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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 24-08-2012 PARTE PRIMA _________________________ Leggi e regolamenti regionali _________________________ LEGGE REGIONALE 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nel- l’organizzazione e nel governo dei Servizi pub- blici locali”. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Principi e finalità 1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica con l’obiettivo di garantire l’accesso universale, la sal- vaguardia dei diritti degli utenti, l’uso efficiente delle risorse e la protezione dell’ambiente. 2. La presente legge regolamenta e organizza, in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell’Unione europea e in attuazione della disciplina statale, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 3. Sono sottoposti alla presente legge i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di tra- sporto pubblico locale. 4. I servizi sono organizzati ed erogati all’in- terno di Ambiti territoriali ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. 5. I soggetti cui viene affidata la gestione dei servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi ai principi dell’UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a garantire un effettivo sviluppo della concor- renza nella salvaguardia del diritto di accesso uni- versale ai servizi pubblici e dei diritti degli utenti. 6. La Regione assicura la piena e leale collabo- razione con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori e con gli enti locali. 7. La programmazione e l’organizzazione dei servizi pubblici locali di cui alla presente legge è riservata all’Organo di governo d’ambito di cui all’articolo 6 (d’ora in poi Organo di governo), nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione dalla legislazione statale. La regolazione e il con- trollo sulla gestione dei servizi pubblici locali spet- tano all’Autorità regionale di cui all’articolo 7 (d’ora in poi Autorità), nel rispetto delle prerogative della Regione, delle comunità e degli enti locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo politico e le competenze amministrative in materia di conces- sioni e autorizzazioni attribuite alle Regioni e agli enti locali dalla legislazione nazionale e regionale. 8. Nel presente capo sono riportate le norme comuni a entrambe le tipologie di servizi pubblici oggetto della presente disciplina, fatte salve le spe- cificazioni dettate, per ognuna di esse, nei capi secondo e terzo. Art. 2 Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali 1. Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati gli ATO sono quelli individuati dall’articolo 31 (Ambiti territoriali otti- mali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al 30160

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 24-08-2012

PARTE PRIMA

_________________________Leggi e regolamenti regionali_________________________

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2012, n. 24

“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nel-l’organizzazione e nel governo dei Servizi pub-blici locali”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLAGIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

CAPO INORME GENERALI

Art. 1Principi e finalità

1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo deiservizi pubblici locali a rilevanza economica conl’obiettivo di garantire l’accesso universale, la sal-vaguardia dei diritti degli utenti, l’uso efficientedelle risorse e la protezione dell’ambiente.

2. La presente legge regolamenta e organizza,in conformità con i principi definiti dalla disciplinadell’Unione europea e in attuazione della disciplinastatale, lo svolgimento dei servizi pubblici locali dirilevanza economica.

3. Sono sottoposti alla presente legge i servizidi raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di tra-sporto pubblico locale.

4. I servizi sono organizzati ed erogati all’in-terno di Ambiti territoriali ottimali (ATO) al fine diconsentire economie di scala e di differenziazioneidonee a massimizzare l’efficienza del servizio.

5. I soggetti cui viene affidata la gestione deiservizi pubblici locali sono individuati attraversoprocedure, conformi ai principi dell’UE e allevigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti,volte a garantire un effettivo sviluppo della concor-renza nella salvaguardia del diritto di accesso uni-versale ai servizi pubblici e dei diritti degli utenti.

6. La Regione assicura la piena e leale collabo-razione con l’Autorità garante della concorrenza edel mercato, con le autorità nazionali preposte allaregolazione e alla vigilanza nei singoli settori e congli enti locali.

7. La programmazione e l’organizzazione deiservizi pubblici locali di cui alla presente legge èriservata all’Organo di governo d’ambito di cuiall’articolo 6 (d’ora in poi Organo di governo), nelrispetto delle prerogative assegnate alla Regionedalla legislazione statale. La regolazione e il con-trollo sulla gestione dei servizi pubblici locali spet-tano all’Autorità regionale di cui all’articolo 7(d’ora in poi Autorità), nel rispetto delle prerogativedella Regione, delle comunità e degli enti locali.Restano ferme le funzioni di indirizzo politico e lecompetenze amministrative in materia di conces-sioni e autorizzazioni attribuite alle Regioni e aglienti locali dalla legislazione nazionale e regionale.

8. Nel presente capo sono riportate le normecomuni a entrambe le tipologie di servizi pubblicioggetto della presente disciplina, fatte salve le spe-cificazioni dettate, per ognuna di esse, nei capisecondo e terzo.

Art. 2Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali

1. Per il settore dei servizi del ciclo integratodei rifiuti urbani e assimilati gli ATO sono quelliindividuati dall’articolo 31 (Ambiti territoriali otti-mali), comma 1, della legge regionale 6 luglio2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al

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bilancio di previsione per l’esercizio finanziario2011).

