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    L.R. 26 luglio 2002, n. 32Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,orientamento, formazione professionale e lavoro.

    SOMMARIO

    Titolo I - PRINIPI !"N"RA#I

    Art. $ - Oggetto e o%iettivi delle politic&e di intervento

    Titolo II - #" PO#ITI'" (I INT"R)"NTO

    apo I - #e politic&e integrate dell*educazione, dell*istruzione, dell*orientamento e della formazione professionale

    Art. + - Interventi di attuazione delle politic&e integrate dell*educazione, dell*istruzione,dell*orientamento e della formazione professionaleArt. - inalit degli interventi educativi per la prima infanziaArt. / - Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanziaArt. 0 - "ducazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adultiArt. 1 - Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione

    Art. 1%is - Am%ito funzionale e soggetti della programmazione della rete scolastica regionale

    Art. 1ter - onferenza zonale per l*istruzione

    Art. 12uater - Intese Stato-Regione per la continuit del diritto all*istruzioneArt. 3 - inalit, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolasticoArt. 4 - inalit e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitarioArt. 5 - Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitarioArt. $6 - Aziende regionali per il diritto allo studio universitario

    Art. $$ - Personale delle AziendeArt. $+ - OrientamentoArt. $ - O%%ligo formativoArt. $/ - ormazione post-o%%ligo e superioreArt. $0 - ormazione continuaArt. $1 - inalit del sistema della formazione professionaleArt. $3 - Modalit di attuazione degli interventi di formazione professionaleArt. $4 - Accertamento del reddito per l*accesso alle prestazioni

    Art. $4%is - O%iettivi della formazione nell*apprendistato

    Art. $4ter - (isciplina dell*apprendistato

    apo II - Il sistema regionale per l*impiego e le politic&e del lavoroArt. $5 - inalitArt. +6 - Il sistema regionale per l*impiego

    Art. +6%is - Istituzione dell*al%o regionale delle agenzie per il lavoro

    Art. +6ter - Istituzione dell*elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro

    Art. +$ - #e politic&e del lavoro

    Art. +$%is - onvenzioni per l*inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disa%ili

    Art. ++ - Il sistema provinciale per l*impiegoArt. ++%is - Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoroArt. ++ter - Avviamento a selezione nella pu%%lica amministrazioneArt. + - ommissione regionale permanente tripartitaArt. +/ - omitato di coordinamento istituzionale

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    Art. +0 - ommissione provinciale tripartita e omitato tecnico provinciale per il collocamentodei disa%iliArt. +1 - Istituzione del ondo regionale per l*occupazione dei disa%iliArt. +3 - omitato regionale per il ondo per l*occupazione dei disa%ili

    Titolo III - PRO!RAMMA7ION" "( "S"RI7IO ("##" 8N7IONI AMMINISTRATI)"

    Art. +4 - unzioni e compiti della RegioneArt. +5 - unzioni e compiti delle ProvinceArt. 6 - unzioni e compiti dei omuniArt. $ - Piano di indirizzo generale integrato

    Titolo I) - (ISPOSI7IONI INA#I

    Art. + - Regolamento di esecuzioneArt. - (ecorrenza e a%rogazioniArt. / - (isposizione finale in materia di formazione professionaleArt. 0 - Norma finanziaria

    Titolo IPRINIPI !"N"RA#I

    Art. 01 - Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento

    $. #a presente legge disciplina gli interventi c&e la Regione Toscana promuove per lo sviluppodell*educazione, dell*istruzione, dell*orientamento, della formazione professionale edell*occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato c&e garantisca, in coerenza conle strategie dell*8nione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione dellali%ert individuale e dell*integrazione sociale, nonc&9 il diritto all*apprendimento lungo tutto l*arcodella vita 2uale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

    +. !li interventi di cui al comma $ concorrono ad assicurare lo sviluppo dell*identit personale esociale, nel rispetto della li%ert e della dignit della persona, dell*uguaglianza e delle pariopportunit, in relazione alle condizioni fisic&e, culturali, sociali e di genere.

    . Per realizzare le finalit di cui al comma $, la Regione, nel rispetto del principio di sussidiariet previsto dall*articolo $$4 della ostituzione, determina l*allocazione delle funzioni amministrativeal livello di governo pi: vicino ai cittadini e favorisce l*integrazione di apporti funzionali di soggetti

     privati.

    /. !li interventi della Regione si ispirano ai seguenti o%iettivi;

    a< assicurare la diffusione territoriale, la 2ualificazione e il costante miglioramento dell*offerta di

    attivit e di servizi= %< favorire la possi%ilit di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l*intero arcodella vita, garantendo l*esercizio della li%ert di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi,

     professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacit di inserimento e 2ualificare la permanenza nel mondo del lavoro=c< sostenere lo sviluppo 2ualitativo dell*offerta di istruzione, pu%%lica e paritaria, contri%uendo arendere effettivo il diritto all*apprendimento per tutti, anc&e attraverso la flessi%ilit dei percorsi=d< sviluppare e promuovere le politic&e del lavoro al fine di favorire l*incontro fra la domanda el*offerta=e< prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti pu%%lici e privati per larealizzazione di iniziative locali=

    f< favorire azioni di pari opportunit volte a migliorare l*accesso e la partecipazione delle donne almercato del lavoro con interventi specifici per sostenere l*occupazione femminile, ad eliminare ladisparit nell*accesso al lavoro, favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita familiare con

