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MANUALE PER LE IMPORTAZIONI Istruzioni per l’importazione di prodotti bio per la commercializzazione con la Gemma Versione del 01.10.2014

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MANUALE PER LE IMPORTAZIONI

Istruzioni per l’importazione di prodotti bio per la commercializzazione con la Gemma

Versione del 01.10.2014

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Bio Suisse Manuale per le Importazioni 01.10.2014 1

Introduzione Con la Gemma, Bio Suisse ha fissato un elevato standard di qualità per i prodotti biologici. Questo vale anche per i prodotti importati destinati al canale Gemma per quali Bio Suisse richiede una certificazio-ne Bio Suisse sia per la coltivazione sia per il commercio ed eventuali fasi di trasformazione. Prima di autorizzare la commercializzazione con il marchio Gemma, Bio Suisse verifica il flusso delle merci e il rispetto dei requisiti di tutti i livelli all’estero e di ogni partita importata. Dato che per gli importatori ciò comporta anche un certo impegno, abbiamo sviluppato questo manuale per l’importazione con formulari di autocontrollo che permettono di scoprire rapidamente quali passi sono necessari prima della prevista importazione. Per l’importazione di prodotti riconosciuti da Bio Suisse vanno inoltre adempiute in ogni caso le prescrizioni dell’Ordinanza svizzera sull’agricoltura biologica. Tali requisiti sono elencati nel presente manuale.

Breve riassunto dei requisiti Come importatori di prodotti bio per la commercializzazione con la Gemma necessitate di:

� un contratto di licenza con Bio Suisse con il corrispondente allegato e un‘autorizzazione d’importazione;

� un prodotto riconosciuto da Bio Suisse, rispettivamente fornitori riconosciuti (tutte le ditte interessate dalla coltivazione fino all’esportazione devono avere una certificazione Bio Suisse);

� eventualmente un’autorizzazione particolare dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);

e per ogni fornitura:

� un’attestazione di rintracciabilità («Attestazione Bio Suisse» o «Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica»), dalla quale deve risultare il flusso completo delle merci attraverso tutti i livelli della catena commerciale fino al produttore della materia pri ma), rilasciata dall’ente di certificazione dell’esportatore/produttore;

� conferma Gemma connessa alla quantità di Bio Suisse («timbro Gemma») sull’attestazione di rintracciabilità.

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Bio Suisse Manuale per le Importazioni 01.10.2014 2

Indice 1 Requisiti di base ................................................................................................................... 3

2 Certificazione all’estero – compiti della ICB AG ....................................................................... 4

3 Attestato Gemma per prodotti bio importati («timbro Gemma») ................................................... 4

4 Limitazione delle importazioni di Bio Suisse .............................................................................. 6

5 Regolamento tariffario importazione ........................................................................................ 8

6 Requisiti dell’Ordinanza bio ................................................................................................... 9 Allegato 1: Elenco delle associazioni di produttori direttamente riconosciute .................................... 10 Allegato 2: Prodotti a rischio di residui ....................................................................................... 11 Allegato 3: Modelli .................................................................................................................. 13

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Bio Suisse Manuale per le Importazioni 01.10.2014 3

1 Requisiti di base Formulario di autocontrollo Domanda Documento per la

verifica sì no Misure:

1. Si tratta di un prodotto per il quale esi-stono limitazioni all’importazione da par-te di Bio Suisse?

Limitazione delle im-portazioni di Bio Suis-se (vedi capitolo 4)

❍ ❍ In caso affermativo: contattare Bio Suisse

2. È a disposizione un contratto di licenza con Bio Suisse?

Contratto di licenza Gemma

❍ ❍ In caso negativo: con-tattare Bio Suisse.

