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Manutenzioni sugli immobili: aliquote IVA a cura di Patrizia Clementi Aggiornata al D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. L.14.9.2011, n. 148

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Manutenzionisugli immobili:aliquote IVA

a cura diPatrizia Clementi

Aggiornata al D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. L.14.9.2011, n. 148

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Manutenzionisugli immobili:aliquote IVA

a cura diPatrizia Clementi

Supplemento a ex Lege 3/2007Aggiornata al 20 marzo 2011

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La manutenzione del patrimonio immobiliare co-stituisce spesso per gli enti non commerciali (ca-tegoria nella quale rientrano gli enti ecclesiastici)uno tra i più rilevanti capitoli di spesa del loro bi-lancio. Il costo è poi normalmente reso più onero-so dalla indetraibilità dell’IVA versata ai fornitori dibeni e servizi relativi agli interventi sugli immobili.Ciò è sicuramente vero in tutti i casi in cui l’enteinterviene sugli immobili utilizzati per le attività isti-tuzionali non commerciali, ma lo è anche quandooggetto dei lavori è un immobile nel quale vienesvolta un’attività commerciale se, come avvienenella maggior parte dei casi, l’ente ha deciso dinon considerare “strumentale” il bene non inse-rendolo nell’inventario, né iscrivendolo nel regi-stro dei beni ammortizzabili. In questi casi, infatti, gli immobili afferiscono alla“sfera istituzionale”, quella nella quale l’ente agi-sce come consumatore finale, senza possibilitàquindi di “scaricare” l’IVA.

A parte il caso dell’abbattimento delle barriere ar-chitettoniche, la misura dell’aliquota IVA dipendedalla classificazione dell’intervento secondo lanormativa urbanistica.

Fonti normative:D.P.R. 26.10.1972, n. 633, Tabella A, Parte II e Parte IIIL. 23.12.1999, n. 488, art. 7, c. 1, lett. b)L. 5.8.1978, n. 457, art. 31D.P.R. 6.6.2001, n. 380L. 29.9.1964, n. 847, art. 4 integrato dall’art. 44 della L. 22.10.1971,n. 865Circ. 2.3.1994, n. 1/ECirc. 24.2.1998, n. 57/ECirc. 29.12.1999, n. 247/ECirc. 7.4.2000, n. 71/ECirc. 16.2.2007, n. 11/E

L’indetraibilitàdell’IVA

La qualificazioneurbanistica

degli interventi

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Infatti il D.P.R. n. 633 del 1972 (il decreto che ha isti-tuito e che regola l’IVA) differenzia il trattamento fi-scale per le diverse ipotesi di lavori facendo riferimen-to ancora oggi alle definizioni che ne dà l’articolo 31della legge n. 457 del 5 agosto 1978, anche se que-sta normativa è stata sostituita dal D.P.R. 380/2001,Testo Unico in materia edilizia; nel nuovo provvedi-mento gli interventi sono definiti dall’articolo 3.Si tratta della norma che individua e descrive gliinterventi di recupero del patrimonio edilizio di-stinguendoli in: opere di manutenzione ordinaria(lett. a), straordinaria (lett. b), restauro e risana-mento conservativo (lett. c) e ristrutturazione ur-banistica (lett. d). Per una migliore identificazioneè utile fare riferimento anche alla Circolare del Mi-nistero delle finanze del 24 febbraio 1998, n. 57/E(si veda oltre il testo delle due norme pag. 13 ss.).

Di norma gli interventi di manutenzione ordinaria estraordinaria non usufruiscono dell’aliquota agevola-ta e sono assoggettati all’aliquota ordinaria del 21%(l'aliquota è stata innalzata con effetto dal 17 settem-bre 2011 con il D.L. 138/2011, conv. L. 148/2011).