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    2uella professionale=g< promuovere l*inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone esposte alrisc&io di esclusione sociale attraverso percorsi di sostegno e accesso alle misure di politica dellavoro=&< sviluppare le azioni volte a garantire ai disa%ili il pieno accesso agli interventi previsti dalla

     presente legge=

    i< promuovere l*innovazione, sviluppando con le parti sociali i necessari accordi, al fine diraggiungere elevati livelli di sicurezza e 2ualit del lavoro, come fondamento necessario per lacompetizione 2ualitativa e l*incremento della produttivit.i %is< promuovere il rafforzamento delle politic&e di sostegno alla continuit lavorativa al fine difavorire condizioni lavorative sta%ili= >4<i ter< promuovere azioni di pari opportunit e 2ualit delle condizioni lavorative dei cittadiniimmigrati. >4<

    Titolo II

    #" PO#ITI'" (I INT"R)"NTO

    Cpo I

    #" PO#ITI'" INT"!RAT" ("##*"(8A7ION", ("##*ISTR87ION",("##*ORI"NTAM"NTO " ("##A ORMA7ION" PRO"SSIONA#"

    Art. 02 - Interventi di ttu!ione delle politiche integrte dell"educ!ione,dell"i#tru!ione, dell"orient$ento e dell %or$!ione pro%e##ionle

    $. #e politic&e integrate dell*educazione, dell*istruzione, dell*orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono

    azioni di sostegno, anc&e di tipo finanziario, in risposta a %isogni riferi%ili alla domandaindividuale= per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemidell*educazione, dell*istruzione, della formazione professionale e dell*orientamento, finalizzate adassicurare l*accessi%ilit e il miglioramento sia dell*offerta formativa c&e dei servizi ad essaconnessi, nonc&9 azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, 2ualificazione, monitoraggio evalutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pu%%lic&e e private.

    +. #*insieme organico degli interventi delle politic&e integrate dell*educazione, dell*istruzione,dell*orientamento e della formazione professionale, attuati ai sensi e per i fini della presente legge, ?volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all*apprendimento.

    Art. 03 - &inlit' degli interventi eductivi per l pri$ in%n!i$. #a Regione promuove e coordina interventi educativi unitari rivolti all*infanzia, tesi alla piena ecompleta realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviola%ile rispettodella li%ert e della dignit personale, della solidariet, dell*eguaglianza di opportunit, dellavalorizzazione della differenza di genere, dell*integrazione delle diverse culture, garantendo il

     %enessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialit cognitive, affettive e sociali.

    +. #a Regione, nel promuovere la realizzazione di servizi efficaci in relazione ai %isogni emergentinel proprio territorio, si ispira alle seguenti finalit;

    a< innovazione e sperimentazione= %< continuit educativa=

    c< massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della pi: ampia utenza=d< diversificazione delle offerte e flessi%ilit dell*organizzazione=e< omogenea 2ualit dell*offerta=

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    f< risposte personalizzate alla molteplicit dei %isogni=g< organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunit e conciliare la vita professionaledei genitori con 2uella familiare=&< ottimizzazione dell*uso delle risorse, in relazione alla 2ualit e all*economicit=i< tutela dei diritti all*educazione dei disa%ili.

    Art. 0( - Tipologie degli interventi e #ervi!i eductivi per l pri$ in%n!i$. !li interventi per la realizzazione delle finalit di cui all*articolo  sono rivolti ai %am%ini in etcompresa da tre mesi a tre anni e consistono in;

    a< nido di infanzia, 2uale servizio educativo e sociale per la prima infanzia, aperto a tutti i %am%inisenza alcuna discriminazione, c&e concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione esocializzazione dei %am%ini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti eil riposo pomeridiano=

     %< servizi integrativi c&e &anno l*o%iettivo di ampliare l*azione dei nidi di infanzia, garantendorisposte flessi%ili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei %am%ini, c&e possonocomprendere servizi con caratteristic&e educative, ludic&e, culturali e di aggregazione sociale,

    anc&e per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai soli %am%ini o ai %am%ini con iloro genitori o adulti accompagnatori, e servizi educativi e di cura presso il domicilio della famigliao dell*educatore.

    +. I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma $, lettere a< e %Organizzazione e

     promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunit; riordino dei servizi socio-

    assistenziali e socio-sanitari integratiTesto unico delle leggi sull*ordinamento degli enti locali

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    condizioni fisic&e, culturali, sociali e di genere.

    . #a Regione, per rendere effettivo il diritto all*apprendimento lungo tutto l*arco della vita,sviluppa, nell*am%ito della programmazione dell*offerta formativa integrata, il progressivo raccordodelle iniziative educative non formali rivolte agli adulti presenti sul territorio regionale, in uninsieme organico e 2ualificato di opportunit educative per la popolazione, %asato su accordi edintese di rete fra tutti i soggetti, pu%%lici e privati, promotori delle iniziative stesse.

    /. on il regolamento di cui all*articolo +, comma +, sono definite le caratteristic&e strutturali edorganizzative del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

    Art. 06 - Interventi per lo #viluppo del #i#te$ di i#tru!ione

    $. Nel rispetto delle norme generali sull*istruzione e dei principi fondamentali sta%iliti con leggedello Stato, la Regione promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, 2ualitativo e2uantitativo, dell*istruzione scolastica.

