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MO.SL.003.B.Rev. 07 1 di 18 Data compilazione: _______________________________________ Lista di riscontro 3.b LISTA DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR IN STABILIMENTI SEMPLICI AD ELEVATO LIVELLO DI STANDARDIZZAZIONE A cura del Gestore A cura del verificatore ispettivo Rif. Docum. SGS-PIR NOTE Riscontro 1 1. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS-PIR e sua integrazione con la gestione aziendale i. Definizione della Politica di prevenzione - Verificare che sia stato redatto il Documento di Politica di prevenzione e che sia stato diffuso in azienda. - Verificare che nella sua definizione e nel riesame del Documento sia stato consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). ii. Verifica della struttura del SGS-PIR adottato e integrazione con la gestione aziendale 1 Si tengano presenti le seguenti definizioni: riscontro: descrizione delle verifiche specifiche effettuate in merito; rilievo: constatazione di fatti rilevati durante il riscontro supportata da evidenze oggettive; non-conformità: - non conformità maggiore: rientrano in questa definizione le evidenze di sostanziali mancanze del rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il Sistema di Gestione della Sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato B del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, mancato coinvolgimento degli RLS nella definizione del Documento di Politica, mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine nella stesura del Piano di Emergenza Interna, ecc.….. ). Possono divenire, a giudizio della commissione, non conformità maggiori tutte le non conformità minori che si perpetuano nel tempo (ad esempio la mancata attuazione delle raccomandazioni formulate al gestore nel corso di precedenti ispezioni). Le carenze così evidenziate devono essere comunicate al gestore al momento della loro rilevazione. - non conformità minore: rientrano in questa definizione le evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del sistema di gestione adottato ma mancante di una adeguata componente documentale a supporto, ecc.)

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MO.SL.003.B.Rev. 07 1 di 18

Data compilazione: _______________________________________

Lista di riscontro 3.b

LISTA DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR IN STABILIMENTI SEMPLICI AD ELEVATO LIVELLO DI STANDARDIZZAZIONE

A cura del Gestore A cura del verificatore ispettivo

Rif. Docum.

SGS-PIR NOTE Riscontro1

1. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS-PIR e sua integrazione

con la gestione aziendale

i. Definizione della Politica di prevenzione

­ Verificare che sia stato redatto il Documento di Politica di prevenzione e che sia stato

diffuso in azienda.

­ Verificare che nella sua definizione e nel riesame del Documento sia stato consultato il

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

ii. Verifica della struttura del SGS-PIR adottato e integrazione con la gestione aziendale

1 Si tengano presenti le seguenti definizioni:

riscontro: descrizione delle verifiche specifiche effettuate in merito;

rilievo: constatazione di fatti rilevati durante il riscontro supportata da evidenze oggettive;

non-conformità:

- non conformità maggiore: rientrano in questa definizione le evidenze di sostanziali mancanze del rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il Sistema di Gestione della Sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato B del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, mancato coinvolgimento degli RLS nella definizione del Documento di Politica, mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine nella stesura del Piano di Emergenza Interna, ecc.….. ). Possono divenire, a giudizio della commissione, non conformità maggiori tutte le non conformità minori che si perpetuano nel tempo (ad esempio la mancata attuazione delle raccomandazioni formulate al gestore nel corso di precedenti ispezioni). Le carenze così evidenziate devono essere comunicate al gestore al momento della loro rilevazione.

- non conformità minore: rientrano in questa definizione le evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del sistema di gestione adottato ma mancante di una adeguata componente documentale a supporto, ecc.)

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Rif. Docum.

