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L’INPDAP PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

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L’INPDAPPER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DEI DIPENDENTI PUBBLICI

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L’Inpdap per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici

Indice

5 PERCHE’ LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

7 I FONDI PENSIONE: COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO, CONTROLLI E PRESTAZIONI

16 LE PARTICOLARITÀ PER I DIPENDENTI PUBBLICIDAL TFS AL TFR

25 COME E PERCHE’ ADERIRE A FORMEPENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

28 LE ATTIVITA’ DELL’INPDAP PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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L’Inpdap per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici

A cura dellaDirezione Centrale TFS - TFR

e Previdenza ComplementareUfficio Secondo Previdenza Complementare

Progetto graficoStefano Carfora - Alberto Leonardi

Direzione Centrale per la Comunicazione

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Perché la previdenza complementare

PERCHE’ LA PREVIDENZA COMPLEMENTAREIl sistema pensionistico italiano ha subito, a partire dai

primi anni novanta, un intenso e continuo processo diriforma, volto a riportare sotto controllo la dinamica dellaspesa pensionistica.

Il processo di riforma ha visto, da un lato, un generaleridimensionamento delle prestazioni, in particolare per inuovi assunti soprattutto per effetto dell’introduzione delmetodo contributivo, e dall’altro è stato caratterizzato daun vasto processo di armonizzazione delle regole pensio-nistiche nei diversi settori in cui è diviso il sistema pensioni-stico italiano.

Per effetto delle riforme introdotte, quindi, il tasso disostituzione - vale a dire il rapporto tra ultimo stipendio eprima rata di pensione - è destinato, nel prossimo futuro,a ridursi notevolmente. Per i “neo-assunti”’ in particolare, iltasso di sostituzione potrebbe ulteriormente scendere, siaper il ritardo con il quale entrano nel mondo del lavoroche per le possibili discontinuità di periodi lavorativigeneralmente connesse alle nuove tipologie contrattuali,specie nel settore privato.

Al fine di attenuare tali effetti, le stesse riforme hannoprevisto la possibilità di affiancare alla pensione obbliga-toria una pensione complementare: il cosiddetto ‘secon-do pilastro’ del sistema previdenziale.

Molti lavoratori del settore privato hanno già attivatoforme pensionistiche complementari e, analogamente,stanno partendo forme pensionistiche complementarianche per i lavoratori pubblici.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 - DECRETO MARONIUna parte delle regole descritte in queste pagine

subirà modifiche a partire dal 1° gennaio 2008 per effettodell’entrata in vigore del decreto legislativo 5 dicembre2005 n. 252. Le novità introdotte da queste nuove disposi-zioni sono evidenziate con il carattere corsivo.

Il decreto 252/2005, il cosiddetto decreto “Maroni”,innova la disciplina oggi vigente, ma non si applica, per

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il momento, al settore del pubblico impiego. Per esten-dere a questo settore la nuova disciplina dovrà essereemanata una nuova legge. Fino a quel momento peri dipendenti pubblici continuano a valere le regole pre-cedenti al decreto 252/2005.

A margine di ogni paragrafo si farà un cenno sullenovità introdotte dal decreto 252/2005 .

I FONDI PENSIONE: COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO,CONTROLLI E PRESTAZIONI La previdenza complementare si caratterizza per:u l’adesione su base volontaria, in quanto ciascun lavo-

ratore può liberamente decidere di iscriversi ad unaforma pensionistica complementare;

u un sistema di funzionamento definito a «capitalizzazio-ne individuale», nel quale ogni aderente è titolare diun proprio conto sul quale affluiscono tutti i contributiversati e da cui dipende l’entità della prestazione pre-videnziale.Le forme pensionistiche complementari possono essere

attuate mediante l’adesione a: u fondi pensione ad ambito definito o “negoziali”, solita-

mente originati da contratti collettivi di lavoro, accorditra lavoratori o da regolamenti aziendali e rivolti ailavoratori di settori determinati del mondo del lavoro;

u fondi pensione “aperti”, costituiti da operatori del mer-cato finanziario (banche, società di gestione del rispar-mio, società di intermediazione mobiliare, compagniedi assicurazione) e rivolti alla generalità dei lavoratori edei cittadini;

u contratti di assicurazione sulla vita stipulati con impresedi assicurazione autorizzate dall’Isvap, rivolti anch’essialla generalità dei lavoratori e dei cittadini.

Ci soffermiamo, in particolare, sui fondi pensione adambito definito. Il fondo pensione negoziale può essereistituito secondo la forma giuridica dell’associazione rico-nosciuta descritta nell’art. 12 del codice civile, o nonriconosciuta, secondo l’art.36 del codice stesso. Il ricono-scimento della personalità giuridica, tuttavia, è tassativa-mente previsto per i fondi costituiti nell’ambito di catego-ria, comparti o raggruppamenti interaziendali sia perlavoratori subordinati che autonomi. I fondi negozialicostituiti nell’ambito del pubblico impiego, pertanto, deb-bono chiedere ed ottenere il riconoscimento e i relativistatuti debbono prevedere modalità di raccolta delle

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I fondi pensione

adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazio-ne del pubblico risparmio.

L’istituzione di un fondo pensione ad ambito definitonasce, di norma, da un atto negoziale. Questo atto èl’accordo istitutivo cui seguono l’atto di costituzione e laredazione dello statuto che avvengono alla presenza diun notaio che provvede alla loro registrazione formaleconferendo ad essi pubblicità.

Il fondo pensione negoziale, una volta costituito, puòsvolgere le proprie attività solo dopo avere ottenuto laspecifica autorizzazione della Commissione di Vigilanzasui Fondi pensione (COVIP) e il relativo riconoscimentodella personalità giuridica.

