Lucca, 27 febbraio 2015 Legge di Stabilità 2015 e D.L ... · Segue: quadro normativo di...

35
Avv. Carlo Fiumanò Avv. Emanuela Valentini Dott. Francesco Fiumanò Lucca, 27 febbraio 2015 Legge di Stabilità 2015 e D.L. «Sblocca Italia»: Novità in materia di autotrasporto per conto di terzi

Transcript of Lucca, 27 febbraio 2015 Legge di Stabilità 2015 e D.L ... · Segue: quadro normativo di...

Avv. Carlo Fiumanò

Avv. Emanuela Valentini

Dott. Francesco Fiumanò

Lucca, 27 febbraio 2015

Legge di Stabilità 2015 e D.L. «Sblocca Italia»: Novità in materia di autotrasporto per conto di terzi

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 1678 c.c. : “Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”.

Art. 88 del Codice della Strada: “Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente”.

D.Lgs. N. 286 del 21.11.2005: Abrogazione sistema tariffe a forcella, responsabilità condivisa e libera determinazione del corrispettivo. Con particolare riferimento a: Art. 3 e 4: hanno previsto il superamento delle tariffe obbligatorie (c.d. tariffe a forcella) e la libera contrattazione dei prezzi; Art. 6: requisiti essenziali del contratto di trasporto scritto.

2

Segue: quadro normativo di riferimento

Legge 4 agosto 2010, n° 127: ha in parte riformato l’art. 83-bis. Di particolare rilievo è l’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, aggiunto al decreto nel 2010, in tema di azione diretta del vettore e responsabilità solidale:

3

«Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore».

2. LA LEGGE DI STABILITA’ 2015

La Legge n.190 del 23.12.2014 (cd. “Legge di Stabilità 2015”), pubblicata sul Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29.12.2014, contiene, tra le numerose novità, importanti disposizioni direttamente interessanti il settore dell’autotrasporto per conto di terzi.

4

Segue: alcune delle novità introdotte dalle Legge di Stabilità 2015

Risorse per il settore dell’autotrasporto (art. 1 co. 150 e 151); Rimborso accise (co. 233 e 234);

Nuove norme e definizioni in materia di rapporti tra i soggetti della filiera del trasporto (co. 247);

Eliminazione della scheda di trasporto (co. 247); Abrogazione della disciplina sui costi minimi d’esercizio (co. 248); La verifica della regolarità degli adempimenti contributivi, retributivi e

previdenziali (co. 248); Controversie in materia di contratto di trasporto e di subtrasporto: obbligo di

negoziazione assistita (comma 249); Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio (comma 250); Dimostrazione requisito idoneità finanziaria (comma 251).

Sono solo alcune delle novità che hanno interessato il settore dell’autotrasporto per conto di terzi.

5

3. NUOVE NORME E DEFINIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI TRA I SOGGETTI DELLA FILIERA DEL TRASPORTO

L’art. 1, co. 247, della Legge di Stabilità 2015, oltre ad abolire la cd. “Scheda di trasporto”, modifica le definizioni di Committente e Vettore, introducendo la definizione di sub-vettore e ridisciplinando il regime della sub-vezione, il tutto in funzione di un accorciamento della “filiera”.

6

Segue: La «Filiera» del trasporto

Sono ampliate le definizioni di “Vettore” e “Committente” di cui all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

“Vettore” è anche “l’impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce”;

“Committente” è anche “l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto”.

7

Segue: La «Filiera» del trasporto

Il co. 247 disciplina altresì ex novo la figura del “Sub-vettore”, introducendo una nuova lettera e-bis all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, e definendolo come “l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore”.

8

4. LA SUB-VEZIONE

Necessità di accordo espresso per poter ricorrere alla sub-vezione.

Sanzione? Nullità del relativo contratto.

Possibilità di azione di regresso del secondo sub-vettore sul committente originario?

9

Segue: la sub-vezione

Con la Legge di Stabilità 2015 si ha l’introduzione di un nuovo art. 6-ter all’interno del d.lgs. 286/2005: Comma 1: È possibile ricorrere alla sub-vezione solo ove ciò sia stato concordato dalle

parti in sede di stipula del contratto o nel corso dell’esecuzione del medesimo: da ciò deriva che, in assenza di accordo tra committente e vettore, il secondo non potrà sub-vezionare a sua volta il trasporto. In caso di pattuizione di sub-vezione, il primo vettore assume “gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni” (trattasi di oneri attinenti alla verifica della regolarità sotto il profilo di adempimenti ad obblighi contributivi, retributivi e previdenziali da parte del sub-vettore – v. infra).

