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Il D.Lgs.47/00:la riforma fiscale della

previdenza complementare

Il D.Lgs.47/00:la riforma fiscale della

previdenza complementare

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Sommario• Riferimenti normativi pag.3• Novità di diritto tributario pag.4• Novità di diritto sostanziale pag.5

Sezione IICenni sulle forme di previdenza individuale pag.57-59

Sezione I1) Trattamento fiscale dei contributi pag. 8-262) Trattamento fiscale del F.P pag.28-31 3) Trattamento fiscale delle prestazioni pag.32-444) Trattamento fiscale del Tfr pag.45-515) Problemi aperti e critiche… pag.52-56

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Riforma fiscale dei Fondi pensioneRiforma fiscale dei Fondi pensione

Riferimenti normativi: D.Lgs.124/93Legge 335/95Legge 133/99D.Lgs.144/99 D.Lgs. 47/00 (pubblicato in G.U. il 9 marzo 2000)

Relazione di accompagnamento

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• Regime fiscale del finanziamento

• Regime fiscale dell’investimento

• Regime fiscale delle prestazioni

• Regime fiscale del Tfr

Novità di diritto tributario

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Novità di diritto sostanziale

• Allargamento dell’area dei destinatari della previdenza complementare (parziale modifica dell’art.2 e 3

del D.Lgs.124/93);• Modificazione dell’art.7 del D.Lgs.124/93 in

relazione alla disciplina delle prestazioni di capitale;

• Istituzione di forme pensionistiche individuali: - adesione individuale a fondi aperti di cui all’art. 9-bis

- contratti di assicurazione vita di cui all’art. 9-ter

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Versamento possibile a:

Forme collettive

• Fondi pensione contrattuali o di categoria

• Adesione collettiva a fondi pensione aperti

Forme collettive

• Fondi pensione contrattuali o di categoria

• Adesione collettiva a fondi pensione aperti

Forme individuali

• Fondi pensione aperti

• Polizze vita uniformate

Forme individuali

• Fondi pensione aperti

• Polizze vita uniformate

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IL NUOVO REGIME TRIBUTARIO

Sezione I

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Principi guida della riforma fiscale

• Attuazione del principio del rinvio della tassazione dei redditi accantonati per fini previdenziali (MODELLO ETT)

• Attuazione del principio di neutralità fiscale• Armonizzazione con il sistema di tassazione

del risparmio finanziario (cfr. imposta sostitutiva)

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TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI

PARTE PRIMA

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Contributi come “oneri deducibili” (ex art.10 T.U.I.R).

I versamenti operati a favore della previdenza complementare non costituiscono contributi non imponibili, bensì oneri deducibili dal reddito.

• decurtazione della base imponibile : influssi sulla progressività del tributo;

• beneficio sia quantitativo che qualitativo, riferibile a tutti i tipi di reddito;

• il beneficio non è più fruibile in busta paga ma in sede di conguaglio di fine anno ( in senso diverso relazione al decreto).

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dipendenteI contributi rappresentano oneri deducibili a condizione che si versi al FPc una quota di Tfr pari almeno alla metà dei contributi versati.

DEDUCIBILITÀ

Doppio del Tfr (obbligatoriamente versato a forme collettive)

e comunque al minimo tra:• 12% del reddito complessivo• 10.000.000

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Versamenti del datore di lavoro

Le contribuzioni del datore di lavoro sono deducibili dal reddito di impresa senza alcuna limitazione.

tuttavia le eventuali contribuzioni eccedenti i limiti

consentiti ( art.10 Tuir) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, anche se non scontano l’imposta al momento della erogazione prestazioni.

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• Deducibilità pari al minimo tra:– 12% del reddito complessivo– 10.000.000

Versamento - Lavoratore autonomo

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Il limite assoluto

Il limite assoluto di 10.000.000 è costituito da:

• contributi del lavoratore• contributi del datore di lavoro• i contributi eccedenti il massimale contributivo

di cui all’art.2 della legge n. 335/1995• gli accantonamenti versati dal datore di lavoro

ai fondi di previdenza previsti nell’art.70, comma 1, del Tuir.

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Le novità rispetto alla precedente normativa

• Innalzamento del plafond

• il plafond è riferito al reddito complessivo

• non sussistono più limiti per la deducibilità del contributo datoriale dal reddito Irpeg

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Eccezioni

Il Tfr non influisce sulla determinazione del plafond:

• se la fonte istitutiva è costituita esclusivamente da accordi tra lavoratori;

• rispetto ai vecchi iscritti alle forme pensionistiche pre-riforma (D.Lgs.124/93);

• per i versamenti effettuati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.