Questa norma di carattere generale conosceun’eccezione che riguarda però solo le prestazionidi servizi relative alle manutenzioni ordinarie estraordinarie effettuate «su fabbricati a prevalentedestinazione abitativa privata» per le quali è previ-sta l’aliquota ridotta al 10%.L’agevolazione, introdotta dal 1° gennaio 2000 dal-l’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 488del 1999, è stata via via prorogata per gli anni suc-cessivi come misura temporanea fino al 2011; in-fine, con la legge 23 dicembre 2009, articolo 2,comma 11, l’aliquota agevolata è stata conferma-ta senza termine divenendo cosi, finalmente, mi-sura “a regime”.L’Amministrazione finanziaria ha illustrato l’agevo-

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Aliquota del 21%per la manutenzione

ordinariae straordinaria

Aliquota del 10%per la manutenzione

ordinariae straordinariasulle abitazioni

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lazione e ha fornito la propria interpretazione sul-l’argomento con la Circolare n. 247 del 29 dicem-bre 1999 e la Circolare n. 71 del 7 aprile 2000.Va notato che la disciplina è caratterizzata da duefondamentali elementi:– l’aliquota IVA ridotta riguarda gli interventi ef-

fettuati sui fabbricati a prevalente destinazioneabitativa privata;

– il beneficio riguarda solo le prestazioni di servi-zi e non si estende alle cessioni dei “beni signi-ficativi” identificati con il Decreto 29 dicembre1999.

Circa il primo elemento sono di sicuro interesseper gli enti i chiarimenti e le interpretazioni offertidalla Circolare n. 71/2000, secondo la quale rien-trano nel beneficio i lavori effettuati:– in tutte le «unità immobiliari classificate nelle

categorie catastali da A1 ad A11, a eccezionedi quelle appartenenti alla categoria catastaleA10 [uffici e studi privati], a prescindere dal lo-ro effettivo utilizzo»;

– negli immobili che costituiscono pertinenza de-gli immobili abitativi (ovvero quelli di categoriaA, escluso A10), tenendo presente che «il bene-ficio compete anche se gli interventi di recupe-ro hanno ad oggetto la sola pertinenza di unitàad uso abitativo ed anche nell’ipotesi in cui lastessa è situata in un edificio che non ha preva-lente destinazione abitativa»;

– nelle parti comuni di fabbricati a prevalente de-stinazione abitativa, ovvero quelli «aventi più delcinquanta per cento della superficie sopra terradestinata ad uso abitativo privato»;«negli edifici assimilati alle case di abitazionenon di lusso ai sensi dell’articolo 1 della legge19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costi-tuiscano stabile residenza di collettività». Que-sta interpretazione di immobile destinato aduso abitativo interessa gli enti non commercialiin modo particolare, dal momento che permet-te di includere tra gli immobili agevolati anche,

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I fabbricatia prevalente destinazione

abitativa

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ad esempio, «gli orfanatrofi, gli ospizi, i brefo-trofi, i conventi». Infatti, ciò che rileva non è «laclassificazione catastale, ma la circostanza og-gettiva di essere destinati a costituire residenzastabile delle collettività che vi alloggiano». Sitenga però presente che «se l’edificio è desti-nato solo in parte a finalità abitative l’aliquotaridotta è applicabile agli interventi che interes-sano le parti comuni dell’edificio, semprechè laparte abitativa rappresenti più del cinquanta percento della superficie e a quelli che vengonorealizzati sulla sola parte abitativa». Va infineprecisato che non per tutti gli immobili assimi-lati alle case di abitazione non di lusso vi è dirit-to all’agevolazione: vanno esclusi tutti quelli«privi del carattere di stabile residenza [...] qua-li scuole, caserme, ospedali».

È già stato evidenziato che la norma prevede l’ali-quota agevolata solo per le prestazioni di servizi.La conseguente esclusione del beneficio per lecessioni di beni è stata attenuata in sede applica-tiva e riguarda solo quelli di “maggior valore”. Conil Decreto del Ministro delle finanze del 29 dicem-bre 1999, sono stati infatti individuati i beni «costi-tuenti parte significativa del valore delle forniture»(i cosiddetti “beni significativi”).Si tratta:– degli ascensori e montacarichi;– degli infissi esterni ed interni;– delle caldaie;– dei videocitofoni;– delle apparecchiature di condizionamento e ri-

ciclo dell’aria;– dei sanitari e rubinetterie da bagno;– degli impianti di sicurezza.Tali beni beneficiano solo in parte dell’aliquota age-volata: la norma prevede infatti che l’aliquota del10% si applichi ai beni “significativi” «fino a con-correnza del valore complessivo della prestazionerelativa all’intervento di recupero, al netto del va-lore dei predetti beni».

