L’Unione Europea e la giustizia civile in Italia Prof. Avv. Pietro Manzini Ordinario di Diritto...
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L’Unione Europea e la giustizia civile in Italia
Prof. Avv. Pietro ManziniOrdinario di Diritto dell’Unione europea
Dipartimento di Scienze giuridicheUniversità di Bologna
• Efficienza
• Qualità
• Indipendenza
Formazione obbligatoria dei giudiciMonitoraggio dell’attività dei tribunaliRisorse dei tribunaliDisponibilità di tecnologieMetodi alternativi di soluzione controversie
Durata dei procedimentiTasso di ricambioNumero di cause pendenti
percepita
Tempo necessario per risolvere un processo
Rapporto tra cause risolte e cause introdotte
Numero di casi pendenti
Tecnologia informazione e comunicazione
Giudici che partecipano a programmi di formazione continua
Risorse per i tribunali
Indipendenza giudiziale percepita
Rinvio pregiudiziale alla Corte (art. 267 TFUE)
> Richiesta alla Corte da un giudice nazionale (su sollecitazione dell’avvocato)
> Il processo nazionale viene sospeso
> Se il giudice è di ultima istanza è obbligato a rinviare
> La sentenza della Corte vincola il giudice a quo (ma condiziona anche gli altri giudici)
Il rinvio pregiudiziale serve:
• per stabilire quale è la corretta applicazione di una norma EU (regolamenti, Direttive, trattati)
• per stabilire se una norma EU preclude l’applicazione di un atto amministrativo
• per stabilire se una legge nazionale è conforme ad una norma EU (prevale quest’ultima)
• per stabilire se una norma EU è valida o efficace
Durata dei procedimenti
Paese Numero domande pregiudiziali proposte
1952-2013
Italia 1227
Francia 886
Germania 2050
Regno Unito 561
Spagna 313
Chi rinvia in Italia?
Istruzioni agli avvocati
• —la memoria o le osservazioni sono redatte su carta bianca, senza righe, di formato A4, e il testo deve figurare solo su una faccia (recto) della pagina, e non su entrambe (recto-verso),
• —i caratteri usati per il testo sono di tipo corrente (come, ad esempio: Times New Roman, Courrier o Arial) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt per le note a piè di pagina, con un’interlinea di 1,5 e margini, orizzontali e verticali, di almeno cm 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina),
• —tutti i paragrafi della memoria o delle osservazioni devono essere numerati, in maniera ininterrotta e in ordine crescente,
• —la stessa regola vale per le pagine della memoria o delle osservazioni, ivi compresi gli eventuali allegati alle stesse e il loro elenco, che devono essere numerati in maniera ininterrotta e in ordine crescente, in alto a destra della pagina
Istruzioni agli avvocati
….
Nell’interesse di un efficiente svolgimento del procedimento così come nell’interesse delle stesse parti, le memorie od osservazioni depositate devono essere pertanto redatte in un linguaggio semplice e preciso, senza fare ricorso a termini tecnici propri di uno specifico ordinamento giuridico nazionale. Le ripetizioni vanno evitate e le frasi brevi devono essere preferite, il più possibile, a quelle lunghe e complesse, contenenti incisi e frasi subordinate.
E giudici supremi …
“Piuttosto, l’intervento del giudice esprime una forma di controllo della legittimità della scelta nell’interesse dell’incapace; e, all'esito di un giudizio effettuato secondo la logica orizzontale compositiva della ragionevolezza, la quale postula un ineliminabile riferimento alle circostanze del caso concreto, si estrinseca nell’autorizzare o meno la scelta compiuta dal tutore”.
Corte di Cassazione del 16 ottobre 2007 (Sezione Prima Civile), E. E., n. 21748/2007 .
Grazie per l’attenzione