Il decreto n. 252/2005 ha previsto la possibilità cheforme pensionistiche complementari possano essere isti-tuite anche :u dalle Regioni;u dagli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato

(vale a dire le casse pensionistiche dei liberi professioni-sti e l’Istituto di previdenza dei giornalisti).Dal 2008, inoltre, opererà presso l’Inps una forma pensio-

nistica complementare a carattere “residuale” che racco-glierà il trattamento di fine rapporto (TFR) di quei lavoratoridel settore privato che entro il 30 giugno 2008, ovveroentro 6 mesi dalla loro assunzione, se successiva al 1° gen-naio 2008, non avranno espresso indicazioni circa la desti-nazione del proprio TFR e si trovano in settori lavorativi neiquali non operano forme pensionistiche negoziali.

Gli organi del fondoI fondi pensione negoziali sono dotati di propri organi:

u l’assemblea dei delegati, eletta dagli associati, cheha, tra i compiti principali, l’elezione del consiglio diamministrazione, l’approvazione del bilancio e dellemodifiche statutarie e delle decisioni in materia di scio-glimento del fondo pensione;

u il consiglio di amministrazione, organo esecutivo delfondo, in seno al quale viene eletto il presidente che

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ne ha la rappresentanza legale;u il collegio dei revisori, organo che svolge funzioni di

controllo sull’attività gestionale e contabile del fondo. Negli organi sono rappresentati in misura paritetica sia i

lavoratori che i datori di lavoro. I componenti del consi-glio di amministrazione e del collegio dei revisori, perlegge, devono possedere specifici requisiti di onorabilità eprofessionalità. I membri del collegio dei revisori devonoessere iscritti ad un apposito albo istituito presso ilMinistero della giustizia.

In via provvisoria, i primi organi di un fondo pensione(consiglio di amministrazione e collegio dei revisori) sonocomposti da membri designati dalle parti istitutive; solo alraggiungimento di una soglia minima prefissata di adesio-ni, possono essere indette le elezioni per la costituzionedegli organi definitivi.

Come funziona un fondo pensione negoziale I fondi pensione negoziali prevedono generalmente il

versamento di contributi da parte del lavoratore e daparte del datore di lavoro. Viene, inoltre, destinata alfondo una quota del (o, secondo i casi, tutto il) TFR.

I contributi destinati al fondo pensione sono versati inuna banca che svolge le funzioni di depositario e dicustode del patrimonio del fondo.

La gestione finanziaria delle risorse economiche è affi-data ad operatori specializzati (banche, società di inter-mediazione mobiliare, società di gestione del risparmio,compagnie di assicurazione): questi soggetti provvedonoad investire il patrimonio del fondo, e quindi dei singoliaderenti, nei mercati finanziari, secondo le indicazionigenerali ricevute dal fondo pensione.

L’affidamento dell’incarico alla banca depositaria edai gestori finanziari avviene attraverso apposite gare econvenzioni. Il processo di selezione dei gestori deve esse-re condotto secondo le istruzioni emanate dallaCommissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e comun-que in modo da garantire la trasparenza del procedi-

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I fondi pensione

mento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali. L’insieme dei contributi, delle quote di TFR versati e dei

rendimenti nel frattempo ottenuti con gli investimentifinanziari, costituiscono il montante sulla base del quale èdeterminata la pensione complementare spettanteall’associato.

Al raggiungimento dei requisiti previsti la pensionecomplementare può essere erogata direttamente dalfondo o, in alternativa, da imprese di assicurazione con-venzionate con il fondo stesso o da un ente di previdenzaobbligatoria, ove a ciò autorizzato dall’Antitrust.

I contributiIl legislatore ha previsto che, per i fondi pensione desti-

nati ai lavoratori dipendenti, la gestione debba avvenirenecessariamente mediante il meccanismo della «contri-buzione definita», secondo il quale la misura dei contributia carico delle parti è prefissata, mentre la prestazionefinale dipende dall’ammontare dei contributi e dei rendi-menti ottenuti attraverso l’investimento delle risorse eco-nomiche sui mercati finanziari

In un fondo negoziale le contribuzioni a carico delleparti sono definite in sede di contrattazione collettiva inmisura percentuale della retribuzione di riferimento egeneralmente prevedono:u un contributo a carico del lavoratore (prelevato diret-

tamente dalla busta paga a cura del sostituto d’impo-sta);

u un contributo a carico del datore di lavoro;u una quota o l’intero accantonamento ai fini TFR.

Per i dipendenti delle amministrazioni statali può essere,inoltre, previsto un «bonus aggiuntivo», esclusivamenteper le adesioni avvenute durante i primi due anni di vitadel fondo, finalizzato ad incentivare la partecipazionealla previdenza complementare. Tale bonus, allorquandoprevisto, è a totale carico del datore di lavoro, e vieneerogato per dodici mensilità, a partire dall’adesione edè pari all’1% se l’adesione avviene entro il primo anno di

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vita del fondo e allo 0,50% se l’adesione avviene entro ilsecondo anno di vita .

In un successivo paragrafo dedicato al Fondo pensio-ne Espero sarà evidenziata anche attraverso alcuni esem-pi, la misura dei contributi stabiliti dalla contrattazione delcomparto Scuola.

Controllo sull’attività del fondoL’attività del fondo pensione è controllata dalla

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, istituita conlo scopo di perseguire la corretta e trasparente ammini-strazione e gestione dei fondi e per la funzionalità delsistema di previdenza complementare.

I gestori finanziari e la banca depositaria sono soggettial controllo delle autorità di vigilanza dei propri settori diappartenenza (Banca d’Italia, Consob, Isvap).

