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leGui immigr 1 Vol. leGuide immigrazione.it www.immigrazione.it Edizione fuori commercio riservata agli utenti delle intranet della Pubblica Amministrazione, realizzata con il contributo di: Semestrale dell’Immigrazione per la Pubblica Amministrazione Raccolta di leggi e commenti su immigrazione, asilo e cittadinanza. II semestre 2007 Aggiornamento: 1 settembre 2007 Guida generale alle disposizioni sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia ed alla normativa in materia di asilo Raffaele Miele

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Semestrale dell’Immigrazioneper la Pubblica AmministrazioneRaccolta di leggi e commenti su immigrazione, asilo e cittadinanza.

II semestre 2007

Aggiornamento: 1 settembre 2007

Guida generale alledisposizioni sull’ingressoe il soggiorno degli stranieri in Italiaed allanormativa in materia di asilo

Raffaele Miele

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Guida generale alledisposizioni sull’ingressoe il soggiorno degli stranieri in Italiaed allenormativa in materia di asilo

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BHW, Bausparkasse AGVerona - www.bhw.it

Camera di Commercio di Viterbowww.vt.camcom.it

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Giuseppe Rizzo Servizi InvestigativiVerona

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IntegRARsi, Iniziativa comunitaria EQUAL II FaseRoma - www.integrarsi.anci.it

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Indice

Prefazione alla VI edizione

1. In generale

2. Disposizioni sull’ingresso

3. Disposizioni sul respingimento

4. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno

5. Uscita dal territorio dello Stato e reingresso

6. Disposizioni sul lavoro

7. Disposizioni sulla famiglia e sui minori

8. Disposizioni di carattere umanitario. Il soggiorno per motivi di protezionesociale

9. Obblighi dello straniero, dell’ospite e del datore di lavoro e le sanzioni in casodi violazione

10. Espulsione

11. Reati in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

12. Le immunità rispetto all’attività di polizia giudiziaria e di sicurezza

13. Assistenza sanitaria-diritto alla salute

14. Istruzione scolastica e universitaria

15. Disposizioni in materia di asilo

16. Cittadini dell’Unione europea e loro familiari extracomunitari - Familiari extracomunitari di cittadini italiani

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Rivista internet quindicinale che si rivolge ad una utenzaprofessionale interessata alle tematiche dell’immigrazionenell’ambito giuridico e sociale.È l’unica rivista con una banca dati della giurisprudenzadi settore che raccoglie oltre 3.000 sentenze nazionali edeuropee costantemente incrementate.

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All’interno dell’Agriturismo è possibile effettuare passeggiate guidate a cavallo attraversoboschi e pinete; altrettanto interessante è avventurarsi in trekking da percorrere a piedinei sentieri accuratamente segnalati dal Club Alpino Italiano (C.A.I.). Un’esperienza danon perdere è la cava al tartufo, escursione guidata con cani addestrati; la strutturadispone di un campo adibito al gioco delle bocce e di un campetto illuminato in cui èpossibile giocare a calcetto e a pallavolo; si può usufruire inoltre di una piscina situata apochi minuti di distanza. Si effettuano visite guidate nelle principali città umbre e campusdi alcuni giorni per ragazzi.

La cucina di Marcella è certamente uno dei punti di riferimento dell’Azienda. Gli ospitidell’Agriturismo si riuniscono per i pasti con la famiglia Bartoli attorno alla grandetavolata nella sala comune. Ingredienti, ricette e piccoli segreti provenienti dalle tradizioniculinarie delle vecchie famiglie contadine, sorprendono il palato di chi non le conosce espesso gli ospiti approfittano per prenderne nota. Carni, salumi, formaggio, tartufo,funghi, olio di oliva biologico, zafferano, marmellate, miele vengono prodotti all’internodell’Azienda.

L’Agriturismo Bartoli è suddiviso in 12 camere riscaldate con bagno-doccia privatodisposte in 4 blocchi. La sala da pranzo con TV è dotata di riscaldamento ed ariacondizionata. C’è inoltre una sala comune con caminetto, TV, bar.

L’Agriturismo Bartoli sorge a Patrico (1000 ms.l.m.) alle pendici del monte Fionchi (1340 m s.l.m.)circondato dalle dolci sommità umbre e a 13 km daSpoleto (PG). Per il suo clima e per la sua feliceposizione è un’oasi nel verde, immersa nella piùassoluta pace e tranquillità; luogo per passeggiate,soggiorni rilassanti ed esperienze a contatto con lanatura.

Per le sue caratteristiche gli è stato conferito dallaRegione Umbria il riconoscimento delle 5 Spighe (*****).

Agriturismo BartoliPatrico sul Monteluco - 06049 Spoleto (PG)

Tel. 0743 220058 • e-mail: [email protected] • www.agriturismobartoli.it

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Nei cinque mesi trascorsi dall’edizione chiusa il 28 marzo sono intervenute numerose disposizioni dinatura legislativa e soprattutto amministrativa. Tra le più importanti per gli aspetti operativi si segnalano:la legge 28 maggio 2007, n. 68 che sopprime definitivamente il permesso di soggiorno di breve durata pervisite, affari, turismo e studio, e il relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 luglio 2007; la circola-re del Ministero dell’interno relativa all’iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita;le circolari del Ministero dell’interno sulle procedure di rinnovo e di aggiornamento dei titoli di soggiornocontenenti richieste di inserimento dei figli minori infraquattordicenni, e sui requisiti dell’idoneità allog-giativa nel caso di ricongiungimento di minori; le circolari sull’attuazione del decreto legislativo n. 30 inmateria di comunitari; la circolare del Ministero del lavoro per l’applicazione della “maxisanzione” anche aidatori di lavoro domestico e nei casi d’impiego di clandestini; la circolare del 20 aprile 2007 del Ministerodell’Interno - Commissione nazionale per il Diritto d’Asilo sulla definizione del contenzioso arretrato pres-so la Sezione stralcio della Commissione nazionale asilo.

Prefazione alla VII edizione

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Tutte le disposizioni del testo unico sull’immigrazione non si applicano ai cittadini degli Stati mem-bri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia; dal 1 maggio 2004 ai nuovi Statimembri: Cipro, Malta, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Lituania, Estonia,Lettonia; dal 1 gennaio 2007 ai nuovi Stati membri Bulgaria e Romania), dello Spazio economico europeo(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), della Confederazione Svizzera e della Repubblica di San Marino, salvotrattarsi di norme più favorevoli (art. 1 TU).

La condizione giuridica dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dei loro familiari comu-nitari ed extracomunitari è ora regolamentata dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 che ha abro-gato il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54. L’argomento è trattato nel cap. 16.

Allo straniero sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona (art. 2 TU).

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attri-buiti al cittadino italiano, salvo sia diversamente disposto (art. 2 TU).

Nei rapporti con la pubblica amministrazione, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive alla pari dei cittadini italiani, ad esclusione di quei fatti, con-dizioni o qualità personali che non possono essere certificati o attestati da una autorità italiana (ad esem-pio, può essere autocertificato un reddito conseguito in Italia; una nascita avvenuta in Italia; un matrimo-nio, una convivenza registrata dall’anagrafe italiana, ecc.; mentre, ad esempio, non può essere autocertifica-to un diploma conseguito all’estero, una nascita, un matrimonio, un divorzio avvenuti all’estero). In que-sti casi le certificazioni devono essere acquisite presso le autorità straniere, devono essere legalizzate dalleautorità consolari italiane (tranne nel caso in cui lo stato che rilascia la certificazione aderisca alla conven-zione dell’Aja del 1961), e devono essere tradotte in lingua italiana. La traduzione deve essere attestata con-forme all’originale da parte delle autorità consolari italiane (art. 2 Reg.). I certificati, salvo quelli occorren-ti per la richiesta del ricongiungimento familiare, possono essere tradotti anche in Italia, sia dalla stessa auto-rità consolare del cittadino straniero, sia da un traduttore privato mediante traduzione giurata (art. 33 dpr445/2000).

L’Apostille. I cittadini dei numerosi paesi che hanno aderito alla convenzione de L’Aja del 5 ottobre1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri sono esentati dalla procedura dellalegalizzazione da parte dell’autorità consolare o diplomatica italiana ed i certificati rilasciati dalle rispettiveautorità competenti straniere possono essere fatti valere direttamente in Italia. In taluni casi i certificati sonorilasciati su moduli plurilingue e quindi non è richiesta nemmeno la traduzione.

L’Apostille è una apposita timbratura quadrata, scritta in lingua francese, attestante l’autenticità deldocumento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante. I paesi firmatari la convenzione sono i seguenti (nonriportiamo i paesi dell’Unione europea): Andorra, Anguilla, Antartico Britannico, Antigua e Barbuda,Antille Olandesi, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Bermude, Bielorussia,Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Caimane, Colombia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Falkland,Fiji, Georgia, Giappone, Gibilterra, Grenada, Guadalupe, Guernsey, Hong Kong, Isole Chayman, IsoleGilbert e Ellice, Isole Marshall, Isole Normanne, Isole Salomone Britanniche, Isole Turcks e Caicos, IsoleVergini Britanniche, Isole Wallis e Futura, Israele, Jersey, Jugoslavia, Kazakhistan, Lesotho, Le NuoveEbridi, Liberia, Macao, Malawi, Man, Mauritius, Mayotte Martinica, Messico, Miquelon, Moldova,Montserrat, Namibia, Niue, Nuova Zelanda, Panama, Polinesia Francese, Princip. Monaco, Riunione,Russia, Saint Christopher e Nevis, Santa Lucia, Sant’Elena, Serbia-Montenegro, Seychelles, Suriname,

1. In generale

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Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Vanuatu, Venezuela,Vergini Britanniche.

Sono parimente esentati dalla legalizzazione gli atti prodotti dai seguenti paesi: Croazia, MacedoniaRep. di San Marino, Svizzera, Turchia.

La legge vieta atti di discriminazione. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio dipubblica necessità che nell’esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cit-tadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad unadeterminata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubbli-co ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una deter-minata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’oc-cupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo stra-niero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o diappartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità.

Atti di discriminazione possono essere compiuti anche dal datore di lavoro.Queste disposizioni si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confron-

ti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea presenti in Italia(art. 43 TU).

Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazio-ne per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, può essere presentato ricorso, anche personalmente, al tri-bunale in composizione monocratica (art. 44 TU).

Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’e-spulsione, se lo straniero non comprende la lingua italiana, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, inuna lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile per indisponibilità di perso-nale idoneo alla traduzione del provvedimento, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza perquella indicata dall’interessato (art. 2 TU). Nel provvedimento di espulsione, lo straniero è informato deldiritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, algratuito patrocinio a spese dello Stato, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistitoda un difensore di ufficio designato dal giudice (art. 3 Reg).

Ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è citta-dino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento (art. 2 TU).

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso edal soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgen-ti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi dimedicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. L’accesso alle strutture sanitarie daparte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnala-zione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italia-no (art. 35 TU).

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Informazioni essenziali…

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La ricerca si pone come un originale ed al momento unico strumento di lavoro per tutti coloro chedesiderino conoscere meglio la Polizia di Stato ed il suo funzionamento, anche al fine di applicare, inanaloghi contesti organizzativi o per realtà operative simili, gli approcci operativi e le strategiemotivazionali vincenti, evitando, nel contempo, i ben delineati fattori di appesantimento che possononuocere all’Istituzione.

Le persone chiamate a svolgere una funzione di dirigenza o di comando svolgono un ruolo basilarein ogni tipo di organizzazione, dalla più semplice alla più complessa, indipendentemente dalle suecaratteristiche. Ciò è ancora più evidente per una realtà quale una forza di polizia, chiamata a fornire rispostesempre più complesse nel pieno rispetto della democrazia e della razionalizzazione delle risorse.

Per quanto riguarda la realtà italiana, l’identità professionale del Funzionario della Polizia di Stato,a partire dalla legge di riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza del 1981, non è facilmenterappresentabile né per chi svolge questa professione né per chi la osserva dall’esterno. In particolare,guardando le responsabilità attribuite ai funzionari, dall’ordine pubblico alla sicurezza stradale, dallagestione di risorse umane alle indagini di polizia giudiziaria, non appare facile delineare un unico modello difunzionario. A ciò si aggiunge l’eccessiva eterogeneità degli accessi al ruolo che, con la mancanza di regolecerte, condivise ed inderogabili sulla progressione di carriera, non hanno consentito di creare una realecoscienza unitaria del gruppo di appartenenza.

Lo studio, voluto dall’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia e condotto con l’impiego di alcunistrumenti di ricerca quali il questionario, le interviste a testimoni privilegiati ed il focus group, si proponedi analizzare la realtà in oggetto e di fornire alcune risposte che consentano la maturazione della categoria,a tutto vantaggio anche della polizia italiana e della sicurezza del Paese.

Arricchisce il testo il resoconto di un dibattito, organizzato a Roma dall’ANFP, tra Funzionari diPolizia ed Andrea Camilleri, nel corso del quale l’intreccio di questioni reali e letterarie diviene unaoriginale chiave di lettura del lavoro del Commissario di Polizia e dell’opera dello scrittore.

Studio promosso e realizzato per iniziativa e con il contributodell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. € 14,00

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2. Disposizioni sull’ingresso

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L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o docu-mento equipollente e del visto d’ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza mag-giore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti (art. 4 TU).

I cittadini dei seguenti Paesi sono esonerati dall’obbligo di richiedere il visto, ma solo se il loro ingres-so in Italia avviene per motivi di turismo o affari e la loro permanenza non è superiore a novanta giorni:Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahama, Barbados, Brasile, Brunei Darussalam, Canada,Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong,Israele, Malesia, Macao, Mauritius, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, SaintChristopher (Saint Kitts) e Nevis, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.

L’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Antigua e Barbuda, delle Bahamas, delle Barbados, diMaurizio, di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis e delle Seychelles vige a partire dalla data di entrata invigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato.

Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di ori-gine o di stabile residenza dello straniero in conformità del motivo per il quale lo straniero richiede di entra-re. Le tipologie di visto sono le seguenti: Adozione, Affari, Cure mediche, Diplomatico, Familiare al segui-to, Gara sportiva, Invito, Lavoro autonomo, Lavoro subordinato, Missione, Motivi religiosi, Reingresso,Residenza elettiva, Ricongiungimento familiare, Studio, Transito aeroportuale, Transito, Trasporto,Turismo, Vacanze-lavoro.

Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomati-che e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolaridi altri Stati dell’Unione europea, ai sensi della convenzione di Schengen.

Attualmente 13 Stati membri dell’UE (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia) nonché laNorvegia e l’Islanda applicano pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen.I 12 nuovi Stati membri dell’UE non sono ancora membri a pieno diritto dello spazioSchengen, poiché i controlli tra i vecchi e i nuovi Stati membri saranno mantenuti fino a cheil Consiglio dell’UE deciderà che sono soddisfatte le condizioni per abolire i controlli allefrontiere interne. Tuttavia, sin dalla data di adesione, essi applicano una parte dell’acquis diSchengen, in particolare nel campo della cooperazione giudiziaria e di polizia e del controlloalle frontiere esterne.Gli Stati membri dell’UE che restano al di fuori dello spazio Schengen sono il Regno Unito el’Irlanda, che hanno scelto di mantenere i controlli alle frontiere con gli altri Stati membridell’UE (anche se sono autorizzati ad applicare alcune disposizioni sulla cooperazione giudi-ziaria e di polizia in materia penale).Anche la Svizzera ha deciso di far parte dello spazio Schengen. Ciò significa che fra alcuni anniscompariranno i controlli delle persone alle frontiere. La Svizzera avrà lo stesso status di paeseassociato della Norvegia e dell’Islanda, che non sono membri dell’UE.

Contestualmente al rilascio del visto d’ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allostraniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile (ovvero, se impossibile, in inglese, fran-

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cese, spagnolo o arabo) che illustri i diritti ed i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno inItalia, ivi compreso l’obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo ilsuo ingresso in Italia (art. 4 TU e art. 5, comma 8-bis Reg).

Il visto di ingresso non può essere rilasciato allo straniero che risulti condannato, anche a seguito diapplicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati pre-visti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacen-ti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clan-destina dall’Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione oallo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Il diniego del visto deveessere comunicato allo straniero con provvedimento scritto in lingua a lui comprensibile (ovvero, se impos-sibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo) e, se il rifiuto riguarda la richiesta di visto per lavoro,famiglia/ricongiungimento familiare, cure mediche e studio deve esser motivato. Anche il rifiuto di altretipologie di visto deve essere motivato, salvo i casi in cui il rifiuto stesso avvenga per motivi di sicurezza odi ordine pubblico. Nel caso di visti per ricongiungimento familiare, invece, il diniego può essere giustifi-cato solo nel caso in cui lo straniero rappresenti una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o lasicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen.

L’ingresso nel territorio dello Stato, è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera,compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen,doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internaziona-le (art. 7 Reg). È fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbrodi ingresso, con l’indicazione della data (art. 7 Reg).

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Nota:tutte le disposizioni sui visti, compresi i requisiti per la richiesta, sono disponibili nel sito del Ministero degliaffari esteri: www.esteri.it/visti/.

Per il rilascio del visto d’ingresso al familiare extracomunitario del cittadino dell’Unione europea o del cit-tadino italiano, si veda il cap. 16.

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La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requi-siti richiesti dal testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato.Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti deglistranieri:

a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingres-so o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui alla precedente lettera, sono stati temporaneamente ammessi nel territo-rio per necessità di pubblico soccorso.

Se il questore non può eseguire immediatamente il respingimento dispone il trattenimento dello stra-niero presso un centro di permanenza temporanea e assistenza (art. 14 TU).

II vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti o che deve essere comun-que respinto è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, oin quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero (art. 10 TU).

Il respingimento ad opera della polizia di frontiera o del questore deve essere disposto con un provvedi-mento formale che lo straniero può impugnare al tribunale regionale amministrativo entro sessanta giorni.

Il respingimento, a differenza del provvedimento di espulsione, non comporta alcun divieto di reingres-so nel territorio nazionale. Pertanto, se lo straniero respinto ha titolo all’ingresso in un successivo momen-to (es. perché in possesso di nulla osta al lavoro, di nulla osta al ricongiungimento familiare, visto per stu-dio, ecc.) il sol fatto di essere stato respinto non costituisce di per sé elemento ostativo all’ingresso.

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Nota:per il respingimento del familiare extracomunitario del cittadino dell’Unione europea o del cittadino italia-no, si veda il cap. 16.

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3. Disposizioni sul respingimento

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Olio Extravergine di Oliva Dop di Canino

prodotto da: Azienda Agricola Cerrosugherodi Laura De Parri; Frantoio Arturo Archibusacci;Frantoio Archibusacci Giovanni & Figli;Coop. Olivicola di Canino; Azienda Agricola“La Poppetta” di Alessandro Mezzabarba;Azienda Agricola Casalaccio di Alessio Vaccai.

Coniglio Verde Leprino di Viterbo

prodotto da: Consorzio Coniglio Verde Leprinodi Viterbo.

Patata dell’Alto Lazio

prodotta da: Consorzio Cooperativo OrtofrutticoloAlto Viterbese - CCORAV; Sciarria; Coop. Etruria;MA.DE.CO.

Carni bovine, ovine e suine

prodotte da: Nardi Franco; Macelleria NardiMario di Nardi Emanuele; Principi Massimo.

Pasticceria e prodotti da forno

prodotti da: Il Casareccio di Ida Modanesi & C.;Panificio Mari dal 1925 di Mari Mauro;Pasticceria Garibaldi di Pierini Impero & C.;Vapoforno “Le Mosse” di Giuliobello Marcello;Panificio Forghieri Antonio; Azienda Agrituristica“La Vita” di Maria Simmi; Alba Dolciaria diFiorentini Ermanno & C.; I Fornai di Pieri Paolo;Panificio F.lli Oddo; Panificio Cavalloro Claudio;ArtigianPan ‘86 di Gorgone Claudia.

Olio Extravergine di Oliva Dop Tuscia

prodotto da: Tenuta di Ferento; L’Oliveto Matarazzodi Adriano Matarazzo di Licosa; L’Olivaia diFabrizia Cusani; Frantoio Tuscus di GiampaoloSodano; Società Agricola Sciuga.

Formaggi

prodotti da: 3A Formaggi di Adriani Giuseppe;Alta Tuscia Formaggi; Doganella Coop. Agr.;Formaggi Chiodetti di Chiodetti Giovan Battista & C.;Industria Casearia Val Perino di Falesiedi L.A.;Italformaggi; Az. Agr. Ciambella Ferdinandodi Monte Jugo.

