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MANSIONI: COSA È CAMBIATO? Milano, 5 aprile 2017 Avv. Prof. Francesco Rotondi Founding Partner LABLAW Studio Legale © Riproduzione riservata 1

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MANSIONI:COSA È CAMBIATO?

Milano, 5 aprile 2017

Avv. Prof. Francesco RotondiFounding Partner LABLAW Studio Legale

© Riproduzione riservata 1

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VECCHIO E NUOVO ART. 2103 c.c.

RUBRICHE A CONFRONTO

Art. 2103 c.c. ante modifica del d. lgs n. 81/2015:

«Mansioni del lavoratore»

Art. 2103 c.c. post modifiche del d. lgs. n. 81/2015:

«Prestazione del lavoro»

SPOSTAMENTO DEL BARICENTRO DALLA TUTELA DEL LAVORATORE QUALE PARTE DEBOLE NEL RAPPORTO DI LAVORO A UNA

REGOLAMENTAZIONE INFLUENZATA DA UNA LOGICA ECONOMICA

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VECCHIO E NUOVO ART. 2103 c.c. A CONFRONTOArt. 2103 c.c. post modifiche del d. lgs. n.81/2015

I. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioniper le quali è stato assunto [disp. att. c.c. 96] o aquelle corrispondenti all'inquadramentosuperiore che abbia successivamente acquisitoovvero a mansioni riconducibili allo stesso livelloe categoria legale di inquadramento delle ultimeeffettivamente svolte.

II. In caso di modifica degli assetti organizzativiaziendali che incide sulla posizione dellavoratore, lo stesso può essere assegnato amansioni appartenenti al livello di inquadramentoinferiore purché rientranti nella medesimacategoria legale.

Art. 2103 c.c. Ante modifica del d. lgs n. 81/2015

I. Il prestatore di lavoro deve essere adibitoalle mansioni per le quali è stato assunto oa quelle corrispondenti alla categoriasuperiore che abbia successivamenteacquisito ovvero a mansioni equivalenti alleultime effettivamente svolte, senza alcunadiminuzione della retribuzione. Nel caso diassegnazione a mansioni superiori ilprestatore ha diritto al trattamentocorrispondente all'attività svolta, el'assegnazione stessa diviene definitiva, ovela medesima non abbia avuto luogo persostituzione di lavoratore assente con dirittoalla conservazione del posto, dopo unperiodo fissato dai contratti collettivi, ecomunque non superiore a tre mesi. Eglinon può essere trasferito da una unitàproduttiva ad un'altra se non percomprovate ragioni tecniche, organizzativee produttive.

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VECCHIO E NUOVO ART. 2103 c.c. A CONFRONTO

Art. 2103 c.c. post modifiche del d. lgs. n.81/2015

III. Il mutamento di mansioni è accompagnato,ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligoformativo, il cui mancato adempimento nondetermina comunque la nullità dell'atto diassegnazione delle nuove mansioni.

IV. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioniappartenenti al livello di inquadramento inferiore,purché rientranti nella medesima categorialegale, possono essere previste dai contratticollettivi.

V. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quartocomma, il mutamento di mansioni è comunicatoper iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore hadiritto alla conservazione del livello diinquadramento e del trattamento retributivo ingodimento, fatta eccezione per gli elementiretributivi collegati a particolari modalità disvolgimento della precedente prestazionelavorativa.

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VECCHIO E NUOVO ART. 2103 c.c. A CONFRONTO

Art. 2103 c.c. post modifiche del d. lgs.n. 81/2015

VI. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quartocomma, o avanti alle commissioni dicertificazione, possono essere stipulatiaccordi individuali di modifica dellemansioni, della categoria legale e del livellodi inquadramento e della relativaretribuzione, nell'interesse del lavoratorealla conservazione dell'occupazione,all'acquisizione di una diversaprofessionalità o al miglioramento dellecondizioni di vita. Il lavoratore può farsiassistere da un rappresentantedell'associazione sindacale cui aderisce oconferisce mandato o da un avvocato o daun consulente del lavoro.