3. Il prodotto figura nell’allegato al contrat-to di licenza?

Allegato al contratto di licenza (vedi model-lo M1)

❍ ❍ In caso negativo: inol-trare domanda di li-cenza (vedi modello M2)

4. Nell’allegato al contratto di licenza è vistato il campo „importazione“ accanto al prodotto?

Allegato al contratto di licenza (vedi model-lo M1)

❍ ❍ In caso negativo: inol-trare domanda di li-cenza (vedi modello M2)

5. TUTTE le aziende della filiera (coltivazio-ne, trasformazione, commercio) dispon-gono di una certificazione Bio Suisse va-lida risp. la materia prima proviene da un’associazione di produttori direttamen-te riconosciuta (vedi elenco nell‘allegato 1)?

Certificato Bio Suisse o certificato dell’associazione

❍ ❍ In caso negativo: i fornitori devono essere certificati

Link utile: http://www.bio-suisse.ch/it/licenzaperlagemma.php

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Bio Suisse Manuale per le Importazioni 01.10.2014 4

2 Certificazione all’estero - compiti della ICB AG La certificazione Bio Suisse di aziende all’estero

La certificazione di aziende biologiche estere (agricoltura, trasformazione e commercio) secondo le direttive Bio Suisse nonché la collaborazione con gli organi di controllo all’estero fanno ora parte dei compiti della società affiliata di Bio Suisse fondata l’1.10.2013 – la International Certification Bio Suisse AG (ICB AG). I collaboratori responsabili in precedenza del riconoscimento Bio Suisse sono stati assunti da ICB AG e rimangono i vostri interlocutori. Il nuovo indirizzo di posta elettronica per i contatti generali è il seguente: [email protected]. Trovate ulteriori informazioni (contatti, promemoria, liste di controllo, ecc.) sul sito www.icbag.ch. Le aziende all’estero controllate da IMO o da bio.inspecta riceveranno la certificazione Bio Suisse direttamente da loro.

3 Attestato Gemma per prodotti bio importati

(«timbro Gemma») Condizioni � Inoltro di un’attestazione completa di rintracciabilità1:

� Per le importazioni da Paesi non facenti parte dell’UE. Certificato di controllo (vedi al-legato 3, M 4)

� Per le importazioni da Paesi dell’UE. Certificato Bio Suisse (vedi allegato 3, M 3) o cer-tificato di controllo

Procedura � In linea di massima potete valutare voi stessi sulla scorta delle informazioni disponibili (certificati,

contratto di licenza, manuale per l’importazione) se la merce può essere commercializzata come merce Gemma.

� Verificate che tutti i dati relativi al flusso delle merci necessari siano a disposizione PRIMA dell’inoltro dell’attestazione di rintracciabilità a Bio Suisse (cfr. formulario di autocontrollo). Se non sono dispo-nibili, le informazioni vanno richieste al fornitore risp. all’ente di controllo competente.

� Vogliate inoltrare l’attestazione di rintracciabilità possibilmente prima della commercializzazione con la Gemma, per i prodotti freschi entro 6 settimane dall’importazione. Tutte le attestazioni di rin-tracciabilità per le importazioni di un anno civile vanno inoltrate a Bio Suisse entro il 15 marzo dell’anno successivo.

� Normalmente la conferma Gemma dovrebbe pervenire entro due settimane. In casi urgenti la pratica può essere trattata entro 1-3 giorni lavorativi.

Attestazione di rintracciabilità incompleta � Le attestazioni di rintracciabilità incomplete ritardano o impediscono la procedura e comportano

tasse (vedi 5. Regolamento tariffario) � Procedura nel caso che le attestazioni di rintracciabilità giungano a Bio Suisse incomplete:

� Bio Suisse chiede informazioni all’importatore tramite e-mail. � Termine per l’invio di ulteriore documentazione o dei dati supplementari confermati

dall’ente di controllo dell‘esportatore: 4 settimane - Il termine è rispettato:

� L’attestazione di rintracciabilità è rinviata provvista del timbro � Fatturazione di CHF 20.- per spese supplementari

- Il termine non è rispettato:

1 Da scaricare dal sito http://www.bio-suisse.ch/it/documentazione/importazione/formulari.php

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� L’attestazione di rintracciabilità è rinviata senza il timbro � Fatturazione di CHF 40.- per spese supplementari � Notifica al comitato per le sanzioni di Bio Suisse

Formulario di autocontrollo Domanda Documento da verifi-

care sì no Misure

1. Per la fornitura è a disposizione un’attestazione di rintracciabilità rilasciata dall’ente di controllo dell’esportatore?