2. Per il settore dei servizi di trasporto pubblicolocale, gli ATO sono delimitati nel piano regionaleadottato ai sensi della legislazione di settore, sentital’Autorità. L’ATO ha estensione non inferiore aquella provinciale. La Regione, con il medesimopiano regionale, può individuare ambiti di esten-sione diversa, più ampia o più ridotta rispetto al ter-ritorio provinciale, qualora ciò si renda necessarioper motivate esigenze di differenziazione territo-riale e socio-economica nel rispetto dei principi didifferenziazione, adeguatezza ed efficienza rispettoalle caratteristiche del servizio; oppure, qualora nefacciano richiesta più comuni, sulla base dei mede-simi criteri e principi. In sede di prima applica-zione, si rinvia a quanto disposto dall’articolo 19.

Art. 3Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale

1. Ogni Organo di governo individua, per cia-scun ATO, i contenuti specifici degli obblighi diservizio pubblico e universale, ivi inclusi i criteriper la determinazione delle tariffe agevolate ovenon fissati a livello nazionale, sulla base dellerisorse finanziarie disponibili e tenuto conto di cri-teri di efficienza e dei costi di fornitura dei servizi.

2. Per ciascun settore sono predisposti con deli-bera dell’Autorità gli schemi-tipo del contratto diservizio e della carta dei servizi.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sonosvolti tenuto conto delle indicazioni che potrannoessere fornite dalle Autorità e dagli organisminazionali di regolazione settoriale, secondo ledisposizioni vigenti.

Art. 4Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione

del provvedimento sul regime di mercato

1. L’Autorità verifica, settore per settore, in cia-scun ATO, la sussistenza delle condizioni per un

idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato,incluse le eventuali modalità di regolamentazionedella stessa, tale da non pregiudicare il raggiungi-mento degli obblighi di servizio pubblico e univer-sale, definiti ai sensi dell’articolo 3 e gli obiettivi dicontenimento dell’uso delle risorse pubbliche edelle tariffe. A tal fine, l’Autorità svolge una speci-fica analisi di mercato, anche in relazione alla van-taggiosità di procedere all’affidamento congiuntodi più servizi. L’analisi di mercato deve specifica-mente accertare la dimensione ottimale di svolgi-mento unitario del servizio che consenta di perse-guire il migliore livello omogeneo nella qualità delservizio, il maggior grado di accesso universale e ibenefici derivanti da economie di scala e di scopo.L’analisi deve altresì accertare l’esistenza in cia-scun ATO di società considerate in house secondo ladisciplina dell’UE e deve specificamente valutare laloro idoneità a svolgere il servizio in modo da assi-curare il principio di accesso universale e il dirittodel cittadini, nel rispetto degli obiettivi di conteni-mento dei costi e dei vincoli di finanza pubblica.

2. L’Organo di governo, entro trenta giornidalla data di ricezione dell’analisi di mercato svoltadall’Autorità, definisce con apposito provvedi-mento il regime di mercato di ciascun servizio pub-blico locale in ciascun ATO.

Art. 5Affidamento del servizio

1. L’Organo di governo, per ciascun ATO,affida il servizio nel rispetto del principi dell’UE,mediante:

a) l’affidamento diretto a società consideratein house secondo la disciplina dell’UE;

b) l’indizione di una procedura a evidenzapubblica ai fini dell’aggiudicazione delservizio;

c) ovvero, l’indizione di una procedura dievidenza pubblica per la selezione delsocio operativo della società a partecipa-zione pubblico-privata alla quale affidareil servizio.

2. Nel caso di ricorso a procedura di evidenzapubblica, l’adozione di strumenti di tutela dell’oc-

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cupazione costituisce elemento di valutazione del-l’offerta. I bandi di gara sono adottati dall’Organodi governo, acquisito il parere dell’Autorità, daesprimersi entro e non oltre trenta giorni.

3. Ove all’interno di un ATO siano ancora inessere affidamenti a norma di scala inferiore, le pro-cedure di cui al comma 1 sono realizzate per lagestione immediata delle porzioni restanti del-l’ATO, salvo diverse disposizioni per specificisevizi locali. L’Organo di governo, sentita l’Auto-rità, verifica, in relazione alle circostanze del casoconcreto, la possibilità di realizzare procedure cheabbiano a oggetto anche la gestione futura delleporzioni ancora coperte dai contratti in essere, cheverranno avviate alla scadenza di questi ultimi.Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggettiaffidatari, l’Organo di governo, sentita l’Autorità,promuove meccanismi unitari di gestione.

4. In ogni caso, l’Organo di governo procedeall’affidamento del servizio e alla stipula del rela-tivo contratto di servizio, in conformità allo schematipo predisposto dall’Autorità, salvo diverse dispo-sizioni per specifici servizi locali.

Art. 6Organi di governo d’ambito

1. Per ciascun settore e per ciascun ATO è indi-viduato un Organo di governo, esponenziale degliinteressi dei cittadini residenti in ciascun Ambito.

2. La composizione o l’identificazione degliOrgani di governo, per ciascun settore, è discipli-nata dagli articoli 9 e 17.