    +. #e finalit di cui al comma $ sono perseguite in particolare attraverso le seguenti funzioni;

    a< la programmazione dell*offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale=

     %< la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponi%ilit di risorse umane efinanziarie, della rete scolastica, sulla %ase dei piani provinciali di cui all*articolo +5, comma +,assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a

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     partecipazione delle province nonc&9 modalit continuative di confronto con le rappresentanzeespressive delle componenti delle istituzioni scolastic&e autonome per tutto ci@ c&e concerne losviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione.

    0. #e modalit continuative di confronto di cui al comma / assicurano il ruolo delle parti sociali con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ci@ c&e concerne le modalit diassegnazione e mo%ilit del personale.

    Art. 06 uter - Inte#e tto-Regione per l continuit' del diritto ll"i#tru!ione+6

    $. Al fine dell*attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al completo trasferimentodallo Stato alla Regione delle risorse umane e finanziarie attinenti al settore dell*istruzione, la!iunta regionale promuove intese con il Ministero dell*istruzione, universit e ricerca per definire;

    a< le modalit per la determinazione e l*assegnazione da parte statale, in tempi certi, delle risorseumane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolasticaregionale=

     %< le forme di colla%orazione tra gli uffici dell*amministrazione regionale e gli uffici decentratidell*amministrazione scolastica statale in ordine all*istruttoria per l*attuazione della programmazioneregionale della rete scolastica e ai relativi adempimenti per l*assegnazione e la mo%ilit del

     personale=c< le modalit di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.

    +. #e intese di cui al comma $ garantiscono la indefetti%ile continuit dell*azione amministrativa intutte le fasi di attuazione della programmazione della rete scolastica.

    Art. 0/ - &inlit', de#tintri e tipologie degli interventi per il diritto llo #tudio#col#tico

    $. #a Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all*apprendimento eall*istruzione scolastica dei soggetti fre2uentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e deglienti locali, dall*infanzia fino all*assolvimento dell*o%%ligo scolastico e formativo.

    +. #e finalit di cui al comma $ sono perseguite attraverso;

    a< il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla fre2uenza delle attivit scolastic&e= %< l*erogazione di provvidenze economic&e prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti afamiglie in condizioni svantaggiate=c< lo sviluppo di azioni di miglioramento della 2ualit dell*offerta di istruzione e formazione

     prioritariamente finalizzate alla riduzione dell*insuccesso e dell*a%%andono scolastico.

    . Per la realizzazione delle finalit di cui al presente articolo, il Piano di indirizzo generale

    integrato di cui all*articolo $ individua gli interventi, rivolti agli studenti, c&e prescindono dal possesso di determinati re2uisiti soggettivi e oggettivi e gli interventi attri%uiti per concorso.

    /. Il Piano di indirizzo generale integrato prevede, altres;

    a< le modalit di individuazione dei re2uisiti di merito e di reddito= %< i criteri per la contri%uzione finanziaria dei destinatari degli interventi rivolti agli studenti, c&e pu@ essere differenziata in fasce connesse al reddito delle famiglie dei medesimi, fino ad essereeventualmente esclusa.

    Art. 0 - &inlit' e de#tintri degli interventi per il diritto llo #tudiouniver#itrio

    $. In attuazione degli articoli e / della ostituzione, la Regione interviene per rimuovere gliostacoli di ordine economico e sociale c&e di fatto limitano l*eguaglianza dei cittadini nell*accesso

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    all*istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anc&e se privi dimezzi, di raggiungere i gradi pi: alti degli studi.

    +. !li interventi sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valorelegale, ai corsi di studio delle 8niversit degli studi e degli Istituti di alta formazione especializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana, tutti denominati in seguito, ai fini della

     presente legge, 8niversit.

    . #a Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con 2uelli di competenza delle8niversit della Toscana.

    Art. 0 - Tipologie degli interventi per il diritto llo #tudio univer#itrio

    $. !li interventi attuati per le finalit di cui all*articolo 4, comma $, sono realizzati avendo riguardosia al momento di ingresso nel sistema universitario toscano, con azioni di informazione e diintegrazione culturale, sia agli aspetti logistici e di possi%ilit di permanenza nelle sedi di studio,attivando appositi servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno finanziario attraverso %orse distudio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di orientamento allavoro in rapporto con i centri per l*impiego.

    +. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all*articolo $ individua gli interventi c&e prescindono dal possesso di determinati re2uisiti soggettivi e oggettivi degli studenti, gli interventic&e non prescindono dai suddetti re2uisiti o c&e vengono attri%uiti per concorso e gli interventicumula%ili di cui al comma 0.

    . Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all*articolo $ sta%ilisce le modalit diindividuazione dei re2uisiti di merito e di reddito degli studenti per l*accesso agli interventi attri%uiti

     per concorso e determina, altres, le entit dei %enefici.

    /. #e %orse di studio possono essere concesse al fine di favorire il conseguimento della primalaurea, della prima laurea specialistica o di altri titoli e2uipollenti o superiori aventi valore legale. IlPiano di indirizzo generale integrato di cui all*articolo $ pu@ prevedere la concessione di prestitid*onore in sostituzione, anc&e parziale, delle %orse di studio.

    0. I %enefici di cui al comma non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a2ualsiasi titolo attri%uite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o stranierevolte ad integrare, con soggiorni all*estero, l*attivit di formazione o di ricerca dei %orsisti e salvo ilcaso di erogazione di provvidenze da parte delle Aziende di cui all*articolo $6, individuate dalregolamento di cui all*articolo +, comma .