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I benisignificativi

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In pratica: su un intervento del valore complessivodi 100 nel quale il bene “significativo” valga 70,l’IVA sarà:– del 10% su 30 (prestazione “pura”);– del 10% su 30 (differenza tra il valore comples-

sivo, 100 e il bene significativo, 70);– del 21% su 40 (differenza tra il valore del bene

significativo, 70, e la parte di tale bene assog-gettato ad aliquota agevolata, 30).

Qualora l’intervento preveda la cessione di beni divalore significativo occorrerà rispettare le partico-lari indicazioni che la Circolare 71 detta in tema difatturazione. In particolare sarà necessario che neldocumento venga indicato «sia il corrispettivocomplessivo dell’operazione, comprensivo del va-lore dei suddetti beni, che il valore di questi ulti-mi». In tal modo, sarà identificabile la base impo-nibile da assoggettare all’aliquota agevolata del10% che «risulta costituita dalla differenza tra i dueimporti e dalla parte di valore del bene significati-vo corrispondente a tale differenza»; il resto saràinvece da assoggettare al 21%. «I suddetti dati de-vono essere evidenziati in fattura anche nel casoin cui dal calcolo risulti che l’intero valore del benesignificativo deve essere assoggettato all’aliquotaridotta».Va notato che l’aliquota ridotta spetta per interose l’intervento prevede la cessione di parti di “be-ni significativi”. La Circolare 71 precisa infatti chela limitazione dell’agevolazione riguarda solo i be-ni «considerati nella loro interezza e non è riferibi-le alle singole parti o pezzi staccati che li compon-gono».Ciò in quanto «le componenti staccate (ad esem-pio il bruciatore di una caldaia) quando vengonofornite nell’ambito di una prestazione di serviziaventi ad oggetto un intervento di recupero age-volato, non assumono rilevanza autonoma ma, alpari degli altri beni diversi da quelli indicati nel de-creto ministeriale come beni significativi, conflui-scono nel trattamento fiscale previsto per la pre-stazione» e ciò sia che si tratti «di parti aventi no-tevole rilevanza rispetto alla struttura e alla funzio-nalità del bene, sia che si tratti di parti di scarsovalore».

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La Circolare n. 71/2000 ha precisato che l’aliquotaridotta riguarda anche i canoni annui relativi ai con-tratti di manutenzione obbligatoria degli ascensorie degli impianti di riscaldamento, consistenti in ve-rifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità,compresa la sostituzione delle parti di ricambio(ad es. porte, pannelli, serrature, funi, ecc.) in ca-so di usura.Qualora, però, i contratti di manutenzione preve-dano anche altre prestazioni (per es. la coperturaassicurativa della responsabilità civile), l’agevola-zione potrà essere applicata solo se è possibile di-stinguere i corrispettivi, ovvero se l’oggetto delcontratto non sia costituito da una prestazionecomplessa a fronte di un corrispettivo unitario.

La Circolare n. 71 ha inoltre precisato che l’aliquo-ta IVA agevolata non si applica alle parcelle deiprofessionisti (geometri, architetti, ingegneri,ecc.).Sul punto l’indicazione è estremamente chiara: «leprestazioni rese da professionisti (ingegneri, geo-metri, architetti, eccetera), anche se inerenti agliinterventi di recupero edilizio, restano assoggetta-te all’aliquota ordinaria del 20 per cento».

Anche se la norma intende agevolare le prestazio-ni di servizi e non le cessioni di beni, dal momentoche non è richiesta una specifica forma di contrat-to, rientrano nell’ambito dell’aliquota IVA ridotta,non solo le prestazioni di servizi dipendenti dacontratti di appalto, ma anche quelle derivanti dacontratti d’opera o altri accordi negoziali.Ne consegue, come conferma la Circolare n. 71,che rientra nella disposizione «l’ipotesi in cui l’in-tervento di recupero si realizzi mediante cessionecon posa in opera di un bene, poiché l’apporto

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I contrattidi manutenzione

Le prestazioniprofessionali

La fornitura di beni

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della manodopera assume un particolare rilievo aifini della qualificazione dell’operazione».

La finanziaria 2007 (art. 1, c. 388, L. 296/2006)ha introdotto l’obbligo di indicare in fattura il co-sto della manodopera utilizzata per la realizzazio-ne dell’intervento. Per le modalità applicative del-l’obbligo si veda la Circolare n. 11/E del 16 feb-braio 2007, dell’Agenzia delle entrate.