Attestazione di rintrac-ciabiltà con timbro e firma dell’ente di controllo (vedi modello M3, M4)

❍ ❍ In caso negativo: chiede-re al fornitore l’attestazione di rintrac-ciabilità

2. Dall’attestazione di rintracciabilità risp. dalle fatture/bollette di con-segna corrispondenti o da dichia-razioni supplementari/certificati commerciali risultano la prove-nienza e l’anno di raccolta delle materie prime? ECCEZIONE: per prodotti con di-versi ingredienti di origine agrico-la è sufficiente la dicitura «appro-ved by Bio Suisse»

Attestazione di rintrac-ciabiltà, dichiarazioni supplementari, bollette di consegna, fatture, certifi-cati commerciali

❍ ❍ In caso negativo: chiede-re al fornitore risp. al suo ente di certificazione una nuova attestazione di rintracciabilità risp. ulte-riori conferme

3. Le indicazioni sono confermate dall’ente di controllo?

Attestazione di rin-tracciabilità, dichiarazio-ni supplementari, bollette di consegna, fatture, certificati commerciali

❍ ❍ In caso negativo: i dati vanno convalidati dall’ente di certificazione

4. TUTTE le aziende della filiera di produzione (coltivazione, trasfor-mazione, commercio) dispongono di una certificazione Bio Suisse va-lida risp. le materie prime proven-gono da un’associazione di pro-duttori direttamente riconosciuta (vedi elenco nell’allegato 1)?

Certificato Bio Suisse o certificato dell’associazione

❍ ❍ In caso negativo: i forni-tori devono essere certifi-cati

5. Per i prodotti a rischio di residui è a disposizione un’analisi dei resi-dui?

Elenco dei prodotti a rischio di residui (vedi allegato 2)

❍ ❍ In caso negativo: chiede-re analisi dei residui o farle eseguire

6. Per i prodotti per i quali vige l’obbligo di autorizzazione di im-portazione individuale è a dispo-sizione un’autorizzazione di Bio Suisse?

Elenco dei prodotti desti-nati all’importazione che richiedono coordinamen-to (vedi capitolo 4)

❍ ❍ In caso negativo: inoltrare la domanda per il per-messo di importazione individuale (vedi modello M5)

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4 Limitazione delle importazioni di Bio Suisse 1. Divieto di trasporto per via aerea

Sono riconosciuti solo i prodotti Gemma trasportati in Svizzera via terra o via mare (divieto di tra-sporto per via aerea).

2. Priorità vicinanza

Va data la priorità alle importazioni di prodotti bio provenienti da Paesi vicini. 3. Sufficiente approvvigionamento indigeno

I prodotti il cui fabbisogno può essere per la maggior parte coperto dalla produzione svizzera e per i quali il regime di importazione statale non è sufficiente possono essere importati solo con l’autorizzazione di Bio Suisse. Accordi specifici per i prodotti possono sostituire l’obbligo di auto-rizzazione. Il coordinamento include attualmente i seguenti prodotti: � Accordi specifici per i prodotti: uova, cereali panificabili e foraggeri, bacche e ciliegie dolci

congelate � Autorizzazione specifica necessaria per: prodotti di animali terrestri (salvo uova), trote, frutta e

prodotti a base di frutta indigena (mele, pere, prugne), bacche e ciliegie per il consumo fresco, monarda, funghi coltivati freschi e essiccati, succo di carota, farro verde essiccato, glume di spelta, crusca, patate, fiocchi di patate, luppolo/pellets di luppolo, zucchero di barbabietola