3. Ferme restando le competenze che le normestatali riservano ad Autorità e organismi nazionali,ciascun Organo di governo, in quanto esponenzialedell’ATO:

a) definisce gli obblighi di servizio pubblicoe universale;

b) stabilisce i criteri per la determinazionedelle tariffe agevolate in favore degliutenti in condizioni di disagio economico,sociale e personale;

c) adotta apposito provvedimento sul regimedi mercato, nell’attuazione del servizio;

d) procede all’affidamento del servizio e sti-pula il relativo contratto di servizio, salvodiverse disposizioni per specifici servizilocali;

e) approva i piani d’Ambito e gli altri atti dipianificazione.

4. Ciascun Organo di governo è altresì titolaredi poteri consultivi che esercita autonomamente esu espressa richiesta della Regione, degli enti localie dell’Autorità.

5. La partecipazione all’Organo di governo è atitolo gratuito.

6. Per l’esercizio delle proprie funzioni, ciascunOrgano di governo si avvale degli uffici e del per-sonale degli enti locali partecipanti e dell’Autorità.

Art. 7Autorità regionale per la regolamentazione

dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. È istituita l’Autorità regionale per la regola-mentazione dei servizi pubblici locali di rilevanzaeconomica, avente sede a Bari.

2. L’Autorità è organo collegiale composto daun Presidente e due membri commissari, nominatidal Presidente della Giunta regionale, previa desi-gnazione da parte del Consiglio regionale a mag-gioranza dei due terzi dei partecipanti al voto.

3. I componenti dell’Autorità sono scelti frapersone dotate di alta e riconosciuta professionalitàe competenza in possesso di titolo di laurea che perla loro attività pregressa assicurino indipendenzanello svolgimento della funzione; durano in caricacinque anni e non possono essere confermati. Apena di decadenza essi non possono esercitare,direttamente o indirettamente, alcuna attività pro-fessionale o di consulenza in favore delle impreseoperanti nella gestione dei servizi pubblici localinel territorio regionale, né ricoprire incarichi elet-tivi o di rappresentanza nei partiti politici. Peralmeno due anni dalla cessazione dell’incarico icomponenti delle Autorità non possono intrattenere,

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direttamente o indirettamente, rapporti di collabora-zione, di consulenza o di impiego con le impresenella gestione dei servizi pubblici locali nel terri-torio regionale. Le indennità spettanti ai compo-nenti sono determinate con decreto del Presidentedella Giunta regionale pari al 50 per cento dellesomme dovute al Nucleo di valutazione e verificadegli investimenti della Regione Puglia.

4. L’Autorità, operando con piena autonomia eindipendenza di giudizio e di valutazione, nelrispetto delle funzioni delle Autorità nazionali disettore, esercita le seguenti funzioni:

a) verifica la corretta attuazione della piani-ficazione d’Ambito territoriale;

b) svolge l’analisi di mercato di cui all’arti-colo 4;

c) determina le tariffe per l’erogazione deiservizi, in conformità alla disciplina sta-tale, conformandole a principi di conteni-mento e agli eventuali criteri generali fis-sati dalle autorità nazionali di regolazionesettoriale e ai criteri per la determinazionedelle tariffe agevolate stabiliti dagliOrgani di governo;

d) determina e controlla i livelli generali delservizio e gli standard di qualità;

e) predispone lo schema-tipo dei bandi diselezione pubblica e i contratti di servizio;

f) definisce specifici criteri per la nominadelle commissioni aggiudicatrici e fissaregole uniformi per la determinazione deicompensi dei componenti delle stesse nelrispetto di quanto previsto dal Codicedegli appalti pubblici;

g) predispone i meccanismi di soluzionealternativa delle controversie tra impresee utenti nel rispetto di quanto previsto dalCodice degli appalti pubblici;

h) collabora con le Autorità o organismi sta-tali di settore.

5. La Giunta regionale, approva con regola-mento, ai sensi dell’articolo 44, comma 2, dello Sta-tuto regionale, l’atto di funzionamento dell’Autorità.

6. In fase di prima applicazione, all’onere deri-vante dall’istituzione e dal funzionamento dell’Au-torità si provvede mediante quota parte dei fondidell’ecotassa.

7. L’Autorità assicura la piena e leale collabora-zione con l’Autorità garante della concorrenza e delmercato, con le autorità nazionali preposte allaregolazione e alla vigilanza nei singoli settori, conla Regione, con gli enti locali e con gli Organi digoverno.

8. Prima di assumere le sue decisioni, l’Autoritàassicura la piena partecipazione degli enti locali econsulta le imprese regolate, le organizzazioni sin-dacali e le associazioni dei consumatori.

9. Le funzioni di cui al comma 4 sono di esclu-siva competenza dell’Autorità.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 8Principi in materia di ciclo integrato di gestione

dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbanie assimilati è disciplinato in attuazione delle dispo-sizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152 (Norme in materia ambientale), all’articolo 2(Disposizioni diverse), comma 186 bis, della legge23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la for-mazione del bilancio annuale e pluriennale delloStato - legge finanziaria 2010) e al decreto legge 13agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per lastabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delegaal Governo per la riorganizzazione della distribu-zione sul territorio degli uffici giudiziari), conver-tito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148 e successive modificazioni e integra-zioni e del Piano regionale che sarà approvato dallaGiunta regionale entro e non oltre centoventi giornidalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbanie assimilati è articolato funzionalmente nelle opera-zioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commer-cializzazione, gestione degli impianti di recupero,riciclaggio e smaltimento.