Controlli sono esercitati anche dalla banca depositarianei confronti dei gestori finanziari al fine di verificare chetutte le operazioni di investimento siano eseguite nelrispetto di leggi e regolamenti e delle indicazioni conte-nute nei mandati di gestione da parte del fondo.

Un importante ruolo di verifica e controllo contabileviene svolto dal collegio dei revisori del fondo, che ètenuto a segnalare alla COVIP quelle vicende e irregola-rità in grado di incidere sull’equilibrio del fondo.

A questo controllo istituzionale si aggiunge quello diret-to dei singoli associati che ricevono periodicamente infor-mazioni sull’andamento della loro posizione individuale esulle attività generali del fondo pensione.

Quest’articolato sistema di controlli e l’assoluta separa-zione del patrimonio del fondo pensione rispetto ai patri-moni delle aziende datrici di lavoro e dei gestori finanziari,garantiscono la posizione individuale dell’associato inogni fase del suo rapporto con il fondo.

La normativa, in ogni caso, prevede sanzioni ammini-strative ed anche penali nei confronti degli amministrato-ri del fondo pensione colpevoli di gravi inadempienze .

Il decreto 252/2005 ha rafforzato il sistema di vigilanza

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I fondi pensione

ed il ruolo della Commissione di Vigilanza dei FondiPensione che vede estesi i propri compiti di vigilanza aipiani individuali di previdenza attuati mediante contrattidi assicurazione sulla vita (Pip).

Le prestazioni: cosa si ottieneIl legislatore ha previsto che, al momento della cessa-

zione dal servizio, l’associato al fondo, in presenza deirequisiti previsti, ottenga una pensione complementare,erogata sotto forma di rendita mensile, sulla base delmontante accantonato sul proprio conto individuale.

In alternativa, l’aderente può richiedere di percepire laprestazione fino ad un massimo del 50% sotto forma dicapitale e il restante in rendita vitalizia.

Nel caso specifico in cui il montante maturato con-vertito in rendita non raggiunga l’importo dell’assegnosociale dell’INPS (il cui ammontare, per il 2006, è pari a € 4.962,36 annui), l’aderente può chiedere che tutta lapensione complementare sia liquidata sotto forma dicapitale.

I fondi pensione erogano queste prestazioni:u la pensione di vecchiaia, conseguibile al raggiungi-

mento dell’età pensionabile del regime obbligatorio,con un minimo di 5 anni di partecipazione al fondo;

u la pensione di anzianità, conseguibile solo in caso dicessazione dall’attività lavorativa, con almeno 15 annidi partecipazione al fondo e con un’età di non più di10 anni inferiore a quella pensionabile nel regime previ-denziale obbligatorio. Per i primi 15 anni di vita gli statu-ti dei fondi possono stabilire di ridurre a il periodo dipartecipazione al Fondo perché possa essere erogatala prestazione di anzianità.All’erogazione della rendita possono provvedere le

compagnie assicurative, con la quali sono stipulateapposite convenzioni, nonché gli enti di previdenzaobbligatoria, opportunamente autorizzati dall’Antitrust.La rendita può anche essere erogata direttamente dalfondo, previa autorizzazione della COVIP.

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Alcuni fondi pensione hanno già previsto, nei propristatuti e nelle convenzioni con le assicurazioni, la possibi-lità di rendere reversibile la rendita a favore di un benefi-ciario preventivamente indicato dall’associato; inoltre, glistatuti possono prevedere l’erogazione di prestazioni spe-cifiche, ad esempio in caso di premorienza o invaliditàdegli aderenti.

L’iscritto al fondo pensione ha anche la possibilità diottenere un’anticipazione del montante maturato. Perottenere l’anticipazione sono necessari almeno 8 anni diiscrizione a forme pensionistiche complementari ed unadelle seguenti motivazioni:u acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i

propri figli;u spese per ristrutturazione della prima casa;u spese sanitarie per interventi e terapie straordinari rico-

nosciuti dalle competenti strutture pubbliche.Sono possibili anticipazioni anche in relazione a periodi

di congedi formativi.Va precisato che l’anticipazione può essere richiesta

solo per la contribuzione effettivamente versata ed i ren-dimenti da essa ottenuti. Sono, quindi, escluse anticipa-zioni sugli accantonamenti figurativi contabilizzati per idipendenti pubblici.

Dal 1° gennaio 2008, le pensioni di vecchiaia e dianzianità saranno unificate in una sola prestazione pen-sionistica che si consegue:u alla maturazione degli stessi requisiti di accesso alle

prestazioni pensionistiche obbligatorie dei regimi previ-denziali di appartenenza ( dal 2008: 60 anni di età e 35di contributi ovvero 40 anni di contributi senza limite dietà, per le pensioni di anzianità; 65 anni di età per gliuomini e 60 per le donne e 20 anni di contributi per ilavoratori che rientrano nel sistema retributivo o misto;requisito, quest’ultimo, che si riduce a 5 anni di contri-buti per i lavoratori che rientrano nel sistema contributi-vo);

u con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pen-

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I fondi pensione

sionistiche complementari.Inoltre, potranno accedere alle prestazioni, con un

anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti perl’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio, coloroche cessano dall’attività lavorativa seguita da un periododi disoccupazione superiore a 48 mesi.

Sempre dal 1° gennaio 2008, la liquidazione in capita-le dell’intera prestazione può avvenire, laddove lo statutolo preveda, se la rendita derivante dalla conversione del70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegnosociale.

