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Fulvio Frati

INTRODUZIONE AL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI

Cesena, 6 Novembre 2009

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CODICE CIVILE LIBRO V : Del lavoro

TITOLO III : Del lavoro autonomo CAPO II : Delle professioni intellettuali

Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle

quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi,

la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati

alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la

legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi,

e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la

sospensione del diritto all’esercizio della professione e ammesso ricorso

in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

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L’ordinamento professionale degli Psicologi è disciplinato dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56 che ha definito i contenuti della professione, ha istituito l’Albo e l’Ordine professionale, ha disposto l’esercizio della professione previa abilitazione mediante superamento di esame di Stato e iscrizione nell’Albo. Per l’ammissione all’esame di Stato occorre il possesso di laurea in Psicologia ed effettuazione di un periodo di tirocinio. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 240 è stato disciplinato l’esame di Stato e con il decreto n. 239 del medesimo Ministro è stato disciplinato il tirocinio (un anno post-lauream).

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Una prima importante modifica a tale disciplina è stata apportata dal D.P.R. 328 del 5 Giugno 2001, che ha suddiviso l’Albo degli psicologi in due distinte sezioni: la sezione A, riservata a laureati quinquennali e ai laureati con Laurea Specialistica che dopo il superamento dell’esame di stato, possono svolgere a pieno titolo le attività professionali riservate dalla legge allo psicologo e la sezione B, che comprende laureati triennali che hanno superato il relativo esame di stato. Un’ulteriore modifica alla normativa professionale dello Psicologo è poi derivata dall’approvazione, in data 11 Luglio 2003, della Legge n.170, che declina in particolare le specificità degli Iscritti alla Sezione B dell’Albo.

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LEGGE N. 56 DEL 18 - 2 - 1989(Ordinamento della professione di Psicologo)

Articolo 1. Definizione della professione di psicologo. 1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. Articolo 2. Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo.1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale. 2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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LEGGE N. 56 DEL 18 - 2 - 1989(Ordinamento della professione di Psicologo)

Articolo 28. Consiglio nazionale dell'ordine

(omissis)

Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

(omissis)

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;

(omissis)

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CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI

Approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nell’adunanza del

27-28 giugno 1997

Approvato con referendum dagli iscritti all’Ordine

degli Psicologi in data 17 gennaio 1998

In vigore dal 16 febbraio 1998 Modificato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28,

comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006 e in data 30.07.2009

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IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI

È COSTITUITO DA 42 ARTICOLI, SUDDIVISI IN CINQUE GRUPPI TRA LORO OMOGENEI

E RIUNITI QUINDI NEI CINQUE SEGUENTI “CAPI”:

CAPO I “PRINCIPI GENERALI”

RAGGRUPPA 21 ARTICOLI (DALL’1 AL 21 COMPRESI)

CAPO II “RAPPORTI CON L’UTENZA E CON LA COMMITTENZA” RAGGRUPPA 11 ARTICOLI (DAL 22 AL 32 COMPRESI)

CAPO III

“RAPPORTI CON I COLLEGHI” RAGGRUPPA 6 ARTICOLI (DAL 33 AL 38 COMPRESI)

CAPO IV

“RAPPORTI CON LA SOCIETÀ” RAGGRUPPA 2 ARTICOLI (IL 39 ED IL 40)

CAPO V

“NORME DI ATTUAZIONE” RAGGRUPPA 2 ARTICOLI (IL 41 ED IL 42)

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Capo I - Principi generali Articolo 1 Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Articolo 2 L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

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I PRINCIPI DEONTOLOGICI FONDAMENTALI DELLO PSICOLOGO

RISPETTO DI TUTTI I DIRITTI FONDAMENTALI DELLE PERSONE

RESPONSABILITA’

INTEGRITA’, ONESTA’

AUTONOMIA PROFESSIONALE

COMPETENZA

PROMOZIONE ATTIVA DEL BENESSERE INDIVIDUALE E SOCIALE

RISPETTO DI TUTTI I DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI ANIMALI

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Articolo 3 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

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Articolo 4

Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità,il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione edall’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni;ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suosistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione,etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico,sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando taliprincipi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive deglistessi.Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzionepresso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitarealle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilitàed i vincoli cui è professionalmente tenuto.In tutti i casi in cui il destinatario ed il committentedell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lopsicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’interventostesso.

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Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livelloadeguato di preparazione professionale e adaggiornarsi nella propria disciplina specificatamentenel settore in cui opera. Riconosce i limiti dellapropria competenza ed usa, pertanto, solostrumenti teorico-pratici per i quali ha acquisitoadeguata competenza e, ove necessario, formaleautorizzazione.Lo psicologo impiega metodologie delle quali è ingrado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, enon suscita, nelle attese del cliente e/o utente,aspettative infondate.