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3. La pianificazione regionale, al fine di con-sentire una differenziazione dei servizi finalizzata amassimizzarne l’efficienza, all’interno di ciascunATO, può definire perimetri territoriali di ambitosub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi dispazzamento, raccolta e trasporto, denominatiAmbiti di raccolta ottimale (ARO). I perimetri degliARO sono individuati nel rispetto dei principi didifferenziazione, adeguatezza ed efficienza,tenendo conto delle caratteristiche dei servizi dispazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiutiurbani e assimilati.

4. Il servizio di commercializzazione degliimballaggi da raccolta differenziata e la gestionedegli impianti di recupero e riciclaggio è organiz-zato ed erogato prioritariamente all’interno degliATO al fine di favorire il più possibile il loro recu-pero, privilegiando il principio di prossimità, fermorestando la necessità di conseguire economie discala e differenziazione per le diverse frazioni mer-ceologiche intercettate dalla raccolta differenziataidonea a massimizzare l’efficienza del servizio.

5. I corrispettivi provenienti dalla commercia-lizzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalleraccolte differenziate sono erogati esclusivamenteagli enti locali facenti parte dell’ARO, cui è fattodivieto di delegare tale funzione al gestore del ser-vizio di raccolta e trasporto.

6. In sede di prima attuazione, fino all’approva-zione del Piano regionale dei rifiuti, la perimetra-zione degli ARO, quale articolazione interna degliATO, è disposta dalla Giunta regionale con delibe-razione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, viste leproposte di perimetrazione dei Comuni da sotto-porsi alla Regione entro e non oltre trenta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9Organo di governo in materia di rifiuti urbani

e assimilati Composizione e funzionamento

1. Nel settore disciplinato dal presente capo,l’Organo di governo è composto dai Sindaci deicomuni dell’ATO o loro delegati e delibera con la

maggioranza semplice dei partecipanti alla riu-nione. Ogni comune esprime un numero di voti parial numero di abitanti risultante dall’ultimo censi-mento.

2. La prima seduta dell’Organo di governo èconvocata dal Sindaco del comune con il maggiornumero di abitanti entro venti giorni dalla data dipubblicazione del Piano regionale. In difetto ditempestiva convocazione, vi provvede il Presidentedella Regione o suo delegato.

3. Nella prima riunione l’Organo di governoelegge, con votazioni separate, il Presidente e duecomponenti l’Ufficio di Presidenza. Risulta eletto ilSindaco che nella votazione riporta il maggiornumero di voti. L’Ufficio di Presidenza svolgeesclusivamente funzioni istruttorie e di coordina-mento in funzione della predisposizione degli attida sottoporre all’esame dell’Organo di governo.

Art. 10Regolamento degli Organi di governo

1. La Giunta regionale definisce, con regola-mento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, le regole difunzionamento degli Organi di governo con riferi-mento ai servizi di spazzamento, raccolta e tra-sporto. Il regolamento deve conformarsi ai seguentiprincipi:

a) gli Organi di governo, nell’espletamentodei compiti in materia di servizi di spaz-zamento, raccolta e trasporto, devonotenere conto di quanto deciso dalle assem-blee separate degli enti locali rientrantinel perimetro degli ARO, fermi restando ivincoli derivanti dalla programmazione;

b) con riferimento ai servizi di cui al puntoa), specifiche funzioni degli Organi digoverno possono essere delegate agli entilocali rientranti nel perimetro degli AROsolo a condizione che tutti detti enti sianocostituiti in Unione di comuni ovveroabbiano specificamente disciplinato laloro attività di settore mediante conven-zione di cui all’articolo 30 del testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti

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locali, emanato con decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267;

c) tutte le attività di cui al presente articolonon devono produrre aggravi diretti oindiretti della tariffa.

2. Fino all’approvazione del regolamento di cuial comma 1, tutte le funzioni relative al servizio dispazzamento, raccolta e trasporto competono agliOrgani di governo.

Art. 11Obblighi di servizio pubblico e universale

in materia di gestione dei rifiuti

1. Ciascun Organo di governo, sentita l’Auto-rità, individua per ciascun ARO, relativamente aiservizi di spazzamento, raccolta e trasporto, eper.ciascun ATO, relativamente ai servizi digestione degli impianti di recupero, riciclaggio esmaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, icontenuti specifici degli obblighi di servizio pub-blico e universale, sulla base degli standard tecnicidefiniti nello schema tipo di Carta dei servizi predi-sposto dall’Autorità e adottato con delibera diGiunta regionale.