Miele e Prodotti Apistici

prodotti da: Tusciapi di Dario Porcelli;Podere Bianca Maria di Brignone Deborah.

Ceramiche Artistiche

realizzate da: Artistica - laboratorio di ceramica,studio d’arte e restauro; Mirabilia di Cirioni Franco;Laboratorio Ceramico Danella Elisa; Mastro Cenciodi Dobboloni Vincenzo; Anna Cirioni.

Hotel e Alberghi / Quality Hotel

Balletti Park Hotel; Grand Hotel Salus e delle Terme;Balletti Palace Hotel; Hotel Royal; Hotel Al Gallo;Mini Palace Hotel.

Il Marchio collettivo Tuscia ViterbeseLa Camera di Commercio di Viterbo ha istituito ilMarchio collettivo Tuscia Viterbese per contraddistin-guere e diffondere prodotti e servizi realizzati nellaprovincia di Viterbo, che rispondano a determinatirequisiti di qualità e tipicità.

L’obiettivo principale è quello di elevare la loro co-noscenza e le opportunità commerciali, secondostrategie di marketing che consentano di raggiunge-re mercati più vasti, anche internazionali, non semprealla portata delle piccole e medie aziende.

CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO~ Via Fratelli Rosselli, 4~ 01100 Viterbo~ Tel. 0761.2341~ Fax 0761.345755 / www.vt.camcom.it

Nel corso dei prossimi mesi il Comitato per la gestione e il controllo del marchio collettivo “Tuscia Viterbese”, organo che vigila sullacorretta applicazione delle regole alle quali le imprese licenziatarie devono assoggettarsi, approverà nuovi disciplinari per il riconosci-mento di altri prodotti e servizi, rilasciando la licenza d’uso del marchio collettivo ad altre imprese presenti nella provincia di Viterbo.

Per informazioni e aggiornamenti: Sportello Marchio Tuscia Viterbese, istituito presso il CeFAS, l’Azienda speciale della Cameradi Commercio di Viterbo, in viale Trieste 127 (presso Villa Tedeschi), 01100 VITERBO, tel. 0761.324196, fax 0761.345974,e-mail: [email protected], sito web: www.tusciaviterbese.it

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Di seguito sono riportati i prodotti e le aziende che attualmente possono fregiarsi del Marchio collettivo Tuscia Viterbese.

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Queste disposizioni non si applicano ai componenti del Sacro collegio e del Corpo diplomatico e con-solare (art. 8 TU).

RICHIESTA E RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente, con o senza visto (se inesenzione di visto) e che siano in possesso della ricevuta della dichiarazione di soggiorno (se esonerati dal-l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno), oppure di carta di soggiorno (ovvero dell’equivalente per-messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) o di permesso di soggiorno (oppure della rice-vuta attestante il deposito o l’inoltro della richiesta del permesso di soggiorno) e del passaporto o documen-to equipollente in corso di validità.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio delloStato. Il ritardo è giustificato solo per cause di forza maggiore. L’inosservanza dell’obbligo è punita con l’e-spulsione.

La legge 28 maggio 2007, n. 68 “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visi-te, affari, turismo e studio”, entrata in vigore il 2 giugno, ha abolito i permessi di soggiorno dibreve durata (visite, affari, turismo e studio non superiore a tre mesi) sostituendoli con unadichiarazione di presenza da compilare su apposito modello e da consegnare alla polizia difrontiera oppure alla questura. Il decreto del Ministro dell’interno 26 luglio 2007 definisce il modello da utilizzare per ledichiarazioni. Al tempo stesso stabilisce ulteriori semplificazioni degli adempimenti burocra-tici per non compromettere l’operatività delle frontiere e per favorire al massimo la mobilitàdel turismo internazionale che, come è noto, costituisce una delle fonti primarie del prodot-to interno nazionale. In base al DM gli stranieri che provengono dall’area extraSchengen nonsolo non devono presentare la richiesta di permesso di soggiorno breve, ma neppure ladichiarazione di presenza né alla polizia di frontiera, né, tanto meno, alla questura.In questi casi, infatti, poiché sono comunque assoggettati ad un rigoroso controllo di frontie-ra da parte della polizia italiana, si è ritenuto che il timbro apposto sul passaporto possa con-siderarsi equivalente alla ricevuta della dichiarazione.L’obbligo della dichiarazione, così come recita testualmente la legge n. 68, rimane a caricodegli stranieri extracomunitari che provengono da un paese dell’area Schengen (Austria,Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Porto-gallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia). Costoro infatti devono presentarsi entro otto gior-ni in questura o in commissariato per compilare personalmente la dichiarazione di presenzautilizzando il modulo ufficiale. Nel caso in cui gli stranieri che provengono dall’area Schengen alloggino presso un albergoo una struttura ricettiva tenuti alla compilazione delle schedine alloggiati come stabilito dal-l’art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (campeggi, villaggi turistici, proprie-tari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori distrutture di accoglienza non convenzionali) sono esonerati dall’obbligo di presentare ladichiarazione. In tali casi, infatti, la “schedina alloggiati” è considerata equivalente alla dichia-razione di soggiorno. In definitiva la dichiarazione alla questura dovrà essere presentata solodagli stranieri che provengono dall’area Schengen e che non prendono alloggio presso unastruttura ricettiva.L’omessa dichiarazione di soggiorno o la permanenza in Italia oltre novanta giorni dall’ingres-so ovvero oltre la durata del visto comporta l’adozione di un provvedimento di espulsione.

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4. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno

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Fatti salvi i casi di esenzione, il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competenteper territorio con una delle seguenti modalità, a seconda dei casi:

- direttamente in questura;- tramite gli uffici postali con apposito kit distribuito da Poste italiane;- tramite gli uffici postali previa compilazione della domanda presso lo sportello unico dell’immigrazio-

ne della prefettura.

Infatti, per agevolare le operazioni di rilascio e rinnovo del permesso e della carta di soggiorno (ora per-messo di soggiorno CE ai sensi dell’art. 9 TU) nel mese di febbraio 2006 il Ministero dell’interno ha sot-toscritto una convenzione con Poste italiane e due distinti protocolli con ANCI e con gli Istituti diPatronato aderenti al CE.PA, Centro Patronati, al C.I.P.L.A., Comitato di Intesa tra i Patronati dei LavoratoriAutonomi, al C.I.P.A.S., Coordinamento Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, al CO.P.A.S, Coordina-mento dei Patronati di Assistenza Sociale. A seguito di queste intese i cittadini stranieri interessati al rilascioo al rinnovo dei propri titoli di soggiorno (salvo per alcuni particolari permessi) dall’11 dicembre 2006 nondevono più presentare le domande direttamente all’ufficio immigrazione della questura, ma le inoltrano percorrispondenza tramite gli uffici postali, previa predisposizione della documentazione da parte degli ufficidei patronati o dei comuni.

a) Richieste da presentare presso gli uffici immigrazione delle questure:• Cure Mediche• Assistenza minore ex art. 31, comma 3 e art. 29, comma 6• Motivi umanitari • Asilo politico (Richiesta-rilascio) • Minore età • Giustizia • Status apolide (rilascio) • Integrazione minore• Gara sportiva• Vacanze lavoro• Famiglia nei casi di divieto di espulsione del coniuge o del parente entro il quarto grado del citta-

dino italiano con il quale convivono.

Alla domanda devono essere allegati:a) copia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici (documento che talvolta può non essere

disponibile, come nel caso dei richiedenti asilo o lo status di apolide) i timbri apposti dagli uffici difrontiera, il visto di ingresso, ove previsto;

b) quattro fotografie;c) una marca da bollo da € 14,62;d) attestato versamento su bollettino postale premarcato di € 27,50 (eccetto per le richieste del permes-

so per giustizia, asilo/apolidia, cure mediche e minore età in quanto il permesso è rilasciato in forma-to cartaceo);

d) la documentazione attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza e poliz-za assicurativa per l’assistenza sanitaria, nei casi di soggiorno per cure mediche e gara sportiva;

e) negli altri casi, la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti come ad esempio, i certificaticomprovanti i rapporti di coniugio o di parentela con il cittadino italiano;

L’addetto alla ricezione rilascia una ricevuta, munita di fotografia dell’interessato, del timbro datario del-l’ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso disoggiorno.

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b) Richieste da presentare presso gli uffici postali abilitati:• Affidamento • Asilo / apolide (rinnovo) • Attesa riacquisto cittadinanza • Famiglia • Famiglia minore 14-18 anni • Lavoro subordinato (rinnovo) e autonomo • Motivi religiosi • Residenza elettiva • Ricerca scientifica • Studio (se superiore a novanta giorni)• Tirocinio formazione professionale.

In questo caso, come pure per la richiesta del rinnovo o delle variazioni del permesso di soggiorno, ladomanda deve essere compilata su appositi moduli contenuti nei kit distribuiti gratuitamente da tutti gliuffici postali. Dopo la compilazione, i moduli e gli allegati (fotocopia del passaporto e degli altri documen-ti meglio indicati nelle istruzioni contenute nel kit) devono essere inseriti nella busta di colore giallo (quel-la di colore blu è riservata ai cittadini dell’Unione europea) che deve essere consegnata aperta ad uno degliuffici postali abilitati alla ricezione delle domande. Infatti: non tutti gli uffici sono abilitati, ma solo quel-li elencati nel sito www.portaleimmigrazione.it dove è anche possibile leggere nel dettaglio le istruzioniper la compilazione, anche in diverse lingue straniere.

Nel sito sono anche elencati i patronati ed i comuni ai quali è possibile rivolgersi per la compilazionetelematica delle istanze (a titolo gratuito) che successivamente il cittadino straniero dovrà comunque pre-sentare allo sportello postale per l’inoltro alla questura.

All’atto della consegna della busta, contenente la domanda e fotocopia dei documenti previsti per la spe-cifica tipologia del permesso richiesto, lo straniero deve allegare:

• una marca da bollo da € 14,62;• la ricevuta del versamento di € 27,50 pari al costo di produzione del permesso di soggiorno in forma-

to elettronico; inoltre devono essere corrisposti allo sportello € 30,00 per le spese del procedimentopostale.

Le fotografie (4 formato tessera), invece, saranno portate personalmente in questura in occasione dellaconvocazione per il rilascio del titolo o per eventuali integrazioni della documentazione. La convocazioneavverrà con lettera raccomandata.

Il cittadino straniero può verificare nell’area riservata del sito www.portaleimmigrazione.it lo stato diavanzamento della pratica. La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale, che vale come “titolo” per attestare laregolarità del soggiorno, contiene due serie di codici che consentono di accedere alla detta area riservata delsito.

c) Richieste da presentare presso gli uffici postali abilitati previa compilazione della domanda presso losportello unico della prefettura

• Lavoro subordinato (primo ingresso)• Famiglia (primo ingresso per ricongiungimento)

Il cittadino straniero che entra per la prima volta in Italia con un visto per lavoro subordinato o perricongiungimento familiare deve recarsi entro otto giorni lavorativi presso lo sportello unico della prefettu-ra che ha rilasciato il nulla osta. In questa sede deve compilare la richiesta di rilascio del permesso di sog-giorno che poi dovrà trasmettere alla questura tramite l’ufficio postale.

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Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, salvo i casidi soggiorno per cure mediche (art. 5, comma 2 bis, TU) ovvero per lavoro stagionale per un periodo nonsuperiore a trenta giorni (art. 9, comma 5, Reg). Quando la richiesta è presentata tramite ufficio postalequesti adempimenti sono effettuati al momento della convocazione in questura.

Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall’autorità di uno Statoappartenente all’Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenzaall’ufficio immigrazione della questura entro otto giorni lavorativi decorrenti dall’ingresso in Italia. Ai con-travventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103 euro a 309 euro.Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall’ingresso nel territorio dello Stato puòessere disposta l’espulsione amministrativa (art. 5 TU).

Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura,la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata dall’esercente della struttura ricettiva o da chipresiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede ancheal ritiro e alla consegna all’interessato della ricevuta del permesso di soggiorno (art. 10 Reg).

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere rilasciato o rinnovato solo se lo straniero è inpossesso del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato con un datore di lavoro italiano o stra-niero presso lo sportello unico per l’immigrazione istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puòessere utilizzato anche per le altre attività consentite (art. 6 TU). Analoga facoltà, ma con alcuni limiti, èattribuita al permesso di soggiorno per studio.

Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e perquelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno devo-no essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscri-zioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati (art. 6 TU).

Lo straniero che trasferisce la sua dimora in altra città deve comunicare il nuovo domicilio all’ufficioimmigrazione della questura entro 15 giorni. Sono esonerati gli stranieri che intendono soggiornare in Italiaper un periodo non superiore a trenta giorni (art. 6 TU). Gli stranieri iscritti all’anagrafe italiana si sposta-no liberamente nel territorio nazionale. Se trasferiscono la residenza in altro comune devono effettuare lacomunicazione all’ufficio anagrafe di destinazione entro venti giorni. Inoltre sono tenuti a rinnovare ladichiarazione di dimora abituale nel comune entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso o della carta disoggiorno (ora permesso di soggiorno CE ai sensi dell’art. 9 TU). Il mancato rinnovo della dichiarazione,trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno, determina la cancellazione dall’anagrafe (art.15 Reg).

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TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO E FACOLTÀ

Il permesso di soggiorno è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti.

• Lavoro subordinato a tempo indeterminato, per una durata non superiore a due anni;• Lavoro stagionale, per una durata non superiore a nove mesi. In determinate circostanze il permesso

può avere una validità di tre anni con l’indicazione del periodo di validità per ciascun anno;• Lavoro subordinato a tempo determinato, per una durata non superiore ad un anno;• Lavoro autonomo, per una durata non superiore a due anni;• Attesa occupazione/iscrizione collocamento, per una durata non superiore a sei mesi;• Lavoro subordinato, tipo artistico, per una durata non superiore ad un anno; • Attività sportiva;• Tirocinio;• Missione, per una durata non superiore a tre mesi; • Vacanze-lavoro, per una durata massima di sei mesi;• Famiglia, Ricongiungimento familiare, per una durata non superiore a due anni;• per Assistenza minore a favore del familiare del minore autorizzato dal tribunale per i minorenni ai

sensi dell’articolo 31, comma 3, del testo unico (il regolamento di attuazione indica il “genitore” ma,in realtà, il tribunale può autorizzare più generalmente un “familiare”come stabilisce il TU);

• per Minore età, a favore del minore inespellibile, fino al raggiungimento della maggiore età;• Adozione (la direttiva 21 febbraio 2007 del Ministro dell’interno e del Ministro per la famiglia ha sop-

presso il permesso di soggiorno per adozione e attesa adozione);• Affidamento;• per Integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’artico-

lo 32, commi 1-bis e 1-ter, del TU, previo parere del Comitato per i minori stranieri;• Richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente;• Asilo, per una durata non superiore a due anni; • per Motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del TU, previo parere

delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dal-l’interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situa-zioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

• Emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti; • Acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permes-

so di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento;• Studio, di durata non superiore ad un anno;• Motivi religiosi;• per Residenza elettiva, anche a favore dello straniero titolare di una pensione (anche estera) ma perce-

pita in Italia;• Cure mediche;• Gara sportiva;• Giustizia, su richiesta dell’Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stes-

so periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in rela-zione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all’articolo 380 del codice di procedurapenale, nonché per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato (escluso il lavoro stagionale ed i casidi lavoro particolare di cui all’art. 27 TU), lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per lealtre attività consentite (art. 6 TU e art 14 Reg) anche senza conversione o rettifica del documento. Analogafacoltà, ma con alcuni limiti, è attribuita al permesso di soggiorno per studio che, comunque, può essereconvertito prima della scadenza in permesso per lavoro subordinato o autonomo nell’ambito delle quotestabilite annualmente dal decreto sui flussi. La verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordina-

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to relative all’anno in corso, non viene effettuata nel caso di conversione del permesso di soggiorno richie-sta da stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età,nonché dagli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguitodella frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. In queste ipotesi, infatti, il numero dei permessi di sog-giorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato andràdecurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell’anno successivo.

Anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari ed il permesso per integrazione minori consento-no di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo. Il permesso di soggiorno per assistenza del mino-re rilasciato in base ad autorizzazione del tribunale per i minorenni consente di svolgere attività lavorativa,ma non può essere convertito.

Dal 19 ottobre 2005, data di entrata in vigore del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 140, con il quale è statadata attuazione alla direttiva n. 2003/9/CE, che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richie-denti asilo negli Stati membri, anche il richiedente asilo può accedere ad un regolare lavoro subordinatonella fase provvisoria di attesa del riconoscimento dello stato di rifugiato, solo se la decisione sulla doman-da di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Nei casi in cui è possibile utilizzare il permesso posseduto ad altro titolo per esercitare attività di lavoroautonomo, l’ufficio della pubblica amministrazione che rilascia l’autorizzazione o procede all’iscrizioneeventualmente richiesta (ad esempio la camera di commercio, il comune, l’ordine professionale) dovràcomunicare l’avvenuto rilascio alla questura che, alla scadenza del permesso di soggiorno, lo rinnoverà permotivo di lavoro autonomo.

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Nota:per il rilascio, rifiuto o revoca dei documenti di soggiorno del familiare extracomunitario del cittadinodell’Unione europea o del cittadino italiano, si veda il cap. 16.

RIFIUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

I principali motivi che determinano il rifiuto del permesso di soggiorno sono i seguenti:

• la mancanza di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno(ad esempio la mancata stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato), salvo trattarsidi mere irregolarità formali sanabili;

• lo straniero è persona pericolosa e può costituire “minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza delloStato” ovvero risulta condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi del-l’articolo 444 del c.p.p., per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura pena-le ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o reati diretti al reclu-tamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minorida impiegare in attività illecite (articolo 5, comma 5, in relazione all’articolo 4, comma 3, TU);

• la mancanza dei mezzi di sostentamento adeguati alla durata del soggiorno ed al viaggio di ritorno,salvo i casi di esenzione (rifugiati, richiedenti asilo, titolari di soggiorno per motivi umanitari);

• la persona è segnalata quale inammissibile da uno dei Paesi che applicano la convenzione diSchengen, salvo il ricorrere di motivi di carattere umanitario o di uno specifico interesse dello Statoitaliano (articolo 5, comma 6, TU).

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RINNOVO, RIFIUTO DEL RINNOVO E REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provinciain cui si trova almeno trenta o sessanta o novanta giorni (a seconda del tipo di permesso di soggiorno dicui si chiede il rinnovo) prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rila-scio o delle diverse condizioni previste dal testo unico. La giurisprudenza ritiene che questi termini nonsiano perentori e quindi il solo ritardo non giustifichi il rifiuto del rinnovo. Circa le modalità di richiestadi rinnovo tramite gli uffici postali, si rimanda a quanto già scritto nel paragrafo “Richiesta e rilascio delpermesso di soggiorno”.

Anche in occasione della richiesta di rinnovo lo straniero è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, fattisalvi i casi di soggiorno per un periodo non superiore a novanta giorni o per motivi di cura (art. 5, comma4 bis, TU).

Salvo che debba disporsi il respingimento o l’espulsione immediata con accompagnamento alla frontie-ra, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l’interessato, facendone menzione nel prov-vedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione del-l’espulsione (art. 12 Reg).

Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all’Accordo di Schengen, in conformità di unvisto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esen-zione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novan-ta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario (art. 13 Reg).

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha inter-rotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno didurata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permes-so di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari oda altri gravi e comprovati motivi (art. 13 Reg).

Il permesso di soggiorno è revocato quando si verificano le stesse circostanze che danno luogo al rifiu-to del rilascio o del rinnovo. Il TU prevede ulteriori specifiche circostanze di revoca all’articolo 26, comma7 bis (nel caso di condanna irrevocabile per uno dei reati previsti dalla legge n. 633 del 1941 e successivemodificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del c.p.) ed all’articolo 30,comma 1 bis (concernente la revoca del permesso per motivo di famiglia quando sia accertato che al matri-monio non è seguita l’effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole).

Se il provvedimento di rifiuto del rinnovo o della revoca riguarda uno straniero che ha esercitato il dirit-to al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto (qualunque sia il titolo di soggiorno pos-seduto, sia esso per motivi di famiglia, oppure convertito in lavoro o studio) la questura, prima di adottareil provvedimento, deve valutare e tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’inte-ressato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, cul-turali o sociali con il suo Paese d’origine.