Con riguardo alle anticipazioni, invece, con il decreton. 252/2005 si è differenziata la misura dell’anticipazione,sulla base della motivazione della richiesta. Infatti l’antici-pazione può essere richiesta in qualsiasi momento, perun importo non superiore al 75% del montante maturato,per spese sanitarie connesse ad interventi e terapie con-seguenti a gravissime situazioni relative agli aderenti stessi,al coniuge ed ai figli; ovvero, decorsi otto anni dall’iscri-zione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisitodella prima casa di abitazione per gli aderenti stessi oper i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazio-ne edilizia sempre con riferimento alla casa di abitazione,oppure per un importo non superiore al 30% per ulterioriesigenze dell’aderente.

Eventi particolari nella vita associativa: il trasferimento ed il riscatto della posizione individualeIn mancanza del raggiungimento dei requisiti previsti (o

in caso di premorienza dell’aderente non coperta daclausole di garanzia), la posizione può essere riscattata.

Il riscatto comporta l’acquisizione delle sommeaccumulate nel conto individuale.

Nel caso in cui l’aderente perda il diritto alla parteci-pazione al fondo pensione negoziale e, in particolare,quando cambia attività lavorativa rioccupandosi in setto-ri produttivi per i quali non opera il fondo di provenienza,potrà a domanda, decidere di:

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u trasferire la propria posizione maturata presso il fondodi provenienza ad un altro fondo negoziale cui aderi-sce in virtù della nuova attività lavorativa o ad altraforma pensionistica complementare (fondo aperto,contratti di assicurazione sulla vita);

u riscattare la propria posizione, laddove non abbia con-seguito i requisiti per ottenere la prestazione pensionisti-ca complementare.Gli statuti possono prevedere la possibilità che il lavora-

tore mantenga la posizione individuale presso il fondopensione originario riservandosi altre azioni in fasi successi-ve.

Nel caso in cui, invece, pur conservando i requisiti perla partecipazione al fondo pensione di categoria, l’ade-rente intenda comunque trasferire l’intera posizione pres-so un fondo pensione aperto o una forma pensionisticaindividuale, dovrà attendere almeno tre anni dall’adesio-ne. Questo periodo minimo di permanenza è elevato acinque anni durante i primi cinque anni di vita del fondo.

Con il decreto n. 252/2005 il riscatto può essere parzia-le, in misura non superiore al 50% del montante matura-to, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa a cui siaseguito un periodo di disoccupazione non inferiore a 12mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di ricorso, daparte del datore di lavoro, a procedure di mobilità o dicassa integrazione. Può essere richiesto in misura totale,invece, nei casi di invalidità permanente che comporti lariduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo enei casi di cessazione dell’attività lavorativa a cui siaseguito un periodo di disoccupazione superiore a 48 mesi.Nei casi in cui non vengano meno i requisiti di partecipa-zione, il trasferimento ad un’altra forma pensionisticacomplementare è possibile dopo due anni dall’adesionealla forma pensionistica di appartenenza.

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I fondi pensione

LE PARTICOLARITÀ PER I DIPENDENTI PUBBLICIdal TFS al TFR

L’avvio della previdenza complementare nel pubblicoimpiego ha incontrato difficoltà legate al fatto che,quando nel 1993 fu approvata la disciplina legislativa deifondi pensione, i dipendenti pubblici non disponevanodel trattamento di fine rapporto, principale fonte di finan-ziamento della previdenza di secondo pilastro. Per questosono stati necessari interventi normativi e contrattuali perconsentire l’estensione del TFR ai lavoratori pubblici, inanalogia a quanto previsto per quelli privati, con la con-seguente trasformazione dei preesistenti trattamenti difine servizio (i cosiddetti TFS vale a dire l’indennità di buo-nuscita, l’indennità premio di servizio e l’indennità dianzianità).

Nel settore privato, è il datore di lavoro che almomento della cessazione del rapporto di lavoro liquidail TFR al proprio dipendente.

Per la maggior parte dei lavoratori del pubblico impie-go, invece, è l’inpdap a corrispondere la prestazione. IlTFR, pertanto, viene erogato nell’ambito delle gestioniInpdap dei trattamenti di fine servizio. Il contributo difinanziamento di queste gestioni, a carico delle ammini-strazioni pubbliche datrici di lavoro, è rimasto invariatononostante il fatto che l’accantonamento della nuovaprestazione comporti oneri crescenti nel tempo.

L’accantonamento annuo del TFR a favore dei lavora-tori pubblici è pari al 6,91% della retribuzione fondamen-tale (l’intero stipendio, l’intera retribuzione d’anzianità,l’intera indennità integrativa speciale, la tredicesima e lealtre voci già considerate utili per il TFS). Il montante degliaccantonamenti maturati fino al 31 dicembre dell’annoprecedente è annualmente rivalutato, su base compo-sta, applicando un tasso pari al 75% dell’inflazione delperiodo e aggiungendovi l’1,5% in misura fissa. Al mon-tante così rivalutato si aggiungono gli accantonamentieffettuati in corso d’anno. L’ammontare finale è liquidatoal lavoratore al momento della cessazione dal servizio.

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L’Inpdap per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici

L’estensione del TFR ha riguardato i lavoratori pubbliciassunti a decorrere dal 1°.1.2001.

Coloro che, invece, erano già in servizio a tempo inde-terminato nella pubblica amministrazione al 31/12/2000,permangono nel regime dei trattamenti di fine servizio(TFS), salvo che non optino per il TFR, aderendo volonta-riamente ad un fondo pensione.

Per questi ultimi lavoratori, definiti optanti, la normativaprevede:u un termine di scadenza per esercitare l’opzione, attual-

mente fissato al 31.12.2010; u la trasformazione del trattamento di fine servizio, matu-

rato alla data di opzione, che viene determinato ecomputato come primo accantonamento del TFR.I lavoratori con contratto a tempo determinato in

corso al 30/5/2000 o sorto successivamente sono in regi-me di TFR.

