PREVENZIONE INCENDI E ASILI NIDO - icqglobal.com · la Regola tecnica di prevenzione incendi per la...

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PREVENZIONE INCENDI E ASILI NIDO: Il Ministero dell’Interno Emana una Regola Tecnica con Prescrizioni Obbligatorie Dicembre 2014 Il 29 luglio 2014 è stato pubblicato all’interno della Serie Generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174, un importante atto del Ministero dell’Interno: il DM 16/07/2014, ovvero, la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido, che è entrata ufficialmente in vigore il 28 agosto 2014 (il 30° giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). E’ un atto estremamente importante che entra precisamente nel merito della prevenzione incendi all’interno degli asili nido, aiutando a fare ordine all’interno di questa complessa materia che riguarda il più vasto mondo della sicurezza. Prima di questo decreto, infatti, gli asili nido non rientravano all’interno delle attività soggette ai controlli OBBLIGATORI di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. Di conseguenza, i relativi aspetti di sicurezza antincendio non erano regolamentati da specifiche norme tecniche, anche se la mancanza di tali controlli non esentava il titolare dell’attività dall’obbligo di attuare comunque tutti i provvedimenti di sicurezza necessari per la tutela dell’ambiente e della incolumità di tutti gli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’asilo nido, dai rischi di incendio. Moltissime le novità messe in campo dal Decreto del Ministero dell’Interno del 16/07/2014, a partire dal campo di applicazione. Esso infatti si applica, seppure con modalità diverse, a: 1) tutti gli asili nido di nuova realizzazione “con oltre 30 persone presenti”, per cui trova applicazione il Titolo II del Decreto; 2) tutti gli asili nido già esistenti “con oltre 30 persone presenti”, oggetto “di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento” successivi al 29 luglio 2014, ma “limitatamente alle parti interessate dall’intervento”, per cui trova applicazione il Titolo II del Decreto;

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PREVENZIONE INCENDI E ASILI NIDO: Il Ministero dell’Interno Emana una Regola Tecnica con Prescrizioni Obbligatorie Dicembre 2014

Il 29 luglio 2014 è stato pubblicato all’interno della Serie Generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174, un importante atto del Ministero dell’Interno: il DM 16/07/2014, ovvero, la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido, che è entrata ufficialmente in vigore il 28 agosto 2014 (il 30° giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). E’ un atto estremamente importante che entra precisamente nel merito della prevenzione incendi all’interno degli asili nido, aiutando a fare ordine all’interno di questa complessa materia che riguarda il più vasto mondo della sicurezza. Prima di questo decreto, infatti, gli asili nido non rientravano all’interno delle attività soggette ai controlli OBBLIGATORI di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. Di conseguenza, i relativi aspetti di sicurezza antincendio non erano regolamentati da specifiche norme tecniche, anche se la mancanza di tali controlli non esentava il titolare dell’attività dall’obbligo di attuare comunque tutti i provvedimenti di sicurezza necessari per la tutela dell’ambiente e della incolumità di tutti gli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’asilo nido, dai rischi di incendio. Moltissime le novità messe in campo dal Decreto del Ministero dell’Interno del 16/07/2014, a partire dal campo di applicazione. Esso infatti si applica, seppure con modalità diverse, a: 1) tutti gli asili nido di nuova realizzazione “con oltre 30 persone presenti”, per cui trova applicazione il Titolo II del Decreto;

2) tutti gli asili nido già esistenti “con oltre 30 persone presenti”, oggetto “di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento” successivi al 29 luglio 2014, ma “limitatamente alle parti interessate dall’intervento”, per cui trova applicazione il Titolo II del Decreto;

PREVENZIONE INCENDI E ASILI NIDO:

3) tutti gli asili nido già esistenti “con oltre 30 persone presenti”, per cui trova invece applicazione l’adeguamento descritto all’interno del Titolo III del Decreto (e parti del Titolo II), con alcune eccezioni indicate dal comma 3 dell’art. 4 del Decreto e secondo precise scadenze temporali, per ottemperare a tale adeguamento, definite all’interno del successivo art. 6 dello stesso Decreto. Le scadenze temporali di adeguamento degli asili nido esistenti, di cui al predetto articolo 6, consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti del Titolo III (tra cui le strutture di separazione e le scale), nel termine del 7 ottobre 2016 per altri punti (tra cui la reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, l’impianto idrico antincendio e gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme), ed entro il 7 ottobre 2019 per tutti i restanti punti indicati all’interno dell’articolo 6, comma 1c. Al termine di tali adeguamenti, andrà presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del DPR 1° agosto 2011; 4) tutti gli asili nido “con meno di 30 persone presenti”, per cui trova infine applicazione il Titolo IV del Decreto, che sostanzialmente rimanda alle indicazioni contenute all’interno del T.U. n. 81/2008. Le disposizioni contenute all’interno del Titolo I, invece, sono comuni a tutti gli asili nido. Fra le principali novità introdotte dal Decreto, che hanno differenti applicazioni all’interno dei quattro ambiti sopra descritti, si evidenziano le seguenti:

1) viene fornita la definizione di ASILO NIDO, che viene definita come “struttura educativa destinata a bambini di età compresa fra i 3 mesi ed i 3 anni”;

2) vengono date delle indicazioni riguardanti l’ubicazione delle strutture, anche in relazione all’accesso di eventuali mezzi di soccorso

3) vengono date delle precise indicazioni in merito alla resistenza al fuoco delle strutture (a seconda dei casi, con un R e REI/EI compresi fra 30 e 90) e alla loro eventuale compartimentazione;

4) vengono date, tramite quattro tabelle, delle precise indicazioni in merito alla reazione al fuoco dei materiali da costruzione da utilizzarsi, che dovranno rispondere ai requisiti del sistema di classificazione europeo di reazione al fuoco (le cosiddette euroclassi di reazione al fuoco) di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 10/03/2005 ed anche essere installati in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 15/03/2005. I rivestimenti lignei, invece, dovranno essere trattati con prodotti venicianti ignifughi omologati in classe 1 di reazione al fuoco;

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5) vengono date delle precise indicazioni in merito alla reazione al fuoco di alcuni materiali di arredamento quali: i tendaggi, che dovranno avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1; i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, guanciali, ecc) e i materassi che dovranno possedere essere una classe di reazione al fuoco 1.IM;

6) vengono fornite anche numerose misure per il dimensionamento del sistema di esodo (densità di affollamento, lunghezza e larghezza dei percorsi e il numero di uscite, ecc.);

7) si pone particolare attenzione, oltre che agli impianti e ai mezzi usualmente presenti (impianto elettrico, estinzione incendi con relativa segnaletica e mezzi) anche ai requisiti di particolari impianti che potrebbero essere presenti all’interno della struttura (locali per il confezionamento dei pasti, locali che ospitano impianti per la produzione di calore, depositi, locali per il lavaggio della biancheria, ecc.);

8) infine si forniscono indicazioni di tipo gestionale per l’organizzazione della sicurezza antincendio con il relativo piano di emergenza e con la tipologia di informazione e formazione da fornire al tutto il personale resente.

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Cosa può fare UL-ICQ per voi?

UL-ICQ può effettuare per voi una verifica della conformità della vostra attività rispetto ai requisiti previsti dalla sopra citata regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido. Con il supporto di tecnici abilitati e del laboratorio di prova autorizzato dal Ministero dell’Interno,

può supportarvi nelle seguenti attività:

• Effettuazione di prove di reazione al fuoco ai fini dell’omologazione o certificazione dei materiali ai sensi degli articoli 8 e 10 del Decreto Ministeriale del 26 Giugno 1984;

• Espletamento delle pratiche relative al D.P.R. 151/11 relative all’ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi rilasciato dai VVF; • Redazione di documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008 e valutazione rischio incendio ai sensi del DM 10/03/98; • Preparazione di opuscoli informativi/formativi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro; • Redazione di piani di emergenza. Inoltre, con il supporto di docenti qualificati, UL-ICQ può supportarvi nella pianificazione e nella successiva erogazione dei corsi di formazione antincendio specifici per la vostra azienda, conformi alle indicazioni fornite dal DM 10/03/98.