4. Trasformazione completa allestero

Bio Suisse non ammette i prodotti la cui trasformazione avviene integralmente all’estero. Fanno ec-cezione da questa limitazione la trasformazione semplice (p. es. essiccare, congelare, snocciolare, mondare, selezionare) direttamente nel Paese di provenienza. Tutti gli altri tipi di trasformazione sono esaminati caso per caso (nel quadro dell’esame della domanda di licenza) e vanno motivati. Ciò concerne in particolare i prodotti di macinazione (incl. sbucciatura del farro). È possibile derogare al principio della protezione della trasformazione svizzera se il prodotto tra-sformato aumenta l’interesse generale per l’assortimento Gemma e la sua attrattività, se non delude le aspettative dei consumatori e se in Svizzera non vi sono aziende di trasformazione in grado di fabbricare i prodotti corrispondenti. Le specialità con il riconoscimento AOC o con un’altra chiara denominazione di origine hanno la precedenza. Se in Svizzera esiste una sola alternativa alla fab-bricazione del prodotto interessato, il consiglio direttivo di Bio Suisse può esaminare caso per caso l’ammissione di aziende estere.

5. Prodotti freschi provenienti da oltremare

Per principio i prodotti freschi provenienti da oltremare (frutta, verdura, erbe fresche) non sono con-trassegnati con la Gemma. I Paesi del bacino del Mediterraneo non sono considerati Paesi d’oltremare. I succhi di frutta, la polpa e i prodotti surgelati sono valutati analogamente ai prodotti freschi. Sono esclusi da questa limitazione i prodotti che per motivi di clima non possono essere coltivati in Svizzera o in Europa. I rispettivi prodotti e le regioni di provenienza sono elencati in una lista posi-tiva. Prodotti Spezificazione Osservazioni/limitazioni Agrumi prodotto fresco e surgelato:

concentrato, succo, segmenti Cuba, America Centrale, Brasile

Agrumi per la produzione di succo in Svizzera

Africa, America Centrale e Sudame-rica; solo da luglio a novembre, se il fabbisogno non può essere coper-to dai Paesi del bacino del Mediter-raneo

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Arance fresche (bionde) Nessuna limitazione; solo da giu-gno a ottobre, se il fabbisogno non può essere coperto dai Paesi del bacino del Mediterraneo

Araza

prodotto fresco e surgelato: monoprodotto, polpa, succo

America Centrale

Avocado monoprodotto fresco Africa occidentale, America Centra-le e Sudamerica, solo da giugno a ottobre

Ananas, banana, pitaia, guava, combava, noce di cocco, limetta, litchi, mango, mangostano, papaia, frutto della passione, carambola

prodotto fresco e surgelato: monoprodotto, polpa, succo

Nessuna limitazione

Kiwi

monoprodotto fresco Cile, Nuova Zelanda; solo da mag-gio a ottobre, se il fabbisogno non può essere coperto con forniture da 1ᵃ priorità: Svizzera, 2ᵃ priorità: Italia.

6. Prodotti che danneggiano l‘immagine

Bio Suisse può rifiutare la stipulazione di un contratto di licenza nel caso di prodotti che danneg-giano l’immagine della Gemma. Sono considerati i seguenti criteri: ecologia, distanza di trasporto, imballaggio, aspettative dei consumatori. Esempi di prodotti che negli scorsi anni sono stati respinti a causa di queste limitazioni: vino da oltremare, conserve di pomodoro da oltremare, caviale, tè freddo istantaneo.

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5 Regolamento tariffario importazione In linea di massima (vale a dire se il disbrigo della pratica si situa nella media) i costi per il rilascio dell’attestato di riconoscimento Gemma sono coperti dalle tasse di licenza Gemma. In caso di onere di elaborazione superiore alla media viene riscossa una tassa.

