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INTRODUZIONE A I CONTRATTI DI RICERCA EUROPEI

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INTRODUZIONE

A

I CONTRATTI DI RICERCA EUROPEI

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SOMMARIO: 1. CONSIDERAZIONI GENERALI. – 2. I CARATTERI DEI CONTRATTI DI RICERCA EUROPEI.– 3. LE FONTI NORMATIVE.- 4. LA STRUTTURA DEL CONTRATTO TIPO. – 5. IL PROCEDIMENTO DI

FORMAZIONE DEL CONTRATTO CON LA COMMISSIONE. – 6. I SOGGETTI DEL CONTRATTO. – 7.DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONTRAENTI. – 8. RESPONSABILITÀ - SANZIONI CONTRATTUALI –GARANZIE. – 9. IL CONSORTIUM AGREEMENT. - 10. DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E

INTELLETTUALE.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

A. DEFINIZIONE

Sono contratti di ricerca europei:- il contratto con la Commissione per lo svolgimento di un’attività nell’ambito del

Programma Quadro e- gli altri contratti “accessori” del contratto con la Commissione.

B. CONTRATTO CON LA COMMISSIONE

Il contratto con la Commissione è stipulato secondo "contratto tipo" (Model Contract),che viene utilizzato da tutte le Direzioni Generali che si occupano di ricerca e sviluppotecnologico.

C. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRATTO CON LA COMMISSIONE

Il contratto tipo fornisce la base per l’elaborazione dei contratti per le diverse modalitàdi intervento nel settore della ricerca scientifica e tecnologica.Le categorie di questi contratti sono cinque:- CONTRATTI PER LE AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA

- CONTRATTI PER AZIONI SPECIFICHE PER LE PICCOLE E M EDIE IMPRESE (CRAFT E PREMI

ESPLORATIVI)- I CONTRATTI PER LE AZIONI DI COORDINAMENTO

- I CONTRATTI PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI

- I CONTRATTI PER LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Ogni categoria comprende un modello principale di contratto tipo e alcuni standardderivati da questo, che tengono conto delle diverse modalità di partecipazione dellaCommissione al progetto.

In questo dossier si commenterà il contratto tipo per le azioni a COMPARTECIPAZIONE

FINANZIARIA.

D. CONTRATTI ACCESSORI: IL CONSORTIUM AGREEMENT

Il contratto tipo con la Commissione Europea per la partecipazione ai programmi diricerca, nell’ambito del Quinto Programma Quadro, prescrive che le parti stipulino tra diloro un Consortium Agreement (accordo di consorzio) (art. 2, par. 2, lett. b), AllegatoII).

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Il Consortium Agreement ha per scopo quello di «precisare o completare» ledisposizioni contenute nel contratto tipo [v. il paragrafo 9]Il contratto tipo, infatti, si occupa fondamentalmente dei rapporti con la Commissione,lasciando in secondo piano la disciplina dei rapporti tra gli altri contraenti.

E. ALTRI CONTRATTI ACCESSORI

Oltre al Consortium Agreement, tra le parti, sono stipulati altri contratti che integrano ilContratto con la Commissione. E’ il caso del contratto con i sub contraenti.

F. CARATTERI DEI CONTRATTI DI RICERCA EUROPEI

Il contratto con la Commissione ed i contratti accessori, hanno diversi caratteri comuni,tra i quali:1) i contratti europei sono tra loro collegati2) sono contratti atipici per l’ordinamento nazionale3) sono contratti internazionaliIl prossimo paragrafo sarà dedicato ad un approfondimento di questi caratteri.

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2. CARATTERI DEI CONTRATTI DI RICERCA EUROPEI

A. IL COLLEGAMENTO

DEFINIZIONE

Il contratto con la Commissione si presenta come principale di un sistema di negozigiuridici, che al contratto con la Commissione fanno riferimento.Questi altri negozi sono quelli che si sono definiti contratti accessori. Il contratto principale e quelli accessori sono tra loro collegati, per il fatto che èsostanzialmente unico l’interesse perseguito dai contraenti.

CONSEGUENZE

La centralità del contratto di ricerca con la Commissione si manifesta nell’influenza suicontratti accessori, in termini di:- contenuto- vicende dei contratti accessori (l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione del

contratto accessorio dipenderà dalla validità, efficacia ed esecuzione del contratto diricerca principale)

- interpretazione

B. L’ATIPICITÀ

DEFINIZIONE

Nel diritto italiano e nel diritto degli altri Paesi dell’Unione, i contratti di ricerca nonsono specificatamente disciplinati.Si tratta di contratti atipici.Essi possono essere ricondotti nel concetto, conosciuto nella prassi contrattualisticainternazionale, di Joint Venture.Si tratta di una Contractual Joint Venture, e cioè di una J.V. che non viene stipulata nellaforma di una società di capitali (si avrebbe in tal caso una Corporation Joint Venture)

CONSEGUENZE

L’atipicità, per il diritto italiano, dei contratti di ricerca pone allora due ordini diproblemi: a) l’ammissibilità di tali contratti per l’ordinamento italiano e b) la disciplinaapplicabile.Riguardo ad a), si può osservare che tali contratti sono ammissibili in quanto perseguonoun interesse meritevole di tutela (art. 1323 c.c.), in quanto previsto dalla disciplinacomunitaria.Riguardo a b), sono applicabili a questi contratti le seguenti disposizioni:1) un primo gruppo di norme sono le fonti comunitarie che regolano la partecipazione alProgramma Quadro (v. il paragrafo 3 di questa Nota introduttiva).2) Le regole contenute nel contratto tipo.3) Il diritto interno, costituito, tra l’altro:- dalle norme generali sui contratti (art. 1323 c.c.);- dalle norme sui contratti tipici, in base alla teoria della teoria della combinazione, chetiene conto della ricorrenza di questo o quell’elemento causale (o in base alla teoriadell’assorbimento; a quella della tipizzazione, e così via).

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C. IL CARATTERE NTERNAZIONALE

DEFINIZIONE

I contratti di ricerca possono inoltre considerarsi contratti internazionali.Un contratto si definisce internazionale quando presenta uno o più elementi dicollegamento (points de rattachement) con ordinamenti giuridici differenti.

CONSEGUENZE

Il carattere internazionale dei contratti di ricerca europei si esprime in alcuneconseguenze:A) La scelta della lingua.A norma dell’art. 9 del Corpo del contratto dovrà essere scelta un’unica lingua, tra quelladei Paesi comunitari, per la formazione del contratto e lo svolgimento del rapportocontrattuale.

B) Il diritto applicabile.Il diritto applicabile al contratto con la Commissione sarà in primo luogo quellocomunitario (soprattutto la Decisione ed il Regolamento, v. il successivo paragrafo 3).Per gli aspetti non regolati dal diritto comunitario si applicherà quello del Paese sededella Direzione Generale della Commissione, che stipula il contratto. In linea di massimasi applicherà il diritto del Regno del Belgio.