2. In sede di prima attuazione, lo schema diCarta dei servizi è adottato con delibera di Giuntaregionale.

3. Lo schema di Carta dei servizi deve essereredatto tenendo conto almeno dei seguenti conte-nuti minimi:

a) lo spazzamento meccanizzato e manualedeve essere svolto in maniera tale dagarantire che l’Organo di governo ricevail miglior servizio in accordo con le pro-prie esigenze territoriali, organizzatosecondo criteri di efficacia, efficienza edeconomicità;

b) a tutti i cittadini deve essere garantito ilservizio di raccolta differenziata di qualitàe flussi separati almeno per l’organico, lacarta/cartone e il vetro; i flussi di plasticae metalli possono essere raccolti congiun-tamente;

c) il trasporto dei rifiuti deve essere organiz-

zato in modo da contenere le emissioni diCO2, anche mediante la realizzazione diidonee stazioni di trasferenza e/o tra-sbordo, ovvero utilizzando mezzi di tra-sporto alternativi al trasporto su gomma;

d) il servizio di raccolta dell’organico deveessere organizzato in modo tale da massi-mizzare la capacità di intercettazione e laqualità merceologica, minimizzando leimpurità;

e) la tariffazione del servizio di trattamentodella frazione organica da rifiuto urbanopuò essere definita anche considerando illivello di impurità;

f) il compostaggio domestico deve esseresempre favorito ove tecnicamente possi-bile; il servizio di raccolta differenziatadell’organico può essere sostituito, ancheparzialmente, dal compostaggio dome-stico soprattutto nelle aree con bassa den-sità abitativa;

g) gli impianti di recupero della frazioneorganica da rifiuto urbano devono garan-tire la continuità dell’erogazione del ser-vizio. Allo scopo, detti impianti devonoessere caratterizzati da un’adeguataridondanza tecnologica costituita da strut-ture, impianti e tecniche gestionali cheminimizzino la probabilità dei “fermoimpianto”;

h) gli impianti di recupero della frazioneorganica da rifiuto urbano tramite compo-staggio e/o digestione anaerobica devonogarantire la produzione e l’immissione sulmercato di un prodotto conforme aldecreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75(Riordino e revisione della disciplina inmateria di fertilizzanti, a norma dell’arti-colo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88),garantendo l’efficacia e l’efficienza deltrattamento;

i) gli impianti di recupero della frazioneorganica da rifiuto urbano tramite compo-staggio e/o digestione anaerobica devonoimplementare un sistema di gestione eassicurazione della qualità (qualità dellematrici, controllo del processo, qualità delprodotto);

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j) gli impianti di trattamento dell’indifferen-ziato residuo devono garantire:1) la massimizzazione della separazione

di frazioni merceologiche riciclabili;2) la minimizzazione del quantitativo di

rifiuti da avviare in discarica;3) che per le frazioni secche indifferen-

ziate sia massimizzato il recupero dimateria e la sua commercializzazione.

Art. 12Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore

della gestione dei rifiuti e adozione della delibera sul regime di mercato

1. L’Autorità verifica per ciascun ATO, e all’in-terno di questi per ciascun ARO, la sussistenza dellecondizioni per un idoneo sviluppo della concor-renza del mercato, tale da non pregiudicare il rag-giungimento degli obblighi di servizio universale enel rispetto degli standard tecnici definiti ai sensidell’articolo 11.

2. L’Autorità svolge le analisi di mercato priori-tariamente all’interno degli ATO al fine di favorireil più possibile il recupero privilegiando il principiodi prossimità, fermo restando la necessità di con-sentire economie di scala e differenziazione per lediverse frazioni merceologiche intercettate dallaraccolta differenziata idonea a massimizzare l’effi-cienza del servizio.

3. L’Organo di governo, entro trenta giornidalla data di ricezione dell’analisi di mercato svoltadalla Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6,comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimentideliberativi sul regime di mercato in ciascun ATO eARO.

Art. 13Affidamento del servizio di gestione degli impianti

di recupero, riciclaggio e smaltimento

1. Ove non sia realizzabile una gestione concor-renziale, l’Organo di governo promuove le proce-dure di cui all’articolo 5, ai fini dell’affidamento delservizio per ciascun Ambito, nel rispetto degli stan-dard tecnici di cui all’articolo 11.

2. Restano ferme le concessioni in essere con igestori degli impianti di titolarità pubblica realiz-zati sulla base della previgente pianificazione regio-nale.

3. Le concessioni di cui al comma 2 possonoessere estese, con provvedimento adottato dall’Or-gano di governo, anche alla frazione organica daraccolta differenziata, in caso di parziale o totalericonversione degli impianti di trattamento indiffe-renziato in impianti di trattamento dell’organico,qualora ciò comporti un’ottimale utilizzazione didetti impianti e un complessivo contenimento delletariffe di trattamento del rifiuto indifferenziato edell’organico.

4. Al fine di adottare un uniforme iter procedu-rale su tutto il territorio regionale in materia di ade-guamento degli impianti di trattamento di rifiutiindifferenziati alle previsioni della pianificazione,le procedure VIA ed AIA di tali impianti sono dicompetenza della Regione Puglia. Con successivadelibera di Giunta, da. adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge,sono definite le Linee guida riportanti i contenutitecnici minimi della documentazione da allegarealle istanze di verifica di compatibilità ambientale eautorizzazione integrata ambientale. Le disposi-zioni contenute nel presente comma prevalgono suprevigenti disposizioni normative regionali conesse incompatibili.