SGS-PIR NOTE Riscontro1

­ Verificare che il SGS-PIR adottato, preveda come componenti della sua struttura

complessiva la definizione della politica, l’organizzazione tecnica e delle risorse umane, la

pianificazione delle attività, la misura delle prestazioni, la verifica e il riesame delle

prestazioni e che sia integrato con la gestione dell’Azienda, attraverso i richiami e le

integrazioni dei ruoli, delle responsabilità, delle procedure, della documentazione già

previsti in azienda per gli aspetti che riguardano:

la produzione;

la gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro;

l’eventuale gestione della qualità e dell’ambiente.

iii. Contenuti del Documento di Politica

­ Verificare la completezza dei contenuti del Documento, e in particolare che siano

riportati:

l’indicazione dei principi e dei criteri a cui il Gestore intende riferirsi

nell’attuazione della Politica;

l’elenco dettagliato e la relativa descrizione delle modalità di attuazione nello

stabilimento di ciascuno dei punti del SGS-PIR indicati nell’allegato B del decreto

di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

il programma di attuazione e/o di miglioramento del SGS-PIR.

­ Verificare che le norme di riferimento adottate dal gestore siano allegate al Documento

per le parti effettivamente utilizzate.

2. Organizzazione e personale

i. Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività

­ Verificare che siano definiti ruoli, responsabilità e mansioni inerenti alle posizioni chiave

per la sicurezza e relative modalità di coordinamento e comunicazione.

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SGS-PIR NOTE Riscontro1

­ Verificare che siano specificate le responsabilità e le modalità per la predisposizione,

l’adozione, l’aggiornamento di procedure e istruzioni per le attività di stabilimento

rilevanti ai fini della sicurezza.

­ Verificare che esista un servizio che si occupi in maniera specifica della sicurezza

connessa ai rischi rilevanti dello stabilimento e una corretta allocazione di responsabilità

e compiti commisurata alle esigenze e alle dimensioni dello stabilimento e all'entità dei

rischi.

ii. Attività di informazione

­ Verificare che siano previsti e attuati i programmi di informazione documentati per tutte

le persone che frequentano a vario titolo lo stabilimento:

lavoratori dello stabilimento;

lavoratori terzi;

visitatori.

­ Verificare che siano predisposte le informazioni necessarie per le attività di cui

all’allegato B, appendice 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

iii. Attività di formazione e addestramento

­ Verificare l'esistenza e l'articolazione del piano di formazione e di addestramento per

ciascuna categoria di addetto che svolge attività nello stabilimento (lavoratori interni, di

terzi, nuovi addetti, ecc.), con individuazione:

dei contenuti delle attività di formazione e di addestramento per ciascun ruolo o

figura professionale;

dei tempi e le periodicità della formazione dell’addestramento;

della relativa documentazione.

­ Verificare che a seguito delle attività di formazione ed addestramento siano riscontrati

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SGS-PIR NOTE Riscontro1

l’efficacia dell’addestramento ed il grado di consapevolezza raggiunto.

­ Verificare che nel piano di formazione e addestramento siano definiti i requisiti e il grado

di qualificazione dei formatori, anche nel rispetto di quanto stabilito nel decreto

interministeriale 6 marzo 2013 e che tali requisiti siano riscontrabili per le attività svolte.

­ Verificare che gli appaltatori abbiano opportunamente svolto l'attività di formazione per i

propri addetti e che ne venga verificata l’efficacia.

iv. Fattori umani, interfacce operatore ed impianto

­ Verificare che esistano e vengano attuati programmi di addestramento ed esercitazioni

per migliorare il comportamento dell’operatore.

­ Verificare che i turni di lavoro e la distribuzione delle mansioni siano stati fissati tenendo

conto della valutazione dei rischi dovuti a stress lavoro-correlato a cui sono sottoposti i

lavoratori e che siano posti in atto meccanismi di verifica del mantenimento delle idonee

condizioni psicofisiche.

3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

i. Identificazione delle pericolosità di sostanze e processi, e definizione di criteri e requisiti

di sicurezza

­ Verificare la presenza in impianto di schede di sicurezza aggiornate.