C) Il giudice competente.Le controversie tra la Commissione e gli altri partner, saranno giudicate dai giudicicomunitari, e cioè dal Tribunale di primo grado e, in appello, dalla Corte di Giustiziadelle Comunità Europee.Le controversie tra i partner sono di competenza del giudice indicato nel ConsortiumAgreement.

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3. FONTI NORMATIVE

La materia dei contratti di ricerca è regolata da diverse fonti normative di dirittocomunitario. Tra queste, oltre il Trattato di Roma e le successive integrazioni emodificazioni, il contratto è disciplinato da:- la Decisione 1999/65/CE del Consiglio Europeo del 22 dicembre 1998, che detta le

regole generali per la partecipazione dei soggetti al Quinto Programma Quadro; diseguito indicata come “Decisione”

- e il Regolamento n. 996/1999 dell’11 maggio 1999 della Commissione, che contiene ledisposizioni di dettaglio per l’applicazione della Decisione; di seguito verrà indicatocome “Regolamento”.

Altre fonti specifiche sono le Decisioni della Commissione che disciplinano la proceduradi formazione del contratto, di cui si parlerà nel successivo paragrafo 5 (bandi di gara,manuale di valutazione, formulari per la presentazione delle proposte e la stipula delcontratto).

Tale normativa ha le seguenti caratteristiche:1. DIRETTA APPPLICABILITÀ.Tali norme sono direttamente applicabili negli Stati membri (sulla diretta applicabilità deiregolamenti e delle decisioni: v. art. 249, commi secondo e quarto, Trattato CE).

2. INDEROGABILITÀ.La maggior parte di queste norme sono inderogabili dal Contratto con la Commissione odal Consortium Agreement.Si pensi, per esempio, a tutta la disciplina sulla rendicontazione o a quella sulla proprietàindustriale e intellettuale.La deroga può comportare:- la nullità quando riguarda norme imperative (come la violazione delle norme sulla

concorrenza o quelle che vietano alcuni tipi di ricerche, come quelle in campogenetico o di energia nucleare) (v. il concetto di nullità di cui all’art. 1418 ss. c.c.);

- altrimenti la semplice inopponibilità delle relative disposizioni alla Commissione (sipensi alla disciplina sulla rendicontazione, di cui alla Parta B, Allegato II).

3. INCOMPLETEZZA.La disciplina viene completata dalle altre norme comunitarie (spesso richiamateesplicitamente nel contratto: si pensi alla normativa sulla concorrenza) e dalle normenazionali, applicabili in quanto richiamate ai sensi dell’art. 5 del Corpo del contratto.

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4. STRUTTURA DEL CONTRATTO TIPO

Il contratto tipo ha la seguente struttura:

- CORPO DEL CONTRATTO

- Allegato I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

- Allegato II – CONDIZIONI GENERALI

- Allegato III – CONDIZIONI SPECIFICHE

- TABELLA DELLA RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI COSTI AMMISSIBILI E M ODULISTICA

CORPO DEL CONTRATTO

E’ la parte introduttiva del contratto tipo che contiene : le generalità dei contraenti ;l’oggetto ; la durata ; il richiamo alla partecipazione della Commissione e degli obblighidelle parti, che verranno sviluppati soprattutto nell’allegato II ; la legge applicabile e ilgiudice competente ; la procedura di modifica ; la lingua utilizzata ; la data ed il luogodella stipula ; altre disposizioni specifiche del singolo contratto.

ALLEGATO IL’Allegato I contiene la descrizione del Progetto di ricerca

ALLEGATO IIL’allegato II contiene la disciplina delle seguenti materie :Parte A. Esecuzione del progetto.Parte B. Regole relative alla proprietà intellettuale e industriale, a la pubblicità eriservatezzaParte C. Rimborso dei costi.Parte D. Controlli.

ALLEGATO IIIContiene le disposizioni che si applicano eventualmente al contratto specifico.

TABELLA DELLA RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI COSTI AMMISSIBILI STIMATI.Nella Tabella è evidenziata la ripartizione per contraenti e per categoria di spesa, dellasomma massima con la quale la Commissione partecipa al progetto di ricerca.

M ODULISTICA

La modulistica allegata riguarda i rendiconti di spesa :- PARTE E -1: M ODELLO DI NOTA SPESE;- PARTE E -2: M ODELLO DI NOTA SPESE COMPLESSIVA

- PARTE E -3: M ODELLO DI RIEPILOGO DEGLI IMPORTI TRASFERITI DAL COORDINATORE

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5. FORMAZIONE DEL CONTRATTO CON LA COMMISSIONE

A. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL CONTRATTO CON LA COMMISSIONE

Il procedimento di formazione del contratto con la Commissione si articola nelle seguentifasi.

- PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DEGLI

“INVITI A PRESENTARE PROPOSTE”

- PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

- VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

- NEGOZIAZIONE

- STIPULA DEL CONTRATTO

B. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI

La partecipazione ai programmi delle azioni indirette di RST è consentita quandoricorrano le seguenti condizioni:

1. SOGGETTIVITÀ GIURIDICA.Gli altri contraenti del contratto di ricerca possono devono essere un qualsiasi “soggettogiuridico” (legal entity) per uno dei diritti nazionali dei Paesi dell’Unione.Per soggetto giuridico (art. 1, comma 1, lett. f, Decisione) deve intendersi:- una persona fisica;- una persona giuridica, purché sia costituita conformemente al diritto comunitario

(come nel caso del G.E.I.E.) o al diritto nazionale applicabile ed abbia personalitàgiuridica oppure la capacità, in nome proprio, di essere titolare di diritti e di obblighidi qualsiasi natura, di stipulare contratti e di stare in giudizio.

Si può osservare che nella definizione di “persona giuridica” per la Decisione rientranoanche i soggetti che non sono tecnicamente “persone giuridiche” per il diritto italiano,come le società di persone o le associazioni non riconosciute. In definitiva rientrano nellanozione di soggetto giuridico le persone fisiche e tutti i soggetti diversi dalle personefisiche, che abbiano la capacità giuridica (l’idoneità di essere titolare di situazionisoggettive giuridiche attive e passive), qualunque sia l’estensione di tale capacità.

2. NUMERO MINIMO (ARTT. 3, 4, 6 Regolamento).I contraenti diversi dalla Commissione devono essere in un numero minimo:

1) progetti di RST; progetti di dimostrazione; progetti combinati; progetti diincentivazione per le PMI, consistenti in contributi alla fase esplorativa: min. 2partecipanti o un G.E.I.E.

2) progetti di ricerca in cooperazione, nell’ambito dell’incentivazione delle PMI: min. 3

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partecipanti che siano PMI o un G.E.I.E. (costituito da almeno 3 PMI)

3) reti di formazione alla ricerca; reti tematiche; azioni concertate: min. 2 partecipanti(di cui 2 contraenti principali; oppure un contraente “principale” ed uno “aderente”)

4) misure di accompagnamento; borse di studio e sostegno per le infrastrutture diricerca: 1 contraente (o 1 borsista )

3. TRANSNAZIONALITÀ (art. 4, commi 1 e 2 della Decisione).Il partenariato deve essere costituito:

a) da soggetti stabiliti in almeno due Stati membri dell’Unione; b) da soggetti stabiliti in uno Stato membro ed in uno Stato associato; oppure da un

soggetto stabilito in uno Stato membro o in uno Stato associato ed un CCR(Centro Comune di Ricerca);

c) da uno o più soggetti stabiliti in uno Stato terzo, o da organizzazioniinternazionali, che agiscano in cooperazione con il numero minimo di soggettigiuridici previsti nelle lettere a) e b).