    1. Il servizio a%itativo delle Aziende di cui all*articolo $6, utilizzato per i propri fini istituzionali e per 2uelli delle 8niversit, non costituisce esercizio di struttura ricettiva al%erg&iera ed eBtra-al%erg&iera.

    Art. 10 - A!iende regionli per il diritto llo #tudio univer#itrio

    $. #a realizzazione, in colla%orazione con le 8niversit e gli enti locali, degli interventi di cuiall*articolo 5 ? demandata alle tre Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, di seguitodenominate Aziende, c&e &anno sede legale nei comuni sedi delle 8niversit di irenze, di Pisa e diSiena.

    +. Alle Aziende fanno capo anc&e gli interventi da realizzare in altre citt della regione sedi didecentramento universitario dipendenti dalle 8niversit ove &a sede l*Azienda, nonc&9 gli interventia favore degli iscritti agli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

    . #e Aziende sono dotate di personalit giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di

     patrimonio proprio e di proprio personale. Il loro funzionamento ? disciplinato da un regolamentoapprovato dal onsiglio di amministrazione conformemente alle modalit definite dal regolamentoregionale di cui all*articolo +, comma , lettera %

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    /. Sono organi dell*Azienda il onsiglio di amministrazione, il Presidente e il ollegio dei revisori.

    0. #e modalit di nomina degli organi di cui al comma /, nonc&9 la composizione del onsiglio diamministrazione, c&e assicura la rappresentanza delle 8niversit e degli studenti, e del ollegio deirevisori delle Aziende sono sta%ilite con deli%erazione del onsiglio regionale. #e modalit difunzionamento e le competenze degli organi di cui al comma / sono sta%ilite dal regolamento di cuiall*articolo +, comma , lettera %<

    1. Il %ilancio previsionale economico delle Aziende con l*allegato piano di attivit annuale e il contodi esercizio con i risultati finali del controllo di gestione sono soggetti all*approvazione delonsiglio regionale, su proposta della !iunta regionale.

    3. Il patrimonio delle Aziende ? vincolato nell*uso all*attuazione degli interventi del diritto allostudio universitario di cui all*articolo 5.

    4. #a !iunta regionale esercita la vigilanza sull*amministrazione delle Aziende ai sensi dell*articolo04 dello Statuto.

    5. Nell*esercizio di tali poteri, la !iunta regionale;

    a< dispone ispezioni mediante la nomina di uno o pi: ispettori tra il personale regionale dirigente=

     %< provvede, previa diffida agli organi dell*Azienda, al compimento di atti resi o%%ligatori dadisposizioni di legge e di regolamento, 2uando gli amministratori ne rifiutino o ritardinol*adempimento.

    $6. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di leggi o di prescrizioni programmatic&e, con decreto del Presidente della !iunta regionale, il onsiglio diamministrazione dell*Azienda ? sciolto ed ? nominato un commissario straordinario per la gestionedell*Azienda per un periodo non superiore a sei mesi.

    $$. #a !iunta regionale presenta una relazione annuale al onsiglio regionale sull*attivit delleAziende e sulla propria attivit di vigilanza.

    Art. 11 - er#onle delle A!iende

    $. Il personale delle Aziende ? iscritto nell*apposito ruolo del personale di ciascuna Azienda e adesso si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti della Regione Toscana.

    +. Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, gi trasferito dalla Regione Toscana ai sensi dellalegge regionale $$ agosto $55, n. 00 >Norme per l*attuazione del diritto allo studio universitarioTrattamento previdenziale del personale regionaleINP(AP< e precisamente alla gestione autonoma eB P("#, per 2uanto riguarda iltrattamento di pensione, ed alla gestione autonoma eB INA("#, per l*indennit di fine servizio.

    /. Previa intesa, ciascuna delle Aziende per l*assunzione del personale pu@ utilizzare le graduatoriedei concorsi c&e siano stati %anditi da una delle altre Aziende, dagli enti locali ovvero dalla RegioneToscana ai sensi dell*articolo 0/, comma 5, della legge regionale $3 marzo +666, n. +1 >Riordinodella legislazione regionale in materia di organizzazione del personale

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     privati c&e attuano le politic&e integrate dell*educazione, dell*istruzione, della formazione e dellavoro, anc&e attraverso l*alternanza tra i sistemi, in raccordo con la rete dei servizi per l*impiego.

    Art. 13 - Obbligo %or$tivo

    $. Al fine di dare attuazione alle attivit relative all*assolvimento dell*o%%ligo formativo nel sistema

    di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale e nell*esercizio dell*apprendistatoe della li%era scelta nella costruzione di percorsi professionali, la Regione promuove e sostienel*offerta 2ualitativamente e 2uantitativamente adeguata di percorsi formativi rivolti sia all*am%itodella formazione professionale e dell*apprendistato a completamento dei percorsi nell*am%itodell*istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio. #aRegione favorisce, altres, tutte le opportunit di integrazione e di personalizzazione c&e si rendanonecessarie al fine di garantire il diritto al successo formativo previsto dalla legge.

    +. I servizi di accoglienza dei giovani in o%%ligo formativo e verifica dei percorsi formativi integratie personalizzati sono svolti dai centri per l*impiego.

    . #a Regione favorisce lo svolgimento dei percorsi integrati di cui al comma $, sulla %ase dispecific&e intese con l*amministrazione scolastica e nell*am%ito della definizione del sistema

    generale dei crediti formativi e di istruzione al fine anc&e di predeterminare, in sede di progetto del percorso formativo individualizzato, specific&e modalit di rientro nel sistema di istruzione per ilcompletamento del ciclo di studio.