Gli interventi di grado superiore alla manutenzionestraordinaria, cioè quelli di restauro e risanamentoconservativo e quelli di ristrutturazione edilizia, so-no assoggettati all’aliquota IVA agevolata del 10%.Questa agevolazione non è limitata alle prestazio-ni di servizi, né è relativa ai soli fabbricati con de-stinazione abitativa.Infatti il D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che la ri-duzione si applica:– all’acquisto di «beni, escluse le materie prime e

semilavorate, forniti per la realizzazione degli in-terventi di recupero di cui all’art. 31 della legge5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui allelettere a) e b) del primo comma dello stesso ar-ticolo» (Tabella A, parte III, n. 127-terdecies);

– alle «prestazioni di servizi dipendenti da con-tratti di appalto relativi [...] alla realizzazionedegli interventi di recupero di cui all’art. 31 del-la legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli dicui alle lettere a) e b) del primo comma dellostesso articolo» (Tabella A, parte III, n. 127-qua-terdecies).

La qualificazione urbanistica degli interventi spes-so è desumibile dalle autorizzazioni amministrati-ve (d.i.a., permessi, ecc.).Dopo l’emanazione del Testo Unico delle normesull’edilizia (D.P.R. 380/2001) la documentazionescambiata con il comune farà riferimento al nuovotesto anche per la qualificazione degli interventi,

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L’indicazionedel costo

della manodopera

Aliquota del 10%per gli interventi

di restauroe risanamentoconservativo e

di ristrutturazioneedilizia

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mentre il decreto sull’IVA fa ancora riferimento al-la vecchia normativa, la legge 457/1978; si tengaperò conto che le definizioni dell’articolo 31 dellalegge 457 del 1978 sono praticamente sovrappo-nibili a quelle dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001.Qualora nella documentazione inoltrata al comu-ne non è stata esplicitata la natura dei lavori, è suf-ficiente un’autocertificazione da parte del proprie-tario dell’immobile o (preferibilmente) una dichia-razione del progettista incaricato che attesti conchiarezza e con riferimento alle tipologie della leg-ge 457/1978 la fattispecie dell’intervento in que-stione.Per facilitare questa operazione si può fare ricor-so, oltre alle definizioni della legge 457/1978, an-che alla Circolare del Ministero delle finanze n.57/E del 24 febbraio 1998 emanata d’intesa con ilMinistero dei lavori pubblici con la quale, al punto3.4, sono stati forniti chiarimenti in ordine all’indi-viduazione delle diverse tipologie di interventi.Le prestazioni professionali (ingegneri, architetti,geometri, ecc.) non sono mai agevolate; si trattadi costi che non rientrano tra quelli per i quali è ri-conosciuta l’aliquota ridotta in quanto non hannoad oggetto la materiale realizzazione dell’interven-to, ma risultano a questo collegate solo in manie-ra indiretta. Sono pertanto assoggettate in ognicaso all’aliquota ordinaria del 21%.

Occorre tenere presente che l’ampliamento di edi-fici viene classificato tra gli interventi di nuova co-struzione; l’articolo 3, comma 1, lettera e.1) delD.P.R. 380/2001, include infatti in questa catego-ria «la costruzione di manufatti edilizi fuori terra ointerrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistentiall’esterno della sagoma esistente».Il Ministero delle finanze con risposta ad interro-gazione parlamentare datata 14 maggio 1981, n.2/854/UL ha chiarito che ai fini dell’applicazionedell’aliquota IVA, «per consolidata interpretazioneamministrativa, l’ampliamento va considerato una‘parziale’ costruzione».

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Aliquota IVAal 10%

per l’ampliamentodelle opere

di urbanizzazionesecondaria

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L’aliquota IVA applicabile è dunque quella previstaper la costruzione degli edifici, tenendo presenteche alle prestazioni di servizio dipendenti da con-tratti di appalto relativi alla costruzione di opere diurbanizzazione secondaria (v. pag. 18) si applical’aliquota del 10% (cf D.P.R. 633/1972, tabella A,parte III, n. 127-sexies).

