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Libertà di coscienza e libertà di scelta Il divorzio, l’aborto

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Libertà di coscienza e libertà di

scelta

Il divorzio, l’aborto

Il divorzio arrivò in Italia agli inizi del 1800 con il Codice di Napoleone, che consentiva di sciogliere i matrimoni civili. La Legge, poco sfruttata all’epoca, era davvero molto complicata nell’applicazione: i coniugi per separarsi avevano necessità dell’approvazione dei genitori e dei nonni..

Nel 1902 il Governo di Giuseppe Zanardelli elaborò una direttiva che prevedeva il divorzio solo in caso di adulterio, di lesioni al coniuge, ma anche di condanne gravi. Non venne approvata.

Nel 1965 il deputato socialista Loris Fortuna presentò alla Camera un progetto di Legge per il Divorzio e iniziarono anche le prime manifestazioni di piazza del Partito Radicale, accanto alla Lega italiana per l’istituzione del divorzio (LID). Il 1° dicembre 1970 i Radicali, il Partito socialista Italiano, il Partito Comunista Italiano e il Partito Liberale Italiano approvarono la Legge

Codice Penale, art. 587:

“Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della

sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale

e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o

della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona

la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale

col coniuge, con la figlia o con la sorella.

La Sacra Rota

1956: lettera del vescovo di Prato «Oggi, 12 agosto, due suoi parrocchiani celebrano le nozze in Comune rifiutando il matrimonio religioso. Questo gesto di aperto, sprezzante ripudio

della religione è motivo di immenso dolore per i sacerdoti e per i fedeli. Il matrimonio cosiddetto civile per due

battezzati assolutamente non è matrimonio, ma soltanto l’inizio di uno scandaloso concubinato» [...]

«Pertanto lei, signor Proposto, alla luce della morale cristiana e delle leggi della Chiesa, classificherà i due tra i

pubblici concubini e, a norma dei canoni 855 e 2357 del Codice di Diritto Canonico, considererà a tutti gli effetti

il signor Bellandi Mauro come pubblico peccatore e la signorina Nunziati Loriana come pubblica peccatrice.

Saranno loro negati i sacramenti, non sarà benedetta la loro casa, sarà loro negato il funerale religioso» [...]

«Infine, poiché risulta all’autorità ecclesiastica che i genitori hanno gravemente mancato ai propri doveri di genitori

cristiani, permettendo questo passo immensamente peccaminoso e scandaloso, la Signoria Vostra, in

occasione della Pasqua, negherà l’acqua santa alla famiglia Bellandi e ai genitori della Nunziati

Loriana. La presente sia letta ai fedeli»

ebbe conseguenze assai gravi: l’attività commerciale del Bellandi si ridusse della metà, per non parlare degli

insulti, delle lettere anonime, e di un’aggressione subita da sconosciuti che lo picchiarono con violenza.

1960, monsignor Montini

L’arcivescovo esortava poi il popolo cattolico a vigilare su

la non mai sopita campagna in favore del

divorzio,ricordando la circostanza, che fa onore all’Italia e

che ne tutela uno dei beni migliori, e cioè la non esistenza

del divorzio nella legislazione civile, e non dimenticando

che ogni infrazione,foss’anche col così detto «piccolo

divorzio», alla stabilità della famiglia non sarebbe rimedio

ai mali che si vorrebbero togliere con tale legalizzazione

dell’infedeltà coniugale.

http://www.liceoparini.it/pariniweb/giornalini/zanzara/nozzolipaoletti.htm

L’amore coniugale

8. L’amore coniugale rivela massimamente la sua vera natura e nobiltà

quando è considerato nella sua sorgente suprema, Dio, che è "Amore", che è

il Padre " da cui ogni paternità, in cielo e in terra, trae il suo nome ". Il

matrimonio non è quindi effetto del caso o prodotto della evoluzione di

inconsce forze naturali: è stato sapientemente e provvidenzialmente istituito

da Dio creatore per realizzare nell’umanità il suo disegno di amore. Per

mezzo della reciproca donazione personale, loro propria ed esclusiva, gli

sposi tendono alla comunione delle loro persone, con la quale si perfezionano

a vicenda, per collaborare con Dio alla generazione e alla educazione di

nuove vite. Per i battezzati, poi, il matrimonio riveste la dignità di segno

sacramentale della grazia, in quanto rappresenta l’unione di Cristo e della

chiesa.

