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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA DEL “MADE IN ITALY” PRATO 19 GIUGNO 2007 Direzione Regionale per la Toscana Ufficio Antifrode

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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E

TUTELA DEL “MADE IN ITALY”

PRATO19 GIUGNO 2007

Direzione Regionale per la ToscanaUfficio Antifrode

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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE e

TUTELA DEL “MADE IN ITALY”

• FONTI NORMATIVE• POTERI DI INTERVENTO

DELL’AUTORITA’ DOGANALE

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Gazzetta ufficialedell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

ISSN 1725-258X

L 196 46o anno

2 agosto 2003

Legislazione

Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti

IL REGOLAMENTO DI BASE - Reg. (CE) 1383/2003

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Legge 24 dicembre 2003, n. 350

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre 2003 -Supplemento ordinario n. 196

LA LEGGE 350/2003

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il Regolamento (CE)1383/2003 abroga e sostituisce il previgente

Regolamento (CE) 3295/94

entra in vigore il 1° luglio 2004

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il Regolamento (CE)1383/2003(… dop, igp, denominazioni geografiche…)

amplia il campo di applicazione della normativa (art.2) che tuteleràanche i diritti relativi:

alla privativa nazionale per ritrovati vegetali

alle denominazioni d’origine o alle indicazioni geografiche

alle denominazioni geografiche

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le nuove misure normative intendono vietare l’introduzione, l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione, il collocamento in zona franca o deposito franco, nonché il vincolo ad un regime sospensivo, di “merci contraffatte” e di “merci usurpative”

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stabilisce le condizioni dell’intervento dell’autorità doganale che possono comportare la sospensione dell’operazione doganale o il blocco delle merci per tutto il tempo necessario ad accertare che si tratti effettivamente di merci contraffatte o usurpative

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Il nuovo Regolamento di applicazione, che sostituisce il Regolamento (CE) 1367/95, fissa

le procedure da seguire per la richiesta d’intervento dell’autorità doganale

i mezzi di prova che attestano la titolarità del diritto di cui si chiede tutela

le modalità dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione

il monitoraggio dei fenomeni fraudolenti

l’adozione di un’adeguata analisi dei rischi finalizzata ad orientare i controlli

RÈGLEMENT (CE) N°XXX …/.. DE LA COMMISSIONdu […]

arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) nº 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

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RÈGLEMENT (CE) N°XXX …/.. DE LA COMMISSIONdu […]

arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) nº 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

in allegato al nuovo Regolamento di applicazione, che sostituisce il Regolamento (CE) 1367/95, sono riprodotti i modelli relativi a:

All. I Domanda d’intervento delle autorità doganaliai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1383/2003Corredato dall’All. I-A, ISTRUZIONI PER L’USO

All. II Domanda d’intervento delle autorità doganaliai sensi dell’art. 5, paragrafo 4 del Reg. (CE) 1383/2003Corredato dall’All. II-A, ISTRUZIONI PER L’USO

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

APPLICATION FOR ACTIONBY CUSTOMS AUTHORITIES

Under Article 5(4) of Reg.

(EC) No 1383/2003

DROITS DE PROPRIÉTÉINTELLECTUELLE

DEMANDE D’INTERVENTIONDES AUTORITÉS

DOUANIÈRESau titre de l’article 5, paragraphe 4, du règlement

(CE) n° 1383/2003

DIRITTI DI PROPRIETA’INTELLETTUALE

DOMANDA D’INTERVENTODELLE AUTORITA’

DOGANALIAi sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del

regolamento

(CE) n° 1383/2003

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LA LEGGE 350/2003

art.4 comma 54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l’Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.

per potenziare gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche il legislatore nazionale, con la legge finanziaria 2004 ha previsto, all’art. 4, comma 54, la realizzazione di una banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare

in applicazione al successivo comma 55, con determinazione direttoriale n.282/UD del 28 febbraio 2004 viene disposto che la banca dati è costituita presso l’Agenzia delle Dogane ed è alimentata dai dati contenuti nelle richieste di tutela presentate dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale

(art. 4 commi 54 e 55)

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LA LEGGE 350/2003la determinazione direttoriale definisce le informazioni minime:

a) descrizione tecnica dettagliata del prodottob) il nome e l’indirizzo del referente da contattare

e, ove conosciute:c) la produzione e movimentazione dei prodotti, in particolare:

l’identità dell’importatore,esportatore, detentore delle merciil luogo di produzionegli itinerari utilizzatile modalità di confezionamento e di trasportole date di arrivo e partenza

d) il valore del prodottoe) Il tipo e le modalità delle frodi, in particolare:

le specificità tecniche che distinguono i prodotti autentici da quelli sospettii paesi di produzione e gli itinerari utilizzati per i prodotti sospetti