Le attestazioni di rintracciabilità e/o gli allegati contengono le in-formazioni necessarie (cfr. 3. Attestato Gemma). L’attestato Gemma può essere rilasciato senza richieste supplementari

Nessuna tassa

Sono necessari ulteriori ragguagli, vanno fornite informazioni prima del rilascio dell’attestato Gemma.

CHF 20.– per attestazione di rintracciabilità

Le informazioni supplementari richieste non sono state inoltrate a Bio Suisse entro 4 settimane. Le attestazioni di rintracciabilità sono rinviate senza il timbro.

CHF 40.– per attestazione di rintracciabilità rinviata

Le attestazioni di rintracciabilità non possono essere riconosciute e sono rinviate senza il timbro

CHF 40.– per attestazione di rintracciabilità rinviata

Doppio inoltro di attestazioni di rintracciabilità CHF 40.– per attestazione di rintracciabilità

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6 Requisiti dell’Ordinanza bio Il requisito fondamentale per l’importazione di prodotti biologici è l’osservanza dell’Ordinanza bio svizzera. Giusta l’Ordinanza bio, per l’importazione di prodotti biologici devono essere adempiute determinate condizioni. Occorre distinguere fra due casi: Prodotti provenienti da un Paese che figura nell’elenco dei Paesi (Argentina, Austra-lia, Costa Rica, Stati membri dell’UE, India, Israele, Giappone, Canada, Nuova Zelan-da, Tunisia) � La certificazione deve essere eseguita da un ente di controllo che figura nell’elenco dei Paesi (alle-

gato 4 dell’Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica. � Questo ente di controllo deve rilasciare il certificato di controllo obbligatorio. Per gli Stati membri

dell’UE l’obbligo del certificato di controllo è stato abolito in data 01.06.2009. (Per quanto con-cerne l’importazione di prodotti riconosciuti da Bio Suisse vedi pagina 4)

Prodotti provenienti da un altro Paese � Certificazione da parte di un organismo di certificazione riconosciuto dall’UFAG. L’elenco è pub-

blicato e può essere consultato sul seguente sito: http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=it

� Quale normativa transitoria, con un’autorizzazione giusta l’articolo 24 dell’OrdBio, è possibile im-portare in Svizzera prodotti contrassegnati come biologici da altri Paesi che non figurano nell’elenco o che non sono stati controllati da un organismo di certificazione riconosciuto (le do-mande possono essere inoltrate entro il 31 dicembre 2014).

Contatto Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) Sezione promozione della qualità e delle vendite Mattenhofstrasse 5 3003 Berna Tel. 031 322 25 11 Fax 031 322 26 34 e-mail [email protected] Sito internet www.blw.admin.ch Link utili Ordinanza Bio www.admin.ch/ch/d/sr/c910_18.html Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica

www.admin.ch/ch/d/sr/c910_181.html

Elenco dei Paesi www.admin.ch/ch/d/sr/910_181/app4.html Elenco delle autorizzazioni parti-colari rilasciate e moduli per l‘importazione

www.blw.admin.ch > Themen > Produktion + Absatz > Kennzeichnung und Absatzförderung > Biolandbau

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Allegato 1

Elenco delle associazioni di produttori direttamente riconosciute da Bio Suisse

I prodotti certificati dalle associazioni di produttori elencati sopra sono direttamente riconosciuti da Bio Suisse alle seguenti condizioni: � Si tratta di prodotti vegetali. � Si tratta di materie prime. La trasformazione semplice nell’azienda o presso un trasformatore per conto terzi è

possibile (p. es. essiccazione incl. essiccazione su cilindri, mondare, congelare). � Il prodotto è coltivato nel Paese dell’associazione direttamente riconosciuta. � La certificazione dell’associazione e il Paese di provenienza risulta dall’attestazione di rintracciabilità o da un

certificato commerciale (Austria: certificato commerciale Bio Austria obbligatorio) Documentazione supplementare: � Per colture speciali (p. es. funghi, piante ornamentali, fiori recisi, piante selvatiche, colture protette) Bio Suisse

può chiedere ulteriori documenti. � Le imprese di trasformazione e commerciali devono inoltrare a Bio Suisse una domanda con la documentazione

richiesta.