    /. Il progetto del percorso formativo individualizzato contiene l*indicazione delle procedure diaccertamento delle competenze per il conseguimento della 2ualifica finale. Tali procedure sonodeterminate secondo le modalit sta%ilite nel regolamento di cui all*articolo +, comma +, lettera c

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     %< ridurre il dislivello 2ualitativo e 2uantitativo fra la domanda e l*offerta di lavoro=c< promuovere la formazione professionale in 2uanto servizio di interesse generale volto a rendereeffettivo il diritto al lavoro ed alla sua li%era scelta, favorendo la crescita della cultura professionale=d< assicurare attivit di 2ualificazione, ri2ualificazione, specializzazione e riconversione

     professionale.

    Art. 1/ - odlit' di ttu!ione degli interventi di %or$!ione pro%e##ionle$. #e attivit di formazione professionale sono svolte secondo una delle seguenti modalit;

    a< mediante convenzione con organismi con finalit di formazione, nei casi in cui l*attivitformativa sia finanziata, anc&e parzialmente, con contri%uti pu%%lici e sia conforme agli standard2ualitativi di cui all*articolo +, comma /, lettera %

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    +. Il regolamento regionale di cui all*articolo + disciplina l*articolazione e la tenuta dell*elenco, lemodalit e le procedure per l*iscrizione, i re2uisiti per l*accreditamento dei soggetti pu%%lici e privaticon particolare riferimento alle competenze professionali e ai re2uisiti dei locali ove viene svoltal*attivit, la sospensione e la revoca dell*accreditamento.

    . #*iscrizione nell*elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per potersvolgere i servizi al lavoro.

    Art. 21 - Le politiche del lvoro

    $. #a Regione sviluppa e promuove politic&e del lavoro per prevenire la disoccupazione, evitare ladisoccupazione di lunga durata, agevolare l*inserimento lavorativo, favorendo la sta%ilit del lavoro>$/$0++<

    + %is. #a Regione valorizza la %ilateralit fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e deilavoratori come li%era forma di colla%orazione tra le parti. >$1<

    Art. 21 bi# - Conven!ioni per l"in#eri$ento lvortivo dei lvortori #vntggitie dei di#bili +1/

    $. #e agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell*articolo $del d.lgs. +31C+66, a condizione c&e stipulino una convenzione con la provincia interessata.

    +. Al fine di favorire l*inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disa%ili,secondo le modalit sta%ilite dall*articolo $/ del d.lgs. +31C+66, la provincia stipula unaconvenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori pi: rappresentative alivello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cuiall*articolo comma /, lettera %< della legge regionale +/ novem%re $553, n. 43 >(isciplina deirapporti tra le cooperative sociali e gli enti pu%%lici c&e operano nell*am%ito regionale

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    fanno parte i centri per l*impiego;

    a< i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento, e all*incontro fra la domandae l*offerta di lavoro=

     %< i servizi connessi ai compiti di gestione in materia di politic&e attive del lavoro=c< gli interventi di prevenzione della disoccupazione=d< le attivit di orientamento di cui all*articolo $+ e le attivit relative all*o%%ligo formativo di cui

    all*articolo $.

    /. Al fine di garantire omogeneit nell*erogazione dei servizi nel territorio regionale, con ilregolamento di cui all*articolo +, comma 0, sono sta%iliti le tipologie dei servizi per l*impiego, glistandard minimi di efficienza dei servizi e la 2ualit delle prestazioni.

    Art. 22 bi# - Regol$ento regionle in $teri di incontro %r do$nd e o%%ertdi lvoro +1

    $. on regolamento regionale, al fine di garantire l*uniformit e la semplificazione delle modalit diincontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l*impiego, sentiti gliorganismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare;

    a< l*attuazione e le modalit di gestione dell*elenco anagrafico e della sc&eda professionale= %< i criteri e le procedure per l*accertamento dello stato di disoccupazione=c< gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione

    dello stato di disoccupazione=  d< le modalit di assunzione dei lavoratori e gli o%%lig&i di comunicazione a carico dei datori dilavoro.

    Art. 22 ter - Avvi$ento #ele!ione nell pubblic $$ini#tr!ione +2

    $. #e pu%%lic&e amministrazioni, come individuate dall*articolo $ comma + del decreto legislativo6 marzo +66$, n. $10 >Norme generali sull*ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

    amministrazioni pu%%lic&e

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    funzioni di competenza regionale, nonc&9 di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatic&e e agli indirizzi ela%orati dalla Regione.

    . #a ommissione di cui al comma $ formula, altres, proposte sui criteri e sulle modalit per ladefinizione delle convenzioni tra sistema pu%%lico e soggetti pu%%lici e privati finalizzate almiglioramento della 2ualit dei servizi per l*impiego.

    /. #a procedura per la nomina della ommissione di cui al comma $, la composizione e la durata incarica della stessa sono definite dal regolamento di cui all*articolo +, comma 0. anno parte dellaommissione, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle partisociali pi: rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticit delle posizioni delle partisociali stesse, il consigliere di parit nominato ai sensi del decreto legislativo + maggio +666, n.$51 >(isciplina dell*attivit delle consigliere e dei consiglieri di parit e disposizioni in materia diazioni positive, a norma dell*articolo /3 della #. $3 maggio $555, n. $//< nonc&9, per la trattazionedi argomenti relativi all*attuazione della legge $+ marzo $555, n. 14 >Norme per il diritto al lavorodei disa%ili< o comun2ue afferenti al collocamento dei disa%ili, i rappresentanti delle associazionidei disa%ili pi: rappresentative a livello regionale.