Comma 2: In mancanza dell'accordo di sub-vezione, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

10

Segue: la sub-vezione

Comma 3: Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto, pena la nullità del relativo contratto (e rimanendo comunque salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite). In caso di violazione del divieto di sub-vezione, il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore «il quale, in un eventuale giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta». Il primo sub-vettore che violi il divieto di sub-vezione rimane altresì responsabile con riferimento agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del nuovo comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. In caso di contratto orale, la responsabilità è estesa anche agli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada (v. infra).

Comma 4: introduce una eccezione al generale divieto di sub-vezione, da applicarsi alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, nei casi in cui detto trasporto implichi la “rottura del carico”, ovvero lo scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi.

11

5. ELIMINAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO

L’art. 1, co. 247, lett. c) della Legge di Stabilità 2015 abroga l’art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sopprimendo la “scheda di trasporto”, oltre a tutti i riferimenti alla medesima contenuti nel D. Lgs., e dunque gravando gli addetti del settore di un obbligo in meno.

12

Segue: eliminazione della Scheda di Trasporto

Detta disposizione, che ispirata a esigenze di semplificazione renderà più difficili i controlli, è stata seguita dalla circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/9221/14/108/441, con la quale si chiarisce che, in assenza della scheda di trasporto, le “generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del DLG n. 286/2005 devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali istruzioni, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dallo stesso comma 4 del citato art.7, le generalità del committente potranno essere richieste al vettore, ai sensi dell'art. 180, c. 8, CDS”.

13

6. LA TARIFFA DI TRASPORTO: CENNI STORICI ED EVOLUZIONE NORMATIVA

L’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci è oggetto di una disciplina complessa, frutto di una stratificazione nel tempo di diversi interventi, attraverso un percorso contraddittorio che, dopo avere perseguito l’intento di liberalizzare il settore ponendolo in linea con le norme costituzionali e comunitarie in materia di tutela della concorrenza, ha successivamente invertito rotta, dettando modifiche e deroghe collidenti con i principi suddetti.

Centralità, tra le molteplici norme in materia, del Decreto-Legge 25

giugno 2008, n. 112, successivamente oggetto di ingenti integrazioni e modifiche.

Nello specifico: Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).

14

Segue: Principali previsioni del «vecchio» art. 83-bis

L’art 83-bis prevedeva, nel testo vigente anteriormente alla Legge di Stabilità del 2015, tra le varie disposizioni:

• tariffe minime «di sicurezza»;

• sanzioni in caso di mancato rispetto delle tariffe minime;

• possibilità di fare ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento provvisoriamente esecutivo.

Numerosi commi (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16) dell’art. 83-bis sono stati abrogati dalla Legge di Stabilità 2015, contestualmente all’eliminazione della disciplina dei costi minimi ed al venir meno dell’ «Osservatorio sulle attività di autotrasporto» (v. infra).

15

Segue: criticità del vecchio testo dell’art. 83-bis

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 83-bis per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione Italiana ordinanza Trib. Lucca del 12.02.2013, di rimessione alla Corte Costituzionale della questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 83 bis, commi 1, 2, 6, 7 e 8 del D.L. 112/2008.

Contrasto con norme di diritto comunitario: violazione dei principi del diritto dell’UE in materia di concorrenza e di libera circolazione delle imprese; violazione degli articoli 49 e 56 TFUE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché dell’art. 96 TFUE; violazione dell’art. 4 (3) TUE e dell’art. 101 TFUE.

Si vedano: • Ordinanza del TAR LAZIO del 15.03.2013; • Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 settembre 2014; • Sentenza TAR LAZIO del 20.02.2015.

16

7. ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI COSTI MINIMI D’ESERCIZIO

L’art. 1, comma 248, della Legge di Stabilità 2015, recependo la pronuncia della Corte di Giustizia europea del 4 settembre 2014 in materia di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione Europea del sistema di tariffe minime di cui all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, apporta ingenti modifiche al disposto dell’art. in questione (v. infra), comportando una abrogazione della disciplina dei “costi minimi” e promuovendo un regime di semplificazione e regolarizzazione della “filiera”.

17

Segue: la sentenza della Corte di Giustizia Europea

La Corte di Giustizia Europea, nella famosa pronuncia del 4 settembre 2014, ha statuito che la normativa italiana non raggiunge l’obiettivo in modo coerente e sistematico poiché (i) non permette “al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza” e (ii) la stretta osservanza delle norme UE “può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato”.