­ Verificare che siano definiti i criteri e i requisiti di sicurezza nel rispetto degli obiettivi

generali e specifici indicati nella politica aziendale (ad es.: requisiti minimi di sicurezza per

apparecchiature critiche, in termini di normativa di riferimento, leggi applicabili, natura

dei processi, sostanze impiegate, particolari condizioni di esercizio, ecc.) e che siano

riesaminati e verificati anche in seguito alle variazioni normative, dell’esperienza di

esercizio e dello stato delle conoscenze.

ii. Identificazione dei possibili eventi incidentali e analisi di sicurezza

­ Verificare che siano stati definiti criteri per l’identificazione e la valutazione degli eventi

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pericolosi che comprendano:

l’acquisizione e l’aggiornamento periodico delle informazioni di base anche sui

dati di esperienza operativa;

l’indicazione delle tecniche di analisi utilizzate;

la definizione dei criteri per il riesame dell’analisi dei rischi, anche in

considerazione delle esigenze normative, dell’evoluzione tecnica e

dell’attuazione di modifiche;

le responsabilità e i criteri di assegnazione delle priorità per l’effettuazione delle

analisi.

­ Verificare che nelle analisi sia stato tenuto conto del fattore umano e delle condizioni in

cui devono essere svolte attività significative per la sicurezza dello stabilimento (ad

esempio: congruenza tra i tempi di risposta in emergenza assunti nel Rapporto di

sicurezza e i risultati delle esercitazioni del PEI, ecc.).

­ Verificare che sia assicurato il coinvolgimento del personale nella fase di identificazione

dei problemi, nonché nella messa a punto delle soluzioni.

iii. Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed

aggiornamento

­ Verificare che gli obiettivi, i traguardi e i programmi per la riduzione dei rischi di incidenti

rilevanti tengano conto sia degli aspetti impiantistici, sia di quelli organizzativi o

procedurali, come risultato dell'analisi di sicurezza per la prevenzione degli incidenti

rilevanti.

­ Verificare che la pianificazione delle attività per la riduzione dei rischi sia fatta tenendo

conto anche:

degli obiettivi e dei criteri di sicurezza adottati;

dell’esperienza operativa acquisita;

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dell’andamento degli indicatori di prestazione individuati.

­ Verificare che siano perseguiti l’acquisizione, l’aggiornamento, la diffusione e la

conservazione delle informazioni sull'evoluzione normativa relativa alla progettazione,

realizzazione, conduzione e manutenzione degli impianti, nonché all’evoluzione dello

stato dell'arte nel campo impiantistico, della sicurezza e dell’organizzazione aziendale.

4. Il controllo operativo

i. Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica

­ Verificare che il gestore abbia individuato in maniera sistematica i componenti critici,

tenendo conto della valutazione dei pericoli e della realtà di stabilimento.

­ Verificare che gli elementi critici individuati siano inseriti nei programmi di

manutenzione, di ispezione e di controllo periodici.

­ Verificare, a campione, la coerenza con le ipotesi prese a riferimento nel Rapporto di

sicurezza (per stabilimenti di soglia superiore) o in altra documentazione pertinente (per

stabilimenti di soglia inferiore) e le periodicità adottate per i controlli e manutenzioni.

­ Verificare che sia stato previsto un piano di monitoraggio e controllo dei rischi legati

all’invecchiamento (corrosione, erosione, fatica, scorrimento viscoso) di apparecchiature

e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose,

comprese le necessarie misure correttive e preventive.

Verificare che i programmi siano elaborati a fronte di specifiche e norme tecniche

chiaramente individuate e aggiornate.

­ Verificare che siano previste prove sui sistemi di sicurezza predisposti per prevenire e/o

mitigare gli scenari incidentali.

­ Verificare che i componenti e sistemi critici per i quali il controllo periodico è imposto da

disposizioni di legge siano identificati come tali ed inclusi nel programma di controllo.

