1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE BERGAMO, 20 Febbraio 2009.

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LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

BERGAMO, 20 Febbraio 2009

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LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DEFINIZIONE• Forma di previdenza finalizzata alla costituzione

di una prestazione pensionistica integrativa, attraverso il volontario ed individuale conferimento del Tfr e di eventuali maggiori contributi ad un Fondo pensionistico complementare

FONTI NORMATIVE• Da ultime il decreto legislativo n° 252 del 2005 e

la legge finanziaria 2007.

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Copertura Pensionistica

• Le riforme pensionistiche attuate negli anni trascorsi hanno abbassato il grado di copertura della pensione pubblica del lavoratore rispetto alle retribuzioni di riferimento

• Le tabelle della ragioneria dello Stato riportano un tasso di copertura pubblica che, a regime, non supererà il 50% dell’ultima retribuzione: per i lavoratori dipendenti, infatti, si passerà dall’attuale 67,3% al 56% nel 2020, al 48,1% dell’ultimo stipendio nel 2050.

• L’iscrizione ai Fondi negoziali è necessaria soprattutto per i più giovani.

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SISTEMA LORDI NETTI

METODO RETRIBUTIVO 67.2 % 76.6 %

METODO CONTRIBUTIVO A 62

ANNI52.4% 61.3%

METODO CONTRIBUTIVO A 65

ANNI57.6 % 66.4%

Valutazioni fatte con 35 anni di contributi

TASSO DI SOSTITUZIONE

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ETA’ ANNI RETRIBUTIVI

15

ANNI

10

ANNI

5

ANNI

0

ANNI

62

ANNI

60 57,8 54,3 53,2

65

ANNI

63,4 61,8 58,9 57,6

Valutazioni fatte con 35 anni di contributi

SISTEMA MISTO

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Perché scegliere ifondi pensione negoziali

IL SILENZIO-ASSENSO • Tutti i lavoratori hanno sei mesi di tempo per decidere sulla destinazione del proprio

Tfr.

UNA FORMA VANTAGGIOSA DI RISPARMIO• Sgravi fiscali e maggiori controlli rendono sempre più conveniente e sicuro aderire ai

fondi pensione. La presenza di contributi del datore di lavoro, i bassi costi di gestione e la presenza delle associazioni sindacali dei lavoratori sono validi motivi per scegliere i Fondi negoziali.

L’UNICO MODO PER CONSEGUIRE TRATTAMENTI ADEGUATI COL SISTEMA CONTRIBUTIVO

• Solo attraverso forme di previdenza integrativa si potrà raggiungere, con il sistema contributivo, trattamenti simili a quelli garantiti dal sistema retributivo.

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Premessa: il TFR

Il trattamento di fine rapporto, Tfr o anche “liquidazione”, è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in azienda

• si calcola accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Gli importi sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con un tasso pari all’1,5% + il 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

• E’ possibile richiedere al datore di lavoro un anticipo fino al 70% del proprio Tfr una sola volta, dopo almeno 8 anni di anzianità di servizio, per spese sanitarie di carattere straordinario e per l’acquisto della prima casa (anche per i figli). Il datore di lavoro, se l’azienda non è in crisi, ha l’obbligo di accogliere ogni richiesta di acconto fino al 10% del Tfr degli aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti.

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Il silenzio-assenso

Se il lavoratore non esprime alcuna indicazione entro sei mesi dall’assunzione:

• il TFR confluirà al Fondo pensione negoziale previsto dai contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale.

In presenza di più forme pensionistiche collettive il TFR va alla forma individuata con accordo aziendale, o, in assenza di questo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori; in assenza di forme collettive il TFR è destinato all’apposito Fondo Inps.

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La scelta di destinazione del TFRPOSSIBILITA’ DI SCELTA

Entro sei mesi, il lavoratore può decidere:• di destinare il TFR maturando ad un fondo di previdenza complementare;• di lasciare il TFR presso il datore di lavoro, ma nelle aziende con almeno 50

dipendenti il TFR sarà trasferito ad un Fondo dell’Inps (senza conseguenze per i lavoratori).

MODALITA’ DI SCELTALa decisione deve essere comunicata all’azienda sempre in forma scritta;

l’adesione ad un Fondo pensione deve essere effettuata compilando l’apposito modulo e consegnandolo all’azienda.

GLI EFFETTILa decisione di lasciare il TFR in azienda è sempre modificabile, mentre la sua

destinazione alla previdenza complementare è irrevocabile.

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La scelta per i lavoratori con prima contribuzione alla previdenza obbligatoria dopo il 28/4/1993

GIA’ ISCRITTIPoiché i lavoratori versano attualmente l’intero TFR al

Fondo pensione, per costoro non cambia nulla.

NON ISCRITTII lavoratori potranno:• decidere di aderire a un Fondo pensione, versando

l’intero TFR maturando al Fondo Pensioni;• decidere di lasciare il TFR presso l’azienda (ma per le

aziende con almeno 50 dipendenti il TFR andrà all’Inps).

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La scelta per i lavoratori con contribuzione alla previdenza

obbligatoria prima del 29/4/1993 GIA’ ISCRITTII lavoratori (che ad esempio versano attualmente il 40% del TFR a Cometa)

possono:• decidere di versare anche la rimanente quota (60%) di TFR al Fondo;• decidere di lasciare la rimanente parte (60%) del TFR presso l’azienda (ma

per le aziende con almeno 50 dipendenti il TFR andrà all’Inps);

NON ISCRITTII lavoratori possono:• decidere di aderire a un Fondo pensione, versando il TFR maturando o per

intero o anche solo per la parte prevista dagli accordi collettivi (40%). La parte residua resterà presso l’azienda (ma per le aziende con almeno 50 dipendenti il TFR andrà all’Inps);

• decidere esplicitamente e in forma scritta di lasciare il TFR presso l’azienda (ma per le aziende con almeno 50 dipendenti il TFR andrà all’Inps).

