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Come va compilato il nuovo passaporto delle piante

In base al Regolamento 2016/2031 il nuovo passaporto delle piante sarà esteso a tutte le

piante e avrà un formato unico per tutta la UE. Non cambia infatti il significato del

passaporto il cui scopo sarà comunque quello di garantire la sanità dei materiali vegetali

che circolano all’interno dell’ Unione

Il nuovo passaporto sarà uniforme per tutta l’Unione sia per la grafica che per i

contenuto

Non saranno più previsti né il passaporto di sostituzione né il

passaporto semplificato.

Non è più previsto dal nuovo regolamento il registro dei passaporti

Chi deve rilasciare il passaporto?

Il passaporto delle piante è emesso dall’Operatore professionale

“un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o

più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è

giuridicamente responsabile: impianto; riproduzione; produzione, incluse la coltivazione,

la moltiplicazione e il mantenimento; introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione

e in uscita dal territorio dell'Unione; messa a disposizione sul mercato;

immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione”.

Esempi di operatori professionali (non esaustivo): agricoltori, vivaisti, ortofloro

vivaisti, giardinieri paesaggisti, importatori, esportatori e rivenditori di piante, prodotti

vegetali e altri oggetti, grossisti, garden center, fioristi, ecc.

Il passaporto deve essere rilasciato dall’Operatore Professionale qualora vegetali,

prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati e pertanto sottoposti a passaporto PP o a

passaporto-ZP, siano ceduti ad operatori professionali, o ad acquirenti non professionisti

(privati cittadini) tramite contratti a distanza o in caso di emissioni verso e in zone

protette.

Eccezioni

Non è prescritto un passaporto fitosanitario-PP unicamente nel caso di vendita

diretta ad acquirenti non professionisti (privati) che acquistano vegetali, prodotti

vegetali e altri oggetti regolamentati per il proprio utilizzo (ovvero non a scopo

professionale o industriale). Esenzione che non si applica alle emissione di Passaporti

verso e in Zone protette.

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Chi è l'utente finale? Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 2016/2031/UE

l'utilizzatore finale è la persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali,

acquista piante o prodotti vegetali per uso personale.

Dove apporre il passaporto

Il nuovo passaporto deve essere apposto su quella che è stata definita “unità di vendita”

“Per unità di vendita la più piccola unità commerciale o di altro tipo utilizzabile nella fase di

commercializzazione che può costituire il sottoinsieme o l’insieme di un lotto” def del regolamento

Ergo: Il passaporto può essere applicato sia su una singola pianta così come su un

contenitore, vassoio, cartone o carrello etc. a scelta dell’operatore.

In tutti casi non è previsto l’obbligo di un’etichetta sul singolo prodotto che

compone l’unità di vendita.

A tal riguardo la scelta per motivi commerciali di applicare una etichetta specifica per ogni

prodotto dell’unità di vendita, dovrà corrispondere ad una contrattazione tra le parti.

Es. etichettatura singola pianta, incremento del prezzo finale del prodotto.

Come compilare il nuovo passaporto

La forma grafica del passaporto è stata definita dall’allegato parte A, B, C, D dell’atto di

esecuzione 2017/2313 (https://www.florovivaistiitaliani.it/wp-content/uploads/2019/09/Atto-

di-esecuzione-2017-2313.it_.pdf). Il formato del passaporto (dimensioni e disposizione delle

informazioni) avrà una certa flessibilità per consentirne l’adattabilità ai diversi utilizzi

(Fig.1)

Maggiori informazioni e documenti relativi la compilazione del passaporto sono presenti al seguente link del

sito del Mipaaf: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530

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Fig.1: Diversi formati del passaporto delle piante allegato I parte A 2017/2313.

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Il passaporto dovrà comunque riportare le seguenti informazioni

Nella parte alta vicino alla bandiera UE va riportato la dicitura ”passaporto delle piante” in

una delle lingue della UE seguita da una barra obliqua e la definizione Plant Passport. La

bandiera dell’unione nell’angolo superiore sinistro può essere stampata in bianco e nero o

a colori.

Alla lettera A andrà riportato: la denominazione botanica della specie o TAXON o il

nome dell’oggetto ed eventualmente della varietà (la varietà non è obbligatoria). ¹Se il

passaporto fa riferimento a più prodotti diversi o a specie diverse queste

vanno elencate.

Alla lettera B: va riportata la sigla del Paese (IT) in cui l’operatore professionale è

registrato, seguito dal codice ISTAT della Regione in cui ha sede legale l’azienda.

Inoltre va inserito l’attuale codice di iscrizione al RUP. La codifica da inserire nel

passaporto per coloro che sono già iscritti al RUP sarà comunicata entro il 14 dicembre dai

Servizi Fitosanitari Regionali (SFR). Per tutti i nuovi iscritti al RUOP che potranno

rilasciare passaporti questo codice: Es. IT 08 0001

Alla Lettera C: è riportata la sigla della provincia in cui ha sede il centro aziendale

(non la sede legale). A seguire il numero progressivo del centro aziendale seguito da

un codice di tracciabilità aziendale che è definito dall’OP.