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VECCHIO E NUOVO ART. 2103 c.c. A CONFRONTO

Art. 2103 c.c. post modifiche del d. lgs. n.81/2015

VII. Nel caso di assegnazione a mansionisuperiori il lavoratore ha diritto al trattamentocorrispondente all'attività svolta el'assegnazione diviene definitiva, salvodiversa volontà del lavoratore, ove lamedesima non abbia avuto luogo per ragionisostitutive di altro lavoratore in servizio, dopoil periodo fissato dai contratti collettivi o, inmancanza, dopo sei mesi continuativi.

VIII. Il lavoratore non può essere trasferito daun'unità produttiva ad un'altra se non percomprovate ragioni tecniche, organizzative eproduttive.

IX. Salvo che ricorrano le condizioni di cui alsecondo e al quarto comma e fermo quantodisposto al sesto comma, ogni patto contrarioè nullo.

Art. 2103 c.c. ante modifica del d.lgs n. 81/2015

II. Ogni patto contrario è nullo.

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LA RIFORMA DELLO IUS VARIANDI: NON UN FULMINE A CIEL SERENO

L’art. 8 della L. 148/2011 aveva già previsto la possibilità di derogarealla legge e a quanto previsto dai contratti di categoria anche inmerito «alle mansioni del lavoratore, alla classificazione einquadramento del personale» (già prima del Jobs Act, dunque, lacontrattazione in deroga poteva procedere ad un accorpamento dimansioni, qualificandole come «equivalenti», o prevedere persinouna temporanea assegnazione a mansioni inferiori giustificate daparticolari esigenze aziendali)

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La contrattazione collettiva ha più volte adottato nell’ambito deicontratti di categoria la cosiddetta classificazione «a fasce large», oanche le «clausole di fungibilità»

La giurisprudenza aveva, già da tempo, riconosciuto la legittimità delc.d. «patto di demansionamento»: legittimo allorché rappresentil’extrema ratio, necessaria ai fini di conservare il posto di lavoro(Cass. 7 febbraio 2005, 2375)

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1. Mutamento di mansioni unilaterale nello stesso livello e categoria, senzadiminuzione della retribuzione, senza alcuna limitazione

2. Mutamento unilaterale in un livello inferiore in caso di “modifica degli assettiorganizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore”, con laconservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo ingodimento

3. Previsione da parte dei CCNL di ulteriori ipotesi (oltre a quella sopra) diassegnazione a mansioni inferiori

4. Possibilità di fare validi accordi di modificazione delle mansioni anche in pejusin sede protetta

La riforma, perlomeno nei suoi obiettivi programmatici, vorrebbe toccare il cuore della flessibilità organizzativa che rende mobile

l’oggetto del contratto di lavoro

COSA E’ CAMBIATO (IN TEORIA)

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Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è statoassunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbiasuccessivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultimeeffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. […] (art.2103 c.c.)

IL MUTAMENTO DELLE MANSIONI PRIMA DELLA MODIFICA DEL D. LGS. N. 81/2015

Scompare il termine “equivalenza” (da ultimo interpretata nell’accezione soggettiva quale salvaguardia del livello professionale acquisito e mantenimento e

accrescimento, al contempo, delle capacità professionali)

Nella nuova versione

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LE INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI ANTE RIFORMA

Nell'indagine circa l'esistenza o meno di un'equivalenza tra le vecchie e lenuove mansioni non basta il riferimento in astratto al livello di categoria, maè necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specificacompetenza tecnico professionale del dipendente e siano tali dasalvaguardarne il livello professionale in una prospettiva dinamica divalorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze edesperienze. (Cass. n. 1262 del 23 gennaio 2015)

In definitiva, ai fini dell’equivalenza delle mansioni, è imprescindibile la tuteladell’attitudine professionale del lavoratore, intesa non solo comesalvaguardia del patrimonio professionale già acquisito dal predetto maanche come possibilità che le nuove mansioni consentano addirittural’arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nellapregressa fase del rapporto.

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L’art. 3, comma 1, D. lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c. cosaprevede?

Dopo aver stabilito, in via generale, che il lavoratore deve essere adibito allestesse mansioni per le quali è stato assunto o a quelle acquisite attraverso losviluppo del proprio iter professionale, il legislatore dispone che lo stessopossa essere adibito a “mansioni di pari livello all’interno della categoria diappartenenza, corrispondenti alle ultime effettivamente svolte”.