Qualora il programma specifico richieda un solo partecipante (v. sopra al n. 2), questodeve essere:

a) un soggetto stabilito in uno Stato membro o Stato associato;b) una organizzazione internazionale;c) un CCR.

4. TERRITORIALITÀ (art. 5, comma 4, Decisione)Quando l’oggetto della ricerca lo consente, i contraenti devono eseguire la maggior partedelle attività contrattuali nel territorio degli Stati membri o di quelli associati.

5. NON AFFILIAZIONE (art. 4, comma 1 Decisione e art. 5 Regolamento).Al fine di assicurare l’effettiva pluralità dei partecipanti al progetto, è richiesto che isoggetti siano non affiliati:

- Definizione di indipendenza.Due soggetti non sono affiliati quando tra loro non sussiste un rapporto di

controllo.

- Rapporto di controllo.C’è rapporto di controllo, quando un soggetto giuridico controlla direttamente oindirettamente un altro (cfr. art. 2359 c.c.).

- Circostanze che manifestano il rapporto di controllo.Il rapporto di controllo può essere accertato in diverso modo. In particolare talerapporto può emergere:

a. dalla detenzione diretta o indiretta della maggioranza del capitalesociale o dei voti degli azionisti o dei soci (tranne nel caso di societàpubbliche di partecipazione, investitori istituzionali, fondi comuni diinvestimento)

b. dalla detenzione di diritto o di fatto del potere di decisione in seno al

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soggetto giuridico (cfr. la definizione del controllo di fatto datadall’art. 2359 c.c., per il quale una società è controllata da un’altra se èsottoposta all’ “influenza dominante” di un’altra in virtù di particolarivincoli contrattuali).

6. POTENZIALE SCIENTIFICO (art.5 Decisione).I soggetti stabiliti in uno Stato membro o associato possono partecipare alle azioniindirette di RST a condizione che:- svolgano o si accingano a svolgere un’attività di ricerca, di sviluppo tecnologico o di

dimostrazione; oppure- contribuiscano alla divulgazione e alla valorizzazione dei risultati nell’ambito del

programma specifico «Promuovere l’innovazione e incoraggiare la partecipazionedelle PMI»; oppure

- siano utilizzatori potenziali dei risultati della RST;o, in aggiunta per le reti tematiche e le azioni concertate,- siano in grado di apportare un considerevole valore aggiunto alla qualità dei lavori da

intraprendere grazie alle loro conoscenze nel settore della ricerca consideratoParticolari deroghe a tali condizioni sono previste (art. 5, paragrafo 2, Decisione) per lePMI che partecipino alla fase esplorativa o ai progetti di ricerca cooperativa, nonché percoloro che partecipano alle misure di accompagnamento. Per questi ultimi è richiesta lacompetenza tecnica per realizzare la misura di accompagnamento.

Condizioni particolari sono previste per i soggetti giuridici degli Stati terzi o per leorganizzazioni internazionali (art. 6, Decisione).

7. DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE NECESSARIE (art. 8 Decisione e artt. 7, 8 e 9Regolamento).

I soggetti giuridici, le organizzazioni internazionali e il CCR devono dimostrare dipossedere le risorse necessarie per l’attività di ricerca, in relazione alla natura dei lavorida eseguire.

Per risorse, si intende il personale (dipendente o dai collaboratori), i mezzi finanziari, leinfrastrutture e, eventualmente, i beni immateriali (brevetti, diritti d’autore, know-how).

Queste risorse devono essere fondamentalmente proprie, e cioè acquistate a titolo diproprietà o di godimento, mediante un contratto oneroso.Le risorse possono anche essere messe a disposizione gratuitamente dai terzi; in questocaso non si deve trattare di risorse finalizzate all’attività prevista dal contratto di ricerca,ma derivanti da impegni precedentemente assunti (per esempio i contributi pubblici perl’intera attività di ricerca del soggetto).

I partecipanti devono dimostrare di disporre delle risorse, o di essere in grado didisporne, sia al momento della presentazione del progetto, che nelle diverse fasi dellosvolgimento dei lavori.

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6. SOGGETTI DEL CONTRATTO TIPO

A. PARTI CONTRAENTI.Il contratto tipo individua i soggetti che stipulano il contratto ed il ruolo che hanno.Sono parti contraenti del contratto, in generale:

- COMMISSIONE.Il primo contraente del contratto di ricerca è la Comunità Europea,rappresentata dalla Commissione. La Comunità, infatti, è fornita dipersonalità giuridica, alla quale corrisponde la più ampia capacità, giuridica edi agire, riconosciuta alle persone giuridiche nelle legislazioni nazionali. Lacapacità, giuridica e di agire, si manifesta anche nella capacità di essere partein rapporto contrattuale, così come avviene per i contratti di ricerca o, più ingenerale, nell’acquisto di situazioni giuridiche attive e passive.

- CONTRAENTE PRINCIPALE: Un soggetto giuridico (legal entity, v. il paragrafo 5 diquesta Nota introduttiva), una organizzazione internazionale, un CentroComune di Ricerca (JRC), che conclude un contratto di ricerca con laCommissione.

- CONTRAENTE AUSILIARIO O CONTRAENTE M EMBRO: Il contraente ausiliario (nellereti è chiamato contraente membro) è un soggetto giuridico (legal entity), unaorganizzazione internazionale, un Centro Comune di Ricerca (JRC), che haconcluso un contratto di ricerca con la Commissione, agendo sotto lasupervisione tecnica di uno dei contraenti principali. I contraenti ausiliarihanno gli stessi diritti ed obblighi dei contraenti principali, tranne per quel cheriguarda l’ampiezza della loro responsabilità per la realizzazione del progetto.

Per particolari tipi di contratti sono individuati soggetti particolari. Per esempio, nelleborse TMR, i soggetti considerati dal contratto tipo sono la Commissione,

- ENTE OSPITANTE: E’ il soggetto che stipula un contratto con la Commissione,nell’ambito dell’azione di formazione mediante ricerca, per ospitare unBorsista.

- BORSISTA: «Una persona fisica che partecipi ad un’azione indiretta di RSTconsistente in una borsa e che abbia concluso un contratto con laCommissione oppure che partecipi, in virtù di accordi con un Istituto ospite,ad un contratto concluso dalla Commissione con quest’ultimo» (art. 2, lett.g), Regolamento).

Tra i contraenti principali viene individuato il COORDINATORE, che è mandatario degli altricontraenti nei rapporti con la Commissione.