Le quote di TFR per previdenza complementare accan-tonate figurativamente fino alla cessazione del rappor-to di lavoro La più rilevante peculiarità della previdenza comple-

mentare dei dipendenti pubblici è legata proprio allemodalità di versamento del TFR al fondo pensione.Diversamente da quanto avviene per i lavoratori del set-tore privato, il TFR dei dipendenti pubblici che aderisconoad un fondo pensione non affluisce con la stessa periodi-cità degli altri contributi al fondo ma solo alla cessazionedel rapporto di lavoro. Il conferimento al fondo, peraltro,avviene solo se il rapporto di lavoro cessato non è seguitosenza soluzione di continuità da altro rapporto di lavoropresso una pubblica amministrazione. In altri termini, per-ché ci possa essere il conferimento in caso di successivorapporto di lavoro con enti pubblici, tra i due periodilavorativi deve essere trascorso almeno un giorno noncoperto da contratto.

Fino alla cessazione del rapporto di lavoro, le quote diTFR destinate a previdenza complementare sono accan-

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Le particolarità per i dipendenti pubblici

tonate figurativamente: dall’Inpdap (per la quasi totalitàdei dipendenti pubblici); dagli enti datori di lavoro in queicasi di amministrazioni non iscritte all’Istituto per le inden-nità di fine servizio.

Gli accantonamenti sono contabilizzati e rivalutatidall’Inpdap con un indice pari a quello dei fondi pensio-ne (in via provvisoria sulla base dei rendimenti ottenuti daun paniere di fondi individuato con decreto del MEF).Nonostante, queste particolarità, per i lavoratori il risultatofinale della prestazione sostanzialmente non cambia.

Le ragioni di questo differimento nel tempo del trasferi-mento del TFR sono legate alle difficoltà della finanzapubblica che, in questa fase, non potrebbe accollarsi glioneri di un passaggio integrale dal TFS al TFR. Se si fossepassati al TFR accantonato, rivalutato e corrisposto diret-tamente da parte dei datori di lavoro pubblici, si sareb-bero dovute reperire le risorse per liquidare tutti i tratta-menti fine servizio maturati. Risorse solo in minima partepresenti presso le gestioni dei TFS dell’Inpdap che, essen-do a ripartizione, provvedono a pagare le prestazioni chematurano tempo per tempo con i contributi dei lavoratoriattivi.

In altri termini questo meccanismo degli accantona-menti figurativi delle quote di TFR, comprese quelle desti-nate alla previdenza complementare, per un verso haconsentito l’avvio dei fondi pensione e per l’altro verso haevitato un cospicuo ed immediato esborso di cassa nelbreve periodo, garantendo nel contempo sia il flussocontributivo necessario al funzionamento della gestioneprevidenziale corrente, sia il diritto del lavoratore pubblicodi fruire delle stesse opportunità del dipendente privato.

Vediamo, ora, come avviene l’accantonamento, larivalutazione ed il conferimento delle quote di TFR per idipendenti pubblici aderenti ai fondi pensione del pubbli-co impiego.

Per i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre2000, è previsto che l’intero accantonamento annuo delTFR (6,91% della retribuzione utile) sia destinato alla previ-

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L’Inpdap per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici

denza complementare, di norma, a decorrere dalla datadi adesione al fondo.

Per i dipendenti pubblici assunti con contratti a tempoindeterminato prima del 1° gennaio 2001 e che, pertanto,hanno optato per la trasformazione del TFS in TFR, è previ-sta la destinazione a previdenza complementare:u di una quota massima del 2% della base retributiva

utile per il TFR, salvo incrementi decisi da successiviaccordi contrattuali;

u di un ulteriore accantonamento, pari all’1,5% dellabase contributiva di riferimento del TFS, a favore diquesti lavoratori precedentemente assoggettati alcontributo previdenziale ai fini della buonuscita o del-l’indennità premio di servizio (dipendenti statali, deglienti-locali e della sanità).Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determi-

nato e con rapporto di lavoro costituito prima del 1° gen-naio 2001 e non ancora cessato, sarà l’ordinamento diogni singolo fondo pensione a stabilire la misura dellequote di TFR destinabili a previdenza complementare.

L’accantonamento avviene figurativamente a curadell’Inpdap per la quasi totalità dei dipendenti pubblici(ricordiamo che sono esclusi i dipendenti di quelle ammi-nistrazioni non iscritte all’Istituto e che provvedono diretta-mente all’erogazione delle indennità di fine servizio e deiTFR). L’Inpdap provvede a contabilizzare e rivalutare que-sti accantonamenti (sia quelli del TFR sia l’1,5% aggiuntivosu base TFS) applicando, in una prima fase, un tasso parialla media dei rendimenti di un ‘paniere’ costituito daiprincipali fondi pensione del settore privato individuatocon decreto del Ministro dell’economia e delle finanzedel 23/12/2005. Quando i fondi pensione dei dipendentipubblici si saranno consolidati, gli accantonamenti figura-tivi saranno rivalutati con l’indice di rendimento consegui-to dai fondi stessi.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, l’Inpdap prov-vede a trasferire al fondo di appartenenza del lavoratoreil montante derivante dalla sommatoria degli accantona-

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Le particolarità per i dipendenti pubblici

menti destinati alla previdenza complementare, debita-mente rivalutati.

Le quote di TFR non destinate alla previdenza comple-mentare (es.: la differenza tra l’intero accantonamentodel 6,91% della retribuzione utile ai fini TFR rispetto al 2%destinato al fondo dagli “optanti”, nonché tutti gli accan-tonamenti antecedenti all’adesione al fondo) vengonoliquidate dall’inpdap al lavoratore, al momento dellacessazione del servizio.