Per gli interventi finalizzati all’eliminazione dellebarriere architettoniche esistenti, effettuate suqualunque tipo di immobile, il D.P.R. n. 633/1972prevede l’aliquota agevolata al 4%; la Tabella A,parte II, n. 41-ter indica infatti l’aliquota ridottaper «le prestazioni di servizi dipendenti da contrat-ti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione del-le opere direttamente finalizzate al superamentoo alla eliminazione delle barriere architettoniche».A differenza di quanto previsto per gli interventi direstauro e di risanamento conservativo, non vi èuna norma agevolativa che riguardi le cessioni dibeni; di conseguenza per usufruire della riduzionedi aliquota occorre necessariamente stipulare uncontratto di appalto o d’opera.Circa la tipologia di lavori in riferimento ai quali èpossibile usufruire dell’aliquota ridotta, la Circola-re del Ministero delle finanze del 2 marzo 1994,n. 1/E, ha precisato che l’agevolazione spetta an-che se i lavori consistono in interventi di manuten-zione ordinaria o straordinaria, purché direttamen-te finalizzati al superamento o all’eliminazione del-le barriere architettoniche.Con la successiva Circolare n. 57/E del 24 febbraio1998, il Ministero ha offerto alcune precisazionicirca questi interventi: «trattasi di opere che pos-sono essere realizzate sia sulle parti comuni chesulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse ca-tegorie di lavori: la sostituzione di finiture (pavi-menti, porte, infissi esterni, terminali degli impian-ti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tec-nologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni-ci, impianti di ascensori), gli interventi di naturaedilizia più rilevante, quali il rifacimento di scaleed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed

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Aliquota IVAdel 4%

per l’abbattimentodelle barriere

architettoniche

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esterne agli edifici e di servoscala o piattaformeelevatrici. In linea generale le opere finalizzate al-l’eliminazione delle barriere architettoniche sonoinseribili nella manutenzione straordinaria».Quando gli interventi di abbattimento delle barrie-re architettoniche sono realizzati nell’ambito di la-vori più ampi, è necessario che nel contratto di ap-palto siano discriminati i corrispettivi relativi ai di-versi interventi e che vengano distintamente fattu-rati.É inoltre utile precisare che l’agevolazione può es-sere invocata solo per l’abbattimento di barrierearchitettoniche in edifici già esistenti e non anchein relazione a nuove costruzioni.A tale proposito, la Direzione regionale delle en-trate Lombardia nella nota n. 29093/96 precisache «con riferimento al tenore letterale della nor-ma, si deve osservare che per potersi parlare disuperamento (o di eliminazione) delle barriere ar-chitettoniche è necessario evidentemente che talibarriere preesistano agli interventi di adeguamen-to».

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DISPOSIZIONI

Sono «interventi di manutenzione ordinaria, quelliche riguardano le opere di riparazione, rinnovamen-to e sostituzione delle finiture degli edifici e quellenecessarie ad integrare o mantenere in efficienza gliimpianti tecnologici esistenti» (art. 31, c. 1, lett. a).

«Dalla definizione di legge sopra riportata si dedu-ce che gli interventi di manutenzione ordinaria ri-guardano le operazioni di rinnovo o di sostituzio-ne degli elementi esistenti di finitura degli edifici,nonché tutti gli interventi necessari per mantenerein efficienza gli impianti tecnologici, con materialie finiture analoghi a quelli esistenti. Caratteristicadella manutenzione ordinaria è il mantenimentodegli elementi di finitura e degli impianti tecnolo-gici, attraverso opere sostanzialmente di ripara-zione dell’esistente.A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ma-nutenzione ordinaria i seguenti interventi:– la sostituzione integrale o parziale di pavimenti

e le relative opere di finitura e conservazione;– la riparazione di impianti per servizi accessori

(impianto idraulico, impianto per lo smaltimen-to delle acque bianche e nere);

– rivestimenti e tinteggiature di prospetti esternisenza modifiche dei preesistenti oggetti, orna-menti, materiali e colori;

– rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;– rifacimento pavimentazioni esterne e manti di

copertura senza modifiche ai materiali;– sostituzione tegole e altre parti accessorie de-

teriorate per smaltimento delle acque, rinnovodelle impermeabilizzazioni;

– riparazioni balconi e terrazze e relative pavi-mentazioni;

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DISPOSIZIONI

Manutenzioneordinaria

Circ. n. 57/E/1998

DEFINIZIONE URBANISTICA DEGLI INTERVENTIL. 457/1978 - Circolare n. 57/E/1998

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– riparazione recinzioni;– sostituzione di elementi di impianti tecnologici;– sostituzione infissi esterni e serramenti o per-

siane con serrande, senza modifica della tipo-logia di infisso».