Nelle more del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, che può durare anche mesi, lo stra-niero, ai sensi della direttiva del Ministro dell’interno del 5 agosto 2006 e della circolare del 7 dicembre2006, continua ad esercitare tutte le facoltà consentite dal permesso scaduto e per il quale si richiede il rin-novo, purché abbia rispettato le seguenti condizioni:

- la domanda di rinnovo è stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro ses-santa giorni dalla scadenza dello stesso;

- è stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;- è in possesso dell’originale del permesso scaduto e della ricevuta postale attestante l’avvenuta presenta-

zione della richiesta di rinnovo.

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Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso dimancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Inoltre lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presen-tazione dell’istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, masenza attraversare i Paesi dell’area Schengen, salvo - come previsto per l’estate 2007 e fino al 30 ottobre - iltransito attraverso gli scali aerei di tutti i Paesi dell’Ue ed anche quelli marittimi di Francia, Spagna e Malta.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (ART. 9 TU)

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sostituisce dal mese di febbraio 2007 laCarta di soggiorno.

Per ottenere questa autorizzazione, lo straniero deve essere in possesso, da almeno cinque anni, di unpermesso di soggiorno in corso di validità.

Non è rilevante il tipo di permesso di soggiorno posseduto: può essere un permesso per lavoro subordi-nato o autonomo, per famiglia, per residenza, per motivi religiosi, ecc.

Diversamente, non possono richiedere il “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”gli stranieri in possesso di uno dei seguenti permessi di soggiorno:

- studio o formazione professionale;- motivi umanitari o protezione o asilo;- turismo, missione, affari, invito, o comunque altri permessi di breve durata.Sono esclusi anche gli stranieri che hanno uno status giuridico previsto dalle convenzioni internaziona-

li sulle relazioni diplomatiche e consolari (funzionari di ambasciata e loro familiari, ecc)

Ai fini del calcolo dei cinque anni, non si tiene conto dei periodi trascorsi in Italia con un permesso dibreve durata o per motivi “diplomatici”. Perciò, ad esempio, se uno straniero soggiorna in Italia da cinqueanni, ed è in possesso di un permesso per lavoro, ma ha inizialmente soggiornato per sei mesi come turista,non può presentare la richiesta del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, ma devematurate altri sei mesi di soggiorno ad altro titolo, in questo caso come lavoratore.

Altro requisito fondamentale è il reddito. Lo straniero deve infatti dimostrare la disponibilità di un red-dito derivante da una fonte lecita che non deve essere inferiore all’importo dell’assegno sociale che per il2007 è di 389,36 euro al mese (5.061,68 euro annui).

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranie-ri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

Ciò significa che la questura non potrà negare il rilascio solo sulla base dell’esistenza di una condannao di una denuncia come avveniva finora. Dovrà invece dimostrare la pericolosità dello straniero e comun-que dovrà tenere conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e del suo inserimento socia-le, familiare e lavorativo.

Lo straniero può richiedere il “permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo” anche per iseguenti familiari:

a) coniuge;b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro

genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; il requisito della minore età deve esistere almomento della presentazione della domanda;

c) figli maggiorenni a carico permanentemente inabili al lavoro;d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di pro-

venienza.

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In questo caso lo straniero deve dimostrare di possedere un reddito lordo sufficiente, secondo i seguen-ti parametri:

- un reddito minimo annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il permes-so di soggiorno per sé e per un solo familiare (totale due persone, 5.061,68 euro);

- non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il permesso di soggiornoper sé e fino ad altri tre familiari (totale fino a quattro persone, 10.123,36 euro);

- non inferiore al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il permesso di soggiorno persé e per quattro o più familiari (totale cinque o più persone, 15.185,04 euro).

I figli minori di 14 anni sono iscritti nel “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”del genitore. Inoltre, per l’iscrizione dei figli di età inferiore ai 14 anni, qualunque sia il loro numero, ècomunque sufficiente un reddito pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familia-ri conviventi con il richiedente.

Nel caso di richiesta del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” non solo per sé,ma anche per i familiari, lo straniero deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri neiparametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che siafornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria. Questo requisitodeve essere dimostrato con un certificato da allegare alla domanda.

Il permesso per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato in formato elet-tronico entro 90 giorni dalla richiesta.

Il permesso potrà essere revocato per:• acquisto fraudolento;• espulsione;• accertata pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica;• assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;• possesso di analogo permesso di lungo soggiorno rilasciato da un altro Stato dell’Unione e comunque

assenza superiore a sei anni dal territorio dello Stato italiano.

Gli stranieri soggiornanti di lungo periodo possono essere espulsi solo:• dal Ministro dell’interno per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale nonché per attivi-

tà terroristica;• dal prefetto, se particolarmente pericolosi per l’ordine o la sicurezza pubblica.

Nel valutare la pericolosità dello straniero, ai fini dell’espulsione, si tiene conto dell’età dell’interessato,delle conseguenze dell’espulsione per lo stesso e per i suoi legami familiari e sociali nel nostro Paese e, vice-versa, dell’assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

Le facoltà collegate allo status di lungo soggiornante sono analoghe a quelle già attribuite agli attualititolari di carta di soggiorno:

• possibilità di ingresso nel territorio nazionale in esenzione da visto, pur provenendo da Paesi per i qualiesso è richiesto;

• possibilità di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (ad esempio assegnosociale, di invalidità, ecc.), di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale,accesso agli alloggi di edilizia popolare, a condizione che sia dimostrata l’effettiva residenza dello stra-niero sul territorio nazionale;

• svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata o riser-vata al cittadino. In particolare non deve stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

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Un’altra importante facoltà riconosciuta al titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodoottenuto in Italia è la possibilità di trasferirsi in un altro Stato membro dell’Unione europea (ad eccezio-ne di Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca) anche per motivo di lavoro. In tal caso, entro tre mesi dal suoingresso in questo altro paese dell’Unione, deve presentare richiesta di autorizzazione al soggiorno che saràesaminata e valutata secondo le rispettive procedure nazionali.

Per quanto riguarda le modalità della presentazione della domanda di rilascio del “permesso di sog-giorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, vale quanto detto sulle procedure di richiesta del permessodi soggiorno tramite gli uffici postali. Si precisa che la domanda può essere presentata in qualunquemomento, appena conseguiti i requisiti, e quindi non occorre che il permesso di soggiorno di cui si è inpossesso sia scaduto o prossimo alla scadenza.

Nel caso di richiesta del permesso anche per i figli minori ultraquattordicenni, è necessario allegare foto-copia della certificazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se proviene dall’estero, la certifica-zione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvoi casi di apostille. Questa documentazione non è richiesta qualora il minore abbia fatto ingresso con il vistoper ricongiungimento familiare.

Infine, nel caso di richiesta del permesso anche per i familiari, deve essere allegata fotocopia del certifi-cato di idoneità dell’alloggio rilasciata dal comune o dalla ASL. Poiché, come si è detto, il “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” viene rilasciato

in modo uniforme da tutti i Paesi dell’Unione europea (eccetto Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca chenon partecipano alla direttiva, ed i 12 Paesi neocomunitari in quanto non sono ancora trascorsi cinque annidalla loro adesione all’Ue), lo straniero titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenu-to in un altro Stato dell’Unione può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi,anche senza visto, e non deve essere verificata l’effettiva residenza all’estero ma è sufficiente l’esibizione delpermesso per soggiornante di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro (ad esempio dalla Spagna).

Se il soggiorno è inferiore a tre mesi, il lungoresidente è tenuto a dichiarare la sua presenza al questoreentro otto giorni lavorativi dal suo ingresso.

Per soggiorni superiori a tre mesi, lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti dilungo periodo rilasciato da un altro Paese dell’Unione, può soggiornare sul territorio nazionale per svolge-re un’attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazio-ne nazionale. Negli altri casi, salvo che si tratti di soggiorno per studio o per formazione professionale, lostraniero deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche pari al doppio dell’importo minimo previ-sto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché una assicurazione sanitaria.

I familiari possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari se hanno risieduto, a taletitolo, nel primo Stato membro e purchè ricorrano i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato europeodi provenienza per il ricongiungimento familiare: in tal caso anche per i familiari si prescinde dall’obbligodi visto e dalla effettiva residenza all’estero.

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Verona - Viale dell’Industria, 7Tel. 045 584123 • Cell. 347 2303142 • e-mail: [email protected]

Investigazioni difensive - Investigazioni private

• Indagini penali

• Indagini private

• Indagini aziendali

• Controspionaggio industriale

• Bonifiche telefoniche ed ambientali

Aut. Pref. di Verona - Prot. 444/2000 Sett. II/1

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EMN – EUROPEAN MIGRATION NETWORK NATIONAL CONTACT POINT for ITALY

To set up the Network, each Member State designated a National Contact Point. In 2001, the Italian Ministry of Interior (Department for Citizens’ Freedoms and Immigration) involved Caritas Italy due to its longstanding experience in the field of migration and asylum statistics. Caritas then made the research institute IDOS and the Dossier Statistico Immigrazione team responsible for its implementation. The EMN - European Migration Network is a European Union-wide network of National Contact Points, with their own national networks, linked to each other and to a federating unit, who form a systematic basis for monitoring the multidimensional phenomenon of migration. At the national and international levels the EMN provides the following benefits and added value:

– it provides the Community, its Member States and the public with objective, reliable and comparable information on migration and asylum in the EU Member States;

– it makes accessible existing sources of information on migration and asylum;

– it facilitates and enhances the exchange of information amongst the sources of information and their users;

– it identifies and disseminate best practices; – it responds to or anticipates new information needs related to the

European priorities in the field of migration and asylum.

Throughout the project, IDOS has carried out several activities. In terms of research activities, the Italian NCP has worked on: - a national contribution to the first European Pilot Study on “The Impact of Immigration on Europe’s society”; - a national contribution to the second European Research on “State Approaches towards Third Nationals Residing Illegally in the Member States”; - a national contribution to the third European Research on “Voluntary and Forced Return”. - a small scale study on “Reception Facilities for Asylum Seekers or Applicants”; - a small scale study on “Managed Migration and the Labour Market. The Health Sector”; - a small scale study on “Highly-skilled workers”. - a national contribution to the Policy Reports (2005-2006). - a national contribution to the Annual Reports on Statistics (2002-2003).

Since 2002 until the end of 2006, the Italian NCP has participated and contributed to 19 EMN Meetings organised by the European Commission in Brussels. With regard to networking activities, important meetings were held in particular in 2006 at both the national and international level to strengthen the network among NCPs and the members of the national network:

Bilateral Meetings European Commission Meetings National Meetings 14-15 December 07 December 11-12 December

Italian and Greek EMN meeting in Rome Meeting on “Pressures of illegal immigration in Italy and Greece”

EMN Conference 2006, Brussels Contribution from IT EMN NCP on Small-Scale Study II

3rd meeting of the Italian National Network, Bari Immigration, Territory and Society. Researches on migration in Italy

16 November 10 November 25 October EMN meeting in Ljubljana Joint Meeting of the EMN Scientific Coordination team, EMN Slovenia, EMN Italy

EMN Progress meeting, Brussels Overview of EMN Small-Scale Study II and Visibility activities of the EMN

Presentation of the Dossier 2006, Rome Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Presentation of 2006 Report

3-8 November 07 September 17 October EMN Italy in Poland EMN conferences and seminars on immigration in Wroclaw and Krakow

EMN Progress meeting, Brussels Workshop on "Highly-Skilled Workers" and IT training session

2nd meeting of the Italian National Network, Rome Future activities of the National EMN Network

12-13 October 07 September 04 July Italian and Greek EMN meeting in Athens Informal meeting between the Italian and the Greek NCPs

3rd Caritas Report on Poverty and Migration, Brussels Presentation of the Report "Migration: a journey into poverty?"

A new book on Polish migration, Rome Presentation of the book “Polonia. Nuovo paese di frontiera. Da migranti a comunitari”

14-15 July 17-18 July 27 June IntGen Conference organized by BIVS, Berlin Final EU conference of the project Integration Indicators and Generational Change

EMN Research Study III on Return, Brussels Workshop on Voluntary and Forced Return

Presentation of the bilingual book “Irregular migration in Italy”, Rome The Italian launch of the 2nd EMN Research Study

20 June 26 June Training session of the EMN, Brussels 1st training session among the EMN NCPs

1st meeting of the Italian National Network, Rome The present and the future of the EMN

06 April 31 May Selected experts´ hearing, Brussels Selected experts´ hearing on the future of the EMN

Preview of the “2006 Dossier Stat. Imm.”, Rome Presentation of the preview of the XVI Report on Immigration

29 April IX Consensus Conference on Migration, Palermo Managed migration and the labour market: the health sector. Presentation of the SSS II

Ministry of Interior Department for Citizens' Freedoms and Immigration

Directorate-Central for Immigration and Asylum Policies

Piazzale del Viminale 2 – Rome – Italy

Contact person: Carmelita Fortunata Ammendola Tel. +39 06 46 54 80 88 / Fax +39 06 46 54 97 51

www.interno.it - [email protected]

Centro Studi e Ricerche IDOS Dossier Statistico Immigrazione

Caritas/Migrantes

Viale Baldelli 41 – 00146 Rome – Italy

Contact persons: Antonio Ricci, Franco Pittau Tel. +39 06 54 19 22 84 / Fax +39 06 54 19 22 52

www.emnitaly.it - [email protected]

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Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio dilibera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. È fatto obbligo al personale addet-to ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell’indicazione del valico di frontiera edella data. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritor-no, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del permesso di soggiorno o dellacarta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE ai sensi dell’art. 9 TU) in corso di validità.

Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e del quale sia statorichiesto il rinnovo, per rientrare nel territorio dello Stato, è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rila-sciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione deldocumento scaduto. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenutoa richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia delladenuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell’esistenza delprovvedimento del questore concernente il soggiorno. Il termine di sessanta giorni non si applica allo stra-niero che è ritornato nel proprio paese per obblighi militari, e si estende fino a sei mesi nel caso di gravimotivi di salute suoi o del coniuge o dei loro parenti di primo grado.

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5. Uscita dal territorio dello Stato e reingresso

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(per gli approfondimenti si veda la relativa Guida)

LO STRANIERO CHE SOGGIORNA REGOLARMENTE IN ITALIA può svolgere attività di lavoro in forma subordinata (a tempo determinato, indeterminato o stagionale)oppure in forma autonoma, solo se è in possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE aisensi dell’art. 9 TU) o di un permesso di soggiorno per motivo di lavoro ovvero per famiglia, per asilo, permotivi umanitari o per integrazione del minore, per assistenza del minore o, a determinate condizioni, perstudio.

In tal caso lo straniero può essere assunto alle stesse condizioni e con le medesime modalità stabilite dallalegge per l’assunzione dei lavoratori italiani o comunitari. Però, a differenza del rapporto instaurato con ilavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro è obbligato a stipulare con lo straniero un “contratto disoggiorno per lavoro subordinato” che deve essere sottoscritto presso lo sportello unico per l’immigrazioneistituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, nel caso di contratto stipulato con stranieroproveniente dall’estero, ovvero sottoscritto autonomamente dalle parti su appositi moduli scaricabili dal sitodel Ministero dell’interno ed inviato per raccomandata allo sportello unico. In mancanza del contratto disoggiorno, il rapporto di lavoro ha certamente efficacia sotto l’aspetto civilistico ma lo straniero non potràottenere il permesso di soggiorno ed il datore di lavoro incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla legge.Questo obbligo riguarda solo i rapporti di lavoro stipulati con stranieri in possesso di permesso di sog-giorno per lavoro.

Esistono dei limiti e delle differenze per quanto riguarda alcuni permessi di soggiorno che, sia pure rila-sciati per lavoro, comportano alcune restrizioni, come, ad esempio, nel caso degli infermieri assunti dall’e-stero. Le questure hanno in genere l’accortezza di specificare su tali permessi di soggiorno quali sono i limi-ti di impiego di questi lavoratori.

Ulteriori limiti riguardano la possibilità di accesso dei cittadini stranieri al pubblico impiego. Infatti, aparte alcune decisioni di giudici di merito, la Pubblica amministrazione è orientata nel senso di non ammet-tere ai pubblici concorsi i cittadini stranieri. Però, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del 2004, recepitadall’Italia con il decreto legislativo del febbraio 2007, i familiari extracomunitari dei cittadini dell’Unioneeuropea e dei cittadini italiani hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subor-dinata, escluse le sole attività che comportano esercizio di funzioni pubbliche, come meglio illustrato nelCapitolo 16.

LE ASSUNZIONI DALL’ESTEROPer comprendere il sistema di accesso al lavoro da parte degli stranieri si deve tener presente che l’Italia

ha adottato il sistema delle “quote”. Ciò significa che ogni anno il Governo, in base a determinati criteristabiliti direttamente nella legge – il testo unico – e nel documento di programmazione triennale, decidequanti stranieri possono entrare in Italia per svolgere una attività di lavoro, sia subordinato che autonomo,sia a tempo determinato che indeterminato, sia a carattere stagionale. Questo provvedimento annuale sichiama Decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro.

Le quote, approvate dal Governo, sono ripartite su base regionale e successivamente su base provinciale, così che

i datori di lavoro (le imprese o le famiglie) possono presentare le rispettive richieste di lavoratori stranie-ri solo dopo la pubblicazione del Decreto di programmazione e nei limiti numerici delle quote assegna-te a quel territorio provinciale.

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6. Disposizioni sul lavoro

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Infatti il sistema italiano subordina gli ingressi per lavoro dipendente anche ad una precisa offerta dilavoro da parte di un datore di lavoro che deve garantire, prima che l’ingresso abbia luogo, un contratto,un adeguato corrispondente reddito, una sistemazione alloggiativa ed il pagamento del biglietto di ritornoalla cessazione del rapporto di lavoro.

In sintesi, affinché uno straniero possa entrare in Italia per motivo di lavoro, è necessario che in quelmomento dell’anno sia ancora disponibile una “quota” nella provincia dove ha sede l’impresa o la fami-glia richiedente (o dove dovrà avvenire la prestazione di lavoro) e che lo sportello unico rilasci il nullaosta dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti.

In alcuni casi la legge (art. 27 del testo unico) consente al datore di lavoro di presentare la richiesta diassunzione dall’estero anche al di fuori del sistema delle quote. Per determinati rapporti di lavoro (es: infer-mieri, lavoratori dello spettacolo, docenti, ricercatori, interpreti, giornalisti, ecc. ) la richiesta di assunzionepuò avvenire in qualunque momento dell’anno, sempreché, ovviamente, siano soddisfatte tutte le altre con-dizioni (offerta di lavoro, garanzia di alloggio, sussistenza dei requisiti professionali, ecc).

Le procedureIl datore di lavoro deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione, istituito presso l’ufficio ter-

ritoriale del Governo, apposita richiesta nominativa qualora abbia diretta conoscenza del lavoratore; nei casiin cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere il nulla osta diuno o più lavoratori appartenenti ad una delle liste tenute dalle rappresentanze consolari italiane all’estero.In entrambi i casi il datore di lavoro deve produrre la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subor-dinato, conforme alle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro, comprensiva dell’impegno al pagamen-to da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza edidonea garanzia circa la sistemazione alloggiativa del lavoratore. Tale garanzia, stando alla attuale moduli-stica messa a disposizione dal Ministero dell’interno, si riduce alla indicazione da parte del datore di lavo-ro, della sussistenza di un idoneo alloggio.

Lo sportello unico rilascia il nulla osta a condizione che la richiesta rientri nell’ambito della quota sta-bilita dal Governo per l’anno di riferimento e che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomuni-tario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel deter-minato impiego (tuttavia anche nel caso di disponibilità di lavoratori italiani o comunitari o stranieri ildatore di lavoro ha facoltà di confermare la sua richiesta) e che non esistano motivi ostativi da parte dellaquestura. Il nulla osta è consegnato al datore di lavoro per il successivo inoltro al lavoratore, ovvero - arichiesta del datore di lavoro - è trasmesso dallo sportello unico direttamente agli uffici consolari che prov-vedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso entro 30 giorni.

Le procedure per l’assunzione dei lavoratori stagionaliIl datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria

per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a caratterestagionale con uno straniero devono presentare apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore dilavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di unao più persone iscritte nelle liste di prenotazione all’estero (articolo 24 TU).

Il datore di lavoro può scegliere tra due modalità diverse:1) con il supporto delle Associazioni di categoria

In questo caso i datori di lavoro, tramite le Associazioni di categoria, possono avvalersi di un acces-so internet riservato messo a disposizione dal Ministero dell’interno che permette la compilazione delledomande in via telematica da parte delle Associazioni e l’inoltro informatico al sistema Sportello UnicoImmigrazione. Le domande saranno poi trasmesse alle Questure ed alle Direzioni provinciali del lavorocompetenti e seguiranno l´iter procedurale consueto.

