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OGGI NEL QUOTIDIANO IN EVIDENZA LUNEDÌ 13 MARZO 2017 Fisco Scambio di informazioni fiscali: come cambia la lotta all’evasi- one nei paesi UE Imprese minori e regime di cassa: come gestire incassi e pagamenti parziali? Country by country reporting: senza impatto diretto sul transfer pricing Antiriciclaggio: si amplia la platea dei destinatari degli ob- blighi Anche i costi in nero sono deducibili nell’accertamento del magazzino Lavoro e Previdenza Voucher: nuove modalità di gestione e sanzioni CCNL alimentari e panificazi- one: al via lavoro agile e contrat- to di reinserimento Previdenza complementare: buona cultura finanziaria per dirigenti e manager Rapporto tra amministratore e società: solo immedesimazione organica? Consulenti del lavoro: il futuro della professione al centro del IX Congresso nazionale Sisma Centro Italia: dall’INPS via libera al congedo di materni- tà/paternità Finanziamenti Start up e PMI innovative: disci- plina societaria flessibile Impresa Consiglio UE: divergenza di vedute per un’Europa a due velocità Migliori risultati: settore elettro- medicale Scambio di informazioni fiscali: come cambia la loa all’evasione nei paesi UE di Saverio Cinieri - Doore commercialista in Roma e Milano Lo scambio automatico di informazioni fiscali tra i paesi UE sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento da facoltativo diventa obbligatorio. Infatti, è stato approvato in via definitiva, dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 marzo, il decreto legislativo che attua la direttiva UE n. 2015/2376. La lotta all’evasione in ambito trans- nazionale registra un grosso passo in avanti: infatti, il Consiglio dei ministri, svoltosi il 10 marzo, ha dato il via li- bera definitivo al D.Lgs. che recepisce, nel nostro ordinamento la direttiva UE 2015/2376 del Consiglio, dell’8 dicembre 2015, recante modifica del- la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico ob- bligatorio di informazioni nel settore fiscale. In altre parole, si rafforza lo scam- bio di informazioni sui ruling pre- ventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di tra- sferimento, che da facoltativo diventa obbligatorio. Attraverso lo scambio automatico ob- bligatorio si intende favorire la traspa- renza e il contrasto all’erosione della base imponibile, pratica che riduce notevolmente i gettiti fiscali naziona- li, limitando così le risorse a Voucher: nuove modalità di gesone e sanzioni di Debhorah Di Rosa - Consulente del Lavoro in Ragusa Cambia la procedura di comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio. Il Ministero del lavoro è, infatti, intervenuto a modificare gli indirizzi di posta elettronica a cui i committenti non privati devono inviare le comunicazioni relative ai voucher. I vecchi indirizzi resteranno comunque validi fino al 30 aprile 2017, grazie ad un servizio di reindirizzamento agli indirizzi di posta preeesistenti. Dal 1° maggio, invece, l’utilizzo degli stessi esporrà il committente alle sanzioni per irregolare impiego dei voucher. Quali sono in dettaglio le novità procedurali? La disciplina del lavoro accessorio nell’ultimo anno è stata ridefinita da una molteplicità di interventi norma- tivi, in particolar modo per quel che riguarda la procedura di utilizzo da parte di committenti professionisti ed imprenditori. Sono accessorie riguarda quelle pre- stazioni lavorative che vengono effettuate nel rispetto dei limiti econo- mici previsti dalla norma, a prescinde- re dalle mansioni svolte e dal luogo di lavoro. L’accessorietà non viene meno neanche qualora in azienda siano pre- senti lavoratori che svolgono le stesse funzioni con un contratto di lavoro subordinato. La disciplina innovata dal Jobs

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OGGI NEL QUOTIDIANO IN EVIDENZA

LUNEDÌ 13 MARZO 2017

Fisco• Scambio di informazioni fiscali:

come cambia la lotta all’evasi-one nei paesi UE

• Imprese minori e regime di cassa: come gestire incassi e pagamenti parziali?

• Country by country reporting: senza impatto diretto sul transfer pricing

• Antiriciclaggio: si amplia la platea dei destinatari degli ob-blighi

• Anche i costi in nero sono deducibili nell’accertamento del magazzino

Lavoro e Previdenza• Voucher: nuove modalità di

gestione e sanzioni• CCNL alimentari e panificazi-

one: al via lavoro agile e contrat-to di reinserimento

• Previdenza complementare: buona cultura finanziaria per dirigenti e manager

• Rapporto tra amministratore e società: solo immedesimazione organica?

• Consulenti del lavoro: il futuro della professione al centro del IX Congresso nazionale

• Sisma Centro Italia: dall’INPS via libera al congedo di materni-tà/paternità

Finanziamenti• Start up e PMI innovative: disci-

plina societaria flessibile

Impresa• Consiglio UE: divergenza di

vedute per un’Europa a due velocità

• Migliori risultati: settore elettro-medicale

Scambio di informazioni fiscali: come cambia la lotta all’evasione nei paesi UEdi Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Roma e Milano

Lo scambio automatico di informazioni fiscali tra i paesi UE sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento da facoltativo diventa obbligatorio. Infatti, è stato approvato in via definitiva, dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 marzo, il decreto legislativo che attua la direttiva UE n. 2015/2376.La lotta all’evasione in ambito trans-nazionale registra un grosso passo in avanti: infatti, il Consiglio dei ministri, svoltosi il 10 marzo, ha dato il via li-bera definitivo al D.Lgs. che recepisce, nel nostro ordinamento la direttiva UE 2015/2376 del Consiglio, dell’8 dicembre 2015, recante modifica del-la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico ob-bligatorio di informazioni nel settore fiscale.

In altre parole, si rafforza lo scam-bio di informazioni sui ruling pre-ventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di tra-sferimento, che da facoltativo diventa obbligatorio.Attraverso lo scambio automatico ob-bligatorio si intende favorire la traspa-renza e il contrasto all’erosione della base imponibile, pratica che riduce notevolmente i gettiti fiscali naziona-li, limitando così le risorse a

Voucher: nuove modalità di gestione e sanzionidi Debhorah Di Rosa - Consulente del Lavoro in Ragusa

Cambia la procedura di comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio. Il Ministero del lavoro è, infatti, intervenuto a modificare gli indirizzi di posta elettronica a cui i committenti non privati devono inviare le comunicazioni relative ai voucher. I vecchi indirizzi resteranno comunque validi fino al 30 aprile 2017, grazie ad un servizio di reindirizzamento agli indirizzi di posta preeesistenti. Dal 1° maggio, invece, l’utilizzo degli stessi esporrà il committente alle sanzioni per irregolare impiego dei voucher. Quali sono in dettaglio le novità procedurali?La disciplina del lavoro accessorio nell’ultimo anno è stata ridefinita da una molteplicità di interventi norma-tivi, in particolar modo per quel che riguarda la procedura di utilizzo da parte di committenti professionisti ed imprenditori.Sono accessorie riguarda quelle pre-stazioni lavorative che vengono

effettuate nel rispetto dei limiti econo-mici previsti dalla norma, a prescinde-re dalle mansioni svolte e dal luogo di lavoro. L’accessorietà non viene meno neanche qualora in azienda siano pre-senti lavoratori che svolgono le stesse funzioni con un contratto di lavoro subordinato.La disciplina innovata dal Jobs

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FiscoVarato il decreto

Scambio di informazioni fiscali: come cambia la lotta all’evasione nei paesi UEdi Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Roma e Milano

Lo scambio automatico di informazioni fiscali tra i paesi UE sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento da facoltativo diventa obbligatorio. Infatti, è stato approvato in via definitiva, dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 marzo, il decreto legislativo che attua la direttiva UE n. 2015/2376.La lotta all’evasione in ambito transnazionale registra un grosso passo in avanti: infatti, il Consiglio dei mini-stri, svoltosi il 10 marzo, ha dato il via libera definitivo al D.Lgs. che recepisce, nel nostro ordinamento la direttiva UE 2015/2376 del Consiglio, dell’8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel set-tore fiscale.In altre parole, si rafforza lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preven-tivi sui prezzi di trasferimento, che da facoltativo diventa obbligatorio.Attraverso lo scambio automatico obbligatorio si intende favorire la trasparenza e il contrasto all’erosione della base imponibile, pratica che riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, limitando così le risorse a disposizione degli Stati membri per politiche fiscali orientate alla crescita.Si tratta, quindi, di un grosso passo verso un efficace con-trasto a tutti quei fenomeni di pianificazione fiscale aggres-siva che, nel recente passato, sono saliti all’onore della cro-naca (si pensi allo scandalo denominato “Luxleaks” emerso alcuni anni fa in Lussemburgo e che ha visto coinvolte mol-te grosse multinazionali).Per capire meglio come cambierà la lotta all’evasione in-ternazionale con le norme appena approvate, può, dunque, essere utile fare un passo indietro e come si sono evoluti gli strumenti a disposizione degli Stati Membri.

Come è cambiata la lotta all’evasione fiscale transnazionaleIl fulcro della lotta all’evasione fiscale a livello internazio-nale, negli ultimi anni, si è incentrato sul tema della coope-razione fiscale internazionale.A tale proposito, si fa riferimento alla direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1), sulla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (direttiva attuata con il D.Lgs. n. 29/2014).In particolare, tale norme hanno regolamentato le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell’Unione europea, delle “informazioni pre-vedibilmente rilevanti” in materia fiscale per l’amministra-zione interessata e per l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri.