Sono «interventi di manutenzione straordinaria, leopere e le modifiche necessarie per rinnovare esostituire parti anche strutturali degli edifici, non-ché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino ivolumi e le superfici delle singole unità immobilia-ri e non comportino modifiche delle destinazioni».(art. 31, c. 1, lett. b)

«Gli interventi di manutenzione straordinaria ri-guardano le opere e le modifiche necessarie perrinnovare e sostituire parti anche strutturali degliedifici, nonché per realizzare ed integrare i serviziigienico-sanitari e tecnologici, sempre che non al-terino i volumi e le superfici delle singole unità im-mobiliari e non comportino modifiche alle desti-nazioni d’uso.La manutenzione straordinaria si riferisce ad inter-venti, anche di carattere innovativo, di natura edi-lizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in ef-ficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e lesingole unità immobiliari, senza alterazione dellasituazione planimetrica e tipologica preesistente,e con il rispetto della superficie, della volumetria edella destinazione d’uso. La categoria di interven-to corrisponde quindi al criterio della innovazionenel rispetto dell’immobile esistente.A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ma-nutenzione straordinaria i seguenti interventi:– sostituzione infissi esterni e serramenti o per-

siane con serrande, con modifica di materiale otipologia di infisso;

– realizzazione ed adeguamento di opere acces-sorie e pertinenziali che non comportino aumen-to di volumi o di superfici utili, realizzazione divolumi tecnici, quali centrali termiche, impianti

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Manutenzionestraordinaria

Circ. n. 57/E/1998

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di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;– realizzazione ed integrazione di servizi igienico-

sanitari senza alterazione dei volumi e delle su-perfici;

– realizzazione di chiusure o aperture interne chenon modifichino lo schema distributivo delleunità immobiliari e dell’edificio;

– consolidamento delle strutture di fondazione ein elevazione;

– rifacimento vespai e scannafossi;– sostituzione di solai interpiano senza modifica

delle quote d’imposta;– rifacimento di scale e rampe;– realizzazione di recinzioni, muri di cinta e can-

cellate;– sostituzione solai di copertura con materiali di-

versi dai preesistenti;– sostituzione tramezzi interni, senza alterazione

della tipologia dell’unità immobiliare;– realizzazione di elementi di sostegno di singole

parti strutturali;– interventi finalizzati al risparmio energetico».

Costituiscono «interventi di restauro e risanamen-to conservativo, quelli rivolti a conservare l’organi-smo edilizio e ad assicurarne la funzionalità me-diante un insieme sistematico di opere che, nel ri-spetto degli elementi tipologici, formali e struttu-rali dell’organismo stesso, ne consentano destina-zioni d’uso con essi compatibili. Tali interventicomprendono il consolidamento, il ripristino e ilrinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’in-serimento degli elementi accessori e degli impian-ti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazionedegli elementi estranei all’organismo edilizio» (art.31, c. 1, lett. c).

«Gli interventi di restauro e risanamento conserva-tivo sono quelli rivolti a conservare l’organismoedilizio e ad assicurarne la funzionalità medianteun insieme sistematico di opere che, nel rispettodegli elementi tipologici, formali e strutturali del-

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Restauroe risanamento

conservativo

Circ. n. 57/E/1998

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l’organismo stesso, ne consentano le destinazionid’uso con essi compatibili. Tali interventi com-prendono il consolidamento, il ripristino ed il rin-novo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inse-rimento degli elementi accessori e degli impiantirichiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione dielementi estranei all’organismo edilizio.La norma descrive due gruppi di interventi analo-ghi nei contenuti, ma differenti per quanto attienele finalità e, soprattutto, riguardo alle caratteristi-che degli edifici su cui tali interventi sono eseguiti.Gli interventi di restauro consistono nella restitu-zione di un immobile di particolare valore architet-tonico, storico-artistico, ad una configurazioneconforme ai valori che si intendono tutelare. Glistessi interventi, attraverso la preliminare analisistorica e artistica delle trasformazioni subite dal-l’edificio nel corso del tempo, sono effettuati prin-cipalmente attraverso la conservazione degli origi-nari elementi di fabbrica ovvero con la sostituzio-ne di elementi ricorrendo a tecnologie e materialicoerenti con quelli originari di impianto dell’edifi-cio stesso.Il risanamento conservativo si riferisce al comples-so degli interventi finalizzati ad adeguare ad unamigliore esigenza d’uso attuale un edificio esisten-te, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali,funzionali.A titolo esemplificativo, sono ricompresi nel re-stauro e risanamento conservativo i seguenti in-terventi:– modifiche tipologiche delle singole unità immo-

biliari per una più funzionale distribuzione;– innovazione delle strutture verticali e orizzonta-

li; – ripristino dell’aspetto storico-architettonico di

un edificio, anche tramite la demolizione di su-perfetazioni;

– adeguamento delle altezze dei solai, con il ri-spetto delle volumetrie esistenti;

– apertura di finestre per esigenze di aerazionedei locali».