18

8. MODIFICHE ALL’ ART. 83-BIS DEL D.L. N. 112/2008

Sono oggi abrogati, a seguito della Legge di Stabilità 2015, i commi 1, 2, 3 dell’art. 83-bis: viene pertanto meno, oltre all’ “Osservatorio sulle attività di autotrasporto” (ente peraltro già soppresso), anche il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all’autotrasportatore, in ragione dell’aumento dei costi del carburante.

Art. 83-bis co. 4 (come riformulato): ribadisce l’autonomia contrattuale delle parti, le quali saranno libere di determinare e pattuire prezzi e condizioni, con il limite del necessario rispetto dei “principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”(sul quale v. infra).

Art. 83-bis co 4-bis ss.: il trasporto può essere affidato esclusivamente a soggetti in regola con gli adempimenti di natura retributiva, previdenziale e assicurativa (v. infra).

19

Segue: nuovo art. 83-bis

Abrogazione dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 dell’art. 83-bis.

Riformulazione co. 14 dell’art. 83-bis: viene eliminata la sanzione nei casi di mancato rispetto dei “costi minimi” (ora abrogati).

Nei casi di mancato rispetto dei termini di pagamento (oltre i 90 giorni dalla data della fattura) si ha una sanzione, adesso di natura amministrativa pecuniaria, «pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».

20

Segue: Il limite rispetto dei “principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”

Il nuovo sistema introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015 si basa, come già evidenziato, sulla autonomia delle parti nella determinazione del corrispettivo per il trasporto, nel rispetto dei presupposti di “adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale” nel libero dispiegamento della autonomia delle parti per la determinazione e pattuizione di prezzi e condizioni.

In ragione della linea seguita dal Legislatore, ed al fine di individuare comunque margini operativi di riferimento per il dispiegamento dell’autonomia delle parti, il comma 250, facendo salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, dispone che “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi”. Tali tabelle, che riprenderanno ad essere pubblicate sul sito web del Ministero, non avranno più – come in passato – carattere vincolante, ma saranno meramente indicative.

21

9. OBBLIGO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Introduzione di un nuovo meccanismo di gestione di eventuali controversie connesse a contratti di trasporto: obbligo di attivazione della procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge 132/2014, convertito con la Legge 162/2014. Detta negoziazione, dispone il comma esaminato, costituisce “condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto”.

Alle parti è comunque concessa la facoltà di esperire la procedura di negoziazione presso le associazioni di categoria a cui esse aderiscono.

22

Segue: eccezioni all’obbligo di negoziazione

L’obbligo di cui all’art. 1, comma 249, della Legge di Stabilità, non si applica all’azione diretta di cui all’art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005.

Dunque, nei casi in cui il sub-vettore che non abbia ricevuto il pagamento dal vettore/committente si rivalga direttamente sul committente originario per il pagamento di quanto dovuto, il sub-vettore potrà agire in giudizio senza previo esperimento dei meccanismi di negoziazione assistita.

23

10. LA VERIFICA PRELIMINARE DELLA REGOLARITÀDEGLI ADEMPIMENTI DI NATURA RETRIBUTIVA, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA

Dal DURC (“Documento unico regolarità contributiva”) alla telematizzazione dei meccanismi di verifica.

Con l’art. 1, comma 248, lettera b), della Legge di Stabilità 2015, si ha una completa riformulazione, tra gli altri, dei commi 4-bis ss. dell’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, nonché l’aggiunta di un nuovo comma 4-sexies.

24

Segue: art. 83-bis D.L. n. 112/2008

Comma 4-bis: il trasporto può essere affidato esclusivamente a soggetti in regola con gli adempimenti di natura retributiva, previdenziale e assicurativa: in ragione di ciò, “il committente (o il vettore, in caso di sub-vezione) è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione (da parte del vettore o del sub-vettore) del documento di cui al comma 4-sexies”, e cioè un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (cd. “DURC”).

Questa verifica di regolarità contributiva del trasportatore diverrà sarà soggetta a telematizzazione a seguito dell’implementazione del comma 4-quater (sul quale v. infra).

25

Segue: art. 83-bis D.L. n. 112/2008

Comma 4-ter: «Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis, ovvero di cui al comma 4-quater (non appena esso verrà implementato), è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto». Tale responsabilità permane entro il limite temporale di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, e sono comunque esclusi gli eventuali obblighi per sanzioni amministrative.