Es. BO 001 xxxxxxx

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Alla lettera D : Va riportato il nome del paese terzo/ dei paesi terzi di origine oppure il

relativo codice di due lettere di cui alla norma ISO-3166-1-alpha-2. Il paese di origine o il

paese in cui le merci sono state coltivate e dove potrebbero essere state esposte a

organismi nocivi regolamentati. Diversi paesi di origine devono essere elencati nel caso

in cui le piante sono state coltivate in miscele o prodotte in vari paesi di origine.

Fig. 2: Esempio di compilazione di un passaporto per una pianta/partita omogenea di Zafferano prodotta

in Liguria nella provincia di Genova. Il codice di tracciabilità C si compone della sigla della provincia, il

numero progressivo aziendale e dal codice di tracciabilità, qui di fantasia.

Inoltre teniamo a specificare quanto segue (leggere con attenzione!)

1. Le nuove disposizioni del passaporto non vanno ad influenzare l’operatività

dell’azienda in quanto molte delle informazioni richieste per la sua compilazione

sono già disponibili per i servizi fitosanitari regionali. A questi spetta il compito

di aggiornare i codici RUOP e di comunicarli sia all’operatore che agli altri servizi

fitosanitari in attesa che si completi il sistema informativo centralizzato in cui

confluiranno tutte le informazioni dei servizi regionali.

2. Sarà invece diretta responsabilità dell’operatore professionale definire

il proprio codice di tracciabilità aziendale interno, secondo le modalità

che egli riterrà più consone. Infatti la presenza di quest’ultimo, oltre ad essere

obbligatorio, fornisce un strumento di gestione dei materiali nei centri

aziendali.

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3. L’obbligo della tracciabilità definito all’art.69 del Reg. 2031 definisce la

responsabilità del OP per quanto riguarda la registrazione dei dati che consentano

all’OP di identificare per ogni unità di vendita di piante, prodotto

vegetale o altro oggetto, gli operatori professionali che gliel’hanno

fornita. Allo stesso tempo deve poter identificare per ogni unità di vendita gli

operatori professionali a cui è stata fornita. La documentazione va

mantenuta per ogni passaporto per tre anni.

4. Il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di piante

tra le diverse sedi della stessa azienda, qualora esse si trovino nella

stessa provincia

Passaporto per Zone Protette

Sono previsti i formati specifici per il

passaporto delle zone protette

https://www.florovivaistiitaliani.it/wp-

content/uploads/2019/09/Atto-di-esecuzione-

2017-2313.it_.pdf

Nella parte superiore sinistra, così come il

passaporto normale, va riportata la

dicitura in italiano di Passaporto delle

piante- PZ.

Subito sotto nella xxx⁹ devono essere

riportati i nomi scientifici degli organismi

nocivi da quarantena rilevanti per le zone

protette o, in alternativa, i codici

specificamente attribuiti a tali organismi

nocivi. I codici sono in via di

definizione.

Passaporto per i materiali certificati

Per il materiale certificato il nuovo passaporto risulta notevolmente più semplice poiché le

informazioni da riportare sono le stesse che erano contenute nell’etichetta per il materiale

certificato (Fig 2). Di seguito riportiamo il modello di etichetta integrata al passaporto che

è stata proposta in sede Ministeriale il giorno 28 Ottobre, a seguito della riunione dei

funzionari regionali in merito l’applicazione del regolamento nel vivaismo viticolo. (Fig 3).

Questo passaporto rappresenta un esempio di come potrà essere compilato e riporta due

informazioni aggiuntive (sottolineate in rosso, Numero matricola e riconfezionatore) che

per ora rimangono opzionali ma che sono state ritenute comunque molto importanti ai fini

del vivaismo viticolo.

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Figura 2: Esempio di passaporto dell’allegato 2313/2017 Figura 3: esempio di passaporto per Vitis. Le prossime modifiche verranno apportate nei prossimi aggiornamenti di questo documento

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Applicazione

1. Per i materiali non certificati si utilizzano i modelli A e B dell’allegato al regolamento 2017/2313.

2. Per i materiali pre-base, base e certificato (fruttiferi, vite e sementi) e standard (per la vite), ai sensi delle normative di settore, si utilizzano i modelli C e D dell’allegato al regolamento 2017 /2313, in cui il passaporto è combinato con il cartellino/etichetta di certificazione.

I passaporti delle piante emessi prima del 14 dicembre 2019 mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2017/2313.