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Sono «interventi di ristrutturazione edilizia, quellirivolti a trasformare gli organismi edilizi medianteun insieme sistematico di opere che possono por-tare ad un organismo edilizio in tutto o in partediverso dal precedente. Tali interventi compren-dono il ripristino o la sostituzione di alcuni ele-menti costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, lamodifica e l’inserimento di nuovi elementi ed im-pianti» (art. 31, c. 1, lett. d).

«Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quel-li rivolti a trasformare gli organismi edilizi median-te un insieme sistematico di opere che possonoportare ad un organismo edilizio in tutto o in partediverso dal precedente. Tali interventi compren-dono il ripristino e la sostituzione di alcuni elemen-ti costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modi-fica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ca-ratterizzati da due elementi fondamentali: il primodeterminato dalla “sistematicità” delle opere edili-zie e il secondo, più rilevante, riguarda la finalitàdella trasformazione dell’organismo edilizio chepuò portare ad un edificio parzialmente o comple-tamente diverso dal preesistente. Pertanto, gli ef-fetti di tale trasformazione sono tali da incideresui parametri urbanistici al punto che l’interventostesso è considerato di “trasformazione urbanisti-ca”, soggetto a concessione edilizia e sottopostoal pagamento di oneri concessori.Attraverso gli interventi di ristrutturazione ediliziaè possibile aumentare la superficie utile, ma non ilvolume preesistente.A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ri-strutturazione edilizia i seguenti interventi:– riorganizzazione distributiva degli edifici e delle

unità immobiliari, del loro numero e delle lorodimensioni;

– costruzione dei servizi igienici in ampliamentodelle superfici e dei volumi esistenti;

– mutamento di destinazione d’uso di edifici, se-condo quanto disciplinato dalle leggi regionali edalla normativa locale;

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Ristrutturazioneedilizia

Circ. n. 57/E/1998

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– trasformazione dei locali accessori in locali re-sidenziali;

– modifiche agli elementi strutturali, con variazio-ne delle quote d’imposta dei solai;

– interventi di ampliamento delle superfici.È il caso di rilevare che gli interventi previsti in cia-scuna delle categorie sopra richiamate sono, dinorma, integrati o correlati ad interventi di catego-rie diverse; ad esempio, negli interventi di manu-tenzione straordinaria sono necessarie, per com-pletare l’intervento edilizio nel suo insieme, operedi pittura e finitura ricomprese in quelle di manu-tenzione ordinaria. Pertanto, occorre tener contodel carattere assorbente della categoria “superio-re” rispetto a quella “inferiore”, al fine dell’esattaindividuazione degli interventi da realizzare e dellapuntuale applicazione delle disposizioni in com-mento».

a) asili nido e scuole materneb) scuole dell’obbligo nonché strutture e comples-

si per l’istruzione superiore dell’obbligoc) mercati di quartiered) delegazioni comunalie) chiese ed altri edifici religiosif) impianti sportivi di quartiereg) centri sociali (...)h) aree verdi di quartiere

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Circ. n. 57/E/1998OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

art. 4 della L. 29.9.1964, n. 847integrato dall’art. 44 della L. 22.10.1971, n. 865

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RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

[Per la ditta appaltatrice dei lavori di costruzione e/o ampliamento]

Alla Ditta …………………………

Sede …………………………

Oggetto: Richiesta di applicazione dell’aliquota IVA ridotta

Il/la sig./sig.a sottoscritto/a ……………………………… nato/a a……………………. il ……………… nella Sua qualità di legale rappresen-tante di ……………… con sede in ………… (prov. …) – via ……………….n. …., C.F. n. …………………..………

Dichiara

sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’intervento edilizio di co-struzione e/o ampliamento dell’edificio …………………………… [indica-re l’opera di urbanizzazione primaria o secondaria], come risulta da……………… [indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo] rila-sciato dal Comune di ……… in data ………… n. ……….., rientra nellaprevisione di cui D.P.R. 633/72, Tabella A, Parte III, n. 127-septies pertanto

chiede

l’applicazione dell’aliquota del 10% nei limiti ivi previsti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventualefatto o circostanza, che faccia venir meno il diritto alla sopra indicataagevolazione, al fine di consentirVi l’emissione della fattura integrativaper la differenza di aliquota.

