L’ESTERNALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MAGAZZINO: PRO E CONTRO - D'ERCOLE
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L’ESTERNALIZZAZIONE
DELLA PRODUZIONE E DEL MAGAZZINO: PRO E CONTRO
Milano 25 giugno 2015
Relatore: Avv. Patrizia D’Ercole
IL FENOMENO DELL’ESTERNALIZZAZIONE
LA DEFINIZIONE DI ESTERNALIZZAZIONE
IL FENOMENO DELL’ESTERNALIZZAZIONE
I MOTIVI DELL’ESTERNALIZZAZIONE (PRO)
- Maggiore flessibilità nell’utilizzo della forza lavoro
- Diminuzione dei costi del lavoro
- Focus sul proprio core business
LE RIGIDITA’ DEL QUADRO NORMATIVO
I RISCHI DELL’ESTERNALIZZAZIONE (CONTRO)
- La responsabilità solidale dell’appalto (art. 29, D.Lgs. 276/03):
• Nei limiti di due anni dalla cessazione dell’appalto • Limitato a retribuzioni, Contributi previdenziali ed assistenziali e Quote
di TFR maturate - La responsabilità solidale dell’appalto (art. 1676 c.c.):
• Senza limiti di tempo • Senza limiti nella tipologia dei crediti • Non estensibile ai lavoratori del subappaltatore • A condizione e sino a concorrenza del credito tra committente ed
appaltatore
SEGUE: I RISCHI DELL’ESTERNALIZZAZIONE (CONTRO)
- La somministrazione irregolare di manodopera (artt. 27 e 28, D.Lgs.
276/03): • Costituzione del rapporto di lavoro del personale
dell’appaltatore/subappaltatore direttamente in capo al committente) • Imputabilità delle omissioni e degli illeciti nei confronti del personale
dell’appaltatore/subappaltatore • Pagamento di un’ammenda pari a € 20 per ogni giorno e ogni lavoratore
coinvolto, se somministrazione fraudolenta
SEGUE: I RISCHI DELL’ESTERNALIZZAZIONE (CONTRO)
- Gli adempimenti in materia di sicurezza (art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.) • Adempimenti specifici per il caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture ad appaltatori o lavoratori autonomi nell’impresa dell’appaltante, sempre che vi sia la disponibilità giuridica dei luoghi (salvo che prestazioni intellettuali, forniture materiali/attrezzature e appalti inferiori a 2 gg.)
SEGUE: I RISCHI DELL’ESTERNALIZZAZIONE (CONTRO) - Gli adempimenti in materia di sicurezza (art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.) • acquisizione documentazione per verificare l’idoneità tecnico-
professionale dell’appaltatore (CCIAA, autocertificazione): committente – preferibile integrare con altra documentazione per ridurre il rischio di esposizione in virtù del vincolo di responsabilità solidale ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003
• informazione, cooperazione, coordinamento: committente e appaltatore • indicazione costi sicurezza: committente e appaltatore • vigilanza su esposizione cartellino identificativo: committente e
appaltatore • elaborazione DUVRI, salvo per settori a basso rischio infortunistico
(nomina Incaricato) ovvero per appalti inferiori ai 5 giorni (nessun obbligo) ex D.L. n. 69/2013 conv. nella L. n. 98/2013: committente
I POSSIBILI ACCORGIMENTI GESTIONALI E CONTRATTUALI
• Corretta individuazione dell’attività da esternalizzare in termini di risultato (verificare se l’attività o l’opera costituiscono un flusso produttivo autonomo)
• Verifica circa il luogo in cui si deve svolgere l’attività da esternalizzare (se in locali propri o di terzi)
• Selezione della controparte contrattuale (verifica dell’oggetto sociale, della struttura, della consistenza economica, dell’esistenza di ulteriore clientela, dei mezzi di proprietà)
• Raccolta della documentazione necessaria da allegare al contratto (Atto Costitutivo, Statuto e – se Coop. – Regolamento Interno depositato presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro, certificato CCIAA, CCNL applicato, elenco nominativo lavoratori addetti, modelli DURC, UNIEMENS ed F24, autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
• Negoziare il corrispettivo in modo che non remuneri direttamente il lavoro (NO tariffe orarie)
• Prevedere e saper gestire garanzie, manleve e penali realistiche • Prevedere e saper gestire eventuali KPI • Prevedere la nomina di referenti • Prevedere la differenziare del personale per separarlo fisicamente dai
lavoratori diretti (nel tempo e/o nello spazio) • Gestire correttamente i rapporti con i subappaltatori (no subappalti «in
bianco», no rapporto diretto, si a responsabilizzazione dell’appaltatore ed estensione degli obblighi dell’appaltatore ai subappaltatori)