Alcuni fondi del pubblico impiego già esistentiI fondi già costituiti per i dipendenti pubblici sono il

fondo pensione Espero, il fondo pensione Laborfonds, ilfondo pensione Fopadiva, il Fondo Cessazione Servizio.

Il Fondo pensione Espero riguarda i lavoratori del com-parto Scuola (personale docente ed amministrativo -ATA), con contratto a tempo sia indeterminato che deter-minato (purché quest’ultimo di durata non inferiore a tremesi), e alla dirigenza scolastica. Possono aderire anche ilavoratori della scuole private e della formazione profes-sionale, laddove specifici accordi contrattuali contenga-no una previsione al riguardo.

Quello della scuola, costituito in associazione di dirittoprivato il 17 novembre 2003, è il fondo pensione con il piùgrande bacino di potenziali aderenti di tutto il pubblicoimpiego (circa 1.300.000 unità). E’ iscritto al n. 145 dell’al-bo dei fondi pensione negoziali tenuto dalla COVIP.

Al Fondo hanno aderito oltre 40.000 lavoratori e sonostate avviate le procedure per l’elezione degli organidefinitivi.

Sulla base degli accordi istitutivi, per i lavoratori cheaderiscono al Fondo Espero è previsto il versamento delleseguenti contribuzioni.

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L’Inpdap per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici

* della retribuzione tabellare (100% Stipendio base, 100% Indennitàintegrativa speciale, 100% Retribuzione individuale anzianità, piùaltre voci già utili per il TFS - buonuscita)

** della base retributiva presa a riferimento per il calcolo della buonuscita *** il bonus aggiuntivo è a carico del datore di lavoro, è dovuto per

12 mensilità ed è pari all’1%, se il lavoratore ha aderito entro il31/12/2005 ( I anno di vita del fondo), ed allo 0,5% se vi aderisceentro il 31/12/2006 (II anno di vita del fondo).

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Le particolarità per i dipendenti pubblici

a caricodatore dilavoro*

a caricolavoratore*

Quote ditrattamen-to fine rap-porto –TFR*

quotaaggiuntiva**

Bonusper 12mesi***

Lavoratorea tempoindetermi-nato in ser-vizio al31.12.2000(optanti)

1% 1% 2% 1,5%

1%, conadesioneentro il31/12/2005_ .__ .__ .__ 0,5%, conadesioneentro il31/12/2006

Lavoratorea tempoindetermi-natoassuntodopo il31.12.2000

1% 1% 6,91%

1%, conadesioneentro il31/12/2005_ .__ .__ .__ 0,5%, conadesioneentro il31/12/2006

Lavoratorea tempodetermina-to

1% 1% 6,91%

1%, conadesioneentro il31/12/2005_ .__ .__ .__ 0,5%, conadesioneentro il31/12/2006

IMPORTO VERSAMENTI - ESEMPIO

Il Fondo pensione Laborfonds riguarda i lavoratori pri-vati e pubblici residenti nella Regione Trentino Alto Adige.È operante già dal 1999. Sono più di 38.000 i lavoratoridelle amministrazioni pubbliche locali che hanno aderito.I contratti collettivi di comparto a livello locale hanno sta-bilito le modalità di adesione e la misura dei contributi.

L’inpdap sta avviando la contabilizzazione e la valoriz-zazione degli accantonamenti figurativi per i lavoratoripubblici per i quali trova applicazione la normativa delpassaggio dal TFS al TFR e che hanno aderito al fondo.

Il Fondo pensione Fopadiva, analogamente aLaborfonds, è un fondo a carattere territoriale e riguardai lavoratori privati e pubblici residenti nella Regione Valled’Aosta. Si tratta di lavoratori che rientrano nell’ambitodi applicazione della Legge regionale n. 22 del26/06/1997.

Anche in questo caso i contratti collettivi di comparto,a livello locale, hanno distintamente stabilito le modalità

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L’Inpdap per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici

Ipotizzando un lavoratore del comparto Scuola già in servizioal 31/12/2000 a tempo indeterminato, con una retribuzioneannua di €. 20.000,00 su base TFR e € 16.000,00 su base retri-butiva TFS (buonuscita), l’unico versamento rimasto a caricodel lavoratore è di € 200 annui (a lordo dei benefici fiscali).

Tipo di contribuzione Anno Mese

Contributi del lavoratore 1% € 200,00 € 6,67

Contributi del datore di lavoro 1% € 200,00 € 16,67

Accantonamento da TFR 2% € 400,00 € 33,33

Quota aggiuntiva. 1,5% su base TFS € 240,00 € 20,00

Totale € 1.040,00 € 86,67

di adesione e la misura della contribuzione.

Il Fondo Cessazione Servizio è un altro fondo pensioneterritoriale operante nella Valle d’Aosta ed associa idipendenti della Regione.

La situazione negli altri settori del pubblico impiegoNell’ambito dei comparti di contrattazione del pubbli-

co impiego, l’Aran in rappresentanza delleAmministrazioni datrici di lavoro e le Organizzazioni sinda-cali per conto dei lavoratori hanno previsto l’istituzione dialtri fondi pensione, destinati rispettivamente:u ai lavoratori dei ministeri, delle agenzie fiscali e degli

enti pubblici non economici;u ai lavoratori della Sanità (con esclusione della dirigen-

za medica) e delle autonomie locali.Per il personale di altri comparti contrattuali come, per

esempio, i dipendenti delle università e degli enti di ricer-ca si attende che la contrattazione collettiva dia indica-zioni sulle caratteristiche ed i potenziali aderenti, fermorestando l’obiettivo di dare vita ad un numero ristretto difondi per limitare l’incidenza dei costi di gestione, secon-do quanto stabilito nell’Accordo quadro Aran –Confederazioni sindacali del luglio 1999 in tema di esten-sione del TFR e della previdenza complementare aidipendenti pubblici.