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Nel secondo caso i datori di lavoro possono effettuare la richiesta compilando direttamente il modulocartaceo e seguendo le istruzioni di seguito scaricabili. La richiesta dovrà essere inviata con raccomanda-ta semplice al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’interno. Nellabusta, oltre al modulo di domanda, dovranno essere inserite le fotocopie dei documenti di riconosci-mento del datore di lavoro e del lavoratore.2) in modo diretto

Compilazione della richiesta su modulo cartaceo scaricabile dal sito internet del Ministero dell’inter-no, www.interno.it, e dal sito del Ministero della solidarietà sociale, www.solidarietasociale.gov.it,seguendo le istruzioni pubblicate;Invio della richiesta, con raccomandata semplice, al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione- Ministero dell’interno, Piazza del Viminale, 00184 Roma; La busta dovrà contenere, oltre al modulo di domanda (07-stag) anche la fotocopia dei documenti diriconoscimento del datore di lavoro e del lavoratore.

La domanda deve contenere le stesse informazioni e la medesima documentazione prescritti per larichiesta di assunzione per lavoro a tempo indeterminato o determinato di cui all’articolo 22 TU. Differentisono i tempi e le modalità con le quali gli uffici svolgono l’istruttoria e rilasciano l’autorizzazione:

• lo sportello unico trasmette immediatamente la richiesta al centro per l’impiego che verifica nel termi-ne di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari rego-larmente censiti (solo nel caso di richiesta numerica);

• lo sportello unico, sentito il questore, rilascia comunque l’autorizzazione non oltre venti giorni decor-renti dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro;

• l’autorizzazione ha validità da un minimo di venti giorni ad un massimo di sei mesi;• l’autorizzazione è trasmessa agli uffici consolari del paese di residenza o di origine dello straniero che,

dopo gli accertamenti di rito, rilasciano il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comu-nicato dallo sportello unico per l’immigrazione.

GLI ADEMPIMENTI E LA CONDIZIONE DEL LAVORATORE DOPO L’INGRESSO IN ITALIA.OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

I lavoratori stranieri, entrati in Italia con autorizzazione al lavoro a tempo determinato o indetermina-to o stagionale, sono tenuti:

• a recarsi entro otto giorni dall’ingresso, presso lo sportello unico che ha rilasciato il nulla osta per lafirma del contratto di soggiorno e la contestuale richiesta del permesso di soggiorno.

Il datore di lavoro è tenuto a:• comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro inter-

venuto con lo straniero. L’omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Perl’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto;

• comunicare entro cinque giorni anche al centro per l’impiego l’avvenuto licenziamento o le dimissio-ni del lavoratore.

Non è più previsto l’obbligo della comunicazione dell’assunzione alla questura entro quarantotto ore, inquanto la disposizione contenuta nell’art. 7 del TU è stata abrogata dalla legge finanziaria per il 2007.

Il lavoratore, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, può svolgere comunque l’attività perla quale è stato rilasciato il nulla osta, come stabilito dalla Direttiva del Ministro dell’interno del 20 feb-braio 2007.

Può accadere che il rapporto di lavoro non venga confermato dal datore di lavoro che ha ottenuto ilnullaosta al lavoro. In tal caso lo straniero che ha fatto ingresso regolarmente può chiedere un permesso perattesa occupazione. Nel dettaglio, il cittadino straniero giunto in Italia con regolare visto di ingresso per

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lavoro subordinato rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro e che non riesce a formalizzare il rapporto occu-pazionale per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, può richiedere il rilascio di un permesso di sog-giorno per attesa occupazione, come ha stabilito una circolare del Ministero dell’interno del 20 agosto 2007.

Per il rilascio del permesso per attesa occupazione, lo straniero dovrà allegare alla domanda una apposi-ta dichiarazione firmata dal responsabile dello Sportello unico dell’immigrazione (nel caso del Trentino dalresponsabile del Servizio lavoro della Provincia autonoma), dalla quale risulti la mancata disponibilità deldatore di lavoro a formalizzare l’assunzione. Il problema della mancata assunzione dello straniero appenagiunto in Italia con un visto di ingresso per lavoro ha già costituito oggetto della circolare n. 2570 del 7luglio 2006, limitatamente però alle ipotesi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell’attività del-l’azienda.

Può accadere che il rapporto di lavoro si interrompa. In tal caso:• la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi

familiari regolarmente soggiornanti del permesso di soggiorno;• il lavoratore che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di mobi-

lità o nell’elenco anagrafico tenuti dal centro per l’impiego per il periodo di residua validità del per-messo di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, perun periodo non inferiore a sei mesi. Il lavoratore che intende far risultare lo stato di disoccupazionedeve presentarsi al centro per l’impiego non oltre quaranta giorni dalla cessazione del rapporto di lavo-ro (art. 37, comma 2, Reg.);

• se nel frattempo il permesso di soggiorno è scaduto e lo straniero non è in possesso di un nuovo con-tratto di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’in-teressato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste o nell’elenco anagrafico. Se lo straniero nonè stato iscritto la questura non può procedere al rinnovo del permesso di soggiorno (articolo 22,comma 11 TU e articolo 37 Reg.).

Le facoltà riconosciute ai titolari di permesso di soggiorno per lavoro:il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, non stagionale, può essere utilizza-

to, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso, anche per altreattività. In particolare:

• consente l’esercizio di attività di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autoriz-zatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dallanormativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di atti-vità lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo per-messo di soggiorno per l’attività effettivamente svolta (articolo 14 Reg.);

• il lavoratore straniero può chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisitiall’estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la com-missione centrale per l’impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche persingoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare a tutti i corsi di formazione e diriqualificazione programmati nel territorio della Repubblica;

• in caso di rimpatrio, il lavoratore straniero, non stagionale, conserva i diritti previdenziali e di sicu-rezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità,al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente al compimento del sessan-tacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’articolo 1,comma 20, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nel caso di lavoratori stagionali, fermi restando gli obblighi del datore di lavoro e le sue eventualiresponsabilità penali sopra specificati, valgono le seguenti particolari disposizioni:

• il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rien-trato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro inItalia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese chenon abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. La priorità dovrebbe essere

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garantita rispetto ai soli lavoratori iscritti nelle liste di prenotazione e non anche a coloro che sonochiamati nominativamente dalle aziende;

• sussistendo le condizioni di cui al punto precedente, il lavoratore stagionale che rientra la seconda voltain Italia può convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno perlavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora gli sia offerto un contratto di lavo-ro, e l’offerta rientri nei limiti delle quote stabilite per l’anno di riferimento. Il nuovo permesso di sog-giorno è richiesto direttamente alla questura che lo rilascia entro venti giorni dalla presentazione delladomanda, se sussistono i requisiti e le condizioni, previa stipula del contratto di soggiorno (articolo38 Reg.);

• particolari disposizioni in materia di previdenza e assistenza sono stabilite nell’articolo 25 TU, alla cuilettura si rimanda;

• allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro sta-gionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso triennale, a tale tito-lo, con l’indicazione della validità annuale per ciascun anno. Il relativo visto di ingresso è rilasciatoogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni deltesto unico (articolo 5, comma 13 ter TU).

LAVORO AUTONOMO: CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL VISTO D’INGRESSO

Lo straniero può richiedere il visto d’ingresso in Italia per esercitare un’attività non occasionale di lavo-ro autonomo, industriale, professionale, artigianale, commerciale, ovvero costituire società di capitali o dipersone o accedere a cariche societarie, alle seguenti condizioni, disciplinate dall’articolo 26 TU e dall’arti-colo 39 Reg.:

• l’esercizio dell’attività non deve essere riservato dalla legge ai cittadini italiani o a cittadini di uno degliStati membri dell’Unione europea;

• la richiesta deve rientrare nell’ambito delle quote d’ingresso stabilite nel decreto di programmazionedei flussi per l’anno di riferimento (vedi al paragrafo 9.2.);

lo straniero deve inoltre dimostrare:• di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia;• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, com-

presi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri;• di essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che

dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’e-sercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere: a tal fine è tenuto a richiedere alla competenteautorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, specifica dichiarazione che non sussisto-no motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati icriteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso;

• di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, diimporto superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesasanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente sog-giornanti nel territorio dello Stato.

Lo straniero è tenuto ad acquisire presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltu-ra, competente per il luogo in cui l’attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competen-te ordine professionale, l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risor-se finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità di unasomma che non può essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (pari ad euro 5.061,68). Per leattività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio (es. attività di consulenza),in luogo dell’attestazione, prevista dall’articolo 39, comma 3 Reg., sono richiesti: un idoneo contratto, copia

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di una dichiarazione di responsabilità, a firma del committente italiano che esclude l’instaurazione di unrapporto di lavoro subordinato e quantifica l’importo del compenso. Sono esonerati dall’obbligo di produr-re l’attestazione anche gli stranieri che richiedono il visto in qualità di socio o di amministratore in societào cooperative già in attività.

La procedura per la richiesta del visto è la seguente:• copia della domanda, corredata dalla documentazione attestante i requisiti sopra indicati, deve essere

presentata, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l’apposizione delnulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso;

• il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi entroventi giorni dal ricevimento;

• la dichiarazione, l’attestazione ed il nulla osta della questura sono presentati alla rappresentanza diplo-matica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso;

il visto di ingresso deve essere rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della doman-da e della relativa documentazione. Unitamente al visto, l’autorità consolare rilascia la certificazione dell’e-sistenza dei requisiti che hanno consentito la concessione del visto stesso (articolo 26, comma 5 TU).

Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno alla com-petente questura esibendo la certificazione di cui sopra.

POSSIBILITÀ DI LAVORO AUTONOMO PER LO STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE

Questi i casi previsti dagli articoli 14 e 39, comma 9, Reg.:• il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro

autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sem-pre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’at-tività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavora-tore di cooperative. Il permesso di soggiorno posseduto ad altro titolo non deve essere convertito inquanto la conversione avverrà solo in occasione del rinnovo dello stesso.

• il permesso di soggiorno per famiglia, per motivi umanitari o per integrazione del minore, consentel’esercizio del lavoro autonomo alle condizioni di cui al punto precedente;

• il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può essere convertito, prima della scaden-za, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione con-cernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto, nonché della documentazione compro-vante il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività. In questo caso laconversione è subordinata alla disponibilità delle quote che deve essere certificata, a richiesta dell’in-teressato, dallo sportello unico.

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Nota:per il ricongiungimento del familiare extracomunitario con il cittadino dell’Unione europea o con il citta-dino italiano, si veda il cap. 16.

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Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciu-to agli stranieri titolari:

• di carta di soggiorno o di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (la nuova autorizzazione chesostituisce la carta di soggiorno);

• di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o perlavoro autonomo, ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi o per motivo di famiglia (art. 28del testo unico).

Questo diritto non riguarda indistintamente qualunque congiunto dello straniero, ma solo i seguen-ti familiari:

• coniuge; • figli minori degli anni 18 (al momento della presentazione della domanda), anche del coniuge o nati

fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato ilsuo consenso; sono equiparati i figli adottati, gli affidati ed i minori sottoposti a tutela;

• figli maggiorenni a carico permanentemente inabili al lavoro; • genitori a carico del richiedente (ma non del coniuge) che non dispongano di un adeguato sostegno

familiare nel Paese di origine o di provenienza.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

È l’istituto attraverso il quale lo straniero che si trova in Italia, alle condizioni di soggiorno sopra indi-cate, può richiedere l’ingresso dei familiari (solo quelli elencati sopra) residenti all’estero, al fine di ristabi-lire in modo continuativo l’unità della propria famiglia.

La domanda di ricongiungimento deve essere presentata allo sportello unico per l’immigrazione pressola prefettura, ufficio territoriale del Governo del luogo di dimora, dichiarando su apposito modulo la dispo-nibilità:

- di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di ediliziaresidenziale pubblica. A tal fine l’interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa lasussistenza di tali requisiti ovvero, più semplicemente, il certificato di idoneità igienico-sanitaria rila-sciato dall’unità sanitaria locale. Lo straniero che non è titolare di alloggio ma che convive, ad esem-pio, con il datore di lavoro, deve disporre del consenso scritto del titolare dell’alloggio. Nel caso larichiesta riguardi un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è sufficiente ilconsenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

- di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (pari,per l’anno 2007, a 5.061,68 euro) se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio del-l’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari (10.123,36euro), al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale (15.185,04 euro) se si chiede il ricongiungi-mento di quattro o più familiari. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anniquattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo dell’assegno

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7. Disposizioni sulla famiglia e sui minori

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sociale (10.123,36 euro). Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del redditoannuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Si tiene anche conto del numero com-plessivo dei familiari a carico precedentemente ricongiunti e dei figli nati in Italia e già iscritti sul per-messo di soggiorno.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione sopra indicata, così come stabilisce il nuovo art.29, comma 7, del Testo Unico.

Lo sportello unico rilascia copia della domanda e della documentazione contrassegnata con timbro data-rio e sigla del dipendente incaricato del ricevimento; poi, acquisito dalla questura il parere sulla insussisten-za dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta ovvero emetteun provvedimento di diniego.

Il nulla osta deve essere inviato al familiare residente all’estero che dovrà richiedere il visto d’ingressoall’ambasciata o al consolato italiani consegnando oltre al nulla osta i documenti comprovanti la parente-la, lo stato di coniuge, la minore età o l’inabilità al lavoro.

Il rilascio della ricevuta da parte dello sportello unico all’atto della presentazione della domanda assumeparticolare importanza. Infatti, se il nulla osta non è rilasciato entro novanta giorni decorrenti dalla data dipresentazione della documentazione, l’interessato può trasmettere la ricevuta e copia dei documenti al fami-liare per la consegna degli stessi al consolato italiano. La rappresentanza, ricevuta copia della stessa doman-da e degli atti, rilascia il visto d’ingresso o emette il provvedimento di diniego entro trenta giorni (articolo29 TU e articolo 6 Reg.).

Una procedura agevolata è prevista per lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato chenon è tenuto a fornire dimostrazione della condizione economica né della disponibilità di alloggio. Inoltre,qualora il rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione delsuo status, ovvero della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documentirilasciati dall’autorità locale, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio delle certifi-cazioni sulla base di verifiche effettuate a spese degli interessati (test del DNA) o sulla base di documentirilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri (es. OIM).

Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricon-giungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

Ingresso al seguito del familiare

Il progetto migratorio del cittadino straniero può a volte contemplare il contestuale trasferimento dellapropria famiglia in Italia. In questo caso, sussistendone i presupposti, lo straniero non dovrà istruire larichiesta di ricongiungimento presso lo sportello unico ma direttamente presso la sede consolare, in mododa ottenere per sé e per i propri congiunti un visto d’ingresso. Però dovrà preliminarmente e comunquemunirsi di nulla osta, da richiedere allo sportello unico anche per il tramite di un procuratore, per l’atte-stazione della sussistenza dei requisiti concernenti il reddito e l’alloggio.

Le condizioni per la richiesta del visto sono stabilite dal TU e dal Regolamento, rispettivamente artico-li 29 e 6 che, in sintesi, prevedono i medesimi presupposti del ricongiungimento familiare:

• il possesso da parte dello straniero della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE ai sensi del-l’art. 9 TU) o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferio-re a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio, per motivi religiosi o perfamiglia;

• la disponibilità di un adeguato reddito e di alloggio;• la richiesta deve riguardare i soli familiari già elencati nel paragrafo precedente.

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Casi particolari di ricongiungimento

Stabilisce l’articolo 29, comma 5, TU che, salvo i motivi ostativi derivanti da ragioni di sicurezza, è con-sentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitorenaturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di allog-gio e di reddito.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Il permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato:• allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto per ricongiungimento familiare, oppure con visto

di ingresso al seguito del proprio familiare, o con visto d’ingresso per ricongiungimento al figlio minore.La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è rigettata e il permesso di soggiorno èrevocato se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permet-tere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato;

• allo straniero (anche se in condizione di irregolarità) convivente con parenti entro il quarto grado ocon il coniuge di nazionalità italiana, nei confronti del quale non è adottabile un provvedimento diespulsione (art. 19 TU);

• al familiare straniero di un rifugiato. In questo caso si prescinde dal possesso di un valido permesso disoggiorno da parte del familiare;

• al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento conil cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è con-vertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro unanno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare;

• al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso disoggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di sog-giorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondola legge italiana.

Facoltà inerenti al permesso di soggiorno per motivi familiari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente:• l’accesso ai servizi assistenziali;• l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale;• l’iscrizione negli elenchi dei centri per l’impiego, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,

fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

TUTTI I PROVVEDIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE RIGUARDANO IL DIRITTOALL’UNITÀ FAMILIARE DELLO STRANIERO, COME NEI CASI DI DINIEGO DEL RICONGIUNGIMENTOO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER FAMIGLIA, SONO IMPUGNABILI AL GIUDICE ORDINARIOE NON AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE.

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Condizione e tutela del minore - Il minore non accompagnatoPer gli approfondimenti si veda la relativa Guida.

La legge prevede una specifica tutela del minore ed afferma il principio secondo il quale l’interesse delfanciullo deve essere valutato come superiore, preminente e prioritario in tutti i procedimenti amministra-tivi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare.

Il quadro di riferimento normativo internazionale è dato dalla “Convenzione dei diritti del fanciullo”del 20 novembre 1989 che stabilisce l’impegno per gli Stati firmatari a rispettare i diritti in essa enunciatied a garantirli ad ogni fanciullo senza distinzione, prescindendo quindi anche dalla loro origine nazionale.

È affermato il principio secondo il quale in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l’interesse di questi ulti-mi deve avere una considerazione preminente e, a tale scopo, gli Stati si impegnano ad adottare tutti i prov-vedimenti di carattere legislativo e amministrativo necessari per rendere effettivo il diritto.

Il trattamento favorevole e di tutela riservato ai minori si rinviene in specifiche previsioni del TU. Inparticolare:

• l’articolo 18 comma 6 contempla la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di pro-tezione sociale valido per lo svolgimento di attività lavorativa o di studio in favore di stranieri che abbia-no terminato l’espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età, edabbiano dato prova concreta di partecipazione a programmi di assistenza ed integrazione sociale;

• ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 184 del 1983, Disciplina dell’adozio-ne e dell’affidamento dei minori, può essere rilasciato, al compimento della maggiore età, un permesso disoggiorno per motivi di studio, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie e di cura (art. 32 TU);

• il minore non può essere espulso se non con provvedimento del Ministro dell’interno adottato per motivi diordine pubblico o di sicurezza dello Stato (TU, articolo 19, comma 2);

• il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’etàe delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o lapermanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga ad ogni altra dispo-sizione del testo unico. Il tribunale, cioè, può concedere l’autorizzazione all’ingresso anche nei con-fronti di stranieri espulsi ed i relativi provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomaticao consolare e al questore per l’esecuzione (TU, articolo 31comma 3).

Il minore non accompagnato è il minorenne straniero che non sia richiedente asilo, né dichiarato in statodi abbandono, né profugo, né soggetto a misure di protezione sociale, ma che è comunque inespellibile aisensi dell’articolo 19 TU.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535 il Comitato peri minori stranieri, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ora Ministero della solidarietàsociale), deve essere immediatamente informato dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizioche vengano a conoscenza dell’ingresso o della presenza di un minore non accompagnato. Al minore sonoassicurati i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all’avviamento scolastico ed alle altreprovvidenze previste dalla legge; la questura provvede al rilascio di un permesso di soggiorno per minore etàche è revocato qualora il Comitato adotti un provvedimento di rimpatrio assistito verso il paese di pro-venienza per il ricongiungimento ai genitori o all’esercente la patria potestà.

La Legge n. 189 del 2002 ha modificato in modo determinante lo status del minore non accompagna-to in quanto ha introdotto nell’articolo 32 TU il comma 1 bis che ora (alla luce dell’art. 11, comma 1, let-tera c-sexies Reg.) consente il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione del minore, previo parerefavorevole del Comitato per i minori, che può essere convertito in permesso per studio o lavoro al compi-mento della maggiore età, alle seguenti condizioni:

• non è intervenuta una decisione di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri;

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• il minore è stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione socia-le gestito da un ente pubblico o privato iscritto nel registro istituito presso il Ministero della solidarie-tà sociale;

• l’ente gestore dei progetti deve provare che il minore si trova in Italia da non meno di tre anni (sonoesclusi i minori entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni), che ha seguito il progetto per nonmeno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge una rego-lare attività lavorativa retribuita o comunque ha stipulato un contratto di lavoro.