Luogo e data …………………………

Firma…………………………………

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DISPOSIZIONI

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RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

[Per la ditta appaltatrice dei lavori di manutenzioni ordinarie e/ostraordinarie effettuate su abitazioni o fabbricati residenziali]

Alla Ditta…………………………………Sede…………………………………

Oggetto: Richiesta di applicazione dell’aliquota IVA ridotta

Il/la sig./sig.a sottoscritto/a ………………………………. nato/a a

……………………. il ……..………… nella Sua qualità di legale rappresen-

tante di ……………… con sede in ………… (prov. ……) – via

………………. n. …., C.F. n. ……………………

dichiara

sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’intervento edilizio concer-

nente l’immobile sito nel Comune di ……………………, in via

…………………. [di cui alla denuncia di inizio attività in data …………] ri-

entra nella previsione di cui all’art. 7, c. 1, lett. b) della legge 488/1999,

prorogata dalla legge 296/2006, art. 1, c. 387, pertanto

chiede

l’applicazione dell’aliquota del 10% nei limiti ivi previsti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventualefatto o circostanza, che faccia venir meno il diritto alla sopra indicataagevolazione, al fine di consentirVi l’emissione della fattura integrativaper la differenza di aliquota.

Luogo e data ………………………………

Firma ……………………………………….

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RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

[Per la ditta appaltatrice dei lavori di restauro e risanamento con-servativo e/o di ristrutturazione edilizia]

Alla Ditta…………………………………Sede…….……………………………

Oggetto: Richiesta di applicazione dell’aliquota IVA ridotta

Il/la sig./sig.a sottoscritto/a ………………………………. nato/a a

…………………… il ……………… nella Sua qualità di legale rappresen-

tante di ………………. con sede in ………….. (prov. …) – via

………………. n. …., C.F. n. ……………………..…

dichiara

sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’intervento edilizio consi-stente in ………………… [restauro e risanamento conservativo oppure

ristrutturazione edilizia] concernente l’immobile sito nel comune di……………………, in via ………………… di cui alla ………………………[denuncia di inizio attività oppure all’autorizzazione/concessione edilizia

rilasciata dal comune di ……………… in data ……………, prot. n.………] rientra nella previsione di cui alla Tabella A, Parte III, n. 127-ter-

decises e 127-quaterdecises, allegata al D.P.R. 633/1972 pertanto

chiede

l’applicazione dell’aliquota del 10% nei limiti ivi previsti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventualefatto o circostanza, che faccia venir meno il diritto alla sopra indicataagevolazione, al fine di consentirVi l’emissione della fattura integrativaper la differenza di aliquota.

Luogo e data ………………………………

Firma …………………………

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RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

[Per la ditta appaltatrice dei lavori di superamento o eliminazionedelle barriere architettoniche]

Alla Ditta…………………………………Sede…………………………………

Oggetto: Richiesta di applicazione dell’aliquota IVA ridotta

Il/la sig./sig.a sottoscritto/a …………………………………. nato/a a……………………. il ……..………… nella Sua qualità di legale rappresen-tante di ………………. con sede in ………….. (prov. …) – via………………. n. …., C.F. n. ………………

dichiara

sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’intervento edilizio di………… [superamento o eliminazione] delle barriere architettonicheconcernente l’immobile sito nel comune di ……………………, in via………………… [di cui alla denuncia di inizio attività in data …………] ri-entra nella previsione di cui alla Tabella A, Parte II, n. 41-ter del D.P.R.633/1972

chiede

l’applicazione dell’aliquota del 4% nei limiti ivi previsti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventualefatto o circostanza, che faccia venir meno il diritto alla sopra indicataagevolazione, al fine di consentirVi l’emissione della fattura integrativaper la differenza di aliquota.

Luogo e data ………………………………

Firma …………………………………

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