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Luci e ombre della rivalsa per colpa grave nelle polizze di RC Patrimoniale e di difesa legale Milano, 12 Ottobre 2012 Prof. Avv. Walter Rossi 1

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Luci e ombre della rivalsa per colpa grave nelle polizze di RC Patrimoniale e di difesa legale

Milano, 12 Ottobre 2012 Prof. Avv. Walter Rossi

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Il Quesito Gent.mo Avvocato,

Ho stipulato una polizza di Rc Patrimoniale e Tutela legale.

Nel rileggere le condizioni di assicurazione, mi è sorto un dubbio, poiché l’assicurazione è prestata con la forma “claims made”.

In particolare, la stessa opera solo allorché la richiesta di risarcimento venga portata alla conoscenza dell’assicurato nel periodo di assicurazione.

L’assicurato deve denunciare solo i sinistri per cui abbia ricevuto in forma certa sentenza di condanna per colpa grave o invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.

Tuttavia, tra le righe leggo, che l’assicurazione opera solo nel caso in cui l’assicurato attesti di non essere a conoscenza di fatti o circostanze pregresse alla data di firma del modulo suscettibili di poter cagionare un sinistro;

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Il Quesito Sono parimenti escluse le richieste di risarcimento connesse a fatti e circostanze già noti all’assicurato…(a titolo di mero esempio costituiscono circostanze note la comunicazione di avvio di indagini preliminari / rinvio a giudizio in sede penale o la richiesta di risarcimento / notifica di atto di citazione in sede civile). L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’assicurato dichiari di essere a conoscenza di uno o più fatti… che potrebbero determinare richieste di risarcimento. L’assicurazione ha durata annuale, con espressa esclusione del tacito rinnovo e quindi ogni anno devo dichiarare di non essere a conoscenza di fatti pregressi, anche se ogni anno stipulo (e quindi rinnovo) la polizza assicurativa. Se questo è vero, il rischio per gli assicuratori è nullo e nulla è l’utilità dell’assicurazione per noi medici.

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Il Quesito È infatti impossibile che, nell’arco temporale di un solo anno, un medico riceva una comunicazione di avvio di indagini o una richiesta di risarcimento, il giudice ravvisi una colpa grave, l’iter giudiziario si concluda e si giunga a sentenza di condanna per colpa grave. Il medico riceverà una prima richiesta di risarcimento (verbale – scritta) prima che si arrivi alla condanna, anzi probabilmente prima ancora che inizi il dibattimento, l’anno finirà e l’assicurazione scadrà. Il medico nel rinnovare l’assicurazione dovrà dichiarare il fatto “suscettibile di poter cagionare un sinistro” e l’assicuratore negherà il rinnovo (formalmente, la nuova assicurazione).

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Il Quesito Casomai, se la colpa medica sussiste, il medico sarà condannato con colpa grave, non sarà coperto dall’assicurazione, essendo essa “claims made” e a nulla servirà aver stipulato la polizza e quanto aveva pagato di premio assicurativo se c’è l’azione di rivalsa dell’impresa di assicurazione per colpa grave. Viceversa l’assicuratore, assicurando solo i medici che non hanno ricevuto alcuna comunicazione preliminare, intasca il premio, con la certezza assoluta che non sarà mai chiamato a pagare alcun risarcimento, essendo appunto impossibile che l’intero iter si esaurisca in un solo anno. Oltremodo devo considerare anche l’eventuale azione di rivalsa dell’impresa di assicurazione e della struttura sanitaria nella quale opero in caso di colpa grave o dolo. Responsabilità troppo spesso rilevate da CTU che non hanno una competenza tecnica altamente qualificata. Ovvero un soggetto noto nelle aule giudiziarie ma sconosciuto nelle società scientifiche. Pertanto, - Se un medico finisce nei guai lo deve ad una altro medico - Se riesce ad usciere lo deve ad un altro collega che è riuscito a dimostrare la sua non

colpevolezza (La disciplina è la stessa di colui che accoltella per strada).

• Sarebbe opportuno che qualcuno verifiche anche dal punto di vista scientifico la doppia velocità tra la giurisprudenza e gli sviluppi scientifici.

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La responsabilità solidale della struttura sanitaria

Poiché l’ente risponde : Per la mera “occasionalità necessaria” tra l'espletamento delle mansioni

inerenti il servizio e il fatto produttivo del danno. (A nulla rileva la distinzione tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente,

• dei danni che il dipendente può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell’attuazione del rapporto con la struttura sanitaria.

• Anche se ad eseguire l’operazione sia un medico di fiducia del paziente, laddove la scelta cada comunque su un professionista inserito nella struttura sanitaria (v. Cass. civ. 1698/06; Cass. Civ. 571/05; Cass. civ. 13066/04).

• Tale responsabilità trova fondamento non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza) bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione (Cass. civ. 6756/01; Cass. civ. 5329/03).