B. SOGGETTI TERZI.Altri soggetti non stipulano il contratto con la Commissione, e sono pertanto “terzi” masvolgono un’attività connessa con quella delle parti o comunque sono influenzatidall’esecuzione dal contratto con la Commissione.

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Tra questi soggetti si ricorda:

SUBCONTRAENTE: Per subcontraente si intende un soggetto che stipula con una partecontraente (contraente principale o contraente ausiliario) un subcontratto e cioè «unaccordo, avente ad oggetto la prestazione di servizi, la fornitura o la consegna di beni…per le necessità specifiche di un progetto…» (art. 2, lett. h), Regolamento).I sub contraenti non sono parti contraenti dell’accordo con la Commissione.Tra i subcontraenti, nel Quinto programma Quadro, si considerano anche gli Esecutori diRST nei contratti CRAFT. Nella definizione di «Patto di consorzio», gli Esecutori diRST vengono considerati come parti eventuali dei Consortia Agreement.

CONTRAENTE DI UN CLUSTER. Secondo le fonti comunitarie «I raggruppamenti ("clusters")sono composti da insiemi di progetti di RST ben definiti. Essi hanno lo scopo digarantire la complementarità dei diversi progetti che ne fanno parte, di massimizzare ilvalore aggiunto a livello europeo in un settore determinato e di conseguire la necessariamassa critica di risorse a livello europeo».Il cluster è allora un collegamento tra più contratti con la Commissione.Il collegamento si può realizzare a priori, nella fase di presentazione della proposta e dinegoziazione, o tra contratti già stipulati.Questi contratti rimangono formalmente autonomi, anche se l’esecuzione dei relativiprogetti si influenza vicendevolmente.

I CONTRAENTI PRINCIPALI DELLO STESSO PROGRAMMA SPECIFICO.Si tratta di coloro che hanno concluso un altro contratto di ricerca, con la qualifica dicontraenti principali, nell’ambito dello stesso programma specifico (art. 1, n. 26,Allegato II).La rilevanza di questa categoria di soggetti riguarda la materia della proprietà industriale eintellettuale.I contraenti principali di contratti relativi dello stesso programma specifico, infatti,acquistano diritti di accesso alle conoscenze prodotte dall’esecuzione del progetto diricerca.

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7. DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

Dalla stipula del contratto con la Commissione, derivano per le parti diritti ed obblighi.

I. LA COMMISSIONE

POTERI DELLA COMMISSIONE.La Commissione esercita una funzione di controllo sugli altri contraenti, che si esplicanei seguenti poteri:

a) selezione dei partecipanti;b) poteri di autorizzazione durante lo svolgimento del rapporto contrattuale;c) poteri riguardanti le conoscenze prodotte dall’attività di ricerca;d) verifica dell’esecuzione delle prestazioni da parte degli altri contraenti;e) poteri sanzionatori.

OBBLIGHI DELLA COMMISSIONE.L’obbligazione principale della Commissione, pertanto, è il pagamento di una somma didenaro ai contraenti principali ed ausiliari, che svolgono l’attività di ricerca.

II. IL CONTRAENTE PRINCIPALE

A. OBBLIGHI. Gli obblighi (che sono più specificamente “obbligazioni” ai sensi degli artt.1173 ss. c.c.) possono essere raggruppati nelle seguenti categorie.

A.1 Una obbligazione principale, consistente nella:- esecuzione del progetto di ricerca (art. 1, Corpo del contratto; Allegato I);A.2 Più obbligazioni strumentali a quella principale:- gli obblighi di collaborazione (art. 2, paragrafo 2, lett. b, i)- di informazione (art. 2, paragrafo 2, lettere a, c, f, h, j);- di richiedere l’autorizzazione della Commissione su diverse questioni â [v.

commento all’art. 2, paragrafo 2]- gli obblighi di relazione, rendicontazione, documentazione (art. 2, paragrafo 2, lett. d,

e, g,; art. 4; tutta la Parte C; Modulistica);- l’obbligo di sottoporsi agli audit della Commissione e della Corte dei Conti (Parte D,

Allegato II);- gli obblighi connessi alla titolarità, uso e accesso ai diritti di proprietà industriale ed

intellettuale (Parte B, Allegato II).

B. RESPONSABILITÀ. A fronte degli obblighi, i contraenti principali hanno unaresponsabilità per l’inadempimento di tali obblighi, dalla quale conseguono lesanzioni contrattuali. Il contratto tipo distingue una responsabilità dei contraenti neiconfronti della Commissione, che è solidale (art. 1, comma 2, Corpo del contratto), ela responsabilità dei contraenti tra loro (art. 6, Allegato II) [v. il paragrafo 8]

B. DIRITTI.Tra le situazioni giuridiche soggettive attive, occorre ricordare:- il diritto a percepire le somme pagate dalla Commissione a fronte dell’attività di

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ricerca (art. 3, Allegato II);- le situazioni giuridiche attive riguardanti la titolarità, uso e accesso delle conoscenze

(v. Parte B, Allegato II).

III. IL CONTRAENTE AUSILIARIO

La figura del ausiliario è caratterizzata dai seguenti tratti:

1. PARTE CONTRAENTE. Il contraente ausiliario ha gli stessi diritti, obblighi eresponsabilità dei contraenti principali.

2. LIMITATEZZA. I diritti, obblighi e responsabilità sono limitati alla parte di lavoro diricerca assegnato. IN particolare è limitata la responsabilità nei confronti dellaCommissione, ai sensi dell’art. 1, comma secondo, Corpo del contratto.

3. DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE. Il contratto prevede unadifferenza nella disciplina della titolarità, uso e accesso alle conoscenze, tracontraenti principali e ausiliari.

4. SUPERVISIONE TECNICA. Il contraente ausiliario, inoltre, è sottoposto alla supervisionetecnica di uno o più contraenti principali. Per supervisione tecnica si intende ilpotere del contraente principale di impartire direttive tecniche riguardanti losvolgimento dell’attività di ricerca assegnata al contraente ausiliario.

IV. IL COORDINATORE

Il coordinatore è il contraente (principale) che è incaricato del coordinamento scientifico,finanziario ed amministrativo del progetto (art. 2, paragrafo 1, Allegato II).

L’incarico di coordinatore comporta le obbligazioni â [descritte nel commento all’art. 2,paragrafo 1], Allegato II] che attengono alla sua funzione di mandatario degli altricontraenti.Il coordinatore ha, inoltre, gli obblighi, la responsabilità ed i diritti degli altri contraentiprincipali.

La scelta del coordinatore è effettuata di contraenti e deve essere approvata dallaCommissione.

In caso di inadempimento delle obbligazioni del coordinatore la Commissione puòsostituirlo con un altro contraente principale, con l’accordo di tutti gli altri contraenti(art. 2, paragrafo 1, ultimo comma).

La qualifica di coordinatore comporta la possibilità di imputare i costi del coordinamentoamministrativo e finanziario di cui all’art. 23, paragrafo 9.

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8. RESPONSABILITÀ - SANZIONI CONTRATTUALI - GARANZIE

Questo paragrafo sarà dedicato ad approfondire la nozione di responsabilità e quella disanzioni contrattuali, nonché delle garanzie.

