L'immigrazione
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L’IMMIGRAZIONE
PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE
STRANIERIÈ straniero colui il quale non è cittadino italiano
COMUNITARI EXTRACOMUNITARI
regolari irregolari
La distinzione è rilevante ai fini dell’applicazione dell’applicazione di specifiche norme in materia di circolazione, rapporti di lavoro, soggiorno…
APOLIDE
Il termine “apolide” designa la condizione di una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell’applicazione della sua legislazione.
[convenzione di New York – 28 settembre 1954]
STRANIERI E COSTITUZIONE
ART. 10 cost.: “la condizione dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattamenti internazionali. (co. 2)
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. (co. 3)
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici (co. 4)
D. lgs. 286/1998
T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla lg. 189/2002 (la c.d. legge Bossi-Fini)
PRINCIPI GENERALI
• ART. 1: il T.U. si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all’U.E. e agli apolidi. (co.1)
• Non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’U.E., salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario. (co.2)
• Le disposizioni del T.U. non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.(co.5)
• ART. 2: allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono comunque riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana. (co.1)
• La Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. (co.2)
• È riconosciuta allo straniero parità di trattamento con il cittadino, relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e interessi legittimi nei rapporti con la P.A. (co.5)
INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO
• ART. 4: l’ingresso è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente, e del visto d’ingresso, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, solo attraverso o valichi di frontiera appositamente istituiti. (co.1)
• Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso. (co.6)
ACCORDO DI INTEGRAZIONEart. 4bis
• Processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale, culturale della società.(co.1)
• La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. (co.2)
PERMESSO DI SOGGIORNOart.5
• È richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso. (co.2)
• La richiesta di rilascio e il rinnovo è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. Non è richiesto in caso di asilo, protezione sussidiaria, e motivi umanitari.
(co. 2 ter)
DURATAart. 5 co. 3
• Per visite, affari e turismo < 3 mesi• Per lavoro stagionale < 6 mesi• Per lavoro stagionale per cui è richiesta
l’estensione < 9 mesi• Per la frequenza di un corso per studio o
formazione debitamente certificata < 1 anno. Il permesso è però rinnovabile annualmente in caso di corsi pluriennali
• Per lavoro autonomo, subordinato a t.i. e per ricongiungimenti familiari < 2 anno
• Non può essere superiore alle necessità specificatamente documentate
ESPULSIONE DELLO STRANIERO• AMMINISTRATIVA (art. 13): per motivi di pubblica sicurezza
• A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA (art.15): qualora lo straniero sia ritenuto socialmente pericoloso
• A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE (art.16): qualora lo straniero sia stato condannato a scontare una pena detentiva entro il limite di 2 anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena o quando sia stato condannato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato può essere espulso per un periodo non inferiore a 5 anni
PROGRAMMI DI RIMPATRIO ASSISTITOart. 14 ter
• Il Ministero dell’interno attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali, e con associazioni attive nell’assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di provenienza o di origine dei cittadini di Paesi terzi.
• Se lo straniero si sottrae al programma di rimpatrio sarà eseguito l’accompagnamento immediato alla frontiera.
DIRITTO DI DIFESAart.17
• Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali sia necessaria la sua presenza.
SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE (art.18)
• Quando siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita a reati, o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il Presidente della Repubblica può rilasciare uno speciale permesso di soggiorno, per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale. (co.1)
• Ha durata di 6 mesi prorogabile per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia
• È revocato in caso di interruzione del programma o condotta incompatibile
• Questo permesso consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, e l’iscrizione alle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato
• Può essere rilasciato anche all’atto di dimissioni dall’istituto di pena allo straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
DIVIETI DI ESPULSIONE E RESPINGIMENTO (art.19)
• In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero posso essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
Non è consentita l’espulsione:• degli stranieri minori di 18 anni, salvo il diritto di
seguire il genitore o l’affidatario espulsi• Degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo
grado o con il coniuge di nazionalità italiana• Delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio• Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di
persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche, o sessuali, sono effettuate con le modalità compatibili con le singole situazioni personali debitamente accertate.
DATI
• Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti
• Detenuti• Detenuti per tipologia di reato
Fonte: www.giustizia.it