Questi requisiti non sono richiesti nel caso il minore sia stato affidato o nei suoi confronti sia stata dispo-sta una tutela da parte rispettivamente del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare. Sul punto, tut-tora controverso, si rinvia per un approfondimento alla relativa Guida.

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L’articolo 18 TU disciplina il permesso di soggiorno per protezione sociale. Si tratta di una particolareforma di tutela che lo Stato offre al cittadino straniero per consentirgli di sottrarsi alla violenza ed ai con-dizionamenti di organizzazioni criminali.

La protezione è assicurata mediante rilascio di un permesso di soggiorno per “motivi umanitari” checonsente di svolgere attività lavorativa e di accedere allo studio, secondo programmi di assistenza e di inte-grazione realizzati dall’ente locale o da associazioni o enti ed organismi.

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore, d’iniziativa, o su proposta avanzata:• dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui

all’articolo 52, comma 1, lettera b), Reg., convenzionate con l’ente locale, che abbiano rilevato situa-zioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

• dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente afatti di violenza o di grave sfruttamento, nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni voltea favorire il contrasto di organizzazioni criminali, ovvero per la individuazione o cattura dei responsa-bili dei delitti.

Il Consiglio di Stato con sentenza 6023 del 10 ottobre 2006 ha chiarito che questa autorizzazione al sog-giorno non ha valore premiale di un contributo dato al corso delle indagini di polizia giudiziaria prosegui-te in sede penale. La norma persegue, infatti, l’esigenza sul piano sociale di assicurare immediata protezio-ne ad una parte considerata debole (lo straniero vittima di violenza o di grave sfruttamento), onde consen-tirgli di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di organizzazioni criminali e di partecipare ad un pro-gramma di assistenza ed integrazione sociale.

Il Ministero dell’interno ha chiarito con una direttiva che il questore deve comunque valutare autono-mamente, anche nel caso di mancato parere favorevole da parte del procuratore della repubblica, l’esigen-za di assicurare una protezione.

Il decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, ha esteso la possibilità di estendere la protezione dell’art. 18anche ai cittadini dell’Unione europea.

Questo permesso di soggiorno, rilasciato con la sola dicitura “Motivi umanitari”, ha la durata di sei mesie può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. È revoca-to in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalatedal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comun-que accertate dal questore.

Il permesso consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nelle liste di col-locamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Può essere conver-tito in permesso per lavoro.

Analogo permesso di soggiorno può essere rilasciato anche su segnalazione dei Servizi informativi e disicurezza anche allo straniero che abbia offerto all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia una concretacollaborazione alle indagini su fatti di terrorismo, ai sensi del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, conver-tito nella legge 31 luglio 2005, n. 155, recante Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

Qualora il contributo sia di eccezionale rilievo, il questore può rilasciare in luogo del permesso di sog-giorno, la carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE, ai sensi dell’art. 9 TU).

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8. Disposizioni di carattere umanitario.Il soggiorno per motivi di protezione sociale.

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di lavoro e le sanzioni in caso di violazioneChiunque contraffà o altera un visto di ingresso o di reingresso o un permesso di soggiorno, un con-

tratto di soggiorno o una carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE, ai sensi dell’art. 9 TU), ovve-ro contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto, di un permesso di soggiorno,di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE, ai sensi dell’art. 9TU) è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che fac-cia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni; la pena è aumentata se il fatto è commes-so da un pubblico ufficiale (art. 5 TU).

Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustifi-cato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggior-no (ora permesso di soggiorno CE, ai sensi dell’art. 9 TU), è punito con l’arresto fino a sei mesi e l’am-menda fino a 413,17 euro. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, que-sti è sottoposto a rilievi segnaletici (art. 6 TU).

Per le verifiche previste dal testo unico o dal regolamento di attuazione, l’autorità di pubblica sicurez-za, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibi-lità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiariconviventi nel territorio dello Stato (art. 6 TU).

Il prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano ladifesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubbli-ca sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allon-tanati per mezzo della forza pubblica (art. 6 TU).

L’art. 7 del testo unico stabilisce che “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospi-ta uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alleproprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili,rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta,entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.” Il periodo “o lo assume perqualsiasi causa alle proprie dipendenze” è stato abrogato dalla legge finanziaria 2007 e per-ciò il datore di lavoro non deve più osservare tale obbligo.La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero oapolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’e-satta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servi-zio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. L’omissione è punita con la sanzioneamministrativa da 160 a 1.100 euro (art. 7 TU).

I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, compresi i campeggi, nonché i proprietario gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, compresi i gestori di strutture di acco-glienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regioneo provincia autonoma in cui sono ubicati, possono dare alloggio a persone munite della carta di identità odi altro documento idoneo ad attestare l’identità secondo le norme vigenti. Quando si tratti di stranieri èrichiesta la esibizione del passaporto o di altro documento equivalente (art. 109 del T.U.L.P.S.). Se l’eser-cente omette di identificare lo straniero, la violazione di questa disposizione è soggetta alla sanzione pena-le ai sensi dell’art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

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9. Obblighi dello straniero, dell’ospite e del datore di lavoroe le sanzioni in caso di violazione.

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Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque varia-zione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500a 2500 euro. Per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto (art. 22 TU).

Questa sanzione sarà operativa solo dopo l’entrata in vigore del regolamento di attuazione della leggeBossi/Fini.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di sog-giorno che consente di svolgere una attività lavorativa, ovvero il cui permesso sia scaduto, e del quale nonsia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi adun anno e con l’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato (art. 22 TU).

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Fondata da Fioravante Rapanelli nel 1922 con le esperienzeacquisite durante il periodo passato come dirigente dellaCooperativa Arti Meccaniche di cui era stato fondatore, la

Società Rapanelli Fioravante S.p.A. può considerarsi la più AnticaFabbrica italiana di macchine olearie.

Sorta come piccola impresa rappresentava il proseguimento dell’at-tività svolta precedentemente dalla Società industriale di Foligno, chenegli ultimi decenni del 1800 aveva già fatto conoscere il nome diFoligno in tutte le regioni oleicole italiane.

Lentamente, puntando sempre sulla ricerca di nuove tecnologie attead incrementare il reddito oleicolo, la Società Rapanelli FioravanteS.p.A. riuscì a conquistare il mercato nazionale, tanto da dover amplia-re continuamente il proprio stabilimento sorto all’immediata periferia diFoligno raggiungendo la saturazione dell’intera area disponibile di18.000 m2 di cui 10.000 m2 coperti.

Si tratta di un’azienda che vanta una solida ed antica tradizione,tipico esempio di imprenditoria familiare, che tanto rilievo ha avutonella nostra Regione, che in essa ha profuso un desiderio continuo diespansione e consolidamento, non scevro da un’attenta conservazionedell’alto livello qualitativo dei suoi prodotti. Grazie allo studio ed allarealizzazione di modelli sempre più rispondenti alle necessità del mer-cato, l’Azienda Rapanelli Fioravante S.p.A., realizzando una adegua-ta rete commerciale sia in tutte le regioni oleicole italiane che in quelledi tutti gli altri paesi olivicoli del mondo, è riuscita a conquistare, per talisue tecnologie esclusive, una posizione di Azienda leader del settore.

Da qualche anno alla produzione dello stabilimento di Foligno si èaggiunta quello dello stabilimento di Bevagna, che opera su una super-ficie di 50.000 m2, di cui 3.500 m2 coperti; e da queste unità produtti-ve escono tutte le macchine olearie ad alta tecnologia.

Gli impianti brevettati sistema Sinolea ®, in particolare, migliorandosensibilmente la qualità dell’olio di oliva, hanno contribuito in manieradeterminante a valorizzare gli oli extravergine di oliva prodotti tantonella nostra regione umbra e nell’intero paese, nonché in tutti i paesidell’area del Mediterraneo, dove sono molto diffusi.

Nel 1993 Rapanelli Fioravante S.p.A. brevetta l’estrazione centrifugasenza utilizzo di acque di processo.

Rapanelli Fioravante S.p.A.

Viale Umbria, 14 - 06034 Foligno (PG) - ITALIA - Tel +39 0742 355 241 - Fax + 39 0742 352 260

Rapanelli Fioravante S.p.A.

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10.1. Espulsione amministrativa: presupposti e modalità di esecuzione

L’espulsione amministrativa è disposta dal Ministro dell’interno o dal prefetto; il questore provvede all’e-secuzione delle misure.

L’espulsione è disposta dal Ministro dell’interno, che informa preliminarmente il Presidente delConsiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza delloStato. Può essere adottata nei confronti dei titolari della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE,ai sensi dell’art. 9 TU), di coloro che godono della immunità diplomatica o consolare, dei rifugiati e degliapolidi, dei minori ecc., purché sia adeguatamente motivata la pericolosità dello straniero rispetto alla sicu-rezza dello Stato, e non semplicemente della sicurezza pubblica, come nel caso di soggetti implicati in atti-vità di spionaggio o di terrorismo. Questa espulsione è immediatamente esecutiva (art. 13, comma 1, TU).È ammesso ricorso al Tar del Lazio, proponibile dall’estero dopo che l’espulsione è stata eseguita.

Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155, recante: «Misureurgenti per il contrasto del terrorismo internazionale» ha introdotto una nuova misura di espulsione dispo-sta dal Ministro dell’interno o per sua delega dal prefetto. Questo provvedimento può essere adottato neiconfronti dello straniero responsabile di atti di terrorismo o nei cui confronti vi sono fondati motivi di rite-nere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o atti-vità terroristiche, anche internazionali.

Questa misura è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta; non è richiesta alcu-na convalida da parte del giudice ed il provvedimento può essere impugnato, solo dopo l’avvenuta esecu-zione, davanti al tar competente per territorio e non, come nel caso dell’espulsione del Ministro ai sensi delcomma 1 dell’art. 13, unicamente davanti al Tar di Roma.

L’art. 13, comma 2, TU, disciplina l’espulsione disposta dal prefetto che provvede, obbligatoriamentee senza alcun margine di discrezionalità, nei seguenti casi:

• lo straniero è entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respin-to ai sensi dell’articolo 10 TU (art. 13, comma 2, lett. a, TU);

• nel caso di mancata richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi di permanenza nelterritorio nazionale quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o è scaduto da oltresessanta giorni (art. 13, comma 2, lett. b, TU). Ovvero nel caso di mancata comunicazione della pre-senza in Italia entro otto giorni dall’ingresso, nei casi in cui lo straniero non sia tenuto a richiedere ilpermesso di soggiorno ai sensi della legge n. 68 del 2007 (ingresso per soggiorni non superiori anovanta giorni per invito, affari, turismo o studio) o nel caso di omessa presentazione alla prefetturadella comunicazione prevista dall’art. 27. Unica deroga è data dalla dimostrazione da parte dello stra-niero della sussistenza di una causa di forza maggiore che non ha consentito di richiedere il permessodi soggiorno entro gli otto giorni previsti dall’articolo 5;

• lo straniero è persona pericolosa per la sicurezza pubblica in quanto appartiene a taluna delle catego-rie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 dellalegge 3 agosto 1988, n. 327 (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurez-za e per la pubblica moralità), o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituitodall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni contro la mafia) (art. 13, comma2, lett. c).

Il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, in materia di ricongiungimento familiare, ha introdotto limi-ti al potere di espulsione del prefetto (nelle ipotesi sopra indicate alle lettere a) e b) ) nei confronti dellostraniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, in quan-

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10. Espulsione

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to nell’adottare il provvedimento si deve tenere anche conto della natura e della effettività dei vincoli fami-liari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legamifamiliari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.

La misura adottata dal prefetto è di norma immediatamente esecutiva e perciò il questore deve dispor-re l’accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 3 e 4,TU). L’accompagnamento può essere eseguito solo dopo il giudizio di convalida del provvedimento del que-store da parte del giudice di pace, al quale devono essere trasmessi i relativi atti entro 48 ore dalla adozio-ne del provvedimento stesso (art. 13, comma 5-bis, modificato dal decreto legge 14 settembre 2004 n. 241).

Qualora l’espulsione sia disposta nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Statodopo che il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto ilrinnovo, il provvedimento del prefetto reca l’intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine diquindici giorni dalla notifica, fatta salva la possibilità, anche in questi casi, di procedere all’accompagna-mento immediato se il prefetto rileva il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione (art. 13,comma 5, TU). Non è altrettanto chiaro - perché la legge sul punto non è precisa - se nei confronti dellostraniero che, avendo presentato la dichiarazione di soggiorno in luogo della richiesta del permesso di sog-giorno ai sensi della legge n. 68 del 2007 e si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o ilminore termine stabilito nel visto di ingresso, si debba procedere all’accompagnamento immediato oppuresi debba applicare la misura con l’intimazione. Ragioni di equità indurrebbero a suggerire questa secondasoluzione.

Il decreto di espulsione deve essere comunicato allo straniero nella lingua da lui conosciuta o, se questonon è possibile, in lingua inglese, o francese, o spagnola.

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Nota:per l’allontanamento del cittadino extracomunitario familiare del cittadino dell’Unione europea o del cit-tadino italiano, si veda il cap. 16.

10.2. Espulsione nei confronti dello straniero sottoposto a procedimento penale.

Possono ricorrere le seguenti situazioni:• lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in car-

cere (art. 13, comma 3, TU). Il questore, prima dell’esecuzione del provvedimento, deve richiedere ilnulla osta all’autorità giudiziaria. Quest’ultima può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenzeprocessuali giustificate solo dalla necessità di accertamento della responsabilità penale da parte di even-tuali concorrenti nel reato o imputati per reati connessi oppure dall’interesse della persona offesa.L’esecuzione è quindi sospesa in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria, ma non oltre quindicigiorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta formulata dal questore. Trascorso inutilmenteil periodo può procedersi all’accompagnamento alla frontiera, previa convalida della misura dell’ac-compagnamento da parte del giudice di pace. In questa fase il questore può adottare il provvedimen-to di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea;

• lo straniero si trova in stato di custodia cautelare in carcere (art. 13, comma 3-ter, TU). In questocaso una eventuale richiesta di nulla osta non obbliga il giudice ad attenersi alla procedura descrittanel precedente paragrafo; il giudice decide sul rilascio del nulla osta, anche d’iniziativa, con lo stessoprovvedimento con il quale dispone la revoca o dichiara estinta la misura, dandone immediata comu-nicazione al questore;

• lo straniero si trova in stato di arresto in flagranza o di fermo (art. 13, comma 3-bis, TU). Il giudi-

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ce, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere o che ricorra una delle ragioni perle quali il nulla osta può essere negato, rilascia, anche se non espressamente richiesto dal questore, ilnulla osta all’atto della convalida.

Quando l’espulsione amministrativa viene eseguita nei confronti dello straniero sottoposto a procedi-mento penale, per il quale il giudice ha rilasciato il nulla osta (ovvero il provvedimento è dato per acquisi-to essendo decorsi i quindici giorni ai sensi del comma 3, penultimo periodo, dell’art. 13), la provadell’avvenuta espulsione comporta la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, salvo che sia statogià emesso il provvedimento che dispone il rinvio a giudizio.

10.3. Accompagnamento immediato, trattenimento e ordine del questore

• Di norma il decreto prefettizio di espulsione è immediatamente esecutivo e perciò, se non sussistonoimpedimenti all’accompagnamento alla frontiera (l’eventuale mancanza del nulla osta da parte dell’au-torità giudiziaria, la necessità di procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti in ordine alla suaidentità o nazionalità, all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero a causa dell’indisponibilitàdi un vettore o di altro mezzo di trasporto) il questore provvede mediante la forza pubblica, previarichiesta al giudice di pace della convalida del provvedimento con il quale è disposto l’accompagna-mento. Se l’esecuzione riguarda un provvedimento di espulsione adottato a seguito di diniego o revo-ca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e se, per tale fatto, pende il ricorso davanti al tri-bunale ordinario, la richiesta della convalida deve essere presentata al tribunale in composizione mono-cratica e non al giudice di pace (art. 1, comma 2-bis del decreto legge n. 141 del 2004). La richiesta èformulata immediatamente o comunque entro 48 ore (art. 13, comma 5-bis, TU). Il giudice di paceconvalida o meno il provvedimento entro le 48 ore successive. Il giudice provvede alla convalida dopoaver sentito lo straniero alla presenza del difensore e se necessario di un interprete. Nelle more del pro-cedimento di convalida lo straniero può essere trattenuto presso gli uffici della questura oppure avvia-to ad un CPT (centro di permanenza temporanea) (art. 13, comma 5-bis, mod. dal decreto legge n.241 del 2004). Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, ilprovvedimento del questore perde efficacia e lo straniero deve essere rilasciato.

• Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla fron-tiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamentisupplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, o all’acquisizione di documenti per il viaggio,ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, o, infine, nelle more del rila-scio del nulla osta, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente neces-sario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino (art. 14, comma 1, TU).La durata del trattenimento è di trenta giorni, prorogabili per altri trenta.Questa misura è adottata con un provvedimento formale del questore del luogo dove lo straniero è rin-tracciato (comunicato alla persona in lingua da lui conosciuta o, se non possibile, in lingua inglese,francese, o spagnola) solo a seguito dell’adozione del provvedimento di espulsione o di respingimento.Non sono perciò ammesse forme di coazione, con trattenimento nei centri, finalizzate alla identifica-zione ovvero alla predisposizione dei provvedimenti stessi. In questi casi, invece, può farsi ricorso adaltre strutture individuate dal prefetto, ai sensi dell’articolo 23 Reg.Il controllo sulla corretta applicazione della misura del trattenimento è affidato al giudice di pace alquale devono essere trasmessi tutti gli atti relativi ivi compreso il decreto del prefetto o del Ministro oil provvedimento di respingimento. Se il trattenimento è disposto per l’esecuzione di un provvedimen-to di espulsione adottato a seguito di diniego o revoca del permesso di soggiorno per motivi di fami-glia e se, per tale effetto, pende il ricorso davanti al tribunale ordinario, la richiesta di convalida deveessere presentata al tribunale in composizione monocratica e non al giudice di pace (art. 1, comma 2-bis del decreto legge n. 141 del 2004).

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Il giudice, sentito l’interessato con l’assistenza di un difensore, anche nominato d’ufficio, e con l’ausi-lio di un interprete quando necessario, procede alla convalida del provvedimento entro le quarantottoore successive.Se il giudice non convalida il provvedimento, lo straniero è immediatamente rimesso in libertà.Avverso il decreto di convalida e di proroga è proponibile ricorso per cassazione.

• Quando non sia possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovverosiano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questoreordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine èdato con provvedimento scritto e motivato, come stabilito da Cass. I, penale, n. 9121 del 15/03/2006,e reca l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, consistenti nella reclusione da unoa quattro anni. Solo nel caso in cui l’espulsione sia stata disposta perché il permesso di soggiorno è sca-duto da più di sessanta giorni e non è stato richiesto il rinnovo, la pena prevista è l’arresto da sei mesiad un anno. Nel caso della violazione dell’ordine impartito dal questore, punita con la reclusione dauno a quattro anni, la polizia giudiziaria deve procedere sempre all’arresto, come previsto dall’art. 14del testo unico, modificato dal decreto legge n. 241 del 2004. Nella seconda ipotesi, invece, non si pro-cede all’arresto ma lo straniero inottemperante è segnalato in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Inogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento allafrontiera.Qualora lo straniero, nonostante questo nuovo provvedimento di espulsione, venga ancora rintraccia-to in Italia, sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espul-so ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, dell’art. 14 del testo unico (espulsione disposta perché ilpermesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato richiesto il rinnovo) la penaconsisterà nella reclusione da uno a quattro anni. In entrambi i casi è comunque obbligatorio l’arrestoe si procede con rito direttissimo.

• I centri di permanenza temporanea sono strutture gestite dal Ministero dell’interno, dislocate prevalen-temente in grandi città (Roma, Milano, Torino ecc.) o in aree dove è più consistente l’afflusso di clan-destini (Puglia, Sicilia), che sono vigilate dalle forze dell’ordine in modo tale da impedire l’allontana-mento degli stranieri trattenuti.Nessuna sanzione è prevista nei confronti dello straniero che si allontana arbitrariamente dal centro, senon quella del ripristino della misura in caso di rintraccio.Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in un luogo di cura, debba recarsi presso l’ufficiodel giudice o presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del passaporto odi analogo documento, è accompagnato a mezzo della forza pubblica.

