Lezione 1 I principali contratti tipici - Edizioni scolastiche · Lezione 1 I principali contratti...

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Lezione  1 I principali contratti tipici 1 La commissione (artt. 1731-1736) La commissione è un mandato che «ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente da parte del commissionario che agisce in nome proprio» (art. 1731). Per tale contratto il legislatore detta alcune particolari disposizioni, in aggiunta o in deroga alle norme generali sul mandato senza rappresentanza: la commissione è sempre onerosa: il compenso che spetta al commissionario prende il nome di provvigione (art. 1733); è espressamente prevista la possibilità dell’entrata del commissionario come parte nel contratto (art. 1735). Qualora, cioè, la commissione abbia per oggetto l’acquisto o la vendita di titoli o merci aventi un prezzo corrente, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé cose che deve vendere (sempre che il committente non abbia diversamente disposto), salvo in ogni caso il suo diritto alla provvigione (art. 1735). Si tratta di una norma di carattere del tutto eccezionale, di- stinta dall’ipotesi del contratto con sé stesso; il commissionario può essere assoggettato — in virtù di patto o di uso — alla clau- sola dello «star del credere» (art. 1736): in tal caso egli garantisce al committente il regolare adempimento dell’obbligazione del terzo ed il buon esito dell’affare, ossia risponde con il proprio patrimonio; il commissionario, quando assume un rischio in proprio, lo ritrasferisce integralmente sul committente.

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Lezione   1    I principali contratti tipici

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La commissione (artt. 1731-1736)La commissione è un mandato che «ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente da parte del commissionario che agisce in nome proprio» (art. 1731).

Per tale contratto il legislatore detta alcune particolari disposizioni, in aggiunta o in deroga alle norme generali sul mandato senza rappresentanza:

• la commissione è sempre onerosa: il compenso che spetta al commissionario prende il nome di provvigione (art. 1733);

• è espressamente prevista la possibilità dell’entrata del commissionario come parte nel contratto (art. 1735).

Qualora, cioè, la commissione abbia per oggetto l’acquisto o la vendita di titoli o merci aventi un prezzo corrente, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé cose che deve vendere (sempre che il committente non abbia diversamente disposto), salvo in ogni caso il suo diritto alla provvigione (art. 1735). Si tratta di una norma di carattere del tutto eccezionale, di-stinta dall’ipotesi del contratto con sé stesso;

• il commissionario può essere assoggettato — in virtù di patto o di uso — alla clau-sola dello «star del credere» (art. 1736): in tal caso egli garantisce al committente il regolare adempimento dell’obbligazione del terzo ed il buon esito dell’affare, ossia risponde con il proprio patrimonio;

• il commissionario, quando assume un rischio in proprio, lo ritrasferisce integralmente sul committente.