Norma Transitoria per i materiali di moltiplicazione certificati

In particolare per i materiali moltiplicazione certificato è stata prodotta una norma

transitoria approvata a Bruxelles che è in corso di pubblicazione che sostanzialmente

prevede:

il materiale che sarà commercializzato entro il 14 dicembre andrà con il formato

del vecchio passaporto che avrà una validità fino al 14 dicembre 2023

per il materiali commercializzato in seguito al 14 dicembre 2019 e per tutto

l’anno successivo (ovvero fino al 14 dicembre 2020) si potrà emettere il nuovo

formato del passaporto, anche se quest’ultimo non potrà ovviamente garantire

l’assenza dei nuovi patogeni ricompresi nell’elenco degli organismi nocivi

regolamentati non da quarantena (RNQPs).

Il periodo transitorio di un anno dunque sarà necessario a consentire la

commercializzazione dei prodotti certificati per i quali non potranno essere

condotti i controlli sui nuovi organismi previsti nella lista degli RNQPs.

Si sottolinea a tal riguardo che contrariamente a quanto anticipato in

precedenza il nuovo passaporto dovrà essere emesso al momento più

prossimo alla commercializzazione del prodotto (vendita).

Link alla norma transitoria https://www.florovivaistiitaliani.it/documenti/norma-transitoria-

per-i-materiali-di-moltiplicazione-certificati/

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Modalità del passaggio da RUP (Registro Unico dei

produttori) al RUOP (Registro Unico degli Operatori

Professionali). Aziende già iscritte al RUP

L’iscrizione al RUOP sarà automatica per gli attuali iscritti al RUP dei Servizi Regionali.

Ovvero i servizi fitosanitari regionali saranno tenuti a registrare d’ufficio i nuovi codici e a

comunicarli all’OP entro il 14 dicembre 2019. I nuovi codici per il passaporto, come già

riportato in precedenza, dovranno anteporre al codice RUP la sigla IT e il codice ISTAT

della Regione in cui l’azienda ha la sede legale.

Nota tecnica integrativa:

Il numero di registrazione RUOP dovrà essere privo di spazi e deve essere usato il trattino

tra le codifiche.

Pertanto è costituito da IT, trattino, codice Regione, trattino, progressivo di registrazione.

Esempio: IT-08-0001

Casi particolari

1 I centri aziendali che fanno capo ad una stessa sede legale e si trovano nella stessa

regione e in regioni diverse sono tenuti a utilizzare lo stesso codice RUOP

assegnato alla sede legale dell’azienda. Sono sempre i servizi fitosanitari a

comunicare il codice che varrà anche per le altre regioni. La comunicazione dovrà

avvenire tra i diversi servizi fitosanitari regionali.

2 Diversamente da quanto descritto per i casi più comuni, per l’azienda con sede

legale in una regione dove non sono presenti i centri aziendali è il SFR che

dovrà comunicare d’ufficio e senza produrre una nuova richiesta di

iscrizione, il codice di iscrizione RUOP ex-novo. Questo farà riferimento al codice

Istat della regione in cui è presente la sede legale e dovrà essere utilizzato tal quale

anche nelle altre Regioni in cui sono presenti i centri aziendali.

Nuove iscrizioni al RUOP

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Essendo esteso l’utilizzo del passaporto a tutte le piante, gli operatori che dovranno

iscriversi al RUOP e rilasciare il passaporto incrementeranno notevolmente. Per poter

iscriversi bisogna

1. Fare domanda di registrazione al SFR competente sul territorio (articolo

66 del Reg.2031 elenco degli elementi contenuti nella domanda in allegato). Tra

questi : indirizzo dei siti e se del caso, ubicazione degli appezzamenti di terreno

utilizzati per svolgere le attività.

Se la domanda contiene tutti gli elementi previsti dall’Articolo 66 il SFR registra

L’Operatore professionale senza indugio.

Egli avrà l’Obbligo di aggiornare i propri dati entro il 30 aprile di ogni anno.

Scadenze

Dal 14 dicembre per la movimentazione del prodotto per vendita andrà emesso il

nuovo formato del passaporto delle piante. Nessun passaporto è previsto per la

movimentazione del prodotto tra i siti di produzione dell’azienda ubicati nella stessa

provincia.

I passaporti delle piante emessi prima del 14 dicembre 2019 saranno

validi fino al 14 dicembre 2023.

Gli OP già iscritti al RUP che transitano d’ufficio al RUOP possono aggiornare

l’eventuale cambio dei dati inseriti alla domanda di registrazione entro il 14 marzo

2020.

Entro il 30 aprile di ogni anno invece gli OP avranno l’obbligo di inviare le

dichiarazioni relative ai siti di produzione.

Se hai domande, non esitare a contattarci tramite

[email protected] | Sito Web https://www.florovivaistiitaliani.it

Maggiori informazioni e documenti relativi la compilazione del passaporto sono presenti al

seguente link del sito del Mipaaf:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530