­ Verificare a campione che tempi, modalità, ed estensione dei controlli corrispondano a

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quanto stabilito nei programmi.

ii. Gestione della documentazione

­ Verificare che sia definito un sistema di conservazione e aggiornamento della

documentazione di base relativo almeno alle seguenti tipologie di informazioni:

sostanze coinvolte e materiali impiegati;

schemi a blocchi e di processo con indicazione dei parametri caratteristici o

documentazione equivalente;

planimetrie;

documentazione e descrizione degli impianti di servizio, impianti elettrici, dei

sistemi di controllo e strumentazione;

documentazione sui sistemi di sicurezza.

iii. Procedure operative e istruzioni nelle condizioni normali, anomale e di emergenza

­ Verificare che le procedure operative e le istruzioni siano congruenti con l’analisi di

sicurezza e che contengano, almeno, le seguenti informazioni:

modalità di conduzione degli impianti in condizioni normali, anomale e di

emergenza;

parametri operativi normali degli impianti;

limiti operativi massimi degli impianti, conseguenze e modalità di conduzione

qualora si operi fuori dai limiti, individuazione delle procedure operative critiche

per la sicurezza;

procedure di avvio e fermata (normale e di emergenza);

procedure di messa in sicurezza degli impianti.

­ Verificare che gli utilizzatori abbiano facile accesso alla documentazione e dimostrino di

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conoscerla.

­ Verificare la comprensibilità delle segnalazioni e dei cartelli indicatori sui comandi, i

controlli delle apparecchiature e degli impianti, e che le indicazioni dei parametri critici

per la sicurezza siano riportate in posizione chiaramente visibile e siano correttamente

interpretabili.

­ Verificare che le segnalazioni di allarme a qualunque livello (dal segnale in reparto,

all'indicazione sui pannelli di controllo in sala comandi) siano chiaramente interpretabili

iv. Le procedure di manutenzione

­ Verificare che le operazioni di manutenzione siano regolamentate da principi e obiettivi

definiti nel SGS-PIR.

­ Verificare che siano definite e attuate le modalità e responsabilità per l’istituzione, la

corretta compilazione, l’aggiornamento e la conservazione dei registri degli interventi di

manutenzione su impianti, equipaggiamenti, apparecchiature ed altro.

­ Verificare che le manutenzioni siano soggette a sistemi di permessi di lavoro che

prevedano:

autorizzazione degli interventi e la necessaria definizione delle responsabilità per

ogni fase dell’attività;

verifica preventiva della qualità dei materiali e dei pezzi di ricambio e loro

idoneità ai sensi dei criteri e requisiti minimi di sicurezza;

qualificazione dei manutentori per interventi specifici;

definizione delle modalità di svolgimento delle attività di manutenzione;

modalità di svolgimento in maniera agevole e sicura;

definizione dei DPI necessari per l’esecuzione dei lavori;

comunicazione degli esiti dell'intervento, verifica di corretta esecuzione e

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rimessa in esercizio.

v. Approvvigionamento di beni e servizi

­ Verificare che siano stati esplicitamente specificati dal Gestore a fornitori, installatori e

manutentori esterni i criteri e requisiti di sicurezza tecnici e normativi dei beni e servizi

oggetto di fornitura, quali:

requisiti di conformità dei beni e servizi e approvazione della fornitura;

qualificazione o eventuale certificazione degli addetti a lavori di installazione,

realizzazione e manutenzione (lavori in spazi confinati, lavori elettrici, zone ATEX,

ecc.) o movimentazione (carrellisti);

verifiche di qualità (ad esempio su saldature, prove dei materiali, controlli non

distruttivi, prove sulle apparecchiature, ecc.).

modalità di comunicazione al gestore di eventuali sanzioni/prescrizioni da parte

dell’autorità competente.

­ Verificare che esista una procedura relativa alla riqualificazione e al riesame della

sicurezza per le attrezzature dismesse, ove applicabile.