    0. Il funzionamento della ommissione di cui al comma $ ? definito in apposito regolamento

    interno, approvato dalla ommissione stessa.

    Art. 2( - Co$itto di coordin$ento i#titu!ionle

    $. Al fine di assicurare l*efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli delsistema regionale per l*impiego e l*effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all*impiego, le

     politic&e attive del lavoro e le politic&e formative, ? istituito un omitato di coordinamentoistituzionale.

    +. Il omitato di cui al comma $ esprime valutazioni in merito alla 2ualit dei servizi resi e allaefficacia del sistema regionale per l*impiego, con particolare riguardo alla realizzazionedell*integrazione dei servizi.

    . Il omitato di cui al comma $ formula proposte sulla 2ualit e sulla gestione dei servizi e suicontenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi 2uelli diemanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della 2ualit dei servizi per l*impiego.

    /. #a procedura per la nomina del omitato di cui al comma $, la composizione e la durata in caricadello stesso sono definite dal regolamento di cui all*articolo +, comma 0. #a composizione deveassicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, delle Province e degli altri entilocali.

    0. Il funzionamento del omitato di cui al comma $ ? definito in apposito regolamento interno,approvato dal omitato stesso.

    Art. 2) - Co$$i##ione provincile triprtit e Co$itto tecnico provincile peril colloc$ento dei di#bili

    $. Per lo svolgimento delle funzioni attri%uite in materia di lavoro, le Province provvedono allaistituzione della ommissione provinciale tripartita per le politic&e del lavoro 2uale organo

     permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politic&e del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi perl*impiego e dei centri per l*impiego.

    +. #a Provincia garantisce all*interno della ommissione di cui al comma $ la presenza dirappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni pi:

    rappresentative, e del consigliere provinciale di parit.. #a Provincia garantisce, per la trattazione di argomenti relativi al diritto al lavoro dei disa%ili,l*integrazione della ommissione di cui al comma $ con i rappresentanti designati dalle categorie

    http://lpbin22/lpext.dll%3Ff=id&id=Apr2003%253Aq%253A%255BGroup%2520%2527LR%252002%252F32%2520art.32%2527%255D&cid=Apr2003&t=document-frame.htm&2.0&p=&w=606&h=374http://lpbin22/lpext.dll%3Ff=id&id=Apr2003%253Aq%253A%255BGroup%2520%2527LR%252002%252F32%2520art.32%2527%255D&cid=Apr2003&t=document-frame.htm&2.0&p=&w=606&h=374http://lpbin22/lpext.dll%3Ff=id&id=Apr2003%253Aq%253A%255BGroup%2520%2527LR%252002%252F32%2520art.32%2527%255D&cid=Apr2003&t=document-frame.htm&2.0&p=&w=606&h=374http://lpbin22/lpext.dll%3Ff=id&id=Apr2003%253Aq%253A%255BGroup%2520%2527LR%252002%252F32%2520art.32%2527%255D&cid=Apr2003&t=document-frame.htm&2.0&p=&w=606&h=374http://lpbin22/lpext.dll%3Ff=id&id=Apr2003%253Aq%253A%255BGroup%2520%2527LR%252002%252F32%2520art.32%2527%255D&cid=Apr2003&t=document-frame.htm&2.0&p=&w=606&h=374

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    interessate.

    /. #a Provincia istituisce un omitato tecnico con compiti relativi alla valutazione delle residuecapacit lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all*inserimento e alla

     predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di ina%ilit.

    0. Il omitato tecnico ? composto dal medico legale e dall*esperto in servizi sociali, componentidella commissione medica operante presso l*Azienda unit sanitaria locale incaricata di effettuaregli accertamenti dello stato invalidante, nonc&9 da un funzionario della Provincia.

    Art. 26 - I#titu!ione del &ondo regionle per l"occup!ione dei di#bili

    $. "* istituito il ondo regionale per l*occupazione dei disa%ili, finalizzato al sostegno delleiniziative di inserimento dei disa%ili nel mondo del lavoro.

    +. #a !iunta regionale, sulla %ase dei criteri contenuti nel Piano di indirizzo generale integrato dicui all*articolo $, sta%ilisce le modalit di gestione del ondo e, valutate le proposte del omitatoregionale per il ondo di cui all*articolo +3, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica irisultati dell*attivit.

    Art. 2/ - Co$itto regionle per il &ondo per l"occup!ione dei di#bili

    $. "* istituito il omitato regionale per il ondo regionale per l*occupazione dei disa%ili, c&e propone alla !iunta regionale la destinazione delle risorse c&e costituiscono il ondo e le modalitdi verifica dei risultati.

    +. #a procedura per la nomina del omitato di cui al comma $, la composizione e la durata incarica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all*articolo +, comma 0. #a composizionedeve assicurare la presenza della rappresentanza istituzionale della Regione e della rappresentanza

     paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disa%ili.

    . Il funzionamento del omitato di cui al comma $ ? definito in apposito regolamento interno,approvato dalla omitato stesso.

