L'imprenditore nella disciplina del diritto commerciale
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L’IMPRENDITORE COMMERCIALE Art. 2195
Sottoposto ad una disciplina speciale
Una serie di obblighi previsti a tutela dei creditori.
STATUTO
“INSIEME DI NORME GIURIDICHE CHE SI APPLICANO AGLI IMPRENDITORI CHE ESERCITANO UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE”
Nello specifico è sottoposto a:
•PUBBLICITA’ LEGALE;
•OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI;
•FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI.
LA PUBBLICITÀ LEGALE
Si attua mediante l’iscrizione nel REGISTRO DELLE IMPRESE e consente a persone anche esterne all’attività di conoscere fatti o atti che riguardano l’impresa.
Entro 30 giorni
Registro pubblico
Comunicazione di:•Generalità;•Ditta;•Oggetto;•Sede.
Presso la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA .
Finalità statistiche e amministrative.
Anche ulteriori modifiche o cessazione di attività.
Sono obbligati tutti gli imprenditori commerciali che esercitano attività industriale, intermediaria di beni, di trasporto, bancaria e altre ausiliarie alle precedenti.
Art. 2195
L’iscrizione ha efficacia DICHIARATIVA in quanto:
•I fatti scritti sono OPPONIBILI ai terzi;
•I fatti non scritti NON sono OPPONIBILI ai terzi.
PRESUNZIONE ASSOLUTA DI CONOSCENZA.
PRESUNZIONE RELATIVA D’IGNORANZA.
LA CONTABILITÀ Art. 2214
“Un imprenditore, NON piccolo, deve obbligatoriamente documentare in modo continuativo, con delle scritture contabili, gli atti e fatti riguardanti la gestione dell’impresa”
Art. 2215 bis anche con mezzi informatici ma con firma digitale.
A tutela dei creditori poiché tiene sotto controllo la situazione economico-finanziaria.
Sottoposto a formalità in quanto deve:
•Provvedere alla numerazione progressiva in ogni pagina;•Tenere le scritture secondo le norme di un’ordinata contabilità.
Possono essere utilizzate come PROVE durante un processo.
Mantenere gli originali per almeno 10 anni.
Strumenti probatori.
Sia a favore che contro l’imprenditore.
Esonero dall’onere della prova.
IL FALLIMENTO Art. 2221
In caso in cui si venga a trovare in una situazione di insolvenza o difficoltà temporanea ad adempiere, l’imprenditore commerciale è sottoposto a FALLIMENTO o altre PROCEDURE CONCORSUALI.
Può essere richiesto da:
L’imprenditore;
Il pubblico ministero;
Il creditore.
Per insolvenza s’intende far fronte ai debiti in maniera non regolare.
Mediante l’alienazione del proprio patrimonio e non dai ricavi delle vendite.
Tutti i creditori concorrono per soddisfare i proprio crediti secondo la “par condicio creditorum”.
Essere assoggettati ad un’attività sotto la guida di un curatore fallimentare per la liquidazione dei beni.
Per far fronte ai propri debiti.
L’imprenditore può avvalersi di collaboratori che lo aiutano nella realizzazione della sua attività agendo mediante una apposita PROCURA.
Rappresentanti dell’ imprenditore
INSTITORE PROCURATORE COMMESSO
Dirigente preposto all’esercizio dell’impresa (potere generale di rappresentanza).Art. 2208
Non hanno responsabilità dell’impresa (potere generale di rappresentanza ma non processuale).Art. 2209
Impiegato a contatto con la clientela (potere limitato di rappresentanza).Art. 2210
I COLLABORATORI SUBORDINATI
Collaboratori ausiliari dell’imprenditore
SPEDIZIONIERECOMMISSIONARIO AGENTE DI COMMERCIO
Acquista o vende beni per conto dell’imprenditore ma in nome proprio.Art. 1731
Conclude un contratto di trasporto per conto dell’imprenditore ma in nome proprio.Art. 1737
Promuove la conclusione di contratti per conto dell’imprenditore.Art. 1742
MEDIATOREMette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza alcun vincolo.Art. 1754
HELP
LAVORO REALIZZATO DA:
DAVIDE SUMMAFEDERICO DE SANTIS
CARLOTTA COCCHIALLEGRA COCCHI
ALESSIO BARI
IV° E E.FERMI Tivoli
PROFESSORESSA ROSA DE LUCA