5. Gestione delle modifiche

i. Modifiche tecnico-impiantistiche, procedurali e organizzative

­ Verificare che siano state definite le modifiche permanenti e, ove applicabili, quelle

temporanee secondo quanto richiesto dall’allegato B del decreto di recepimento della

Direttiva 2012/18/UE.

­ Verificare l’esistenza di una procedura per la pianificazione, la progettazione e

l’attuazione della modifica che comprenda almeno:

l’identificazione degli iter autorizzativi necessari per l’attuazione della modifica

(compresi quelli relativi agli aggravi/non aggravi di rischio previsti dall’allegato D

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del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE);

l’individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi con livello di

approfondimento adeguato alla complessità dell’intervento in tutte le fasi di

esecuzione della modifica;

la verifica del rispetto dei criteri e requisiti di sicurezza;

l’approvazione finale del progetto di modifica;

la definizione della documentazione di richiesta di modifica;

la pianificazione delle attività di attuazione della modifica;

il rilascio dei necessari permessi di lavoro;

il controllo delle eventuali ricadute tecnico-impiantistiche, procedurali ed

organizzative conseguenti le modifiche sulle altre parti impiantistiche dello

stabilimento e sull'organizzazione;

l’assegnazione delle responsabilità;

l’approvazione finale dipendente dal riesame della sicurezza;

la registrazione della modifica;

l’aggiornamento dei piani e programmi di informazione, formazione e

addestramento in relazione alla complessità dell’intervento di tutti i soggetti

interni ed esterni potenzialmente coinvolti e svolgimento delle attività previste

conseguenti;

l’aggiornamento dei piani di verifica, ispezione e manutenzione degli impianti e

delle procedure di ispezione.

­ Nel caso di modifiche temporanee, verificare che venga stabilita la durata massima di tali

modifiche, scaduta la quale la modifica sia rimossa o trasformata in definitiva.

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ii. Aggiornamento della documentazione

­ Verificare che prima dell'approvazione definitiva della modifica sia previsto

l’aggiornamento della documentazione seguente:

valutazione dei rischi, Piano di Emergenza Interna (PEI), eventuale Rapporto di

sicurezza e quant’altro richiesto dalla normativa vigente;

schemi, disegni e quant'altro serva a identificare e descrivere tecnicamente gli

impianti, i dispositivi e le attrezzature in uso, nonché i parametri che ne

caratterizzano il funzionamento;

aggiornamento delle procedure operative di conduzione e manutenzione, e

quant'altro serva a descrivere correttamente le modalità operative di conduzione

dell'impianto;

aggiornamento della documentazione per la formazione, informazione e

addestramento del personale;

archiviazione della documentazione relativa agli aspetti di gestione della modifica

quali i verbali di riesame ed approvazione della modifica, dell'avvenuta

formazione, ecc.

6. Pianificazione di emergenza

i. Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione

­ Verificare che il Piano di emergenza interna (PEI) contenga informazioni relative a:

scenari incidentali ipotizzabili di riferimento;

schede di sicurezza delle sostanze pericolose;

effetti acuti sugli addetti che svolgono a qualunque titolo attività nello

stabilimento, danni ambientali, danni alle popolazioni, danni agli impianti e agli

equipaggiamenti

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descrizione dei sistemi di emergenza;

planimetrie dello stabilimento e del sito, con indicazione dei punti critici e

ubicazione dei punti di raccolta e vie di fuga;

azioni di emergenza da intraprendere per ogni scenario di riferimento;

linee di comunicazione interne ed esterne;

procedure e mezzi di allerta, allarme, evacuazione e cessato allarme;

­ Verificare che gli scenari incidentali e gli altri elementi tecnici rilevanti per la gestione

delle emergenze, riportati nel PEI, siano congruenti con quelli ipotizzati nel Rapporto di

sicurezza (per stabilimenti di soglia superiore) o in altra documentazione pertinente (per

stabilimenti di soglia inferiore).

