LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, BENI, SERVIZI E CAPITALI art. 3 lett.c) TCE: La CE ha tra i suoi...

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LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, BENI, SERVIZI E CAPITALI art. 3 lett.c) TCE: La CE ha tra i suoi obiettivi la creazione di un “mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”

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LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, BENI, SERVIZI E CAPITALI

art. 3 lett.c) TCE:

La CE ha tra i suoi obiettivi la creazione di un “mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”

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Libera circolazione delle persone

- Nasce nel TCE come libertà strumentale alla circolazione dei lavoratori quali risorsa produttiva

- Estensione ad opera della giurisprudenza della CGCE agli aspiranti a un lavoro (caso Levin C-53/81)

- Soltanto con il Trattato di Maastricht del 1991 con l’affermazione della cittadinanza comunitaria la libertà si emancipa in parte dalla funzione strumentale al mercato:

“Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso” (art.18 TCE).

- Trattato di Nizza del 2001 passaggio al voto a maggioranza qualificata in materia di libera circolazione delle persone

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Libera circolazione dei lavoratori

A) lavoratori subordinati:- nozione comunitaria di subordinazione

(3 criteri concorrenti: a) prestazione di attività non marginale, b) in condizione di subordinazione, c) a fronte di retribuzione - caso Bernini 1992);

- estensione al nucleo familiare (coniuge + ascendenti e discendenti a carico)

B) lavoratori autonomi: b.1 - diritto di stabilimento

b.2 - libera prestazione dei servizi

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Eliminazione visti e controlli alle frontiere

• Accordo di Schengen del 1985 tra Francia, Germania e Belgio• Trattato di Maastricht importazione dell’acquis di Schengen nel

Trattato CE• Trattato di Nizza passaggio al metodo comunitario;

*Diritto di ingresso:

- prescinde dal rapporto di lavoro- limite temporale 3 mesi

Diritto di soggiorno:- strumentale al rapporto di lavoro- illimitato se il lavoratore è occupato

- può essere limitato a non meno di 12 mesi nel caso in cui il lavoratore sia rimasto disoccupato per oltre 12 mesi consecutivi nello Stato membro ospitante

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Principio di non discriminazione

Art.12 TCE (ex 6):… è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Art. 39 TCE (ex 48):La libera circolazione dei lavoratori … implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

Art. 43 TCE (ex 52)… le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. … La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società …

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Diritti dei lavoratori subordinati comunitariart. 39 TCE

a) rispondere a offerte di lavoro, (caso Bosman 1995) b) spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati

membri c) prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di

svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali.

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Diritto di soggiorno dopo aver perduto l’impiego

(Reg. 1251/70) Il lavoratore comunitario può rimanere liberamente sul territorio di un diverso Stato membro, dopo aver perduto un impiego a condizione che si risponda alternativamente ai seguenti requisiti:

1) raggiungimento età pensionabile dopo aver lavorato in quello Stato per 12 mesi e aver lì risieduto per 3 anni;

2) 2 anni di residenza in quello Stato; incapacità permanente di lavoro a seguito di infortunio o malattia professionale;

3) dopo 3 anni di impiego e residenza in quello Stato, si può mantenere la residenza se si lavoro in un diverso Stato, ma ritornando nello Stato di residenza ogni giorno o almeno una volta alla settimana;

4) aver sposato un cittadino/a di quello Stato o aver perduto la cittadinanza a causa del matrimonio con un lavoratore

proveniente da altro Stato membro

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Diritto di soggiorno della famiglia del lavoratore

I membri della famiglia che risiedono con il lavoratore hanno gli stessi diritti, anche dopo la sua morte se il lavoratore aveva acquisito il diritto a rimanervi stabilmente:

diritto di soggiornodiritto di lavorarediritto di frequentare la scuola pubblica e i corsi di formazione professionale pubblici

*Si considerano membri della familgia del lavoratore:

- coniuge- discendenti con meno di 21 anni o a carico- ascendenti a carico del lavoratore o del coniuge

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Diritto di soggiorno della famiglia del lavoratore

Se invece il lavoratore muore prima di aver acquisito il diritto a soggiornare nello Stato membro permanentemente, i membri della famiglia possono rimanervi a condizione che :

a) Il lavoratore deceduto abbia risieduto continuativamente in quello Stato per almeno 2 anni;

b) il lavoratore sia deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale;

c) Il coniuge sia stato un cittadino di quello Stato ma abbia perduto la cittadinanza a causa del matrimonio con il lavoratore deceduto

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Le discipline nazionali vietate

a) Discriminazioni dirette in base alla nazionalità; b) Discriminazioni indirette: sulla base di norme neutre ma che in

concreto producono effetti discriminatori in base alla nazionalità (caso dei lettori universitari C-259/91).

Reg. 1612 del 1968:a) Divieto di diritti di preferenza nell’accesso;b) Divieto di requisiti aggiuntivi;c) Meccanismo di compensazione tra domanda e offerta di lavoro

tra servizi per l’impiego.

Reg. 2434 del 1992:a) Abolizione di qualsiasi meccanismo di compensazione;b) Parità nelle condizioni di lavoro e nell’accesso ai servizi di

formazione, nei vantaggi sociali e fiscali, nei diritti sindacali

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Limitazioni alla libera circolazione

• Accesso alle pubbliche amministrazioni:- esercizio di pubblici poteri

• Motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza:- in relazione al caso singolo- non nei confronti degli stranieri residenti

• Motivi di sanità pubblica:- elenco delle patologie (Reg. 221/64)- sono escluse le ragioni di spesa sanitaria- non nei confronti degli stranieri residenti

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Diritti dei lavoratori autonomi comunitari – art.43 TCE• Diritto di stabilimento:

sia a titolo principale che secondario comporta:- alle condizioni definite dalla legislazione del

paese di stabilimento per i propri cittadini- accesso alle attività non salariate e all’esercizio- costituzione e gestione di imprese e di società

• Parificazione dei titoli:- Art. 47 TCE (ex 57): Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli- in assenza di direttive la CGCE ha affermato il diritto del lavoratore alla valutazione sostanziale di equivalenza da parte dello Stato ospitante (caso Vlassopolou 1991)

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Diritti dei lavoratori autonomi comunitari – art.49 TCE

Libertà di prestazione di servizi:- prestazioni onerose non regolate dalla libera circolazione

delle merci, capitali e persone - transfrontaliere- temporanee, cioè senza stabilimento nel diverso Stato- divieto di discriminazioni dirette (applicazione indistinta

del trattamento normativo nazionale)- divieto di discriminazioni indirette valutate secondo i

criteri della necessità e proporzionalità (Rush Portuguesa)- possibilità e ammissibilità della discriminazione inversa,

a danno cioè dei cittadini dello Stato ospitante (salvo correttivi da parte dell’ordinamento nazionale in base al principio di parità di trattamento (ad es. art. 3 Cost.)