Ai fini della modifica unilaterale delle mansioni sarà sufficiente che le mansionisiano «riconducibili» allo stesso livello e categoria legale di inquadramentodelle ultime effettivamente svolte

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1. MODIFICA UNILATERALE DELLE MANSIONI… oggi invece …

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Art. 96 disp. att. cod. civ.

« [I]. L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto[II]. Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.[III]. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell'ispettorato corporativo, che presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate (1).[IV]. Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto»

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RILEVANZA PRIORITARIA ATTRIBUITA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA:

STRUMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLA PRESTAZIONE ESIGIBILE

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Cosa vuol dire «riconducibile»? Concetto poco tecnico che nonesclude il rischio di una riviviscenza, in via interpretativa, deiprecedenti approdi giurisprudenziali sull’ «equivalenza»

Cosa succede in caso di mansioni non previste espressamente nelmedesimo livello? Interpretazione analogica o riviviscenza deiprecedenti approdi giurisprudenziali sull’ «equivalenza»?

Cosa succede ancora in caso di mancata applicazione di unContratto Collettivo Nazionale di Lavoro?

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NUOVI PROBLEMI INTERPRETATIVI

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L’art. 2103 cod. civ. chiama più volte in causa la contrattazione collettiva,evidentemente volendo sostituire la concertazione sindacale alladiscrezionalità dei giudici

Valore della prevedibilità e riduzione del margine di discrezionalità deigiudici: fil rouge dell’intero Jobs Act

I nuovi contratti collettivi (sia nazionali ma soprattutto aziendali),verificate le esigenze del comparto, del mercato o dell’impresa, possonostravolgere l’attuale e vetusta regolamentazione di matrice sindacale eprevedere non già clausole di fungibilità o livelli di inquadramento perrispondere ad esclusive esigenze salariali, bensì individuare qualimansioni appartengono a determinati livelli di inquadramento in funzionedelle diverse esigenze di flessibilità dell’impresa, così da consentire lafungibilità effettiva nel corso del rapporto

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VIENE TEORICAMENTE RAFFORZATO IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. ED INFATTI…

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In alcuni casi prendendo tempo cfr. CCNL Metalmeccanici Industria: «Le parti convengono che l'attuale sistema di

inquadramento professionale, risalente al 1973, debba essere aggiornato erivisto, tenuto conto dei profondi cambiamenti dei fattori e dei modelli diorganizzazione del lavoro intervenuti in questi anni, con particolare riferimentoalla evoluzione dei mercati e delle imprese, alla crescente digitalizzazione ed alleulteriori evoluzioni connesse a Industria 4.0, comportanti una trasformazionedella prestazione lavorativa e delle professionalità ad essa connesse e che giàhanno indotto a ricercare in varie aziende specifici adattamenti inquadramentali».

In altri casi, omettendo di prendere posizione negli accordi di rinnovo intervenuti indata successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 cfr. CCNL Gomma Plastica Industria (rinnovo 10.12.2015) che ha mantenuto la

disposizione precedente (Art. 4 Parte II) facente espresso rifermento al«contenuto professionale» della mansione.

In altri casi addirittura tentando di far rivivere la giurisprudenza sull’equivalenzadelle mansioni (nella sua componente soggettiva) cfr. Contratto Collettivo Specifico dei Gruppi FCA e CNH Industrial 2015-2018: «In

riferimento a quanto previsto dalla nuova versione dell’art. 2103 c.c. si convieneche le modalità ed i limiti delle ipotesi di demansionamento (spostamento daun’area professionale a quella immediatamente inferiore) saranno definiti peraccordo tra le Parti. In generale resta fermo il rispetto del principiogiurisprudenziale della compatibilità professionale».

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MA COSA È SUCCESSO FINORA?

COME SI SONO COMPORTATE LE PARTI SOCIALI?

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E A LIVELLO AZIENDALE?