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Esempio di deducibilità: lavoratore dipendente

• Reddito da lavoro: 50.000.000

• Tfr 3.455.000• 2 x Tfr 6.910.000 12% reddito complessivo 6.000.000 limite assoluto 10.000.000

• contributo contrattuale datore di lavoro (1,20) 600.000• contributo contrattuale del lavoratore (1,20) 600.000• deducibilità effettiva ancora

spendibile 4.800.000

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Redditi compositi

relativamente al reddito da lavoro dipendente

occorre versare al fondo il Tfr per ottenere una deducibilità pari al doppio del Tfr

relativamente agli altri redditi

il versamento del Tfr al F.P. non costituisce presupposto della deducibilità né parametro per la determinazione del “plafond”

Il reddito si scompone in due parti:

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Esempio di deducibilità: redditi compositi…1

Reddito complessivo 50.000.000 Reddito di lavoro 30.000.000redditi diversi 20.000.000 Tfr versato al fondo (100%) 2.073.0002 x Tfr 4.146.000

12% redditi diversi 2.400.00012% reddito complessivo 6.000.000

contributo lavoratore 330.000contributo del datore di lavoro 330.000

Deducibilità relativa a redditi di lavoro (ancora spendibile nel F.P.c) 3.486.000

Deducibilità relativa ad altri redditi 2.400.000(spendibile anche nel terzo pilastro)

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Esempio di deducibilità: redditi compositi…2

Reddito complessivo 50.000.000 Reddito di lavoro 30.000.000redditi diversi 20.000.000 Tfr versato al fondo (40%) 829.2002 x Tfr 1.658.400

12% reddito complessivo 6.000.000

contributo lavoratore 330.000contributo del datore di lavoro 330.000

Deducibilità relativa a redditi di lavoro ancora spendibile nel F.P.c ( max) 998.400

Deducibilità relativa ad altri redditi 2.400.000(spendibile anche nel terzo pilastro)

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Ampliamento dei soggetti destinatari del D.Lgs.124/1993

Il D.Lgs.47/00:• prevede che possano essere versati contributi

anche per i familiari fiscalmente a carico;• amplia esplicitamente il contenuto dell’art.2 e 3

del D.Lgs.124/93 solo relativamente ai destinatari del D.Lgs.565/96(“casalinghe”);

• i soggetti fiscalmente a carico possono aderire esclusivamente a forme di previdenza individuale, ad eccezione delle “ persone che svolgono lavori di cura non retribuiti” di cui al D.Lgs.565/96.

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Versamento - Famigliare a carico

• Reddito max del soggetto 5.500.000

• Deducibilità fino a capienza del reddito senza limite %

• Quota eccedente è dedotta dal reddito del soggetto a cui si è fiscalmente a carico nei predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di 10.000.000.

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La previdenza per le “casalinghe”

• Possibilità di aderire sia a previdenza individuale che collettiva ( F.P.c ex D.Lgs.365/96);

• fonti istitutive dei fondi contrattuali : accordi promossi dai sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

• Età pensionabile: 57 anni (ex art., comma 20, del D.Lgs.335/96);

• Sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse; possibilità di delegare il centro servizi o emittente carta di credito o debito al versamento trimestrale corrispondente agli abbuoni accantonati in seguito ad acquisti con moneta elettronica.

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Esempio di deducibilità: familiare fiscalmente a carico .1.

• Reddito del familiare a carico 3.000.000• Reddito del familiare a cui si è a carico 30.000.000• plafond (12%) 3.600.000

• Versamento a previdenza individuale per 5.000.000

il soggetto a carico

Deduzione possibile:• dal reddito proprio del familiare 3.000.000• dal reddito del soggetto a cui si è a carico 2.000.000

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Esempio di deducibilità: familiare fiscalmente a carico .2.

• Reddito del familiare a carico 0

• Reddito del lavoratore a cui si è carico 30.000.000

• plafond ( 12% relativamente al familiare) 3.600.000

• plafond relativamente ai contributi personali (2 x Tfr) 1.800.000

• contributi obbligatori ( sia del lavoratore che del datore) 660.000

• Versamento deducibile per il familiare (max) 2.940.000

• versamento volontario deducibile per il lavoratore

(o versamento volontario del datore) 1.140.000

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Decorrenza delle disposizioni sui contributi

Il D.Lgs. 47/00 ha effetto relativamente ai contributi versati a decorrere dal 1°

gennaio 2001.

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TRATTAMENTO FISCALE DEI FONDI PENSIONE

PARTE SECONDA

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Fondo pensione: il rendimento

Il Fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001 diventa lordista agli effetti delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive in analogia a quanto previsto per le gestioni collettive ed individuali (D.Lgs. 461/97).