A. RESPONSABILITÀ

1. DEFINIZIONE DI RESPONSABILITÀ.Come si è detto il contratto con la Commissione è fonte, per le parti contraenti, di tuttauna serie di obbligazioni.

L’inadempimento di dette obbligazioni, e cioè la violazione delle disposizionicontrattuali, comporta la responsabilità dei contraenti.

La responsabilità fa sì che il soggetto inadempiente incorra nelle sanzioni previste (dalcontratto e dalla legge), e che i propri beni siano assoggettati all’esecuzione del creditore(art. 2740 c.c.).

In questo commento non si parlerà delle altre forme di responsabilità in cui potrebberoincorrere le parti nello svolgimento del contratto, come la responsabilità penale (v. peres. il reato di Malversazione di cui all’art. 316-bis c.p.) o quella amministrativa.

2. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE.La responsabilità, che deriva dalla violazione delle regole poste dal contratto con laCommissione (e delle regole contenute nei contratti ausiliari), è un particolare tipo diresponsabilità civile, detto appunto “responsabilità contrattuale”.

3. DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ, CONTENUTA NEL CONTRATTO TIPO.Il contratto tipo distingue due tipologie di responsabilità contrattuale.

3.1 Responsabilità dei contraenti nei confronti della Commissione.La disciplina di questo tipo di responsabilità è contenuta principalmente nel contrattotipo.Tale disciplina prevede le seguenti regole principali:

a. Solidarietà.I contraenti principali sono solidalmente responsabili nei confronti della Commissione(v. art. 1292 ss. c.c.). I contraenti ausiliari hanno invece una responsabilità limitata alleobbligazioni previste per la parte di Progetto assegnata (per quanto riguarda la differenzatra la responsabilità dei contraenti principali e di quelli ausiliari v. art. 1, comma secondo,Corpo del contratto).

Il carattere solidale della responsabilità dei contraenti principali sta a significare, nellospecifico del contratto in commento, che:- i contraenti devono prendere tutte le misure necessarie e ragionevoli per eseguirela parte del progetto non eseguita da uno dei partecipanti (art. 6, paragrafo 2, comma 1);- i contraenti non sono comunque tenuti a restituire le somme percepite da quellotra essi che è inadempiente, a meno che non abbia contribuito al suo inadempimento (art.6, paragrafo 2, comma 1);- i contraenti che abbiano eseguito il lavoro della parte inadempiente, potranno

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chiedere il contributo comunitario, secondo le regole del “trasferimento esterno” dellecategorie di spesa;- secondo le regole generali sulle obbligazioni solidali, i contraenti che abbianoprese le misure necessarie per eseguire il lavoro della parte inadempiente, potranno agirein regresso contro detta parte per le spese non rimborsate dalla Commissione epotranno, altresì agire, per il risarcimento del danno.

b. Chiamata in garanzia.I contraenti devono sollevare la Commissione da ogni responsabilità nei confronti deiterzi, per i danni prodotti dai contraenti nell’esecuzione del progetto di ricerca e per ognialtro diritto che i terzi possono far valere, connesso all’oggetto del contratto (art. 6,paragrafo 3, commi 1 e 2).Tra le pretese che possono avanzare i terzi, si ricorda quelle dei dipendenti per i dirittisu knowledge (v. art. 8, paragrafo 3).Sotto il profilo processuale la Commissione beneficia del diritto di chiamare, in garanzia,i contraenti nei procedimenti intentati dai terzi (cfr. art. 106 c.p.c). Le spese per talechiamata in garanzia sono a carico dei contraenti (art. 6, paragrafo 3, comma 3).La Commissione può intervenire - se ciò viene richiesto per iscritto e a spese delrichiedente - in qualsiasi procedimento intentato contro i contraenti, quando l’oggettodella causa è legato al contratto (art. 6, paragrafo 4). Tale intervento può consistere in unsupporto tecnico, ma la Commissione può assumere il ruolo processuale di intervenientead audiuvandum, previsto dall’art. 105, comma secondo, del nostro codice di proceduracivile.

c. Forza maggiore.I contraenti non incorrono nella responsabilità, solo nel caso di forza maggiore, e cioèsolo nelle ipotesi in cui la prestazione sia divenuta impossibile o inutile, a causa di unevento non dipendente dal dolo o dalla colpa dei contraenti stessi (v. art. 1, commasecondo, Corpo del contratto; definizione di cui all’art. 1, n. 19, Allegato II).Non si considera una ipotesi di forza maggiore il vizio di un prodotto o di un servizioutilizzato per lo svolgimento dell’attività di ricerca.

Anche se l’ipotesi di forza maggiore libera i contraenti dalla responsabilità perl’inadempimento, il contratto richiede che le parti debbano regolare gli eventuali rapportipendenti. Non è detto, infatti, che l’impossibilità sopravvenuta sia totale (cfr. il caso diimpossibilità parziale di cui all’art. 1258 c.c.) o che riguardi tutti i contraenti. Inoltre,anche nei casi di impossibilità totale, debbono regolarsi le questioni legate alla proprietàindustriale e intellettuale delle conoscenze prodotte.

d. Sanzioni.La responsabilità dei contraenti nei confronti della Commissione determinal’applicazione delle sanzioni contrattuali.

e. Giudice competente.Il giudice competente in caso di controversie sull’applicazione di dette sanzioni è quellocomunitario previsto dall’ art. 5, paragrafo 2, Corpo del contratto

f. Procedura di esecuzione.Il contratto richiama la procedura per l’esecuzione della richiesta di pagamento dellaCommissione e delle sentenze dei giudici competenti.

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3.2 Responsabilità reciproca dei contraenti.Il contratto tipo, all’art. 6, dispone che la responsabilità dei contraenti tra loro è regolatadalla legge nazionale applicabile (per la legge applicabile v. art. 5, paragrafo 1, Corpo delcontratto).Per meglio disciplinare questa materia è di fondamentale importanza stabilire regole piùprecise nel Consortium Agreement.Nel Consortium Agreement è opportuno anche disciplinare le modalità di ripartizionedella responsabilità nei confronti della Commissione (cfr. art. 1298 c.c.).

3.3 Responsabilità della Commissione.La Commissione è responsabile per le obbligazioni assunte, in particolare quella delpagamento delle somme a fronte dell’attività di ricerca dei contraenti.La legge applicabile per le controversie sulla responsabilità della Commissione è quellascelta nell’art. 5, paragrafo 1, Corpo del contratto. Ciò in armonia con l'art. 288, commaprimo, Trattato CE.Il giudice competente a conoscere le relative domande sarà quello comunitario, ai sensidel secondo paragrafo del citato art. 5.

B. SANZIONI CONTRATTUALI

La responsabilità contrattuale comporta l’insorgere di alcune conseguenze. Taliconseguenze si possono definire “sanzioni” contrattuali, per sottolineare il fatto dicomportare uno svantaggio per il soggetto contro il quale vengono invocate. Lo“svantaggio” è comunque di carattere economico-patrimoniale, visto il caratterecontrattuale della responsabilità di cui si sta parlando.