ENORMI POTENZIALITA’ DELLA NUOVA NORMA A LIVELLO OPERATIVO

Ruolo suppletivo (sostitutivo) della contrattazione nazionale nelladefinizione dei livelli di inquadramento

Sufficienza di un accordo integrativo aziendale / necessità di un accordoex art. 8 L. 148/2011?

cfr. art. 51 D.Lgs. 81/2015: «Salvo diversa previsione, ai fini delpresente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratticollettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazionisindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ei contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanzesindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria» =>parificazione contrattazione collettiva a tutti i livelli

cfr. art. 2103 cod. civ.: «Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioniappartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientrantinella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratticollettivi» => legittimazione contrattazione collettiva (a tutti i livelli)nella definizione delle possibilità di inquadramento a livello inferiore;argomento a fortiori

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2. MODIFICA IN PEJUS DELLE MANSIONI

L’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c. cosa prevede?

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizionedel lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello diinquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.(senza diminuzione della retribuzione base, salvo indennità specifiche)

È possibile il mutamento di mansioni unilaterale in un livello inferiore:

- solo in caso di modifica assetti organizzativi;- solo all’interno della medesima categoria legale (quadro, operai);- ma la Retribuzione annua lorda (RAL) resta immutata.

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Conseguenze:Il giudice potrà solo valutare la i) sussistenza del presupposto organizzativo e ii)il nesso di causalità come in tema di giustificato motivo oggettivo dilicenziamento

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L’art. 3, comma 3, d. lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c. cosa prevede?

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimentodell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque lanullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni (comma 3).

OBBLIGO SENZA SANZIONE?

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO EX ART. 1460 C.C.?

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2. MODIFICA DELLE MANSIONI

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Impostazione tradizionalista: è l’assetto di cui all’art. 3 L. 604/1966 ossiaquello che legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo afronte di ragioni «inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione dellavoro e al regolare funzionamento di essa». Quid con recente Cass.25201/2016?

Impostazione progressista: fattispecie non coincidente con quella chedarebbe adito al licenziamento per ragioni oggettive bensì afferente adogni rivisitazione della struttura organizzativa interna all’azienda (di unadirezione, una funzione o un ufficio), purché essa sia realistica

Rischio di un sindacato di merito delle scelte organizzative (conriviviscenza del ruolo del giudice)? Cfr. art. 30, comma 1, CollegatoLavoro (Legge n. 183/2010)

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PROBLEMA INTERPRETATIVO: COS’È LA «MODIFICA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI»?

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Bilanciamento dei diritti: art. 2087 cod. civ. / art. 2103 cod. civ. / diritti costituzionali ->l’aggressione alla crescita professionale del lavoratore è lesiva del suo benesserepsicofisico?

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PROBLEMA INTERPRETATIVO: QUALI I LIMITI ALLA MOBILITA’ RICONDUCIBILE AL MEDESIMO LIVELLO DI INQUADRAMENTO / AL DEMANSIONAMENTO

UNILATERALE NELL’AMBITO DELLA MEDESIMA CATEGORIA?

Limiti indirettamente ricavabili da disposizioni contrattuali di miglior favore:(soprattutto con riferimento ai rapporti di lavoro dirigenziali)

Nei contratti individuali: non è da escludersi l’insinuarsi di prassi, soprattutto tra idirigenti apicali e manager, nella fase preassuntiva, di richiedere l’inserimento diclausole di stabilità che prevedano (i) la conservazione del posto di lavoro e (ii) ilmantenimento di un determinato ruolo in azienda;

Nei CCNL Dirigenti : clausole sul mutamento di posizione.

Un possibile utilizzo massiccio dello ius variandi tra i dirigenti apicali (si pensi a DGche venga improvvisamente «declassato» a capo di una piccola divisione)determinerebbe il riemergere della problematica interpretativa sugli pseudo-dirigenti

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L’art. 3, comma 4, d. lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c., cosaprevede?

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramentoinferiore, purché rientranti nella stessa categoria legale, possono essere previste daicontratti collettivi (anche aziendali).

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Art. 51 d. lgs. n. 81/2015Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi siintendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati daassociazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ei contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendaliovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

APERTURA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ANCHE AZIENDALE

3. IL DEMANSIONAMENTO SULLA BASE DELLE PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE

COLLETTIVA

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CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITÀ: ART. 8 L. 148/11

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale daassociazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul pianonazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti inazienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti,compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzarespecifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati acondizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo allepredette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, allaqualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario,alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio dinuove attività.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione dellematerie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

b) le mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento delpersonale.

