Mail Novelli Ver.2

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Gentilissima Abbiamo da poco conseguito (o conseguiremo entro il 31 luglio) l'abilitazione per l'insegnamento di strumento musicale A077 a seguito del percorso triennale di cui al D.M 249/10 art.3 comma 3 (biennio A077 + TFA A077) e dobbiamo compilare il “MODELLO DI RICHIESTA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI ALLE GRADUATORIE DI 2° FASCIA”. Nella sezione E1 a pag. 7 di 12 del suddetto modello, (vedi allegato 1) si afferma che il titolo di accesso, cioè il titolo abilitante, deve essere valutato alla luce della “tabella 3 di cui al D.M.235 del 01/04/2014 annessa al D.M. 353/14” (vedi art. 5 comma 1 dell'allegato 2 e vedi anche allegati 3 e 4) e non secondo la tabella A del D.M. n.353/14. CI DOMANDIAMO COME MAI PER LA SOLA CLASSE DI CONCORSO A077 NON VIENE RICONOSCIUTA LA DIFFERENZIAZIONE DI PUNTEGGIO TRA PERCORSO PAS E TFA. L'allegato 3 non effettua, infatti, distinzioni in termini di punteggio tra il percorso abilitante PAS e TFA (anche perché al tempo non esistevano) assegnando, in maniera generica, 6 punti all'abilitazione per l'insegnamento di strumento musicale (punto 1° lettera h dell'allegato 3). La nota 6350/2009 (allegato 4),relativa alle GAE, emanata per motivare l'utilizzo dell'allegato 3, afferma che “non si è ritenuto opportuno, d’intesa con tutte le OOSS, cambiare la Tabella di valutazione di cui all’Allegato 3 del D.M. n. 42/09, per non incidere pesantemente sulle posizioni in graduatoria finora acquisite dai docenti”. Tutto ciò ci pare alquanto anacronistico visto che TUTTI COLORO CHE SI SONO ABILITATI NELLA CDC A077 CON UN PERCORSO DI STUDI PRECEDENTE a quello di cui al D.M.249/10 SONO ENTRATI IN GAE grazie al decreto “milleproroghe” del 2012 che affermava:

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Gentilissima

Abbiamo da poco conseguito (o conseguiremo entro il 31 luglio) l'abilitazione per l'insegnamento di strumento musicale A077 a seguito del percorso triennale di cui al D.M 249/10 art.3 comma 3 (biennio A077 + TFA A077) e dobbiamo compilare il “MODELLO DI RICHIESTA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI ALLE GRADUATORIE DI 2° FASCIA”.

Nella sezione E1 a pag. 7 di 12 del suddetto modello, (vedi allegato 1) si afferma che il titolo di accesso, cioè il titolo abilitante, deve essere valutato alla luce della “tabella 3 di cui al D.M.235 del 01/04/2014 annessa al D.M. 353/14” (vedi art. 5 comma 1 dell'allegato 2 e vedi anche allegati 3 e 4) e non secondo la tabella A del D.M. n.353/14.

CI DOMANDIAMO COME MAI PER LA SOLA CLASSE DI CONCORSO A077 NON VIENE RICONOSCIUTA LA DIFFERENZIAZIONE DI PUNTEGGIO TRA PERCORSO PAS E TFA.

L'allegato 3 non effettua, infatti, distinzioni in termini di punteggio tra il percorso abilitante PAS e TFA (anche perché al tempo non esistevano) assegnando, in maniera generica, 6 punti all'abilitazione per l'insegnamento di strumento musicale (punto 1° lettera h dell'allegato 3).

La nota 6350/2009 (allegato 4),relativa alle GAE, emanata per motivare l'utilizzo dell'allegato 3, afferma che “non si è ritenuto opportuno, d’intesa con tutte le OOSS, cambiare la Tabella di valutazione di cui all’Allegato 3 del D.M. n. 42/09, per non incidere pesantemente sulle posizioni in graduatoria finora acquisite dai docenti”.

Tutto ciò ci pare alquanto anacronistico visto che TUTTI COLORO CHE SI SONO ABILITATI NELLA CDC A077 CON UN PERCORSO DI STUDI PRECEDENTE a quello di cui al D.M.249/10 SONO ENTRATI IN GAE grazie al decreto “milleproroghe” del 2012 che affermava:

”Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo ed il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/a e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012/ 2013”.

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L'allegato 3 non contempla il titolo abilitante di cui al D.M. 249/10 art.3 comma 3 e non ha motivazione di essere utilizzato in quanto non si deve tutelare nessun abilitato A077 già iscritto in seconda fascia, poiché i nuovi abilitati saranno inseriti in elenchi aggiuntivi alla stessa.

La suddetta Tabella A allegata al D.M. 353/14 (vedi allegato 5) assegna una adeguata differenziazione di punteggio a tutti i titoli abilitanti.Di conseguenza, al fine di non creare un palese danno a tutti i docenti di strumento musicale abilitati, CHIEDIAMO CHE TUTTI I DOCENTI ABILITATI CHE PRESENTERANNO DOMANDA PER L’INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA DI ISTITUTO IN ELENCO AGGIUNTIVO (TFA ORDINARIO E PAS), SIANO GRADUATI IN BASE ALLA TABELLA A DEL D.M. 353/14.

Diversamente sarà nostra cura ricorrere in tutte le sedi idonee, a tutela dei nostri interessi.

Allegati:D.M n.326 del 3 giugno 2015DDG 680 del 6/7/15 1. modello di richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di seconda fascia2. D.M. 353/14 – disposizioni in merito all'aggiornamento delle graduatorie d'istituto per il triennio 2014-20173. allegato 3 annesso al D.M.353/14 ed utilizzato quale tabella di valutazione per i docenti di strumento musicale nelle GAE4. Nota ministeriale 6350/2009 annessa al D.M. 353/145. Tabella A allegata al D.M. 353/14