L’imposta si applica sul risultato netto maturato in ogni periodo di imposta e non più in fase di “accumulo” dei rendimenti mediante ritenute alla fonte a titolo di imposta.

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Fondo pensione: il rendimento

• Tipo di tassazione = imposta sostitutiva• Aliquota = 11% • Base imponibile = maturato netto annuoMaturato netto annuo = P.N. fine anno (al lordo dell’imposta sostitutiva +

erogazioni a fronte di prestazioni - contributi versati - redditi soggetti a ritenuta o esenti - proventi mturati da quote o azioni di O.I.C.R. soggetti a imposta sostitutiva) - P.N. a inizio anno.

Possibilità di portare avanti eventuali minusvalenze senza limiti temporali

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Decorrenza del nuovo regime

Il D.Lgs. 47/00 ha effetto relativamente ai rendimenti maturati a decorrere dal 1°

gennaio 2001.

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LA DISCIPLINA E IL TRATTAMENTO FISCALE

DELLE PRESTAZIONI

PARTE TERZA

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Le prestazioni del fondo pensione

PRIMA DEL PENSIONAMENTO• Anticipazione• Riscatto

AL MOMENTO DELLA PENSIONE• Prestazione in forma capitale• Prestazione in forma di rendita

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Prestazioni - prima della pensione

• Anticipazione o riscatto parziale ( vedi art.7 del D.Lgs.124/1993 come modificato dalla legge 144/1999) riferita all’intera posizione individuale maturata fino al momento della richiesta.

• Riscatto : disciplinato in modo analogo sia per cambiamento attività, sia per pensionamento che per licenziamento. Trattato come una prestazione di capitale <1/3 se a causa di morte.

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Nuova fattispecie…art.7 D.Lgs.124/93

Esclusione dell’obbligo di richiedere almeno il 50% della prestazione in forma periodica nel caso in cui la rendita annua residua sia inferiore al 50% dell’assegno sociale

In tal caso è possibile ottenere la prestazione in un’unica soluzione con applicazione del regime

fiscale più favorevole

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Anticipazione (riferita all’intera posizione individuale maturata)

• Tipo di tassazione: tassazione separata

• Aliquota = quella IRPEF corrispondente al redd.

di riferimento. - reddito di riferimento = [ (contr.dedotti / anni contr.)] •12

• Base imponibile: intero importo liquidato (contributi, Tfr, rendimenti)

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Il reintegro della posizione individuale

Le somme versate dall’iscritto al fondo per reintegrare la propria posizione individuale dopo aver ottenuto l’anticipazione sono trattate fiscalmente come i contributi versati in eccesso - ossia non deducibili in fase di finanziamento, ma detassati in fase di erogazione della prestazione -

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Nuovo regime fiscale del riscatto

• Tipo di tassazione: tassazione marginale IRPEF

• Aliquota: quella IRPEF

• Base imponibile: contributi dedotti + Tfr al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

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Prestazioni alla pensione...1

• Capitale

– se < 1/3 del montante o >1/3 ma la prestazione residua spettante in forma periodica è < 50% dell’assegno sociale

• tipo di tassazione: tassazione separata

• aliquota: quella IRPEF corrispondente al redd. di riferimento.

- reddito di riferimento = [ (contr.dedotti : anni

di contribuzione)] •12

• base imponibile: importo liquidato al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti ma comprensivo del Tfr

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Prestazione in forma di capitale a causa di morte

• E’ assimilabile ad un riscatto ma trattata fiscalmente in modo diverso

• Benché il capitale venga percepito in un’unica soluzione dai beneficiari si applica la tassazione separata sul montante al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti)

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Prestazioni alla pensione…2

Capitale se > di 1/3 ma < di 1/2 del montante : • tipo di tassazione: tassazione separata

• aliquota: quella IRPEF corrispondente al redd. di riferimento.

- reddito di riferimento = [ (contr.dedotti : anni di contribuzione) •12 ] • base imponibile: intero importo liquidato comprensivo del Tfr, dei rendimenti, e dei contributi dedotti.

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RENDITA CAPITALE TASSAZIONE

< 1/3 separata con scomputodi capital gains econtributi non dedotti

> 1/3 ma< 1/2

separata anche sucapital gains.

> 50%dell’assegnosociale

> 1/2 impossibile

< 50%dell’assegnosociale

qualsiasianche perl’intero(100%)

separata con scomputodi capital gains econtributi non dedotti

…in sintesi

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Liquidazione dell’imposta

Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

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Prestazioni alla pensione…3

• Rendita divisa idealmente in due parti:– PARTE CAPITALE: somma dei contributi dedotti

(Tfr, contributo lavoratore e contributo datore di lavoro)

- tassazione IRPEF• rendimenti e contributi non dedotti - esente

– PARTE FINANZIARIA: rivalutazione annuale della rendita

- imposta sostitutiva del 12,5%

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Decorrenza del nuovo regime fiscale delle prestazioni

Il nuovo regime fiscale ha effetto per tutte le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2001, per cui:

• montante maturato fino al 31-12-2000 viene tassato con il vecchio regime;

• montante maturato dopo il 1° gennaio 2001 viene tassato secondo le previsioni del D.Lgs.47/00.