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4. GLI ACCORDI INDIVIDUALI DI MODIFICA DELLE MANSIONI

L’art. 3, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c., cosaprevede?

Nelle sedi protette di cui all’articolo 2113 c.c, ultimo comma, (…) possono esserestipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento edella relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla (i) conservazione dellaoccupazione, (ii) all’acquisizione di una diversa professionalità o (iii) almiglioramento delle condizioni di vita.

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1. Conservazione dell’occupazione

E’ il caso in cui, al di fuori di una procedura collettiva di riduzione del personale, illavoratore potrebbe essere destinatario di un provvedimento di recesso e pertantoaccetta la modifica della mansione.In realtà, sono stati già conclusi molti accordi individuali di tale tenore dinnanzi allesedi protette.

2. Acquisizione di una diversa professionalità

E’ il caso in cui, il lavoratore ha interesse a sviluppare un’altra professionalitàcambiando categoria di inquadramento.

3. Miglioramento delle condizioni di vita

E’ il caso in cui il lavoratore accetta una modifica della mansione al fine di esseretrasferito in una unità produttiva aziendale più vicina alla sua abitazione.

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SI VA BEN OLTRE I PRECEDENTI APPRODI GIURISPRUDENZIALI SUL PATTO DI DEMANSIONAMENTO

Si legittima qualunque causale, dato che i soli vincoli finalisticilasciano ampi margini di elasticità interpretativa

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Lo spostamento può avvenire anche al di sotto del solo livelloinferiore, cioè anche a più livelli inferiori

Non sono previsti vincoli categoriali

Non ci sono limiti temporali, pertanto il demansionamento può ancheessere definitivo

Non vi è alcun obbligo di conservazione della retribuzioneprecedenteLa sede protetta, essendo tenuta a vigilare sull’integrità delconsenso prestato dal lavoratore e va verificare l’effettivasussistenza dei vincoli finalistici, impedisce l’impugnabilità del pattoper inesistenza degli stessi

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L’art. 3, comma 5, d. lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c., cosaprevede?

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma

(i) il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità;

(ii) il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e deltrattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivicollegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazionelavorativa.

[indennità di funzione?]

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ADEMPIMENTI FORMALI

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L’ ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI

L’art. 3, comma 7, d. lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c. cosaprevede?

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamentocorrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversavolontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutivedi altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, inmancanza, dopo sei (6) mesi continuativi.

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SOLO DOPO 6 MESI (OVVERO DIVERSO PERIODOFISSATO DALLA CONTRATTAZIONE ANCHE AZIENDALE – PRIMA 3 MESI)

E SALVO DIVERSA VOLONTÀ DEL LAVORATORE

VA RICONOSCIUTA LA RETRIBUZIONE DEL LIVELLO SUPERIORE PER IL PERIODO DIASSEGNAZIONE

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EFFETTI DELLA NUOVA NORMA SUL REPECHAGE

Occorrerà, in caso di contenzioso, dimostrare che nelle ipotesi dimodifica degli assetti organizzativi interni sia stato offerto un nuovo postodi lavoro anche di livello inferiore.

In questo scenario interpretativo, la maggiore flessibilità gestionale del posto di lavoro avrebbe come effetto indiretto quello di irrobustire la stabilità del

rapporto di lavoro.

LIMITE: non sarebbe ragionevole consentire che il lavoratore licenziato chieda di essere assegnato a mansioni che richiedono professionalità non possedute e che, di fatto, non saprebbe eseguire. Ciò se non altro perché, avendo lui stesso preso l’iniziativa, non sarebbe ragionevole prevedere un diritto del lavoratore all’adempimento di un obbligo formativo a carico del datore di lavoro (art. 2103, comma 3, cod. civ.)

