LIBERTA’ RELIGIOSA

21
LIBERTA’ RELIGIOSA Art. 19 Cost.: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non siano riti contrari al buon costume» - libertà di coscienza = facoltà di professare la fede religiosa in forma individuale o associata - libertà di culto = facoltà di esercitare in privato o in pubblico le espressioni esterne del sentimento religioso - libertà di propaganda religiosa = facoltà di fare proselitismo

description

LIBERTA’ RELIGIOSA. Art. 19 Cost .: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non siano riti contrari al buon costume» - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of LIBERTA’ RELIGIOSA

Page 1: LIBERTA’ RELIGIOSA

LIBERTA’ RELIGIOSA

• Art. 19 Cost.: • «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede

religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non siano riti contrari al buon costume»

• - libertà di coscienza = facoltà di professare la fede religiosa in forma individuale o associata

• - libertà di culto = facoltà di esercitare in privato o in pubblico le espressioni esterne del sentimento religioso

• - libertà di propaganda religiosa = facoltà di fare proselitismo

Page 2: LIBERTA’ RELIGIOSA

IL FENOMENO RELIGIOSO

• La religione come fenomeno esteriore = il culto

• Eguaglianza = libertà e trattamento• Eguaglianza di trattamento = protezione del

sentimento religioso

Page 3: LIBERTA’ RELIGIOSA

LIMITI ALLA LIBERTA’ RELIGIOSA

• Buon costume

• Tutela della salute = art. 32 Cost. = combinato disposto di artt. 2, 30, 32 Cost. (trasfusione di sangue e testimoni di Geova sent. Corte di assise di Appello di Cagliari 13 dicembre 1982 e Cassazione penale sez. I, 13 dicembre 1983).

Page 4: LIBERTA’ RELIGIOSA

LE INTESE

• Art. 8 Cost.: • «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere

davanti alla legge.• Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto

di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

• I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze»

Page 5: LIBERTA’ RELIGIOSA

LE INTESE (ART. 8 COST.)

• Art. 8, c. 3 Cost. = riserva di legge rinforzata nel procedimento

• Leggi in base alle intese: Tavola valdese, Chiese evangeliche pentecostali, Unione delle Chiese avventiste, Comunità ebraica, Battisti, Luterani

• Intese stipulate a cui non fa seguito la legge: buddisti, induisti, Chiesa apostolica, mormoni, testimoni di Geova, ortodossi

Page 6: LIBERTA’ RELIGIOSA

CHE COSA E’ RELIGIONE?

• Corte cost. sent. n. 195/1993 = non è sufficiente l’autoqualificazione

• Natura di confessione religiosa “da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione”

• Chiesa di Scientology = criterio di autoqualificazione (Cassazione sez. VI, 8 ottobre 1997, n. 9746)

Page 7: LIBERTA’ RELIGIOSA

CHE COSA E’ RELIGIONE?

• Opportunità di una legge generale sul fenomeno religioso

• Corte cost. = i finanziamenti regionali per l’edilizia di culto non possono essere limitati alle confessioni religiose munite di intesa

Page 8: LIBERTA’ RELIGIOSA

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

• - Il problema del reato di bestemmia (Corte cost. n. 440/1995 e 85/2006)

• - Libertà di religione e giuramento

• - La questione del crocifisso

Page 9: LIBERTA’ RELIGIOSA

L’OBIEZIONE DI COSCIENZA

• - Contrasto fra le prescrizioni dell’ordinamento giuridico e le proprie convinzioni etiche

• - servizio militare• - personale sanitario• - sperimentazione animale

Page 10: LIBERTA’ RELIGIOSA

LA LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

• Art. 21 Cost.:• «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la

parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.• La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.• Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità

giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

• In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

Page 11: LIBERTA’ RELIGIOSA

CONTINUA …………..

• La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

• Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce i provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».