    Titolo III

    PRO!RAMMA7ION" "( "S"RI7IO ("##" 8N7IONI AMMINISTRATI)"

    Art. 2 - &un!ioni e co$piti dell Regione

    $. #a Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politic&e di intervento c&e attengono ad esigenze di carattere unitario su %ase regionale ed esprime i

    motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.+. #a Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargatodell*offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione= la Regione, nel rispetto dei livelliessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali c&e devono essere garantiti su tutto ilterritorio nazionale, previsti dall*articolo $$3, secondo comma, lettera m

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    interconnessione del sistema regionale con la %orsa continua nazionale del lavoro. >$5<

    /. Nei settori disciplinati dalla presente legge, la Regione si riserva la possi%ilit di promuovere,finanziare e gestire interventi di carattere prototipale o di interesse e di livello regionali, nonc&9 disviluppare tutte le iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l*esercizio delle

     proprie competenze. Tali interventi sono svolti anc&e tramite intese con gli organidell*amministrazione dello Stato, con le Province e con i omuni.

    Art. 2 - &un!ioni e co$piti delle rovince

    $. #e Province sono titolari delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale.

    +. #e Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per leiniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema dieducazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonc&9 del sistema diistruzione con particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione dellarete scolastica.

    . #e funzioni relative all*o%%ligo formativo di cui all*articolo$ sono attri%uite alle Province c&e le

    esercitano tramite l*attivit dei centri per l*impiego./. Alle Province sono attri%uite tutte le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politic&e dellavoro non espressamente riservate con la presente legge alla Regione.

    0. #e Province garantiscono l*integrazione delle funzioni in materia di politic&e del lavoro e dicollocamento con 2uelle relative alla formazione professionale e all*istruzione.

    1. #e Province contri%uiscono all*integrazione delle funzioni di cui al comma / con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, e concorrono alla definizione degliindirizzi e degli o%iettivi della programmazione regionale.

    3. #e funzioni ed i compiti attri%uiti dal presente articolo alle Province possono essere attri%uitidalle stesse ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale $5 luglio $550, n. 33 >Sistema delleautonomie in Toscana; poteri amministrativi e norme generali di funzionamento< e della leggeregionale +5 maggio $553, n. 4 >Istituzione del circondario dell*"mpolese )al (*"lsa 2ualecircoscrizione di decentramento amministrativoPRS< e 2uelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica efinanziaria, in coerenza con 2uanto previsto dalla legge regionale $$ agosto $555, n. /5 >Norme inmateria di programmazione regionale

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    . #a programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraversoun Piano di indirizzo generale integrato a durata 2uin2uennale, in raccordo temporale con il PRS,salvo diversi vincoli temporali di derivazione comunitaria, approvato dal onsiglio regionale."ventuali aggiornamenti annuali del Piano sono approvati con deli%erazione del onsiglioregionale.

    /. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce;

    a< gli o%iettivi, le priorit degli interventi e gli am%iti territoriali di riferimento= %< le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi=c< le strategie e le politic&e di intervento=d< le modalit di individuazione dei re2uisiti di merito e di reddito =e< i criteri per la contri%uzione finanziaria dei destinatari degli interventi=f< le entit dei %enefici=g< le procedure di individuazione dei soggetti pu%%lici e privati coinvolti nell*attuazione operativadegli interventi e le indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi=&< l*individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pu%%lici e privati coinvoltinell*attuazione operativa degli interventi ed i criteri per la loro ripartizione fra gli stessi=i< gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalit per le verific&e di efficienza ed efficacia delsistema=

     D< la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi=E< le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi=l< le eventuali ulteriori direttive.

    0. Il processo di formazione del Piano di indirizzo generale integrato ? informato al principio delconcorso istituzionale e della partecipazione sociale ai sensi dell*articolo $0 della l.r. /5C$555.

    1. #a !iunta regionale trasmette al onsiglio regionale, entro il 6 giugno di ogni anno, il rapportosullo stato di avanzamento del Piano di indirizzo generale integrato circa le attivit svolte e irisultati conseguiti, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.

    Titolo I5

    (ISPOSI7IONI INA#I

    Art. 32 - Regol$ento di e#ecu!ione

    $. "ntro centoventi giorni dall*entrata in vigore della presente legge, la Regione, >3

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    . Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario;a< le Aziende competenti ad effettuare gli interventi presso le sedi di decentramento universitario ele sedi di Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale=

     %< le modalit di funzionamento e le competenze degli organi delle Aziende regionali per il dirittoallo studio universitario, nonc&9 i criteri di organizzazione e di funzionamento delle Aziende stesse,ivi comprese le modalit e le forme per il controllo degli utenti sulla 2ualit dei servizi e delle

    attivit sulla %ase della carte dei servizi./. Relativamente alle attivit di formazione professionale, il regolamento regionale definisce, in

     particolare;

    a< le norme di gestione e rendicontazione degli interventi formativi c&e fruiscono di contri%uti pu%%lici= %< gli standard di 2ualit dell*offerta formativa attraverso la disciplina;

    $. dell*accreditamento, del monitoraggio e della verifica dell*offerta formativa=+. della certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall*utenza=. dei profili e delle competenze degli operatori della formazione=/. del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del sistema=

    0. della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione=1. dello sviluppo e l*innovazione dei modelli formativi e delle modalit di erogazione dell*offerta.