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IL REPECHAGE «DEMANSIONANTE»L’obbligo di repêchage non può estendersi a qualsiasi mansione inferiore, masolo a quelle che presentino caratteristiche di compatibilità e omogeneità con leprecedenti

la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4509 dell’8.3.2016 pone incapo al datore di lavoro l’onere di provare (oltre alla soppressione della posizionelavorativa ricoperta) non solo «che non sussisteva alcuna posizione di lavoroanaloga a quella soppressa, ma anche di aver prospettato al licenziato, senzaottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori».Questa sentenza pone un obbligo di offrire al dipendente, in alternativa allicenziamento, mansioni anche inferiori, ma lo subordina pur sempre al fatto che lestesse siano «rientranti nel suo bagaglio professionale» e «siano compatibili conl’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore».

la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9467 del 10.5.2016 conclude,in modo più netto, per l’inesistenza di un «obbligo del datore di lavoro di offrire allavoratore tutte le mansioni, anche quelle del tutto incompatibili con quelle svoltein precedenza dal lavoratore». Questa sentenza specifica infatti che affinché sorgal’obbligo di prospettare al lavoratore l’utilizzo in una mansione inferiore, occorreche quest’ultima presenti «una certa omogeneità con i compiti originariamentesvolti»

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CASS., SEZ. LAV., 21.12.2016 N. 26467

«[…] fermo restando che l'eventuale patto di demansionamento deve essere anteriore o coevo al licenziamento, in tanto il consenso del lavoratore rispetto alla assegnazione a mansioni inferiori può essere espresso in quanto il datore di lavoro, in ottemperanza al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, gli abbia prospettato la possibilità di un'utilizzazione in mansioni inferiori.

Il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore ha l'onere di provare, dunque, non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro alla quale egli avrebbe potuto essere assegnato per l'espletamento di mansioni equivalenti ma anche di avergli prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.

In tal senso si palesa l'erroneità della statuizione impugnata, che nessun accertamento ha svolto sul punto, argomentando esclusivamente in ordine alla omessa manifestazione da parte del lavoratore, in epoca anteriore o coeva al licenziamento, di una volontà intesa alla stipula di un "patto di demansionamento"»

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DA ULTIMO: TRIB. MILANO 16.12.2016 N. 3370«[…] è possibile procedere al licenziamento solo se il dipendente non può essereimpiegato in altro modo.

Pertanto il datore di lavoro deve verificare la possibilità di adibire il lavoratore adaltre mansioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale (c.d. obbligo direpêchage), con riguardo all’intera struttura aziendale e non solo alla sede pressola quale il lavoratore era impiegato. Tale verifica in via eccezionale può estendersianche alle altre società dello stesso gruppo, ma solo qualora le relazioniall’interno di detto gruppo siano tali da dar vita ad un unico centro di imputazionedei rapporti giuridici […].

Ciò senza contare che, dal 25 giugno 2015, la disciplina della modifica dellemansioni è stata radicalmente cambiata (art. 2103 cod. civ.; art. 3 D.Lgs.81/2015), ed è stata superata la nozione di «equivalenza» delle mansioni, per cuiil lavoratore può essere adibito ad altre mansioni purché riconducibili allostesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultimeeffettivamente svolte oppure corrispondenti all’inquadramento superiore cheabbia successivamente acquisito, con aggravamento dell’onere della prova intema di repêchage»

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DA ULTIMO: TRIB. MILANO 16.12.2016 N. 3370:UNO SPUNTO DI RIFLESSIONE

«La disciplina applicabile al licenziamento della ricorrente è, quindi, quellarelativa alle «altre ipotesi» in cui si accerta che non ricorrono gli estremi delgiustificato motivo, per cui il giudice applica la disciplina di cui al quintocomma (dell’art. 18 S.L.); con il che va dichiarato risolto il rapporto di lavorocon effetto dalla data del licenziamento, con la condanna del […] datore dilavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva che puòessere determinata in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale difatto […]»

… PERTANTO…

Il mancato esperimento del repêchage, nato quale estremo tentativo dipreservare la conservazione del posto di lavoro, non darebbe comunqueadito alla tutela ripristinatoria (ossia alla reintegrazione nel precedenteposto di lavoro) ma alla mera tutela indennitaria

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MA ALLORA...

SIAMO DAVVERO SICURI CHE LA PORTATA DELL’ONERE DI REPECHAGE E’ DESTINATA A

DILATARSI?