­ Verificare la congruenza dei contenuti del PEI con il Piano di Emergenza Esterna (PEE)

con particolare riferimento agli scenari incidentali e agli elementi tecnici per la gestione

delle emergenze, nonché alle modalità di comunicazione in relazione ai diversi livelli di

pericolo.

­ Verificare che il PEI sia stato revisionato/riveduto/aggiornato, previa consultazione con il

personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese

subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli non superiori a tre anni e secondo le

modalità indicate nell’allegato F del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

ii. Ruoli e responsabilità

­ Verificare che sia stata attribuita la responsabilità della gestione delle emergenze in

maniera univoca e che il Responsabile abbia la necessaria autorità.

­ Verificare che siano stati assegnati ruoli, compiti e responsabilità in merito ad ogni

azione necessaria.

­ Verificare che sia stata valutata l'adeguatezza delle squadre di intervento interno (mezzi

e persone) e di gestione delle emergenze che è possibile mobilitare in caso di

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emergenza, e della dislocazione che ne assicuri la tempestività dell'intervento.

iii. Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza

­ Verificare che siano previsti e attuati manutenzioni e controlli delle apparecchiature di

emergenza, degli impianti e le attrezzature per la lotta antincendio e il contenimento

delle conseguenze.

­ Verificare che l'equipaggiamento di protezione per fronteggiare i rischi specifici in

condizioni di emergenza sia reso disponibile al personale che svolge attività nello

stabilimento.

­ Verificare che tali equipaggiamenti siano periodicamente controllati in termini di

disponibilità e verifica funzionale.

­ Verificare che il personale sia stato addestrato relativamente a:

gestione specifica dell'emergenza nelle attività proprie svolte nello stabilimento;

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale a disposizione in funzione della

tipologia di incidente;

­ Verificare la predisposizione di una programmazione delle simulazioni di emergenza per

gli scenari incidentali ipotizzati nel Rapporto di sicurezza, rispondente a quanto previsto

dall’allegato B del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

­ Verificare che gli esiti di tali simulazioni di emergenza siano documentati, in particolare

per quanto riguarda il controllo dei tempi di risposta e l’individuazione e messa in atto

delle eventuali azioni di miglioramento.

iv. Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno

­ Verificare che siano state predisposte, aggiornate e trasmesse al Comune le sezioni

informative per i cittadini e i lavoratori sui rischi di incidente rilevante dello stabilimento

del Modulo di cui all’allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

­ Verificare che siano previste la responsabilità e le modalità di collaborazione e supporto

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alle autorità esterne.

­ Verificare che siano state predisposte e aggiornate la documentazione e le informazioni

di cui all’art. 21 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE per la eventuale

predisposizione dei Piani di emergenza esterna e di supporto alle azioni di protezione

dell'ambiente e della popolazione.

­ Verificare che siano previste nel piano di gestione delle emergenze la responsabilità e le

modalità di collaborazione e di supporto con gli addetti per rendere il sito agibile dopo

l'incidente rilevante.

­ Verificare che sia in atto una procedura per l’investigazione post incidentale interna e di

supporto a quella esterna, comprese la segnalazione dell’incidente e la salvaguardia

delle prove oggettive.

v. Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze

­ Verificare in campo le condizioni di accessibilità, la segnalazione delle vie di evacuazione

e dei punti di raccolta, l’ubicazione dei mezzi e materiali, la presenza di maniche a vento

in caso di rilasci tossici, ecc. (tale verifica potrà essere condotta per un campione

rappresentativo degli scenari incidentali, con priorità per quelli più gravosi per entità

delle conseguenze).

­ Verificare in campo la disponibilità e l’ubicazione di documentazione tecnica di supporto

per l’utilizzo in caso di emergenza (schede di sicurezza delle sostanze pericolose, schede

di intervento, procedure tecniche di messa in sicurezza degli impianti, ecc.).

­ Verificare i sistemi per il controllo del numero di persone presenti nello stabilimento.