10.4. Espulsione amministrativa: la violazione del divieto di rientro

Il decreto di espulsione dispone l’allontanamento dello straniero ed il divieto di fare rientro in Italia perun determinato periodo di tempo, salva espressa autorizzazione del Ministro dell’interno (art. 13, comma13, TU). Questa disposizione non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell’articolo13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento familiare, come dispostodall’ultimo periodo del comma 13, introdotto dal D.lgs. n. 5 del 2007

Il divieto opera per un periodo di dieci anni che può essere ridotto, ma non per un periodo inferiore acinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallo straniero durante la sua permanenza inItalia (art. 13, comma 14, TU). Qualora lo straniero rientri in Italia prima che sia scaduto il termine deldivieto imposto con il provvedimento di espulsione è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Èobbligatorio l’arresto anche fuori della flagranza e si procede con il rito direttissimo, al quale segue un nuovoprovvedimento di espulsione. Se lo straniero, nonostante la denuncia ed il nuovo provvedimento di espul-sione, rientra ancora in Italia sarà punito con la reclusione da uno a quattro anni e non da uno a cinque

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anni come previsto dall’art. 13, comma 13-bis, poiché la norma è stata dichiarata incostituzionale con lasentenza n. 466 del 2005. Anche in questi casi è obbligatorio l’arresto anche fuori della flagranza (art. 13,commi 13, 13-bis e 13-ter TU modificati dal decreto legge n. 241 del 2004).

10.5. Espulsione amministrativa: le garanzie difensive

Contro il decreto di espulsione emanato dal Ministro dell’interno è ammesso ricorso al tribunaleamministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è da ritenersiesperibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Avverso il decreto di espulsione del prefetto può essere presentato ricorso – che non ha efficacia sospen-siva – al giudice di pace del luogo ove ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento, entro sessantagiorni dalla data di adozione del decreto. Se il provvedimento di espulsione è stato adottato a seguito didiniego o revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e se, per tale fatto, pende il ricorso davan-ti al tribuale ordinario, il ricorso deve essere presentato al tribunale in composizione monocratica e non algiudice di pace (art. 1, comma 2-bis del decreto legge n. 141 del 2004).

Il giudice decide entro venti giorni dalla data del deposito del ricorso che può essere proposto dall’este-ro per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione. Il ricorsopuò essere sottoscritto anche personalmente, lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese delloStato e, qualora sia sprovvisto di difensore, quest’ultimo è designato dal giudice secondo i criteri stabiliti dald.lgs. 271 del 1989. Ove necessario, il giudice nomina un interprete (art. 13, comma 8, TU). Avverso ladecisione del giudice di pace è ammesso ricorso per cassazione (art. 13- bis TU).

10.6. Espulsione a titolo di misura di sicurezza

Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l’espulsione dello straniero condannatoper taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risultisocialmente pericoloso (art. 15, TU).

A differenza dei provvedimenti descritti nei paragrafi precedenti, queste misure sono applicate dall’au-torità giudiziaria ed eseguite dall’autorità di pubblica sicurezza dopo l’espiazione della pena. Poiché le dispo-sizioni che disciplinano il trattenimento presso il centro di permanenza individuano nell’espulsione ammi-nistrativa l’unico titolo legittimo per il trattenimento stesso, l’espulsione a titolo di misura di sicurezza nonpuò essere eseguita ricorrendo all’istituto di cui all’art. 14 TU. Nel caso di violazione, da parte dello stra-niero espulso, del divieto di far ritorno nel territorio dello Stato, si applica la reclusione da uno a quat-tro anni e nei suoi confronti è obbligatorio procedere con l’arresto anche fuori della flagranza.

10.7. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

Anche l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione è di competenza dell’autorità giu-diziaria ma, contrariamente alla misura descritta nel paragrafo precedente, può essere disposta dal giudicenel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensidell’articolo 444 del codice di procedura penale, salvo trattarsi di condanna per uno o più delitti previstidall’art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. o dai delitti previsti dal TU e puniti con pena edittale superio-re nel massimo a due anni. Altro presupposto è che lo straniero si trovi in taluna delle situazioni indicatenell’articolo 13, comma 2, TU (è entrato in Italia clandestinamente, è sprovvisto di permesso di soggiorno,è persona pericolosa per l’ordine o la sicurezza) e che il giudice ritenga di dovere irrogare la pena detentivaentro il limite di due anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena.Così, ad esempio, l’espulsione in esame non può essere disposta nei confronti dello straniero regolarmentesoggiornante che non sia qualificabile pericoloso ai sensi della lettera c) del citato comma 2. Infine, lo stra-

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niero deve essere in possesso del documento per l’espatrio e deve essere possibile eseguire immediatamentela misura, senza dover ricorrere al trattenimento presso un centro di permanenza temporanea (art. 16,comma 1, TU).

L’espulsione, anche se la sentenza non è irrevocabile, è eseguita dal questore con accompagnamentoimmediato alla frontiera.

La sanzione sostitutiva è revocata se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato. Inoltre, aisensi dell’art. 13, comma 13-bis, TU, lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni e neisuoi confronti è sempre obbligatorio l’arresto anche fuori della flagranza.

L’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione è una misura adottata nei confronti dellostraniero detenuto – purché identificato – che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non supe-riore a due anni purché non riferita ad uno o più delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p.o dai delitti previsti dal TU. Così come nell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, anche in questo casola misura può essere adottata solo nei confronti dello straniero che si trovi in una delle situazioni previstedall’art. 13, comma 2, TU.

Competente a disporre l’espulsione è il giudice di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senzaformalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Ildecreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre oppo-sizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

L’esecuzione del decreto di espulsione è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o delladecisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando nonsiano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore competente per illuogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forzapubblica. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione, sempreche lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di deten-zione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, lo stra-niero è punito con la reclusione da uno a quattro anni e nei suoi confronti è sempre obbligatorio l’arrestoanche fuori della flagranza.

L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non può essere disposta neiconfronti dello straniero nei cui confronti operano i divieti di espulsione descritti nel paragrafo suc-cessivo.

10.8. Divieti di espulsione e di respingimento

L’articolo 19 TU elenca i casi in cui lo Stato non può espellere o respingere il cittadino straniero che sitrova in particolari condizioni personali.

In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possaessere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opi-nioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Statonel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Il divieto di espulsione, salvo il provvedimento del Ministro dell’interno e la misura del respingimento,vige in favore delle seguenti categorie:

• stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;• stranieri in possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE ai sensi dell’art. 9 TU),

salvo trattarsi di persona pericolosa per la sicurezza pubblica;• stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, solo se questi sono di naziona-

lità italiana;

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• donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono; questodivieto si estende anche al coniuge della donna;

• rifugiati, espellibili solo se costituiscono una seria minaccia per la sicurezza dello Stato e per l’ordinepubblico.

Quando lo straniero non può essere espulso il questore rilascia un permesso di soggiorno (art. 28reg.):

• per minore età, previa comunicazione al Comitato per i minori stranieri, salvo l’iscrizione del minoredegli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario stranieri regolarmentesoggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il tribunaleper i minorenni per i provvedimenti di competenza;

• per integrazione sociale e civile del minore, quando il minore non accompagnato è stato ammesso adun progetto di integrazione sociale, ai sensi dell’art. 32, comma 1- bis, del TU;

• per motivi familiari, nei confronti degli stranieri conviventi con il coniuge o con parenti entro il quar-to grado di nazionalità italiana;

• per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delledonne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio purché a questo provvedano,ed al coniuge;

• per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato cheprovvede ad accordare protezione contro le persecuzioni.

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L’articolo 12 TU, come modificato dalla legge n. 271 del 2004, di conversione del decreto legge 241 del2004, stabilisce:

• la pena della reclusione da uno a cinque anni, congiunta con la multa fino a 15.000 euro (per ognistraniero) nei confronti di coloro che compiono attività dirette a procurare l’ingresso illegale, in vio-lazione delle disposizioni del TU, di stranieri nel territorio dello Stato o di quello di altro Stato delquale la persona non è cittadina o dove non ha titolo di residenza permanente;

• la reclusione da quattro a quindici anni e la multa di 15.000 euro per ogni straniero di cui è statoprocurato l’ingresso - in Italia o nel territorio di altro Stato del quale la persona non è cittadina o dovenon ha titolo di residenza permanente - se il fatto è commesso al fine di trarre profitto, anche indiretto;

• le pene sopra descritte sono aumentate quando ricorrono le seguenti circostanze:a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua

vita o la sua incolumità;c) per procurare l’ingresso o la permanenza la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o

degradante;d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro;e) il fatto è commesso mediante l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale;f) il fatto è commesso utilizzando documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

• le pene di cui al secondo paragrafo sono aumentate da un terzo alla metà e si applica la multa di25.000 euro per ogni persona se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla pro-stituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiega-re in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

In tutti questi casi è obbligatorio l’arresto nella flagranza di reato, è disposta la confisca dei mezzi ditrasporto eventualmente utilizzati e si procede con rito direttissimo, fatta salva la necessità di dover dispor-re speciali indagini.

Qualora l’imputato si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di provadecisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per lasottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti la pena è ridotta fino alla metà.

Il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero è previsto dall’art. 12, comma 5TU, e si realizza quando la condotta è finalizzata a trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitàdello straniero. Il responsabile è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.000euro. Il reato richiede il dolo specifico del conseguimento di un profitto ingiusto e dalla consapevolezzadella condizione di illegalità dello straniero.

Per favorire l’azione di contrasto dell’immigrazione clandestina il TU prevede nell’art. 12 una serie distrumenti operativi e processuali, quali la possibilità di eseguire operazioni di polizia giudiziaria “sottocopertura”, il controllo e l’ispezione dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate da parte degli ufficiali eagenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali, il concorso dellenavi della Marina militare, l’affidamento agli organi di polizia ovvero altri organi dello Stato o altri enti pub-blici di beni mobili ed immobili sequestrati (per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale),la distruzione anche prima della loro confisca qualora non richiesti in affidamento, la destinazione dellesomme ricavate dalla vendita dei beni confiscati al potenziamento delle attività di prevenzione e di repres-sione dei reati previsti dall’art. 12 TU.

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11. Reati in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

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L’ordinamento giuridico italiano sottrae talune persone e beni all’applicazione delle norme penali e dipolizia (cost. art. 10 e codice penale art. 3). Sono comunque esclusi dalle immunità quei fatti che possonomettere in pericolo la sicurezza della Nazione.

Le immunità si differenziano quanto alla loro portata poiché, a seconda dei casi, possono presentarsisotto l’aspetto di una vera e propria inviolabilità delle persone e dei beni ovvero in forma parziale allorquan-do sono limitate a specifici atti, comportamenti e circostanze, in genere quelli inerenti all’esercizio delle fun-zioni.

Immunità rispetto alle persone

Sussiste il divieto di procedere all’arresto o al fermo ed a qualunque atto di polizia giudiziaria nei con-fronti di:

• Sommo Pontefice (art. 8 del Trattato Lateranense);• i Cardinali quando è vacante la Sede Pontificia (art. 21 del Trattato Lateranense);• i Capi di Stato esteri;• i Presidenti del consiglio ed i Ministri esteri in visita ufficiale in Italia;• gli Agenti diplomatici di stati esteri accreditati presso la Repubblica italiana o presso la Santa Sede (art.

29 convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche);• i Membri non italiani del Parlamento europeo, della Commissione europea, della Corte di giustizia e

di altre istituzioni comunitarie;• il Direttore generale, il Vice direttore ed altri Alti funzionari della Fao (accordo di Washington del 31

agosto 1950);• i Dirigenti generali delle seguenti organizzazioni: ONU, UNESCO, UNICEF, OIL, ICAO, OMS,

ACNUR, UPU, e tutte le altre Organizzazioni in ambito ONU (accordo ONU del 21 novembre 1947).

Però, nella flagranza di un delitto contro l’integrità o la sicurezza dello Stato è comunque consentitol’arresto al quale non segue il giudizio ma l’espulsione disposta dal Ministro dell’interno.

Si procede con l’espulsione anche nel caso in cui lo Stato di appartenenza non richiami l’agente impu-tato di un fatto penale per sottoporlo al giudizio dei propri tribunali.

L’immunità, nella sua pienezza, non trova applicazione quando l’agente diplomatico o le persone aven-ti qualifica equiparata sono cittadini italiani ovvero hanno la loro residenza in Italia. In questi casi l’immu-nità è limitata ai soli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni.

Salvo limitazioni previste da specifiche convenzioni, la tutela della missione diplomatica giustifica l’e-stensione delle immunità ai componenti il seguito dell’agente quali:

• i ministri, i consiglieri, i segretari e gli addetti purché abbiano ottenuto specifico gradimento da partedel Governo italiano ed i loro nominativi siano inseriti in apposito elenco tenuto dal Cerimoniale delMinistero degli affari esteri;

• il personale tecnico ed amministrativo della missione diplomatica gode dell’immunità solo in relazio-ne agli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;

• i familiari, purché risultanti a carico e conviventi, godono delle immunità nella misura in cui sonoriconosciute ai diretti beneficiari;

• al personale di servizio della missione diplomatica, purché non italiani o comunque non stabilmente residen-ti in Italia, è riconosciuta l’immunità limitatamente agli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;

• nessuna immunità è riconosciuta al personale straniero domestico privato.Una differente e più limitata protezione è riconosciuta ai consoli, vice consoli e funzionari consolari che

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12. Le immunità rispetto all’attività di polizia giudiziaria e di sicurezza

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non possono essere sottoposti ad alcuna limitazione della libertà personale salvo che non siano stati coltinella flagranza di un delitto punibile con pena non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione oppu-re siano stati condannati con sentenza definitiva (art. 41 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963).

Gli stessi agenti e funzionari consolari possono essere sottoposti a procedimento penale salvo per gli atticompiuti nell’esercizio delle proprie funzioni.

In ogni caso l’immunità è verificabile tramite la carta di identità rilasciata dal Cerimoniale delMinistero degli affari esteri agli aventi diritto. La carta oltre alla qualifica ed alle generalità riporta preciseindicazioni circa il regime di immunità di cui gode il titolare.

Immunità rispetto ai luoghi

Come le persone, anche determinati spazi e luoghi sono sottratti alla giurisdizione italiana in virtù diprecise disposizioni internazionali: né gli organi di polizia giudiziaria né l’autorità giudiziaria possono ese-guire o disporre perquisizioni, accessi ed ispezioni, salvo espressa richiesta dell’autorità straniera o sussisten-do precise deroghe stabilite da convenzioni internazionali.

In particolare:• le navi militari straniere ed il naviglio militare in genere, anche se ancorate in un porto italiano, sono

da ritenere territorio straniero, precluso alle attività di polizia ed alla giurisdizione italiana;• gli aeromobili militari stranieri, premesso che non possono attraversare lo spazio aereo nazionale senza

una specifica autorizzazione, sono da ritenere territorio straniero;• le navi e gli aerei stranieri destinati al servizio civile sono invece assoggettati alla potestà della polizia

italiana quando si trovino nelle acque, spazi, porti (può procedere anche la Marina militare ai sensidell’art. 12, comma 12 ter, TU) o aeroporti nazionali e sussista l’urgenza di procedere al fermo, allaperquisizione o all’arresto di persone per fatti di particolare gravità o vi sia motivo di ritenere che lanave sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti. In tal caso la potestà di polizia è estesaanche alla zona di mare contigua alle acque territoriali e, nei limiti consentiti dalle convenzioni, anchein quelle internazionali (art. 12, comma 9 bis, TU);

• le sedi delle ambasciate e l’abitazione dell’agente diplomatico sono da ritenere inviolabili;• i locali consolari sono inviolabili. Le forze di polizia possono accedervi nel solo caso di incendio o altro

sinistro che imponga misure di protezione immediata e non sia possibile ottenere il tempestivo con-senso del responsabile;

• le sedi delle organizzazioni internazionali equiparate, per effetto di convenzioni, alle sedi diplomati-che;

• le basiliche, le chiese, i monasteri e gli immobili indicati negli artt. 13, 14 e 15 del Trattato lateranen-se, nonché tutte le altre chiese, anche fuori Roma, durante il tempo in cui sono celebrate funzioni conl’intervento del Santo Pontefice senza essere aperte al pubblico, godono delle stesse immunità ricono-sciute alle sedi degli agenti diplomatici;

• nelle altre chiese, salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l’esercizio dellesue funzioni, senza averne dato avviso all’autorità ecclesiastica (art. 5 del nuovo Concordato del 18febbraio 1984).

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(Per gli approfondimenti si veda la relativa Guida)

In materia di assistenza sanitaria è necessario distinguere tra condizione dello:1. Straniero che richiede l’ingresso in Italia al solo scopo di fruire delle prestazioni sanitarie;2. Straniero presente in Italia, a qualunque titolo, che necessita di assistenza sanitaria.

1. Il cittadino straniero residente all’estero che intende ricevere cure mediche in Italia e l’eventualeaccompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A talefine gli interessati devono:

• presentare una dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indi-chi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;

• attestare l’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibiledelle prestazioni sanitarie richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà cor-rispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versatoalla struttura prescelta;

• documentare la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanita-rie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria, per tutta la durata della convalescenza,e di rimpatrio per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore.

Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento tera-peutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

2. Il cittadino straniero presente in Italia ha diritto all’assistenza sanitaria alle seguenti condizioni sta-bilite dagli articoli 34 e 35 TU; 42 e 43 Reg.:

• hanno diritto alla iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamen-to e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo con-tributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordina-

to o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento. L’assistenza sanitaria spetta altre-sì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti (o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno) permotivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per affidamento, peracquisto della cittadinanza. L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmentesoggiornanti.Sono escluse dall’obbligo alcune categorie di lavoratori, quali i dirigenti, i giornalisti, i titolari dipermesso di soggiorno per affari, come precisato nell’articolo 42, comma 3, Reg.

• Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nelle lettere a) e b),è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di appo-sita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio naziona-le, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Ladimostrazione della disponibilità di copertura sanitaria, con assicurazione o iscrizione volontaria, ècondizione per il ritiro del permesso di soggiorno. Tale obbligo non è imposto a tutti gli stranieri masolo a quelle categorie indicate al punto successivo;

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13. Assistenza sanitaria - diritto alla salute

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• l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale è concessa: a) agli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;b) agli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell’Accordo europeo sul collo-

camento alla pari (Legge 18 maggio 1973, n. 304); c) agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno superiore a tre mesi, rilasciato per motivi diversi

da quelli fin qui indicati. In questi casi gli stranieri sono tenuti a corrispondere per l’iscrizione alServizio sanitario nazionale un contributo annuale forfetario (circa 360 euro), non valido per ifamiliari a carico; il contributo dovuto dagli studenti è di 149,77 euro e di 219,49 euro per le per-sone alla pari;

• ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, sonoassicurate le prestazioni sanitarie urgenti. Possono comunque chiedere di fruire, dietro pagamentodelle relative tariffe, delle altre prestazioni sanitarie;

• ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingres-so ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospe-daliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono este-si i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in par-ticolare, garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità; b) la tutela della salute delminore; c) le vaccinazioni a fini di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi diprofilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale boni-fica dei relativi focolai. Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi dirisorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadiniitaliani.

“L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno nonpuò comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a pari-tà di condizioni con il cittadino italiano.”

L’iscrizione al Servizio sanitario non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno (art. 42,comma 4, Reg).

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Il Corso si svolge nel mese di maggio 2007 ed ha una durata complessivadi 24 ore.

Ai partecipanti è fornita l’opportunità di approfondire l’evoluzione dellepolitiche europee in materia di immigrazione e asilo, il quadro legislativoeuropeo e la sua applicazione in Italia.

Il programma:• Introduzione: i trattati • Le politiche di controllo: lo spazio Schengen, il sistema

comune dei visti, il respingimento e l’allontanamento• Gli strumenti per la difesa delle vittime della tratta e del

favoreggiamento dell’immigrazione illegale• La parità di trattamento tra le persone indipendentemente

dalla razza e dall’origine etnica e le misure contro la discri-minazione

• Lo status del soggiornante di lungo periodo • Il ricongiungimento familiare • La libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro

familiari extracomunitari • L’asilo e la protezione umanitaria

I docenti:Prof. Giandonato Caggiano, Università RomaTre - Dott. Marco De Giorgi,Direttore Generale UNAR - Dott. Vincenzo Delicato, Primo dirigente della Poliziadi Stato - Prof. Antonietta Confalonieri, Università di Urbino, Dott. Raffaele Miele,Direttore rivista Gli Stranieri - Dott.ssa Cinzia Guercio, Vice prefetto - Dott.ssaMaria Letizia Tomaselli, Vice questore della Polizia di Stato.