Alcune sanzioni sono previste nel contratto tipo, altre sono desumibili dalle legginazionali applicabili.

La tabella sotto riportata sintetizza le principali sanzioni applicabili nella materia.

CONDOTTA SANZIONE NORMA OSSERVAZIONI

Inadempimento degli obblighidel coordinatore

1) Destituzione dall’incarico.

2) Risoluzione perinadempimento.

Art. 2, par. 1,c. 2, All.II.

v. sotto per la disciplina dellarisoluzione per inadempimento.

Mancato inizio del progettoentro tre mesi

1) Applicazione degliinteressi moratori *,senza maggiorazione, peril tempo fino all’iniziodei lavori.

2) Risoluzione perinadempimento.

Art. 3, par. 1,lett. a, c. 2,All. II.

v. sotto per la disciplina dellarisoluzione per inadempimento.

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Frode o irregolaritàfinanziarie gravi.

1) Sospensione deiversamenti.

2) Restituzione dellesomme.

3) Applicazione degliinteressi moratori*, conmaggiorazione di 2punti.

4) Risoluzione perinadempimento.

Art. 3, par. 2 e5, All. II.

v. sotto per la disciplina dellarisoluzione per inadempimento.

Errori o successivainammissibilità dei costiimputati (anche a seguito diaudit).

1) Restituzione dellesomme entro il terminefissato.

2) Applicazione degliinteressi moratori*,maggiorazione di 1,5punti, in caso di mancatarestituzione nel terminestabilito.

Art. 3, par. 4,All. II.

Mancata presentazione di unarelazione o di un coststatement (o del Piano diattuazione della tecnologia),entro il termine previsto.

1) Ritenzione da parte dellaCommissione della sommarichiesta.

Art. 4, par. 4,All. II.

Ritardato o mancatopagamento da parte dellaCommissione.

1) Applicazione degli interessimoratori*, con unamaggiorazione di 1,5punti.

2) Risoluzione perinadempimento.

Art. 3, par. 1,c. 3., All. II.

La disciplina della risoluzioneper inadempimento è disciplinatasolo per l’inadempimento deicontraenti principali ed ausiliari,ma non nel caso diinadempimento dellaCommissione.

Si ritiene che, in questo caso, non la risoluzione non operaautomaticamente, ma ènecessario la pronuncia delgiudice competente.

A. In generale in tutte leipotesi di graveinadempimento da partedei contraenti (tra le qualila maggior parte delleipotesi viste sopra).

B. In ipotesi di insolvenza delcontraente (art. 5 L. fall.)o cambiamento dicontrollo di un contraente,pregiudizievole.

1) Risoluzione perinadempimento.

2) Restituzione dellesomme versate, totale oparziale a seconda dellagravitàdell’inadempimento.

3) Applicazione degliinteressi moratori*,maggiorati di 2 punti,nei casi di graveinadempimento (non neicasi indicati al punto“C” della primacolonna).

4) Risarcimento del danno.

Art. 7, par. 3 e4, All. II.

- v. sotto per la disciplina delrisarcimento del danno.

- La risoluzione può riguardaretutti i contraenti o esserelimitata ad uno o più, asecondo del tipo diinadempimento.

- La risoluzione da parte dellaCommissione è un dirittopotestativo della stessa: larisoluzione può avveniresenza il ricorso al giudicecompetente, ma solo previacomunicazione dellaCommissione.

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Tutte le ipotesi in cui lacondotta di un contraenteprovoca un danno (unosvantaggio patrimonialeingiustificato).

1) Risarcimento del dannosubito e del mancatoguadagno (cfr. art. 1223c.c.)

E’ una regolache si desumedalle varielegislazioninazionali.

La sanzione del risarcimento deldanno si può applicare in tutte leipotesi sopra viste.

(*) Gli interessi previsti dal contratto tipo hanno funzione risarcitoria, e quindi possono essere definiti “moratori” (cfr.Bianca, Diritto civile, vol. 4, L’obbligazione, Giuffrè, Milano, 1993, p. 178 ss.). La misura dell’interesse moratorio èdata dal tesso adottato dalla Banca Centrale Europea, che, a seconda dei casi, non è maggiorato, oppure è aumentato di1,5 o 2 punti.

C. GARANZIE

Nel contratto tipo è previsto che la Commissione benefici di alcune garanzie a fronte dellaresponsabilità degli altri contraenti.Tra le garanzie, il contratto tipo nomina le seguenti:1. La ritenuta del 15% sull’ammontare complessivo massimo (v. art. 3, paragrafo 3, commaterzo, Corpo del contratto).2. Le eventuali altre garanzie richieste (cfr. quanto di dirà al commento dell’art. 23, paragrafo8).

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9. CONSORTIUM AGREEMENT

(Patto di consorzio)

A. ASPETTI GENERALI

Il contratto tipo con la Commissione Europea per la partecipazione ai programmi di ricerca,nell’ambito del Quinto Programma Quadro, prescrive che le parti stipulino tra di loro un ConsortiumAgreement (accordo di consorzio) (art. 2, par. 2, lett. b), Allegato II).

Per Consortium Agreement si intendono «uno o più accordi conclusi tra i partecipanti ad un progettoe, se del caso, esecutori di RST» (art. 2, lett. m), Regolamento), che hanno per scopo quello di«precisare o completare» le disposizioni contenute nel contratto tipo (art. 1, n. 15, Allegato II).Le disposizioni del contratto tipo solitamente non sono idonee a regolare tutti i rapporti tra icontraenti. Il contratto tipo, infatti, si occupa fondamentalmente dei rapporti tra la Commissione e lealtre parti Contraenti, mentre non regola approfonditamente il rapporto tra gli altri contraenti.

Il Consortium Agreement rientra nella categoria dei contratti europei di ricerca, come si è spiegato nelcommento sui caratteri essenziali, ed in particolare tra i contratti accessori al contratto principale conla Commissione.

Le parti possono disciplinare il Consortium Agreement liberamente (cfr. art. 1322 c.c.), purrispettando due limiti principali (art. 2, par. 2, lett. b), Allegato II):a) non possono derogare alle disposizioni contenute nel contratto con la Commissione;b) il Consortium Agreement deve rispettare la disciplina comunitaria della concorrenza.

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B. CONTENUTO DEL CONSORTIUM AGREEMENT

I principali temi da regolare nel Consortium Agreement sono, indicativamente:

1. IL COLLEGAMENTO CON IL CONTRATTO CON LA COMMISSIONE. E’ opportuno sottolineare che il contratto collegato, ed in quanto tale accessorio, del contratto con la Commissione. Questo si realizza soluzioni tecniche, tra le quali l’utilizzo di rinvii alla disciplina del contratto con la Commissione delle definizioni contenute nel contratto tipo.

2. LE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI. Il Consortium Agreement precisa le obbligazioni contenute nel Commissione.