7. Controllo delle prestazioni

i. Valutazione delle prestazioni

­ Verificare che esista una procedura che definisca i criteri per l’adozione, l’aggiornamento

e l’utilizzo, al fine dell’assegnazione delle priorità e della programmazione degli

interventi, di indicatori di prestazioni inerenti la sicurezza dello stabilimento,

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oggettivamente riscontrabili.

­ Verificare che tali indicatori di prestazione siano chiaramente correlati alla possibilità di

verificare l’efficienza ed efficacia del SGS-PIR adottato e che siano definiti in modo da

garantire il confronto tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti2.

2 NOTA: Gli indicatori possono essere suddivisi in due macrocategorie:

IR-Indicatori di risultato (lagging): consentono il monitoraggio reattivo del SGS-PIR, attraverso la rilevazione e l'indagine degli incidenti o di altri eventi specifici, al fine di evidenziare i punti deboli del Sistema. Essi pertanto evidenziano che un risultato di sicurezza atteso non è stato raggiunto.

IP-Indicatori precursori (leading): consentono il monitoraggio attivo del SGS-PIR, concentrato su alcuni elementi critici per il controllo dei rischi, al fine di assicurare la loro continua efficacia, attraverso un riscontro costante e sistematico che le azioni o le attività chiave per la sicurezza sono svolte come previsto. Essi possono essere considerati come elementi propedeutici essenziali per consentire il raggiungimento dei risultati di sicurezza desiderati.

Si riportano di seguito, alcuni esempi di indicatori precursori e di indicatori di risultato e di loro correlazioni.

Formazione e addestramento

IR: Numero di operatori che hanno completato il programma delle attività di formazione e addestramento come da pianificazione annuale.

IP: Numero di operatori coinvolti nel programma annuale di formazione e addestramento.

Competenza del personale

IR: Numero di volte che il trasferimento di sostanze pericolose (carico-scarico, durante i rifornimenti o durante il processo) non procede come previsto a causa di errori degli operatori dovuti a carenze di conoscenze o esperienza necessarie per svolgere le attività correttamente.

IP: Percentuale del personale coinvolto nelle attività di trasferimento di sostanze pericolose che possiedono il livello di competenza richiesto per assicurare il buon esito delle operazioni di trasferimento e stoccaggio.

Nota: è compito dell’organizzazione determinare la natura e il tipo di formazione e di esperienza necessario per raggiungere la competenza richiesta.

Procedure operative e manutenzione (sorveglianza)

IR: Numero di attività critiche per la sicurezza osservate per le quali non sono state eseguite tutte le fasi previste dalle procedure specifiche.

IP: Numero totale di attività critiche per la sicurezza oggetto di osservazione.

IR: Numero di volte che il trasferimento di sostanze pericolose non avviene come previsto a causa di procedure operative errate o poco chiare.

IP: Percentuale di procedure riviste o sottoposte a revisione entro il periodo indicato nella programmazione.

Permessi di lavoro

IR: Numero di incidenti dovuti a carenze dei controlli sulle attività di manutenzione svolte.

IP: Percentuale di permessi di lavoro rilasciati in cui sono stati adeguatamente specificati i pericoli, i rischi e le misure di controllo.

Percentuale di attività osservate che sono state svolte in accordo con le specifiche indicate nel permesso di lavoro.

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­ Verificare che il controllo sistematico delle prestazioni sia svolto mediante l’analisi degli

indicatori di cui sopra, opportunamente registrati e documentati, dell’esperienza

operativa, degli esiti di prove ed ispezioni condotti nello stabilimento, degli esiti delle

verifiche interne, ecc.

ii. Analisi degli incidenti e dei quasi-incidenti

­ Verificare che esista una procedura che preveda la classificazione degli eventi (incidenti,

quasi incidenti, anomalie, ecc.), la definizione delle responsabilità e le modalità di

raccolta, analisi di approfondimento e registrazione dei dati sugli eventi, con

l’archiviazione delle informazioni relative alle cause e i provvedimenti adottati (azioni

correttive e preventive);

­ Verificare che per gli incidenti, quasi-incidenti, anomalie registrati siano state individuate

Ispezione/manutenzione

IR: Numero di perdite di contenimento dovute a guasti su componenti critici (ad es. manichette flessibili, giunti, pompe, valvole, flange, tubazioni fisse, serbatoi o strumentazione).