Sede: Università degli Studi RomaTre, Facoltà di GiurisprudenzaDate: 17, 18, 19, 24, 25 e 26 maggio 2007Orario: giovedì e venerdì 15-19; sabato 9-13Costo: € 200,00

Iscrizioni: entro il 10 maggio 2007Informazioni: [email protected]

Ai frequentatori verrà rilasciato un attestato di frequenza

Master di II livello in Diritto europeoPer funzionari della Pubblica amministrazione, delle Regioni e degli Enti locali,

avvocati ed esperti in questioni europee.

Nell’ambito del Master è organizzato il modulo di approfondimento

Facoltà di Giurisprudenzawww.giur.uniroma3.it

Le politiche europee di immigrazione e asilo:l’impatto del diritto derivato nella legislazione italiana.

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Servizi di formazione

e aggiornamento

sull’immigrazione

Corso di Laurea triennale in Lingue e Culture del Vicino e Medel Vicino e Medio Oriente

Corso rso di Laurea trienndi Laurea triennale in Mediazione Linguisticale in Mediazione Linguistica per le Istituzioni, le Imoni, le Imprese, il Comm Commercio

Presso:

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne

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01100 Viterbo

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comune all’Ateneo e alla Facoltà

tel. 0761/3571

Segreteria di Presidenza

tel. 0761/357604/641

e-mail: [email protected]

fax 0761/357662

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tel. 0761/357602-172

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fax 0761/357601

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Rettorato: Via S. Maria in Gradi, 4, 01100 Viterbo www.unitus.it

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(Per gli approfondimenti si veda la relativa Guida)

Istruzione scolastica dei minorenni

La legge (articolo 38 del TU e articolo 45 Reg.) stabilisce che i minori stranieri presenti sul territoriohanno diritto all’istruzione e sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizionivigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita dellacomunità scolastica.

Il possesso del permesso di soggiorno non costituisce perciò presupposto ai fini dell’iscrizione scola-stica che può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno. Inoltre, per garantire l’effettività dell’obbli-go, l’iscrizione è ammessa con riserva anche nei confronti dei minori stranieri privi di documentazione ana-grafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, senza che ciò pregiudichi il conse-guimento dei titoli conclusivi che, in mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alun-no, vengono rilasciati all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.

Per quanto concerne l’individuazione della classe dell’obbligo alla quale deve essere iscritto il minore, ilcriterio di norma è quello dell’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad unaclasse diversa, tenendo conto dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno, dei livellidi preparazione dell’alunno, ecc.

Sono previsti specifici adempimenti da parte dell’autorità scolastica per rendere effettivo il diritto allostudio del minore straniero; in particolare il collegio dei docenti:

• formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evi-tando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri;

• definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamentodei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizza-ti o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana;

• formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famigliedegli alunni stranieri.

Istruzione scolastica dell’adulto

Gli articoli 38 TU e 45 Reg. prevedono specifici obblighi a carico delle istituzioni scolastiche territoria-li tenute a promuovere corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria, di corsi di lingua italiana,di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo, di corsi di studio peril conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore, di corsi di istruzio-ne e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall’ordinamento vigente.Destinatari di questi interventi possono essere solo gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti.

L’istruzione universitaria e l’accesso alle professioni

La legge (articolo 39 TU, modificato dalla legge n. 271 di conversione del decreto legge n. 241 del2004) stabilisce che possono iscriversi alle università, ed alle scuole di specializzazione delle università,alle stesse condizioni del cittadino italiano:

• gli stranieri titolari di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE ai sensi dell’art. 9 TU), ovve-ro di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, perasilo politico, per motivi umanitari, o per motivi religiosi;

• gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno in possesso di titolo di studio supe-riore conseguito in Italia;

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14. Istruzione scolastica e universitaria

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• gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o dellescuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di nor-mative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richiesteper l’ingresso per studio.

Lo studente straniero residente all’estero che intenda iscriversi ad una università italiana dovrà, invece,richiedere uno specifico visto d’ingresso alla rappresentanza italiana. Queste le condizioni stabilite dall’arti-colo 46 Reg.:

• l’ateneo prescelto deve aver stabilito, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da desti-nare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l’anno accademi-co successivo. Sono ammissibili in soprannumero gli studenti beneficiari di borse di studio, assegnateper l’intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di pro-venienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l’ammissione è, comunque, subordinataalla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammis-sione;

• il Ministro degli affari esteri deve aver emanato per l’anno di riferimento un decreto nel quale sonostabiliti i posti messi a disposizione e definite le condizioni per il rilascio del visto di ingresso;

• per ottenere il visto d’ingresso l’aspirante deve dimostrare la sufficienza dei mezzi di sostentamento che èvalutata considerando anche le garanzie prestate da enti o da un privato, italiano o straniero, residen-ti in Italia, le borse di studio, i prestiti d’onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministra-zioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri sog-getti attestino che saranno forniti allo studente straniero.

Conseguito il visto, lo studente deve richiedere entro otto giorni dall’ingresso il permesso di soggiornopresso la questura del luogo di residenza o di dimora:

• il permesso sarà rilasciato con scadenza 31 dicembre, allo scopo di consentire allo studente di sostene-re la prova di lingua italiana;

• se lo studente straniero non è in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza dellalingua italiana, potrà essere ammesso a specifici corsi di lingua italiana. Al termine dei corsi è rilascia-to un attestato di frequenza;

• ottenuta l’idoneità, il permesso sarà rinnovato per la durata di un anno;• i successivi rinnovi sono concessi a condizione che lo studente nel primo anno di corso abbia supera-

to una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o diforza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allostudente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rin-novi;

• i permessi di soggiorno per studio non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre ladurata del corso di studio;

• il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazio-ne o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno;

• conseguito il diploma di laurea, è possibile ottenere un permesso di soggiorno per l’espletamento degliesami di abilitazione all’esercizio professionale. Il superamento degli esami, consente l’iscrizione neglialbi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo trattarsi di profes-sione che comporta l’esercizio di pubbliche funzioni.

Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interven-ti per il diritto allo studio, quali le borse di studio, i prestiti d’onore ed i servizi abitativi. Nella compilazio-ne delle graduatorie generali per l’attribuzione dei predetti benefici le regioni e le università possono riser-vare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri. Le regioni possono consentirel’accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documen-tate, di particolare disagio economico.

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Riferimenti normativi:Legge 28 febbraio 1990, n. 39, mod. con legge 30 luglio 2002, n. 189Decreto del Presidente della repubblica 16 settembre 2004, n. 303Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140Direttiva congiunta dei Ministri dell’interno e della giustizia del 7 dicembre 2006

Di norma lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato(temendo di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-to gruppo sociale o per le sue opinioni politiche e non può o non vuole avvalersi della protezione del pro-prio Stato) deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all’ufficio di polizia di fron-tiera ovvero alla questura. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione delladomanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di com-petenza. Il questore territorialmente competente, quando non debba procedere al trattenimento del richie-dente lo status di rifugiato, rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo unattestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente asilo nonché, entro venti giorni dalla presen-tazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Il questore provvede, entro due gior-ni, all’inoltro dell’istanza alla commissione territoriale istituita presso la prefettura-ufficio territoriale delGoverno. (Le Commissioni sono sette e sono istituite presso le seguenti città: Milano, Gorizia, Roma,Foggia, Crotone, Trapani e Siracusa). La commissione entro trenta giorni provvede all’audizione dello stra-niero e decide nei successivi tre giorni (art. 1-quater). In caso di accoglimento della richiesta di riconosci-mento dello status di rifugiato il questore rilascia un permesso di soggiorno per asilo. In caso di manca-to accoglimento della richiesta lo straniero può presentare ricorso avverso la decisione della commissioneterritoriale al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni,anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allon-tanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo (solo nella procedura semplificata per il richiedentetrattenuto nel centro di identificazione) può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzatoa rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediata-mente esecutiva.

Il richiedente asilo, cui è rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garan-tire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha acces-so, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza che sono disposte dalla Prefettura che provvede ad invia-re il richiedente asilo presso una delle strutture del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugia-ti, ovvero, nel caso di indisponibilità di posti, presso un centro di identificazione.

Nel caso di indisponibilità di posti anche presso un centro di identificazione, la prefettura eroga un con-tributo per il tempo strettamente necessario.

Il contributo è pari ad euro 27,89 giornalieri, corrispondenti alla quota giornaliera a persona (un parte-cipante) prevista per i soggiorni oltre venti giorni nella tabella A di cui all’art. 3 della direttiva sui mezzi disussistenza adottata dal Ministro dell’interno ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni. Il contributo è erogato per un massimo di trentacinque giorni indue ratei anticipati, il primo di venti giorni ed il secondo per i rimanenti quindici giorni. Il secondo rateoè erogato solo nel caso non sia individuata la disponibilità di accoglienza ai sensi del decreto legislativo ovve-ro non sia già intervenuta la decisione della commissione territoriale. Le somme già pagate non sono sog-gette a rimborso. In caso di rifiuto da parte del richiedente asilo all’ingresso nelle strutture di accoglienzacessa il titolo al contributo economico di prima assistenza.

Lo straniero che richiede il riconoscimento dello status di rifugiato può essere sottoposto alla misuradel trattenimento presso apposite strutture denominate “centri di identificazione” o all’interno dei centri

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15. Disposizioni in materia di asilo

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di permanenza temporanea e assistenza istituiti per ospitare gli stranieri in attesa di espulsione o respingi-mento (art. 1 bis). L’allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione è considerato comerinuncia all’istanza di asilo.

Il trattenimento del richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato è facoltativo od obbligatorioed è disposto dal questore.

Quando è disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge, laquestura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente asilo pre-sente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’ar-ticolo 3, comma 2, del regolamento.

Il trattenimento facoltativo è limitato strettamente al periodo necessario alla definizione delle autoriz-zazioni alla permanenza nel territorio dello Stato e può essere disposto nelle seguenti ipotesi:

• per verificare o determinare la nazionalità o l’identità dello straniero, in assenza di documenti di viag-gio o d’identità oppure se il medesimo soggetto ha presentato all’arrivo nello Stato documenti risulta-ti falsi;

• per verificare gli elementi su cui si basa la domanda quando tali elementi non sono immediatamentedisponibili;

• in pendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel terri-torio dello Stato.

Il trattenimento obbligatorio è previsto:• nei confronti dell’istante fermato per avere eluso i controlli di frontiera o, subito dopo o, comunque,

è fermato in condizioni di soggiorno irregolare;• nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. Per

quest’ultima ipotesi, al fine di evitare strumentalizzazioni delle procedure di protezione umanitaria, iltrattenimento è disposto nei centri di permanenza temporanea e assistenza ed il provvedimento delquestore è sottoposto alla convalida da parte del tribunale in composizione monocratica. La convali-da non è prevista nelle altre ipotesi di trattenimento. (È norma contraddittoria rispetto alla nuova nor-mativa sulle espulsioni che invece prevede la competenza del giudice di pace).

Quando è disposto il trattenimento obbligatorio, si attiva una procedura semplificata per il riconosci-mento la cui durata è inferiore a quella prevista per la procedura ordinaria, essendo complessivamente paria venti giorni.

In tali ipotesi il questore nel disporre il trattenimento del richiedente asilo provvede, entro due giorni,alla trasmissione della richiesta di riconoscimento alla Commissione territoriale che procede all’audizionedello straniero entro i successivi 15 giorni (i tempi sono ridotti alla metà rispetto la procedura ordinaria) ealla decisione entro i 3 giorni successivi.

Se la procedura semplificata non è ancora conclusa allo scadere del relativo periodo (20 giorni), allostraniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa (art.1 bis,comma 5).

In caso di rigetto dell’istanza di riconoscimento il richiedente asilo trattenuto nei centri di identifica-zione (è escluso, quindi il richiedente ospite del centro di permanenza temporanea e assistenza) può chie-dere il riesame della decisione cui provvede la medesima Commissione territoriale, appositamente integra-ta nell’occasione con un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Agli ordinari 20giorni della procedura semplificata si aggiungono, quindi, altri 15 giorni portando la durata della medesi-ma a 35 giorni con un tempo eguale a quello stabilito nella procedura ordinaria che non comprende la pos-sibilità di riesame.

Per quanto concerne la durata del trattenimento obbligatorio essa è pari a quella della procedura sem-plificata e precisamente:

• 20 giorni se la procedura termina con una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato;

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• 25 giorni in caso di diniego e in assenza della richiesta di riesame;• 35 giorni in caso di diniego e se viene presentata la richiesta di riesame.Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della

domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiestaasilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione dellaprocedura di riconoscimento. Questo permesso di soggiorno non può essere convertito in permesso di sog-giorno per motivi di lavoro.

Questo permesso non può essere concesso quando il ritardo è dovuto:• alla presentazione, da parte del richiedente, di documenti e certificazioni false relative alla sua identi-

tà o nazionalità o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo;• al rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l’accertamento della sua identità o nazionalità;• alla mancata presentazione del richiedente asilo all’audizione davanti l’organo di esame della doman-

da, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogodel domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.

Le procedure descritte riguardano il sistema di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dellaConvenzione di Ginevra del 1951, i cui presupposti sono indicati nelle premesse.

Al riconoscimento dello status di rifugiato segue il rilascio di apposito permesso di soggiorno che con-sente al titolare:

• di svolgere qualunque attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente riservata al citta-dino italiano (come ad esempio nel caso dell’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione o alla pro-fessione di notaio);

• di richiedere il ricongiungimento familiare senza necessità di documentare reddito e disponibilità diidoneo alloggio.

Minori richiedenti asilo

I minori stranieri non accompagnati rintracciati alla frontiera o all’interno del territorio devono essereinformati circa la possibilità di richiedere asilo e qualora intendano avvalersi di questo diritto si attivanoparticolari procedure che coinvolgono più soggetti pubblici che si devono attenere alle seguenti disposizio-ni emanate dal Ministero dell’interno:

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti che svolgono attività sanitaria e di assi-stenza:

- qualora vengano a conoscenza dell’ingresso o della presenza sul territorio di un minore straniero nonaccompagnato, sono tenuti a fornirgli informazioni sulla facoltà di richiedere asilo invitandolo,mediante l’assistenza di un mediatore culturale o di un interprete, ad esprimere la propria opinioneal riguardo. Gli stessi, qualora il minore riveli l’intento di chiedere asilo, redigono apposito verbale ene danno immediata notizia al questore.

2. Gli uffici di polizia di frontiera, gli uffici interforze dei centri di accoglienza e le questure:- garantiscono al minore straniero non accompagnato, presente in frontiera o sul territorio naziona-le, l’effettivo accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo, agevolando, per quantodi loro competenza e in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiatie gli altri organismi che operano nell’ambito della protezione dei richiedenti asilo, una tempestiva ecompleta informazione sulla normativa di riferimento.

3. La questura:- affida temporaneamente il minore non accompagnato che abbia espresso la volontà di chiedere asiloai servizi sociali del comune in cui lo stesso si trova;- dà comunicazione al tribunale per i minorenni ed al giudice tutelare territorialmente competente,ai fini dell’apertura della tutela, della nomina del tutore e dell’adozione dei provvedimenti conse-guenti;- rilascia al minore la documentazione attestante la qualifica di richiedente asilo.

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4. Il comune in cui si trova il minore richiedente asilo:- segnala immediatamente la presenza del minore al Servizio Centrale del Sistema di protezione perrichiedenti asilo e rifugiati (istituito dalla legge 189/2002) affinché sia dato corso al suo inserimen-to in uno degli enti locali facenti parte del Sistema stesso . Il comune, se non fa già parte della retedegli enti locali aderenti al Sistema di protezione, contatta senza indugio il servizio centrale, interve-nendo così nella filiera dell’accoglienza disegnata dalla direttiva, tra i soggetti che attuatori del pas-saggio del minore in un percorso altamente protetto.

5. I servizi sociali del comune - sia esso quello in cui si trova il minore che manifesta l’intento di chie-dere asilo, sia esso quello aderente alla rete e nel quale il minore viene indirizzato - : - assistono il medesimo nella presentazione della domanda di asilo mediante i servizi sociali con lacollaborazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e degli altri organismi cheoperano nell’ambito della protezione dei richiedenti asilo.

6. Il Servizio Centrale:- inserisce il minore presso l’ente locale segnalante, se questo ha attivato un progetto di accoglienzacofinanziato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, ovvero presso l’ente locale piùvicino, aderente al Sistema, che abbia disponibilità di posti in accoglienza destinati ai minori nonaccompagnati. In subordine, qualora risulti che l’ente locale più vicino non sia dotato dei posti neces-sari, il Servizio Centrale indirizza il minore in un altro Comune della rete di protezione estesa sul ter-ritorio nazionale .- in ogni caso, una volta verificata la disponibilità di posti in accoglienza presso uno dei progetti affe-renti alla rete, il Servizio Centrale provvede a comunicare tale disponibilità all’ente locale segnalantee, per conoscenza, a quello di destinazione.- informa il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione dell’avvenuto completamento del-l’iter di trasferimento del minore nell’ente locale di destinazione e del suo inserimento nel progettodi assistenza-accoglienza.

7. l’ente locale aderente al Sistema di protezione e dotato di servizi di accoglienza a cui sia stato desti-nato il minore:- provvede, d’intesa con il Servizio Centrale, al trasferimento materiale e all’accompagnamento delminore tenuto conto della età e del suo grado di vulnerabilità- informa il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni di aver preso in carico il minore medesi-mo.

Si conclude in tal modo l’iter che, iniziato in un diverso ente locale, aveva visto l’avvio del processo di inse-rimento del minore non accompagnato richiedente asilo. Con tale percorso di protezione può essere assicurato ildiritto allo sviluppo complessivo del minore.

Qualora il minore esprima la volontà di richiedere asilo l’ufficio che ha raccolto la dichiarazione devetrasmetterla al questore che affida temporaneamente il minore al servizio sociale del comune ed informa iltribunale per i minorenni ed il giudice tutelare. Il comune a sua volta informa il Servizio centrale del siste-ma dei richiedenti asilo che provvede ad affidare il minore al comune che dispone di posti per l’accoglien-za riservati ai minorenni. I servizi sociali del comune provvedono poi ad assistere il minore, unitamente afunzionari dell’UNHCR, nella predisposizione della richiesta di asilo da presentare alla questura competen-te. La domanda deve essere confermata dal tutore nominato dal giudice tutelare. Qualora la domanda nonvenga accolta dalla commissione territoriale, al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per mino-re età e sono attivate le misure di protezione che la legge prevede nei confronti dei minori stranieri nonaccompagnati.

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L’asilo costituzionale

Il cittadino straniero può in determinate circostanze richiedere, in luogo dello status di rifugiato, asilopolitico ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Costituzione.

La Costituzione stabilisce infatti che “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo eserciziodelle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica,secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Si tratta del c.d. “asilo costituzionale” che numerosi tribunali ita-liani hanno riconosciuto a stranieri non perseguitati direttamente ma più semplicemente provenienti daPaesi che non consentono l’esercizio delle libertà democratiche garantite dall’Italia. La richiesta del dirittod’asilo può essere presentata ad un tribunale civile.

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Il Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 che recepisce la direttiva 2004/38/CE stabilisce le condi-zioni per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari extracomunitari. Lestesse disposizioni si applicano, quando più favorevoli, anche ai familiari extracomunitari dei cittadiniitaliani.

I cittadini dei 26 Paesi dell’Unione europea, in possesso di un documento d’identità valido per l’espa-trio in corso di validità hanno diritto d’ingresso in Italia dove possono soggiornare per un periodo nonsuperiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità.

I cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein - Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo -sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea agli effetti del decreto legislativo in esame. Sono equipara-ti ai cittadini dell’Unione anche i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino.

Analogo diritto è riconosciuto anche ai familiari comunitari ed extracomunitari quando accompagnanoo raggiungono in Italia il cittadino dell’Unione.

Quando si tratta di familiari extracomunitari costoro devono essere in possesso del visto d’ingresso neicasi in cui questo è previsto (ad esempio il familiare di cittadinanza cinese in quanto appartiene ad un paesei cui cittadini sono sempre sottoposti all’obbligo del visto, mentre nel caso di un familiare di cittadinanzaargentina o canadese tale obbligo non sussiste).