Anche per il personale delle forze armate e di polizia,saranno le particolari forme di concertazione negozialedi questi comparti a definire le modalità di passaggio alTFR e l’istituzione di fondi pensione.

Per quanto concerne, infine, il personale cosiddetto«non contrattualizzato» (magistrati, prefetti, diplomatici,avvocati dello Stato, professori universitari ecc.) le formepensionistiche complementari potranno essere istituitesecondo le norme dei rispettivi ordinamenti o, in mancan-za, anche mediante accordi tra i dipendenti stessi, pro-mossi da loro associazioni.

Con specifico riferimento al comparto sanità ed enti

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Le particolarità per i dipendenti pubblici

locali si rende noto che in data 7 dicembre 2004 è statofirmato dalle parti sociali l’accordo istitutivo del relativofondo pensione.

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L’Inpdap per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici

COME E PERCHE’ ADERIRE A FORME PENSIONISTICHE COM-PLEMENTARI

Come aderire ad un Fondo pensione o ad altra formaindividuale di previdenza complementarePer iscriversi ad un fondo pensione è sufficiente compi-

lare e sottoscrivere l’apposita scheda di adesione, con laquale si autorizza il proprio datore di lavoro a tratteneredalle future buste-paga i contributi di pertinenza del lavo-ratore.

All’aderente devono essere preventivamente conse-gnate anche la scheda informativa sulle attività che pro-pone il fondo pensione (approvata dalla COVIP) e l’infor-mativa sulla tutela della ‘privacy’. Inoltre, deve esseredato in visione lo statuto.

Il datore di lavoro, che riceve la domanda di adesio-ne, sottoscritta dal lavoratore, deve a sua volta sottoscri-verla e tempestivamente inoltrarla al fondo.

A seguito dell’adesione andrà versata una quota diiscrizione “una tantum”, che sarà trattenuta dalla bustapaga.

Le schede di adesione sono reperibili presso i luoghi dilavoro, presso le sedi delle organizzazioni sindacali, diret-tamente presso la sede del fondo pensione e presso tuttigli altri luoghi prescelti dagli organi del fondo.

Analoghe sono le modalità di adesione ad una formaindividuale di previdenza complementare.

Dal 1° gennaio 2008 l’adesione pur rimanendo unatto libero e volontario, potrà avvenire anche conmodalità tacite accanto a quelle esplicite oggi operanti.

In particolare l’adesione ad un fondo, per i lavoratoriche hanno il TFR , avviene entro sei mesi decorrenti dal 1°gennaio 2008 (o dalla data di assunzione se successiva)con modalità esplicite o con modalità tacite.Quest’ultime si verificano allorquando il lavoratore, nei seimesi sopracitati, non manifesta alcuna volontà.

In questi casi il TFR maturato dal lavoratore successiva-

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Come e perché aderire

mente alla scadenza dei 6 mesi confluisce, nell’ordine,ad una delle seguenti forme pensionistiche complemen-tari:u al fondo negoziale (di categoria, aziendale, territoria-

le) di riferimento del proprio settore lavorativo;u in presenza di più forme negoziali (per esempio azien-

dale e di categoria) a quella indicata dalla contratta-zione aziendale, ovvero, in caso di assenza di indica-zioni della contrattazione stessa, a quella con il mag-gior numero di iscritti;

u in assenza delle forme sopra richiamate, al fondo resi-duale presso l’Inps.

Si ricorda, ancora una volta, che queste disposizioni sulconferimento tacito del TFR non valgono per i dipendentipubblici fino a quando non saranno estese con appositenorme di legge.

Perché aderire ad un fondo pensioneSulle ragioni che rendono opportuna la previdenza

complementare, si è già detto nella parte iniziale di que-sto opuscolo.

L’Inpdap ha predisposto un programma di simulazionedi convenienza che può fornire elementi informativi utili allavoratore pubblico che deve fare l’opzione per il TFR eper la previdenza complementare. I lavoratori interessatipossono rivolgersi agli operatori degli Uffici relazioni con ilpubblico delle sedi Inpdap per ottenere previsioni sulleprestazioni attese in relazione alla propria situazione retri-butiva e di carriera.

È bene sottolineare, tuttavia, che nessuno può cono-scere in anticipo l’andamento dei mercati finanziari e deitassi di interesse. Per questo non si possono fare previsionicerte ma solo ipotesi sull’ammontare finale della pensio-ne complementare e se convenga o meno lasciare ivecchi trattamenti di fine servizio, tenuto conto, peraltro,che queste prestazioni sono molto sensibili agli andamentidella carriera.

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L’Inpdap per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici

Esiste, però, una ragione di carattere generale cheriguarda soprattutto i più giovani e che può essere cosìsintetizzata: due pensioni sono meglio di una. Soprattuttose la pensione pubblica obbligatoria è destinata a ridursiper effetto degli interventi di riforma susseguitisi negli ulti-mi anni.

