provvedere alla registrazione della denominazione come

marchio collettivo e controllo del Consorzio4) Creare un osservatorio permanente del Ministero delle

attività produttive in collegamento con l’ICE utile a monitorare adeguatamente l’evoluzione del fenomeno e predisporre interventi in proposito;

5) attivare presso le sedi Ice, gli sportelli camerali, i Consolati e le Ambasciate dei Paesi in cui avvengono le contraffazioni, strutture idonee a fornire indicazioni e prima assistenza legale;

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Quali possibili soluzioni contro l’enopirateria?

6) istituzione ed implementazione di un Fondo governativo specifico, nell’ambito dello stanziamento previsto dal Governo per la promozione del Made in Italy, a disposizione dei produttori/Consorzi che vogliono difendere le loro produzioni di marca e di qualità nei Paesi in cui essi sono oggetto di falsificazione;

7) Visto che il problema dei costi da sostenere per questo genere di cause è diventato insostenibile, arrivando a superare in molti casi l’investimento in promozione del marchio o della denominazione stessa, sarebbero utili anche convenzioni con studi legali operanti nei Paesi maggiormente critici.

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Quali possibili soluzioni contro l’enopirateria?

8) Stimolare e incentivare gli accordi bilaterali tra Italia e i Paesi maggiormente protagonisti del fenomeno (riconoscimento delle denominazioni);

9) Varare campagne (anche su iniziativa delle Regioni) nei paesi a maggiore penetrazione del food and beverage italiano a difesa delle denominazioni e dei marchi

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Conclusioni

Le contraffazioni di denominazione protetta e di marchi sono, in linea teorica, legalmente perseguibili se depositati, le imitazioni più blande e più diffuse che non usurpano la denominazione o il marchio (bandiera tricolore o definizione italiana) sono sempre difficilmente perseguibili dalle aziende e dai Consorzi: unica strada è una politica nazionale di intervento nei paesi in cui maggiore è presente e diffusa la contraffazione del made in Italy.

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