(art. 4 comma 55)

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LA LEGGE 350/2003

… a regime, la banca dati sarà alimentata dallerichieste di tutela presentate di regola in via telematica secondo le disposizioni che regolano le condizioni e le modalità tecniche per la presentazione tramite l’E.D.I. (Electronic Data Interchange) dei documenti di rilevanza doganale

EDI

(art. 4 comma 55)

la determinazione direttoriale

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le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio …

le definizioni:merci contraffatte

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le definizioni:merci usurpative

le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore, … o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto ai sensi del Reg. (CE) n.6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001, …o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui e' presentata la domanda per l'intervento delle autoritàdoganali.

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di un brevetto ai sensi della legislazione di tale Stato membro;

di un certificato protettivo complementare, quale previsto nel Regg. (CE) n.1768/92 e n. 1610/96;

alla privativa nazionale per ritrovati vegetali Reg. (CE) n.2100/94;

alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche Regg. (CE) n.2081/92 e n.1493/1999

le definizioni:merci che ledono i diritti

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Per consentire di prendere contatto immediato con il mutato contesto giuridico di riferimento, è stata pubblicata la Circolare 32/D del 23 giugno, indirizzata agli uffici delle Dogane, alle autorità di controllo, alle Camere di Commercio, alle associazioni imprenditoriali e di categoria.Oggetto: Istruzioni relative alle nuove misure comunitarie e nazionali per l’intervento dell’Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietàintellettuale. Regolamento (CE) del Consiglio n. 1383 del 22 luglio 2003 e relativo Regolamento (CE) della Commissione del XXX ; legge 23 dicembre 2003, n. 350.

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Come agenti ed ufficiali di polizia tributaria e giudiziaria i funzionari doganali hanno a disposizione la normativa penale in materia :artt. 473 e segg. C.P. ( in tema di contraffazione ), art. 517 C.P., Convenzione di Madrid ratificata in Italia con legge 676/67 e disciplinato con DPR 656/68 , art. 4 punto 49 legge 350/03 e succ. mod.( in tema di indicazione falsa o fallace )

ALTRI STUMENTI NORMATIVI E POTERI A DISPOSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

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Legge 350/2003 e succ. mod.

TUTELA DEL MADE IN ITALY

L’art. 4, comma 49, della Legge Finanziaria 2004, modificato con l’art. 1 comma 9 DL 35/2005, : “l’importazione e l’esportazione ai fini della commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art.517 c.p. (………… ) costituisce falsaindicazione l’apposizione del Made in Italy su prodotti non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea ………. Costituisce fallace indicazione,anche quando sia indicata la provenienza estera dei prodotti, l’uso di segni,figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ………………. .

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CODICE DEL CONSUMO

In materia di etichettatura è intervenuto anche il legislatore , prevedendo all’art. 6 D.L.vo 206/05 (Codice del Consumo) le informazioni minime che devono essere riportate sui prodotti destinati al consumatore . Tra queste informazioni è prevista anche l’indicazione relativa al paese di Origine , se situato fuori dalla CE.

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Il “c.d. Marchio made in Italy” : un falso problema

L’articolo 13 – comma I – del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 esclude, per difetto della “capacità distintiva”, la possibilità di registrare marchi che contengano indicazioni di provenienza geografica

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Aspetti processuali :

Sono state create presso alcuni tribunali delle Sezioni specializzate in proprietà Intellettuale (decreto legislativo n. 168/2003) con competenza esclusiva sulle relative controversie.

Con tale decreto sono state istituite 12 sezioni specializzate (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia)

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EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI “ MADE IN ITALY “

Le prime due sentenze della 3^ sezione della Corte Suprema di Cassazione si sono orientate verso l’origine commerciale e imprenditoriale .Soltanto nel 2006 il concetto di origine geografica riprende quota quando viene affermato che per il consumatore è indispensabile conoscere “per alcune tipologie di prodotto” ( alimentari – abbigliamento ecc. ) , e che pertanto il produttore non può maliziosamente tacere il vero luogo di produzione delle merci .

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Convenzione di MadridSENTENZA DEL TAR

Friuli Venezia Giulia9 marzo 2006

Viene ancora una volta rivalutata l’origine geografica delle merci , mentre l’origine imprenditoriale rimane al palo .

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Direzione regionale per la ToscanaArea Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise – Laboratori Chimici

Ufficio Antifrode55100 Firenze, Via G.B. Foggini, 18 – Telefono +39 055 7324995 – Fax +39 055

7324987 - e-mail: [email protected]

Grazie per la vostra attenzione …