Successivamente è stata emanata la direttiva 2014/107/UE (c.d. DAC 2) allo scopo di includere lo scambio automatico di informazioni nella direttiva del 2011 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.In Italia, tale direttiva è stata attuata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015.Infine, con la direttiva 2015/2376/UE (c.d. DAC 3) dell’8 dicembre 2015, come si dirà meglio in seguito quando si analizzerà il contenuto del D.Lgs. appena approvato, sono state apportate significative modifiche alla direttiva 2011/16/UE.A completamento di quanto sintetizzato sin qui, va ricor-dato che tutti i provvedimenti citati seguono due binari paralleli:- da un lato, si inseriscono nel contesto delineato dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente un “Piano d’azione per raffor-zare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale” del 6 dicembre 2012 (COM(2012) 722 final);- dall’altro, rappresentano la traduzione a livello operativo delle Conclusioni del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2014, ove si affermava la necessità di “proseguire con ur-genza gli sforzi nella lotta all’elusione fiscale e alla pianifi-cazione fiscale aggressiva, a livello sia globale sia dell’UE”.Da segnalare anche che, il 18 marzo 2015, la Commissione ha presentato una nuova Comunicazione (COM(2015)136 final) ed un pacchetto di proposte sulla trasparenza fiscale, il cui elemento centrale è individuato proprio nella proposta legislativa intesa a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri in relazione ai ruling fiscali transfrontalieri da essi emanati, confluita nella direttiva in recepimento.Volendo allargare il campo di azione, si deve sottolineare che l’azione dell’UE su questi temi si sta sviluppando te-nendo conto delle linee guida concordate in ambito OCSE.In particolare, si segnala la recente direttiva 2016/1164/UE del Consiglio (cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive o ATAD), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.Si tratta di una direttiva volta ad affrontare alcune delle pra-tiche che sono più comunemente utilizzate dalle grandi so-cietà per ridurre il loro onere fiscale, che trae origine dalle raccomandazioni dell’OCSE del 2015 volte ad affrontare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili

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(c.d. BEPS), approvate dai leader del G20, svoltosi nei gior-ni 15 e 16 novembre 2015 ad Antalya in Turchia.In quell’occasione, i leader del G20 hanno raggiunto un accordo sull’implementazione delle misure di contrasto al BEPS.Si ricorda che per BEPS (letteralmente Base Erosion and Profit Shifting) si intende l’insieme di strategie di natura fi-scale che talune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile (base erosion) e dunque sottrarre imposte al fisco.Da ultimo, riguardo alla lotta all’evasione e all’elusione in ambito transfrontaliero, per chi volesse approfondire la ma-teria, si segnalano le seguenti direttive:- direttiva 2016/881/UE, relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, che obbliga le multinazionali con ricavi pari o superiori a 750 milioni di euro a presentare la rendicontazione nello Stato membro in cui l’entità madre principale del gruppo è residente a fini fiscali, rendicontazione che, poi, dovrebbe essere condivisa con gli altri stati UE in cui il soggetto opera;- direttiva 2014/107/UE, entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, che ha posto fine al segreto bancario a fini fiscali in tutta l’Unione imponendo agli Stati membri di scambiare automaticamente un’ampia gamma di informazioni sui red-diti e sui capitali detenuti all’estero da persone fisiche e giu-ridiche, in linea con il nuovo standard globale OCSE/G20 per lo scambio automatico di informazioni tra giurisdizioni.

Scambio di informazioni nella Direttiva UE 2015/2376La direttiva 2015/2376/UE che viene ora recepita dal D.Lgs. appena approvato, come già detto, interviene sulla materia dello scambio di informazioni nel settore fiscale.In particolare si modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni concernenti i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.In particolare, lo scambio da facoltativo diventa obbligatorio.Come noto, con l’utilizzo del tax ruling, il contribuente ri-chiede all’amministrazione finanziaria una valutazione sulla disciplina tributaria applicabile, concretamente, ad un fatto, atto o negozio che lo riguarda.Se ne conosce così, a priori, il giudizio e si evitano, a poste-riori, le conseguenze sfavorevoli derivanti da un comporta-mento rischioso.Posto che nel caso di soggetti operanti in più Stati mem-bri dell’UE la pronuncia dell’Amministrazione finanzia-ria di uno Stato membro può incidere anche su altri Paesi, la direttiva introduce elementi di trasparenza mediante lo scambio automatico obbligatorio, impedendo di trasferire gli utili imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole.Inoltre, con la direttiva 2015/2376 viene introdotta una de-finizione più ampia di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, che com-prende ulteriori ipotesi, tra cui:- gli accordi che determinano l’esistenza o l’assenza di una stabile organizzazione;

- gli accordi o le decisioni che determinano l’esistenza o l’assenza di fatti che possono avere un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione;- gli accordi preventivi unilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento;- gli accordi che determinano lo status fiscale di entità ibri-da in uno Stato membro, legata ad un residente di un’altra giurisdizione;- gli accordi o le decisioni sulla base di valutazione per l’ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un’altra giurisdizione.Secondo quanto previsto dalla direttiva, lo scambio auto-matico obbligatorio di informazioni deve comprendere la comunicazione di una serie determinata di informazioni di base, da rendere accessibili a tutti gli Stati membri, sulla base di un apposito formulario tipo da redigere tenendo con-to dei lavori svolti in seno al forum dell’OCSE sulle prati-che fiscali dannose.Da segnalare che il 21 luglio 2014 l’OCSE ha pubblicato il modello completo e definitivo dello Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters (per maggiori approfondimenti si rimanda alla documenta-zione presente sul sito dell’OCSE).

Linee guida del D.Lgs. approvato dal Gov-ernoLa delega per il recepimento della Direttiva 2015/2376/UE è stata inserita nella legge di delegazione europea 2015 (leg-ge n. 170/2016).Pertanto, il Governo, ha redatto uno schema di D.Lgs. invia-to al Parlamento per i necessari pareri.Senza voler entrare troppo nel tecnicismo dell’iter parla-mentare, la bozza di decreto, dopo aver ottenuto i necessari pareri è tornata in Consiglio dei ministri per l’approvazio-ne definitiva.Pertanto, per la piena operatività delle disposizioni di cui si dirà nelle righe seguenti, si attende la pubblicazione in G.U.Per prima cosa, il decreto introduce alcune nuove definizio-ni e precisamente:- ruling preventivo transfrontaliero;- accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;- operazione transfrontaliera.Con “ruling preventivo transfrontaliero” si intendono le seguenti tipologie di accordi aventi ad oggetto operazioni transfrontaliere oppure pareri aventi ad oggetto l’interpre-tazione o l’applicazione di norme, anche di origine con-venzionale, concernenti il trattamento fiscale di operazioni transfrontaliere:1) accordi preventivi che non rientrano tra quelli indicati come “accordi preventivi sui prezzi di trasferimento” (vedi infra) e che sono stipulati ai sensi dell’art. 31-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 (norma concernente gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, attua-ta con il Provvedimento 21 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate);2) accordi preventivi stipulati in materia di “patent box”;3) pareri resi su istanze di interpello presentate ai sen-si dell’articolo 11, comma 1, lett. a) e c), della legge n.

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212/2000 (si tratta, rispettivamente dei cosiddetti interpelli ordinari - lett. a - e degli interpelli antiabuso - lett. c).4) pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi della disciplina sull’adempimento collaborativo(art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 128/2015);5) pareri resi su istanze di interpello presentate dalle so-cietà che effettuano nuovi investimenti (art. 2 D.Lgs. n. 147/2015).6) accordi o pareri con effetti simili alle categorie elencate nei numeri 1)-5) disciplinati da normativa emanata succes-sivamente all’entrata in vigore del decreto in esame.Per quanto riguarda, invece, gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento si tratta sostanzialmente di:- accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del TUIR. Tale norma stabilisce che le componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti con cui esista un rapporto di controllo siano valutate in base al criterio del valore normale, se ne deriva aumento del reddito; analogo criterio è applicabile, se ne deriva una diminuzione del reddito, soltanto in ese-cuzione di accordi con Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni interna-zionali contro le doppie imposizioni sui redditi;- accordi per l’applicazione di norme concernenti l’attribu-zione di utili e perdite alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell’articolo 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 600/1973 (le lettere a) e b) prevedono l’accesso alla stipula di accordi preventivi proprio nei casi relativi al calcolo del valore nor-male delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7 del TUIR e all’attribuzione di utili e perdite).Come accennato sopra, viene, poi, introdotta la definizione di operazione transfrontaliera.Si tratta di operazioni - o serie di operazioni- in cui, alternativamente:- le parti non risiedono tutte in Italia a fini fiscali;- una o più parti sono residenti a fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni;- una delle parti coinvolte svolge la propria attività in qualità di stabile organizzazione in un’altra giurisdizione e l’opera-zione fa parte dell’attività (o costituisce il complesso delle attività l’attività) della stabile organizzazione.

Passando al nucleo centrale del nuovo decreto e cioè lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, le no-vità possono essere così sintetizzate:1) i servizi di collegamento (intendendo con ciò qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazio-ni) hanno la competenza allo scambio delle informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento;2) è possibile per il servizio di collegamento di inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo in-tegrale del ruling o accordo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 29/2014, in materia di scambio di informazioni su richiesta;3) qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fi-siche la regola di cui al punto 1 non è applicabile;4) sono esclusi dall’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi, nel caso in cui l’accordo fiscale internazionale, alla luce del quale è stato negoziato l’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consenta la divulgazione a terzi;Le informazioni che devono essere comunicate secon-do quanto accennato nel punto 1 sono trasmesse nel re-gistro centrale istituito entro il 31 dicembre 2017 dalla Commissione europea relativo alla cooperazione ammini-strativa nel settore fiscale in cui sono registrate ai fini dello scambio automatico.Da segnalare, infine, anche alcune modifiche al D.P.R. n. 600/1973 e precisamente:- si interviene sull’art. 31-bis stabilendo l’ambito di applica-zione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento;- viene abrogato il comma 4 dell’art. 31-ter che, in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, prevede l’invio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di copia dell’accordo all’autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le qua-li i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

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FiscoCome suddividere imponibile e IVA

Imprese minori e regime di cassa: come gestire incassi e pagamenti parziali?di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Con l’entrata in vigore del nuovo regime di cassa, resta da risolvere il problema della gestione di incassi e pagamenti parziali e, in particolare, la suddivisione dell’importo incassato tra imponibile e IVA. La soluzione non è ininfluente: l’impresa ha interesse ad imputare all’IVA la quota (incassata) più rilevante, al fine di ridurre il reddito imponibile soggetto a tassazione. In merito, l’Agenzia delle Entrate potrebbe adottare lo stesso criterio proporzionale applicato per l’IVA di cassa. Una diversa soluzione attribuirebbe ai contribuenti la facoltà di imputare diversamente la quota di corrispettivo incassato, con l’intento di differire da un esercizio ad un altro, secondo criteri arbitrari, una parte dei ricavi.Dopo l’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla leg-ge di Bilancio 2017, le imprese minori devono determinare il reddito in base al principio di cassa, cioè tenendo conto delle date di incasso dei ricavi e delle date di pagamento delle spese.Quella appena descritta è la regola generale anche se il te-sto novellato dell’art. 66 TUIR prevede diverse eccezioni. In questi casi continuerà a trovare applicazione il principio di competenza. Tale principio continuerà ad essere applica-to, ad esempio, per le plusvalenze, le minusvalenze, i costi del personale dipendente, i canoni di locazione finanziaria e in numerosi altri casi.Uno dei problemi che deve essere affrontato dopo l’entrata in vigore delle novità riguarda la gestione degli incassi e dei pagamenti parziali.