Art. 14Affidamento dei Servizi di spazzamento,

raccolta e trasporto

1. Gli enti locali facenti parte dell’ARO affi-dano l’intero servizio di spazzamento, raccolta etrasporto.

2. La procedura di cui al comma 1 è espletatasulla base degli obblighi di servizio pubblico e nelrispetto degli standard tecnici di cui all’articolo 11ed è avviata entro e non oltre novanta giorni dalladata di costituzione dell’ARO. La Regione esercitail controllo sugli enti locali facenti parte dell’AROanche in via sostitutiva, attraverso commissari adacta, ai sensi del comma 4 dell’articolo 200 (Orga-

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30167Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 24-08-2012

nizzazione territoriale del servizio di gestione inte-grata dei rifiuti urbani) del d.lgs. 152/2006.

3. Nel caso in cui siano vigenti, all’interno di unARO, affidamenti di servizi di spazzamento, rac-colta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraversogestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanzeemanate dall’ente competente, la procedura di cuial comma 1 è indetta per la gestione immediatadelle porzioni di ARO coperte da dette gestioni, alfine di non pregiudicare la necessaria continuitànell’erogazione del servizio.

4. I contratti di servizio di spazzamento, rac-colta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscrittida enti ricadenti nel territorio dell’ARO che preve-dono una clausola di scadenza o di risoluzione dellegestioni in essere in caso di avvio della gestione daparte dell’ente sovraordinato, l’ente titolare del pre-detto contratto avvia le procedure di risoluzionedello stesso dopo la stipula del contratto di serviziocon il gestore del nuovo servizio nel rispetto delledisposizioni previste dal contratto oggetto dellaprocedura di risoluzione anticipata sempreché dettarisoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa perl’Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiet-tivi di qualità di cui alla presente legge, nonché conriferimento ai costi dei servizi. Di detto evento,l’ARO è tenuto a dare comunicazione formale atutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati inquanto titolari di competenze specifiche. E’ assicu-rato il trasferimento di beni e impianti dalle impresetitolari del contratto risolto anticipatamente alnuovo gestore individuato dall’ARO nei limiti esecondo le modalità previste dalle rispettive con-venzioni di affidamento e in ogni caso nel rispettodel Codice civile.

5. La gara deve prevedere il cronoprogrammadi estensione dalla nuova gestione anche ai territoriinizialmente esclusi, data la vigenza di contratti incorso di validità che non prevedano una clausolaesplicita di risoluzione anticipata del contratto ocomunque in essere per mancata risoluzione perinsussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma4. In questi casi, il capitolato speciale d’appaltodelle gestioni di detti territori deve essere aggior-nato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivocon il gestore esistente, laddove necessario per rag-

giungere il rapido allineamento agli standard digestione dell’ARO, nonché il rispetto degli obiettividi raccolta differenziata di cui all’articolo 204(Gestioni esistenti) del d.lgs. 152/2006 e successivemodifiche e integrazioni e di quelli indicati nelPiano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani,anche valorizzando il patrimonio derivante dallegestioni cessate.

Art. 15Compiti specifici degli Organi di governo

nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti

1. Ciascun Organo di governo, oltre ai compitigenerali di cui all’articolo 6, per quanto applicabili,esercita, nel settore del ciclo integrato dei rifiuti, leseguenti funzioni:

a) organizzazione dei servizi di gestionedegli impianti di recupero, riciclaggio esmaltimento di tutti i rifiuti urbani e assi-milati;

b) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare arecupero e riciclaggio, secondo criteri diefficienza, di efficacia, di economicità edi trasparenza sulla base di ambiti territo-riali di dimensione prioritariamente pro-vinciale e nel rispetto delle indicazioni delPiano regionale;

c) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare asmaltimento, secondo criteri di efficienza,di efficacia, di economicità e di’ traspa-renza sulla base di ambiti territoriali didimensione provinciale e nel rispettodelle indicazioni del Piano regionale.

Art. 16Compiti specifici dell’Autorità regionale

per la regolamentazione dei servizi pubblici nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti

1. L’Autorità, oltre ai compiti generali di cuiall’articolo 7:

a) propone l’aggiornamento dei Piani d’Am-bito degli ATO, adottati dagli Organi digoverno e approvati dalla Regione Pugliacon delibera di Giunta regionale. In caso

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di inadempimento, la Giunta regionaleesercita il controllo sostitutivo con lanomina di un commissario ad acta, aisensi del comma 4 dell’articolo 200 deld.lgs. 152/2006. E’ di competenza dellaGiunta regionale la verifica di conformitàdel Piano d’Ambito al Piano regionale digestione dei rifiuti. In caso di esito nega-tivo è attivata la Conferenza di servizi aisensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto1990, n. 241 (Nuove norme in materia diprocedimento amministrativo e di dirittodi accesso ai documenti amministrativi) esuccessive modifiche e integrazioni traRegione e Organi di governo per appor-tare le necessarie modifiche;

b) verifica la coerenza dei disciplinari digara e dei capitolati speciali d’appalto conlo schema della Carta dei servizi.