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Differenza fra conferimento tacito ed esplicito del TRF al Fondo pensione

CONFERIMENTO TACITOCon il silenzio-assenso il lavoratore conferisce il solo TFR al Fondo

negoziale (o al diverso Fondo individuato con accordo aziendale); accedendo automaticamente al comparto garantito.

CONFERIMENTO ESPLICITOCon la scelta espressa il lavoratore può:• Scegliere se destinare il solo TFR o se conferire ulteriori contributi,

eventualmente giovandosi del contributo del datore di lavoro;• Scegliere il fondo di destinazione;• Aderire al fondo nel momento della scelta.

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I Fondi pensione

I Fondi pensione sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP

• I Fondi pensione raccolgono il TFR ed i liberi contributi del dipendente, nonché quelli del datore di lavoro;

• I contributi raccolti sono investiti sui mercati finanziari con l’acquisto di titoli azionari e obbligazionari secondo dei criteri di selezione degli investimenti e di diversificazione tali da minimizzare i rischi;

• I contributi versati e i relativi rendimenti costituiranno l’ammontare della posizione individuale dalla quale deriveranno le prestazioni in capitale e rendita vitalizia;

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Le tipologie di Fondo

FONDI PENSIONE NEGOZIALI (O CHIUSI)Nascono da contratti collettivi e si rivolgono ad una base circoscritta di

lavoratori. Raccolgono le adesioni ed i contributi e decidono la politica di investimento delle risorse, che vengono affidate in gestione a soggetti esterni specializzati.

FONDI PENSIONE APERTISono istituiti da Banche, compagnie di assicurazione e società di gestione del

risparmio. L’adesione può avvenire in forma sia individuale sia collettiva.

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITATali contratti assicurativi si contraddistinguono per le finalità negoziali.

FONDI PENSIONE PREESISTENTI Sono fondi già istituiti alla data del 15/11/1992.

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Il Finanziamento

Il lavoratore aderente al Fondo può contribuire mediante:• il TFR futuro;• i contributi a proprio carico (i contratti collettivi possono

stabilire la misura minima di contribuzione);• i contributi a carico del datore di lavoro (previsti dagli

accordi collettivi e dovuti solo se anche il lavoratore versa i contributi a proprio carico).

Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore ha diritto alla contribuzione a carico dei datori di lavoro secondo quanto stabilito dai contratti collettivi.

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Trasferimento

E’ possibile passare da un Fondo ad un altro

L’aderente può chiedere trasferire l’intera sua posizione accumulata:

• senza un periodo minimo di iscrizione nel caso perda i requisiti di iscrizione ai fondi chiusi (ad es. perché va a lavorare nel settore chimico);

• dopo 2 anni di iscrizione in ogni caso.

Il lavoratore che trasferisce la propria posizione individuale ad altro Fondo ha diritto alla prosecuzione della contribuzione a carico dei datori di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.

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Perché aderire alla Previdenza complementare

L’UNICO MODO PER CONSEGUIRE UNA PENSIONE DIGNITOSA PER I GIOVANI

Solo attraverso forme di previdenza integrativa si potrà raggiungere, con il sistema contributivo, trattamenti simili a quelli garantiti dal sistema retributivo. Le riforme delle pensioni realizzate negli anni ’90 hanno, infatti, ridotto il tasso di sostituzione, cioè il rapporto della pensione rispetto all’ultima retribuzione, per coloro a cui si applica il calcolo “misto”, e in misura maggiore, per coloro a cui si applica il calcolo “contributivo”. La situazione naturalmente peggiora in caso di discontinuità nell’attività lavorativa.

IN OGNI CASO UNA FORMA VANTAGGIOSA DI RISPARMIOAnche per i lavoratori che andranno in pensione con il sistema

retributivo, la previdenza complementare rappresenta una metodo di risparmio “indolore”, conveniente e sicuro.

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L’allungamento della vita media

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Ambito di applicazione dei sistemi di previdenza obbligatoria

METODO CONTRIBUTIVOPer i lavoratori che non hanno versato contributi prima del 1°

gennaio 1996.

METODO MISTOPer i lavoratori che hanno versato contributi prima del 1°

gennaio 1996, ma che non hanno versato contributi prima del 1° gennaio 1978.

METODO RETRIBUTIVOPer i lavoratori che hanno versato contributi prima del 1°

gennaio 1978.

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Perché aderire con scelta esplicita

La scelta è libera e individuale e il nostro obiettivo deve essere quello di mettere tutti i lavoratori nelle condizioni di scegliere in modo consapevole

Una decisione espressa permette di:• conferire subito il TFR;• approfittare dei vantaggi fiscali derivanti dalla deducibilità

dei contributi;• scegliere le modalità di investimento più confacenti alle

proprie aspettative ed esigenze.

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Perché aderire al Fondo negoziale

I Fondi negoziali offrono la massima sicurezza e convenienza

I lavoratori partecipano, tramite i sindacati ed i loro eletti nell’assemblea dei Fondi, alla costituzione ed alla gestione dei fondi.

I contratti collettivi garantiscono un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro.

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I Fondi negoziali del settore metalmeccanico

COMETALavoratori dell’industria metalmeccanica, dell’istallazione di

impianti, del settore industriale orafo-argentiero ed odontotecnico.

FONDAPILavoratori della piccola e media industria metalmeccanica,

che applicano il contratto Confapi.

ARTIFONDLavoratori dipendenti da imprese artigiane.