Ad esempioSi consideri il caso di un’impresa minore che abbia emesso una fattura per la prestazione di trasporto resa.L’imponibile ammonta a 1.000 euro e l’IVA è pari a 220 euro.L’impresa ha incassato nel periodo d’imposta 2017 un im-porto parziale pari a 610 euro.Si pone così il problema di come suddividere l’importo in-cassato tra l’imponibile e l’IVA.La soluzione non è ininfluente in quanto l’impresa ha l’inte-resse ad imputare la quota (incassata) più rilevante all’IVA al fine di ridurre il reddito imponibile soggetto a tassazione. Il medesimo problema si pone anche se una delle “voci” indicate all’interno della fattura è costituita dalle spese anti-cipate in nome e per conto del cliente escluse da IVA ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972.Se si sostiene che 610 euro incassati riguardano per l’intero importo l’IVA (pari a 220 euro), la quota residua, pari a 390 euro, rappresenta di conseguenza il ricavo incassato.Viceversa, se l’intera somma incassata (parzialmen-te) è imputata al ricavo, l’importo rilevante ai fini della

determinazione del reddito è pari all’incasso di 610 euro.Le soluzioni prospettate rappresentano due casi estremi, ma sarà essenziale comprendere quale sarà l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.

Quale soluzione?La soluzione potrebbe essere analoga a quella prevista per il regime IVA di cassa. Tuttavia in quest’ultimo caso la solu-zione trova origine nel decreto ministeriale di attuazione 11 ottobre 2012. A tal proposito l’art. 4, comma 5 del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze prevede che:“Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del cor-rispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esisten-te fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione”.L’art. 66 TUIR, in vigore nel testo novellato dal 1° gennaio 2017, non richiede l’approvazione di ulteriori disposizio-ni di attuazione. Tuttavia, è probabile che l’Agenzia delle Entrate si orienti fornendo la medesima soluzione già appli-cata per l’IVA di cassa, che risulta essere la più ragionevole.Una soluzione diversa attribuirebbe ai contribuenti la facol-tà di imputare diversamente la quota di corrispettivo incas-sato, con l’intento di differire da un esercizio ad un altro, secondo criteri arbitrari, una parte dei ricavi. Viceversa, l’applicazione del criterio proporzionale, è idonea a con-trastare comportamenti e prassi illecite.Il nuovo regime di cassa è entrato di fatto in vigore da più di due mesi, ma l’Agenzia delle Entrate ha fornito poche indicazioni.Gli operatori sono in attesa di una circolare interpretativa che spieghi nei dettagli i nuovi criteri di determinazione del reddito. La novità dovrebbe tra l’altro essere tenuta in con-siderazione anche ai fini della formazione dei nuovi indica-tori di affidabilità previsti dalla legge di Bilancio del 2017 in luogo degli oramai “obsoleti” studi di settore.

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FiscoPubblicato il decreto attuativo

Country by country reporting: senza impatto diretto sul transfer pricingdi Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Le informazioni contenute nel country by country reporting non hanno rilevanza diretta sui prezzi di trasferimento. Le rettifiche alle politiche di transfer pricing adottate dalle imprese appartenenti a gruppi multinazionali potranno essere eventualmente rettificate solo a seguiti di controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate. È quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che ha dettato le modalità, i termini e le condizioni per la presentazione della rendicontazione annuale paese per paese prevista dalla legge di Stabilità 2016.Le rettifiche sui prezzi di trasferimento da parte dell’Agen-zia delle Entrate non possono essere basate sulle informa-zioni contenute nel country by country reporting.È quanto emerge dal D.M. 23 febbraio 2017, pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2017, con il quale sono stati definiti modalità, termini e condizioni per la trasmis-sione annuale della rendicontazione country by country, in-trodotta dalla legge di Stabilità 2016.Leggi anche Rendicontazione country-by-country: le istru-zioni per la trasmissioneL’Agenzia delle Entrate può, infatti, utilizzare la rendicon-tazione ai fini della valutazione del rischio nella deter-minazione dei prezzi di trasferimento, nonché ai fini della valutazione dei rischi collegati all’erosione della base im-ponibile e al trasferimento di utili e, se del caso, per analisi economiche e statistiche. Ai fini della valutazione dei rischi connessi ai prezzi di trasferimento, le informazioni contenu-te nel country by country reporting possono costituire ele-menti per l’effettuazione di ulteriori indagini concernenti gli accordi di transfer pricing o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali possono essere opportunamente rettifiche di base imponibile.Si tratta senza dubbio di una precisazione importante e che pone le imprese appartenenti a gruppi multinazionali al riparo da rettifiche immediate sulle politiche di transfer pricing adottate a seguito della presentazione del country by country reporting. Le informazioni contenute nella rendi-contazione, infatti, non costituiscono presupposto per effet-tuare le rettifiche ai prezzi di trasferimento ma solo gli ele-menti sulla base dei quali effettuare nelle ulteriori indagini.

Cosa prevede la legge di Stabilità 2016?Secondo quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2016, a de-correre dal periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2016, le società controllanti, residenti nel territorio dello Stato, che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolida-to, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche, devono trasmettere all’Agenzia delle

Entrate annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva.Nel caso in cui la società controllante che deve redigere il bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese, ovvero risiede in uno Stato nel quale non è in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese, ovvero è inadempiente all’obbligo di scambio del-le informazioni relative alla rendicontazione paese per pa-ese, l’obbligo di trasmissione della rendicontazione ricade sulla società controllata residente nel territorio dello Stato italiano.In questo secondo caso, la controllata richiede alla società controllante capogruppo ogni informazione necessaria per ottemperare all’obbligo di presentazione della rendiconta-zione. Se la controllata non entra in possesso di tutte le in-formazioni, procede in ogni caso a presentare la rendiconta-zione, comunicando al contempo all’Agenzia delle Entrate che la controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni necessarie.Per quanto concerne il periodo d’imposta in corso al 31 di-cembre 2016, il decreto ha stabilito che l’obbligo di ren-dicontazione non ricade sul soggetto controllato qualora la controllante capogruppo del gruppo di imprese multinazio-nali, residente in una giurisdizione che non ha ancora intro-dotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese, presenti volontariamente detta rendicontazione all’autorità fiscale della giurisdizione di residenza.

Country by country reporting: contenuto e termini di presentazioneLa rendicontazione paese per paese con riferimento ad un gruppo multinazionale deve contenere:a) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di im-prese multinazionali:- i dati aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (o le perdite) al lordo delle im-poste sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate,

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il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle di-sponibilità o mezzi equivalenti;b) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di im-prese multinazionali:- l’identificazione di ogni entità appartenente al gruppo multinazionale ivi residente, la giurisdizione fiscale di co-stituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale, la natura dell’attività o delle principali attività svolte. Le stabili organizzazioni devono essere elen-cate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l’entità giuridica a cui fanno capo.La rendicontazione va presentata entro i 12 mesi che

succedono all’ultimo giorno del periodo d’imposta di ren-dicontazione del gruppo multinazionale.Ricevute le informazioni, l’Agenzia delle Entrate provve-de a trasmettere ad ogni altro Stato membro della UE o ad ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo qualificante le informazioni contenute nel country by coun-try reporting, entro 15 mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione paese per paese.La prima rendicontazione, relativa al periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, è tra-smessa entro 18 mesi dall’ultimo giorno di tale periodo.

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FiscoAttuazione della IV direttiva

Antiriciclaggio: si amplia la platea dei destinatari degli obblighidi Piero Pozzana - Dottore commercialista in Roma

Il decreto attuativo della IV direttiva amplia i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio: ai soggetti già previsti, oltre agli intermediari bancari e finanziari, il decreto aggiunge le SICAF, le società di riscossione per operazioni di cartolarizzazione dei crediti, gli intermediari assicurativi che erogano micro-credito e i confidi, gli intermediari avente sede legale e amministrazione in un altro Stato membro stabiliti senza succursale sul territorio nazionale e i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria. Vengono inoltre ricompresi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. Rimangono, infine gli obblighi previsti per i membri del collegio sindacale.Il quadro normativo comunitario in materia di antiriciclag-gio sta evolvendo, spinto anche dalla necessità di combatte-re efficacemente i rischi connessi al finanziamento del ter-rorismo internazionale. Con questo scopo la Commissione europea ha imposto di allineare le normative nazionali di tutti gli Stati membri alle linee guida indicate dalla IV di-rettiva europea.Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite una consultazione rimasta aperta fino al 20 dicembre 2016, ha dato la possibilità di presentare segnalazioni da parte dei soggetti obbligati alle disposi-zioni sull’antiriciclaggio; successivamente il Consiglio dei Ministri ha approvato, in prima lettura, il testo del decreto attuativo della direttiva comunitaria n. 2015/849, la c.d. IV direttiva antiriciclaggio con il quale verranno introdotte modifiche alla normativa nazionale (D.Lgs. 231/2007).La normativa di attuazione dovrà essere definitivamente recepita ed emanata entro il prossimo 26 giugno 2017, ter-mine ultimo concesso dalla Commissione agli Stati membri e con effetto da tale data verranno abrogate le direttive n. 2005/60/CE (III Direttiva) e n. 2006/70/CE.Leggi anche- IV direttiva antiriciclaggio: cambiano obblighi e sanzioni- Antiriciclaggio: un passo in avanti verso regole uniformi- Antiriciclaggio: cambiano gli obblighi di adeguata verifica della clientelaIn linea generale il testo della direttiva mette in risalto la necessità di investire, a tutti i livelli, i soggetti coinvolti nel-la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. A partire dalla stessa Commissione, dagli Stati membri fino ad arrivare all’intero panorama dei soggetti destinatari della norma, tutti dovranno adottare misure proporzionate alla loro natura e dimensione al fine di individuare, valutare e gestire i rischi correlati ai reati su indicati.Le nuove disposizioni hanno lo scopo di rafforzare le difese anche attraverso l’istituzione di registri centralizzati, a li-vello nazionale, contenenti le informazioni dei titolari effet-tivi e sui titolari di conti a pagamento e rapporti continuativi accesi presso intermediari finanziari.