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Articolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni dilavoro che non compromettano la sua autonomiaprofessionale ed il rispetto delle norme del presentecodice, e, in assenza di tali condizioni, informa ilproprio Ordine.Lo psicologo salvaguarda la propria autonomianella scelta dei metodi, delle tecniche e deglistrumenti psicologici, nonché della loroutilizzazione; è perciò responsabile della loroapplicazione ed uso, dei risultati, delle valutazionied interpretazioni che ne ricava.Nella collaborazione con professionisti di altrediscipline esercita la piena autonomia professionalenel rispetto delle altrui competenze.

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Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività diricerca e nelle comunicazioni dei risultati dellestesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologovaluta attentamente, anche in relazione al contesto,il grado di validità e di attendibilità di informazioni,dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte;espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretativealternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lopsicologo, su casi specifici, esprime valutazioni egiudizi professionali solo se fondati sullaconoscenza professionale diretta ovvero su unadocumentazione adeguata ed attendibile.

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Articolo 8

Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo dellaprofessione come definita dagli articoli 1 e 3 dellaLegge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala alConsiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o diusurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.Parimenti, utilizza il proprio titolo professionaleesclusivamente per attività ad esso pertinenti, e nonavalla con esso attività ingannevoli od abusive.

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Articolo 9

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto adinformare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al finedi ottenerne il previo consenso informato, ancherelativamente al nome, allo status scientifico e professionaledel ricercatore ed alla sua eventuale istituzione diappartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti lapiena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare ilconsenso stesso.Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta diinformare preventivamente e correttamente i soggetti sutaluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligodi fornire comunque, alla fine della prova ovvero dellaraccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenerel’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quantoconcerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sonoin grado di esprimere validamente il loro consenso, questodeve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o latutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado dicomprendere la natura della collaborazione richiesta.Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti allariservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

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Articolo 10

Quando le attività professionali hanno ad oggetto ilcomportamento degli animali, lo psicologo siimpegna a rispettarne la natura ed a evitare lorosofferenze.

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Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segretoprofessionale. Pertanto non rivela notizie, fatti oinformazioni apprese in ragione del suo rapportoprofessionale, né informa circa le prestazioniprofessionali effettuate o programmate, a meno chenon ricorrano le ipotesi previste dagli articoliseguenti.

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Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianzasu fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione delsuo rapporto professionale.Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenereil segreto professionale, anche in caso ditestimonianza, esclusivamente in presenza di validoe dimostrabile consenso del destinatario della suaprestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fareuso di tale consenso, considerando preminente latutela psicologica dello stesso.

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Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo didenuncia, lo psicologo limita allo stretto necessarioil riferimento di quanto appreso in ragione delproprio rapporto professionale, ai fini della tutelapsicologica del soggetto.Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità diderogare totalmente o parzialmente alla propriadoverosa riservatezza, qualora si prospettino gravipericoli per la vita o per la salute psicofisica delsoggetto e/o di terzi.

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Articolo 14

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraversogruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale,circa le regole che governano tale intervento.È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, icomponenti del gruppo al rispetto del diritto diciascuno alla riservatezza.

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Articolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggettiparimenti tenuti al segreto professionale, lopsicologo può condividere soltanto le informazionistrettamente necessarie in relazione al tipo dicollaborazione.

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Articolo 16

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche,ancorché indirizzate ad un pubblico di professionistitenuti al segreto professionale, in modo dasalvaguardare in ogni caso l’anonimato deldestinatario della prestazione.

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Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essereprotetta anche attraverso la custodia e il controllo diappunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasigenere e sotto qualsiasi forma, che riguardino ilrapporto professionale.Tale documentazione deve essere conservata peralmeno i cinque anni successivi alla conclusione delrapporto professionale, fatto salvo quanto previstoda norme specifiche.Lo psicologo deve provvedere perché, in caso disua morte o di suo impedimento, tale protezione siaaffidata ad un collega ovvero all’Ordineprofessionale.Lo psicologo che collabora alla costituzione edall’uso di sistemi di documentazione si adopera perla realizzazione di garanzie di tutela dei soggettiinteressati.

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Articolo 18

In ogni contesto professionale lo psicologo deveadoperarsi affinché sia il più possibile rispettata lalibertà di scelta, da parte del cliente e/o delpaziente, del professionista cui rivolgersi.

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Articolo 19

Lo psicologo che presta la sua opera professionalein contesti di selezione e valutazione è tenuto arispettare esclusivamente i criteri della specificacompetenza, qualificazione o preparazione, e nonavalla decisioni contrarie a tali principi.

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Articolo 20

Nella sua attività di docenza, di didattica e diformazione lo psicologo stimola negli studenti,allievi e tirocinanti l’interesse per i principideontologici, anche ispirando ad essi la propriacondotta professionale.

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Articolo 21

Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e dellaprofessione, è tenuto a non insegnare l’uso distrumenti conoscitivi e di intervento riservati allaprofessione di psicologo, a soggetti estranei allaprofessione stessa, anche qualora insegni a talisoggetti discipline psicologiche.È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corsodi laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed aglispecializzandi in materie psicologiche.