Page 12: LIBERTA’ RELIGIOSA

LA STAMPA

• Legge sulla stampa = l.n. 47/1948

• NO AD AUTORIZZAZIONI

• NO A CENSURE

• SI AL SEQUESTRO

Page 13: LIBERTA’ RELIGIOSA

LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

• Pietra angolare dell’ordine democratico (Corte cost., sent. n. 69/1984)

• Limite espresso = buon costume = sent. n. 293/2000

• Limiti impliciti = diritti della personalità (onore, reputazione ecc.)

• Bilanciamento tra diritto di cronaca e critica, da un lato, e diritti della personalità, dall’altro:

• Verità, utilità sociale, forma civile dell’esposizione (Cassazione n. 5259/1984)

Page 14: LIBERTA’ RELIGIOSA

RAPPORTO TRA PENSIERO ED AZIONE

• È punibile la manifestazione del pensiero quando è idonea a determinare direttamente l’azione pericolosa per la sicurezza e l’ordine pubblico

Page 15: LIBERTA’ RELIGIOSA

RAPPORTO TRA STAMPA E PROPRIETA’

• Art. 21, c.5 Cost. • La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che

siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica

• Esiste un diritto ad essere informati?

• Pluralismo dell’informazione: esterno e interno

• Legislazione antitrust

Page 16: LIBERTA’ RELIGIOSA

LA RADIOTELEVISIONE

Le fasi storiche:

1) monopolio pubblico (Corte cost. sent. n. 59/1960);2) liberalizzazione in via locale (Corte cost. sent. n. 225/1974; sent. n.226/1974; sent. n. 202/1976);3) nascita del monopolio privato; decreto “Berlusconi”; Corte cost. sent. 826/19884) la legge Mammì 223/1990 = legge polaroid;5) Corte cost. sent. 420/1994 = NO 3 RETI A UN PRIVATO6) Corte cost. sent. 466/2002 = non c’è pluralismo esterno radiotelevisivo = termine del 31 dicembre 20037) Legge Gasparri l. n. 112/2004 = SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI (S.I.C.)8) CASO EUROPA 7

Page 17: LIBERTA’ RELIGIOSA

LA SALUTE

• Art. 32 Cost.:• “La Repubblica tutela la salute come fondamentale

diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

• Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”

Page 18: LIBERTA’ RELIGIOSA

LA SALUTE SOTTO L’ASPETTO GIURIDICO-COSTITUZIONALE

• 1) Diritto alla propria integrità psico-fisica• - diritto soggettivo = pretesa a che i terzi non

pongano in essere atti che possano pregiudicarlo;• - diritto ad un ambiente salubre; • - diritto a rifiutare i trattamenti sanitari, diritto al

consenso informato (artt. 2, 13 e 32 Cost. secondo la sent. Corte cost. n. 438/2008)

Page 19: LIBERTA’ RELIGIOSA

CONTINUA …………………………..

• 2) Diritto alle prestazioni sanitarie• Legge n. 833 Servizio sanitario nazionale;• Nucleo essenziale e disponibilità finanziarie;• Obiezione di coscienza = interruzione volontaria di

gravidanza (Legge n. 194/1978)

Page 20: LIBERTA’ RELIGIOSA

CONTINUA ……………

• 3) Salute come interesse della collettività• - equilibrio tra la salute come interesse della

collettività e la salute come diritto individuale (Corte cost. sent. n. 438 e 439/1995);

• - cure gratuite agli indigenti• - i trattamenti sanitari obbligatori (previsti dalla

legge = riserva assoluta e rinforzata di legge; )

Page 21: LIBERTA’ RELIGIOSA

TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI

• Attività diagnostica e terapeutica imposta alla persona (trattamenti in caso di malattia mentale, vaccinazioni obbligatorie ecc.);

• Se il trattamento è finalizzato alla ricerca della prova del reato o alla difesa della società da reati futuri = art. 13 Cost. (libertà personale);

• Se il trattamento è dovuto a obiettivi sanitari = art. 32 Cost.

• T.S.O = non c’è la riserva di giurisdizione