Tra le novità fondamentali previste dal recepimento della IV direttiva, c’è l’assorbimento dell’intero Capo III del D.Lgs. n. 231/2007 all’interno di un unico articolo (art. 3) che con-terrà, con una nuova segmentazione, l’intero panorama dei soggetti obbligati a rispettare gli adempimenti in mate-ria di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I destinatari della normativa vengono ora distinti in cinque categorie di soggetti in base alle loro funzioni effettiva-mente svolte:1) gli intermediari bancari e finanziari;2) gli altri operatori finanziari;3) i professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria;4) gli altri operatori non finanziari;5) i prestatori di servizi di gioco, a cui sono dedicate delle disposizioni specifiche all’interno della novella.Confrontando l’art. 3 previsto dal decreto attuativo con il D.Lgs. n. 231/2007 si nota che, rispetto alla normativa at-tualmente in vigore, è previsto l’ampliamento dei soggetti destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio in applicazione dei “considerando” indicati nella proposta di modifica della IV direttiva, la quale indicava la necessità di estendere il campo di applicazione della direttiva (UE) n. 2015/849.Il testo del decreto attuativo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri aggiunge ai soggetti già destinatari degli obblighi, oltre agli intermediari bancari e finanziari e tutti i soggetti già presi in considerazione dal D.Lgs. n. 231/2007, anche le società di investimenti a capitale fisso (SICAF), le società di riscossione per operazioni di carto-larizzazione dei crediti, gli intermediari assicurativi che erogano microcredito ed i confidi, gli intermediari avente sede legale e amministrazione in un altro Stato membro sta-biliti senza succursale sul territorio nazionale ed i consulen-ti finanziari e le società di consulenza finanziaria. Vengono inoltre ricompresi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, in applicazione della direttiva (UE) n. 2015/849, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi

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corso forzoso.

Nota bene Per valute “virtuali” si deve intendere una rappresen-tazione digitale di un valore che può essere trasferita in modo digitale, memorizzata o negoziata e accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scam-bio senza che questa abbia corso legale e che non rappresenti banconote, monete, moneta scritturale o elettronica.

Le disposizioni previste dal decreto attuativo si applicano anche agli uffici delle pubbliche amministrazioni compe-tenti allo svolgimento di compiti di amministrazione atti-va o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure:a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzio-ni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche

ed enti pubblici e privati.Rispetto alla prima versione pubblicata per la consultazio-ne, sono stati eliminati dal novero dei soggetti obbligati gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro, inclusi gli avvocati che svolgono l’incarico di curatori fallimentari e commissari giudiziali nelle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e successive modificazioni, con rife-rimento al fallito e alle parti in causa.Rimangono invece gli obblighi previsti per i membri del collegio sindacale, l’art. 3, comma 4, lettere d) ed e), in-serisce, quali soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio:- i revisori legali e le società di revisione legale con incari-chi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;- i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.Tutti i soggetti obbligati dovranno infine assicurare che il trattamento dei dati acquisiti nell’adempimento degli obbli-ghi avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

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FiscoLa sentenza della Corte di Cassazione

Anche i costi in nero sono deducibili nell’accertamento del magazzinodi Maurizio Villani , di Iolanda Pansardi - Studio legale Tributario Villani

In seguito ad una verifica fiscale nei confronti di una società di abbigliamento nella ricostruzione dei ricavi d’impresa con metodo induttivo non si erano prese in considerazione le componenti negative di reddito. Ebbene l’esclusione dei costi nella ricostruzione induttiva del reddito è illegittima ove dimostrati dal contribuente o comunque accertati dall’Ufficio finanziario. Oltretutto la determinazione dei ricavi senza tenere conto dei costi è contraria alla Costituzione oltre che illogica dal punto di vista economico, in quanto in questo modo si sottoporrebbero ad imposizione anche i costi, mentre tassabile è solo l’utile netto.In tema di accertamento delle imposte sui redditi con me-todo induttivo l’Amministrazione finanziaria deve proce-dere alla ricostruzione della situazione reddituale comples-siva del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative del reddito, a condizione però che esse siano state dimostrate dal contribuente, o che risultino in altro modo dagli accertamenti compiuti. É quanto ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 5150 del 28 febbraio 2017: in linea con quanto stabilito secondo consolidato orientamen-to, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nell’accertamen-to induttivo sono deducibili gli acquisti di merce in nero (Cass. n. 1166/2012, n. 25317/2014).In particolare, la controversia origina da un ricorso notifica-to ad un contribuente esercente un’attività commerciale nel settore dell’abbigliamento avverso un atto di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP relativo all’anno di imposta 2002, con il quale erano stati accertati in via induttiva maggiori ricavi mediante l’applicazione di diverse percentuali di rica-rico sul costo del venduto. In primo grado, il ricorso veniva rigettato.In seguito, la CTR respingeva l’appello affermando che nel caso in esame l’Ufficio aveva proceduto a determina-re il reddito della contribuente sulla base delle informazio-ni fornite dalla stessa in sede di accesso, quali le distinte delle giacenze del magazzino - da cui erano emerse gravi incongruenze tra le giacenze finali dell’anno 2001 e quelle dell’anno 2002 - nonchè la circostanza che la quasi totalità degli articoli presenti nel magazzino era stata acquistata in “nero”, oltre ad altre incongruenze ed anomalie contabili che avevano legittimato l’accertamento di tipo induttivo.Altresì i maggiori ricavi erano stati determinati sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa contribuente in sede di accesso, con particolare riferimento alle percentuali di ri-carico, e che tali dichiarazioni erano da ritenere confessio-ne stragiudiziale idonea a fondare i risultati accertativi. Ha considerato inoltre che la contribuente non aveva suppor-tato con concreti elementi di prova le sue difese, nè aveva redatto un inventario delle merci, che avrebbe potuto essere utilizzato per confrontare quanto risultante dalle contesta-zioni rese dall’Ufficio.Con ricorso per cassazione la ricorrente si duole che la

ricostruzione presuntiva di maggiori ricavi extracon-tabili non abbia tenuto conto anche dei correlativi costi, deducibili a prescindere dalla relativa contabilizzazione. Sostiene che tali costi d’acquisto extracontabili, presunti dalle distinte delle giacenze di magazzino dovevano essere ritenuti totalmente deducibili dal maggior reddito imponi-bile induttivamente accertato, laddove al contrario ciò non era avvenuto.A questo punto, giova ricordare che quando non è possibile contestare con prove documentali l’inapplicabilità dell’ac-certamento induttivo per insussistenza dei presupposti che lo giustifichino, il contribuente ha comunque un’ulti-ma chance per ridurre la pretesa erariale. Infatti, laddove i funzionari non vi abbiano già provveduto in sede di ac-certamento, una volta ricevuto l’atto di accertamento, potrà chiedere il riconoscimento dei costi sostenuti e inerenti ai maggiori redditi presunti, in conformità con quanto statuito dalla Cassazione (sentenze n. 1166/2012, n. 3995/2009, n. 28028/2008, n. 640/2001 e n. 3317/1996) e come precisato dalla stessa Agenzia (circolare n. 32/E/2006).Secondo i giudici di legittimità, infatti, è pacifico il princi-pio per cui, in caso di accertamento induttivo, l’ufficio deve tener conto anche delle componenti negative di reddito, dato che, diversamente, si assoggetterebbe a imposta il pro-fitto lordo, anziché quello netto, in violazione dell’articolo 53 della Costituzione. Né, peraltro, è di ostacolo l’art. 109 TUIR, in base al quale i costi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico: la Cassazione ha ripetutamente statuito che la norma non è applicabile in caso di rettifica induttiva, in cui alla ricostru-zione dei ricavi deve corrispondere un’incidenza percentua-le dei costi.Queste previsioni, peraltro, costituiscono il presupposto di base su cui improntare la difesa del contribuente dalle pre-tese dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui una società riceva un avviso di accertamento, emesso induttivamente, nel quale i costi non siano presi in considerazione dall’A-genzia delle Entrate, la società potrà in primis, attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione e, successiva-mente, attraverso un ricorso in Commissione Provinciale, farsi riconoscere i maggiori costi sostenuti. Ovviamente, in

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ambito di accertamento induttivo-analitico, la società dovrà provare che i costi presentino i requisiti della certezza e pre-cisione mentre, nel caso di accertamento induttivo, si reputa necessaria se possibile una ricostruzione basata su fatture o documentazione contabile certa, facendo comunque riferi-mento all’incidenza dei costi indicata dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Nota metodologica e tecnica dello Studio di settore.

Con la sentenza n. 5150 del 2017, i Giudici di legittimità hanno dichiarato il diritto del contribuente al riconosci-mento dei costi in sede di accertamento, cassando la sen-tenza impugnata e rinviando alla CTR in altra composizio-ne per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Riferimenti normativiCorte di Cassazione, sez. trib., sentenza 28/02/2017, n. 5150

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Lavoro e PrevidenzaCambiano gli indirizzi di posta elettronica

Voucher: nuove modalità di gestione e sanzionidi Debhorah Di Rosa - Consulente del Lavoro in Ragusa

Cambia la procedura di comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio. Il Ministero del lavoro è, infatti, intervenuto a modificare gli indirizzi di posta elettronica a cui i committenti non privati devono inviare le comunicazioni relative ai voucher. I vecchi indirizzi resteranno comunque validi fino al 30 aprile 2017, grazie ad un servizio di reindirizzamento agli indirizzi di posta preeesistenti. Dal 1° maggio, invece, l’utilizzo degli stessi esporrà il committente alle sanzioni per irregolare impiego dei voucher. Quali sono in dettaglio le novità procedurali?La disciplina del lavoro accessorio nell’ultimo anno è stata ridefinita da una molteplicità di interventi normativi, in par-ticolar modo per quel che riguarda la procedura di utilizzo da parte di committenti professionisti ed imprenditori.Sono accessorie riguarda quelle prestazioni lavorative che vengono effettuate nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma, a prescindere dalle mansioni svolte e dal luogo di lavoro. L’accessorietà non viene meno neanche qualora in azienda siano presenti lavoratori che svolgono le stesse funzioni con un contratto di lavoro subordinato.La disciplina innovata dal Jobs Act definisce le prestazioni di lavoro accessorio come attività lavorative di natura oc-casionale che possono essere retribuite attraverso la corre-sponsione dei cosiddetti buoni lavoro per un totale massi-mo di 7.000 euro netti per ciascun lavoratore, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, con riferimento alla totalità dei committenti.