3. GLI STRUMENTI DECISIONALI. Altro aspetto da disciplinare è la creazione di un organo che consenta decisioni all’interno del partenariato (Management Board, ecc.).

4. LA DISCIPLINA SULLA TITOLARITÀ E L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETUALE. particolarmente importante e necessita di una disciplina molto più dettagliata di quella formulata la Commissione [v. Commento alla Parte B, Allegato II].

5. LA RESPONSABILITÀ. Si consiglia di regolare in modo specifico la responsabilità dei partecipanti ricerca. Questo non solo nei confronti della Commissione, il che, in parte, è già previsto nel contratto questa ipotesi si potrebbe comunque stabilire una ripartizione della responsabilità all’interno dei base al contratto tipo sono solidalmente responsabili nei confronti della Commissione. E’ importante, disciplinare la responsabilità dei contraenti, l’uno nei confronti degli altri, per gli inadempimenti contrattuali; nonché prevedere la possibilità che i contraenti rispondano ai terzi, per danni derivanti nuove conoscenze derivanti dall’attività di ricerca.

6. LE GARANZIE E LE SANZIONI. Per rendere effettivo il regime delle responsabilità è necessario prevedere garanzie e strumenti sanzionatori. Tra le sanzioni che potranno essere previste: la risoluzione inadempiente, le clausole penali, gli interessi moratori. Sarà opportuno sottolineare che le sanzioni Contratto con la Commissione saranno efficaci anche all’interno del Consortium Agreement.

7. FORZA MAGGIORE. In armonia con il contratto tipo si consiglia di introdurre una clausola per responsabilità civile il contraente che non possa adempiere i suoi obblighi, per causa di forza maggiore.

8. IL RECESSO PER RAGIONI TECNICHE O ECONOMICHE. Occorre introdurre apposite clausole, che consentano dal progetto, quando lo rendano necessarie ragioni di carattere economico e tecnico. Si tratta cambiamenti tecnici o economici rendano la partecipazione del contraente non più proficua, senza una vera e propria causa di forza maggiore.

9. LA LINGUA. Occorre stabilire quale o quali lingue debbano essere utilizzate per le comunicazioni tra 10. LE COMUNICAZIONI. E’ opportuno precisare le modalità per le comunicazioni tra i contraenti.11. LA LEGGE APPLICABILE. Così come è previsto nel contratto tipo, è necessario indicare quale legge sarà

Consortium Agreement.12. IL GIUDICE COMPETENTE. Nel Consortium occorre indicare quale giudice sarà competente a

controversie tra le parti. E’ opportuno scegliere un arbitro, piuttosto che un giudice nazionale.

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10. DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1. OGGETTO

L’oggetto della disciplina della proprietà industriale e intellettuale nei contratti di ricerca èrappresentato da alcuni BENI IMMATERIALI, che derivano dall’attività intellettiva e inventiva.

Questi BENI IMMATERIALI vengono chiamati, nel contratto tipo:

2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI KNOWLEDGE E KNOW-HOW PREESISTENTE

Ai concetti di KNOWLEDGE e KNOW-HOW PREESISTENTE corrispondo, nel diritto industrialenazionale e internazionale, ai beni tutelati dalla normativa sui BREVETTI, quella sul DIRITTO

D’AUTORE e quella sulla SEGRETEZZA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE (KNOW-HOW)

Per il contratto di ricerca

Per il diritto industrialeNazionale e internazionale

BREVETTI DIRITTO D’AUTORE DIRITTO ALLA SEGRETEZZA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE

3. CARATTERISTICHE COMUNI AI DIRITTI SUI BENI TUTELATI DAL DIRITTO INDUSTRIALE

Prima di parlare dei singoli beni tutelati dal diritto industriale, occorre osservare che tali benivengono tutelati attraverso due tipologie di diritti: una di diritto morale o ancora meglio“personalissimo”, opponibile erga omnes; l’altra è una natura economica, cioè un diritto alcontenuto patrimoniale che si acquisisce anch’esso a titolo originario ma non è personalissimo in

KNOWLEDGE

KNOWLEDGE indica i risultati, comprese le informazioni, che derivano daun progetto realizzato nell’ambito del Programma Quadro.

KNOW-HOW PREESISTENTE

Per KNOW-HOW PREESISTENTE si intende quel complesso di informazioni,diverse da quelle comprese nella nozione di KNOWLEDGE, posseduto daun contraente principale o un contraente ausiliario, prima dellaconclusione del contratto con la Commissione (BACKGROUND) o acquisitoparallelamente allo svolgimento di questo (SIDEGROUND).

KNOWLEDGE

KNOW –HOW

PREESISTENTE

BENI TUTELATI DAL DIRITTO

INDUSTRIALE

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quanto trasmissibile.

In entrambe i sensi, l’ordinamento si è sforzato di avvantaggiare il soggetto/creatore attraversouna composita tutela delle diverse espressioni del momento creativo.

4. CARATTERI DELLA TUTELA DEI BENI CONSIDERATI DAL DIRITTO D’AUTORE

I DIRITTI DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE SONO CREAZIONI INTELLETTUALITUTELATE DA UN ORDINAMENTO TRAMITE UN ATTO DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE (CONCESSIONE DI BREVETTO) O TRAMITE UNCOMPORTAMENTO PRIVATO.

TUTELA

LA DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE INTELLETTUALE

NEL CONTRATTO TIPO

S INTESI DELLA PARTE B, ALLEGATO II

CONCETTI GENERALI

La disciplina del contratto relativa ai beni immateriali (riconducibili ai concetti di Knowledge e diKnow-how preesistente), si articola intorno alle seguenti materie:

- TITOLARITÀ DEI DIRITTI SUI BENI IMMATERIALI

CREAZIONE INTELLETTUALE

DIRITTO DELLA

PROPRIETÀ

INDUSTRIALE

ORDINAMENTO

NAZIONALE COMUNITARIO

CONCESSIONE DI

BREVETTI

COMPORTAMENTOPRIVATO

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Il contratto definisce le regole fondamentali della titolarità dei diritti sulle “conoscenze”,prodotte dall’attività di ricerca.

- DIRITTI DI USO (o valorizzazione come lo chiama il contratto tipo)Le regole del contratto stabiliscono chi ha l’uso dei beni riconducibili al concetto di Knowledge.Per uso si intende l’utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze, sia ai fini della ricerca cheper lo sfruttamento.

- OBBLIGHI DI PERMETTERE L’ACCESSO

Il contratto di ricerca disciplina l’obbligo di concedere l’accesso alle “conoscenze” ed al Know-how preesistente, da parte dei titolari dei relativi diritti.

- INTERESSE DELLA COMUNITÀ

I diritti e gli obblighi vengono disciplinati ai fini della tutela, principalmente, dell’interesse dellaComunità, oltre a quelli dei contraenti.

- INTERESSI DEI CONTRAENTI

L’applicazione delle regole sulla proprietà industriale e intellettuale deve tenere conto anchedell’interesse, soprattutto di natura patrimoniale, dei contraenti.