    0. Relativamente al sistema regionale per l*impiego ed alle politic&e del lavoro, il regolamentoregionale disciplina;

    a< le tipologie dei servizi per l*impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la 2ualitdelle prestazioni=

     %< la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della ommissione regionale permanente tripartita di cui all*articolo +, del omitato di coordinamento istituzionale di cuiall*articolo +/ e del omitato regionale per il fondo per l*occupazione dei disa%ili di cui all* articolo+3=

    c< i criteri per l*individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori edelle associazioni dei disa%ili pi: rappresentative a livello regionale=d< le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula delle convenzioni di cuiall*articolo +$ %is, comma +, con particolare riferimento al valore minimo del coefficiente di calcoloc&e pu@ essere adottato dalle stesse=e< i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all*articolo +$ %is, comma $, con

     particolare riferimento agli standard minimi degli interventi formativi c&e devono essere erogati edai re2uisiti professionali dei tutori aziendali=f< i re2uisiti, le procedure ed i criteri per l*accreditamento dei soggetti pu%%lici e privati c&eintendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacit gestionali e logistic&e,alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contestoterritoriale di riferimento=g< l*articolazione e la tenuta dell*elenco dei soggetti pu%%lici e privati accreditati, i re2uisiti perl*iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca dell*accreditamento, gli strumenti di misurazionedell*efficacia ed efficienza dei servizi erogati e le misure di raccordo con il sistema formativo=&< le modalit per la concessione a soggetti pu%%lici e privati dell*autorizzazione a svolgere nelterritorio regionale l*attivit di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supportoalla ricollocazione del personale. >+6<

    0 %is. Il regolamento regionale disciplina i profili formativi e le modalit organizzative e dierogazione dell*attivit formativa esterna del contratto di apprendistato. >+$

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    a< legge regionale $5 giugno $54$, n. 0 >Interventi per il diritto allo studioNorme per l*esercizio di funzioni in materia diorientamento professionaleModifica della legge regionale n. 0 del $54$; Interventi

     per il diritto allo studioNuova disciplina in materia di formazione professionale(isciplina transitoria della promozione e gestione degliinterventi di educazione permanente#egge regionale $ agosto $55/, n. 36 FNuova disciplina inmateria di formazione professionaleF. Modifica#egge regionale $ agosto $55/, n. 36 FNuova disciplinain materia di formazione professionaleF e legge regionale $3 luglio $545, n. /0 FNorme perl*esercizio di funzioni in materia di orientamento professionaleF. Modific&eNorme in materia di politic&e del lavoro e di servizi perl*impiegoNorme per la formazione degli operatoridel Servizio sanitarioAttri%uzione agli enti locali edisciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute,servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, %eni e attivit culturali e spettacolo,conferiti alla Regione dal decreto legislativo $ marzo $554, n. $$+Interventi educativi per l*infanzia e gli adolescenti(isciplina del diritto allo studio universitario#egge regionale 0+C$554 FNorme in materia di politic&edel lavoro e di servizi per l*impiegoF. Modific&e ed integrazioni(isposizioni per il finanziamento di

     provvedimenti di spesa per il periodo +66$-+66Modific&e alla legge regionale 1 agosto $554, n. 0+ FNormein materia di politic&e del lavoro e di servizi per l*impiegoF. Soppressione dell*"nte Toscana

    #avoroModific&e alla legge regionale 1 agosto $554, n. 0+FNorme in materia di politic&e del lavoro e di servizi per l*impiegoFModific&e alla legge regionale 1 agosto $554, n. 0+FNorme in materia di politic&e del lavoro e di servizi per l*impiegoF8PG< di cui al %ilancio pluriennale di previsione +66+-+66/;

    - 1$$ >Sistema formativo professionale - spese correnti#avoro - spese correntiSistema dell*educazione e dell*istruzione - spese correntiSistema dell*educazione e dell*istruzione - spese di investimentoAttuazione programma fondo sociale europeo - spese correnti

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    - 1$1 >ompletamento regolamenti 8" +60+C44 e +64$C5 - spese correntiompletamento regolamenti 8" +60+C44 e +64$C5 - spese di investimentoSistema formativo professionale - spese di investimento$< Articolo prima inserito con l.r. / agosto +66, n. /+, art.$ e ora cos sostituito con l.r. +/dicem%re +66, n. 10, art.$.

    >+< Articolo inserito con l.r. / agosto +66, n. /+, art.+.

    >< omma sostituito con l.r. +5 settem%re +66, n. 0, art. $.

    >/< Articolo introdotto con l.r. gennaio +660, n. 0, art. $.

    >0< Articolo introdotto con l.r. gennaio +660, n. 0, art. +.

    >1< Articolo introdotto con l.r. gennaio +660, n. 0, art..

    >3< Parole cos sostituite con l.r. gennaio +660, n. 0, art. /.

    >4< #ettera inserita con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. $.>5< Articolo inserito con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. +.

    >$6< Articolo inserito con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. .

    >$$< omma cos sostituito con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. /.

    >$+< Articolo inserito con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. 0.

    >$< Articolo inserito con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. 1.

    >$/< Parole inserite con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. 3.

    >$0< #ettera inserita con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. 3.

    >$1< omma aggiunto con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. 3.

    >$3< Articolo inserito con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. 4.

    >$4< omma cos sostituito con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. 5.

    >$5< omma aggiunto con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. $6.

    >+6< omma cos sostituito con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. $$.

    >+$< omma aggiunto con l.r. $ fe%%raio +660, n. +6, art. $$

    >++< #ettera inserita con l.r. +4 luglio +661, n. 3, art. +.