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Capo II - Rapporti con l’utenza e con la committenza Articolo 22 Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

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Articolo 23 Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

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Articolo 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapportoprofessionale, fornisce all’individuo, al gruppo,all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti ocommittenti, informazioni adeguate e comprensibilicirca le sue prestazioni, le finalità e le modalità dellestesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici dellariservatezza.Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possaesprimere un consenso informato.Se la prestazione professionale ha carattere dicontinuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ovepossibile, la prevedibile durata.

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Articolo 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumentidi diagnosi e di valutazione di cui dispone.Nel caso di interventi commissionati da terzi,informa i soggetti circa la natura del suo interventoprofessionale, e non utilizza, se non nei limiti delmandato ricevuto, le notizie apprese che possanorecare ad essi pregiudizio.Nella comunicazione dei risultati dei propriinterventi diagnostici e valutativi, lo psicologo ètenuto a regolare tale comunicazione anche inrelazione alla tutela psicologica dei soggetti.

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Articolo 26

Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dalproseguire qualsiasi attività professionale ove propriproblemi o conflitti personali, interferendo conl’efficacia delle sue prestazioni, le rendanoinadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoliprofessionali e di compiere interventi nei confrontidell’utenza, anche su richiesta dell’AutoritàGiudiziaria, qualora la natura di precedenti rapportipossa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

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Articolo 27

Lo psicologo valuta ed eventualmente proponel’interruzione del rapporto terapeutico quandoconstata che il paziente non trae alcun beneficiodalla cura e non è ragionevolmente prevedibile chene trarrà dal proseguimento della cura stessa.Se richiesto, fornisce al paziente le informazioninecessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

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Articolo 28Lo psicologo evita commistioni tra il ruoloprofessionale e vita privata che possano interferirecon l’attività professionale o comunque arrecarenocumento all’immagine sociale della professione.Costituisce grave violazione deontologica effettuareinterventi diagnostici, di sostegno psicologico o dipsicoterapia rivolti a persone con le quali haintrattenuto o intrattiene relazioni significative dinatura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituiscegrave violazione deontologica instaurare lesuddette relazioni nel corso del rapportoprofessionale.Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, inragione del rapporto professionale, possa produrreper lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di caratterepatrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione delcompenso pattuito.Lo psicologo non sfrutta la posizione professionaleche assume nei confronti di colleghi in supervisionee di tirocinanti, per fini estranei al rapportoprofessionale.

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Articolo 29

Lo psicologo può subordinare il proprio interventoalla condizione che il paziente si serva dideterminati presidi, istituti o luoghi di cura soltantoper fondati motivi di natura scientifico-professionale.

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Articolo 30

Nell’esercizio della sua professione allo psicologo èvietata qualsiasi forma di compenso che noncostituisca il corrispettivo di prestazioniprofessionali.

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Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni ointerdette sono, generalmente, subordinate alconsenso di chi esercita sulle medesime la potestàgenitoriale o la tutela.Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui alprecedente comma, giudichi necessario l’interventoprofessionale nonché l’assoluta riservatezza dellostesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoriadell’instaurarsi della relazione professionale.Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioniavvengano su ordine dell’autorità legalmentecompetente o in strutture legislativamente preposte.

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Articolo 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire unaprestazione professionale su richiesta di uncommittente diverso dal destinatario dellaprestazione stessa, è tenuto a chiarire con le partiin causa la natura e le finalità dell’intervento.

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Capo III - Rapporti con i colleghi Articolo 33 I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

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Articolo 34

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppodelle discipline psicologiche e a comunicare iprogressi delle sue conoscenze e delle suetecniche alla comunità professionale, anche al finedi favorirne la diffusione per scopi di benessereumano e sociale.

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Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lopsicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altruicontributi.

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Articolo 36

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente sucolleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione,alla loro competenza ed ai risultati conseguiti aseguito di interventi professionali, o comunquegiudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazioneprofessionale.Costituisce aggravante il fatto che tali giudizinegativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.Qualora ravvisi casi di scorretta condottaprofessionale che possano tradursi in danno per gliutenti o per il decoro della professione, lo psicologoè tenuto a darne tempestiva comunicazione alConsiglio dell’Ordine competente.

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Articolo 37

Lo psicologo accetta il mandato professionaleesclusivamente nei limiti delle proprie competenze.Qualora l’interesse del committente e/o deldestinatario della prestazione richieda il ricorso adaltre specifiche competenze, lo psicologo proponela consulenza ovvero l’invio ad altro collega o adaltro professionista.

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Articolo 38

Nell’esercizio della propria attività professionale enelle circostanze in cui rappresenta pubblicamentela professione a qualsiasi titolo, lo psicologo ètenuto ad uniformare la propria condotta ai principidel decoro e della dignità professionale.

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Capo IV - Rapporti con la società Articolo 39 Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

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Articolo 40 Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

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Capo V - Norme di attuazione Articolo 41 È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’ “Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

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Articolo 42 Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.