Le nuove caselle di posta elettronicaCon un comunicato stampa del 7 marzo il Ministero del la-voro ha comunicato le nuove caselle di posta elettronica cor-rispondenti ad alcune sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro, facendo presente che i vecchi indirizzi resteranno comunque validi fino al 30 aprile 2017, grazie ad un servi-zio di reindirizzamento agli indirizzi di posta preeesistenti.Tale modifica è collegata alla riorganizzazione operata dall’Ispettorato Nazonale del lavoro.Gli uffici territoriali interessati dalla modifica sono: ITL Asti Alessandria, ITL Campobasso-Isernia, ITL Como-Lecco, ITL Ferrara-Rovigo, ITL Livorno-Pisa, ITL Parma-Reggio Emilia, ITL Perugia, ITL Potenza-Matera, ITL Prato-Pistoia, ITL Ravenna-Forlì Cesena, ITL Sondrio, ITL Terni-Rieti e ITL Udine-Pordenone.Ne deriva che:- fino al 6 marzo 2017 sono stati correttamente utilizzati i vecchi indirizzi email;- dal 7 marzo al 30 aprile è possibile inviare le comunica-zioni sia ai vecchi indirizzi che alle nuove caselle di posta degli Ispettorati territoriali del lavoro;- dal 30 aprile sarà obbligatorio fare riferimento ai nuovi indirizzi forniti dal Ministero.

Sanzioni

Al riguardo è utile ricordare che l’omessa, errata o tar-diva comunicazione comporta l’applicazione, in caso al committente, di una sanzione amministrativa che va da euro 400 ad euro 2.400, per la quale non è possibile avvalersi dell’istituto della diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Procedura di acquisto, attivazione e comu-nicazioneLa procedura che deve essere scrupolosamente seguita dal committente imprenditore o libero professionista, al fine di fruire legittimamente della prestazione accessoria, è la seguente:1) acquisto dei voucher, attraverso la procedura telematica disponibile sul sito INPS, i tabaccai convenzionati, le ban-che convenzionate, gli uffici postali. Ogni buono lavoro, del costo di 10 euro, ha un valore netto in favore del lavo-ratore di 7,50 euro, e va riferito al compenso minimo di un’ora di prestazione. Esso include:- il compenso per il lavoratore ;- la copertura previdenziale IVS presso l’INPS;- la copertura assistenziale presso l’INAIL.2) verifica del rispetto del limite economico suindicato da parte del prestatore. Sul sito istituzionale dell’INPS è dispo-nibile una procedura telematica di calcolo e di presentazio-ne dei compensi ricevuti dal prestatore a mezzo dei voucher, che consente la visualizzazione di tali compensi sia da parte del committente che del prestatore.Con riferimento ai com-mittenti commercianti o professionisti, in particolare, è necessario verificare che l’importo corrisposto dal commit-tente al prestatore nell’anno, sommato all’importo presunto, non superi i 2.020 euro.3) comunicazione da inviare via email, almeno 60 minuti prima dell’avvio della prestazione, all’Ispettorato Nazionale del lavoro:a) qualora si tratti di committente imprenditore o profes-sionista, oltre ai dati anagrafici del lavoratore anche il luogo di lavoro e il giorno e l’ora di inizio e di fine della presta-zione lavorativa;b) qualora si tratti di committente imprenditore agricolo, va comunicato l’arco temporale di fruizione, che non deve essere superiore a 3 giorni.

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N.B. I committenti privati o enti non economici con-tinuano ad applicare la procedura di attivazione già precedentemente adottata.

Leggi anche:- Lavoro accessorio: comunicazione integrativa, procedura semplificata

I chiarimenti del Ministero del lavoroNelle FAQ pubblicate sul sito Cliclavoro, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti che riguardano la nuova procedura di comunicazione.Leggi anche:- Lavoro accessorio: voucher per il settore agricolo in chiaro- Voucher committenti agricoli: dal Ministero del lavoro istruzioni sulla comunicazione preventiva- Voucher: comunicazione unica anche per più giorni di lavoroIn particolare:1) Luogo di svolgimento della prestazione non predeter-minabile: nel caso che la prestazione debba essere svolta in luoghi sempre diversi, come nel caso di consegna e prelievo di oggetti presso clienti/fornitori del committente, è suffi-ciente indicare la sede della ditta committente.

2) Individuazione sede a cui inviare la comunicazione: la sede competente dell’Ispettorato a cui inviare la comunica-zione deve essere individuata in base al luogo di svolgimen-to della prestazione. Nel caso in cui per errore la comunica-zione sia inviata ad una sede diversa, il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo.3) Variazione della comunicazione già trasmessa: la va-riazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui fa riferimento. Il Ministero ha fornito al riguardo le seguenti esemplificazioni:- nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;- luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’i-nizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;- anticipazione dell’orario di inizio della prestazione: al-meno 60 minuti prima del nuovo orario;- posticipo dell’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;- prolungamento del proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavo-rativa ulteriore;- anticipo del termine dell’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi.

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Lavoro e PrevidenzaNovità del settore

CCNL alimentari e panificazione: al via lavoro agile e contratto di reinserimentodi Pietro Zarattini - Esperto di diritto del lavoro

Con l’ipotesi di accordo siglata il 23 febbraio 2017 e integrata da un verbale del 6 marzo 2017, contenente le tabelle retributive, è stato rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane del comparto alimentare, dalle imprese non artigiane del medesimo settore che occupano fino a 15 dipendenti e dalle imprese della panificazione. Il rinnovo si caratterizza per l’introduzione, in particolare, di due istituti innovativi per il settore: il contratto di reinserimento per l’assunzione di particolari categorie svantaggiate di lavoratori e il lavoro agile.Il 23 febbraio 2017 le organizzazioni imprenditoriali arti-giane (Confartigianato alimentazione, Cna agroalimentare, Casartigiani e Claai) e le federazioni sindacali dei lavoratori (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) hanno siglato l’ipotesi di ac-cordo per il rinnovo del CCNL del comparto alimentare, che decorre dal 1° gennaio 2016 senza soluzione di conti-nuità rispetto al previgente C.C.N.L. 19 novembre 2013, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2018.Le nuove tabelle retributive sono contenute in un successi-voverbalesottoscritto il 6 marzo 2017.Il contratto collettivo in esame è suddiviso in due sezioni: la prima concerne la regolamentazione applicabile dalle aziende artigiane alimentari e da quelle della panificazio-ne; la seconda riguarda le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti.Oltre a materie comuni alle due sezioni (la parte economica e l’una tantum per il periodo di carenza), il rinnovo si carat-terizza per l’inserimento di istituti specifici di ciascuna se-zione: il contratto di reinserimento per le aziende alimen-tari artigiane e il lavoro agile per le aziende non artigiane fino a 15 dipendenti.

Minimi tabellari e una tantumL’accordo di rinnovo stabilisce in via definitiva gli incre-menti che verranno corrisposti per tutto l’arco della vigenza contrattuale.I nuovi importi dei minimi, che verranno erogati nel corso del corrente anno e del prossimo (l’ultima tranche decorre dal mese di dicembre 2018) sono dunque prefissati e non suscettibili di eventuali variazioni, in positivo o in negativo, in relazione all’andamento effettivo dell’inflazione, come invece stabilito nei più recenti rinnovi dei settori industriali (metalmeccanici, tessili) che hanno previsto al riguardo spe-cifiche procedure di verifica.La soluzione adottata tiene evidentemente conto anche della circostanza che le previsioni inflattive sottostanti alla defi-nizione degli incrementi a regime riguardano un periodo limitato (meno di 2 anni) e in caso di scostamento potranno essere rettificate nel prossimo rinnovo contrattuale.Gli incrementi assumono valori anche sensibilmente diversi nelle tre aree di cui si compone la categoria.Incrementi mensili a regime

Settore: alimentare Settore: panificazione Imprese: non artigiane fino a 115 dipen-denti

Livello Importo Livello Importo Livello Importo 1S 71,81 A 1 S 60,87 1 134,31 1 64,47 A 1 56,59 2 116,79 2 59,03 A 2 53,00 3 96,35 3 A 55,00 A 3 48,53 4 84,67 3 52,03 A 4 45,99 5 75,91 4 49,90 B 1 59,60 6 70,07 5 47,60 B 2 48,96 7 64,23 6 44,52 B 3 S 47,64 8 58,39

B 3 46,11 B 4 43,72

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Nel bilanciamento complessivo degli oneri l’accordo del 23 febbraio prevede anche l’erogazione di un importo una tantum eguale per tutti i lavoratori, ripartito in due rate col-locate rispettivamente nei mesi di maggio 2017 e maggio 2018.Da evidenziare la clausola, legata ad una consolidata pras-si negoziale tra le parti, che consente di compensare l’una tantum con gli importi che alcune aziende hanno già cor-risposto a titolo di “futuri miglioramenti contrattuali”: tali importi sono considerati infatti, a tutti gli effetti, antici-pazioni dell’una tantum dalla quale possono essere detratti fino a concorrenza.

Contratto di reinserimentoNella regolamentazione riguardante le aziende artigiane viene introdotta una nuova tipologia di contratto a ter-mine, destinata a favorire il reinserimento lavorativo delle seguenti categorie di lavoratori (con esclusione di coloro che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi):- soggetti che abbiano più di 40 anni di età;- lavoratori sospesi o disoccupati (cioè lavoratori che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività autono-ma, siano alla ricerca di una nuova occupazione);- lavoratori svantaggiati di cui al D.M. 20 marzo 2013.L’utilizzo di questo tipo di contratto è limitato a:- 2 lavoratori nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;- 3 lavoratori nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti.La durata del contratto non può essere superio-re a 24 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi) ed il

trattamento economico ricalca la progressione retributiva degli apprendisti:- prima metà del periodo, inferiore di due livelli rispet-to a quello spettante in via ordinaria per le mansioni di assunzione;- seconda metà del periodo, inferiore di un livello rispet-to a quello spettante in via ordinaria per le mansioni di assunzione.