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LA SCOMPARSA DEL RIMEDIO DELLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO

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(assunti prima del 7.3.2015 – Riforma Fornero)In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la tutela èindennitaria salvo il caso in cui il Giudice accerti “la manifestainsussistenza del fatto posto a base del licenziamento pergiustificato motivo oggettivo”

(assunti a partire dal 7.3.2015 – Jobs Act)La tutela è sempre e comunque indennitaria

TUTELA MERAMENTE INDENNITARIA = LIBERA RECEDIBILITA’(VERSO IL “PREZZO” DI UN LICENZIAMENTO)

HA ANCORA RAGIONE DI ESISTERE, ALLA LUCE DIUN’INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELL’ATTUALE SISTEMARIMEDIALE, LA GIURISPRUDENZA SUL REPECHAGE ESULL’EXTREMA RATIO DEL LICENZIAMENTO?

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DEL RESTO, TRAENDO SPUNTO DA UN ASSUNTO FACENTE PARTEDEL PATRIMONIO GIURSPRUDENZIALE ORAMAI ACQUISITO…

E’ noto che in caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze diristrutturazione aziendali è esclusa la possibilità del repêchage in quantoincompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da unregime di libera recedibilità del datore di lavoro (ex multis, Cass. 11.2.2013 n.3157)

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E L’ATTUALE SISTEMA RIMEDIALE PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE?

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A maggior ragione se si considera il cambio di prospettiva effettuato con Cass. 7.12.2016 n. 25201

nella motivazione della sentenza è avvertita l’esigenza di evitareche “il beneficio attuale per un lavoratore a detrimentodell’efficienza produttiva possa piuttosto tradursi in un pregiudiziofuturo per un numero maggiore di essi” dovendosi tener conto che“la prospettiva individuale del singolo rapporto di lavoro potrebbeanche pregiudicare … l’intera comunità dei lavoratori dell’aziendainteressata”

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“in una pluridecennale giurisprudenza la Corte costituzionale haavuto occasione di affermare […] che nell'art. 4 Cost. non è datorinvenire un diritto all'assunzione o al mantenimento del posto dilavoro; che l'indirizzo di progressiva garanzia del diritto del lavoroprevisto dall'art. 4 e dall'art. 35 Cost. ha portato nel tempo adintrodurre temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro;che tuttavia tali garanzie sono affidate alla discrezionalità dellegislatore, non solo quanto alla scelta dei tempi, ma anche deimodi attuazione, in rapporto alla situazione economica generale”

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“Ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, nella parte che qui rileva, "il licenziamento per giustificato motivo... è determinato... da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa".L'interpretazione letterale della norma, da cui occorre necessariamente muovere, esclude che per ritenere giustificato il licenziamento per motivo oggettivo debba ricorrere, ai fini dell'integrazione della fattispecie astratta, un presupposto fattuale - che il datore di lavoro debba indefettibilmente provare ed il giudice conseguentemente accertare - identificabile nella sussistenza di "situazioni sfavorevoli" ovvero di "spese notevoli di carattere straordinario", cui sia necessario fare fronte.Dal punto di vista dell'esegesi testuale della disposizione è sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad un aumento della redditività d'impresa.Non è quindi necessitato che si debba fronteggiare un andamento economico negativo o spese straordinarie e non appare pertanto immeritevole di considerazione l'obiettivo aziendale di salvaguardare la competitività nel settore nel quale si svolge l'attività dell'impresa attraverso le modalità, e quindi la combinazione dei fattori della produzione, ritenute più opportune dal soggetto che ne assume la responsabilità anche in termini di rischio e di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli”

