LEZIONE 3 La libertà sindacale 24 febbraio 2011

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Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2010/2011 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 3 La libertà sindacale 24 febbraio 2011

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LEZIONE 3 La libertà sindacale 24 febbraio 2011. Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2010/2011 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci. INTERNAZIONALI: Convenzione OIL n. 87 Convenzione OIL n. 98 COMUNITARIE: - PowerPoint PPT Presentation

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Università di UrbinoFacoltà di Economia

sede di FanoA.A. 2010/2011

DIRITTO DEL LAVORONatalia Paci

LEZIONE 3La libertà sindacale

24 febbraio 2011

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LE FONTI DELLA LIBERTA’ SINDACALE

INTERNAZIONALI:Convenzione OIL n. 87Convenzione OIL n. 98

COMUNITARIE: Carta dei diritti fondamentali, c.d. Carta di Nizza, del 7 dicembre 2000 (artt. 12 e 28)

NAZIONALI:Art. 39, comma 1, CostituzioneLegge n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori

Con lo Statuto si ha una concreta attuazione - a livello aziendale - del principio costituzionale: il titolo III dello Statuto prevede una specifica normativa PROMOZIONALE dell’organizzazione e dell’attività sindacale nei LUOGHI DI LAVORO.

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LA SPECIFICITA’ DELLA LIBERTA’ SINDACALE

39, COMMA 1, COST.:“L’organizzazione sindacale è libera”

RISPETTO ALLA LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE (ART. 18 COST.):

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi

politici mediante organizzazioni di carattere militare”

● Specifico riconoscimento della LICEITA’ dell’attività sindacale;● “Organizzazione” e non “associazione”:● anche forme organizzatorie che non hanno carattere associativo (es: CI e CdF);● struttura non necessariamente permanente: anche organismo creato ad hoc;● Libertà non riservata ai “cittadini”: quindi anche agli “stranieri”.

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IL CONTENUTO DELLA LIBERTA’ SINDACALE

PROFILI INDIVIDUALI:

Libertà sindacale positivaSpecificata dall’art. 14 Statuto (libertà nei luoghi di lavoro) e dall’art. 15 (nullità di atti discriminatori in ragione dell’adesione al sindacato).Riscontro in norme internazionali (art. 2 Convenzione OIL n. 98)

Libertà sindacale negativaIn Italia, efficace sostegno alla libertà sindacale negativa con art. 15 Statuto: nullità di atti discriminatori in relazione alla mancata affiliazione ad un sindacato.

Questa seconda libertà non trova riscontro in norme internazionali: nei paesi anglosassoni diffuse clausole di sicurezza sindacale (closed shop)

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(segue) IL CONTENUTO DELLA LIBERTA’ SINDACALE

PROFILI COLLETTIVI:

Libertà di organizzazione:● libertà delle forme organizzative;● libertà delle regole interne;● libertà nella definizione degli obiettivi (meramente economici o anche politici)● libertà nella scelta degli strumenti dell’attività;● libertà di aderire ad organizzazioni complesse, di secondo grado;● libertà di privilegiare il vertice o la base, gli associati o la classe di lavoratori (iscritti e non)

AUTODELIMITAZIONE del proprio ambito di operatività e della categoria di riferimento (per settori produttivi o per mestiere o per territorio o per mera scelta strategica)

Libertà di azione (di lotta) e di contrattazione● all’interno dell’impresa;● nei confronti delle istituzioni.

Ma NO DIRITTO A TRATTARE: l’apertura delle trattative, così come gli esiti, è affidata ai RAPPORTI DI FORZA.

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IL CARATTERE “SINDACALE”

Quali attività possono essere definite “sindacali” ai sensi dell’art. 39, comma 1, Cost?

IL CRITERIO TELEOLOGICO

Funzione di AUTOTUTELA di interessi collettivi di lavoro.Storicamente, non solo tematiche rivendicative-aziendali, ma anche politiche in senso lato (comunque, però, di interesse specifico dei lavoratori, e non dei cittadini in generale).

IL CRITERIO DEGLI STRUMENTI IMPIEGATI

Attraverso i tipici strumenti dell’azione sindacale, improntati all’AUTOTUTELA DIRETTA:sciopero;- contrattazione collettiva;

- assemblea, raccolta firme, ecc.

IL PROFILO SOGGETTIVO

Autotutela posta in essere dagli stessi lavoratori o da loro rappresentanze.

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LA TITOLARITA’DELLA LIBERTA’ SINDACALE

I CASI CONTROVERSI IMPRENDITORI

La concezione unilaterale:● fenomeno necessariamente collettivo solo per i lavoratori;● contratto collettivo inderogabile solo in peius.● Sindacalismo datoriale riconosciuto da altre norme sulla libertà di associazione (art. 18) o la libertà di iniziativa economica (41 Cost.).La concezione unitaria (prevalente):non vi è motivo di escludere il sindacalismo datoriale dalla previsione dell’art. 39 Cost.

LAVORATORI PARASUBORDINATI E AUTONOMIOrmai la libertà sindacale interessa anche lavoratori autonomi, parasubordinati e liberi professionisti.Dubbi sulla legittimità di attività sindacali da parte di ordini professionali, in quanto enti pubblici ad appartenenza obbligatoria, sottoposti a vigilanza ministeriale.

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PUBBLICI DIPENDENTIAl contrario del diritto di sciopero, la libertà sindacale dei pubblici dipendenti non è mai stata messa in dubbio, ora confermata dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego ex D. Lgs. 29/1993 (ora D. Lgs. 165/2001), che ha sancito l’applicazione della tutela della libertà e attività sindacale nel settore pubblico secondo le forme dello Statuto dei Lavoratori.

MILITARIVietata qualsiasi forma di coalizione (L. 382/1978):● no diritto di sciopero;● no costituire associazioni sindacali;● no aderire ad altre associazioni sindacali.

POLIZIA DI STATOA seguito della smilitarizzazione della PS (L. 121/1981) è riconosciuto il DIRITTO DI ASSOCIARSI IN SINDACATI (art. 82). LIMITI:● possono iscriversi solo a sindacati di categoria;● i sindacati di polizia non possono aderire ad altre associazioni sindacali;● vietato lo sciopero.

(segue) LA TITOLARITA’DELLA LIBERTA’ SINDACALE

I CASI CONTROVERSI

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MULTIDIREZIONALITA’ DELLA TUTELA

Il riconoscimento costituzionale della libertà sindacale esplica i suoi effetti:

1. NEL DIRITTO PUBBLICO:Immunità dell’organizzazione sindacale nei confronti dello STATO: Ai pubblici poteri è preclusa ogni forma di controllo o ingerenza nella sfera organizzativa del sindacato e nella sua identità politico-ideologicaPerciò il sindacato, svincolato da forme di soggezione, diventa un attore fondamentale nelle dinamiche socio-politiche.

LIMITE: secondola Corte Cost. solo in casi eccezionali a salvaguardia di superiori interessi generali (Corte Cost. n. 124/1991 in materia di “tetti massimi” alla contrattazione collettiva)

2. NEL DIRITTO PRIVATO:Immunità nei confronti del DATORE DI LAVORO.

LIMITE: Le normali esigenze organizzative dell’impresa