Lavoro agilePer le imprese non artigiane fino a 15 dipendenti l’accor-do di rinnovo introduce - anticipando la legge in gestazione - il lavoro “agile”.Si tratta di una modalità di lavoro all’esterno dell’azienda che costituisce una novità per il settore e che risponde, come specificato in premessa dalle parti stipulanti, sia agli interes-si delle aziende (incrementare la produttività) che dei lavo-ratori (conciliare i tempi di vita e di lavoro).Secondo la definizione contrattuale, il lavoro “agile” con-siste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di stru-menti telematici.Esso si differenzia dal telelavoro in questo elemento fonda-mentale: che il telelavoro richiede l’utilizzo di una postazio-ne fissa, mentre il lavoro agile prescinde da quest’obbligo.L’istituto è regolato dai seguenti criteri: viene attuato su base volontaria; può essere stipulato anche a tempo de-terminato e/o parziale; viene richiesta la definizione di un limite per l’esecuzione dell’attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali.

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Lavoro e PrevidenzaIndagine PREVINDAI

Previdenza complementare: buona cultura finanziaria per dirigenti e managerdi Giuseppe Rocco - Esperto in materia previdenziale

Da una indagine condotta da PREVINDAI, il fondo pensione dei dirigenti industriali, emerge che la consapevolezza su funzionamento e volatilità dei mercati finanziari da parte dei manager è superiore alla media nazionale. Si tratta, infatti, di un dato in controtendenza rispetto al livello generale di alfabetizzazione finanziaria e previdenziale. Nel dettaglio, l’indagine evidenzia che gran parte del campione analizzato è in possesso di una conoscenza particolarmente elevata del rischio e del funzionamento dei mercati finanziari, ma con sensibili differenze di genere.Tra i profili di maggiore criticità che hanno fino ad ora frena-to uno sviluppo più ampio della previdenza complementare nel nostro Paese vi è sicuramente un livello particolarmente ridotto di alfabetizzazione finanziaria e previdenziale.In controtendenza, come “lieta novella” settoriale, vanno citate le incoraggianti evidenze che emergono dalla recente indagine condotta da PREVINDAI, il fondo pensione dei dirigenti industriali.

Alfabetizzazione finanziaria e previdenza complementareI dati generali denotano una situazione in cui risultiamo am-piamente deficitari tra le economie avanzate. Solo il 37 per cento degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acqui-sto o comprendere alcuni principi elementari come il fatto che sia opportuno diversificare i propri investimenti.Un livello particolarmente lontano sia dalla media dell’UE (52 per cento) sia dai livelli di alfabetizzazione delle eco-nomie e dei Paesi con cui spesso ci confrontiamo, come Germania (66 per cento), Francia (52 per cento) e Regno Unito (67 per cento), ma anche inferiore a quanto riscontra-to in Grecia (45 per cento) Spagna (45 per cento) o Polonia (42 per cento).Esiste una forte correlazione tra financial literacy e una se-rie di comportamenti rilevanti per il benessere individuale e collettivo.L’esperienza internazionale testimonia come chi è meglio in grado di capire la finanza e l’assicurazione investe con maggiore probabilità in azioni e fondi d’investimento e, per i fini che qui rilevano, partecipa più frequentemente a piani pensionistici integrativi.Un buon livello di educazione finanziaria è poi indispen-sabile per padroneggiare il proprio percorso previdenziale ricordando come il meccanismo di funzionamento dei fondi pensione è strutturato sulla capitalizzazione dei contributi versati con una serie di decisioni “strategiche” da assumere come la scelta della linea di investimento.E’ questo il motivo per cui la COVIP nella nuova disciplina sulle modalità di adesione, la cui entrata in vigore è stata

recentemente procastinata al 1° giugno rispetto all’iniziale data prevista del 1° aprile, integra il modulo di adesione con questionario di autovalutazione che si compone di due parti.La prima che riguarda la “Conoscenza in materia di previ-denza” ha una finalità sostanzialmente educativa mentre la seconda riguarda la “Congruità della scelta previdenziale”, mediante domande relative alla capacità di risparmio perso-nale, all’orizzonte temporale che separa l’aderente dal mo-mento del pensionamento e alla propensione personale al rischio orienta l’aderente nella scelta tra diverse possibilità di investimento.Con la stessa logica, nella Deliberazione del 22 febbraio 2017 con cui la Commissione di vigilanza ha introdotto modifiche alle comunicazioni annuali (rinviando anche il termine per la trasmissione al 31 maggio), si introduce poi una nuova avvertenza che sottolinea come sia importante che l’aderente verifichi periodicamente che le caratteristi-che della linea di investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie esigenze previdenziali.In tale verifica, prosegue la Autorità, egli deve tenere conto dell’età, del reddito, della situazione lavorativa, degli obiet-tivi previdenziali, della possibilità di oscillazioni di valo-re della posizione individuale e della capacità di risparmio personale

L’indagine PREVINDAIIl profilo che emerge dalla indagine PREVINDAI è quello di una classe dirigenziale con buona cultura finanziaria, che nella fattispecie concreta viene misurata attraverso la conoscenza del rischio.Oltre il 50 per cento del campione analizzato dimostra, in-fatti, di avere una conoscenza particolarmente elevata del rischio dei mercati finanziari.Il 13,9 per cento degli intervistati è costituito poi da soggetti con conoscenza molto approfondita del funzionamento dei mercati finanziari.Emerge però una differenza di genere con una minore co-noscenza del rischio nel gruppo delle dirigenti donne che rientrano nella categoria più bassa.Come si traduce il livello di conoscenza finanziaria sulle

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scelte di investimento? Si denota in prevalenza un profilo previdenziale di ridotta avversione al rischio coerente-mente con le linee di investimento.Il 30 per cento di chi ha aderito alla ricerca ha dimostrato comunque un atteggiamento di buona tolleranza al rischio, in una percentuale che può essere considerata superiore a

quella delle famiglie italiane.Le donne presentano poi una minore propensione al rischio, attestandosi in media intorno ai 29 punti su una scala che va da un minimo di 3 punti (netta avversione) a un massimo di 80 (totale propensione).Gli uomini invece hanno raggiunto un risultato medio di poco oltre i 34 punti.

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Lavoro e PrevidenzaFondazione Studi Consulenti del Lavoro

Rapporto tra amministratore e società: solo immedesimazione organica?La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell’analizzare gli impatti della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1545 del 2017, evidenzia che l’esclusione di una prestazione lavorativa nel rapporto tra amministratore e società non vuol dire negare del tutto la possibilità di stipulare un contratto tra le parti. La Corte, pur sostenendo la teoria dell’immedesimazione organica, ribadisce la compatibilità di un diverso ruolo dell’amministratore all’interno della compagine societaria, regolato dal diritto del lavoro.La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l’appro-fondimento del 13 marzo 2017, ha analizzato la recente sen-tenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 1545 del 20 gennaio 2017.Tale sentenza, spiega la Fondazione, fissa il principio secon-do cui è negata la possibilità, per l’attività di amministrato-re, di stipulare un contratto di collaborazione, in quanto “l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’as-senza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 cpc”.Ma, con tale affermazione, la Cassazione ha voluto negare la possibilità per l’amministratore di intrattenere un rap-porto di natura lavorativa con la società? Ad avviso della Fondazione Studi no e, sottolinea, è proprio la Cassazione a chiarirlo inequivocabilmente con la sentenza n. 1545, e lo fa con una precisazione.

La questione all’esame della CorteSpiegano i Consulenti del lavoro che l’occasione che ha ge-nerato il rinvio alle Sezioni Unite è nata da un contrasto interpretativo di natura creditoria, teso ad individuare il quantum pignorabile del compenso riconosciuto ad un am-ministratore di una società per azioni. Di conseguenza , si è riproposta la questione della natura del rapporto tra l’am-ministratore e la società, al fine di verificarne l’applicabilità dei limiti di cui all’art. 545 cpc (se cioè il creditore potesse soddisfarsi per intero o soltanto entro il quinto).La Corte è stata perciò chiamata a stabilire se il rapporto tra la società per azioni ed il suo amministratore fosse qualifi-cabile come lavoro subordinato o autonomo, ovvero del tutto estraneo a tale ambito.

La decisione delle Sezioni UniteNell’affrontare la questione, dopo un ampio excursus, la Corte è giunta ad una conclusione: tra amministratore e società è ravvisabile una immedesimazione organica con esclusione di qualsiasi altra diversa qualificazione del rap-porto tra amministratore e società, che deve essere ricondot-to nell’ambito dei rapporti societari.Però, evidenza la Fondazione, escludere la configurabilità di una prestazione ai sensi dell’art. 409 n. 3 cpc (oppure auto-noma o subordinata) nel rapporto amministratore - società, riconosciuta invece dal precedente delle S.U. n. 10680/94, non vuol dire negare tout court la possibilità di stipulare un contratto del genere tra le stesse parti.La sentenza in esame, infatti, stabilisce che “non è escluso, però, che s’instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diver-so rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusi-vo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera”. Pertanto la Corte nel richiamare la propria giurisprudenza con la sentenza n. 1545/17, pur affermando con decisione la teoria della im-medesimazione organica e della specialità della natura del rapporto societario dell’amministratore in virtù della sua funzione, ribadisce la compatibilità di un suo diverso ruo-lo all’interno della stessa compagine societaria, regolato dal diritto del lavoro, purché effettivamente sussistente ed oggettivamente operante in concreto.