Il diritto di ingresso e di soggiorno è riconosciuto in favore del coniuge e dei seguenti familiari cheper chiarezza sono definiti “familiari articolo 2”:

- il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione o con il cittadino italiano un’unione regi-strata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione italiana equipari l’u-nione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla stessa legislazione. Poichéad oggi la legislazione italiana non riconosce tale equiparazione il partner non può vantare un dirittoalla coesione familiare con il cittadino comunitario o italiano;

- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner (per il quale val-gono le considerazioni fatte sopra);

- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (per il quale valgono le considerazioni fattesopra).

Per gli altri familiari che per chiarezza sono definiti “familiari articolo 3” non sussiste un analogo dirit-to d’ingresso e soggiorno, ma è comunque consentito il loro ingresso e soggiorno a condizioni diverse comein seguito illustrato. Appartengono a questa categoria di familiari:

- ogni altro familiare, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione cheha diritto di soggiornare in Italia, o con il cittadino italiano, o se gravi motivi di salute impongonoche il cittadino dell’Unione o il cittadino italiano lo assista personalmente;

- il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Statodel cittadino dell’Unione.

Anche se il familiare “articolo 2” extracomunitario del cittadino comunitario o del cittadino italiano fossesprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non è consentito il respingimento alla frontiera se l’in-teressato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra ido-nea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

Il diritto di soggiorno fino a tre mesi è comunque subordinato alla disponibilità di risorse economicheche gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato italiano,e finché non costituiscano un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

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16. Cittadini dell’UE e loro familiari extracomunitari - Familiari extracomunitaridi cittadini italiani

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I soggiorni superiori a tre mesi, invece, sono subordinati ad alcuni adempimenti in quanto il diritto alsoggiorno non è incondizionato ma viene riconosciuto solo se sussistono i seguenti presupposti, alternati-vi:

a) si tratta di un lavoratore subordinato o autonomo;b) il cittadino dell’Unione dispone, per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficien-

ti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggior-no, e di un’assicurazione sanitaria o di altra analoga copertura che garantisca tutti i rischi in Italia;

c) si tratta di studente iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titoloprincipale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri fami-liari, di risorse economiche sufficienti, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idoneadocumentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo

Quando sussistono le condizioni ora elencate, il cittadino dell’Unione, che intende soggiornare in Italiaper un periodo superiore a tre mesi, deve richiedere l’iscrizione anagrafica presso l’anagrafe del comunedove intende stabilire la residenza. L’ufficio dell’anagrafe rilascia una attestazione di richiesta dell’iscrizioneanagrafica contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.Dopo la verifica dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere l’iscrizione anagrafica, il comune rilascia unanuova certificazione con la quale si attesta l’avvenuta iscrizione a comprova del diritto di soggiorno.

Per poter ottenere l’iscrizione anagrafica (che sostituisce a tutti gli effetti la vecchia carta di soggiornoper cittadini dell’Unione europea abolita dall’11 aprile 2007) il richiedente deve dimostrare con idoneadocumentazione la sussistenza dei requisiti sopra indicati e cioè l’attività lavorativa esercitata, ovvero ladisponibilità di risorse economiche e di una assicurazione sanitaria, oppure, nel caso di studenti, l’iscrizio-ne presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di un’assicurazione sanitaria e la disponi-bilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari. La dimostrazione della disponibilitàdelle risorse economiche può essere fornita anche mediante autocertificazione.

Se l’iscrizione anagrafica è richiesta anche dal familiare extracomunitario, costui deve presentare: a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando

richiesto; b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico (secondo la

circolare del 6 aprile 2007 del Ministero dell’interno, la qualità di vivenza a carico può essere attesta-ta dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000);

c) l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione.L’ufficiale d’anagrafe è tenuto a trasmettere le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadi-

no dell’Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro alla questura competente per terri-torio.

Essendo l’iscrizione anagrafica dello straniero - nel quadro normativo attuale - subordinata alla regola-rità del soggiorno (art. 6, c. 7, d.lgs. n. 286/1998), deve ritenersi che per questa categoria di soggetti l’iscri-zione anagrafica resti subordinata al rilascio da parte della questura della carta di soggiorno.

Per questo motivo l’adempimento relativo alla richiesta d’iscrizione anagrafica sarà successivo all’acqui-sizione della carta di soggiorno, sebbene non debba negarsi all’interessato la possibilità di richiedere l’iscri-zione in un momento antecedente all’ottenimento della carta.

In tale caso il perfezionamento del procedimento d’iscrizione conseguirà all’esibizione della carta di sog-giorno che nel frattempo sarà rilasciata dalla questura all’interessato secondo le procedure in vigore.

Infatti, mentre per i cittadini comunitari gli adempimenti si esauriscono con l’iscrizione anagrafica, ifamiliari extracomunitari, trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, devono richiedere alla que-stura competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadinodell’Unione” che ha una validità di cinque anni.

Fino a quando il Ministro dell’interno non avrà approvato il decreto che definisce le caratteristiche diquesta “Carta” al familiare è rilasciato un titolo di soggiorno in formato cartaceo la cui durata è di cinqueanni.

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Per richiedere la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” occorre produrre i seguen-ti documenti:

a) passaporto, o documento equivalente, in corso di validità, nonché del visto di ingresso, qualora richie-sto;

b) documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;c) attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione; d) fotografia dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non

superiori a sei mesi l’anno, nonché di assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militariovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità,malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato.

Il rilascio della carta di soggiorno è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materialeusato per il documento.

Nel caso di morte del cittadino dell’Unione, il familiare extracomunitario può continuare a soggiorna-re in Italia, mantenendo la carta di soggiorno di familiare, alle seguenti condizioni:

a) se ha soggiornato in Italia per almeno un anno prima del decesso del familiare ed aveva acquisito ildiritto al soggiorno permanente (cinque anni di regolare soggiorno con il familiare comunitario)oppure dimostra di esercitare un’attività lavorativa subordinata od autonoma, o di disporre per sé eper i familiari di risorse sufficienti e di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato;

b) se, invece, non dimostra di aver soggiornato almeno un anno prima della morte del familiare, la cartapotrà essere convertita in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo oper studio;

c) nel caso in cui il familiare extracomunitario sia un figlio iscritto in un istituto scolastico o il genitoreche ne ha l’affidamento, se essi risiedono in Italia, hanno comunque il diritto di proseguire il sog-giorno fino al termine degli studi.

Nel caso di divorzio e di annullamento del matrimonio, i familiari extracomunitari conservano il dirit-to al soggiorno a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente (se hanno sog-giornato legalmente in via continuativa per cinque anni in Italia unitamente al cittadino dell’Unione) oppure se è verificata una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell’i-nizio del procedimento di divorzio o annullamento;

b) il coniuge extracomunitario ha ottenuto l’affidamento dei figli del cittadino dell’Unione in base adaccordo tra i coniugi, o a decisione giudiziaria;

c) l’interessato risulti parte offesa in procedimento penale, anche definito con sentenza di condanna, perreati contro la persona commessi nell’ambito familiare;

d) il coniuge extracomunitario beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria,di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l’organo giurisdizionale ha ritenuto che le visi-te devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono conside-rate necessarie.

Nei casi indicati nelle lettere a),b), c) e d) il diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisitoche essi dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per ifamiliari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Statodurante il soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fareparte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.

Infine, il diritto al soggiorno può essere mantenuto anche quando non si verificano le condizioni di cuialle lettere a), b), c) e d) in quanto la carta di soggiorno potrà essere convertita in un permesso di soggior-no per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.

Il mantenimento del diritto di soggiorno è garantito ai cittadini comunitari ed ai loro familiari ancheextracomunitari finché soddisfano le condizioni sopra indicate e pertanto se queste vengono a mancare nei

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loro confronti possono essere adottati anche provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.Però, ferme restando le disposizioni concernenti l’allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pub-

blica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell’Unioneo dei loro familiari qualora:

a) i cittadini dell’Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;b) i cittadini dell’Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro.In tal caso i cittadini dell’Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a

quando i cittadini dell’Unione possono dimostrare di essere iscritti nel centro per l’impiego da non più disei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavo-rativa, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito daldecreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione aisensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

In mancanza dei requisiti previsti dalla legge, l’ufficiale d’anagrafe - per quanto riguarda le iscrizionidel cittadino comunitario - o la questura - per quanto riguarda il rilascio della carta di soggiorno al fami-liare extracomunitario - adottano i relativi provvedimenti di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno finoa tre mesi e del diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi. Contro tali provvedimenti èammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede lo straniero, il qualeprovvede sentito l’interessato nei modi di cui agli articoli 737 del codice di procedura civile.

Quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno del cittadino comu-nitario e/o del familiare extracomunitario il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamentodal territorio nazionale. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell’interes-sato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese diorigine ed è tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità diimpugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad unmese. Il prefetto può disporre l’allontanamento ma non può prevedere il divieto di reingresso sul territorionazionale.

Contro il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso, entro venti giorni, al tribunale incomposizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che lo ha disposto. Il tribunale decide entro isuccessivi trenta giorni.

Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedi-mento che ha efficacia sospensiva fino alla decisione del tribunale, salvo che il provvedimento di allontana-mento si basi su una precedente decisione giudiziale.

Nel caso in cui il ricorso è respinto, l’interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare imme-diatamente il territorio nazionale.

I cittadini comunitari ed i loro familiari anche extracomunitari acquistano il diritto al soggiorno per-manente dopo aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesil’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze finoa dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o for-mazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Dopo avere acquisito il diritto di soggiorno permanente, questo si perde nel caso di assenze dal territo-rio italiano di durata superiore a due anni consecutivi.

Ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d’inizio divalidità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall’interessato, il quale è suf-ficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.

Coloro che sono già iscritti in anagrafe in quanto sono stati titolari, sulla base della precedente discipli-na loro applicabile, di un permesso o di una carta di soggiorno, attualmente scaduti, qualora non abbianogià maturato il diritto di soggiorno permanente devono documentare all’ufficio d’anagrafe il possesso deirequisiti di soggiorno previsti dal decreto legislativo.

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In tali ipotesi il comune rilascerà la ricevuta della richiesta dell’attestato e ritirerà il permesso scaduto,che sarà restituito alla questura competente.

Qualora il cittadino dell’Unione che ha un titolo di soggiorno in corso di validità chieda l’iscrizione ana-grafica non già precedentemente effettuata, nei suoi confronti si procederà alla sola verifica della dimoraabituale, in quanto il possesso dei requisiti di soggiorno è già documentato dal possesso del titolo di sog-giorno ancora valido. Il comune procederà al ritiro della carta e del permesso di soggiorno, che sarà trasmes-so alla questura, e alla consegna all’interessato della relativa attestazione prevista dal decreto legislativo.

Il Comune dovrà provvedere anche al ritiro e alla consegna alla questura della ricevuta della richiesta dicarta di soggiorno, qualora esibita all’anagrafe.

L’articolo 15 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, al quale si rimanda, stabilisce alcune dero-ghe al requisito del soggiorno continuativo di cinque anni. Si richiama in particolare il trattamento in favo-re del comunitario che ha un autonomo diritto di soggiorno ed al tempo stesso è coniuge del cittadinoitaliano. In questo caso egli acquista il diritto al soggiorno permanente senza necessità di maturare ilrequisito del soggiorno di cinque anni.

La condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente del cittadino comunitario è certificata daun attestato rilasciato dal comune di residenza. Tale attestato, dopo l’approvazione di un apposito decretodel Ministro dell’interno, potrà essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta diidentità elettronica.

Invece, la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente del familiare extracomunitario èattestata da una “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei” rilasciata dalla questu-ra. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sullavalidità della carta di soggiorno permanente.

Quando il cittadino dell’Unione ed i familiari extracomunitari acquistano il diritto al soggiorno perma-nente, salvi i casi di assenza continuativa superiore a due anni dall’Italia, non possono più essere privati ditale diritto se non per gravi motivi di ordine o di sicurezza pubblica.

Le facoltà derivanti dal diritto di soggiorno e dal diritto di soggiorno permanente dei cittadinidell’Unione e dei loro familiari consistono nel diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma osubordinata, escluse le attività che la legge riserva ai cittadini italiani, quali l’accesso a specifici settori delpubblico impiego che comportano l’esercizio di pubbliche funzioni e precisamente:

a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,individuati ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché i posti dei corri-spondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;

b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pub-bliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle provin-ce e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d’Italia;

c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e pro-curatori dello Stato;

d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affariesteri, del Ministero dell’interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa e delMinistero delle finanze, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell’art. 16 della legge 28 feb-braio 1987, n. 56.

Le tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per il cui esercizio si richiede il requisito dellacittadinanza italiana sono le seguenti:

- funzioni che comportano l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi ecoercitivi;

- funzioni di controllo di legittimità e di merito.

I cittadini dell’Unione ed i familiari extracomunitari possono essere allontanati dall’Italia per motividi ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

La misura è adottata dal Ministro dell’Interno con un provvedimento motivato e tradotto in una lingua

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comprensibile all’interessato, oppure in inglese, tenendo conto della durata del soggiorno in Italia della per-sona, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazionesociale e culturale nel territorio nazionale e dell’importanza dei suoi legami con il paese d’origine.

A differenza del provvedimento del prefetto, questa misura comporta il divieto di reingresso sul territo-rio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni.

I cittadini dell’Unione ed i loro familiari extracomunitari che abbiano acquisito il diritto di soggiornopermanente possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicu-rezza pubblica.

I cittadini dell’Unione europea (ma non i familiari extracomunitari) che hanno soggiornato nel territo-rio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi dipubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l’allontanamento sianecessario nell’interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione delle NazioniUnite del Fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Qualora il cittadino dell’Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltreil termine fissato nel provvedimento del Ministro, ovvero quando il provvedimento è fondato su motivi dipubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l’accompagnamen-to immediato alla frontiera.

Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione deldivieto di reingresso è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di euro 5.000 ed è nuo-vamente allontanato con accompagnamento immediato.

Contro il provvedimento del Ministro è ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma.Se il ricorso è accompagnato da una istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento, la misu-

ra è automaticamente sospesa fino alla decisione del TAR , salvo che il provvedimento di allontanamentosi basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che metta-no a repentaglio la sicurezza dello Stato.

Tutte le disposizioni esaminate fanno riferimento alla circostanza che il cittadino extracomunitarioaccompagna o raggiunge dall’estero il cittadino dell’Unione.

Quando invece il rapporto familiare si instaura in Italia, a seguito di matrimonio o comunque perché ilfamiliare già si trova regolarmente nel Paese ad altro titolo, soccorre la giurisprudenza della Corte diGiustizia delle Comunità europee (in particolare la Sentenza del 9 gennaio 2007, nel procedimento C-1/05) secondo la quale anche in questi casi può trovare applicazione la normativa europea.

Diverso è il caso in cui il cittadino extracomunitario si trovi irregolarmente in Italia e contragga matri-monio con il cittadino dell’Unione o vanti uno dei vincoli familiari previsti dalla normativa di attuazionedella direttiva. In questi casi non sembra trovare applicazione la direttiva europea né il decreto legislativodi recepimento. Potrebbe sostenersi il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per famiglia, ai sensidell’art.19 del testo unico e relativa disposizione regolamentare, operando una estensione del divieto diespulsione previsto in favore del coniuge del cittadino italiano - e degli altri parenti conviventi fino al quar-to grado - in base al principio di non discriminazione tra cittadino e cittadino dell’Unione. La questione,però, dovrebbe essere sollevata nell’ambito di un eventuale ricorso avverso il provvedimento di rifiuto dirilascio del permesso di soggiorno, al fine di promuovere una questione di pregiudizialità alla Corte diGiustizia delle Comunità europee.

Per quanto riguarda il trattamento dei “familiari articolo 3” indicati in premessa si registra un precisoorientamento del Ministero dell’interno al quale, pur con qualche riserva, questo testo ritiene di uniformar-si.

Premesso che l’articolo 3 del decreto legislativo n. 30 prevede che lo Stato, conformemente alla legisla-zione nazionale, agevoli l’ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione europea non com-preso fra quelli indicati nel precedente articolo 2, a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assisti-to personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, nonché del partner con cui il cittadi-no dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione, si sot-tolinea che tale disposizione ha la finalità di preservare le relazioni del cittadino dell’Unione con le persone

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che non rientrano nella definizione di familiare stabilita nell’articolo 2, anche in considerazione di unaeventuale loro dipendenza finanziaria o fisica ovvero della relazione di stabile convivenza con il cittadinodell’Unione.

Le formalità previste per l’iscrizione anagrafica dei “familiari articolo 3” europei sono le seguenti: a) documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione (ovvero, anche se la circolare non lo stabilisce,

dallo Stato di provenienza), titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentaleovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato;

b) autodichiarazione del cittadino dell’Unione della qualità di familiare a carico o convivente, ovverodella sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadinodell’Unione avente autonomo diritto di soggiorno;

c) assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel ter-ritorio nazionale;

d) autodichiarazione del cittadino dell’Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il fami-liare o il convivente, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislati-vo 25 luglio 1998, n. 286.

Invece, per quanto riguarda i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea che rientrano nellecategorie del citato articolo 3 e che non sono titolari di un autonomo diritto di soggiorno, essi possono chie-dere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislati-vo 25 luglio 1998, n. 286.

A tal fine il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva.

Tutte le disposizioni esaminate si applicano anche ai familiari extracomunitari dei cittadini italiani,fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nel testo unico dell’immigrazione.

Dalla comparazione delle due normative discende il seguente quadro:A. si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 30 di recepimento della direttiva 2004/38/CE

nei seguenti casi:1) definizione dei familiari che hanno il diritto a seguire o raggiungere il cittadino italiano;2) procedure semplificate per il rilascio del visto d’ingresso in favore dei familiari;3) requisiti richiesti al cittadino italiano per esercitare il diritto alla coesione familiare (dimostrazione

del vincolo familiare, condizione di familiare a carico quando richiesto, e l’iscrizione all’anagrafe,ma non la dimostrazione del reddito);

4) rilascio ai familiari del cittadino italiano della Carta di soggiorno di familiare di un cittadinodell’Unione che ha validità di cinque anni, in luogo del permesso di soggiorno per famiglia previ-sto dall’art. 30 del Testo unico immigrazione;

5) rilascio della carta di soggiorno senza oneri, tranne le spese necessarie per la produzione deldocumento;

6) diritto di esercitare qualunque attività, anche nella pubblica amministrazione, con il solo limitedelle attività che comportano esercizio di poteri pubblici;

7) le garanzie contro i provvedimenti di allontanamento dei familiari.

B. si applicano le disposizioni del TU immigrazione nei seguenti casi:1) i parenti fino al quarto grado del cittadino italiano, anche non a carico, ma che convivono con il

medesimo, in condizione di irregolarità, non possono essere espulsi, salvi i motivi di ordine e sicu-rezza pubblica ed hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari delladurata di due anni (art. 19 del testo unico immigrazione).

C. casi dubbi:1) non è del tutto chiaro se al coniuge extracomunitario del cittadino italiano debba essere rilasciata

la carta di soggiorno permanente a prescindere dalla durata del suo soggiorno, ovvero se la cartadebba essere rilasciata inizialmente con validità quinquennale;

2) poiché come si è detto le disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della diretti-

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va comunitaria si riferiscono alla situazione dei familiari che accompagnano o raggiungono il cit-tadino dell’Unione in Italia, ovvero già vi soggiornano ma regolarmente, non è chiaro il trattamen-to da riservare allo straniero in condizione di irregolarità che contrae matrimonio con il cittadinoitaliano. In questo caso non sembrerebbe potersi applicare la norma del decreto legislativo che pre-vede il rilascio di una carta di soggiorno, ma sembrerebbe doversi applicare l’art. 19 del testo unicoimmigrazione che, come detto, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di fami-glia. In un momento successivo potrà richiedersi il rilascio della carta di soggiorno;

3) Il testo unico immigrazione stabilisce all’art. 30, comma 1 bis, primo periodo, che il permesso disoggiorno rilasciato a seguito di matrimonio contratto dallo straniero regolarmente soggiornantecon il cittadino italiano o comunitario è immediatamente revocato nel caso si accerti che non èseguita “l’effettiva convivenza”. Alla luce dell’art. 10, comma 5, del decreto legislativo di recepi-mento della direttiva n. 38, il provvedimento di revoca - stando anche agli orientamenti della Cortedi Giustizia - dovrebbe essere adottato solo nel caso in cui si accerti che si tratta di matrimonio fit-tizio, contratto per eludere le norme sul soggiorno.

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