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La responsabilità solidale della struttura sanitaria

L’errore del medico dà origine ad una “responsabilità solidale impropria” della struttura sanitaria e del professionista per il danno cagionato al paziente, nel senso che soggetti diversi sono chiamati a rispondere in via solidale a diverso titolo, ovvero sulla base di titoli autonomi di responsabilità (artt. 2043 e 1218 c.c. per il medico; 2049 e 1228 c.c. per la struttura sanitaria) per il medesimo evento. La nozione di "solidarietà" è fornita dall'art. 1292 del codice civile, ai sensi del quale "… L'obbligazione è in solido quando più debitori (medico struttura sanitaria) sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri …”. [verso il paziente/terzi] La solidarietà passiva non ha, invece, alcuna influenza nei rapporti interni tra i condebitori solidali, fra i quali, in via generale, l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza in parti eguali (art. 1298 e 1299 c.c.).

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La rivalsa dell’ente e dell’impresa di assicurazione

Nei rapporti verso terzi (medico e struttura sanitaria-paziente) non vi è alcuna distinzione a seconda che il medico sia : - libero professionista che opera all’intero di struttura ospedaliere, ovvero - medico dipendente di azienda Ospedaliera pubblica,

- L’azienda Ospedaliera copre per la RC tutti i dipendenti ,ivi comprese le spese di giudizio nei confronti del medico, limitando la responsabilità personale di questi ultimi direttamente nei confronti del terzo soltanto nel caso di dolo o colpa grave (D.P.R. n. 3/1957) relativo ai dipendenti civili dello Stato.

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La rivalsa dell’ente e dell’impresa di assicurazione

I medici appartenenti al servizio pubblico potrebbero, a differenza di tutti gli altri dipendenti pubblici, essere convenibili in un giudizio civile, dove per aversi responsabilità è sufficiente, ai fini di una condanna, la colpa lieve. I medici appartenenti al Servizio Pubblico possono inoltre essere sottoposti al giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale da parte della Corte dei Conti come tutti i dipendenti pubblici, ma con il trattamento più favorevole riconosciuto dal legislatore, specialmente sotto l’aspetto dell’elemento psicologico richiesto (colpa). Se il medico viene condannato al risarcimento del danno in solido con l’ospedale, quest’ultimo (il cui patrimonio viene normalmente aggredito dal creditore) dovrà agire per il regresso innanzi al giudice contabile. In questa sede troverà applicazione una normativa più favorevole e difficilmente si perverrà ad una condanna, giacché la Corte dei Conti non è tenuta a seguire i criteri e le norme del giudice civile.

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La rivalsa dell’ente e dell’impresa di assicurazione

- La Cass. n. 2144/98 ha sancito che la responsabilità del medico dipendente pubblico, al pari di quello del libero professionista, debba essere disciplinata dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto d’opera professionale, senza che possa trovare applicazione nei confronti del medico dipendente pubblico la normativa “di favore” prevista dagli artt. 22 e 23 d.p.r. n. 3/57.

Ciò al fine di evitare un evidente disparità di trattamento tra medici dipendenti pubblici e medici dipendenti privati e/o liberi professionisti che si riscontrerebbe se si applicasse la normativa pubblicistica.

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La rivalsa dell’ente e dell’impresa di assicurazione

• Con riferimento al medico libero professionista sarà sufficiente rifarsi al

dettato di cui all'art. 2055 c.c. "… Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (1299). Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali…", ovvero ai sensi dell’art. 1299 c.c. "… Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi .…”

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La rivalsa dell’ente e dell’impresa di assicurazione

• L’azione di regresso spettante alla struttura sanitaria ai sensi degli artt.

1299 e 2055 c.c. nei confronti del medico libero professionista si pone qualora la struttura abbia pagato l'intero debito, potendo in tale ipotesi, agire in via di regresso verso l’altro e/o gli altri debitori solidali (medici operanti) per ottenere il risarcimento del debito di loro rispettiva spettanza;

• Detto Importo, se non risulta diversamente (ovvero se non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato che abbia determinato la percentuale delle rispettive responsabilità), si dovrà presume perlomeno uguale ex art. 2055 c.c. con una ripartizione “interna” del danno.

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La rivalsa dell’ente e dell’impresa di assicurazione

• Se opera una polizza per la responsabilità civile professionale della struttura ove non escluda il diritto di rivalsa nei confronti del personale, sarà l’assicurazione dell'azienda ospedaliera a surrogarsi al danneggiato ai sensi dell’art. 1916 c.c. e quindi richiedere al medico di corrisponderle quanto pagato al paziente danneggiato in toto o in quota parte.