2. In sede di prima attuazione, fino alla pienaoperatività dell’Autorità, le funzioni di cui al pre-sente articolo sono espletate dalla Giunta regionale.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI REGIONALI E LOCALI

Art. 17Programmazione e determinazione degli ATO

dei trasporti regionali e locali

1. La Regione svolge i compiti di programma-zione secondo le modalità previste nel Titolo III(Programmazione) della legge regionale 31 ottobre2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del tra-sporto pubblico locale), tenuto conto della norma-tiva nazionale di settore e delle competenze del-l’Autorità di regolazione dei trasporti di cui agliarticoli 36 (Regolazione indipendente in materia ditrasporti) e 38 (Liberalizzazioni delle pertinenzedelle strade) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo svi-luppo delle infrastrutture e la competitività), con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo2012, n. 27.

Art. 18Integrazione tariffaria -

Compiti della Giunta regionale

1. Nel settore di cui al presente capo, al fine diraggiungere il maggior grado di integrazione tarif-faria, le funzioni di cui all’articolo 7, comma 4, let-tera c), sono svolte dalla Giunta regionale, la qualeprovvede con deliberazione, sentita l’Autorità.

Art. 19Organo di governo -

Composizione e funzionamento

1. Nel settore disciplinato dal presente Capo, gliOrgani di governo coincidono con:

a) la Regione, nel caso di estensione regio-nale dell’Ambito;

b) la Provincia interessata, nel caso di esten-sione provinciale dell’Ambito;

c) la Comunità delle Province interessate,nel caso di estensione interprovincialedell’Ambito. In tal caso, ogni Provinciaesprime un numero di voti pari al numerodi abitanti risultante dall’ultimo censi-mento. La prima seduta dell’Organo digoverno è convocata dal Presidente dellaProvincia con il maggior numero di abi-tanti entro venti giorni dalla data di pub-blicazione del Piano regionale. In difettodi tempestiva convocazione, vi provvedeil Presidente della Regione o suo dele-gato. Nella prima riunione l’Organo digoverno elegge il Presidente. Risultaeletto il Presidente che, nella votazione,riporta il maggior numero di voti.

Art. 20Verifica delle condizioni di concorrenza

nel settore dei trasporti e adozione della deliberasul regime di mercato

1. In ciascun ATO, l’Autorità verifica la sussi-stenza delle condizioni per un idoneo sviluppo dellaconcorrenza nel mercato, nel rispetto dei principi dicui all’articolo 4, tenendo conto della specificità deidiversi servizi di trasporto e del grado di sostitu-zione intermodale.

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2. L’Organo di governo, entro trenta giornidalla data di ricezione dell’analisi di mercato svoltadall’Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6,comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimentideliberativi sul regime di mercato.

Art. 21Attribuzione funzioni all’Autorità regionale

di regolamentazione

1. La Giunta regionale adotta, entro e non oltrenovanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, apposito regolamento per conferireall’ Autorità regionale di regolamentazione di cuiall’articolo 7 le funzioni di regolamentazione e con-trollo attualmente svolte dall’Agenzia regionale perla mobilità, in particolare quelle di cui all’articolo25 (Osservatorio e agenzia per la mobilità), comma5, lettera a), punti 3, 5 e 6, della l.r. 18/2002.

Art. 22Affidamento del servizio in materia di trasporti

1. In ciascun ATO, l’Organo di governo, tenutoconto dei provvedimenti deliberativi sul regime dimercato di cui all’articolo 20, procede ai nuovi affi-damenti dei servizi di trasporto ai sensi dell’articolo5, commi 1 e 2.

CAPO IV

DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 23Organi di governo nel Settore del trasporto

pubblico locale in fase di prima applicazione

1. Fino all’approvazione del Piano di cui all’ar-ticolo 2, comma 2, in sede di prima applicazione nelsettore del trasporto pubblico locale:

a) per i servizi automobilistici che nonrichiedono l’esercizio unitario regionale,sono istituiti ATO il cui perimetro coin-cide con quello amministrativo delle Pro-vince;

b) è istituito un ATO di estensione regionaleche, oltre ai servizi marittimi, aerei e fer-roviari, comprende, ai sensi del comma 8dell’articolo 16 (Procedure per l’affida-mento dei servizi) della l.r. 18/2002,anche gli eventuali servizi automobili-stici, come definiti dal Piano triennale deiservizi, che collegano tra loro i bacini dicui alla lettera a) e che, per la loro caratte-ristica, richiedono un esercizio unitario alivello regionale.

2. Gli Organi di governo degli Ambiti definitinel comma 1 sono individuati ai sensi della presentelegge.

Art. 24Gestione della fase transitoria

nel settore dei rifiuti

1. Alla data di entrata in vigore della presentelegge è fatto divieto ai Comuni di indire nuove pro-cedure di gara per l’affidamento dei Servizi di spaz-zamento, raccolta e trasporto.

2. Dalla data di pubblicazione della delibera-zione della Giunta regionale di perimetrazione degliARO di cui all’articolo 8, comma 6, è fatto divietoai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare aevidenza pubblica per l’affidamento dei servizi dispazzamento, raccolta e trasporto.