26

Segue: art. 83-bis D.L. n. 112/2008

Comma 4-quater: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 il Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi dovrà emanare apposita delibera con la quale si procederà alla telematizzazione dei meccanismi di verifica sulla regolarità del vettore, consentendo al committente di accertare l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 4-bis all’interno di una apposita sezione del sito internet del Comitato Centrale per l’Albo. Sino all’emissione di tale delibera, la verifica sulla regolarità verrà condotta attraverso il DURC, ai sensi del comma 4-bis. Come conseguenza dell’attuazione del comma 4-quater, il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, dovrà acquisire sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti le informazioni necessarie a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti, determinando una sorta di white list di trasportatori in regola cui il committente (o il primo vettore) potranno rivolgersi nella presunzione di star adempiendo agli obblighi di legge.

27

Segue: art. 83-bis D.L. n. 112/2008

Comma 4-quinquies: Qualora il committente non conduca le necessarie verifiche sul regolare adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi da parte del vettore, il co. 4-quinquies disciplina le conseguenze in capo al committente medesimo in caso di contratto di trasporto non scritto. La responsabilità del committente è, in tale ipotesi, aggravata, dovendo egli rispondere, oltre degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, anche degli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada.

Comma 4-sexies: In attesa della delibera del Comitato Centrale di cui al comma 4-quater, il committente o il primo vettore debbono, all’atto di conclusione del contratto, verificare la regolarità contributiva del trasportatore o del sub-vettore facendosi consegnare un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (cd. “DURC”).

28

11. COLLETTAME O SUBVEZIONE?

Come già segnalato, il nuovo art. 6-ter, co. 4, D.lgs. 286/2005, introduce una eccezione al generale divieto di sub-vezione, da applicarsi alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, nei casi in cui detto trasporto implichi la “rottura del carico”, ovvero lo scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi.

Di complessa individuazione è la linea di confine tra «collettame» e «sub-vezione» - nonché la connessa responsabilità del committente.

29

12. CABOTAGGIO

Il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»), coordinato con la Legge di conversione (Legge 11 novembre 2014, n. 164), all’art. 32-bis, dispone una integrazione dell'art. 46-bis della Legge 298/1974, per mezzo di un nuovo comma 1-bis.

Sono ora previste sanzioni per gli autisti stranieri «qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo».

La nuova norma introduce dunque l’inversione dell’onere della prova a carico del conducente estero, prevedendo sanzioni per un importo che può partire da € 5.000,00 fino ad € 15.000,00, oltre al fermo del veicolo per tre mesi.

30

13. CONTRIBUTI ALL’AUTOTRASPORTO

L'art. 32-bis, comma 2, del Decreto Legge "Sblocca Italia", introduce novità per l’accesso ai fondi pubblici stanziati per investimenti e formazione professionale nell’anno 2014.

Per i contributi agli investimenti, la fruizione avviene normalmente mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione presentando in via telematica un apposito modello F24, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che le aziende presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto.

Al contrario, per i contributi alla formazione la procedura standard è l’accredito in conto corrente, a meno che non vi sia richiesta di ricorso al credito d’imposta.

31

14. NUOVE FUNZIONI AL COMITATO CENTRALE PER L’ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

L’art. 32-bis, comma 3, del Decreto Legge Sblocca Italia, integrando il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (disciplinante le attribuzioni del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori), aggiunge una nuova lettera l-quinquies).

Il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori è ora organo di appello (e dunque con potere decisionale in via definitiva) in materia di «ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari».

Il ricorso non ha tuttavia effetto sospensivo del provvedimento impugnato, che pertanto mantiene validità fino ad una pronuncia definitiva del Comitato.

32

15. CONTRASTO ALLA MAFIA

L’art. 29-bis del Decreto Legge Sblocca Italia, modificando l'articolo 5, co. 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto, aggiunge una nuova lettera h-bis).

Il requisito di onorabilità di cui le aziende italiane devono essere in possesso viene oggi meno anche nella nuova ipotesi di ricezione di una informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 91 del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, che, ove emessa, non permette più all’azienda di svolgere attività di autotrasporto per conto terzi.

Tale informativa viene poi, in un secondo momento, trasmessa direttamente all’Albo, il quale provvederà alla cancellazione dell’iscrizione dell’azienda.

33

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'art. 32-bis, comma 2, del Decreto Legge "Sblocca Italia", dispone che «Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. [….]»

34

35

Le slide ed i materiali oggetto dell’odierno intervento sono liberamente consultabili sul website dello Studio Legale Fiumanò &

Partners: www.studiolegalefmp.it sezione «News».

L’occasione è gradita per ringraziarVi per la partecipazione e porgere i nostri più cordiali saluti.

Avv. Carlo Fiumanò

Avv. Emanuela Valentini

Dott. Francesco Fiumanò