Ci sono, poi, altri elementi a favore di questa sceltache ogni lavoratore dovrebbe considerare perché con-corrono a migliorare il rendimento finanziario effettivo del-l’investimento. Tra questi elementi ricordiamo i seguenti: u Il versamento di un contributo del proprio datore di

lavoro. Questa somma è messa a disposizione solodegli aderenti ai fondi e non spetta, pertanto, ai lavo-ratori che non si iscrivono;

u Le agevolazioni fiscali. I contributi versati sono intera-mente deducibili dal reddito soggetto ad IRPEF, con-sentendo un risparmio fiscale che, di fatto, riduce ilcosto dei contributi stessi. Ad esempio, un lavoratoreche versi un contributo pari a 200 € annui, risparmierà,a seconda dei redditi posseduti, circa 60 € (con aliquo-ta marginale 29% + 0,9% di addizionale regionale).L’effettivo costo sarà, pertanto, di 140 € annui. Se, al momento della prestazione, si richiede solo larendita, ovvero una quota di capitale non superiore ad1/3 del montante, la tassazione è più favorevole.

u Un più vantaggioso utilizzo del TFR. La gestione finan-ziaria di un fondo pensione dovrebbe ottenere rendi-menti presumibilmente superiori rispetto a quelli deri-vanti dalla rivalutazione dall’accantonamento TFR(che è pari al 75% dell’inflazione + 1,5% fisso). Il con-fronto va fatto, tuttavia, tra le medie dei rendimentiriferiti ad un arco di tempo lungo pari almeno abuona parte di una carriera lavorativa media. Inoltre,per i lavoratori cosiddetti optanti, si deve considerareanche l’ulteriore 1,5% su base di riferimento del TFS,che è una somma considerata neutra (ossia nongrava né sul dipendente né sul datore di lavoro) e checontribuisce ad incentivare il montante.

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Come e perché aderire

LE ATTIVITA’ DELL’INPDAP PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L’Inpdap è chiamato a fornire alcuni servizi per la pre-videnza complementare dei dipendenti delle pubblicheamministrazioni. Si tratta di attività che hanno come desti-natari diretti soprattutto i fondi pensione, mentre i lavora-tori sono prevalentemente fruitori finali indiretti di questiservizi. Anche per i lavoratori, tuttavia, l’Inpdap predispo-ne servizi diretti nel campo dell’informazione e dell’assi-stenza.

Le ragioni del coinvolgimento dell’Inpdap dipendonoessenzialmente dalla circostanza che gli accantonamentifigurativi destinati a previdenza complementare restanopresso l’istituto fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

È bene sottolineare che l’Istituto non ha ruoli di gestio-ne diretta dei fondi pensione e non è parte nel rapportodi previdenza complementare. Le parti di questo rap-porto sono il lavoratore iscritto, l’ente datore di lavoro edil fondo pensione: rispetto ad essi l’Inpdap svolge solocompiti di servizio.

Le attività obbligateL’Inpdap, in base a disposizioni normative, è tenuto a

svolgere attività in favore dei fondi pensione. Si trattadelle attività cosiddette obbligate e che di seguito sielencano:u contabilizzazione e rivalutazione degli accantonamenti

figurativi del TFR (e dell’eventuale quota aggiuntivapari all’1,5% su base TFS per i lavoratori optanti) desti-nati a previdenza complementare per tutti i dipen-denti pubblici iscritti all’istituto ai fini del TFS e del TFR eche aderiscono ai fondi pensione;

u trasferimento al fondo pensione, al momento dellacessazione del servizio, del montante accantonatofigurativamente e rivalutato; questo montante unita-mente a quello gestito direttamente dal fondo costitui-sce la base per il calcolo delle prestazioni finali eroga-te dal fondo stesso;

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L’Inpdap per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici

u riparto delle risorse appositamente stanziate con leggifinanziarie per far fronte al pagamento delle quotecontributive ai fondi, a carico delle amministrazioni sta-tali datrici di lavoro;

u versamento ai fondi pensione, per conto delle ammini-strazioni dello Stato, delle quote contributive di lorocompetenza.

Le attivita’ gratuite L’Inpdap ha anche definito una gamma di ulteriori ser-

vizi amministrativi per metterli a disposizione dei fondi pen-sione dei dipendenti pubblici. Si tratta di attività che noncomportano oneri e carichi lavorativi aggiuntivi di rilievo,poiché si configurano come funzioni integrate con le altreprocedure che riguardano la previdenza obbligatoria ele attività istituzionali dell’Inpdap. Si tratta in particolaredelle seguenti attività:u raccolta denunce mensili per via telematica, median-

te l’utilizzo delle procedure della Denuncia mensileanalitica (DMA), canale informativo previsto ai sensidell’art. 44, comma 9 del decreto legge 269/2003,convertito nella legge n. 326/2003;

u gestione delle anagrafiche degli iscritti;u evidenza delle anomalie anagrafiche e contributive

riscontrate nell’ambito delle attività obbligate di acqui-sizione e controllo dei flussi informativi;

u valorizzazione e rappresentazione della posizione indivi-duale relativa agli accantonamenti figurativi contabiliz-zati presso l’Inpdap;

u trasmissione periodica al Fondo delle notizie riguardantil’aggiornamento della posizione relativa agli accanto-namenti figurativi contabilizzati presso l’Inpdap;

u trasmissione periodica dei dati analitici relativi alla con-tribuzione a carico dell’amministrazione statale datricedi lavoro, versata dall’Inpdap;

u trasmissione periodica di documentazione di riepilogosui conferimenti al fondo del montante figurativo matu-rato;

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Le attività dell’Inpdap per la previdenza complementare

u informazione ai lavoratori sulle modalità di adesione,tipologia delle prestazioni, requisiti di accesso alle pre-stazioni;

u messa a disposizione dei modelli di simulazione di con-venienza per l’adesione alla previdenza complemen-tare. Ottenuto il parere positivo dell’Autorità antitrust

l’Inpdap può fornire tali servizi ai fondi pensione cheintendano avvalersene. Al riguardo si precisa che apposi-ta convenzione in tal senso è stata stipulata con il fondopensione Espero nel luglio 2005.

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L’Inpdap per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici

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