Compensi e regime fiscaleIl compenso per l’incarico di amministratore è inquadrato a livello fiscale tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipen-dente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR e dal punto di vista previdenziale nella gestione separata INPS prevista per i collaboratori coordinati e continuativi.Qualora, invece, fa presente la Fondazione,. venisse instau-rato un ulteriore rapporto di lavoro autonomo o subordi-nato, troverebbe applicazione la disciplina fiscale e contri-butiva dei rispettivi rapporti di lavoro.A cura della Redazione

Riferimenti normativiFondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 13/03/2017

Lavoro e PrevidenzaA Napoli dal 27 al 29 aprile 2017

Consulenti del lavoro: il futuro della professione al centro del IX Congresso nazionaleAl via il IX Congresso nazionale dei

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Consulenti del lavoro. Nel corso dell’evento, che si terrà a Napoli dal 27 al 29 aprile 2017 e dal titolo “I nuovi scenari della professione tra opportunità e regole”, si rifletterà sul ruolo attuale dei Consulenti del lavoro e sul futuro della professione. Si parlerà, inoltre, di politiche attive e welfare aziendale, di previdenza, di tutele per i lavoratori autonomi e di alternanza scuola-lavoro.“I nuovi scenari della professione tra opportunità e regole” è il titolo del IX Congresso nazionale dei Consulenti del lavoro, che si svolgerà il 28 e il 29 aprile 2017 a Napoli presso il Teatro Augusteo.Il congresso sarà preceduto, il 27 aprile, da una giornata de-dicata al mondo del lavoro in Campania.Si tratterà di una tre giorni, evidenzia il comunicato stampa dei Consulenti del lavoro, per riflettere sulle funzioni e sulle riserve di legge acquisite dalla Categoria in questi anni, sul-la consapevolezza del ruolo sociale e della centralità della sua azione nel mondo del lavoro e nella società. Inoltre il congresso sarà l’occasione per discutere e condividere pro-grammi, obiettivi e nuove opportunità. Si parlerà anche di politiche attive e welfare aziendale, di previdenza, di tute-le per i lavoratori autonomi e di alternanza scuola-lavoro at-traverso il confronto diretto con chi quotidianamente svolge l’attività nei territori con impegno e responsabilità.“Il futuro della professione, le sfide e le tante opportunità offerte dalle nuove funzioni saranno i temi portanti di un Congresso utile per capire quanta strada abbiamo fatto ne-gli ultimi anni e quanta ne potremo fare ancora”, commen-ta la presidente del Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone. “Siamo passati, infatti, da una fase in cui in tanti si interrogavano sul lavoro effettivamente svolto dai Consulenti del Lavoro ad una fase in cui sempre più spesso la professione viene riconosciuta, grazie alle sue competenze, come ‘strategica’ per il futuro della piccola e media impresa italiana. Pensare a ciò che la Categoria oggi rappresenta per il tessuto sociale implica quindi una dovero-sa riflessione sul futuro. Ci aspetta”, conclude la presidente, “un 2017 molto importante e con grandi cambiamenti frutto delle ultime riforme. Per continuare ad essere protagonisti del mondo del lavoro, pertanto, dobbiamo essere preparati ad agire con una strategia adeguata”.A cura della Redazione

Lavoro e PrevidenzaSalvo verifiche

Sisma Centro Italia: dall’INPS via libera al congedo di maternità/paternitàL’INPS provvederà a liquidare il congedo

di maternità/paternità ai soggetti che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo disposto a seguito del sisma del 24 agosto 2016. E’ quanto ha chiarito il messaggio n. 1114 del 2017, nel quale si evidenzia che verrà effettuato un controllo della regolarità contributiva al termine del periodo di sospensione.L’INPS, con il messaggio n. 1114 del 10 marzo 2017, for-nisce chiarimenti in merito all’erogazione del congedo di maternità/paternità ai soggetti che beneficiano del perio-do di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo disposto a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 che hanno interessato il Lazio, le Marche, l’Umbria e l’A-bruzzo (circolare INPS n.204/2016).L’INPS fa presente che, considerata l’eccezionalità della si-tuazione, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo della regolarità contributiva al termine del pe-riodo di sospensione.Al termine del periodo di sospensione i soggetti beneficiari delle indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva con le modalità e nei termini di cui al punto 4 della circolare INPS n.204/2016.In caso contrario le strutture INPS territorialmente compe-tenti si attiveranno per il recupero degli importi indebita-mente erogati.A cura della Redazione

Riferimenti normativiINPS, messaggio 10/03/2017, n. 1114

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FinanziamentiSocietà costituite in forma di Srl

Start up e PMI innovative: disciplina societaria flessibiledi Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

PMI e start up innovative godono di un ampio ventaglio di deroghe alla disciplina societaria ordinaria, alcune delle quali riservate alle società costituite in forma di società a responsabilità limitata. Tra le deroghe generali assume particolare rilievo la proroga del termine per la copertura delle perdite: alle imprese innovative viene concesso un esercizio in più per rientrare della perdita prima di procedere alla riduzione del capitale sociale. Ulteriore eccezione alla disciplina ordinaria, per le società, è quella relativa alla possibilità di costituire categorie di quote fornite di diritti speciali o prive del diritto di voto. Come impattano tali deroghe sulla struttura finanziaria di start up e PMI innovative?In favore delle start up e PMI innovative, il legislatore ha previsto un significativo pacchetto di deroghe alla discipli-na societaria ordinaria: alcune rivolte a tutte le start up e PMI innovative indipendentemente dal modello societario prescelto, altre invece riservate alle società costituite in for-ma di società a responsabilità limitata.Le disposizioni derogatorie, contenute nell’art. 26 del D.L. n. 179/2012 e successive modifiche si riferiscono esplici-tamente alle start up innovative. La loro applicazione alle PMI innovative avviene tramite il rinvio operato dall’art. 4 del Decreto Investment Compact (D.L. n. 3/2015).L’applicazione di tali norme è strettamente collegata al pe-riodo di mantenimento della qualifica di start up e PMI innovativa.Ne consegue che mentre per le start up innovative le dero-ghe hanno durata temporanea, trovando applicazione fino ai 5 anni successivi la loro costituzione, per le PMI innovative hanno durata (potenzialmente) illimitata, essendo applicabi-li fintanto che la società mantiene i requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle PMI innovative.

Deroghe generaliLe deroghe che si applicano indiscriminatamente a tutte le start up e PMI innovative sono previste al comma 1 del citato articolo 26, del D.L. n. 179/2012, ed hanno carattere obbligatorio.Innanzitutto, alle start up e PMI innovative in caso di per-dita tale da far diminuire il capitale sociale di oltre 1/3 del suo valore (ma non sotto al limite legale), il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un ter-zo viene posticipato al secondo esercizio successivo (inve-ce del primo esercizio successivo, così come previsto, per la spa, dall’art. 2446, comma 2, c.c., e, per la srl, dall’art. 2482-bis, comma 4, c.c.).Nell’ipotesi invece in cui la perdita comporti una riduzio-ne del capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea, convocata senza ritardo dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo au-mento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo le-gale (così come previsto, per la spa, dall’art. 2447 c.c., e, per la srl, dall’art. 2482-ter c.c.), può deliberare il rinvio della

decisione alla chiusura dell’esercizio successivo, senza che operi, fino ad allora, la causa di scioglimento della società di regola prevista in caso di riduzione o perdita del capitale.Qualora il capitale non risulti reintegrato entro l’esercizio successivo, l’assemblea che approva il bilancio di tale eser-cizio è tenuta a ridurre e aumentare il capitale, quantomeno al minimo, ovvero trasformare la società o deliberarne lo scioglimento.

Deroghe per le start up e PMI innovative srlLe deroghe riservate alle start up e PMI innovative costitu-ite in forma di società a responsabilità limitata (previste ai commi 2, 3, 5, 6, 7 del citato art. 26) sono deroghe facol-tative: il legislatore lascia dunque alle società la più ampia libertà di manovra nel selezionare quelle da adottare.Molte di queste misure comportano un radicale cambia-mento nella struttura finanziaria della srl, avvicinandola a quella della società per azioni.Una prima disposizione prevede la possibilità per le start up e PMI innovative a responsabilità limitata di:- creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti;- determinare, nei limiti imposti dalla legge, il contenuto delle varie categorie di quote di partecipazione, anche in de-roga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile;- creare categorie di quote di partecipazione che non attri-buiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari ar-gomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Deroga al divieto di compiere operazioni sulle partecipazioniLe start up e PMI innovative srl, inoltre, in deroga al di-vieto generale imposto dall’art. 2474 del codice civile, hanno la possibilità di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni, nel caso in cui tali operazioni siano realiz-zate nell’ambito di piani di incentivazione che prevedano

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l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, col-laboratori o componenti dell’organo amministrativo, presta-tori di opera e servizi anche professionali.Al riguardo sembra utile ricordare che il suddetto art. 2474 prevede che la srl non possa acquistare o accettare in ga-ranzia partecipazioni proprie, né accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o sottoscrizione.

Stock option e work for equityAlle start up e PMI innovative in forma di società a respon-sabilità limitata, inoltre, è concessa la facoltà, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.Come riportato nellaGuida all’uso dei piani azionari e del

work for equitydel Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2014, la possibilità di emettere strumenti finan-ziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere o servizi (work for equity) non è riconosciuta alle srl semplificate, obbligate ad adottare uno statuto standard (art. 2463 c.c.) - di fonte ministeriale, non derogabile - privo di tali previ-sioni statutarie.

Equity crowdfundingAltra disposizione derogatoria riservata alle start up e PMI innovative in forma di società a responsabilità limitata ri-guarda la possibilità di offrire, nei limiti delle leggi speciali, le quote di partecipazione al pubblico, anche attraverso portali per la raccolta di capitali (equity crowdfunding).Leggi anche Legge di Bilancio 2017: l’equity crowdfun-ding apre a tutte le PMI

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ImpresaIn vista del prossimo vertice in Italia

Consiglio UE: divergenza di vedute per un’Europa a due velocitàdi Giuseppe Rocco - Esperto Economico

Al termine del Consiglio UE è emersa una divergenza di vedute tra i Paesi dell’Ovest e dell’ Est sull’ipotesi di un’Europa a più velocità. La nuova idea per il futuro dell’Unione, condivisa anche a Versailles da Germania, Francia, Italia e Spagna, non deve essere, però, interpretata come un fattore di divisione o esclusione, perché tutti i Paesi potranno essere accolti in qualsiasi momento nelle alleanze più ristrette. Un’Europa a ritmi diversi e consentirebbe, inoltre, ai progetti di procedere senza l’ostacolo dell’unanimità.Si è conclusa a Bruxelles la due giorni del Consiglio UE a conclusione del quale è stato deliberato uno specifico docu-mento di sintesi, che, come recita il comunicato stampa, “ ha ricevuto il sostegno di 27 membri del Consiglio ma non ha ottenuto il consenso per ragioni indipendenti dal merito”. In sede informale si è anche discusso per trovare un approdo di condivisione in vista del prossimo vertice in Italia per celebrare il 60° anniversario del trattato di Roma.