Un cambio di prospettiva

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“è oggettivamente giustificato il licenziamento del dipendente che sia stato attuato allo scopo di sopprimere una posizione lavorativa ancorché per ridurre i costi ancorché le mansioni già assegnate al dipendente licenziato vengano affidate ovvero distribuite fra altri soggetti (siano essi lavoratori dipendenti o no della stessa impresa), dato che, in tal caso, il recesso è strettamente collegato "all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa", elementi questi, in relazione ai quali non può essere sindacata la scelta operata dal datore di lavoro, essendo la stessa espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.. Opinare diversamente significherebbe affermare il principio, contrastante con quello sancito dal richiamato art. 41, per il quale l'organizzazione aziendale, una volta delineata, costituisca un dato non modificabile se non in presenza di un andamento negativo e non, anche ai fini di una più proficua configurazione dell'apparato produttivo, del quale il datore di lavoro ha il "naturale" interesse ad ottimizzare l'efficienza e la competitività” (Cass. 10672/2207; Cass. 12094/2007)

Invero l’evoluzione di un ben preciso (e già esistente) orientamento giurisprudenziale

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Apparentemente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione non prende posizione sul c.d. obbligo di repechage

… ciononostante …

La sentenza tenta di scardinare il principio per cui non può essere in incluso nel “regolare funzionamento” dell’ “organizzazione del lavoro” (art. 3 L. 604/1966) il principio della necessaria sussistenza di una qualche crisi aziendale al fine di procedere alla soppressione del posto di lavoro MA ALLORA, A MAGGIOR RAGIONE, NON SEMBRA ESSERVI APPIGLIO ALCUNO PER SOSTENERE LA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DIREPECHAGE.

IL REPECHAGE NON E’ ELEMENTO COSTITUTIVO IL G.M.O.!

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«[…]il secondo comma dell’art. 101 Cost., mentre garantisce ai giudici l’essere “soggetti soltanto alla legge”, con ciò stesso dichiara che alla legge i giudici sono, e devono essere, soggetti.Ne consegue che, a ragione della invalicabile differenza tra legislazione e giurisdizione, le condizioni di possibilità delle scelte interpretative affidate ai giudici non sono nel loro dominio perché devono essere esercitate nel limite del dato costituito dall’oggetto da interpretare e, cioè, della legge […]deve essere esclusa la rilevanza dell’eventuale adempimento di un obbligo di repechage, in quanto non previsto nella formulazione del testo dalla legge.Anzi, se pure l’elemento (del quale è stata negata l’esistenza) costituito dall’esistenza di una qualche crisi della gestione aziendale potrebbe, a voler tutto ammettere, essere dedotto dall’aver il legislatore fatto riferimento al “regolare funzionamento” dell’organizzazione di lavoro (e, cioè, ad una situazione oggettiva in cui versa l’impresa) è certo che quel riferimento non può avere il significato di includere, nella fattispecie del giustificato motivo oggettivo, anche l’eventuale possibilità di individuare altra e possibile occupazione del lavoratore licenziato»

[cit. autorevole dottrina]40

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ARCHIVIO DI GIURISPRUDENZALe prime interpretazioni

giurisprudenziali sull’art. 2103 cod. civ.

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LE RECENTI PRONUNCE DI MERITO: CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE

La sentenza del Tribunale di Roma del 30.09.2015 che considerando ildemansionamento un illecito permanente, ha ritenuto di poter applicare la nuovadisciplina alla parte di evento successivo al 25 giugno 2015 anche se lo stesso èiniziato prima di tale data.

La sentenza del Tribunale di Ravenna del 22.9.2015, in cui il Giudice ha rilevatodi non poter applicare la nuova disciplina in materia di ius variandi poichè ildemansionamento è stato commesso prima del 25 giugno 2015.Secondo quanto disposto dal Tribunale di Ravenna, la disposizione dell’art. 3 del D.lgs. 81/2015 non ha natura retroattiva e neppure prevede disposizioniintertemporali, per cui anche gli effetti del demansionamento successivi alla riformasarebbero soggetti alla precedente normativa.

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UNA CONTINUITÀ FRA LA RATIO DELL’ART. 2103 C.C. E LE RECENTI MODIFICHE

LEGISLATIVE

La sentenza della Cassazione n. 23698 del 19 novembre 2015, con cui laSuprema Corte ha statuito che l'art. 2103 c.c. va interpretato nel senso che,nei casi di legittime scelte imprenditoriali comportanti interventi diristrutturazione aziendale, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse - edanche inferiori - a quelle precedentemente svolte, senza modifica del livelloretributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile se essarappresenta l'unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento permotivo oggettivo.

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GRAZIE !

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