KNOWLEDGE

Le regole riguardanti le conoscenze derivanti dall’attività di ricerca si riferiscono, principalmente,ai seguenti aspetti:

- PROPRIETÀ DEI DIRITTI SULLE CONOSCENZE

La proprietà delle “conoscenze” è del contraente principale o del contraente ausiliario, che hannosvolto l’attività di ricerca che ha condotto a dette conoscenze.Se più soggetti hanno svolto l’attività di ricerca che ha condotto alle conoscenze,questi devono accordarsi per l’attribuzione e l’esercizio della proprietà.

- VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE.I contraenti sono tenuti a usare (in modo diretto o indiretto) le conoscenze in un temporagionevole ed in conformità dell’interesse della Comunità.

Le modalità dell’uso sono contenute nel PIANO DI ATTUAZIONE DELLA TECNOLOGIA (TECHNOLOGICAL

IMPLEMENTATION PLAN)

Se l’uso non avviene nei modi e nei termini stabiliti, le conoscenze possono essere utilizzatedagli altri contraenti o dalla Commissione.

- ACCESSO ALLE CONOSCENZE.L’accesso deve essere concesso per le finalità e alle condizioni che seguono:

1. PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA

- Ai contraenti principali e ai contraenti ausiliari del medesimo contratto: gratuitamente- Ai contraenti principali di un progetto nell’ambito dello stesso programma specifico: a

condizioni preferenziali

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2. PER LA VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE GENERATE DA UN CONTRAENTE DIVERSO DAL TITOLARE

- Ai contraenti principali del medesimo contratto: gratuitamente- Ai contraenti ausiliari del medesimo contratto:- a condizioni preferenziali dal contraente principale che ha la supervisione tecnica- a condizioni di mercato dagli altri contraenti- Ai contraenti principali di un progetto nell’ambito dello stesso programma specifico: a

condizioni di mercato

KNOW-HOW PREESISTENTE

Le regole riguardanti il Know-how preesistente all’attività di ricerca si riferiscono ai seguentiaspetti:

- PROPRIETÀ DEI DIRITTI SUL KNOW-HOW PREESISTENTE

La proprietà del Know-how preesistente è regolata dalla disciplina ordinaria.

- VALORIZZAZIONE DEL KNOW-HOW PREESISTENTE

L’uso del Know-how preesistente è attribuito a chi ne è titolare.

- ACCESSO ALLE CONOSCENZE TECNICHE PRESISTENTI.L’accesso è un obbligo imposto solo a chi è libero di disporre del Know-how preesistente.L’accesso deve essere concesso per le finalità e alle condizioni che seguono:

1. PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA

- Ai contraenti principali del medesimo contratto: a condizioni preferenziali- Ai contraenti ausiliari del medesimo contratto:- a condizioni preferenziali dal contraente principale che ha la supervisione tecnica- a condizioni di mercato dagli altri contraenti.- Ai contraenti principali e ai contraenti ausiliari di un progetto nell’ambito dello stesso

programma specifico: nessun diritto di accesso

2. PER LA VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE GENERATE DAL PROGETTO

- Ai contraenti principali del medesimo contratto: a condizioni preferenziali- Ai contraenti ausiliari del medesimo contratto: nessun diritto di accesso- Ai contraenti principali e ai contraenti ausiliari di un progetto nell’ambito dello stesso

programma specifico: nessun diritto di accesso

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PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE E TIPOLOGIA DI AZIONI

Per meglio comprendere le regole riguardanti la proprietà industriale e intellettuale, con riferimento diverse tipologie di azioni e di partecipanti, v. la successiva, tratta dalla Guida al proponente, Commissione (Riquadro n. 8).

Conoscenze Know-how preesistente necessarioper eseguire il progetto o per

utilizzare le conoscenze da questogenerate

Diritti di accesso perl’esecuzione del

progetto

Utilizzo* Diritti di accessoper l’esecuzione del

progetto

Utilizzo

Contraenteprincipale

A titolo gratuito A titolo gratuito (1) pertutte le conoscenze

A condizioni di favore A condizioni di favore

Contraenteausiliario (2)

A titolo gratuito / Acondizioni di favore

A condizioni di favore/A condizioni di mercato

(1)

A condizioni di favore/A condizioni di

mercato

/

Progetto diricerca esviluppo

tecnologico

Contraenteprincipale dello

stessoprogramma

specifico

A condizioni di favore A condizioni di mercato

Contraenteprincipale

A titolo gratuito A condizioni di favore peril solo sfruttamento, per

tutte le conoscenze

A condizioni di favore A condizioni di favoreper il solo sfruttamento

Progetto didimostrazione

Contraenteausiliario (2)

A titolo gratuito / Acondizioni di favore

A condizioni di favore/ Acondizioni di mercato

per il solo sfruttamento

A condizioni di favore/A condizioni di

mercato

/

Contraenteprincipale

Progettointegrato di RST

e didimostrazione

Contraenteausiliario (2)

In generale ai pacchetti di lavori (workpackages) di RST si applicano le regole in materia di DPRapplicabili ai progetti di RST ed ai pacchetti di dimostrazione quelle applicabili ai progetti di

dimostrazione.Se non è possibile distinguere i vari pacchetti di lavori, si applicano le regole in materia di DPRapplicabili ai progetti di RST se il contributo comunitario al progetto nel suo complesso supera il42,5% e quelle applicabili ai progetti di dimostrazione se il contributo è invece inferiore o uguale a

tale percentuale.

Contraenteprincipale (PMI)

Proprietà congiunta (3) Proprietà congiunta (3)per il solo sfruttamento

A titolo gratuito A condizioni di favoreper il solo sfruttamento

Progetto diricerca

cooperativa perle PMI esecutori di RST

(diversi daipartecipanti)

A titolo gratuito A titolo gratuito

Contraenteprincipale

Azioneconcertata

Membro

Saranno divulgate le conoscenze che possono essere divulgate.

Contraenteprincipale

Reti

Membro

Saranno divulgate le conoscenze che possono essere divulgate.

Istituto ospitanteBorse

Borsista

La proprietà delle conoscenze sarà determinata in base alla legge applicabile all’istituto ospitante.Saranno divulgate le conoscenze che possono essere divulgate.

Misure diaccompagname

nto

Contraenteprincipale e, incasi particolari,

membri

La proprietà delle conoscenze sarà determinata in base al livello di finanziamento da parte dellaComunità. A seconda dei casi potrà prevalere l’utilizzo o la divulgazione.

(*) Diritti di accesso alle conoscenze ai fini del loro utilizzo sono limitati alle sole conoscenze generate dal progetto considerato.(1) Contraenti e contraenti ausiliari che non sono in grado di sfruttare le proprie conoscenze possono concedere diritti di accesso(2) dietro ragionevole contropartita, sia essa di natura finanziaria o di altro genere, in alternativa alla concessione a titolo gratuito.(3) A condizioni di favore, se il beneficiario si rivolge al proprio contraente principale o agli altri contraenti ausiliari di questo.(3) Le PMI contraenti sono proprietarie di tutte le conoscenze che risultano da attività di ricerca svolte da esecutori di RST.

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