LETTERA ENCICLICA DEL SOMMO PONTEFICE PAOLO PP. VI

HUMANAE VITAE

25 luglio dell’anno 1968

Il 27 marzo 1970 nasce un governo di centro-sinistra

"organico". In maggio il Parlamento approva lo statuto dei

lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e le norme

sui referendum (articolo 75 della Costituzione) (legge 25

maggio 1970, n. 352). Tra il 1968 ed il 1970 vengono

approvati i provvedimenti relativi all'istituzione delle

regioni (Titolo V della Costituzione) e, nel giugno del

1970 si tengono le prime elezioni regionali.

Il 1° dicembre la Camera approva la legge sul divorzio

(legge 1° dicembre 1970, n. 898).

il Consiglio permanente della Cei che, in

una notificazione del 21 febbraio 1974, affermava: «Il

cristiano, come cittadino, ha il dovere di proporre e

difendere il suo modello di famiglia». Il che è tanto «più

urgente quando i valori fondamentali della famiglia sono

insidiati da una legge permissiva che, di fatto, giunge a

favorire il coniuge colpevole e non tutela adeguatamente i

diritti dei figli, degli innocenti, dei deboli».

A questo blocco se ne contrappose un altro: circoli intellettuali; singole personalità; le Comunità cristiane di base; i «Cattolici democratici», per il No. Ma chi si oppose in modo più argomentato alla presa di posizione dei vertici della Cei fu Giovanni Franzoni, ex abate della basilica Ostiense, dimessosi da quella carica – a causa delle pressioni vaticane – nel luglio del ’73. Il 14 aprile ’74, infatti, l’allora monaco benedettino pubblicò Il mio regno non è di questo mondo. Una risposta alla Notificazione della Cei sul referendum: un libro nel quale demoliva le argomentazioni teologiche accampate dai vescovi e proclamava il diritto di tutti, cattolici compresi, alla libertà di scelta nell’incombente referendum. Pochi giorni dopo fu proibito a Franzoni di andare a parlare del divorzio; egli, pur ritenendo ingiusto l’ordine, obbedì, ma egualmente il 27 aprile fu sospeso a divinis. Il tutto senza alcun processo canonico. Anche alcune decine di preti «divorzisti» furono variamente puniti dai rispettivi superiori. Ma anche «laici» furono puniti: a Venezia il patriarca Albino Luciani, il futuro Giovanni Paolo I, sciolse la Fuci, gli universitari cattolici che si erano espressi per il No.

Sì 40,7%, No 59,3%.

I piani per il “Golpe”

Piano Solo –Gen. Giovanni De Lorenzo 1964

Golpe Borghese 8/12/1970

La rosa dei venti 1971-1973

Golpe Bianco - Edgardo Sogno 15/8/1974

Dopo piazza Fontana, il 12 dicembre del 1969,

il 17 maggio del 1973, davanti alla Questura di Milano un ordigno causò quattro morti

e otto feriti;

il 28 maggio 1974, bomba in piazza della Loggia, con otto morti e 103 feriti;

il 4 agosto 1974, attentato al treno Italicus con 13 morti e 48 feriti;

e così in un tragico crescendo, sfociato nell’orrore della bomba esplosa alla stazione di

Bologna, il 2 agosto 1980, che fece 85 morti.

In definitiva per 15 anni , dal 1969 al 1984, l’Italia fu un paese insanguinato dalla logica

del terrore: alla fine si contarono 11 stragi con 150 morti e 652 feriti.

Vittime del terrorismo: i morti

(1969-1982)

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Sinistra

Destra

Sinistra Destra

1969 17

1970 6

1971

1972 1 4

1973 4

1974 6 24

1975 8 2

1976 10 2

1977 12 3

1978 31 5

1979 28 3

1980 38 92

1981 13 11

1982 17 13

totale 164 186

LETTERA ENCICLICA DEL SOMMO PONTEFICE PAOLO PP. VI

HUMANAE VITAE

25 luglio dell’anno 1968

Vie illecite per la regolazione della natalità

14. In conformità con questi principi fondamentali della visione umana e cristiana sul matrimonio, dobbiamo ancora una volta

dichiarare che è assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l’interruzione diretta del

processo generativo già iniziato, e soprattutto l’aborto diretto, anche se procurato per ragioni terapeutiche. È parimenti da

condannare, come il magistero della chiesa ha più volte dichiarato, la sterilizzazione diretta, sia perpetua che temporanea,

tanto dell’uomo che della donna. È altresì esclusa ogni azione che, o in previsione dell’atto coniugale, o nel suo compimento, o

nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga, come scopo o come mezzo, di impedire la procreazione. Né, a

giustificazione degli atti coniugali resi intenzionalmente infecondi, si possono invocare, come valide ragioni: che bisogna

scegliere quel male che sembri meno grave o il fatto che tali atti costituirebbero un tutto con gli atti fecondi che furono posti