IP: Percentuale di componenti critici che operano secondo le specifiche richieste quando sono ispezionati o testati.

Percentuale delle attività di manutenzione programmate completate nei termini previsti.

Strumentazione e allarmi

IR: Numero di strumentazione/allarmi critici per la sicurezza che non operano come previsto sia durante il processo che durante i test.

IP: Percentuale di prove di funzionalità su strumenti e allarmi critici completati come da programma.

Percentuale delle attività di manutenzione correttiva effettuate su strumenti e allarmi critici completate come da programma.

Modifiche impiantistiche

IR: Numero di volte per le quali apparecchiature o impianti operano al di sotto degli standard richiesti a causa di carenze nella gestione ed esecuzione di modifiche impiantistiche

IP: Percentuale di modifiche impiantistiche effettuate per le quali è stata condotta un'adeguata valutazione preliminare dei rischi.

Percentuale di modifiche impiantistiche effettuate a seguito di approvazione preliminare.

Gestione dell’emergenza (simulazioni e prove)

IR: Numero di fasi delle procedure di emergenza che non hanno risposto ai requisiti prestazionali attesi.

IP: Percentuale di sistemi di arresto/isolamento che in occasione delle prove hanno operato secondo i requisiti prestazionali attesi.

Percentuale di personale interno o esterno che in occasione di emergenze (vere o simulate) ha svolto correttamente le azioni richieste.

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le cause ed effettivamente realizzate le misure di intervento secondo le priorità stabilite.

­ Verificare che siano in atto procedimenti per l’interscambio di informazioni sugli

incidenti occorsi con stabilimenti che svolgono attività analoghe sia nel territorio

nazionale che estero.

­ Verificare che le informazioni e le successive azioni conseguenti l’analisi dell’esperienza

operativa (incidenti, quasi incidenti, anomalie, ecc.) siano state comunicate e diffuse a

diversi livelli aziendali.

8. Controllo e revisione

i. Verifiche ispettive

­ Verificare che sia prevista un’attività periodica di verifica ispettiva (safety audit) interna

o esterna da parte del gestore per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del SGS-

PIR nel perseguimento degli obiettivi indicati nella politica.

­ Verificare che siano predisposte procedure per lo svolgimento dell’attività di verifica, e

che siano registrati le attività svolte ed i risultati ottenuti.

­ Verificare che le altre indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni formulate a seguito di

attività di ispezione o sopralluogo svolte da Enti territoriali o di ispezioni, condotte ai

sensi dell’art. 27 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE o dell’art. 25 del

decreto legislativo n. 334/99, siano esaminate e valutate dal gestore e che sia adottato

un piano di adeguamento documentato e controllato.

ii. Riesame della politica di sicurezza e del SGS-PIR

­ Verificare che il Documento di politica di prevenzione dell’azienda sia soggetto a riesame

e aggiornamento periodico almeno secondo le periodicità minime di legge;

­ Verificare l’esistenza di criteri per il riesame e l’aggiornamento del Documento di politica

e del SGS-PIR, anche a seguito dell’evoluzione normativa e del miglioramento delle

conoscenze tecniche e gestionali;

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­ Verificare che il riesame comprenda:

la considerazione degli indicatori delle prestazioni;

la considerazione degli esiti delle ispezioni svolte, ivi comprese quelle di cui

all'art. 27 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE o dell’art. 25 del

decreto legislativo n. 334/99;

il conseguente riesame degli impegni del gestore.