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IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEL TFR

PARTE QUARTA

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Tfr al F.P. e rivalutazione

Tfr devoluto al FPc: deducibile senza alcun limite

Rivalutazione ( prima esente):• Tipo di tassazione: imposta sostitutiva• Aliquota: 11%• Base imponibile: rivalutazione annua

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Il Tfr “in azienda”

• Tipo di tassazione: tassazione separata • Aliquota: quella IRPEF corrispondente al redd. di

riferimento.

- reddito di riferimento = [ (Tfr presso impresa (comprensivo della rivalutazione) + Tfr devoluto al FP): anni contr.] •12

• Base imponibile: Tfr liquidato dal datore di lavoro al netto della rivalutazione - la sola parte capitale-

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Deduzioni e detrazioni

• E’ stata eliminata la deduzione di 600.000 sulla base imponibile del Tfr (è stata invece conservata per le indennità equipollenti).

• E’ prevista una “temporanea” detrazione di

120.000 per i rapporti di lavoro di durata non superiore a 2 anni e per tutti i rapporti in corso fino all’entrata in vigore della rif. sul Tfr ed in ogni caso fino al 31/12/2005

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Riscossione dell’imposta

si effettua un “acconto di ritenuta” a cui segue una

riliquidazione sulla base dell’ aliquota media degli ultimi 5 anni

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Decorrenza del nuovo regime

• Il Tfr e le anticipazioni sul Tfr maturati fino al 31/12/2000 vengono tassati secondo il vecchio regime

• Il Tfr e le anticipazioni sul Tfr maturati a partire dal 1/01/2001 vengono tassati secondo il nuovo regime

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Liquidazione dell’imposta

L’imposta liquidata in via provvisoria dai sostituti di imposta viene riliquidata successivamene dagli uffici finanziari in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

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Problemi aperti e punti critici della riforma

PARTE QUINTA

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Problemi aperti

• Modifiche statuti e schede informative– per prestazioni: in particolare relativamente alla nuova

disciplina in materia di prestazioni di capitale;

– mobilità: il trasferimento ad altra forma pensionistica ex art.10, comma 1 lett.b è stato modificato.e’ possibile operare il trasf. anche a favore di forme di prev. attuate attr. adesione a Fp aperti (ex art.9-bis) e contratti di assicurazione sulla vita (ex 9-ter);

– contributi: gli statuti devono prevedere la possibilità di versare anche contributi ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in caso contrario potrebbe vanificarsi l’effetto favorevole dell’innnalzamento del plafond.

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Punti critici

Problema dei “riscatti per pensionamento” considerati dal decreto come realizzi di tipo finanziario da tassare come un mero riscatto

Il problema di equità fiscale è aggravato dall’applicazione a livello statutario dell’art.7 del D.Lgs.124/93. Gli statuti dei F.P hanno elevato

notevolmente il periodo di permanenza minimo (pari a 5 anni) stabilito dal decreto legislativo del 1993.

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Segue…..punti critici

Riscatti a causa di licenziamento:

• sono considerati modalità di realizzo di tipo finanziario da tassare in modo ordinario (aliquota marginale);

• non si prende in considerazione l’involontarietà della richiesta….

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Altri problemi...

• Anagrafe fiscale• necessità di ricostruire la “posizione contributiva”

dei soggetti che hanno richiesto l’anticipazione.• Necessità, per il FPc, di conservare tutte le

informazioni sulla “posizione contributiva” degli aderenti in modo da poter creare flussi informativi con i fondi in cui il lavoratore dovesse eventualmente trasferirsi.

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CENNI SULLE FORME DI PREVIDENZA INDIVIDUALE

Sezione II

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I destinatari

• Lavoratori autonomi

• Lavoratori dipendenti

• Soggetti non titolari di alcun reddito o soltanto di redditi da fabbricati o di capitale, anche se non titolari di previdenza obbligatoria

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Peculiarità del terzo pilastro

• La misura della contribuzione può, anche se fissata in misura fissa, essere variata successivamente;

• i regolamenti dei fondi aperti possono prevedere la prosecuzione volontaria non oltre i cinque anni dal raggiungimento dell’età pensionabile;

• In caso di morte dell’iscritto ad una forma di previdenza individuale la posizione è riscattata dagli eredi.