o poi seguiranno, e quindi ne condividerebbero l’unica e identica bontà morale. In verità, se è lecito, talvolta, tollerare un

minor male morale al fine di evitare un male maggiore o di promuovere un bene più grande, non è lecito, neppure per ragioni

gravissime, fare il male, affinché ne venga il bene, cioè fare oggetto di un atto positivo di volontà ciò che è intrinsecamente

disordine e quindi indegno della persona umana, anche se nell’intento di salvaguardare o promuovere beni individuali, familiari

o sociali. È quindi errore pensare che un atto coniugale, reso volutamente infecondo, e perciò intrinsecamente non onesto,

possa essere coonestato dall’insieme di una vita coniugale feconda.

Questo momento di improvvisa “rivelazione” è così descritto

in un documento dal titolo “Aborto di Stato” redatto dal

Movimento Internazionale Femminista, nato a Padova nel 1972:

Furono distribuiti volantini, diffusi documenti, vennero organizzate

riunioni, dibattiti pubblici, interventi nelle assemblee: strappato dalle

femministe al chiuso delle confidenze tra amiche, tra vicine di casa

o tra parenti; strappato alla realtà dei sordidi ambulatori della

clandestinità, alla realtà dei processi a porte chiuse, alla realtà di

confessionali in cui i preti promettevano l’inferno in vita e dopo la

morte; strappato all’indifferenza degli uomini: l’aborto cominciò

allora diventare un fatto politico (Aborto di Stato, p. 11).

546. Aborto di donna consenziente. – Chiunque cagiona l’aborto

di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due

a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito

all’aborto.

Art. 547. Aborto procuratosi dalla donna.

La donna che si procura l’aborto è punita con la reclusione da uno

a quattro anni.

Codice Rocco

Dei delitti

contro la integrità e la sanità della stirpe

(Artt. 545-555)

553. Incitamento a pratiche contro la procreazione. –

Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la

procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con

la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire

diecimila.

Art. 545. Aborto di donna non consenziente. Chiunque cagiona l’aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la

reclusione da sette a dodici anni.

Art. 546. Aborto di donna consenziente. Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da

due a cinque anni.

La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all’aborto.

Si applica la disposizione dell’articolo precedente:

1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d’intendere o di volere;

2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.

Art. 547. Aborto procuratosi dalla donna.

La donna che si procura l’aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 548. Istigazione all’aborto.

Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall’articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole

mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

sent. n. 49/1971 della Corte costituzionale: dichiara illegittimo l’art. 553 (incitamento a pratiche

contro la procreazione

Emma Bonino

Loris Fortuna nel 1973 presenta il primo progetto di

legge per la legalizzazione dell’aborto; a favore di quel

progetto vengono raccolte 800.000 firme, mentre

l’on. Andreotti (DC) ne parla come di “un atto

provocatorio”

Il settimanale L’Espresso, che da qualche settimana seguiva la vicenda ed era già uscito in edicola il 19 gennaio con una

copertina che aveva fatto scandalo...

L’Espresso, 19 gennaio 1975

26 GENNAIO 1975 - Roma

Adele Faccio, presidente del PR, durante una manifestazione al

Teatro Adriano, si autodenuncia per praticato aborto e si fa

arrestare dalla polizia

sent. n. 27/1975 della Corte costituzionale : dichiara illegittimo l’art. 546 (aborto di donna consenziente) nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa essere interrotta per pericolo grave alla salute della madre, dando così al concepito “una prevalenza totale ed assoluta” senza considerare (e difendere) anche la salute della madre.

Legge 22 maggio 1978 n. 194

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 22 maggio 1978)

NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITA' E SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA

Articolo 1

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la

vita umana dal suo inizio.

L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-

sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Articolo 4

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la

prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in

relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il

concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi

dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o

a un medico di sua fiducia.

Articolo 9

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7

ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La

dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale

o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento

della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla

stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.

Nel maggio del 1981, tramite referendum, gli elettori

italiani confermarono la legge 194/78. I quesiti referendari

relativi alla legge del 1978 erano due; uno era stato

proposto dal Partito radicale che chiedeva l’abrogazione

di alcune norme per rendere più libero il ricorso

all’interruzione volontaria della gravidanza; l’altro, di segno

opposto al primo, era stato promosso dal Movimento per

la Vita per restringere i casi di liceità dell’aborto. Né il

Partito Radicale né il Movimento della Vita raggiunsero il

proprio scopo; i sì all’abrogazione nel primo caso

arrivarono al 11,60%, mentre nel secondo caso arrivarono

al 32%.