Decisioni economicheConcentrando l’attenzione sui temi più strettamente econo-mici, nel documento si sottolinea come il programma di riforme posto in essere dall’UE e dai suoi Stati membri a seguito della crisi del 2008 sta dando risultati.L’economia è tornata a crescere in tutti i 28 Stati membri e le prospettive sono incoraggianti sia per la zona euro che per l’UE nel suo complesso. La disoccupazione, sebbene anco-ra troppo elevata, è al livello più basso dal 2009, la situa-zione delle finanze pubbliche è in via di miglioramento e gli investimenti, seppure ancora troppo deboli, sono in crescita.Permangono tuttavia delle incertezze ed è quindi impor-tante garantire la sostenibilità della ripresa, sostiene il Consiglio. In sintonia con le osservazioni di Mario Draghi espresse nella conferenza stampa dell’ultima riunione del board della BCE, devono essere proseguite le riforme strut-turali volte a modernizzare le economie dei Paesi e occorre rafforzare le finanze pubbliche e promuovere gli investi-menti, compreso attraverso l’estensione in tempi rapidi del Fondo europeo per gli investimenti strategici, anche nell’ot-tica di compiere sforzi particolari per combattere la disoc-cupazione negli Stati membri in cui questa raggiunge livelli particolarmente elevati.Leggi anche BCE: tassi invariati e prosecuzione del QESi ribadisce ancora l’importanza che riveste per l’occu-pazione, la crescita e la competitività un mercato unico funzionante basato sulle quattro libertà. Ulteriore tema di sviluppo è l’agenda digitale che consentirà di cogliere i be-nefici dell’era digitale e favorirà l’innovazione.Sono ritenute necessarie poi azioni concrete a livello di UE per garantire una base industriale solida e competitiva, come indicato nelle conclusioni del dicembre 2016, un mer-cato dell’energia pienamente funzionante e interconnesso

nonché un prospero settore dei servizi.Si esprime ancora apprezzamento per il voto favorevole espresso dal Parlamento europeo sull’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l’UE e il Canada e se ne attendono con interesse l’imminente applicazione provviso-ria. Profilo di particolare rilevanza è poi legato alla necessità di completare l’Unione bancaria in termini di riduzione e condivisione dei rischi nel settore finanziario

Futuro dell’EuropaL’obiettivo è poi quello di elaborare una dichiarazione che tratteggi il futuro dell’Unione nei prossimi dieci anni, anche in considerazione della recente Brexit, con l’obiettivo di as-sicurare ai cittadini europei crescita economica, sicurezza e difesa, e progresso sociale.Va ricordato come in parallelo la Commissione UE abbia presentato Libro bianco sul futuro dell’Europa, che rap-presenta il suo contributo al vertice di Roma del 25 marzo 2017. Come sottolineato dal Presidente Juncker il docu-mento delinea le principali sfide e opportunità per l’Euro-pa nei prossimi dieci anni, presenta cinque scenari per la possibile evoluzione dell’Unione da qui al 2025, a secon-da della risposta che verrà fornita. Come viene rimarcato , “E’ il momento della leadership, dell’unità e della volontà comune”.Gli scenari, che contemplano una serie di possibilità e han-no carattere illustrativo, non si escludono a vicenda né hanno pretese di esaustività:- scenario 1: avanti;- scenario 2: solo il mercato unico;- scenario 3: chi vuole di più fa di più;- scenario 4: fare meno in modo più efficiente;- scenario 5: fare molto di più insieme.Tornando agli esiti del confronto in sede di Consiglio emer-ge una divergenza di vedute tra i Paesi dell’Ovest e dell’ Est del Continente sulla ipotesi di una Europa a più ve-locità, concetto condiviso anche a Versailles da Germania, Francia, Italia e Spagna, con particolare riferimento a con-cetti come cooperazioni rafforzate per permettere maggio-re integrazione ai Paesi che lo desiderano o l’idea di una Europa sociale.I Paesi dell’Est non si dichiarano poi disponibili ad

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approvare cambiamenti che possano portare peggioramenti a mercato unico o a Schengen. I fautori di una Europa a geometrie variabili sottolineano come nei fatti si tratta di un’opportunità già praticata con successo e non divisiva.Gli esempi addotti sono quello dell’euro, adottato da 19 pa-esi su 28 nonché quello dello spazio di Schengen di libera circolazione che comprende 22 paesi su 28 dell’UE, più 4 che non sono nell’Unione europea.

Il messaggio che vorrebbe essere conciliante è poi rappre-sentato dalla osservazione per cui la possibilità per l’Europa di procedere a ritmi diversi su diverse questioni non deve essere interpretata come un fattore di divisione o esclusione, perché tutti i Paesi possono essere accolti in qualsiasi mo-mento nelle alleanze più ristrette e perché questo consente ai progetti di procedere senza l’ostacolo dell’unanimità.

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ImpresaAdempimenti societari

Tassa annuale sui libri sociali obbligatori: pagamento entro il 16 marzoEntro il 16 marzo 2017 le società di capitali sono chiamate a pagare la tassa annuale sui libri sociali. In particolare, il tributo è dovuto quale tassa annuale forfettaria per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali obbligatori previsti dal codice civile, sostituendo qualsiasi altra la tassa di concessione governativa altrimenti dovuta per la vidimazione. Per determinare l’importo da versare l’unico parametro di riferimento è il capitale sociale al 1° gennaio 2017. La tassa è deducibile ai fini IRES e IRAP.Il 16 marzo 2017 è l’ultimo giorno utile per il versamento della Tassa annuale libri sociali, che è una tassa annuale forfettaria per la numerazione e bollatura libri e registri so-ciali obbligatori.La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali:- sostituisce tutte le tasse di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali;- è dovuta in misura forfettaria, indipendentemente dal nu-mero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine; unico parametro da considerare per determinare la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento;- è deducibile ai fini IRES e IRAP.

Soggetti obbligatiI soggetti obbligati al pagamento della tassa libri sociali 2017 sono: Spa, Srl, Sapa, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali e le società che sono in liquidazione.

EsclusioniSono invece esclusi dall’adempimento:- le società di capitali fallite;- le società cooperative e di mutua assicurazione;- le imprese individuali;- i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili;- le Società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice;- gli Enti non economici, aziende ospedaliere e socio sa-nitarie, associazioni e fondazioni di volontariato, iscritte o meno al Rea;- le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione

sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge n. 289/2002.

Registri soggetti alla vidimazioneLa vidimazione è prevista solo per i libri sociali obbligato-ri previsti dal codice civile, e precisamente:- libro dei soci;- libro delle obbligazioni;- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;- ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bolla-tura è previsto da norme speciali.Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate pres-so il Registro Imprese della Camera di Commercio o pres-so un notaio.

Determinazione degli importiIl pagamento previsto per l’anno 2017, è dovuto in misura proporzionale all’ammontare del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2017 e ammonta a:- 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro- 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

Modalità di pagamentoIl pagamento deve essere effettuato con modello F24 esclu-sivamente in via telematica, indicando il codice tributo 7085 nella sezione Erario.[IMAGE]F24_7085.jpg[/IMAGE]

Attenzione: per le società di nuova costituzione, il versamento dovuto va effettuato con il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.

Pagamento ritardato e ravvedimento oper-osoIn caso di ritardato pagamento è possibile ricorrere all’isti-tuto del ravvedimento operoso occorre però presentare:- il modello F23 dove indicare le sanzioni con il codice tri-buto 687T, (codice ufficio RCC e causale SZ)- il modello F24 dove indicare la tassa dovuta, sempre con il codice 7085, maggiorata degli interessi.A cura della Redazione

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ImpresaOsservatorio delle eccellenze

Migliori risultati: settore elettromedicaleIl settore elettromedicale ha raggiunto nel 2016 un nuovo massimo, evidenziando dinamiche di crescita particolarmente accelerate. In particolare, nel 2016 l’export italiano ha superato gli 850 milioni di euro. Le imprese italiane registrano anche una performance di crescita sui mercati esteri migliore rispetto ai competitors internazionali. Ad alto potenziale sono i mercati tedesco, britannico, belga e cinese.Il settore elettromedicale evidenzia dinamiche di crescita particolarmente accelerate: nel 2016 l’export italiano del settore ha evidenziato un nuovo punto di massimo, superan-do gli 850 milioni di euro (+67% in euro rispetto al 2008).Non solo, la performance di crescita sui mercati esteri delle imprese italiane appare decisamente migliore della media dei concorrenti internazionali: nel 2016 l’export di Elettromedicali dei concorrenti UE ha segnato un incre-mento del +4.1% nei valori in euro, di quasi 6 punti più basso, quindi, del ritmo di crescita delle imprese italiane; ancora più significativo il confronto con la performance media dei competitori a livello mondiale, cresciuti l’anno scorso dell’1.8% in euro.

Mercati esteri ad alto potenzialeIn termini di destinazioni, i mercati sui quali lo scorso anno le imprese italiane di Elettromedicali hanno evidenziato i maggiori guadagni di quote rispetto alla media dei compe-titor internazionali sono risultati, nell’ordine, il mercato tedesco (+30.7% in euro per le vendite dall’Italia, a fronte del +4.9% del totale competitori UE28), il mercato britan-nico (+63.9% in euro per l’export Italia, a fronte del -7.7% del totale competitori UE28) e il mercato belga (+105.5% in euro per l’export Italia, contro il +11% dei competitori UE28).

Da segnalare, inoltre, la crescita nel 2016 delle vendite ita-liane di Elettromedicali sul mercato cinese, risultata pari a oltre 20 punti percentuali nei valori in euro, a fronte di un modesto incremento delle vendite totali europee (+3.4%).Il servizio Primo Orientamento di www.consulenza-zienda.it consente di misurare le potenzialità di mercato per 152 paesi per specifiche aree di business del settore Elettromedicali.A cura della Redazione