Erde & Saat Ritterstrasse 8, A-4451 Garsten, Austria tel. 0043 7252 21 221, fax 0043 7252 21 221-9; e-mail: [email protected], www.erde-saat.at

Austria

BIO AUSTRIA (inkl. Demeter Österreich) Auf der Gugl 3, A-4020 Linz, Austria Tel. 0043 732 654 884, Fax 0043 732 654 884 140, E-mail: [email protected], www.bio-austria.at

Austria

Verbund Ökohöfe e.V. Windmühlenbreite 25d, D-39164 Wanzleben, Germania Tel. 0049 392 095 379 9, Fax 0049 392 095 379 7, E-mail: [email protected], www.verbund-oekohoefe.de

Germania

Biokreis e.V. Stelzlhof 1, D-94034 Passau, Germania Tel. 0049 851 756 500, Fax 0049 851 756 502 5, E-mail: [email protected], www.biokreis.de

Germania

Bioland e.V. Kaiserstr. 18, D-55116 Mainz, Germania Tel. 0049 613 123 979 0, Fax 0049 613 123 979 27, E-mail: [email protected], www.bioland.de

Germania

Demeter e.V. Brandschneise 2, D-64295 Darmstadt, Germania Tel. 0049 615 584 690, Fax 0049 615 584 691 1, E-mail: [email protected], www.demeter.de

Germania

Gäa e.V. Arndtstrasse 11, D-01099 Dresden, Germania Tel. 0049 351 401 238 9, Fax 0049 351 401 551 9, E-mail: [email protected], www.gaea.de

Germania

Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V. Kleinhaderner Weg 1, D-82166 Gräfelfing, Germania Tel. 0049 898 980 820, Fax 0049 898 980 829 0, E-mail: [email protected], www.naturland.de

Germania

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Allegato 2

Prodotti a rischio di residui Requisiti OGM importazione http://www.bio-suisse.ch/media/VundH/gvo/f_vermeidung_gvo-kontamination_august_2013.pdf 1. Prodotti a rischio di OGM

a. Soia, granoturco e colza Di ogni partita importata di soia, granoturco e colza proveniente da tutti i Paesi vanno prelevati campioni per verificare la presenza di OGM. Va descritto il tipo di prelievo. I campioni devono essere rappresentativi.

b. Alfalfa, semi di lino, senape e papaia

Di ogni partita importata di alfalfa, semi di lino, senape e papaia proveniente dai Paesi che fi-gurano nel seguente elenco vanno prelevati campioni per verificare la presenza di OGM. Va descritto il tipo di prelievo. I campioni devono essere rappresentativi. � alfalfa: analisi per tutte le importazioni da USA. Controlli casuali per importazioni da tutti gli altri Paesi. � semi di lino: controlli casuali per importazioni da Canada e USA almeno una volta all’anno. � senape: controlli casuali per importazioni da tutti i Paesi almeno una volta all’anno. � papaia: analisi per tutte le importazioni da Hawaii. Controlli casuali per importazioni da Cina e Thailandia almeno una volta all’anno.

c. Prodotti trasformati

Per l’importazione di merce il cui DNA a causa della trasformazione è in parte o completamen-te degradato (p. es. olio raffinato di colza, granoturco o soia, amido di mais, lecitina di soia, zucchero) occorre eseguire un’analisi della materia prima. Le rispettive analisi saranno verifica-te nel quadro della certificazione annuale Bio Suisse dell’azienda di trasformazione.

d. Requisiti relativi alle analisi: Il limite di rilevazione/rivelazione degli apparecchi per analisi deve essere pari ad almeno lo 0,03 % (promotore 35S) per le analisi qualitative PCR risp. ad almeno lo 0,1 % (terminatore NOS) per le analisi quantitative PCR.

2. Semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca

Di ogni partita importata di semi di zucca e di prodotti a base di semi di zucca vanno prelevati campioni per verificare la presenza di contaminanti organoclorati. Va descritto il tipo di prelievo. I campioni devono essere rappresentativi.

� Requisiti relativi alle analisi: Il limite di rilevazione/rivelazione degli apparecchi per analisi per verificare la presenza di contaminanti organoclorati deve essere pari ad almeno 0,005 mg/kg.

� Il campione deve essere analizzato per verificare la presenza dei seguenti contaminanti or-ganoclorati: aldrina, isomeri di clordano, isomeri di DDD, isomeri di DDE, isomeri di DDT, dicofol, dieldrina, isomeri di endosulfan, solfati di endosulfan, endrin, HCB, HCH, eptacloro, epossido di eptacloro (cis e trans), isodrina, lindan, metoxicloro, mirex, oxiclordano, tetradi-fon. Per quanto riguarda gli isomeri vanno analizzati tutti gli isomeri presenti.

3. Radioattività Per prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari (per esempio Cherno-byl, Fukushima) o da zone di guerra con impiego di munizioni all’uranio (Irak, Bosnia/Herzegowi-na, Montenegro, Kosovo, Serbia, Kuwait) vanno eseguite analisi per verificare la presenza di ra-dioattività in base alla griglia di valutazione per residui radioattivi di Bio Suisse http://www.bio-suisse.ch/media/VundH/Ruecksta/f_entscheidungsraster_radioaktivitaet_112013.pdf

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4. Sesamo, soia e semi di lino provenienti dall’India

Occorre eseguire un’analisi dei residui sui semi di lino, sesamo e soia di qualità Gemma e i loro prodotti provenienti dall’India e notificare immediatamente i risultati positivi a Bio Suisse.

Vanno eseguite le seguenti analisi: � Multimetodo con modulo di rilevamento GC/MS(MS)* � Multimetodo con modulo di rilevamento LC/MSMS* � Bromuro inorganico complessivo – limite di determinazione 1 mg/kg � Carbendazim (fungicidi a base di benzimidazolo, se non è già compreso nel multimetodo) � Fosfina (idrogeno fosforato) – limite di determinazione di 1 µg/kg (o inferiore) necessario! � I semi di lino e la soia vanno inoltre analizzati per verificare la presenza di glifosfato (incl. il

metabolita AMPA).

*Occorre osservare che nel/nei multimetodo/i siano inclusi i seguenti pesticidi: abamectina, bifeni-le, Carboxin, Dinocap, difenilammina, Emamectin(-benzoato), Flonicamid, Fipronil, Isoprothiolane, Meptyl-Dinocap, Thiocyclam, Trichlorfon

5. Documentazione da inoltrare a Bio Suisse

� Descrizione del prelievo di campioni � Indicazione del laboratorio che ha effettuato le analisi e del metodi di analisi � Risultati delle analisi � Indicazione del limite di rilevazione degli apparecchi per analisi � Attestazione della rintracciabilità e bollette di consegna

Importante: � Il prelievo dei campioni per l’analisi va eseguito sulla merce effettivamente importata

(prelievo in Svizzera o prelievo eseguito da un ente indipendente nel Paese di prove-nienza).

� L’analisi deve poter essere messa inequivocabilmente in relazione con la fornitu-ra/l’attestazione di rintracciabilità!

� Risultati positivi delle analisi vanno immediatamente notificati a Bio Suisse.

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Allegato 3

Modelli M 1 Allegato al contratto di licenza M 2 Modulo per la domanda di licenza per prodotti Gemma (solo prima pagina) M 3 Attestazione Bio Suisse M 4 Certificato di controllo con attestato Gemma M 5 Domanda di autorizzazione individuale d’importazione

M 1 M 2

M 3 M 4 M 5