• Tuttavia se il danno sia stato cagionato da un medico “dipendente pubblico”, la domanda di rivalsa dell’ente ospedaliero (condannato al risarcimento del danno) nei confronti del medico rientra nella competenza della Corte dei Conti e, per effetto dell’art. 1, L. n. 20/94 come modificato dall’art. 3 D.L. n. 543/96 (“ … la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave…”) potrà essere esperita solo quando il danno sia stato arrecato con “dolo” o “colpa grave”, sussistendo solo in questa ipotesi la responsabilità amministrativa nei confronti dell’ente con esclusione quindi delle ipotesi di colpa lieve

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La rivalsa dell’ente e dell’impresa di assicurazione

• L’art. 28, 2° co., del d.p.r. n. 761/79 esclude il diritto di rivalsa nei confronti

del medico “dipendente pubblico” in caso di colpa lieve anche per l’impresa di assicurazione per la responsabilità civile, laddove prevede che “ … le Usl possono garantire anche il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di dolo o colpa grave …

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La rivalsa dell’ente e dell’impresa di assicurazione

L’azione di rivalsa dell’azienda sanitaria nei confronti del medico può essere intraprendesa soltanto nelle ipotesi in cui l’azienda sanitaria: - non abbia provveduto ad assicurare i propri dipendenti, - il danno superi i massimali di polizza - il danno sia stato determinato da dolo o colpa grave del medico attraverso

l’azione di rivalsa della corte dei conti , tuttavia: le prove acquisite nel processo civile nel quale il medico e’ rimasto

estraneo non sono vincolanti per il giudice contabile ma sono valutabili per la formazione del suo libero convincimento;

L’impresa di assicurazione non può partecipare nel giudizio né a difesa dell’assicurato né tantomeno nell’azione di regresso.

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La rivalsa dell’ente e dell’impresa di assicurazione

Nel giudizio di rivalsa avanti alla Corte dei Conti ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa del medico nei confronti dell’ente, il concetto di “colpa grave” non coincide con i concetti elaborati dalla giurisprudenza civile riguardo alla “colpa professionale medica”, essendo invece più vicino alle figure dell’”illecito doloso”. (talvolta è stata identificata con un comportamento riprovevole per l’inadeguatezza e la superficialità, ovvero con un errore non scusabile per la grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione medica; [ad es: il paziente che subisca un pregiudizio a causa dell’assenza del medico, allontanatosi indebitamente dall’Ospedale)] Inoltre, nel caso in cui nel corso del giudizio avanti alla Corte dei Conti, venga accertato il dolo o la colpa grave del medico e la sua consegnate responsabilità amministrativa nei confronti dell’ente, il giudice contabile potrà porre a carico del sanitario soltanto una parte del danno che la struttura abbia risarcito al terzo danneggiato, in forza del potere di riduzione dell’addebito di cui il giudice contabile può fare uso in presenza di determinate circostanze . 16

La rivalsa dell’ente e dell’impresa di assicurazione

Inoltre, nel caso in cui nel corso del giudizio avanti alla Corte dei Conti, venga accertato il dolo o la colpa grave del medico e la sua consegnate responsabilità amministrativa nei confronti dell’ente, il giudice contabile potrà porre a carico del sanitario soltanto una parte del danno che la struttura abbia risarcito al terzo danneggiato, in forza del potere di riduzione dell’addebito di cui il giudice contabile può fare uso in presenza di determinate circostanze (che, se non valgono ad escludere la colpa grave del medico consentono di limitare la condanna del medico che abbia sbagliato al risarcimento di una sola parte del danno sopportato dalla struttura sanitaria).

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La rivalsa dell’ente e dell’impresa di assicurazione

Con l’introduzione di nuove formule assicurative si è giunti ad una parziale o totale assunzione di responsabilità da parte dell’azienda sanitaria (polize con franchigia, SIR, ecc) . Detti esborsi possono rappresentare un danno patrimoniale qualificabile come illecito erariale. Sussiste per le P.A. l’obbligo si segnalazione alla Procura regionale della CdC dei danni liquidati a terzi nell’ambito delle polizze assicurative RCT per la pare di franchigia.

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La rivalsa dell’ente e dell’impresa di assicurazione

DANNI DA ASSICURARE DANNI MATERIALI DIRETTI, pregiudizio economico subito da terzi a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte PERDITE PATRIMONIALI, pregiudizio economico subito da terzi non conseguente a danni materiali diretti Responsabilità amminstrativa gravante sull’assicurato che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o rapporto di servizio con la P.A. abbia cagionato una perdita patrimoniale alla P.A.

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La rivalsa dell’ente e dell’impresa di assicurazione

Con l’introduzione di nuove formule assicurative si è giunti ad una parziale o totale assunzione di responsabilità da parte dell’azienda sanitaria (polize con franchigia, SIR, ecc) . Detti esborsi possono rappresentare un danno patrimoniale qualificabile come illecito erariale. Sussiste per le P.A. l’obbligo si segnalazione alla Procura regionale della CdC dei danni liquidati a terzi nell’ambito delle polizze assicurative RCT per la pare di franchigia.

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La formula Claims Made

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La formula Claims Made

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Retroattività

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La garanzia Postuma

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Grazie per l’attenzione

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