3. Al fine di consentire la successione nelleposizioni giuridiche attive e passive già esistenti,ciascuno dei Commissari nominati ai sensi delladeliberazione della Giunta regionale 2 maggio2012, n. 849 (Individuazione delle modalità digestione transitoria per la corretta gestione del ciclodei rifiuti solidi urbani nella Regione Puglia), nellafunzione di commissario liquidatore procede allaformale cessazione del Consorzio. Il commissarioliquidatore esercita con propri decreti ogni potere digoverno dell’Autorità d’Ambito soppressa, suben-trando nei rapporti giuridici attivi e passivi e resti-tuendo le quote di capitale consortile ai Comuni ori-ginari conferitori. Il Commissario completa l’atti-vità di liquidazione entro centoventi giorni dalla

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data di entrata in vigore della presente legge e tra-smette la relazione sullo stato di liquidazioneall’Autorità regionale, agli Organi di governo, aglienti locali facenti parte dell’ARO territorialmenteinteressati e alla Regione Puglia.

Art. 25Disposizioni finali

1. Sono abrogati gli articoli 1 (Ambito di appli-cazione e finalità), 2 (Principi e obiettivi), 3 (Com-petenze della Regione), 4 (Competenze delle pro-vince), 5 (Competenze dei comuni e delle Autoritàd’ambito - Struttura delle autorità d’ambito), 6(Piano regionale per la gestione integrata deirifiuti), limitatamente ai commi 1,4,5 e 6, 7 (Disci-plina del servizio di gestione integrata dei rifiutiurbani. Ambiti territoriali ottimali), 8 (Disciplina edeffetti del Piano d’ambito) e 9 (Gestioni esistenti)della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36(Norme per l’esercizio delle competenze in materiadi gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legi-

slativo 3 aprile 2006, n.152) e articolo 31 (Ambititerritoriali ottimali), comma 2, della l.r. 14/2011.

2. Al comma 2 dell’articolo 11 (Comitato tec-nico scientifico) della l.r. 36/2009 le parole “Ufficiogestione e rifiuti” sono sostituite dalle seguenti:“Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica”.

3. La lettera b) del terzo capoverso dell’Alle-gato 1 (Definizione degli indicatori di efficienza delciclo dei rifiuti solidi urbani) di cui al comma 7 del-l’articolo 7 (Tributo speciale per il deposito indiscarica dei rifiuti solidi) della legge regionale 30dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la forma-zione del bilancio di previsione 2012 e bilancio plu-riennale 2012-2014 della Regione Puglia), è sosti-tuita dalla seguente: “b) imballaggi da raccolta con-giunta plastica/metalli: impurezze <8%.”.

4. L’allegato 2 (Comunicazione annuale produ-zione rifiuti e raccolte differenziate) di cui alcomma 15 dell’articolo 7 della l.r. 38/2011 è sosti-tuito dall’Allegato 2 di cui alla presente legge.

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La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e pergli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigoreil giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare comelegge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 agosto 2012

DENTAMARO

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INDICE

Capo I - Norme generaliArt. 1 Principi e finalitàArt. 2 Individuazione degli Ambiti territoriali

ottimaliArt. 3 Definizione degli obblighi di servizio pub-

blico e universale Art. 4 Verifica delle condizioni di concorrenza e

adozione del provvedimento sul regime dimercato

Art. 5 Affidamento del servizioArt. 6 Organi di governo d’ambitoArt. 7 Autorità regionale per la regolamentazione

dei servizi pubblici locali di rilevanza eco-nomica

Capo II - Norme in materia di rifiuti urbani eassimilatiArt. 8 Principi in materia di ciclo integrato di

gestione dei rifiuti urbani e assimilatiArt. 9 Organo di governo in materia di rifiuti

urbani e assimilati - Composizione e fun-zionamento

Art. 10 Regolamento degli Organi di governoArt. 11 Obblighi di servizio pubblico e universale

in materia di gestione dei rifiuti Art. 12 Verifica delle condizioni di concorrenza

nel settore della gestione dei rifiuti e ado-zione della delibera sul regime di mercato

Art. 13 Affidamento del servizio di gestione degliimpianti di recupero, riciclaggio e smalti-mento

Art. 14 Affidamento dei servizi di spazzamento,raccolta e trasporto

Art. 15 Compiti specifici degli Organi di governonel settore del ciclo integrato di gestionedei rifiuti

Art. 16 Compiti specifici dell’Autorità regionaleper la regolamentazione dei servizi pub-blici nel settore del ciclo integrato digestione dei rifiuti

Capo III - Norme in materia di trasporti pub-blici regionali e localiArt. 17 Programmazione e determinazione degli

Ambiti territoriali ottimali dei trasportiregionali e locali

Art. 18 Integrazione tariffaria - Compiti dellaGiunta regionale

Art. 19 Organo di governo - Composizione e fun-zionamento

Art. 20 Verifica delle condizioni di concorrenzanel settore dei trasporti e adozione delladelibera sul regime di mercato

Art. 21 Attribuzione funzioni all’Autorità regio-nale di regolamentazione

Art. 22 Affidamento del servizio in materia di tra-sporti

Capo IV - Disciplina transitoriaArt. 23 Organi di governo nel settore del trasporto

pubblico locale in fase di prima applica-zione

Art. 24 Gestione della fase transitoria nel settoredei rifiuti

Art. 25 Disposizioni finali

Allegato 2 (rif. Art. 24)

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